Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4763/2024 Sentenza del 22 novembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 18 luglio 2024. Visto: la domanda d'asilo depositata in Svizzera il 15 maggio 2024, la preliminare procedura Dublino conclusa l'8 luglio 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-40/1), il verbale dell'audizione approfondita sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) svolta il 9 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 43/14), il parere legale del 17 luglio 2024 relativo al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 47/10 e 48/2), la decisione del 18 luglio 2024, notificata lo stesso giorno, mediante la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 26 luglio 2024 presentato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il quale l'insorgente postula l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera; sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, tuttavia, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1), che, in estrema sintesi, il ricorrente ha sostanzialmente addotto che, nel (...) 2023, un uomo chiamato H. sarebbe giunto ubriaco sul terreno di sua sorella dove avrebbe raccolto, mangiato e gettato a terra l'anguria ivi presente; che avrebbe quindi sporto denuncia presso la Guardia Nazionale nei confronti di H. che, per rappresaglia, avrebbe successivamente minacciato di morte la madre dell'insorgente, lanciandole contro dei sassi; che, pertanto, anch'ella avrebbe denunciato H. per le minacce e le violenze subite; che, in seguito, H. avrebbe rubato dell'oro e del denaro dall'abitazione familiare; che il richiedente avrebbe quindi sporto una seconda denuncia presso la Guardia Nazionale, senza tuttavia ottenere aiuto o protezione; che H. avrebbe inoltre tentato di ucciderlo in tre occasioni; che il ricorrente sarebbe quindi espatriato in Italia dove, tuttavia, H. sarebbe riuscito a trovarlo tentando nuovamente di ucciderlo; che ciò posto, il ricorrente avrebbe sporto denuncia contro H. anche in Italia (cfr. atto SEM n. 43/14), che nella sua decisione, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni dell'interessato non sarebbero riconducibili ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi; che le violenze subite non sarebbero infatti imputabili alle autorità tunisine bensì a persone private; che nella misura in cui lo Stato tunisino sarebbe generalmente disposto e capace di accordare una sufficiente protezione, i timori del ricorrente non sarebbero quindi riconducibili a motivi pertinenti per l'asilo; ch'egli avrebbe altresì rinunciato a sporgere denuncia presso il Ministero pubblico tunisino che, a differenza della Guardia Nazionale, sarebbe l'unica autorità competente per trattare le denunce penali; che, in Tunisia, egli non avrebbe quindi esaurito tutte le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali addotte (cfr. decisione avversata, pag. 4-5); che le vicende occorse in Italia non sarebbero altresì rilevanti per la qualità di rifugiato poiché non darebbero adito a fondati timori di subire pregiudizi anche in Tunisia (idem pag. 6); che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posta in particolare l'assenza di una situazione di emergenza medica nonché la possibilità di ottenere cure adeguate in patria (idem pagg. 7-8), che censurando la violazione del diritto federale, l'insorgente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, affermando segnatamente che tutti i fatti dichiarati sarebbero pertinenti per la domanda d'asilo, la quale si fonderebbe "su motivi specifici che riguardano la persecuzione e la discriminazione" che subirebbe in patria (cfr. ricorso, pag. 3); che, inoltre, egli avrebbe subìto sistematiche discriminazioni in ragione della sua etnia araba e della sua fede sunnita, le quali avrebbero avuto un impatto significativo sulla sua salute mentale e sul suo benessere; che, in proposito, in Tunisia sussisterebbe un "clima di crescente repressione politica e religiosa che minaccia gravemente la sicurezza di chi non si allinea con il regime dominante" e le autorità non sarebbero in grado di assicurare alle persone la debita protezione contro le persecuzioni (ibidem), che, ciò posto, le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, la censura afferente alle presunte discriminazioni patite in ragione dell'etnia araba e della fede sunnita risulta d'acchito pretestuosa, oltre che tardiva, nella misura in cui l'interessato non ha mai addotto simili persecuzioni dinanzi alla SEM (cfr. atti SEM n. 17/2 e 43/14); che, peraltro, le vaghe allegazioni contenute nel gravame non sono avvalorate da alcun riscontro probatorio, che a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, va poi confermata la conclusione per cui il ricorrente non ha addotto dei validi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le persecuzioni narrate riconducibili a terze persone e non ad organi statali - aspetto non contestato nel ricorso, che, in proposito, il ricorrente ha segnatamente addotto di aver sporto due denunce contro H. presso la Guardia Nazionale di C._______ (cfr. atto SEM n. 43/14 D27, D39, D43-44; D63), ma di non aver ottenuto protezione; che stando alle voci raccolte, l'inazione delle autorità sarebbe riconducibile al fatto che H. sarebbe nipote di un parlamentare, il quale sarebbe intervenuto in suo favore direttamente con la Guardia Nazionale (idem D27), che a fronte dell'assenza di riscontri probatori, l'asserita indolenza delle autorità tunisine si riduce tuttavia ad una mera asserzione di parte e, pertanto, non può essere accolta (cfr. decisione avversata, pag. 5), che, inoltre, le autorità tunisine sono generalmente in grado e capaci di accordare una protezione sufficiente ai suoi cittadini nel contesto di infrazioni penali commesse da terze persone (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 7.2; D-2035/2023 del 20 aprile 2023 consid. 6.3), che, dipoi, la tesi per cui le denunce sporte in Tunisia non abbiano finora sortito alcuna conseguenza o misura di protezione non può essere ragionevolmente riconducibile ad una mancanza di volontà della Guardia Nazionale - o del Ministero dello Stato successivamente interpellato (cfr. atto SEM n. 42/14 54-66) - di perseguire l'aggressore, posto in particolare che quest'ultimo sarebbe stato convocato dall'autorità succitata (idem D54-57), che, ciò posto, l'interessato è quindi espatriato senza attendere l'esito delle inchieste penali avviate contro H. in Tunisia, le quali non risultano comunque comprovate da alcuna prova documentale, ch'egli non indica neppure i motivi per i quali le autorità tunisine non sarebbero intenzionate ad accordargli la necessaria protezione dalle persecuzioni in oggetto, che, ciò posto, egli non ha completamente esaurito le possibilità di protezione nel suo Paese d'origine sicché, conformemente alla giurisprudenza succitata, risulta preclusa la protezione internazionale in Svizzera, che, per il resto, in particolare per la rilevanza delle denunce sporte contro H. in Italia, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; decisione avversata, pagg. 4-7), che, visto quanto precede, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata in quanto la fuga all'estero non rappresentava per il ricorrente l'unica modalità di sottrarsi alle pretese persecuzioni subite, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nel suo ricorso, il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso, pagg. 4-5), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità - non realizzati nel caso in esame - identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), considerato inoltre ch'egli non soffre di gravi e straordinarie affezioni non curabili in Tunisia (cfr. infra), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile, che, inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che l'interessato sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Tunisia, che, anzitutto, la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia non è generalmente condizionata dalla presenza di fattori particolarmente favorevoli (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5046/2022 del 10 aprile 2024 consid. 12.5; D-7291/2023 del 4 marzo 2024 pag. 9; E-7115/2023 del 29 gennaio 2024 pag. 10; E-4771/2023 del 15 settembre 2023 consid. 9.3), che tale aspetto rende di principio ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorrente non può inoltre avvalersi di motivi ostativi individuali, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico; che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.3), che, nello specifico, risulta che l'interessato soffre di problemi psichici, segnatamente di una sindrome da disadattamento con disturbo misto dell'emozione e della condotta (cfr. atto SEM n. 35/3), la quale è stata accompagnata da quattro tentativi di suicidio fino all'adozione del provvedimento impugnato, unitamente ad altrettante degenze presso la Clinica psichiatrica (...) (cfr. atti SEM n. 22/3, 23/1, 24/2, 28/1, 29/1, 31/2, 32/2, 33/2, 35/3, 37/2, 38/3, 4/2, 45/3, 46/6 e 50/5), che dopo la pronuncia della decisione della SEM, egli è stato inoltre visitato a più riprese presso il Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di D._______ in ragione di idee suicidali (cfr. atti SEM n. 72/2, 74/2, 78/2), di dolori testicolari (cfr. atto SEM n. 56/2), di una cervicalgia tensiva di origine muscolare (cfr. atto SEM n. 59/2) e di una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale del ginocchio destro (causato durante una partita di calcio), a fronte della quale è stato eseguito un intervento chirurgico mediante osteosintesi con placche e viti con doppio accesso, seguito da trattamenti di fisioterapia (cfr. atti SEM n. 56/2, 59/2, 60/2, 61/4, 63/2, 64/1, 65/2, 66/1, 67/2, 68/3, 69/2, 71/2, 73/2, 75/2, 79/2, 86/2), che in tale periodo, si sono altresì imposte ulteriori quattro degenze presso la Clinica psichiatrica (...) per intenzioni ed atti anticonservativi (cfr. atti SEM n. 57/8, 82/3, 85/5 e 91/2), l'ultima svoltasi dal (...) 2024 nell'ambito della quale è stata indicata una terapia farmacologica con (...) e il proseguimento delle cure con il medico psichiatra curante (cfr. atto SEM n. 91/2), che il 18 settembre 2024, il ricorrente ha tuttavia rinunciato formalmente all'assunzione dei famaci prescritti dallo psichiatra (cfr. atto SEM n. 84/1), il quale ha infine accertato un quadro clinico stabile senza acuzie in atto con riferimento ai disturbi psicologici e riportato l'accusazione di dolori neuropatici a livello della gamba destra (cfr. atto SEM n. 86/2), che l'ultima prescrizione medica afferenti alle sequele dell'operazione al ginocchio prevede assunzione di (...) e l'applicazione del (...) (cfr. atto SEM n. 89/2), che, ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succitati, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata, che, infatti, la Tunisia dispone generalmente di un sistema sanitario funzionante ed offre sufficienti cure anche in ambito psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-5046/2022 del 10 aprile 2024 consid. 12.6 e 12.8.3; D-5458/2023 del 18 ottobre 2023 consid. 8.4, D-73/2023 del 29 marzo 2023 consid. 8.4.2), che come indicato nella decisione querelata (cfr. decisione avversata, pag. 8), i disturbi psichiatrici dell'interessato possono essere segnatamente curati presso l'Hôpital psychiatrique Razi di La Manouba a Tunisi (cfr. atto SEM n. 47/10); che sussistono dipoi offerte mediche private in ambito psichiatrico e psicoterapeutico in varie zone del Paese (cfr. Plateforme pour la recherche de professionnels de la santé. Meilleurs Psychothérapeutes à Tunis et Sfax Tunisie, https://www.med.tn/annuaire/psychotherapeute/tunis, consultato il 22 novembre 2024), che gli ultimi medicamenti prescritti dopo la degenza presso la clinica psichiatrica risultano altresì reperibili anche in patria (per la disponibilità del (...) e del (...), cfr. lista del Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Tunisie aggiornata al 30 settembre 2024, https://spot.tn/?mayor=articles&id=337, consultato il 22 novembre 2024; per il (...), lista di Santé Tunisie, http://www.sante-tunisie.com/medicaments.htm, consultato il 22 novembre 2024), che, inoltre, un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa d'asilo non preclude di principio l'esecuzione dell'allontanamento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative, in merito alle quali l'insorgente non formula comunque alcuna censura (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3), che, ad ogni buon conto, l'interessato potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se necessario, presentare alla SEM una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi cum art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato, che, per il resto, il ricorrente è una persona istruita (cfr. atto SEM n. 43/14 D95-96) e dispone di valide esperienze lavorative (idem D97-98) nonché di una sufficiente rete familiare in patria, costituita in particolare dai genitori, dal fratello e dalle sorelle, con i quali intrattiene buoni rapporti (idem D101), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile, che non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto l'insorgente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio usando la necessaria diligenza (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: