Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino tunisino di etnia araba, nato e vissuto a Tunisi, è giunto illegal- mente in Svizzera il 13 settembre 2022. Prima di depositare la domanda d’asilo, il 27 settembre 2022, si sarebbe recato a B._______ per chiedere consiglio all’associazione Asile LGBTQ+ e per farsi visitare presso l’ospe- dale universitario, essendo affetto dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV), dove gli sarebbe stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 1/1, 12/10, 14/2 e 24/22 [D152]). Le visite specialistiche predisposte dall’autorità infe- riore hanno confermato la diagnosi di HIV e la terapia prescritta è stata adeguata (atti SEM n. 16/1, 21/3, 22/2, 23/2). A.b Nell’audizione del 27 dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. 24/22 [di seguito: verbale]), all’interessato sono state dapprima poste delle domande in rela- zione alla sua situazione medica attuale (verbale, D6-9, D152), è stato quindi interrogato riguardo alla sua situazione famigliare, alla sua forma- zione e alla sua esperienza professionale prima dell’espatrio, nonché ri- guardo alle possibilità di ottenere copia dei documenti d’identità (cfr. ver- bale, D41-80). Interrogato sui motivi d’asilo, l’interessato ha riferito di aver scoperto di essere omosessuale all’incirca a 13 anni, dopo aver avuto degli incontri intimi con un uomo. Alcuni anni dopo avrebbe iniziato ad avere rapporti sessuali con uomini incontrati su piattaforme d’incontri online spe- cifiche (come Planet Romeo, Gay Romeo, Grinder e Hornet) e a frequen- tare regolarmente la comunità omosessuale di Tunisi (verbale, D99). Egli ha dichiarato di aver scoperto di essere affetto dall’HIV tra gennaio e feb- braio 2018 e di aver iniziato il trattamento antiretrovirale vero e proprio at- torno a settembre 2018, sotto supervisione medica. In quel periodo si sa- rebbe inoltre rivolto a uno psicologo dal quale sarebbe stato in terapia per circa tre mesi, a causa del contraccolpo psicologico causato dalla scoperta della malattia e a causa della diffusione online della sua situazione da parte dell’uomo che in gennaio 2018 gli avrebbe comunicato telefonicamente il risultato del test HIV (verbale, D10-42, D147-152). Quest’ultimo avrebbe registrato la conversazione e l’avrebbe inoltrata a tutti i suoi amici di Fa- cebook, avrebbe inoltre pubblicato un avvertimento su Grinder dove met- teva tutti in guardia dal fatto che lui (il richiedente) fosse malato. Essendo stato bloccato da buona parte dei suoi contatti dopo le suddette pubblica- zioni e nell’intento di stare più tranquillo egli si sarebbe tolto da queste
D-237/2023 Pagina 3 piattaforme. Nonostante ciò, quando usciva in città egli avrebbe sentito lo sguardo malevolo dei conoscenti che erano al corrente della sua malattia, facendolo sentire molto depresso e facendogli maturare pensieri suicidi (verbale, D132-151). L’unica persona che gli sarebbe rimasta accanto era C._______, un amico conosciuto durante una festa nel 2013, che in quel periodo difficile gli avrebbe fornito un grande sostegno nel percorso tera- peutico e sarebbe divenuto il suo partner fisso (verbale, D86). Grazie al supporto di quest’ultimo l’interessato avrebbe fatto grandi progressi, ini- ziando ad andare in palestra e a lavorare insieme a lui presso una caffet- teria del quartiere D._______ (verbale, D71, D81). L’interessato ha poi ri- ferito che sua madre e sua sorella sarebbero state al corrente della sua malattia, ma non suo fratello che quando l’avrebbe scoperto a fine 2020 l’avrebbe cacciato di casa (verbale, D63). Egli si sarebbe dunque trasferito a casa di C._______, dove viveva anche la sorella di quest’ultimo con la quale avrebbe avuto un buon rapporto, ma non sarebbe stata a cono- scenza della loro relazione (verbale, D100). In settembre 2021, il richie- dente ha riferito di essere stato aggredito, insieme a C._______, da quattro ragazzi che li avrebbero visti baciarsi nel posteggio di in una discoteca dove avrebbero trascorso la serata in compagnia di un altro amico omo- sessuale. Dopo il pestaggio uno degli aggressori, cugino di un vicino di C._______, avrebbe raccontato a tutti nel quartiere della loro omosessua- lità e di quanto accaduto, generando ostilità e pressione sociale nei loro confronti. L’interessato e il compagno avrebbero deciso di non denunciare l’accaduto, temendo di finire loro stessi in prigione in quanto omosessuali (verbale, D81, D100 e D117-118). Egli avrebbe subito un’ulteriore aggres- sione in gennaio 2022 dal fratello mentre stava uscendo dalla casa di fa- miglia dopo una visita alla madre e alla sorella. Quest’ultimo l’avrebbe af- ferrato per il collo e gli avrebbe dato dei pugni in faccia e per timore che potesse contagiare tutta la famiglia gli ha intimandogli di non tornare mai più in quella casa e nemmeno nel quartiere, altrimenti l’avrebbe ucciso con le sue mani (verbale, D81 e D123-130). Il 9 marzo 2022 l’interessato avrebbe intrapreso il viaggio di espatrio che lo avrebbe condotto fino in Svizzera insieme a C._______ che tuttavia, rimanendo ferito durante un incontro con le forze dell’ordine in Serbia, sarebbe stato rimpatriato e sa- rebbe tornato a vivere con la sorella a Tunisi (verbale, D91-93). A sostegno della domanda d’asilo, il richiedente ha depositato agli atti sette fotografie relative alle aggressioni subite in Tunisia, una lettera dell'asso- ciazione Asilo LGBTQ+ del 14 dicembre 2022, un rapporto medico dell’ospedale di B._______ dell’11 ottobre 2022 e il libretto delle vaccina- zioni eseguite in Svizzera.
D-237/2023 Pagina 4 A.c Con scritto del 5 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 29/6), inoltrato dalla rappresentante legale, il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni al progetto di decisione negativa ricevuto il giorno pre- cedente (cfr. atto SEM n. 28/11). B. Con decisione del 9 gennaio 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atti SEM
n. 30/13, 31/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, ri- tenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni di ve- rosimiglianza e di rilevanza previste dall'art. 3 e 7 LAsi, pronunciando con- testualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del me- desimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 16 gennaio 2023 (data di entrata: 17 gennaio 2023, cfr. timbro di entrata), l’interessato – non più rappresentato – ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e, in via principale il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, mentre in via subordinata l’ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e protestato infine tasse e spese. A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto un nuovo cer- tificato medico del 16 gennaio 2023 (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 7 giugno 2023 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, avendo constatato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso appare d’acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di CHF 750.–, regolarmente sal- dato da quest’ultimo il 15 giugno 2023 (doc. TAF 4). C.c Con complemento al ricorso del 10 novembre 2023 il ricorrente ha tra- smesso copia dei certificati medici del 23 marzo e del 26 ottobre 2023 (doc. TAF 5).
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inade- guatezza ai sensi dell'art. 49 PA (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci- sione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente riguardo alla perdita degli amici e della famiglia e dell’aggres- sione da parte del fratello per via della sua malattia non fossero credibili. Pur avendo il richiedente un lieve segno sotto l’occhio destro, a mente dell’autorità inferiore questo non sarebbe di per sé atto a dimostrare l’ag- gressione da parte del fratello nelle modalità e per i motivi addotti. Le di- chiarazioni su tale evento, oltre ad essere evasive, risulterebbero per altro contradditorie, nella misura in cui il ricorrente afferma da una parte che il fratello temesse che lui potesse contagiare tutta la famiglia con la sua sola presenza e per tale ragione non volesse avvicinarsi a lui, dall’altra dichiara
D-237/2023 Pagina 6 che quest’ultimo l’abbia afferrato a mani nude al collo e che l’abbia colpito al volto. La SEM ha parimenti ritenuto incongruenti, oltre che vaghe e ste- reotipate, le allegazioni in merito al fatto di aver perso la famiglia e gli amici per via della sua sieropositività. Innanzitutto per il fatto che egli stesso avrebbe ammesso di aver continuato a vivere per più di due anni dopo la scoperta della diagnosi con la madre e la sorella, che sarebbero state a conoscenza della sua malattia, di aver fatto loro visita almeno in un’occa- sione dopo il trasferimento da C._______ e di sentirle telefonicamente due volte a settimana. Il fatto di essere andato ad abitare con il proprio partner, a mente della SEM, non dimostrerebbe inoltre che il fratello l’abbia cacciato di casa. Mentre il fatto che alcuni contatti gli abbiano tolto il saluto e l’ami- cizia sui canali social, ancora non dimostrerebbe che essi fossero stati in- formati riguardo alla sua diagnosi. Tantopiù che egli non sarebbe riuscito a spiegare in che modo essi ne sarebbero venuti a conoscenza. Tali circo- stanze, unite al fatto che dalle dichiarazioni risulterebbe che insieme a C._______ avessero continuato a frequentare terze persone nel tempo li- bero, non permetterebbero di ritenere verosimile l’affermazione secondo cui egli avrebbe perso la sua famiglia e i suoi amici. Sotto il profilo della rilevanza, la SEM ha osservato che l’aggressione di settembre 2021 risulta essere stato un episodio isolato e che nonostante uno degli aggressori avesse sparso la voce dell’omosessualità dell’interes- sato, egli avrebbe continuato a vivere con il suo compagno nello stesso luogo, a frequentare la medesima discoteca in cui si sarebbero svolti i fatti di violenza e a lavorare presso la medesima caffetteria fino a fine febbraio 2022, quando avrebbe deciso di espatriare. Avendo potuto continuare la sua vita di prima senza particolari problemi, né ulteriori aggressioni legate al suo orientamento sessuale, a mente della SEM non vi sarebbe pertanto alcun nesso temporale tra l’aggressione e l’espatrio, né vi sarebbero motivi che giustifichino un timore fondato di persecuzione per via della sua omo- sessualità. Ragione per cui l’aggressione di settembre 2021 non sarebbe rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto riguarda le chiacchiere delle persone per via della sua malattia e i commenti o gli sguardi di derisione a causa del suo modo di vestire, si tratta di atteggiamenti che secondo la SEM non rivestirebbero un’intensità rilevante, né costituirebbero una pres- sione psichica insopportabile tale da impedire la conduzione di un’esi- stenza degna in Tunisia. Al riguardo essa ha rilevato che nel corso dei di- ciassette anni trascorsi fra la presa di coscienza della propria omosessua- lità e l’espatrio, il ricorrente avrebbe potuto vivere secondo il proprio orien- tamento sessuale nella capitale – avendo rapporti sessuali con svariati uo- mini, uscendo con loro a bere caffè, intraprendendo una relazione stabile con un uomo con il quale viveva, frequentava bar, discoteche, spiagge,
D-237/2023 Pagina 7 palestre e con cui lavorava in una caffetteria e andava al mercato – ed avrebbe potuto condurre un’esistenza degna pure dopo la diagnosi dell’HIV. La SEM ha pertanto concluso che le chiacchere e gli sguardi di disapprovazione nei suoi confronti non sarebbero rilevanti per l’asilo, tan- topiù che il richiedente, stando alle sue stesse dichiarazioni, non ha mai avuto problemi con terze persone, né con le autorità tunisine. La SEM ha quindi pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, ritenendo che, dal punto di vista personale e valetudinario, l’esecuzione del rinvio nel Paese d’origine fosse possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.
E. 3.2 In sede di ricorso, prevalendosi di un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, l'insorgente ha fatto essenzial- mente valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel com- plesso che nei singoli eventi addotti coerente, verosimile e del tutto atten- dibile, conto tenuto dello stigma esistente in Tunisia contro le persone sie- ropositive. Ritenuta la verosimiglianza delle proprie allegazioni, il ricorrente ritiene quindi che al momento dell’espatrio avesse senza dubbio un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, per lui esistenti nel proprio Paese sia a causa della sua omosessualità che della sua malattia. Infine egli ritiene che la SEM non abbia tenuto in debito conto le problema- tiche di salute da cui egli è affetto, che renderebbero inesigibile l’esecu- zione dell’allontanamento verso la Tunisia, in particolare il regolare ac- cesso ai medicamenti antiretrovirali per la cura dell’HIV e le problematiche psichiche che gli impedirebbero di dormire.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
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E. 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 4.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
D-237/2023 Pagina 9 indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5.1 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM – per le ragioni da essa esposte – sul fatto che alcune delle allegazioni del ricorrente risul- tano inverosimili, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti es- senziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti.
E. 5.2 A ben vedere il racconto del ricorrente, mostra alcune criticità già nell’esposizione della scoperta della sua sieropositività e delle modalità che hanno condotto alla pubblica diffusione via social network della sua diagnosi. Egli dapprima riferisce che il suo compagno dell’epoca gli avesse proposto e gli avesse personalmente fatto il test, precisando che “all’inizio non era proprio un mio compagno, ma avevamo una relazione passeggera” (verbale, D13). In tale ricostruzione appare tuttavia poco plausibile il disin- teresse dell’insorgente per l’esito del test dopo che il compagno si sarebbe rifiutato di dirglielo, accontentandosi della spiegazione secondo cui il test non avrebbe funzionato (verbale, D13). In seguito, egli ritratta quanto detto e sostiene che a fargli il test fosse stata un’altra persona, un amico con cui non aveva alcuna relazione sentimentale (verbale, D16 e D31), che gli avrebbe comunicato telefonicamente in gennaio 2018 l’esito positivo del test HIV, registrando tale conversazione nell’intento di pubblicarla sui social media per nuocergli (verbale, D13, D31). Anche tale ricostruzione non ap- pare del tutto plausibile, soprattutto perché non è dato sapere il motivo per cui tale persona, che a dire del ricorrente era un amico facente parte di un’associazione di omosessuali che stava facendo una campagna per la prevenzione dell’HIV (verbale, D13), nutriva un tale astio nei suoi confronti da prendersi la briga di registrare la telefonata nell’intento di rendere pub- blica la sua diagnosi. Sui motivi che avrebbero indotto tale persona ad ac- canirsi nei suoi confronti il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio, nono- stante nell’audizione sia tornato a più riprese su tale episodio (verbale, D13, D31, D81).
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E. 5.3 Il racconto del ricorrente è inoltre poco credibile laddove sostiene che la sorella di C._______, con la quale avrebbe convissuto nella stessa casa per quasi due anni in ottimi rapporti d’amicizia (verbale, D51, D65), non fosse a conoscenza della sua relazione omosessuale con il fratello (ver- bale, D100, D112-115). Nonostante lui e C._______ condividessero la stessa camera al piano superiore (verbale, D114), nonostante essi passas- sero insieme le giornate in cui non lavoravano, preparando la cena in- sieme, facendosi la barba reciprocamente, uscendo e rientrando la sera insieme dopo essere stati per bar e discoteche e talvolta avendo rapporti sessuali (verbale, D94-98) e nonostante essi avessero l’abitudine d’indos- sare magliette a rete, trasparenti e di pizzo, che a dire dell’interessato in Tunisia sarebbe malvista poiché considerata “da omosessuali” (verbale, D119-122). A fronte di tali circostanze e dei comportamenti complici de- scritti, appare oltremodo dubbio che la sorella di C._______ non fosse a conoscenza della loro relazione. Tantopiù che secondo il ricorrente dopo l’aggressione di settembre 2021 tutti nel quartiere sarebbero stati a cono- scenza della loro omosessualità e le voci che sarebbero girate avrebbero alimentato una spirale di derisione e di violenza verbale tramite piattaforme digitali (verbale, D81, D110). Difficile credere che nulla di tutto ciò sia mai stato percepito dalla sorella per il semplice fatto che, a suo dire, “non è una voce che circola tra le donne” (verbale, D116). Poco plausibile è infine la dichiarazione secondo cui la sorella di C._______, oltremodo allarmata e spaventata dalla gravità delle ferite riportate dall’interessato e dal fratello, rimasto in cura per un mese e mezzo dopo l’aggressione di settembre 2021 (verbale, D81), si sia convinta a non sporgere denuncia, per il solo fatto che per dissuaderla e tranquillizzarla essi le abbiano raccontato di non aver riconosciuto al buio i loro aggressori, essendo capitato tutto improvvisa- mente (verbale, D100).
E. 5.4 Ulteriori elementi d’inverosimiglianza emergono dalle dichiarazioni pas- sate in rassegna dall’autorità inferiore (alcune delle quali ribadite in sede ricorsuale) e a giusto titolo considerate vaghe, stereotipate e incoerenti. Riguardo al fatto di non avere più una famiglia, il ricorrente stesso ammette che ciò non sia del tutto riconducibile alla propria malattia, dato che egli non avrebbe più avuto rapporti con gli zii e la famiglia del padre già dalla morte di quest’ultimo (verbale, D76-77). Sebbene egli riferisca che dopo la scoperta della sua sieropositività qualcosa sia cambiato nei rapporti con le due sorelle già sposate (e già lontane dal nucleo famigliare nel quale aveva vissuto fino al 2020), così come con la madre e con la sorella maggiore (verbale, D63), ciò ancora non significa che queste persone lo abbiano completamente rinnegato e che se lo avessero fatto sarebbe a causa della sua malattia. Indizi in tal senso non emergono dalle dichiarazioni
D-237/2023 Pagina 11 dell’interessato che, anzi, ha ammesso di sentire regolarmente la madre e la sorella e di essere stato a trovarle quando ancora abitava in Tunisia. Neppure risulta maggiormente verosimile l’affermazione di non avere più amici, considerato che, anche dopo la diffusione della sua diagnosi via so- cial network nel 2018, ha continuato ad avere una vita sociale, uscendo con il proprio compagno e con altre persone, lavorando e andando in pa- lestra. In tal senso il ricorrente ha affermato di non aver avuto un lavoro tra il 2014 e il 2017, dunque prima della scoperta della malattia (verbale, D73), e di essere stato assunto presso l’internet point nella zona di D._______, dove ha lavorato da marzo 2017 a luglio 2018, grazie all’intercessione di un amico (verbale, D71-72). Sulla fine di questo rapporto lavorativo il ricor- rente non ha mai fornito indicazioni chiare, ragione per cui non è possibile ritenere che ciò sia inequivocabilmente collegato alla pubblicazione della sua malattia in gennaio 2018, tantopiù che le tempistiche non tornano, es- sendo trascorso tra un evento e l’altro all’incirca sei mesi. Nell’estate 2018 inoltre l’interessato avrebbe iniziato la terapia antiretrovirale vera e propria oltre che le sessioni di terapia con uno psicologo, ragione per cui in as- senza di elementi contrari, è lecito presumere che il periodo d’inattività la- vorativa possa essere legato al bisogno di cure, piuttosto che a una discri- minazione per la propria situazione di malato di HIV (verbale, D13-35). Vaga e poco coerente appare infine la descrizione del modo in cui il fratello sarebbe venuto a sapere della sua malattia: non tramite amici in comune, i canali social o le voci di quartiere, le occhiatacce e i commenti malevoli – che a detta dell’interessato non gli avrebbero dato tregua – ma attraverso la scoperta del farmaco antiretrovirale dentro la scatola degli integratori nell’armadietto della palestra in cui entrambi si allenavano (verbale, D127). Oltretutto a distanza di oltre due anni dal test HIV e dalla pubblicazione della sua diagnosi nel gennaio 2018 (verbale, D63). Al pari dell’autorità in- feriore e per le medesime ragioni da essa evocata, si ritiene infine incoe- renti le dichiarazioni riguardo all’aggressione da parte del fratello in gen- naio 2022.
E. 5.5 Nel memoriale di ricorso, l’interessato ha affermato per la prima volta di essere stato aggredito per strada in un paio di occasioni da altri uomini che gli intimavano di andarsene dal Paese in quanto malato di HIV (doc. TAF 1, p. 2). A tal proposito egli non fornisce alcun elemento concreto, ve- rificabile, nessun particolare che permetta di ritenere attendibile tale dichia- razione. A dimostrazione di quanto asserito egli si riferisce genericamente alla situazione dei malati di HIV in Tunisia e dello stigma che accompagne- rebbe queste persone, senza tuttavia entrare nel dettaglio di quanto da lui personalmente vissuto. Pare inoltre alquanto strano – ed ulteriore ele- mento d’inverosimiglianza – che nell’ambito dell’audizione egli non abbia
D-237/2023 Pagina 12 mai fatto il minimo accenno a tali aggressioni, nonostante avesse avuto modo di descrivere in modo estensivo gli episodi di violenza e i fatti che avrebbero dovuto indurlo ad espatriare; a tal proposito egli neppure spiega il motivo per cui ha atteso il ricorso per esporre per la prima volta tali acca- dimenti. Egli afferma poi di essersi recato a sporgere denuncia presso la polizia, dove gli sarebbe stato detto che in ragione della sua malattia era meglio che se ne andasse (doc. TAF 1, p. 2). Al riguardo, oltre a non addure alcun elemento concreto a dimostrazione di tale circostanza, occorre rile- vare che l’affermazione risulta essere in aperta contraddizione con quanto dichiarato nell’audizione. Dinnanzi alla SEM infatti il ricorrente aveva a più riprese asserito di non aver né voluto né potuto denunciare l’aggressione di settembre 2021 (verbale, D81, D100, D118), così come la pubblicazione della sua diagnosi a gennaio 2018 (verbale D137-142), poiché in Tunisia l’omosessualità sarebbe reato e non ci sarebbe protezione alcuna per chi è malato di HIV, ragione per cui andare a denunciare gli avrebbe cagionato unicamente problemi aggiuntivi che lui non voleva. Ne consegue che an- che tale nuova allegazione, non può essere considerata verosimile.
E. 6.1 Le circostanze illustrate dal ricorrente, gli episodi di violenza e le vi- cende vissute prima dell’espatrio, neppure permettono di riconoscere l’esi- stenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo.
E. 6.2 Si rammenta innanzitutto che tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecu- zione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).
E. 6.3.1 Per quanto riguarda la situazione della comunità LGBTI in Tunisia, va innanzitutto rilevato che, nonostante i cambiamenti avvenuti dal 2011, la società tunisina permane conservatrice, in particolare per quanto riguarda i ruoli di genere, la vita familiare e la sessualità. Nel contesto tunisino, l’omosessualità non soltanto è un tabù, ma è largamente considerata come inaccettabile, al punto che anche nell’ambito privato raramente si discute di questioni LGBTI (Landinfo, Tunisia: Forhold for homofile, 18.01.2016, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Tunisia-Forhold-for-homo- file.pdf, consultato il 4 aprile 2025; LACHHEB MONIA [Université de la
D-237/2023 Pagina 13 Manouba, Tunesien]; Le Monde, La longue marche des homosexuels tuni- siens vers l’émancipation, 14.08.2018, https://www.lemonde.fr/series-d- ete-2018-long-format/article/2018/08/14/la-longue-marche-des-homose- xuels-tunisiens-vers-l-emancipation_5342371_5325928.html, consultato il 4 aprile 2025; British Broadcasting Corporation (BBC), Inside Tunisia's Shams Rad - the Arab world's 'only gay radio station', 18.06.2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-44137901, consultato il 4 aprile 2025).
E. 6.3.2 Redatto nel 1913, l'art. 230 del Codice Penale tunisino, prevede nella versione francese che "la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans". La versione araba della suddetta disposizione, che è determi- nante, stabilisce che l'omosessualità tra adulti consenzienti è punibile con tre anni di reclusione, quand’anche l’atto sessuale sia avvenuto in privato (cfr. sentenza del TAF D-3978/2019 del 25 giugno 2021 consid. 3.4.4.3 e riferimenti ivi citati). Sebbene risalga all'epoca coloniale, la disposizione in parola è ancora applicata dai tribunali tunisini, che continuano a condan- nare l'omosessualità, anche se le minoranze sessuali stanno gradualmente cercando di uscire dall'ombra dopo la rivoluzione del 2011.
E. 6.3.3 Inoltre, le persone appartenenti alla comunità LGBTI sono oggetto di discriminazione da parte delle autorità e della società. Capita infatti che le persone sospettate di essere omosessuali siano talvolta maltrattate dalla polizia e, durante la detenzione, siano costrette a sottoporsi ad esami anali volti ad “accertare” la loro omosessualità (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homo- sexuality-arrests, consultato il 4 aprile 2025). Quando vengono aggredite, vi è il rischio che esse non denunciano l'incidente per paura di essere con- dannate loro stesse per omosessualità (https://www.alaraby.co.uk/en- glish/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consultato il 4 aprile 2025). In definitiva, gli omosessuali subiscono discriminazioni dif- fuse, vivono nel timore di essere arrestati e sono particolarmente esposti alla violenza a causa del loro reale o presunto orientamento sessuale o identità di genere (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-per- sonnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consultato il 4 aprile 2025).
E. 6.3.4 Alla luce di quanto precede, è indubbio che per la comunità LGBTI la situazione in Tunisia è alquanto complessa e a tratti preoccupante. Ciò po- sto, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che, nonostante la discri- minazione quotidiana, non vi è motivo di ammettere che in Tunisia sussista
D-237/2023 Pagina 14 una persecuzione sistematica degli omosessuali, tantopiù che l'omoses- sualità viene perseguita dalle autorità penali solo se viene vissuta aperta- mente e provoca accuse. Un esame concreto e individuale deve pertanto essere svolto di caso in caso (cfr. sentenze del TAF D-2738/2021 dell’8 settembre 2021 consid. 5.2.3; E-5830/2018 del 21 agosto 2020 consid. 6.4).
E. 6.4.1 Come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, l’aggressione del 2021 è stata un episodio isolato che non ha obbligato il ricorrente a modi- ficare le proprie abitudini di vita. Sebbene, a suo dire, uno degli aggressori abbia diffuso la voce della loro omosessualità, ciò non ha impedito all’inte- ressato e a C._______ di continuare a vivere nel quartiere, né tantomeno di continuare a prestare servizio nella caffetteria insieme al proprio partner. A questo Tribunale, in definitiva, non risulta che la suddetta aggressione, così come la diffusione della notizia del suo orientamento sessuale o finan- che della sua malattia, abbia mai causato all’insorgente un pregiudizio par- ticolarmente gravoso ad esempio inducendo le autorità tunisine ad avviare un’indagine o un procedimento penale nei suoi confronti o attirando su di sé regolari e gravi vessazioni da parte di terzi privati. Neppure emerge dalle dichiarazioni del ricorrente una pressante necessità di lasciare il Paese a causa del timore innescato da tali eventi, considerato che fra la pretesa diffusione della sua malattia sui social network e il suo espatrio sono tra- scorsi quattro anni, mentre dall’aggressione di settembre 2021 sono tra- scorsi oltre sei mesi durante i quali l’interessato non ha dichiarato di aver adottato particolari misure precauzionali, né di essere animato da una par- ticolare urgenza di lasciare il Paese.
E. 6.4.2 Riguardo alle minacce di morte ricevute dal fratello, a prescindere dal fatto di sapere se esse siano state effettivamente proferite o meno, conto tenuto dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni relative all’aggressione di gennaio 2022, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifu- giato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite intimidazioni da parte del fratello – dopo che quest’ultimo nel 2020 lo aveva cacciato di casa – non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, ma vanno semmai ri- condotte alle conseguenze di una vertenza privata nel quadro di una dia- triba famigliare, dalla quale l’interessato avrebbe potuto sottrarsi – come ha effettivamente fatto – trasferendosi in un quartiere differente della
D-237/2023 Pagina 15 medesima città. In conclusione il ricorrente non può avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione alle minacce del fratello.
E. 6.4.3 Continuando nell’analisi delle dichiarazioni, il richiedente non ha fornito elementi concreti sulla base dei quali si possa ritenere che prima di lasciare il Paese fosse oggetto di ricorrenti persecuzioni, minacce e atti di violenza riconducibili alla sua omosessualità. All’infuori dell’episodio di settembre 2021, egli non ha offerto alcuna indicazione concreta e specifica riguardo ad un suo eventuale timore, al momento dell’espatrio, di essere vittima di violenza a causa di outing e di essere oggetto di minacce dirette a causa della sua omosessualità. Per le ragioni già esposte dalla SEM, le chiacchere e gli sguardi di disapprovazione nei suoi confronti per il suo modo di vestirsi e di comportarsi in pubblico non configurano un’intensità di persecuzione rilevante per il diritto all’asilo. Dalle carte processuali non risulta infatti che tale sua attitudine abbia generato attorno a lui una repulsione e un astio tale da giustificare un fondato timore di persecuzione, semmai tutt’al più delle reazioni che gli hanno causato disagio e fastidio. In tal senso il ricorrente stesso ha ammesso di non aver mai avuto problemi né con le autorità tunisine né tantomeno di essere mai stato preso di mira sistematicamente da terze persone (verbale, D83-84).
E. 7 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod- disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
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E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 9.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
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E. 9.3.1 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è dun- que ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
E. 9.3.2 Neppure l’omosessualità del ricorrente è ostativa al rinvio dell’inte- ressato. Al riguardo si osserva infatti che per quanto difficile la situazione per la comunità LGBTI in Tunisia e pur essendo diffusa l’omofobia, nella capitale Tunisi, dove il ricorrente per altro ha sempre vissuto, è possibile condurre una vita più anonima rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali (cfr. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Preliminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination ba- sed on sexual orientation and gender identity, 18 June 2021, Urban vs. Rural; https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/preliminary-ob- servations-visit-tunisia-independent-expert-protection-against), di modo che non sussista un “real risk” di subire dei trattamenti vietati dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all’esecuzione del suo al- lontanamento.
E. 9.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 9.4.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
D-237/2023 Pagina 18 probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
E. 9.4.2 In concreto, la Tunisia si trova nel mezzo di una transizione politica con importanti sfide economiche e sociali, accentuate da quando il Presi- dente Saïd è salito al potere nel luglio 2021 e aggravate dalla crisi di Covid- 19 e dalla guerra in Ucraina, che stanno contribuendo a indebolire l'econo- mia del Paese e a provocare sporadici disordini sociali. Tuttavia, come que- sto Tribunale ha già constatato a più riprese, la Tunisia non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consenti- rebbe di presumere, per tutti i richiedenti provenienti da questo Stato, l'esi- stenza di un pericolo concreto ai sensi dell'articolo 83 cpv. 4 LStrI. In linea di principio, quindi, l'espulsione in Tunisia è ragionevole, come questo Tri- bunale ha già constatato a più riprese (cfr. sentenze del TAF D-2519/2021 del 12 luglio 2024 consid. 11.3; D-5046/2022 del 10 aprile 2024 consid. 12.5; E-7115/2023 del 29 gennaio 2024 pag. 10; E-4771/2023 del 15 set- tembre 2023 consid. 9.3).
E. 9.4.3 Dall’incarto non emerge neppure che l’interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri.
E. 9.4.3.1 Il ricorrente è un uomo di 34 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, che è sempre vissuto fino all’espatrio a Tunisi, dove ha studiato e lavorato. Egli parla arabo e francese ed ha seguito un regolare percorso scolastico ottenendo il diploma di maturità in Economia e Gestione nel 2011 seguendo poi una formazione professionale ottenendo il diploma in commercio internazionale nel 2014. Non risulta che egli abbia mai lavorato nell’ambito in cui si è formato, essendo rimasto dal 2014 al 2017 senza attività lavorativa ed avendo in seguito lavorato dal 2017 al 2018 come col- laboratore in un internet point e in seguito dal 2020 al 2022 come cameriere in una caffetteria. Tali esperienze così come l’opportunità lavorativa che gli si era prospettata in Kuwait permettono di ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze sufficienti per trovare nuovamente un lavoro, al
D-237/2023 Pagina 19 fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato (cfr. verbale, D68-81). Sebbene affermi di non andare d’accordo con il fra- tello e di non avere più contatti con gli zii, egli ancora dispone di una rete sociale che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre e la sorella, con le quali continua a mantenere vivo il rapporto (verbale, D74-75), non- ché il compagno C._______ che ancora vive nella casa di famiglia con la sorella che continua a svolgere la sua attività designer di carta da parati (verbale, D67, D87, D162). In assenza di indizi contrari è ragionevole sup- porre che in caso di un suo rientro, queste persone, non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si inte- grerà senza particolari problemi in Tunisia.
E. 9.4.3.2 L’esecuzione del rinvio diventa infatti inesigibile unicamente nel caso in cui il ritorno nel Paese d’origine non permette al richiedente di be- neficiare delle cure essenziali che gli garantiscono delle condizioni minime esistenziali. Per cure essenziali s’intende le cure mediche generali e d’emergenza assolutamente necessarie a garantire la dignità umana (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEF- FEN, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berna 2002, p. 81 s. e 87). Per ammettere l’inesigibilità del rinvio, non è quindi sufficiente limitarsi a constatare che un determinato trattamento, prescritto sulla base degli standard svizzeri, non potrebbe pro- seguire nel Paese d’origine. Occorre infatti dimostrare di soffrire di un grave problema di salute, che possa essere riconosciuto come caso di rigore. Su questo aspetto la giurisprudenza del Tribunale si mostra tuttavia restrittiva: costituendo l’aspetto medico uno fra diversi criteri da prendere in conto, non ci si potrà fondare esclusivamente su di esso, specie nel caso in cui il cittadino straniero giunga per la prima volta in Svizzera già soffrendo di un grave problema di salute (cfr. sentenza del TAF F-5351/2021 del 6 aprile 2023 consid. 7.6.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Di regola, quindi, occorre ritenere che se le cure essenziali richieste pos- sono essere fornite nel Paese d'origine o di provenienza del cittadino stra- niero, se necessario con farmaci diversi da quelli prescritti in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento verso uno di questi Paesi sarà ragionevol- mente esigibile. Tra gli esempi vi sono le cure per alleviare o curare disturbi mentali o fisici che non possono essere definiti gravi (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3).
D-237/2023 Pagina 20 Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni esposte dalla SEM alle quali si rinvia integralmente, rileva che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente (e che preesistevano al suo arrivo in Svizzera, ciò che non gli consente di invocarli come unico motivo per il riconoscimento di un caso di rigore [cfr. supra]) non sono così gravi che il suo ritorno in Tunisia potrebbe mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018 consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, p. 7). Fra la documentazione me- dica versata agli atti e non precedentemente considerata dalla SEM, si se- gnala: − I certificati medici del 16 gennaio e del 23 marzo 2023 con cui il dott. Donati, specialista in medicina interna ha ritenuto essenziale che l’interessato assuma con regolarità la terapia antiretrovirale in quanto un’ulteriore interruzione, dopo quella avvenuta a seguito dell’espatrio, potrebbe condurre ad un aggravamento dello stato di salute. Proprio per questo ha ritenuto importante che in caso di re- spingimento egli possa essere trasferito in un Paese dove l’acces- sibilità ai farmaci antiretrovirali possa essere garantita. Il medico ha poi riferito del nuovo trattamento antiretrovirale, meglio tollerato del precedente e che dovrebbe continuare senza interruzioni (allegato doc. TAF 1 e 5). − Il certificato medico del 26 ottobre 2023 con cui la dott.ssa Rudi, specialista in psicoterapia, ha riferito che l’interessato beneficia di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica da maggio 2023 per problematica misto ansioso-depressiva e assume una terapia farmacologica. Nel corso degli incontri egli parla di temi legati al difficile trascorso migratorio e ai vissuti relativi alla sindrome da HIV dalla quale è affetto, mostrando preoccupazione per la possibilità di non poter rimanere in Svizzera e continuare le sue cure (allegato doc. TAF 5). I problemi di salute descritti nei suddetti referti medici, che sono sostanzial- mente gli stessi che già esistevano prima dell’emanazione della decisione impugnata, risultano stabili e non sono gravi a tal punto da considerare, secondo la giurisprudenza citata sopra, che vi sia un imminente pericolo per la vita o l’integrità fisica dell’insorgente in caso di esecuzione dell’allon- tanamento. Le patologie da cui l’interessato è affetto possono senz’altro venir trattate nel suo Paese, come già era stato il caso prima del suo espa- trio e non sono tali da giustificare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50
D-237/2023 Pagina 21 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventual- mente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione.
E. 9.4.3.3 Infine, i motivi correlati a potenziali difficoltà derivanti da una crisi socio-economica che tutti nel Paese interessato possono affrontare (come condizioni di vita precarie, problemi di occupazione e di alloggio, mancanza di prospettive, ecc.) non sono, in quanto tali, decisivi dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5-7.7; 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 9.4.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve es- sere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI e contrario).
E. 9.5 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 9.6 Pertanto anche l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.
E. 10 In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi), stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non essendo inadeguata (art. 49 PA) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.
E. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l’anticipo spese, di identico ammontare, saldato il 15 giugno 2023 (doc. TAF 4).
E. 11.2 Visto l’esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
D-237/2023 Pagina 22
E. 12 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-237/2023 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF. 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 15 giugno 2023. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Luca Rossi
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-237/2023 Sentenza del 1° maggio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Giulia Marelli, Walter Lang, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1991, Tunisia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 9 gennaio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino tunisino di etnia araba, nato e vissuto a Tunisi, è giunto illegalmente in Svizzera il 13 settembre 2022. Prima di depositare la domanda d'asilo, il 27 settembre 2022, si sarebbe recato a B._______ per chiedere consiglio all'associazione Asile LGBTQ+ e per farsi visitare presso l'ospedale universitario, essendo affetto dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dove gli sarebbe stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 1/1, 12/10, 14/2 e 24/22 [D152]). Le visite specialistiche predisposte dall'autorità inferiore hanno confermato la diagnosi di HIV e la terapia prescritta è stata adeguata (atti SEM n. 16/1, 21/3, 22/2, 23/2). A.b Nell'audizione del 27 dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. 24/22 [di seguito: verbale]), all'interessato sono state dapprima poste delle domande in relazione alla sua situazione medica attuale (verbale, D6-9, D152), è stato quindi interrogato riguardo alla sua situazione famigliare, alla sua formazione e alla sua esperienza professionale prima dell'espatrio, nonché riguardo alle possibilità di ottenere copia dei documenti d'identità (cfr. verbale, D41-80). Interrogato sui motivi d'asilo, l'interessato ha riferito di aver scoperto di essere omosessuale all'incirca a 13 anni, dopo aver avuto degli incontri intimi con un uomo. Alcuni anni dopo avrebbe iniziato ad avere rapporti sessuali con uomini incontrati su piattaforme d'incontri online specifiche (come Planet Romeo, Gay Romeo, Grinder e Hornet) e a frequentare regolarmente la comunità omosessuale di Tunisi (verbale, D99). Egli ha dichiarato di aver scoperto di essere affetto dall'HIV tra gennaio e febbraio 2018 e di aver iniziato il trattamento antiretrovirale vero e proprio attorno a settembre 2018, sotto supervisione medica. In quel periodo si sarebbe inoltre rivolto a uno psicologo dal quale sarebbe stato in terapia per circa tre mesi, a causa del contraccolpo psicologico causato dalla scoperta della malattia e a causa della diffusione online della sua situazione da parte dell'uomo che in gennaio 2018 gli avrebbe comunicato telefonicamente il risultato del test HIV (verbale, D10-42, D147-152). Quest'ultimo avrebbe registrato la conversazione e l'avrebbe inoltrata a tutti i suoi amici di Facebook, avrebbe inoltre pubblicato un avvertimento su Grinder dove metteva tutti in guardia dal fatto che lui (il richiedente) fosse malato. Essendo stato bloccato da buona parte dei suoi contatti dopo le suddette pubblicazioni e nell'intento di stare più tranquillo egli si sarebbe tolto da queste piattaforme. Nonostante ciò, quando usciva in città egli avrebbe sentito lo sguardo malevolo dei conoscenti che erano al corrente della sua malattia, facendolo sentire molto depresso e facendogli maturare pensieri suicidi (verbale, D132-151). L'unica persona che gli sarebbe rimasta accanto era C._______, un amico conosciuto durante una festa nel 2013, che in quel periodo difficile gli avrebbe fornito un grande sostegno nel percorso terapeutico e sarebbe divenuto il suo partner fisso (verbale, D86). Grazie al supporto di quest'ultimo l'interessato avrebbe fatto grandi progressi, iniziando ad andare in palestra e a lavorare insieme a lui presso una caffetteria del quartiere D._______ (verbale, D71, D81). L'interessato ha poi riferito che sua madre e sua sorella sarebbero state al corrente della sua malattia, ma non suo fratello che quando l'avrebbe scoperto a fine 2020 l'avrebbe cacciato di casa (verbale, D63). Egli si sarebbe dunque trasferito a casa di C._______, dove viveva anche la sorella di quest'ultimo con la quale avrebbe avuto un buon rapporto, ma non sarebbe stata a conoscenza della loro relazione (verbale, D100). In settembre 2021, il richiedente ha riferito di essere stato aggredito, insieme a C._______, da quattro ragazzi che li avrebbero visti baciarsi nel posteggio di in una discoteca dove avrebbero trascorso la serata in compagnia di un altro amico omosessuale. Dopo il pestaggio uno degli aggressori, cugino di un vicino di C._______, avrebbe raccontato a tutti nel quartiere della loro omosessualità e di quanto accaduto, generando ostilità e pressione sociale nei loro confronti. L'interessato e il compagno avrebbero deciso di non denunciare l'accaduto, temendo di finire loro stessi in prigione in quanto omosessuali (verbale, D81, D100 e D117-118). Egli avrebbe subito un'ulteriore aggressione in gennaio 2022 dal fratello mentre stava uscendo dalla casa di famiglia dopo una visita alla madre e alla sorella. Quest'ultimo l'avrebbe afferrato per il collo e gli avrebbe dato dei pugni in faccia e per timore che potesse contagiare tutta la famiglia gli ha intimandogli di non tornare mai più in quella casa e nemmeno nel quartiere, altrimenti l'avrebbe ucciso con le sue mani (verbale, D81 e D123-130). Il 9 marzo 2022 l'interessato avrebbe intrapreso il viaggio di espatrio che lo avrebbe condotto fino in Svizzera insieme a C._______ che tuttavia, rimanendo ferito durante un incontro con le forze dell'ordine in Serbia, sarebbe stato rimpatriato e sarebbe tornato a vivere con la sorella a Tunisi (verbale, D91-93). A sostegno della domanda d'asilo, il richiedente ha depositato agli atti sette fotografie relative alle aggressioni subite in Tunisia, una lettera dell'associazione Asilo LGBTQ+ del 14 dicembre 2022, un rapporto medico dell'ospedale di B._______ dell'11 ottobre 2022 e il libretto delle vaccinazioni eseguite in Svizzera. A.c Con scritto del 5 gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 29/6), inoltrato dalla rappresentante legale, il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni al progetto di decisione negativa ricevuto il giorno precedente (cfr. atto SEM n. 28/11). B. Con decisione del 9 gennaio 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atti SEM n. 30/13, 31/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza previste dall'art. 3 e 7 LAsi, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 16 gennaio 2023 (data di entrata: 17 gennaio 2023, cfr. timbro di entrata), l'interessato - non più rappresentato - ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata l'ammissione provvisoria. Ha inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e protestato infine tasse e spese. A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto un nuovo certificato medico del 16 gennaio 2023 (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 7 giugno 2023 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, avendo constatato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso appare d'acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di CHF 750.-, regolarmente saldato da quest'ultimo il 15 giugno 2023 (doc. TAF 4). C.c Con complemento al ricorso del 10 novembre 2023 il ricorrente ha trasmesso copia dei certificati medici del 23 marzo e del 26 ottobre 2023 (doc. TAF 5). Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente riguardo alla perdita degli amici e della famiglia e dell'aggressione da parte del fratello per via della sua malattia non fossero credibili. Pur avendo il richiedente un lieve segno sotto l'occhio destro, a mente dell'autorità inferiore questo non sarebbe di per sé atto a dimostrare l'aggressione da parte del fratello nelle modalità e per i motivi addotti. Le dichiarazioni su tale evento, oltre ad essere evasive, risulterebbero per altro contradditorie, nella misura in cui il ricorrente afferma da una parte che il fratello temesse che lui potesse contagiare tutta la famiglia con la sua sola presenza e per tale ragione non volesse avvicinarsi a lui, dall'altra dichiara che quest'ultimo l'abbia afferrato a mani nude al collo e che l'abbia colpito al volto. La SEM ha parimenti ritenuto incongruenti, oltre che vaghe e stereotipate, le allegazioni in merito al fatto di aver perso la famiglia e gli amici per via della sua sieropositività. Innanzitutto per il fatto che egli stesso avrebbe ammesso di aver continuato a vivere per più di due anni dopo la scoperta della diagnosi con la madre e la sorella, che sarebbero state a conoscenza della sua malattia, di aver fatto loro visita almeno in un'occasione dopo il trasferimento da C._______ e di sentirle telefonicamente due volte a settimana. Il fatto di essere andato ad abitare con il proprio partner, a mente della SEM, non dimostrerebbe inoltre che il fratello l'abbia cacciato di casa. Mentre il fatto che alcuni contatti gli abbiano tolto il saluto e l'amicizia sui canali social, ancora non dimostrerebbe che essi fossero stati informati riguardo alla sua diagnosi. Tantopiù che egli non sarebbe riuscito a spiegare in che modo essi ne sarebbero venuti a conoscenza. Tali circostanze, unite al fatto che dalle dichiarazioni risulterebbe che insieme a C._______ avessero continuato a frequentare terze persone nel tempo libero, non permetterebbero di ritenere verosimile l'affermazione secondo cui egli avrebbe perso la sua famiglia e i suoi amici. Sotto il profilo della rilevanza, la SEM ha osservato che l'aggressione di settembre 2021 risulta essere stato un episodio isolato e che nonostante uno degli aggressori avesse sparso la voce dell'omosessualità dell'interessato, egli avrebbe continuato a vivere con il suo compagno nello stesso luogo, a frequentare la medesima discoteca in cui si sarebbero svolti i fatti di violenza e a lavorare presso la medesima caffetteria fino a fine febbraio 2022, quando avrebbe deciso di espatriare. Avendo potuto continuare la sua vita di prima senza particolari problemi, né ulteriori aggressioni legate al suo orientamento sessuale, a mente della SEM non vi sarebbe pertanto alcun nesso temporale tra l'aggressione e l'espatrio, né vi sarebbero motivi che giustifichino un timore fondato di persecuzione per via della sua omosessualità. Ragione per cui l'aggressione di settembre 2021 non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto riguarda le chiacchiere delle persone per via della sua malattia e i commenti o gli sguardi di derisione a causa del suo modo di vestire, si tratta di atteggiamenti che secondo la SEM non rivestirebbero un'intensità rilevante, né costituirebbero una pressione psichica insopportabile tale da impedire la conduzione di un'esistenza degna in Tunisia. Al riguardo essa ha rilevato che nel corso dei diciassette anni trascorsi fra la presa di coscienza della propria omosessualità e l'espatrio, il ricorrente avrebbe potuto vivere secondo il proprio orientamento sessuale nella capitale - avendo rapporti sessuali con svariati uomini, uscendo con loro a bere caffè, intraprendendo una relazione stabile con un uomo con il quale viveva, frequentava bar, discoteche, spiagge, palestre e con cui lavorava in una caffetteria e andava al mercato - ed avrebbe potuto condurre un'esistenza degna pure dopo la diagnosi dell'HIV. La SEM ha pertanto concluso che le chiacchere e gli sguardi di disapprovazione nei suoi confronti non sarebbero rilevanti per l'asilo, tantopiù che il richiedente, stando alle sue stesse dichiarazioni, non ha mai avuto problemi con terze persone, né con le autorità tunisine. La SEM ha quindi pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo che, dal punto di vista personale e valetudinario, l'esecuzione del rinvio nel Paese d'origine fosse possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 In sede di ricorso, prevalendosi di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, l'insorgente ha fatto essenzialmente valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente, verosimile e del tutto attendibile, conto tenuto dello stigma esistente in Tunisia contro le persone sieropositive. Ritenuta la verosimiglianza delle proprie allegazioni, il ricorrente ritiene quindi che al momento dell'espatrio avesse senza dubbio un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti nel proprio Paese sia a causa della sua omosessualità che della sua malattia. Infine egli ritiene che la SEM non abbia tenuto in debito conto le problematiche di salute da cui egli è affetto, che renderebbero inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia, in particolare il regolare accesso ai medicamenti antiretrovirali per la cura dell'HIV e le problematiche psichiche che gli impedirebbero di dormire. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM - per le ragioni da essa esposte - sul fatto che alcune delle allegazioni del ricorrente risultano inverosimili, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti. 5.2 A ben vedere il racconto del ricorrente, mostra alcune criticità già nell'esposizione della scoperta della sua sieropositività e delle modalità che hanno condotto alla pubblica diffusione via social network della sua diagnosi. Egli dapprima riferisce che il suo compagno dell'epoca gli avesse proposto e gli avesse personalmente fatto il test, precisando che "all'inizio non era proprio un mio compagno, ma avevamo una relazione passeggera" (verbale, D13). In tale ricostruzione appare tuttavia poco plausibile il disinteresse dell'insorgente per l'esito del test dopo che il compagno si sarebbe rifiutato di dirglielo, accontentandosi della spiegazione secondo cui il test non avrebbe funzionato (verbale, D13). In seguito, egli ritratta quanto detto e sostiene che a fargli il test fosse stata un'altra persona, un amico con cui non aveva alcuna relazione sentimentale (verbale, D16 e D31), che gli avrebbe comunicato telefonicamente in gennaio 2018 l'esito positivo del test HIV, registrando tale conversazione nell'intento di pubblicarla sui social media per nuocergli (verbale, D13, D31). Anche tale ricostruzione non appare del tutto plausibile, soprattutto perché non è dato sapere il motivo per cui tale persona, che a dire del ricorrente era un amico facente parte di un'associazione di omosessuali che stava facendo una campagna per la prevenzione dell'HIV (verbale, D13), nutriva un tale astio nei suoi confronti da prendersi la briga di registrare la telefonata nell'intento di rendere pubblica la sua diagnosi. Sui motivi che avrebbero indotto tale persona ad accanirsi nei suoi confronti il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio, nonostante nell'audizione sia tornato a più riprese su tale episodio (verbale, D13, D31, D81). 5.3 Il racconto del ricorrente è inoltre poco credibile laddove sostiene che la sorella di C._______, con la quale avrebbe convissuto nella stessa casa per quasi due anni in ottimi rapporti d'amicizia (verbale, D51, D65), non fosse a conoscenza della sua relazione omosessuale con il fratello (verbale, D100, D112-115). Nonostante lui e C._______ condividessero la stessa camera al piano superiore (verbale, D114), nonostante essi passassero insieme le giornate in cui non lavoravano, preparando la cena insieme, facendosi la barba reciprocamente, uscendo e rientrando la sera insieme dopo essere stati per bar e discoteche e talvolta avendo rapporti sessuali (verbale, D94-98) e nonostante essi avessero l'abitudine d'indossare magliette a rete, trasparenti e di pizzo, che a dire dell'interessato in Tunisia sarebbe malvista poiché considerata "da omosessuali" (verbale, D119-122). A fronte di tali circostanze e dei comportamenti complici descritti, appare oltremodo dubbio che la sorella di C._______ non fosse a conoscenza della loro relazione. Tantopiù che secondo il ricorrente dopo l'aggressione di settembre 2021 tutti nel quartiere sarebbero stati a conoscenza della loro omosessualità e le voci che sarebbero girate avrebbero alimentato una spirale di derisione e di violenza verbale tramite piattaforme digitali (verbale, D81, D110). Difficile credere che nulla di tutto ciò sia mai stato percepito dalla sorella per il semplice fatto che, a suo dire, "non è una voce che circola tra le donne" (verbale, D116). Poco plausibile è infine la dichiarazione secondo cui la sorella di C._______, oltremodo allarmata e spaventata dalla gravità delle ferite riportate dall'interessato e dal fratello, rimasto in cura per un mese e mezzo dopo l'aggressione di settembre 2021 (verbale, D81), si sia convinta a non sporgere denuncia, per il solo fatto che per dissuaderla e tranquillizzarla essi le abbiano raccontato di non aver riconosciuto al buio i loro aggressori, essendo capitato tutto improvvisamente (verbale, D100). 5.4 Ulteriori elementi d'inverosimiglianza emergono dalle dichiarazioni passate in rassegna dall'autorità inferiore (alcune delle quali ribadite in sede ricorsuale) e a giusto titolo considerate vaghe, stereotipate e incoerenti. Riguardo al fatto di non avere più una famiglia, il ricorrente stesso ammette che ciò non sia del tutto riconducibile alla propria malattia, dato che egli non avrebbe più avuto rapporti con gli zii e la famiglia del padre già dalla morte di quest'ultimo (verbale, D76-77). Sebbene egli riferisca che dopo la scoperta della sua sieropositività qualcosa sia cambiato nei rapporti con le due sorelle già sposate (e già lontane dal nucleo famigliare nel quale aveva vissuto fino al 2020), così come con la madre e con la sorella maggiore (verbale, D63), ciò ancora non significa che queste persone lo abbiano completamente rinnegato e che se lo avessero fatto sarebbe a causa della sua malattia. Indizi in tal senso non emergono dalle dichiarazioni dell'interessato che, anzi, ha ammesso di sentire regolarmente la madre e la sorella e di essere stato a trovarle quando ancora abitava in Tunisia. Neppure risulta maggiormente verosimile l'affermazione di non avere più amici, considerato che, anche dopo la diffusione della sua diagnosi via social network nel 2018, ha continuato ad avere una vita sociale, uscendo con il proprio compagno e con altre persone, lavorando e andando in palestra. In tal senso il ricorrente ha affermato di non aver avuto un lavoro tra il 2014 e il 2017, dunque prima della scoperta della malattia (verbale, D73), e di essere stato assunto presso l'internet point nella zona di D._______, dove ha lavorato da marzo 2017 a luglio 2018, grazie all'intercessione di un amico (verbale, D71-72). Sulla fine di questo rapporto lavorativo il ricorrente non ha mai fornito indicazioni chiare, ragione per cui non è possibile ritenere che ciò sia inequivocabilmente collegato alla pubblicazione della sua malattia in gennaio 2018, tantopiù che le tempistiche non tornano, essendo trascorso tra un evento e l'altro all'incirca sei mesi. Nell'estate 2018 inoltre l'interessato avrebbe iniziato la terapia antiretrovirale vera e propria oltre che le sessioni di terapia con uno psicologo, ragione per cui in assenza di elementi contrari, è lecito presumere che il periodo d'inattività lavorativa possa essere legato al bisogno di cure, piuttosto che a una discriminazione per la propria situazione di malato di HIV (verbale, D13-35). Vaga e poco coerente appare infine la descrizione del modo in cui il fratello sarebbe venuto a sapere della sua malattia: non tramite amici in comune, i canali social o le voci di quartiere, le occhiatacce e i commenti malevoli - che a detta dell'interessato non gli avrebbero dato tregua - ma attraverso la scoperta del farmaco antiretrovirale dentro la scatola degli integratori nell'armadietto della palestra in cui entrambi si allenavano (verbale, D127). Oltretutto a distanza di oltre due anni dal test HIV e dalla pubblicazione della sua diagnosi nel gennaio 2018 (verbale, D63). Al pari dell'autorità inferiore e per le medesime ragioni da essa evocata, si ritiene infine incoerenti le dichiarazioni riguardo all'aggressione da parte del fratello in gennaio 2022. 5.5 Nel memoriale di ricorso, l'interessato ha affermato per la prima volta di essere stato aggredito per strada in un paio di occasioni da altri uomini che gli intimavano di andarsene dal Paese in quanto malato di HIV (doc. TAF 1, p. 2). A tal proposito egli non fornisce alcun elemento concreto, verificabile, nessun particolare che permetta di ritenere attendibile tale dichiarazione. A dimostrazione di quanto asserito egli si riferisce genericamente alla situazione dei malati di HIV in Tunisia e dello stigma che accompagnerebbe queste persone, senza tuttavia entrare nel dettaglio di quanto da lui personalmente vissuto. Pare inoltre alquanto strano - ed ulteriore elemento d'inverosimiglianza - che nell'ambito dell'audizione egli non abbia mai fatto il minimo accenno a tali aggressioni, nonostante avesse avuto modo di descrivere in modo estensivo gli episodi di violenza e i fatti che avrebbero dovuto indurlo ad espatriare; a tal proposito egli neppure spiega il motivo per cui ha atteso il ricorso per esporre per la prima volta tali accadimenti. Egli afferma poi di essersi recato a sporgere denuncia presso la polizia, dove gli sarebbe stato detto che in ragione della sua malattia era meglio che se ne andasse (doc. TAF 1, p. 2). Al riguardo, oltre a non addure alcun elemento concreto a dimostrazione di tale circostanza, occorre rilevare che l'affermazione risulta essere in aperta contraddizione con quanto dichiarato nell'audizione. Dinnanzi alla SEM infatti il ricorrente aveva a più riprese asserito di non aver né voluto né potuto denunciare l'aggressione di settembre 2021 (verbale, D81, D100, D118), così come la pubblicazione della sua diagnosi a gennaio 2018 (verbale D137-142), poiché in Tunisia l'omosessualità sarebbe reato e non ci sarebbe protezione alcuna per chi è malato di HIV, ragione per cui andare a denunciare gli avrebbe cagionato unicamente problemi aggiuntivi che lui non voleva. Ne consegue che anche tale nuova allegazione, non può essere considerata verosimile. 6. 6.1 Le circostanze illustrate dal ricorrente, gli episodi di violenza e le vicende vissute prima dell'espatrio, neppure permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 6.2 Si rammenta innanzitutto che tra la persecuzione subita e l'espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). 6.3 6.3.1 Per quanto riguarda la situazione della comunità LGBTI in Tunisia, va innanzitutto rilevato che, nonostante i cambiamenti avvenuti dal 2011, la società tunisina permane conservatrice, in particolare per quanto riguarda i ruoli di genere, la vita familiare e la sessualità. Nel contesto tunisino, l'omosessualità non soltanto è un tabù, ma è largamente considerata come inaccettabile, al punto che anche nell'ambito privato raramente si discute di questioni LGBTI (Landinfo, Tunisia: Forhold for homofile, 18.01.2016, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Tunisia-Forhold-for-homofile.pdf, consultato il 4 aprile 2025; Lachheb Monia [Université de la Manouba, Tunesien]; Le Monde, La longue marche des homosexuels tunisiens vers l'émancipation, 14.08.2018, https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/08/14/la-longue-marche-des-homosexuels-tunisiens-vers-l-emancipation_5342371_5325928.html, consultato il 4 aprile 2025; British Broadcasting Corporation (BBC), Inside Tunisia's Shams Rad - the Arab world's 'only gay radio station', 18.06.2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-44137901, consultato il 4 aprile 2025). 6.3.2 Redatto nel 1913, l'art. 230 del Codice Penale tunisino, prevede nella versione francese che "la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans". La versione araba della suddetta disposizione, che è determinante, stabilisce che l'omosessualità tra adulti consenzienti è punibile con tre anni di reclusione, quand'anche l'atto sessuale sia avvenuto in privato (cfr. sentenza del TAF D-3978/2019 del 25 giugno 2021 consid. 3.4.4.3 e riferimenti ivi citati). Sebbene risalga all'epoca coloniale, la disposizione in parola è ancora applicata dai tribunali tunisini, che continuano a condannare l'omosessualità, anche se le minoranze sessuali stanno gradualmente cercando di uscire dall'ombra dopo la rivoluzione del 2011. 6.3.3 Inoltre, le persone appartenenti alla comunità LGBTI sono oggetto di discriminazione da parte delle autorità e della società. Capita infatti che le persone sospettate di essere omosessuali siano talvolta maltrattate dalla polizia e, durante la detenzione, siano costrette a sottoporsi ad esami anali volti ad "accertare" la loro omosessualità (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homosexuality-arrests, consultato il 4 aprile 2025). Quando vengono aggredite, vi è il rischio che esse non denunciano l'incidente per paura di essere condannate loro stesse per omosessualità (https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consultato il 4 aprile 2025). In definitiva, gli omosessuali subiscono discriminazioni diffuse, vivono nel timore di essere arrestati e sono particolarmente esposti alla violenza a causa del loro reale o presunto orientamento sessuale o identità di genere (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consultato il 4 aprile 2025). 6.3.4 Alla luce di quanto precede, è indubbio che per la comunità LGBTI la situazione in Tunisia è alquanto complessa e a tratti preoccupante. Ciò posto, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che, nonostante la discriminazione quotidiana, non vi è motivo di ammettere che in Tunisia sussista una persecuzione sistematica degli omosessuali, tantopiù che l'omosessualità viene perseguita dalle autorità penali solo se viene vissuta apertamente e provoca accuse. Un esame concreto e individuale deve pertanto essere svolto di caso in caso (cfr. sentenze del TAF D-2738/2021 dell'8 settembre 2021 consid. 5.2.3; E-5830/2018 del 21 agosto 2020 consid. 6.4). 6.4 6.4.1 Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'aggressione del 2021 è stata un episodio isolato che non ha obbligato il ricorrente a modificare le proprie abitudini di vita. Sebbene, a suo dire, uno degli aggressori abbia diffuso la voce della loro omosessualità, ciò non ha impedito all'interessato e a C._______ di continuare a vivere nel quartiere, né tantomeno di continuare a prestare servizio nella caffetteria insieme al proprio partner. A questo Tribunale, in definitiva, non risulta che la suddetta aggressione, così come la diffusione della notizia del suo orientamento sessuale o finanche della sua malattia, abbia mai causato all'insorgente un pregiudizio particolarmente gravoso ad esempio inducendo le autorità tunisine ad avviare un'indagine o un procedimento penale nei suoi confronti o attirando su di sé regolari e gravi vessazioni da parte di terzi privati. Neppure emerge dalle dichiarazioni del ricorrente una pressante necessità di lasciare il Paese a causa del timore innescato da tali eventi, considerato che fra la pretesa diffusione della sua malattia sui social network e il suo espatrio sono trascorsi quattro anni, mentre dall'aggressione di settembre 2021 sono trascorsi oltre sei mesi durante i quali l'interessato non ha dichiarato di aver adottato particolari misure precauzionali, né di essere animato da una particolare urgenza di lasciare il Paese. 6.4.2 Riguardo alle minacce di morte ricevute dal fratello, a prescindere dal fatto di sapere se esse siano state effettivamente proferite o meno, conto tenuto dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni relative all'aggressione di gennaio 2022, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite intimidazioni da parte del fratello - dopo che quest'ultimo nel 2020 lo aveva cacciato di casa - non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, ma vanno semmai ricondotte alle conseguenze di una vertenza privata nel quadro di una diatriba famigliare, dalla quale l'interessato avrebbe potuto sottrarsi - come ha effettivamente fatto - trasferendosi in un quartiere differente della medesima città. In conclusione il ricorrente non può avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione alle minacce del fratello. 6.4.3 Continuando nell'analisi delle dichiarazioni, il richiedente non ha fornito elementi concreti sulla base dei quali si possa ritenere che prima di lasciare il Paese fosse oggetto di ricorrenti persecuzioni, minacce e atti di violenza riconducibili alla sua omosessualità. All'infuori dell'episodio di settembre 2021, egli non ha offerto alcuna indicazione concreta e specifica riguardo ad un suo eventuale timore, al momento dell'espatrio, di essere vittima di violenza a causa di outing e di essere oggetto di minacce dirette a causa della sua omosessualità. Per le ragioni già esposte dalla SEM, le chiacchere e gli sguardi di disapprovazione nei suoi confronti per il suo modo di vestirsi e di comportarsi in pubblico non configurano un'intensità di persecuzione rilevante per il diritto all'asilo. Dalle carte processuali non risulta infatti che tale sua attitudine abbia generato attorno a lui una repulsione e un astio tale da giustificare un fondato timore di persecuzione, semmai tutt'al più delle reazioni che gli hanno causato disagio e fastidio. In tal senso il ricorrente stesso ha ammesso di non aver mai avuto problemi né con le autorità tunisine né tantomeno di essere mai stato preso di mira sistematicamente da terze persone (verbale, D83-84).
7. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 9.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.3.1 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 9.3.2 Neppure l'omosessualità del ricorrente è ostativa al rinvio dell'interessato. Al riguardo si osserva infatti che per quanto difficile la situazione per la comunità LGBTI in Tunisia e pur essendo diffusa l'omofobia, nella capitale Tunisi, dove il ricorrente per altro ha sempre vissuto, è possibile condurre una vita più anonima rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali (cfr. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Preliminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 18 June 2021, Urban vs. Rural; https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/preliminary-observations-visit-tunisia-independent-expert-protection-against), di modo che non sussista un "real risk" di subire dei trattamenti vietati dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento. 9.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 9.4.2 In concreto, la Tunisia si trova nel mezzo di una transizione politica con importanti sfide economiche e sociali, accentuate da quando il Presidente Saïd è salito al potere nel luglio 2021 e aggravate dalla crisi di Covid-19 e dalla guerra in Ucraina, che stanno contribuendo a indebolire l'economia del Paese e a provocare sporadici disordini sociali. Tuttavia, come questo Tribunale ha già constatato a più riprese, la Tunisia non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere, per tutti i richiedenti provenienti da questo Stato, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'articolo 83 cpv. 4 LStrI. In linea di principio, quindi, l'espulsione in Tunisia è ragionevole, come questo Tribunale ha già constatato a più riprese (cfr. sentenze del TAF D-2519/2021 del 12 luglio 2024 consid. 11.3; D-5046/2022 del 10 aprile 2024 consid. 12.5; E-7115/2023 del 29 gennaio 2024 pag. 10; E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 9.3). 9.4.3 Dall'incarto non emerge neppure che l'interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri. 9.4.3.1 Il ricorrente è un uomo di 34 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, che è sempre vissuto fino all'espatrio a Tunisi, dove ha studiato e lavorato. Egli parla arabo e francese ed ha seguito un regolare percorso scolastico ottenendo il diploma di maturità in Economia e Gestione nel 2011 seguendo poi una formazione professionale ottenendo il diploma in commercio internazionale nel 2014. Non risulta che egli abbia mai lavorato nell'ambito in cui si è formato, essendo rimasto dal 2014 al 2017 senza attività lavorativa ed avendo in seguito lavorato dal 2017 al 2018 come collaboratore in un internet point e in seguito dal 2020 al 2022 come cameriere in una caffetteria. Tali esperienze così come l'opportunità lavorativa che gli si era prospettata in Kuwait permettono di ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze sufficienti per trovare nuovamente un lavoro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato (cfr. verbale, D68-81). Sebbene affermi di non andare d'accordo con il fratello e di non avere più contatti con gli zii, egli ancora dispone di una rete sociale che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre e la sorella, con le quali continua a mantenere vivo il rapporto (verbale, D74-75), nonché il compagno C._______ che ancora vive nella casa di famiglia con la sorella che continua a svolgere la sua attività designer di carta da parati (verbale, D67, D87, D162). In assenza di indizi contrari è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, queste persone, non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Tunisia. 9.4.3.2 L'esecuzione del rinvio diventa infatti inesigibile unicamente nel caso in cui il ritorno nel Paese d'origine non permette al richiedente di beneficiare delle cure essenziali che gli garantiscono delle condizioni minime esistenziali. Per cure essenziali s'intende le cure mediche generali e d'emergenza assolutamente necessarie a garantire la dignità umana (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berna 2002, p. 81 s. e 87). Per ammettere l'inesigibilità del rinvio, non è quindi sufficiente limitarsi a constatare che un determinato trattamento, prescritto sulla base degli standard svizzeri, non potrebbe proseguire nel Paese d'origine. Occorre infatti dimostrare di soffrire di un grave problema di salute, che possa essere riconosciuto come caso di rigore. Su questo aspetto la giurisprudenza del Tribunale si mostra tuttavia restrittiva: costituendo l'aspetto medico uno fra diversi criteri da prendere in conto, non ci si potrà fondare esclusivamente su di esso, specie nel caso in cui il cittadino straniero giunga per la prima volta in Svizzera già soffrendo di un grave problema di salute (cfr. sentenza del TAF F-5351/2021 del 6 aprile 2023 consid. 7.6.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Di regola, quindi, occorre ritenere che se le cure essenziali richieste possono essere fornite nel Paese d'origine o di provenienza del cittadino straniero, se necessario con farmaci diversi da quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento verso uno di questi Paesi sarà ragionevolmente esigibile. Tra gli esempi vi sono le cure per alleviare o curare disturbi mentali o fisici che non possono essere definiti gravi (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni esposte dalla SEM alle quali si rinvia integralmente, rileva che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente (e che preesistevano al suo arrivo in Svizzera, ciò che non gli consente di invocarli come unico motivo per il riconoscimento di un caso di rigore [cfr. supra]) non sono così gravi che il suo ritorno in Tunisia potrebbe mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018 consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, p. 7). Fra la documentazione medica versata agli atti e non precedentemente considerata dalla SEM, si segnala: I certificati medici del 16 gennaio e del 23 marzo 2023 con cui il dott. Donati, specialista in medicina interna ha ritenuto essenziale che l'interessato assuma con regolarità la terapia antiretrovirale in quanto un'ulteriore interruzione, dopo quella avvenuta a seguito dell'espatrio, potrebbe condurre ad un aggravamento dello stato di salute. Proprio per questo ha ritenuto importante che in caso di respingimento egli possa essere trasferito in un Paese dove l'accessibilità ai farmaci antiretrovirali possa essere garantita. Il medico ha poi riferito del nuovo trattamento antiretrovirale, meglio tollerato del precedente e che dovrebbe continuare senza interruzioni (allegato doc. TAF 1 e 5). Il certificato medico del 26 ottobre 2023 con cui la dott.ssa Rudi, specialista in psicoterapia, ha riferito che l'interessato beneficia di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica da maggio 2023 per problematica misto ansioso-depressiva e assume una terapia farmacologica. Nel corso degli incontri egli parla di temi legati al difficile trascorso migratorio e ai vissuti relativi alla sindrome da HIV dalla quale è affetto, mostrando preoccupazione per la possibilità di non poter rimanere in Svizzera e continuare le sue cure (allegato doc. TAF 5). I problemi di salute descritti nei suddetti referti medici, che sono sostanzialmente gli stessi che già esistevano prima dell'emanazione della decisione impugnata, risultano stabili e non sono gravi a tal punto da considerare, secondo la giurisprudenza citata sopra, che vi sia un imminente pericolo per la vita o l'integrità fisica dell'insorgente in caso di esecuzione dell'allontanamento. Le patologie da cui l'interessato è affetto possono senz'altro venir trattate nel suo Paese, come già era stato il caso prima del suo espatrio e non sono tali da giustificare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. 9.4.3.3 Infine, i motivi correlati a potenziali difficoltà derivanti da una crisi socio-economica che tutti nel Paese interessato possono affrontare (come condizioni di vita precarie, problemi di occupazione e di alloggio, mancanza di prospettive, ecc.) non sono, in quanto tali, decisivi dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5-7.7; 2010/41 consid. 8.3.6). 9.4.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI e contrario). 9.5 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risulteranno impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 9.6 Pertanto anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.
10. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi), stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, per quanto censurabile, non essendo inadeguata (art. 49 PA) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico ammontare, saldato il 15 giugno 2023 (doc. TAF 4). 11.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
12. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF. 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 15 giugno 2023.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Luca Rossi Data di spedizione: