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D-6594/2020

D-6594/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-21 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino iraniano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 24 novembre 2019. B. B.a A._______ è stato sentito nel corso del rilevamento dei dati personali avvenuto il 3 dicembre 2019 (cfr. atto SEM [{…}]-13/8). A tale colloquio hanno fatto seguito – conclusi gli accertamenti esperiti dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nell’ambito della procedura Du- blino – due audizioni indette rispettivamente il 28 gennaio 2020 ex art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto SEM 29/11) e il 6 marzo 2020 ex art. 29 LAsi (cfr. atto SEM 32/21). Nel corso delle audizioni, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, il ricor- rente ha dichiarato di essersi avvicinato alla fede cristiana dopo aver so- gnato un uomo vestito di bianco e con i capelli lunghi, il quale gli avrebbe detto “Sulla base di quello che credi, tua mamma guarirà” (cfr. atto SEM 29/11 D69). Da quel momento lo stato di salute della madre malata dell’in- teressato sarebbe migliorato e, dopo due mesi, ella sarebbe completa- mente guarita. A._______ ha ricondotto il suo espatrio al timore di perse- cuzioni da parte delle autorità iraniane. Egli ha segnatamente riferito che nel mese di Šahrivar 1398, durante un torneo di judo tenutosi a (…), a cui avrebbero partecipato i membri della federazione di judo, che secondo il ricorrente sarebbero strettamente legati alle autorità islamiche in Iran, egli si sarebbe fatto il segno della croce davanti a tutti dopo aver vinto l’incontro. In seguito a questo gesto il capo della squadra nazionale di judo nazionale, B._______, avrebbe voluto consegnarlo alle autorità, ma l’insorgente sa- rebbe fuggito prima di essere catturato. Egli ha dichiarato che quando si trovava in Turchia, i suoi genitori lo avrebbero informato che alcuni uomini sarebbero entrati con la forza in casa sua e avrebbero sequestrato la sua Bibbia e altri testi legati al cristianesimo. Inoltre, le autorità avrebbero arre- stato i suoi genitori, per poi rilasciarli una volta convinti che non fossero cristiani. B.b Onde avvalorare la propria versione dei fatti, l’interessato ha versato agli atti dell’autorità inferiore una documentazione così composta:

– certificato originale di battesimo (MdP 1);

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– certificato che attesta l’ottenimento del grado “cintura nera” nel judo (MdP 2);

– due fotografie ritraenti il ricorrente in procinto di battezzarsi (MdP 2);

– fotografia del certificato di nascita (MdP 4). C. Il 22 maggio 2020, la SEM ha richiesto all’ambasciata Svizzera di Teheran alcuni accertamenti in merito all’interessato ed alla sua famiglia. Il relativo riscontro è stato trasmesso all’autorità di prima istanza il 13 luglio 2020 dalla succitata rappresentanza. D. Al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito al riguardo. Le os- servazioni di quest’ultimo sono pervenute all’autorità di prima istanza il 1° ottobre 2020. E. Con decisione del 30 novembre 2020, notificata in data 1° dicembre 2020 (cfr. atto SEM 54/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo del ricorrente, negato la sua qualità di rifugiato e pronunciato nel contempo il suo allonta- namento dalla Svizzera nonché l’esecuzione del provvedimento stesso sic- come ammissibile, esigibile e possibile. F. F.a Il 30 dicembre 2020 (data d’entrata: 31 dicembre 2020) il richiedente è insorto avverso la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via prin- cipale, l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione, il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine, egli ha domandato di essere ammesso provvisoriamente per inammissibilità e inesigibilità dell’allontanamento. In via ancora più subor- dinata l’insorgente ha chiesto che gli atti vengano trasmessi all’istanza in- feriore per complemento dell’istruttoria. Da ultimo, il ricorrente ha formulato richiesta, secondo il senso, di assistenza giudiziaria comprensiva del gra- tuito patrocinio con la nomina di un gratuito patrocinatore. F.b A sostegno del gravame, l’interessato ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

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– conferma del Pastore C._______, che attesterebbe la frequenta- zione del ricorrente della Chiesa persiana cristiana e la sua parte- cipazione alle funzioni religiose, in cui egli suonerebbe la chitarra (allegato 3);

– conferma di D._______, in cui quest’ultimo informa che il ricorrente è parte di un team di judo (allegato 4);

– articolo di giornale (allegato 5);

– articolo concernente la direzione della federazione di judo (allegato 6);

– estratto di alcuni documenti riguardanti B._______ (allegato 7). G. Con lo scritto del 12 gennaio 2021 l’insorgente ha trasmesso al Tribunale la conferma di E._______, che attesterebbe che l’interessato continua a praticare judo ad un alto livello. H. Il 7 dicembre 2021 il richiedente ha chiesto al Tribunale chiarimenti in me- rito allo stato del procedimento. I. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2021, il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e ha nominato l’avv. Eliane Schmid quale gratuita patrocinatrice. J. Il 19 gennaio 2022 l’autorità intimata ha inoltrato la propria risposta al ri- corso. K. Il ricorrente si è espresso il 10 febbraio 2022, allegando alla replica dei documenti riportanti informazioni sui legami tra B._______ e la federazione di judo (allegati 1 e 2) e un piano degli allenamenti dell’insorgente (allegato 3). L. In data 22 febbraio 2022, il ricorrente ha nuovamente trasmesso al Tribu-

D-6594/2020 Pagina 5 nale una conferma da parte del Pastore C._______ riguardante la frequen- tazione della Chiesa persiana cristiana. Egli ha inoltre prodotto delle foto- grafie che lo ritraggono mentre suona la chitarra durante le funzioni reli- giose. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (58 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA cpv. 1) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ri- corso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto re- datta in italiano.

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E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d’asilo allegati dal ricorrente. Inconsi- stente sarebbe considerato il suo racconto, poiché egli non avrebbe saputo fornire delle rispose a delle domande mirate sull’arresto dei genitori. Se- gnatamente, l’insorgente ha ammesso di non conoscere quale ruolo rico- prissero gli agenti all’interno del governo, il luogo in cui i genitori sarebbero stati condotti dopo l’arresto e se essi fossero stati contattati dopo questo episodio. A mente della SEM infatti, un arresto dovrebbe costituire una cir- costanza eccezionale, che avrebbe dovuto suscitare l’interesse del ricor- rente. Egli, alla domanda sul motivo per il quale non si sarebbe interessato, ha risposto “Perché non era così importante” (cfr. atto SEM 32/21 D106). Ad avvalorare la tesi dell’inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente l’autorità inferiore aggiunge che, sulla base di un rapporto di ambasciata, l’abitazione del ricorrente non sarebbe stata perquisita e i suoi genitori non sarebbero stati né arrestati né interrogati. Essi non risulterebbero neppure essere oggetto di un procedimento penale. Visto che il ricorrente avrebbe frequentato dei corsi online sul cristiane- simo, sarebbe andato in Chiesa regolarmente e si sarebbe battezzato solo una volta arrivato in Svizzera, la SEM considera che la conversione sia avvenuta dopo il suo espatrio. Basandosi sulla giurisprudenza del TAF, l’autorità inferiore considera la conversione del ricorrente irrilevante ex art. 3 LAsi, dato che – non facendo egli in particolare proselitismo e non essendo lui vittima di minacce di denuncia da parte di famigliari o di terzi – non verrebbe esposto a pregiudizi pertinenti in materia di asilo. In conclusione, la SEM, non avendogli riconosciuto la qualità di rifugiato, considera l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente ammissibile. Sic- come egli disporrebbe di una rete sociale in Iran, di una buona istruzione e di sostegno economico da parte del padre, il provvedimento sarebbe anche ragionevolmente esigibile. Infine, la misura sarebbe anche possibile dal profilo tecnico e pratico.

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E. 5 Con il gravame, l’insorgente avversa la decisione impugnata su numerosi aspetti. In primo luogo, il ricorrente rimprovera alla SEM di aver violato il suo diritto di essere sentito. Segnatamente, l’autorità inferiore non avrebbe ottempe- rato al suo obbligo di motivazione. La SEM avrebbe basato infatti la sua decisione primariamente sulle conclusioni del rapporto di ambasciata. Tut- tavia, una buona parte del documento sottoposto al ricorrente sarebbe stata, per motivi di interesse pubblico, annerita. Ciò gli impedirebbe di va- lutare se vi sono altre informazioni che sono state decisive per la formula- zione della decisione. Nel prosieguo dell’impugnativa, l’insorgente avversa puntualmente la valu- tazione dell’autorità inferiore quo all’inverosimiglianza del racconto. Per quanto concerne gli indicatori di inverosimiglianza emersi dalle domande sull’arresto dei genitori dell’interessato, egli sostiene di avere con loro un contatto limitato. Essi sarebbero anziani e non verserebbero in buone con- dizioni di salute, motivi per i quali sarebbe stato difficile ottenere informa- zioni aggiuntive sul loro arresto. A favore della verosimiglianza del racconto relativo all’episodio dell’arresto si somma anche la mole di dettagli che hanno caratterizzato il narrato del ricorrente. Come ha fatto notare la SEM, alla domanda sulla ragione per la quale non si sarebbe interessato ai det- tagli della detenzione dei genitori, egli ha risposto “Perché non era così importante” (cfr. atto SEM 32/21 D106). L’autorità inferiore avrebbe decon- testualizzato questa risposta, poiché il ricorrente intendeva che per lui non sarebbe stato importante capire chi fossero gli agenti. Di rilievo per lui sa- rebbe stata l’informazione della perquisizione della casa e il sequestro della Bibbia e di altri documenti. Il ricorrente estrapola poi un passaggio del rap- porto di ambasciata: “same short term arrests or searches not leading or conductive to discovery of incriminating evidence could have been ex- cluded from our search because they may have not been reported or stored in the penal records databank”. Egli sostiene che è quindi possibile che certe informazioni non siano state registrate e che quindi non figurino nella banca dati nazionale. L’insorgente è in disaccordo con l’autorità inferiore anche per quanto ri- guarda il momento in cui sarebbe avvenuta la sua conversione. Infatti, egli avrebbe coltivato la sua fede già in Iran e avrebbe condiviso la sua conver- sione con amici e compagni di scuola. L’episodio del segno della croce dimostrerebbe inoltre che il ricorrente avrebbe, già in patria, introdotto nella sua quotidianità il rituale cristiano. Questo evento sarebbe accaduto nel

D-6594/2020 Pagina 8 contesto di un torneo di judo, a cui avrebbero partecipato delle persone vicine al governo e degli alti funzionari militari. In seguito, in caso di ritorno, il ricorrente sarebbe confrontato con una pressione psicologica insoppor- tabile. Qualora dovesse fare ritorno in Iran, l’interessato non potrebbe più praticare judo. Siccome quest’attività sarebbe molto legata alla sua perso- nalità, si verificherebbe una lesione incompatibile con l’art. 8 della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101; di seguito: CEDU). L’allontanamento del ricorrente sarebbe contrario anche all’art. 9 CEDU, disposizione che codifica la libertà di pen- siero, di coscienza e di religione. Egli non potrebbe infatti continuare a pra- ticare il suo credo. Infine, l’interessato rimprovera alla SEM di non aver accertato i fatti giuridi- camente rilevanti in maniera completa ed esatta. L’autorità inferiore non avrebbe invero preso in considerazione l’eventualità che le informazioni sul conto del ricorrente non figurassero ancora nella banca dati nazionale e non avrebbe, sulla base di questo dato, domandato all’ambasciata delle spiegazioni in merito. La SEM avrebbe dovuto, al fine di potersi esprimere sulla conformità dell’esecuzione dell’allontanamento, riservare uno spazio più ampio alle domande sui rituali religiosi quotidiani del ricorrente. Ancora, l’autorità inferiore avrebbe dovuto procedere ad un apprezzamento dell’episodio avvenuto durante il torneo di judo e raccogliere ulteriori infor- mazioni.

E. 6 Occorre preliminarmente chinarsi sulle censure formali. Con il ricorso, il ricorrente lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente ri- levanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell’autorità infe- riore.

E. 6.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trat- tazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa co- munque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

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E. 6.1.1 Per quanto concerne il rimprovero mosso alla SEM di non aver preso in considerazione l’eventualità che le informazioni sul conto del ricorrente non figurassero nella banca dati nazionale, il Tribunale riprende quanto precisato nel rapporto di ambasciata: gli arresti o le perquisizioni di breve durata che non hanno portato alla scoperta di prove incriminanti potrebbero essere stati esclusi dalla ricerca perché potrebbero non essere stati segna- lati o archiviati nella banca dati dei casellari giudiziari. Ciò significa nel caso di specie, che, anche nella denegata ipotesi in cui vi sia stata una perqui- sizione non registrata, tale misura non è sfociata in una procedura penale. Il Tribunale sottoscrive quindi l’argomentazione della SEM espressa in sede di risposta al ricorso. Conseguentemente, l’autorità inferiore aveva gli elementi sufficienti per escludere che il ricorrente avesse suscitato l’inte- resse da parte delle autorità e non era tenuta a procedere ad ulteriori veri- fiche.

E. 6.1.2 Il Tribunale dissente dal parere dell’insorgente anche per quanto ri- guarda la questione del mancato approfondimento da parte della SEM delle abitudini religiose del ricorrente. In sede di audizione, l’auditore ha posto al ricorrente delle domande specifiche sul percorso religioso del ri- corrente una volta arrivato in Svizzera e, segnatamente, sulla regolarità della frequentazione delle celebrazioni in Chiesa (cfr. atto SEM 32/21 D49-70). Inoltre, l’insorgente ha avuto ampio modo di esprimere i suoi ti- mori durante l’audizione (cfr. atto SEM 32/21 D50).

E. 6.1.3 Stando a quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore avrebbe dovuto procedere ad un apprezzamento dell’episodio av- venuto durante il torneo di judo e raccogliere ulteriori informazioni. Il rap- porto di ambasciata ha escluso che il ricorrente sia stato oggetto di una procedura penale. L’episodio del segno della croce, indipendentemente dalla verosimiglianza del racconto, non ha suscitato l’attenzione delle au- torità (cfr. consid. 6.1.1). Per questa ragione l’autorità inferiore non era te- nuta ad esperire ulteriori indagini sull’accaduto. Anche su questo punto quindi il Tribunale sottoscrive pienamente quanto formulato dalla SEM in sede di risposta al ricorso.

E. 6.1.4 Non si ravvisa dunque alcuna violazione del principio inquisitorio.

E. 6.2 A mente del ricorrente la SEM non avrebbe ottemperato al suo obbligo di motivazione. L’autorità inferiore avrebbe infatti basato la sua decisione primariamente sulle conclusioni del rapporto di ambasciata, malgrado una

D-6594/2020 Pagina 10 buona parte del documento sia stata, per motivi di interesse pubblico, an- nerita. Ciò avrebbe impedito al ricorrente di valutare se vi fossero altre in- formazioni decisive che avrebbero influenzato l’esito della decisione.

E. 6.2.1 L’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di compren- derla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’auto- rità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rile- vanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a que- ste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 6.2.2 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l’autorità inferiore ha motivato la sua decisione in modo suf- ficientemente completo e comprensibile. L’interessato ha infatti potuto im- pugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata nonché ha potuto presentare i mezzi di prova e la documentazione che riteneva perti- nenti per la sua causa.

E. 6.2.3 La censura che il ricorrente avrebbe dovuto in casu far valere è even- tualmente una violazione del diritto alla consultazione degli atti, anch’esso corollario del diritto di essere sentito. L’art. 26 cpv. 1 PA prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le me- morie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell’ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull’art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d’ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non pos- sono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante

D-6594/2020 Pagina 11 esiga l’osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). Il diniego ai sensi dell’art. 27 PA deve rispettare dunque il principio della pro- porzionalità, di modo che vi sia in ogni caso da optare per la limitazione più lieve possibile (cfr. STEPHAN BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 6 ad art. 27 PA).

E. 6.2.4 Nel caso di specie, la SEM ha dapprima fornito al ricorrente un rias- sunto del contenuto essenziale del rapporto di ambasciata (cfr. atto SEM 46/2). In seguito, l’autorità inferiore ha inoltrato al ricorrente il documento parzialmente annerito (cfr. atto SEM 49/9). L’interesse pubblico tutelato è il mantenimento dell’anonimato delle fonti. L’annerimento di alcuni passaggi del rapporto di ambasciata perseguono questo scopo collettivo. Avendo potuto consultare anche la versione non anonimizzata del rapporto, questo Tribunale considera che non vi sia stata da parte della SEM una violazione del diritto alla consultazione degli atti. Al ricorrente è stata infatti concessa la possibilità di consultare integralmente le domande sottoposte dalla SEM, nonché – quasi completamente – le conclusioni a cui è giunta l’ambasciata svizzera in Iran. Le parti invece oscurate del documento mirano effettiva- mente a proteggere le fonti e le informazioni che esse hanno fornito. Que- ste erano perlopiù questioni di contorno, quindi non determinanti per l’au- torità inferiore. Decisive sono invece state le conclusioni, le quali – si riba- disce – sono invece state sottoposte all’attenzione del ricorrente.

E. 6.2.5 Non si ravvisa dunque alcuna violazione del diritto di essere sentito.

E. 6.3 Ne discende quindi che le censure formali devono essere respinte.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa

D-6594/2020 Pagina 12 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7.3 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi.

E. 8 Occorre a questo stadio analizzare la verosimiglianza del racconto del ri- corrente in merito al periodo antecedente rispetto al suo espatrio. Proble- matici dal punto di vista della verosimiglianza sono l’episodio del segno del segno della croce avvenuto durante un torneo di judo e le conseguenze che questo avrebbe generato.

E. 8.1 La SEM ha sottolineato che, alla domanda sulla ragione per la quale il ricorrente non si sarebbe interessato ai dettagli della detenzione dei geni- tori, egli ha risposto “Perché non era così importante” (cfr. atto SEM 32/21 D106). A mente dell’insorgente, l’autorità inferiore avrebbe decontestualiz- zato questa risposta, poiché l’interessato intendeva che per lui non sarebbe stato importante capire chi fossero gli agenti. In effetti, la risposta del ricor- rente, se contestualizzata (cfr. atto SEM 32/21 D103-107), si riferiva a co- loro che hanno arrestato i genitori. Ciononostante, è comunque sorpren- dente che il ricorrente non abbia chiesto maggiori chiarimenti sulla funzione degli agenti in questione, anche perché il padre dell’interessato avrebbe risposto che essi indossavano degli indumenti civili (cfr. atto SEM 32/21 D103). Questo elemento può infatti far sorgere il dubbio che non si tratti affatto di funzionari statali.

E. 8.2 Un altro indicatore di inverosimiglianza è emerso dal rapporto di amba- sciata, secondo cui l’abitazione del ricorrente non sarebbe stata perquisita e i suoi genitori non sarebbero stati né arrestati né interrogati. Essi non risulterebbero neppure essere oggetto di un procedimento penale. Anche se al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alle difformità emerse dalle risultanze del rapporto (cfr. atto SEM 46/2 e 49/9), egli non ha apportato alcuna prova concreta atta a persuadere il Tribunale della plausibilità di punti essenziali del suo racconto, ovvero l’arresto dei genitori e la perquisizione della casa.

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E. 8.3 In sunto, ne discende che, alla luce degli indicatori d’inverosimiglianza enumerati, le dichiarazioni del ricorrente sono parzialmente inverosimili e non adempiono le condizioni di cui all’art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Alla luce di quanto sopra e per sua buona pace occorre domandarsi se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 9.1 In Iran l’apostasia dall’Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, pu- nendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l’apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo o di attività importanti, la sola apostasia non conduce di principio ad una perse- cuzione individuale da parte dello Stato iraniano (cfr. sentenze del Tribu- nale D-1612/2020 dell’11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2).

E. 9.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono ve- nute a conoscenza della conversione dell’istante e se le sue, eventuali, attività siano intese come un attacco allo Stato.

E. 9.3 Nella fattispecie concreta, ciò non risulta essere il caso. Dalle tavole processuali non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione dell’interessato al cristianesimo. L’inverosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente non con- sente di affermare ch’egli, una volta rientrato in patria, potrà essere vittima di persecuzione.

E. 9.4 Pertanto i motivi addotti dall’insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 10 V’è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell’asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l’art. 3 LAsi).

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E. 10.1 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità iraniane siano state informate della presunta conversione del ricor- rente o della sua frequentazione della Chiesa persiana cristiana, così come della sua partecipazione alle funzioni religiose, durante le quali egli suona la chitarra. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in Iran solo le per- sone che svolgono un’attività significativa all’interno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono generalmente un rischio mag- giore di essere trattate in maniera contraria all’art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conse- guenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell’11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Nulla indica che, in caso di ritorno in Iran, il richiedente verrà esposto a un grave danno ai sensi della succitata disposizione a causa della sua presunta conversione.

E. 11 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non sod- disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento della richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammis- sibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 12.2 Il ricorrente sostiene nel gravame che, a differenza di quanto soste- nuto dall’autorità inferiore, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inam- missibile e irragionevole. Nel memoriale ricorsuale l’insorgente chiede che gli venga riconosciuta la qualità di rifugiato. L’allontanamento dell’interes- sato comporterebbe quindi una violazione del divieto di respingimento pre- visto dagli art. 1 e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L’esecuzione della misura condurrebbe dipoi ad una lesione inammissibile delle libertà fondamentali dell’insorgente (art. 2, 3, 8 e 9 CEDU). Il ricorrente non disporrebbe neanche di una rete sociale, visto che i suoi genitori dovrebbero prendere le distanze.

E. 13 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,

D-6594/2020 Pagina 15 di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). La pronuncia dell’allontanamento va dunque confermata.

E. 14 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 15.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o ren- dere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso

D-6594/2020 Pagina 16 il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 15.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 Conv. rifu- giati. In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura.

E. 15.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 15.4 Lo stato valetudinario dell’insorgente non risulta ostativo all’esecu- zione dell’allontanamento da un punto di vista dell’esigibilità, dato che egli soffre di cefalea con aura, la cui natura non è però acuta o grave (cfr. 17/2, 18/2 e 23/2).

E. 15.5 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 16.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

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E. 16.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 16.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 16.4 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l’insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile

D-6594/2020 Pagina 18 dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della loro situazione personale, dall’altro.

E. 16.4.1 Orbene, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 di- cembre 2022 consid. 9.4.2).

E. 16.4.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli dispone di una buona istruzione (cfr. atto SEM 29/11 D30, D31 e D37). Nel Paese di provenienza risiedono poi i suoi genitori, fratelli, zii e cugini, con i quali il ricorrente intrattiene in generale dei buoni rapporti (cfr. atto SEM 29/11 D19 e D43-54). A livello finanziario l’insorgente è sostenuto da suo padre (cfr. atto SEM 29/11 D33). Non avendo poi egli dimostrato la verosimiglianza delle allegazioni relative all’episodio del segno della croce durante il torneo di judo, si può partire dall’assunto che il ricorrente troverà anche una rete sociale anche all’interno del contesto sportivo. Di conse- guenza, non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente si integrerà senza particolari problemi nel Paese d’origine.

E. 16.4.3 L’interessato non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 16.4.4 Per quanto concerne infine la sua libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU), si ribadisce che, secondo la giurisprudenza re- lativa all’Iran, solo le persone che svolgono un’attività significativa all’in- terno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono ge- neralmente un rischio maggiore di essere trattate in maniera contraria all’art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conseguenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell’11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Non rientrando il ricorrente all’interno della succitata giuri- sprudenza, non vi sono ragioni per concludere che l’esecuzione dell’allon- tanamento costituisca una misura irragionevole.

E. 16.5 Così, in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allonta- namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

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E. 17 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.

E. 18 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la de- cisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 19 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 20.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con de- cisione incidentale del 16 dicembre 2021, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese proces- suali.

E. 20.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e nominato l’avv. Eliane Schmid quale patrocinatrice d’ufficio. In conformità alla prassi del Tribu- nale, ed in caso di rappresentanza d’ufficio in materia d’asilo, la tariffa ora- ria è di regola da CHF.– 200 a 220 per gli avvocati e da CHF.– 100 a 150 per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

E. 20.3 Nel caso in narrativa la mandataria dell’insorgente ha investito in to- tale 13,9 ore di lavoro. La nota d’onorario, alla tariffa oraria di CHF 220.–, corrisponde dunque a CHF 3'058.– (IVA esclusa). Per quanto riguarda i disborsi, v’è da constatare come per l’importo forfettario per le spese so-

D-6594/2020 Pagina 20 stenute di CHF 54.– come pure per quello di CHF 75.– relativo alla tradu- zione vengono respinti, rispettivamente per prassi del Tribunale e per as- senza di un giustificativo. L’onorario totale per patrocinio d’ufficio si attesta dunque in CHF 3'293.45 (IVA inclusa).

E. 21 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6594/2020 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice del ricorrente un’inden- nità di complessivi CHF 3'293.45 a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6594/2020 Sentenza del 21 aprile 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Simon Thurnheer, cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Eliane Schmid, Caritas Schweiz, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 novembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iraniano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 novembre 2019. B. B.a A._______ è stato sentito nel corso del rilevamento dei dati personali avvenuto il 3 dicembre 2019 (cfr. atto SEM [{...}]-13/8). A tale colloquio hanno fatto seguito - conclusi gli accertamenti esperiti dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nell'ambito della procedura Dublino - due audizioni indette rispettivamente il 28 gennaio 2020 ex art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto SEM 29/11) e il 6 marzo 2020 ex art. 29 LAsi (cfr. atto SEM 32/21). Nel corso delle audizioni, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato di essersi avvicinato alla fede cristiana dopo aver sognato un uomo vestito di bianco e con i capelli lunghi, il quale gli avrebbe detto "Sulla base di quello che credi, tua mamma guarirà" (cfr. atto SEM 29/11 D69). Da quel momento lo stato di salute della madre malata dell'interessato sarebbe migliorato e, dopo due mesi, ella sarebbe completamente guarita. A._______ ha ricondotto il suo espatrio al timore di persecuzioni da parte delle autorità iraniane. Egli ha segnatamente riferito che nel mese di Sahrivar 1398, durante un torneo di judo tenutosi a (...), a cui avrebbero partecipato i membri della federazione di judo, che secondo il ricorrente sarebbero strettamente legati alle autorità islamiche in Iran, egli si sarebbe fatto il segno della croce davanti a tutti dopo aver vinto l'incontro. In seguito a questo gesto il capo della squadra nazionale di judo nazionale, B._______, avrebbe voluto consegnarlo alle autorità, ma l'insorgente sarebbe fuggito prima di essere catturato. Egli ha dichiarato che quando si trovava in Turchia, i suoi genitori lo avrebbero informato che alcuni uomini sarebbero entrati con la forza in casa sua e avrebbero sequestrato la sua Bibbia e altri testi legati al cristianesimo. Inoltre, le autorità avrebbero arrestato i suoi genitori, per poi rilasciarli una volta convinti che non fossero cristiani. B.b Onde avvalorare la propria versione dei fatti, l'interessato ha versato agli atti dell'autorità inferiore una documentazione così composta:

- certificato originale di battesimo (MdP 1);

- certificato che attesta l'ottenimento del grado "cintura nera" nel judo (MdP 2);

- due fotografie ritraenti il ricorrente in procinto di battezzarsi (MdP 2);

- fotografia del certificato di nascita (MdP 4). C. Il 22 maggio 2020, la SEM ha richiesto all'ambasciata Svizzera di Teheran alcuni accertamenti in merito all'interessato ed alla sua famiglia. Il relativo riscontro è stato trasmesso all'autorità di prima istanza il 13 luglio 2020 dalla succitata rappresentanza. D. Al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito al riguardo. Le osservazioni di quest'ultimo sono pervenute all'autorità di prima istanza il 1° ottobre 2020. E. Con decisione del 30 novembre 2020, notificata in data 1° dicembre 2020 (cfr. atto SEM 54/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo del ricorrente, negato la sua qualità di rifugiato e pronunciato nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso siccome ammissibile, esigibile e possibile. F. F.a Il 30 dicembre 2020 (data d'entrata: 31 dicembre 2020) il richiedente è insorto avverso la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, egli ha domandato di essere ammesso provvisoriamente per inammissibilità e inesigibilità dell'allontanamento. In via ancora più subordinata l'insorgente ha chiesto che gli atti vengano trasmessi all'istanza inferiore per complemento dell'istruttoria. Da ultimo, il ricorrente ha formulato richiesta, secondo il senso, di assistenza giudiziaria comprensiva del gratuito patrocinio con la nomina di un gratuito patrocinatore. F.b A sostegno del gravame, l'interessato ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- conferma del Pastore C._______, che attesterebbe la frequentazione del ricorrente della Chiesa persiana cristiana e la sua partecipazione alle funzioni religiose, in cui egli suonerebbe la chitarra (allegato 3);

- conferma di D._______, in cui quest'ultimo informa che il ricorrente è parte di un team di judo (allegato 4);

- articolo di giornale (allegato 5);

- articolo concernente la direzione della federazione di judo (allegato 6);

- estratto di alcuni documenti riguardanti B._______ (allegato 7). G. Con lo scritto del 12 gennaio 2021 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la conferma di E._______, che attesterebbe che l'interessato continua a praticare judo ad un alto livello. H. Il 7 dicembre 2021 il richiedente ha chiesto al Tribunale chiarimenti in merito allo stato del procedimento. I. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2021, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e ha nominato l'avv. Eliane Schmid quale gratuita patrocinatrice. J. Il 19 gennaio 2022 l'autorità intimata ha inoltrato la propria risposta al ricorso. K. Il ricorrente si è espresso il 10 febbraio 2022, allegando alla replica dei documenti riportanti informazioni sui legami tra B._______ e la federazione di judo (allegati 1 e 2) e un piano degli allenamenti dell'insorgente (allegato 3). L. In data 22 febbraio 2022, il ricorrente ha nuovamente trasmesso al Tribunale una conferma da parte del Pastore C._______ riguardante la frequentazione della Chiesa persiana cristiana. Egli ha inoltre prodotto delle fotografie che lo ritraggono mentre suona la chitarra durante le funzioni religiose. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA cpv. 1) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d'asilo allegati dal ricorrente. Inconsistente sarebbe considerato il suo racconto, poiché egli non avrebbe saputo fornire delle rispose a delle domande mirate sull'arresto dei genitori. Segnatamente, l'insorgente ha ammesso di non conoscere quale ruolo ricoprissero gli agenti all'interno del governo, il luogo in cui i genitori sarebbero stati condotti dopo l'arresto e se essi fossero stati contattati dopo questo episodio. A mente della SEM infatti, un arresto dovrebbe costituire una circostanza eccezionale, che avrebbe dovuto suscitare l'interesse del ricorrente. Egli, alla domanda sul motivo per il quale non si sarebbe interessato, ha risposto "Perché non era così importante" (cfr. atto SEM 32/21 D106). Ad avvalorare la tesi dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente l'autorità inferiore aggiunge che, sulla base di un rapporto di ambasciata, l'abitazione del ricorrente non sarebbe stata perquisita e i suoi genitori non sarebbero stati né arrestati né interrogati. Essi non risulterebbero neppure essere oggetto di un procedimento penale. Visto che il ricorrente avrebbe frequentato dei corsi online sul cristianesimo, sarebbe andato in Chiesa regolarmente e si sarebbe battezzato solo una volta arrivato in Svizzera, la SEM considera che la conversione sia avvenuta dopo il suo espatrio. Basandosi sulla giurisprudenza del TAF, l'autorità inferiore considera la conversione del ricorrente irrilevante ex art. 3 LAsi, dato che - non facendo egli in particolare proselitismo e non essendo lui vittima di minacce di denuncia da parte di famigliari o di terzi - non verrebbe esposto a pregiudizi pertinenti in materia di asilo. In conclusione, la SEM, non avendogli riconosciuto la qualità di rifugiato, considera l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente ammissibile. Siccome egli disporrebbe di una rete sociale in Iran, di una buona istruzione e di sostegno economico da parte del padre, il provvedimento sarebbe anche ragionevolmente esigibile. Infine, la misura sarebbe anche possibile dal profilo tecnico e pratico.

5. Con il gravame, l'insorgente avversa la decisione impugnata su numerosi aspetti. In primo luogo, il ricorrente rimprovera alla SEM di aver violato il suo diritto di essere sentito. Segnatamente, l'autorità inferiore non avrebbe ottemperato al suo obbligo di motivazione. La SEM avrebbe basato infatti la sua decisione primariamente sulle conclusioni del rapporto di ambasciata. Tuttavia, una buona parte del documento sottoposto al ricorrente sarebbe stata, per motivi di interesse pubblico, annerita. Ciò gli impedirebbe di valutare se vi sono altre informazioni che sono state decisive per la formulazione della decisione. Nel prosieguo dell'impugnativa, l'insorgente avversa puntualmente la valutazione dell'autorità inferiore quo all'inverosimiglianza del racconto. Per quanto concerne gli indicatori di inverosimiglianza emersi dalle domande sull'arresto dei genitori dell'interessato, egli sostiene di avere con loro un contatto limitato. Essi sarebbero anziani e non verserebbero in buone condizioni di salute, motivi per i quali sarebbe stato difficile ottenere informazioni aggiuntive sul loro arresto. A favore della verosimiglianza del racconto relativo all'episodio dell'arresto si somma anche la mole di dettagli che hanno caratterizzato il narrato del ricorrente. Come ha fatto notare la SEM, alla domanda sulla ragione per la quale non si sarebbe interessato ai dettagli della detenzione dei genitori, egli ha risposto "Perché non era così importante" (cfr. atto SEM 32/21 D106). L'autorità inferiore avrebbe decontestualizzato questa risposta, poiché il ricorrente intendeva che per lui non sarebbe stato importante capire chi fossero gli agenti. Di rilievo per lui sarebbe stata l'informazione della perquisizione della casa e il sequestro della Bibbia e di altri documenti. Il ricorrente estrapola poi un passaggio del rapporto di ambasciata: "same short term arrests or searches not leading or conductive to discovery of incriminating evidence could have been excluded from our search because they may have not been reported or stored in the penal records databank". Egli sostiene che è quindi possibile che certe informazioni non siano state registrate e che quindi non figurino nella banca dati nazionale. L'insorgente è in disaccordo con l'autorità inferiore anche per quanto riguarda il momento in cui sarebbe avvenuta la sua conversione. Infatti, egli avrebbe coltivato la sua fede già in Iran e avrebbe condiviso la sua conversione con amici e compagni di scuola. L'episodio del segno della croce dimostrerebbe inoltre che il ricorrente avrebbe, già in patria, introdotto nella sua quotidianità il rituale cristiano. Questo evento sarebbe accaduto nel contesto di un torneo di judo, a cui avrebbero partecipato delle persone vicine al governo e degli alti funzionari militari. In seguito, in caso di ritorno, il ricorrente sarebbe confrontato con una pressione psicologica insopportabile. Qualora dovesse fare ritorno in Iran, l'interessato non potrebbe più praticare judo. Siccome quest'attività sarebbe molto legata alla sua personalità, si verificherebbe una lesione incompatibile con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101; di seguito: CEDU). L'allontanamento del ricorrente sarebbe contrario anche all'art. 9 CEDU, disposizione che codifica la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Egli non potrebbe infatti continuare a praticare il suo credo. Infine, l'interessato rimprovera alla SEM di non aver accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera completa ed esatta. L'autorità inferiore non avrebbe invero preso in considerazione l'eventualità che le informazioni sul conto del ricorrente non figurassero ancora nella banca dati nazionale e non avrebbe, sulla base di questo dato, domandato all'ambasciata delle spiegazioni in merito. La SEM avrebbe dovuto, al fine di potersi esprimere sulla conformità dell'esecuzione dell'allontanamento, riservare uno spazio più ampio alle domande sui rituali religiosi quotidiani del ricorrente. Ancora, l'autorità inferiore avrebbe dovuto procedere ad un apprezzamento dell'episodio avvenuto durante il torneo di judo e raccogliere ulteriori informazioni.

6. Occorre preliminarmente chinarsi sulle censure formali. Con il ricorso, il ricorrente lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell'autorità inferiore. 6.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.1.1 Per quanto concerne il rimprovero mosso alla SEM di non aver preso in considerazione l'eventualità che le informazioni sul conto del ricorrente non figurassero nella banca dati nazionale, il Tribunale riprende quanto precisato nel rapporto di ambasciata: gli arresti o le perquisizioni di breve durata che non hanno portato alla scoperta di prove incriminanti potrebbero essere stati esclusi dalla ricerca perché potrebbero non essere stati segnalati o archiviati nella banca dati dei casellari giudiziari. Ciò significa nel caso di specie, che, anche nella denegata ipotesi in cui vi sia stata una perquisizione non registrata, tale misura non è sfociata in una procedura penale. Il Tribunale sottoscrive quindi l'argomentazione della SEM espressa in sede di risposta al ricorso. Conseguentemente, l'autorità inferiore aveva gli elementi sufficienti per escludere che il ricorrente avesse suscitato l'interesse da parte delle autorità e non era tenuta a procedere ad ulteriori verifiche. 6.1.2 Il Tribunale dissente dal parere dell'insorgente anche per quanto riguarda la questione del mancato approfondimento da parte della SEM delle abitudini religiose del ricorrente. In sede di audizione, l'auditore ha posto al ricorrente delle domande specifiche sul percorso religioso del ricorrente una volta arrivato in Svizzera e, segnatamente, sulla regolarità della frequentazione delle celebrazioni in Chiesa (cfr. atto SEM 32/21 D49-70). Inoltre, l'insorgente ha avuto ampio modo di esprimere i suoi timori durante l'audizione (cfr. atto SEM 32/21 D50). 6.1.3 Stando a quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore avrebbe dovuto procedere ad un apprezzamento dell'episodio avvenuto durante il torneo di judo e raccogliere ulteriori informazioni. Il rapporto di ambasciata ha escluso che il ricorrente sia stato oggetto di una procedura penale. L'episodio del segno della croce, indipendentemente dalla verosimiglianza del racconto, non ha suscitato l'attenzione delle autorità (cfr. consid. 6.1.1). Per questa ragione l'autorità inferiore non era tenuta ad esperire ulteriori indagini sull'accaduto. Anche su questo punto quindi il Tribunale sottoscrive pienamente quanto formulato dalla SEM in sede di risposta al ricorso. 6.1.4 Non si ravvisa dunque alcuna violazione del principio inquisitorio. 6.2 A mente del ricorrente la SEM non avrebbe ottemperato al suo obbligo di motivazione. L'autorità inferiore avrebbe infatti basato la sua decisione primariamente sulle conclusioni del rapporto di ambasciata, malgrado una buona parte del documento sia stata, per motivi di interesse pubblico, annerita. Ciò avrebbe impedito al ricorrente di valutare se vi fossero altre informazioni decisive che avrebbero influenzato l'esito della decisione. 6.2.1 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.2.2 Nel caso in parola, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, l'autorità inferiore ha motivato la sua decisione in modo sufficientemente completo e comprensibile. L'interessato ha infatti potuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata nonché ha potuto presentare i mezzi di prova e la documentazione che riteneva pertinenti per la sua causa. 6.2.3 La censura che il ricorrente avrebbe dovuto in casu far valere è eventualmente una violazione del diritto alla consultazione degli atti, anch'esso corollario del diritto di essere sentito. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). Il diniego ai sensi dell'art. 27 PA deve rispettare dunque il principio della proporzionalità, di modo che vi sia in ogni caso da optare per la limitazione più lieve possibile (cfr. Stephan Brunner, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 6 ad art. 27 PA). 6.2.4 Nel caso di specie, la SEM ha dapprima fornito al ricorrente un riassunto del contenuto essenziale del rapporto di ambasciata (cfr. atto SEM 46/2). In seguito, l'autorità inferiore ha inoltrato al ricorrente il documento parzialmente annerito (cfr. atto SEM 49/9). L'interesse pubblico tutelato è il mantenimento dell'anonimato delle fonti. L'annerimento di alcuni passaggi del rapporto di ambasciata perseguono questo scopo collettivo. Avendo potuto consultare anche la versione non anonimizzata del rapporto, questo Tribunale considera che non vi sia stata da parte della SEM una violazione del diritto alla consultazione degli atti. Al ricorrente è stata infatti concessa la possibilità di consultare integralmente le domande sottoposte dalla SEM, nonché - quasi completamente - le conclusioni a cui è giunta l'ambasciata svizzera in Iran. Le parti invece oscurate del documento mirano effettivamente a proteggere le fonti e le informazioni che esse hanno fornito. Queste erano perlopiù questioni di contorno, quindi non determinanti per l'autorità inferiore. Decisive sono invece state le conclusioni, le quali - si ribadisce - sono invece state sottoposte all'attenzione del ricorrente. 6.2.5 Non si ravvisa dunque alcuna violazione del diritto di essere sentito. 6.3 Ne discende quindi che le censure formali devono essere respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

8. Occorre a questo stadio analizzare la verosimiglianza del racconto del ricorrente in merito al periodo antecedente rispetto al suo espatrio. Problematici dal punto di vista della verosimiglianza sono l'episodio del segno del segno della croce avvenuto durante un torneo di judo e le conseguenze che questo avrebbe generato. 8.1 La SEM ha sottolineato che, alla domanda sulla ragione per la quale il ricorrente non si sarebbe interessato ai dettagli della detenzione dei genitori, egli ha risposto "Perché non era così importante" (cfr. atto SEM 32/21 D106). A mente dell'insorgente, l'autorità inferiore avrebbe decontestualizzato questa risposta, poiché l'interessato intendeva che per lui non sarebbe stato importante capire chi fossero gli agenti. In effetti, la risposta del ricorrente, se contestualizzata (cfr. atto SEM 32/21 D103-107), si riferiva a coloro che hanno arrestato i genitori. Ciononostante, è comunque sorprendente che il ricorrente non abbia chiesto maggiori chiarimenti sulla funzione degli agenti in questione, anche perché il padre dell'interessato avrebbe risposto che essi indossavano degli indumenti civili (cfr. atto SEM 32/21 D103). Questo elemento può infatti far sorgere il dubbio che non si tratti affatto di funzionari statali. 8.2 Un altro indicatore di inverosimiglianza è emerso dal rapporto di ambasciata, secondo cui l'abitazione del ricorrente non sarebbe stata perquisita e i suoi genitori non sarebbero stati né arrestati né interrogati. Essi non risulterebbero neppure essere oggetto di un procedimento penale. Anche se al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alle difformità emerse dalle risultanze del rapporto (cfr. atto SEM 46/2 e 49/9), egli non ha apportato alcuna prova concreta atta a persuadere il Tribunale della plausibilità di punti essenziali del suo racconto, ovvero l'arresto dei genitori e la perquisizione della casa. 8.3 In sunto, ne discende che, alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, le dichiarazioni del ricorrente sono parzialmente inverosimili e non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Alla luce di quanto sopra e per sua buona pace occorre domandarsi se i motivi addotti dal ricorrente sono rilevanti ex art. 3 LAsi. 9.1 In Iran l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo o di attività importanti, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). 9.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza della conversione dell'istante e se le sue, eventuali, attività siano intese come un attacco allo Stato. 9.3 Nella fattispecie concreta, ciò non risulta essere il caso. Dalle tavole processuali non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione dell'interessato al cristianesimo. L'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente non consente di affermare ch'egli, una volta rientrato in patria, potrà essere vittima di persecuzione. 9.4 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi.

10. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 10.1 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità iraniane siano state informate della presunta conversione del ricorrente o della sua frequentazione della Chiesa persiana cristiana, così come della sua partecipazione alle funzioni religiose, durante le quali egli suona la chitarra. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in Iran solo le persone che svolgono un'attività significativa all'interno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono generalmente un rischio maggiore di essere trattate in maniera contraria all'art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conseguenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Nulla indica che, in caso di ritorno in Iran, il richiedente verrà esposto a un grave danno ai sensi della succitata disposizione a causa della sua presunta conversione.

11. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2 Il ricorrente sostiene nel gravame che, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e irragionevole. Nel memoriale ricorsuale l'insorgente chiede che gli venga riconosciuta la qualità di rifugiato. L'allontanamento dell'interessato comporterebbe quindi una violazione del divieto di respingimento previsto dagli art. 1 e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L'esecuzione della misura condurrebbe dipoi ad una lesione inammissibile delle libertà fondamentali dell'insorgente (art. 2, 3, 8 e 9 CEDU). Il ricorrente non disporrebbe neanche di una rete sociale, visto che i suoi genitori dovrebbero prendere le distanze.

13. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). La pronuncia dell'allontanamento va dunque confermata.

14. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 15. 15.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 15.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 Conv. rifugiati. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 15.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 15.4 Lo stato valetudinario dell'insorgente non risulta ostativo all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità, dato che egli soffre di cefalea con aura, la cui natura non è però acuta o grave (cfr. 17/2, 18/2 e 23/2). 15.5 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 16. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 16.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 16.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 16.4 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. 16.4.1 Orbene, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2). 16.4.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli dispone di una buona istruzione (cfr. atto SEM 29/11 D30, D31 e D37). Nel Paese di provenienza risiedono poi i suoi genitori, fratelli, zii e cugini, con i quali il ricorrente intrattiene in generale dei buoni rapporti (cfr. atto SEM 29/11 D19 e D43-54). A livello finanziario l'insorgente è sostenuto da suo padre (cfr. atto SEM 29/11 D33). Non avendo poi egli dimostrato la verosimiglianza delle allegazioni relative all'episodio del segno della croce durante il torneo di judo, si può partire dall'assunto che il ricorrente troverà anche una rete sociale anche all'interno del contesto sportivo. Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente si integrerà senza particolari problemi nel Paese d'origine. 16.4.3 L'interessato non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 16.4.4 Per quanto concerne infine la sua libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU), si ribadisce che, secondo la giurisprudenza relativa all'Iran, solo le persone che svolgono un'attività significativa all'interno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono generalmente un rischio maggiore di essere trattate in maniera contraria all'art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conseguenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Non rientrando il ricorrente all'interno della succitata giurisprudenza, non vi sono ragioni per concludere che l'esecuzione dell'allontanamento costituisca una misura irragionevole. 16.5 Così, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

17. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

18. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

19. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 20. 20.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 16 dicembre 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 20.2 Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e nominato l'avv. Eliane Schmid quale patrocinatrice d'ufficio. In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria è di regola da CHF.- 200 a 220 per gli avvocati e da CHF.- 100 a 150 per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 20.3 Nel caso in narrativa la mandataria dell'insorgente ha investito in totale 13,9 ore di lavoro. La nota d'onorario, alla tariffa oraria di CHF 220.-, corrisponde dunque a CHF 3'058.- (IVA esclusa). Per quanto riguarda i disborsi, v'è da constatare come per l'importo forfettario per le spese sostenute di CHF 54.- come pure per quello di CHF 75.- relativo alla traduzione vengono respinti, rispettivamente per prassi del Tribunale e per assenza di un giustificativo. L'onorario totale per patrocinio d'ufficio si attesta dunque in CHF 3'293.45 (IVA inclusa).

21. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice del ricorrente un'indennità di complessivi CHF 3'293.45 a titolo di spese di patrocinio.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi