Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessata, cittadina turca di etnia curda espatriata da B._______ in Svizzera l’8 aprile 2023, ha depositato una domanda d’asilo al Centro federale per richiedenti l’asilo (CFA) della regione Ticino e Svizzera centrale l’11 aprile 2023. A.b Sentita approfonditamente sui motivi d'asilo il 20 settembre e il 12 ottobre 2023, ella ha sostanzialmente dichiarato di essere stata vittima per tutta la vita di abusi da parte del padre, in un’occasione con conseguente ricovero in ospedale. Questi avrebbe inoltre cercato di costringerla a contrarre un matrimonio combinato per porre fine a un conflitto tra famiglie. Salvo durante il periodo universitario, fino al 2018 ella avrebbe vissuto nella provincia di C._______, prima dai genitori e in seguito dal fratello. Data l’opposizione del padre, avrebbe dovuto abbandonare l’attività d’insegnante. Successivamente avrebbe lavorato per il fratello, senza però essere retribuita. La polizia locale si sarebbe rifiutata di aiutarla per le persecuzioni del padre a causa dell’esistenza di un fascicolo a suo nome per propaganda terroristica. Al proposito, ella ha dichiarato di essere stata fermata illegalmente diverse volte ai tempi dell’università tra il 2016 e il 2017 a D.______. In tale periodo avrebbe partecipato al Movimento giovanile curdo e al Partito Democratico dei Popoli (HDP). Durante un episodio del maggio 2016, sarebbe stata trattenuta in centrale di polizia subendo abusi prima di essere rilasciata. In seguito, sarebbe stata fermata più volte dalle forze dell’ordine che pretendevano una sua collaborazione come informatrice. Nel 2022, il fascicolo penale sarebbe stato chiuso con una decisione di non luogo a procedere. Prima di espatriare, inizialmente in Romania nell’agosto 2022 e poi in Svizzera, ella avrebbe provato invano a trasferirsi da un’amica ad E._______ nonché a rivolgersi al centro per la prevenzione e il monitoraggio della violenza Şönim. In caso di rimpatrio, teme di essere uccisa dal padre. A sostegno della sua domanda, l’interessata ha presentato – in copia – gli atti giudiziari relativi alla procedura penale per il reato di propaganda terroristica, alcuni atti medici, delle fotografie di violenze del padre e delle sue attività politiche, nonché una sentenza inerente ai genitori accusati di lesione semplice.
D-7199/2023 Pagina 3 B. Con decisione del 21 novembre 2023, notificata il 23 novembre successivo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton F.______ dell’esecuzione di quest’ultima misura. C. C.a In data 27 dicembre 2023 (cfr. invio raccomandato; data d'entrata: 28 dicembre 2023), l’interessata presenta un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata, la concessione dell’asilo e, in subordine, l’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, l’insorgente presenta un’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese.
C.b Con scritto del 3 giugno 2024, la ricorrente ha inoltrato ulteriori mezzi di prova inerenti ad una (nuova) procedura giudiziaria in Turchia.
C.c Con decisione incidentale del 17 luglio 2024, il Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, chiedendo il versamento di un anticipo spese, tempestivamente versato dalla ricorrente.
C.d Il 5 dicembre 2024 l’insorgente ha trasmesso un ulteriore mezzo di prova relativo alla succitata (nuova) procedura giudiziaria in Turchia.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA e occorre pertanto entrarne nel merito.
E. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
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E. 2 Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Oggetto del contendere è la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente nonché l'esecuzione del suo allontanamento.
E. 4.1.1 Dinanzi all’autorità inferiore, la ricorrente ha affermato di aver cercato aiuto in Turchia per quanto attiene alle violenze perpetrate dal padre. Nel 2021, susseguentemente all’ennesima violenza del padre e al crollo psicologico, ella si sarebbe recata alla centrale di polizia di G.______, nella provincia di B._______ (dove viveva), ma le autorità non l’avrebbero aiutata perché vista come traditrice della patria a causa del fascicolo penale aperto nei suoi confronti nel 2016. Così, sarebbe scappata di casa recandosi ad E._______ da un’amica dove, però, sarebbe stata rintracciata dalla famiglia, riportata a casa e picchiata fortemente dal padre. Infine, avrebbe contattato telefonicamente il centro Şönim, dove avrebbero registrato i suoi dati senza tuttavia fornire alcun aiuto (cfr. verbale d’audizione sui motivi d’asilo del 20 settembre 2023 [atto SEM n. {…}- 48/11], D30; verbale d’audizione integrativa del 12 ottobre 2023 [atto SEM
n. 60/17], D34 segg. e D89).
E. 4.1.2 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha concluso che le autorità turche avrebbero la volontà e la capacità di proteggere l’insorgente. Inoltre, ad eccezione del breve episodio del 2021, la ricorrente non avrebbe mai più tentato di chiedere protezione alle autorità turche dopo la chiusura del fascicolo penale per propaganda terroristica.
E. 4.1.3 In sede di ricorso, l’interessata sostiene tuttavia che, secondo gli osservatori internazionali, le autorità turche non sarebbero in grado di proteggere le donne vittime di violenza, ciò a causa del ritiro della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35); dell’aumento dei
D-7199/2023 Pagina 5 femminicidi in tale Paese; dell’impunità concessa dai tribunali turchi agli autori delle violenze e della scarsa attenzione delle autorità in caso di denuncia delle vittime; degli ordini di protezione per periodi troppo brevi da parte dei “tribunali della famiglia”; delle limitazioni di accesso e della mancanza di posti nei centri di accoglienza per le donne vittime di violenza nonché del fatto che, stando al rapporto dell’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR, Turchia: violenza contro le donne, Berna 2021), i centri Şönims opererebbero come centri di terapia familiare, dando priorità alla risoluzione dei conflitti piuttosto che ai bisogni di sicurezza della vittima. La ricorrente non potrebbe dunque beneficiare di una protezione adeguata in Turchia. Inoltre, l’indagine penale del 2016 per propaganda terroristica avrebbe invalidato la sua richiesta di protezione per violenza domestica. Infine, sarebbe in corso una nuova procedura penale per propaganda terroristica in seguito alle condivisioni politiche effettuate già nel 2021, quando era ancora nel suo Paese.
E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
D-7199/2023 Pagina 6 un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 4.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del TAF E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del TAF D-5544/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), infatti, la persona interessata deve dapprima avere esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; fra le tante anche: sentenze del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3; D-4763/2024 del 22 novembre 2024).
E. 4.2.4 Per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; al contrario, occorre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; fra le tante: sentenza del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2).
E. 4.2.5 Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 [sentenza di riferimento] consid. 5.2.2-5.2.5; tra le tante: sentenze del TAF D-1401/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). Il Tribunale ha già avuto modo di constatare che la Turchia non sta perseguendo il percorso di riforma per migliorare la situazione giuridica e sociale delle donne (in particolare per proteggerle da attacchi a sfondo socio-culturale, compresi i
D-7199/2023 Pagina 7 delitti d'onore) adottato negli ultimi anni, all’interno del quale si inserivano l’apertura delle case di accoglienza per le donne nel 1990 (tuttavia con un'infrastruttura più densa nelle aree urbane che nelle aree rurali), la revisione del Codice penale turco nel 2004 che prevede l’aumento dello spazio edittale delle pene per i reati contro le donne e l’abolizione dei motivi di attenuazione della pena nei casi di delitto d'onore e stupro, nonché l’introduzione della legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne del 2012. Dopo il fallito colpo di Stato di metà luglio 2016 e il ritiro dalla Convenzione di Istanbul il 1° luglio 2021, la violenza contro le donne in Turchia – in particolare il numero di femminicidi – è infatti aumentato significativamente e sembra prendere sempre più piede nella politica turca un'immagine conservatrice-religiosa delle donne. Sebbene esistano ancora leggi per proteggere le donne (potenziali) vittime di violenza, le autorità non le applicano in modo efficace. Lo stesso vale per i divieti di contatto ordinati dai tribunali. Inoltre, le pene vengono regolarmente ridotte in base al fatto che la vittima ha provocato l'omicidio con il proprio comportamento. Infine, non ci sono abbastanza rifugi disponibili, soprattutto nel sud-est del Paese. Tuttavia, questi nuovi sviluppi non sono ancora in grado di sovvertire la prassi consolidata del Tribunale sulla capacità e la volontà di protezione delle autorità turche; occorre quindi analizzare le circostanze del singolo caso (cfr. sentenza del TAF E-1008/2022 del 3 dicembre 024 consid. 5.3.4 con riferimenti).
E. 4.3 Nel caso concreto, si osserva che, dopo la chiusura nel 2022 del fascicolo penale per propaganda terroristica mediante una decisione di non luogo a procedere della Procura generale di D.______ (cfr. mezzo di prova [mdp] SEM n. 1), la ricorrente non ha più cercato protezione presso le autorità turche e nemmeno presso le associazioni di aiuto alle donne (cfr. atto SEM n. 60/17, D36 segg. e D48). In questo senso, l’esistenza di una nuova procedura penale nei suoi confronti non è sufficiente per ammettere che le autorità – perlomeno quelle al di fuori della sua provincia – non vogliano o possano aiutarla. Inoltre, non è plausibile che la sua famiglia – apparentemente armata (cfr. atto SEM n. 60/17, D90) – abbia un’influenza a livello interregionale, posto in particolare che, con sentenza motivata del 10 luglio 2023, la madre dell’interessata è stata condannata – pur con rinvio della pronuncia della sentenza – e suo padre è ancora imputato per lesioni semplici (con la probabilità di reato a catena per “minaccia armata” tramite fascicolo separato) in seguito ad una lite trasformatasi in una rissa con contatti fisici, insulti e spari in aria (cfr. mdp SEM n. 5). Pertanto, non si può condividere la tesi della ricorrente secondo la quale, in Turchia, non vi sarebbe nessuno disposto ad aiutarla per il timore di immischiarsi con la sua famiglia. In altri termini, non sussistono elementi concreti per
D-7199/2023 Pagina 8 concludere che le autorità turche non sono in grado o non vogliono proteggere l’insorgente dalle violenze perpetrate dal padre.
E. 4.4 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore sostiene inoltre che gli asseriti pregiudizi derivanti dei fermi illegali dovuti all’appartenenza dell’insorgente all’etnia curda e all’affiliazione di una sua amica al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) non abbiano un nesso di causalità con l’espatrio – essendo terminati nel 2017 – e che, di riflesso, non raggiungano un’intensità rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiata. Tantomeno sussisterebbe un timore fondato di persecuzione a causa del fascicolo penale chiuso nel 2022 nonché delle sue attività politiche – non di particolare rilievo – a favore del Movimento giovanile curdo e dell’HDP durante l’università, conclusesi nel 2018. Nel ricorso, la ricorrente non censura queste conclusioni della SEM. Ciò posto, il Tribunale non intravede motivi per discostarsene. Infatti, non si può ragionevolmente dedurre alcun timore fondato di persecuzione dagli episodi occorsi durante il periodo universitario.
E. 4.5 Con riferimento alla nuova procedura penale per il reato di propaganda di un’organizzazione terroristica (cfr. atti TAF n. 3 e 6), non si può infine ammettere a priori che, in caso di una (improbabile) condanna, la ricorrente venga condannata ad una pena assortita da un politmalus, quindi sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti. In questo senso, va quindi esclusa la probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, atteso ch’ella non ha precedenti penali e difetta di un profilo politico rilevante (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4).
E. 4.6 Posto quanto sopra, i motivi addotti dalla ricorrente non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.
E. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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E. 5.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 6.1 Occorre ancora valutare se la SEM ha giustamente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata verso la Turchia.
E. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.3 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Nel caso concreto, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; tale questione non è peraltro contestata nel gravame.
E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 6.4.2 La ricorrente sostiene che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile perché in contrasto con la Convenzione di Istanbul, della quale la Svizzera sarebbe firmataria. Un rinvio verso la Turchia la esporrebbe inoltre a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a trattamenti vietati dalla CEDU nonché al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore.
E. 6.4.3 A tale proposito, il Tribunale osserva che l’insorgente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e
D-7199/2023 Pagina 10 serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris E-4103/2024 consid. 12.4; E-3901/2023 del 7 ottobre 2024 consid. 7.2.2). Infine, benché la Turchia si sia ritirata dalla Convenzione di Istanbul, non vi è ancora motivo di negare alle autorità turche la capacità e la volontà di proteggere le vittime di violenza domestica (cfr. consid. 4.2.5 supra). L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ammissibile.
E. 6.5.1 La ricorrente ritiene inoltre che il suo allontanamento non sia ragionevolmente esigibile. Le possibilità di reinserimento, anche lavorative, sarebbero infatti vanificate dall’ingerenza del padre violento che, a fronte dei mezzi a disposizione di quest’ultimo e della sua influenza, potrebbe trovarla ovunque si nascondesse.
E. 6.5.2 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 6.5.3 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; ciò vale anche per le province di Hakkâri e Şırnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8).
E. 6.5.4 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (tra le quali figura quella di C._______), poi revocato il 9 maggio 2023. Posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni dev’essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF D-6512/2023 del 29 luglio 2024 consid. 6.3.2 con riferimenti).
E. 6.5.5 Come rilevato dalla SEM, la ricorrente è una donna laureata in storia e che ha già svolto diverse mansioni (cfr. atto SEM n. 60/17, D32 e D105
D-7199/2023 Pagina 11 seg.). Ella è inoltre fondamentalmente sana. A causa delle violenze del padre, ha tuttavia accusato dolori addominali e un malessere generale. In occasione di un trattamento per la violenza subita a livello lombare, è stato inoltre scoperto un tumore, per il quale si è sottoposta a un intervento chirurgico a Istanbul nel 2018 (cfr. atti SEM n. 24/2, 30/2 e 46/2). Sotto il profilo psichico, ella è inoltre affetta da una reazione mista ansioso- depressiva (cfr. atti SEM n. 34/2, 37/2, 40/2 e 47/3). Se tali disturbi dovessero persistere, ella potrà fare capo alle possibilità di cura disponibili nel suo Paese d’origine (cfr. sentenze del TAF E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.3 seg.; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Inoltre, per sfuggire alle violenze del padre la ricorrente potrà rivolgersi ad un rifugio per donne, se del caso a Istanbul, in cui peraltro si trova una delle sue sorelle (cfr. atto SEM n. 60/17, D55, D59 e D90). Se necessario, ella potrà poi ottenere, come in precedenza, un ulteriore sostegno (perlomeno finanziario) attraverso una delle sorelle che abitano in Svizzera (cfr. atto SEM n. 60/17, D55, D62, D76 e D88), finché non chiederà protezione alle autorità turche.
E. 6.5.6 Di conseguenza, tenendo conto degli aspetti individuali, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile.
E. 6.6 Ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.
E. 7 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall'anticipo versato il 23 luglio 2024.
E. 9 Questa a sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo spese versato il 23 luglio 2024.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
pa Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal g Corte IV D-7199/2023 Sentenza del 5 febbraio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Daniela Brüschweiler, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata (...), Turchia, patrocinata dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 novembre 2023. Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina turca di etnia curda espatriata da B._______ in Svizzera l'8 aprile 2023, ha depositato una domanda d'asilo al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) della regione Ticino e Svizzera centrale l'11 aprile 2023. A.b Sentita approfonditamente sui motivi d'asilo il 20 settembre e il 12 ottobre 2023, ella ha sostanzialmente dichiarato di essere stata vittima per tutta la vita di abusi da parte del padre, in un'occasione con conseguente ricovero in ospedale. Questi avrebbe inoltre cercato di costringerla a contrarre un matrimonio combinato per porre fine a un conflitto tra famiglie. Salvo durante il periodo universitario, fino al 2018 ella avrebbe vissuto nella provincia di C._______, prima dai genitori e in seguito dal fratello. Data l'opposizione del padre, avrebbe dovuto abbandonare l'attività d'insegnante. Successivamente avrebbe lavorato per il fratello, senza però essere retribuita. La polizia locale si sarebbe rifiutata di aiutarla per le persecuzioni del padre a causa dell'esistenza di un fascicolo a suo nome per propaganda terroristica. Al proposito, ella ha dichiarato di essere stata fermata illegalmente diverse volte ai tempi dell'università tra il 2016 e il 2017 a D.______. In tale periodo avrebbe partecipato al Movimento giovanile curdo e al Partito Democratico dei Popoli (HDP). Durante un episodio del maggio 2016, sarebbe stata trattenuta in centrale di polizia subendo abusi prima di essere rilasciata. In seguito, sarebbe stata fermata più volte dalle forze dell'ordine che pretendevano una sua collaborazione come informatrice. Nel 2022, il fascicolo penale sarebbe stato chiuso con una decisione di non luogo a procedere. Prima di espatriare, inizialmente in Romania nell'agosto 2022 e poi in Svizzera, ella avrebbe provato invano a trasferirsi da un'amica ad E._______ nonché a rivolgersi al centro per la prevenzione e il monitoraggio della violenza önim. In caso di rimpatrio, teme di essere uccisa dal padre. A sostegno della sua domanda, l'interessata ha presentato - in copia - gli atti giudiziari relativi alla procedura penale per il reato di propaganda terroristica, alcuni atti medici, delle fotografie di violenze del padre e delle sue attività politiche, nonché una sentenza inerente ai genitori accusati di lesione semplice. B. Con decisione del 21 novembre 2023, notificata il 23 novembre successivo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha negato alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Canton F.______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a In data 27 dicembre 2023 (cfr. invio raccomandato; data d'entrata: 28 dicembre 2023), l'interessata presenta un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata, la concessione dell'asilo e, in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, l'insorgente presenta un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. C.b Con scritto del 3 giugno 2024, la ricorrente ha inoltrato ulteriori mezzi di prova inerenti ad una (nuova) procedura giudiziaria in Turchia. C.c Con decisione incidentale del 17 luglio 2024, il Tribunale ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, chiedendo il versamento di un anticipo spese, tempestivamente versato dalla ricorrente. C.d Il 5 dicembre 2024 l'insorgente ha trasmesso un ulteriore mezzo di prova relativo alla succitata (nuova) procedura giudiziaria in Turchia. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA e occorre pertanto entrarne nel merito. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Oggetto del contendere è la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente nonché l'esecuzione del suo allontanamento. 4. 4.1 4.1.1 Dinanzi all'autorità inferiore, la ricorrente ha affermato di aver cercato aiuto in Turchia per quanto attiene alle violenze perpetrate dal padre. Nel 2021, susseguentemente all'ennesima violenza del padre e al crollo psicologico, ella si sarebbe recata alla centrale di polizia di G.______, nella provincia di B._______ (dove viveva), ma le autorità non l'avrebbero aiutata perché vista come traditrice della patria a causa del fascicolo penale aperto nei suoi confronti nel 2016. Così, sarebbe scappata di casa recandosi ad E._______ da un'amica dove, però, sarebbe stata rintracciata dalla famiglia, riportata a casa e picchiata fortemente dal padre. Infine, avrebbe contattato telefonicamente il centro önim, dove avrebbero registrato i suoi dati senza tuttavia fornire alcun aiuto (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 20 settembre 2023 [atto SEM n. {...}-48/11], D30; verbale d'audizione integrativa del 12 ottobre 2023 [atto SEM n. 60/17], D34 segg. e D89). 4.1.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha concluso che le autorità turche avrebbero la volontà e la capacità di proteggere l'insorgente. Inoltre, ad eccezione del breve episodio del 2021, la ricorrente non avrebbe mai più tentato di chiedere protezione alle autorità turche dopo la chiusura del fascicolo penale per propaganda terroristica. 4.1.3 In sede di ricorso, l'interessata sostiene tuttavia che, secondo gli osservatori internazionali, le autorità turche non sarebbero in grado di proteggere le donne vittime di violenza, ciò a causa del ritiro della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35); dell'aumento dei femminicidi in tale Paese; dell'impunità concessa dai tribunali turchi agli autori delle violenze e della scarsa attenzione delle autorità in caso di denuncia delle vittime; degli ordini di protezione per periodi troppo brevi da parte dei "tribunali della famiglia"; delle limitazioni di accesso e della mancanza di posti nei centri di accoglienza per le donne vittime di violenza nonché del fatto che, stando al rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR, Turchia: violenza contro le donne, Berna 2021), i centri önims opererebbero come centri di terapia familiare, dando priorità alla risoluzione dei conflitti piuttosto che ai bisogni di sicurezza della vittima. La ricorrente non potrebbe dunque beneficiare di una protezione adeguata in Turchia. Inoltre, l'indagine penale del 2016 per propaganda terroristica avrebbe invalidato la sua richiesta di protezione per violenza domestica. Infine, sarebbe in corso una nuova procedura penale per propaganda terroristica in seguito alle condivisioni politiche effettuate già nel 2021, quando era ancora nel suo Paese. 4.2 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del TAF E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del TAF D-5544/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), infatti, la persona interessata deve dapprima avere esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; fra le tante anche: sentenze del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3; D-4763/2024 del 22 novembre 2024). 4.2.4 Per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; al contrario, occorre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; fra le tante: sentenza del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2). 4.2.5 Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 [sentenza di riferimento] consid. 5.2.2-5.2.5; tra le tante: sentenze del TAF D-1401/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). Il Tribunale ha già avuto modo di constatare che la Turchia non sta perseguendo il percorso di riforma per migliorare la situazione giuridica e sociale delle donne (in particolare per proteggerle da attacchi a sfondo socio-culturale, compresi i delitti d'onore) adottato negli ultimi anni, all'interno del quale si inserivano l'apertura delle case di accoglienza per le donne nel 1990 (tuttavia con un'infrastruttura più densa nelle aree urbane che nelle aree rurali), la revisione del Codice penale turco nel 2004 che prevede l'aumento dello spazio edittale delle pene per i reati contro le donne e l'abolizione dei motivi di attenuazione della pena nei casi di delitto d'onore e stupro, nonché l'introduzione della legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne del 2012. Dopo il fallito colpo di Stato di metà luglio 2016 e il ritiro dalla Convenzione di Istanbul il 1° luglio 2021, la violenza contro le donne in Turchia - in particolare il numero di femminicidi - è infatti aumentato significativamente e sembra prendere sempre più piede nella politica turca un'immagine conservatrice-religiosa delle donne. Sebbene esistano ancora leggi per proteggere le donne (potenziali) vittime di violenza, le autorità non le applicano in modo efficace. Lo stesso vale per i divieti di contatto ordinati dai tribunali. Inoltre, le pene vengono regolarmente ridotte in base al fatto che la vittima ha provocato l'omicidio con il proprio comportamento. Infine, non ci sono abbastanza rifugi disponibili, soprattutto nel sud-est del Paese. Tuttavia, questi nuovi sviluppi non sono ancora in grado di sovvertire la prassi consolidata del Tribunale sulla capacità e la volontà di protezione delle autorità turche; occorre quindi analizzare le circostanze del singolo caso (cfr. sentenza del TAF E-1008/2022 del 3 dicembre 024 consid. 5.3.4 con riferimenti). 4.3 Nel caso concreto, si osserva che, dopo la chiusura nel 2022 del fascicolo penale per propaganda terroristica mediante una decisione di non luogo a procedere della Procura generale di D.______ (cfr. mezzo di prova [mdp] SEM n. 1), la ricorrente non ha più cercato protezione presso le autorità turche e nemmeno presso le associazioni di aiuto alle donne (cfr. atto SEM n. 60/17, D36 segg. e D48). In questo senso, l'esistenza di una nuova procedura penale nei suoi confronti non è sufficiente per ammettere che le autorità - perlomeno quelle al di fuori della sua provincia - non vogliano o possano aiutarla. Inoltre, non è plausibile che la sua famiglia - apparentemente armata (cfr. atto SEM n. 60/17, D90) - abbia un'influenza a livello interregionale, posto in particolare che, con sentenza motivata del 10 luglio 2023, la madre dell'interessata è stata condannata - pur con rinvio della pronuncia della sentenza - e suo padre è ancora imputato per lesioni semplici (con la probabilità di reato a catena per "minaccia armata" tramite fascicolo separato) in seguito ad una lite trasformatasi in una rissa con contatti fisici, insulti e spari in aria (cfr. mdp SEM n. 5). Pertanto, non si può condividere la tesi della ricorrente secondo la quale, in Turchia, non vi sarebbe nessuno disposto ad aiutarla per il timore di immischiarsi con la sua famiglia. In altri termini, non sussistono elementi concreti per concludere che le autorità turche non sono in grado o non vogliono proteggere l'insorgente dalle violenze perpetrate dal padre. 4.4 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore sostiene inoltre che gli asseriti pregiudizi derivanti dei fermi illegali dovuti all'appartenenza dell'insorgente all'etnia curda e all'affiliazione di una sua amica al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) non abbiano un nesso di causalità con l'espatrio - essendo terminati nel 2017 - e che, di riflesso, non raggiungano un'intensità rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiata. Tantomeno sussisterebbe un timore fondato di persecuzione a causa del fascicolo penale chiuso nel 2022 nonché delle sue attività politiche - non di particolare rilievo - a favore del Movimento giovanile curdo e dell'HDP durante l'università, conclusesi nel 2018. Nel ricorso, la ricorrente non censura queste conclusioni della SEM. Ciò posto, il Tribunale non intravede motivi per discostarsene. Infatti, non si può ragionevolmente dedurre alcun timore fondato di persecuzione dagli episodi occorsi durante il periodo universitario. 4.5 Con riferimento alla nuova procedura penale per il reato di propaganda di un'organizzazione terroristica (cfr. atti TAF n. 3 e 6), non si può infine ammettere a priori che, in caso di una (improbabile) condanna, la ricorrente venga condannata ad una pena assortita da un politmalus, quindi sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti. In questo senso, va quindi esclusa la probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, atteso ch'ella non ha precedenti penali e difetta di un profilo politico rilevante (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4). 4.6 Posto quanto sopra, i motivi addotti dalla ricorrente non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 5.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ancora valutare se la SEM ha giustamente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Turchia. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.3 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Nel caso concreto, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; tale questione non è peraltro contestata nel gravame. 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 6.4.2 La ricorrente sostiene che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile perché in contrasto con la Convenzione di Istanbul, della quale la Svizzera sarebbe firmataria. Un rinvio verso la Turchia la esporrebbe inoltre a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a trattamenti vietati dalla CEDU nonché al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. 6.4.3 A tale proposito, il Tribunale osserva che l'insorgente non può - per i motivi già enucleati - prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris E-4103/2024 consid. 12.4; E-3901/2023 del 7 ottobre 2024 consid. 7.2.2). Infine, benché la Turchia si sia ritirata dalla Convenzione di Istanbul, non vi è ancora motivo di negare alle autorità turche la capacità e la volontà di proteggere le vittime di violenza domestica (cfr. consid. 4.2.5 supra). L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ammissibile. 6.5 6.5.1 La ricorrente ritiene inoltre che il suo allontanamento non sia ragionevolmente esigibile. Le possibilità di reinserimento, anche lavorative, sarebbero infatti vanificate dall'ingerenza del padre violento che, a fronte dei mezzi a disposizione di quest'ultimo e della sua influenza, potrebbe trovarla ovunque si nascondesse. 6.5.2 L'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.5.3 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio; ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr. sentenza E-4103/2024 consid 13.2 e 13.4.8). 6.5.4 Il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture. Il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (tra le quali figura quella di C._______), poi revocato il 9 maggio 2023. Posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni dev'essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF D-6512/2023 del 29 luglio 2024 consid. 6.3.2 con riferimenti). 6.5.5 Come rilevato dalla SEM, la ricorrente è una donna laureata in storia e che ha già svolto diverse mansioni (cfr. atto SEM n. 60/17, D32 e D105 seg.). Ella è inoltre fondamentalmente sana. A causa delle violenze del padre, ha tuttavia accusato dolori addominali e un malessere generale. In occasione di un trattamento per la violenza subita a livello lombare, è stato inoltre scoperto un tumore, per il quale si è sottoposta a un intervento chirurgico a Istanbul nel 2018 (cfr. atti SEM n. 24/2, 30/2 e 46/2). Sotto il profilo psichico, ella è inoltre affetta da una reazione mista ansioso-depressiva (cfr. atti SEM n. 34/2, 37/2, 40/2 e 47/3). Se tali disturbi dovessero persistere, ella potrà fare capo alle possibilità di cura disponibili nel suo Paese d'origine (cfr. sentenze del TAF E-5618/2024 del 20 dicembre 2024 consid. 8.3.3 seg.; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Inoltre, per sfuggire alle violenze del padre la ricorrente potrà rivolgersi ad un rifugio per donne, se del caso a Istanbul, in cui peraltro si trova una delle sue sorelle (cfr. atto SEM n. 60/17, D55, D59 e D90). Se necessario, ella potrà poi ottenere, come in precedenza, un ulteriore sostegno (perlomeno finanziario) attraverso una delle sorelle che abitano in Svizzera (cfr. atto SEM n. 60/17, D55, D62, D76 e D88), finché non chiederà protezione alle autorità turche. 6.5.6 Di conseguenza, tenendo conto degli aspetti individuali, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile. 6.6 Ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento. 7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate dall'anticipo versato il 23 luglio 2024. 9. Questa a sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico della ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese versato il 23 luglio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: