Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 15 ago- sto 2021. A.b Il 7 ottobre 2021 l’interessato ha svolto un’audizione ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 LAsi (verbale 1). Il seguente 23 novembre 2021 il richie- dente è stato sentito in un’audizione approfondita sui motivi d’asilo (ver- bale 2). Nell’ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richie- dente ha narrato di essere nato e di aver sempre vissuto a B._______ in Tunisia. Ivi, in quanto omosessuale, non sarebbe stato accettato dal padre e dalla società in generale. Il padre lo avrebbe frequentemente picchiato, avrebbe tentato di farlo sposare con la cugina e avrebbe minacciato di de- nunciarlo in polizia a causa della sua omosessualità. Il (…) 2020 il richie- dente avrebbe subito una rapina, che ha denunciato in polizia. Il giudice responsabile dell’indagine lo avrebbe indotto a ritirare la denuncia e in caso contrario sarebbe stato condannato anche lui. Nell’(…) 2020 l’interessato è giunto in Svizzera, alla ricerca di un lavoro al fine di ottenere un permesso di soggiorno. Infine il 15 agosto 2021 egli ha presentato una domanda d’asilo. Alla domanda d’asilo il ricorrente ha accluso il passaporto e la carta d’identità originali, delle conversazioni WhatsApp e un video della ripresa della rapina che avrebbe subito. A.c Il 25 novembre 2021, la SEM ha comunicato al ricorrente il passaggio alla procedura ampliata. B. Per il tramite della decisione del 10 dicembre 2021 la SEM non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha incaricato il canton Ticino dell’esecuzione dello stesso. C. Con ricorso del 7 gennaio 2022, l’interessato è insorto al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell’autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento
D-6832/2024 Pagina 3 dell’istruzione e per nuova decisione. Ancor più in subordine egli ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse. D. Il Tribunale con sentenza D-92/2022 del 20 agosto 2024 ha accolto il ri- corso e rinviato l’incarto all’autorità inferiore, in quanto ha rilevato una ca- rente motivazione e al fine di svolgere un’analisi della verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti. E. Per il tramite della decisione D-92/2022 del 30 settembre 2024 – notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-90/1) – la SEM non ha ri- conosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha incaricato il canton Ticino dell’esecuzione dello stesso. F. Con ricorso, non firmato, del 30 ottobre 2024, l’interessato è insorto al Tri- bunale amministrativo federale avverso la decisione dell’autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine egli ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Con la decisione incidentale del 12 novembre 2024, il Tribunale ha con- cesso un termine di 7 giorni all’insorgente al fine di regolarizzare l’atto ri- corsuale, apponendovi la forma in originale. Il seguente 15 novembre 2024 l’insorgente ha trasmesso il ricorso firmato. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che il comporta- mento del richiedente nell‘affrontare le asserite vessazioni subite dal padre e in generale dalla società tunisina come illogiche. Infatti, non sarebbe comprensibile per quale motivo egli abbia continuato a vivere presso l’abi- tazione di famiglia sino all’età di 29 anni, nonostante egli lavorasse e per
D-6832/2024 Pagina 5 sua stessa ammissione la sua situazione economica fosse migliorata. In tal senso non sarebbe possibile seguire le affermazioni del richiedente, se- condo cui in Tunisia il costo della vita sarebbe così alto da non potersi per- mettere di vivere autonomamente. Inoltre egli ha lasciato la Tunisia in due occasioni e in entrambe egli è tornato presso la casa di famiglia, senza sfruttare il periodo di cambiamento per cambiare la propria situazione abi- tativa. Non si potrebbe neppure seguire il richiedente nelle proprie afferma- zioni secondo cui egli non avrebbe presentato una domanda d’asilo nelle prime due occasioni durante le quali egli ha lasciato la Tunisia, infatti se egli temesse veramente per la propria incolumità non avrebbe rinunciato a presentare una domanda d’asilo per evitare di non poter più tornare in Tu- nisia a visitare la madre. Per quanto concerne l’episodio della rapina, se- condo la SEM il richiedente avrebbe fornito dichiarazioni divergenti tra i due verbali. Inoltre nel contesto della ricostruzione dei fatti effettuata dall’inte- ressato, non sarebbe logico che il presunto autore della rapina lo accu- sasse di essere omosessuale dinnanzi al giudice, quando egli aveva lo stesso orientamento sessuale. In tale sede non sarebbe inoltre compren- sibile per quale motivo il giudice, informato della sua omosessualità, non abbia aperto un procedimento penale nei suoi confronti ai sensi dell’art. 230 del Codice penale tunisino. Pertanto, la SEM ha concluso che il ricorrente non avrebbe reso verosimile di essere stato discriminato dallo Stato, nel contesto di una procedura penale, per via della sua omosessua- lità. L’autorità inferiore, inoltre, non ha rilevato dal racconto dell’interessato che egli abbia subito una pressione psicologica tale dall’impedirgli di svol- gere una vita normale, tanto che egli ha avuto alcune relazioni omoses- suali, ha svolto diverse attività lavorative, ha studiato e ha sempre avuto un buon rapporto con i colleghi di lavoro. Inoltre, con alcuni familiari egli intrattiene dei buoni rapporti. Infine, egli non ha reso verosimile che il padre lo avrebbe effettivamente denunciato alle autorità a causa della sua omo- sessualità e per non aver sposato la cugina. I mezzi di prova agli atti, inol- tre, comproverebbero inoltre unicamente i sentimenti tra il ricorrente e il fidanzato, ma non una pressione psicologica insopportabile. La SEM ha pertanto concluso che egli non ha reso verosimile di subire pregiudizi e una pressione psicologica tali da averlo costretto all’espatrio. Pertanto, non si è espressa sulla rilevanza dei motivi d’asilo e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d’asilo.
E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente contesta tali conclusioni. Egli indica di non aver lasciato la casa familiare a causa del contesto culturale e sociale e la forte pressione familiare, oltre che per paura. Inoltre egli ipotizza che fattori esterni avrebbero potuto influenzare la sua capacità di prendere decisioni ottimali riguardo alla sua sicurezza. Dipoi, egli, nuovamente utilizzando il
D-6832/2024 Pagina 6 condizionale, adduce che il trauma subito (senza specificare quale), può influenzare la capacità di una persona di ricordare eventi in modo coerente. L’autorità di prime cure avrebbe inoltre minimizzato le minacce subite dal padre e che le stesse rappresenterebbero un rischio concreto per la sua sicurezza. Invece, il fatto che egli abbia potuto avere delle relazioni sociali o il fatto di aver studiato non sarebbero indicatori di una vita normale, ma sarebbero state solo un modo del ricorrente per mascherare il proprio di- sagio. Egli inoltre afferma che i precedenti motivi siano pure rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine.
E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.4.1 Venendo ora all’analisi della verosimiglianza dei motivi addotti, a co- minciare dall’illogicità dell’agire del ricorrente circa il fatto di aver vissuto nella casa familiare, dove a suo dire veniva costantemente minacciato e picchiato, sino all’età di 29 anni, il Tribunale conferma quanto indicato dall’autorità di prime cure e le censure sollevate in sede ricorsuale non
D-6832/2024 Pagina 7 sono in grado di modificare tale giudizio. Infatti, egli argomenta in tale sede (differentemente a quanto sostenuto in sede istruttoria, ove ha indicato uni- camente di non potersi permettere un alloggio proprio, cfr. verbale 1, D29) di non aver abbandonato l’abitazione familiare a causa della pressione fa- miliare e per paura di conseguenze legali e sociali a causa della sua omo- sessualità. Ciò rappresenta di per sé una contraddizione rispetto a quanto effettivamente accaduto, infatti il ricorrente ha lasciato l’abitazione familiare 2 volte prima di chiedere asilo in Svizzera (cfr. verbale 2, D9 e D10) per- tanto l’argomentazione proposta non rientra neppure logicamente nel con- testo della sua storia personale di espatrio. Inoltre, il ricorrente non ha ad- dotto di aver subito particolari conseguenze a seguito del proprio espatrio, infatti egli non ha allegato l’apertura di una eventuale procedura penale aperta nei suoi confronti a seguito di una denuncia del padre. Per il resto si rimanda alla dettagliata analisi effettuata dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata.
E. 5.4.2 Il richiedente contesta la valutazione della SEM circa l’illogicità dei molteplici espatri in Europa e i relativi rientri presso l’abitazione familiare, ipotizzando che tale modo di agire potrebbe essere stato influenzato da fattori esterni, come la mancanza di informazioni o timore di ritorsioni. An- che tale punto non può essere seguito dal Tribunale, in quanto egli dispo- neva di parenti sia in Germania, sia in Svizzera che potevano aiutarlo con le procedure di asilo. Egli ha indicato di aver addirittura studiato il tedesco prima di espatriare e pertanto avrebbe avuto delle basi linguistiche per ri- volgersi alle autorità tedesche e svizzere. Di transenna il Tribunale osserva che il ricorrente stesso ha indicato durante le audizioni di aver iniziato a studiare il tedesco proprio per richiedere asilo in Svizzera o in Germania (cfr. verbale 2, D6), pertanto la ricostruzione dei suoi viaggi di espatrio ap- pare ancor più illogica. Piuttosto egli avrebbe dovuto temere delle ripercus- sioni una volta rientrato in Tunisia dopo essere espatriato, pertanto tale modo di agire risulta, a prescindere da eventuali fattori esterni, contrario all’esperienza generale e la logica dell’agire.
E. 5.4.3 Il ricorrente inoltre, parrebbe voler giustificare in modo generico le contraddizioni rilevate dalla SEM adducendo che il trauma subito avrebbe potuto influenzare la sua capacità di ricordare i fatti in modo coerente. An- che tale affermazione non può essere seguita, in quanto vaga e in alcun modo sostanziata. Infatti dagli atti non emerge alcun atto medico a dimo- strazione che il ricorrente soffrisse psicologicamente e non ne ha neppure mai fatto menzione durante i verbali (cfr. verbale 1, D4 e verbale 2, D4). Pertanto tale osservazione risulta unicamente strumentale.
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E. 5.4.4 Il ricorrente, infine indica che la SEM avrebbe minimizzato le minacce subite dal padre, considerandole insufficienti per giustificare una richiesta d’asilo. Inoltre l’analisi della situazione sociale del ricorrente in Tunisia sa- rebbe erronea, in quanto il solo fatto di avere relazioni sociali e partecipare a corsi non sarebbero sufficienti per dimostrare una vita priva di persecu- zioni. In primis il Tribunale non rileva da parte della SEM alcuna minimiz- zazione delle violenze del padre, bensì ella ha concluso che sulla scorta delle sue dichiarazioni il richiedente non ha reso verosimile il rischio di una denuncia alle autorità a causa del suo orientamento sessuale o a seguito del rifiuto dell’asserito matrimonio con la cugina. In tal senso il Tribunale rileva che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, il ricorrente non ha alle- gato che in Tunisia sia stata avviata una procedura penale nei suoi con- fronti e ciò conferma la valutazione della SEM circa la fondatezza del ti- more di una denuncia penale da parte del padre. Dipoi, per quanto con- cerne l’analisi della vita sociale del richiedente, le censure sollevate dal richiedente non possono essere seguite e ciò in quanto non solo egli aveva in Tunisia relazioni sociali e frequentava corsi, bensì egli ha intrattenuto relazioni sentimentali omosessuali, anche di lunga durata (cfr. verbale 1, D21). Inoltre egli ha intrapreso attività lavorative in diretto contatto con il pubblico, quale il venditore in farmacia (cfr. verbale 1, D35). Pertanto, il ricorrente non ha reso verosimile di aver vissuto in un contesto di pressione psicologica tale da costringerlo ad espatriare.
E. 5.4.5 I mezzi di prova prodotti durante la procedura dinnanzi all’autorità di prime cure non risultano sufficienti al fine di comprovare le allegazioni del ricorrente. Infatti, i fermoimmagine di conversazioni WhatsApp, il video di una rapina non comprovano una persecuzione, come neppure la lettera da parte della madre, in ogni caso facilmente producibile ai fini di causa.
E. 5.4.6 Per i punti restanti circa l’analisi della verosimiglianza, si rimanda alla dettagliata analisi effettuata dalla SEM nella decisione impugnata.
E. 5.5 In conclusione, in una valutazione globale le allegazioni del ricorrente inerenti alla costrizione ad arruolarsi non soddisfano le condizioni di vero- simiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, è possibile rinunciare all'e- same della loro pertinenza (art. 3 LAsi).
E. 6 In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo, destituito di fonda- mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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E. 7 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
E. 7.3 Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 8 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 8.4 Nel gravame, l’insorgente avversa tale conclusione. Le sue considerazioni sono tuttavia generiche e senza alcuna considerazione circa il suo caso concreto.
E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
D-6832/2024 Pagina 10 di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 9.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è dun- que ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre questo Tribunale osserva che il richiedente non ha reso verosimile l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Tunisia ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. Tortura, nonché di altre disposizioni di diritto internazionale.
E. 9.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico nonché della LAsi.
E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.2 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fug- gono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non po- trebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sareb- bero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e
D-6832/2024 Pagina 11 irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordi- naria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concre- tizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti uma- nitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in que- stione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
E. 10.3 Nella fattispecie, in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribu- nale D-2519/2021 consid. 11.3 del 12 luglio 2024). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è in buona salute, dopo la maturità ha ottenuto un diploma quale assistente di farma- cia (cfr. verbale 1, D31) ed ha avuto varie esperienze professionali tra cui nella contabilità e in una farmacia in proprio (cfr. verbale 1, D35). Egli di- spone del supporto di alcuni parenti che già in passato lo avevano aiutato, ad esempio concedendogli in gestione la farmacia (cfr. verbale 1, D35). Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza par- ticolari problemi in Tunisia, anche vivendo in modo indipendente dal padre, sia sotto un punto di vista abitativo che economico. Neppure l’asserita omosessualità del ricorrente è ostativa al rinvio dell’in- teressato. Al riguardo si osserva infatti che per quanto difficile la situazione per la comunità LGBTI in Tunisia e pur essendo diffusa l’omofobia, nei cen- tri urbani, dal quale il ricorrente proviene e dove potrebbe trovare una si- stemazione una volta tornato in Tunisia, è possibile condurre una vita più anonima rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali (cfr. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Pre- liminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 18 June 2021, Urban vs. Rural), riducendo in tal modo il rischio di trattamenti vietati dal diritto internazionale e che sarebbe per- tanto contrario all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza del Tri- bunale D-2519/2021 del 12 luglio 2024 consid. 11.4.3). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che da un
D-6832/2024 Pagina 12 esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua perma- nenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e rela- tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 10.4 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 11 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu- rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de- cisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 14 Visto quando sopra, le richieste di giudizio risultano sprovviste di probabi- lità di esito favorevole e di conseguenza la domanda di assistenza giudi- ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6832/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6832/2024 Sentenza del 5 marzo 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 agosto 2021. A.b Il 7 ottobre 2021 l'interessato ha svolto un'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi (verbale 1). Il seguente 23 novembre 2021 il richiedente è stato sentito in un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (verbale 2). Nell'ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha narrato di essere nato e di aver sempre vissuto a B._______ in Tunisia. Ivi, in quanto omosessuale, non sarebbe stato accettato dal padre e dalla società in generale. Il padre lo avrebbe frequentemente picchiato, avrebbe tentato di farlo sposare con la cugina e avrebbe minacciato di denunciarlo in polizia a causa della sua omosessualità. Il (...) 2020 il richiedente avrebbe subito una rapina, che ha denunciato in polizia. Il giudice responsabile dell'indagine lo avrebbe indotto a ritirare la denuncia e in caso contrario sarebbe stato condannato anche lui. Nell'(...) 2020 l'interessato è giunto in Svizzera, alla ricerca di un lavoro al fine di ottenere un permesso di soggiorno. Infine il 15 agosto 2021 egli ha presentato una domanda d'asilo. Alla domanda d'asilo il ricorrente ha accluso il passaporto e la carta d'identità originali, delle conversazioni WhatsApp e un video della ripresa della rapina che avrebbe subito. A.c Il 25 novembre 2021, la SEM ha comunicato al ricorrente il passaggio alla procedura ampliata. B. Per il tramite della decisione del 10 dicembre 2021 la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha incaricato il canton Ticino dell'esecuzione dello stesso. C. Con ricorso del 7 gennaio 2022, l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell'autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione e per nuova decisione. Ancor più in subordine egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse. D. Il Tribunale con sentenza D-92/2022 del 20 agosto 2024 ha accolto il ricorso e rinviato l'incarto all'autorità inferiore, in quanto ha rilevato una carente motivazione e al fine di svolgere un'analisi della verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. E. Per il tramite della decisione D-92/2022 del 30 settembre 2024 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-90/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha incaricato il canton Ticino dell'esecuzione dello stesso. F. Con ricorso, non firmato, del 30 ottobre 2024, l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale avverso la decisione dell'autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Con la decisione incidentale del 12 novembre 2024, il Tribunale ha concesso un termine di 7 giorni all'insorgente al fine di regolarizzare l'atto ricorsuale, apponendovi la forma in originale. Il seguente 15 novembre 2024 l'insorgente ha trasmesso il ricorso firmato. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che il comportamento del richiedente nell'affrontare le asserite vessazioni subite dal padre e in generale dalla società tunisina come illogiche. Infatti, non sarebbe comprensibile per quale motivo egli abbia continuato a vivere presso l'abitazione di famiglia sino all'età di 29 anni, nonostante egli lavorasse e per sua stessa ammissione la sua situazione economica fosse migliorata. In tal senso non sarebbe possibile seguire le affermazioni del richiedente, secondo cui in Tunisia il costo della vita sarebbe così alto da non potersi permettere di vivere autonomamente. Inoltre egli ha lasciato la Tunisia in due occasioni e in entrambe egli è tornato presso la casa di famiglia, senza sfruttare il periodo di cambiamento per cambiare la propria situazione abitativa. Non si potrebbe neppure seguire il richiedente nelle proprie affermazioni secondo cui egli non avrebbe presentato una domanda d'asilo nelle prime due occasioni durante le quali egli ha lasciato la Tunisia, infatti se egli temesse veramente per la propria incolumità non avrebbe rinunciato a presentare una domanda d'asilo per evitare di non poter più tornare in Tunisia a visitare la madre. Per quanto concerne l'episodio della rapina, secondo la SEM il richiedente avrebbe fornito dichiarazioni divergenti tra i due verbali. Inoltre nel contesto della ricostruzione dei fatti effettuata dall'interessato, non sarebbe logico che il presunto autore della rapina lo accusasse di essere omosessuale dinnanzi al giudice, quando egli aveva lo stesso orientamento sessuale. In tale sede non sarebbe inoltre comprensibile per quale motivo il giudice, informato della sua omosessualità, non abbia aperto un procedimento penale nei suoi confronti ai sensi dell'art. 230 del Codice penale tunisino. Pertanto, la SEM ha concluso che il ricorrente non avrebbe reso verosimile di essere stato discriminato dallo Stato, nel contesto di una procedura penale, per via della sua omosessualità. L'autorità inferiore, inoltre, non ha rilevato dal racconto dell'interessato che egli abbia subito una pressione psicologica tale dall'impedirgli di svolgere una vita normale, tanto che egli ha avuto alcune relazioni omosessuali, ha svolto diverse attività lavorative, ha studiato e ha sempre avuto un buon rapporto con i colleghi di lavoro. Inoltre, con alcuni familiari egli intrattiene dei buoni rapporti. Infine, egli non ha reso verosimile che il padre lo avrebbe effettivamente denunciato alle autorità a causa della sua omosessualità e per non aver sposato la cugina. I mezzi di prova agli atti, inoltre, comproverebbero inoltre unicamente i sentimenti tra il ricorrente e il fidanzato, ma non una pressione psicologica insopportabile. La SEM ha pertanto concluso che egli non ha reso verosimile di subire pregiudizi e una pressione psicologica tali da averlo costretto all'espatrio. Pertanto, non si è espressa sulla rilevanza dei motivi d'asilo e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo. 4.2 Nel gravame, il ricorrente contesta tali conclusioni. Egli indica di non aver lasciato la casa familiare a causa del contesto culturale e sociale e la forte pressione familiare, oltre che per paura. Inoltre egli ipotizza che fattori esterni avrebbero potuto influenzare la sua capacità di prendere decisioni ottimali riguardo alla sua sicurezza. Dipoi, egli, nuovamente utilizzando il condizionale, adduce che il trauma subito (senza specificare quale), può influenzare la capacità di una persona di ricordare eventi in modo coerente. L'autorità di prime cure avrebbe inoltre minimizzato le minacce subite dal padre e che le stesse rappresenterebbero un rischio concreto per la sua sicurezza. Invece, il fatto che egli abbia potuto avere delle relazioni sociali o il fatto di aver studiato non sarebbero indicatori di una vita normale, ma sarebbero state solo un modo del ricorrente per mascherare il proprio disagio. Egli inoltre afferma che i precedenti motivi siano pure rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.45.4.1 Venendo ora all'analisi della verosimiglianza dei motivi addotti, a cominciare dall'illogicità dell'agire del ricorrente circa il fatto di aver vissuto nella casa familiare, dove a suo dire veniva costantemente minacciato e picchiato, sino all'età di 29 anni, il Tribunale conferma quanto indicato dall'autorità di prime cure e le censure sollevate in sede ricorsuale non sono in grado di modificare tale giudizio. Infatti, egli argomenta in tale sede (differentemente a quanto sostenuto in sede istruttoria, ove ha indicato unicamente di non potersi permettere un alloggio proprio, cfr. verbale 1, D29) di non aver abbandonato l'abitazione familiare a causa della pressione familiare e per paura di conseguenze legali e sociali a causa della sua omosessualità. Ciò rappresenta di per sé una contraddizione rispetto a quanto effettivamente accaduto, infatti il ricorrente ha lasciato l'abitazione familiare 2 volte prima di chiedere asilo in Svizzera (cfr. verbale 2, D9 e D10) pertanto l'argomentazione proposta non rientra neppure logicamente nel contesto della sua storia personale di espatrio. Inoltre, il ricorrente non ha addotto di aver subito particolari conseguenze a seguito del proprio espatrio, infatti egli non ha allegato l'apertura di una eventuale procedura penale aperta nei suoi confronti a seguito di una denuncia del padre. Per il resto si rimanda alla dettagliata analisi effettuata dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata. 5.4.2 Il richiedente contesta la valutazione della SEM circa l'illogicità dei molteplici espatri in Europa e i relativi rientri presso l'abitazione familiare, ipotizzando che tale modo di agire potrebbe essere stato influenzato da fattori esterni, come la mancanza di informazioni o timore di ritorsioni. Anche tale punto non può essere seguito dal Tribunale, in quanto egli disponeva di parenti sia in Germania, sia in Svizzera che potevano aiutarlo con le procedure di asilo. Egli ha indicato di aver addirittura studiato il tedesco prima di espatriare e pertanto avrebbe avuto delle basi linguistiche per rivolgersi alle autorità tedesche e svizzere. Di transenna il Tribunale osserva che il ricorrente stesso ha indicato durante le audizioni di aver iniziato a studiare il tedesco proprio per richiedere asilo in Svizzera o in Germania (cfr. verbale 2, D6), pertanto la ricostruzione dei suoi viaggi di espatrio appare ancor più illogica. Piuttosto egli avrebbe dovuto temere delle ripercussioni una volta rientrato in Tunisia dopo essere espatriato, pertanto tale modo di agire risulta, a prescindere da eventuali fattori esterni, contrario all'esperienza generale e la logica dell'agire. 5.4.3 Il ricorrente inoltre, parrebbe voler giustificare in modo generico le contraddizioni rilevate dalla SEM adducendo che il trauma subito avrebbe potuto influenzare la sua capacità di ricordare i fatti in modo coerente. Anche tale affermazione non può essere seguita, in quanto vaga e in alcun modo sostanziata. Infatti dagli atti non emerge alcun atto medico a dimostrazione che il ricorrente soffrisse psicologicamente e non ne ha neppure mai fatto menzione durante i verbali (cfr. verbale 1, D4 e verbale 2, D4). Pertanto tale osservazione risulta unicamente strumentale. 5.4.4 Il ricorrente, infine indica che la SEM avrebbe minimizzato le minacce subite dal padre, considerandole insufficienti per giustificare una richiesta d'asilo. Inoltre l'analisi della situazione sociale del ricorrente in Tunisia sarebbe erronea, in quanto il solo fatto di avere relazioni sociali e partecipare a corsi non sarebbero sufficienti per dimostrare una vita priva di persecuzioni. In primis il Tribunale non rileva da parte della SEM alcuna minimizzazione delle violenze del padre, bensì ella ha concluso che sulla scorta delle sue dichiarazioni il richiedente non ha reso verosimile il rischio di una denuncia alle autorità a causa del suo orientamento sessuale o a seguito del rifiuto dell'asserito matrimonio con la cugina. In tal senso il Tribunale rileva che ad oggi, nonostante il tempo trascorso, il ricorrente non ha allegato che in Tunisia sia stata avviata una procedura penale nei suoi confronti e ciò conferma la valutazione della SEM circa la fondatezza del timore di una denuncia penale da parte del padre. Dipoi, per quanto concerne l'analisi della vita sociale del richiedente, le censure sollevate dal richiedente non possono essere seguite e ciò in quanto non solo egli aveva in Tunisia relazioni sociali e frequentava corsi, bensì egli ha intrattenuto relazioni sentimentali omosessuali, anche di lunga durata (cfr. verbale 1, D21). Inoltre egli ha intrapreso attività lavorative in diretto contatto con il pubblico, quale il venditore in farmacia (cfr. verbale 1, D35). Pertanto, il ricorrente non ha reso verosimile di aver vissuto in un contesto di pressione psicologica tale da costringerlo ad espatriare. 5.4.5 I mezzi di prova prodotti durante la procedura dinnanzi all'autorità di prime cure non risultano sufficienti al fine di comprovare le allegazioni del ricorrente. Infatti, i fermoimmagine di conversazioni WhatsApp, il video di una rapina non comprovano una persecuzione, come neppure la lettera da parte della madre, in ogni caso facilmente producibile ai fini di causa. 5.4.6 Per i punti restanti circa l'analisi della verosimiglianza, si rimanda alla dettagliata analisi effettuata dalla SEM nella decisione impugnata. 5.5 In conclusione, in una valutazione globale le allegazioni del ricorrente inerenti alla costrizione ad arruolarsi non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della loro pertinenza (art. 3 LAsi).
6. In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). 7.3 Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.4 Nel gravame, l'insorgente avversa tale conclusione. Le sue considerazioni sono tuttavia generiche e senza alcuna considerazione circa il suo caso concreto. 9.9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre questo Tribunale osserva che il richiedente non ha reso verosimile l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Tunisia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura, nonché di altre disposizioni di diritto internazionale. 9.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico nonché della LAsi. 10.10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 10.3 Nella fattispecie, in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2519/2021 consid. 11.3 del 12 luglio 2024). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è in buona salute, dopo la maturità ha ottenuto un diploma quale assistente di farmacia (cfr. verbale 1, D31) ed ha avuto varie esperienze professionali tra cui nella contabilità e in una farmacia in proprio (cfr. verbale 1, D35). Egli dispone del supporto di alcuni parenti che già in passato lo avevano aiutato, ad esempio concedendogli in gestione la farmacia (cfr. verbale 1, D35). Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Tunisia, anche vivendo in modo indipendente dal padre, sia sotto un punto di vista abitativo che economico. Neppure l'asserita omosessualità del ricorrente è ostativa al rinvio dell'interessato. Al riguardo si osserva infatti che per quanto difficile la situazione per la comunità LGBTI in Tunisia e pur essendo diffusa l'omofobia, nei centri urbani, dal quale il ricorrente proviene e dove potrebbe trovare una sistemazione una volta tornato in Tunisia, è possibile condurre una vita più anonima rispetto a città di più piccole dimensioni o a zone rurali (cfr. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Preliminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, 18 June 2021, Urban vs. Rural), riducendo in tal modo il rischio di trattamenti vietati dal diritto internazionale e che sarebbe pertanto contrario all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2519/2021 del 12 luglio 2024 consid. 11.4.3). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 11.In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 12.Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13.Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.Visto quando sopra, le richieste di giudizio risultano sprovviste di probabilità di esito favorevole e di conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 16.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: