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D-2852/2021

D-2852/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti). 7. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dal ricorrente a proposito dell'episodio scatenante, ossia la scoperta della sua relazione amorosa con la cugina da parte del marito di quest'ultima non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza. 7.2 7.2.1 In primo luogo il Tribunale rileva come il ricorrente abbia dato delle risposte estremamente brevi, stereotipate e poco dettagliate in merito alla relazione intrattenuta con la cugina e ai loro incontri avvenuti sull'arco di ben nove mesi (cfr. atto SEM 36/19 D117, D124-D126). Per di più risulta molto sorprendente come l'interessato, sia riuscito a tenere nascosti gli in- contri alla madre (cfr. atto SEM 36/19 D120) – con la quale egli viveva (cfr. atto SEM 36/19 D31-D32) – nonostante gli stessi fossero avvenuti a casa

D-2852/2021 Pagina 14 sua per evitare di venire scoperti (cfr. atto SEM 36/19 D117-D119). Alla domanda concreta, egli ha sorprendentemente modificato la sua versione dichiarando di aver vissuto con la madre, ma di avere preso in affitto un'a- bitazione vicina alla propria dove avrebbe intrattenuto relazioni con la cu- gina (cfr. atto SEM 36/19 D121-122). Appare inoltre dubbio come la cugina avrebbe potuto trascorre interi pomeriggi insieme all'interessato (cfr. atto SEM 36/19 D118) dovendo prendersi cura della propria figlia (cfr. atto SEM 45/15 D119). Inoltre, anche le allegazioni in merito alle precauzioni che avrebbero intrapreso per tenere nascosta la loro relazione risultano vaghe e poco circostanziate (cfr. atto SEM 45/15 D42, D47-48, D50-55). Altresì, risulta poco plausibile che gli innamorati si sarebbero astenuti dall'adottare dei provvedimenti per evitare di essere scoperti, sebbene stessero com- piendo un adulterio (cfr. atto SEM 45/15 D47-49, D53-55), e ciò a maggior ragione sapendo che L. sarebbe stato un potente (…) in ottimi rapporti con il governo. In particolare, è poco plausibile che la cugina si sarebbe recata, proprio in una giornata di festa e con le vie della città perlopiù deserte, alla (…) dell'interessato (cfr. atto SEM 45/15 D123). 7.2.2 In secondo luogo, il Tribunale osserva come il comportamento del ricorrente al momento dell'arrivo alla (…) del (…) L. risulta in contrasto con la logica dell'agire. In particolare, è sorprendente la scelta di aprire al (…), sebbene il negozio fosse chiuso con la serranda su ordine dei poliziotti (cfr. atto SEM 36/19 D148-149), quando più logico sarebbe stato non aprire o tentare di nascondere l'amata, stante il riconoscimento di L. attraverso la videosorveglianza (cfr. atto SEM 36/19 D63). L'insorgente è pure occorso in un'importante contraddizione, riferendo in sede di prima audizione, di avere aperto poiché intenzionato "a sistemare le cose" (cfr. atto SEM 36/19 D63), allorché in sede di seconda audizione, ha riferito di temerlo e volere scappare per evitare di essere ucciso (cfr. atto SEM 45/15 D76). 7.2.3 Altresì, il suo comportamento dopo la scoperta da parte del (…) della moglie all'interno del negozio appare del tutto incoerente, segnatamente l'assenza di qualsivoglia tentativo di protezione dell'amata – dandosi im- mediatamente alla fuga – e non interessandosi, una volta espatriato, alle sue sorti (cfr. atti SEM 36/19 D128; 45/15 D77-81, D131-132). Inoltre, il Tribunale evidenzia come l'insorgente sarebbe stato aggredito dal (…), ma in seguito non avrebbe ricevuto alcuna minaccia diretta da quest'ultimo e nemmeno la cugina sembrerebbe essere stata condannata alla lapida- zione per l'adulterio commesso (cfr. atto SEM 45/14 D86). A ogni modo, non vi sarebbero nemmeno delle prove della loro relazione, da una parte poiché quando i due amanti quando avrebbero lasciato entrare L., si erano già rivestiti (cfr. atto SEM 36/19 D76) e dall'altra poiché le registrazioni della

D-2852/2021 Pagina 15 videosorveglianza, confiscate dal (…) potrebbero tutt'al più mostrare che la cugina – sempreché riconoscibile portando il chador lungo – si recava di tanto in tanto quale cliente dall'interessato (cfr. atto SEM 45/15 D49, D58/59; atto ricorsuale pag. 6; atto SEM 36/19 D121). 7.2.4 Infine, anche l'asserita vendetta da parte del fratello della cugina (cfr. atti SEM 36/19 D 66-68, 45/15 D94) appare poco credibile poiché l'interes- sato ne sarebbe a conoscenza unicamente sulla base di quanto riferitogli dalla madre (cfr. atto SEM 45/15 D7, D12-13), e non avrebbe mai ricevuto alcuna minaccia concreta dal precitato, come pure non sembrerebbe es- serci stata una grande intenzione nel rintracciarlo nonostante il cugino si troverebbe in Europa già da alcuni anni (cfr. atto SEM 45/15 D6). 7.3 Visto tutto quanto precede, le allegazioni del ricorrente in merito all'e- pisodio che lo avrebbe indotto a lasciare il Paese sono dunque da consi- derarsi inverosimili ex art. 7 LAsi. 8. 8.1 Ciò posto, il Tribunale deve ora esaminare se le restanti dichiarazioni del ricorrente, considerate verosimili, adempiono le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.2 Nel corso delle audizioni il ricorrente ha affermato di aver avuto pro- blemi in Patria con i colleghi (…), i quali l'avrebbero accusato di apostasia (cfr. atto SEM 36/19 D71-74) e con le autorità iraniane, in quanto egli avrebbe partecipato a delle manifestazioni (cfr. atto SEM 36/19 D98-99). 8.3 Innanzitutto, il Tribunale rileva come il ricorrente nonostante fosse con- trario alle sessioni obbligatorie di preghiere, alle quali i suoi colleghi sareb- bero sempre stati presenti, non ha mai subito alcun pregiudizio. Egli stesso ha indicato in modo generico di venir accusato di apostasia e di venir preso in giro dai colleghi (cfr. atto SEM 36/19 D72-73), ma di non aver avuto altri tipi di problemi (cfr. atto SEM 36/19 D74). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto con il ricorso, non si può comprendere come potrebbe cambiare tale circostanza in caso di ritorno a Mashhad. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo o di attività importanti, la sola apostasia non conduce di prin- cipio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano (cfr. sentenze del Tribunale D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 9.1; D- 1216/2020 del 14 novembre 2023 consid. 7.2.1; D-1612/2020 dell'11 otto- bre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2).

D-2852/2021 Pagina 16 8.4 Analogamente, benché egli avesse preso parte a diverse manifesta- zioni contro il rincaro (cfr. atto SEM 36/19 D99, D151-154) lo stesso ricor- rente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi di carattere personale con le autorità iraniane (cfr. atto SEM 36/19 D102, D155). Unicamente una volta, sarebbe stata bloccata una persona che trasportava dell'oro di sua proprietà. Seppure egli abbia dovuto sollecitare più volte le autorità al ri- guardo, il carico di oro gli sarebbe poi stato riconsegnato (cfr. atto SEM 36/19 D99). Pertanto, i succitati motivi addotti dall'insorgente non raggiun- gono un'intensità tale da essere considerati pertinenti in materia d'asilo. 8.5 Alla luce di quanto suesposto, gli ulteriori motivi d'asilo del ricorrente non ottemperano alle condizioni dell'art. 3 LAsi. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pro- nuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

D-2852/2021 Pagina 17 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso in esame, l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, pertanto il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di es- sere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 11.3 Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della Corte EDU [Grande Ca- mera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.3.2). 11.4 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'e- secuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

D-2852/2021 Pagina 18 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 12.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'e- secuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vi- gente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 12.2.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 con- sid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 12.2.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è un giovane uomo, con una solida esperienza professionale quale (…) (cfr. atto SEM 36/19 D18-D25). Prima del suo espatrio, godeva di buone condizioni di vita (cfr. atto SEM 36/19 D156), era proprietario di un negozio di (…) a Mashhad (cfr. atto SEM 36/19 D27-D28) e con tale attività

D-2852/2021 Pagina 19 provvedeva al suo sostentamento come pure a quello della madre (cfr. atto SEM 36/19 D36). Inoltre, in Iran egli dispone di una solida rete famigliare, composta dalla madre, dai fratelli e dalle sorelle, come pure dalle loro ri- spettive famiglie (cfr. atto SEM D37-D41). 12.3 Va ancora verificato se lo stato di salute dell'insorgente potrebbe nella fattispecie costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 12.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospe- daliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. In- vece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. ibi- dem). 12.3.2 Nella fattispecie, dagli atti all'incarto si evince che a partire dal di- cembre 2020 il ricorrente è stato più volte ricoverato in (…) ed abbia anche (…) (cfr. supra lett. E.c, E.e, G; atti SEM 71/9, 73/1, 77/16). Dal rapporto medico "F4" del 14 aprile 2021 è emerso che egli presenta pensieri suici- dali, umore depressivo, rimuginio/ruminazione e disturbi del sonno (cfr. atto SEM 79/4). Quale diagnosi risulta un disturbo dell'adattamento (ICD-10: F43.2) congiuntamente a problemi legati a difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, con conseguente accentuazione di tratti della personalità (ICD-10: Z73), mentre il trattamento consiste in: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) in caso di necessità (cfr. atto SEM 78/5). Dai referti medici (cfr. atti TAF 12, allegato 1; 13 allegato 2) successivi permane la diagnosi principale di disturbo dell'adattamento (ICD-10: F43.2). Inoltre,

D-2852/2021 Pagina 20 dall'ultimo referto medico del 27 giugno 2023 si apprende che il ricorrente durante il suo ultimo ricovero non ha partecipato quasi mai al programma terapeutico (cfr. atto TAF 13, allegato 2, pag. 2/3). Altresì, non gli sono più stati prescritti medicamenti ed è stato dimesso in assenza di pericolo per sé stesso e per gli altri, indirizzandolo per il trattamento di follow-up al (…) (cfr. atto TAF 13, allegato 2, pag. 2/3). Altresì, in data 21 giugno 2023, l'insorgente ha avuto una visita ambulato- riale in cardiologia per dolori all'addome superiore/toracico e dolore alle braccia e aumento della sensazione di stanchezza (cfr. atto TAF 13, alle- gato 1). Dalla valutazione non è emersa alcuna indicazione di malattia strutturale o coronarica o evidenza di alterazioni infiammatorie/infiltrative del miocardio o di cardiomiopatia. Quale medicamento è stato prescritto unicamente (…) ([…]), in caso di necessità. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ri- corrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Iran, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giuri- sprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 12.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Ritenuta dun- que l'offerta di cure presenti a Mashhad, in particolare nel campo della psi- chiatria e della psicologia, e la disponibilità nel caso di bisogno dei farmaci in Iran (cfr. decisione impugnata, pt. III, pag. 8-9), non vi è modo di ritenere che lo stato di salute del ricorrente costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli potrà portare con sé una riserva di medi- camenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una do- manda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche. 12.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della

D-2852/2021 Pagina 21 possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de- cisione dell'autorità inferiore va confermata. 15. A fronte di quanto sopra esposto, la decisione impugnata, non lede il diritto federale, non è ravvisabile un abuso del potere d'apprezzamento dell'au- torità inferiore e non si fonda su un accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto cen- surabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 settem- bre 2021 non sono riscosse le spese processuali. 17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2852/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Erwägungen (62 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

D-2852/2021 Pagina 6

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 In sede di audizione, l'interessato ha dichiarato, di essere cittadino ira- niano, di etnia curda, nato e cresciuto a Mashhad e di avere un diploma di (…) e di aver avuto un suo negozio di (…). All'età di quattordici anni egli si sarebbe innamorato di una cugina (…), sua coetanea, la quale sarebbe stata tuttavia data in sposa a un (…) di nome L. A seguito di tale unione, dal 1390 (calendario persiano, corrispondente al 2012-2013) si sarebbero interrotti i contatti tra la famiglia del richiedente e quella dello zio (…). I contatti con la cugina sarebbero ripresi nell'estate del 2018, quando ella si sarebbe recata nella sua (…). La loro relazione sarebbe così iniziata e si sarebbe protratta per circa nove mesi fino al Capodanno del 1398 (22 marzo 2019), quando L. avrebbe sorpreso la moglie nella (…) del richie- dente. L'interessato sarebbe stato picchiato e dopo essere riuscito a scap- pare avrebbe deciso di espatriare per evitare un'eventuale lapidazione. In seguito, egli avrebbe appreso che il fratello della cugina sarebbe espatriato per vendicarsi. Il richiedente ha inoltre affermato di essere stato più volte schernito ed ac- cusato di apostasia da parte di colleghi poiché egli – non professando al- cuna religione – non avrebbe partecipato volentieri alle sessioni di pre- ghiera obbligatoria. Egli avrebbe inoltre avuto problemi con le autorità ira- niane. Tra il 2017 e il 2019 egli avrebbe partecipato a diverse manifesta- zioni contro il rincaro.

E. 4.2 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi le dichiarazioni del richiedente, in particolare ha definito total- mente incoerenti le allegazioni in merito allo svolgimento degli eventi che avrebbero causato l'espatrio del richiedente. Essa ha rilevato come

D-2852/2021 Pagina 7 risulterebbe del tutto inverosimile l'inizio di una relazione con la cugina (…) ben sapendo della pericolosità del marito L., come pure un completo disin- teresse dopo essere stati scoperti, fuggendo all'estero. Inoltre, la frequen- tazione per ben nove mesi senza particolari precauzioni, risulterebbe illo- gica, sempre considerato il profilo di L. Altresì, le allegazioni in merito al rischio di lapidazione o di uccisione da parte dei famigliari della cugina, così come il racconto dell'espatrio del cugino, sarebbero fondati su informazioni di carattere generale o riportati da terze persone dopo il suo espatrio e non risulterebbero sufficientemente dettagliate. Quanto alla rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM ha ritenuto che non sussisterebbero elementi concreti a sostegno di un'intenzione persecutoria diretta contro il richiedente da parte delle autorità iraniane o da parte di terzi. Invero, l'autorità inferiore ha sottolineato l'assenza di problemi con le autorità conseguenti alla partecipazione alle manifestazioni contro l'au- mento dei prezzi. Nemmeno rilevanti, infine sarebbero le accuse di aposta- sia, in ragione della definizione data dal richiedente quali "prese in giro" da parte di colleghi.

E. 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente censura anzitutto un accertamento in- completo ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti relativamente all'esame della qualità di rifugiato osservando come la SEM, a distanza di sei mesi dall'annullamento della precedente decisione, non avrebbe intra- preso alcuna misura istruttoria in proposito ma avrebbe emesso, su tale punto, una decisione identica a quella già annullata. Le uniche attività istruttorie sarebbero state svolte dalla Protezione giuridica, in punto alla documentazione medica richiesta. A suo dire, sarebbe stata necessaria an- che un'istruttoria più attenta in merito alla sua apostasia. In seguito, il ricorrente contesta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo ed evidenzia come fosse ben comprensibile la scelta della fuga di fronte al rischio di una lapidazione. In proposito, egli afferma di essere fuggito pro- prio per proteggere l'amante, poiché un arresto congiunto avrebbe avuto quale conseguenza certa la morte. Inoltre, egli respinge quanto osservato dall'autorità inferiore in merito all'assenza di qualsivoglia precauzione negli incontri con la cugina, ricordando come la stessa avrebbe sempre indos- sato il chador lungo – che la rendeva difficilmente riconoscibile – e pas- sando peraltro come una cliente. Altresì, egli si sarebbe recato presso la sua abitazione solamente nei giorni lavorativi e molto trafficati con l'obbiet- tivo di passare inosservato. L'insorgente censura pure una carente motiva- zione della decisione impugnata, in particolare in punto alle sue contesta- zioni circa l'inverosimiglianza, con cui la SEM non si sarebbe mai

D-2852/2021 Pagina 8 confrontata. Inoltre, egli contesta all'autorità che la mancata considera- zione della sua sofferenza psichica avrebbe potuto influire sulla sua stessa capacità di esprimersi compiutamente in sede d'audizione, ciò che avrebbe dovuto comportare la plausibilità delle proprie allegazioni. Infine, il ricor- rente censura una violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione al suo stato di salute poiché la SEM, pur avendo tenuto conto del rapporto medico specialistico "F4", non avrebbe fatto alcuna menzione dei numerosi atti me- dici inoltrati in procedura ampliata.

E. 4.4 Con atto responsivo, la SEM sottolinea di aver trattato il caso in proce- dura ampliata come pure di avere accertato nel dettagliato lo stato di salute del richiedente, ossequiando le richieste contenute nella sentenza D-759/2020. Si sarebbe per il resto riconfermata nelle considerazioni circa i motivi d'asilo – in particolare riguardo l'inverosimiglianza degli stessi – in ragione dell'assenza, nel rapporto medico, di indizi tesi a sostenere un'in- capacità del ricorrente di sostanziare le proprie allegazioni in modo coe- rente e dettagliato. Peraltro, la SEM respinge – alla luce del passaggio in procedura ampliata – la censura in punto alla violazione del diritto di essere sentito in ragione della mancata considerazione delle argomentazioni espresse in sede di parere. Ad ogni modo tali allegazioni, riproposte inte- gralmente con ricorso, non conterebbero elementi in grado di modificare la valutazione, poiché basate in gran parte su supposizioni, informazioni di carattere generale o riportate da terze persone. Infine, l'autorità respinge la censura circa l'incompletezza delle argomentazioni in merito allo stato di salute, poiché tutta la documentazione medica, sarebbe stata considerata con l'istruzione del rapporto medico, il quale peraltro confermerebbe il qua- dro clinico senza fornire informazioni contraddittorie rispetto agli atti citati con il ricorso.

E. 4.5 Con la replica il ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle allega- zioni ricorsuali in punto alla violazione del diritto di essere sentito e ribadi- sce la completa assenza di valutazione dei documenti medici trasmessi all'autorità inferiore nel corso della procedura ampliata (cfr. atti SEM 71- 77). Non sarebbe neppure stata fatta menzione delle osservazioni conte- nute nella lettera accompagnatoria del rapporto "F4" del 14 aprile 2021 in violazione dell'obbligo di motivazione.

E. 4.6 In sede di duplica l'autorità di prima istanza, si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni, dichiarando di aver preso conoscenza della re- plica e dei successivi scritti del 28 dicembre 2022 e del 2 agosto 2023 (cfr. supra lett. M e N), ed osservando che gli stessi non sarebbero in grado di modificare la propria valutazione.

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E. 5.1.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motiva- zione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'ob- bligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.1.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.1.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipa- zione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sen- tito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di compren- dere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno

D-2852/2021 Pagina 10 brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 con- sid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 5.2.1 In casu il ricorrente censura un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti in ordine alla qualità di rifugiato, in par- ticolare, egli rimprovera alla SEM di non aver intrapreso, in procedura am- pliata, alcuna misura istruttoria rispetto ai motivi d'asilo.

E. 5.2.2 Nella procedura ampliata, la SEM è tenuta a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti secondo il principio inquisitorio (art. 12 PA), svolgendo o ordinando in particolare audizioni supplementari, analisi dei documenti, chiarimenti medici, o altro (cfr. BOLZ-REIMANN/KNEER, in: UE- BERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 3a ed., 2022, Asyl- und Schutzverfahren, n 15.52, pag. 902).

E. 5.2.3 Ora nella fattispecie, la SEM ha attribuito il caso alla procedura am- pliata ed ha approfondito le questioni di natura medica, richiedendo un rap- porto medico specialistico ("F4") in data 30 marzo 2021 (cfr. atto SEM 79/4), ottemperando così alle richieste del Tribunale (cfr. sentenza del Tri- bunale D-759/2020 consid. 5.1-5.4). Degli ulteriori accertamenti inerenti ai motivi d'asilo (come ad esempio un'audizione supplementare) non risulta- vano necessari – e non erano neppure stati richiesti – poiché il richiedente era già stato sentito in modo approfondito in due occasioni (cfr. atti SEM 36/19, 45/15) e l'interessato non ha trasmesso, dopo il passaggio alla pro- cedura ampliata, alcun nuovo mezzo di prova. Il Tribunale osserva inoltre che non emerge neppure la necessità di ulteriori accertamenti in merito alla presunta apostasia poiché egli ha riferito unica- mente di essere stato a volte schernito dai suoi colleghi di lavoro (cfr. atto SEM 36/19 D73-D74), ma di non avere mai subito alcun pregiudizio rile- vante in materia d'asilo legato al suo disinteresse per la religione.

E. 5.2.4 Ferme queste premesse, non si riscontra un accertamento inesatto e incompleto in relazione ai suoi motivi d'asilo e la censura va respinta.

E. 5.3 Per quanto concerne la violazione del diritto di essere sentito, in quanto la SEM la non si sarebbe espressa in merito a quanto eccepito dal ricor- rente in sede di parere al progetto di decisione del 28 gennaio 2020 in

D-2852/2021 Pagina 11 punto alla inverosimiglianza, il Tribunale non intravvede alcuna violazione di tale garanzia procedurale, e osserva che con il passaggio alla procedura ampliata vi è stata una nuova decisione di merito con la quale egli ha potuto confrontarsi ed esprimersi con il presente ricorso. Anche questa censura va dunque respinta.

E. 5.4 Inoltre, circa la censurata violazione dell'obbligo di motivazione ine- rente allo stato di salute del ricorrente, vi è modo di rilevare che – come suesposto – la SEM ha richiesto un referto medico specialistico "F4" (cfr. atti SEM 71-77) sulla quale si è poi principalmente basata per la sua valu- tazione. Gli ulteriori e numerosi documenti medici trasmessi dopo il pas- saggio alla procedura ampliata riportavano per altro in sostanza i medesimi disturbi individuati dal rapporto "F4" per il che, non può essere ritenuta al- cuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte della SEM. Oltretutto, nella decisione impugnata l'autorità ha analizzato nel dettaglio lo stato di salute dell'interessato e le possibilità di trattamento nel Paese d'origine (cfr. decisione impugnata, pt. III, pag. 8-9).

E. 5.5 Infine, il ricorrente ha messo in dubbio la sua capacità di esprimersi compitamente, dovuta al suo stato psico-fisico, già asserita in sede di au- dizione, quando ha evidenziato di soffrire di demenza e di non ricordare bene le cose. In proposito, egli è stato invitato a evidenziare nelle sue ri- spose se non si fosse ricordato qualcosa (cfr. atto SEM 36/19 D2-D3). Tut- tavia, nelle audizioni sui motivi d'asilo, non risultano esservi indizi relativi a una sua difficoltà in tal senso (cfr. atti SEM 36/19 e 45/15). Infatti, egli è stato in grado di affrontare due lunghe audizioni, rispondendo in modo det- tagliato e apponendo la sua firma a conferma delle sue affermazioni, oltre- tutto in presenza del suo rappresentante legale, il quale non ha eccepito nulla al riguardo. Altresì, non traspare nemmeno dai referti medici che la sua sofferenza psichica possa avere avuto un influsso sulla sua capacità d'esprimersi o di ricordare. Tale censura risulta pertanto pretestuosa.

E. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessato nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto

D-2852/2021 Pagina 12 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, se- gnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap- partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. In- fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le

D-2852/2021 Pagina 13 allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.6 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).

E. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dal ricorrente a proposito dell'episodio scatenante, ossia la scoperta della sua relazione amorosa con la cugina da parte del marito di quest'ultima non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza.

E. 7.2.1 In primo luogo il Tribunale rileva come il ricorrente abbia dato delle risposte estremamente brevi, stereotipate e poco dettagliate in merito alla relazione intrattenuta con la cugina e ai loro incontri avvenuti sull'arco di ben nove mesi (cfr. atto SEM 36/19 D117, D124-D126). Per di più risulta molto sorprendente come l'interessato, sia riuscito a tenere nascosti gli in- contri alla madre (cfr. atto SEM 36/19 D120) – con la quale egli viveva (cfr. atto SEM 36/19 D31-D32) – nonostante gli stessi fossero avvenuti a casa

D-2852/2021 Pagina 14 sua per evitare di venire scoperti (cfr. atto SEM 36/19 D117-D119). Alla domanda concreta, egli ha sorprendentemente modificato la sua versione dichiarando di aver vissuto con la madre, ma di avere preso in affitto un'a- bitazione vicina alla propria dove avrebbe intrattenuto relazioni con la cu- gina (cfr. atto SEM 36/19 D121-122). Appare inoltre dubbio come la cugina avrebbe potuto trascorre interi pomeriggi insieme all'interessato (cfr. atto SEM 36/19 D118) dovendo prendersi cura della propria figlia (cfr. atto SEM 45/15 D119). Inoltre, anche le allegazioni in merito alle precauzioni che avrebbero intrapreso per tenere nascosta la loro relazione risultano vaghe e poco circostanziate (cfr. atto SEM 45/15 D42, D47-48, D50-55). Altresì, risulta poco plausibile che gli innamorati si sarebbero astenuti dall'adottare dei provvedimenti per evitare di essere scoperti, sebbene stessero com- piendo un adulterio (cfr. atto SEM 45/15 D47-49, D53-55), e ciò a maggior ragione sapendo che L. sarebbe stato un potente (…) in ottimi rapporti con il governo. In particolare, è poco plausibile che la cugina si sarebbe recata, proprio in una giornata di festa e con le vie della città perlopiù deserte, alla (…) dell'interessato (cfr. atto SEM 45/15 D123).

E. 7.2.2 In secondo luogo, il Tribunale osserva come il comportamento del ricorrente al momento dell'arrivo alla (…) del (…) L. risulta in contrasto con la logica dell'agire. In particolare, è sorprendente la scelta di aprire al (…), sebbene il negozio fosse chiuso con la serranda su ordine dei poliziotti (cfr. atto SEM 36/19 D148-149), quando più logico sarebbe stato non aprire o tentare di nascondere l'amata, stante il riconoscimento di L. attraverso la videosorveglianza (cfr. atto SEM 36/19 D63). L'insorgente è pure occorso in un'importante contraddizione, riferendo in sede di prima audizione, di avere aperto poiché intenzionato "a sistemare le cose" (cfr. atto SEM 36/19 D63), allorché in sede di seconda audizione, ha riferito di temerlo e volere scappare per evitare di essere ucciso (cfr. atto SEM 45/15 D76).

E. 7.2.3 Altresì, il suo comportamento dopo la scoperta da parte del (…) della moglie all'interno del negozio appare del tutto incoerente, segnatamente l'assenza di qualsivoglia tentativo di protezione dell'amata – dandosi im- mediatamente alla fuga – e non interessandosi, una volta espatriato, alle sue sorti (cfr. atti SEM 36/19 D128; 45/15 D77-81, D131-132). Inoltre, il Tribunale evidenzia come l'insorgente sarebbe stato aggredito dal (…), ma in seguito non avrebbe ricevuto alcuna minaccia diretta da quest'ultimo e nemmeno la cugina sembrerebbe essere stata condannata alla lapida- zione per l'adulterio commesso (cfr. atto SEM 45/14 D86). A ogni modo, non vi sarebbero nemmeno delle prove della loro relazione, da una parte poiché quando i due amanti quando avrebbero lasciato entrare L., si erano già rivestiti (cfr. atto SEM 36/19 D76) e dall'altra poiché le registrazioni della

D-2852/2021 Pagina 15 videosorveglianza, confiscate dal (…) potrebbero tutt'al più mostrare che la cugina – sempreché riconoscibile portando il chador lungo – si recava di tanto in tanto quale cliente dall'interessato (cfr. atto SEM 45/15 D49, D58/59; atto ricorsuale pag. 6; atto SEM 36/19 D121).

E. 7.2.4 Infine, anche l'asserita vendetta da parte del fratello della cugina (cfr. atti SEM 36/19 D 66-68, 45/15 D94) appare poco credibile poiché l'interes- sato ne sarebbe a conoscenza unicamente sulla base di quanto riferitogli dalla madre (cfr. atto SEM 45/15 D7, D12-13), e non avrebbe mai ricevuto alcuna minaccia concreta dal precitato, come pure non sembrerebbe es- serci stata una grande intenzione nel rintracciarlo nonostante il cugino si troverebbe in Europa già da alcuni anni (cfr. atto SEM 45/15 D6).

E. 7.3 Visto tutto quanto precede, le allegazioni del ricorrente in merito all'e- pisodio che lo avrebbe indotto a lasciare il Paese sono dunque da consi- derarsi inverosimili ex art. 7 LAsi.

E. 8.1 Ciò posto, il Tribunale deve ora esaminare se le restanti dichiarazioni del ricorrente, considerate verosimili, adempiono le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8.2 Nel corso delle audizioni il ricorrente ha affermato di aver avuto pro- blemi in Patria con i colleghi (…), i quali l'avrebbero accusato di apostasia (cfr. atto SEM 36/19 D71-74) e con le autorità iraniane, in quanto egli avrebbe partecipato a delle manifestazioni (cfr. atto SEM 36/19 D98-99).

E. 8.3 Innanzitutto, il Tribunale rileva come il ricorrente nonostante fosse con- trario alle sessioni obbligatorie di preghiere, alle quali i suoi colleghi sareb- bero sempre stati presenti, non ha mai subito alcun pregiudizio. Egli stesso ha indicato in modo generico di venir accusato di apostasia e di venir preso in giro dai colleghi (cfr. atto SEM 36/19 D72-73), ma di non aver avuto altri tipi di problemi (cfr. atto SEM 36/19 D74). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto con il ricorso, non si può comprendere come potrebbe cambiare tale circostanza in caso di ritorno a Mashhad. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo o di attività importanti, la sola apostasia non conduce di prin- cipio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano (cfr. sentenze del Tribunale D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 9.1; D- 1216/2020 del 14 novembre 2023 consid. 7.2.1; D-1612/2020 dell'11 otto- bre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2).

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E. 8.4 Analogamente, benché egli avesse preso parte a diverse manifesta- zioni contro il rincaro (cfr. atto SEM 36/19 D99, D151-154) lo stesso ricor- rente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi di carattere personale con le autorità iraniane (cfr. atto SEM 36/19 D102, D155). Unicamente una volta, sarebbe stata bloccata una persona che trasportava dell'oro di sua proprietà. Seppure egli abbia dovuto sollecitare più volte le autorità al ri- guardo, il carico di oro gli sarebbe poi stato riconsegnato (cfr. atto SEM 36/19 D99). Pertanto, i succitati motivi addotti dall'insorgente non raggiun- gono un'intensità tale da essere considerati pertinenti in materia d'asilo.

E. 8.5 Alla luce di quanto suesposto, gli ulteriori motivi d'asilo del ricorrente non ottemperano alle condizioni dell'art. 3 LAsi.

E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pro- nuncia dell'allontanamento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

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E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Nel caso in esame, l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, pertanto il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di es- sere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.

E. 11.3 Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della Corte EDU [Grande Ca- mera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.3.2).

E. 11.4 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'e- secuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

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E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 12.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'e- secuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vi- gente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.

E. 12.2.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 con- sid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).

E. 12.2.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è un giovane uomo, con una solida esperienza professionale quale (…) (cfr. atto SEM 36/19 D18-D25). Prima del suo espatrio, godeva di buone condizioni di vita (cfr. atto SEM 36/19 D156), era proprietario di un negozio di (…) a Mashhad (cfr. atto SEM 36/19 D27-D28) e con tale attività

D-2852/2021 Pagina 19 provvedeva al suo sostentamento come pure a quello della madre (cfr. atto SEM 36/19 D36). Inoltre, in Iran egli dispone di una solida rete famigliare, composta dalla madre, dai fratelli e dalle sorelle, come pure dalle loro ri- spettive famiglie (cfr. atto SEM D37-D41).

E. 12.3 Va ancora verificato se lo stato di salute dell'insorgente potrebbe nella fattispecie costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 12.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospe- daliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecu- zione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. In- vece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. ibi- dem).

E. 12.3.2 Nella fattispecie, dagli atti all'incarto si evince che a partire dal di- cembre 2020 il ricorrente è stato più volte ricoverato in (…) ed abbia anche (…) (cfr. supra lett. E.c, E.e, G; atti SEM 71/9, 73/1, 77/16). Dal rapporto medico "F4" del 14 aprile 2021 è emerso che egli presenta pensieri suici- dali, umore depressivo, rimuginio/ruminazione e disturbi del sonno (cfr. atto SEM 79/4). Quale diagnosi risulta un disturbo dell'adattamento (ICD-10: F43.2) congiuntamente a problemi legati a difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, con conseguente accentuazione di tratti della personalità (ICD-10: Z73), mentre il trattamento consiste in: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) in caso di necessità (cfr. atto SEM 78/5). Dai referti medici (cfr. atti TAF 12, allegato 1; 13 allegato 2) successivi permane la diagnosi principale di disturbo dell'adattamento (ICD-10: F43.2). Inoltre,

D-2852/2021 Pagina 20 dall'ultimo referto medico del 27 giugno 2023 si apprende che il ricorrente durante il suo ultimo ricovero non ha partecipato quasi mai al programma terapeutico (cfr. atto TAF 13, allegato 2, pag. 2/3). Altresì, non gli sono più stati prescritti medicamenti ed è stato dimesso in assenza di pericolo per sé stesso e per gli altri, indirizzandolo per il trattamento di follow-up al (…) (cfr. atto TAF 13, allegato 2, pag. 2/3). Altresì, in data 21 giugno 2023, l'insorgente ha avuto una visita ambulato- riale in cardiologia per dolori all'addome superiore/toracico e dolore alle braccia e aumento della sensazione di stanchezza (cfr. atto TAF 13, alle- gato 1). Dalla valutazione non è emersa alcuna indicazione di malattia strutturale o coronarica o evidenza di alterazioni infiammatorie/infiltrative del miocardio o di cardiomiopatia. Quale medicamento è stato prescritto unicamente (…) ([…]), in caso di necessità.

E. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ri- corrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Iran, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giuri- sprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 12.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Ritenuta dun- que l'offerta di cure presenti a Mashhad, in particolare nel campo della psi- chiatria e della psicologia, e la disponibilità nel caso di bisogno dei farmaci in Iran (cfr. decisione impugnata, pt. III, pag. 8-9), non vi è modo di ritenere che lo stato di salute del ricorrente costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli potrà portare con sé una riserva di medi- camenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una do- manda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche.

E. 12.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 13 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della

D-2852/2021 Pagina 21 possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 14 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de- cisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 15 A fronte di quanto sopra esposto, la decisione impugnata, non lede il diritto federale, non è ravvisabile un abuso del potere d'apprezzamento dell'au- torità inferiore e non si fonda su un accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto cen- surabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 settem- bre 2021 non sono riscosse le spese processuali.

E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2852/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2852/2021 Sentenza del 6 giugno 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Lorenz Noli, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Ugo Di Nisio, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 maggio 2021 / N (...). A. A.a A._______, cittadino iraniano di etnia curda, originario di Mashhad, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2019. A.b Il 23 agosto 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha sentito il richiedente in merito ai suoi dati personali, mentre il 28 agosto 2019, ha tenuto con il medesimo un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (EU) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). In stessa data, detta autorità ha concluso la procedura Dublino. A.c In data 18 novembre 2019 la SEM ha sentito il richiedente l'asilo nell'ambito di un'audizione sommaria ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 10 gennaio 2020 ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi. A.d Il 29 gennaio 2020 la rappresentante legale dell'interessato ha presentato il parere in merito alla bozza di decisione della SEM. B. B.a Con decisione del 30 gennaio 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. B.b Il 3 febbraio 2020 la SEM ha attribuito l'interessato al cantone B._______. C. In data 10 febbraio 2020 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF). D. Con sentenza D-759/2020 del 17 novembre 2020 il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione della SEM del 30 gennaio 2020 e restituito gli atti all'autorità inferiore affinché essa rimediasse al mancato smistamento del caso alla procedura ampliata ed effettuasse ulteriori accertamenti attinenti allo stato di salute dell'insorgente. I. E. E.a Il 25 novembre 2020 la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata ed il giorno seguente il richiedente ha conferito procura al consultorio giuridico del cantone di attribuzione ([B._______]). E.b Con scritto del 1° dicembre 2020, il rappresentante legale ha trasmesso alla SEM la documentazione medica relativa al ricovero del ricorrente presso (...) (in seguito: [...]) dal (...) settembre al (...) ottobre 2020 a causa di sintomi depressivi e pensieri suicidali. E.c In data 7 dicembre 2020, egli ha altresì trasmesso alla SEM il certificato medico della (...) del 1° dicembre 2020 attestante la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1) e la presa a carico ambulatoriale dall'aprile 2020, con regolari incontri ogni 2-3 settimane. E.d Dal (...) gennaio al (...) gennaio 2021 l'interessato è stato ricoverato presso (...) (in seguito: [...]). La SEM è stata informata al riguardo mediante copia del referto finale dell'11 febbraio 2021. E.e Con ulteriore scritto del 1° marzo 2021 il rappresentante legale ha trasmesso all'autorità di prima istanza l'elenco dei trattamenti fino al 14 febbraio 2021 ed i referti medici (...) del 2, del 5 e del 6 ottobre 2020. F. Con scritto del 30 marzo 2021 la SEM ha richiesto all'interessato la presentazione di un rapporto medico esaustivo ("F4") riguardante il suo stato di salute. G. In data 23 aprile 2021 il richiedente ha trasmesso il richiesto rapporto medico "F4" del 14 aprile 2021, con allegati i referti medici dell'11 e del 12 febbraio 2021 e del 7 e del 15 aprile 2021 e la lista dei medicamenti a lui prescritti. H. Con decisione del 21 maggio 2021, notificata in medesima data, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. I. In data 18 giugno 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 21 giugno 2021), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in via subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per il complemento istruttorio; in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Al gravame il ricorrente ha allegato la lettera di dimissione del 14 giugno 2021, relativa al suo ricovero presso (...) di C._______ dal (...) maggio al (...) giugno 2021. J. Con decisione incidentale del 30 settembre 2021, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e nel contempo ha invitato l'autorità di prima istanza ad inoltrare una risposta al ricorso. K. Con osservazioni del 28 ottobre 2021, la SEM ha preso posizione in merito al ricorso, mentre il 15 novembre 2021, il ricorrente si è espresso in duplica (recte: replica). L. Il 28 dicembre 2022 il ricorrente ha aggiornato il Tribunale circa il suo stato di salute, trasmettendo il referto medico del 19 dicembre precedente, attestante un suo ricovero dal (...) novembre al (...) dicembre 2022 presso (...) in seguito ad acuti pensieri suicidali e diagnosticante principalmente dei disturbi di adattamento (ICD-10: F43.2) misti a reazioni ansiose e depressive. Con medesimo scritto egli ha altresì informato il Tribunale di aver appreso del sequestro avvenuto il 20 novembre 2020 della madre e della sorella, da parte della famiglia del marito della cugina. M. In data 2 agosto 2023 il richiedete ha riferito al Tribunale di aver appreso del rilascio della madre della sorella. Inoltre ha trasmesso nuovi referti medici, ossia il rapporto medico del 27 giugno 2023, da quale si apprende di un ulteriore ricovero presso (...) dal (...) maggio al (...) giugno 2023 sempre per acutizzazione di pensieri suicidali e la lettera del 21 giugno 2023 dell'ambulatorio di cardiologia del (...). N. Con decisione incidentale del 22 agosto 2023 il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi in merito alla replica del 15 novembre 2021 e alle nuove risultanze mediche trasmesse successivamente dal ricorrente. O. Con osservazioni del 27 settembre 2023 la SEM ha presentato la sua duplica, la quale è stata trasmessa per informazione al ricorrente in data 3 ottobre 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 In sede di audizione, l'interessato ha dichiarato, di essere cittadino iraniano, di etnia curda, nato e cresciuto a Mashhad e di avere un diploma di (...) e di aver avuto un suo negozio di (...). All'età di quattordici anni egli si sarebbe innamorato di una cugina (...), sua coetanea, la quale sarebbe stata tuttavia data in sposa a un (...) di nome L. A seguito di tale unione, dal 1390 (calendario persiano, corrispondente al 2012-2013) si sarebbero interrotti i contatti tra la famiglia del richiedente e quella dello zio (...). I contatti con la cugina sarebbero ripresi nell'estate del 2018, quando ella si sarebbe recata nella sua (...). La loro relazione sarebbe così iniziata e si sarebbe protratta per circa nove mesi fino al Capodanno del 1398 (22 marzo 2019), quando L. avrebbe sorpreso la moglie nella (...) del richiedente. L'interessato sarebbe stato picchiato e dopo essere riuscito a scappare avrebbe deciso di espatriare per evitare un'eventuale lapidazione. In seguito, egli avrebbe appreso che il fratello della cugina sarebbe espatriato per vendicarsi. Il richiedente ha inoltre affermato di essere stato più volte schernito ed accusato di apostasia da parte di colleghi poiché egli - non professando alcuna religione - non avrebbe partecipato volentieri alle sessioni di preghiera obbligatoria. Egli avrebbe inoltre avuto problemi con le autorità iraniane. Tra il 2017 e il 2019 egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni contro il rincaro. 4.2 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi le dichiarazioni del richiedente, in particolare ha definito totalmente incoerenti le allegazioni in merito allo svolgimento degli eventi che avrebbero causato l'espatrio del richiedente. Essa ha rilevato come risulterebbe del tutto inverosimile l'inizio di una relazione con la cugina (...) ben sapendo della pericolosità del marito L., come pure un completo disinteresse dopo essere stati scoperti, fuggendo all'estero. Inoltre, la frequentazione per ben nove mesi senza particolari precauzioni, risulterebbe illogica, sempre considerato il profilo di L. Altresì, le allegazioni in merito al rischio di lapidazione o di uccisione da parte dei famigliari della cugina, così come il racconto dell'espatrio del cugino, sarebbero fondati su informazioni di carattere generale o riportati da terze persone dopo il suo espatrio e non risulterebbero sufficientemente dettagliate. Quanto alla rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM ha ritenuto che non sussisterebbero elementi concreti a sostegno di un'intenzione persecutoria diretta contro il richiedente da parte delle autorità iraniane o da parte di terzi. Invero, l'autorità inferiore ha sottolineato l'assenza di problemi con le autorità conseguenti alla partecipazione alle manifestazioni contro l'aumento dei prezzi. Nemmeno rilevanti, infine sarebbero le accuse di apostasia, in ragione della definizione data dal richiedente quali "prese in giro" da parte di colleghi. 4.3 In sede di ricorso, l'insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti relativamente all'esame della qualità di rifugiato osservando come la SEM, a distanza di sei mesi dall'annullamento della precedente decisione, non avrebbe intrapreso alcuna misura istruttoria in proposito ma avrebbe emesso, su tale punto, una decisione identica a quella già annullata. Le uniche attività istruttorie sarebbero state svolte dalla Protezione giuridica, in punto alla documentazione medica richiesta. A suo dire, sarebbe stata necessaria anche un'istruttoria più attenta in merito alla sua apostasia. In seguito, il ricorrente contesta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo ed evidenzia come fosse ben comprensibile la scelta della fuga di fronte al rischio di una lapidazione. In proposito, egli afferma di essere fuggito proprio per proteggere l'amante, poiché un arresto congiunto avrebbe avuto quale conseguenza certa la morte. Inoltre, egli respinge quanto osservato dall'autorità inferiore in merito all'assenza di qualsivoglia precauzione negli incontri con la cugina, ricordando come la stessa avrebbe sempre indossato il chador lungo - che la rendeva difficilmente riconoscibile - e passando peraltro come una cliente. Altresì, egli si sarebbe recato presso la sua abitazione solamente nei giorni lavorativi e molto trafficati con l'obbiettivo di passare inosservato. L'insorgente censura pure una carente motivazione della decisione impugnata, in particolare in punto alle sue contestazioni circa l'inverosimiglianza, con cui la SEM non si sarebbe mai confrontata. Inoltre, egli contesta all'autorità che la mancata considerazione della sua sofferenza psichica avrebbe potuto influire sulla sua stessa capacità di esprimersi compiutamente in sede d'audizione, ciò che avrebbe dovuto comportare la plausibilità delle proprie allegazioni. Infine, il ricorrente censura una violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione al suo stato di salute poiché la SEM, pur avendo tenuto conto del rapporto medico specialistico "F4", non avrebbe fatto alcuna menzione dei numerosi atti medici inoltrati in procedura ampliata. 4.4 Con atto responsivo, la SEM sottolinea di aver trattato il caso in procedura ampliata come pure di avere accertato nel dettagliato lo stato di salute del richiedente, ossequiando le richieste contenute nella sentenza D-759/2020. Si sarebbe per il resto riconfermata nelle considerazioni circa i motivi d'asilo - in particolare riguardo l'inverosimiglianza degli stessi - in ragione dell'assenza, nel rapporto medico, di indizi tesi a sostenere un'incapacità del ricorrente di sostanziare le proprie allegazioni in modo coerente e dettagliato. Peraltro, la SEM respinge - alla luce del passaggio in procedura ampliata - la censura in punto alla violazione del diritto di essere sentito in ragione della mancata considerazione delle argomentazioni espresse in sede di parere. Ad ogni modo tali allegazioni, riproposte integralmente con ricorso, non conterebbero elementi in grado di modificare la valutazione, poiché basate in gran parte su supposizioni, informazioni di carattere generale o riportate da terze persone. Infine, l'autorità respinge la censura circa l'incompletezza delle argomentazioni in merito allo stato di salute, poiché tutta la documentazione medica, sarebbe stata considerata con l'istruzione del rapporto medico, il quale peraltro confermerebbe il quadro clinico senza fornire informazioni contraddittorie rispetto agli atti citati con il ricorso. 4.5 Con la replica il ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle allegazioni ricorsuali in punto alla violazione del diritto di essere sentito e ribadisce la completa assenza di valutazione dei documenti medici trasmessi all'autorità inferiore nel corso della procedura ampliata (cfr. atti SEM 71-77). Non sarebbe neppure stata fatta menzione delle osservazioni contenute nella lettera accompagnatoria del rapporto "F4" del 14 aprile 2021 in violazione dell'obbligo di motivazione. 4.6 In sede di duplica l'autorità di prima istanza, si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni, dichiarando di aver preso conoscenza della replica e dei successivi scritti del 28 dicembre 2022 e del 2 agosto 2023 (cfr. supra lett. M e N), ed osservando che gli stessi non sarebbero in grado di modificare la propria valutazione. 5. 5.1 5.1.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.1.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.1.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2). 5.2 5.2.1 In casu il ricorrente censura un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti in ordine alla qualità di rifugiato, in particolare, egli rimprovera alla SEM di non aver intrapreso, in procedura ampliata, alcuna misura istruttoria rispetto ai motivi d'asilo. 5.2.2 Nella procedura ampliata, la SEM è tenuta a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti secondo il principio inquisitorio (art. 12 PA), svolgendo o ordinando in particolare audizioni supplementari, analisi dei documenti, chiarimenti medici, o altro (cfr. Bolz-Reimann/Kneer, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 3a ed., 2022, Asyl- und Schutzverfahren, n 15.52, pag. 902). 5.2.3 Ora nella fattispecie, la SEM ha attribuito il caso alla procedura ampliata ed ha approfondito le questioni di natura medica, richiedendo un rapporto medico specialistico ("F4") in data 30 marzo 2021 (cfr. atto SEM 79/4), ottemperando così alle richieste del Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-759/2020 consid. 5.1-5.4). Degli ulteriori accertamenti inerenti ai motivi d'asilo (come ad esempio un'audizione supplementare) non risultavano necessari - e non erano neppure stati richiesti - poiché il richiedente era già stato sentito in modo approfondito in due occasioni (cfr. atti SEM 36/19, 45/15) e l'interessato non ha trasmesso, dopo il passaggio alla procedura ampliata, alcun nuovo mezzo di prova. Il Tribunale osserva inoltre che non emerge neppure la necessità di ulteriori accertamenti in merito alla presunta apostasia poiché egli ha riferito unicamente di essere stato a volte schernito dai suoi colleghi di lavoro (cfr. atto SEM 36/19 D73-D74), ma di non avere mai subito alcun pregiudizio rilevante in materia d'asilo legato al suo disinteresse per la religione. 5.2.4 Ferme queste premesse, non si riscontra un accertamento inesatto e incompleto in relazione ai suoi motivi d'asilo e la censura va respinta. 5.3 Per quanto concerne la violazione del diritto di essere sentito, in quanto la SEM la non si sarebbe espressa in merito a quanto eccepito dal ricorrente in sede di parere al progetto di decisione del 28 gennaio 2020 in punto alla inverosimiglianza, il Tribunale non intravvede alcuna violazione di tale garanzia procedurale, e osserva che con il passaggio alla procedura ampliata vi è stata una nuova decisione di merito con la quale egli ha potuto confrontarsi ed esprimersi con il presente ricorso. Anche questa censura va dunque respinta. 5.4 Inoltre, circa la censurata violazione dell'obbligo di motivazione inerente allo stato di salute del ricorrente, vi è modo di rilevare che - come suesposto - la SEM ha richiesto un referto medico specialistico "F4" (cfr. atti SEM 71-77) sulla quale si è poi principalmente basata per la sua valutazione. Gli ulteriori e numerosi documenti medici trasmessi dopo il passaggio alla procedura ampliata riportavano per altro in sostanza i medesimi disturbi individuati dal rapporto "F4" per il che, non può essere ritenuta alcuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte della SEM. Oltretutto, nella decisione impugnata l'autorità ha analizzato nel dettaglio lo stato di salute dell'interessato e le possibilità di trattamento nel Paese d'origine (cfr. decisione impugnata, pt. III, pag. 8-9). 5.5 Infine, il ricorrente ha messo in dubbio la sua capacità di esprimersi compitamente, dovuta al suo stato psico-fisico, già asserita in sede di audizione, quando ha evidenziato di soffrire di demenza e di non ricordare bene le cose. In proposito, egli è stato invitato a evidenziare nelle sue rispose se non si fosse ricordato qualcosa (cfr. atto SEM 36/19 D2-D3). Tuttavia, nelle audizioni sui motivi d'asilo, non risultano esservi indizi relativi a una sua difficoltà in tal senso (cfr. atti SEM 36/19 e 45/15). Infatti, egli è stato in grado di affrontare due lunghe audizioni, rispondendo in modo dettagliato e apponendo la sua firma a conferma delle sue affermazioni, oltretutto in presenza del suo rappresentante legale, il quale non ha eccepito nulla al riguardo. Altresì, non traspare nemmeno dai referti medici che la sua sofferenza psichica possa avere avuto un influsso sulla sua capacità d'esprimersi o di ricordare. Tale censura risulta pertanto pretestuosa. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessato nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 6.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.6 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dal ricorrente a proposito dell'episodio scatenante, ossia la scoperta della sua relazione amorosa con la cugina da parte del marito di quest'ultima non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza. 7.2 7.2.1 In primo luogo il Tribunale rileva come il ricorrente abbia dato delle risposte estremamente brevi, stereotipate e poco dettagliate in merito alla relazione intrattenuta con la cugina e ai loro incontri avvenuti sull'arco di ben nove mesi (cfr. atto SEM 36/19 D117, D124-D126). Per di più risulta molto sorprendente come l'interessato, sia riuscito a tenere nascosti gli incontri alla madre (cfr. atto SEM 36/19 D120) - con la quale egli viveva (cfr. atto SEM 36/19 D31-D32) - nonostante gli stessi fossero avvenuti a casa sua per evitare di venire scoperti (cfr. atto SEM 36/19 D117-D119). Alla domanda concreta, egli ha sorprendentemente modificato la sua versione dichiarando di aver vissuto con la madre, ma di avere preso in affitto un'abitazione vicina alla propria dove avrebbe intrattenuto relazioni con la cugina (cfr. atto SEM 36/19 D121-122). Appare inoltre dubbio come la cugina avrebbe potuto trascorre interi pomeriggi insieme all'interessato (cfr. atto SEM 36/19 D118) dovendo prendersi cura della propria figlia (cfr. atto SEM 45/15 D119). Inoltre, anche le allegazioni in merito alle precauzioni che avrebbero intrapreso per tenere nascosta la loro relazione risultano vaghe e poco circostanziate (cfr. atto SEM 45/15 D42, D47-48, D50-55). Altresì, risulta poco plausibile che gli innamorati si sarebbero astenuti dall'adottare dei provvedimenti per evitare di essere scoperti, sebbene stessero compiendo un adulterio (cfr. atto SEM 45/15 D47-49, D53-55), e ciò a maggior ragione sapendo che L. sarebbe stato un potente (...) in ottimi rapporti con il governo. In particolare, è poco plausibile che la cugina si sarebbe recata, proprio in una giornata di festa e con le vie della città perlopiù deserte, alla (...) dell'interessato (cfr. atto SEM 45/15 D123). 7.2.2 In secondo luogo, il Tribunale osserva come il comportamento del ricorrente al momento dell'arrivo alla (...) del (...) L. risulta in contrasto con la logica dell'agire. In particolare, è sorprendente la scelta di aprire al (...), sebbene il negozio fosse chiuso con la serranda su ordine dei poliziotti (cfr. atto SEM 36/19 D148-149), quando più logico sarebbe stato non aprire o tentare di nascondere l'amata, stante il riconoscimento di L. attraverso la videosorveglianza (cfr. atto SEM 36/19 D63). L'insorgente è pure occorso in un'importante contraddizione, riferendo in sede di prima audizione, di avere aperto poiché intenzionato "a sistemare le cose" (cfr. atto SEM 36/19 D63), allorché in sede di seconda audizione, ha riferito di temerlo e volere scappare per evitare di essere ucciso (cfr. atto SEM 45/15 D76). 7.2.3 Altresì, il suo comportamento dopo la scoperta da parte del (...) della moglie all'interno del negozio appare del tutto incoerente, segnatamente l'assenza di qualsivoglia tentativo di protezione dell'amata - dandosi immediatamente alla fuga - e non interessandosi, una volta espatriato, alle sue sorti (cfr. atti SEM 36/19 D128; 45/15 D77-81, D131-132). Inoltre, il Tribunale evidenzia come l'insorgente sarebbe stato aggredito dal (...), ma in seguito non avrebbe ricevuto alcuna minaccia diretta da quest'ultimo e nemmeno la cugina sembrerebbe essere stata condannata alla lapidazione per l'adulterio commesso (cfr. atto SEM 45/14 D86). A ogni modo, non vi sarebbero nemmeno delle prove della loro relazione, da una parte poiché quando i due amanti quando avrebbero lasciato entrare L., si erano già rivestiti (cfr. atto SEM 36/19 D76) e dall'altra poiché le registrazioni della videosorveglianza, confiscate dal (...) potrebbero tutt'al più mostrare che la cugina - sempreché riconoscibile portando il chador lungo - si recava di tanto in tanto quale cliente dall'interessato (cfr. atto SEM 45/15 D49, D58/59; atto ricorsuale pag. 6; atto SEM 36/19 D121). 7.2.4 Infine, anche l'asserita vendetta da parte del fratello della cugina (cfr. atti SEM 36/19 D 66-68, 45/15 D94) appare poco credibile poiché l'interessato ne sarebbe a conoscenza unicamente sulla base di quanto riferitogli dalla madre (cfr. atto SEM 45/15 D7, D12-13), e non avrebbe mai ricevuto alcuna minaccia concreta dal precitato, come pure non sembrerebbe esserci stata una grande intenzione nel rintracciarlo nonostante il cugino si troverebbe in Europa già da alcuni anni (cfr. atto SEM 45/15 D6). 7.3 Visto tutto quanto precede, le allegazioni del ricorrente in merito all'episodio che lo avrebbe indotto a lasciare il Paese sono dunque da considerarsi inverosimili ex art. 7 LAsi. 8. 8.1 Ciò posto, il Tribunale deve ora esaminare se le restanti dichiarazioni del ricorrente, considerate verosimili, adempiono le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.2 Nel corso delle audizioni il ricorrente ha affermato di aver avuto problemi in Patria con i colleghi (...), i quali l'avrebbero accusato di apostasia (cfr. atto SEM 36/19 D71-74) e con le autorità iraniane, in quanto egli avrebbe partecipato a delle manifestazioni (cfr. atto SEM 36/19 D98-99). 8.3 Innanzitutto, il Tribunale rileva come il ricorrente nonostante fosse contrario alle sessioni obbligatorie di preghiere, alle quali i suoi colleghi sarebbero sempre stati presenti, non ha mai subito alcun pregiudizio. Egli stesso ha indicato in modo generico di venir accusato di apostasia e di venir preso in giro dai colleghi (cfr. atto SEM 36/19 D72-73), ma di non aver avuto altri tipi di problemi (cfr. atto SEM 36/19 D74). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto con il ricorso, non si può comprendere come potrebbe cambiare tale circostanza in caso di ritorno a Mashhad. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo o di attività importanti, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano (cfr. sentenze del Tribunale D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 9.1; D-1216/2020 del 14 novembre 2023 consid. 7.2.1; D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). 8.4 Analogamente, benché egli avesse preso parte a diverse manifestazioni contro il rincaro (cfr. atto SEM 36/19 D99, D151-154) lo stesso ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi di carattere personale con le autorità iraniane (cfr. atto SEM 36/19 D102, D155). Unicamente una volta, sarebbe stata bloccata una persona che trasportava dell'oro di sua proprietà. Seppure egli abbia dovuto sollecitare più volte le autorità al riguardo, il carico di oro gli sarebbe poi stato riconsegnato (cfr. atto SEM 36/19 D99). Pertanto, i succitati motivi addotti dall'insorgente non raggiungono un'intensità tale da essere considerati pertinenti in materia d'asilo. 8.5 Alla luce di quanto suesposto, gli ulteriori motivi d'asilo del ricorrente non ottemperano alle condizioni dell'art. 3 LAsi. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso in esame, l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, pertanto il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 11.3 Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.3.2). 11.4 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 12.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 12.2.1 In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 12.2.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è un giovane uomo, con una solida esperienza professionale quale (...) (cfr. atto SEM 36/19 D18-D25). Prima del suo espatrio, godeva di buone condizioni di vita (cfr. atto SEM 36/19 D156), era proprietario di un negozio di (...) a Mashhad (cfr. atto SEM 36/19 D27-D28) e con tale attività provvedeva al suo sostentamento come pure a quello della madre (cfr. atto SEM 36/19 D36). Inoltre, in Iran egli dispone di una solida rete famigliare, composta dalla madre, dai fratelli e dalle sorelle, come pure dalle loro rispettive famiglie (cfr. atto SEM D37-D41). 12.3 Va ancora verificato se lo stato di salute dell'insorgente potrebbe nella fattispecie costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 12.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. ibidem). 12.3.2 Nella fattispecie, dagli atti all'incarto si evince che a partire dal dicembre 2020 il ricorrente è stato più volte ricoverato in (...) ed abbia anche (...) (cfr. supra lett. E.c, E.e, G; atti SEM 71/9, 73/1, 77/16). Dal rapporto medico "F4" del 14 aprile 2021 è emerso che egli presenta pensieri suicidali, umore depressivo, rimuginio/ruminazione e disturbi del sonno (cfr. atto SEM 79/4). Quale diagnosi risulta un disturbo dell'adattamento (ICD-10: F43.2) congiuntamente a problemi legati a difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, con conseguente accentuazione di tratti della personalità (ICD-10: Z73), mentre il trattamento consiste in: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) in caso di necessità (cfr. atto SEM 78/5). Dai referti medici (cfr. atti TAF 12, allegato 1; 13 allegato 2) successivi permane la diagnosi principale di disturbo dell'adattamento (ICD-10: F43.2). Inoltre, dall'ultimo referto medico del 27 giugno 2023 si apprende che il ricorrente durante il suo ultimo ricovero non ha partecipato quasi mai al programma terapeutico (cfr. atto TAF 13, allegato 2, pag. 2/3). Altresì, non gli sono più stati prescritti medicamenti ed è stato dimesso in assenza di pericolo per sé stesso e per gli altri, indirizzandolo per il trattamento di follow-up al (...) (cfr. atto TAF 13, allegato 2, pag. 2/3). Altresì, in data 21 giugno 2023, l'insorgente ha avuto una visita ambulatoriale in cardiologia per dolori all'addome superiore/toracico e dolore alle braccia e aumento della sensazione di stanchezza (cfr. atto TAF 13, allegato 1). Dalla valutazione non è emersa alcuna indicazione di malattia strutturale o coronarica o evidenza di alterazioni infiammatorie/infiltrative del miocardio o di cardiomiopatia. Quale medicamento è stato prescritto unicamente (...) ([...]), in caso di necessità. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre il ricorrente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Iran, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 12.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Ritenuta dunque l'offerta di cure presenti a Mashhad, in particolare nel campo della psichiatria e della psicologia, e la disponibilità nel caso di bisogno dei farmaci in Iran (cfr. decisione impugnata, pt. III, pag. 8-9), non vi è modo di ritenere che lo stato di salute del ricorrente costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche. 12.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

13. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

14. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

15. A fronte di quanto sopra esposto, la decisione impugnata, non lede il diritto federale, non è ravvisabile un abuso del potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore e non si fonda su un accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 settembre 2021 non sono riscosse le spese processuali.

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: