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D-1695/2025

D-1695/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-28 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insor- gente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 13 novembre 2024. A.b In data 25 novembre 2024, l’interessata ha conferito procura alla Pro- tezione giuridica della Regione (…). A.c Con scritti del 24 gennaio 2025 e del 27 gennaio 2025, l’interessata ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o au- torità inferiore), per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente proce- dura – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 2-6). A.d In data 30 gennaio 2025, la SEM ha sentito la richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritto del 10 febbraio 2025, l’interessata ha trasmesso alla SEM, per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente fattispecie – in se- guito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 7-8). A.f In data 18 febbraio 2025, la SEM ha sentito l’interessata nell’ambito di un’audizione sui motivi d’asilo complementare. Durante la menzionata au- dizione, la richiedente ha depositato un mezzo di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito nei con- siderandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 9). A.g Con progetto di decisione del 26 febbraio 2025, la SEM ha prospettato all’interessata una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo. A.h Con parere del 27 febbraio 2025, la richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di deci- sione negativa della SEM del 26 febbraio 2025. Al menzionato parere ha allegato ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rile- vante nella presente fattispecie – in seguito nei considerandi in diritto (cfr. quattro allegati all’atto SEM 53/13).

D-1695/2025 Pagina 3 B. B.a Con decisione del 28 febbraio 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata dell’interessata, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen della richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell’esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (…) ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessata. C. C.a In data 11 marzo 2025 (data d’entrata: 12 marzo 2025), l’interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo in Sviz- zera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provviso- ria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Al gravame ha allegato diversa documentazione per la maggior parte già presentata dinanzi all’autorità inferiore. C.b Con decisione del 27 marzo 2025, la SEM ha attribuito l’insorgente al Cantone B._______. D. D.a In corso di procedura l’interessata è stata sottoposta a diverse visite mediche di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente fattispecie – in seguito nei considerandi in diritto. D.b In data 22 maggio 2025 (timbro postale: 23 maggio 2025; data d’en- trata: 26 maggio 2025), la ricorrente ha trasmesso un complemento al ri- corso, nonché dei nuovi mezzi di prova di cui si dirà se del caso – per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito nei considerandi in diritto.

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomenta- zioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

D-1695/2025 Pagina 5 Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la pro- tezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).

E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.1 Sentita sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la ri- corrente, originaria di C._______, ha dichiarato che avrebbe dovuto la- sciare il suo Paese d’origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbe ricevuto da suo padre. In particolare, ha raccontato che avrebbe subito da parte del padre maltrattamenti fin dall’infanzia, nonché abusi sessuali dall’età adolescenziale. Sarebbe scappata di casa nel 2011, avrebbe sposato un uomo sconosciuto su consiglio di parenti e amici e avrebbe vissuto con lui ad D._______. Quest’uomo avrebbe dato una somma di denaro a suo padre e da allora non avrebbe più avuto contatti con nessuno della sua famiglia. Nel 2019 si sarebbe separata da quest’uomo e avrebbe divorziato nel 2021. Dopo la separazione si sarebbe trasferita a E._______ e, dal 2022, avrebbe anche vissuto in alcuni periodi a F._______ per lavoro. Suo padre non avrebbe accettato che vivesse da sola a E._______ e, per il tramite dei suoi fratelli, le avrebbe intimato, tra- mite minacce e percosse, di rientrare a casa. In due occasioni, ossia da (…) 2022 ad (…) 2023 e da (…) 2023 a (…) 2024, il padre ed i fratelli l’avrebbero convinta a tornare a C._______. In entrambe le occasioni, la ricorrente avrebbe subito maltrattamenti, violenze e percosse e sarebbe

D-1695/2025 Pagina 6 quindi fuggita nuovamente. L’insorgente ha altresì raccontato che nel 2022 a F._______ avrebbe incontrato un altro uomo con cui si sarebbe sposata nel (…) 2024 senza il consenso delle rispettive famiglie. Ha asserito che l’ostilità di suo padre nei suoi confronti, nonché le minacce di morte, sareb- bero dovute al fatto che suo padre non avrebbe accettato questo secondo matrimonio e che lei avrebbe raccontato a diversi membri della famiglia le violenze e gli abusi sessuali che avrebbe subito da parte di suo padre. Ha dichiarato che in caso di rientro in Turchia verrebbe uccisa.

E. 5.2 Nella decisione impugnata del 28 febbraio 2025, la SEM ha ritenuto che il racconto della ricorrente sarebbe confuso, contraddittorio, contrario alla logica, nonché incoerente e pertanto non sarebbe verosimile. In parti- colare, la SEM ha ritenuto possibile che l’insorgente avrebbe subito mal- trattamenti e abusi da parte di suo padre fino al 2011, ma ha osservato che le dichiarazioni della ricorrente in merito a una ripresa delle persecuzioni che avrebbe subito dal padre e dai fratelli dal 2019, ossia dopo otto anni di totale assenza di contatti con la sua famiglia, nonché in merito al motivo che avrebbe scatenato una ripresa dei maltrattamenti, sarebbero confuse, contraddittorie e contrarie alla logica. Confusione, contraddittorietà e illogi- cità sarebbero altresì state riscontrate dalla SEM nelle allegazioni della ri- corrente quanto al comportamento del padre nel periodo dal 2019 al 2022, il quale l’avrebbe seguita o fatta seguire e sarebbe stato frequentemente a E._______ per lavoro ma non l’avrebbe mai incontrato. Per quanto ri- guarda il periodo dal 2022 al momento dell’espatrio nel 2024, la SEM ha rilevato che le indicazioni in merito all’ultimo luogo di residenza, in merito alle modalità e ai motivi per cui sarebbe rientrata a casa per due volte da suo padre e dai suoi fratelli, nonché in merito alle giustificazioni che avrebbe fornito, sarebbero confuse, contraddittorie e illogiche. La SEM ha infatti osservato che la ricorrente sarebbe stata economicamente auto- noma, avrebbe avuto una relazione di (…) anni con l’uomo che sarebbe in seguito diventato il secondo marito e avrebbe potuto trasferirsi ovunque nel Paese d’origine, come avrebbe già fatto in passato, e che pertanto non vi sarebbero stati motivi per cedere alle pressioni e alle minacce del padre e dei fratelli. L’autorità inferiore ha altresì rilevato che la ricorrente non avrebbe concretizzato alcun effettivo motivo d’espatrio. Quanto ai mezzi di prova presentati dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero materiale facilmente fabbricabile ai fini della causa nonché inadeguati in quanto non avvalorerebbero la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente in merito ai motivi d’asilo. In particolare, l’auto- rità inferiore ha ritenuto che la documentazione medica attesterebbe che l’insorgente avrebbe necessitato di cure mediche per delle ferite riportate,

D-1695/2025 Pagina 7 ma che non determinerebbe né chi avrebbe causato tali ferite né in quali circostanze. Sotto il profilo della rilevanza dei motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi, la SEM ha osservato che molti episodi raccontati sarebbero verosimili ma risalirebbero a prima del 2011 e non sarebbero quindi più attuali. Per il resto, la SEM ha ribadito che il narrato della ricorrente per quanto concerne il periodo dal 2019 non sarebbe verosimile. Quanto al parere trasmesso dalla rappresentante legale il 27 febbraio 2025, l’autorità inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe fatti- specie o mezzi di prova atti a giustificare una modifica del progetto di deci- sione negativo del 26 febbraio 2025. In particolare, ha osservato che le audizioni sarebbero state condotte conto tenuto della sua patologia psi- chiatrica e che l’affezione psichiatrica non sarebbe atta a giustificare le forti contraddizioni che sarebbero state rilevate. La SEM ha inoltre rilevato che le considerazioni in merito alla condizione delle donne vittime di violenza domestica sarebbero ininfluenti conto tenuto che le allegazioni della ricor- rente sarebbero inverosimili e pertanto non sarebbero state analizzate dal profilo della rilevanza. Infine, la SEM ha biasimato la rappresentante della ricorrente perché avrebbe atteso a produrre dei mezzi di prova sino all’inol- tro del parere, nonostante ne sarebbe già stata in possesso prima della seconda audizione sui motivi d’asilo del 18 febbraio 2025. Tale comporta- mento sarebbe stato, secondo la SEM, al fine di dilazionare senza alcuna ragione fondata i tempi procedurali. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni della ricorrente non soddi- sferebbero né l’art. 7 LAsi, né l’art. 3 LAsi.

E. 5.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i mede- simi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnata- mente che suo padre avrebbe minacciato di ucciderla ed ha asserito che le sue dichiarazioni sarebbero coerenti con l’esperienza di vita e con il con- testo culturale e sociale del suo Paese d’origine, nonché che la presenza di alcune discrepanze nei dettagli secondari non pregiudicherebbe la cre- dibilità del suo racconto conto tenuto inoltre del trauma che avrebbe subito e della difficoltà che avrebbe di rievocare eventi dolorosi con precisione temporale e spaziale. Nel proprio gravame, la ricorrente ha sostenuto che i diversi motivi per cui le ostilità sarebbero ricominciate nel 2019, segnatamente il divorzio, la vita indipendente e la rivelazione degli abusi, non sarebbero contraddizioni,

D-1695/2025 Pagina 8 bensì motivazioni cumulative. Ha indicato inoltre che l’avere vissuto tem- poraneamente con gli zii potrebbe essere stato percepito disonorante per la sua famiglia e che il fatto di essere rientrata a casa di suo padre si spie- gherebbe tenendo conto delle dinamiche psicologiche e sociali, quali il le- game di dipendenza che svilupperebbero le vittime, nonché le pressioni familiari e culturali. Ha inoltre dichiarato che avrebbe dimostrato di avere esaurito ogni possibilità di trovare sicurezza all’interno del Paese d’origine e che il matrimonio religioso con il secondo marito non le garantirebbe pro- tezione legale e avrebbe creato ostilità anche da parte della famiglia del secondo marito. Quanto ai referti medici ha sostenuto che seppure gli stessi non riporterebbero l’autore delle aggressioni, le ferite riportate sa- rebbero compatibili con la sua narrazione, e che, in assenza di prove con- trarie, non vi sarebbe motivo di dubitare che le ferite sarebbero state inflitte da familiari e che la documentazione renderebbe credibile il rischio di per- secuzione in caso di ritorno nel Paese d’origine. Ha aggiunto che in Turchia le autorità non garantirebbero un’effettiva pro- tezione alle donne vittime di violenze e che le donne attiviste per i diritti umani sarebbero particolarmente esposte ai rischi di repressione della li- bertà di espressione, di detenzione arbitraria e vittime dell’uso della vio- lenza di Stato. Inoltre, che la discriminazione contro i curdi sarebbe un fe- nomeno storicamente documentato, che sarebbe un problema persistente, che avrebbe subito discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupa- zione, ai servizi sanitari, nonché discriminazioni nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative e che questo contesto di costante discrimina- zione avrebbe causato una pressione psicologica insopportabile con gravi conseguenze sulla sua salute mentale. Ha infine sostenuto che, al mo- mento dell’espatrio, avrebbe avuto un timore fondato di subire seri pregiu- dizi ai sensi dell’art. 3 LAsi e che tale timore persisterebbe a tutt’oggi. Al gravame ha altresì allegato dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso

– per quanto rilevante nella presente procedura – in seguito (cfr. consid. 6.4 della presente sentenza). Nel complemento al ricorso del 22 maggio 2025, l’insorgente ha segnalato che avrebbe ricevuto recenti minacce di morte e insulti da suo padre e da suo fratello per il tramite del canale di comunicazione (…) e ha quindi riba- dito che il ritorno nel suo Paese d’origine l’esporrebbe a gravi pericoli. Allo scritto ha allegato le registrazioni vocali delle minacce in lingua straniera e gli screenshot delle chiamate.

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E. 6.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che – così come già rilevato dalla SEM – emergono dubbi quanto alla verosimiglianza del racconto della ricorrente, in particolare in merito all’evento scatenante l’espatrio. Se da un lato le allegazioni quanto alle violenze e agli abusi subiti nel passato e sino al 2011 appaiono verosimili, dall’altro lato, le dichiara- zioni della ricorrente riguardo al periodo recente dal 2019 al 2024, periodo che avrebbe portato all’espatrio, risultano confuse, contraddittorie, contra- rie alla logica e incoerenti. In particolare, risulta quantomeno difficilmente credibile che il padre abbia ripreso a perseguitarla dopo otto anni di com- pleta assenza (cfr. atto SEM 39/16, D18, D21, D53, D72, D85, D92 e D99 e atto SEM 49/14, D12, D13, D37 e D70) e che nonostante sapesse dove lavorava e viveva non si siano mai incontrati (cfr. atto SEM 39/16, D18, D54, D71, D72 e D92 e atto SEM 49/14, D12, D15-25, D31-35, D39, D41- 43, D48 e D49). Pure le motivazioni per cui le persecuzioni sarebbero riprese risultano for- temente dubbiose. Questo Tribunale rileva invero che la ricorrente ha di- chiarato di avere raccontato alla nonna paterna gli abusi subiti già prima di scappare di casa nel 2011 (cfr. atto SEM 39/16, D33, D34, D37, D85 e D99 e atto SEM 49/14, D72) e non può quindi essere un elemento scatenante le minacce e le percosse dal 2019 in avanti (cfr. atto SEM 39/16, D85 e D99). Inoltre, già nel 2022 ha incontrato un altro uomo che ha sposato (…) anni dopo e con cui appare avere una buona relazione (cfr. atto SEM 39/16, D61, D64 e D70 e atto SEM 49/14, D6, D7, D56). Se l’essere divorziata fosse stato un reale motivo di persecuzione, è contrario alla logica che la ricorrente non abbia immediatamente informato la famiglia di essersi rispo- sata (cfr. atto SEM 49/14, D65 e D67-71). Infine, suo padre faceva regolar- mente visita allo zio paterno (cfr. atto SEM 49/14, D33) ed è quindi difficil- mente comprensibile la dichiarazione secondo cui non fossero in buoni rapporti (cfr. atto SEM 49/14, D43). Da ultimo, vi è confusione e contraddizione pure in merito all’ultimo luogo in cui avrebbe vissuto sino all’espatrio (cfr. atto SEM 39/16, D53, D55-57, D65-66, D69 e D76-77). Questo Tribunale rileva altresì che la patologia psichiatrica cui la ricorrente è affetta non giustifica le numerose illogicità e contraddittorietà delle allegazioni della richiedente. Durante le audizioni la ricorrente è stata ascoltata da un team dello stesso genere e non risulta alcun indizio secondo cui la stessa si sarebbe trovata in uno stato fisico o mentale alterato tale da non poter continuare l’audizione e la rappresen- tante legale non ha mai sollecitato pause supplementari.

D-1695/2025 Pagina 10 Comunque sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, questo Tribunale osserva che le dichiarazioni della richiedente non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, così come si esporrà al conside- rando seguente.

E. 6.2 Questo Tribunale osserva invero che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflitte da terze persone (cfr. supra consid. 5.1) e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l’asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all’interno del proprio Paese d’origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che nonostante gli asseriti numerosi, gravi e violenti maltrattamenti e le minacce che sarebbero avvenuti anche di fronte a testimoni (cfr. atto SEM 39/16, D12, D26-28, D33-34, D58-60, D85- 86, D88, D90-92 e D95-96 e atto SEM 49/14, D12, D25, D36, D49 e D51), la ricorrente non ha dimostrato né reso (almeno) verosimile di avere fatto appello alla polizia o denunciato suo padre e/o i suoi fratelli narrando epi- sodi inverosimili sul fatto che non avrebbe ricevuto aiuto o protezione dalle autorità (cfr. atto SEM 39/16, D88-89, D91 e D92 e atto SEM 49/14, D55 e D71 e D87). Peraltro, questo Tribunale osserva che la richiedente stessa ha anzi asserito di non avere sporto denunce per paura (cfr. atto SEM 39/16, D90). Solamente alla fine della seconda audizione sui motivi d’asilo avvenuta il 18 febbraio 2025, la ricorrente ha asserito di avere denunciato il padre in seguito all’episodio che sarebbe avvenuto il (…) 2024 alla fer- mata degli autobus (cfr. atto SEM 49/14, D78-81). Al riguardo, questo Tri- bunale rileva che, sia dalle allegazioni della ricorrente, che dai mezzi di prova prodotti (a prescindere dalla loro autenticità o meno), emerge invero che lo Stato turco sarebbe intervenuto nei confronti del padre della ricor- rente in seguito alla menzionata denuncia (cfr. mdp n. 9, nonché i mdp allegati all’atto SEM 53/13). Pertanto, non vi sono manifestamente indizi concreti per ritenere che la ricorrente non avrebbe ottenuto protezione dallo Stato turco – eventualmente anche con il supporto di un avvocato o un’av- vocata – se l’avesse richiesta e se avesse lasciato all’autorità il tempo di dimostrare la sua capacità di aiutarla e proteggerla. Il Tribunale osserva altresì che l’insorgente ha dichiarato di avere sempre provveduto al suo sostentamento (cfr. atto SEM 39/16, D22, D24, D44, D45, D53, D73 e D92 e atto SEM 49/14, D11, D12 e D23) ed era dunque economicamente indipendente mediante lavori sia stagionali che non. Inol- tre, la ricorrente ha indicato di avere vissuto in molti luoghi in Turchia, se- gnatamente a C.______, a E.______, ad D._______, a F.______, a G.______, a H._______, a I._______ (J._______), a K.________ e a L.______. Conto tenuto che le violenze che avrebbe subito sarebbero

D-1695/2025 Pagina 11 avvenute soprattutto a C._______ e in parte a E._______ e a H._______, la richiedente avrebbe potuto stabilirsi altrove nel Paese d’origine, come già fatto in passato, per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, e non si ravvisano elementi obiettivi, considerata la situazione concreta dell’inte- ressata, per cui avrebbe dovuto cedere alle minacce del padre e dei fratelli e tornare a vivere con i suoi persecutori a C._______, peraltro per ben due volte nonostante le asserite ripetute violenze (cfr. atto SEM 39/16, D58-60, D74, D76, D92 e D95-98 e atto SEM 49/14, D30, D35, D36, D41, D44-46, D51, D52 e D62). Inoltre, secondo giurisprudenza, la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2–5.2.5; cfr. anche tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). La ricorrente avrebbe altresì avuto – e avrà in futuro, qualora fosse necessario – la possibilità di rivolgersi direttamente, anche per il tramite della sua avvocatessa di D._______, ad un’associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, associazioni che dispongono per i propri membri anche di aiuti psicologici ed economici.

E. 6.3 Per quanto concerne il nuovo fatto allegato in sede di ricorso secondo cui avrebbe subito delle discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occu- pazione, ai servizi sanitari, nonché discriminazioni nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative e che questo contesto di costante discrimina- zione avrebbe causato una pressione psicologica insopportabile con gravi conseguenze sulla sua salute mentale, questo Tribunale – e a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha circostanziato né sostanziato queste sue allegazioni – osserva quanto segue. La ricorrente, nel suo racconto, non ha mai accennato di avere subito discriminazioni durante le visite ospeda- liere e si rileva che se non ha sempre ricevuto le cure necessarie questo sarebbe attribuibile al padre e non a una discriminazione da parte del per- sonale medico (cfr. atto SEM 39/16, D10-12, D34-35 e D88). Sarebbe al- tresì attribuibile alla volontà del padre e non a una discriminazione il fatto che non avrebbe potuto continuare i propri studi (cfr. atto SEM 39/16, D46). Questo Tribunale ravvisa altresì che la richiedente ha dichiarato di avere sempre lavorato e non ha mai accennato ad avere subito discriminazioni, né per trovare lavoro né sul luogo di lavoro (cfr. atto SEM 39/16, D22, D24, D44, D45, D53, D73 e D92 e atto SEM 49/14, D11, D12 e D23). Infine, e come già indicato precedentemente al considerando precedente,

D-1695/2025 Pagina 12 l’insorgente non ha reso verosimile di essersi rivolta alle autorità né ha fatto valere prima del ricorso di avere subito discriminazioni da parte dell’auto- rità. Per quanto concerne invece il nuovo fatto, altresì allegato nel gravame, che in Turchia le autorità non garantirebbero un’effettiva protezione alle donne vittime di violenze e che le donne attiviste per i diritti umani sareb- bero particolarmente esposte ai rischi di repressione della libertà di espres- sione, di detenzione arbitraria e vittime dell’uso della violenza di Stato, que- sto Tribunale rileva che mai prima del ricorso la ricorrente ha anche solo accennato a un ingaggio politico da parte sua e/o a esternazioni sul piano politico in Turchia e in fase ricorsuale non ha minimamente sostanziato né circostanziato queste sue allegazioni che risultano pertanto non credibili e inverosimili e non sono atte ad adempiere i criteri di cui agli art. 3 e 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiata.

E. 6.4 In merito ai mezzi di prova prodotti dalla ricorrente, tutti di data anteriore alla decisione impugnata della SEM – ad eccezione di alcuni referti medici recenti di visite effettuate in Svizzera di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante in seguito –, questo Tribunale osserva che gli stessi – come già correttamente indicato dalla SEM – appaiono inadeguati. Segnatamente, dalla documentazione medica (cfr. mdp SEM n. 3 e 7), dalle foto (cfr. mdp SEM n. 5 e foto contenute nella chiavetta USB) e dal video (cfr. mdp SEM

n. 8 e video contenuto nella chiavetta USB) non è possibile determinare né chi avrebbe causato le ferite alla richiedente, né in quali circostanze. Men- tre i documenti delle autorità turche (cfr. mdp SEM 4, 6 e 9 e mdp allegati all’atto SEM 53/13), a prescindere dalla questione di sapere se gli stessi siano autentici o meno, dimostrerebbero semmai l’attivazione dello Stato turco a difesa della ricorrente. Anche gli ulteriori mezzi di prova, segnata- mente la carta d’identità e la documentazione relativa al divorzio dal primo marito (cfr. mdp SEM n. 1 e 2, la documentazione n. 3-6 allegata al gra- vame, nonché i documenti contenuti nella chiavetta USB), non sono mani- festamente atti a modificare la valutazione che precede. Infine, pure le registrazioni vocali delle minacce e gli screenshot delle chia- mate trasmessi con il complemento al ricorso non sono atti a modificare l’esito del ricorso in quanto sono materiale facilmente fabbricabile per il bi- sogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio, conto tenuto che non vi è alcun modo per sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio o degli screenshot.

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E. 6.5 Ne discende quindi che le censure ricorsuali né i mezzi di prova non sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla ve- rosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi d’asilo fatti valere dalla ri- corrente.

E. 7 In conclusione, i motivi d’asilo addotti dall’insorgente non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste all’art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconosci- mento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 9.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha indicato che la sua situazione perso- nale e la situazione attuale nel suo Paese d’origine renderebbero inesigi- bile il rinvio in Turchia e ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento.

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E. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente in Turchia.

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Con- venzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.

E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Par- tito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 no- vembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2).

E. 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente è una giovane donna (classe […]), ha vissuto in diverse città della Turchia, in particolare a C._______, a E._______, ad D._______, a F._______, a G.______, a

D-1695/2025 Pagina 15 H._______, a I._______ ([J._______]), a K.________ e a L._______, di- spone di una formazione scolastica basilare (cfr. atto SEM 39/16, D46) e ha diverse esperienze lavorative avendo lavorato nel settore (…), nel set- tore (…) in qualità di addetta alla (…) e alle (…), nonché come (…) (cfr. atto SEM 39/16, D22, D24, D44, D45, D53, D73 e D92 e atto SEM 49/14, D11, D12 e D23). Ha inoltre dichiarato di avere un (secondo) marito con cui è in contatto e in buoni rapporti (cfr. atto SEM 39/16, D61 e D64-66 e atto SEM 49/14, D6-8, D67, D69 e D76). Infine, i suoi problemi di salute, segnata- mente la sindrome da stress post-traumatico, il carcinoma (…), la proble- matica ai denti nonché (…), l’anemia e l’iperplasia (…), possono essere curati, se necessario, in Turchia. In particolare, per quanto concerne la pa- tologia psichiatrica, questo Tribunale osserva che la ricorrente, già seguita da uno specialista in psichiatria, ha subito un ricovero volontario in una struttura psichiatrica a causa di un sospetto di ideazione anticonservativa che sarebbe stata dovuta alla decisione negativa della SEM, al recente decesso della madre e ad altri problemi di salute. La ricorrente è stata di- messa dopo tre giorni il 10 marzo 2025 e all’ultima visita che risulta dagli atti del 31 marzo 2025 l’ideazione anticonservativa era assente e la spe- cialista raccomandava di continuare la presa a carico psichiatrica (cfr. atto SEM 73/8 e atto SEM 71/4). Inoltre, alla ricorrente il 21 novembre 2024 è stato diagnosticato un carcinoma (…) (cfr. atti SEM 12/3, 18/2, 21/2 e 25/2) ed ha subito un’(…) l’8 gennaio 2025 (cfr. atto SEM 26/3, atto SEM 27/2 e atto SEM 28/2). A causa di tale patologia la ricorrente è tenuta a sostituire la (…) ogni tre mesi e ad effettuare controlli regolari (cfr. atto SEM 37/2 e atto SEM 61/3). Al tal proposito, questo Tribunale osserva che la Turchia dispone di strut- ture e personale medico adeguato per il trattamento sia di disturbi psichici (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-2197/2023 del 24 aprile 2025 consid. 7.3.4) sia di malattie oncologiche (cfr. sentenze del Tribunale D- 7199/2023 del 5 febbraio 2025 consid. 6.5.5 e E-3829/2024 del 7 novem- bre 2024 consid. 8.3.2).

E. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

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E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

D-1695/2025 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1695/2025 Sentenza del 28 maggio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nata il (...), Turchia, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 13 novembre 2024. A.b In data 25 novembre 2024, l'interessata ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c Con scritti del 24 gennaio 2025 e del 27 gennaio 2025, l'interessata ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 2-6). A.d In data 30 gennaio 2025, la SEM ha sentito la richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). A.e Con scritto del 10 febbraio 2025, l'interessata ha trasmesso alla SEM, per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente fattispecie - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 7-8). A.f In data 18 febbraio 2025, la SEM ha sentito l'interessata nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo complementare. Durante la menzionata audizione, la richiedente ha depositato un mezzo di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mdp SEM n. 9). A.g Con progetto di decisione del 26 febbraio 2025, la SEM ha prospettato all'interessata una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo. A.h Con parere del 27 febbraio 2025, la richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 26 febbraio 2025. Al menzionato parere ha allegato ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente fattispecie - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. quattro allegati all'atto SEM 53/13). B. B.a Con decisione del 28 febbraio 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiata dell'interessata, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen della richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessata. C. C.a In data 11 marzo 2025 (data d'entrata: 12 marzo 2025), l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Al gravame ha allegato diversa documentazione per la maggior parte già presentata dinanzi all'autorità inferiore. C.b Con decisione del 27 marzo 2025, la SEM ha attribuito l'insorgente al Cantone B._______. D. D.a In corso di procedura l'interessata è stata sottoposta a diverse visite mediche di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente fattispecie - in seguito nei considerandi in diritto. D.b In data 22 maggio 2025 (timbro postale: 23 maggio 2025; data d'entrata: 26 maggio 2025), la ricorrente ha trasmesso un complemento al ricorso, nonché dei nuovi mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 Sentita sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, la ricorrente, originaria di C._______, ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, la Turchia, a causa delle minacce di morte che avrebbe ricevuto da suo padre. In particolare, ha raccontato che avrebbe subito da parte del padre maltrattamenti fin dall'infanzia, nonché abusi sessuali dall'età adolescenziale. Sarebbe scappata di casa nel 2011, avrebbe sposato un uomo sconosciuto su consiglio di parenti e amici e avrebbe vissuto con lui ad D._______. Quest'uomo avrebbe dato una somma di denaro a suo padre e da allora non avrebbe più avuto contatti con nessuno della sua famiglia. Nel 2019 si sarebbe separata da quest'uomo e avrebbe divorziato nel 2021. Dopo la separazione si sarebbe trasferita a E._______ e, dal 2022, avrebbe anche vissuto in alcuni periodi a F._______ per lavoro. Suo padre non avrebbe accettato che vivesse da sola a E._______ e, per il tramite dei suoi fratelli, le avrebbe intimato, tramite minacce e percosse, di rientrare a casa. In due occasioni, ossia da (...) 2022 ad (...) 2023 e da (...) 2023 a (...) 2024, il padre ed i fratelli l'avrebbero convinta a tornare a C._______. In entrambe le occasioni, la ricorrente avrebbe subito maltrattamenti, violenze e percosse e sarebbe quindi fuggita nuovamente. L'insorgente ha altresì raccontato che nel 2022 a F._______ avrebbe incontrato un altro uomo con cui si sarebbe sposata nel (...) 2024 senza il consenso delle rispettive famiglie. Ha asserito che l'ostilità di suo padre nei suoi confronti, nonché le minacce di morte, sarebbero dovute al fatto che suo padre non avrebbe accettato questo secondo matrimonio e che lei avrebbe raccontato a diversi membri della famiglia le violenze e gli abusi sessuali che avrebbe subito da parte di suo padre. Ha dichiarato che in caso di rientro in Turchia verrebbe uccisa. 5.2 Nella decisione impugnata del 28 febbraio 2025, la SEM ha ritenuto che il racconto della ricorrente sarebbe confuso, contraddittorio, contrario alla logica, nonché incoerente e pertanto non sarebbe verosimile. In particolare, la SEM ha ritenuto possibile che l'insorgente avrebbe subito maltrattamenti e abusi da parte di suo padre fino al 2011, ma ha osservato che le dichiarazioni della ricorrente in merito a una ripresa delle persecuzioni che avrebbe subito dal padre e dai fratelli dal 2019, ossia dopo otto anni di totale assenza di contatti con la sua famiglia, nonché in merito al motivo che avrebbe scatenato una ripresa dei maltrattamenti, sarebbero confuse, contraddittorie e contrarie alla logica. Confusione, contraddittorietà e illogicità sarebbero altresì state riscontrate dalla SEM nelle allegazioni della ricorrente quanto al comportamento del padre nel periodo dal 2019 al 2022, il quale l'avrebbe seguita o fatta seguire e sarebbe stato frequentemente a E._______ per lavoro ma non l'avrebbe mai incontrato. Per quanto riguarda il periodo dal 2022 al momento dell'espatrio nel 2024, la SEM ha rilevato che le indicazioni in merito all'ultimo luogo di residenza, in merito alle modalità e ai motivi per cui sarebbe rientrata a casa per due volte da suo padre e dai suoi fratelli, nonché in merito alle giustificazioni che avrebbe fornito, sarebbero confuse, contraddittorie e illogiche. La SEM ha infatti osservato che la ricorrente sarebbe stata economicamente autonoma, avrebbe avuto una relazione di (...) anni con l'uomo che sarebbe in seguito diventato il secondo marito e avrebbe potuto trasferirsi ovunque nel Paese d'origine, come avrebbe già fatto in passato, e che pertanto non vi sarebbero stati motivi per cedere alle pressioni e alle minacce del padre e dei fratelli. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che la ricorrente non avrebbe concretizzato alcun effettivo motivo d'espatrio. Quanto ai mezzi di prova presentati dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che gli stessi sarebbero materiale facilmente fabbricabile ai fini della causa nonché inadeguati in quanto non avvalorerebbero la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente in merito ai motivi d'asilo. In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto che la documentazione medica attesterebbe che l'insorgente avrebbe necessitato di cure mediche per delle ferite riportate, ma che non determinerebbe né chi avrebbe causato tali ferite né in quali circostanze. Sotto il profilo della rilevanza dei motivi d'asilo addotti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la SEM ha osservato che molti episodi raccontati sarebbero verosimili ma risalirebbero a prima del 2011 e non sarebbero quindi più attuali. Per il resto, la SEM ha ribadito che il narrato della ricorrente per quanto concerne il periodo dal 2019 non sarebbe verosimile. Quanto al parere trasmesso dalla rappresentante legale il 27 febbraio 2025, l'autorità inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 26 febbraio 2025. In particolare, ha osservato che le audizioni sarebbero state condotte conto tenuto della sua patologia psichiatrica e che l'affezione psichiatrica non sarebbe atta a giustificare le forti contraddizioni che sarebbero state rilevate. La SEM ha inoltre rilevato che le considerazioni in merito alla condizione delle donne vittime di violenza domestica sarebbero ininfluenti conto tenuto che le allegazioni della ricorrente sarebbero inverosimili e pertanto non sarebbero state analizzate dal profilo della rilevanza. Infine, la SEM ha biasimato la rappresentante della ricorrente perché avrebbe atteso a produrre dei mezzi di prova sino all'inoltro del parere, nonostante ne sarebbe già stata in possesso prima della seconda audizione sui motivi d'asilo del 18 febbraio 2025. Tale comportamento sarebbe stato, secondo la SEM, al fine di dilazionare senza alcuna ragione fondata i tempi procedurali. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni della ricorrente non soddisferebbero né l'art. 7 LAsi, né l'art. 3 LAsi. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che suo padre avrebbe minacciato di ucciderla ed ha asserito che le sue dichiarazioni sarebbero coerenti con l'esperienza di vita e con il contesto culturale e sociale del suo Paese d'origine, nonché che la presenza di alcune discrepanze nei dettagli secondari non pregiudicherebbe la credibilità del suo racconto conto tenuto inoltre del trauma che avrebbe subito e della difficoltà che avrebbe di rievocare eventi dolorosi con precisione temporale e spaziale. Nel proprio gravame, la ricorrente ha sostenuto che i diversi motivi per cui le ostilità sarebbero ricominciate nel 2019, segnatamente il divorzio, la vita indipendente e la rivelazione degli abusi, non sarebbero contraddizioni, bensì motivazioni cumulative. Ha indicato inoltre che l'avere vissuto temporaneamente con gli zii potrebbe essere stato percepito disonorante per la sua famiglia e che il fatto di essere rientrata a casa di suo padre si spiegherebbe tenendo conto delle dinamiche psicologiche e sociali, quali il legame di dipendenza che svilupperebbero le vittime, nonché le pressioni familiari e culturali. Ha inoltre dichiarato che avrebbe dimostrato di avere esaurito ogni possibilità di trovare sicurezza all'interno del Paese d'origine e che il matrimonio religioso con il secondo marito non le garantirebbe protezione legale e avrebbe creato ostilità anche da parte della famiglia del secondo marito. Quanto ai referti medici ha sostenuto che seppure gli stessi non riporterebbero l'autore delle aggressioni, le ferite riportate sarebbero compatibili con la sua narrazione, e che, in assenza di prove contrarie, non vi sarebbe motivo di dubitare che le ferite sarebbero state inflitte da familiari e che la documentazione renderebbe credibile il rischio di persecuzione in caso di ritorno nel Paese d'origine. Ha aggiunto che in Turchia le autorità non garantirebbero un'effettiva protezione alle donne vittime di violenze e che le donne attiviste per i diritti umani sarebbero particolarmente esposte ai rischi di repressione della libertà di espressione, di detenzione arbitraria e vittime dell'uso della violenza di Stato. Inoltre, che la discriminazione contro i curdi sarebbe un fenomeno storicamente documentato, che sarebbe un problema persistente, che avrebbe subito discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione, ai servizi sanitari, nonché discriminazioni nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative e che questo contesto di costante discriminazione avrebbe causato una pressione psicologica insopportabile con gravi conseguenze sulla sua salute mentale. Ha infine sostenuto che, al momento dell'espatrio, avrebbe avuto un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi e che tale timore persisterebbe a tutt'oggi. Al gravame ha altresì allegato dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito (cfr. consid. 6.4 della presente sentenza). Nel complemento al ricorso del 22 maggio 2025, l'insorgente ha segnalato che avrebbe ricevuto recenti minacce di morte e insulti da suo padre e da suo fratello per il tramite del canale di comunicazione (...) e ha quindi ribadito che il ritorno nel suo Paese d'origine l'esporrebbe a gravi pericoli. Allo scritto ha allegato le registrazioni vocali delle minacce in lingua straniera e gli screenshot delle chiamate. 6. 6.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che - così come già rilevato dalla SEM - emergono dubbi quanto alla verosimiglianza del racconto della ricorrente, in particolare in merito all'evento scatenante l'espatrio. Se da un lato le allegazioni quanto alle violenze e agli abusi subiti nel passato e sino al 2011 appaiono verosimili, dall'altro lato, le dichiarazioni della ricorrente riguardo al periodo recente dal 2019 al 2024, periodo che avrebbe portato all'espatrio, risultano confuse, contraddittorie, contrarie alla logica e incoerenti. In particolare, risulta quantomeno difficilmente credibile che il padre abbia ripreso a perseguitarla dopo otto anni di completa assenza (cfr. atto SEM 39/16, D18, D21, D53, D72, D85, D92 e D99 e atto SEM 49/14, D12, D13, D37 e D70) e che nonostante sapesse dove lavorava e viveva non si siano mai incontrati (cfr. atto SEM 39/16, D18, D54, D71, D72 e D92 e atto SEM 49/14, D12, D15-25, D31-35, D39, D41-43, D48 e D49). Pure le motivazioni per cui le persecuzioni sarebbero riprese risultano fortemente dubbiose. Questo Tribunale rileva invero che la ricorrente ha dichiarato di avere raccontato alla nonna paterna gli abusi subiti già prima di scappare di casa nel 2011 (cfr. atto SEM 39/16, D33, D34, D37, D85 e D99 e atto SEM 49/14, D72) e non può quindi essere un elemento scatenante le minacce e le percosse dal 2019 in avanti (cfr. atto SEM 39/16, D85 e D99). Inoltre, già nel 2022 ha incontrato un altro uomo che ha sposato (...) anni dopo e con cui appare avere una buona relazione (cfr. atto SEM 39/16, D61, D64 e D70 e atto SEM 49/14, D6, D7, D56). Se l'essere divorziata fosse stato un reale motivo di persecuzione, è contrario alla logica che la ricorrente non abbia immediatamente informato la famiglia di essersi risposata (cfr. atto SEM 49/14, D65 e D67-71). Infine, suo padre faceva regolarmente visita allo zio paterno (cfr. atto SEM 49/14, D33) ed è quindi difficilmente comprensibile la dichiarazione secondo cui non fossero in buoni rapporti (cfr. atto SEM 49/14, D43). Da ultimo, vi è confusione e contraddizione pure in merito all'ultimo luogo in cui avrebbe vissuto sino all'espatrio (cfr. atto SEM 39/16, D53, D55-57, D65-66, D69 e D76-77). Questo Tribunale rileva altresì che la patologia psichiatrica cui la ricorrente è affetta non giustifica le numerose illogicità e contraddittorietà delle allegazioni della richiedente. Durante le audizioni la ricorrente è stata ascoltata da un team dello stesso genere e non risulta alcun indizio secondo cui la stessa si sarebbe trovata in uno stato fisico o mentale alterato tale da non poter continuare l'audizione e la rappresentante legale non ha mai sollecitato pause supplementari. Comunque sia, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, questo Tribunale osserva che le dichiarazioni della richiedente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, così come si esporrà al considerando seguente. 6.2 Questo Tribunale osserva invero che gli episodi raccontati riguardano persecuzioni inflitte da terze persone (cfr. supra consid. 5.1) e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, i richiedenti l'asilo devono avere esaurito tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine prima di richiedere protezione da un altro Stato. Ora, questo Tribunale osserva che nonostante gli asseriti numerosi, gravi e violenti maltrattamenti e le minacce che sarebbero avvenuti anche di fronte a testimoni (cfr. atto SEM 39/16, D12, D26-28, D33-34, D58-60, D85-86, D88, D90-92 e D95-96 e atto SEM 49/14, D12, D25, D36, D49 e D51), la ricorrente non ha dimostrato né reso (almeno) verosimile di avere fatto appello alla polizia o denunciato suo padre e/o i suoi fratelli narrando episodi inverosimili sul fatto che non avrebbe ricevuto aiuto o protezione dalle autorità (cfr. atto SEM 39/16, D88-89, D91 e D92 e atto SEM 49/14, D55 e D71 e D87). Peraltro, questo Tribunale osserva che la richiedente stessa ha anzi asserito di non avere sporto denunce per paura (cfr. atto SEM 39/16, D90). Solamente alla fine della seconda audizione sui motivi d'asilo avvenuta il 18 febbraio 2025, la ricorrente ha asserito di avere denunciato il padre in seguito all'episodio che sarebbe avvenuto il (...) 2024 alla fermata degli autobus (cfr. atto SEM 49/14, D78-81). Al riguardo, questo Tribunale rileva che, sia dalle allegazioni della ricorrente, che dai mezzi di prova prodotti (a prescindere dalla loro autenticità o meno), emerge invero che lo Stato turco sarebbe intervenuto nei confronti del padre della ricorrente in seguito alla menzionata denuncia (cfr. mdp n. 9, nonché i mdp allegati all'atto SEM 53/13). Pertanto, non vi sono manifestamente indizi concreti per ritenere che la ricorrente non avrebbe ottenuto protezione dallo Stato turco - eventualmente anche con il supporto di un avvocato o un'avvocata - se l'avesse richiesta e se avesse lasciato all'autorità il tempo di dimostrare la sua capacità di aiutarla e proteggerla. Il Tribunale osserva altresì che l'insorgente ha dichiarato di avere sempre provveduto al suo sostentamento (cfr. atto SEM 39/16, D22, D24, D44, D45, D53, D73 e D92 e atto SEM 49/14, D11, D12 e D23) ed era dunque economicamente indipendente mediante lavori sia stagionali che non. Inoltre, la ricorrente ha indicato di avere vissuto in molti luoghi in Turchia, segnatamente a C.______, a E.______, ad D._______, a F.______, a G.______, a H._______, a I._______ (J._______), a K.________ e a L.______. Conto tenuto che le violenze che avrebbe subito sarebbero avvenute soprattutto a C._______ e in parte a E._______ e a H._______, la richiedente avrebbe potuto stabilirsi altrove nel Paese d'origine, come già fatto in passato, per eventualmente sottrarsi ai problemi descritti, e non si ravvisano elementi obiettivi, considerata la situazione concreta dell'interessata, per cui avrebbe dovuto cedere alle minacce del padre e dei fratelli e tornare a vivere con i suoi persecutori a C._______, peraltro per ben due volte nonostante le asserite ripetute violenze (cfr. atto SEM 39/16, D58-60, D74, D76, D92 e D95-98 e atto SEM 49/14, D30, D35, D36, D41, D44-46, D51, D52 e D62). Inoltre, secondo giurisprudenza, la capacità di protezione riconosciuta di principio alle autorità turche vale anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2-5.2.5; cfr. anche tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). La ricorrente avrebbe altresì avuto - e avrà in futuro, qualora fosse necessario - la possibilità di rivolgersi direttamente, anche per il tramite della sua avvocatessa di D._______, ad un'associazione per la protezione delle donne vittime di violenza, associazioni che dispongono per i propri membri anche di aiuti psicologici ed economici. 6.3 Per quanto concerne il nuovo fatto allegato in sede di ricorso secondo cui avrebbe subito delle discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione, ai servizi sanitari, nonché discriminazioni nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative e che questo contesto di costante discriminazione avrebbe causato una pressione psicologica insopportabile con gravi conseguenze sulla sua salute mentale, questo Tribunale - e a prescindere dal fatto che l'insorgente non ha circostanziato né sostanziato queste sue allegazioni - osserva quanto segue. La ricorrente, nel suo racconto, non ha mai accennato di avere subito discriminazioni durante le visite ospedaliere e si rileva che se non ha sempre ricevuto le cure necessarie questo sarebbe attribuibile al padre e non a una discriminazione da parte del personale medico (cfr. atto SEM 39/16, D10-12, D34-35 e D88). Sarebbe altresì attribuibile alla volontà del padre e non a una discriminazione il fatto che non avrebbe potuto continuare i propri studi (cfr. atto SEM 39/16, D46). Questo Tribunale ravvisa altresì che la richiedente ha dichiarato di avere sempre lavorato e non ha mai accennato ad avere subito discriminazioni, né per trovare lavoro né sul luogo di lavoro (cfr. atto SEM 39/16, D22, D24, D44, D45, D53, D73 e D92 e atto SEM 49/14, D11, D12 e D23). Infine, e come già indicato precedentemente al considerando precedente, l'insorgente non ha reso verosimile di essersi rivolta alle autorità né ha fatto valere prima del ricorso di avere subito discriminazioni da parte dell'autorità. Per quanto concerne invece il nuovo fatto, altresì allegato nel gravame, che in Turchia le autorità non garantirebbero un'effettiva protezione alle donne vittime di violenze e che le donne attiviste per i diritti umani sarebbero particolarmente esposte ai rischi di repressione della libertà di espressione, di detenzione arbitraria e vittime dell'uso della violenza di Stato, questo Tribunale rileva che mai prima del ricorso la ricorrente ha anche solo accennato a un ingaggio politico da parte sua e/o a esternazioni sul piano politico in Turchia e in fase ricorsuale non ha minimamente sostanziato né circostanziato queste sue allegazioni che risultano pertanto non credibili e inverosimili e non sono atte ad adempiere i criteri di cui agli art. 3 e 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiata. 6.4 In merito ai mezzi di prova prodotti dalla ricorrente, tutti di data anteriore alla decisione impugnata della SEM - ad eccezione di alcuni referti medici recenti di visite effettuate in Svizzera di cui si dirà se del caso e per quanto rilevante in seguito -, questo Tribunale osserva che gli stessi - come già correttamente indicato dalla SEM - appaiono inadeguati. Segnatamente, dalla documentazione medica (cfr. mdp SEM n. 3 e 7), dalle foto (cfr. mdp SEM n. 5 e foto contenute nella chiavetta USB) e dal video (cfr. mdp SEM n. 8 e video contenuto nella chiavetta USB) non è possibile determinare né chi avrebbe causato le ferite alla richiedente, né in quali circostanze. Mentre i documenti delle autorità turche (cfr. mdp SEM 4, 6 e 9 e mdp allegati all'atto SEM 53/13), a prescindere dalla questione di sapere se gli stessi siano autentici o meno, dimostrerebbero semmai l'attivazione dello Stato turco a difesa della ricorrente. Anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente la carta d'identità e la documentazione relativa al divorzio dal primo marito (cfr. mdp SEM n. 1 e 2, la documentazione n. 3-6 allegata al gravame, nonché i documenti contenuti nella chiavetta USB), non sono manifestamente atti a modificare la valutazione che precede. Infine, pure le registrazioni vocali delle minacce e gli screenshot delle chiamate trasmessi con il complemento al ricorso non sono atti a modificare l'esito del ricorso in quanto sono materiale facilmente fabbricabile per il bisogno della causa e quindi di esiguo valore probatorio, conto tenuto che non vi è alcun modo per sapere chi sia a parlare o risalire alla data di tali registrazioni audio o degli screenshot. 6.5 Ne discende quindi che le censure ricorsuali né i mezzi di prova non sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi d'asilo fatti valere dalla ricorrente.

7. In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'insorgente non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste all'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha indicato che la sua situazione personale e la situazione attuale nel suo Paese d'origine renderebbero inesigibile il rinvio in Turchia e ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 9.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Turchia. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda e gli aleviti (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8; cfr. anche, fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2). 10.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente è una giovane donna (classe [...]), ha vissuto in diverse città della Turchia, in particolare a C._______, a E._______, ad D._______, a F._______, a G.______, a H._______, a I._______ ([J._______]), a K.________ e a L._______, dispone di una formazione scolastica basilare (cfr. atto SEM 39/16, D46) e ha diverse esperienze lavorative avendo lavorato nel settore (...), nel settore (...) in qualità di addetta alla (...) e alle (...), nonché come (...) (cfr. atto SEM 39/16, D22, D24, D44, D45, D53, D73 e D92 e atto SEM 49/14, D11, D12 e D23). Ha inoltre dichiarato di avere un (secondo) marito con cui è in contatto e in buoni rapporti (cfr. atto SEM 39/16, D61 e D64-66 e atto SEM 49/14, D6-8, D67, D69 e D76). Infine, i suoi problemi di salute, segnatamente la sindrome da stress post-traumatico, il carcinoma (...), la problematica ai denti nonché (...), l'anemia e l'iperplasia (...), possono essere curati, se necessario, in Turchia. In particolare, per quanto concerne la patologia psichiatrica, questo Tribunale osserva che la ricorrente, già seguita da uno specialista in psichiatria, ha subito un ricovero volontario in una struttura psichiatrica a causa di un sospetto di ideazione anticonservativa che sarebbe stata dovuta alla decisione negativa della SEM, al recente decesso della madre e ad altri problemi di salute. La ricorrente è stata dimessa dopo tre giorni il 10 marzo 2025 e all'ultima visita che risulta dagli atti del 31 marzo 2025 l'ideazione anticonservativa era assente e la specialista raccomandava di continuare la presa a carico psichiatrica (cfr. atto SEM 73/8 e atto SEM 71/4). Inoltre, alla ricorrente il 21 novembre 2024 è stato diagnosticato un carcinoma (...) (cfr. atti SEM 12/3, 18/2, 21/2 e 25/2) ed ha subito un'(...) l'8 gennaio 2025 (cfr. atto SEM 26/3, atto SEM 27/2 e atto SEM 28/2). A causa di tale patologia la ricorrente è tenuta a sostituire la (...) ogni tre mesi e ad effettuare controlli regolari (cfr. atto SEM 37/2 e atto SEM 61/3). Al tal proposito, questo Tribunale osserva che la Turchia dispone di strutture e personale medico adeguato per il trattamento sia di disturbi psichici (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-2197/2023 del 24 aprile 2025 consid. 7.3.4) sia di malattie oncologiche (cfr. sentenze del Tribunale D-7199/2023 del 5 febbraio 2025 consid. 6.5.5 e E-3829/2024 del 7 novembre 2024 consid. 8.3.2). 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. 13.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: