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D-3283/2021

D-3283/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: l’interessato, il richiedente, il ricorrente), citta- dino dell’Angola, di etnia Bakongo, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 dicembre 2020 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. 2/2, 3/2, 10/2, 12/9, 14/3). A.b In data 4 gennaio 2021, l'interessato è stato sentito nel corso di un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013). Da tale audizione è emerso che il 22 gennaio 2020 l’interessato sarebbe giunto in aereo in Portogallo, munito di un visto della durata di tre mesi. Egli avrebbe poi continuato a vivere illegalmente a Lisbona fino all’8 dicembre 2020, per poi spostarsi in auto verso la Svizzera, dove sarebbe entrato senza alcun controllo delle generalità l’11 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 14/3). A.c Nell’audizione del 17 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 27/10 [di seguito: verbale 1]), l’interessato ha dichiarato di essere nato e cresciuto a B._______, dove ha frequentato le scuole fino a 17 anni. Grazie all’otteni- mento di una borsa di studio, da settembre 2013 ha potuto continuare il suo percorso scolastico a C._______, in Russia, dove ha conseguito la laurea alla facoltà di management nel luglio 2018. L’interessato è quindi rientrato in Patria con l’intenzione di tornare al più presto in Russia per proseguire gli studi di master. Come per il precedente ciclo formativo, il signor D._______ (di seguito: D._______) si sarebbe occupato delle prati- che per l’ottenimento del visto per la Russia, mentre la signora E._______ (di seguito: E._______) avrebbe sostenuto il finanziamento della borsa di studio. In attesa delle necessarie autorizzazioni, da agosto 2018 a gennaio 2020, l’interessato avrebbe lavorato a B._______ presso la scuola primaria privata gestita dal padre. Fallito il tentativo di ottenere il visto russo dall’An- gola, su consiglio della signora E._______ l’interessato si sarebbe recato il 22 gennaio 2020 in Portogallo al fine di incontrare il signor F._______ (di seguito: F._______), che avrebbe dovuto facilitare le pratiche per il sog- giorno in Russia. Il 23 gennaio 2020, N.R.D.C, al quale il giorno precedente l’interessato avrebbe consegnato il proprio passaporto, è stato trovato

D-3283/2021 Pagina 3 morto. Egli avrebbe quindi preso contatto con il signor D._______ che gli avrebbe consigliato di lasciare il Portogallo e di non tornare in Angola per- ché E._______ era indagata nell’ambito dello scandalo “Luanda Leaks” con il sospetto che avesse sottratto dei fondi pubblici per scopi personali. A causa della pandemia da Coronavirus, l’interessato avrebbe vissuto in Portogallo, presso l’abitazione del signor G._______ (di seguito: G._______) fino all’8 dicembre 2020, quando avrebbe appreso che il signor D._______ era stato arrestato in Angola e che un mandato d’arresto a suo carico era stato recapitato il 29 ottobre 2020 presso i suoi genitori a B._______. Interrogato sui motivi d’asilo, il richiedente ha riferito che in caso di ritorno in Patria egli teme di essere arrestato con l’accusa di aver beneficiato in maniera illecita di fondi pubblici attraverso le due borse di studio provenienti da società controllate dalla signora E._______ Egli ha quindi indicato di non aver chiesto l’asilo in Portogallo nel timore di venir rimpatriato verso l’Angola, dove ritiene lo attenda una punizione ingiusta, anche nel caso in cui dovesse dimostrare la propria innocenza. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato diversa documentazione tra la quale segnatamente: la sua carta d'identità in origi- nale e copia della licenza di condurre; copia dei certificati di studio rilasciati in Russia il 5 luglio 2018; copia della documentazione redatta in portoghese relativa al suo soggiorno di studio in Russia e della tessera identificativa dei servizi consolari in Russia rilasciata il 28 dicembre 2016 e valida fino al 28 dicembre 2021; fotocopie di pagine di un passaporto angolano, con di- versi visti russi apposti fra il 2013 e il 2018; copia del contratto per l’alloggio durante gli studi in Russia e delle cedole di pagamento delle tasse univer- sitarie; copia del mandato d’arresto del 29 ottobre 2020 (cfr. atti SEM n. 12/9, 13/3, 27/10, 40). A.d Con provvedimento del 23 febbraio 2021 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato l’interessato al Canton H._______ (cfr. atto SEM n. 29/3). A.e Con diritto d’essere sentito del 12 aprile 2021 la SEM ha fissato al ri- corrente un termine per esprimersi in merito al motivo per cui non avesse ancora prodotto il mandato d’arresto in originale, nonostante gli fosse stato richiesto e in merito alla data e al tenore dell’ultima comunicazione avuta con i genitori (cfr. atto SEM n. 36/1). Richieste alle quali il richiedente, per il tramite dell’allora rappresentate, ha dato seguito indicando di disporre solo di una copia del mandato d’arresto, essendo l’originale ancora in pos- sesso del padre, che non sentirebbe più dall’8 dicembre 2020 essendo lui

D-3283/2021 Pagina 4 stesso indagato per i finanziamenti ricevuti per la costruzione della sua scuola (cfr. atto SEM n. 41/2). A.f Nell’ambito dell’audizione integrativa del 2 giugno 2021 (cfr. atto SEM 42/17 [di seguito: verbale 2]) l’interessato ha fornito alcuni dettagli supple- mentari riguardo alle modalità con cui sono stati finanziati i suoi studi in Russia e alla permanenza in Portogallo. A quest’ultimo è stato inoltre chie- sto di fare maggiore chiarezza riguardo agli accadimenti dell’8 dicembre 2020, alle persone coinvolte, alle modalità in cui è venuto a conoscenza del mandato d’arresto spiccato nei suoi confronti, al contenuto dello stesso e alla sua reazione a tale notizia. B. Con decisione del 15 giugno 2021, notificata il 17 giugno 2021 (cfr. atti SEM

n. 45/9, 47/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, rite- nendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero né le condizioni di ve- rosimiglianza né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 17 luglio 2021 (data di entrata: 19 luglio 2021, cfr. tim- bro di entrata), l’interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendo, a titolo pregiudiziale che il ricorso abbia effetto sospensivo e sul piano pro- cedurale, la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito l’insorgente ha chiesto in via principale, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, men- tre in via subordinata, l’ammissione provvisoria. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b Con memoriali completivi dell’11 novembre 2021 e del 4 maggio 2023, il ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto della pro- pria domanda, chiedendo che in caso di mancato accoglimento del ricorso, la causa sia rinviata all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria (doc. TAF 3, 4). C.c Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. Altresì, ai sensi dell'art.111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della deci- sione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella presente disamina, la decisione impugnata è stata emanata in ita- liano, mentre che il ricorso è stato presentato in lingua francese. La pre- sente sentenza è pertanto redatta in italiano.

E. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

D-3283/2021 Pagina 6 federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e de- gli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con- sid. 5.4).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti par- rebbero non essere stati vissuti personalmente da quest’ultimo. L’autorità inferiore contesta in particolare al ricorrente le dichiarazioni estremamente vaghe riguardo al mandato d’arresto spiccato nei suoi confronti, sottoli- neando alcune incongruenze nel suo racconto e il suo disinteresse ri- guardo alle circostanze della notifica di tale documento e al contenuto dello stesso. A fronte delle indicazioni fornite dal ricorrente e delle capacità indi- viduali di quest’ultimo, la SEM ha quindi ritenuto che i motivi d’asilo addotti non adempissero i requisiti di verosimiglianza previsti dall’art. 7 LAsi. A ti- tolo abbondanziale, l’autorità di prime cure ha inoltre segnalato che il mo- tivo per cui le autorità angolane starebbero cercando il ricorrente, ossia il fatto di aver beneficiato sotto forma di borsa di studio di soldi pubblici inde- bitamente sottratti da una terza persona, neppure sarebbe pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi. La SEM ha infine giudicato i mezzi di prova prodotti, in particolare la copia del mandato d’arresto, inattendibili e inadeguati a provare i motivi d'asilo dichiarati. Tantopiù che l’assenza di verosimiglianza delle allegazioni permette di astenersi da un esame oculato dei documenti versati agli atti.

E. 4.2 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. A mente del ricorrente, le sue dichiarazioni sarebbero sufficientemente moti- vate, precise e dettagliate. Le eventuali lacune e contraddizioni nel suo racconto, sarebbero da attribuire alla sua natura schiva e alla sua timi- dezza, sanate tuttavia dalle convincenti risposte fornite alle domande dell’auditore volte a chiarire alcuni aspetti rilevanti. Nel complesso, quindi

D-3283/2021 Pagina 7 le dichiarazioni rilasciate rendono con sufficiente verosimiglianza il fatto di essere ricercato nel proprio paese con l’accusa di aver indebitamente be- neficiato di fondi pubblici. Tantopiù che l’onere di dimostrare l’inattendibilità del mandato d’arresto prodotto in copia dal ricorrente, incomberebbe alla SEM che ne mette in dubbio il valore come mezzo probatorio. A fronte di tale accusa infondata e della notoria inefficienza della giustizia angolane, amplificata dall’accanimento con cui l’attuale governo angolano si è pre- fisso di vessare la famiglia dell’interessato, è pertanto fondato il timore di quest’ultimo di subire trattamenti inumani e degradanti (doc. TAF 1). Nei memoriali dell’11 novembre 2021 e del 4 maggio 2023, il ricorrente ha inoltre segnalato l’avvenuto trasferimento in Repubblica democratica del Congo dei suoi genitori, un aggravamento dello stato di salute della madre e pure l’insorgere a suo carico di uno stato depressivo, di mal di testa e di disturbi del sonno associati a intenti suicidi (doc. TAF 3, 4).

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso

D-3283/2021 Pagina 8 dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6 Nell’evenienza concreta, questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel ritenere che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile che le autorità angolane lo starebbero cercando. Le dichiarazioni determi- nanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo ele- mento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provve- dimento litigioso. Le tesi ricorsuali neppure possono essere seguite in quanto le allegazioni dell’interessato contengono effettivamente numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali riguardo ai motivi ad- dotti a fondamento della sua domanda d'asilo. Oltre a ciò, il comportamento descritto dall’interessato appare a tratti incompatibile con la logica dell’agire.

E. 6.1 Innanzitutto, a mente di questo Tribunale le dichiarazioni del ricorrente riguardo ai rapporti avuti con la signora E._______ paiono insufficientemente fondate. Il ricorrente ha riferito che suo padre, membro del partito I._______ (I._______), sarebbe amico della famiglia E1._______ ed avrebbe avuto regolari contatti con la signora E._______, mentre lui avrebbe avuto modo di incontrarla in due occasioni, per la borsa

D-3283/2021 Pagina 9 di studio e per lo stage presso J._______ (cfr. MdP n. 2 – Dichiarazione J._______; cfr. anche verbale 1, D73 e verbale 2, D36). Non vi è tuttavia agli atti alcun documento che permetta di stabilire un rapporto diretto fra la signora E._______ e il ricorrente o la sua famiglia. Il solo fatto che quest’ultimo abbia svolto uno stage presso J._______, società a suo dire amministrata proprio da E._______ (cfr. verbale 2, D44) e dalla quale ha ricevuto la borsa di studio, non permette di suffragare maggiormente tale tesi. Non è infatti stato prodotto – o fatto riferimento – ad alcuno scritto proveniente direttamente dalla signora E._______ o dal suo entourage; non risulta esservi alcun documento, come ad esempio degli articoli di giornale o delle fotografie, che accostino il ricorrente o suo padre all’ex presidente E1._______ o alla signora E._______; a ben vedere neppure è stata comprovata l’effettiva affiliazione del padre al partito I._______ o alle forze armate angolane (come sostenuto dall’insorgente, cfr. verbale 1, D54; verbale 2, D52). A fronte del finanziamento, tutto sommato esiguo, accordato al ricorrente (da quest’ultimo quantificato in USD 30'000.-, ossia USD 1'500.- ogni tre mesi per cinque anni [cfr. verbale 1, D69]), appare finanche poco credibile che la signora E._______ – imprenditrice figlia dell’ex presidente angolano, considerata la donna più ricca d’Africa, alla quale vengono contestate delle malversazioni con fondi pubblici per centinaia di milioni di dollari – potesse essere in un qualche modo a conoscenza di tale borsa di studio e del suo beneficiario. Nel valutare la plausibilità delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente, occorre tenere conto che molti fatti e circostanze riferiti in sede d’audizione riguardo alla signora E._______ sono facilmente reperibili in rete, essendo questa una persona pubblica particolarmente esposta mediaticamente, specie da gennaio 2020 con lo scoppio dello scandalo “Luanda Leaks”.

E. 6.2.1 Allo stesso modo, a questo Tribunale paiono poco credibili le circo- stanze che avrebbero portato il ricorrente a incontrare il signor F._______. Quest’ultimo, era gestore patrimoniale e direttore del conto della compa- gnia petrolifera angolana K._______ presso la banca privata portoghese L._______, di cui la signora E._______ era comproprietaria. Attività che F._______ ha svolto fino alla morte, avvenuta per impiccagione la notte tra il 22 e il 23 gennaio 2020, poche ore dopo che il banchiere era stato inserito tra i sospettati, insieme a E._______ e ad altre tre persone, nell'indagine penale in Angola riguardante presunte appropriazioni indebite dalla com- pagnia petrolifera statale K._______. Secondo gli inquirenti, tutti gli indizi portano a credere che si è trattato di un suicidio (informazioni pubbliche liberamente accessibili in rete). Ora, a fronte dello status personale del si- gnor F._______ e dell’alto profilo della clientela con cui era generalmente

D-3283/2021 Pagina 10 abituato a trattare nel proprio contesto professionale, non vi è motivo di credere – in assenza di elementi concreti – che quest’ultimo il giorno stesso in cui è stato formalmente messo sotto inchiesta, fosse a disposizione del ricorrente e si sia recato personalmente all’aeroporto di Lisbona per acco- glierlo e per ritirare i suoi documenti, nel solo intento di aiutarlo a tornare in Russia. In tal senso, a fronte del profilo professionale del signor F._______, appare quantomeno singolare che quest’ultimo si occupasse personal- mente di procurare al ricorrente un visto per andare in Russia a continuare i suoi studi. Tale competenza non rientra certo fra quelle richieste ad un impiegato in una posizione dirigenziale di una banca privata e d’altra parte non vi è alcun indizio – agli atti o in rete – che permetta di ritenere che quest’ultimo disponesse di particolari canali con l’ambasciata Russa in Por- togallo, circostanza di cui il ricorrente neppure si avvale (cfr. verbale 1, D18, 28, 34, 70-71; verbale 2, D6).

E. 6.2.2 A ben vedere il ricorrente neppure avrebbe avuto modo di incontrare il signor F._______, dato che quest’ultimo era probabilmente già deceduto al momento del suo arrivo a Lisbona. Il ricorrente ha riferito di essere giunto in Portogallo il 22 gennaio 2020 munito di un regolare visto d’entrata per gli Stati Schengen (cfr. atto SEM n. 14/3). Dalla banca dati CS-VIS / ORBIS risulta effettivamente un riscontro positivo riguardo al rilascio in favore dell’interessato di un visto turistico di tipo C per il Portogallo valido dal 20 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 13/3). Gli accertamenti svolti dalla SEM presso le autorità portoghesi, hanno inoltre permesso di confermare l’ingresso in Portogallo, tuttavia il giorno seguente rispetto a quello dichiarato, ossia in data 23 gennaio 2020 (cfr. atti SEM n. 22/3, 23/3). Ne consegue che, un incontro avrebbe potuto aver luogo unica- mente nel caso in cui il ricorrente fosse giunto in Portogallo nelle primis- sime ore del mattino del 23 gennaio 2020 e nell’improbabile circostanza che il signor F._______, appena prima di rientrare al proprio domicilio per suicidarsi, fosse andato ad accoglierlo all’aeroporto di Lisbona.

E. 6.3.1 Preso atto dell’inesattezza delle allegazioni riguardanti alla data d’in- gresso in Portogallo – che non consente di far collimare il racconto dell’in- teressato con i fatti di cronaca (suicidio del signor F._______) – questo Tribunale constata che neppure è possibile verificare la fondatezza e l’at- tendibilità delle dichiarazioni di quest’ultimo riguardo al periodo successivo al suo arrivo in Europa. A suo dire, dopo la scadenza del visto, egli avrebbe continuato a vivere illegalmente a Lisbona presso dei conoscenti fino all’8 dicembre 2020, momento in cui si sarebbe diretto in auto verso la Svizzera, dove è giunto l’11 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 14/3; verbale 2, D6, p. 3).

D-3283/2021 Pagina 11 Benché tale versione dei fatti possa essere ritenuta plausibile, occorre rile- vare che agli atti non vi è alcun elemento oggettivo che consenta di avva- lorare la tesi secondo cui l’insorgente avrebbe vissuto per quasi un anno in Portogallo, come ad esempio delle fatture, delle indicazioni circa l’abbona- mento telefonico o delle ricevute relative al soggiorno a Lisbona, ecc.

E. 6.3.2 Ciò posto, volendo prestare fede al racconto del ricorrente, occorre nondimeno rilevare che il suo comportamento non pare del tutto compati- bile con la logica dell’agire. Egli ha infatti riferito che nel momento in cui ha lasciato il suo paese non aveva alcun problema con le autorità locali (cfr. verbale 1, D 34). Soltanto dopo il suo arrivo in Portogallo, dunque il 23 gennaio 2020, egli avrebbe appreso del coinvolgimento della signora I.D.S nello scandalo “Luanda leaks”. Mesi dopo inoltre, avrebbe appreso del mandato d’arresto che sarebbe stato fatto spiccare nei suoi confronti da parte delle autorità angolane il 29 ottobre 2020. Ora, se egli davvero temeva di essere coinvolto nel suddetto scandalo e se davvero temeva di subire delle persecuzioni nel proprio paese a causa dei finanziamenti ricevuti per i propri studi, non è chiaro il motivo per cui non abbia immediatamente chiesto asilo in Portogallo, paese in cui era giunto legalmente, in cui già risiedeva e di cui conosce la lingua. Non vi sono infatti fondati motivi di ritenere che in Portogallo sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), né vi sono indizi che lascino credere che le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale e che l’avrebbero rimandato nel proprio Paese d’ori- gine se lì avesse corso il rischio di essere perseguitato (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), circostanze queste per altro neppure invocate dal ricor- rente. La scelta di vivere per oltre dieci mesi (dalla scadenza del visto, il 2 febbraio 2020, fino all’8 dicembre 2020) nell’illegalità con il rischio di essere espulso verso l’Angola, non appare infatti del tutto coerente con i timori riferiti dall’interessato. D’altro canto, quest’ultimo neppure fornisce mag- giori dettagli riguardo alle ragioni che hanno indotto il signor D._______ a consigliarli nel gennaio 2020 di lasciare il Portogallo, né di quelle che lo hanno convinto a procedere in tal senso soltanto l’8 dicembre 2020.

E. 6.4 Il ricorrente non ha infatti fornito dichiarazioni sufficientemente conclu- denti e convincenti riguardo al mandato d’arresto spiccato nei suoi confronti che lo avrebbe indotto a lasciare il Portogallo a inizio dicembre 2020. Ri- guardo alla conversazione telefonica che l’insorgente avrebbe avuto con il padre la sera dell’8 dicembre 2020, questo Tribunale concorda con la SEM

D-3283/2021 Pagina 12 nel ritenere che la descrizione dei fatti e delle circostanze appare oltremodo vaga e stereotipata. In un primo momento l’interessato aveva riferito che era stata “una conversazione normale” (cfr. verbale 1, D53), cosa che ap- pare poco coerente con le circostanze drammatiche che hanno determi- nato, a suo dire, la telefonata al padre (ossia l’arresto del signor D._______ e la consecutiva scoperta del mandato d’arresto a suo carico [cfr. verbale 1, D40; verbale 2, D6]). Il ricorrente non è stato inoltre in grado di spiegare il tenore della conversazione avuta con il padre, né di descrivere il mo- mento in cui ha scoperto l’esistenza di un mandato d’arresto nei suoi con- fronti, limitandosi a ribadire l’insindacabile e impellente necessità di la- sciare il Portogallo (cfr. verbale 2, D6, D9, D18-22). Nonostante gliene sia stata data a più riprese l’occasione, egli non ha saputo indicare quale fosse il suo stato d’animo alla notizia di essere ricercato nel proprio paese, né la reazione dei suoi genitori. Egli avrebbe potuto fornire alcuni dettagli, ad esempio spiegare se al telefono con il padre abbia cercato di trovare una soluzione per chiarire il malinteso con le autorità angolane, se i genitori avessero nel frattempo valutato l’esistenza sul piano giuridico di una pos- sibile strategia difensiva, se si fossero rivolti a un avvocato, o se avessero contattato amici e conoscenze maturate in seno all’esercito o nella ge- stione della scuola privata. A fronte della povertà di dettagli, dell’indifferenza per l’idea di non poter rientrare a casa propria e della reiterazione delle medesime affermazioni stereotipate, le allegazioni fornite al riguardo danno l’impressione che tale momento non sia stato vissuto personalmente dal richiedente.

E. 6.5 La veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Nei considerandi che precedono, è stato già sollevato qualche dubbio riguardo ai rapporti fra l’insorgente e dei personaggi abbienti e potenti come la signora E._______ e suo padre, persone che è lecito presumere non siano facilmente avvici- nabili al di fuori di una ristretta e facoltosa cerchia di conoscenze più intime. Il ricorrente ha inoltre ribadito in più occasioni di non aver avuto più contatti con suo padre da gennaio 2020, momento in cui ha lasciato l’Angola (cfr. verbale 2, D10, D14). Si rammenta che secondo la sua versione egli era espatriato in Portogallo per ottenere con più facilità il visto per la Russia. Ora, alla luce del repentino stravolgimento del proprio programma di viag- gio e di prospettive, vista l’impossibilità di ottenere un visto per la Russia e pure di rientrare in possesso del proprio passaporto – ammesso che questo sia stato effettivamente consegnato a qualcuno – appare alquanto incredi- bile e improbabile che il ricorrente, nei giorni successivi al suo arrivo non abbia minimamente tentato di mettersi in contatto con i propri genitori per

D-3283/2021 Pagina 13 chiedere dell’aiuto o anche solo del conforto in una situazione divenuta al- quanto scomoda (si cfr. anche verbale 2, D85-86). Ancor più bizzarro il fatto che i genitori dell’insorgente, che pur conoscevano il signor D._______, che lo aveva messo in contatto con il signor G._______, di cui parrebbe essere stato ospite per oltre dieci mesi, non abbiano mai tentato di contat- tarlo (cfr. verbale 2, D6, D10-17), neppure in ottobre 2020 allorquando sa- rebbe stato notificato presso casa loro il mandato d’arresto a suo carico (cfr. verbale 1, D47-49; verbale 2, D16). Appare inoltre dubbio che, dopo l’arrivo in Svizzera, egli non abbia mai tentato di contattare amici o fami- gliari se non per via telefonica, almeno tramite “social media”. Le asserzioni riguardo al fatto di aver cambiato numero di telefono (cfr. verbale 2, D87) o al timore di mettere in pericolo sé stesso e loro (cfr. atto SEM n. 41/2; ver- bale 1, D52; verbale 2, D80 segg.) appaiono invero alquanto inconsistenti e poco logiche.

E. 6.6 Da ultimo occorre rilevare che nessuno dei documenti versati agli atti permette di comprovare maggiormente la tesi del ricorrente. Quest’ultimo è certo stato in Russia tra il 2013 e il 2018, dove ha concluso un ciclo di formazione ottenendo la laurea. Lo dimostrano per altro gli attestati scola- stici e le fotocopie dei visti russi, apposti sul passaporto e la tessera dei servizi consolari (cfr. doc. SEM n. 40). La Dichiarazione di impegno sull’onore sottoscritta dall’interessato con J._______ il 25 gennaio 2013, consente altresì di ritenere che tale formazione potrebbe essere stata fi- nanziata in tutto o in parte, mediante una borsa di studio, dalla suddetta azienda, nella quale egli ha eseguito uno stage dal 13 luglio al 22 agosto 2015 (Dichiarazione J._______, cfr. atto SEM n. 40). Al di fuori delle circostanze citate, non vi è alcun elemento che permetta di stabilire un collegamento del ricorrente con la signora E._______ e con le malversazioni per le quali quest’ultima è indagata. In tal senso è a giusto titolo che la SEM rileva che il mandato d’arresto, la cui autenticità non può essere dimostrata, non riporta né il nome di E._______ o di una delle so- cietà da lei controllate, né tantomeno della società che ha erogato la borsa di studio in favore dell’interessato. A ben vedere, si osserva che il mandato d’arresto neppure permette di confermare la veridicità dei motivi d’asilo in- vocati dal ricorrente, né di determinare di cosa viene effettivamente sospet- tato, essendo l’accusa di “Trafico de influencia e partecipaçao in negocio” estremamente vaga e non riferita a specifiche circostanze concrete.

E. 6.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.

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E. 7 Del resto, si concorda con la SEM nel ritenere che quand’anche venisse ammessa la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente relative al suo coinvolgimento nello scandalo “Luanda Leaks” e del fatto che su di lui è pendente un mandato d’arresto emanato dalle autorità angolane per sot- trazione di fondi pubblici, le stesse non rientrano fra i motivi d’asilo esau- stivamente elencati all’art. 3 LAsi. Egli non risulta infatti essere ricercato dalle autorità angolane per motivi di razza, religione, nazionalità, apparte- nenza a un gruppo sociale o per le opinioni politiche, ma unicamente per dei fatti che ricadono, se appurati e giuridicamente comprovati, fra i reati comuni.

E. 7.1.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potreb- bero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid.

E. 7.1.2 Nell’evenienza concreta, non vi è né dal punto di vista soggettivo – alla luce della vita condotta prima di partire per il Portogallo – né dal punto di vista oggettivo – alla luce delle accuse di cui dovrebbe rispondere, qua- lora si dia credito a quanto riferito riguardo alla provenienza illecita del fi- nanziamento della propria formazione in Russia – un concreto rischio per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi in caso di rientro nel suo Paese.

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E. 7.2.1 Nelle proprie dichiarazioni il ricorrente parrebbe alludere all’esistenza di un rischio di persecuzione riflessa a causa della posizione e dell’attività paterna. Egli afferma, in modo alquanto confuso, che anche a carico del padre sarebbero state avviate delle indagini in Angola (cfr. verbale 1, D53), sebbene distinte da quelle che lo riguardano (cfr. verbale 2, D57), che avrebbero portato al sequestro dei terreni di famiglia e della scuola privata da lui fondata (cfr. verbale 2, D21, D56) e alla soppressione del trattamento medico della madre (cfr. verbale 2, D23). Persecuzione giudiziaria che se- condo il ricorrente sarebbe riconducibile a motivi politici (cfr. verbale 2, D66-73) e meglio alla sua appartenenza al partito I._______ e alla sua pre- cedente carriera nell’esercito (cfr. verbale 1, D65, D73), oltre che al man- cato supporto “al partito del Governo al potere” (cfr. verbale 2, D22, D52- 55).

E. 7.2.2 L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i fa- migliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenze del TAF D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3, D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito è necessario valutare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e se- condo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di perse- cuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una per- secuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l'autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4).

E. 7.2.3 Nell’evenienza concreta, quand’anche si considerasse attendibile il racconto esposto, non vi sono sufficienti indizi per concludere all'esistenza di un fondato timore per il richiedente di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a cause del suo legame con il padre. In- nanzitutto gli atti prodotti in corso di causa non permettono di dimostrare la

D-3283/2021 Pagina 16 veridicità del sequestro di beni e terreni al padre. Non si vede per altro come quest’ultimo, in quanto membro del I._______, potesse essere con- trario al “partito del Governo al potere”, dato che il presidente M._______, successore di E1._______, è precisamente il capo del partito I._______. A ben vedere, il ricorrente neppure sostanzia in alcun modo le affermazioni che vorrebbero i genitori in esilio in Repubblica democratica del Congo (cfr. doc. TAF 3-4).

E. 7.2.4 Non essendovi altri motivi per ravvisare nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa, tale allegazione va pertanto respinta.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

D-3283/2021 Pagina 17 del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ra- gioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza genera- lizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rim- patrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona met- tendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 9.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.

E. 9.4 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 9.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricor- rente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).

E. 9.6.1 Quanto all'esigibilità dell'allontanamento in Angola, ad esclusione della regione di Cabinda, essa deve essere esaminata individualmente, segnatamente tenendo conto dell'esistenza di una rete famigliare o sociale in grado di assicurare la sussistenza al ritorno del richiedente e di facilitarne

D-3283/2021 Pagina 18 la sua reintegrazione, ma anche delle particolarità e delle risorse proprie al ricorrente, in particolare della sua età, del suo genere, del suo stato di sa- lute, del suo livello d'istruzione, della sua formazione e della sua espe- rienza professionale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenze del TAF D-1799/2019 del 14 agosto 2019 consid. 6.3.1, D-2514/2019 del 14 giugno 2019, E-78/2018 del 16 maggio 2019 consid. 7.2).

E. 9.6.2 In Angola, non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, da ritenere che la situazione in detto Paese non permetta d'acchito, ed indipendentemente dalle circo- stanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenza del TAF E-78/2018 consid. 7.2).

E. 9.6.3 Secondo la prassi del TAF relativa all’Angola, l'esecuzione dell'allon- tanamento di persone a rischio è inesigibile (cfr. Sentenza del TAF E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004

n. 32). Come persone a rischio vengono intese le persone con gravi pro- blemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Inoltre, rimane esigibile l'esecu- zione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, non- ché in una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire oppure con una rete sociale in una delle menzionate province.

E. 9.6.4 Nella fattispecie, alla luce dei criteri evocati sopra e sulla base degli atti a disposizione di questo Tribunale, il ricorrente, uomo solo di 28 anni, in buona salute (cfr. verbale 1, D5, p. 2; verbale 2, D3-5, p. 2), originario di B._______, dove ha avuto per altro l’ultimo domicilio prima di lasciare il Paese (cfr. atto SEM n.12/9, p. 4; verbale 1, D11-12, p. 3) non rientra nella nozione di persone a rischio (cfr. Sentenza del TAF E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.6 pag. 13). Oltre a una buona formazione scola- stica e ad un’esperienza lavorativa di due anni in un ambiente sicuro (la scuola privata del padre), si può presumere che il ricorrente goda di una rete di contatti sociali a B._______ sufficiente per un adeguato reinseri- mento in Patria, ritenuto che lì ancora parrebbe vivere la sua intera famiglia (cfr. atto SEM n.12/9, p. 3; verbale 1, D25-26, p. 5; verbale 2, D99-105, p. 14). I fratelli come i genitori potrebbero quindi assicurare al ricorrente un aiuto concreto e materiale in caso di rientro in Angola, dalla quale egli è espatriato del tutto legalmente in gennaio 2020 per dirigersi in Portogallo. Come rilevato in precedenza, inoltre, l’insorgente neppure ha reso

D-3283/2021 Pagina 19 verosimile che egli incorrerebbe il rischio di essere imprigionato al suo rien- tro in Angola. Egli non può pertanto prevalersi di una messa in pericolo per tale motivo.

E. 9.6.5 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente im- plicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Non vi è infatti alcun certificato medico o rapporto specialistico che per- metta di avvalorare l’esistenza delle problematiche valetudinarie di cui il ricorrente si prevale nel memoriale del 4 maggio 2023 (depressione, di- sturbi del sonno, mal di testa e intenti suicidi [doc. TAF 4]). Tali problemati- che non erano presenti al momento delle audizioni in cui al ricorrente era stato per altro espressamente chiesto se si sentisse bene e in cui gli era stato indicato come fosse sua responsabilità segnalare qualsiasi proble- matica medica potenzialmente determinante per la procedura d’asilo (cfr. atto SEM, 14/3; verbale 1, D5 e D10, pp. 2-3; verbale 2, D4-5, p. 2). Risulta quindi manifestamente inconsistente, in quanto mera asserzione di parte non sostenuta da alcun elemento concreto e circostanziato, la dichiara- zione circa lo stato di salute esposta nelle more ricorsuali. Allo stesso modo, neppure è stato prodotto alcun elemento suscettibile di oggettivare o di rendere quantomeno verosimile l’effettivo espatrio dei ge- nitori in Repubblica democratica del Congo, come affermato nel memoriale completivo citato e in quello del 11 novembre 2021 (doc. TAF 3). Nessun elemento agli atti consente di ritenere che i genitori o la sua famiglia siano effettivamente oggetto di persecuzione in Angola. In assenza di indizi con- trari, occorre pertanto attenersi alle dichiarazioni rese spontaneamente dall’insorgente in sede di procedura davanti alla SEM, riguardo al fatto che la sua intera famiglia è ancora residente a B._______. Per il resto, l'interessato non ha minimamente contestato i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontana- mento, e si può pertanto rinviarvi pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti.

E. 9.6.6 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

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E. 10 In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente re- spinto.

E. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda formu- lata a titolo pregiudiziale di ripristino dell'effetto sospensivo, peraltro con- cesso ex lege nel caso in rassegna (cfr. art. 55 cpv. 1 PA) è divenuta senza oggetto.

E. 11.2 Per lo stesso motivo anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è priva di og- getto.

E. 12.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3283/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750 sono poste a carico del ricorrente. Il succi- tato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3283/2021 Sentenza del 28 novembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Lorenz Noli, Daniela Brüschweiler, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______,nato il (...) 1995, Angola, patrocinato dall'avv. Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: l'interessato, il richiedente, il ricorrente), cittadino dell'Angola, di etnia Bakongo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 dicembre 2020 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" n. 2/2, 3/2, 10/2, 12/9, 14/3). A.b In data 4 gennaio 2021, l'interessato è stato sentito nel corso di un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013). Da tale audizione è emerso che il 22 gennaio 2020 l'interessato sarebbe giunto in aereo in Portogallo, munito di un visto della durata di tre mesi. Egli avrebbe poi continuato a vivere illegalmente a Lisbona fino all'8 dicembre 2020, per poi spostarsi in auto verso la Svizzera, dove sarebbe entrato senza alcun controllo delle generalità l'11 dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 14/3). A.c Nell'audizione del 17 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 27/10 [di seguito: verbale 1]), l'interessato ha dichiarato di essere nato e cresciuto a B._______, dove ha frequentato le scuole fino a 17 anni. Grazie all'ottenimento di una borsa di studio, da settembre 2013 ha potuto continuare il suo percorso scolastico a C._______, in Russia, dove ha conseguito la laurea alla facoltà di management nel luglio 2018. L'interessato è quindi rientrato in Patria con l'intenzione di tornare al più presto in Russia per proseguire gli studi di master. Come per il precedente ciclo formativo, il signor D._______ (di seguito: D._______) si sarebbe occupato delle pratiche per l'ottenimento del visto per la Russia, mentre la signora E._______ (di seguito: E._______) avrebbe sostenuto il finanziamento della borsa di studio. In attesa delle necessarie autorizzazioni, da agosto 2018 a gennaio 2020, l'interessato avrebbe lavorato a B._______ presso la scuola primaria privata gestita dal padre. Fallito il tentativo di ottenere il visto russo dall'Angola, su consiglio della signora E._______ l'interessato si sarebbe recato il 22 gennaio 2020 in Portogallo al fine di incontrare il signor F._______ (di seguito: F._______), che avrebbe dovuto facilitare le pratiche per il soggiorno in Russia. Il 23 gennaio 2020, N.R.D.C, al quale il giorno precedente l'interessato avrebbe consegnato il proprio passaporto, è stato trovato morto. Egli avrebbe quindi preso contatto con il signor D._______ che gli avrebbe consigliato di lasciare il Portogallo e di non tornare in Angola perché E._______ era indagata nell'ambito dello scandalo "Luanda Leaks" con il sospetto che avesse sottratto dei fondi pubblici per scopi personali. A causa della pandemia da Coronavirus, l'interessato avrebbe vissuto in Portogallo, presso l'abitazione del signor G._______ (di seguito: G._______) fino all'8 dicembre 2020, quando avrebbe appreso che il signor D._______ era stato arrestato in Angola e che un mandato d'arresto a suo carico era stato recapitato il 29 ottobre 2020 presso i suoi genitori a B._______. Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha riferito che in caso di ritorno in Patria egli teme di essere arrestato con l'accusa di aver beneficiato in maniera illecita di fondi pubblici attraverso le due borse di studio provenienti da società controllate dalla signora E._______ Egli ha quindi indicato di non aver chiesto l'asilo in Portogallo nel timore di venir rimpatriato verso l'Angola, dove ritiene lo attenda una punizione ingiusta, anche nel caso in cui dovesse dimostrare la propria innocenza. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato diversa documentazione tra la quale segnatamente: la sua carta d'identità in originale e copia della licenza di condurre; copia dei certificati di studio rilasciati in Russia il 5 luglio 2018; copia della documentazione redatta in portoghese relativa al suo soggiorno di studio in Russia e della tessera identificativa dei servizi consolari in Russia rilasciata il 28 dicembre 2016 e valida fino al 28 dicembre 2021; fotocopie di pagine di un passaporto angolano, con diversi visti russi apposti fra il 2013 e il 2018; copia del contratto per l'alloggio durante gli studi in Russia e delle cedole di pagamento delle tasse universitarie; copia del mandato d'arresto del 29 ottobre 2020 (cfr. atti SEM n. 12/9, 13/3, 27/10, 40). A.d Con provvedimento del 23 febbraio 2021 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato l'interessato al Canton H._______ (cfr. atto SEM n. 29/3). A.e Con diritto d'essere sentito del 12 aprile 2021 la SEM ha fissato al ricorrente un termine per esprimersi in merito al motivo per cui non avesse ancora prodotto il mandato d'arresto in originale, nonostante gli fosse stato richiesto e in merito alla data e al tenore dell'ultima comunicazione avuta con i genitori (cfr. atto SEM n. 36/1). Richieste alle quali il richiedente, per il tramite dell'allora rappresentate, ha dato seguito indicando di disporre solo di una copia del mandato d'arresto, essendo l'originale ancora in possesso del padre, che non sentirebbe più dall'8 dicembre 2020 essendo lui stesso indagato per i finanziamenti ricevuti per la costruzione della sua scuola (cfr. atto SEM n. 41/2). A.f Nell'ambito dell'audizione integrativa del 2 giugno 2021 (cfr. atto SEM 42/17 [di seguito: verbale 2]) l'interessato ha fornito alcuni dettagli supplementari riguardo alle modalità con cui sono stati finanziati i suoi studi in Russia e alla permanenza in Portogallo. A quest'ultimo è stato inoltre chiesto di fare maggiore chiarezza riguardo agli accadimenti dell'8 dicembre 2020, alle persone coinvolte, alle modalità in cui è venuto a conoscenza del mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti, al contenuto dello stesso e alla sua reazione a tale notizia. B. Con decisione del 15 giugno 2021, notificata il 17 giugno 2021 (cfr. atti SEM n. 45/9, 47/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero né le condizioni di verosimiglianza né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 17 luglio 2021 (data di entrata: 19 luglio 2021, cfr. timbro di entrata), l'interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendo, a titolo pregiudiziale che il ricorso abbia effetto sospensivo e sul piano procedurale, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito l'insorgente ha chiesto in via principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata, l'ammissione provvisoria. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b Con memoriali completivi dell'11 novembre 2021 e del 4 maggio 2023, il ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto della propria domanda, chiedendo che in caso di mancato accoglimento del ricorso, la causa sia rinviata all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria (doc. TAF 3, 4). C.c Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. Altresì, ai sensi dell'art.111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella presente disamina, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre che il ricorso è stato presentato in lingua francese. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti personalmente da quest'ultimo. L'autorità inferiore contesta in particolare al ricorrente le dichiarazioni estremamente vaghe riguardo al mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti, sottolineando alcune incongruenze nel suo racconto e il suo disinteresse riguardo alle circostanze della notifica di tale documento e al contenuto dello stesso. A fronte delle indicazioni fornite dal ricorrente e delle capacità individuali di quest'ultimo, la SEM ha quindi ritenuto che i motivi d'asilo addotti non adempissero i requisiti di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi. A titolo abbondanziale, l'autorità di prime cure ha inoltre segnalato che il motivo per cui le autorità angolane starebbero cercando il ricorrente, ossia il fatto di aver beneficiato sotto forma di borsa di studio di soldi pubblici indebitamente sottratti da una terza persona, neppure sarebbe pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM ha infine giudicato i mezzi di prova prodotti, in particolare la copia del mandato d'arresto, inattendibili e inadeguati a provare i motivi d'asilo dichiarati. Tantopiù che l'assenza di verosimiglianza delle allegazioni permette di astenersi da un esame oculato dei documenti versati agli atti. 4.2 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. A mente del ricorrente, le sue dichiarazioni sarebbero sufficientemente motivate, precise e dettagliate. Le eventuali lacune e contraddizioni nel suo racconto, sarebbero da attribuire alla sua natura schiva e alla sua timidezza, sanate tuttavia dalle convincenti risposte fornite alle domande dell'auditore volte a chiarire alcuni aspetti rilevanti. Nel complesso, quindi le dichiarazioni rilasciate rendono con sufficiente verosimiglianza il fatto di essere ricercato nel proprio paese con l'accusa di aver indebitamente beneficiato di fondi pubblici. Tantopiù che l'onere di dimostrare l'inattendibilità del mandato d'arresto prodotto in copia dal ricorrente, incomberebbe alla SEM che ne mette in dubbio il valore come mezzo probatorio. A fronte di tale accusa infondata e della notoria inefficienza della giustizia angolane, amplificata dall'accanimento con cui l'attuale governo angolano si è prefisso di vessare la famiglia dell'interessato, è pertanto fondato il timore di quest'ultimo di subire trattamenti inumani e degradanti (doc. TAF 1). Nei memoriali dell'11 novembre 2021 e del 4 maggio 2023, il ricorrente ha inoltre segnalato l'avvenuto trasferimento in Repubblica democratica del Congo dei suoi genitori, un aggravamento dello stato di salute della madre e pure l'insorgere a suo carico di uno stato depressivo, di mal di testa e di disturbi del sonno associati a intenti suicidi (doc. TAF 3, 4). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

6. Nell'evenienza concreta, questo Tribunale concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che il ricorrente non sia stato in grado di rendere verosimile che le autorità angolane lo starebbero cercando. Le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Le tesi ricorsuali neppure possono essere seguite in quanto le allegazioni dell'interessato contengono effettivamente numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali riguardo ai motivi addotti a fondamento della sua domanda d'asilo. Oltre a ciò, il comportamento descritto dall'interessato appare a tratti incompatibile con la logica dell'agire. 6.1 Innanzitutto, a mente di questo Tribunale le dichiarazioni del ricorrente riguardo ai rapporti avuti con la signora E._______ paiono insufficientemente fondate. Il ricorrente ha riferito che suo padre, membro del partito I._______ (I._______), sarebbe amico della famiglia E1._______ ed avrebbe avuto regolari contatti con la signora E._______, mentre lui avrebbe avuto modo di incontrarla in due occasioni, per la borsa di studio e per lo stage presso J._______ (cfr. MdP n. 2 - Dichiarazione J._______; cfr. anche verbale 1, D73 e verbale 2, D36). Non vi è tuttavia agli atti alcun documento che permetta di stabilire un rapporto diretto fra la signora E._______ e il ricorrente o la sua famiglia. Il solo fatto che quest'ultimo abbia svolto uno stage presso J._______, società a suo dire amministrata proprio da E._______ (cfr. verbale 2, D44) e dalla quale ha ricevuto la borsa di studio, non permette di suffragare maggiormente tale tesi. Non è infatti stato prodotto - o fatto riferimento - ad alcuno scritto proveniente direttamente dalla signora E._______ o dal suo entourage; non risulta esservi alcun documento, come ad esempio degli articoli di giornale o delle fotografie, che accostino il ricorrente o suo padre all'ex presidente E1._______ o alla signora E._______; a ben vedere neppure è stata comprovata l'effettiva affiliazione del padre al partito I._______ o alle forze armate angolane (come sostenuto dall'insorgente, cfr. verbale 1, D54; verbale 2, D52). A fronte del finanziamento, tutto sommato esiguo, accordato al ricorrente (da quest'ultimo quantificato in USD 30'000.-, ossia USD 1'500.- ogni tre mesi per cinque anni [cfr. verbale 1, D69]), appare finanche poco credibile che la signora E._______ - imprenditrice figlia dell'ex presidente angolano, considerata la donna più ricca d'Africa, alla quale vengono contestate delle malversazioni con fondi pubblici per centinaia di milioni di dollari - potesse essere in un qualche modo a conoscenza di tale borsa di studio e del suo beneficiario. Nel valutare la plausibilità delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente, occorre tenere conto che molti fatti e circostanze riferiti in sede d'audizione riguardo alla signora E._______ sono facilmente reperibili in rete, essendo questa una persona pubblica particolarmente esposta mediaticamente, specie da gennaio 2020 con lo scoppio dello scandalo "Luanda Leaks". 6.2 6.2.1 Allo stesso modo, a questo Tribunale paiono poco credibili le circostanze che avrebbero portato il ricorrente a incontrare il signor F._______. Quest'ultimo, era gestore patrimoniale e direttore del conto della compagnia petrolifera angolana K._______ presso la banca privata portoghese L._______, di cui la signora E._______ era comproprietaria. Attività che F._______ ha svolto fino alla morte, avvenuta per impiccagione la notte tra il 22 e il 23 gennaio 2020, poche ore dopo che il banchiere era stato inserito tra i sospettati, insieme a E._______ e ad altre tre persone, nell'indagine penale in Angola riguardante presunte appropriazioni indebite dalla compagnia petrolifera statale K._______. Secondo gli inquirenti, tutti gli indizi portano a credere che si è trattato di un suicidio (informazioni pubbliche liberamente accessibili in rete). Ora, a fronte dello status personale del signor F._______ e dell'alto profilo della clientela con cui era generalmente abituato a trattare nel proprio contesto professionale, non vi è motivo di credere - in assenza di elementi concreti - che quest'ultimo il giorno stesso in cui è stato formalmente messo sotto inchiesta, fosse a disposizione del ricorrente e si sia recato personalmente all'aeroporto di Lisbona per accoglierlo e per ritirare i suoi documenti, nel solo intento di aiutarlo a tornare in Russia. In tal senso, a fronte del profilo professionale del signor F._______, appare quantomeno singolare che quest'ultimo si occupasse personalmente di procurare al ricorrente un visto per andare in Russia a continuare i suoi studi. Tale competenza non rientra certo fra quelle richieste ad un impiegato in una posizione dirigenziale di una banca privata e d'altra parte non vi è alcun indizio - agli atti o in rete - che permetta di ritenere che quest'ultimo disponesse di particolari canali con l'ambasciata Russa in Portogallo, circostanza di cui il ricorrente neppure si avvale (cfr. verbale 1, D18, 28, 34, 70-71; verbale 2, D6). 6.2.2 A ben vedere il ricorrente neppure avrebbe avuto modo di incontrare il signor F._______, dato che quest'ultimo era probabilmente già deceduto al momento del suo arrivo a Lisbona. Il ricorrente ha riferito di essere giunto in Portogallo il 22 gennaio 2020 munito di un regolare visto d'entrata per gli Stati Schengen (cfr. atto SEM n. 14/3). Dalla banca dati CS-VIS / ORBIS risulta effettivamente un riscontro positivo riguardo al rilascio in favore dell'interessato di un visto turistico di tipo C per il Portogallo valido dal 20 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. 13/3). Gli accertamenti svolti dalla SEM presso le autorità portoghesi, hanno inoltre permesso di confermare l'ingresso in Portogallo, tuttavia il giorno seguente rispetto a quello dichiarato, ossia in data 23 gennaio 2020 (cfr. atti SEM n. 22/3, 23/3). Ne consegue che, un incontro avrebbe potuto aver luogo unicamente nel caso in cui il ricorrente fosse giunto in Portogallo nelle primissime ore del mattino del 23 gennaio 2020 e nell'improbabile circostanza che il signor F._______, appena prima di rientrare al proprio domicilio per suicidarsi, fosse andato ad accoglierlo all'aeroporto di Lisbona. 6.3 6.3.1 Preso atto dell'inesattezza delle allegazioni riguardanti alla data d'ingresso in Portogallo - che non consente di far collimare il racconto dell'interessato con i fatti di cronaca (suicidio del signor F._______) - questo Tribunale constata che neppure è possibile verificare la fondatezza e l'attendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo riguardo al periodo successivo al suo arrivo in Europa. A suo dire, dopo la scadenza del visto, egli avrebbe continuato a vivere illegalmente a Lisbona presso dei conoscenti fino all'8 dicembre 2020, momento in cui si sarebbe diretto in auto verso la Svizzera, dove è giunto l'11 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 14/3; verbale 2, D6, p. 3). Benché tale versione dei fatti possa essere ritenuta plausibile, occorre rilevare che agli atti non vi è alcun elemento oggettivo che consenta di avvalorare la tesi secondo cui l'insorgente avrebbe vissuto per quasi un anno in Portogallo, come ad esempio delle fatture, delle indicazioni circa l'abbonamento telefonico o delle ricevute relative al soggiorno a Lisbona, ecc. 6.3.2 Ciò posto, volendo prestare fede al racconto del ricorrente, occorre nondimeno rilevare che il suo comportamento non pare del tutto compatibile con la logica dell'agire. Egli ha infatti riferito che nel momento in cui ha lasciato il suo paese non aveva alcun problema con le autorità locali (cfr. verbale 1, D 34). Soltanto dopo il suo arrivo in Portogallo, dunque il 23 gennaio 2020, egli avrebbe appreso del coinvolgimento della signora I.D.S nello scandalo "Luanda leaks". Mesi dopo inoltre, avrebbe appreso del mandato d'arresto che sarebbe stato fatto spiccare nei suoi confronti da parte delle autorità angolane il 29 ottobre 2020. Ora, se egli davvero temeva di essere coinvolto nel suddetto scandalo e se davvero temeva di subire delle persecuzioni nel proprio paese a causa dei finanziamenti ricevuti per i propri studi, non è chiaro il motivo per cui non abbia immediatamente chiesto asilo in Portogallo, paese in cui era giunto legalmente, in cui già risiedeva e di cui conosce la lingua. Non vi sono infatti fondati motivi di ritenere che in Portogallo sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), né vi sono indizi che lascino credere che le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale e che l'avrebbero rimandato nel proprio Paese d'origine se lì avesse corso il rischio di essere perseguitato (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), circostanze queste per altro neppure invocate dal ricorrente. La scelta di vivere per oltre dieci mesi (dalla scadenza del visto, il 2 febbraio 2020, fino all'8 dicembre 2020) nell'illegalità con il rischio di essere espulso verso l'Angola, non appare infatti del tutto coerente con i timori riferiti dall'interessato. D'altro canto, quest'ultimo neppure fornisce maggiori dettagli riguardo alle ragioni che hanno indotto il signor D._______ a consigliarli nel gennaio 2020 di lasciare il Portogallo, né di quelle che lo hanno convinto a procedere in tal senso soltanto l'8 dicembre 2020. 6.4 Il ricorrente non ha infatti fornito dichiarazioni sufficientemente concludenti e convincenti riguardo al mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti che lo avrebbe indotto a lasciare il Portogallo a inizio dicembre 2020. Riguardo alla conversazione telefonica che l'insorgente avrebbe avuto con il padre la sera dell'8 dicembre 2020, questo Tribunale concorda con la SEM nel ritenere che la descrizione dei fatti e delle circostanze appare oltremodo vaga e stereotipata. In un primo momento l'interessato aveva riferito che era stata "una conversazione normale" (cfr. verbale 1, D53), cosa che appare poco coerente con le circostanze drammatiche che hanno determinato, a suo dire, la telefonata al padre (ossia l'arresto del signor D._______ e la consecutiva scoperta del mandato d'arresto a suo carico [cfr. verbale 1, D40; verbale 2, D6]). Il ricorrente non è stato inoltre in grado di spiegare il tenore della conversazione avuta con il padre, né di descrivere il momento in cui ha scoperto l'esistenza di un mandato d'arresto nei suoi confronti, limitandosi a ribadire l'insindacabile e impellente necessità di lasciare il Portogallo (cfr. verbale 2, D6, D9, D18-22). Nonostante gliene sia stata data a più riprese l'occasione, egli non ha saputo indicare quale fosse il suo stato d'animo alla notizia di essere ricercato nel proprio paese, né la reazione dei suoi genitori. Egli avrebbe potuto fornire alcuni dettagli, ad esempio spiegare se al telefono con il padre abbia cercato di trovare una soluzione per chiarire il malinteso con le autorità angolane, se i genitori avessero nel frattempo valutato l'esistenza sul piano giuridico di una possibile strategia difensiva, se si fossero rivolti a un avvocato, o se avessero contattato amici e conoscenze maturate in seno all'esercito o nella gestione della scuola privata. A fronte della povertà di dettagli, dell'indifferenza per l'idea di non poter rientrare a casa propria e della reiterazione delle medesime affermazioni stereotipate, le allegazioni fornite al riguardo danno l'impressione che tale momento non sia stato vissuto personalmente dal richiedente. 6.5 La veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Nei considerandi che precedono, è stato già sollevato qualche dubbio riguardo ai rapporti fra l'insorgente e dei personaggi abbienti e potenti come la signora E._______ e suo padre, persone che è lecito presumere non siano facilmente avvicinabili al di fuori di una ristretta e facoltosa cerchia di conoscenze più intime. Il ricorrente ha inoltre ribadito in più occasioni di non aver avuto più contatti con suo padre da gennaio 2020, momento in cui ha lasciato l'Angola (cfr. verbale 2, D10, D14). Si rammenta che secondo la sua versione egli era espatriato in Portogallo per ottenere con più facilità il visto per la Russia. Ora, alla luce del repentino stravolgimento del proprio programma di viaggio e di prospettive, vista l'impossibilità di ottenere un visto per la Russia e pure di rientrare in possesso del proprio passaporto - ammesso che questo sia stato effettivamente consegnato a qualcuno - appare alquanto incredibile e improbabile che il ricorrente, nei giorni successivi al suo arrivo non abbia minimamente tentato di mettersi in contatto con i propri genitori per chiedere dell'aiuto o anche solo del conforto in una situazione divenuta alquanto scomoda (si cfr. anche verbale 2, D85-86). Ancor più bizzarro il fatto che i genitori dell'insorgente, che pur conoscevano il signor D._______, che lo aveva messo in contatto con il signor G._______, di cui parrebbe essere stato ospite per oltre dieci mesi, non abbiano mai tentato di contattarlo (cfr. verbale 2, D6, D10-17), neppure in ottobre 2020 allorquando sarebbe stato notificato presso casa loro il mandato d'arresto a suo carico (cfr. verbale 1, D47-49; verbale 2, D16). Appare inoltre dubbio che, dopo l'arrivo in Svizzera, egli non abbia mai tentato di contattare amici o famigliari se non per via telefonica, almeno tramite "social media". Le asserzioni riguardo al fatto di aver cambiato numero di telefono (cfr. verbale 2, D87) o al timore di mettere in pericolo sé stesso e loro (cfr. atto SEM n. 41/2; verbale 1, D52; verbale 2, D80 segg.) appaiono invero alquanto inconsistenti e poco logiche. 6.6 Da ultimo occorre rilevare che nessuno dei documenti versati agli atti permette di comprovare maggiormente la tesi del ricorrente. Quest'ultimo è certo stato in Russia tra il 2013 e il 2018, dove ha concluso un ciclo di formazione ottenendo la laurea. Lo dimostrano per altro gli attestati scolastici e le fotocopie dei visti russi, apposti sul passaporto e la tessera dei servizi consolari (cfr. doc. SEM n. 40). La Dichiarazione di impegno sull'onore sottoscritta dall'interessato con J._______ il 25 gennaio 2013, consente altresì di ritenere che tale formazione potrebbe essere stata finanziata in tutto o in parte, mediante una borsa di studio, dalla suddetta azienda, nella quale egli ha eseguito uno stage dal 13 luglio al 22 agosto 2015 (Dichiarazione J._______, cfr. atto SEM n. 40). Al di fuori delle circostanze citate, non vi è alcun elemento che permetta di stabilire un collegamento del ricorrente con la signora E._______ e con le malversazioni per le quali quest'ultima è indagata. In tal senso è a giusto titolo che la SEM rileva che il mandato d'arresto, la cui autenticità non può essere dimostrata, non riporta né il nome di E._______ o di una delle società da lei controllate, né tantomeno della società che ha erogato la borsa di studio in favore dell'interessato. A ben vedere, si osserva che il mandato d'arresto neppure permette di confermare la veridicità dei motivi d'asilo invocati dal ricorrente, né di determinare di cosa viene effettivamente sospettato, essendo l'accusa di "Trafico de influencia e partecipaçao in negocio" estremamente vaga e non riferita a specifiche circostanze concrete. 6.7 Da una valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente risulta pertanto che la narrazione dello stesso non può dunque essere ritenuta verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.

7. Del resto, si concorda con la SEM nel ritenere che quand'anche venisse ammessa la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente relative al suo coinvolgimento nello scandalo "Luanda Leaks" e del fatto che su di lui è pendente un mandato d'arresto emanato dalle autorità angolane per sottrazione di fondi pubblici, le stesse non rientrano fra i motivi d'asilo esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi. Egli non risulta infatti essere ricercato dalle autorità angolane per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le opinioni politiche, ma unicamente per dei fatti che ricadono, se appurati e giuridicamente comprovati, fra i reati comuni. 7.1 7.1.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.1.2 Nell'evenienza concreta, non vi è né dal punto di vista soggettivo - alla luce della vita condotta prima di partire per il Portogallo - né dal punto di vista oggettivo - alla luce delle accuse di cui dovrebbe rispondere, qualora si dia credito a quanto riferito riguardo alla provenienza illecita del finanziamento della propria formazione in Russia - un concreto rischio per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi in caso di rientro nel suo Paese. 7.2 7.2.1 Nelle proprie dichiarazioni il ricorrente parrebbe alludere all'esistenza di un rischio di persecuzione riflessa a causa della posizione e dell'attività paterna. Egli afferma, in modo alquanto confuso, che anche a carico del padre sarebbero state avviate delle indagini in Angola (cfr. verbale 1, D53), sebbene distinte da quelle che lo riguardano (cfr. verbale 2, D57), che avrebbero portato al sequestro dei terreni di famiglia e della scuola privata da lui fondata (cfr. verbale 2, D21, D56) e alla soppressione del trattamento medico della madre (cfr. verbale 2, D23). Persecuzione giudiziaria che secondo il ricorrente sarebbe riconducibile a motivi politici (cfr. verbale 2, D66-73) e meglio alla sua appartenenza al partito I._______ e alla sua precedente carriera nell'esercito (cfr. verbale 1, D65, D73), oltre che al mancato supporto "al partito del Governo al potere" (cfr. verbale 2, D22, D52-55). 7.2.2 L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenze del TAF D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3, D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito è necessario valutare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l'autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4). 7.2.3 Nell'evenienza concreta, quand'anche si considerasse attendibile il racconto esposto, non vi sono sufficienti indizi per concludere all'esistenza di un fondato timore per il richiedente di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a cause del suo legame con il padre. Innanzitutto gli atti prodotti in corso di causa non permettono di dimostrare la veridicità del sequestro di beni e terreni al padre. Non si vede per altro come quest'ultimo, in quanto membro del I._______, potesse essere contrario al "partito del Governo al potere", dato che il presidente M._______, successore di E1._______, è precisamente il capo del partito I._______. A ben vedere, il ricorrente neppure sostanzia in alcun modo le affermazioni che vorrebbero i genitori in esilio in Repubblica democratica del Congo (cfr. doc. TAF 3-4). 7.2.4 Non essendovi altri motivi per ravvisare nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa, tale allegazione va pertanto respinta.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 9.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. 9.4 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 9.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 9.6 9.6.1 Quanto all'esigibilità dell'allontanamento in Angola, ad esclusione della regione di Cabinda, essa deve essere esaminata individualmente, segnatamente tenendo conto dell'esistenza di una rete famigliare o sociale in grado di assicurare la sussistenza al ritorno del richiedente e di facilitarne la sua reintegrazione, ma anche delle particolarità e delle risorse proprie al ricorrente, in particolare della sua età, del suo genere, del suo stato di salute, del suo livello d'istruzione, della sua formazione e della sua esperienza professionale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenze del TAF D-1799/2019 del 14 agosto 2019 consid. 6.3.1, D-2514/2019 del 14 giugno 2019, E-78/2018 del 16 maggio 2019 consid. 7.2). 9.6.2 In Angola, non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, da ritenere che la situazione in detto Paese non permetta d'acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenza del TAF E-78/2018 consid. 7.2). 9.6.3 Secondo la prassi del TAF relativa all'Angola, l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio è inesigibile (cfr. Sentenza del TAF E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004 n. 32). Come persone a rischio vengono intese le persone con gravi problemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Inoltre, rimane esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a Luanda, nonché in una delle città facilmente accessibili nelle province di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo e Zaire oppure con una rete sociale in una delle menzionate province. 9.6.4 Nella fattispecie, alla luce dei criteri evocati sopra e sulla base degli atti a disposizione di questo Tribunale, il ricorrente, uomo solo di 28 anni, in buona salute (cfr. verbale 1, D5, p. 2; verbale 2, D3-5, p. 2), originario di B._______, dove ha avuto per altro l'ultimo domicilio prima di lasciare il Paese (cfr. atto SEM n.12/9, p. 4; verbale 1, D11-12, p. 3) non rientra nella nozione di persone a rischio (cfr. Sentenza del TAF E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.6 pag. 13). Oltre a una buona formazione scolastica e ad un'esperienza lavorativa di due anni in un ambiente sicuro (la scuola privata del padre), si può presumere che il ricorrente goda di una rete di contatti sociali a B._______ sufficiente per un adeguato reinserimento in Patria, ritenuto che lì ancora parrebbe vivere la sua intera famiglia (cfr. atto SEM n.12/9, p. 3; verbale 1, D25-26, p. 5; verbale 2, D99-105, p. 14). I fratelli come i genitori potrebbero quindi assicurare al ricorrente un aiuto concreto e materiale in caso di rientro in Angola, dalla quale egli è espatriato del tutto legalmente in gennaio 2020 per dirigersi in Portogallo. Come rilevato in precedenza, inoltre, l'insorgente neppure ha reso verosimile che egli incorrerebbe il rischio di essere imprigionato al suo rientro in Angola. Egli non può pertanto prevalersi di una messa in pericolo per tale motivo. 9.6.5 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Non vi è infatti alcun certificato medico o rapporto specialistico che permetta di avvalorare l'esistenza delle problematiche valetudinarie di cui il ricorrente si prevale nel memoriale del 4 maggio 2023 (depressione, disturbi del sonno, mal di testa e intenti suicidi [doc. TAF 4]). Tali problematiche non erano presenti al momento delle audizioni in cui al ricorrente era stato per altro espressamente chiesto se si sentisse bene e in cui gli era stato indicato come fosse sua responsabilità segnalare qualsiasi problematica medica potenzialmente determinante per la procedura d'asilo (cfr. atto SEM, 14/3; verbale 1, D5 e D10, pp. 2-3; verbale 2, D4-5, p. 2). Risulta quindi manifestamente inconsistente, in quanto mera asserzione di parte non sostenuta da alcun elemento concreto e circostanziato, la dichiarazione circa lo stato di salute esposta nelle more ricorsuali. Allo stesso modo, neppure è stato prodotto alcun elemento suscettibile di oggettivare o di rendere quantomeno verosimile l'effettivo espatrio dei genitori in Repubblica democratica del Congo, come affermato nel memoriale completivo citato e in quello del 11 novembre 2021 (doc. TAF 3). Nessun elemento agli atti consente di ritenere che i genitori o la sua famiglia siano effettivamente oggetto di persecuzione in Angola. In assenza di indizi contrari, occorre pertanto attenersi alle dichiarazioni rese spontaneamente dall'insorgente in sede di procedura davanti alla SEM, riguardo al fatto che la sua intera famiglia è ancora residente a B._______. Per il resto, l'interessato non ha minimamente contestato i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, e si può pertanto rinviarvi pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti. 9.6.6 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

10. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di ripristino dell'effetto sospensivo, peraltro concesso ex lege nel caso in rassegna (cfr. art. 55 cpv. 1 PA) è divenuta senza oggetto. 11.2 Per lo stesso motivo anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è priva di oggetto. 12. 12.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750 sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: