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D-2519/2021

D-2519/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino tunisino di etnia araba, ateo, nato a B._______ e vissuto da ultimo a C._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 6 agosto 2020 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 5/2, 16/10), dopo essere stato arrestato dalla polizia cantonale friburghese con l’accusa di soggiorno illegale e falsità in certificati (atti SEM

n. 57/19). A.b Il 17 agosto 2020, l'interessato è stato sentito nel corso di un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cfr. atto SEM n. 20/3). Da tale audizione è emerso che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia alla fine di marzo 2019 e sarebbe giunto in aereo in Francia, munito di un visto della durata di 15 giorni (circostanza confermata anche dalla banca dati CIS- VIS/ORBIS [cfr. atto SEM n. 18/4]). Scaduto il visto, egli avrebbe continuato a vivere illegalmente in Francia, dove non ha depositato alcuna domanda d’asilo e dove ha svolto dei lavori in nero senza permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 29/1). Egli riferisce che anche a seguito del furto del passa- porto, avvenuto dopo circa due mesi dall’arrivo a Lione, non avrebbe mai avuto alcun contatto con le autorità francesi, temendo rappresaglie da parte delle persone che lo avevano derubato. A inizio agosto 2020 l’inte- ressato si sarebbe poi diretto verso la Svizzera, dove il 4 agosto 2020 è stato arrestato per soggiorno illegale (cfr. atto SEM n. 1/4, 18/4, 20/3). A.c Nell’audizione del 18 settembre 2020 (cfr. atto SEM 35/13 [di seguito: verbale 1]), all’interessato sono state dapprima poste delle domande in re- lazione alla sua situazione famigliare, alla sua formazione e alla sua espe- rienza professionale prima dell’espatrio, nonché riguardo alle possibilità di ottenere copia dei documenti d’identità (cfr. verbale 1, D7-60). Riguardo alla propria situazione medica egli ha quindi riferito di essere in terapia presso uno psichiatra e di assumere dei farmaci antidepressivi per poter dormire. Pur riferendo che i disturbi psichici sono presenti sin dal 2004, egli ha riferito di non aver mai consultato alcuno specialista in Tunisia, per paura di essere “etichettato come matto” (cfr. verbale 1, D 61-82). Interro- gato sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato di aver avuto un’infanzia difficile in una famiglia numerosa e con un padre poco presente e partico- larmente violento. All’età di circa sette anni egli avrebbe subito un atto di violenza sessuale da parte di due ragazzini più grandi di lui. A questo primo

D-2519/2021 Pagina 3 episodio di violenza carnale, ne sarebbero seguiti altri tre, perpetrati da uomini adulti incontrati in differenti circostanze e in differenti momenti. Di tali violenze egli non avrebbe mai detto nulla, per timore del giudizio della famiglia e delle autorità oltre che di possibili ritorsioni da parte degli aggres- sori (cfr. verbale 1, D89-92). A.d Non avendo potuto terminare l’esposizione dei motivi d’asilo l’interes- sato è stato convocato all’audizione del 6 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 42/13 [di seguito: verbale 2]). Il richiedente ha riferito di essere stato oggetto di ulteriori abusi sessuali da parte di un compagno di studi della sorella mag- giore, quando questa era agli studi (cfr. verbale 2, D26-28) e nel 2002 da parte di suo cugino, per altro fratello della ragazza che egli avrebbe dovuto sposare. Da ultimo il 23 agosto 2004, allorquando D._______, vicino di casa dei genitori e cugino del ministro degli interni tunisino, si sarebbe in- trodotto nel garage nel quale il richiedente si trovava e cingendolo alle spalle avrebbe tentato di penetrarlo. Dopo essere stato respinto, quest’ul- timo si sarebbe poi allontanato. Il mattino seguente, l’interessato si sarebbe quindi recato con lo zio in polizia per denunciare l’accaduto (cfr. verbale 2, D32), dove tuttavia due agenti in civile già informati dei fatti lo stavano aspettando. Egli sarebbe stato quindi ammanettato, picchiato e trattenuto per l’intera giornata senza cibo né acqua. Alla sera, l’insorgente sarebbe stato rilasciato dopo aver firmato un foglio – di cui ignora il contenuto – e con l’ingiunzione di presentarsi nuovamente in centrale il giorno seguente (cfr. verbale 2, D32-44). Presentatosi in polizia il 25 agosto 2004 egli sa- rebbe stato arrestato e trasferito nel carcere di G._______ dove avrebbe soggiornato fino al 23 settembre 2004, momento della scarcerazione. Gra- zie al proprio legale la vicenda giudiziaria si sarebbe definitivamente con- clusa nel 2006 con una multa di 30 franchi (cfr. verbale 2, D44-52). Sempre nel 2004 il richiedente avrebbe avuto dei problemi con un poliziotto che l’avrebbe sentito dichiarare di non credere nell’esistenza di Dio. Pur es- sendo stato condotto in centrale in stato di fermo, la faccenda si è conclusa in tempi celeri grazie all’intercessione di un amico presso il poliziotto (cfr. verbale 2, D56). L’interessato ha infine accennato a dei problemi con due zii che, per motivi diversi, serberebbero rancore nei suoi confronti (cfr. ver- bale 2, D56). A.e Con provvedimento del 12 ottobre 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Uri (cfr. atto SEM n. 46/2). A.f Nell’ambito dell’audizione integrativa dell’8 marzo 2021 (cfr. atto SEM 63/11 [di seguito: verbale 3]) l’interessato ha innanzitutto fornito alcuni

D-2519/2021 Pagina 4 dettagli supplementari in merito alla procedura giudiziaria che da diversi anni lo oppone allo zio paterno. Al riguardo, egli ha riferito che nel 2012 avrebbe sporto denuncia per le molestie verbali e le minacce da questi proferite nei suoi confronti. A mente del richiedente tale procedura sarebbe ancora pendente, sebbene egli riferisca di essere stato condannato nel 2019 a quattro mesi di detenzione, in relazione a tale fattispecie. A tal pro- posito, egli ritiene che lo zio sarebbe riuscito a corrompere i poliziotti e a sovvertire l’esito della vertenza evitando la pena che avrebbe dovuto es- sergli comminata e facendo ricadere su di lui ogni colpa. L’interessato non avrebbe mai visto la sentenza del Tribunale, ma avrebbe saputo della con- danna da sua madre, che come il resto della famiglia avrebbe preso le parti dello zio. Quest’ultimo, a causa della denuncia e nonostante l’esito della vertenza, vorrebbe ucciderlo (cfr. verbale 3, D31-58 e D63). Il richiedente ha inoltre riferito di essere minacciato di morte pure dallo zio materno, nel caso in cui continuasse a rifiutarsi di sposare sua figlia. Invitato a fare mag- giore chiarezza, egli ha riferito che il matrimonio con la cugina sarebbe stato combinato dalla famiglia quando lui era bambino, che dal 2013 sa- rebbe oggetto di costanti pressioni dalla famiglia al fine di sposarsi e che proprio per questo dal 2015 evita di incontrare lo zio o la cugina (cfr. verbale 3, D63-89). Egli ha infine riferito di essere ateo e che dall’episodio con il poliziotto avrebbe deciso di tenere per sé le proprie convinzioni riguardo alla religione (cfr. verbale 3, D91-94). A.g A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato di- versa documentazione tra la quale segnatamente: copia della licenza di condurre; copia della carta d’identità; copia del passaporto; copia della sen- tenza per gli accadimenti del 2004 in lingua araba nonché di alcuni atti processuali emessi nel 2004 e nel 2006; copia del diploma di tecnico ma- nutentore professionale; infine un estratto di Wikipedia riguardante E._______, ministro degli interni fino al 10 novembre 2004 (cfr. atti SEM n. 2/2, 66/10). A.h Con scritti del 17 e 22 marzo 2021 l’interessato ha fatto valere un peg- gioramento delle proprie affezioni psichiche sulla base del rapporto del 18 marzo 2021 della psicologa F._______ (atti SEM n. 66/10, 67/5). B. Con decisione del 30 aprile 2021, notificata il 3 maggio 2021 (cfr. atti SEM

n. 73/9, 75/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, rite- nendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando

D-2519/2021 Pagina 5 contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 28 maggio 2021 (data di entrata: 31 maggio 2021, cfr. timbro di entrata), l’interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chie- dendone l’annullamento e, in via principale, il rinvio degli atti all’ammini- strazione per completare l’istruttoria sui nuovi fatti rilevanti e sullo stato di salute, mediante una perizia medica, in via subordinata il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, mentre in via ulterior- mente subordinata, l’ammissione provvisoria constatando l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha inoltre chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio, nominando la lic. iur. Isabelle Müller, quale patrocinatrice d’ufficio e prote- stato infine tasse e spese (doc. TAF 1). A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto nuova docu- mentazione, segnatamente: copia del rapporto medico del 25 mag- gio 2021; il rapporto in lingua tedesca della Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), intitolato: “Tunesien Strafrechtliche Verfolgung von LGBTI-Perso- nen” del 3 maggio 2021 e l’attestato d’indigenza del ricorrente del 17 mag- gio 2021 della Croce Rossa Svizzera (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale dell’8 marzo 2022 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, avendo consta- tato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso appare d’acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di fr. 750.-, regolarmente saldato da quest’ultimo il 15 marzo 2022 (doc. TAF 4). C.c Con decisione incidentale del 19 maggio 2022 – preso atto dell’asse- rito peggioramento dello stato di salute, segnalato il 22 marzo 2022, senza tuttavia allegare alcun referto medico (doc. TAF 5) – il Tribunale ha invitato il ricorrente a trasmettere entro il 2 giugno 2022 un rapporto medico conte- nente informazioni circostanziate relative allo stato valetudinario attuale (doc. TAF 6). Con decisione incidentale del 31 maggio 2022 il termine per dare seguito alla richiesta del Tribunale è stato prorogato e la richiesta di resa in carico dei costi del rapporto della psicoterapeuta è stata respinta (doc. TAF 7-8).

D-2519/2021 Pagina 6 C.d Con scritti del 27-28 giugno 2022, è stata trasmessa copia dei certifi- cati medici del 2 giugno 2022, del 27 maggio 2022, del 22 marzo 2022 e del 4 marzo 2022, nonché della documentazione relativa al funzionamento della terapia CPAP (doc. TAF 9-10). C.e Con risposta del 2 settembre 2022 l'autorità inferiore ha preso posi- zione sui nuovi mezzi di prova e sulle nuove allegazioni esposte nel ricorso, chiedendone il rigetto (doc. TAF 16). C.f Con replica del 20 settembre 2022 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle precedenti conclusioni ed ha chiesto la riconsiderazione della decisione riguardante il rifiuto della concessione del gratuito patroci- nio (doc. TAF 18). C.g Con decisione incidentale del 23 settembre 2022 il Tribunale ha re- spinto la richiesta di riconsiderazione della decisione incidentale dell’8 marzo 2022 relativa al rifiuto del gratuito patrocinio (doc. TAF 19).

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della deci- sione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella presente disamina, la decisione impugnata è stata emanata in ita- liano, mentre che il ricorso è stato presentato in lingua tedesca. La pre- sente sentenza è pertanto redatta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e de- gli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con- sid. 5.4).

E. 4 Oggetto litigioso, nell’evenienza concreta, è la liceità della decisione con cui la SEM ha negato lo statuto di rifugiato e la concessione l’asilo, rite- nendo non dimostrata da parte del richiedente l’esistenza di un grave pre- giudizio ai sensi dell’art. 3 LAsi, nonché la mancata concessione dell’am- missione provvisoria e la pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento.

E. 5.1 Nella querelata decisione la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’in- teressato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità inferiore ha innanzitutto rilevato che l’asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, bensì laddove la necessità di ottenere protezione risulti ancora comprovata al momento della decisione.

D-2519/2021 Pagina 8 A mente della SEM, le violenze subite in giovane età – pur riprovevoli che siano – non sono più attuali essendo cessate nel 2004. Allo stesso modo pure la procedura giudiziaria che ha portato al breve periodo di detenzione e alla comminazione di una multa si è conclusa senza ulteriori conse- guenze. Neppure la vertenza in atto con lo zio, può assurgere a misura persecutoria basata sui motivi esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi riducendosi a un’inimicizia personale sfociata in episodi di violenza verbale. In secondo luogo, l’interessato non vede la cugina e la sua famiglia dal 2015, data a partire dalla quale è riuscito ad evitarli recandosi sempli- cemente in un’altra località e ciò senza incorrere in particolari problemi, nonostante i matrimoni combinati vengano di norma celebrati in Tunisia all’età di 18 anni ed egli sia espatriato a 37 anni. Sulla base di tali consta- tazioni, la SEM ha quindi escluso che tale questione potesse avere rile- vanza in materia d’asilo considerando inesistente la probabilità di realizza- zione di una persecuzione futura e ritenendo intatta la facoltà dell’interes- sato di chiedere protezione alle autorità tunisine. Per quanto infine riguarda l’asserito ateismo, rilevando che l’unico problema avuto con la polizia risale al lontano 2005-2006 senza alcuna conseguenza, essendosi risolto il giorno stesso, l’autorità di prime cure ha ritenuto che il richiedente non ne- cessiti di particolare protezione. Essendo la problematica evocata circo- scritta ad un unico episodio, non attuale, né di sufficiente intensità, la SEM ha infatti concluso che non vi fosse alcun elemento concreto che permet- tesse di ritenere l’interessato esposto al rischio di seri pregiudizi attuali o futuri. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, astenendosi dall’esami- nare la verosimiglianza delle argomentazioni del richiedente, l’autorità di prima istanza gli ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. La SEM ha quindi pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, ritenendo che, dal punto di vista personale e valetudinario, l’esecuzione del rinvio nel Paese d’origine fosse possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.

E. 5.2 Nel suo gravame l'insorgente, richiamando i fatti esposti dinnanzi all’autorità inferiore senza tuttavia contestare le conclusioni a cui essa è giunta riguardo alla pertinenza dei motivi d’asilo, si è prevalso della propria omosessualità come fatto nuovo, non evocato né considerato in prece- denza. Alla luce di tale circostanza, la decisione dell’autorità inferiore pog- gerebbe quindi su di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuri- dicamente rilevanti. A mente del ricorrente, le nuove allegazioni unitamente alle dichiarazioni già rilasciate – da considerarsi sufficientemente motivate, precise e dettagliate, ai sensi dell’art. 7 LAsi – sarebbero suscettibili di di- mostrare il suo bisogno di protezione, dal momento che in Tunisia vige

D-2519/2021 Pagina 9 ancora una forte discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, che non sono adeguatamente tutelate dalle autorità contro gli atti di vio- lenza e che sono anzi penalmente perseguibili qualora esprimano il proprio orientamento sessuale. Il ricorrente ha contestato altresì l’esecuzione dell’allontanamento, ritenendo la misura inammissibile e non ragionevol- mente esigibile. Il rinvio lo esporrebbe infatti a delle serie minacce per la propria libertà personale e per la propria integrità fisica – conto tenuto della delicata situazione in cui vive la comunità LGBTI in Tunisia – e pregiudi- cherebbe il percorso terapeutico iniziato in Svizzera – non essendovi in Tunisia delle strutture adeguate – mettendo a rischio il suo stato di salute.

E. 5.3 In sede di risposta la SEM ha preso posizione sulle nuove allegazioni relative all’omosessualità del ricorrente, ritenendo non esservi elementi agli atti dai quali emerga che il suo orientamento sessuale fosse causa di per- secuzione al momento dell’espatrio nel 2019. A mente dell’autorità inferiore l’insorgente neppure ha fornito alcuna indicazione concreta secondo cui, in caso di ritorno in Tunisia, sarebbe vittima di outing e quindi minacciato di- rettamente a causa della sua omosessualità. Per il resto, la SEM ha riba- dito le conclusioni già esposte nella decisione impugnata.

E. 5.4 In sede di replica il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni, riguardo allo stato di salute e riguardo alla propria omo- sessualità. Egli ha esposto altresì ulteriori indicazioni e fonti relative alla situazione della comunità LGBTI in Tunisia, sulla base delle quali giustifica il proprio fondato timore a rientrare nel proprio Paese. Infine egli ha soste- nuto per la prima volta di essere stato perseguitato in ragione di una parti- colare caratteristica fisica che lo qualificava come un bambino “porta for- tuna” (Zouhri), ricercati e venduti per delle pratiche di stregoneria.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.

D-2519/2021 Pagina 10 Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 7.1 Ora, senza approfondire la questione della verosimiglianza del racconto del ricorrente, circostanza non esaminata dalla SEM, occorre concordare con quest’ultima sul fatto che nella fattispecie gli episodi di violenza e le vicende giudiziarie vissute prima dell’espatrio dall’interessato, non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo.

E. 7.2 Riguardo alle minacce ricevute dagli zii, che per motivi diversi nutrono animosità nei suoi confronti, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa

D-2519/2021 Pagina 11 o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite intimidazioni da parte dello zio materno – in relazione al rifiuto del ricorrente di celebrare il matrimonio con sua figlia combinato dalle ri- spettive famiglie – e da parte dello zio paterno – in relazione alla denuncia per le molestie verbali sporta nei suoi confronti – non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, esse non soltanto sono da ricon- durre alle conseguenze di una vertenza privata nel quadro di una diatriba famigliare, ma neppure risultano più attuali, dal momento che il ricorrente, espatriato soltanto nel 2019, ha riferito di non avere avuto più contatti con lo zio paterno già dal 2014, rispettivamente dal 2015 con lo zio materno e la cugina, senza che da ciò gli derivassero particolari problemi. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi semmai inquadrare in un conflitto personale e famigliare dal quale l’interessato avrebbe potuto sottrarsi – come ha effettivamente fatto – trasferendosi altrove all’interno del Paese.

E. 7.3 Allo stesso modo, le violenze sessuali subite in gioventù e da ultimo il tentativo di violenza perpetrato dal cugino del ministro degli interni tunisino nel 2004 – abuso per il quale per la prima volta l’insorgente ha deciso di sporgere denuncia – non denotano un bisogno di protezione attuale. Al riguardo, è utile rammentare che secondo giurisprudenza costante l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subìti, bensì qua- lora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In altre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di pro- tezione, in relazione alla situazione esistente al momento della decisione. Il timore di essere perseguitato presuppone infatti l'esistenza di minacce attuali e concrete. Tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso cau- sale temporale, che occorre considerare decaduto, in regola generale, al- lorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può più essere riconosciuta quando la fuga inter- viene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni, riservati tuttavia i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di

D-2519/2021 Pagina 12 natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vissuti dal ricorrente, occorre riconoscere che gli stessi sono avvenuti molti anni prima che quest’ultimo lasciasse il suo Paese d'origine. Secondo quanto riferito, l’ultimo atto di violenza a sfondo sessuale, non consumatosi, è avvenuto allorquando egli aveva 22 anni (nel 2004). Anche la procedura giudiziaria scaturita da tale episodio, che ha portato all’arresto dell’interessato e alla detenzione per un mese nel carcere di G._______, si è definitivamente conclusa nel 2006, senza particolari strascichi. Da allora e fino all’espatrio nel 2019, l’insorgente non ha più riferito di altri episodi analoghi o di altre vertenze giudiziali correlate che lo abbiano indotto a progettare la propria fuga dal Paese. Ad ogni buon conto, all’ora attuale, in considerazione della sua età (41 anni), si può presumere – in assenza d’indizi contrari – che egli non rientri più fra le mire di chi, in gioventù aveva abusato di lui. Per lo stesso motivo, non risultano essere attuali le pratiche di stregoneria con- cernenti bambini aventi particolari caratteristiche fisiche (“Zouhri-Kinder”), di cui il ricorrente sostiene di essere stato vittima e di cui ha fatto menzione

– in modo per nulla sostanziato – per la prima volta in sede di replica (doc. TAF 18, p. 3).

E. 7.4 Neppure risulta essere attuale, infine, il timore di subire persecuzioni in patria a causa del proprio ateismo. Dalle dichiarazioni dell’insorgente ri- sulta infatti esservi stato un solo episodio, molto breve e conclusosi senza conseguenza alcuna tra il 2005 e il 2006, in cui egli ha avuto dei problemi con le autorità per le proprie credenze religiose. A seguito dell’arresto, du- rato neppure mezza giornata, il ricorrente ha riferito di aver tenuto per sé le proprie opinioni riguardo all’esistenza di Dio. Da allora, non risulta che egli abbia avuto più problemi, né che sia stato in alcun modo penalizzato o perseguitato da parte delle autorità tunisine o da terzi, nonostante egli so- stenga di non aver mai fatto le preghiere e di non essere mai andato in una Moschea, durante tutta la sua vita in Tunisia (cfr. verbale 2, D25).

E. 7.5 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. Oltre a ciò, il timore dell'insor- gente di subire delle persecuzioni in relazione agli eventi descritti non è oggettivamente né fondato, né attuale, non essendovi indizi concreti e suf- ficienti che permettano di ritenere che in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità quest’ultimo potrebbe essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

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E. 8.1 Resta quindi da esaminare se il ricorrente, a causa del proprio orienta- mento sessuale, affermato per la prima volta in sede di ricorso, abbia subito prima dell’espatrio o rischi di subire in caso di rientro nel suo Paese delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo.

E. 8.2.1 Per quanto riguarda la situazione della comunità LGBTI in Tunisia, va innanzitutto rilevato che, nonostante i cambiamenti avvenuti dal 2011, la società tunisina permane conservatrice, in particolare per quanto riguarda i ruoli di genere, la vita familiare e la sessualità. Nel contesto tunisino, l’omosessualità non soltanto è un tabù, ma è largamente considerata come inaccettabile, al punto che anche nell’ambito privato raramente si discute di questioni LGBTI (Landinfo, Tunisia: Forhold for homofile, 18.01.2016, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Tunisia-Forhold-for-homo- file.pdf, consultato il 27 dicembre 2023; LACHHEB MONIA (Université de la Manouba, Tunesien), Pouvoir et contestation des normes de genre en Tu- nisie. A propos des corps de femmes lesbiennes, in: Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, 2018, 9 (1), 115-130 (S. 116), http://cultureso- ciety.vdu.lt/wp-content/uploads/2018/03/8_Monia-Lachheb_Pouvoir-et- contestation-des-normes-de-genre-en-Tunisie.pdf, consultato il 27 dicem- bre 2023; Le Monde, La longue marche des homosexuels tunisiens vers l’émancipation, 14.08.2018, https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018- long-format/article/2018/08/14/la-longue-marche-des-homosexuels-tuni- siens-vers-l-emancipation_5342371_5325928.html, consultato il 27 dicem- bre 2023; British Broadcasting Corporation (BBC), Inside Tunisia's Shams Rad - the Arab world's 'only gay radio station', 18.06.2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-44137901, consultato il 27 dicem- bre 2023).

E. 8.2.2 Redatto nel 1913, l'art. 230 del Codice Penale tunisino, prevede nella versione francese che "la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans". La versione araba della suddetta disposizione, che è determi- nante, stabilisce che l'omosessualità tra adulti consenzienti è punibile con tre anni di reclusione, quand’anche l’atto sessuale sia avvenuto in privato (cfr. sentenza del TAF D-3978/2019 del 25 giugno 2021, consid. 3.4.4.3 e riferimenti ivi citati). Sebbene risalga all'epoca coloniale, la disposizione in parola è ancora applicata dai tribunali tunisini, che continuano a condan- nare l'omosessualità, anche se le minoranze sessuali stanno gradualmente cercando di uscire dall'ombra dopo la rivoluzione del 2011. In particolare, nei primi dieci mesi del 2018, la polizia ha arrestato quasi 120 persone per

D-2519/2021 Pagina 14 omosessualità e reati contro la pubblica decenza (http://kapitalis.com/tuni- sie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en- 10-mois/, consultato il 27 dicembre 2023). Numeri superiori a quelli dell’in- tero 2017, anno in cui gli erano stati registrati 79 arresti (https://www.the- guardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia- law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group, consultato il 27 dicembre 2023) e che nel 2018 ha indotto l'associazione tunisina per i diritti LGBTI Shams a presentare un esposto alle Nazioni Unite per denunciare gli arresti e i procedimenti giudiziari nei confronti degli omosessuali in Tunisia. Nel 2019, un Collettivo Civile per le Libertà Individuali ha contato 120 processi per omosessualità (https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/en- tunisie-la-difficile-conquete-des-droits-des-personnes- lgbt_6066718_3210.html, consultato il 27 dicembre 2023). Nel luglio 2020, una corte d'appello tunisina ha confermato un verdetto di colpevolezza contro due uomini accusati di sodomia, sulla base dell'art. 230 del Codice Penale, anche se ha ridotto la loro pena ad un anno di prigione (https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/05/tunisie-des-condamnations-pour- homosexualite-confirmees, consultato il 27 dicembre 2023).

E. 8.2.3 Inoltre, le persone LGBTI sono oggetto di discriminazione da parte delle autorità e della società (https://www.gay.it/attualita/news/tunisia-gay- abusi-test-anali-condanne-sodomia, consultato il 27 dicembre 2023). Ca- pita infatti che le persone sospettate di essere omosessuali siano talvolta maltrattate dalla polizia e, durante la detenzione, siano costrette a sotto- porsi ad esami anali volti a “accertare” la loro omosessualità (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homo- sexuality-arrests, consultato il 27 dicembre 2023). Quando vengono aggre- dite, in genere esse non denunciano l'incidente per paura di essere con- dannate loro stesse per omosessualità (https://www.alaraby.co.uk/en- glish/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consultato il 27 di- cembre 2023). In definitiva, gli omosessuali subiscono discriminazioni dif- fuse, vivono nel timore di essere arrestati e sono particolarmente esposti alla violenza a causa del loro reale o presunto orientamento sessuale o identità di genere (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-per- sonnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consultato il 27 dicem- bre 2023).

E. 8.3 Alla luce di quanto precede, è indubbio che per la comunità LGBTI la situazione in Tunisia è alquanto complessa e a tratti preoccupante. Il nuovo argomento addotto dal ricorrente, circa il proprio orientamento sessuale, potrebbe pertanto assurgere a valido motivo d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi.

D-2519/2021 Pagina 15 Ciò posto, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che, nonostante la discriminazione quotidiana, non vi è motivo di ammettere che in Tunisia sussista una persecuzione sistematica degli omosessuali, tantopiù che l'o- mosessualità viene perseguita dalle autorità penali solo se viene vissuta apertamente e provoca accuse. Un esame concreto e individuale deve per- tanto essere svolto di caso in caso (cfr. sentenze del TAF D-2738/2021 dell’8 settembre 2021, consid. 5.2.3; E-5830/2018 del 21 agosto 2020, con- sid. 6.4).

E. 8.4.1 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che avrebbe iniziato a te- matizzare la propria omosessualità unicamente in Svizzera, grazie all’aiuto della propria terapeuta F._______, dalla quale egli è stato in cura a partire dal 3 marzo 2021 (si cfr. atto SEM 67/5). Una presa di coscienza vera e propria e il conseguente outing, sarebbero intervenuti, secondo il ricor- rente, per la prima volta in occasione di un non meglio precisato colloquio telefonico con la suddetta terapista avvenuto presumibilmente sul finire della procedura dinnanzi alla SEM.

E. 8.4.2 Nell’ambito delle tre audizioni nelle quali il ricorrente ha avuto modo di descrivere in modo estensivo gli episodi di violenza e i fatti che hanno segnato negativamente la sua infanzia, egli non ha mai collegato, neppure di sfuggita, tali vessazioni alla propria omosessualità, né ha lasciato in al- cun modo tale questione aperta. Riferendosi agli atti di natura sessuale, egli ha sempre descritto i ragazzi e gli uomini con cui gli stessi sono avve- nuti, come degli aggressori che hanno abusato di lui contro la sua volontà. Dalle dichiarazioni del ricorrente, non risulta che questi o altri episodi siano avvenuti in modo consenziente, o siano stati in un qualche modo da lui incoraggiati o desiderati. Egli ha anzi affermato, in più occasioni, di aver sviluppato una paura e un’avversione per gli uomini, adulti e più giovani, che nella misura del possibile cercherebbe di non frequentare (cfr. verbale 1, D89; verbale 2, D20, D27). Ad eccezione della questione religiosa – ri- guardo alla quale avrebbe deciso di non più condividere le proprie opinioni – l’insorgente non ha riferito di alcuna difficoltà nell’integrarsi nella società tunisina, in ragione delle sue peculiarità fisiche o comportamentali, prima che egli lasciasse il Paese. Egli infatti ha svolto una formazione pro- fessionale ed ha regolarmente lavorato in ambiti e per datori di lavoro dif- ferenti (cfr. verbale 1, D35-42), dopo essersene andato dalla casa dei ge- nitori ha abitato dapprima a H._______ e poi a I._______ con la sorella (cfr. verbale 1, D8-23), ma non risulta che in età adulta egli abbia mai sofferto di particolari restrizioni o vessazioni ad eccezioni di quelle già menzionate riguardanti le diatribe con gli zii.

D-2519/2021 Pagina 16 Il ricorrente ha spiegato di aver maturato l’idea di lasciare la Tunisia a causa del breve periodo d’ingiusta detenzione nel 2004 (cfr. verbale 2, D54) e di aver messo in atto tale proposito soltanto nel 2019, non dispo- nendo in precedenza né dei soldi necessari né del visto d’ingresso in Eu- ropa (cfr. verbale 3, D15-16). Egli non ha, per contro, mai accennato di aver voluto lasciare la Tunisia a causa dell’impossibilità di manifestare la propria sessualità, di particolari pressioni da parte dei famigliari (che andrebbero comunque relativizzate), o di particolari vessazioni da parte di gruppi di persone in relazione al proprio modo di vivere o di comportarsi. A ben ve- dere egli non ha neppure mai sostenuto che il suo comportamento in pub- blico o in privato abbia mai condotto ad una denuncia o a misure ufficiali di perseguimento penale nei suoi confronti, né tantomeno che prima dell’espatrio egli sia stato oggetto di misure discriminatorie da parte dello Stato.

E. 8.4.3 Nel gravame, come pure nei memoriali successivi, il ricorrente fa lar- gamente riferimento alle persecuzioni di cui è oggetto la comunità LGBTI in Tunisia, perpetrate non solo da terzi ma pure dalle autorità statali, asse- rendo che in caso di rientro nel paese egli si troverebbe confrontato con pratiche lesive dell’integrità fisica e della dignità umana. Egli non si riferisce tuttavia mai a situazioni concrete che lo riguardano per- sonalmente e che permettono di oggettivare degli episodi traumatici diret- tamente correlati al proprio orientamento sessuale, come ad esempio, il fatto di dover troncare una relazione nel frattempo intrapresa in Svizzera o il timore di negare o di non poter manifestare in alcun modo la propria per- sonalità una volta rientrato in Tunisia, o ancora di dover condurre una dop- pia vita per evitare di essere scoperto. Sulla base delle dichiarazioni rila- sciate e della documentazione versata agli atti, non c'è nulla che suggeri- sca che l’interessato si sia mai trovato personalmente in una situazione di persecuzione o di pressione psicologica insopportabile nel suo Paese d'o- rigine a causa della sua omosessualità, motivo per cui non è nemmeno evidente in che misura potrebbe trovarsi in una tale situazione in un futuro prevedibile e con notevole probabilità. Per quanto riguarda la questione della pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi in caso di omosessualità, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che per determinare se tale pressione sia rile- vante dal profilo soggettivo, andrà esaminato il singolo caso (cfr. sentenza D-6539/2018 del 2 aprile 2019, consid. 8.3 - 8.6) e che un mero pericolo astratto di essere scoperti e perseguiti non risulta essere sufficiente per il riconoscimento di una pressione psichica insopportabile. È stato inoltre

D-2519/2021 Pagina 17 ritenuto che alcune limitazioni nelle apparizioni in pubblico e nella vita pri- vata non rappresentano ancora dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi ed in particolare non conducono, di per sé, ad una pressione psichica insopportabile (cfr. sentenza E-2109/2019 del 28 agosto 2020 consid. 10.2 con rif. ivi citati; cfr. anche le sentenze D-5870/2019 del 2 giugno 2021 consid. 8.4 e E-5403/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 6.5.4). Si può quindi ritenere che, così come non manifestare la propria omoses- sualità in passato non ha rappresentato per il ricorrente una pressione psi- chica insopportabile, né lo ha sottoposto ad alcuna misura persecutoria, a maggior ragione non si intravvede alcun elemento concreto, che permetta di ritenere che in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, egli possa es- sere esposto, con verosimiglianza preponderante ed in un futuro prossimo, a persecuzioni o a dover subire una pressione psichica insopportabile rile- vante ai sensi dell'asilo.

E. 8.4.4 In sintesi, nessun elemento agli atti permette di ritenere che il motivo dell’espatrio del ricorrente sia da ricondurre a delle persecuzioni, delle minacce e degli atti di violenza riconducibili alla sua omosessualità. L’interessato, d’altro canto, non ha offerto alcuna indicazione concreta e specifica riguardo ad un suo eventuale timore, al momento dell’espatrio, di essere vittima di violenza a causa di outing e di essere oggetto di minacce dirette a causa della sua omosessualità. Il fatto che l’insorgente abbia avuto dei problemi con la propria famiglia stretta e allargata ed anche ammettendo che l’interruzione dei rapporti con questa sia dovuta alla sua omosessualità – circostanza di cui egli per altro neppure si avvale – non configura di certo un’intensità di persecuzione rilevante per il diritto all’asilo. Oltre a ciò, occorre constatare che il ricorrente neppure ha sostanziato il motivo per cui, in caso di ritorno in Tunisia, si troverebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte di terzi e delle autorità. Su questo aspetto le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esau- riscono in allegazioni non sufficientemente motivate, a tratti oltremodo va- ghe e generiche, stereotipate e non corroborate da alcun elemento di seria consistenza, se non addirittura contraddette da quanto dichiarato in sede di audizione.

E. 8.5 Alla luce di quanto precede, l’omosessualità di cui si avvale il richiedente in sede di ricorso, non risulta in concreto rilevante in materia d’asilo, non avendo quest’ultimo dimostrato l’esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi.

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E. 9 In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, ragione per cui la domanda formulata in via subor- dinata nel ricorso, essendo destituita di fondamento, va respinta. Allo stesso modo, va pure respinta la domanda formulata in via principale, tendente all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione de- gli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni.

E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione

D-2519/2021 Pagina 19 di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ra- gioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza genera- lizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rim- patrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona met- tendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid.

E. 11.3 Nella fattispecie, la Tunisia si trova nel mezzo di una transizione poli- tica con importanti sfide economiche e sociali, accentuate da quando il Pre- sidente Saïd è salito al potere nel luglio 2021 e aggravate dalla crisi di Co- vid-19 e dalla guerra in Ucraina, che stanno contribuendo a indebolire l'e- conomia del Paese e a provocare sporadici disordini sociali. Tuttavia, la Tunisia non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere, per tutti i richiedenti prove- nienti da questo Stato, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'arti- colo 83 cpv. 4 LStrI. In linea di principio, quindi, l'espulsione in Tunisia è ragionevole.

E. 11.4 Dall’incarto non emerge neppure che l’interessato potrebbe essere messo in serio pericolo per motivi propri.

E. 11.4.1 Egli non è particolarmente giovane ed ha vissuto in Tunisia fino all’età di 37 anni. Ha una formazione come tecnico di manutenzione di im- pianti di climatizzazione industriale, ambito nel quale ha lavorato dal 2009 al 2013. Prima di ottenere tale diploma, aveva lavorato nell’edilizia, come operaio e imbianchino dal 2004 al 2007 e dopo il 2013 nell’ambito commer- ciale per svariati datori di lavoro, da ultimo in maniera stabile per una ditta attiva nell’ambito dei prodotti veterinari dal 2015 al 2019 (cfr. verbale 1, D35-42). La suddetta formazione ed esperienza professionale, unitamente

D-2519/2021 Pagina 20 all’esperienza data dall’età, gli offre senz’altro l'opportunità di trovare un lavoro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato. Sebbene affermi di non andare d’accordo con i fratelli, egli non ha sostenuto di non disporre di una rete sociale che possa aiutarlo in caso di necessità, tantopiù che in passato egli aveva vissuto in differenti luoghi, tra cui nella capitale H._______. Egli ha riferito di avere regolari contatti con la sorella e con la madre, che vive nella casa di famiglia in cui il ricor- rente è cresciuto e che lo avrebbe tenuto al corrente riguardo agli sviluppi della procedura giudiziaria riguardante la vertenza in atto con lo zio che aveva denunciato nel 2012 (cfr. verbale 1, D44-45; verbale 3, D7-8, D46). In assenza di indizi contrari – non avendo il ricorrente addotto alcuna diffi- coltà nel loro rapporto – è ragionevole supporre che in caso di un suo rien- tro, quest’ultima, pur avendo qualche problema di salute, non rifiuterebbe di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si inte- grerà senza particolari problemi in Tunisia.

E. 11.4.2 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giuri- sprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L’esecuzione del rinvio diventa infatti inesigibile unicamente nel caso in cui il ritorno nel paese d’origine non permette al richiedente di beneficiare delle cure essenziali che gli garantiscono delle condizioni minime esistenziali. Per cure essenziali s’intende le cure medi- che generali e d’emergenza assolutamente necessarie a garantire la di- gnità umana (cf. JICRA 2003 no. 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEF- FEN, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berna 2002, p. 81 s. e 87). Per ammettere l’inesigibilità del rinvio, non è quindi sufficiente limitarsi a constatare che un determinato trattamento, prescritto sulla base degli standard svizzeri, non potrebbe pro- seguire nel paese d’origine. Occorre infatti dimostrare di soffrire di un grave problema di salute, che possa essere riconosciuto come caso di rigore. Su questo aspetto la giurisprudenza del Tribunale si mostra tuttavia restrittiva: costituendo l’aspetto medico uno fra diversi criteri da prendere in conto, non ci si potrà fondare esclusivamente su di esso, specie nel caso in cui il cittadino straniero giunga per la prima volta in Svizzera già soffrendo di un grave problema di salute (cfr. sentenza del TAF F-5351/2021 del 6 aprile 2023, consid. 7.6.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Di regola, quindi, occorre ritenere che se le cure essenziali richieste pos- sono essere fornite nel Paese d'origine o di provenienza del cittadino stra- niero, se necessario con farmaci diversi da quelli prescritti in Svizzera, l'e- secuzione dell'allontanamento verso uno di questi Paesi sarà

D-2519/2021 Pagina 21 ragionevolmente esigibile. Tra gli esempi vi sono le cure per alleviare o curare disturbi mentali o fisici che non possono essere definiti gravi (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni esposte dalla SEM alle quali si rinvia, rileva che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente (e che preesistevano al suo arrivo in Svizzera, ciò che non gli consente di invocarli come unico motivo per il riconoscimento di un caso di rigore [cfr. supra]) non sono così gravi che il suo ritorno in Tunisia potrebbe mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Dalla documentazione medica versata agli atti risulta che il ricorrente è stato regolarmente seguito a livello psichiatrico a partire da ottobre 2020 (cfr. atti SEM n. 28/2, 34/10, 40/2, 54/2, 55/2), trat- tamento che ha portato a un netto miglioramento della problematica (cfr. atto SEM n. 68/4). Nel più recente certificato medico del 2 giugno 2022 (allegato al doc. TAF 10), la terapeuta J._______ e la dott.ssa L._______ hanno infatti attestato la persistenza dell’episodio depressivo di media gra- vità (ICD-10: F32.1), già rilevato nei precedenti rapporti e per il quale il ricorrente è regolarmente visitato ogni tre settimane, nel quadro del soste- gno terapeutico e farmacologico approntato. Esse hanno quindi posto la diagnosi di altri disturbi ansiosi misti (ICD-10: F41.3), non essendo stato possibile confermare i sospetti iniziali della psicologa F._______ per la dia- gnosi, più grave, di disturbo d’ansia generalizzata (cfr. rapporto del 25 mag- gio 2021 [allegato al doc. TAF 1]). Infine è stato riportato il disturbo post- traumatico da stress (ICD-10: F43.1 [di seguito: PTSD]), con la precisa- zione che poter confermare tale diagnosi e determinarne la portata in modo più preciso sarebbe stato necessario accertare l’esistenza e l’effettivo im- patto di un evento traumatizzante. A tale scopo le terapeute hanno pre- scritto la continuazione del trattamento medicamentoso, ritenendo che tale diagnosi fosse adeguatamente curabile nell'ambito dell'assistenza psichia- trica. Esse hanno infine indicato di non poter fornire una prognosi significa- tiva, non essendo possibile valutare in che misura lo stato di residenza non chiaro dell’interessato abbia influsso sul suo attuale stato mentale. I problemi di salute descritti nel suddetto referto medico, come pure quelli fisici descritti nei rapporti precedenti (reflusso, emorroidi con stipsi, apnee del sonno), non sono gravi a tal punto da considerare, secondo la giuri- sprudenza citata sopra, che vi sia un imminente pericolo per la vita o l’in- tegrità fisica dell’insorgente in caso di esecuzione dell’allontanamento. Da allora, ulteriori certificati attestanti un eventuale peggioramento della situa- zione valetudinaria, non sono stati prodotti dal ricorrente o dal suo

D-2519/2021 Pagina 22 rappresentante, ragione per cui è lecito presumere che lo stato di salute si sia nel frattempo stabilizzato. Trattandosi di affezioni di media gravità, esse potrebbero venir senz’altro trattate nel suo Paese e non sono tali da giusti- ficare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. Per il resto, il suo timore di sviluppare un disturbo mentale o esacerbare le attuali affezioni a causa della situazione precaria in cui potrebbe trovarsi al suo ritorno è solo ipotetico; mentre il rifiuto di rivolgersi a uno psicoterapeuta in Patria per paura di essere preso per pazzo, oltre ad essere discutibile, non è certo un motivo valido per op- porsi al rimpatrio.

E. 11.4.3 Neppure l’omosessualità del ricorrente è ostativa al rinvio dell’inte- ressato. Al riguardo si osserva infatti che per quanto difficile la situazione per la comunità LGBTI in Tunisia e pur essendo diffusa l’omofobia, nella capitale H._______, dove il ricorrente per altro ha già vissuto, è possibile condurre una vita più anonima rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali (cfr. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Preliminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination ba- sed on sexual orientation and gender identity, 18 June 2021, Urban vs. Rural), riducendo in tal modo il rischio di trattamenti vietati dal diritto inter- nazionale e che sarebbe pertanto contrario all’esecuzione del suo allonta- namento.

E. 11.4.4 Infine, i motivi correlati a potenziali difficoltà derivanti da una crisi socio-economica che tutti nel Paese interessato possono affrontare (come condizioni di vita precarie, problemi di occupazione e di alloggio, mancanza di prospettive, ecc.) non sono, in quanto tali, decisivi dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5-7.7; 2010/41, consid. 8.3.6).

E. 11.4.5 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contra- rio).

E. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è inoltre ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). Tale misura, non viola infatti il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi e dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del

D-2519/2021 Pagina 23 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), in quanto il ricorrente non riu- scendo a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di es- sere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, non soddisfa le con- dizioni per lo status di rifugiato. Alla luce di quanto sopra, non vi è nem- meno un insieme di prove concrete e convergenti da cui si possa dedurre che, in caso di ritorno in Tunisia, sarebbe esposto a un rischio reale, basato su motivi seri e comprovati, di essere sottoposto a una o più forme di trat- tamento contrarie all’art. 3 della CEDU e all’art. 3 della Conv. tortura. L'at- tuale situazione generale dei diritti umani in Tunisia non consente, di per sé, di considerare inammissibile l'esecuzione dell'ordine di allontanamento. Per il resto, potrà agire in risposta al comportamento dei suoi zii, se neces- sario, qualora questi dovessero serbargli ancora rancore, in particolare in- traprendendo un'azione legale e cercando il sostegno delle autorità tuni- sine, poiché nulla indica che queste ultime non siano in grado di offrirgli una protezione adeguata, se necessario.

E. 11.6 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 11.7 Pertanto anche l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.

E. 12 In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente re- spinto.

E. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l’anticipo spese, di identico ammontare, saldato il 15 marzo 2022 (doc. TAF 4).

E. 13.2 Visto l’esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

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E. 14 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2519/2021 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e sono compensate con l’acconto già versato. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2519/2021 Sentenza del 12 luglio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Contessina Theis, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1982, Tunisia, patrocinato dalla lic. iur. Isabelle Müller, Caritas Schweiz, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente, insorgente), cittadino tunisino di etnia araba, ateo, nato a B._______ e vissuto da ultimo a C._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 6 agosto 2020 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 5/2, 16/10), dopo essere stato arrestato dalla polizia cantonale friburghese con l'accusa di soggiorno illegale e falsità in certificati (atti SEM n. 57/19). A.b Il 17 agosto 2020, l'interessato è stato sentito nel corso di un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cfr. atto SEM n. 20/3). Da tale audizione è emerso che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia alla fine di marzo 2019 e sarebbe giunto in aereo in Francia, munito di un visto della durata di 15 giorni (circostanza confermata anche dalla banca dati CIS-VIS/ORBIS [cfr. atto SEM n. 18/4]). Scaduto il visto, egli avrebbe continuato a vivere illegalmente in Francia, dove non ha depositato alcuna domanda d'asilo e dove ha svolto dei lavori in nero senza permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. 29/1). Egli riferisce che anche a seguito del furto del passaporto, avvenuto dopo circa due mesi dall'arrivo a Lione, non avrebbe mai avuto alcun contatto con le autorità francesi, temendo rappresaglie da parte delle persone che lo avevano derubato. A inizio agosto 2020 l'interessato si sarebbe poi diretto verso la Svizzera, dove il 4 agosto 2020 è stato arrestato per soggiorno illegale (cfr. atto SEM n. 1/4, 18/4, 20/3). A.c Nell'audizione del 18 settembre 2020 (cfr. atto SEM 35/13 [di seguito: verbale 1]), all'interessato sono state dapprima poste delle domande in relazione alla sua situazione famigliare, alla sua formazione e alla sua esperienza professionale prima dell'espatrio, nonché riguardo alle possibilità di ottenere copia dei documenti d'identità (cfr. verbale 1, D7-60). Riguardo alla propria situazione medica egli ha quindi riferito di essere in terapia presso uno psichiatra e di assumere dei farmaci antidepressivi per poter dormire. Pur riferendo che i disturbi psichici sono presenti sin dal 2004, egli ha riferito di non aver mai consultato alcuno specialista in Tunisia, per paura di essere "etichettato come matto" (cfr. verbale 1, D 61-82). Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di aver avuto un'infanzia difficile in una famiglia numerosa e con un padre poco presente e particolarmente violento. All'età di circa sette anni egli avrebbe subito un atto di violenza sessuale da parte di due ragazzini più grandi di lui. A questo primo episodio di violenza carnale, ne sarebbero seguiti altri tre, perpetrati da uomini adulti incontrati in differenti circostanze e in differenti momenti. Di tali violenze egli non avrebbe mai detto nulla, per timore del giudizio della famiglia e delle autorità oltre che di possibili ritorsioni da parte degli aggressori (cfr. verbale 1, D89-92). A.d Non avendo potuto terminare l'esposizione dei motivi d'asilo l'interessato è stato convocato all'audizione del 6 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 42/13 [di seguito: verbale 2]). Il richiedente ha riferito di essere stato oggetto di ulteriori abusi sessuali da parte di un compagno di studi della sorella maggiore, quando questa era agli studi (cfr. verbale 2, D26-28) e nel 2002 da parte di suo cugino, per altro fratello della ragazza che egli avrebbe dovuto sposare. Da ultimo il 23 agosto 2004, allorquando D._______, vicino di casa dei genitori e cugino del ministro degli interni tunisino, si sarebbe introdotto nel garage nel quale il richiedente si trovava e cingendolo alle spalle avrebbe tentato di penetrarlo. Dopo essere stato respinto, quest'ultimo si sarebbe poi allontanato. Il mattino seguente, l'interessato si sarebbe quindi recato con lo zio in polizia per denunciare l'accaduto (cfr. verbale 2, D32), dove tuttavia due agenti in civile già informati dei fatti lo stavano aspettando. Egli sarebbe stato quindi ammanettato, picchiato e trattenuto per l'intera giornata senza cibo né acqua. Alla sera, l'insorgente sarebbe stato rilasciato dopo aver firmato un foglio - di cui ignora il contenuto - e con l'ingiunzione di presentarsi nuovamente in centrale il giorno seguente (cfr. verbale 2, D32-44). Presentatosi in polizia il 25 agosto 2004 egli sarebbe stato arrestato e trasferito nel carcere di G._______ dove avrebbe soggiornato fino al 23 settembre 2004, momento della scarcerazione. Grazie al proprio legale la vicenda giudiziaria si sarebbe definitivamente conclusa nel 2006 con una multa di 30 franchi (cfr. verbale 2, D44-52). Sempre nel 2004 il richiedente avrebbe avuto dei problemi con un poliziotto che l'avrebbe sentito dichiarare di non credere nell'esistenza di Dio. Pur essendo stato condotto in centrale in stato di fermo, la faccenda si è conclusa in tempi celeri grazie all'intercessione di un amico presso il poliziotto (cfr. verbale 2, D56). L'interessato ha infine accennato a dei problemi con due zii che, per motivi diversi, serberebbero rancore nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D56). A.e Con provvedimento del 12 ottobre 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Uri (cfr. atto SEM n. 46/2). A.f Nell'ambito dell'audizione integrativa dell'8 marzo 2021 (cfr. atto SEM 63/11 [di seguito: verbale 3]) l'interessato ha innanzitutto fornito alcuni dettagli supplementari in merito alla procedura giudiziaria che da diversi anni lo oppone allo zio paterno. Al riguardo, egli ha riferito che nel 2012 avrebbe sporto denuncia per le molestie verbali e le minacce da questi proferite nei suoi confronti. A mente del richiedente tale procedura sarebbe ancora pendente, sebbene egli riferisca di essere stato condannato nel 2019 a quattro mesi di detenzione, in relazione a tale fattispecie. A tal proposito, egli ritiene che lo zio sarebbe riuscito a corrompere i poliziotti e a sovvertire l'esito della vertenza evitando la pena che avrebbe dovuto essergli comminata e facendo ricadere su di lui ogni colpa. L'interessato non avrebbe mai visto la sentenza del Tribunale, ma avrebbe saputo della condanna da sua madre, che come il resto della famiglia avrebbe preso le parti dello zio. Quest'ultimo, a causa della denuncia e nonostante l'esito della vertenza, vorrebbe ucciderlo (cfr. verbale 3, D31-58 e D63). Il richiedente ha inoltre riferito di essere minacciato di morte pure dallo zio materno, nel caso in cui continuasse a rifiutarsi di sposare sua figlia. Invitato a fare maggiore chiarezza, egli ha riferito che il matrimonio con la cugina sarebbe stato combinato dalla famiglia quando lui era bambino, che dal 2013 sarebbe oggetto di costanti pressioni dalla famiglia al fine di sposarsi e che proprio per questo dal 2015 evita di incontrare lo zio o la cugina (cfr. verbale 3, D63-89). Egli ha infine riferito di essere ateo e che dall'episodio con il poliziotto avrebbe deciso di tenere per sé le proprie convinzioni riguardo alla religione (cfr. verbale 3, D91-94). A.g A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha consegnato diversa documentazione tra la quale segnatamente: copia della licenza di condurre; copia della carta d'identità; copia del passaporto; copia della sentenza per gli accadimenti del 2004 in lingua araba nonché di alcuni atti processuali emessi nel 2004 e nel 2006; copia del diploma di tecnico manutentore professionale; infine un estratto di Wikipedia riguardante E._______, ministro degli interni fino al 10 novembre 2004 (cfr. atti SEM n. 2/2, 66/10). A.h Con scritti del 17 e 22 marzo 2021 l'interessato ha fatto valere un peggioramento delle proprie affezioni psichiche sulla base del rapporto del 18 marzo 2021 della psicologa F._______ (atti SEM n. 66/10, 67/5). B. Con decisione del 30 aprile 2021, notificata il 3 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 73/9, 75/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. C.a Con ricorso del 28 maggio 2021 (data di entrata: 31 maggio 2021, cfr. timbro di entrata), l'interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e, in via principale, il rinvio degli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria sui nuovi fatti rilevanti e sullo stato di salute, mediante una perizia medica, in via subordinata il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via ulteriormente subordinata, l'ammissione provvisoria constatando l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio, nominando la lic. iur. Isabelle Müller, quale patrocinatrice d'ufficio e protestato infine tasse e spese (doc. TAF 1). A supporto delle proprie allegazioni il ricorrente ha prodotto nuova documentazione, segnatamente: copia del rapporto medico del 25 maggio 2021; il rapporto in lingua tedesca della Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), intitolato: "Tunesien Strafrechtliche Verfolgung von LGBTI-Personen" del 3 maggio 2021 e l'attestato d'indigenza del ricorrente del 17 maggio 2021 della Croce Rossa Svizzera (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale dell'8 marzo 2022 il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, avendo constatato, a seguito di un esame sommario, che il ricorso appare d'acchito privo di probabilità di esito favorevole (doc. TAF 3). Il ricorrente è stato quindi invitato a versare un anticipo sulle presunte spese processuali di fr. 750.-, regolarmente saldato da quest'ultimo il 15 marzo 2022 (doc. TAF 4). C.c Con decisione incidentale del 19 maggio 2022 - preso atto dell'asserito peggioramento dello stato di salute, segnalato il 22 marzo 2022, senza tuttavia allegare alcun referto medico (doc. TAF 5) - il Tribunale ha invitato il ricorrente a trasmettere entro il 2 giugno 2022 un rapporto medico contenente informazioni circostanziate relative allo stato valetudinario attuale (doc. TAF 6). Con decisione incidentale del 31 maggio 2022 il termine per dare seguito alla richiesta del Tribunale è stato prorogato e la richiesta di resa in carico dei costi del rapporto della psicoterapeuta è stata respinta (doc. TAF 7-8). C.d Con scritti del 27-28 giugno 2022, è stata trasmessa copia dei certificati medici del 2 giugno 2022, del 27 maggio 2022, del 22 marzo 2022 e del 4 marzo 2022, nonché della documentazione relativa al funzionamento della terapia CPAP (doc. TAF 9-10). C.e Con risposta del 2 settembre 2022 l'autorità inferiore ha preso posizione sui nuovi mezzi di prova e sulle nuove allegazioni esposte nel ricorso, chiedendone il rigetto (doc. TAF 16). C.f Con replica del 20 settembre 2022 il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle precedenti conclusioni ed ha chiesto la riconsiderazione della decisione riguardante il rifiuto della concessione del gratuito patrocinio (doc. TAF 18). C.g Con decisione incidentale del 23 settembre 2022 il Tribunale ha respinto la richiesta di riconsiderazione della decisione incidentale dell'8 marzo 2022 relativa al rifiuto del gratuito patrocinio (doc. TAF 19). Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella presente disamina, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre che il ricorso è stato presentato in lingua tedesca. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

4. Oggetto litigioso, nell'evenienza concreta, è la liceità della decisione con cui la SEM ha negato lo statuto di rifugiato e la concessione l'asilo, ritenendo non dimostrata da parte del richiedente l'esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi, nonché la mancata concessione dell'ammissione provvisoria e la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella querelata decisione la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore ha innanzitutto rilevato che l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, bensì laddove la necessità di ottenere protezione risulti ancora comprovata al momento della decisione. A mente della SEM, le violenze subite in giovane età - pur riprovevoli che siano - non sono più attuali essendo cessate nel 2004. Allo stesso modo pure la procedura giudiziaria che ha portato al breve periodo di detenzione e alla comminazione di una multa si è conclusa senza ulteriori conseguenze. Neppure la vertenza in atto con lo zio, può assurgere a misura persecutoria basata sui motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi riducendosi a un'inimicizia personale sfociata in episodi di violenza verbale. In secondo luogo, l'interessato non vede la cugina e la sua famiglia dal 2015, data a partire dalla quale è riuscito ad evitarli recandosi semplicemente in un'altra località e ciò senza incorrere in particolari problemi, nonostante i matrimoni combinati vengano di norma celebrati in Tunisia all'età di 18 anni ed egli sia espatriato a 37 anni. Sulla base di tali constatazioni, la SEM ha quindi escluso che tale questione potesse avere rilevanza in materia d'asilo considerando inesistente la probabilità di realizzazione di una persecuzione futura e ritenendo intatta la facoltà dell'interessato di chiedere protezione alle autorità tunisine. Per quanto infine riguarda l'asserito ateismo, rilevando che l'unico problema avuto con la polizia risale al lontano 2005-2006 senza alcuna conseguenza, essendosi risolto il giorno stesso, l'autorità di prime cure ha ritenuto che il richiedente non necessiti di particolare protezione. Essendo la problematica evocata circoscritta ad un unico episodio, non attuale, né di sufficiente intensità, la SEM ha infatti concluso che non vi fosse alcun elemento concreto che permettesse di ritenere l'interessato esposto al rischio di seri pregiudizi attuali o futuri. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, astenendosi dall'esaminare la verosimiglianza delle argomentazioni del richiedente, l'autorità di prima istanza gli ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. La SEM ha quindi pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo che, dal punto di vista personale e valetudinario, l'esecuzione del rinvio nel Paese d'origine fosse possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 5.2 Nel suo gravame l'insorgente, richiamando i fatti esposti dinnanzi all'autorità inferiore senza tuttavia contestare le conclusioni a cui essa è giunta riguardo alla pertinenza dei motivi d'asilo, si è prevalso della propria omosessualità come fatto nuovo, non evocato né considerato in precedenza. Alla luce di tale circostanza, la decisione dell'autorità inferiore poggerebbe quindi su di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. A mente del ricorrente, le nuove allegazioni unitamente alle dichiarazioni già rilasciate - da considerarsi sufficientemente motivate, precise e dettagliate, ai sensi dell'art. 7 LAsi - sarebbero suscettibili di dimostrare il suo bisogno di protezione, dal momento che in Tunisia vige ancora una forte discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, che non sono adeguatamente tutelate dalle autorità contro gli atti di violenza e che sono anzi penalmente perseguibili qualora esprimano il proprio orientamento sessuale. Il ricorrente ha contestato altresì l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendo la misura inammissibile e non ragionevolmente esigibile. Il rinvio lo esporrebbe infatti a delle serie minacce per la propria libertà personale e per la propria integrità fisica - conto tenuto della delicata situazione in cui vive la comunità LGBTI in Tunisia - e pregiudicherebbe il percorso terapeutico iniziato in Svizzera - non essendovi in Tunisia delle strutture adeguate - mettendo a rischio il suo stato di salute. 5.3 In sede di risposta la SEM ha preso posizione sulle nuove allegazioni relative all'omosessualità del ricorrente, ritenendo non esservi elementi agli atti dai quali emerga che il suo orientamento sessuale fosse causa di persecuzione al momento dell'espatrio nel 2019. A mente dell'autorità inferiore l'insorgente neppure ha fornito alcuna indicazione concreta secondo cui, in caso di ritorno in Tunisia, sarebbe vittima di outing e quindi minacciato direttamente a causa della sua omosessualità. Per il resto, la SEM ha ribadito le conclusioni già esposte nella decisione impugnata. 5.4 In sede di replica il ricorrente si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni, riguardo allo stato di salute e riguardo alla propria omosessualità. Egli ha esposto altresì ulteriori indicazioni e fonti relative alla situazione della comunità LGBTI in Tunisia, sulla base delle quali giustifica il proprio fondato timore a rientrare nel proprio Paese. Infine egli ha sostenuto per la prima volta di essere stato perseguitato in ragione di una particolare caratteristica fisica che lo qualificava come un bambino "porta fortuna" (Zouhri), ricercati e venduti per delle pratiche di stregoneria. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7. 7.1 Ora, senza approfondire la questione della verosimiglianza del racconto del ricorrente, circostanza non esaminata dalla SEM, occorre concordare con quest'ultima sul fatto che nella fattispecie gli episodi di violenza e le vicende giudiziarie vissute prima dell'espatrio dall'interessato, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 7.2 Riguardo alle minacce ricevute dagli zii, che per motivi diversi nutrono animosità nei suoi confronti, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite intimidazioni da parte dello zio materno - in relazione al rifiuto del ricorrente di celebrare il matrimonio con sua figlia combinato dalle rispettive famiglie - e da parte dello zio paterno - in relazione alla denuncia per le molestie verbali sporta nei suoi confronti - non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, esse non soltanto sono da ricondurre alle conseguenze di una vertenza privata nel quadro di una diatriba famigliare, ma neppure risultano più attuali, dal momento che il ricorrente, espatriato soltanto nel 2019, ha riferito di non avere avuto più contatti con lo zio paterno già dal 2014, rispettivamente dal 2015 con lo zio materno e la cugina, senza che da ciò gli derivassero particolari problemi. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi semmai inquadrare in un conflitto personale e famigliare dal quale l'interessato avrebbe potuto sottrarsi - come ha effettivamente fatto - trasferendosi altrove all'interno del Paese. 7.3 Allo stesso modo, le violenze sessuali subite in gioventù e da ultimo il tentativo di violenza perpetrato dal cugino del ministro degli interni tunisino nel 2004 - abuso per il quale per la prima volta l'insorgente ha deciso di sporgere denuncia - non denotano un bisogno di protezione attuale. Al riguardo, è utile rammentare che secondo giurisprudenza costante l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subìti, bensì qualora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In altre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di protezione, in relazione alla situazione esistente al momento della decisione. Il timore di essere perseguitato presuppone infatti l'esistenza di minacce attuali e concrete. Tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale, che occorre considerare decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può più essere riconosciuta quando la fuga interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni, riservati tuttavia i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vissuti dal ricorrente, occorre riconoscere che gli stessi sono avvenuti molti anni prima che quest'ultimo lasciasse il suo Paese d'origine. Secondo quanto riferito, l'ultimo atto di violenza a sfondo sessuale, non consumatosi, è avvenuto allorquando egli aveva 22 anni (nel 2004). Anche la procedura giudiziaria scaturita da tale episodio, che ha portato all'arresto dell'interessato e alla detenzione per un mese nel carcere di G._______, si è definitivamente conclusa nel 2006, senza particolari strascichi. Da allora e fino all'espatrio nel 2019, l'insorgente non ha più riferito di altri episodi analoghi o di altre vertenze giudiziali correlate che lo abbiano indotto a progettare la propria fuga dal Paese. Ad ogni buon conto, all'ora attuale, in considerazione della sua età (41 anni), si può presumere - in assenza d'indizi contrari - che egli non rientri più fra le mire di chi, in gioventù aveva abusato di lui. Per lo stesso motivo, non risultano essere attuali le pratiche di stregoneria concernenti bambini aventi particolari caratteristiche fisiche ("Zouhri-Kinder"), di cui il ricorrente sostiene di essere stato vittima e di cui ha fatto menzione - in modo per nulla sostanziato - per la prima volta in sede di replica (doc. TAF 18, p. 3). 7.4 Neppure risulta essere attuale, infine, il timore di subire persecuzioni in patria a causa del proprio ateismo. Dalle dichiarazioni dell'insorgente risulta infatti esservi stato un solo episodio, molto breve e conclusosi senza conseguenza alcuna tra il 2005 e il 2006, in cui egli ha avuto dei problemi con le autorità per le proprie credenze religiose. A seguito dell'arresto, durato neppure mezza giornata, il ricorrente ha riferito di aver tenuto per sé le proprie opinioni riguardo all'esistenza di Dio. Da allora, non risulta che egli abbia avuto più problemi, né che sia stato in alcun modo penalizzato o perseguitato da parte delle autorità tunisine o da terzi, nonostante egli sostenga di non aver mai fatto le preghiere e di non essere mai andato in una Moschea, durante tutta la sua vita in Tunisia (cfr. verbale 2, D25). 7.5 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. Oltre a ciò, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni in relazione agli eventi descritti non è oggettivamente né fondato, né attuale, non essendovi indizi concreti e sufficienti che permettano di ritenere che in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità quest'ultimo potrebbe essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 Resta quindi da esaminare se il ricorrente, a causa del proprio orientamento sessuale, affermato per la prima volta in sede di ricorso, abbia subito prima dell'espatrio o rischi di subire in caso di rientro nel suo Paese delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo. 8.2 8.2.1 Per quanto riguarda la situazione della comunità LGBTI in Tunisia, va innanzitutto rilevato che, nonostante i cambiamenti avvenuti dal 2011, la società tunisina permane conservatrice, in particolare per quanto riguarda i ruoli di genere, la vita familiare e la sessualità. Nel contesto tunisino, l'omosessualità non soltanto è un tabù, ma è largamente considerata come inaccettabile, al punto che anche nell'ambito privato raramente si discute di questioni LGBTI (Landinfo, Tunisia: Forhold for homofile, 18.01.2016, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Tunisia-Forhold-for-homofile.pdf, consultato il 27 dicembre 2023; Lachheb Monia (Université de la Manouba, Tunesien), Pouvoir et contestation des normes de genre en Tunisie. A propos des corps de femmes lesbiennes, in: Kult ra ir visuomen : socialini tyrim urnalas, 2018, 9 (1), 115-130 (S. 116), http://culturesociety.vdu.lt/wp-content/uploads/2018/03/8_Monia-Lachheb_Pouvoir-et-contestation-des-normes-de-genre-en-Tunisie.pdf, consultato il 27 dicembre 2023; Le Monde, La longue marche des homosexuels tunisiens vers l'émancipation, 14.08.2018, https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/08/14/la-longue-marche-des-homosexuels-tunisiens-vers-l-emancipation_5342371_5325928.html, consultato il 27 dicembre 2023; British Broadcasting Corporation (BBC), Inside Tunisia's Shams Rad - the Arab world's 'only gay radio station', 18.06.2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-44137901, consultato il 27 dicembre 2023). 8.2.2 Redatto nel 1913, l'art. 230 del Codice Penale tunisino, prevede nella versione francese che "la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans". La versione araba della suddetta disposizione, che è determinante, stabilisce che l'omosessualità tra adulti consenzienti è punibile con tre anni di reclusione, quand'anche l'atto sessuale sia avvenuto in privato (cfr. sentenza del TAF D-3978/2019 del 25 giugno 2021, consid. 3.4.4.3 e riferimenti ivi citati). Sebbene risalga all'epoca coloniale, la disposizione in parola è ancora applicata dai tribunali tunisini, che continuano a condannare l'omosessualità, anche se le minoranze sessuali stanno gradualmente cercando di uscire dall'ombra dopo la rivoluzione del 2011. In particolare, nei primi dieci mesi del 2018, la polizia ha arrestato quasi 120 persone per omosessualità e reati contro la pubblica decenza (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consultato il 27 dicembre 2023). Numeri superiori a quelli dell'intero 2017, anno in cui gli erano stati registrati 79 arresti (https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group, consultato il 27 dicembre 2023) e che nel 2018 ha indotto l'associazione tunisina per i diritti LGBTI Shams a presentare un esposto alle Nazioni Unite per denunciare gli arresti e i procedimenti giudiziari nei confronti degli omosessuali in Tunisia. Nel 2019, un Collettivo Civile per le Libertà Individuali ha contato 120 processi per omosessualità (https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/18/en-tunisie-la-difficile-conquete-des-droits-des-personnes-lgbt_6066718_3210.html, consultato il 27 dicembre 2023). Nel luglio 2020, una corte d'appello tunisina ha confermato un verdetto di colpevolezza contro due uomini accusati di sodomia, sulla base dell'art. 230 del Codice Penale, anche se ha ridotto la loro pena ad un anno di prigione (https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/05/tunisie-des-condamnations-pour-homosexualite-confirmees, consultato il 27 dicembre 2023). 8.2.3 Inoltre, le persone LGBTI sono oggetto di discriminazione da parte delle autorità e della società (https://www.gay.it/attualita/news/tunisia-gay-abusi-test-anali-condanne-sodomia, consultato il 27 dicembre 2023). Capita infatti che le persone sospettate di essere omosessuali siano talvolta maltrattate dalla polizia e, durante la detenzione, siano costrette a sottoporsi ad esami anali volti a "accertare" la loro omosessualità (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/tunisia-privacy-threatened-homosexuality-arrests, consultato il 27 dicembre 2023). Quando vengono aggredite, in genere esse non denunciano l'incidente per paura di essere condannate loro stesse per omosessualità (https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/3/7/tunisian-victim-jailed-for-sodomy, consultato il 27 dicembre 2023). In definitiva, gli omosessuali subiscono discriminazioni diffuse, vivono nel timore di essere arrestati e sono particolarmente esposti alla violenza a causa del loro reale o presunto orientamento sessuale o identità di genere (http://kapitalis.com/tunisie/2018/12/03/tunisie-120-personnes-arretees-pour-homosexualite-en-10-mois/, consultato il 27 dicembre 2023). 8.3 Alla luce di quanto precede, è indubbio che per la comunità LGBTI la situazione in Tunisia è alquanto complessa e a tratti preoccupante. Il nuovo argomento addotto dal ricorrente, circa il proprio orientamento sessuale, potrebbe pertanto assurgere a valido motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò posto, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che, nonostante la discriminazione quotidiana, non vi è motivo di ammettere che in Tunisia sussista una persecuzione sistematica degli omosessuali, tantopiù che l'omosessualità viene perseguita dalle autorità penali solo se viene vissuta apertamente e provoca accuse. Un esame concreto e individuale deve pertanto essere svolto di caso in caso (cfr. sentenze del TAF D-2738/2021 dell'8 settembre 2021, consid. 5.2.3; E-5830/2018 del 21 agosto 2020, consid. 6.4). 8.4 8.4.1 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene che avrebbe iniziato a tematizzare la propria omosessualità unicamente in Svizzera, grazie all'aiuto della propria terapeuta F._______, dalla quale egli è stato in cura a partire dal 3 marzo 2021 (si cfr. atto SEM 67/5). Una presa di coscienza vera e propria e il conseguente outing, sarebbero intervenuti, secondo il ricorrente, per la prima volta in occasione di un non meglio precisato colloquio telefonico con la suddetta terapista avvenuto presumibilmente sul finire della procedura dinnanzi alla SEM. 8.4.2 Nell'ambito delle tre audizioni nelle quali il ricorrente ha avuto modo di descrivere in modo estensivo gli episodi di violenza e i fatti che hanno segnato negativamente la sua infanzia, egli non ha mai collegato, neppure di sfuggita, tali vessazioni alla propria omosessualità, né ha lasciato in alcun modo tale questione aperta. Riferendosi agli atti di natura sessuale, egli ha sempre descritto i ragazzi e gli uomini con cui gli stessi sono avvenuti, come degli aggressori che hanno abusato di lui contro la sua volontà. Dalle dichiarazioni del ricorrente, non risulta che questi o altri episodi siano avvenuti in modo consenziente, o siano stati in un qualche modo da lui incoraggiati o desiderati. Egli ha anzi affermato, in più occasioni, di aver sviluppato una paura e un'avversione per gli uomini, adulti e più giovani, che nella misura del possibile cercherebbe di non frequentare (cfr. verbale 1, D89; verbale 2, D20, D27). Ad eccezione della questione religiosa - riguardo alla quale avrebbe deciso di non più condividere le proprie opinioni - l'insorgente non ha riferito di alcuna difficoltà nell'integrarsi nella società tunisina, in ragione delle sue peculiarità fisiche o comportamentali, prima che egli lasciasse il Paese. Egli infatti ha svolto una formazione professionale ed ha regolarmente lavorato in ambiti e per datori di lavoro differenti (cfr. verbale 1, D35-42), dopo essersene andato dalla casa dei genitori ha abitato dapprima a H._______ e poi a I._______ con la sorella (cfr. verbale 1, D8-23), ma non risulta che in età adulta egli abbia mai sofferto di particolari restrizioni o vessazioni ad eccezioni di quelle già menzionate riguardanti le diatribe con gli zii. Il ricorrente ha spiegato di aver maturato l'idea di lasciare la Tunisia a causa del breve periodo d'ingiusta detenzione nel 2004 (cfr. verbale 2, D54) e di aver messo in atto tale proposito soltanto nel 2019, non disponendo in precedenza né dei soldi necessari né del visto d'ingresso in Europa (cfr. verbale 3, D15-16). Egli non ha, per contro, mai accennato di aver voluto lasciare la Tunisia a causa dell'impossibilità di manifestare la propria sessualità, di particolari pressioni da parte dei famigliari (che andrebbero comunque relativizzate), o di particolari vessazioni da parte di gruppi di persone in relazione al proprio modo di vivere o di comportarsi. A ben vedere egli non ha neppure mai sostenuto che il suo comportamento in pubblico o in privato abbia mai condotto ad una denuncia o a misure ufficiali di perseguimento penale nei suoi confronti, né tantomeno che prima dell'espatrio egli sia stato oggetto di misure discriminatorie da parte dello Stato. 8.4.3 Nel gravame, come pure nei memoriali successivi, il ricorrente fa largamente riferimento alle persecuzioni di cui è oggetto la comunità LGBTI in Tunisia, perpetrate non solo da terzi ma pure dalle autorità statali, asserendo che in caso di rientro nel paese egli si troverebbe confrontato con pratiche lesive dell'integrità fisica e della dignità umana. Egli non si riferisce tuttavia mai a situazioni concrete che lo riguardano personalmente e che permettono di oggettivare degli episodi traumatici direttamente correlati al proprio orientamento sessuale, come ad esempio, il fatto di dover troncare una relazione nel frattempo intrapresa in Svizzera o il timore di negare o di non poter manifestare in alcun modo la propria personalità una volta rientrato in Tunisia, o ancora di dover condurre una doppia vita per evitare di essere scoperto. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione versata agli atti, non c'è nulla che suggerisca che l'interessato si sia mai trovato personalmente in una situazione di persecuzione o di pressione psicologica insopportabile nel suo Paese d'origine a causa della sua omosessualità, motivo per cui non è nemmeno evidente in che misura potrebbe trovarsi in una tale situazione in un futuro prevedibile e con notevole probabilità. Per quanto riguarda la questione della pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi in caso di omosessualità, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che per determinare se tale pressione sia rilevante dal profilo soggettivo, andrà esaminato il singolo caso (cfr. sentenza D-6539/2018 del 2 aprile 2019, consid. 8.3 - 8.6) e che un mero pericolo astratto di essere scoperti e perseguiti non risulta essere sufficiente per il riconoscimento di una pressione psichica insopportabile. È stato inoltre ritenuto che alcune limitazioni nelle apparizioni in pubblico e nella vita privata non rappresentano ancora dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi ed in particolare non conducono, di per sé, ad una pressione psichica insopportabile (cfr. sentenza E-2109/2019 del 28 agosto 2020 consid. 10.2 con rif. ivi citati; cfr. anche le sentenze D-5870/2019 del 2 giugno 2021 consid. 8.4 e E-5403/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 6.5.4). Si può quindi ritenere che, così come non manifestare la propria omosessualità in passato non ha rappresentato per il ricorrente una pressione psichica insopportabile, né lo ha sottoposto ad alcuna misura persecutoria, a maggior ragione non si intravvede alcun elemento concreto, che permetta di ritenere che in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, egli possa essere esposto, con verosimiglianza preponderante ed in un futuro prossimo, a persecuzioni o a dover subire una pressione psichica insopportabile rilevante ai sensi dell'asilo. 8.4.4 In sintesi, nessun elemento agli atti permette di ritenere che il motivo dell'espatrio del ricorrente sia da ricondurre a delle persecuzioni, delle minacce e degli atti di violenza riconducibili alla sua omosessualità. L'interessato, d'altro canto, non ha offerto alcuna indicazione concreta e specifica riguardo ad un suo eventuale timore, al momento dell'espatrio, di essere vittima di violenza a causa di outing e di essere oggetto di minacce dirette a causa della sua omosessualità. Il fatto che l'insorgente abbia avuto dei problemi con la propria famiglia stretta e allargata ed anche ammettendo che l'interruzione dei rapporti con questa sia dovuta alla sua omosessualità - circostanza di cui egli per altro neppure si avvale - non configura di certo un'intensità di persecuzione rilevante per il diritto all'asilo. Oltre a ciò, occorre constatare che il ricorrente neppure ha sostanziato il motivo per cui, in caso di ritorno in Tunisia, si troverebbe particolarmente esposto a persecuzioni da parte di terzi e delle autorità. Su questo aspetto le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in allegazioni non sufficientemente motivate, a tratti oltremodo vaghe e generiche, stereotipate e non corroborate da alcun elemento di seria consistenza, se non addirittura contraddette da quanto dichiarato in sede di audizione. 8.5 Alla luce di quanto precede, l'omosessualità di cui si avvale il richiedente in sede di ricorso, non risulta in concreto rilevante in materia d'asilo, non avendo quest'ultimo dimostrato l'esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi.

9. In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, ragione per cui la domanda formulata in via subordinata nel ricorso, essendo destituita di fondamento, va respinta. Allo stesso modo, va pure respinta la domanda formulata in via principale, tendente all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 11.3 Nella fattispecie, la Tunisia si trova nel mezzo di una transizione politica con importanti sfide economiche e sociali, accentuate da quando il Presidente Saïd è salito al potere nel luglio 2021 e aggravate dalla crisi di Covid-19 e dalla guerra in Ucraina, che stanno contribuendo a indebolire l'economia del Paese e a provocare sporadici disordini sociali. Tuttavia, la Tunisia non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere, per tutti i richiedenti provenienti da questo Stato, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'articolo 83 cpv. 4 LStrI. In linea di principio, quindi, l'espulsione in Tunisia è ragionevole. 11.4 Dall'incarto non emerge neppure che l'interessato potrebbe essere messo in serio pericolo per motivi propri. 11.4.1 Egli non è particolarmente giovane ed ha vissuto in Tunisia fino all'età di 37 anni. Ha una formazione come tecnico di manutenzione di impianti di climatizzazione industriale, ambito nel quale ha lavorato dal 2009 al 2013. Prima di ottenere tale diploma, aveva lavorato nell'edilizia, come operaio e imbianchino dal 2004 al 2007 e dopo il 2013 nell'ambito commerciale per svariati datori di lavoro, da ultimo in maniera stabile per una ditta attiva nell'ambito dei prodotti veterinari dal 2015 al 2019 (cfr. verbale 1, D35-42). La suddetta formazione ed esperienza professionale, unitamente all'esperienza data dall'età, gli offre senz'altro l'opportunità di trovare un lavoro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato. Sebbene affermi di non andare d'accordo con i fratelli, egli non ha sostenuto di non disporre di una rete sociale che possa aiutarlo in caso di necessità, tantopiù che in passato egli aveva vissuto in differenti luoghi, tra cui nella capitale H._______. Egli ha riferito di avere regolari contatti con la sorella e con la madre, che vive nella casa di famiglia in cui il ricorrente è cresciuto e che lo avrebbe tenuto al corrente riguardo agli sviluppi della procedura giudiziaria riguardante la vertenza in atto con lo zio che aveva denunciato nel 2012 (cfr. verbale 1, D44-45; verbale 3, D7-8, D46). In assenza di indizi contrari - non avendo il ricorrente addotto alcuna difficoltà nel loro rapporto - è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, quest'ultima, pur avendo qualche problema di salute, non rifiuterebbe di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Tunisia. 11.4.2 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). L'esecuzione del rinvio diventa infatti inesigibile unicamente nel caso in cui il ritorno nel paese d'origine non permette al richiedente di beneficiare delle cure essenziali che gli garantiscono delle condizioni minime esistenziali. Per cure essenziali s'intende le cure mediche generali e d'emergenza assolutamente necessarie a garantire la dignità umana (cf. JICRA 2003 no. 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, Berna 2002, p. 81 s. e 87). Per ammettere l'inesigibilità del rinvio, non è quindi sufficiente limitarsi a constatare che un determinato trattamento, prescritto sulla base degli standard svizzeri, non potrebbe proseguire nel paese d'origine. Occorre infatti dimostrare di soffrire di un grave problema di salute, che possa essere riconosciuto come caso di rigore. Su questo aspetto la giurisprudenza del Tribunale si mostra tuttavia restrittiva: costituendo l'aspetto medico uno fra diversi criteri da prendere in conto, non ci si potrà fondare esclusivamente su di esso, specie nel caso in cui il cittadino straniero giunga per la prima volta in Svizzera già soffrendo di un grave problema di salute (cfr. sentenza del TAF F-5351/2021 del 6 aprile 2023, consid. 7.6.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Di regola, quindi, occorre ritenere che se le cure essenziali richieste possono essere fornite nel Paese d'origine o di provenienza del cittadino straniero, se necessario con farmaci diversi da quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento verso uno di questi Paesi sarà ragionevolmente esigibile. Tra gli esempi vi sono le cure per alleviare o curare disturbi mentali o fisici che non possono essere definiti gravi (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Orbene, questo Tribunale, concordando con le considerazioni esposte dalla SEM alle quali si rinvia, rileva che i problemi di salute di cui soffre il ricorrente (e che preesistevano al suo arrivo in Svizzera, ciò che non gli consente di invocarli come unico motivo per il riconoscimento di un caso di rigore [cfr. supra]) non sono così gravi che il suo ritorno in Tunisia potrebbe mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Dalla documentazione medica versata agli atti risulta che il ricorrente è stato regolarmente seguito a livello psichiatrico a partire da ottobre 2020 (cfr. atti SEM n. 28/2, 34/10, 40/2, 54/2, 55/2), trattamento che ha portato a un netto miglioramento della problematica (cfr. atto SEM n. 68/4). Nel più recente certificato medico del 2 giugno 2022 (allegato al doc. TAF 10), la terapeuta J._______ e la dott.ssa L._______ hanno infatti attestato la persistenza dell'episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1), già rilevato nei precedenti rapporti e per il quale il ricorrente è regolarmente visitato ogni tre settimane, nel quadro del sostegno terapeutico e farmacologico approntato. Esse hanno quindi posto la diagnosi di altri disturbi ansiosi misti (ICD-10: F41.3), non essendo stato possibile confermare i sospetti iniziali della psicologa F._______ per la diagnosi, più grave, di disturbo d'ansia generalizzata (cfr. rapporto del 25 maggio 2021 [allegato al doc. TAF 1]). Infine è stato riportato il disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1 [di seguito: PTSD]), con la precisazione che poter confermare tale diagnosi e determinarne la portata in modo più preciso sarebbe stato necessario accertare l'esistenza e l'effettivo impatto di un evento traumatizzante. A tale scopo le terapeute hanno prescritto la continuazione del trattamento medicamentoso, ritenendo che tale diagnosi fosse adeguatamente curabile nell'ambito dell'assistenza psichiatrica. Esse hanno infine indicato di non poter fornire una prognosi significativa, non essendo possibile valutare in che misura lo stato di residenza non chiaro dell'interessato abbia influsso sul suo attuale stato mentale. I problemi di salute descritti nel suddetto referto medico, come pure quelli fisici descritti nei rapporti precedenti (reflusso, emorroidi con stipsi, apnee del sonno), non sono gravi a tal punto da considerare, secondo la giurisprudenza citata sopra, che vi sia un imminente pericolo per la vita o l'integrità fisica dell'insorgente in caso di esecuzione dell'allontanamento. Da allora, ulteriori certificati attestanti un eventuale peggioramento della situazione valetudinaria, non sono stati prodotti dal ricorrente o dal suo rappresentante, ragione per cui è lecito presumere che lo stato di salute si sia nel frattempo stabilizzato. Trattandosi di affezioni di media gravità, esse potrebbero venir senz'altro trattate nel suo Paese e non sono tali da giustificare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. Per il resto, il suo timore di sviluppare un disturbo mentale o esacerbare le attuali affezioni a causa della situazione precaria in cui potrebbe trovarsi al suo ritorno è solo ipotetico; mentre il rifiuto di rivolgersi a uno psicoterapeuta in Patria per paura di essere preso per pazzo, oltre ad essere discutibile, non è certo un motivo valido per opporsi al rimpatrio. 11.4.3 Neppure l'omosessualità del ricorrente è ostativa al rinvio dell'interessato. Al riguardo si osserva infatti che per quanto difficile la situazione per la comunità LGBTI in Tunisia e pur essendo diffusa l'omofobia, nella capitale H._______, dove il ricorrente per altro ha già vissuto, è possibile condurre una vita più anonima rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali (cfr. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Preliminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 18 June 2021, Urban vs. Rural), riducendo in tal modo il rischio di trattamenti vietati dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento. 11.4.4 Infine, i motivi correlati a potenziali difficoltà derivanti da una crisi socio-economica che tutti nel Paese interessato possono affrontare (come condizioni di vita precarie, problemi di occupazione e di alloggio, mancanza di prospettive, ecc.) non sono, in quanto tali, decisivi dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5-7.7; 2010/41, consid. 8.3.6). 11.4.5 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contrario). 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è inoltre ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). Tale misura, non viola infatti il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), in quanto il ricorrente non riuscendo a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, non soddisfa le condizioni per lo status di rifugiato. Alla luce di quanto sopra, non vi è nemmeno un insieme di prove concrete e convergenti da cui si possa dedurre che, in caso di ritorno in Tunisia, sarebbe esposto a un rischio reale, basato su motivi seri e comprovati, di essere sottoposto a una o più forme di trattamento contrarie all'art. 3 della CEDU e all'art. 3 della Conv. tortura. L'attuale situazione generale dei diritti umani in Tunisia non consente, di per sé, di considerare inammissibile l'esecuzione dell'ordine di allontanamento. Per il resto, potrà agire in risposta al comportamento dei suoi zii, se necessario, qualora questi dovessero serbargli ancora rancore, in particolare intraprendendo un'azione legale e cercando il sostegno delle autorità tunisine, poiché nulla indica che queste ultime non siano in grado di offrirgli una protezione adeguata, se necessario. 11.6 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 11.7 Pertanto anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.

12. In definitiva, non violando il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese, di identico ammontare, saldato il 15 marzo 2022 (doc. TAF 4). 13.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

14. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico e sono compensate con l'acconto già versato.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: