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D-1287/2018

D-1287/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-13 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Gli interessati, cittadini afgani originari di Kabul, sono espatriati il 3 febbraio 2016 per poi giungere in Svizzera il 20 marzo 2016 e depositarvi una domanda d'asilo il 24 marzo 2016 (cfr. atti A10 e A11). B. Sentiti approfonditamente sui motivi alla base della medesima, i richiedenti hanno dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine in quanto A._______, che era a capo dell'Ufficio di sanità di F._______ e G._______, avrebbe subito delle pressioni da parte del locale Prefetto, il quale, nel tentativo di affermare la propria egemonia sulla regione, si sarebbe adoperato senza successo per farlo licenziare e sostituirlo con un suo pupillo. A ciò si sarebbero aggiungente delle minacce telefoniche ad opera dei Talebani ed ingenerate dalla sua qualità di dipendente del governo (cfr. atti A38, A39, A40, A41). A sostegno della loro domanda, gli insorgenti hanno versato agli atti, oltre ai relativi passaporti, i seguenti documenti: -diploma universitario e distinta dei voti di A._______; -lettera del Prefetto di F._______ finalizzata al licenziamento di A._______; -lettera del Ministero della salute attestante l'illegalità del licenziamento; -lettera di A._______ indirizzata al Vice-Presidente afgano; -scritto di risposta del Vice-Presidente afgano; -relazioni delle commissioni d'inchiesta concludenti all'assenza di appropriazioni indebite da parte di A._______; -lettera di raccolta firme a sostegno di A._______; -querela trasmessa alla polizia da A._______; -scritto di nomina di A._______ quale capo dell'(...) di G._______; -ordine di arresto per titolo di peculato emesso dalla (...) di F._______ nel luglio del 2016 a carico di A._______; -certificato di lavoro emesso dall'AADA; -lettere di ringraziamento per le mansioni svolte; -certificato attestante la nascita di C._______; -certificato attestante la nascita di D._______; -tessera di vaccinazioni di D._______; -tesserino di riconoscimento di A._______; -laurea e voti di B._______. C. Con decisione del 30 gennaio 2018, notificata ai ricorrenti il 31 gennaio 2018 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera salvo poi ammetterli provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione del medesimo. D. In data 2 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione di tale aspetto; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 12 marzo 2018 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. F. Con scritto del 23 aprile 2018, gli insorgenti hanno versato agli atti un estratto del settimanale "La voce di cittadini di Bamiyan" da cui si evincerebbero le accuse mosse nei confronti del ricorrente. G. Con decisione incidentale del 29 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dagli interessati. H. Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha retrocesso il gravame per conoscenza alla SEM concedendole facoltà di esprimersi al riguardo. I. La SEM ha presentato la propria risposta il 21 novembre 2018. J. Il ricorrente si è espresso in replica il 26 novembre 2018. K. Con ulteriori osservazioni del 10 dicembre 2018, trasmesse per informazione agli insorgenti, l'autorità inferiore ha riproposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 30 gennaio 2018 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 5.1 L'autorità inferiore ha considerato irrilevanti le pressioni politiche subite da A._______ nell'ambito della sua attività lavorativa. In relazione a ciò, quest'ultimo sarebbe invero stato fortemente sostenuto ed appoggiato da diversi enti governativi. Il paventato licenziamento non avrebbe d'altro canto nemmeno avuto luogo. Non vi sarebbero dunque fondati motivi per ritenere che sussista un rischio che una persecuzione nei suoi confronti si attui con grande probabilità in un prossimo futuro.

E. 5.2 Gli insorgenti ritengono che tale conclusione si fondi su di un esame solo parziale delle allegazioni e dei mezzi di prova. Il Prefetto avrebbe infatti tentato di ottenere il suo licenziamento con diversi stratagemmi, giungendo sino ad accusarlo di corruzione e peculato. A sostegno di tale tesi, i ricorrenti producono quella che sarebbe una lettera risalente al 28 gennaio 2015 indirizzata ai dipendenti di A._______ e per il cui tramite gli sarebbero state rivolte false accuse su verosimile istigazione del Prefetto. Pertanto, i timori dell'insorgente relativamente a quest'ultimo ed al suo gruppo di potere sarebbero oggettivamente fondati. Quandanche egli si sia battuto per il riconoscimento della sua integrità, il persecutore avrebbe proseguito con le sue manovre, di modo che, i suoi timori sarebbero attuali.

E. 6.1 Ora, a prescindere dal fatto di sapere se A._______ possa o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione con la problematica esposta, rispetto a cui la valutazione della SEM è senz'altro in parte condivisibile, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1302/2017 del 18 settembre 2018 consid. 5.2). Ciò detto, appare indubbio che in specie le vicissitudini intercorse con il Prefetto di F._______ non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). L'insorgente medesimo ha infatti ricondotto le stesse a delle richieste di favori a carattere nepotistico da parte di tale persona; richieste alle quali egli non sarebbe stato intenzionato a dare seguito (cfr. atto A11, pag. 9, atto A39, pag. 3). Non di meno, il ricorrente ha precisato di non appartenere a nessuna forza politica, per il che fa manifestamente difetto una motivazione pertinente rispetto ai disposti citati, non potendosi dedurre nemmeno dall'estrazione etnica degli interessati (cfr. atto A39, pag. 4). In altri termini, gli atti in questione risultano dettati dalla volontà di imporre il proprio potere da parte di tale individuo e possono essere apparentati a criminalità comune rispetto alla quale la protezione convenzionale non è opponibile. Oltremodo, per essere considerate rilevanti materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere un'intensità tale da rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), condizione che di principio non può dirsi soddisfatta in casu rispetto a quanto avvenuto a discapito del ricorrente antecedentemente al suo espatrio. Pertanto, la questione è effettivamente priva di pertinenza e non giustifica il riconoscimento dello statuto di rifugiato né la concessione dell'asilo.

E. 6.2 Lo stesso vale d'altro canto rispetto alla sua condizione di impiegato della pubblica amministrazione che, quandanche permetta di inserirlo nelle categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2 e riferimenti citati), non legittima ad essa sola l'esistenza di un fondato timore di esposizione a misure contrarie all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.3 - 4.4).

E. 7.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha altresì giudicato inverosimile la versione degli insorgenti in re alle presunte minacce ad opera dei Talebani. Secondo la SEM, le dichiarazioni di A._______ al riguardo si sarebbero rivelate insufficientemente motivate, essendosi quest'ultimo limitato a riferire informazioni generiche ed accessibili a chiunque, peraltro in modo asettico e distaccato. Egli, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, avrebbe inoltre omesso ogni riferimento agli avvertimenti ricevuti dalla Guardia Nazionale. Dal canto suo, ha proseguito l'autorità di prima istanza, B._______ si sarebbe contraddetta proprio in merito al momento in cui avrebbe appreso di tali minacce, avendolo collocato dapprima successivamente all'espatrio ed in seguito durante il soggiorno a Kabul, e ciò senza essere stata in misura di chiarire tale incongruenza.

E. 7.2 Secondo i ricorrenti, tale valutazione non sarebbe condivisibile. Non si comprenderebbe invero in che modo le allegazioni di A._______ siano insufficientemente dettagliate. Egli avrebbe invero risposto a quanto gli era stato chiesto. Il ricorrente, con riferimento al rimprovero della SEM circa la sua impossibilità a dettagliare il tipo di collaborazione richiesta dai talebani, ribadisce di aver dichiarato che questi gli avrebbero intimato di lasciare il suo impiego. Nella prima occasione, egli avrebbe appeso il telefono mentre nella terza avrebbe risposto di essere alle dipendenze di uno Stato islamico. Del resto, nulla dovrebbe essere dedotto dall'assenza di riferimenti circa gli avvertimenti della guardia nazionale, posto in particolare che l'insorgente non sarebbe stato questionato al riguardo nel corso della seconda audizione. Per il resto, il ricorrente avrebbe risposto in modo completo aggiungendo elementi non richiesti dall'autorità ed esprimendo il suo disagio in ordine agli ostacoli della vita e della crescita professionale. Pertanto, tali riferimenti sarebbero chiaramente legati alla sua storia personale. Non vi sarebbe quindi nulla di asettico, esteriore e distaccato nelle allegazioni dell'insorgente. La valutazione della SEM risulterebbe di fatto atomizzata in quanto si limiterebbe a valutare l'inconsistenza delle dichiarazioni relativamente alle telefonate di minaccia, senza che siano state prese in considerazione la natura convincente ed il carattere dettagliato di quanto illustrato a riguardo delle problematiche con il Prefetto, del partito di appartenenza di quest'ultimo, eccetera. Altresì, in riferimento alla presunta incongruenza nelle asserzioni della moglie, occorrerebbe rammentare la diversa natura delle audizioni a cui quest'ultima sarebbe stata sottoposta. Del resto, non si tratterebbe nemmeno di vere e proprie contraddizioni: la ricorrente avrebbe già saputo in Afghanistan dell'esistenza di problemi il cui contenuto le sarebbe stato esplicitato solo dopo l'espatrio. La medesima sarebbe del resto stata la sola incompatibilità riscontrabile nel suo esposto.

E. 8.1 A tal riguardo, si rammenti come a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 9.1 Ebbene, il Tribunale non può che condividere la valutazione dell'autorità di prima istanza circa l'insufficiente caratterizzazione delle presunte minacce da parte dei Talebani. Il ricorrente si è infatti limitato ad esporre in modo piuttosto generico e distaccato le telefonate minatorie ricevute. Chiamato ad esprimersi sul contenuto delle medesime, egli non ha inizialmente fatto alcuna distinzione tra gli episodi, affermando che nei contesti in parola il gruppo fondamentalista gli avrebbe fatto notare ch'egli era alle dipendenze di uno Stato alimentato da infedeli, invitandolo a collaborare con loro (cfr. atto A39, pag. 6). A parte il fatto che in tale esposto è pure difficile identificare dove risieda la minaccia, resta il fatto che l'assenza di differenziazione tra le diverse telefonate nel racconto spontaneo instilla forti dubbi in merito alla verosimiglianza di tali allegazioni. Gli stessi non vengono d'altro canto dissipati nemmeno dalle successive richieste di chiarimento della SEM. L'interessato ha infatti asserito di non sapere in cosa consistesse la collaborazione richiesta dai Talebani ed ha poi ripetuto quanto addotto in precedenza, ossia che questi consideravano il suo lavoro contrario alla legge islamica (cfr. atto A39, pag. 6). Incalzato dall'autorità inferiore, egli ha quindi specificato brevemente il contenuto dell'intimidazioni indirizzategli nel corso della terza telefonata, asserendo che i Talebani gli avrebbero significato che se avrebbe continuato a lavorare con gli infedeli, questi avrebbero avuto il potere di eliminarlo. In buona sostanza, tutto ciò si caratterizza per genericità e non si contraddistingue del resto da elementi notori in merito all'usuale modus operandi del gruppo armato in questione (cfr. sentenza del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5). In accordo con l'autorità intimata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente, conto tenuto della sua estrazione socioculturale, qualora avesse vissuto realmente gli eventi in questione, avrebbe dovuto illustrali in modo ben più dettagliato, come del resto avvenuto per le ulteriori circostanze alla base del suo espatrio, già giudicate irrilevanti sub. consid. 5. D'altro canto, la tesi della lettura disgiunta non giunge in soccorso del ricorrente. È infatti indubbio ch'egli sia stato in misura di descrivere in modo concludente aspetti relativi alle problematiche con il Prefetto, all'estrazione politica di quest'ultimo nonché in merito ad altri aspetti riconducibili a tali questioni (cfr. ricorso pag. 4). Sennonché, le predette null'hanno a che vedere con le presunte diffide da parte dei Talebani. Non solo dunque non contribuiscono a rendere verosimili le sue allegazioni al riguardo, ma proprio se contrapposte ai lacunosi esposti in re alle telefonate minatorie, denotano un'indubbia ed ingiustificata carenza di dettaglio ed approfondimento.

E. 9.2 A ciò si aggiunge la fondamentale, seppur singola contraddizione nel resoconto di B._______, la quale ha dapprima espressamente asserito di aver appreso dell'esistenza di minacce da parte dei Talebani successivamente all'espatrio alla volta della Turchia (cfr. atto A10, pag. 9) per poi modificare sostanzialmente la sua versione dei fatti dichiarando di essere già stata a conoscenza di tali vicissitudini prima di lasciare il paese (cfr. atto A28, pag. 4). Anche a tal riguardo, la lettura proposta in sede ricorsuale non regge. L'incongruenza verte infatti su di un aspetto centrale della vicenda rispetto al quale era quantomeno lecito attendersi una certa linearità del narrato. Dette allegazioni non soddisfano pertanto le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

E. 10 In conclusione è quindi a giusto che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti omettendo di concedergli asilo. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 29 ottobre 2018, non sono riscosse spese.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non sono riscosse spese processuali.
  3. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1287/2018 Sentenza del 13 novembre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 gennaio 2018. Fatti: A. Gli interessati, cittadini afgani originari di Kabul, sono espatriati il 3 febbraio 2016 per poi giungere in Svizzera il 20 marzo 2016 e depositarvi una domanda d'asilo il 24 marzo 2016 (cfr. atti A10 e A11). B. Sentiti approfonditamente sui motivi alla base della medesima, i richiedenti hanno dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine in quanto A._______, che era a capo dell'Ufficio di sanità di F._______ e G._______, avrebbe subito delle pressioni da parte del locale Prefetto, il quale, nel tentativo di affermare la propria egemonia sulla regione, si sarebbe adoperato senza successo per farlo licenziare e sostituirlo con un suo pupillo. A ciò si sarebbero aggiungente delle minacce telefoniche ad opera dei Talebani ed ingenerate dalla sua qualità di dipendente del governo (cfr. atti A38, A39, A40, A41). A sostegno della loro domanda, gli insorgenti hanno versato agli atti, oltre ai relativi passaporti, i seguenti documenti: -diploma universitario e distinta dei voti di A._______; -lettera del Prefetto di F._______ finalizzata al licenziamento di A._______; -lettera del Ministero della salute attestante l'illegalità del licenziamento; -lettera di A._______ indirizzata al Vice-Presidente afgano; -scritto di risposta del Vice-Presidente afgano; -relazioni delle commissioni d'inchiesta concludenti all'assenza di appropriazioni indebite da parte di A._______; -lettera di raccolta firme a sostegno di A._______; -querela trasmessa alla polizia da A._______; -scritto di nomina di A._______ quale capo dell'(...) di G._______; -ordine di arresto per titolo di peculato emesso dalla (...) di F._______ nel luglio del 2016 a carico di A._______; -certificato di lavoro emesso dall'AADA; -lettere di ringraziamento per le mansioni svolte; -certificato attestante la nascita di C._______; -certificato attestante la nascita di D._______; -tessera di vaccinazioni di D._______; -tesserino di riconoscimento di A._______; -laurea e voti di B._______. C. Con decisione del 30 gennaio 2018, notificata ai ricorrenti il 31 gennaio 2018 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera salvo poi ammetterli provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione del medesimo. D. In data 2 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione di tale aspetto; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 12 marzo 2018 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. F. Con scritto del 23 aprile 2018, gli insorgenti hanno versato agli atti un estratto del settimanale "La voce di cittadini di Bamiyan" da cui si evincerebbero le accuse mosse nei confronti del ricorrente. G. Con decisione incidentale del 29 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dagli interessati. H. Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha retrocesso il gravame per conoscenza alla SEM concedendole facoltà di esprimersi al riguardo. I. La SEM ha presentato la propria risposta il 21 novembre 2018. J. Il ricorrente si è espresso in replica il 26 novembre 2018. K. Con ulteriori osservazioni del 10 dicembre 2018, trasmesse per informazione agli insorgenti, l'autorità inferiore ha riproposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 30 gennaio 2018 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5. 5.1 L'autorità inferiore ha considerato irrilevanti le pressioni politiche subite da A._______ nell'ambito della sua attività lavorativa. In relazione a ciò, quest'ultimo sarebbe invero stato fortemente sostenuto ed appoggiato da diversi enti governativi. Il paventato licenziamento non avrebbe d'altro canto nemmeno avuto luogo. Non vi sarebbero dunque fondati motivi per ritenere che sussista un rischio che una persecuzione nei suoi confronti si attui con grande probabilità in un prossimo futuro. 5.2 Gli insorgenti ritengono che tale conclusione si fondi su di un esame solo parziale delle allegazioni e dei mezzi di prova. Il Prefetto avrebbe infatti tentato di ottenere il suo licenziamento con diversi stratagemmi, giungendo sino ad accusarlo di corruzione e peculato. A sostegno di tale tesi, i ricorrenti producono quella che sarebbe una lettera risalente al 28 gennaio 2015 indirizzata ai dipendenti di A._______ e per il cui tramite gli sarebbero state rivolte false accuse su verosimile istigazione del Prefetto. Pertanto, i timori dell'insorgente relativamente a quest'ultimo ed al suo gruppo di potere sarebbero oggettivamente fondati. Quandanche egli si sia battuto per il riconoscimento della sua integrità, il persecutore avrebbe proseguito con le sue manovre, di modo che, i suoi timori sarebbero attuali. 6. 6.1 Ora, a prescindere dal fatto di sapere se A._______ possa o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione con la problematica esposta, rispetto a cui la valutazione della SEM è senz'altro in parte condivisibile, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1302/2017 del 18 settembre 2018 consid. 5.2). Ciò detto, appare indubbio che in specie le vicissitudini intercorse con il Prefetto di F._______ non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). L'insorgente medesimo ha infatti ricondotto le stesse a delle richieste di favori a carattere nepotistico da parte di tale persona; richieste alle quali egli non sarebbe stato intenzionato a dare seguito (cfr. atto A11, pag. 9, atto A39, pag. 3). Non di meno, il ricorrente ha precisato di non appartenere a nessuna forza politica, per il che fa manifestamente difetto una motivazione pertinente rispetto ai disposti citati, non potendosi dedurre nemmeno dall'estrazione etnica degli interessati (cfr. atto A39, pag. 4). In altri termini, gli atti in questione risultano dettati dalla volontà di imporre il proprio potere da parte di tale individuo e possono essere apparentati a criminalità comune rispetto alla quale la protezione convenzionale non è opponibile. Oltremodo, per essere considerate rilevanti materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere un'intensità tale da rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), condizione che di principio non può dirsi soddisfatta in casu rispetto a quanto avvenuto a discapito del ricorrente antecedentemente al suo espatrio. Pertanto, la questione è effettivamente priva di pertinenza e non giustifica il riconoscimento dello statuto di rifugiato né la concessione dell'asilo. 6.2 Lo stesso vale d'altro canto rispetto alla sua condizione di impiegato della pubblica amministrazione che, quandanche permetta di inserirlo nelle categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2 e riferimenti citati), non legittima ad essa sola l'esistenza di un fondato timore di esposizione a misure contrarie all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.3 - 4.4). 7. 7.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha altresì giudicato inverosimile la versione degli insorgenti in re alle presunte minacce ad opera dei Talebani. Secondo la SEM, le dichiarazioni di A._______ al riguardo si sarebbero rivelate insufficientemente motivate, essendosi quest'ultimo limitato a riferire informazioni generiche ed accessibili a chiunque, peraltro in modo asettico e distaccato. Egli, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, avrebbe inoltre omesso ogni riferimento agli avvertimenti ricevuti dalla Guardia Nazionale. Dal canto suo, ha proseguito l'autorità di prima istanza, B._______ si sarebbe contraddetta proprio in merito al momento in cui avrebbe appreso di tali minacce, avendolo collocato dapprima successivamente all'espatrio ed in seguito durante il soggiorno a Kabul, e ciò senza essere stata in misura di chiarire tale incongruenza. 7.2 Secondo i ricorrenti, tale valutazione non sarebbe condivisibile. Non si comprenderebbe invero in che modo le allegazioni di A._______ siano insufficientemente dettagliate. Egli avrebbe invero risposto a quanto gli era stato chiesto. Il ricorrente, con riferimento al rimprovero della SEM circa la sua impossibilità a dettagliare il tipo di collaborazione richiesta dai talebani, ribadisce di aver dichiarato che questi gli avrebbero intimato di lasciare il suo impiego. Nella prima occasione, egli avrebbe appeso il telefono mentre nella terza avrebbe risposto di essere alle dipendenze di uno Stato islamico. Del resto, nulla dovrebbe essere dedotto dall'assenza di riferimenti circa gli avvertimenti della guardia nazionale, posto in particolare che l'insorgente non sarebbe stato questionato al riguardo nel corso della seconda audizione. Per il resto, il ricorrente avrebbe risposto in modo completo aggiungendo elementi non richiesti dall'autorità ed esprimendo il suo disagio in ordine agli ostacoli della vita e della crescita professionale. Pertanto, tali riferimenti sarebbero chiaramente legati alla sua storia personale. Non vi sarebbe quindi nulla di asettico, esteriore e distaccato nelle allegazioni dell'insorgente. La valutazione della SEM risulterebbe di fatto atomizzata in quanto si limiterebbe a valutare l'inconsistenza delle dichiarazioni relativamente alle telefonate di minaccia, senza che siano state prese in considerazione la natura convincente ed il carattere dettagliato di quanto illustrato a riguardo delle problematiche con il Prefetto, del partito di appartenenza di quest'ultimo, eccetera. Altresì, in riferimento alla presunta incongruenza nelle asserzioni della moglie, occorrerebbe rammentare la diversa natura delle audizioni a cui quest'ultima sarebbe stata sottoposta. Del resto, non si tratterebbe nemmeno di vere e proprie contraddizioni: la ricorrente avrebbe già saputo in Afghanistan dell'esistenza di problemi il cui contenuto le sarebbe stato esplicitato solo dopo l'espatrio. La medesima sarebbe del resto stata la sola incompatibilità riscontrabile nel suo esposto. 8. 8.1 A tal riguardo, si rammenti come a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 9. 9.1 Ebbene, il Tribunale non può che condividere la valutazione dell'autorità di prima istanza circa l'insufficiente caratterizzazione delle presunte minacce da parte dei Talebani. Il ricorrente si è infatti limitato ad esporre in modo piuttosto generico e distaccato le telefonate minatorie ricevute. Chiamato ad esprimersi sul contenuto delle medesime, egli non ha inizialmente fatto alcuna distinzione tra gli episodi, affermando che nei contesti in parola il gruppo fondamentalista gli avrebbe fatto notare ch'egli era alle dipendenze di uno Stato alimentato da infedeli, invitandolo a collaborare con loro (cfr. atto A39, pag. 6). A parte il fatto che in tale esposto è pure difficile identificare dove risieda la minaccia, resta il fatto che l'assenza di differenziazione tra le diverse telefonate nel racconto spontaneo instilla forti dubbi in merito alla verosimiglianza di tali allegazioni. Gli stessi non vengono d'altro canto dissipati nemmeno dalle successive richieste di chiarimento della SEM. L'interessato ha infatti asserito di non sapere in cosa consistesse la collaborazione richiesta dai Talebani ed ha poi ripetuto quanto addotto in precedenza, ossia che questi consideravano il suo lavoro contrario alla legge islamica (cfr. atto A39, pag. 6). Incalzato dall'autorità inferiore, egli ha quindi specificato brevemente il contenuto dell'intimidazioni indirizzategli nel corso della terza telefonata, asserendo che i Talebani gli avrebbero significato che se avrebbe continuato a lavorare con gli infedeli, questi avrebbero avuto il potere di eliminarlo. In buona sostanza, tutto ciò si caratterizza per genericità e non si contraddistingue del resto da elementi notori in merito all'usuale modus operandi del gruppo armato in questione (cfr. sentenza del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5). In accordo con l'autorità intimata, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente, conto tenuto della sua estrazione socioculturale, qualora avesse vissuto realmente gli eventi in questione, avrebbe dovuto illustrali in modo ben più dettagliato, come del resto avvenuto per le ulteriori circostanze alla base del suo espatrio, già giudicate irrilevanti sub. consid. 5. D'altro canto, la tesi della lettura disgiunta non giunge in soccorso del ricorrente. È infatti indubbio ch'egli sia stato in misura di descrivere in modo concludente aspetti relativi alle problematiche con il Prefetto, all'estrazione politica di quest'ultimo nonché in merito ad altri aspetti riconducibili a tali questioni (cfr. ricorso pag. 4). Sennonché, le predette null'hanno a che vedere con le presunte diffide da parte dei Talebani. Non solo dunque non contribuiscono a rendere verosimili le sue allegazioni al riguardo, ma proprio se contrapposte ai lacunosi esposti in re alle telefonate minatorie, denotano un'indubbia ed ingiustificata carenza di dettaglio ed approfondimento. 9.2 A ciò si aggiunge la fondamentale, seppur singola contraddizione nel resoconto di B._______, la quale ha dapprima espressamente asserito di aver appreso dell'esistenza di minacce da parte dei Talebani successivamente all'espatrio alla volta della Turchia (cfr. atto A10, pag. 9) per poi modificare sostanzialmente la sua versione dei fatti dichiarando di essere già stata a conoscenza di tali vicissitudini prima di lasciare il paese (cfr. atto A28, pag. 4). Anche a tal riguardo, la lettura proposta in sede ricorsuale non regge. L'incongruenza verte infatti su di un aspetto centrale della vicenda rispetto al quale era quantomeno lecito attendersi una certa linearità del narrato. Dette allegazioni non soddisfano pertanto le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

10. In conclusione è quindi a giusto che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti omettendo di concedergli asilo. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 29 ottobre 2018, non sono riscosse spese.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non sono riscosse spese processuali.

3. Non vengono assegnate indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli