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D-1216/2020

D-1216/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, è espatriato il (…) ed ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il (…) (cfr. atto SEM [{…}]-A1/2). B. Il (…) novembre 2018 si è tenuto con il richiedente il verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM A7/14, di seguito: verbale 1), invece, il (…) settembre 2019 il medesimo ha sostenuto la prima audizione circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. A16/23, di seguito: verbale 2). Nelle predette audizioni, egli ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilevanza, di essere stato sorpreso dalla polizia cittadina a consumare al- colici in un parco di B._______ con due amici nel corso dell’anno (…). Per questo motivo sarebbe stato arrestato e condotto presso gli uffici della po- lizia, insultato, picchiato, detenuto due giorni e infine condannato da un giudice a 74 frustate e a ulteriori due mesi di carcere. Alla quattordicesima frustata sarebbe svenuto e dopo un mese sarebbe stato liberato, dietro garanzia fornita dal padre e con la promessa di non compiere reati per un anno. Nell’ambito della sua attività professionale quale riparatore di cellu- lari egli avrebbe conosciuto una ragazza di nome C._______. Il ricorrente l’avrebbe invitata, congiuntamente ad un'altra amica, presso la sua abita- zione. In tale occasione, i vicini avrebbero allertato la polizia, che si sa- rebbe recata presso la sua abitazione. L’insorgente, accortosi della pre- senza dei poliziotti, sarebbe fuggito salendo sul tetto della propria abita- zione, rifugiandosi dal fratello. Il giorno seguente, quest’ultimo avrebbe constatato la sparizione dalla casa del ricorrente della sua carta Melli, del cellulare e dell’attrezzatura per produrre alcolici. A seguito di tale notizia, l’insorgente avrebbe deciso di espatriare, in quanto temeva una nuova con- danna per consumo di alcolici. Successivamente, il fratello del ricorrente, avrebbe rinvenuto una notifica di comparizione in tribunale a lui destinata. Il ricorrente, inoltre, da quando sarebbe in Svizzera si interesserebbe al Cristianesimo, leggerebbe la Bibbia e frequenterebbe una chiesa (cfr. atto SEM n. A7/14 e A16/23). A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto una documen- tazione così composta: - fotocopia libretto di famiglia (MdP 1)

D-1216/2020 Pagina 3 - certificati medici (MdP 2) - diversi articoli di giornale (MdP 3) - attestato missione popolare evangelica, E._______ (MdP 4) - diverse foto di chiese e foto religiose (MdP 5) - certificato di studio con traduzione (MdP6) - due foto del richiedente (MdP 7) - copia patente di guida del richiedete e originale (MdP 9) - copia e originale della carta Melli (MdP 10) - CV del richiedente (MdP 11) C. Con decisione del (…) gennaio 2020, notificata il (…) gennaio 2020 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontana- mento del richiedente dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. D. In data (…) marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: […] marzo 2020), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale), chiedendo, in via principale, l’accoglimento del gravame, l'annul- lamento della decisione impugnata nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assi- stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. A sostegno del gravame, il ricorrente ha prodotto una copia in lingua stra- niera non tradotta di una convocazione in tribunale, oltre che copia di una dichiarazione della missione popolare evangelica di E._______.

D-1216/2020 Pagina 4 E. Con decisione incidentale del 16 aprile 2020, il Tribunale ha invitato il ricor- rente a produrre l’originale del documento in lingua straniera allegato al ricorso e a tradurlo in una lingua ufficiale svizzera. F. Con scritto del (…) maggio 2020, il ricorrente ha trasmesso tre fermi-im- magine dal sito web https://eblagh1.adliran.ir/Dashboard/NoticeIndex con relative traduzioni, un’ulteriore copia del documento allegato al ricorso con relativa traduzione, copia di un mandato di arresto e relativa traduzione, copia dei contratti di lavoro con (…) rispettivamente con D._______ e copia di un messaggio di posta elettronica da parte del Dicastero Integrazione e Informazione sociale della Città di E._______. G. (…) giugno 2020, l’autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale la risposta al gravame e al successivo scritto del ricorrente, riconfermandosi nelle pro- prie valutazioni e proponendo il respingimento del ricorso. In particolare, la SEM indica che la nuova documentazione prodotta dal ricorrente sia in- tempestiva e non inficia la valutazione circa l’inverosimiglianza del racconto di quest’ultimo. Inoltre, la partecipazione ad una festa con donne e uomini e il consumo di alcolici e la successiva convocazione in tribunale non co- stituirebbe un motivo d’asilo rilevante ai sensi dell’art. 3 legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), in quanto la partecipazione a suddetta festa può essere considerata come una violazione delle leggi iraniane di cui l’insorgente era a conoscenza. Dipoi, la procedura non ha avuto alcun seguito procedurale successivo il (…). Per quanto concerne il percorso di conversione al cri- stianesimo la SEM afferma che il ricorrente non si fosse ancora convertito sino a quel momento. I contratti di lavoro invece sarebbero inconferenti circa i motivi dell’asilo. H. Con replica del (…) luglio 2020, il ricorrente non ha modificato le conclu- sioni ricorsuali, indicando al contempo come è entrato in possesso dei nuovi documenti prodotti con il precedente scritto del (…) maggio 2020. I. Con scritto del (…)agosto 2020, il ricorrente ha trasmesso la copia di una dichiarazione di battesimo da parte della Chiesa persiano-cristiana in Sviz- zera e di una fotografia.

D-1216/2020 Pagina 5 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi- zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha considerato inverosi- mili ex art. 7 LAsi i motivi d’asilo allegati dal ricorrente. Le allegazioni ri- guardanti il primo episodio, relativo all’arresto e alla detenzione a seguito del consumo di bevande alcoliche in pubblico, conterrebbero delle incon- gruenze in merito al periodo di detenzione e le giustificazioni addotte

D-1216/2020 Pagina 6 dall’insorgente, dopo essere stato confrontato con tali contraddizioni, non sarebbero convincenti. La SEM ritiene che il racconto relativo alle circo- stanze dell’arresto appare altresì contradditorio. Dapprima l’interessato ha indicato che la bottiglia di vodka che stava consumando sarebbe stata na- scosta nelle vicinanze, mentre durante la seconda audizione ha indicato che la bottiglia sarebbe stata posta sotto una coperta. La giustificazione apportata dal ricorrente confrontato su tale aspetto non è poi risultata es- sere convincente, altresì vista la consapevolezza del rischio che comporta consumare bevande alcoliche pubblicamente in Iran. Risulterebbe inoltre illogico il consumo di vodka quando il ricorrente stesso ha indicato di distil- lare a casa propria del raki turco, in quanto gli alcolici disponibili sul mer- cato iraniano sarebbero avvelenati. Dipoi, l’insorgente si sarebbe contrad- detto circa il numero di agenti di polizia che sarebbero giunti nel parco, infatti dapprima avrebbe indicato che fossero due, mentre durante il se- condo verbale ha fatto menzione di un solo agente. Anche in tale frangente le giustificazioni dell’interessato in merito a tale contraddizione non paiono all’autorità di prime cure convincenti. Di conseguenza, le circostanze dell’arresto, come pure i periodi e la durata della detenzione non sarebbero credibili. Per quanto concerne il secondo episodio, relativo al presunto ritrovamento di attrezzatura per la produzione di alcolici a casa dell’interessato da parte della polizia e che quest’ultima abbia aperto una procedura per recidiva per consumo di alcolici, fatto che l’ha indotto ad espatriare, l’autorità di prime cure ritiene che sarebbe unicamente frutto di mere supposizioni. Infatti, l’in- teressato non ha addotto in tal senso alcuna prova a sostegno di tale alle- gazione. Inoltre, l’insorgente non ha prodotto agli atti l’asserita convoca- zione in tribunale ritrovata dal fratello presso la sua abitazione, episodio menzionato unicamente al termine del verbale 2. Pertanto, la SEM ha re- putato come non credibile che la polizia iraniana sia entrata in possesso dell’attrezzatura per la produzione di bevande alcoliche. I mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente non sono reputati dall’autorità di prime cure adeguati a rendere verosimili motivi rilevanti in materia d’asilo. La SEM ha dipoi rilevato delle incongruenze circa le modalità di ottenimento dei mezzi di prova. Infatti, secondo il ricorrente, la carta d’iden- tità originale (Kart-e-Melli) versata agli atti il (…), si sarebbe trovata presso l’abitazione dei genitori (verbale 1), mentre in seguito ha indicato che il do- cumento sarebbe stato portato via dalla polizia (verbale 2).

D-1216/2020 Pagina 7 Per quanto concerne la conversione del ricorrente al cristianesimo, l’auto- rità di prime cure sostiene che le autorità iraniane non ne sarebbero venute a conoscenza.

E. 3.2 Con il gravame, il ricorrente ripercorre nuovamente i fatti, in particolare relativi ai due episodi di consumo di bevande alcoliche. In seguito prende puntualmente posizione circa le incongruenze del racconto sollevate dall’autorità di prime cure e ribadisce la verosimiglianza delle proprie alle- gazioni, sostenendo che le contraddizioni e le illogicità rilevate dalla SEM sarebbero infatti state spiegate o da lui giustificate in maniera convincente. Per quanto concerne la data dell’arresto egli sosterrebbe che non si sa- rebbe ricordato precisamente il periodo durante il verbale 1, mentre nel corso del verbale 2 ha precisato le proprie affermazioni precedenti. Invece, in merito alle incongruenze relative alla posizione della bottiglia di vodka durante il giorno dell’arresto al parco, l’insorgente sostiene che sarebbe inesistente, in quanto indicare che la stessa fosse “sotto la coperta della tavola” oppure “vicino a noi” non dovrebbe essere considerata quale con- traddizione. Egli indica a tal proposito che ai tempi dell’arresto non viveva solo e non produceva ancora raki turco. In merito alla contraddizione circa il numero di poliziotti in motocicletta durante l’arresto, l’insorgente sostiene di essersi spiegato male e che a lui sembrava scontato che siano sempre due. Invece, per quanto concerne il sequestro da parte della polizia dell’ap- parecchiatura per produrre il raki turco, il ricorrente sostiene che si tratte- rebbe di una logica conseguenza di un’incursione delle autorità. Dipoi, egli indica che la carta Melli prodotta agli atti sia quella vecchia ed è precedente a quella sequestrata dalle autorità iraniane. A comprova dell’apertura di una nuova procedura nei suoi confronti, l’insorgente allega copia della con- vocazione in tribunale per rispondere del reato di partecipazione ad una festa con uomini e donne e consumo di bevande alcoliche. Infine sostiene che il suo interesse nella religione cristiana è sincero e si è iscritto ad un corso di preparazione per il battesimo e pertanto il proprio timore di essere esposto a persecuzioni in Iran per la conversione religiosa è fondato.

E. 3.3 Con lo scritto del (…) maggio 2020, il ricorrente produce alcuni estratti del portale statale iraniano “Adliran”, sul quale i cittadini possono verificare lo stato delle proprie procedure giudiziarie. Uno dei documenti presenti sul profilo del ricorrente sarebbe la citazione in tribunale per i reati di festa con uomini e donne e consumo di alcolici, mentre il secondo sarebbe un man- dato di arresto per non essersi presentato in tribunale a seguito della cita- zione precedente. Egli allega altresì alcuni documenti a comprova della propria attività lavorativa in Svizzera.

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E. 3.4 Nella propria risposta al ricorso datata (…) giugno 2020, l’autorità di prime cure ribadisce la propria valutazione circa l’inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. In particolare i nuovi documenti prodotti in data (…) marzo 2020 e (…) maggio 2020 sarebbero tardivi e il ricorrente avrebbe leso l’obbligo di collaborare. La SEM aggiunge inoltre che un pro- cedimento penale per aver partecipato ad una festa con uomini e donne e per aver consumato bevande alcoliche non sarebbe un motivo d’asilo rile- vante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non vi sarebbe infine stato alcun seguito della procedura penale dal (…). Per quanto concerne la conversione al cri- stianesimo, l’autorità di prime cure indica che il ricorrente non ha apportato nuovi motivi nella propria impugnativa e che in data della stessa non era ancora stato battezzato. Infine, in merito ai contratti di lavoro, l’autorità in- dica che l’attività lavorativa e di volontariato dell’insorgente sono inconfe- renti circa i motivi d’asilo.

E. 3.5 Nella replica del (…) luglio 2020, il ricorrente contesta di aver contrav- venuto all’obbligo di collaborare, illustrando come sia entrato in possesso degli estratti dal portale iraniano “Adliran”. Inoltre indica il proprio percorso di conversione al cristianesimo. Infine, si conferma nelle proprie posizioni, sostenendo che gli elementi agli atti siano sufficienti per dimostrare il fon- dato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LASi. In subordine chiede di venire posto al beneficio dell’ammissione provvisoria.

E. 3.6 Con scritto del (…) agosto 2020, il ricorrente comunica di essersi bat- tezzato in data (…) luglio 2020, producendo al contempo un certificato e una fotografia dell’evento.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

D-1216/2020 Pagina 9 Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 5 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.1 È d’uopo rammentare preliminarmente che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a la- sciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6).

E. 6.2 Di principio, secondo la prassi giurisprudenziale in vigore, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce un motivo per concedere asilo. Non di meno, la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'implicazione in una procedura penale, rispet- tivamente la comminazione di una sanzione possa, in determinate circo-

D-1216/2020 Pagina 10 stanze, configurare un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. Ciò è in partico- lare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguirla o punirla per una sua caratteristica intrinseca e meglio per uno dei motivi elencati nel disposto citato o se la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in ma- niera disumana o degradante (cfr. ibidem). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rile- vante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elen- cati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedi- mento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecu- torio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

E. 6.3 Ciò detto, appare indubbio che le asserite vicissitudini di natura penale per consumo di alcolici e per festa notturna con uomini e donne, come cor- rettamente indicato dall’autorità di prime cure nelle proprie osservazioni dell’(…) giugno 2020, non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). I divieti di consumare bevande alcoli- che e di partecipare a feste miste non rappresentano principi cardine della religione di Stato iraniana, le cui violazioni verrebbero interpretate come espressione di una fede politica d’opposizione. Nella motivazione religiosa (persino fondamentalista) o etica dello Stato, che definisce alcuni compor- tamenti come penalmente perseguibili, non è di principio ravvisabile una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo. Una tale persecuzione sarebbe al massimo ammissibile se le norme penali fossero state introdotte per colpire in maniera mirata un dato gruppo della società (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.4.2). Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie, poiché i suddetti divieti non valgono solo per determinate cerchie della popolazione e tutte le per- sone che non li rispettano si rendono punibili. In particolare, le corrispon- denti disposizioni penali non sono affatto rivolte in maniera mirata contro persone appartenenti all’etnia curda. Il ricorrente non allega – né risulta

D-1216/2020 Pagina 11 dagli atti – perché i suddetti divieti dovrebbero essere per le autorità ira- niane particolarmente centrali e di un’importanza tale, che da una loro vio- lazione se ne dovrebbe dedurre un atteggiamento politico contrario allo Stato. Il ricorrente non risulta essere mai stato attivo politicamente, né ha reso verosimile di aver già attirato su di sé l’attenzione delle autorità ira- niane per ragioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Sembra quindi poco probabile che egli debba temere una pena motivata politicamente, che sia a causa degli atti specifici o della sua etnia curda (cfr. in questo senso anche sen- tenza del Tribunale D-2176/2018 del 21 novembre 2018 consid. 5.3.5). Pertanto, le procedure penali iraniane che interessano il ricorrente - riser- vato un ulteriore esame della verosimiglianza sulla scorta dei nuovi mezzi di prova - sono effettivamente prive di pertinenza e non giustificano, ad esse sole, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell’asilo.

E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, occorre ora determinare se la conversione del richiedente al cristianesimo giustifichi in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 7.2 In tal senso, circa la conversione al cristianesimo avvenuta in Svizzera, v’è da dirimere se questa sia atta a giustificare il riconoscimento della qua- lità di rifugiato all’interessato, ad esclusione della concessione dell’asilo (cfr. art. 54 LAsi).

E. 7.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, pu- nendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle au- torità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4, D-6142/2019 del 20 giugno 2018 consid. 7.3.2 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati).

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E. 7.2.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza della conversione del richiedente e se la sua, even- tuale, attività sia intesa come un attacco allo Stato. Orbene, ciò non risulta essere il caso nella fattispecie concreta. Dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione dell’interessato al cristianesimo. L’interessato non ha mai so- stenuto di aver effettuato azioni di proselitismo, ad eccezione della pubbli- cazione di alcune fotografie di stampo religioso sul proprio profilo social network “Instagram” denominato “(…)” non più esistente o non accessibile pubblicamente (ultimo accesso avvenuto in data […] giugno 2023). Inoltre, l’insorgente ha indicato di aver parlato della propria conversione al cristia- nesimo – in Iran – unicamente con la propria cerchia famigliare ristretta, quali i genitori e gli amici intimi (atto SEM n. 16, D133-136). Queste circo- stanze non sono tuttavia in grado di dimostrare che egli starebbe effet- tuando del proselitismo ai sensi della giurisprudenza testé citata.

E. 7.2.3 Pertanto, nel caso in rassegna v'è da ammettere che la conversione religiosa del ricorrente non gli abbia conferito un profilo che, in caso di ri- torno in Iran, potrebbe attirare l'attenzione delle autorità statali e tradursi in un comportamento rilevante secondo i dettami dell'art. 3 LAsi.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 8.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30).

E. 8.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.

E. 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero

D-1216/2020 Pagina 13 non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessa- rie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio com- prometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 9.1 Il Tribunale constata che la procedura sotto il profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, allo stato attuale, non è matura per il giudizio e per- tanto, sulla scorta dell’art. 61 cpv. 1 PA, rinvia la causa all’autorità inferiore in modo che quest’ultima accerti in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA) e proceda con una nuova decisione. Ciò per i motivi elencati di seguito.

E. 9.2 Il ricorrente ha prodotto con il proprio allegato ricorsuale nuovi docu- menti giudiziari, che potrebbero confermare, riservata una disamina dell’autenticità, l’apertura nei suoi confronti di una procedura penale per i reati di festa notturna mista con uomini e donne e consumo di bevande alcoliche. Con le proprie osservazioni dell’(…) giugno 2020, l’autorità infe- riore non ha effettuato un esame sufficientemente approfondito dell’auten- ticità dei nuovi mezzi di prova, omettendo di considerare nella propria va- lutazione i fermo-immagine acclusi, che potrebbero confermare che i do- cumenti siano stati effettivamente stati ottenuti tramite il portale statale ira- niano “Adliran”. Inoltre, la SEM ha erroneamente indicato che il ricorrente non avrebbe mai fatto menzione della festa notturna con uomini e donne, quando in realtà egli ha chiaramente indicato che ciò sarebbe stato il mo- tivo che l’avrebbe spinto ad espatriare (cfr. atto SEM n. A7/14 pag. 8 e 9; A16/23, Q67, pag. 9). In più, l’autorità di prime cure ha analizzato in modo

D-1216/2020 Pagina 14 sintetico la rilevanza della possibile procedura penale sotto il profilo della rilevanza ex art. 3 LAsi, omettendo d’altro canto di valutarla sotto il profilo dell’esecuzione dell’allontanamento (per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI [RS 142.20]), con particolare riferimento alla potenziale sanzione, tra cui le frustate, che lo attenderebbe in Iran per i reati che potrebbero essergli imputati e la rilevanza che potrebbe assumere ai sensi dell’art. 3 CEDU (RS 0.101) e dell’'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105).

E. 9.3 In tal senso, il Tribunale osserva che, sulla scorta del rapporto Country of Origin Information (COI): “Iran, Criminal procedures and documents”, re- datto congiuntamente dal “Norwegian Country of Origin Information Cen- tre”; dall’”Office of the Commisioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), e dalla SEM nel dicembre 2021, pagg. 87-88, la banca dati “Adliran” sarebbe accessibile dalla Svizzera tramite l’utilizzo di un VPN, oppure tramite un’applicazione per lo smartphone, a patto che la persona interessata sia già registrata nel sistema in Iran. Di conseguenza, il proce- dimento descritto dal ricorrente nel proprio scritto datato (…) maggio 2020 sembrerebbe plausibile e pertanto l’accesso alla banca dati dovrebbe es- sere ancora attualmente possibile.

E. 9.4 In assenza di una fattispecie sufficientemente matura per il giudizio e non essendo in casu giudizioso privare il ricorrente di un’istanza di ricorso su aspetti non trattati nella decisione sindacata, si giustifica la ritrasmis- sione degli atti all’autorità di prime cure per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).

E. 9.5 La SEM è pertanto invitata ad accertare la fattispecie così come indi- cato d’appresso.

E. 9.6 Il Tribunale ritiene, visti i nuovi mezzi di prova prodotti durante la pro- cedura ricorsuale, che sia necessario sentire nuovamente l’interessato circa l’asserita procedura penale aperta nei suoi confronti in Iran, al fine di verificarne la verosimiglianza ed ottenere aggiornamenti in tal senso. La SEM, al fine di verificare l’attendibilità dei documenti giudiziari prodotti dall’insorgente e l’entità della potenziale condanna, dovrà valutare la pos- sibilità di accedere, in presenza dell’interessato, alla banca dati “Adliran” per verificare l’effettiva esistenza sul portale di tali documenti. A tal propo- sito si rammenta al ricorrente l’obbligo di collaborare ai sensi dell’art. 8 LAsi; egli dovrà pertanto permettere all’autorità di prime cure di verificare il

D-1216/2020 Pagina 15 proprio profilo “Adliran”. Gli ulteriori atti istruttori dovranno essere volti per- tanto ad accertare la verosimiglianza e l’entità di un’eventuale sanzione che sarebbe comminata al ricorrente in Iran per il reato di festa notturna con partecipazione di uomini e donne con consumo di bevande alcoliche. In seguito, se necessario, l’autorità di prime cure dovrà effettuare una va- lutazione della possibile sanzione sotto il profilo dell’esecuzione dell’allon- tanamento (tra gli altri artt. 3 CEDU e 3 Conv. Tortura). Se necessario, per giungere a determinarsi in merito, l’autorità inferiore procederà con ulteriori accertamenti nei termini di cui all’art. 12 PA. In tale contesto, terrà in debita considerazione i mezzi di prova prodotti e ne apprezzerà il valore alla luce del reale profilo di rischio in capo all’insorgente.

E. 10 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). All'insorgente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1216/2020 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto circa la richiesta di annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione della SEM del 28 gennaio 2020. 2. Il ricorso è accolto limitatamente ai punti 4 e 5 del dispositivo della deci- sione della SEM del 28 gennaio 2020, relativi all’esecuzione dell’allontana- mento, che vengono di conseguenza annullati e gli atti di causa trasmessi all’autorità di prima istanza per il completamento dell’istruttoria e la pronun- cia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1216/2020 Sentenza del 14 novembre 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Gérald Bovier, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Iran, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 28 gennaio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, è espatriato il (...) ed ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...) (cfr. atto SEM [{...}]-A1/2). B. Il (...) novembre 2018 si è tenuto con il richiedente il verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM A7/14, di seguito: verbale 1), invece, il (...) settembre 2019 il medesimo ha sostenuto la prima audizione circa i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. A16/23, di seguito: verbale 2). Nelle predette audizioni, egli ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilevanza, di essere stato sorpreso dalla polizia cittadina a consumare alcolici in un parco di B._______ con due amici nel corso dell'anno (...). Per questo motivo sarebbe stato arrestato e condotto presso gli uffici della polizia, insultato, picchiato, detenuto due giorni e infine condannato da un giudice a 74 frustate e a ulteriori due mesi di carcere. Alla quattordicesima frustata sarebbe svenuto e dopo un mese sarebbe stato liberato, dietro garanzia fornita dal padre e con la promessa di non compiere reati per un anno. Nell'ambito della sua attività professionale quale riparatore di cellulari egli avrebbe conosciuto una ragazza di nome C._______. Il ricorrente l'avrebbe invitata, congiuntamente ad un'altra amica, presso la sua abitazione. In tale occasione, i vicini avrebbero allertato la polizia, che si sarebbe recata presso la sua abitazione. L'insorgente, accortosi della presenza dei poliziotti, sarebbe fuggito salendo sul tetto della propria abitazione, rifugiandosi dal fratello. Il giorno seguente, quest'ultimo avrebbe constatato la sparizione dalla casa del ricorrente della sua carta Melli, del cellulare e dell'attrezzatura per produrre alcolici. A seguito di tale notizia, l'insorgente avrebbe deciso di espatriare, in quanto temeva una nuova condanna per consumo di alcolici. Successivamente, il fratello del ricorrente, avrebbe rinvenuto una notifica di comparizione in tribunale a lui destinata. Il ricorrente, inoltre, da quando sarebbe in Svizzera si interesserebbe al Cristianesimo, leggerebbe la Bibbia e frequenterebbe una chiesa (cfr. atto SEM n. A7/14 e A16/23). A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto una documentazione così composta:

- fotocopia libretto di famiglia (MdP 1)

- certificati medici (MdP 2)

- diversi articoli di giornale (MdP 3)

- attestato missione popolare evangelica, E._______ (MdP 4)

- diverse foto di chiese e foto religiose (MdP 5)

- certificato di studio con traduzione (MdP6)

- due foto del richiedente (MdP 7)

- copia patente di guida del richiedete e originale (MdP 9)

- copia e originale della carta Melli (MdP 10)

- CV del richiedente (MdP 11) C. Con decisione del (...) gennaio 2020, notificata il (...) gennaio 2020 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. D. In data (...) marzo 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: [...] marzo 2020), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. A sostegno del gravame, il ricorrente ha prodotto una copia in lingua straniera non tradotta di una convocazione in tribunale, oltre che copia di una dichiarazione della missione popolare evangelica di E._______. E. Con decisione incidentale del 16 aprile 2020, il Tribunale ha invitato il ricorrente a produrre l'originale del documento in lingua straniera allegato al ricorso e a tradurlo in una lingua ufficiale svizzera. F. Con scritto del (...) maggio 2020, il ricorrente ha trasmesso tre fermi-immagine dal sito web https://eblagh1.adliran.ir/Dashboard/NoticeIndex con relative traduzioni, un'ulteriore copia del documento allegato al ricorso con relativa traduzione, copia di un mandato di arresto e relativa traduzione, copia dei contratti di lavoro con (...) rispettivamente con D._______ e copia di un messaggio di posta elettronica da parte del Dicastero Integrazione e Informazione sociale della Città di E._______. G. (...) giugno 2020, l'autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale la risposta al gravame e al successivo scritto del ricorrente, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo il respingimento del ricorso. In particolare, la SEM indica che la nuova documentazione prodotta dal ricorrente sia intempestiva e non inficia la valutazione circa l'inverosimiglianza del racconto di quest'ultimo. Inoltre, la partecipazione ad una festa con donne e uomini e il consumo di alcolici e la successiva convocazione in tribunale non costituirebbe un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), in quanto la partecipazione a suddetta festa può essere considerata come una violazione delle leggi iraniane di cui l'insorgente era a conoscenza. Dipoi, la procedura non ha avuto alcun seguito procedurale successivo il (...). Per quanto concerne il percorso di conversione al cristianesimo la SEM afferma che il ricorrente non si fosse ancora convertito sino a quel momento. I contratti di lavoro invece sarebbero inconferenti circa i motivi dell'asilo. H. Con replica del (...) luglio 2020, il ricorrente non ha modificato le conclusioni ricorsuali, indicando al contempo come è entrato in possesso dei nuovi documenti prodotti con il precedente scritto del (...) maggio 2020. I. Con scritto del (...)agosto 2020, il ricorrente ha trasmesso la copia di una dichiarazione di battesimo da parte della Chiesa persiano-cristiana in Svizzera e di una fotografia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi-zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d'asilo allegati dal ricorrente. Le allegazioni riguardanti il primo episodio, relativo all'arresto e alla detenzione a seguito del consumo di bevande alcoliche in pubblico, conterrebbero delle incongruenze in merito al periodo di detenzione e le giustificazioni addotte dall'insorgente, dopo essere stato confrontato con tali contraddizioni, non sarebbero convincenti. La SEM ritiene che il racconto relativo alle circostanze dell'arresto appare altresì contradditorio. Dapprima l'interessato ha indicato che la bottiglia di vodka che stava consumando sarebbe stata nascosta nelle vicinanze, mentre durante la seconda audizione ha indicato che la bottiglia sarebbe stata posta sotto una coperta. La giustificazione apportata dal ricorrente confrontato su tale aspetto non è poi risultata essere convincente, altresì vista la consapevolezza del rischio che comporta consumare bevande alcoliche pubblicamente in Iran. Risulterebbe inoltre illogico il consumo di vodka quando il ricorrente stesso ha indicato di distillare a casa propria del raki turco, in quanto gli alcolici disponibili sul mercato iraniano sarebbero avvelenati. Dipoi, l'insorgente si sarebbe contraddetto circa il numero di agenti di polizia che sarebbero giunti nel parco, infatti dapprima avrebbe indicato che fossero due, mentre durante il secondo verbale ha fatto menzione di un solo agente. Anche in tale frangente le giustificazioni dell'interessato in merito a tale contraddizione non paiono all'autorità di prime cure convincenti. Di conseguenza, le circostanze dell'arresto, come pure i periodi e la durata della detenzione non sarebbero credibili. Per quanto concerne il secondo episodio, relativo al presunto ritrovamento di attrezzatura per la produzione di alcolici a casa dell'interessato da parte della polizia e che quest'ultima abbia aperto una procedura per recidiva per consumo di alcolici, fatto che l'ha indotto ad espatriare, l'autorità di prime cure ritiene che sarebbe unicamente frutto di mere supposizioni. Infatti, l'interessato non ha addotto in tal senso alcuna prova a sostegno di tale allegazione. Inoltre, l'insorgente non ha prodotto agli atti l'asserita convocazione in tribunale ritrovata dal fratello presso la sua abitazione, episodio menzionato unicamente al termine del verbale 2. Pertanto, la SEM ha reputato come non credibile che la polizia iraniana sia entrata in possesso dell'attrezzatura per la produzione di bevande alcoliche. I mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente non sono reputati dall'autorità di prime cure adeguati a rendere verosimili motivi rilevanti in materia d'asilo. La SEM ha dipoi rilevato delle incongruenze circa le modalità di ottenimento dei mezzi di prova. Infatti, secondo il ricorrente, la carta d'identità originale (Kart-e-Melli) versata agli atti il (...), si sarebbe trovata presso l'abitazione dei genitori (verbale 1), mentre in seguito ha indicato che il documento sarebbe stato portato via dalla polizia (verbale 2). Per quanto concerne la conversione del ricorrente al cristianesimo, l'autorità di prime cure sostiene che le autorità iraniane non ne sarebbero venute a conoscenza. 3.2 Con il gravame, il ricorrente ripercorre nuovamente i fatti, in particolare relativi ai due episodi di consumo di bevande alcoliche. In seguito prende puntualmente posizione circa le incongruenze del racconto sollevate dall'autorità di prime cure e ribadisce la verosimiglianza delle proprie allegazioni, sostenendo che le contraddizioni e le illogicità rilevate dalla SEM sarebbero infatti state spiegate o da lui giustificate in maniera convincente. Per quanto concerne la data dell'arresto egli sosterrebbe che non si sarebbe ricordato precisamente il periodo durante il verbale 1, mentre nel corso del verbale 2 ha precisato le proprie affermazioni precedenti. Invece, in merito alle incongruenze relative alla posizione della bottiglia di vodka durante il giorno dell'arresto al parco, l'insorgente sostiene che sarebbe inesistente, in quanto indicare che la stessa fosse "sotto la coperta della tavola" oppure "vicino a noi" non dovrebbe essere considerata quale contraddizione. Egli indica a tal proposito che ai tempi dell'arresto non viveva solo e non produceva ancora raki turco. In merito alla contraddizione circa il numero di poliziotti in motocicletta durante l'arresto, l'insorgente sostiene di essersi spiegato male e che a lui sembrava scontato che siano sempre due. Invece, per quanto concerne il sequestro da parte della polizia dell'apparecchiatura per produrre il raki turco, il ricorrente sostiene che si tratterebbe di una logica conseguenza di un'incursione delle autorità. Dipoi, egli indica che la carta Melli prodotta agli atti sia quella vecchia ed è precedente a quella sequestrata dalle autorità iraniane. A comprova dell'apertura di una nuova procedura nei suoi confronti, l'insorgente allega copia della convocazione in tribunale per rispondere del reato di partecipazione ad una festa con uomini e donne e consumo di bevande alcoliche. Infine sostiene che il suo interesse nella religione cristiana è sincero e si è iscritto ad un corso di preparazione per il battesimo e pertanto il proprio timore di essere esposto a persecuzioni in Iran per la conversione religiosa è fondato. 3.3 Con lo scritto del (...) maggio 2020, il ricorrente produce alcuni estratti del portale statale iraniano "Adliran", sul quale i cittadini possono verificare lo stato delle proprie procedure giudiziarie. Uno dei documenti presenti sul profilo del ricorrente sarebbe la citazione in tribunale per i reati di festa con uomini e donne e consumo di alcolici, mentre il secondo sarebbe un mandato di arresto per non essersi presentato in tribunale a seguito della citazione precedente. Egli allega altresì alcuni documenti a comprova della propria attività lavorativa in Svizzera. 3.4 Nella propria risposta al ricorso datata (...) giugno 2020, l'autorità di prime cure ribadisce la propria valutazione circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. In particolare i nuovi documenti prodotti in data (...) marzo 2020 e (...) maggio 2020 sarebbero tardivi e il ricorrente avrebbe leso l'obbligo di collaborare. La SEM aggiunge inoltre che un procedimento penale per aver partecipato ad una festa con uomini e donne e per aver consumato bevande alcoliche non sarebbe un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi sarebbe infine stato alcun seguito della procedura penale dal (...). Per quanto concerne la conversione al cristianesimo, l'autorità di prime cure indica che il ricorrente non ha apportato nuovi motivi nella propria impugnativa e che in data della stessa non era ancora stato battezzato. Infine, in merito ai contratti di lavoro, l'autorità indica che l'attività lavorativa e di volontariato dell'insorgente sono inconferenti circa i motivi d'asilo. 3.5 Nella replica del (...) luglio 2020, il ricorrente contesta di aver contravvenuto all'obbligo di collaborare, illustrando come sia entrato in possesso degli estratti dal portale iraniano "Adliran". Inoltre indica il proprio percorso di conversione al cristianesimo. Infine, si conferma nelle proprie posizioni, sostenendo che gli elementi agli atti siano sufficienti per dimostrare il fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LASi. In subordine chiede di venire posto al beneficio dell'ammissione provvisoria. 3.6 Con scritto del (...) agosto 2020, il ricorrente comunica di essersi battezzato in data (...) luglio 2020, producendo al contempo un certificato e una fotografia dell'evento. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Come stabilito all'art. 3 cpv. 4 LAsi non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono riservate le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 5. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.6.1 È d'uopo rammentare preliminarmente che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6). 6.2 Di principio, secondo la prassi giurisprudenziale in vigore, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce un motivo per concedere asilo. Non di meno, la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'implicazione in una procedura penale, rispettivamente la comminazione di una sanzione possa, in determinate circostanze, configurare un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguirla o punirla per una sua caratteristica intrinseca e meglio per uno dei motivi elencati nel disposto citato o se la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. ibidem). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). 6.3 Ciò detto, appare indubbio che le asserite vicissitudini di natura penale per consumo di alcolici e per festa notturna con uomini e donne, come correttamente indicato dall'autorità di prime cure nelle proprie osservazioni dell'(...) giugno 2020, non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). I divieti di consumare bevande alcoliche e di partecipare a feste miste non rappresentano principi cardine della religione di Stato iraniana, le cui violazioni verrebbero interpretate come espressione di una fede politica d'opposizione. Nella motivazione religiosa (persino fondamentalista) o etica dello Stato, che definisce alcuni comportamenti come penalmente perseguibili, non è di principio ravvisabile una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo. Una tale persecuzione sarebbe al massimo ammissibile se le norme penali fossero state introdotte per colpire in maniera mirata un dato gruppo della società (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.4.2). Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie, poiché i suddetti divieti non valgono solo per determinate cerchie della popolazione e tutte le persone che non li rispettano si rendono punibili. In particolare, le corrispondenti disposizioni penali non sono affatto rivolte in maniera mirata contro persone appartenenti all'etnia curda. Il ricorrente non allega - né risulta dagli atti - perché i suddetti divieti dovrebbero essere per le autorità iraniane particolarmente centrali e di un'importanza tale, che da una loro violazione se ne dovrebbe dedurre un atteggiamento politico contrario allo Stato. Il ricorrente non risulta essere mai stato attivo politicamente, né ha reso verosimile di aver già attirato su di sé l'attenzione delle autorità iraniane per ragioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Sembra quindi poco probabile che egli debba temere una pena motivata politicamente, che sia a causa degli atti specifici o della sua etnia curda (cfr. in questo senso anche sentenza del Tribunale D-2176/2018 del 21 novembre 2018 consid. 5.3.5). Pertanto, le procedure penali iraniane che interessano il ricorrente - riservato un ulteriore esame della verosimiglianza sulla scorta dei nuovi mezzi di prova - sono effettivamente prive di pertinenza e non giustificano, ad esse sole, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell'asilo. 7.7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ora determinare se la conversione del richiedente al cristianesimo giustifichi in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 7.2 In tal senso, circa la conversione al cristianesimo avvenuta in Svizzera, v'è da dirimere se questa sia atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi). 7.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4, D-6142/2019 del 20 giugno 2018 consid. 7.3.2 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati). 7.2.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza della conversione del richiedente e se la sua, eventuale, attività sia intesa come un attacco allo Stato. Orbene, ciò non risulta essere il caso nella fattispecie concreta. Dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione dell'interessato al cristianesimo. L'interessato non ha mai sostenuto di aver effettuato azioni di proselitismo, ad eccezione della pubblicazione di alcune fotografie di stampo religioso sul proprio profilo social network "Instagram" denominato "(...)" non più esistente o non accessibile pubblicamente (ultimo accesso avvenuto in data [...] giugno 2023). Inoltre, l'insorgente ha indicato di aver parlato della propria conversione al cristianesimo - in Iran - unicamente con la propria cerchia famigliare ristretta, quali i genitori e gli amici intimi (atto SEM n. 16, D133-136). Queste circostanze non sono tuttavia in grado di dimostrare che egli starebbe effettuando del proselitismo ai sensi della giurisprudenza testé citata. 7.2.3 Pertanto, nel caso in rassegna v'è da ammettere che la conversione religiosa del ricorrente non gli abbia conferito un profilo che, in caso di ritorno in Iran, potrebbe attirare l'attenzione delle autorità statali e tradursi in un comportamento rilevante secondo i dettami dell'art. 3 LAsi. 8.8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 8.2 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). 8.3 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 OAsi 1. Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 9.9.1 Il Tribunale constata che la procedura sotto il profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, allo stato attuale, non è matura per il giudizio e pertanto, sulla scorta dell'art. 61 cpv. 1 PA, rinvia la causa all'autorità inferiore in modo che quest'ultima accerti in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA) e proceda con una nuova decisione. Ciò per i motivi elencati di seguito. 9.2 Il ricorrente ha prodotto con il proprio allegato ricorsuale nuovi documenti giudiziari, che potrebbero confermare, riservata una disamina dell'autenticità, l'apertura nei suoi confronti di una procedura penale per i reati di festa notturna mista con uomini e donne e consumo di bevande alcoliche. Con le proprie osservazioni dell'(...) giugno 2020, l'autorità inferiore non ha effettuato un esame sufficientemente approfondito dell'autenticità dei nuovi mezzi di prova, omettendo di considerare nella propria valutazione i fermo-immagine acclusi, che potrebbero confermare che i documenti siano stati effettivamente stati ottenuti tramite il portale statale iraniano "Adliran". Inoltre, la SEM ha erroneamente indicato che il ricorrente non avrebbe mai fatto menzione della festa notturna con uomini e donne, quando in realtà egli ha chiaramente indicato che ciò sarebbe stato il motivo che l'avrebbe spinto ad espatriare (cfr. atto SEM n. A7/14 pag. 8 e 9; A16/23, Q67, pag. 9). In più, l'autorità di prime cure ha analizzato in modo sintetico la rilevanza della possibile procedura penale sotto il profilo della rilevanza ex art. 3 LAsi, omettendo d'altro canto di valutarla sotto il profilo dell'esecuzione dell'allontanamento (per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI [RS 142.20]), con particolare riferimento alla potenziale sanzione, tra cui le frustate, che lo attenderebbe in Iran per i reati che potrebbero essergli imputati e la rilevanza che potrebbe assumere ai sensi dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e dell''art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.3 In tal senso, il Tribunale osserva che, sulla scorta del rapporto Country of Origin Information (COI): "Iran, Criminal procedures and documents", redatto congiuntamente dal "Norwegian Country of Origin Information Centre"; dall'"Office of the Commisioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), e dalla SEM nel dicembre 2021, pagg. 87-88, la banca dati "Adliran" sarebbe accessibile dalla Svizzera tramite l'utilizzo di un VPN, oppure tramite un'applicazione per lo smartphone, a patto che la persona interessata sia già registrata nel sistema in Iran. Di conseguenza, il procedimento descritto dal ricorrente nel proprio scritto datato (...) maggio 2020 sembrerebbe plausibile e pertanto l'accesso alla banca dati dovrebbe essere ancora attualmente possibile. 9.4 In assenza di una fattispecie sufficientemente matura per il giudizio e non essendo in casu giudizioso privare il ricorrente di un'istanza di ricorso su aspetti non trattati nella decisione sindacata, si giustifica la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA). 9.5 La SEM è pertanto invitata ad accertare la fattispecie così come indicato d'appresso. 9.6 Il Tribunale ritiene, visti i nuovi mezzi di prova prodotti durante la procedura ricorsuale, che sia necessario sentire nuovamente l'interessato circa l'asserita procedura penale aperta nei suoi confronti in Iran, al fine di verificarne la verosimiglianza ed ottenere aggiornamenti in tal senso. La SEM, al fine di verificare l'attendibilità dei documenti giudiziari prodotti dall'insorgente e l'entità della potenziale condanna, dovrà valutare la possibilità di accedere, in presenza dell'interessato, alla banca dati "Adliran" per verificare l'effettiva esistenza sul portale di tali documenti. A tal proposito si rammenta al ricorrente l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 8 LAsi; egli dovrà pertanto permettere all'autorità di prime cure di verificare il proprio profilo "Adliran". Gli ulteriori atti istruttori dovranno essere volti pertanto ad accertare la verosimiglianza e l'entità di un'eventuale sanzione che sarebbe comminata al ricorrente in Iran per il reato di festa notturna con partecipazione di uomini e donne con consumo di bevande alcoliche. In seguito, se necessario, l'autorità di prime cure dovrà effettuare una valutazione della possibile sanzione sotto il profilo dell'esecuzione dell'allontanamento (tra gli altri artt. 3 CEDU e 3 Conv. Tortura). Se necessario, per giungere a determinarsi in merito, l'autorità inferiore procederà con ulteriori accertamenti nei termini di cui all'art. 12 PA. In tale contesto, terrà in debita considerazione i mezzi di prova prodotti e ne apprezzerà il valore alla luce del reale profilo di rischio in capo all'insorgente. 10.Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). All'insorgente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto circa la richiesta di annullamento dei punti 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione della SEM del 28 gennaio 2020.

2. Il ricorso è accolto limitatamente ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione della SEM del 28 gennaio 2020, relativi all'esecuzione dell'allontanamento, che vengono di conseguenza annullati e gli atti di causa trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si attribuiscono indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: