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D-5046/2022

D-5046/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-10 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato 1, e per suo tramite il figlio B._______, allora ancora mi- norenne, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) lu- glio 2022. A.b Il (…) luglio 2022, si è tenuto con il richiedente 1, il verbale del rileva- mento dei dati personali, mentre che il (…) luglio 2022, sempre con il me- desimo si è svolto il colloquio Dublino. Successivamente, il (…) ago- sto 2022 rispettivamente il (…) settembre 2022, egli è stato sentito ri- guardo ai suoi motivi d’asilo ed a quelli del figlio. Nell’ambito di tali audizioni, egli ha in sunto dichiarato di essere originario di C._______, nel governatorato di D._______, dove avrebbe vissuto da ultimo e fino al suo espatrio assieme al figlio B._______, alla moglie e ad un altro figlio. In Tunisia, l’interessato 1, avrebbe svolto delle attività di (…) a favore di (…), tra cui il (…). Circa (…) anni prima, lui si sarebbe rivolto al (…) di D._______, per ottenere il servizio di scuolabus per il figlio B._______, disabile (affetto da sindrome di Down e sordità), perché egli potesse recarsi a scuola in autonomia, e lui – il richiedente 1 – potesse andare a lavorare senza doversi occupare di accompagnare e andare a riprendere il figlio. Tuttavia, per tale servizio, gli sarebbe stato richiesto di versare l’importo di (…). A causa della sua opposizione a tale richiesta, il (…) avrebbe fatto in modo che il figlio non potesse più andare a scuola. Inoltre, anche l’indennità di (…) che riceveva per il figlio mensilmente, gli sarebbe stata tolta, come pure l’indennità di (…) che veniva data per lo stesso motivo dall’(…) assieme ad un cartone di latte ed uno di yoghurt mensili, che gli sarebbero pure stati levati. Il richiedente 1, si sarebbe rivolto senza però successo, al (…), che lo avrebbe invitato a trasmettere nuova- mente una richiesta al (…). (…) anni prima, il figlio B._______ sarebbe stato picchiato pesantemente da alcuni ragazzi più grandi, che a seguito della denuncia del genitore, avrebbero scontato una pena in carcere di (…). Circa (…) o (…) anni prima, l’interessato 1 sarebbe stato convocato dalla (…) di D._______ per essere interrogato. Al termine dell’interrogatorio, l’agente gli avrebbe riferito che egli non poteva avere nulla a che vedere con il (…) e lo avrebbe quindi rilasciato. In seguito, la polizia si sarebbe recata presso il loro domicilio, per verificare che l’interessato 1 fosse an- cora lì. Desideroso di offrire al figlio delle possibilità di aiuto e d’istruzione, che in Tunisia non avrebbe potuto ricevere, e pensando che se fosse ivi rimasto avrebbe avuto invece una vita difficile, nonché a causa della situa- zione d’insicurezza politica nel suo Paese, l’interessato 1 avrebbe deciso

D-5046/2022 Pagina 3 di espatriare con il figlio, e qui richiedente 2. Il (…) (o il […]), questi ultimi, sarebbero quindi partiti via aerea, legalmente con il loro passaporto, verso la E._______. Da qui, tramite la rotta balcanica, avrebbero raggiunto l’F._______, in seguito spostandosi in G._______, H._______ ed I._______, giungendo infine in Svizzera l’(…) luglio 2022. Nel caso di un suo ritorno in patria, il richiedente 1, ha dichiarato di temere di essere in- carcerato, mentre che il figlio non potrebbe andare a scuola, non verrebbe considerato e non avrebbe alcun diritto, nonché si troverebbe per strada, con ragazzi che fumano e si ubriacano e che potrebbero sfruttarlo a causa della sua disabilità. A supporto della loro domanda d’asilo, gli interessati hanno depositato agli atti della SEM: copie dei loro passaporti; copie delle carte d’identità del richiedente 1 e della moglie; l’originale degli atti di nascita di questi ultimi, del richiedente 2 e del fratello; copia del certificato di matrimonio del richie- dente 1; copia dell’attestazione d’indicazione di un caso sociale per l’inte- ressato 1; e fotocopia della conferma dell’invio postale della predetta do- cumentazione. A.c Nel frattempo, la rappresentante legale dei richiedenti, ha fatto perve- nire alla SEM delle osservazioni, datate 27 settembre 2022, sia riguardo allo stato di salute dell’interessato 2, sia circa l’allontanamento del nucleo famigliare, in particolare ritenendolo incompatibile con l’interesse superiore del minore nonché chiedendo lo stabilimento di un rapporto medico detta- gliato (cosiddetto “F4”) per il richiedente minorenne. Ha segnatamente inol- tre osservato come: “[…] Da un lato, il ragazzo comunica solo con la lingua dei segni – neppure è stato possibile effettuare l’usuale rilevamento delle generalità (RDG) – e ad oggi non appare possibile sentirlo personalmente in un’audizione sui motivi d’asilo e poterne così acquisire le ragioni. La sua condizione richiede inoltre la costante vicinanza del padre, figura di riferi- mento dalla quale è inseparabile […]” (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-40/2, pag. 1). A.d Gli interessati, il 7 ottobre 2022, hanno avuto la possibilità di presen- tare il loro parere al progetto di decisione negativa della SEM del 6 otto- bre 2022. In particolare, hanno segnalato come il giovane richiedente sia stato messo in contatto con l’(…), dalla quale sarebbe stato coinvolto in alcune loro attività, che gli avrebbero giovato, producendo a supporto dei medesimi asserti una lettera della (…) dell’(…) del 7 ottobre 2022, nonché copie di cinque fotografie di un evento (…) al quale il richiedente minorenne avrebbe partecipato. Nelle sue conclusioni, la rappresentante legale degli interessati, ha nuovamente proposto l’allestimento di un rapporto medico

D-5046/2022 Pagina 4 completo per il giovane. Inoltre, osservando come il nucleo famigliare pre- senterebbe un profilo di particolare vulnerabilità, dove il richiedente mino- renne, se fosse rinviato in patria, rischierebbe di essere discriminato e di non ricevere l’adeguato sostegno e l’assistenza necessaria, atti a garantir- gli un’esistenza dignitosa, ella ha proposto alla SEM di concedere loro al- meno l’ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo eventuale, gli interes- sati hanno chiesto che la loro domanda d’asilo venga trattata in procedura ampliata, perché siano effettuati degli accertamenti supplementari, in par- ticolare inerenti all’esecuzione dell’allontanamento nonché garantendo il diritto di essere sentito al richiedente minorenne. A.e Agli atti è presente diversa documentazione medica circa lo stato di salute degli interessati, di cui si dirà nei considerandi in diritto, per quanto necessario. B. Con decisione del 10 ottobre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. n. 45/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore, ha innanzitutto ritenuto come gli allegati controlli al domicilio famigliare degli interessati da parte delle auto- rità tunisine, non siano stati resi verosimili, in quanto gli asserti resi in me- rito dal richiedente 1, sarebbero tra loro contraddittori. Proseguendo, la SEM ha considerato che le dichiarazioni inerenti al fatto che egli sarebbe espatriato per garantire al figlio un futuro migliore, a seguito delle vicende che avrebbero provocato la sua interruzione della scuola, nonché la circo- stanza di essere stato interrogato alla (…) di D._______ in un’occasione, non risulterebbero rilevanti ai sensi dell’asilo. In particolare, non sussiste- rebbero agli atti elementi che indicherebbero come le autorità tunisine ab- biano adottato tali misure a causa delle opinioni politiche dell’interessato 1. Anche il parere inoltrato dai richiedenti non presenterebbe a mente della SEM degli indizi che giustificherebbero una conclusione differente. In par- ticolare, nella sua decisione, l’autorità inferiore ha osservato che non avrebbe compiuto alcuna violazione del diritto di essere sentito del richie- dente 2, data la sua minore età ed il fatto che tramite il padre avrebbe po- tuto essere debitamente ed estensivamente interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo e ad eventuali ostacoli al suo allontanamento. Inoltre, poiché essi avrebbero potuto vivere in Tunisia senza alcun problema e che il loro espatrio non sarebbe motivato da quanto vissuto, bensì piuttosto determi- nato dalle difficili condizioni socio-economiche in cui si trovavano, una

D-5046/2022 Pagina 5 pressione psichica insopportabile, a causa di quanto descritto dall’interes- sato 1 nelle audizioni, potrebbe essere esclusa. Peraltro, la richiesta espo- sta nel parere dell’allestimento di un rapporto medico dettagliato per l’inte- ressato minorenne, sarebbe paradossale, posto che tale misura istruttoria sarebbe già stata effettuata dalla SEM. In seguito, l’allontanamento del ri- chiedente 2, né per il suo stato di salute né per la sua durata limitata del soggiorno in Svizzera, violerebbe il principio dell’interesse superiore del minore. Infine, l’autorità inferiore ha ritenuto il loro allontanamento ammis- sibile, esigibile – sia dal profilo della situazione nel loro Paese d’origine, sia dal profilo personale – nonché possibile. C. Tramite plico raccomandato, datato 4 novembre 2022 (cfr. risultanze pro- cessuali), i richiedenti sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della succitata decisione dell’autorità inferiore, ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, hanno postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, mentre che in secondo subordine, hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Hanno altresì presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. In primo luogo, essi hanno sollevato nel memoriale ricorsuale, che l’autorità sindacata sarebbe incorsa in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente minorenne, in quanto non lo avrebbe ascoltato in un’audizione sui motivi d’asilo, che sarebbe stata importante soprattutto per la valuta- zione dell’esigibilità di un suo rinvio in Tunisia. A mente loro, la SEM non avrebbe dato alcuna spiegazione rispetto alla scelta di non ascoltare il mi- norenne personalmente, se non in sede di decisione, e prevalendosi della sua minore età, e non invece sulla sua capacità di comprensione e di co- municazione. Pertanto, non si comprenderebbe perché l’autorità inferiore non abbia ascoltato il minorenne, con modalità adattate alla sua condizione (in particolare con l’ausilio di un interprete esperto nella comunicazione dei segni e con utenti affetti da sindrome di Down), come richiesto già in sede di parere, essendo prassi della SEM sentire i minorenni accompagnati dai genitori dai 14 anni in su. In secondo luogo, i ricorrenti hanno contestato la conclusione d’inverosimiglianza a cui è giunta l’autorità sindacata, in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente 1. Essi hanno ritenuto come le imprecisioni nel suo racconto sarebbero dovute allo stato d’animo di quest’ultimo, alla sua stanchezza fisica e mentale ed alla preoccupazione

D-5046/2022 Pagina 6 costante per il figlio. Nell’esame della verosimiglianza dei suoi asserti, an- drebbe difatti tenuto conto del particolare contesto nel quale egli ha vissuto e della sua attuale situazione personale. Inoltre, a differenza di quanto con- statato dalla SEM, il ricorrente 1, a causa della sua partecipazione attiva a vari partiti politici, correrebbe un rischio concreto di subire delle persecu- zioni future da parte delle autorità statali tunisine. Il suo profilo, sia per aver discusso in termini irrispettosi a persone al potere, sia per aver postato contenuti social contro di loro e per aver aderito a numerosi partiti, sarebbe particolarmente a rischio di sorveglianza in caso di un eventuale rimpatrio, come sarebbe già accaduto in passato, ma pure correrebbe il rischio di essere ricercato dalle autorità tunisine. In un passo successivo, gli insor- genti hanno inoltre ritenuto che le loro dichiarazioni siano pure pertinenti ai sensi dell’asilo. Difatti, sarebbe verosimile considerare che le circostanze che hanno condotto all’interruzione della scuola da parte di B._______, come pure i sussidi e gli aiuti finanziari e materiali che gli sarebbero stati tolti, abbiano avuto un influsso negativo sulla vita dell’intero nucleo fami- gliare, comportando una notevole pressione psichica, che avrebbe reso per loro insopportabile ed insostenibile il proseguimento della vita in Tunisia. Occorrerebbe altresì tenere conto del fatto che il ricorrente 2 è stato vittima di discriminazione in Tunisia a causa della sua disabilità, non- ché che l’insorgente 1, in quanto era attivo nel partito (...), abbia ragione di ritenere di essere ancora sotto sorveglianza in Tunisia. Quest’ultimo nutri- rebbe quindi un fondato timore di essere fermato in aeroporto in caso di rientro nel suo Paese, e tale persecuzione si ripercuoterebbe sul figlio, che resterebbe senza la figura genitoriale per lui di riferimento. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, essi hanno concluso come la stessa misura risulti essere inammissibile ed inesigibile nel loro caso. L’autorità inferiore non avrebbe innanzitutto tenuto conto dei disposti della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (RS 0.109, di seguito: Conv. disabilità), che verrebbero violati nel caso di un rinvio del ricorrente minorenne in Tunisia. Difatti egli, a causa della per- dita dell’ottenimento dei sussidi statali e privati, così come per non aver potuto usufruire di uno scuolabus, avrebbe dovuto abbandonare la scuola e non avrebbe quindi potuto esercitare il suo diritto all’istruzione. In tale contesto, le autorità tunisine si sarebbero rivelate inefficaci nel fornire as- sistenza e sostegno al ricorrente 2 ed alla sua famiglia, lasciandoli di fatto soli nella gestione di un figlio disabile. Occorrerebbe poi considerare che la disabilità risulta essere ancora oggi uno stigma in Tunisia. L’insorgente 2 avrebbe sperimentato su di lui il medesimo. Essi hanno altresì rimarcato come il profilo d’istruzione e professionale del ricorrente 1 sia poco spen- dibile nel mondo del lavoro e quindi, difficilmente, al contrario di quanto

D-5046/2022 Pagina 7 ritenuto dalla SEM nella sua decisione, egli potrebbe trovare un lavoro qua- lora rientrasse in Tunisia. Altresì, la loro famiglia, non potrebbe essere con- siderata come un valido supporto. Peraltro, il ricorrente 2 non potrebbe ri- cevere l’assistenza ed il sostentamento che starebbe ricevendo in Svizzera, malgrado ne necessiterebbe per il suo sviluppo fisico ed intellet- tivo. In ultimo, essi hanno osservato che, alla luce dei diversi elementi pre- cedentemente sollevati, ricoprirebbero un particolare profilo di vulnerabi- lità, di cui andrebbe tenuto conto, in particolare concedendo loro almeno l’ammissione provvisoria su suolo elvetico. D. D.a Con decisione incidentale del 2 maggio 2023, il giudice istruttore della causa, ha constatato come i ricorrenti possano soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro domanda d’assi- stenza giudiziaria, invitandoli parimenti a versare, entro il 17 maggio 2023, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. D.b Per mezzo della missiva del 17 maggio 2023, gli insorgenti hanno chiesto, secondo il senso, la riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale succitata circa il rifiuto della loro istanza d’assistenza giudi- ziaria, in particolare prevalendosi dello stato di salute del ricorrente 1 al quale sarebbe stata posta, nelle recenti visite mediche effettuate, la dia- gnosi di carcinoma polmonare metastatico, ancora in corso d’approfondi- mento. A supporto hanno annesso, in copia, la documentazione medica seguente inerente allo stato valetudinario del ricorrente 1: i certificati medici del 2 maggio 2023 rispettivamente del 12 maggio 2023 dell’(…); il certifi- cato medico dell’8 maggio 2023 (parzialmente illeggibile a sinistra del fo- glio) della Dr.ssa med. J._______; e lo scritto del 12 maggio 2023 per l’ap- puntamento medico dell’insorgente 1 per una broncoscopia in data 16 maggio 2023. D.c Sulla scorta delle motivazioni addotte dagli insorgenti, il giudice istrut- tore della causa, con nuova decisione incidentale del 23 maggio 2023, ha accolto l’istanza dei ricorrenti del 17 maggio 2023, annullando di conse- guenza le cifre 2-4 della decisione incidentale del 2 maggio 2023 ed acco- gliendo la domanda di assistenza giudiziaria da loro formulata nel ricorso. Ha altresì impartito agli insorgenti un termine fino al 7 giugno 2023, per produrre un rapporto medico circostanziato, relativo allo stato di salute at- tuale di A._______. E. Gli insorgenti, con scritto del 7 giugno 2023, hanno prodotto il rapporto

D-5046/2022 Pagina 8 medico dettagliato richiesto, datato 5 giugno 2023, nonché ulteriore docu- mentazione medica a supporto dello stato valetudinario del ricorrente 1. La rappresentante legale degli insorgenti, ha segnalato come dai referti medici annessi, si evincerebbe che la diagnosi di tumore metastatico richieda l’at- tivarsi di cure tempestive. Anche se la terapia non sarebbe ancora stata definita, la stessa sarebbe necessaria per la futura sopravvivenza del ricor- rente 1, e dovrebbe essere somministrata il prima possibile. Non sarebbe inoltre noto se le cure necessarie siano disponibili ed accessibili nel suo Paese d’origine ed in ogni caso, i tempi necessari al trasferimento, al viag- gio e al suo reinserimento, ritarderebbero l’inizio delle cure o le interrom- perebbero, con conseguenze fatali. In tal senso, l’art. 3 CEDU e gli art. 10 cpv. 3 e 25 cpv. 3 Cost. imporrebbero non soltanto obblighi sostanziali, ma anche procedurali. In conclusione, essi hanno quindi ritenuto come un loro rinvio in Tunisia, sia da considerarsi inammissibile ed inesigibile. F. Tramite ordinanza del 9 giugno 2023, il Tribunale ha chiesto alla SEM di presentare una risposta al ricorso entro il 26 giugno 2023, termine proro- gato su richieste della SEM del 22 giugno 2023 e del 28 agosto 2023, fino al 22 agosto 2023 rispettivamente fino al 25 settembre 2023. Poiché con scritto del 6 luglio 2023, i ricorrenti hanno aggiornato la situazione medica dell’insorgente 1, annettendo quale nuova documentazione, in copia: il rap- porto medico del 27 giugno 2023 dell’(…); l’appuntamento medico per il 30 giugno 2023 e la conferma di presa in carico del trattamento palliativo prescritto da parte della (…) del 28 giugno 2023; i medesimi sono stati in- viati dal Tribunale alla SEM in data 12 luglio 2023, perché ne tenesse conto nella sua risposta al ricorso. G. Con missiva del 7 agosto 2023, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale, copia del rapporto medico dettagliato dell’11 luglio 2023, inviato alla SEM su sua richiesta. Essi hanno in particolare osservato come dai referti medici inoltrati al Tribunale, sia stata confermata la diagnosi per l’insorgente 1 di un carcinoma a cellule squamose del polmone e di una metastasi ossea, con la prescrizione di una terapia sistemica palliativa (immunoterapia a base di Pembrolizumab 200) e, se necessaria, la radioterapia. Hanno quindi ribadito come la situazione medica del ricorrente 1 sia molto grave, senza alcuna prospettiva di esito fausto, seppure con speranza di miglio- ramento in termini di dolore e di stabilizzazione del tumore, che necessite- rebbe però di cure adeguate ed assistenza in modo duraturo. Ciò che in- vece non sarebbe assicurato in caso di rinvio in patria, comportando un’in- terruzione della terapia, che lo esporrebbe a grandi sofferenze ed infine

D-5046/2022 Pagina 9 alla morte. Invero, in Tunisia non si avrebbe certezza circa l’accesso del ricorrente 1 alle medesime cure, di cui egli beneficerebbe invece su suolo elvetico. H. L’autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 4 ottobre 2023 (intempestiva), proponendo il respingimento del ricorso e confermando pie- namente la decisione avversata. Nella medesima, essa ha osservato dap- prima come a mente sua non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2, il quale avrebbe potuto esprimere i suoi motivi d’asilo individuali tramite il padre. Neppure le argomentazioni ricor- suali, in punto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d’asilo fatti valere, sarebbero atti a modificare la conclusione a cui l’autorità inferiore è giunta. Nel prosieguo, quest’ultima ha analizzato la situazione di salute dell’insorgente 1, ritenendo come dagli accertamenti da essa effettuati ri- sultino che le cure di cui egli necessita siano disponibili ed accessibili in Tunisia, in particolare a K._______, come pure il medicamento prescritto- gli. Inoltre, le persone incapaci di lavorare o che hanno perso il lavoro, così come le famiglie bisognose, potrebbero richiedere l’assistenza statale e ri- cevere cure mediche gratuite o a tariffe ridotte. Peraltro, il cancro, l’iperten- sione grave e la BPCO, sarebbero malattie per le quali i costi di trattamento verrebbero interamente coperti secondo la “Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)”. La SEM ha inoltre sottolineato come nel caso di persone che devono lasciare la Svizzera e che soffrono di malattie per cui non è possibile interrompere il trattamento, adotta, in collaborazione con le auto- rità cantonali competenti ed eventualmente con l’Organizzazione interna- zionale per le Migrazioni (IOM), le autorità del paese di origine o di prove- nienza e la rappresentanza svizzera nel paese di origine o di provenienza, le misure necessarie per garantire la continuità di trattamento. Altresì, ha rammentato la possibilità di richiedere un sostegno finanziario alla Svizzera per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento di tratta- menti necessari per un periodo limitato nel Paese d’origine. Ha quindi con- cluso circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento anche per il ri- corrente 1. I. Il 9 novembre 2023, gli insorgenti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni di replica, ribadendo per lo più quanto già concluso nel ricorso e nei precedenti scritti. Essi hanno tuttavia aggiunto che, seppure la SEM abbia indicato nella sua risposta alcune strutture mediche che sommini- strerebbero delle cure per le patologie oncologiche, non sarebbe indicato se in tali strutture vi sarebbe la possibilità concreta di ottenere in particolare

D-5046/2022 Pagina 10 l’immunoterapia, alla quale il ricorrente 1 si sta sottoponendo in Svizzera. Inoltre, hanno segnalato come il ricorrente 2 vivrebbe al momento in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi problemi di salute non riuscirebbe ad occuparsene. Un allontanamento dell’insorgente 2 in Tuni- sia, vanificherebbe quindi anche i passi in avanti che egli avrebbe fatto su suolo elvetico. Nel predetto Stato, egli non potrebbe essere seguito dalla madre, che dovrebbe occuparsi già di un altro figlio e con una situazione economica precaria, in quanto attualmente provvederebbe al suo sosten- tamento e a quello del figlio con un lavoro stagionale nella (…), e non po- trebbe quindi affrontare anche le cure e l’assistenza necessarie al marito ed al figlio B._______. J. Il 30 novembre 2023, la SEM si è espressa in duplica, ribadendo essen- zialmente come le cure necessarie per il ricorrente 1 siano di principio di- sponibili ed accessibili in Tunisia e come riguardo all’esecuzione dell’allon- tanamento dell’insorgente 2 si sia già espressa compiutamente nella deci- sione avversata. Ha per il resto riconfermato le sue precedenti motivazioni e conclusioni. K. Con scritto del 21 dicembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso la loro tri- plica, osservando in particolare che vi sarebbe stato un ulteriore aggrava- mento dello stato di salute del ricorrente 1, con l’impostazione di una ra- dioterapia e di chemioterapia palliative unite al sostegno psicologico quali trattamenti. A supporto, essi hanno annesso il certificato medico dell’(…) del 29 novembre 2023 ed il referito medico del 3 novembre 2023 rilasciato dal medesimo nosocomio. Essi hanno osservato come la patologia del ri- corrente 1 sia in continua evoluzione negativa, e pertanto sarebbe neces- sario adeguare in modo continuativo e regolare le terapie mediche propo- ste. Non risulterebbe dunque secondo loro possibile pronunciarsi in modo definitivo e completo circa la possibilità per il predetto di accedere alle cure mediche necessarie in Tunisia. Al momento, il suo rinvio nel Paese d’ori- gine, risulterebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto egli rischierebbe di essere esposto ad un deterioramento repentino e grave del suo stato di salute e a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. In subordine, essi hanno proposto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istrut- toria, in particolare per la richiesta di garanzie specifiche per la complessa presa a carico del ricorrente nel caso di un suo ritorno in patria. L. La SEM, nelle sue osservazioni di quadruplica del 18 gennaio 2024, si è

D-5046/2022 Pagina 11 essenzialmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni, proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Le stesse sono state trasmesse per conoscenza agli insorgenti dal Tribunale con ordinanza del 24 gennaio 2024, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Dapprima, i ricorrenti sollevano nel loro gravame, quale censura for- male, che l’autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito dell’insorgente 2, in quanto non lo avrebbe ascoltato personalmente in un’audizione apposita in merito ai suoi motivi d’asilo. Tale censura va

D-5046/2022 Pagina 12 analizzata d’ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3; e per il contenuto del di- ritto di essere sentito cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-122/2024 del 26 gennaio 2024, D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1). Si denota in merito come l’autorità inferiore, al contrario di quanto lamen- tato nel ricorso, abbia esposto le ragioni per le quali non avrebbe sentito il ricorrente 2, ovvero a causa della sua disabilità, già durante la prima audi- zione sui motivi del padre (cfr. n. 30/13, D64, pag. 9), ciò che è stato peral- tro riportato anche nella decisione avversata (cfr. p.to I/5, pag. 4). Inoltre, in tali ambiti, né il ricorrente 1, né la rappresentante legale degli insorgenti

– sempre presente nel corso delle audizioni del ricorrente 1 – hanno solle- vato alcunché circa il fatto che andasse sentito anche il ricorrente 2, nel frattempo divenuto maggiorenne. Anzi, la stessa rappresentante legale de- gli interessati, ha osservato nel suo scritto del 27 settembre 2022, come non apparirebbe possibile sentire personalmente l’insorgente 1 a causa della sua condizione invalidante e poiché comunica con la lingua dei segni (cfr. n. 40/2). Le censure mosse al provvedimento avversato in tal senso, risultano pertanto piuttosto pretestuose. Tuttavia, per buona pace dei ricor- renti, anche se fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente 2 da parte della SEM, non si evince dagli atti di causa, né dal ricorso, quali ulteriori elementi decisivi – che non siano quindi già con- tenuti nella documentazione all’inserto, avendo l’autorità inferiore data am- pia possibilità all’insorgente 1 di esprimersi anche in merito ai motivi d’asilo dell’insorgente 2 ed agli ostacoli che si opporrebbero al suo rimpatrio (cfr.

n. 23/2, n. 30/13, D64 segg., pag. 9 segg.; n. 41/11, D3 segg., pag. 2 segg.) – avrebbero potuto essere rivelati dall’allora ancora minorenne in un’audizione. Peraltro essi, sia nel corso della procedura dinnanzi all’auto- rità inferiore, sia con il ricorso, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni. A tali condizioni, anche se il diritto di essere sentito del ricor- rente 2 fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L’ampia documentazione all’incarto, ha inoltre permesso e permette rispet- tivamente all’autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la situazione dell’insorgente 2, anche ed in particolare rispetto ai quesiti rile- vanti che si pongono in materia di esecuzione di allontanamento. In tal senso, un rinvio della causa all’autorità inferiore rappresenterebbe agli oc- chi del Tribunale una vana formalità e condurrebbe a dei ritardi inutili che non sarebbero conciliabili con l’interesse (equivalente a quello di essere sentito) degli insorgenti ad un esame diligente del loro caso (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.3).

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E. 4.2 A supporto della loro conclusione in cassazione, in secondo subordine, gli insorgenti si prevalgono di un accertamento incompleto, rispettivamente inesatto, dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sia dal profilo del riconoscimento della loro qualità di rifugiato, sia da quello dell’esecuzione dell’allontanamento. Tut- tavia, dalle argomentazioni esposte nel ricorso, si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore nel loro caso specifico, e riguardanti quindi delle que- stioni di merito, che verranno dunque esaminate più avanti. Malgrado ciò, a questo stadio, il Tribunale non può che constatare che l’autorità sindacata ha tenuto conto dell’insieme dei motivi dichiarati dagli insorgenti, nonché in particolare del loro stato di salute al momento dell’emissione della deci- sione avversata e della loro situazione, anche per quanto attiene alle pos- sibilità di sostegno sociale, finanziario e scolastico per i portatori di handi- cap in Tunisia, e proceduto in tal senso ad un esame completo in perfetta conoscenza di causa. Sullo stato di salute dell’insorgente 1, evoluto dopo l’emanazione della decisione avversata, e sugli effetti che ciò ha avuto an- che sul figlio di questi, i ricorrenti hanno avuto ampia possibilità di espri- mersi nell’arco della procedura ricorsuale, ed anche in merito, l’autorità in- feriore ha potuto prendere posizione. Per questi motivi, e per quanto verrà considerato dappresso, il Tribunale ritiene che l’istruzione della causa possa dirsi completa, e l’ampia documentazione all’inserto abbia permesso sia all’autorità inferiore, sia ora permetta all’autorità giudicante, di pronun- ciarsi con piena conoscenza di causa sugli elementi determinanti per la vertenza.

E. 4.3 Alla luce di quanto sopra, le censure formali mosse contro il provvedi- mento avversato ed il procedere dell’autorità inferiore, devono essere re- spinte. Una restituzione degli atti alla SEM, quindi, non si impone in specie.

E. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché

D-5046/2022 Pagina 14 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interes- sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecu- zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og- gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu- zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possi- bile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la perse- cuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, se- condo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l’ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di la- sciare il paese d’origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – pretendere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di

D-5046/2022 Pagina 15 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6 In primo luogo, anche agli occhi del Tribunale vi sono, nelle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente 1, diverse incoerenze importanti, che rendono le stesse inverosimili.

E. 6.1 Invero, per quanto attiene agli ultimi contatti che egli avrebbe avuto con le autorità tunisine, nel corso della prima audizione sui motivi egli ha nar- rato come, dopo l’interrogatorio presso la (…) a D._______ successa (…) anni prima (cfr. n. 30/13, D71 seg., pag. 10), egli avrebbe avuto ancora (…) contatti diretti con le autorità, che si sarebbero recate al suo domicilio per vedere se egli vi si trovasse, e ciò sarebbe avvenuto nell’(…) del (…) (cfr.

n. 30/13, D83 segg., pag. 11 seg.). Da quando egli sarebbe espatriato, le autorità si sarebbero ancora presentate a casa sua per (…) volte (cfr.

n. 30/13, D84, pag. 11). Nell’ambito della sua seconda audizione, il ricor- rente 1 ha invece riferito che soltanto in un’occasione, mentre egli si sa- rebbe ancora trovato nel Paese d’origine, (…) agenti di polizia si sarebbero presentati al suo domicilio, e ciò sarebbe avvenuto (…) mesi dopo l’inter- rogatorio presso la (…) a D._______ (cfr. n. 41/11, D41 seg., pag. 7). Ha altresì riportato soltanto un episodio in cui egli sarebbe stato ricercato dalla polizia, allorché egli si trovava in L._______ (cfr. n. 41/11, D43 segg., pag. 7). Posto dinnanzi a tali contraddizioni, egli ha tentato di spiegare le stesse, annettendo all’occasione successa (…) mesi dopo l’interrogatorio, le (…) volte che le autorità si sarebbero presentate nell’(…) del (…) (cfr.

n. 41/11, D61, pag. 9), aggiungendo di fatto ulteriore discrepanza ai suoi asserti, in quanto gli episodi di contatto diretto con le autorità non sareb- bero soltanto (…) o (…), come affermato spontaneamente durante le due audizioni, bensì (…), secondo queste sue ultime allegazioni. Anche il ten- tativo di spiegare le volte che le autorità si sarebbero recate presso il suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non risulta convincente, in quanto egli ha ricondotto in realtà a (…) volte, peraltro di cui non ne sarebbe certo, le incursioni delle autorità al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Anche considerate le argomentazioni esposte nel ricorso (cfr. pag. 6), le stesse non possono in alcun modo convincere il Tribunale che esse ab- biano comportato ad una discrepanza così palese nei suoi asserti, peraltro con maldestri tentativi di far combaciare gli stessi da parte del ricorrente 1, allorché il funzionario interrogante della SEM lo ha posto dinnanzi alle sue contraddizioni.

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E. 6.2 A ragione poi l’autorità inferiore ha denotato anche delle incongruenze rispetto alla data d’espatrio in concomitanza con le predette circostanze. Difatti, se l’insorgente 1 aveva riferito in prima battuta, senza alcun tenten- namento, di essere espatriato dalla Tunisia il (…) (cfr. n. 18/10, p.to 5.01, pag. 6); nell’ambito della prima audizione sui motivi, ha invece asserito di non essere sicuro si trattasse del (…) oppure del (…) (cfr. n. 30/13, D42 seg., pag. 5 seg.), mentre che nell’arco della seconda audizione, ha nar- rato che nell’(…) dell’anno (…) si sarebbe trovato ancora al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Nel suo ricorso, egli ha invece asserito che il suo espatrio daterebbe al (…) o al (…) (cfr. ricorso, pag. 6). Ora, richie- stogli anche per queste sue affermazioni una spiegazione alle sue contrad- dizioni, in audizione egli ha unicamente allegato che forse si sarebbe sba- gliato sulla sua data d’espatrio, senza aggiungere nulla più (cfr. n. 41/11, D63, pag. 9). Quantunque si ritenga credibile che un richiedente possa non ricordarsi esattamente la sua data d’espatrio, in particolare dopo diversi mesi dallo stesso; ciononostante nel caso dell’insorgente 1, non trovano spiegazione le differenze nelle sue dichiarazioni. Difatti, se realmente egli nell’(…) del (…), fosse stato presente alle visite delle autorità, come da lui dichiarato limpidamente nella seconda audizione (cfr. n. 41/11, D62, pag. 9), di certo il suo espatrio non sarebbe potuto avvenire prima dell’(…) del medesimo anno, e quindi non si comprende perché anche nel ricorso, si insista con la data del (…).

E. 6.3 Ai predetti elementi incongrui, se ne aggiungono pure altri. Difatti, se nell’ambito della narrazione spontanea dei suoi motivi d’asilo, ha ricondotto l’interruzione della scuola del figlio, alla volontà del (…) di D._______, dopo la discussione accesa che egli avrebbe avuto con quest’ultimo per via della sua richiesta d’ottenere il servizio di scuolabus gratuito per il figlio B._______ (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7 seg.). Durante la seconda audizione, l’insorgente 1, ha invece attribuito l’interruzione scolastica del ricorrente 2, al fatto che lui (l’insorgente 1), abbia cambiato varie volte il partito politico ed alla sua appartenenza al partito (…) (cfr. n. 41/11, D14 seg., pag. 3; D18, pag. 4). Anche per quanto attiene all’indennità di (…), che sarebbe stata percepita fino a (…) o (…) anni prima, in quest’ultimo contesto ha ricondotto la perdita di tale somma alla sua adesione al partito (…) nonché al fatto di aver pubblicato su (…) dei messaggi contro il governo tunisino (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4). Circostanze che non erano invece state messe minimamente in connessione con la perdita dell’indennità al figlio nel corso della prima audizione (cfr. n. 30/13, D61 segg., pag. 7 segg.). Posto dinnanzi anche a tali contraddizioni, il ricorrente 1 non è riuscito a dare alcuna spiegazione plausibile (cfr. n. 41/11, D26, pag. 4).

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E. 6.4 Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non hanno quindi reso in alcun modo verosimile come l’insorgente 1 fosse ricercato dalle autorità tunisine nel suo Paese d’origine, in particolare successivamente all’interrogatorio avuto presso la (…), né che l’interruzione dell’attività scolastica del ricor- rente 2 sia dovuta ad un qualsivoglia intervento delle autorità tunisine, se- gnatamente quale ritorsione perché il padre avrebbe aderito al partito poli- tico (…). Tale conclusione non viene inficiata neppure dai mezzi di prova presentati dagli insorgenti, che non sostengono in alcun modo gli asserti del ricorrente 1, anzi piuttosto, al contrario, provano come essi fossero stati riconosciuti dallo Stato tunisino quale famiglia come caso sociale necessi- tante di aiuti (cfr. atti della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 11).

E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, anche il Tribunale, in accordo con la conclu- sione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Tunisia dagli insorgenti, anche considerandoli verosimili – ovvero l’interro- gatorio del ricorrente 1 presso la (…) a D._______, nonché le problemati- che che il ricorrente 2 avrebbe vissuto nel suo Paese d’origine a causa del suo handicap, in particolare il fatto di non aver ottenuto il servizio di scuo- labus gratuito nonché che non avrebbe più percepito le indennità in ragione della sua situazione – non risultano essere in connessione materiale e tem- porale con il loro espatrio, rispettivamente non raggiungono un grado d’in- tensità sufficiente, suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, le predette circostanze, si sarebbero svolte ben (…) o (…) anni prima la seconda audizione sui motivi d’asilo (per quanto attiene alla questione delle indennità levate, cfr.

n. 41/11, D23 seg., pag. 4), nonché circa (…) anni prima la problematica del servizio di scuolabus (cfr. n. 41/11, D8 segg., pag. 2 seg.), rispettiva- mente (…) o (…) anni prima per quanto concernente alla convocazione presso la (…) (cfr. n. 41/11, D29, pag. 5). Essi avrebbero quindi continuato a vivere in Tunisia, espatriando diversi anni dopo tali eventi, peraltro anche parzialmente dovuto a dei motivi d’insicurezza politica nella quale l’insor- gente 1 si sentiva (cfr. n. 41/11, D43, pag. 7), che non sono fondati su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Difatti, il ricorrente 1, a parte l’interrogatorio che ha narrato presso la (…) a D._______, che sarebbe durato (…) o (…) ore, durante il quale non avrebbe subito nessun atto di una certa intensità in relazione all’art. 3 LAsi, e sarebbe invece stato rila- sciato dicendogli che non avesse nulla a che vedere con il (…) (cfr.

n. 30/13, D61, pag. 8; n. 41/11, D29 segg., pag. 5 seg.), non ha più ricevuto alcuna convocazione o subito pregiudizio da parte delle autorità tunisine in ragione della sua appartenenza politica e delle sue attività per i vari partiti,

D-5046/2022 Pagina 18 visto anche quanto già ritenuto inverosimile in proposito (cfr. supra con- sid. 6). Peraltro, il fatto che lui, in passato, durante la campagna elettorale, quale membro del partito (…), abbia spiegato a persone del villaggio il pro- gramma del suo partito, come pure che fosse nell’organizzazione per assi- curare il necessario allorché si teneva un comizio del predetto partito nel suo villaggio, o ancora che fosse un (…) nel suo villaggio, non possono essere all’evidenza ritenute quali attività di spicco all’interno del suddetto partito o l’esercizio di una funzione politica elevata all’interno del mede- simo, tanto da ricadere tra le personalità che l’attuale regime tunisino per- seguirebbe o arresterebbe in alcuni casi. Inoltre egli non ha reso credibile

– con degli elementi concreti e sostanziati – di aver esternato pubblica- mente delle critiche contro il governo (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4), che potrebbero averlo fatto cadere o che in futuro lo potrebbero far ricadere, nel mirino delle autorità tunisine (cfr. Human Rights Watch, World Report 2024: Tunisia,

E. 7.2 Anche per quanto concerne le problematiche che il ricorrente 2 avrebbe riscontrato in patria, in particolare di non poter andare a scuola a causa del fatto che non gli fosse stato concesso il servizio di scuolabus gratuito, o ancora il fatto di subire delle discriminazioni a causa del suo handicap in ambito sportivo, o ancora di essere stato picchiato in un’occasione da parte di ragazzi più grandi per un motivo non meglio precisato (forse per invidia verso il medesimo; cfr. n. 30/13, D67, pag. 10), le stesse non raggiungono manifestamente un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente che possano essere messe in relazione con uno dei motivi esaustivamente descritti all’art. 3 LAsi o ancora in connessione temporale con l’espatrio. Difatti, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, che il Tri- bunale ritiene disdicevoli e deplorevoli, ciò non ha impedito tuttavia di fatto il ricorrente 2 dall’esercitare un’attività sportiva ed addirittura dal parteci- pare a delle gare di (…), dove avrebbe pure vinto (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7). Altresì, per quanto attiene all’unico episodio narrato in cui sarebbe

D-5046/2022 Pagina 19 successo qualcosa di concreto al figlio, ovvero allorché il ricorrente 2 sa- rebbe stato picchiato, i colpevoli sarebbero stati condannati ed avrebbero subito una pena di (…) di carcere (cfr. n. 30/13, D65 segg., pag. 10). Per- tanto, in tal caso, le autorità tunisine hanno dato un seguito concreto alla denuncia sporta dal ricorrente 1, dimostrando con il loro comportamento di essere capaci e volenterose nel perseguire atti persecutori commessi da terzi nei confronti del ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti, anche dopo tale evento, hanno continuato a vivere in patria per più di (…) anni, senza che succedesse all’insorgente 2 altro di rilevante (cfr. ibidem, D69 seg., pag. 10), ciò che comporterebbe anche una rottura del legame di causalità temporale tra questo episodio e l’espatrio (cfr. supra consid. 5.3). Inoltre, malgrado non abbia potuto ottenere il servizio di scuolabus, che dalle alle- gazioni del padre, parrebbe legato piuttosto ad un’impossibilità finanziaria e non ad altre motivazioni (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), ciò che lo avrebbe costretto a lasciare la scuola, egli avrebbe in realtà potuto frequentare un altro istituto (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Ma tale progetto non si sarebbe potuto realizzare, in quanto anche in tal caso, per motivi finanziari e orga- nizzativi, il padre non avrebbe potuto accompagnarlo presso tale struttura (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Pertanto, non si individuano in tali asserti, visto anche quanto già ritenuto inverosimile sopra, dei motivi pertinenti ai sensi dell’asilo che avrebbero comportato che il ricorrente 2 non potesse fre- quentare un istituto scolastico. Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dap- prima esaurito nel suo paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Ora, il Tribunale ha confermato per la Tu- nisia, nella sua sentenza D-2035/2023 del 20 aprile 2023, che le autorità tunisine, in principio, sono tuttora disposte e capaci di accordare adeguata protezione contro persecuzioni provenienti da terzi (cfr. sentenza del Tribu- nale D-2035/2023 del 20 aprile 2023 consid. 6.3). Ciò vale anche per il pe- riodo successivo al cambiamento di potere in Tunisia (cfr. sentenza del Tri- bunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). I ricorrenti, malgrado si prevalgano di aver subito in Tunisia dei tratta- menti discriminatori da parte di alcune persone e (…), in particolare che avrebbero tolto loro le indennità che l’insorgente 2 percepiva, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse tali circostanze verosimili (cfr. in senso contrario supra consid. 6.3 seg.), non hanno mai cercato attivamente

D-5046/2022 Pagina 20 protezione statale per tali atti – a parte nel caso isolato dove avrebbero denunciato gli autori del pestaggio del ricorrente 2 – denunciando even- tualmente gli stessi od esigendo il rispetto dei loro diritti anche per via giu- diziaria. Si rammenta in tal senso che anche la Tunisia, del pari della Sviz- zera, ha ratificato la Conv. disabilità, nonché – a differenza della Svizzera – ha pure ratificato il suo protocollo facoltativo del 13 dicem- bre 2006. Dagli asserti resi dall’insorgente 1, non si può desumere che le autorità tunisine, se i ricorrenti avessero richiesto attivamente tale prote- zione o il rispetto dei loro diritti, non li avrebbero ottenuti da parte loro. Anzi, sia dalla risposta ottenuta dal ricorrente 1 da parte del (…) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), sia dall’intervento delle autorità tunisine allorché essi hanno denunciato l’episodio occorso all’insorgente 2, sia ancora dal mezzo di prova presentato che attesta del riconoscimento da parte dello Stato tuni- sino dell’indigenza della famiglia degli insorgenti (cfr. MdP n. 11), si deno- tano indizi che vanno nel senso opposto e che sono in grado di confermare la presunzione di protezione succitata da parte della Tunisia. Spetta quindi agli insorgenti cercare attivamente tale protezione statale se ne dovessero vedere la necessità anche in futuro.

E. 7.3 Le ulteriori allegazioni espresse dai ricorrenti a supporto del loro espa- trio, anche nel ricorso, ovvero le difficoltà economiche che avrebbero ri- scontrato in patria, in particolare la mancanza di aiuto finanziario da parte dello Stato tunisino per i servizi scolastici e per le cure del ricorrente 2, o la situazione d’indigenza della loro famiglia dovuta ad una situazione lavora- tiva precaria del ricorrente 1 e ad assenza di aiuti statali (cfr. n. 30/13, D32 segg., pag. 4 seg.; D61, pag. 9; D68, pag. 10; n. 41/11, D7 seg., pag. 2; D54 segg., pag. 8), non risultano all’evidenza dei motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, ma esclusivamente derivanti da motivazioni economiche, e quindi dalla situazione personale dei ricorrenti, in totale assenza di agenti esterni di persecuzione – vista l’inverosimiglianza e l’irrilevanza degli as- serti contrari esposti dagli insorgenti – e quindi non rientranti nella nozione di persecuzione esposta nella summenzionata norma. Per il resto, si può senz’altro rinviare alle motivazioni chiare e complete esposte nella deci- sione impugnata dall’autorità inferiore (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.), in quanto neppure con il ricorso, gli insorgenti hanno apportato degli elementi nuovi, concreti e sostanziati, che possano comportare un giudizio differente dei loro asserti da parte del Tribunale.

E. 7.4 Alla luce dell’insieme degli elementi succitati, il Tribunale, non può che concludere che gli insorgenti non soltanto non hanno subito delle persecu- zioni verosimili e pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell’espatrio, quindi anche che le problematiche nelle quali essi sono

D-5046/2022 Pagina 21 incorsi non abbiano raggiunto, al contrario di quanto motivato nel ricorso, il grado di pressione psichica insopportabile ed insostenibile (cfr. ricorso, pag. 8); ma anche che i ricorrenti non hanno reso verosimile che in Tunisia essi subiranno, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, nel caso di un loro rientro in patria, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo. In tal senso, i timori di essere incarcerato o arrestato, espressi dal ricorrente 1 sia durante le audizioni (cfr. n. 30/13, D63, pag. 9; n. 41/11, D64 seg., pag. 9) sia in ambito ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 8), e che ciò si ripercuoterebbe sul ricorrente 2, il quale rimarrebbe senza la figura genito- riale per lui di riferimento (cfr. ricorso, pag. 8), risultano essere delle mere asserzioni di parte. Ciò in quanto tali timori appaiono del tutto ipotetici e non sono supportati dal benché minimo elemento di qualsivoglia concre- tezza e sostanza, riguardo a delle persecuzioni future che incorrerebbero nel loro Paese d’origine in caso di ritorno. 8. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata. 9. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, i quali potranno essere allontanati congiuntamente verso la Tunisia, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento. 10. 10.1 Quo all’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 di- cembre 2005 (LStrI, RS 142.20), prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

D-5046/2022 Pagina 22 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, i quali potranno essere allontanati congiuntamente verso la Tunisia, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1 Quo all'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11 gennaio 2024, < https://www.hrw.org/world-re- port/2024/country-chapters/tunisia >; U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, < https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-prac- tices/tunisia >, tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024; cfr. anche in me- rito la sentenza del Tribunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 con- sid. 7.2). Peraltro, sono eventi che sarebbero successi diversi anni prima il suo espatrio, senza che egli incorresse in alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo prima del medesimo (cfr. anche supra al consid. 6 le alle- gazioni già ritenute inverosimili in relazione alle incursioni delle autorità al suo domicilio).

E. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d’insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato pro- vare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di rite- nere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, poiché è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre, per le ragioni già sopra evinte, i ricorrenti non dimostrano né rendono per lo meno verosimile che esiste- rebbe per loro un rischio reale, fondato su dei seri motivi, di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione dell’allontanamento nel loro Paese d’origine. Per le ragioni poi già sopra menzionate (cfr. consid. 7.2), e per quanto verrà motivato dappresso (cfr. infra consid. 12.6 segg.), non vi sono nemmeno elementi atti a ritenere che l’esecuzione dell’allontana- mento del ricorrente 2 violerebbe le disposizioni della Conv. disabilità. An- che la situazione vigente dei diritti umani in Tunisia, non rende attualmente inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr.

D-5046/2022 Pagina 23 sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.3, D-4217/2023 del 25 settembre 2023 consid. 9.3).

E. 11.3.1 Per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il ritorno forzato della stessa non è su- scettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una pro- spettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi ec- cezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l’ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell’interessato può pure risultare contrario all’art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi con- frontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggiora- mento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 11.3.2 Dal profilo medico, per quanto il Tribunale non intenda minimizzare i problemi di salute degli insorgenti – in particolare più recentemente del ricorrente 1 – le affezioni degli interessati (cfr. infra consid. 12.7 seg.), non appaiono essere, visti gli atti all’inserto, di una gravità tale che l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sarebbe da ritenere inammissibile ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Occorre rammentare in proposito che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà dap- presso (cfr. infra consid. 12.7 seg.) e per quanto la situazione di salute dell’insorgente 1 sia di un’indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giu- risprudenza Paposhvili testé referenziata.

E. 11.4 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire ad alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazio- nale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione con l’art. 44 LAsi).

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E. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 12.2 La suddetta norma si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro- babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge- nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevol- mente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata

D-5046/2022 Pagina 25 se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua inte- grità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). All’occorrenza, potrà trattarsi di cure alternative a quelle prodigate in Svizzera che, pur corri- spondendo agli standard del paese d’origine o di provenienza, sono ade- guate allo stato di salute dell’interessato, anche fossero di un livello di qua- lità, d’efficacia e d’utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelle disponibili in Svizzera. Dei trattamenti farmacologici (per esempio costituiti da farmaci generici) di una generazione più vecchia o meno efficaci, possono, se- condo le circostanze, essere considerati adeguati (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3).

E. 12.4 Si tratta quindi di esaminare dappresso, con riferimento ai criteri sue- sposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situa- zione generale vigente attualmente in Tunisia (cfr. consid. 12.5), da un lato, e della loro situazione personale (cfr. consid. 12.6 segg.), dall’altro. Circa quest’ultimo punto, il Tribunale, dopo qualche osservazione introduttiva concernente il sistema di salute ed assistenziale tunisino (cfr. consid. 12.6), esaminerà la situazione del ricorrente 2 (cfr. consid. 12.7), poi quella del ricorrente 1 (cfr. consid. 12.8), ed infine analizzerà la loro situazione perso- nale comune e la questione del loro rimpatrio (cfr. consid. 12.9).

E. 12.5 Da giurisprudenza costante di questo Tribunale – ed anche conside- rando l’attuale situazione politica – in Tunisia, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che per- metta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. Inoltre, v’è da rimarcare come l’esecuzione dell’allontanamento in Tunisia non sia condi- zionata, in principio, dalla presenza di fattori particolarmente favorevoli (cfr. sentenze del Tribunale E-4223/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.3, D-5856/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 8.5).

E. 12.6.1 In Tunisia, l’offerta pubblica della salute (strutture sanitarie pubbli- che, SSP), dipende dal Ministero della salute, e si scompone in tre livelli differenti. Il livello primario delle cure, che esercita la politica preventiva di salute ed assicura le cure di base in ambito ambulatoriale ed ospedaliero

D-5046/2022 Pagina 26 per le nascite e le malattie correnti dell’adulto e del bambino. Esso prende anche in carico le attività sanitarie per gli allievi e gli studenti di tutti i gradi scolastici. Vi è in seguito il livello secondario delle cure, che è garantito dagli ospedali regionali, i quali prendono in carico anche le cure del livello primario per la popolazione che si trova in prossimità. Hanno in principio accesso a tali ospedali, che sono generalmente situati nei capoluoghi dei governatorati, i malati che sono inviati dai centri di salute di base (CSB) e dagli ospedali di circoscrizione (OC) che hanno necessità di una presa in carico specializzata. L’ultimo, il livello terziario delle cure, è composto da una rete di ospedali e istituti universitari (nel 2016 erano in numero di com- plessivi 34), che possono essere generalisti o specializzati, che hanno lo statuto di stabilimenti pubblici di salute e che sono situati negli agglomerati dove hanno sede anche le facoltà di medicina. Questi assicurano delle cure altamente specializzate, oltreché le cure di primo e di secondo livello per la popolazione che vive in prossimità. L’offerta pubblica delle cure sanitarie sopra descritta, è completata da un’offerta privata che è in rapida espan- sione in questi ultimi anni, in particolare nelle cure ambulatoriali. Le cliniche private sono essenzialmente concentrate in Tunisia nelle grandi zone ur- bane e nelle regioni costiere (cfr. DOROTHEE CHEN, Assistance technique de la Banque Mondiale sur le financement de la santé en Tunisie: étude sur l’assistance médicale gratuite, 1° aprile 2016, < https://documents. worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/687831 472236995453/assistance-technique-de-la-banque-mondiale-sur-le-finan- cement-de-la-sante-en-tunisie-etude-sur-l-medical-free-help >, consultato il 25 marzo 2024; MONCEF BELHAJ YAHIA, Le système de santé en Tunisie: une crise qui perdure, in: Confluences méditerranée 2023/2 [n. 125], estate 2023, pag. 139 seg., consultabile sul sito: < https://www.cairn.info/revue- confluences-mediterranee-2023-2-page-137.htm?ref=doi >, consultato il 25 marzo 2024).

E. 12.6.2 L’assicurazione malattia in Tunisia, obbligatoria per i lavoratori nel settore pubblico e privato, si è sviluppata a partire dal 1951. Dal 2004, la gestione dei tre regimi di copertura dei costi di salute per i lavoratori (ovvero i cosiddetti: “filiera pubblica delle cure”, “filiera privata delle cure”, e “si- stema di rimborso dei costi”), è stata assunta dalla Cassa nazionale d’as- sicurazione malattia (CNAM). In Tunisia vi sono due modalità diverse di finanziamento dei costi di salute: quelli relativi all’assicurazione malattia obbligatoria, che comprende i lavoratori ed i pensionati nonché i loro aventi diritto; e l’assistenza medica gratuita (AMG) per la popolazione povera e vulnerabile (cfr. DOROTHEE CHEN, ibidem; République française, Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [CLEISS], Le régime tunisien de sécurité sociale [salariés], 2023 <

D-5046/2022 Pagina 27 https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_tunisie_salaries.html >; Mini- stère des Affaires Sociales de la République Tunisienne, Caisse Nationale d’Assistance Maladie, Espace Assuré social, ultimo aggiornamento il 19.01.2024, < https://www.cnam.nat.tn/espace_assure.jsp >; tutti consul- tati da ultimo il 25 marzo 2024). Per quanto attiene alla prima categoria assicurata, in particolare sono coperti secondo delle tariffe forfettarie di ri- ferimento e senza limite massimo: le cure ambulatoriali, le operazioni me- diche, i farmaci, le ospedalizzazioni, i costi di trasporto sanitario necessari allo stato di salute dell’assicurato, così come gli scanner e le risonanze magnetiche. Inoltre, i costi di salute che riguardano delle affezioni impor- tanti o croniche, iscritte in una lista apposita (APCI, tra i quali vengono an- che citati le cardiopatie congenite ed i tumori maligni; cfr. la lista consulta- bile al sito internet: < https://www.cnam.nat.tn/doc/upload/listeapci.pdf >, consultata il 25 marzo 2024), sono integralmente coperti dalla CNAM. Al- tresì, a titolo di prestazioni famigliari, la Cassa Nazionale di Sicurezza So- ciale (CNSS), versa ai lavoratori che adempiono a determinate condizioni, per i primi tre bambini nati, adottati o a carico, che hanno segnatamente meno di 16 anni, e senza limite d’età in caso d’invalidità o di handicap, delle allocazioni famigliari il cui importo dipende dal posto e dal numero dei figli (cfr. CLEISS, ibidem). A fianco a tale sistema, un programma d’assistenza medica (AMG) è stato implementato al fine di garantire l’accesso alle cure della popolazione indigente. In tal senso, a partire dal 1958, sono rilasciate dai servizi decentralizzati e dalle collettività locali delle “carte d’indigenza” famigliare annuali che danno diritto alla gratuità totale dei costi di salute e di ospedalizzazione per le persone più povere, ed al versamento unica- mente di cosiddetti “ticket moderatori” ridotti per persone che vivono giusto al di sotto della soglia d’indigenza. Le prestazioni dell’AMG includono le consultazioni esterne, le ospedalizzazioni e le cure d’urgenza nel quadro delle SSP, nonché nei limiti della disponibilità di queste ultime, la distribu- zione di medicamenti usuali. Nel caso in cui questi ultimi non siano dispo- nibili, i beneficiari dell’AMG dovranno acquistarli privatamente a loro carico. Difatti, malgrado una presa in carico in principio gratuita o a tariffa ridotta delle cure e dei trattamenti medici, i beneficiari dell’AMG, tenuto conto del razionamento eccessivo dell’offerta e dell’approvvigionamento di medica- menti limitato, in alcuni casi, devono rivolgersi a dei prestatori di salute del settore privato, per ricevere i farmaci e le cure cercati, che dovranno però in tal caso finanziare loro direttamente. In alcune circostanze, per ragioni finanziarie, dei nuclei famigliari più sfavoriti saranno quindi obbligati a ri- nunciare a delle cure o a dei trattamenti (cfr. DOROTHEE CHEN, ibidem, pag. 11 segg.). Secondo alcune informazioni, per quanto l’offerta pubblica delle cure sia relativamente ben distribuita sull’insieme del Paese, tuttavia il settore privato della salute resterebbe praticamente accessibile – a parte

D-5046/2022 Pagina 28 una lista limitata d’interventi presi in carico dalla CNAM – soltanto alle fasce di popolazione più abbienti, e negli ultimi anni la penuria di medicamenti e di materiale medico sarebbe diventato quotidiano, e le condizioni di lavoro del personale si sarebbero nettamente deteriorate. Ciò avrebbe compor- tato anche un esodo importante di medici verso l’estero, lo sviluppo della corruzione nel settore della salute tunisino nonché di una salute a due ve- locità, l’una per le persone più abbienti e l’altra per il resto della popola- zione, la quale beneficerebbe di prestazioni di qualità inferiore, e dovrebbe far fronte a lunghe attese come pure a diverse penurie (cfr. MONCEF BELHAJ YAHIA, ibidem, pag. 140 segg.).

E. 12.6.3 A fianco al sistema assicurativo delle cure, un programma di svi- luppo sociale, denominato “AMEN Social”, è stato implementato da parte del Ministero degli Affari sociali. Quest’ultimo propone degli aiuti sociali alle famiglie indigenti o con basso reddito, alle persone con disabilità, ai gruppi vulnerabili o a rischio ed ai senzatetto, come: l’attribuzione di carte che danno accesso alla gratuità delle cure o a tariffe ridotte; degli aiuti finanziari per le famiglie indigenti o con bambini (che si elevano a 200 dinari tunisini versati ogni mese; ad un’allocazione mensile di 30 dinari tunisini per fami- glie bisognose che hanno bambini di meno di sei anni d’età; aiuti che vanno da 30 a 100 dinari tunisini per supportare i bisogni scolastici di bambini di famiglie indigenti; delle borse di studio di 50 dinari tunisini per gli studenti dal livello primario fino alla formazione professionale e 120 dinari tunisini per gli studenti che proseguono gli studi superiori); o ancora il collocamento di persone con handicap senza sostegno famigliare in famiglie d’acco- glienza. Inoltre, vi è la possibilità di richiedere, fino a quattro volte l’anno, un aiuto occasionale da parte di famiglie beneficiarie del programma “AMEN”, che si trovano in condizioni finanziarie e sanitarie critiche. Tale aiuto, che varia da 30 a 100 dinari tunisini, è pensato principalmente per l’acquisto di medicinali, di pannolini, di alimenti per neonati, di coperte, di attrezzature domestiche semplici, per la realizzazione di esami, per la presa in carico dei costi di trasporto e delle cure sanitarie (cfr. CLEISS, ibidem).

E. 12.6.4 Per quanto concerne infine le persone con handicap, in Tunisia le stesse avrebbero in principio accesso all’educazione, ai servizi sanitari ed ai trasporti. Purtroppo però, secondo alcune informazioni, ciò non avver- rebbe sempre equamente rispetto alle persone senza disabilità, circo- stanza che sarebbe dovuta a barriere architettoniche – in particolare anche di edifici pubblici costruiti prima del 1991 – a limitazioni di servizi o a man- canza d’informazioni pubbliche. Il Ministro degli Affari Sociali è incaricato della protezione dei diritti delle persone con disabilità ed il governo

D-5046/2022 Pagina 29 metterebbe a loro disposizione delle tessere che possano garantire loro dei diritti supplementari quali: il parcheggio illimitato, i servizi medici prioritari e gratuiti, l’accesso gratuito nei trasporti pubblici e preferenziale per quanto concerne i posti a sedere, nonché degli sconti su beni al consumo. Tuttavia, in generale, bus e treni pubblici sono mal situati e non sono facilmente accessibili a persone con disabilità. Per sopperire, almeno parzialmente a ciò, il governo tunisino prevedrebbe degli incentivi sulle tasse alle società che incoraggiano il trasporto di persone con disabilità fisiche. Il Ministero degli Affari Sociali gestirebbe inoltre dei centri che garantirebbero alloggio temporaneo o permanente e servizi medici ai portatori di handicap che non beneficerebbero di altra possibilità di sostegno, nonché sarebbero presenti circa 320 centri d’educazione speciale nel Paese per portatori di handicap, che sarebbero principalmente amministrati da associazioni. Tali centri, as- sicurerebbero assistenza multidisciplinare, incluso il supporto medico, psi- cologico, educativo, professionale e culturale a persone portatrici di handi- cap dai sei ai trent’anni. Tuttavia, vi sarebbero delle possibilità educative o di alloggio molto limitate per persone con disabilità uditive o visive (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, pag. 32 seg., < https://www.state.gov/reports/2022-country-re- ports-on-human-rights-practices/tunisia >, consultato il 25 marzo 2024).

E. 12.7.1 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente 2 è affetto da sindrome di Down e soffre di una cardiopatia congenita con esito da correzione atrioventicolare completo, nonché d’ipertensione arteriosa polmonare, DIV e DIA all’età di (…). Tuttavia, si segnala un buon decorso ed un adeguato sviluppo fisico dell’insorgente 2 nel contesto di trisomia 21, senza alcun trattamento in corso né necessario da intraprendere in futuro (cfr. n. 31/2 e 33/7). Egli ha inoltre ricevuto in Svizzera delle cure odontoia- triche (cfr. n. 21/2, 34/2, 36/2 e 37/2), nonché in un’occasione ha avuto un episodio di malessere su verosimile reazione allergica di grado II ad aller- gene non noto, per il quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica antistaminica al bisogno ed in riserva del Dafalgan, se vi fossero dei dolori (cfr. n. 38/8); ed in un’altra una sincope di verosimile origine vaso-vagale post-prandiale, per la quale gli è stata prescritta una terapia antalgica da scalare secondo dolore (cfr. n. 48/2). L’ecocardiogramma eseguito in tale contesto, sarebbe sovrapponibile ai precedenti effettuati, senza acuzie in atto. All’attenzione del medico curante, i medici che hanno controllato il ri- corrente 2, hanno consigliato l’esecuzione di una visita ambulatoriale car- diologica ed un eventuale esame con Holter (cfr. n. 48/2). Ulteriore docu- mentazione medica non è presente agli atti, né è stata prodotta in ambito ricorsuale dagli insorgenti, ciò che fa concludere che la situazione medica

D-5046/2022 Pagina 30 dell’insorgente 2 non abbia subito alcuna evoluzione, per lo meno peggio- rativa, rispetto a quanto constatato dall’autorità inferiore nella decisione av- versata, e che ulteriori esami medici non sono stati ritenuti necessari da parte del personale medico ed infermieristico preposto. Nei loro scritti, i ricorrenti hanno segnalato come egli soffrirebbe anche di sordità e comu- nicherebbe soltanto con la lingua dei segni, nonché che dopo il suo arrivo in Svizzera sarebbe stato messo in contatto con l’(…), con la quale avrebbe effettuato alcune attività (cfr. n. 43/14), ed attualmente risiederebbe in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi gravi problemi di salute non potrebbe occuparsene (cfr. replica del 9 novembre 2023, pag. 3).

E. 12.7.2 Alla luce di quanto sopra, in assenza di ogni qualsivoglia compli- canza successiva dal profilo dello stato di salute dell’insorgente 2, rispetto alle diagnosi di cui era affetto già al suo arrivo in Svizzera, e per le quali non è possibile alcun trattamento risolutivo (per la trisomia 21), né sono stati impostati o previsti delle cure rispettivamente controlli medici o farma- cologici particolari (cfr. n. 33/7), a parte la prescrizione di un analgesico e di un antistaminico nei due episodi di malessere succitati, il Tribunale ri- tiene di poter concludere, allo stato degli atti, che la situazione valetudinaria dell’interessato non costituisce, in quanto tale, un ostacolo all’esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. supra consid. 12.3). Difatti, essa non risulta di una gravità tale che mette- rebbe la sua vita o la sua integrità fisica o psichica in pericolo imminente, nel caso dovesse fare rientro in patria. Ciò detto, come sopra evinto, mal- grado alcune disfunzioni e problematiche di accesso alle cure mediche, egli potrà di principio avere accesso anche in Tunisia ai trattamenti medici di cui dovrebbe necessitare in futuro. Concernente poi più precisamente i costi delle cure e dei medicamenti, questi potranno essere coperti, per lo meno in buona parte, dal sistema assicurativo tunisino, che prevede la co- pertura dei costi medici e dei farmaci in modo integrale anche per persone indigenti tramite l’AMG. Inoltre, egli potrà sollecitare – con l’aiuto anche dei genitori e/o di associazioni che difendono i diritti delle persone con disabi- lità presenti anche su suolo tunisino (cfr. ad esempio: l’Organisation Tuni- sienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées [OTDDPH], < https://jamaity.org/association/lorganisation-tunisienne-de-defense-des- droits-des-personnes-handicapees/ >; l’Association tunisienne pour l’Ac- cessibilité aux Personnes Handicapées, < https://arab.org/fr/directory/as- sociation-tunisienne-daccessibilite-aux-personnes-handicapees/ >; Handi- cap International, < https://www.handicap-international.ch/fr/pays/tuni- sie?utm_source=google&utm_source=google&utm_medium=grants&utm _campaign=FR&gad_source=1&gclid=EAlalQobChMlpLeW2cuvhAMVbm xBAh06TAaXEAAYASAAEgLA3_D_BwE >; tutti consultati da ultimo il

D-5046/2022 Pagina 31 25 marzo 2024) – nel caso di necessità, l’aiuto sociale AMEN, al quale egli dovrebbe avere diritto, nonché (nuovamente) richiedere la tessera rila- sciata dal Ministero degli Affari Sociali per i portatori di handicap, che gli garantirà dei diritti supplementari. Altresì, come sopra visto, ed al contrario di quanto evinto dagli insorgenti, in Tunisia esistono – seppure con un’of- ferta limitata per persone con problematiche uditive – delle possibilità di seguire un percorso educativo e culturale, anche con offerte di alloggio temporaneo o permanente, per persone con disabilità come il ricorrente 2. Le circostanze che egli in Svizzera, a mente degli insorgenti, nell’istituto in cui vivrebbe starebbe traendo giovamento dalla scuola e dall’inserimento con i coetanei, e che un suo rinvio vanificherebbe i passi da lui qui effettuati, non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti di causa. In tal senso, tenuto conto che nel frattempo l’insorgente 2 è diventato maggiorenne – e quindi la questione dell’interesse superiore del fanciullo non si pone più, rispetti- vamente le argomentazioni proposte nel gravame dai ricorrenti in propo- sito, risultano superate – le circostanze che lui possa trovarsi meglio su suolo elvetico e che vi siano delle strutture e dei servizi migliori quivi che non in Tunisia, non risultano essere considerazioni pertinenti che ostereb- bero all’esecuzione dell’allontanamento.

E. 12.8.1 Dal canto suo, a A._______ è stato diagnosticato in Svizzera un cancro osseo metastatico polmonare e necessita, per una re- cente progressione del tumore, di un trattamento palliativo radioterapico e chemioterapico (quest’ultimo con inizio delle cure previsto a partire dall’11 dicembre 2023) a base di Carboplatin e Paclitaxel (cfr. rapporto me- dico del 29 novembre 2023). La terapia chemioterapica sarebbe effettuata ogni tre settimane. Durante il primo ciclo di chemioterapia, sono previsti con il ricorrente dei controlli di decorso settimanali, mentre invece, se il trattamento fosse ben sopportato da lui, dal secondo ciclo, viene richiesto dai medici un controllo ematico all’ottavo ed al quindicesimo giorno dopo il trattamento presso il suo medico di famiglia (cfr. certificato medico del 3 no- vembre 2023 dell’[…]). In aggiunta, gli è stata anche prescritta una terapia a base di Xgeva (Denosumab), previo controllo odontoiatrico, per ridurre al minimo il rischio di osteonecrosi della mascella. Inoltre, vista la seria dia- gnosi e poiché mancherebbe una rete di sostegno in Svizzera, egli sarebbe stato annunciato per un seguito psico-oncologico (cfr. rapporto medico del 3 novembre 2023 succitato). Nell’anamnesi si osserva che egli a partire dal giugno del 2023 e sino al 24 ottobre 2023, ha ricevuto su suolo elvetico un’immunoterapia palliativa, sempre per la diagnosi di carcinoma polmo- nare metastatico, che a causa del progredire del tumore è stata interrotta con l’impostazione del nuovo trattamento palliativo radiologico e

D-5046/2022 Pagina 32 chemioterapico sopra descritto. In tal senso, le osservazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale riguardanti la possibilità concreta per l’interes- sato 1 di ottenere in Tunisia l’immunoterapia, risultano essere del tutto su- perate e non verranno quindi trattate oltre. Come si desume dal rapporto medico dettagliato dell’11 luglio 2023 del medico curante dell’insorgente, purtroppo per la diagnosi tumorale descritta, non v’è alcuna possibilità di guarigione, ma con il trattamento prescritto, la prognosi è di una stabilizza- zione del tumore ed un miglioramento, mentre che in sua assenza vi sa- rebbe l’acuirsi dei dolori ed il peggioramento del quadro clinico dell’interes- sato fino al decesso (cfr. certificato medico dell’11 luglio 2023).

E. 12.8.2 Ora, i problemi di salute del ricorrente sopra descritti, rilevano di una situazione clinica molto seria e non possono in alcun caso essere minimiz- zati. Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia che le sue affezioni non costitui- scano, in casu, un ostacolo all’esecuzione del suo allontanamento.

E. 12.8.3 Invero, così come è stato osservato a ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso e nei suoi scritti ricorsuali successivi, anche il Tribunale considera che i trattamenti palliativi – attualmente radioterapici e chemio- terapici – che segue in Svizzera, potranno essere proseguiti anche in pa- tria, in quanto in Tunisia, come già sopra edotto, egli potrà beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie per la diagnosi tumorale di cui è affetto, costi di trattamento che vengono interamente coperti dalla CNAM. Inoltre, se egli ne necessitasse, potrà sollecitare la copertura finanziaria dei costi di malattia da parte del sistema AMG e per le altre spese essenziali, o non coperte da quest’ultimo, gli aiuti sociali previsti tramite il programma AMEN. Invero, a parte il (…) ([…]) di (…), a K._______, segnalato dall’autorità in- feriore nella sua risposta al ricorso, le cure a lui necessarie attualmente – ovvero la radioterapia e la chemioterapia – sono disponibili in altri ospedali e cliniche, segnatamente nell’ospedale pubblico “(…)” a K._______; e le cliniche “(…)” e “(…)” a M._______, “(…)” e la “(…)” a N._______ (cfr. la lista degli stabilimenti nei siti Internet pubblicati dal Ministero della Salute tunisino: < https://tunisiecapitalesante.tn/expertise-medicale/soins-medi- caux/oncologie/chimioterapie/ > e < https://tunisiecapitalesante.tn/exper- tise-medicale/soins-medicaux/oncologie/radiotherapie-de-derniere-gene- ration-imrt/ >, consultati da ultimo il 25 marzo 2024). Inoltre i medicamenti Carboplatine e Paclitaxel sono reperibili in Tunisia (cfr. la lista dei medica- menti pubblicata dal Ministero della salute tunisino sul sito Internet: < www.dpm.tn/index.php/medicaments-a-usage-humain/liste-des-dci >; cfr. anche < https://www.j360.info/en/tenders/16360990-specialites-pharma- ceutiques-hospitalieres-2020-aoi-ni2020/ >, consultati il 25 marzo 2024). Non vi sono inoltre elementi che sostengano la tesi degli insorgenti che il

D-5046/2022 Pagina 33 ricorrente non potrebbe accedere, nel caso ne necessitasse in futuro, an- che ad un sostegno psicologico pure in Tunisia, la quale dispone in princi- pio anche di sufficienti cure in ambito psichiatrico (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.4, D-73/2023 del 29 marzo 2023 consid. 8.4.2). Alla luce di quanto precede, non si possono quindi seguire i ricorrenti laddove nei loro scritti ricorsuali hanno argomentato come il ricorrente 1 potrebbe essere esposto al rischio di non ricevere più le cure a lui necessarie, a causa di un rinvio in Tunisia. Il fatto poi che in futuro la patologia del ricorrente, nella sua evoluzione negativa, potrà dover avere necessità di un adeguamento delle terapie me- diche assunte (cfr. triplica dei ricorrenti, pag. 3), non risulta essere deter- minante in specie, in quanto si tratta di una circostanza futura incerta.

E. 12.9 Alla luce della serietà della situazione clinica del ricorrente 1 e della situazione particolare e delicata dal profilo medico e di bisogno assisten- ziale nella quale si trova il ricorrente 2, si pone ancora il quesito essenziale della reinstallazione dei ricorrenti nel loro Paese d’origine. In merito, il Tribunale riconosce dapprima che il loro ritorno in Tunisia non sarà cosa facile ed esigerà da parte loro degli sforzi importanti. Tuttavia, nulla permette di ritenere l’esistenza di difficoltà insormontabili alla loro reinstallazione. Invero, entrambi dispongono di una rete famigliare in pa- tria, composta in particolare dalla moglie rispettivamente madre dei ricor- renti nonché dal figlio rispettivamente fratello degli stessi, nonché due co- gnati e dei cugini del ricorrente 1 (cfr. n. 30/13, D10 segg., pag. 3). Certo, seguendo le dichiarazioni degli insorgenti, la situazione economica del loro nucleo famigliare, non sarebbe buona, visto che la moglie dell’insorgente 1 effettuerebbe un lavoro stagionale nella (…) per provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio vivente con lei, e quindi non avrebbe la possibilità di andare incontro anche alle esigenze del marito e dell’altro fi- glio (cfr. replica dei ricorrenti, pag. 3). Tuttavia, ciò non risulta determinante, in quanto non soltanto essi potranno contare per lo meno su di un sostegno morale da parte dei famigliari più prossimi – che sarà senz’altro importante sia per il ricorrente 2, che si trova ora in Svizzera senza alcuna figura ge- nitoriale di supporto, sia per il ricorrente 1 per affrontare la sua malattia incurabile – che faciliterà senz’altro il loro rientro, ma pure contare dal pro- filo finanziario sul supporto della loro rete famigliare allargata ed amici, come sarebbe già occorso in passato (cfr. n. 30/13, D21, pag. 3; D51 seg., pag. 6). A ciò si aggiunge che essi potranno sollecitare dallo Stato tunisino tutti gli aiuti in ambito di copertura dei costi medici e finanziari ivi presenti, nonché per il ricorrente 2, pure gli aiuti ed i sostegni – anche per la sua integrazione in un istituto educativo e medico – a lui dovuti in ragione della

D-5046/2022 Pagina 34 sua disabilità. Per di più, come a ragione segnalato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, in caso di bisogno, l’insorgente 1 potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, i ricorrenti potranno presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come pre- visto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell’or- dinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Al riguardo poi più precisamente della questione del rimpatrio dei ricorrenti, il Tribunale ritiene che le modalità concrete che verranno predisposte dalla SEM, in collaborazione con l’autorità cantonale preposta, ed esplicitate dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, sembrino adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza in merito, per assicu- rare senza discontinuità la presa in carico degli insorgenti, in particolare immediata per il proseguimento delle cure palliative, per il ricorrente 1, dal momento del suo arrivo sul territorio tunisino (cfr. sentenze del Tribunale E-5791/2020 del

E. 12.10 In definitiva, e visto l’insieme delle circostanze della fattispecie, una ponderazione globale degli elementi della presente causa non permette di considerare che in caso di un ritorno degli insorgenti nel loro Paese d’ori- gine, essi possano essere esposti ad un rischio di pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. L’esecuzione degli insorgenti risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). A fronte poi di quanto sopra considerato, la richiesta di ga- ranzie da parte della Svizzera alla Tunisia di presa in carico del ricorrente 1, così come postulato dagli insorgenti nel gravame, non risulta essere ne- cessaria.

D-5046/2022 Pagina 35 13. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della ne- cessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 14. Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 15. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 13 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 15 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria degli insorgenti, con decisione incidentale del 23 mag- gio 2023, nonché che dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano subito un cambiamento della loro situazione finanziaria, essi sono dispensati dal pa- gamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5046/2022 Pagina 36 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento, sono invitate ad adottare ogni misura utile e necessaria prima del trasferimento degli insor- genti in Tunisia, al fine di garantire la presa in carico medica continuativa di A._______, rispettivamente ad assicurare la presa a carico educativa ed assistenziale continua di B._______, ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…),
  2. B._______, nato il (…), Tunisia, entrambi rappresentati dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 10 ottobre 2022 / N (…). D-5046/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato 1, e per suo tramite il figlio B._______, allora ancora mi- norenne, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) lu- glio 2022. A.b Il (…) luglio 2022, si è tenuto con il richiedente 1, il verbale del rileva- mento dei dati personali, mentre che il (…) luglio 2022, sempre con il me- desimo si è svolto il colloquio Dublino. Successivamente, il (…) ago- sto 2022 rispettivamente il (…) settembre 2022, egli è stato sentito ri- guardo ai suoi motivi d’asilo ed a quelli del figlio. Nell’ambito di tali audizioni, egli ha in sunto dichiarato di essere originario di C._______, nel governatorato di D._______, dove avrebbe vissuto da ultimo e fino al suo espatrio assieme al figlio B._______, alla moglie e ad un altro figlio. In Tunisia, l’interessato 1, avrebbe svolto delle attività di (…) a favore di (…), tra cui il (…). Circa (…) anni prima, lui si sarebbe rivolto al (…) di D._______, per ottenere il servizio di scuolabus per il figlio B._______, disabile (affetto da sindrome di Down e sordità), perché egli potesse recarsi a scuola in autonomia, e lui – il richiedente 1 – potesse andare a lavorare senza doversi occupare di accompagnare e andare a riprendere il figlio. Tuttavia, per tale servizio, gli sarebbe stato richiesto di versare l’importo di (…). A causa della sua opposizione a tale richiesta, il (…) avrebbe fatto in modo che il figlio non potesse più andare a scuola. Inoltre, anche l’indennità di (…) che riceveva per il figlio mensilmente, gli sarebbe stata tolta, come pure l’indennità di (…) che veniva data per lo stesso motivo dall’(…) assieme ad un cartone di latte ed uno di yoghurt mensili, che gli sarebbero pure stati levati. Il richiedente 1, si sarebbe rivolto senza però successo, al (…), che lo avrebbe invitato a trasmettere nuova- mente una richiesta al (…). (…) anni prima, il figlio B._______ sarebbe stato picchiato pesantemente da alcuni ragazzi più grandi, che a seguito della denuncia del genitore, avrebbero scontato una pena in carcere di (…). Circa (…) o (…) anni prima, l’interessato 1 sarebbe stato convocato dalla (…) di D._______ per essere interrogato. Al termine dell’interrogatorio, l’agente gli avrebbe riferito che egli non poteva avere nulla a che vedere con il (…) e lo avrebbe quindi rilasciato. In seguito, la polizia si sarebbe recata presso il loro domicilio, per verificare che l’interessato 1 fosse an- cora lì. Desideroso di offrire al figlio delle possibilità di aiuto e d’istruzione, che in Tunisia non avrebbe potuto ricevere, e pensando che se fosse ivi rimasto avrebbe avuto invece una vita difficile, nonché a causa della situa- zione d’insicurezza politica nel suo Paese, l’interessato 1 avrebbe deciso D-5046/2022 Pagina 3 di espatriare con il figlio, e qui richiedente 2. Il (…) (o il […]), questi ultimi, sarebbero quindi partiti via aerea, legalmente con il loro passaporto, verso la E._______. Da qui, tramite la rotta balcanica, avrebbero raggiunto l’F._______, in seguito spostandosi in G._______, H._______ ed I._______, giungendo infine in Svizzera l’(…) luglio 2022. Nel caso di un suo ritorno in patria, il richiedente 1, ha dichiarato di temere di essere in- carcerato, mentre che il figlio non potrebbe andare a scuola, non verrebbe considerato e non avrebbe alcun diritto, nonché si troverebbe per strada, con ragazzi che fumano e si ubriacano e che potrebbero sfruttarlo a causa della sua disabilità. A supporto della loro domanda d’asilo, gli interessati hanno depositato agli atti della SEM: copie dei loro passaporti; copie delle carte d’identità del richiedente 1 e della moglie; l’originale degli atti di nascita di questi ultimi, del richiedente 2 e del fratello; copia del certificato di matrimonio del richie- dente 1; copia dell’attestazione d’indicazione di un caso sociale per l’inte- ressato 1; e fotocopia della conferma dell’invio postale della predetta do- cumentazione. A.c Nel frattempo, la rappresentante legale dei richiedenti, ha fatto perve- nire alla SEM delle osservazioni, datate 27 settembre 2022, sia riguardo allo stato di salute dell’interessato 2, sia circa l’allontanamento del nucleo famigliare, in particolare ritenendolo incompatibile con l’interesse superiore del minore nonché chiedendo lo stabilimento di un rapporto medico detta- gliato (cosiddetto “F4”) per il richiedente minorenne. Ha segnatamente inol- tre osservato come: “[…] Da un lato, il ragazzo comunica solo con la lingua dei segni – neppure è stato possibile effettuare l’usuale rilevamento delle generalità (RDG) – e ad oggi non appare possibile sentirlo personalmente in un’audizione sui motivi d’asilo e poterne così acquisire le ragioni. La sua condizione richiede inoltre la costante vicinanza del padre, figura di riferi- mento dalla quale è inseparabile […]” (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-40/2, pag. 1). A.d Gli interessati, il 7 ottobre 2022, hanno avuto la possibilità di presen- tare il loro parere al progetto di decisione negativa della SEM del 6 otto- bre 2022. In particolare, hanno segnalato come il giovane richiedente sia stato messo in contatto con l’(…), dalla quale sarebbe stato coinvolto in alcune loro attività, che gli avrebbero giovato, producendo a supporto dei medesimi asserti una lettera della (…) dell’(…) del 7 ottobre 2022, nonché copie di cinque fotografie di un evento (…) al quale il richiedente minorenne avrebbe partecipato. Nelle sue conclusioni, la rappresentante legale degli interessati, ha nuovamente proposto l’allestimento di un rapporto medico D-5046/2022 Pagina 4 completo per il giovane. Inoltre, osservando come il nucleo famigliare pre- senterebbe un profilo di particolare vulnerabilità, dove il richiedente mino- renne, se fosse rinviato in patria, rischierebbe di essere discriminato e di non ricevere l’adeguato sostegno e l’assistenza necessaria, atti a garantir- gli un’esistenza dignitosa, ella ha proposto alla SEM di concedere loro al- meno l’ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo eventuale, gli interes- sati hanno chiesto che la loro domanda d’asilo venga trattata in procedura ampliata, perché siano effettuati degli accertamenti supplementari, in par- ticolare inerenti all’esecuzione dell’allontanamento nonché garantendo il diritto di essere sentito al richiedente minorenne. A.e Agli atti è presente diversa documentazione medica circa lo stato di salute degli interessati, di cui si dirà nei considerandi in diritto, per quanto necessario. B. Con decisione del 10 ottobre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. n. 45/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore, ha innanzitutto ritenuto come gli allegati controlli al domicilio famigliare degli interessati da parte delle auto- rità tunisine, non siano stati resi verosimili, in quanto gli asserti resi in me- rito dal richiedente 1, sarebbero tra loro contraddittori. Proseguendo, la SEM ha considerato che le dichiarazioni inerenti al fatto che egli sarebbe espatriato per garantire al figlio un futuro migliore, a seguito delle vicende che avrebbero provocato la sua interruzione della scuola, nonché la circo- stanza di essere stato interrogato alla (…) di D._______ in un’occasione, non risulterebbero rilevanti ai sensi dell’asilo. In particolare, non sussiste- rebbero agli atti elementi che indicherebbero come le autorità tunisine ab- biano adottato tali misure a causa delle opinioni politiche dell’interessato 1. Anche il parere inoltrato dai richiedenti non presenterebbe a mente della SEM degli indizi che giustificherebbero una conclusione differente. In par- ticolare, nella sua decisione, l’autorità inferiore ha osservato che non avrebbe compiuto alcuna violazione del diritto di essere sentito del richie- dente 2, data la sua minore età ed il fatto che tramite il padre avrebbe po- tuto essere debitamente ed estensivamente interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo e ad eventuali ostacoli al suo allontanamento. Inoltre, poiché essi avrebbero potuto vivere in Tunisia senza alcun problema e che il loro espatrio non sarebbe motivato da quanto vissuto, bensì piuttosto determi- nato dalle difficili condizioni socio-economiche in cui si trovavano, una D-5046/2022 Pagina 5 pressione psichica insopportabile, a causa di quanto descritto dall’interes- sato 1 nelle audizioni, potrebbe essere esclusa. Peraltro, la richiesta espo- sta nel parere dell’allestimento di un rapporto medico dettagliato per l’inte- ressato minorenne, sarebbe paradossale, posto che tale misura istruttoria sarebbe già stata effettuata dalla SEM. In seguito, l’allontanamento del ri- chiedente 2, né per il suo stato di salute né per la sua durata limitata del soggiorno in Svizzera, violerebbe il principio dell’interesse superiore del minore. Infine, l’autorità inferiore ha ritenuto il loro allontanamento ammis- sibile, esigibile – sia dal profilo della situazione nel loro Paese d’origine, sia dal profilo personale – nonché possibile. C. Tramite plico raccomandato, datato 4 novembre 2022 (cfr. risultanze pro- cessuali), i richiedenti sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della succitata decisione dell’autorità inferiore, ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, hanno postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, mentre che in secondo subordine, hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Hanno altresì presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. In primo luogo, essi hanno sollevato nel memoriale ricorsuale, che l’autorità sindacata sarebbe incorsa in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente minorenne, in quanto non lo avrebbe ascoltato in un’audizione sui motivi d’asilo, che sarebbe stata importante soprattutto per la valuta- zione dell’esigibilità di un suo rinvio in Tunisia. A mente loro, la SEM non avrebbe dato alcuna spiegazione rispetto alla scelta di non ascoltare il mi- norenne personalmente, se non in sede di decisione, e prevalendosi della sua minore età, e non invece sulla sua capacità di comprensione e di co- municazione. Pertanto, non si comprenderebbe perché l’autorità inferiore non abbia ascoltato il minorenne, con modalità adattate alla sua condizione (in particolare con l’ausilio di un interprete esperto nella comunicazione dei segni e con utenti affetti da sindrome di Down), come richiesto già in sede di parere, essendo prassi della SEM sentire i minorenni accompagnati dai genitori dai 14 anni in su. In secondo luogo, i ricorrenti hanno contestato la conclusione d’inverosimiglianza a cui è giunta l’autorità sindacata, in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente 1. Essi hanno ritenuto come le imprecisioni nel suo racconto sarebbero dovute allo stato d’animo di quest’ultimo, alla sua stanchezza fisica e mentale ed alla preoccupazione D-5046/2022 Pagina 6 costante per il figlio. Nell’esame della verosimiglianza dei suoi asserti, an- drebbe difatti tenuto conto del particolare contesto nel quale egli ha vissuto e della sua attuale situazione personale. Inoltre, a differenza di quanto con- statato dalla SEM, il ricorrente 1, a causa della sua partecipazione attiva a vari partiti politici, correrebbe un rischio concreto di subire delle persecu- zioni future da parte delle autorità statali tunisine. Il suo profilo, sia per aver discusso in termini irrispettosi a persone al potere, sia per aver postato contenuti social contro di loro e per aver aderito a numerosi partiti, sarebbe particolarmente a rischio di sorveglianza in caso di un eventuale rimpatrio, come sarebbe già accaduto in passato, ma pure correrebbe il rischio di essere ricercato dalle autorità tunisine. In un passo successivo, gli insor- genti hanno inoltre ritenuto che le loro dichiarazioni siano pure pertinenti ai sensi dell’asilo. Difatti, sarebbe verosimile considerare che le circostanze che hanno condotto all’interruzione della scuola da parte di B._______, come pure i sussidi e gli aiuti finanziari e materiali che gli sarebbero stati tolti, abbiano avuto un influsso negativo sulla vita dell’intero nucleo fami- gliare, comportando una notevole pressione psichica, che avrebbe reso per loro insopportabile ed insostenibile il proseguimento della vita in Tunisia. Occorrerebbe altresì tenere conto del fatto che il ricorrente 2 è stato vittima di discriminazione in Tunisia a causa della sua disabilità, non- ché che l’insorgente 1, in quanto era attivo nel partito (...), abbia ragione di ritenere di essere ancora sotto sorveglianza in Tunisia. Quest’ultimo nutri- rebbe quindi un fondato timore di essere fermato in aeroporto in caso di rientro nel suo Paese, e tale persecuzione si ripercuoterebbe sul figlio, che resterebbe senza la figura genitoriale per lui di riferimento. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, essi hanno concluso come la stessa misura risulti essere inammissibile ed inesigibile nel loro caso. L’autorità inferiore non avrebbe innanzitutto tenuto conto dei disposti della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (RS 0.109, di seguito: Conv. disabilità), che verrebbero violati nel caso di un rinvio del ricorrente minorenne in Tunisia. Difatti egli, a causa della per- dita dell’ottenimento dei sussidi statali e privati, così come per non aver potuto usufruire di uno scuolabus, avrebbe dovuto abbandonare la scuola e non avrebbe quindi potuto esercitare il suo diritto all’istruzione. In tale contesto, le autorità tunisine si sarebbero rivelate inefficaci nel fornire as- sistenza e sostegno al ricorrente 2 ed alla sua famiglia, lasciandoli di fatto soli nella gestione di un figlio disabile. Occorrerebbe poi considerare che la disabilità risulta essere ancora oggi uno stigma in Tunisia. L’insorgente 2 avrebbe sperimentato su di lui il medesimo. Essi hanno altresì rimarcato come il profilo d’istruzione e professionale del ricorrente 1 sia poco spen- dibile nel mondo del lavoro e quindi, difficilmente, al contrario di quanto D-5046/2022 Pagina 7 ritenuto dalla SEM nella sua decisione, egli potrebbe trovare un lavoro qua- lora rientrasse in Tunisia. Altresì, la loro famiglia, non potrebbe essere con- siderata come un valido supporto. Peraltro, il ricorrente 2 non potrebbe ri- cevere l’assistenza ed il sostentamento che starebbe ricevendo in Svizzera, malgrado ne necessiterebbe per il suo sviluppo fisico ed intellet- tivo. In ultimo, essi hanno osservato che, alla luce dei diversi elementi pre- cedentemente sollevati, ricoprirebbero un particolare profilo di vulnerabi- lità, di cui andrebbe tenuto conto, in particolare concedendo loro almeno l’ammissione provvisoria su suolo elvetico. D. D.a Con decisione incidentale del 2 maggio 2023, il giudice istruttore della causa, ha constatato come i ricorrenti possano soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro domanda d’assi- stenza giudiziaria, invitandoli parimenti a versare, entro il 17 maggio 2023, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. D.b Per mezzo della missiva del 17 maggio 2023, gli insorgenti hanno chiesto, secondo il senso, la riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale succitata circa il rifiuto della loro istanza d’assistenza giudi- ziaria, in particolare prevalendosi dello stato di salute del ricorrente 1 al quale sarebbe stata posta, nelle recenti visite mediche effettuate, la dia- gnosi di carcinoma polmonare metastatico, ancora in corso d’approfondi- mento. A supporto hanno annesso, in copia, la documentazione medica seguente inerente allo stato valetudinario del ricorrente 1: i certificati medici del 2 maggio 2023 rispettivamente del 12 maggio 2023 dell’(…); il certifi- cato medico dell’8 maggio 2023 (parzialmente illeggibile a sinistra del fo- glio) della Dr.ssa med. J._______; e lo scritto del 12 maggio 2023 per l’ap- puntamento medico dell’insorgente 1 per una broncoscopia in data 16 maggio 2023. D.c Sulla scorta delle motivazioni addotte dagli insorgenti, il giudice istrut- tore della causa, con nuova decisione incidentale del 23 maggio 2023, ha accolto l’istanza dei ricorrenti del 17 maggio 2023, annullando di conse- guenza le cifre 2-4 della decisione incidentale del 2 maggio 2023 ed acco- gliendo la domanda di assistenza giudiziaria da loro formulata nel ricorso. Ha altresì impartito agli insorgenti un termine fino al 7 giugno 2023, per produrre un rapporto medico circostanziato, relativo allo stato di salute at- tuale di A._______. E. Gli insorgenti, con scritto del 7 giugno 2023, hanno prodotto il rapporto D-5046/2022 Pagina 8 medico dettagliato richiesto, datato 5 giugno 2023, nonché ulteriore docu- mentazione medica a supporto dello stato valetudinario del ricorrente 1. La rappresentante legale degli insorgenti, ha segnalato come dai referti medici annessi, si evincerebbe che la diagnosi di tumore metastatico richieda l’at- tivarsi di cure tempestive. Anche se la terapia non sarebbe ancora stata definita, la stessa sarebbe necessaria per la futura sopravvivenza del ricor- rente 1, e dovrebbe essere somministrata il prima possibile. Non sarebbe inoltre noto se le cure necessarie siano disponibili ed accessibili nel suo Paese d’origine ed in ogni caso, i tempi necessari al trasferimento, al viag- gio e al suo reinserimento, ritarderebbero l’inizio delle cure o le interrom- perebbero, con conseguenze fatali. In tal senso, l’art. 3 CEDU e gli art. 10 cpv. 3 e 25 cpv. 3 Cost. imporrebbero non soltanto obblighi sostanziali, ma anche procedurali. In conclusione, essi hanno quindi ritenuto come un loro rinvio in Tunisia, sia da considerarsi inammissibile ed inesigibile. F. Tramite ordinanza del 9 giugno 2023, il Tribunale ha chiesto alla SEM di presentare una risposta al ricorso entro il 26 giugno 2023, termine proro- gato su richieste della SEM del 22 giugno 2023 e del 28 agosto 2023, fino al 22 agosto 2023 rispettivamente fino al 25 settembre 2023. Poiché con scritto del 6 luglio 2023, i ricorrenti hanno aggiornato la situazione medica dell’insorgente 1, annettendo quale nuova documentazione, in copia: il rap- porto medico del 27 giugno 2023 dell’(…); l’appuntamento medico per il 30 giugno 2023 e la conferma di presa in carico del trattamento palliativo prescritto da parte della (…) del 28 giugno 2023; i medesimi sono stati in- viati dal Tribunale alla SEM in data 12 luglio 2023, perché ne tenesse conto nella sua risposta al ricorso. G. Con missiva del 7 agosto 2023, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale, copia del rapporto medico dettagliato dell’11 luglio 2023, inviato alla SEM su sua richiesta. Essi hanno in particolare osservato come dai referti medici inoltrati al Tribunale, sia stata confermata la diagnosi per l’insorgente 1 di un carcinoma a cellule squamose del polmone e di una metastasi ossea, con la prescrizione di una terapia sistemica palliativa (immunoterapia a base di Pembrolizumab 200) e, se necessaria, la radioterapia. Hanno quindi ribadito come la situazione medica del ricorrente 1 sia molto grave, senza alcuna prospettiva di esito fausto, seppure con speranza di miglio- ramento in termini di dolore e di stabilizzazione del tumore, che necessite- rebbe però di cure adeguate ed assistenza in modo duraturo. Ciò che in- vece non sarebbe assicurato in caso di rinvio in patria, comportando un’in- terruzione della terapia, che lo esporrebbe a grandi sofferenze ed infine D-5046/2022 Pagina 9 alla morte. Invero, in Tunisia non si avrebbe certezza circa l’accesso del ricorrente 1 alle medesime cure, di cui egli beneficerebbe invece su suolo elvetico. H. L’autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 4 ottobre 2023 (intempestiva), proponendo il respingimento del ricorso e confermando pie- namente la decisione avversata. Nella medesima, essa ha osservato dap- prima come a mente sua non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2, il quale avrebbe potuto esprimere i suoi motivi d’asilo individuali tramite il padre. Neppure le argomentazioni ricor- suali, in punto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d’asilo fatti valere, sarebbero atti a modificare la conclusione a cui l’autorità inferiore è giunta. Nel prosieguo, quest’ultima ha analizzato la situazione di salute dell’insorgente 1, ritenendo come dagli accertamenti da essa effettuati ri- sultino che le cure di cui egli necessita siano disponibili ed accessibili in Tunisia, in particolare a K._______, come pure il medicamento prescritto- gli. Inoltre, le persone incapaci di lavorare o che hanno perso il lavoro, così come le famiglie bisognose, potrebbero richiedere l’assistenza statale e ri- cevere cure mediche gratuite o a tariffe ridotte. Peraltro, il cancro, l’iperten- sione grave e la BPCO, sarebbero malattie per le quali i costi di trattamento verrebbero interamente coperti secondo la “Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)”. La SEM ha inoltre sottolineato come nel caso di persone che devono lasciare la Svizzera e che soffrono di malattie per cui non è possibile interrompere il trattamento, adotta, in collaborazione con le auto- rità cantonali competenti ed eventualmente con l’Organizzazione interna- zionale per le Migrazioni (IOM), le autorità del paese di origine o di prove- nienza e la rappresentanza svizzera nel paese di origine o di provenienza, le misure necessarie per garantire la continuità di trattamento. Altresì, ha rammentato la possibilità di richiedere un sostegno finanziario alla Svizzera per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento di tratta- menti necessari per un periodo limitato nel Paese d’origine. Ha quindi con- cluso circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento anche per il ri- corrente 1. I. Il 9 novembre 2023, gli insorgenti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni di replica, ribadendo per lo più quanto già concluso nel ricorso e nei precedenti scritti. Essi hanno tuttavia aggiunto che, seppure la SEM abbia indicato nella sua risposta alcune strutture mediche che sommini- strerebbero delle cure per le patologie oncologiche, non sarebbe indicato se in tali strutture vi sarebbe la possibilità concreta di ottenere in particolare D-5046/2022 Pagina 10 l’immunoterapia, alla quale il ricorrente 1 si sta sottoponendo in Svizzera. Inoltre, hanno segnalato come il ricorrente 2 vivrebbe al momento in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi problemi di salute non riuscirebbe ad occuparsene. Un allontanamento dell’insorgente 2 in Tuni- sia, vanificherebbe quindi anche i passi in avanti che egli avrebbe fatto su suolo elvetico. Nel predetto Stato, egli non potrebbe essere seguito dalla madre, che dovrebbe occuparsi già di un altro figlio e con una situazione economica precaria, in quanto attualmente provvederebbe al suo sosten- tamento e a quello del figlio con un lavoro stagionale nella (…), e non po- trebbe quindi affrontare anche le cure e l’assistenza necessarie al marito ed al figlio B._______. J. Il 30 novembre 2023, la SEM si è espressa in duplica, ribadendo essen- zialmente come le cure necessarie per il ricorrente 1 siano di principio di- sponibili ed accessibili in Tunisia e come riguardo all’esecuzione dell’allon- tanamento dell’insorgente 2 si sia già espressa compiutamente nella deci- sione avversata. Ha per il resto riconfermato le sue precedenti motivazioni e conclusioni. K. Con scritto del 21 dicembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso la loro tri- plica, osservando in particolare che vi sarebbe stato un ulteriore aggrava- mento dello stato di salute del ricorrente 1, con l’impostazione di una ra- dioterapia e di chemioterapia palliative unite al sostegno psicologico quali trattamenti. A supporto, essi hanno annesso il certificato medico dell’(…) del 29 novembre 2023 ed il referito medico del 3 novembre 2023 rilasciato dal medesimo nosocomio. Essi hanno osservato come la patologia del ri- corrente 1 sia in continua evoluzione negativa, e pertanto sarebbe neces- sario adeguare in modo continuativo e regolare le terapie mediche propo- ste. Non risulterebbe dunque secondo loro possibile pronunciarsi in modo definitivo e completo circa la possibilità per il predetto di accedere alle cure mediche necessarie in Tunisia. Al momento, il suo rinvio nel Paese d’ori- gine, risulterebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto egli rischierebbe di essere esposto ad un deterioramento repentino e grave del suo stato di salute e a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. In subordine, essi hanno proposto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istrut- toria, in particolare per la richiesta di garanzie specifiche per la complessa presa a carico del ricorrente nel caso di un suo ritorno in patria. L. La SEM, nelle sue osservazioni di quadruplica del 18 gennaio 2024, si è D-5046/2022 Pagina 11 essenzialmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni, proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Le stesse sono state trasmesse per conoscenza agli insorgenti dal Tribunale con ordinanza del 24 gennaio 2024, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  3. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
  4. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell’abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
  5. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  6. 4.1 Dapprima, i ricorrenti sollevano nel loro gravame, quale censura for- male, che l’autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito dell’insorgente 2, in quanto non lo avrebbe ascoltato personalmente in un’audizione apposita in merito ai suoi motivi d’asilo. Tale censura va D-5046/2022 Pagina 12 analizzata d’ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3; e per il contenuto del di- ritto di essere sentito cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-122/2024 del 26 gennaio 2024, D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1). Si denota in merito come l’autorità inferiore, al contrario di quanto lamen- tato nel ricorso, abbia esposto le ragioni per le quali non avrebbe sentito il ricorrente 2, ovvero a causa della sua disabilità, già durante la prima audi- zione sui motivi del padre (cfr. n. 30/13, D64, pag. 9), ciò che è stato peral- tro riportato anche nella decisione avversata (cfr. p.to I/5, pag. 4). Inoltre, in tali ambiti, né il ricorrente 1, né la rappresentante legale degli insorgenti – sempre presente nel corso delle audizioni del ricorrente 1 – hanno solle- vato alcunché circa il fatto che andasse sentito anche il ricorrente 2, nel frattempo divenuto maggiorenne. Anzi, la stessa rappresentante legale de- gli interessati, ha osservato nel suo scritto del 27 settembre 2022, come non apparirebbe possibile sentire personalmente l’insorgente 1 a causa della sua condizione invalidante e poiché comunica con la lingua dei segni (cfr. n. 40/2). Le censure mosse al provvedimento avversato in tal senso, risultano pertanto piuttosto pretestuose. Tuttavia, per buona pace dei ricor- renti, anche se fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente 2 da parte della SEM, non si evince dagli atti di causa, né dal ricorso, quali ulteriori elementi decisivi – che non siano quindi già con- tenuti nella documentazione all’inserto, avendo l’autorità inferiore data am- pia possibilità all’insorgente 1 di esprimersi anche in merito ai motivi d’asilo dell’insorgente 2 ed agli ostacoli che si opporrebbero al suo rimpatrio (cfr. n. 23/2, n. 30/13, D64 segg., pag. 9 segg.; n. 41/11, D3 segg., pag. 2 segg.) – avrebbero potuto essere rivelati dall’allora ancora minorenne in un’audizione. Peraltro essi, sia nel corso della procedura dinnanzi all’auto- rità inferiore, sia con il ricorso, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni. A tali condizioni, anche se il diritto di essere sentito del ricor- rente 2 fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L’ampia documentazione all’incarto, ha inoltre permesso e permette rispet- tivamente all’autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la situazione dell’insorgente 2, anche ed in particolare rispetto ai quesiti rile- vanti che si pongono in materia di esecuzione di allontanamento. In tal senso, un rinvio della causa all’autorità inferiore rappresenterebbe agli oc- chi del Tribunale una vana formalità e condurrebbe a dei ritardi inutili che non sarebbero conciliabili con l’interesse (equivalente a quello di essere sentito) degli insorgenti ad un esame diligente del loro caso (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). D-5046/2022 Pagina 13 4.2 A supporto della loro conclusione in cassazione, in secondo subordine, gli insorgenti si prevalgono di un accertamento incompleto, rispettivamente inesatto, dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sia dal profilo del riconoscimento della loro qualità di rifugiato, sia da quello dell’esecuzione dell’allontanamento. Tut- tavia, dalle argomentazioni esposte nel ricorso, si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore nel loro caso specifico, e riguardanti quindi delle que- stioni di merito, che verranno dunque esaminate più avanti. Malgrado ciò, a questo stadio, il Tribunale non può che constatare che l’autorità sindacata ha tenuto conto dell’insieme dei motivi dichiarati dagli insorgenti, nonché in particolare del loro stato di salute al momento dell’emissione della deci- sione avversata e della loro situazione, anche per quanto attiene alle pos- sibilità di sostegno sociale, finanziario e scolastico per i portatori di handi- cap in Tunisia, e proceduto in tal senso ad un esame completo in perfetta conoscenza di causa. Sullo stato di salute dell’insorgente 1, evoluto dopo l’emanazione della decisione avversata, e sugli effetti che ciò ha avuto an- che sul figlio di questi, i ricorrenti hanno avuto ampia possibilità di espri- mersi nell’arco della procedura ricorsuale, ed anche in merito, l’autorità in- feriore ha potuto prendere posizione. Per questi motivi, e per quanto verrà considerato dappresso, il Tribunale ritiene che l’istruzione della causa possa dirsi completa, e l’ampia documentazione all’inserto abbia permesso sia all’autorità inferiore, sia ora permetta all’autorità giudicante, di pronun- ciarsi con piena conoscenza di causa sugli elementi determinanti per la vertenza. 4.3 Alla luce di quanto sopra, le censure formali mosse contro il provvedi- mento avversato ed il procedere dell’autorità inferiore, devono essere re- spinte. Una restituzione degli atti alla SEM, quindi, non si impone in specie.
  7. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifu- giati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché D-5046/2022 Pagina 14 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interes- sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecu- zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og- gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu- zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possi- bile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la perse- cuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, se- condo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l’ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di la- sciare il paese d’origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – pretendere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di D-5046/2022 Pagina 15 prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
  8. In primo luogo, anche agli occhi del Tribunale vi sono, nelle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente 1, diverse incoerenze importanti, che rendono le stesse inverosimili. 6.1 Invero, per quanto attiene agli ultimi contatti che egli avrebbe avuto con le autorità tunisine, nel corso della prima audizione sui motivi egli ha nar- rato come, dopo l’interrogatorio presso la (…) a D._______ successa (…) anni prima (cfr. n. 30/13, D71 seg., pag. 10), egli avrebbe avuto ancora (…) contatti diretti con le autorità, che si sarebbero recate al suo domicilio per vedere se egli vi si trovasse, e ciò sarebbe avvenuto nell’(…) del (…) (cfr. n. 30/13, D83 segg., pag. 11 seg.). Da quando egli sarebbe espatriato, le autorità si sarebbero ancora presentate a casa sua per (…) volte (cfr. n. 30/13, D84, pag. 11). Nell’ambito della sua seconda audizione, il ricor- rente 1 ha invece riferito che soltanto in un’occasione, mentre egli si sa- rebbe ancora trovato nel Paese d’origine, (…) agenti di polizia si sarebbero presentati al suo domicilio, e ciò sarebbe avvenuto (…) mesi dopo l’inter- rogatorio presso la (…) a D._______ (cfr. n. 41/11, D41 seg., pag. 7). Ha altresì riportato soltanto un episodio in cui egli sarebbe stato ricercato dalla polizia, allorché egli si trovava in L._______ (cfr. n. 41/11, D43 segg., pag. 7). Posto dinnanzi a tali contraddizioni, egli ha tentato di spiegare le stesse, annettendo all’occasione successa (…) mesi dopo l’interrogatorio, le (…) volte che le autorità si sarebbero presentate nell’(…) del (…) (cfr. n. 41/11, D61, pag. 9), aggiungendo di fatto ulteriore discrepanza ai suoi asserti, in quanto gli episodi di contatto diretto con le autorità non sareb- bero soltanto (…) o (…), come affermato spontaneamente durante le due audizioni, bensì (…), secondo queste sue ultime allegazioni. Anche il ten- tativo di spiegare le volte che le autorità si sarebbero recate presso il suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non risulta convincente, in quanto egli ha ricondotto in realtà a (…) volte, peraltro di cui non ne sarebbe certo, le incursioni delle autorità al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Anche considerate le argomentazioni esposte nel ricorso (cfr. pag. 6), le stesse non possono in alcun modo convincere il Tribunale che esse ab- biano comportato ad una discrepanza così palese nei suoi asserti, peraltro con maldestri tentativi di far combaciare gli stessi da parte del ricorrente 1, allorché il funzionario interrogante della SEM lo ha posto dinnanzi alle sue contraddizioni. D-5046/2022 Pagina 16 6.2 A ragione poi l’autorità inferiore ha denotato anche delle incongruenze rispetto alla data d’espatrio in concomitanza con le predette circostanze. Difatti, se l’insorgente 1 aveva riferito in prima battuta, senza alcun tenten- namento, di essere espatriato dalla Tunisia il (…) (cfr. n. 18/10, p.to 5.01, pag. 6); nell’ambito della prima audizione sui motivi, ha invece asserito di non essere sicuro si trattasse del (…) oppure del (…) (cfr. n. 30/13, D42 seg., pag. 5 seg.), mentre che nell’arco della seconda audizione, ha nar- rato che nell’(…) dell’anno (…) si sarebbe trovato ancora al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Nel suo ricorso, egli ha invece asserito che il suo espatrio daterebbe al (…) o al (…) (cfr. ricorso, pag. 6). Ora, richie- stogli anche per queste sue affermazioni una spiegazione alle sue contrad- dizioni, in audizione egli ha unicamente allegato che forse si sarebbe sba- gliato sulla sua data d’espatrio, senza aggiungere nulla più (cfr. n. 41/11, D63, pag. 9). Quantunque si ritenga credibile che un richiedente possa non ricordarsi esattamente la sua data d’espatrio, in particolare dopo diversi mesi dallo stesso; ciononostante nel caso dell’insorgente 1, non trovano spiegazione le differenze nelle sue dichiarazioni. Difatti, se realmente egli nell’(…) del (…), fosse stato presente alle visite delle autorità, come da lui dichiarato limpidamente nella seconda audizione (cfr. n. 41/11, D62, pag. 9), di certo il suo espatrio non sarebbe potuto avvenire prima dell’(…) del medesimo anno, e quindi non si comprende perché anche nel ricorso, si insista con la data del (…). 6.3 Ai predetti elementi incongrui, se ne aggiungono pure altri. Difatti, se nell’ambito della narrazione spontanea dei suoi motivi d’asilo, ha ricondotto l’interruzione della scuola del figlio, alla volontà del (…) di D._______, dopo la discussione accesa che egli avrebbe avuto con quest’ultimo per via della sua richiesta d’ottenere il servizio di scuolabus gratuito per il figlio B._______ (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7 seg.). Durante la seconda audizione, l’insorgente 1, ha invece attribuito l’interruzione scolastica del ricorrente 2, al fatto che lui (l’insorgente 1), abbia cambiato varie volte il partito politico ed alla sua appartenenza al partito (…) (cfr. n. 41/11, D14 seg., pag. 3; D18, pag. 4). Anche per quanto attiene all’indennità di (…), che sarebbe stata percepita fino a (…) o (…) anni prima, in quest’ultimo contesto ha ricondotto la perdita di tale somma alla sua adesione al partito (…) nonché al fatto di aver pubblicato su (…) dei messaggi contro il governo tunisino (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4). Circostanze che non erano invece state messe minimamente in connessione con la perdita dell’indennità al figlio nel corso della prima audizione (cfr. n. 30/13, D61 segg., pag. 7 segg.). Posto dinnanzi anche a tali contraddizioni, il ricorrente 1 non è riuscito a dare alcuna spiegazione plausibile (cfr. n. 41/11, D26, pag. 4). D-5046/2022 Pagina 17 6.4 Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non hanno quindi reso in alcun modo verosimile come l’insorgente 1 fosse ricercato dalle autorità tunisine nel suo Paese d’origine, in particolare successivamente all’interrogatorio avuto presso la (…), né che l’interruzione dell’attività scolastica del ricor- rente 2 sia dovuta ad un qualsivoglia intervento delle autorità tunisine, se- gnatamente quale ritorsione perché il padre avrebbe aderito al partito poli- tico (…). Tale conclusione non viene inficiata neppure dai mezzi di prova presentati dagli insorgenti, che non sostengono in alcun modo gli asserti del ricorrente 1, anzi piuttosto, al contrario, provano come essi fossero stati riconosciuti dallo Stato tunisino quale famiglia come caso sociale necessi- tante di aiuti (cfr. atti della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 11).
  9. 7.1 Proseguendo nell’analisi, anche il Tribunale, in accordo con la conclu- sione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Tunisia dagli insorgenti, anche considerandoli verosimili – ovvero l’interro- gatorio del ricorrente 1 presso la (…) a D._______, nonché le problemati- che che il ricorrente 2 avrebbe vissuto nel suo Paese d’origine a causa del suo handicap, in particolare il fatto di non aver ottenuto il servizio di scuo- labus gratuito nonché che non avrebbe più percepito le indennità in ragione della sua situazione – non risultano essere in connessione materiale e tem- porale con il loro espatrio, rispettivamente non raggiungono un grado d’in- tensità sufficiente, suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, le predette circostanze, si sarebbero svolte ben (…) o (…) anni prima la seconda audizione sui motivi d’asilo (per quanto attiene alla questione delle indennità levate, cfr. n. 41/11, D23 seg., pag. 4), nonché circa (…) anni prima la problematica del servizio di scuolabus (cfr. n. 41/11, D8 segg., pag. 2 seg.), rispettiva- mente (…) o (…) anni prima per quanto concernente alla convocazione presso la (…) (cfr. n. 41/11, D29, pag. 5). Essi avrebbero quindi continuato a vivere in Tunisia, espatriando diversi anni dopo tali eventi, peraltro anche parzialmente dovuto a dei motivi d’insicurezza politica nella quale l’insor- gente 1 si sentiva (cfr. n. 41/11, D43, pag. 7), che non sono fondati su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Difatti, il ricorrente 1, a parte l’interrogatorio che ha narrato presso la (…) a D._______, che sarebbe durato (…) o (…) ore, durante il quale non avrebbe subito nessun atto di una certa intensità in relazione all’art. 3 LAsi, e sarebbe invece stato rila- sciato dicendogli che non avesse nulla a che vedere con il (…) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8; n. 41/11, D29 segg., pag. 5 seg.), non ha più ricevuto alcuna convocazione o subito pregiudizio da parte delle autorità tunisine in ragione della sua appartenenza politica e delle sue attività per i vari partiti, D-5046/2022 Pagina 18 visto anche quanto già ritenuto inverosimile in proposito (cfr. supra con- sid. 6). Peraltro, il fatto che lui, in passato, durante la campagna elettorale, quale membro del partito (…), abbia spiegato a persone del villaggio il pro- gramma del suo partito, come pure che fosse nell’organizzazione per assi- curare il necessario allorché si teneva un comizio del predetto partito nel suo villaggio, o ancora che fosse un (…) nel suo villaggio, non possono essere all’evidenza ritenute quali attività di spicco all’interno del suddetto partito o l’esercizio di una funzione politica elevata all’interno del mede- simo, tanto da ricadere tra le personalità che l’attuale regime tunisino per- seguirebbe o arresterebbe in alcuni casi. Inoltre egli non ha reso credibile – con degli elementi concreti e sostanziati – di aver esternato pubblica- mente delle critiche contro il governo (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4), che potrebbero averlo fatto cadere o che in futuro lo potrebbero far ricadere, nel mirino delle autorità tunisine (cfr. Human Rights Watch, World Report 2024: Tunisia, 11 gennaio 2024, < https://www.hrw.org/world-re- port/2024/country-chapters/tunisia >; U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, < https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-prac- tices/tunisia >, tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024; cfr. anche in me- rito la sentenza del Tribunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 con- sid. 7.2). Peraltro, sono eventi che sarebbero successi diversi anni prima il suo espatrio, senza che egli incorresse in alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo prima del medesimo (cfr. anche supra al consid. 6 le alle- gazioni già ritenute inverosimili in relazione alle incursioni delle autorità al suo domicilio). 7.2 Anche per quanto concerne le problematiche che il ricorrente 2 avrebbe riscontrato in patria, in particolare di non poter andare a scuola a causa del fatto che non gli fosse stato concesso il servizio di scuolabus gratuito, o ancora il fatto di subire delle discriminazioni a causa del suo handicap in ambito sportivo, o ancora di essere stato picchiato in un’occasione da parte di ragazzi più grandi per un motivo non meglio precisato (forse per invidia verso il medesimo; cfr. n. 30/13, D67, pag. 10), le stesse non raggiungono manifestamente un grado d’intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente che possano essere messe in relazione con uno dei motivi esaustivamente descritti all’art. 3 LAsi o ancora in connessione temporale con l’espatrio. Difatti, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, che il Tri- bunale ritiene disdicevoli e deplorevoli, ciò non ha impedito tuttavia di fatto il ricorrente 2 dall’esercitare un’attività sportiva ed addirittura dal parteci- pare a delle gare di (…), dove avrebbe pure vinto (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7). Altresì, per quanto attiene all’unico episodio narrato in cui sarebbe D-5046/2022 Pagina 19 successo qualcosa di concreto al figlio, ovvero allorché il ricorrente 2 sa- rebbe stato picchiato, i colpevoli sarebbero stati condannati ed avrebbero subito una pena di (…) di carcere (cfr. n. 30/13, D65 segg., pag. 10). Per- tanto, in tal caso, le autorità tunisine hanno dato un seguito concreto alla denuncia sporta dal ricorrente 1, dimostrando con il loro comportamento di essere capaci e volenterose nel perseguire atti persecutori commessi da terzi nei confronti del ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti, anche dopo tale evento, hanno continuato a vivere in patria per più di (…) anni, senza che succedesse all’insorgente 2 altro di rilevante (cfr. ibidem, D69 seg., pag. 10), ciò che comporterebbe anche una rottura del legame di causalità temporale tra questo episodio e l’espatrio (cfr. supra consid. 5.3). Inoltre, malgrado non abbia potuto ottenere il servizio di scuolabus, che dalle alle- gazioni del padre, parrebbe legato piuttosto ad un’impossibilità finanziaria e non ad altre motivazioni (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), ciò che lo avrebbe costretto a lasciare la scuola, egli avrebbe in realtà potuto frequentare un altro istituto (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Ma tale progetto non si sarebbe potuto realizzare, in quanto anche in tal caso, per motivi finanziari e orga- nizzativi, il padre non avrebbe potuto accompagnarlo presso tale struttura (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Pertanto, non si individuano in tali asserti, visto anche quanto già ritenuto inverosimile sopra, dei motivi pertinenti ai sensi dell’asilo che avrebbero comportato che il ricorrente 2 non potesse fre- quentare un istituto scolastico. Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dap- prima esaurito nel suo paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Ora, il Tribunale ha confermato per la Tu- nisia, nella sua sentenza D-2035/2023 del 20 aprile 2023, che le autorità tunisine, in principio, sono tuttora disposte e capaci di accordare adeguata protezione contro persecuzioni provenienti da terzi (cfr. sentenza del Tribu- nale D-2035/2023 del 20 aprile 2023 consid. 6.3). Ciò vale anche per il pe- riodo successivo al cambiamento di potere in Tunisia (cfr. sentenza del Tri- bunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). I ricorrenti, malgrado si prevalgano di aver subito in Tunisia dei tratta- menti discriminatori da parte di alcune persone e (…), in particolare che avrebbero tolto loro le indennità che l’insorgente 2 percepiva, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse tali circostanze verosimili (cfr. in senso contrario supra consid. 6.3 seg.), non hanno mai cercato attivamente D-5046/2022 Pagina 20 protezione statale per tali atti – a parte nel caso isolato dove avrebbero denunciato gli autori del pestaggio del ricorrente 2 – denunciando even- tualmente gli stessi od esigendo il rispetto dei loro diritti anche per via giu- diziaria. Si rammenta in tal senso che anche la Tunisia, del pari della Sviz- zera, ha ratificato la Conv. disabilità, nonché – a differenza della Svizzera – ha pure ratificato il suo protocollo facoltativo del 13 dicem- bre 2006. Dagli asserti resi dall’insorgente 1, non si può desumere che le autorità tunisine, se i ricorrenti avessero richiesto attivamente tale prote- zione o il rispetto dei loro diritti, non li avrebbero ottenuti da parte loro. Anzi, sia dalla risposta ottenuta dal ricorrente 1 da parte del (…) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), sia dall’intervento delle autorità tunisine allorché essi hanno denunciato l’episodio occorso all’insorgente 2, sia ancora dal mezzo di prova presentato che attesta del riconoscimento da parte dello Stato tuni- sino dell’indigenza della famiglia degli insorgenti (cfr. MdP n. 11), si deno- tano indizi che vanno nel senso opposto e che sono in grado di confermare la presunzione di protezione succitata da parte della Tunisia. Spetta quindi agli insorgenti cercare attivamente tale protezione statale se ne dovessero vedere la necessità anche in futuro. 7.3 Le ulteriori allegazioni espresse dai ricorrenti a supporto del loro espa- trio, anche nel ricorso, ovvero le difficoltà economiche che avrebbero ri- scontrato in patria, in particolare la mancanza di aiuto finanziario da parte dello Stato tunisino per i servizi scolastici e per le cure del ricorrente 2, o la situazione d’indigenza della loro famiglia dovuta ad una situazione lavora- tiva precaria del ricorrente 1 e ad assenza di aiuti statali (cfr. n. 30/13, D32 segg., pag. 4 seg.; D61, pag. 9; D68, pag. 10; n. 41/11, D7 seg., pag. 2; D54 segg., pag. 8), non risultano all’evidenza dei motivi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, ma esclusivamente derivanti da motivazioni economiche, e quindi dalla situazione personale dei ricorrenti, in totale assenza di agenti esterni di persecuzione – vista l’inverosimiglianza e l’irrilevanza degli as- serti contrari esposti dagli insorgenti – e quindi non rientranti nella nozione di persecuzione esposta nella summenzionata norma. Per il resto, si può senz’altro rinviare alle motivazioni chiare e complete esposte nella deci- sione impugnata dall’autorità inferiore (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.), in quanto neppure con il ricorso, gli insorgenti hanno apportato degli elementi nuovi, concreti e sostanziati, che possano comportare un giudizio differente dei loro asserti da parte del Tribunale. 7.4 Alla luce dell’insieme degli elementi succitati, il Tribunale, non può che concludere che gli insorgenti non soltanto non hanno subito delle persecu- zioni verosimili e pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell’espatrio, quindi anche che le problematiche nelle quali essi sono D-5046/2022 Pagina 21 incorsi non abbiano raggiunto, al contrario di quanto motivato nel ricorso, il grado di pressione psichica insopportabile ed insostenibile (cfr. ricorso, pag. 8); ma anche che i ricorrenti non hanno reso verosimile che in Tunisia essi subiranno, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, nel caso di un loro rientro in patria, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo. In tal senso, i timori di essere incarcerato o arrestato, espressi dal ricorrente 1 sia durante le audizioni (cfr. n. 30/13, D63, pag. 9; n. 41/11, D64 seg., pag. 9) sia in ambito ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 8), e che ciò si ripercuoterebbe sul ricorrente 2, il quale rimarrebbe senza la figura genito- riale per lui di riferimento (cfr. ricorso, pag. 8), risultano essere delle mere asserzioni di parte. Ciò in quanto tali timori appaiono del tutto ipotetici e non sono supportati dal benché minimo elemento di qualsivoglia concre- tezza e sostanza, riguardo a delle persecuzioni future che incorrerebbero nel loro Paese d’origine in caso di ritorno.
  10. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
  11. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, i quali potranno essere allontanati congiuntamente verso la Tunisia, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.
  12. 10.1 Quo all’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 di- cembre 2005 (LStrI, RS 142.20), prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). D-5046/2022 Pagina 22 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
  13. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu- zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d’insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato pro- vare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di rite- nere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, poiché è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre, per le ragioni già sopra evinte, i ricorrenti non dimostrano né rendono per lo meno verosimile che esiste- rebbe per loro un rischio reale, fondato su dei seri motivi, di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione dell’allontanamento nel loro Paese d’origine. Per le ragioni poi già sopra menzionate (cfr. consid. 7.2), e per quanto verrà motivato dappresso (cfr. infra consid. 12.6 segg.), non vi sono nemmeno elementi atti a ritenere che l’esecuzione dell’allontana- mento del ricorrente 2 violerebbe le disposizioni della Conv. disabilità. An- che la situazione vigente dei diritti umani in Tunisia, non rende attualmente inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr. D-5046/2022 Pagina 23 sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.3, D-4217/2023 del 25 settembre 2023 consid. 9.3). 11.3 11.3.1 Per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il ritorno forzato della stessa non è su- scettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una pro- spettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi ec- cezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l’ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell’interessato può pure risultare contrario all’art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi con- frontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggiora- mento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 11.3.2 Dal profilo medico, per quanto il Tribunale non intenda minimizzare i problemi di salute degli insorgenti – in particolare più recentemente del ricorrente 1 – le affezioni degli interessati (cfr. infra consid. 12.7 seg.), non appaiono essere, visti gli atti all’inserto, di una gravità tale che l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sarebbe da ritenere inammissibile ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Occorre rammentare in proposito che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà dap- presso (cfr. infra consid. 12.7 seg.) e per quanto la situazione di salute dell’insorgente 1 sia di un’indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giu- risprudenza Paposhvili testé referenziata. 11.4 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire ad alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazio- nale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione con l’art. 44 LAsi). D-5046/2022 Pagina 24
  14. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 12.2 La suddetta norma si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro- babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge- nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevol- mente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata D-5046/2022 Pagina 25 se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua inte- grità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). All’occorrenza, potrà trattarsi di cure alternative a quelle prodigate in Svizzera che, pur corri- spondendo agli standard del paese d’origine o di provenienza, sono ade- guate allo stato di salute dell’interessato, anche fossero di un livello di qua- lità, d’efficacia e d’utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelle disponibili in Svizzera. Dei trattamenti farmacologici (per esempio costituiti da farmaci generici) di una generazione più vecchia o meno efficaci, possono, se- condo le circostanze, essere considerati adeguati (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3). 12.4 Si tratta quindi di esaminare dappresso, con riferimento ai criteri sue- sposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situa- zione generale vigente attualmente in Tunisia (cfr. consid. 12.5), da un lato, e della loro situazione personale (cfr. consid. 12.6 segg.), dall’altro. Circa quest’ultimo punto, il Tribunale, dopo qualche osservazione introduttiva concernente il sistema di salute ed assistenziale tunisino (cfr. consid. 12.6), esaminerà la situazione del ricorrente 2 (cfr. consid. 12.7), poi quella del ricorrente 1 (cfr. consid. 12.8), ed infine analizzerà la loro situazione perso- nale comune e la questione del loro rimpatrio (cfr. consid. 12.9). 12.5 Da giurisprudenza costante di questo Tribunale – ed anche conside- rando l’attuale situazione politica – in Tunisia, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che per- metta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. Inoltre, v’è da rimarcare come l’esecuzione dell’allontanamento in Tunisia non sia condi- zionata, in principio, dalla presenza di fattori particolarmente favorevoli (cfr. sentenze del Tribunale E-4223/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.3, D-5856/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 8.5). 12.6 12.6.1 In Tunisia, l’offerta pubblica della salute (strutture sanitarie pubbli- che, SSP), dipende dal Ministero della salute, e si scompone in tre livelli differenti. Il livello primario delle cure, che esercita la politica preventiva di salute ed assicura le cure di base in ambito ambulatoriale ed ospedaliero D-5046/2022 Pagina 26 per le nascite e le malattie correnti dell’adulto e del bambino. Esso prende anche in carico le attività sanitarie per gli allievi e gli studenti di tutti i gradi scolastici. Vi è in seguito il livello secondario delle cure, che è garantito dagli ospedali regionali, i quali prendono in carico anche le cure del livello primario per la popolazione che si trova in prossimità. Hanno in principio accesso a tali ospedali, che sono generalmente situati nei capoluoghi dei governatorati, i malati che sono inviati dai centri di salute di base (CSB) e dagli ospedali di circoscrizione (OC) che hanno necessità di una presa in carico specializzata. L’ultimo, il livello terziario delle cure, è composto da una rete di ospedali e istituti universitari (nel 2016 erano in numero di com- plessivi 34), che possono essere generalisti o specializzati, che hanno lo statuto di stabilimenti pubblici di salute e che sono situati negli agglomerati dove hanno sede anche le facoltà di medicina. Questi assicurano delle cure altamente specializzate, oltreché le cure di primo e di secondo livello per la popolazione che vive in prossimità. L’offerta pubblica delle cure sanitarie sopra descritta, è completata da un’offerta privata che è in rapida espan- sione in questi ultimi anni, in particolare nelle cure ambulatoriali. Le cliniche private sono essenzialmente concentrate in Tunisia nelle grandi zone ur- bane e nelle regioni costiere (cfr. DOROTHEE CHEN, Assistance technique de la Banque Mondiale sur le financement de la santé en Tunisie: étude sur l’assistance médicale gratuite, 1° aprile 2016, < https://documents. worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/687831 472236995453/assistance-technique-de-la-banque-mondiale-sur-le-finan- cement-de-la-sante-en-tunisie-etude-sur-l-medical-free-help >, consultato il 25 marzo 2024; MONCEF BELHAJ YAHIA, Le système de santé en Tunisie: une crise qui perdure, in: Confluences méditerranée 2023/2 [n. 125], estate 2023, pag. 139 seg., consultabile sul sito: < https://www.cairn.info/revue- confluences-mediterranee-2023-2-page-137.htm?ref=doi >, consultato il 25 marzo 2024). 12.6.2 L’assicurazione malattia in Tunisia, obbligatoria per i lavoratori nel settore pubblico e privato, si è sviluppata a partire dal 1951. Dal 2004, la gestione dei tre regimi di copertura dei costi di salute per i lavoratori (ovvero i cosiddetti: “filiera pubblica delle cure”, “filiera privata delle cure”, e “si- stema di rimborso dei costi”), è stata assunta dalla Cassa nazionale d’as- sicurazione malattia (CNAM). In Tunisia vi sono due modalità diverse di finanziamento dei costi di salute: quelli relativi all’assicurazione malattia obbligatoria, che comprende i lavoratori ed i pensionati nonché i loro aventi diritto; e l’assistenza medica gratuita (AMG) per la popolazione povera e vulnerabile (cfr. DOROTHEE CHEN, ibidem; République française, Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [CLEISS], Le régime tunisien de sécurité sociale [salariés], 2023 < D-5046/2022 Pagina 27 https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_tunisie_salaries.html >; Mini- stère des Affaires Sociales de la République Tunisienne, Caisse Nationale d’Assistance Maladie, Espace Assuré social, ultimo aggiornamento il 19.01.2024, < https://www.cnam.nat.tn/espace_assure.jsp >; tutti consul- tati da ultimo il 25 marzo 2024). Per quanto attiene alla prima categoria assicurata, in particolare sono coperti secondo delle tariffe forfettarie di ri- ferimento e senza limite massimo: le cure ambulatoriali, le operazioni me- diche, i farmaci, le ospedalizzazioni, i costi di trasporto sanitario necessari allo stato di salute dell’assicurato, così come gli scanner e le risonanze magnetiche. Inoltre, i costi di salute che riguardano delle affezioni impor- tanti o croniche, iscritte in una lista apposita (APCI, tra i quali vengono an- che citati le cardiopatie congenite ed i tumori maligni; cfr. la lista consulta- bile al sito internet: < https://www.cnam.nat.tn/doc/upload/listeapci.pdf >, consultata il 25 marzo 2024), sono integralmente coperti dalla CNAM. Al- tresì, a titolo di prestazioni famigliari, la Cassa Nazionale di Sicurezza So- ciale (CNSS), versa ai lavoratori che adempiono a determinate condizioni, per i primi tre bambini nati, adottati o a carico, che hanno segnatamente meno di 16 anni, e senza limite d’età in caso d’invalidità o di handicap, delle allocazioni famigliari il cui importo dipende dal posto e dal numero dei figli (cfr. CLEISS, ibidem). A fianco a tale sistema, un programma d’assistenza medica (AMG) è stato implementato al fine di garantire l’accesso alle cure della popolazione indigente. In tal senso, a partire dal 1958, sono rilasciate dai servizi decentralizzati e dalle collettività locali delle “carte d’indigenza” famigliare annuali che danno diritto alla gratuità totale dei costi di salute e di ospedalizzazione per le persone più povere, ed al versamento unica- mente di cosiddetti “ticket moderatori” ridotti per persone che vivono giusto al di sotto della soglia d’indigenza. Le prestazioni dell’AMG includono le consultazioni esterne, le ospedalizzazioni e le cure d’urgenza nel quadro delle SSP, nonché nei limiti della disponibilità di queste ultime, la distribu- zione di medicamenti usuali. Nel caso in cui questi ultimi non siano dispo- nibili, i beneficiari dell’AMG dovranno acquistarli privatamente a loro carico. Difatti, malgrado una presa in carico in principio gratuita o a tariffa ridotta delle cure e dei trattamenti medici, i beneficiari dell’AMG, tenuto conto del razionamento eccessivo dell’offerta e dell’approvvigionamento di medica- menti limitato, in alcuni casi, devono rivolgersi a dei prestatori di salute del settore privato, per ricevere i farmaci e le cure cercati, che dovranno però in tal caso finanziare loro direttamente. In alcune circostanze, per ragioni finanziarie, dei nuclei famigliari più sfavoriti saranno quindi obbligati a ri- nunciare a delle cure o a dei trattamenti (cfr. DOROTHEE CHEN, ibidem, pag. 11 segg.). Secondo alcune informazioni, per quanto l’offerta pubblica delle cure sia relativamente ben distribuita sull’insieme del Paese, tuttavia il settore privato della salute resterebbe praticamente accessibile – a parte D-5046/2022 Pagina 28 una lista limitata d’interventi presi in carico dalla CNAM – soltanto alle fasce di popolazione più abbienti, e negli ultimi anni la penuria di medicamenti e di materiale medico sarebbe diventato quotidiano, e le condizioni di lavoro del personale si sarebbero nettamente deteriorate. Ciò avrebbe compor- tato anche un esodo importante di medici verso l’estero, lo sviluppo della corruzione nel settore della salute tunisino nonché di una salute a due ve- locità, l’una per le persone più abbienti e l’altra per il resto della popola- zione, la quale beneficerebbe di prestazioni di qualità inferiore, e dovrebbe far fronte a lunghe attese come pure a diverse penurie (cfr. MONCEF BELHAJ YAHIA, ibidem, pag. 140 segg.). 12.6.3 A fianco al sistema assicurativo delle cure, un programma di svi- luppo sociale, denominato “AMEN Social”, è stato implementato da parte del Ministero degli Affari sociali. Quest’ultimo propone degli aiuti sociali alle famiglie indigenti o con basso reddito, alle persone con disabilità, ai gruppi vulnerabili o a rischio ed ai senzatetto, come: l’attribuzione di carte che danno accesso alla gratuità delle cure o a tariffe ridotte; degli aiuti finanziari per le famiglie indigenti o con bambini (che si elevano a 200 dinari tunisini versati ogni mese; ad un’allocazione mensile di 30 dinari tunisini per fami- glie bisognose che hanno bambini di meno di sei anni d’età; aiuti che vanno da 30 a 100 dinari tunisini per supportare i bisogni scolastici di bambini di famiglie indigenti; delle borse di studio di 50 dinari tunisini per gli studenti dal livello primario fino alla formazione professionale e 120 dinari tunisini per gli studenti che proseguono gli studi superiori); o ancora il collocamento di persone con handicap senza sostegno famigliare in famiglie d’acco- glienza. Inoltre, vi è la possibilità di richiedere, fino a quattro volte l’anno, un aiuto occasionale da parte di famiglie beneficiarie del programma “AMEN”, che si trovano in condizioni finanziarie e sanitarie critiche. Tale aiuto, che varia da 30 a 100 dinari tunisini, è pensato principalmente per l’acquisto di medicinali, di pannolini, di alimenti per neonati, di coperte, di attrezzature domestiche semplici, per la realizzazione di esami, per la presa in carico dei costi di trasporto e delle cure sanitarie (cfr. CLEISS, ibidem). 12.6.4 Per quanto concerne infine le persone con handicap, in Tunisia le stesse avrebbero in principio accesso all’educazione, ai servizi sanitari ed ai trasporti. Purtroppo però, secondo alcune informazioni, ciò non avver- rebbe sempre equamente rispetto alle persone senza disabilità, circo- stanza che sarebbe dovuta a barriere architettoniche – in particolare anche di edifici pubblici costruiti prima del 1991 – a limitazioni di servizi o a man- canza d’informazioni pubbliche. Il Ministro degli Affari Sociali è incaricato della protezione dei diritti delle persone con disabilità ed il governo D-5046/2022 Pagina 29 metterebbe a loro disposizione delle tessere che possano garantire loro dei diritti supplementari quali: il parcheggio illimitato, i servizi medici prioritari e gratuiti, l’accesso gratuito nei trasporti pubblici e preferenziale per quanto concerne i posti a sedere, nonché degli sconti su beni al consumo. Tuttavia, in generale, bus e treni pubblici sono mal situati e non sono facilmente accessibili a persone con disabilità. Per sopperire, almeno parzialmente a ciò, il governo tunisino prevedrebbe degli incentivi sulle tasse alle società che incoraggiano il trasporto di persone con disabilità fisiche. Il Ministero degli Affari Sociali gestirebbe inoltre dei centri che garantirebbero alloggio temporaneo o permanente e servizi medici ai portatori di handicap che non beneficerebbero di altra possibilità di sostegno, nonché sarebbero presenti circa 320 centri d’educazione speciale nel Paese per portatori di handicap, che sarebbero principalmente amministrati da associazioni. Tali centri, as- sicurerebbero assistenza multidisciplinare, incluso il supporto medico, psi- cologico, educativo, professionale e culturale a persone portatrici di handi- cap dai sei ai trent’anni. Tuttavia, vi sarebbero delle possibilità educative o di alloggio molto limitate per persone con disabilità uditive o visive (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, pag. 32 seg., < https://www.state.gov/reports/2022-country-re- ports-on-human-rights-practices/tunisia >, consultato il 25 marzo 2024). 12.7 12.7.1 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente 2 è affetto da sindrome di Down e soffre di una cardiopatia congenita con esito da correzione atrioventicolare completo, nonché d’ipertensione arteriosa polmonare, DIV e DIA all’età di (…). Tuttavia, si segnala un buon decorso ed un adeguato sviluppo fisico dell’insorgente 2 nel contesto di trisomia 21, senza alcun trattamento in corso né necessario da intraprendere in futuro (cfr. n. 31/2 e 33/7). Egli ha inoltre ricevuto in Svizzera delle cure odontoia- triche (cfr. n. 21/2, 34/2, 36/2 e 37/2), nonché in un’occasione ha avuto un episodio di malessere su verosimile reazione allergica di grado II ad aller- gene non noto, per il quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica antistaminica al bisogno ed in riserva del Dafalgan, se vi fossero dei dolori (cfr. n. 38/8); ed in un’altra una sincope di verosimile origine vaso-vagale post-prandiale, per la quale gli è stata prescritta una terapia antalgica da scalare secondo dolore (cfr. n. 48/2). L’ecocardiogramma eseguito in tale contesto, sarebbe sovrapponibile ai precedenti effettuati, senza acuzie in atto. All’attenzione del medico curante, i medici che hanno controllato il ri- corrente 2, hanno consigliato l’esecuzione di una visita ambulatoriale car- diologica ed un eventuale esame con Holter (cfr. n. 48/2). Ulteriore docu- mentazione medica non è presente agli atti, né è stata prodotta in ambito ricorsuale dagli insorgenti, ciò che fa concludere che la situazione medica D-5046/2022 Pagina 30 dell’insorgente 2 non abbia subito alcuna evoluzione, per lo meno peggio- rativa, rispetto a quanto constatato dall’autorità inferiore nella decisione av- versata, e che ulteriori esami medici non sono stati ritenuti necessari da parte del personale medico ed infermieristico preposto. Nei loro scritti, i ricorrenti hanno segnalato come egli soffrirebbe anche di sordità e comu- nicherebbe soltanto con la lingua dei segni, nonché che dopo il suo arrivo in Svizzera sarebbe stato messo in contatto con l’(…), con la quale avrebbe effettuato alcune attività (cfr. n. 43/14), ed attualmente risiederebbe in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi gravi problemi di salute non potrebbe occuparsene (cfr. replica del 9 novembre 2023, pag. 3). 12.7.2 Alla luce di quanto sopra, in assenza di ogni qualsivoglia compli- canza successiva dal profilo dello stato di salute dell’insorgente 2, rispetto alle diagnosi di cui era affetto già al suo arrivo in Svizzera, e per le quali non è possibile alcun trattamento risolutivo (per la trisomia 21), né sono stati impostati o previsti delle cure rispettivamente controlli medici o farma- cologici particolari (cfr. n. 33/7), a parte la prescrizione di un analgesico e di un antistaminico nei due episodi di malessere succitati, il Tribunale ri- tiene di poter concludere, allo stato degli atti, che la situazione valetudinaria dell’interessato non costituisce, in quanto tale, un ostacolo all’esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. supra consid. 12.3). Difatti, essa non risulta di una gravità tale che mette- rebbe la sua vita o la sua integrità fisica o psichica in pericolo imminente, nel caso dovesse fare rientro in patria. Ciò detto, come sopra evinto, mal- grado alcune disfunzioni e problematiche di accesso alle cure mediche, egli potrà di principio avere accesso anche in Tunisia ai trattamenti medici di cui dovrebbe necessitare in futuro. Concernente poi più precisamente i costi delle cure e dei medicamenti, questi potranno essere coperti, per lo meno in buona parte, dal sistema assicurativo tunisino, che prevede la co- pertura dei costi medici e dei farmaci in modo integrale anche per persone indigenti tramite l’AMG. Inoltre, egli potrà sollecitare – con l’aiuto anche dei genitori e/o di associazioni che difendono i diritti delle persone con disabi- lità presenti anche su suolo tunisino (cfr. ad esempio: l’Organisation Tuni- sienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées [OTDDPH], < https://jamaity.org/association/lorganisation-tunisienne-de-defense-des- droits-des-personnes-handicapees/ >; l’Association tunisienne pour l’Ac- cessibilité aux Personnes Handicapées, < https://arab.org/fr/directory/as- sociation-tunisienne-daccessibilite-aux-personnes-handicapees/ >; Handi- cap International, < https://www.handicap-international.ch/fr/pays/tuni- sie?utm_source=google&utm_source=google&utm_medium=grants&utm _campaign=FR&gad_source=1&gclid=EAlalQobChMlpLeW2cuvhAMVbm xBAh06TAaXEAAYASAAEgLA3_D_BwE >; tutti consultati da ultimo il D-5046/2022 Pagina 31 25 marzo 2024) – nel caso di necessità, l’aiuto sociale AMEN, al quale egli dovrebbe avere diritto, nonché (nuovamente) richiedere la tessera rila- sciata dal Ministero degli Affari Sociali per i portatori di handicap, che gli garantirà dei diritti supplementari. Altresì, come sopra visto, ed al contrario di quanto evinto dagli insorgenti, in Tunisia esistono – seppure con un’of- ferta limitata per persone con problematiche uditive – delle possibilità di seguire un percorso educativo e culturale, anche con offerte di alloggio temporaneo o permanente, per persone con disabilità come il ricorrente 2. Le circostanze che egli in Svizzera, a mente degli insorgenti, nell’istituto in cui vivrebbe starebbe traendo giovamento dalla scuola e dall’inserimento con i coetanei, e che un suo rinvio vanificherebbe i passi da lui qui effettuati, non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti di causa. In tal senso, tenuto conto che nel frattempo l’insorgente 2 è diventato maggiorenne – e quindi la questione dell’interesse superiore del fanciullo non si pone più, rispetti- vamente le argomentazioni proposte nel gravame dai ricorrenti in propo- sito, risultano superate – le circostanze che lui possa trovarsi meglio su suolo elvetico e che vi siano delle strutture e dei servizi migliori quivi che non in Tunisia, non risultano essere considerazioni pertinenti che ostereb- bero all’esecuzione dell’allontanamento. 12.8 12.8.1 Dal canto suo, a A._______ è stato diagnosticato in Svizzera un cancro osseo metastatico polmonare e necessita, per una re- cente progressione del tumore, di un trattamento palliativo radioterapico e chemioterapico (quest’ultimo con inizio delle cure previsto a partire dall’11 dicembre 2023) a base di Carboplatin e Paclitaxel (cfr. rapporto me- dico del 29 novembre 2023). La terapia chemioterapica sarebbe effettuata ogni tre settimane. Durante il primo ciclo di chemioterapia, sono previsti con il ricorrente dei controlli di decorso settimanali, mentre invece, se il trattamento fosse ben sopportato da lui, dal secondo ciclo, viene richiesto dai medici un controllo ematico all’ottavo ed al quindicesimo giorno dopo il trattamento presso il suo medico di famiglia (cfr. certificato medico del 3 no- vembre 2023 dell’[…]). In aggiunta, gli è stata anche prescritta una terapia a base di Xgeva (Denosumab), previo controllo odontoiatrico, per ridurre al minimo il rischio di osteonecrosi della mascella. Inoltre, vista la seria dia- gnosi e poiché mancherebbe una rete di sostegno in Svizzera, egli sarebbe stato annunciato per un seguito psico-oncologico (cfr. rapporto medico del 3 novembre 2023 succitato). Nell’anamnesi si osserva che egli a partire dal giugno del 2023 e sino al 24 ottobre 2023, ha ricevuto su suolo elvetico un’immunoterapia palliativa, sempre per la diagnosi di carcinoma polmo- nare metastatico, che a causa del progredire del tumore è stata interrotta con l’impostazione del nuovo trattamento palliativo radiologico e D-5046/2022 Pagina 32 chemioterapico sopra descritto. In tal senso, le osservazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale riguardanti la possibilità concreta per l’interes- sato 1 di ottenere in Tunisia l’immunoterapia, risultano essere del tutto su- perate e non verranno quindi trattate oltre. Come si desume dal rapporto medico dettagliato dell’11 luglio 2023 del medico curante dell’insorgente, purtroppo per la diagnosi tumorale descritta, non v’è alcuna possibilità di guarigione, ma con il trattamento prescritto, la prognosi è di una stabilizza- zione del tumore ed un miglioramento, mentre che in sua assenza vi sa- rebbe l’acuirsi dei dolori ed il peggioramento del quadro clinico dell’interes- sato fino al decesso (cfr. certificato medico dell’11 luglio 2023). 12.8.2 Ora, i problemi di salute del ricorrente sopra descritti, rilevano di una situazione clinica molto seria e non possono in alcun caso essere minimiz- zati. Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia che le sue affezioni non costitui- scano, in casu, un ostacolo all’esecuzione del suo allontanamento. 12.8.3 Invero, così come è stato osservato a ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso e nei suoi scritti ricorsuali successivi, anche il Tribunale considera che i trattamenti palliativi – attualmente radioterapici e chemio- terapici – che segue in Svizzera, potranno essere proseguiti anche in pa- tria, in quanto in Tunisia, come già sopra edotto, egli potrà beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie per la diagnosi tumorale di cui è affetto, costi di trattamento che vengono interamente coperti dalla CNAM. Inoltre, se egli ne necessitasse, potrà sollecitare la copertura finanziaria dei costi di malattia da parte del sistema AMG e per le altre spese essenziali, o non coperte da quest’ultimo, gli aiuti sociali previsti tramite il programma AMEN. Invero, a parte il (…) ([…]) di (…), a K._______, segnalato dall’autorità in- feriore nella sua risposta al ricorso, le cure a lui necessarie attualmente – ovvero la radioterapia e la chemioterapia – sono disponibili in altri ospedali e cliniche, segnatamente nell’ospedale pubblico “(…)” a K._______; e le cliniche “(…)” e “(…)” a M._______, “(…)” e la “(…)” a N._______ (cfr. la lista degli stabilimenti nei siti Internet pubblicati dal Ministero della Salute tunisino: < https://tunisiecapitalesante.tn/expertise-medicale/soins-medi- caux/oncologie/chimioterapie/ > e < https://tunisiecapitalesante.tn/exper- tise-medicale/soins-medicaux/oncologie/radiotherapie-de-derniere-gene- ration-imrt/ >, consultati da ultimo il 25 marzo 2024). Inoltre i medicamenti Carboplatine e Paclitaxel sono reperibili in Tunisia (cfr. la lista dei medica- menti pubblicata dal Ministero della salute tunisino sul sito Internet: < www.dpm.tn/index.php/medicaments-a-usage-humain/liste-des-dci >; cfr. anche < https://www.j360.info/en/tenders/16360990-specialites-pharma- ceutiques-hospitalieres-2020-aoi-ni2020/ >, consultati il 25 marzo 2024). Non vi sono inoltre elementi che sostengano la tesi degli insorgenti che il D-5046/2022 Pagina 33 ricorrente non potrebbe accedere, nel caso ne necessitasse in futuro, an- che ad un sostegno psicologico pure in Tunisia, la quale dispone in princi- pio anche di sufficienti cure in ambito psichiatrico (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.4, D-73/2023 del 29 marzo 2023 consid. 8.4.2). Alla luce di quanto precede, non si possono quindi seguire i ricorrenti laddove nei loro scritti ricorsuali hanno argomentato come il ricorrente 1 potrebbe essere esposto al rischio di non ricevere più le cure a lui necessarie, a causa di un rinvio in Tunisia. Il fatto poi che in futuro la patologia del ricorrente, nella sua evoluzione negativa, potrà dover avere necessità di un adeguamento delle terapie me- diche assunte (cfr. triplica dei ricorrenti, pag. 3), non risulta essere deter- minante in specie, in quanto si tratta di una circostanza futura incerta. 12.9 Alla luce della serietà della situazione clinica del ricorrente 1 e della situazione particolare e delicata dal profilo medico e di bisogno assisten- ziale nella quale si trova il ricorrente 2, si pone ancora il quesito essenziale della reinstallazione dei ricorrenti nel loro Paese d’origine. In merito, il Tribunale riconosce dapprima che il loro ritorno in Tunisia non sarà cosa facile ed esigerà da parte loro degli sforzi importanti. Tuttavia, nulla permette di ritenere l’esistenza di difficoltà insormontabili alla loro reinstallazione. Invero, entrambi dispongono di una rete famigliare in pa- tria, composta in particolare dalla moglie rispettivamente madre dei ricor- renti nonché dal figlio rispettivamente fratello degli stessi, nonché due co- gnati e dei cugini del ricorrente 1 (cfr. n. 30/13, D10 segg., pag. 3). Certo, seguendo le dichiarazioni degli insorgenti, la situazione economica del loro nucleo famigliare, non sarebbe buona, visto che la moglie dell’insorgente 1 effettuerebbe un lavoro stagionale nella (…) per provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio vivente con lei, e quindi non avrebbe la possibilità di andare incontro anche alle esigenze del marito e dell’altro fi- glio (cfr. replica dei ricorrenti, pag. 3). Tuttavia, ciò non risulta determinante, in quanto non soltanto essi potranno contare per lo meno su di un sostegno morale da parte dei famigliari più prossimi – che sarà senz’altro importante sia per il ricorrente 2, che si trova ora in Svizzera senza alcuna figura ge- nitoriale di supporto, sia per il ricorrente 1 per affrontare la sua malattia incurabile – che faciliterà senz’altro il loro rientro, ma pure contare dal pro- filo finanziario sul supporto della loro rete famigliare allargata ed amici, come sarebbe già occorso in passato (cfr. n. 30/13, D21, pag. 3; D51 seg., pag. 6). A ciò si aggiunge che essi potranno sollecitare dallo Stato tunisino tutti gli aiuti in ambito di copertura dei costi medici e finanziari ivi presenti, nonché per il ricorrente 2, pure gli aiuti ed i sostegni – anche per la sua integrazione in un istituto educativo e medico – a lui dovuti in ragione della D-5046/2022 Pagina 34 sua disabilità. Per di più, come a ragione segnalato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, in caso di bisogno, l’insorgente 1 potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, i ricorrenti potranno presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come pre- visto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell’or- dinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Al riguardo poi più precisamente della questione del rimpatrio dei ricorrenti, il Tribunale ritiene che le modalità concrete che verranno predisposte dalla SEM, in collaborazione con l’autorità cantonale preposta, ed esplicitate dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, sembrino adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza in merito, per assicu- rare senza discontinuità la presa in carico degli insorgenti, in particolare immediata per il proseguimento delle cure palliative, per il ricorrente 1, dal momento del suo arrivo sul territorio tunisino (cfr. sentenze del Tribunale E-5791/2020 del 16 marzo 2021 consid. 4.9, E-2367/2019 del 14 aprile 2020, pag. 8). Tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno rammentare in tale contesto, indicandolo anche nel suo dispositivo, che apparterrà alle autorità svizzere incaricate dell’esecuzione dell’allontanamento degli insor- genti, di tenere conto del loro stato di salute fisico e psichico al momento dell’effettivo allontanamento e di adottare allora ogni misura necessaria ed indispensabile, informandone precedentemente se del caso le autorità del paese d’origine e la rappresentanza svizzera in Tunisia, con tutta la preci- sione che la situazione impone, al fine di garantire la continuità delle cure e dei trattamenti seguiti dall’insorgente 1 nonché educativi ed assistenziali per l’insorgente 2. 12.10 In definitiva, e visto l’insieme delle circostanze della fattispecie, una ponderazione globale degli elementi della presente causa non permette di considerare che in caso di un ritorno degli insorgenti nel loro Paese d’ori- gine, essi possano essere esposti ad un rischio di pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. L’esecuzione degli insorgenti risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). A fronte poi di quanto sopra considerato, la richiesta di ga- ranzie da parte della Svizzera alla Tunisia di presa in carico del ricorrente 1, così come postulato dagli insorgenti nel gravame, non risulta essere ne- cessaria. D-5046/2022 Pagina 35
  15. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della ne- cessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
  16. Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
  17. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
  18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell’istruzione accolto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria degli insorgenti, con decisione incidentale del 23 mag- gio 2023, nonché che dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano subito un cambiamento della loro situazione finanziaria, essi sono dispensati dal pa- gamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
  19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-5046/2022 Pagina 36 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  20. Il ricorso è respinto.
  21. Le autorità incaricate dell’esecuzione del trasferimento, sono invitate ad adottare ogni misura utile e necessaria prima del trasferimento degli insor- genti in Tunisia, al fine di garantire la presa in carico medica continuativa di A._______, rispettivamente ad assicurare la presa a carico educativa ed assistenziale continua di B._______, ai sensi dei considerandi.
  22. Non si prelevano spese processuali.
  23. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5046/2022 Sentenza del 10 aprile 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nato il (...), Tunisia, entrambi rappresentati dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 10 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato 1, e per suo tramite il figlio B._______, allora ancora minorenne, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) luglio 2022. A.b Il (...) luglio 2022, si è tenuto con il richiedente 1, il verbale del rilevamento dei dati personali, mentre che il (...) luglio 2022, sempre con il medesimo si è svolto il colloquio Dublino. Successivamente, il (...) agosto 2022 rispettivamente il (...) settembre 2022, egli è stato sentito riguardo ai suoi motivi d'asilo ed a quelli del figlio. Nell'ambito di tali audizioni, egli ha in sunto dichiarato di essere originario di C._______, nel governatorato di D._______, dove avrebbe vissuto da ultimo e fino al suo espatrio assieme al figlio B._______, alla moglie e ad un altro figlio. In Tunisia, l'interessato 1, avrebbe svolto delle attività di (...) a favore di (...), tra cui il (...). Circa (...) anni prima, lui si sarebbe rivolto al (...) di D._______, per ottenere il servizio di scuolabus per il figlio B._______, disabile (affetto da sindrome di Down e sordità), perché egli potesse recarsi a scuola in autonomia, e lui - il richiedente 1 - potesse andare a lavorare senza doversi occupare di accompagnare e andare a riprendere il figlio. Tuttavia, per tale servizio, gli sarebbe stato richiesto di versare l'importo di (...). A causa della sua opposizione a tale richiesta, il (...) avrebbe fatto in modo che il figlio non potesse più andare a scuola. Inoltre, anche l'indennità di (...) che riceveva per il figlio mensilmente, gli sarebbe stata tolta, come pure l'indennità di (...) che veniva data per lo stesso motivo dall'(...) assieme ad un cartone di latte ed uno di yoghurt mensili, che gli sarebbero pure stati levati. Il richiedente 1, si sarebbe rivolto senza però successo, al (...), che lo avrebbe invitato a trasmettere nuovamente una richiesta al (...). (...) anni prima, il figlio B._______ sarebbe stato picchiato pesantemente da alcuni ragazzi più grandi, che a seguito della denuncia del genitore, avrebbero scontato una pena in carcere di (...). Circa (...) o (...) anni prima, l'interessato 1 sarebbe stato convocato dalla (...) di D._______ per essere interrogato. Al termine dell'interrogatorio, l'agente gli avrebbe riferito che egli non poteva avere nulla a che vedere con il (...) e lo avrebbe quindi rilasciato. In seguito, la polizia si sarebbe recata presso il loro domicilio, per verificare che l'interessato 1 fosse ancora lì. Desideroso di offrire al figlio delle possibilità di aiuto e d'istruzione, che in Tunisia non avrebbe potuto ricevere, e pensando che se fosse ivi rimasto avrebbe avuto invece una vita difficile, nonché a causa della situazione d'insicurezza politica nel suo Paese, l'interessato 1 avrebbe deciso di espatriare con il figlio, e qui richiedente 2. Il (...) (o il [...]), questi ultimi, sarebbero quindi partiti via aerea, legalmente con il loro passaporto, verso la E._______. Da qui, tramite la rotta balcanica, avrebbero raggiunto l'F._______, in seguito spostandosi in G._______, H._______ ed I._______, giungendo infine in Svizzera l'(...) luglio 2022. Nel caso di un suo ritorno in patria, il richiedente 1, ha dichiarato di temere di essere incarcerato, mentre che il figlio non potrebbe andare a scuola, non verrebbe considerato e non avrebbe alcun diritto, nonché si troverebbe per strada, con ragazzi che fumano e si ubriacano e che potrebbero sfruttarlo a causa della sua disabilità. A supporto della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno depositato agli atti della SEM: copie dei loro passaporti; copie delle carte d'identità del richiedente 1 e della moglie; l'originale degli atti di nascita di questi ultimi, del richiedente 2 e del fratello; copia del certificato di matrimonio del richiedente 1; copia dell'attestazione d'indicazione di un caso sociale per l'interessato 1; e fotocopia della conferma dell'invio postale della predetta documentazione. A.c Nel frattempo, la rappresentante legale dei richiedenti, ha fatto pervenire alla SEM delle osservazioni, datate 27 settembre 2022, sia riguardo allo stato di salute dell'interessato 2, sia circa l'allontanamento del nucleo famigliare, in particolare ritenendolo incompatibile con l'interesse superiore del minore nonché chiedendo lo stabilimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto "F4") per il richiedente minorenne. Ha segnatamente inoltre osservato come: "[...] Da un lato, il ragazzo comunica solo con la lingua dei segni - neppure è stato possibile effettuare l'usuale rilevamento delle generalità (RDG) - e ad oggi non appare possibile sentirlo personalmente in un'audizione sui motivi d'asilo e poterne così acquisire le ragioni. La sua condizione richiede inoltre la costante vicinanza del padre, figura di riferimento dalla quale è inseparabile [...]" (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-40/2, pag. 1). A.d Gli interessati, il 7 ottobre 2022, hanno avuto la possibilità di presentare il loro parere al progetto di decisione negativa della SEM del 6 ottobre 2022. In particolare, hanno segnalato come il giovane richiedente sia stato messo in contatto con l'(...), dalla quale sarebbe stato coinvolto in alcune loro attività, che gli avrebbero giovato, producendo a supporto dei medesimi asserti una lettera della (...) dell'(...) del 7 ottobre 2022, nonché copie di cinque fotografie di un evento (...) al quale il richiedente minorenne avrebbe partecipato. Nelle sue conclusioni, la rappresentante legale degli interessati, ha nuovamente proposto l'allestimento di un rapporto medico completo per il giovane. Inoltre, osservando come il nucleo famigliare presenterebbe un profilo di particolare vulnerabilità, dove il richiedente minorenne, se fosse rinviato in patria, rischierebbe di essere discriminato e di non ricevere l'adeguato sostegno e l'assistenza necessaria, atti a garantirgli un'esistenza dignitosa, ella ha proposto alla SEM di concedere loro almeno l'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo eventuale, gli interessati hanno chiesto che la loro domanda d'asilo venga trattata in procedura ampliata, perché siano effettuati degli accertamenti supplementari, in particolare inerenti all'esecuzione dell'allontanamento nonché garantendo il diritto di essere sentito al richiedente minorenne. A.e Agli atti è presente diversa documentazione medica circa lo stato di salute degli interessati, di cui si dirà nei considerandi in diritto, per quanto necessario. B. Con decisione del 10 ottobre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. n. 45/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore, ha innanzitutto ritenuto come gli allegati controlli al domicilio famigliare degli interessati da parte delle autorità tunisine, non siano stati resi verosimili, in quanto gli asserti resi in merito dal richiedente 1, sarebbero tra loro contraddittori. Proseguendo, la SEM ha considerato che le dichiarazioni inerenti al fatto che egli sarebbe espatriato per garantire al figlio un futuro migliore, a seguito delle vicende che avrebbero provocato la sua interruzione della scuola, nonché la circostanza di essere stato interrogato alla (...) di D._______ in un'occasione, non risulterebbero rilevanti ai sensi dell'asilo. In particolare, non sussisterebbero agli atti elementi che indicherebbero come le autorità tunisine abbiano adottato tali misure a causa delle opinioni politiche dell'interessato 1. Anche il parere inoltrato dai richiedenti non presenterebbe a mente della SEM degli indizi che giustificherebbero una conclusione differente. In particolare, nella sua decisione, l'autorità inferiore ha osservato che non avrebbe compiuto alcuna violazione del diritto di essere sentito del richiedente 2, data la sua minore età ed il fatto che tramite il padre avrebbe potuto essere debitamente ed estensivamente interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo e ad eventuali ostacoli al suo allontanamento. Inoltre, poiché essi avrebbero potuto vivere in Tunisia senza alcun problema e che il loro espatrio non sarebbe motivato da quanto vissuto, bensì piuttosto determinato dalle difficili condizioni socio-economiche in cui si trovavano, una pressione psichica insopportabile, a causa di quanto descritto dall'interessato 1 nelle audizioni, potrebbe essere esclusa. Peraltro, la richiesta esposta nel parere dell'allestimento di un rapporto medico dettagliato per l'interessato minorenne, sarebbe paradossale, posto che tale misura istruttoria sarebbe già stata effettuata dalla SEM. In seguito, l'allontanamento del richiedente 2, né per il suo stato di salute né per la sua durata limitata del soggiorno in Svizzera, violerebbe il principio dell'interesse superiore del minore. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto il loro allontanamento ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione nel loro Paese d'origine, sia dal profilo personale - nonché possibile. C. Tramite plico raccomandato, datato 4 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), i richiedenti sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della succitata decisione dell'autorità inferiore, ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In primo subordine, hanno postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, mentre che in secondo subordine, hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Hanno altresì presentato istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In primo luogo, essi hanno sollevato nel memoriale ricorsuale, che l'autorità sindacata sarebbe incorsa in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente minorenne, in quanto non lo avrebbe ascoltato in un'audizione sui motivi d'asilo, che sarebbe stata importante soprattutto per la valutazione dell'esigibilità di un suo rinvio in Tunisia. A mente loro, la SEM non avrebbe dato alcuna spiegazione rispetto alla scelta di non ascoltare il minorenne personalmente, se non in sede di decisione, e prevalendosi della sua minore età, e non invece sulla sua capacità di comprensione e di comunicazione. Pertanto, non si comprenderebbe perché l'autorità inferiore non abbia ascoltato il minorenne, con modalità adattate alla sua condizione (in particolare con l'ausilio di un interprete esperto nella comunicazione dei segni e con utenti affetti da sindrome di Down), come richiesto già in sede di parere, essendo prassi della SEM sentire i minorenni accompagnati dai genitori dai 14 anni in su. In secondo luogo, i ricorrenti hanno contestato la conclusione d'inverosimiglianza a cui è giunta l'autorità sindacata, in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente 1. Essi hanno ritenuto come le imprecisioni nel suo racconto sarebbero dovute allo stato d'animo di quest'ultimo, alla sua stanchezza fisica e mentale ed alla preoccupazione costante per il figlio. Nell'esame della verosimiglianza dei suoi asserti, andrebbe difatti tenuto conto del particolare contesto nel quale egli ha vissuto e della sua attuale situazione personale. Inoltre, a differenza di quanto constatato dalla SEM, il ricorrente 1, a causa della sua partecipazione attiva a vari partiti politici, correrebbe un rischio concreto di subire delle persecuzioni future da parte delle autorità statali tunisine. Il suo profilo, sia per aver discusso in termini irrispettosi a persone al potere, sia per aver postato contenuti social contro di loro e per aver aderito a numerosi partiti, sarebbe particolarmente a rischio di sorveglianza in caso di un eventuale rimpatrio, come sarebbe già accaduto in passato, ma pure correrebbe il rischio di essere ricercato dalle autorità tunisine. In un passo successivo, gli insorgenti hanno inoltre ritenuto che le loro dichiarazioni siano pure pertinenti ai sensi dell'asilo. Difatti, sarebbe verosimile considerare che le circostanze che hanno condotto all'interruzione della scuola da parte di B._______, come pure i sussidi e gli aiuti finanziari e materiali che gli sarebbero stati tolti, abbiano avuto un influsso negativo sulla vita dell'intero nucleo famigliare, comportando una notevole pressione psichica, che avrebbe reso per loro insopportabile ed insostenibile il proseguimento della vita in Tunisia. Occorrerebbe altresì tenere conto del fatto che il ricorrente 2 è stato vittima di discriminazione in Tunisia a causa della sua disabilità, nonché che l'insorgente 1, in quanto era attivo nel partito (...), abbia ragione di ritenere di essere ancora sotto sorveglianza in Tunisia. Quest'ultimo nutrirebbe quindi un fondato timore di essere fermato in aeroporto in caso di rientro nel suo Paese, e tale persecuzione si ripercuoterebbe sul figlio, che resterebbe senza la figura genitoriale per lui di riferimento. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, essi hanno concluso come la stessa misura risulti essere inammissibile ed inesigibile nel loro caso. L'autorità inferiore non avrebbe innanzitutto tenuto conto dei disposti della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (RS 0.109, di seguito: Conv. disabilità), che verrebbero violati nel caso di un rinvio del ricorrente minorenne in Tunisia. Difatti egli, a causa della perdita dell'ottenimento dei sussidi statali e privati, così come per non aver potuto usufruire di uno scuolabus, avrebbe dovuto abbandonare la scuola e non avrebbe quindi potuto esercitare il suo diritto all'istruzione. In tale contesto, le autorità tunisine si sarebbero rivelate inefficaci nel fornire assistenza e sostegno al ricorrente 2 ed alla sua famiglia, lasciandoli di fatto soli nella gestione di un figlio disabile. Occorrerebbe poi considerare che la disabilità risulta essere ancora oggi uno stigma in Tunisia. L'insorgente 2 avrebbe sperimentato su di lui il medesimo. Essi hanno altresì rimarcato come il profilo d'istruzione e professionale del ricorrente 1 sia poco spendibile nel mondo del lavoro e quindi, difficilmente, al contrario di quanto ritenuto dalla SEM nella sua decisione, egli potrebbe trovare un lavoro qualora rientrasse in Tunisia. Altresì, la loro famiglia, non potrebbe essere considerata come un valido supporto. Peraltro, il ricorrente 2 non potrebbe ricevere l'assistenza ed il sostentamento che starebbe ricevendo in Svizzera, malgrado ne necessiterebbe per il suo sviluppo fisico ed intellettivo. In ultimo, essi hanno osservato che, alla luce dei diversi elementi precedentemente sollevati, ricoprirebbero un particolare profilo di vulnerabilità, di cui andrebbe tenuto conto, in particolare concedendo loro almeno l'ammissione provvisoria su suolo elvetico. D. D.a Con decisione incidentale del 2 maggio 2023, il giudice istruttore della causa, ha constatato come i ricorrenti possano soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro domanda d'assistenza giudiziaria, invitandoli parimenti a versare, entro il 17 maggio 2023, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. D.b Per mezzo della missiva del 17 maggio 2023, gli insorgenti hanno chiesto, secondo il senso, la riconsiderazione della decisione incidentale del Tribunale succitata circa il rifiuto della loro istanza d'assistenza giudiziaria, in particolare prevalendosi dello stato di salute del ricorrente 1 al quale sarebbe stata posta, nelle recenti visite mediche effettuate, la diagnosi di carcinoma polmonare metastatico, ancora in corso d'approfondimento. A supporto hanno annesso, in copia, la documentazione medica seguente inerente allo stato valetudinario del ricorrente 1: i certificati medici del 2 maggio 2023 rispettivamente del 12 maggio 2023 dell'(...); il certificato medico dell'8 maggio 2023 (parzialmente illeggibile a sinistra del foglio) della Dr.ssa med. J._______; e lo scritto del 12 maggio 2023 per l'appuntamento medico dell'insorgente 1 per una broncoscopia in data 16 maggio 2023. D.c Sulla scorta delle motivazioni addotte dagli insorgenti, il giudice istruttore della causa, con nuova decisione incidentale del 23 maggio 2023, ha accolto l'istanza dei ricorrenti del 17 maggio 2023, annullando di conseguenza le cifre 2-4 della decisione incidentale del 2 maggio 2023 ed accogliendo la domanda di assistenza giudiziaria da loro formulata nel ricorso. Ha altresì impartito agli insorgenti un termine fino al 7 giugno 2023, per produrre un rapporto medico circostanziato, relativo allo stato di salute attuale di A._______. E. Gli insorgenti, con scritto del 7 giugno 2023, hanno prodotto il rapporto medico dettagliato richiesto, datato 5 giugno 2023, nonché ulteriore documentazione medica a supporto dello stato valetudinario del ricorrente 1. La rappresentante legale degli insorgenti, ha segnalato come dai referti medici annessi, si evincerebbe che la diagnosi di tumore metastatico richieda l'attivarsi di cure tempestive. Anche se la terapia non sarebbe ancora stata definita, la stessa sarebbe necessaria per la futura sopravvivenza del ricorrente 1, e dovrebbe essere somministrata il prima possibile. Non sarebbe inoltre noto se le cure necessarie siano disponibili ed accessibili nel suo Paese d'origine ed in ogni caso, i tempi necessari al trasferimento, al viaggio e al suo reinserimento, ritarderebbero l'inizio delle cure o le interromperebbero, con conseguenze fatali. In tal senso, l'art. 3 CEDU e gli art. 10 cpv. 3 e 25 cpv. 3 Cost. imporrebbero non soltanto obblighi sostanziali, ma anche procedurali. In conclusione, essi hanno quindi ritenuto come un loro rinvio in Tunisia, sia da considerarsi inammissibile ed inesigibile. F. Tramite ordinanza del 9 giugno 2023, il Tribunale ha chiesto alla SEM di presentare una risposta al ricorso entro il 26 giugno 2023, termine prorogato su richieste della SEM del 22 giugno 2023 e del 28 agosto 2023, fino al 22 agosto 2023 rispettivamente fino al 25 settembre 2023. Poiché con scritto del 6 luglio 2023, i ricorrenti hanno aggiornato la situazione medica dell'insorgente 1, annettendo quale nuova documentazione, in copia: il rapporto medico del 27 giugno 2023 dell'(...); l'appuntamento medico per il 30 giugno 2023 e la conferma di presa in carico del trattamento palliativo prescritto da parte della (...) del 28 giugno 2023; i medesimi sono stati inviati dal Tribunale alla SEM in data 12 luglio 2023, perché ne tenesse conto nella sua risposta al ricorso. G. Con missiva del 7 agosto 2023, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale, copia del rapporto medico dettagliato dell'11 luglio 2023, inviato alla SEM su sua richiesta. Essi hanno in particolare osservato come dai referti medici inoltrati al Tribunale, sia stata confermata la diagnosi per l'insorgente 1 di un carcinoma a cellule squamose del polmone e di una metastasi ossea, con la prescrizione di una terapia sistemica palliativa (immunoterapia a base di Pembrolizumab 200) e, se necessaria, la radioterapia. Hanno quindi ribadito come la situazione medica del ricorrente 1 sia molto grave, senza alcuna prospettiva di esito fausto, seppure con speranza di miglioramento in termini di dolore e di stabilizzazione del tumore, che necessiterebbe però di cure adeguate ed assistenza in modo duraturo. Ciò che invece non sarebbe assicurato in caso di rinvio in patria, comportando un'interruzione della terapia, che lo esporrebbe a grandi sofferenze ed infine alla morte. Invero, in Tunisia non si avrebbe certezza circa l'accesso del ricorrente 1 alle medesime cure, di cui egli beneficerebbe invece su suolo elvetico. H. L'autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 4 ottobre 2023 (intempestiva), proponendo il respingimento del ricorso e confermando pienamente la decisione avversata. Nella medesima, essa ha osservato dapprima come a mente sua non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente 2, il quale avrebbe potuto esprimere i suoi motivi d'asilo individuali tramite il padre. Neppure le argomentazioni ricorsuali, in punto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo fatti valere, sarebbero atti a modificare la conclusione a cui l'autorità inferiore è giunta. Nel prosieguo, quest'ultima ha analizzato la situazione di salute dell'insorgente 1, ritenendo come dagli accertamenti da essa effettuati risultino che le cure di cui egli necessita siano disponibili ed accessibili in Tunisia, in particolare a K._______, come pure il medicamento prescrittogli. Inoltre, le persone incapaci di lavorare o che hanno perso il lavoro, così come le famiglie bisognose, potrebbero richiedere l'assistenza statale e ricevere cure mediche gratuite o a tariffe ridotte. Peraltro, il cancro, l'ipertensione grave e la BPCO, sarebbero malattie per le quali i costi di trattamento verrebbero interamente coperti secondo la "Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)". La SEM ha inoltre sottolineato come nel caso di persone che devono lasciare la Svizzera e che soffrono di malattie per cui non è possibile interrompere il trattamento, adotta, in collaborazione con le autorità cantonali competenti ed eventualmente con l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (IOM), le autorità del paese di origine o di provenienza e la rappresentanza svizzera nel paese di origine o di provenienza, le misure necessarie per garantire la continuità di trattamento. Altresì, ha rammentato la possibilità di richiedere un sostegno finanziario alla Svizzera per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento di trattamenti necessari per un periodo limitato nel Paese d'origine. Ha quindi concluso circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche per il ricorrente 1. I. Il 9 novembre 2023, gli insorgenti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni di replica, ribadendo per lo più quanto già concluso nel ricorso e nei precedenti scritti. Essi hanno tuttavia aggiunto che, seppure la SEM abbia indicato nella sua risposta alcune strutture mediche che somministrerebbero delle cure per le patologie oncologiche, non sarebbe indicato se in tali strutture vi sarebbe la possibilità concreta di ottenere in particolare l'immunoterapia, alla quale il ricorrente 1 si sta sottoponendo in Svizzera. Inoltre, hanno segnalato come il ricorrente 2 vivrebbe al momento in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi problemi di salute non riuscirebbe ad occuparsene. Un allontanamento dell'insorgente 2 in Tunisia, vanificherebbe quindi anche i passi in avanti che egli avrebbe fatto su suolo elvetico. Nel predetto Stato, egli non potrebbe essere seguito dalla madre, che dovrebbe occuparsi già di un altro figlio e con una situazione economica precaria, in quanto attualmente provvederebbe al suo sostentamento e a quello del figlio con un lavoro stagionale nella (...), e non potrebbe quindi affrontare anche le cure e l'assistenza necessarie al marito ed al figlio B._______. J. Il 30 novembre 2023, la SEM si è espressa in duplica, ribadendo essenzialmente come le cure necessarie per il ricorrente 1 siano di principio disponibili ed accessibili in Tunisia e come riguardo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente 2 si sia già espressa compiutamente nella decisione avversata. Ha per il resto riconfermato le sue precedenti motivazioni e conclusioni. K. Con scritto del 21 dicembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso la loro triplica, osservando in particolare che vi sarebbe stato un ulteriore aggravamento dello stato di salute del ricorrente 1, con l'impostazione di una radioterapia e di chemioterapia palliative unite al sostegno psicologico quali trattamenti. A supporto, essi hanno annesso il certificato medico dell'(...) del 29 novembre 2023 ed il referito medico del 3 novembre 2023 rilasciato dal medesimo nosocomio. Essi hanno osservato come la patologia del ricorrente 1 sia in continua evoluzione negativa, e pertanto sarebbe necessario adeguare in modo continuativo e regolare le terapie mediche proposte. Non risulterebbe dunque secondo loro possibile pronunciarsi in modo definitivo e completo circa la possibilità per il predetto di accedere alle cure mediche necessarie in Tunisia. Al momento, il suo rinvio nel Paese d'origine, risulterebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto egli rischierebbe di essere esposto ad un deterioramento repentino e grave del suo stato di salute e a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. In subordine, essi hanno proposto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, in particolare per la richiesta di garanzie specifiche per la complessa presa a carico del ricorrente nel caso di un suo ritorno in patria. L. La SEM, nelle sue osservazioni di quadruplica del 18 gennaio 2024, si è essenzialmente riconfermata nelle precedenti considerazioni e conclusioni, proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Le stesse sono state trasmesse per conoscenza agli insorgenti dal Tribunale con ordinanza del 24 gennaio 2024, nella quale si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Dapprima, i ricorrenti sollevano nel loro gravame, quale censura formale, che l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'insorgente 2, in quanto non lo avrebbe ascoltato personalmente in un'audizione apposita in merito ai suoi motivi d'asilo. Tale censura va analizzata d'ingresso, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3; e per il contenuto del diritto di essere sentito cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-122/2024 del 26 gennaio 2024, D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1). Si denota in merito come l'autorità inferiore, al contrario di quanto lamentato nel ricorso, abbia esposto le ragioni per le quali non avrebbe sentito il ricorrente 2, ovvero a causa della sua disabilità, già durante la prima audizione sui motivi del padre (cfr. n. 30/13, D64, pag. 9), ciò che è stato peraltro riportato anche nella decisione avversata (cfr. p.to I/5, pag. 4). Inoltre, in tali ambiti, né il ricorrente 1, né la rappresentante legale degli insorgenti - sempre presente nel corso delle audizioni del ricorrente 1 - hanno sollevato alcunché circa il fatto che andasse sentito anche il ricorrente 2, nel frattempo divenuto maggiorenne. Anzi, la stessa rappresentante legale degli interessati, ha osservato nel suo scritto del 27 settembre 2022, come non apparirebbe possibile sentire personalmente l'insorgente 1 a causa della sua condizione invalidante e poiché comunica con la lingua dei segni (cfr. n. 40/2). Le censure mosse al provvedimento avversato in tal senso, risultano pertanto piuttosto pretestuose. Tuttavia, per buona pace dei ricorrenti, anche se fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente 2 da parte della SEM, non si evince dagli atti di causa, né dal ricorso, quali ulteriori elementi decisivi - che non siano quindi già contenuti nella documentazione all'inserto, avendo l'autorità inferiore data ampia possibilità all'insorgente 1 di esprimersi anche in merito ai motivi d'asilo dell'insorgente 2 ed agli ostacoli che si opporrebbero al suo rimpatrio (cfr. n. 23/2, n. 30/13, D64 segg., pag. 9 segg.; n. 41/11, D3 segg., pag. 2 segg.) - avrebbero potuto essere rivelati dall'allora ancora minorenne in un'audizione. Peraltro essi, sia nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, sia con il ricorso, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni. A tali condizioni, anche se il diritto di essere sentito del ricorrente 2 fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L'ampia documentazione all'incarto, ha inoltre permesso e permette rispettivamente all'autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la situazione dell'insorgente 2, anche ed in particolare rispetto ai quesiti rilevanti che si pongono in materia di esecuzione di allontanamento. In tal senso, un rinvio della causa all'autorità inferiore rappresenterebbe agli occhi del Tribunale una vana formalità e condurrebbe a dei ritardi inutili che non sarebbero conciliabili con l'interesse (equivalente a quello di essere sentito) degli insorgenti ad un esame diligente del loro caso (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 A supporto della loro conclusione in cassazione, in secondo subordine, gli insorgenti si prevalgono di un accertamento incompleto, rispettivamente inesatto, dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sia dal profilo del riconoscimento della loro qualità di rifugiato, sia da quello dell'esecuzione dell'allontanamento. Tuttavia, dalle argomentazioni esposte nel ricorso, si evince chiaramente come le medesime siano in realtà rivolte verso l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nel loro caso specifico, e riguardanti quindi delle questioni di merito, che verranno dunque esaminate più avanti. Malgrado ciò, a questo stadio, il Tribunale non può che constatare che l'autorità sindacata ha tenuto conto dell'insieme dei motivi dichiarati dagli insorgenti, nonché in particolare del loro stato di salute al momento dell'emissione della decisione avversata e della loro situazione, anche per quanto attiene alle possibilità di sostegno sociale, finanziario e scolastico per i portatori di handicap in Tunisia, e proceduto in tal senso ad un esame completo in perfetta conoscenza di causa. Sullo stato di salute dell'insorgente 1, evoluto dopo l'emanazione della decisione avversata, e sugli effetti che ciò ha avuto anche sul figlio di questi, i ricorrenti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi nell'arco della procedura ricorsuale, ed anche in merito, l'autorità inferiore ha potuto prendere posizione. Per questi motivi, e per quanto verrà considerato dappresso, il Tribunale ritiene che l'istruzione della causa possa dirsi completa, e l'ampia documentazione all'inserto abbia permesso sia all'autorità inferiore, sia ora permetta all'autorità giudicante, di pronunciarsi con piena conoscenza di causa sugli elementi determinanti per la vertenza. 4.3 Alla luce di quanto sopra, le censure formali mosse contro il provvedimento avversato ed il procedere dell'autorità inferiore, devono essere respinte. Una restituzione degli atti alla SEM, quindi, non si impone in specie. 5. 5.1 Venendo ora al merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta possibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l'ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d'origine, non può più in principio - a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita - pretendere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6. In primo luogo, anche agli occhi del Tribunale vi sono, nelle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente 1, diverse incoerenze importanti, che rendono le stesse inverosimili. 6.1 Invero, per quanto attiene agli ultimi contatti che egli avrebbe avuto con le autorità tunisine, nel corso della prima audizione sui motivi egli ha narrato come, dopo l'interrogatorio presso la (...) a D._______ successa (...) anni prima (cfr. n. 30/13, D71 seg., pag. 10), egli avrebbe avuto ancora (...) contatti diretti con le autorità, che si sarebbero recate al suo domicilio per vedere se egli vi si trovasse, e ciò sarebbe avvenuto nell'(...) del (...) (cfr. n. 30/13, D83 segg., pag. 11 seg.). Da quando egli sarebbe espatriato, le autorità si sarebbero ancora presentate a casa sua per (...) volte (cfr. n. 30/13, D84, pag. 11). Nell'ambito della sua seconda audizione, il ricorrente 1 ha invece riferito che soltanto in un'occasione, mentre egli si sarebbe ancora trovato nel Paese d'origine, (...) agenti di polizia si sarebbero presentati al suo domicilio, e ciò sarebbe avvenuto (...) mesi dopo l'interrogatorio presso la (...) a D._______ (cfr. n. 41/11, D41 seg., pag. 7). Ha altresì riportato soltanto un episodio in cui egli sarebbe stato ricercato dalla polizia, allorché egli si trovava in L._______ (cfr. n. 41/11, D43 segg., pag. 7). Posto dinnanzi a tali contraddizioni, egli ha tentato di spiegare le stesse, annettendo all'occasione successa (...) mesi dopo l'interrogatorio, le (...) volte che le autorità si sarebbero presentate nell'(...) del (...) (cfr. n. 41/11, D61, pag. 9), aggiungendo di fatto ulteriore discrepanza ai suoi asserti, in quanto gli episodi di contatto diretto con le autorità non sarebbero soltanto (...) o (...), come affermato spontaneamente durante le due audizioni, bensì (...), secondo queste sue ultime allegazioni. Anche il tentativo di spiegare le volte che le autorità si sarebbero recate presso il suo domicilio famigliare dopo il suo espatrio, non risulta convincente, in quanto egli ha ricondotto in realtà a (...) volte, peraltro di cui non ne sarebbe certo, le incursioni delle autorità al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Anche considerate le argomentazioni esposte nel ricorso (cfr. pag. 6), le stesse non possono in alcun modo convincere il Tribunale che esse abbiano comportato ad una discrepanza così palese nei suoi asserti, peraltro con maldestri tentativi di far combaciare gli stessi da parte del ricorrente 1, allorché il funzionario interrogante della SEM lo ha posto dinnanzi alle sue contraddizioni. 6.2 A ragione poi l'autorità inferiore ha denotato anche delle incongruenze rispetto alla data d'espatrio in concomitanza con le predette circostanze. Difatti, se l'insorgente 1 aveva riferito in prima battuta, senza alcun tentennamento, di essere espatriato dalla Tunisia il (...) (cfr. n. 18/10, p.to 5.01, pag. 6); nell'ambito della prima audizione sui motivi, ha invece asserito di non essere sicuro si trattasse del (...) oppure del (...) (cfr. n. 30/13, D42 seg., pag. 5 seg.), mentre che nell'arco della seconda audizione, ha narrato che nell'(...) dell'anno (...) si sarebbe trovato ancora al suo domicilio (cfr. n. 41/11, D61 seg., pag. 9). Nel suo ricorso, egli ha invece asserito che il suo espatrio daterebbe al (...) o al (...) (cfr. ricorso, pag. 6). Ora, richiestogli anche per queste sue affermazioni una spiegazione alle sue contraddizioni, in audizione egli ha unicamente allegato che forse si sarebbe sbagliato sulla sua data d'espatrio, senza aggiungere nulla più (cfr. n. 41/11, D63, pag. 9). Quantunque si ritenga credibile che un richiedente possa non ricordarsi esattamente la sua data d'espatrio, in particolare dopo diversi mesi dallo stesso; ciononostante nel caso dell'insorgente 1, non trovano spiegazione le differenze nelle sue dichiarazioni. Difatti, se realmente egli nell'(...) del (...), fosse stato presente alle visite delle autorità, come da lui dichiarato limpidamente nella seconda audizione (cfr. n. 41/11, D62, pag. 9), di certo il suo espatrio non sarebbe potuto avvenire prima dell'(...) del medesimo anno, e quindi non si comprende perché anche nel ricorso, si insista con la data del (...). 6.3 Ai predetti elementi incongrui, se ne aggiungono pure altri. Difatti, se nell'ambito della narrazione spontanea dei suoi motivi d'asilo, ha ricondotto l'interruzione della scuola del figlio, alla volontà del (...) di D._______, dopo la discussione accesa che egli avrebbe avuto con quest'ultimo per via della sua richiesta d'ottenere il servizio di scuolabus gratuito per il figlio B._______ (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7 seg.). Durante la seconda audizione, l'insorgente 1, ha invece attribuito l'interruzione scolastica del ricorrente 2, al fatto che lui (l'insorgente 1), abbia cambiato varie volte il partito politico ed alla sua appartenenza al partito (...) (cfr. n. 41/11, D14 seg., pag. 3; D18, pag. 4). Anche per quanto attiene all'indennità di (...), che sarebbe stata percepita fino a (...) o (...) anni prima, in quest'ultimo contesto ha ricondotto la perdita di tale somma alla sua adesione al partito (...) nonché al fatto di aver pubblicato su (...) dei messaggi contro il governo tunisino (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4). Circostanze che non erano invece state messe minimamente in connessione con la perdita dell'indennità al figlio nel corso della prima audizione (cfr. n. 30/13, D61 segg., pag. 7 segg.). Posto dinnanzi anche a tali contraddizioni, il ricorrente 1 non è riuscito a dare alcuna spiegazione plausibile (cfr. n. 41/11, D26, pag. 4). 6.4 Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non hanno quindi reso in alcun modo verosimile come l'insorgente 1 fosse ricercato dalle autorità tunisine nel suo Paese d'origine, in particolare successivamente all'interrogatorio avuto presso la (...), né che l'interruzione dell'attività scolastica del ricorrente 2 sia dovuta ad un qualsivoglia intervento delle autorità tunisine, segnatamente quale ritorsione perché il padre avrebbe aderito al partito politico (...). Tale conclusione non viene inficiata neppure dai mezzi di prova presentati dagli insorgenti, che non sostengono in alcun modo gli asserti del ricorrente 1, anzi piuttosto, al contrario, provano come essi fossero stati riconosciuti dallo Stato tunisino quale famiglia come caso sociale necessitante di aiuti (cfr. atti della SEM, mezzo di prova [di seguito: MdP] n. 11). 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, anche il Tribunale, in accordo con la conclusione esposta nella decisione avversata ed al contrario invece di quanto sostenuto nel ricorso, ritiene che gli inconvenienti subiti in passato in Tunisia dagli insorgenti, anche considerandoli verosimili - ovvero l'interrogatorio del ricorrente 1 presso la (...) a D._______, nonché le problematiche che il ricorrente 2 avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine a causa del suo handicap, in particolare il fatto di non aver ottenuto il servizio di scuolabus gratuito nonché che non avrebbe più percepito le indennità in ragione della sua situazione - non risultano essere in connessione materiale e temporale con il loro espatrio, rispettivamente non raggiungono un grado d'intensità sufficiente, suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, le predette circostanze, si sarebbero svolte ben (...) o (...) anni prima la seconda audizione sui motivi d'asilo (per quanto attiene alla questione delle indennità levate, cfr. n. 41/11, D23 seg., pag. 4), nonché circa (...) anni prima la problematica del servizio di scuolabus (cfr. n. 41/11, D8 segg., pag. 2 seg.), rispettivamente (...) o (...) anni prima per quanto concernente alla convocazione presso la (...) (cfr. n. 41/11, D29, pag. 5). Essi avrebbero quindi continuato a vivere in Tunisia, espatriando diversi anni dopo tali eventi, peraltro anche parzialmente dovuto a dei motivi d'insicurezza politica nella quale l'insorgente 1 si sentiva (cfr. n. 41/11, D43, pag. 7), che non sono fondati su alcun indizio di qualsivoglia concretezza e sostanza. Difatti, il ricorrente 1, a parte l'interrogatorio che ha narrato presso la (...) a D._______, che sarebbe durato (...) o (...) ore, durante il quale non avrebbe subito nessun atto di una certa intensità in relazione all'art. 3 LAsi, e sarebbe invece stato rilasciato dicendogli che non avesse nulla a che vedere con il (...) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8; n. 41/11, D29 segg., pag. 5 seg.), non ha più ricevuto alcuna convocazione o subito pregiudizio da parte delle autorità tunisine in ragione della sua appartenenza politica e delle sue attività per i vari partiti, visto anche quanto già ritenuto inverosimile in proposito (cfr. supra consid. 6). Peraltro, il fatto che lui, in passato, durante la campagna elettorale, quale membro del partito (...), abbia spiegato a persone del villaggio il programma del suo partito, come pure che fosse nell'organizzazione per assicurare il necessario allorché si teneva un comizio del predetto partito nel suo villaggio, o ancora che fosse un (...) nel suo villaggio, non possono essere all'evidenza ritenute quali attività di spicco all'interno del suddetto partito o l'esercizio di una funzione politica elevata all'interno del medesimo, tanto da ricadere tra le personalità che l'attuale regime tunisino perseguirebbe o arresterebbe in alcuni casi. Inoltre egli non ha reso credibile - con degli elementi concreti e sostanziati - di aver esternato pubblicamente delle critiche contro il governo (cfr. n. 41/11, D23 segg., pag. 4), che potrebbero averlo fatto cadere o che in futuro lo potrebbero far ricadere, nel mirino delle autorità tunisine (cfr. Human Rights Watch, World Report 2024: Tunisia, 11 gennaio 2024, ; U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, , tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024; cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2). Peraltro, sono eventi che sarebbero successi diversi anni prima il suo espatrio, senza che egli incorresse in alcuna persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo prima del medesimo (cfr. anche supra al consid. 6 le allegazioni già ritenute inverosimili in relazione alle incursioni delle autorità al suo domicilio). 7.2 Anche per quanto concerne le problematiche che il ricorrente 2 avrebbe riscontrato in patria, in particolare di non poter andare a scuola a causa del fatto che non gli fosse stato concesso il servizio di scuolabus gratuito, o ancora il fatto di subire delle discriminazioni a causa del suo handicap in ambito sportivo, o ancora di essere stato picchiato in un'occasione da parte di ragazzi più grandi per un motivo non meglio precisato (forse per invidia verso il medesimo; cfr. n. 30/13, D67, pag. 10), le stesse non raggiungono manifestamente un grado d'intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente che possano essere messe in relazione con uno dei motivi esaustivamente descritti all'art. 3 LAsi o ancora in connessione temporale con l'espatrio. Difatti, malgrado tali svantaggi e discriminazioni, che il Tribunale ritiene disdicevoli e deplorevoli, ciò non ha impedito tuttavia di fatto il ricorrente 2 dall'esercitare un'attività sportiva ed addirittura dal partecipare a delle gare di (...), dove avrebbe pure vinto (cfr. n. 30/13, D61, pag. 7). Altresì, per quanto attiene all'unico episodio narrato in cui sarebbe successo qualcosa di concreto al figlio, ovvero allorché il ricorrente 2 sarebbe stato picchiato, i colpevoli sarebbero stati condannati ed avrebbero subito una pena di (...) di carcere (cfr. n. 30/13, D65 segg., pag. 10). Pertanto, in tal caso, le autorità tunisine hanno dato un seguito concreto alla denuncia sporta dal ricorrente 1, dimostrando con il loro comportamento di essere capaci e volenterose nel perseguire atti persecutori commessi da terzi nei confronti del ricorrente 2. Peraltro, i ricorrenti, anche dopo tale evento, hanno continuato a vivere in patria per più di (...) anni, senza che succedesse all'insorgente 2 altro di rilevante (cfr. ibidem, D69 seg., pag. 10), ciò che comporterebbe anche una rottura del legame di causalità temporale tra questo episodio e l'espatrio (cfr. supra consid. 5.3). Inoltre, malgrado non abbia potuto ottenere il servizio di scuolabus, che dalle allegazioni del padre, parrebbe legato piuttosto ad un'impossibilità finanziaria e non ad altre motivazioni (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), ciò che lo avrebbe costretto a lasciare la scuola, egli avrebbe in realtà potuto frequentare un altro istituto (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Ma tale progetto non si sarebbe potuto realizzare, in quanto anche in tal caso, per motivi finanziari e organizzativi, il padre non avrebbe potuto accompagnarlo presso tale struttura (cfr. n. 41/11, D19, pag. 4). Pertanto, non si individuano in tali asserti, visto anche quanto già ritenuto inverosimile sopra, dei motivi pertinenti ai sensi dell'asilo che avrebbero comportato che il ricorrente 2 non potesse frequentare un istituto scolastico. Giova ricordare, a questo punto, che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Ora, il Tribunale ha confermato per la Tunisia, nella sua sentenza D-2035/2023 del 20 aprile 2023, che le autorità tunisine, in principio, sono tuttora disposte e capaci di accordare adeguata protezione contro persecuzioni provenienti da terzi (cfr. sentenza del Tribunale D-2035/2023 del 20 aprile 2023 consid. 6.3). Ciò vale anche per il periodo successivo al cambiamento di potere in Tunisia (cfr. sentenza del Tribunale E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.). I ricorrenti, malgrado si prevalgano di aver subito in Tunisia dei trattamenti discriminatori da parte di alcune persone e (...), in particolare che avrebbero tolto loro le indennità che l'insorgente 2 percepiva, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse tali circostanze verosimili (cfr. in senso contrario supra consid. 6.3 seg.), non hanno mai cercato attivamente protezione statale per tali atti - a parte nel caso isolato dove avrebbero denunciato gli autori del pestaggio del ricorrente 2 - denunciando eventualmente gli stessi od esigendo il rispetto dei loro diritti anche per via giudiziaria. Si rammenta in tal senso che anche la Tunisia, del pari della Svizzera, ha ratificato la Conv. disabilità, nonché - a differenza della Svizzera - ha pure ratificato il suo protocollo facoltativo del 13 dicembre 2006. Dagli asserti resi dall'insorgente 1, non si può desumere che le autorità tunisine, se i ricorrenti avessero richiesto attivamente tale protezione o il rispetto dei loro diritti, non li avrebbero ottenuti da parte loro. Anzi, sia dalla risposta ottenuta dal ricorrente 1 da parte del (...) (cfr. n. 30/13, D61, pag. 8), sia dall'intervento delle autorità tunisine allorché essi hanno denunciato l'episodio occorso all'insorgente 2, sia ancora dal mezzo di prova presentato che attesta del riconoscimento da parte dello Stato tunisino dell'indigenza della famiglia degli insorgenti (cfr. MdP n. 11), si denotano indizi che vanno nel senso opposto e che sono in grado di confermare la presunzione di protezione succitata da parte della Tunisia. Spetta quindi agli insorgenti cercare attivamente tale protezione statale se ne dovessero vedere la necessità anche in futuro. 7.3 Le ulteriori allegazioni espresse dai ricorrenti a supporto del loro espatrio, anche nel ricorso, ovvero le difficoltà economiche che avrebbero riscontrato in patria, in particolare la mancanza di aiuto finanziario da parte dello Stato tunisino per i servizi scolastici e per le cure del ricorrente 2, o la situazione d'indigenza della loro famiglia dovuta ad una situazione lavorativa precaria del ricorrente 1 e ad assenza di aiuti statali (cfr. n. 30/13, D32 segg., pag. 4 seg.; D61, pag. 9; D68, pag. 10; n. 41/11, D7 seg., pag. 2; D54 segg., pag. 8), non risultano all'evidenza dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma esclusivamente derivanti da motivazioni economiche, e quindi dalla situazione personale dei ricorrenti, in totale assenza di agenti esterni di persecuzione - vista l'inverosimiglianza e l'irrilevanza degli asserti contrari esposti dagli insorgenti - e quindi non rientranti nella nozione di persecuzione esposta nella summenzionata norma. Per il resto, si può senz'altro rinviare alle motivazioni chiare e complete esposte nella decisione impugnata dall'autorità inferiore (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.), in quanto neppure con il ricorso, gli insorgenti hanno apportato degli elementi nuovi, concreti e sostanziati, che possano comportare un giudizio differente dei loro asserti da parte del Tribunale. 7.4 Alla luce dell'insieme degli elementi succitati, il Tribunale, non può che concludere che gli insorgenti non soltanto non hanno subito delle persecuzioni verosimili e pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato prima dell'espatrio, quindi anche che le problematiche nelle quali essi sono incorsi non abbiano raggiunto, al contrario di quanto motivato nel ricorso, il grado di pressione psichica insopportabile ed insostenibile (cfr. ricorso, pag. 8); ma anche che i ricorrenti non hanno reso verosimile che in Tunisia essi subiranno, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, nel caso di un loro rientro in patria, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. In tal senso, i timori di essere incarcerato o arrestato, espressi dal ricorrente 1 sia durante le audizioni (cfr. n. 30/13, D63, pag. 9; n. 41/11, D64 seg., pag. 9) sia in ambito ricorsuale (cfr. ricorso, pag. 8), e che ciò si ripercuoterebbe sul ricorrente 2, il quale rimarrebbe senza la figura genitoriale per lui di riferimento (cfr. ricorso, pag. 8), risultano essere delle mere asserzioni di parte. Ciò in quanto tali timori appaiono del tutto ipotetici e non sono supportati dal benché minimo elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza, riguardo a delle persecuzioni future che incorrerebbero nel loro Paese d'origine in caso di ritorno.

8. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti, i quali potranno essere allontanati congiuntamente verso la Tunisia, non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 Quo all'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, poiché è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre, per le ragioni già sopra evinte, i ricorrenti non dimostrano né rendono per lo meno verosimile che esisterebbe per loro un rischio reale, fondato su dei seri motivi, di essere vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese d'origine. Per le ragioni poi già sopra menzionate (cfr. consid. 7.2), e per quanto verrà motivato dappresso (cfr. infra consid. 12.6 segg.), non vi sono nemmeno elementi atti a ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente 2 violerebbe le disposizioni della Conv. disabilità. Anche la situazione vigente dei diritti umani in Tunisia, non rende attualmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti (cfr. sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.3, D-4217/2023 del 25 settembre 2023 consid. 9.3). 11.3 11.3.1 Per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 11.3.2 Dal profilo medico, per quanto il Tribunale non intenda minimizzare i problemi di salute degli insorgenti - in particolare più recentemente del ricorrente 1 - le affezioni degli interessati (cfr. infra consid. 12.7 seg.), non appaiono essere, visti gli atti all'inserto, di una gravità tale che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti sarebbe da ritenere inammissibile ai sensi della giurisprudenza sopra citata. Occorre rammentare in proposito che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 12.7 seg.) e per quanto la situazione di salute dell'insorgente 1 sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza Paposhvili testé referenziata. 11.4 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire ad alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 La suddetta norma si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). All'occorrenza, potrà trattarsi di cure alternative a quelle prodigate in Svizzera che, pur corrispondendo agli standard del paese d'origine o di provenienza, sono adeguate allo stato di salute dell'interessato, anche fossero di un livello di qualità, d'efficacia e d'utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelle disponibili in Svizzera. Dei trattamenti farmacologici (per esempio costituiti da farmaci generici) di una generazione più vecchia o meno efficaci, possono, secondo le circostanze, essere considerati adeguati (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). 12.4 Si tratta quindi di esaminare dappresso, con riferimento ai criteri suesposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Tunisia (cfr. consid. 12.5), da un lato, e della loro situazione personale (cfr. consid. 12.6 segg.), dall'altro. Circa quest'ultimo punto, il Tribunale, dopo qualche osservazione introduttiva concernente il sistema di salute ed assistenziale tunisino (cfr. consid. 12.6), esaminerà la situazione del ricorrente 2 (cfr. consid. 12.7), poi quella del ricorrente 1 (cfr. consid. 12.8), ed infine analizzerà la loro situazione personale comune e la questione del loro rimpatrio (cfr. consid. 12.9). 12.5 Da giurisprudenza costante di questo Tribunale - ed anche considerando l'attuale situazione politica - in Tunisia, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Inoltre, v'è da rimarcare come l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia non sia condizionata, in principio, dalla presenza di fattori particolarmente favorevoli (cfr. sentenze del Tribunale E-4223/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.3, D-5856/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 8.5). 12.6 12.6.1 In Tunisia, l'offerta pubblica della salute (strutture sanitarie pubbliche, SSP), dipende dal Ministero della salute, e si scompone in tre livelli differenti. Il livello primario delle cure, che esercita la politica preventiva di salute ed assicura le cure di base in ambito ambulatoriale ed ospedaliero per le nascite e le malattie correnti dell'adulto e del bambino. Esso prende anche in carico le attività sanitarie per gli allievi e gli studenti di tutti i gradi scolastici. Vi è in seguito il livello secondario delle cure, che è garantito dagli ospedali regionali, i quali prendono in carico anche le cure del livello primario per la popolazione che si trova in prossimità. Hanno in principio accesso a tali ospedali, che sono generalmente situati nei capoluoghi dei governatorati, i malati che sono inviati dai centri di salute di base (CSB) e dagli ospedali di circoscrizione (OC) che hanno necessità di una presa in carico specializzata. L'ultimo, il livello terziario delle cure, è composto da una rete di ospedali e istituti universitari (nel 2016 erano in numero di complessivi 34), che possono essere generalisti o specializzati, che hanno lo statuto di stabilimenti pubblici di salute e che sono situati negli agglomerati dove hanno sede anche le facoltà di medicina. Questi assicurano delle cure altamente specializzate, oltreché le cure di primo e di secondo livello per la popolazione che vive in prossimità. L'offerta pubblica delle cure sanitarie sopra descritta, è completata da un'offerta privata che è in rapida espansione in questi ultimi anni, in particolare nelle cure ambulatoriali. Le cliniche private sono essenzialmente concentrate in Tunisia nelle grandi zone urbane e nelle regioni costiere (cfr. Dorothee Chen, Assistance technique de la Banque Mondiale sur le financement de la santé en Tunisie: étude sur l'assistance médicale gratuite, 1° aprile 2016, , consultato il 25 marzo 2024; Moncef BelHaj Yahia, Le système de santé en Tunisie: une crise qui perdure, in: Confluences méditerranée 2023/2 [n. 125], estate 2023, pag. 139 seg., consultabile sul sito: , consultato il 25 marzo 2024). 12.6.2 L'assicurazione malattia in Tunisia, obbligatoria per i lavoratori nel settore pubblico e privato, si è sviluppata a partire dal 1951. Dal 2004, la gestione dei tre regimi di copertura dei costi di salute per i lavoratori (ovvero i cosiddetti: "filiera pubblica delle cure", "filiera privata delle cure", e "sistema di rimborso dei costi"), è stata assunta dalla Cassa nazionale d'assicurazione malattia (CNAM). In Tunisia vi sono due modalità diverse di finanziamento dei costi di salute: quelli relativi all'assicurazione malattia obbligatoria, che comprende i lavoratori ed i pensionati nonché i loro aventi diritto; e l'assistenza medica gratuita (AMG) per la popolazione povera e vulnerabile (cfr. Dorothee Chen, ibidem; République française, Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [CLEISS], Le régime tunisien de sécurité sociale [salariés], 2023 https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_tunisie_salaries.html ; Ministère des Affaires Sociales de la République Tunisienne, Caisse Nationale d'Assistance Maladie, Espace Assuré social, ultimo aggiornamento il 19.01.2024, https://www.cnam.nat.tn/espace_assure.jsp ; tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024). Per quanto attiene alla prima categoria assicurata, in particolare sono coperti secondo delle tariffe forfettarie di riferimento e senza limite massimo: le cure ambulatoriali, le operazioni mediche, i farmaci, le ospedalizzazioni, i costi di trasporto sanitario necessari allo stato di salute dell'assicurato, così come gli scanner e le risonanze magnetiche. Inoltre, i costi di salute che riguardano delle affezioni importanti o croniche, iscritte in una lista apposita (APCI, tra i quali vengono anche citati le cardiopatie congenite ed i tumori maligni; cfr. la lista consultabile al sito internet: https://www.cnam.nat.tn/doc/upload/listeapci.pdf , consultata il 25 marzo 2024), sono integralmente coperti dalla CNAM. Altresì, a titolo di prestazioni famigliari, la Cassa Nazionale di Sicurezza Sociale (CNSS), versa ai lavoratori che adempiono a determinate condizioni, per i primi tre bambini nati, adottati o a carico, che hanno segnatamente meno di 16 anni, e senza limite d'età in caso d'invalidità o di handicap, delle allocazioni famigliari il cui importo dipende dal posto e dal numero dei figli (cfr. CLEISS, ibidem). A fianco a tale sistema, un programma d'assistenza medica (AMG) è stato implementato al fine di garantire l'accesso alle cure della popolazione indigente. In tal senso, a partire dal 1958, sono rilasciate dai servizi decentralizzati e dalle collettività locali delle "carte d'indigenza" famigliare annuali che danno diritto alla gratuità totale dei costi di salute e di ospedalizzazione per le persone più povere, ed al versamento unicamente di cosiddetti "ticket moderatori" ridotti per persone che vivono giusto al di sotto della soglia d'indigenza. Le prestazioni dell'AMG includono le consultazioni esterne, le ospedalizzazioni e le cure d'urgenza nel quadro delle SSP, nonché nei limiti della disponibilità di queste ultime, la distribuzione di medicamenti usuali. Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, i beneficiari dell'AMG dovranno acquistarli privatamente a loro carico. Difatti, malgrado una presa in carico in principio gratuita o a tariffa ridotta delle cure e dei trattamenti medici, i beneficiari dell'AMG, tenuto conto del razionamento eccessivo dell'offerta e dell'approvvigionamento di medicamenti limitato, in alcuni casi, devono rivolgersi a dei prestatori di salute del settore privato, per ricevere i farmaci e le cure cercati, che dovranno però in tal caso finanziare loro direttamente. In alcune circostanze, per ragioni finanziarie, dei nuclei famigliari più sfavoriti saranno quindi obbligati a rinunciare a delle cure o a dei trattamenti (cfr. Dorothee Chen, ibidem, pag. 11 segg.). Secondo alcune informazioni, per quanto l'offerta pubblica delle cure sia relativamente ben distribuita sull'insieme del Paese, tuttavia il settore privato della salute resterebbe praticamente accessibile - a parte una lista limitata d'interventi presi in carico dalla CNAM - soltanto alle fasce di popolazione più abbienti, e negli ultimi anni la penuria di medicamenti e di materiale medico sarebbe diventato quotidiano, e le condizioni di lavoro del personale si sarebbero nettamente deteriorate. Ciò avrebbe comportato anche un esodo importante di medici verso l'estero, lo sviluppo della corruzione nel settore della salute tunisino nonché di una salute a due velocità, l'una per le persone più abbienti e l'altra per il resto della popolazione, la quale beneficerebbe di prestazioni di qualità inferiore, e dovrebbe far fronte a lunghe attese come pure a diverse penurie (cfr. Moncef BelHaj Yahia, ibidem, pag. 140 segg.). 12.6.3 A fianco al sistema assicurativo delle cure, un programma di sviluppo sociale, denominato "AMEN Social", è stato implementato da parte del Ministero degli Affari sociali. Quest'ultimo propone degli aiuti sociali alle famiglie indigenti o con basso reddito, alle persone con disabilità, ai gruppi vulnerabili o a rischio ed ai senzatetto, come: l'attribuzione di carte che danno accesso alla gratuità delle cure o a tariffe ridotte; degli aiuti finanziari per le famiglie indigenti o con bambini (che si elevano a 200 dinari tunisini versati ogni mese; ad un'allocazione mensile di 30 dinari tunisini per famiglie bisognose che hanno bambini di meno di sei anni d'età; aiuti che vanno da 30 a 100 dinari tunisini per supportare i bisogni scolastici di bambini di famiglie indigenti; delle borse di studio di 50 dinari tunisini per gli studenti dal livello primario fino alla formazione professionale e 120 dinari tunisini per gli studenti che proseguono gli studi superiori); o ancora il collocamento di persone con handicap senza sostegno famigliare in famiglie d'accoglienza. Inoltre, vi è la possibilità di richiedere, fino a quattro volte l'anno, un aiuto occasionale da parte di famiglie beneficiarie del programma "AMEN", che si trovano in condizioni finanziarie e sanitarie critiche. Tale aiuto, che varia da 30 a 100 dinari tunisini, è pensato principalmente per l'acquisto di medicinali, di pannolini, di alimenti per neonati, di coperte, di attrezzature domestiche semplici, per la realizzazione di esami, per la presa in carico dei costi di trasporto e delle cure sanitarie (cfr. CLEISS, ibidem). 12.6.4 Per quanto concerne infine le persone con handicap, in Tunisia le stesse avrebbero in principio accesso all'educazione, ai servizi sanitari ed ai trasporti. Purtroppo però, secondo alcune informazioni, ciò non avverrebbe sempre equamente rispetto alle persone senza disabilità, circostanza che sarebbe dovuta a barriere architettoniche - in particolare anche di edifici pubblici costruiti prima del 1991 - a limitazioni di servizi o a mancanza d'informazioni pubbliche. Il Ministro degli Affari Sociali è incaricato della protezione dei diritti delle persone con disabilità ed il governo metterebbe a loro disposizione delle tessere che possano garantire loro dei diritti supplementari quali: il parcheggio illimitato, i servizi medici prioritari e gratuiti, l'accesso gratuito nei trasporti pubblici e preferenziale per quanto concerne i posti a sedere, nonché degli sconti su beni al consumo. Tuttavia, in generale, bus e treni pubblici sono mal situati e non sono facilmente accessibili a persone con disabilità. Per sopperire, almeno parzialmente a ciò, il governo tunisino prevedrebbe degli incentivi sulle tasse alle società che incoraggiano il trasporto di persone con disabilità fisiche. Il Ministero degli Affari Sociali gestirebbe inoltre dei centri che garantirebbero alloggio temporaneo o permanente e servizi medici ai portatori di handicap che non beneficerebbero di altra possibilità di sostegno, nonché sarebbero presenti circa 320 centri d'educazione speciale nel Paese per portatori di handicap, che sarebbero principalmente amministrati da associazioni. Tali centri, assicurerebbero assistenza multidisciplinare, incluso il supporto medico, psicologico, educativo, professionale e culturale a persone portatrici di handicap dai sei ai trent'anni. Tuttavia, vi sarebbero delle possibilità educative o di alloggio molto limitate per persone con disabilità uditive o visive (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, pag. 32 seg., , consultato il 25 marzo 2024). 12.7 12.7.1 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente 2 è affetto da sindrome di Down e soffre di una cardiopatia congenita con esito da correzione atrioventicolare completo, nonché d'ipertensione arteriosa polmonare, DIV e DIA all'età di (...). Tuttavia, si segnala un buon decorso ed un adeguato sviluppo fisico dell'insorgente 2 nel contesto di trisomia 21, senza alcun trattamento in corso né necessario da intraprendere in futuro (cfr. n. 31/2 e 33/7). Egli ha inoltre ricevuto in Svizzera delle cure odontoiatriche (cfr. n. 21/2, 34/2, 36/2 e 37/2), nonché in un'occasione ha avuto un episodio di malessere su verosimile reazione allergica di grado II ad allergene non noto, per il quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica antistaminica al bisogno ed in riserva del Dafalgan, se vi fossero dei dolori (cfr. n. 38/8); ed in un'altra una sincope di verosimile origine vaso-vagale post-prandiale, per la quale gli è stata prescritta una terapia antalgica da scalare secondo dolore (cfr. n. 48/2). L'ecocardiogramma eseguito in tale contesto, sarebbe sovrapponibile ai precedenti effettuati, senza acuzie in atto. All'attenzione del medico curante, i medici che hanno controllato il ricorrente 2, hanno consigliato l'esecuzione di una visita ambulatoriale cardiologica ed un eventuale esame con Holter (cfr. n. 48/2). Ulteriore documentazione medica non è presente agli atti, né è stata prodotta in ambito ricorsuale dagli insorgenti, ciò che fa concludere che la situazione medica dell'insorgente 2 non abbia subito alcuna evoluzione, per lo meno peggiorativa, rispetto a quanto constatato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, e che ulteriori esami medici non sono stati ritenuti necessari da parte del personale medico ed infermieristico preposto. Nei loro scritti, i ricorrenti hanno segnalato come egli soffrirebbe anche di sordità e comunicherebbe soltanto con la lingua dei segni, nonché che dopo il suo arrivo in Svizzera sarebbe stato messo in contatto con l'(...), con la quale avrebbe effettuato alcune attività (cfr. n. 43/14), ed attualmente risiederebbe in un istituto separato dal padre, il quale a causa dei suoi gravi problemi di salute non potrebbe occuparsene (cfr. replica del 9 novembre 2023, pag. 3). 12.7.2 Alla luce di quanto sopra, in assenza di ogni qualsivoglia complicanza successiva dal profilo dello stato di salute dell'insorgente 2, rispetto alle diagnosi di cui era affetto già al suo arrivo in Svizzera, e per le quali non è possibile alcun trattamento risolutivo (per la trisomia 21), né sono stati impostati o previsti delle cure rispettivamente controlli medici o farmacologici particolari (cfr. n. 33/7), a parte la prescrizione di un analgesico e di un antistaminico nei due episodi di malessere succitati, il Tribunale ritiene di poter concludere, allo stato degli atti, che la situazione valetudinaria dell'interessato non costituisce, in quanto tale, un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. supra consid. 12.3). Difatti, essa non risulta di una gravità tale che metterebbe la sua vita o la sua integrità fisica o psichica in pericolo imminente, nel caso dovesse fare rientro in patria. Ciò detto, come sopra evinto, malgrado alcune disfunzioni e problematiche di accesso alle cure mediche, egli potrà di principio avere accesso anche in Tunisia ai trattamenti medici di cui dovrebbe necessitare in futuro. Concernente poi più precisamente i costi delle cure e dei medicamenti, questi potranno essere coperti, per lo meno in buona parte, dal sistema assicurativo tunisino, che prevede la copertura dei costi medici e dei farmaci in modo integrale anche per persone indigenti tramite l'AMG. Inoltre, egli potrà sollecitare - con l'aiuto anche dei genitori e/o di associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità presenti anche su suolo tunisino (cfr. ad esempio: l'Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées [OTDDPH], https://jamaity.org/association/lorganisation-tunisienne-de-defense-des-droits-des-personnes-handicapees/ ; l'Association tunisienne pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées, https://arab.org/fr/directory/association-tunisienne-daccessibilite-aux-personnes-handicapees/ ; Handicap International, https://www.handicap-international.ch/fr/pays/tunisie?utm_source=google&utm_source=google&utm_medium=grants&utm _campaign=FR&gad_source=1&gclid=EAlalQobChMlpLeW2cuvhAMVbm xBAh06TAaXEAAYASAAEgLA3_D_BwE ; tutti consultati da ultimo il 25 marzo 2024) - nel caso di necessità, l'aiuto sociale AMEN, al quale egli dovrebbe avere diritto, nonché (nuovamente) richiedere la tessera rilasciata dal Ministero degli Affari Sociali per i portatori di handicap, che gli garantirà dei diritti supplementari. Altresì, come sopra visto, ed al contrario di quanto evinto dagli insorgenti, in Tunisia esistono - seppure con un'offerta limitata per persone con problematiche uditive - delle possibilità di seguire un percorso educativo e culturale, anche con offerte di alloggio temporaneo o permanente, per persone con disabilità come il ricorrente 2. Le circostanze che egli in Svizzera, a mente degli insorgenti, nell'istituto in cui vivrebbe starebbe traendo giovamento dalla scuola e dall'inserimento con i coetanei, e che un suo rinvio vanificherebbe i passi da lui qui effettuati, non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti di causa. In tal senso, tenuto conto che nel frattempo l'insorgente 2 è diventato maggiorenne - e quindi la questione dell'interesse superiore del fanciullo non si pone più, rispettivamente le argomentazioni proposte nel gravame dai ricorrenti in proposito, risultano superate - le circostanze che lui possa trovarsi meglio su suolo elvetico e che vi siano delle strutture e dei servizi migliori quivi che non in Tunisia, non risultano essere considerazioni pertinenti che osterebbero all'esecuzione dell'allontanamento. 12.8 12.8.1 Dal canto suo, a A._______ è stato diagnosticato in Svizzera un cancro osseo metastatico polmonare e necessita, per una recente progressione del tumore, di un trattamento palliativo radioterapico e chemioterapico (quest'ultimo con inizio delle cure previsto a partire dall'11 dicembre 2023) a base di Carboplatin e Paclitaxel (cfr. rapporto medico del 29 novembre 2023). La terapia chemioterapica sarebbe effettuata ogni tre settimane. Durante il primo ciclo di chemioterapia, sono previsti con il ricorrente dei controlli di decorso settimanali, mentre invece, se il trattamento fosse ben sopportato da lui, dal secondo ciclo, viene richiesto dai medici un controllo ematico all'ottavo ed al quindicesimo giorno dopo il trattamento presso il suo medico di famiglia (cfr. certificato medico del 3 novembre 2023 dell'[...]). In aggiunta, gli è stata anche prescritta una terapia a base di Xgeva (Denosumab), previo controllo odontoiatrico, per ridurre al minimo il rischio di osteonecrosi della mascella. Inoltre, vista la seria diagnosi e poiché mancherebbe una rete di sostegno in Svizzera, egli sarebbe stato annunciato per un seguito psico-oncologico (cfr. rapporto medico del 3 novembre 2023 succitato). Nell'anamnesi si osserva che egli a partire dal giugno del 2023 e sino al 24 ottobre 2023, ha ricevuto su suolo elvetico un'immunoterapia palliativa, sempre per la diagnosi di carcinoma polmonare metastatico, che a causa del progredire del tumore è stata interrotta con l'impostazione del nuovo trattamento palliativo radiologico e chemioterapico sopra descritto. In tal senso, le osservazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale riguardanti la possibilità concreta per l'interessato 1 di ottenere in Tunisia l'immunoterapia, risultano essere del tutto superate e non verranno quindi trattate oltre. Come si desume dal rapporto medico dettagliato dell'11 luglio 2023 del medico curante dell'insorgente, purtroppo per la diagnosi tumorale descritta, non v'è alcuna possibilità di guarigione, ma con il trattamento prescritto, la prognosi è di una stabilizzazione del tumore ed un miglioramento, mentre che in sua assenza vi sarebbe l'acuirsi dei dolori ed il peggioramento del quadro clinico dell'interessato fino al decesso (cfr. certificato medico dell'11 luglio 2023). 12.8.2 Ora, i problemi di salute del ricorrente sopra descritti, rilevano di una situazione clinica molto seria e non possono in alcun caso essere minimizzati. Ciò posto, il Tribunale ritiene tuttavia che le sue affezioni non costituiscano, in casu, un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. 12.8.3 Invero, così come è stato osservato a ragione dalla SEM nella sua risposta al ricorso e nei suoi scritti ricorsuali successivi, anche il Tribunale considera che i trattamenti palliativi - attualmente radioterapici e chemioterapici - che segue in Svizzera, potranno essere proseguiti anche in patria, in quanto in Tunisia, come già sopra edotto, egli potrà beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie per la diagnosi tumorale di cui è affetto, costi di trattamento che vengono interamente coperti dalla CNAM. Inoltre, se egli ne necessitasse, potrà sollecitare la copertura finanziaria dei costi di malattia da parte del sistema AMG e per le altre spese essenziali, o non coperte da quest'ultimo, gli aiuti sociali previsti tramite il programma AMEN. Invero, a parte il (...) ([...]) di (...), a K._______, segnalato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, le cure a lui necessarie attualmente - ovvero la radioterapia e la chemioterapia - sono disponibili in altri ospedali e cliniche, segnatamente nell'ospedale pubblico "(...)" a K._______; e le cliniche "(...)" e "(...)" a M._______, "(...)" e la "(...)" a N._______ (cfr. la lista degli stabilimenti nei siti Internet pubblicati dal Ministero della Salute tunisino: https://tunisiecapitalesante.tn/expertise-medicale/soins-medicaux/oncologie/chimioterapie/ e https://tunisiecapitalesante.tn/expertise-medicale/soins-medicaux/oncologie/radiotherapie-de-derniere-generation-imrt/ , consultati da ultimo il 25 marzo 2024). Inoltre i medicamenti Carboplatine e Paclitaxel sono reperibili in Tunisia (cfr. la lista dei medicamenti pubblicata dal Ministero della salute tunisino sul sito Internet: ; cfr. anche , consultati il 25 marzo 2024). Non vi sono inoltre elementi che sostengano la tesi degli insorgenti che il ricorrente non potrebbe accedere, nel caso ne necessitasse in futuro, anche ad un sostegno psicologico pure in Tunisia, la quale dispone in principio anche di sufficienti cure in ambito psichiatrico (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.4, D-73/2023 del 29 marzo 2023 consid. 8.4.2). Alla luce di quanto precede, non si possono quindi seguire i ricorrenti laddove nei loro scritti ricorsuali hanno argomentato come il ricorrente 1 potrebbe essere esposto al rischio di non ricevere più le cure a lui necessarie, a causa di un rinvio in Tunisia. Il fatto poi che in futuro la patologia del ricorrente, nella sua evoluzione negativa, potrà dover avere necessità di un adeguamento delle terapie mediche assunte (cfr. triplica dei ricorrenti, pag. 3), non risulta essere determinante in specie, in quanto si tratta di una circostanza futura incerta. 12.9 Alla luce della serietà della situazione clinica del ricorrente 1 e della situazione particolare e delicata dal profilo medico e di bisogno assistenziale nella quale si trova il ricorrente 2, si pone ancora il quesito essenziale della reinstallazione dei ricorrenti nel loro Paese d'origine. In merito, il Tribunale riconosce dapprima che il loro ritorno in Tunisia non sarà cosa facile ed esigerà da parte loro degli sforzi importanti. Tuttavia, nulla permette di ritenere l'esistenza di difficoltà insormontabili alla loro reinstallazione. Invero, entrambi dispongono di una rete famigliare in patria, composta in particolare dalla moglie rispettivamente madre dei ricorrenti nonché dal figlio rispettivamente fratello degli stessi, nonché due cognati e dei cugini del ricorrente 1 (cfr. n. 30/13, D10 segg., pag. 3). Certo, seguendo le dichiarazioni degli insorgenti, la situazione economica del loro nucleo famigliare, non sarebbe buona, visto che la moglie dell'insorgente 1 effettuerebbe un lavoro stagionale nella (...) per provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio vivente con lei, e quindi non avrebbe la possibilità di andare incontro anche alle esigenze del marito e dell'altro figlio (cfr. replica dei ricorrenti, pag. 3). Tuttavia, ciò non risulta determinante, in quanto non soltanto essi potranno contare per lo meno su di un sostegno morale da parte dei famigliari più prossimi - che sarà senz'altro importante sia per il ricorrente 2, che si trova ora in Svizzera senza alcuna figura genitoriale di supporto, sia per il ricorrente 1 per affrontare la sua malattia incurabile - che faciliterà senz'altro il loro rientro, ma pure contare dal profilo finanziario sul supporto della loro rete famigliare allargata ed amici, come sarebbe già occorso in passato (cfr. n. 30/13, D21, pag. 3; D51 seg., pag. 6). A ciò si aggiunge che essi potranno sollecitare dallo Stato tunisino tutti gli aiuti in ambito di copertura dei costi medici e finanziari ivi presenti, nonché per il ricorrente 2, pure gli aiuti ed i sostegni - anche per la sua integrazione in un istituto educativo e medico - a lui dovuti in ragione della sua disabilità. Per di più, come a ragione segnalato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, in caso di bisogno, l'insorgente 1 potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, i ricorrenti potranno presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Al riguardo poi più precisamente della questione del rimpatrio dei ricorrenti, il Tribunale ritiene che le modalità concrete che verranno predisposte dalla SEM, in collaborazione con l'autorità cantonale preposta, ed esplicitate dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, sembrino adeguate e conformi alle esigenze definite dalla giurisprudenza in merito, per assicurare senza discontinuità la presa in carico degli insorgenti, in particolare immediata per il proseguimento delle cure palliative, per il ricorrente 1, dal momento del suo arrivo sul territorio tunisino (cfr. sentenze del Tribunale E-5791/2020 del 16 marzo 2021 consid. 4.9, E-2367/2019 del 14 aprile 2020, pag. 8). Tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno rammentare in tale contesto, indicandolo anche nel suo dispositivo, che apparterrà alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, di tenere conto del loro stato di salute fisico e psichico al momento dell'effettivo allontanamento e di adottare allora ogni misura necessaria ed indispensabile, informandone precedentemente se del caso le autorità del paese d'origine e la rappresentanza svizzera in Tunisia, con tutta la precisione che la situazione impone, al fine di garantire la continuità delle cure e dei trattamenti seguiti dall'insorgente 1 nonché educativi ed assistenziali per l'insorgente 2. 12.10 In definitiva, e visto l'insieme delle circostanze della fattispecie, una ponderazione globale degli elementi della presente causa non permette di considerare che in caso di un ritorno degli insorgenti nel loro Paese d'origine, essi possano essere esposti ad un rischio di pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. L'esecuzione degli insorgenti risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). A fronte poi di quanto sopra considerato, la richiesta di garanzie da parte della Svizzera alla Tunisia di presa in carico del ricorrente 1, così come postulato dagli insorgenti nel gravame, non risulta essere necessaria.

13. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

15. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il giudice dell'istruzione accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria degli insorgenti, con decisione incidentale del 23 maggio 2023, nonché che dagli atti non risulta che i ricorrenti abbiano subito un cambiamento della loro situazione finanziaria, essi sono dispensati dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento, sono invitate ad adottare ogni misura utile e necessaria prima del trasferimento degli insorgenti in Tunisia, al fine di garantire la presa in carico medica continuativa di A._______, rispettivamente ad assicurare la presa a carico educativa ed assistenziale continua di B._______, ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: