Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina siriana originaria di Nawā (governato di Daraa), ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine nell’agosto del 2015 per recarsi in Libano, ove avrebbe risieduto sino all’estate del 2018, per poi fare temporaneamente ritorno in Siria ed espatriare definitivamente. Giunta in Svizzera, ella ha depositato una domanda d’asilo il 12 giugno 2019. Sentita sui motivi alla base della stessa, l’interessata ha asserito che un cugino, di nome B._______, sarebbe stato a capo del battaglione dell’Eser- cito Siriano Libero che tempo prima avrebbe conquistato la sua regione di provenienza a discapito delle forze governative. A seguito di una succes- siva offensiva il controllo della zona sarebbe poi passato nelle mani del gruppo fondamentalista Jabhat al-Nuṣra (ora Jabhat Fatḥ al-Shām) e di B._______ si sarebbero perse le tracce. In tale contesto un altro suo fami- gliare sarebbe stato ucciso dai jihadisti proprio a causa del legame di pa- rentela con quest’ultimo. Dopo la fuga in Libano la richiedente l’asilo sa- rebbe stata ripudiata verbalmente dal marito. Al momento del suo tempo- raneo rientro in Siria, sarebbe stata fermata al confine da un gruppo di per- sone che la avrebbero maltrattata e trattenuta per due giorni. Sarebbe stata rilasciata dopo aver subito il sequestro dei suoi beni di valore. Recatasi a Nawā per formalizzare la pratica di divorzio, avrebbe appreso che Jabhat al-Nuṣra si sarebbe messa sulle sue tracce. Temendo di subire delle riper- cussioni ad opera del regime siriano e del predetto gruppo jihadista a causa di tale legame di parentela e della sua provenienza da una zona che sino alla riconquista da parte dei lealisti era sotto il controllo degli insorti, avrebbe lasciato definitivamente il Paese (cfr. atti SEM 22/19, 27/20). B. Con decisione dell’8 agosto 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontana- mento della richiedente dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per causa d’inesigibilità. C. Adito su ricorso, in data 27 agosto 2019 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha accolto l’impugnativa rinviando gli atti all’autorità inferiore per il chiarimento degli ulteriori aspetti inerenti il legame di paren- tela con il cugino e le implicazioni della stessa.
D-558/2020 Pagina 3 D. A procedura riaperta, l’autorità di prima istanza ha così provveduto a sen- tire nuovamente la richiedente l’asilo come ordinato dal Tribunale. In tale sede ella ha precisato i contorni dell’ascesa del cugino nei ranghi degli op- positori al regime. Ha altresì fatto presente che il fratello sarebbe stato ar- restato per due mesi proprio a causa delle attività di B._______ e che un’ul- teriore cugino al momento dell’audizione sarebbe stato ancora in carcere. Altri suoi parenti avrebbero avuto problemi con le autorità in relazione al suddetto legame di parentela. A quel tempo, la zona sarebbe stata ancora sotto il controllo del governo centrale, che avrebbe classificato tutti i mem- bri della sua famiglia (cfr. atti SEM 63/12).
E. Con ulteriore decisione dell’8 gennaio 2020, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 68/1), la SEM è giunta al medesimo esito cui era pervenuta in precedenza, negando il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la con- cessione dell’asilo ma ammettendo provvisoriamente la richiedente l’asilo per causa d’inesigibilità. F. Il 29 gennaio 2020 l’interessata è quindi insorta anche avverso il precitato provvedimento, chiedendo l’annullamento delle cifre da 1 a 3 e la conces- sione dell’asilo in Svizzera; in subordine la retrocessione degli atti per nuova valutazione; contestualmente di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. G. Per mezzo di decisione incidentale del 6 febbraio 2020, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, ha nominato la MLaw De- nise Baltensperger quale gratuita patrocinatrice ed ha invitato nel con- tempo la SEM a presentare una risposta al gravame. H. Il 6 marzo 2020 l’autorità di prima istanza ha presentato le proprie osser- vazioni al ricorso. I. La ricorrente ha inoltrato la propria replica il 23 marzo 2020, chiedendo parimenti di poter accedere agli incarti SEM del fratello, della sorella e della madre, già oggetto di pregresse procedure d’asilo in Svizzera.
D-558/2020 Pagina 4 J. Il 2 aprile 2020 il Tribunale ha inoltrato la replica alla SEM invitando quest’ultima autorità ad esprimersi sulla domanda di accesso agli atti. K. Il 15 aprile 2020 la SEM ha trasmesso la propria duplica confermando di aver concesso in compulsazione gli incarti dei famigliari all’insorgente. Questo Tribunale le ha così accordato un nuovo termine per esprimersi al riguardo. L. Il 18 maggio 2020 la ricorrente ha inoltrato un ulteriore memoriale, al quale ha allegato dei ragguagli dell’ambasciata svizzera di Damasco risalenti al 4 aprile 2011 e riguardanti l’ottenimento dei cognomi in Siria. Lo scritto è stato trasmesso alla SEM per informazione il 23 giugno 2020. M. il 12 gennaio 2021 la patrocinatrice della ricorrente ha richiesto il trasferi- mento del mandato alla collega MLaw Eliane Gilgen sulla scorta di regolare procura, richiesta a cui il Tribunale ha dato seguito con decisione inciden- tale del 14 gennaio 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
D-558/2020 Pagina 5 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, é particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto é legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo ella censurato la pronuncia dell’allonta- namento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della conces- sione dell’asilo.
E. 4.1 Nel provvedimento sindacato, la Segretaria di Stato ha considerato in- verosimile in quanto incoerente e priva di dettagli la versione dei fatti pro- posta dall’insorgente quo all’eventualità di finire vittima di persecuzioni a causa del legame di parentela con B._______ per mano di Jabhat al-Nuṣra e del regime siriano. In primo luogo, dai timbri apposti sul suo passaporto si evincerebbe che quest’ultima sarebbe entrata ed uscita dalla Siria legal- mente ed in particolare un soggiorno risalente al 2017 da lei sottaciuto. Le spiegazioni fornite al soggetto si sarebbero rivelate vaghe. Altresì impre- cise risulterebbero le dichiarazioni in merito alla fonte che avrebbe infor- mato l’insorgente circa il fatto che sarebbe stata ricercata. Sussisterebbero invero delle contraddizioni su chi fossero le persone che la avrebbero fer- mata in occasione del rientro in Siria. Neppure convincenti sarebbero le allegazioni a proposito del motivo del suo rilascio. Allo stesso modo, anche la descrizione dell’episodio che avrebbe visto dei miliziani di Jabhat al- Nuṣra recarsi presso il suo domicilio risulterebbe del tutto privo di consi- stenza e contradditorio. Peraltro, l’insorgente non sarebbe stata in misura
D-558/2020 Pagina 6 di spiegare il modo in cui detto gruppo sia giunto a conoscenza del suo rientro né il motivo per il quale non sia riuscito a rintracciarla. La SEM ha rilevato ancora come la ricorrente avrebbe dichiarato di essere rientrata in Siria nell’agosto 2018, dopo essere stata ripudiata. Ciò si porrebbe però in contrasto con il timbro risalente al luglio 2018 presente nel suo passaporto e con la data del 24 settembre 2018 riportata nel certificato di divorzio. Altrettanto, il fatto che al momento del ritorno in Siria ella abbia soggiornato nei di Nawā, ossia nel luogo in cui avrebbe temuto ripercussioni a causa del legame di parentela con B._______, risulterebbe illogico, anche alla luce del fatto che due sue sorelle avrebbero a quel tempo risieduto a Da- masco. L’autorità intimata si è quindi espressa sui rischi di persecuzione da parte del governo centrale approcciando la tematica dal punto di vista della rilevanza. Qui, dopo aver ripercorso le allegazioni dell’insorgente, ha segnalato che i legami tra quest’ultima ed il cugino non sarebbero stati par- ticolarmente stretti. Inoltre, il fratello, arrestato per lo stesso motivo, sa- rebbe stato rilasciato proprio in virtù dell’assenza di nessi con B._______. Peraltro, la richiedente l’asilo non avrebbe mai preso parte a manifesta- zioni. Ancora, le sorelle, residenti in una zona controllata dal regime, por- terebbero il medesimo cognome e non avrebbero subito alcuna ripercus- sione.
E. 4.2 Con ricorso, l’insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l’autorità inferiore. La ricorrente ripercorre in primo luogo le sue allegazioni, fornen- done una lettura alternativa che ne sancirebbe la verosimiglianza. Quo alle pretese incongruenze riconducibili ai timbri sul passaporto, ella fa presente di essersi servita di un passatore e di non essere stata al corrente dei det- tagli. Le persone che la avrebbero fermata una volta rientrata in Siria ap- parterrebbero ad una milizia vicina al regime e godrebbero di particolari libertà, di modo che, le dichiarazioni dell’interessata al soggetto non sareb- bero in alcun modo imprecise, in particolare per quanto riguarda il suo rila- scio dopo la sottrazione dei beni di valore. D’altro canto, prosegue l’insor- gente, l’aspetto decisivo circa le ricerche da parte di Jabhat al-Nuṣra si esaurirebbe nel solo fatto che le medesime abbiano avuto luogo. La ricor- rente avrebbe d’altro canto già chiarito le incongruenze quanto alla data del ripudio. Tentando di rientrare in Siria nel 2017 per raggiungere la Tur- chia, ella si sarebbe esposta a grossi rischi, come pure nel contesto del soggiorno del 2018 a Nawā. La scelta di tale luogo sarebbe in ogni caso da ricondurre alla presenza del suo avvocato di fiducia ed al timore di fare capo ad un altro mandatario per la procedura di divorzio. Ancora, già in corso di procedura la ricorrente avrebbe precisato che le due sorelle avreb- bero risieduto a Damasco già prima dello scoppio della guerra civile, es- sendo attive in ruoli pubblici. Pertanto, nonostante il medesimo cognome,
D-558/2020 Pagina 7 le autorità non avrebbero nutrito alcun sospetto nei loro confronti, cosa che differirebbe completamente rispetto alla sua situazione. Ciò a maggior ra- gione dal momento che l’integralità dei parenti prossimi di B._______ avrebbero lasciato il Paese. Il ruolo del cugino sarebbe stato di tutto rilievo sia nell’ambito delle dimostrazioni che nei successivi scontri. La ricorrente e i suoi famigliari avrebbero già sofferto pregiudizi a causa del loro legame di parentela. Il cugino (…) sarebbe stato incarcerato nel 2013. Altri due parenti, tali (…) e (…), sarebbero deceduti in relazione a tali avvenimenti. (…) sarebbe stato prelevato durante un’irruzione e di lui non si avrebbero più avute notizie. Dopo che B._______ era divenuto comandante nell’Eser- cito Siriano Libero la casa della ricorrente sarebbe stata perquisita dalle forze governative. Il fratello sarebbe stato prelevato e rilasciato dietro pa- gamento e l’interessata sarebbe stata percossa. Temendo altre rappresa- glie anche la madre e la sorella avrebbero lasciato il Paese nel 2015 otte- nendo asilo in Svizzera. L’odierna insorgente sarebbe peraltro stata vittima di ulteriori problematiche allorquando, al suo rientro in Siria nel 2018, sa- rebbe stata fermata dalle milizie Shabiha dopo aver dedotto dai documenti il suo cognome. In definitiva, sussisterebbero in casu circostanze oggettive per ammettere l’esistenza di una persecuzione riflessa.
E. 4.3 Nel proprio atto responsivo la SEM precisa in primo luogo di aver con- sultato gli incarti della madre e della sorella prima di emettere la decisione ma di non averne fatto menzione in assenza di una richiesta delle dirette interessate. A tal proposito, l’autorità inferiore rileva nondimeno che il fra- tello nell’audizione cui sarebbe stato sottoposto il 27 gennaio 2014 avrebbe dichiarato che al suo domicilio a Nawā non vi sarebbe stato nessuno e che la sua famiglia si sarebbe trovata a Damasco, aspetto che si porrebbe in netto contrasto con quanto addotto dall’insorgente. Inoltre, egli avrebbe in- dicato di essere stato incarcerato nel 2011 principalmente a causa delle attività svolte per un giornale locale. Peraltro, la sua domanda d’asilo sa- rebbe stata respinta. Per quanto attiene invece alla situazione della madre e della sorella, quest’ultime avrebbero addotto di essersi rifugiate in Libano nell’agosto del 2015 asserendo però altresì che la ricorrente si sarebbe a quel tempo trovata a Nawā, circostanza, quest’ultima, che smentirebbe la sua versione dei fatti. La madre avrebbe pure precisato che essendosi spo- sata ed avendo cambiato cognome, l’insorgente non sarebbe stata toccata in egual misura dalle difficoltà.
E. 4.4 In sede di replica l’insorgente rileva in primis come il fatto che l’autorità inferiore abbia consultato gli atti dei famigliari senza farne menzione nel provvedimento impugnato configurerebbe una violazione dell’obbligo di
D-558/2020 Pagina 8 motivazione. Da qui la richiesta di consultazione dei medesimi. Nel succes- sivo allegato, la ricorrente, dopo aver ottenuto in compusazione quanto ri- chiesto, ritira la predetta censura, giudicando sanata la carenza procedu- rale. Quo al merito della questione, ella sottolinea in primo luogo come la SEM abbia apprezzato gli atti dei famigliari unicamente a suo sfavore. Rav- visa inoltre come sulla base del diritto siriano, le donne manterrebbero il cognome da nubili nonostante il matrimonio, diversamente da quanto af- fermato dalla madre. La questione si sarebbe in ogni caso risolta con il successivo divorzio. I restanti aspetti divergenti sarebbero dipoi da ricon- durre al fatto che a seguito dei rispettivi espatri, la famiglia avrebbe avuto pochi contatti. Dopo due mesi in Libano sarebbero iniziati i primi conflitti con il marito a causa delle sue difficoltà a rimanere incinta. Ciò sarebbe sfociato in varie minacce ed atti violenti. Non avendo alcun parente in Li- bano ed essendo Damasco sotto il controllo del regime siriano, la ricorrente si sarebbe rivolta ai famigliari del coniuge, che si sarebbero offerti di orga- nizzarle una fuga in Svizzera via la Siria. Ella sarebbe stata perfettamente cosciente dei rischi ma non avrebbe avuto altra scelta alla luce delle mi- nacce di morte. Il tentativo del 2017 non sarebbe però andato a buon fine ed all’insorgente non sarebbe rimasta altra possibilità che rimanere provvi- soriamente in Libano. In esito ad ulteriori comportamenti violenti del co- niuge, l’interessata avrebbe tentato nuovamente la fuga, questa volta con successo. Così, non si potrebbe ritenere che il suo agire risulti illogico.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto
D-558/2020 Pagina 9 come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 5.4 Perché vi sia luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ri- flessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano espo- sti a delle rappresaglie tese all’ottenimento di informazioni, espletate in ot- tica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessa- zione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2).
E. 5.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6 aprile 2022). Poco convincente risulta pure la narrazione dell’episodio riguardante le presunte ricerche da parte di Jabhat al-Nuṣra. In un primo momento la richiedente l’asilo ha infatti dichiarato che i miliziani, una volta appreso del suo rientro, avrebbero fatto irruzione in diversi immobili chie- dendo di lei (cfr. atto SEM 22/19, pag. 7) mentre successivamente ha espressamente escluso che la abbiano cercata dai vicini (cfr. atto SEM 27/20, pag. 10). È peraltro poco verosimile che detto gruppo Jihadista non sia riuscito a rintracciarla laddove realmente interessato alla sua persona. Già solo per questi motivi, è discutibile se le condizioni di cui all’art. 7 LAsi possano dirsi ossequiate in specie. È infatti pacifico che il racconto dell’in- teressata si scosti quantomeno in parte dall’effettivo tenore degli atti di causa e non si contraddistingua per un alto grado di dettaglio. Da un esame delle procedure d’asilo dei famigliari rifugiatisi in Svizzera prima del suo arrivo, richiesto dall’insorgente medesima, sono dipoi emersi alcuni ulteriori aspetti discordanti. Atteso che si tratta di elementi sui l’interessata ha avuto piena facoltà di esprimersi nel corso della presente procedura ricorsuale, vi si possono dedurre conseguenze giuridiche. Così, non è privo di rilievo che la madre della ricorrente abbia affermato che quest’ultima, nel marzo del 2016, si sarebbe trovata in Siria e non già in Libano (cfr. incarto N 653 267, atto A9, pag. 6 e 15), versione confermata anche dalla sorella nell’aprile del medesimo anno (cfr. incarto N 653 270, atto A8, pag. 6). A
D-558/2020 Pagina 11 questo proposito, la tesi dell’interessata secondo cui tali incongruenze sa- rebbero da ricondurre all’impossibilità di rintracciare i famigliari nel periodo in parola, trova a sua volta solo un parziale riscontro agli atti, non avendo la madre fatto alcuna menzione di aver perso le tracce della figlia periodo in parola nonostante le specifiche domande su quest’ultima (cfr. incarto N 653 267, atto A9, pag. 15 e 20).
E. 6.1 Nel caso in narrativa, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha avan- zato dubbi sulla versione dei fatti esposta dall’insorgente. In primo luogo, va osservato come dal suo passaporto si evinca un timbro inerente ad un’entrata apparentemente legale in Siria, risalente al 4 agosto 2017, che quest’ultima ha contestualizzato solo dopo la richiesta di chiarimenti della SEM. Così, anche laddove il timbro possa effettivamente essere stato ot- tenuto dal passatore, stupisce che la ricorrente abbia omesso di riferire di
D-558/2020 Pagina 10 tale soggiorno nel suo Paese d’origine nell’ambito dell’audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi, affermando invece espressamente di essere rimasta in Libano a partire dal 2015 e sino al 2018 (cfr. atto SEM 22/19, pag. 4). Ciò a mag- gior ragione, atteso che per sua successiva ammissione e come deducibile dal suo documento di viaggio, non si è trattato di una permanenza breve, ma bensì di un lasso di tempo di quasi 5 mesi (cfr. atto SEM 27/20, pag. 10). Altrettanto incongruente con i mezzi di prova versati agli atti risulta l’affermazione secondo la quale il rimpatrio del 2018 sarebbe avvenuto in agosto (cfr. atto SEM 22/19, pag. 4), dal momento che l’ulteriore timbro sul passaporto risale al 12 luglio 2018. Se confrontate con la data riportata nel certificato di divorzio, che l’insorgente ha nondimeno dichiarato essere stata apposta pro forma, anche le sue asserzioni a proposito del momento in cui avrebbe avuto luogo il ripudio da parte del coniuge non sono corri- spondenti. È altresì vero che l’insorgente non sia stata particolarmente pre- cisa quo ai contorni del suo rilascio da parte dei miliziani che la avrebbero fermata nel 2018, pur dovendosi sottolineare ch’ella ha costantemente fatto riferimento alla "milizia civile" a base settaria comunemente nota come Shabiha, ossia a persone reclutate dal regime ma senza un ruolo ufficiale (cfr. BBC, Houla eyewitness: 'They had no mercy' < https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18240460 >, consultato il
E. 6.2 Poste queste premesse, resta ora da esaminare se il solo legame di parentela con tale B._______, che non è stato rimesso in discussione nel provvedimento querelato e pare effettivamente aver avuto un ruolo nei sol- levamenti popolari e nella successiva guerra civile (cfr. […]) possa ipso facto esporre la ricorrente al rischio di essere oggetto di atti pregiudizievoli in caso di un ipotetico rientro in Siria. Ebbene, indipendentemente dalle legittime ragioni a monte degli stessi, già solo i due rimpatri successivi all’iniziale fuga del 2015 non parlano in favore di un fondato timore di espo- sizione a seri pregiudizi. Da un punto di vista del rischio di subire ripercus- sioni per mano del regime siriano, va rilevato che, quand’anche la ricor- rente abbia fatto capo ad un passatore, le autorità, in ragione dei timbri sul passaporto, debbano essere in qualche modo state al corrente dei suoi transiti senza intervenire nei suoi confronti. Peraltro, sebbene la corruzione ed il contrabbando siano molto diffusi, i servizi di facilitazione per il passag- gio della frontiera paiono indirizzarsi innanzitutto a persone il cui profilo po- litico non sia particolarmente sensibile (cfr. OCCRP, People Smugglers in Syria Take to TikTok < https://www.ocrp.org/en/37ccblog/ccblog/14699- people-smugglers-in-syria-take-to-tiktok >, consultato il 4 aprile 2022). L’eventualità di essere invisa alle autorità è finanche messa in dubbio an- che dal fatto che la ricorrente si sia volontariamente rivolta ad un tribunale per formalizzare il divorzio senza incorrere in alcuna problematica. Anche il rilascio del fratello non è certo indicatore di un rischio concreto che l’inte- gralità della famiglia sia da ritenersi invisa al regime. Il solo fatto che la richiedente asilo porti il medesimo cognome di un esponente dell’opposi- zione non è inoltre decisivo, come dimostrato dalla situazione delle sorelle tutt’ora residenti a Damasco, oltremodo attive in ruoli pubblici. A medesimo esito si può giungere anche relativamente al rischio di esposizione atti pre- giudizievoli da parte di Jabhat al-Nuṣra. Ad oggi tale gruppo non controlla più porzioni significative del territorio siriano. La madre e la sorella hanno inoltre espressamente affermato che la ricorrente non risultava toccata da tali problematiche (cfr. incarto N […], atto A9, pag. 20; incarto N 653 270, atto A8, pag. 20).
E. 6.3 In definitiva, la ricorrente, la cui versione dei fatti quo all’esistenza di atti pregiudizievoli pregressi non ossequia i criteri di verosimiglianza, non
D-558/2020 Pagina 12 può pertanto avvalersi di un fondato timore di esposizione persecuzioni ri- levanti in materia d’asilo.
E. 7 In virtù di quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo alla ricor- rente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un accertamento inesatto o incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata.
E. 8.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con de- cisione incidentale del 6 febbraio 2020, accolto l’istanza di assistenza giu- diziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 8.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e nominato la MLaw Denise Baltensperger quale patrocinatrice d’ufficio. Il mandato è poi stato trasferito alla collega MLaw Eliane Giglen. Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d’ufficio in materia d’asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 8.3 Nel caso in narrativa le mandatarie dell’interessata hanno presentato una nota d’onorario, di totali CHF 4’293.– (IVA compresa), corrispondente a 29.5 ore d’attività, alla tariffa oraria di CHF 150.–, giustificando il tempo impiegato sulla base dell’ampiezza degli atti e del fatto che gli stessi erano redatti in italiano. Orbene, a mente del Tribunale, alcuni punti di tale par- cella devono essere adeguati. In primo luogo, alla luce del fatto che la prima patrocinatrice era già intervenuta nel corso della procedura di prima istanza (cfr. atto SEM 53/2), è opportuno riconoscere solo 3 ore al posto delle 8 indicate per lo studio degli atti, in parte già noti. Peraltro, vista la formazione universitaria completa, si può partire dall’assunto che la rap- presentante dovesse conoscere almeno passivamente le lingue nazionali.
D-558/2020 Pagina 13 Gli atti relativi ai famigliari era peraltro redatti in lingua tedesca. Anche il tempo indicato per la redazione del gravame appare così eccessivo, sulla base delle considerazioni giuridiche esposte e dei fatti referenziati, di modo che la relativa posta deve essere ridotta da 12 a 8 ore. Per il resto la notula, come pure la tariffa oraria appiano adeguate, di modo che, le ore totali di prestazioni da remunerare sono quantificate in 20.5, per un’indennità totale pari a CHF 3'311.80 (IVA compresa).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona- to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-558/2020 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un’indennità di comples- sivamente CHF 3'311.80 a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-558/2020 Sentenza del 4 maggio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Siria, patrocinata dalla MLaw Eliane Gilgen, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, Eigerplatz 5, 3007 Bern, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 8 gennaio 2020 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina siriana originaria di Naw (governato di Daraa), ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine nell'agosto del 2015 per recarsi in Libano, ove avrebbe risieduto sino all'estate del 2018, per poi fare temporaneamente ritorno in Siria ed espatriare definitivamente. Giunta in Svizzera, ella ha depositato una domanda d'asilo il 12 giugno 2019. Sentita sui motivi alla base della stessa, l'interessata ha asserito che un cugino, di nome B._______, sarebbe stato a capo del battaglione dell'Esercito Siriano Libero che tempo prima avrebbe conquistato la sua regione di provenienza a discapito delle forze governative. A seguito di una successiva offensiva il controllo della zona sarebbe poi passato nelle mani del gruppo fondamentalista Jabhat al-Nu ra (ora Jabhat Fat al-Sh m) e di B._______ si sarebbero perse le tracce. In tale contesto un altro suo famigliare sarebbe stato ucciso dai jihadisti proprio a causa del legame di parentela con quest'ultimo. Dopo la fuga in Libano la richiedente l'asilo sarebbe stata ripudiata verbalmente dal marito. Al momento del suo temporaneo rientro in Siria, sarebbe stata fermata al confine da un gruppo di persone che la avrebbero maltrattata e trattenuta per due giorni. Sarebbe stata rilasciata dopo aver subito il sequestro dei suoi beni di valore. Recatasi a Naw per formalizzare la pratica di divorzio, avrebbe appreso che Jabhat al-Nu ra si sarebbe messa sulle sue tracce. Temendo di subire delle ripercussioni ad opera del regime siriano e del predetto gruppo jihadista a causa di tale legame di parentela e della sua provenienza da una zona che sino alla riconquista da parte dei lealisti era sotto il controllo degli insorti, avrebbe lasciato definitivamente il Paese (cfr. atti SEM 22/19, 27/20). B. Con decisione dell'8 agosto 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per causa d'inesigibilità. C. Adito su ricorso, in data 27 agosto 2019 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha accolto l'impugnativa rinviando gli atti all'autorità inferiore per il chiarimento degli ulteriori aspetti inerenti il legame di parentela con il cugino e le implicazioni della stessa. D. A procedura riaperta, l'autorità di prima istanza ha così provveduto a sentire nuovamente la richiedente l'asilo come ordinato dal Tribunale. In tale sede ella ha precisato i contorni dell'ascesa del cugino nei ranghi degli oppositori al regime. Ha altresì fatto presente che il fratello sarebbe stato arrestato per due mesi proprio a causa delle attività di B._______ e che un'ulteriore cugino al momento dell'audizione sarebbe stato ancora in carcere. Altri suoi parenti avrebbero avuto problemi con le autorità in relazione al suddetto legame di parentela. A quel tempo, la zona sarebbe stata ancora sotto il controllo del governo centrale, che avrebbe classificato tutti i membri della sua famiglia (cfr. atti SEM 63/12). E. Con ulteriore decisione dell'8 gennaio 2020, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 68/1), la SEM è giunta al medesimo esito cui era pervenuta in precedenza, negando il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo ma ammettendo provvisoriamente la richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità. F. Il 29 gennaio 2020 l'interessata è quindi insorta anche avverso il precitato provvedimento, chiedendo l'annullamento delle cifre da 1 a 3 e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la retrocessione degli atti per nuova valutazione; contestualmente di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. G. Per mezzo di decisione incidentale del 6 febbraio 2020, questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, ha nominato la MLaw Denise Baltensperger quale gratuita patrocinatrice ed ha invitato nel contempo la SEM a presentare una risposta al gravame. H. Il 6 marzo 2020 l'autorità di prima istanza ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. I. La ricorrente ha inoltrato la propria replica il 23 marzo 2020, chiedendo parimenti di poter accedere agli incarti SEM del fratello, della sorella e della madre, già oggetto di pregresse procedure d'asilo in Svizzera. J. Il 2 aprile 2020 il Tribunale ha inoltrato la replica alla SEM invitando quest'ultima autorità ad esprimersi sulla domanda di accesso agli atti. K. Il 15 aprile 2020 la SEM ha trasmesso la propria duplica confermando di aver concesso in compulsazione gli incarti dei famigliari all'insorgente. Questo Tribunale le ha così accordato un nuovo termine per esprimersi al riguardo. L. Il 18 maggio 2020 la ricorrente ha inoltrato un ulteriore memoriale, al quale ha allegato dei ragguagli dell'ambasciata svizzera di Damasco risalenti al 4 aprile 2011 e riguardanti l'ottenimento dei cognomi in Siria. Lo scritto è stato trasmesso alla SEM per informazione il 23 giugno 2020. M. il 12 gennaio 2021 la patrocinatrice della ricorrente ha richiesto il trasferimento del mandato alla collega MLaw Eliane Gilgen sulla scorta di regolare procura, richiesta a cui il Tribunale ha dato seguito con decisione incidentale del 14 gennaio 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, é particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto é legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo ella censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo. 4. 4.1 Nel provvedimento sindacato, la Segretaria di Stato ha considerato inverosimile in quanto incoerente e priva di dettagli la versione dei fatti proposta dall'insorgente quo all'eventualità di finire vittima di persecuzioni a causa del legame di parentela con B._______ per mano di Jabhat al-Nu ra e del regime siriano. In primo luogo, dai timbri apposti sul suo passaporto si evincerebbe che quest'ultima sarebbe entrata ed uscita dalla Siria legalmente ed in particolare un soggiorno risalente al 2017 da lei sottaciuto. Le spiegazioni fornite al soggetto si sarebbero rivelate vaghe. Altresì imprecise risulterebbero le dichiarazioni in merito alla fonte che avrebbe informato l'insorgente circa il fatto che sarebbe stata ricercata. Sussisterebbero invero delle contraddizioni su chi fossero le persone che la avrebbero fermata in occasione del rientro in Siria. Neppure convincenti sarebbero le allegazioni a proposito del motivo del suo rilascio. Allo stesso modo, anche la descrizione dell'episodio che avrebbe visto dei miliziani di Jabhat al-Nu ra recarsi presso il suo domicilio risulterebbe del tutto privo di consistenza e contradditorio. Peraltro, l'insorgente non sarebbe stata in misura di spiegare il modo in cui detto gruppo sia giunto a conoscenza del suo rientro né il motivo per il quale non sia riuscito a rintracciarla. La SEM ha rilevato ancora come la ricorrente avrebbe dichiarato di essere rientrata in Siria nell'agosto 2018, dopo essere stata ripudiata. Ciò si porrebbe però in contrasto con il timbro risalente al luglio 2018 presente nel suo passaporto e con la data del 24 settembre 2018 riportata nel certificato di divorzio. Altrettanto, il fatto che al momento del ritorno in Siria ella abbia soggiornato nei di Naw , ossia nel luogo in cui avrebbe temuto ripercussioni a causa del legame di parentela con B._______, risulterebbe illogico, anche alla luce del fatto che due sue sorelle avrebbero a quel tempo risieduto a Damasco. L'autorità intimata si è quindi espressa sui rischi di persecuzione da parte del governo centrale approcciando la tematica dal punto di vista della rilevanza. Qui, dopo aver ripercorso le allegazioni dell'insorgente, ha segnalato che i legami tra quest'ultima ed il cugino non sarebbero stati particolarmente stretti. Inoltre, il fratello, arrestato per lo stesso motivo, sarebbe stato rilasciato proprio in virtù dell'assenza di nessi con B._______. Peraltro, la richiedente l'asilo non avrebbe mai preso parte a manifestazioni. Ancora, le sorelle, residenti in una zona controllata dal regime, porterebbero il medesimo cognome e non avrebbero subito alcuna ripercussione. 4.2 Con ricorso, l'insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l'autorità inferiore. La ricorrente ripercorre in primo luogo le sue allegazioni, fornendone una lettura alternativa che ne sancirebbe la verosimiglianza. Quo alle pretese incongruenze riconducibili ai timbri sul passaporto, ella fa presente di essersi servita di un passatore e di non essere stata al corrente dei dettagli. Le persone che la avrebbero fermata una volta rientrata in Siria apparterrebbero ad una milizia vicina al regime e godrebbero di particolari libertà, di modo che, le dichiarazioni dell'interessata al soggetto non sarebbero in alcun modo imprecise, in particolare per quanto riguarda il suo rilascio dopo la sottrazione dei beni di valore. D'altro canto, prosegue l'insorgente, l'aspetto decisivo circa le ricerche da parte di Jabhat al-Nu ra si esaurirebbe nel solo fatto che le medesime abbiano avuto luogo. La ricorrente avrebbe d'altro canto già chiarito le incongruenze quanto alla data del ripudio. Tentando di rientrare in Siria nel 2017 per raggiungere la Turchia, ella si sarebbe esposta a grossi rischi, come pure nel contesto del soggiorno del 2018 a Naw . La scelta di tale luogo sarebbe in ogni caso da ricondurre alla presenza del suo avvocato di fiducia ed al timore di fare capo ad un altro mandatario per la procedura di divorzio. Ancora, già in corso di procedura la ricorrente avrebbe precisato che le due sorelle avrebbero risieduto a Damasco già prima dello scoppio della guerra civile, essendo attive in ruoli pubblici. Pertanto, nonostante il medesimo cognome, le autorità non avrebbero nutrito alcun sospetto nei loro confronti, cosa che differirebbe completamente rispetto alla sua situazione. Ciò a maggior ragione dal momento che l'integralità dei parenti prossimi di B._______ avrebbero lasciato il Paese. Il ruolo del cugino sarebbe stato di tutto rilievo sia nell'ambito delle dimostrazioni che nei successivi scontri. La ricorrente e i suoi famigliari avrebbero già sofferto pregiudizi a causa del loro legame di parentela. Il cugino (...) sarebbe stato incarcerato nel 2013. Altri due parenti, tali (...) e (...), sarebbero deceduti in relazione a tali avvenimenti. (...) sarebbe stato prelevato durante un'irruzione e di lui non si avrebbero più avute notizie. Dopo che B._______ era divenuto comandante nell'Esercito Siriano Libero la casa della ricorrente sarebbe stata perquisita dalle forze governative. Il fratello sarebbe stato prelevato e rilasciato dietro pagamento e l'interessata sarebbe stata percossa. Temendo altre rappresaglie anche la madre e la sorella avrebbero lasciato il Paese nel 2015 ottenendo asilo in Svizzera. L'odierna insorgente sarebbe peraltro stata vittima di ulteriori problematiche allorquando, al suo rientro in Siria nel 2018, sarebbe stata fermata dalle milizie Shabiha dopo aver dedotto dai documenti il suo cognome. In definitiva, sussisterebbero in casu circostanze oggettive per ammettere l'esistenza di una persecuzione riflessa. 4.3 Nel proprio atto responsivo la SEM precisa in primo luogo di aver consultato gli incarti della madre e della sorella prima di emettere la decisione ma di non averne fatto menzione in assenza di una richiesta delle dirette interessate. A tal proposito, l'autorità inferiore rileva nondimeno che il fratello nell'audizione cui sarebbe stato sottoposto il 27 gennaio 2014 avrebbe dichiarato che al suo domicilio a Naw non vi sarebbe stato nessuno e che la sua famiglia si sarebbe trovata a Damasco, aspetto che si porrebbe in netto contrasto con quanto addotto dall'insorgente. Inoltre, egli avrebbe indicato di essere stato incarcerato nel 2011 principalmente a causa delle attività svolte per un giornale locale. Peraltro, la sua domanda d'asilo sarebbe stata respinta. Per quanto attiene invece alla situazione della madre e della sorella, quest'ultime avrebbero addotto di essersi rifugiate in Libano nell'agosto del 2015 asserendo però altresì che la ricorrente si sarebbe a quel tempo trovata a Naw , circostanza, quest'ultima, che smentirebbe la sua versione dei fatti. La madre avrebbe pure precisato che essendosi sposata ed avendo cambiato cognome, l'insorgente non sarebbe stata toccata in egual misura dalle difficoltà. 4.4 In sede di replica l'insorgente rileva in primis come il fatto che l'autorità inferiore abbia consultato gli atti dei famigliari senza farne menzione nel provvedimento impugnato configurerebbe una violazione dell'obbligo di motivazione. Da qui la richiesta di consultazione dei medesimi. Nel successivo allegato, la ricorrente, dopo aver ottenuto in compusazione quanto richiesto, ritira la predetta censura, giudicando sanata la carenza procedurale. Quo al merito della questione, ella sottolinea in primo luogo come la SEM abbia apprezzato gli atti dei famigliari unicamente a suo sfavore. Ravvisa inoltre come sulla base del diritto siriano, le donne manterrebbero il cognome da nubili nonostante il matrimonio, diversamente da quanto affermato dalla madre. La questione si sarebbe in ogni caso risolta con il successivo divorzio. I restanti aspetti divergenti sarebbero dipoi da ricondurre al fatto che a seguito dei rispettivi espatri, la famiglia avrebbe avuto pochi contatti. Dopo due mesi in Libano sarebbero iniziati i primi conflitti con il marito a causa delle sue difficoltà a rimanere incinta. Ciò sarebbe sfociato in varie minacce ed atti violenti. Non avendo alcun parente in Libano ed essendo Damasco sotto il controllo del regime siriano, la ricorrente si sarebbe rivolta ai famigliari del coniuge, che si sarebbero offerti di organizzarle una fuga in Svizzera via la Siria. Ella sarebbe stata perfettamente cosciente dei rischi ma non avrebbe avuto altra scelta alla luce delle minacce di morte. Il tentativo del 2017 non sarebbe però andato a buon fine ed all'insorgente non sarebbe rimasta altra possibilità che rimanere provvisoriamente in Libano. In esito ad ulteriori comportamenti violenti del coniuge, l'interessata avrebbe tentato nuovamente la fuga, questa volta con successo. Così, non si potrebbe ritenere che il suo agire risulti illogico. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.4 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). 5.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Nel caso in narrativa, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha avanzato dubbi sulla versione dei fatti esposta dall'insorgente. In primo luogo, va osservato come dal suo passaporto si evinca un timbro inerente ad un'entrata apparentemente legale in Siria, risalente al 4 agosto 2017, che quest'ultima ha contestualizzato solo dopo la richiesta di chiarimenti della SEM. Così, anche laddove il timbro possa effettivamente essere stato ottenuto dal passatore, stupisce che la ricorrente abbia omesso di riferire di tale soggiorno nel suo Paese d'origine nell'ambito dell'audizione ex art. 26 cpv. 3 LAsi, affermando invece espressamente di essere rimasta in Libano a partire dal 2015 e sino al 2018 (cfr. atto SEM 22/19, pag. 4). Ciò a maggior ragione, atteso che per sua successiva ammissione e come deducibile dal suo documento di viaggio, non si è trattato di una permanenza breve, ma bensì di un lasso di tempo di quasi 5 mesi (cfr. atto SEM 27/20, pag. 10). Altrettanto incongruente con i mezzi di prova versati agli atti risulta l'affermazione secondo la quale il rimpatrio del 2018 sarebbe avvenuto in agosto (cfr. atto SEM 22/19, pag. 4), dal momento che l'ulteriore timbro sul passaporto risale al 12 luglio 2018. Se confrontate con la data riportata nel certificato di divorzio, che l'insorgente ha nondimeno dichiarato essere stata apposta pro forma, anche le sue asserzioni a proposito del momento in cui avrebbe avuto luogo il ripudio da parte del coniuge non sono corrispondenti. È altresì vero che l'insorgente non sia stata particolarmente precisa quo ai contorni del suo rilascio da parte dei miliziani che la avrebbero fermata nel 2018, pur dovendosi sottolineare ch'ella ha costantemente fatto riferimento alla "milizia civile" a base settaria comunemente nota come Shabiha, ossia a persone reclutate dal regime ma senza un ruolo ufficiale (cfr. BBC, Houla eyewitness: 'They had no mercy' < https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18240460 , consultato il 6 aprile 2022). Poco convincente risulta pure la narrazione dell'episodio riguardante le presunte ricerche da parte di Jabhat al-Nu ra. In un primo momento la richiedente l'asilo ha infatti dichiarato che i miliziani, una volta appreso del suo rientro, avrebbero fatto irruzione in diversi immobili chiedendo di lei (cfr. atto SEM 22/19, pag. 7) mentre successivamente ha espressamente escluso che la abbiano cercata dai vicini (cfr. atto SEM 27/20, pag. 10). È peraltro poco verosimile che detto gruppo Jihadista non sia riuscito a rintracciarla laddove realmente interessato alla sua persona. Già solo per questi motivi, è discutibile se le condizioni di cui all'art. 7 LAsi possano dirsi ossequiate in specie. È infatti pacifico che il racconto dell'interessata si scosti quantomeno in parte dall'effettivo tenore degli atti di causa e non si contraddistingua per un alto grado di dettaglio. Da un esame delle procedure d'asilo dei famigliari rifugiatisi in Svizzera prima del suo arrivo, richiesto dall'insorgente medesima, sono dipoi emersi alcuni ulteriori aspetti discordanti. Atteso che si tratta di elementi sui l'interessata ha avuto piena facoltà di esprimersi nel corso della presente procedura ricorsuale, vi si possono dedurre conseguenze giuridiche. Così, non è privo di rilievo che la madre della ricorrente abbia affermato che quest'ultima, nel marzo del 2016, si sarebbe trovata in Siria e non già in Libano (cfr. incarto N 653 267, atto A9, pag. 6 e 15), versione confermata anche dalla sorella nell'aprile del medesimo anno (cfr. incarto N 653 270, atto A8, pag. 6). A questo proposito, la tesi dell'interessata secondo cui tali incongruenze sarebbero da ricondurre all'impossibilità di rintracciare i famigliari nel periodo in parola, trova a sua volta solo un parziale riscontro agli atti, non avendo la madre fatto alcuna menzione di aver perso le tracce della figlia periodo in parola nonostante le specifiche domande su quest'ultima (cfr. incarto N 653 267, atto A9, pag. 15 e 20). 6.2 Poste queste premesse, resta ora da esaminare se il solo legame di parentela con tale B._______, che non è stato rimesso in discussione nel provvedimento querelato e pare effettivamente aver avuto un ruolo nei sollevamenti popolari e nella successiva guerra civile (cfr. [...]) possa ipso facto esporre la ricorrente al rischio di essere oggetto di atti pregiudizievoli in caso di un ipotetico rientro in Siria. Ebbene, indipendentemente dalle legittime ragioni a monte degli stessi, già solo i due rimpatri successivi all'iniziale fuga del 2015 non parlano in favore di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi. Da un punto di vista del rischio di subire ripercussioni per mano del regime siriano, va rilevato che, quand'anche la ricorrente abbia fatto capo ad un passatore, le autorità, in ragione dei timbri sul passaporto, debbano essere in qualche modo state al corrente dei suoi transiti senza intervenire nei suoi confronti. Peraltro, sebbene la corruzione ed il contrabbando siano molto diffusi, i servizi di facilitazione per il passaggio della frontiera paiono indirizzarsi innanzitutto a persone il cui profilo politico non sia particolarmente sensibile (cfr. OCCRP, People Smugglers in Syria Take to TikTok https://www.ocrp.org/en/37ccblog/ccblog/14699-people-smugglers-in-syria-take-to-tiktok , consultato il 4 aprile 2022). L'eventualità di essere invisa alle autorità è finanche messa in dubbio anche dal fatto che la ricorrente si sia volontariamente rivolta ad un tribunale per formalizzare il divorzio senza incorrere in alcuna problematica. Anche il rilascio del fratello non è certo indicatore di un rischio concreto che l'integralità della famiglia sia da ritenersi invisa al regime. Il solo fatto che la richiedente asilo porti il medesimo cognome di un esponente dell'opposizione non è inoltre decisivo, come dimostrato dalla situazione delle sorelle tutt'ora residenti a Damasco, oltremodo attive in ruoli pubblici. A medesimo esito si può giungere anche relativamente al rischio di esposizione atti pregiudizievoli da parte di Jabhat al-Nu ra. Ad oggi tale gruppo non controlla più porzioni significative del territorio siriano. La madre e la sorella hanno inoltre espressamente affermato che la ricorrente non risultava toccata da tali problematiche (cfr. incarto N [...], atto A9, pag. 20; incarto N 653 270, atto A8, pag. 20). 6.3 In definitiva, la ricorrente, la cui versione dei fatti quo all'esistenza di atti pregiudizievoli pregressi non ossequia i criteri di verosimiglianza, non può pertanto avvalersi di un fondato timore di esposizione persecuzioni rilevanti in materia d'asilo.
7. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere asilo alla ricorrente. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 6 febbraio 2020, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 8.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e nominato la MLaw Denise Baltensperger quale patrocinatrice d'ufficio. Il mandato è poi stato trasferito alla collega MLaw Eliane Giglen. Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 8.3 Nel caso in narrativa le mandatarie dell'interessata hanno presentato una nota d'onorario, di totali CHF 4'293.- (IVA compresa), corrispondente a 29.5 ore d'attività, alla tariffa oraria di CHF 150.-, giustificando il tempo impiegato sulla base dell'ampiezza degli atti e del fatto che gli stessi erano redatti in italiano. Orbene, a mente del Tribunale, alcuni punti di tale parcella devono essere adeguati. In primo luogo, alla luce del fatto che la prima patrocinatrice era già intervenuta nel corso della procedura di prima istanza (cfr. atto SEM 53/2), è opportuno riconoscere solo 3 ore al posto delle 8 indicate per lo studio degli atti, in parte già noti. Peraltro, vista la formazione universitaria completa, si può partire dall'assunto che la rappresentante dovesse conoscere almeno passivamente le lingue nazionali. Gli atti relativi ai famigliari era peraltro redatti in lingua tedesca. Anche il tempo indicato per la redazione del gravame appare così eccessivo, sulla base delle considerazioni giuridiche esposte e dei fatti referenziati, di modo che la relativa posta deve essere ridotta da 12 a 8 ore. Per il resto la notula, come pure la tariffa oraria appiano adeguate, di modo che, le ore totali di prestazioni da remunerare sono quantificate in 20.5, per un'indennità totale pari a CHF 3'311.80 (IVA compresa).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice un'indennità di complessivamente CHF 3'311.80 a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: