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D-92/2022

D-92/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-20 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…). A.b Il (…) l’interessato ha svolto un’audizione ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 LAsi. Il seguente (…) il richiedente è stato sentito in un’audizione appro- fondita sui motivi d’asilo. Nell’ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richie- dente ha narrato di essere nato e di aver sempre vissuto a B._______ in Tunisia. Ivi, in quanto omosessuale, non sarebbe stato accettato dal padre e dalla società in generale. Il padre lo avrebbe frequentemente picchiato, avrebbe tentato di farlo sposare con la cugina e avrebbe minacciato di de- nunciarlo in polizia a causa della sua omosessualità. Il (…) il richiedente avrebbe subito una rapina, che ha denunciato in polizia. Il giudice respon- sabile dell’indagine lo avrebbe indotto a ritirare la denuncia e in caso con- trario sarebbe stato condannato anche lui. Nell’(…) l’interessato è giunto in Svizzera, alla ricerca di un lavoro al fine di ottenere un permesso di sog- giorno. Infine il (…) egli ha presentato una domanda d’asilo. Alla domanda d’asilo il ricorrente ha accluso il passaporto e la carta d’identità originali, delle conversazioni WhatsApp e un video della ripresa della rapina che avrebbe subito. A.c Il (…), la SEM ha comunicato al ricorrente il passaggio alla procedura ampliata. B. Per il tramite della decisione del (…) – notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-60/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pro- nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha incaricato il canton Ticino dell’esecuzione dello stesso. C. Con ricorso del (…), l’interessato è insorto al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell’autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istruzione e per nuova decisione. Ancor più in subordine egli ha chiesto la concessione

D-92/2022 Pagina 3 dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha pure presen- tato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse. D. In data (…) il Tribunale, per mezzo di una decisione incidentale, ha con- cesso l’assistenza giudiziaria a condizione che l’interessato presentasse un’attestazione di indigenza. Il seguente (…) l’insorgente ha prodotto tale attestazione. E. Il (…) il Tribunale ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. F. Il (…) il ricorrente ha prodotto una lettera redatta dalla propria madre. Il giorno seguente il Tribunale ha trasmesso copia di tale scritto all’autorità inferiore. G. In data (…), a seguito di due proroghe del termine impartito, l’autorità infe- riore ha trasmesso la propria risposta al ricorso. H. Il (…) il Tribunale ha trasmesso la risposta della SEM al ricorrente, impar- tendo un termine per presentare una duplica. Il seguente (…) l’insorgente ha trasmesso la duplica. I. In data (…) e (…) il ricorrente ha richiesto lo stato della sua procedura di ricorso, il Tribunale ha risposto in data (…). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha qualificato gli eventi nar- rati dall’insorgente come irrilevanti ai sensi dell’asilo. Circa le asserite mi- nacce da parte del padre di denunciarlo in quanto omosessuale, la SEM non le ritiene rilevanti, in quanto lo stesso ricorrente ha indicato che il padre non lo avrebbe mai fatto in quanto pensava che egli avrebbe potuto ancora cambiare. Per quanto concerne le percosse subite dal padre, la SEM con- stata che il ricorrente abbia continuato ad abitare con i genitori sino all’età di 29 anni, nonostante egli avesse un’attività lavorativa e potesse mante- nersi. Circa il tentativo di matrimonio combinato con la cugina, la SEM in- dica che il ricorrente si sia opposto per anni a tali pressioni da parte del padre, senza subire conseguenze concrete. Invece, per quanto concerne le problematiche riferite all’episodio della rapina, la SEM indica che non vi sarebbero indizi per avvalorare le asserzioni circa le pressioni subite dal giudice in quanto omosessuale. Inoltre per quanto riguarda la pressione psicologica sociale che avrebbe subito il ricorrente, secondo l’autorità

D-92/2022 Pagina 5 inferiore la stessa non sarebbe stata sufficientemente intensa, in quanto egli usciva ugualmente a divertirsi. Infine la SEM osserva che il ricorrente, dopo essere giunto in Europa, è tornato 2 volte in Tunisia e pertanto egli non temeva persecuzioni di intensità tale da essere rilevanti al senso della LAsi. I mezzi di prova consegnati non sarebbero inoltre in grado di dimo- strare motivi d’asilo rilevanti ai sensi dell’asilo. Visto che i motivi d’asilo non sono rilevanti, la SEM non ha effettuato l’analisi della verosimiglianza. Circa l’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha reputato la stessa come ragionevolmente esigibile, possibile e ammissibile.

E. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha rilevato che la SEM, nella propria decisione, non si è pronunciata circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo da lui addotti. Egli contesta in modo specifico e dettagliato l’analisi attuata dalla SEM circa le sue dichiarazioni e la rilevanza delle stesse. In generale censura un accertamento incompleto dei fatti determinanti, nonché un’ap- plicazione erronea del diritto. Inoltre, l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile.

E. 4.3 In seguito, il ricorrente ha trasmesso al una lettera manoscritta dalla madre, in cui viene indicato che il figlio avrebbe sofferto in Tunisia e che sarebbe stato picchiato dal padre e dal fratello. Inoltre, in caso di un suo ritorno in Tunisia rischierebbe di subire delle “brutte conseguenze”.

E. 4.4 La SEM ha indicato, nella propria risposta al ricorso e al nuovo mezzo di prova prodotto dal richiedente, che non sarebbe comprensibile il motivo per cui egli sarebbe rimasto a vivere presso i propri genitori sino all’età di 29 anni. Non sarebbe poi attendibile l’affermazione secondo cui egli non avrebbe avuto i mezzi per vivere da solo. Non sarebbe inoltre verosimile che i membri della sua famiglia non lo avrebbero aiutato economicamente in quanto omosessuale. Dipoi, la SEM osserva che le autorità tunisine erano a conoscenza dell’orientamento sessuale del ricorrente prima dell’espatrio e tuttavia non sarebbe stato perseguitato e di conseguenza la minaccia da parte del padre non sarebbe rilevante.

E. 4.5 Nella propria risposta alle osservazioni, il ricorrente ha riconfermato le proprie motivazioni, contestando il punto di vista della SEM.

E. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (viola- zione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione, accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e

D-92/2022 Pagina 6 DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di moti- vazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.2 In tal senso si osserva come l’autorità di prime cure nella decisione impugnata, ha indicato di esimersi dallo svolgere l’analisi della verosimi- glianza, in quanto i motivi addotti dal richiedente sarebbero irrilevanti. Tut- tavia, la SEM, nella propria analisi ha argomentato su alcuni punti indi- cando che le affermazioni del richiedente non fossero credibili oppure ve- rosimili. Ciò è riscontrabile ad esempio nell’argomentazione circa le giusti- ficazioni addotte dal ricorrente in merito alla sua permanenza a casa dei genitori sino all’età di 29 anni (cfr. decisione impugnata, pagina 4, “la sua giustificazione (…) non è convincente”). Dipoi, pure nell’analisi circa le pressioni subite dal giudice in ordine alla propria omosessualità, la SEM ha indicato che “non ci sono indizi” a comprova di quanto affermato (cfr. sen- tenza impugnata, pag. 5). Ciò si ritrova pure nella risposta al ricorso del 21 febbraio 2022, nella quale la SEM indica che un’allegazione non sarebbe “attendibile” ed un’altra “non è verosimile” (cfr. atto SEM n. 77/2). A mente del Tribunale, l’autorità di prime cure, benché abbia indicato di respingere la domanda d’asilo del ricorrente unicamente sulla scorta dell’analisi della rilevanza, ha trattato alcuni aspetti sotto il profilo della verosimiglianza, senza tuttavia approfondirne i motivi. Per questi motivi e ritenendo, come si vedrà di seguito, che sussistano dei dubbi circa la verosimiglianza degli asserti del richiedente, sarebbe stato opportuno effettuare in prima battuta un’analisi di quest’ultima, per procedere in un secondo momento con la valutazione della rilevanza degli stessi.

E. 5.3 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

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E. 5.4 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipa- zione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sen- tito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di compren- dere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 con- sid. 3.1; 142 II 49 consid. 9.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti; 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.2 Il Tribunale, nella presente disamina, nutre alcuni dubbi circa la verosi- miglianza dei motivi d’asilo addotti. Alcune problematiche sotto tale punto di vista sono già state evidenziate, in modo troppo superficiale, dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata e nella risposta al ricorso del (…). Inoltre, a titolo esemplificativo, si constata che il racconto del ricorrente in relazione all’attitudine del padre nei confronti della sua omosessualità possa risultare incongruente e contradditoria. Infatti, in un primo momento il ricorrente ha indicato che il padre avrebbe minacciato di denunciarlo per via della sua omosessualità (cfr. atto SEM n.49/13, D21), mentre in un se- condo passaggio egli ha indicato di non essere certo che il padre fosse al

D-92/2022 Pagina 8 corrente della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. 49/13, D68). Anche in merito all’asserito episodio di pressioni da parte del giudice, il richiedente ha indicato in un primo momento che egli gli avrebbe riferito che: “sarete puniti tutti e due, visto che sei omosessuale, questo è punibile. O lasci la denuncia o sarai punto quanto lui” (cfr. atto SEM n. 30/15, D12). Durante il secondo verbale invece, egli ha indicato che il giudice avrebbe unicamente riferito che nel caso in cui non avesse ritirato la propria denuncia, sareb- bero stati condannati entrambi, sulla scorta di quanto dichiarato dal pre- sunto rapinatore di nome C._______. Una volta interrogato su quanto avrebbe indicato il presunto rapinatore, il richiedente si è limato ad effet- tuare una congettura, indicando di non aver sentito quanto riferito ed impli- citamente ammettendo che il giudice non ha mai menzionato la sua omo- sessualità, come invece riferito durante il verbale precedente (cfr. atto SEM

n. 49/13. D77 e D78). La descrizione di tale episodio potrebbe inoltre risul- tare contrario all’esperienza generale della vita. Infatti, il ricorrente ha indi- cato che la rapina sarebbe avvenuta da parte di C._______ allo scopo di ottenere favori sessuali, pertanto anche quest’ultimo sarebbe una persona omosessuale (cfr. atto SEM 49/13, D76). Risulterebbe di conseguenza il- logico utilizzare proprio tale argomento in un contesto di corruzione degli organi giudiziari come da egli asserito, visto che lo stesso rapinatore avrebbe rischiato un’eventuale condanna per via della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. 30/15, D12, D50, D51). Inoltre, visto che stando a quanto riferito dal richiedente, la procedura sarebbe arrivata ad una fase di con- fronto tra denunciante e denunciato, mal si comprende per quale motivo il ricorrente non abbia prodotto alcun mezzo di prova a sostegno delle sue asserzioni (cfr. atto SEM n. 30/15, D51). Dipoi, stando a quanto indicato dalla madre nella propria lettera prodotta in pendenza di causa, il padre avrebbe denunciato il figlio alla polizia (cfr. atto SEM n. 69/9). Tuttavia, no- nostante il tempo trascorso dagli eventi, il ricorrente non ha fornito com- prova dell’apertura di una procedura penale nei suoi confronti. Tali dichia- razioni potrebbero pertanto risultare inattendibili. Di conseguenza, visti questi elementi, vi potrebbe essere motivo di dubitare della verosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente.

E. 6.3 Quindi, vista la mancata analisi della verosimiglianza, vi è modo di ri- levare che vi è una lacuna nella motivazione della decisione. Tale viola- zione dell’obbligo di motivazione non può tuttavia essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insor- gente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

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E. 7 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti da 1 a 5 del dispositivo della decisione della SEM del (…) sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad esa- minare in maniera approfondita e motivata – se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche – se l’insorgente ha reso verosimili i propri motivi d’asilo. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento.

E. 8 Alla luce dell’esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 9 Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).

E. 10.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun- cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS- TAF).

E. 11.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

D-92/2022 Pagina 10 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte inden- nità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF).

E. 11.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per le spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.– complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS- TAF).

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti da 1 a 5 del dispositivo della decisione della SEM del 10 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'000.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-92/2022 Sentenza del 20 agosto 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 dicembre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...). A.b Il (...) l'interessato ha svolto un'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi. Il seguente (...) il richiedente è stato sentito in un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Nell'ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha narrato di essere nato e di aver sempre vissuto a B._______ in Tunisia. Ivi, in quanto omosessuale, non sarebbe stato accettato dal padre e dalla società in generale. Il padre lo avrebbe frequentemente picchiato, avrebbe tentato di farlo sposare con la cugina e avrebbe minacciato di denunciarlo in polizia a causa della sua omosessualità. Il (...) il richiedente avrebbe subito una rapina, che ha denunciato in polizia. Il giudice responsabile dell'indagine lo avrebbe indotto a ritirare la denuncia e in caso contrario sarebbe stato condannato anche lui. Nell'(...) l'interessato è giunto in Svizzera, alla ricerca di un lavoro al fine di ottenere un permesso di soggiorno. Infine il (...) egli ha presentato una domanda d'asilo. Alla domanda d'asilo il ricorrente ha accluso il passaporto e la carta d'identità originali, delle conversazioni WhatsApp e un video della ripresa della rapina che avrebbe subito. A.c Il (...), la SEM ha comunicato al ricorrente il passaggio alla procedura ampliata. B. Per il tramite della decisione del (...) - notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-60/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha incaricato il canton Ticino dell'esecuzione dello stesso. C. Con ricorso del (...), l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell'autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione e per nuova decisione. Ancor più in subordine egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse. D. In data (...) il Tribunale, per mezzo di una decisione incidentale, ha concesso l'assistenza giudiziaria a condizione che l'interessato presentasse un'attestazione di indigenza. Il seguente (...) l'insorgente ha prodotto tale attestazione. E. Il (...) il Tribunale ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso. F. Il (...) il ricorrente ha prodotto una lettera redatta dalla propria madre. Il giorno seguente il Tribunale ha trasmesso copia di tale scritto all'autorità inferiore. G. In data (...), a seguito di due proroghe del termine impartito, l'autorità inferiore ha trasmesso la propria risposta al ricorso. H. Il (...) il Tribunale ha trasmesso la risposta della SEM al ricorrente, impartendo un termine per presentare una duplica. Il seguente (...) l'insorgente ha trasmesso la duplica. I. In data (...) e (...) il ricorrente ha richiesto lo stato della sua procedura di ricorso, il Tribunale ha risposto in data (...). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dall'insorgente come irrilevanti ai sensi dell'asilo. Circa le asserite minacce da parte del padre di denunciarlo in quanto omosessuale, la SEM non le ritiene rilevanti, in quanto lo stesso ricorrente ha indicato che il padre non lo avrebbe mai fatto in quanto pensava che egli avrebbe potuto ancora cambiare. Per quanto concerne le percosse subite dal padre, la SEM constata che il ricorrente abbia continuato ad abitare con i genitori sino all'età di 29 anni, nonostante egli avesse un'attività lavorativa e potesse mantenersi. Circa il tentativo di matrimonio combinato con la cugina, la SEM indica che il ricorrente si sia opposto per anni a tali pressioni da parte del padre, senza subire conseguenze concrete. Invece, per quanto concerne le problematiche riferite all'episodio della rapina, la SEM indica che non vi sarebbero indizi per avvalorare le asserzioni circa le pressioni subite dal giudice in quanto omosessuale. Inoltre per quanto riguarda la pressione psicologica sociale che avrebbe subito il ricorrente, secondo l'autorità inferiore la stessa non sarebbe stata sufficientemente intensa, in quanto egli usciva ugualmente a divertirsi. Infine la SEM osserva che il ricorrente, dopo essere giunto in Europa, è tornato 2 volte in Tunisia e pertanto egli non temeva persecuzioni di intensità tale da essere rilevanti al senso della LAsi. I mezzi di prova consegnati non sarebbero inoltre in grado di dimostrare motivi d'asilo rilevanti ai sensi dell'asilo. Visto che i motivi d'asilo non sono rilevanti, la SEM non ha effettuato l'analisi della verosimiglianza. Circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha reputato la stessa come ragionevolmente esigibile, possibile e ammissibile. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha rilevato che la SEM, nella propria decisione, non si è pronunciata circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui addotti. Egli contesta in modo specifico e dettagliato l'analisi attuata dalla SEM circa le sue dichiarazioni e la rilevanza delle stesse. In generale censura un accertamento incompleto dei fatti determinanti, nonché un'applicazione erronea del diritto. Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile. 4.3 In seguito, il ricorrente ha trasmesso al una lettera manoscritta dalla madre, in cui viene indicato che il figlio avrebbe sofferto in Tunisia e che sarebbe stato picchiato dal padre e dal fratello. Inoltre, in caso di un suo ritorno in Tunisia rischierebbe di subire delle "brutte conseguenze". 4.4 La SEM ha indicato, nella propria risposta al ricorso e al nuovo mezzo di prova prodotto dal richiedente, che non sarebbe comprensibile il motivo per cui egli sarebbe rimasto a vivere presso i propri genitori sino all'età di 29 anni. Non sarebbe poi attendibile l'affermazione secondo cui egli non avrebbe avuto i mezzi per vivere da solo. Non sarebbe inoltre verosimile che i membri della sua famiglia non lo avrebbero aiutato economicamente in quanto omosessuale. Dipoi, la SEM osserva che le autorità tunisine erano a conoscenza dell'orientamento sessuale del ricorrente prima dell'espatrio e tuttavia non sarebbe stato perseguitato e di conseguenza la minaccia da parte del padre non sarebbe rilevante. 4.5 Nella propria risposta alle osservazioni, il ricorrente ha riconfermato le proprie motivazioni, contestando il punto di vista della SEM. 5. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 In tal senso si osserva come l'autorità di prime cure nella decisione impugnata, ha indicato di esimersi dallo svolgere l'analisi della verosimiglianza, in quanto i motivi addotti dal richiedente sarebbero irrilevanti. Tuttavia, la SEM, nella propria analisi ha argomentato su alcuni punti indicando che le affermazioni del richiedente non fossero credibili oppure verosimili. Ciò è riscontrabile ad esempio nell'argomentazione circa le giustificazioni addotte dal ricorrente in merito alla sua permanenza a casa dei genitori sino all'età di 29 anni (cfr. decisione impugnata, pagina 4, "la sua giustificazione (...) non è convincente"). Dipoi, pure nell'analisi circa le pressioni subite dal giudice in ordine alla propria omosessualità, la SEM ha indicato che "non ci sono indizi" a comprova di quanto affermato (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Ciò si ritrova pure nella risposta al ricorso del 21 febbraio 2022, nella quale la SEM indica che un'allegazione non sarebbe "attendibile" ed un'altra "non è verosimile" (cfr. atto SEM n. 77/2). A mente del Tribunale, l'autorità di prime cure, benché abbia indicato di respingere la domanda d'asilo del ricorrente unicamente sulla scorta dell'analisi della rilevanza, ha trattato alcuni aspetti sotto il profilo della verosimiglianza, senza tuttavia approfondirne i motivi. Per questi motivi e ritenendo, come si vedrà di seguito, che sussistano dei dubbi circa la verosimiglianza degli asserti del richiedente, sarebbe stato opportuno effettuare in prima battuta un'analisi di quest'ultima, per procedere in un secondo momento con la valutazione della rilevanza degli stessi. 5.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.4 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 49 consid. 9.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti; 2012/23 consid. 6.1.2). 6. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.2 Il Tribunale, nella presente disamina, nutre alcuni dubbi circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. Alcune problematiche sotto tale punto di vista sono già state evidenziate, in modo troppo superficiale, dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata e nella risposta al ricorso del (...). Inoltre, a titolo esemplificativo, si constata che il racconto del ricorrente in relazione all'attitudine del padre nei confronti della sua omosessualità possa risultare incongruente e contradditoria. Infatti, in un primo momento il ricorrente ha indicato che il padre avrebbe minacciato di denunciarlo per via della sua omosessualità (cfr. atto SEM n.49/13, D21), mentre in un secondo passaggio egli ha indicato di non essere certo che il padre fosse al corrente della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. 49/13, D68). Anche in merito all'asserito episodio di pressioni da parte del giudice, il richiedente ha indicato in un primo momento che egli gli avrebbe riferito che: "sarete puniti tutti e due, visto che sei omosessuale, questo è punibile. O lasci la denuncia o sarai punto quanto lui" (cfr. atto SEM n. 30/15, D12). Durante il secondo verbale invece, egli ha indicato che il giudice avrebbe unicamente riferito che nel caso in cui non avesse ritirato la propria denuncia, sarebbero stati condannati entrambi, sulla scorta di quanto dichiarato dal presunto rapinatore di nome C._______. Una volta interrogato su quanto avrebbe indicato il presunto rapinatore, il richiedente si è limato ad effettuare una congettura, indicando di non aver sentito quanto riferito ed implicitamente ammettendo che il giudice non ha mai menzionato la sua omosessualità, come invece riferito durante il verbale precedente (cfr. atto SEM n. 49/13. D77 e D78). La descrizione di tale episodio potrebbe inoltre risultare contrario all'esperienza generale della vita. Infatti, il ricorrente ha indicato che la rapina sarebbe avvenuta da parte di C._______ allo scopo di ottenere favori sessuali, pertanto anche quest'ultimo sarebbe una persona omosessuale (cfr. atto SEM 49/13, D76). Risulterebbe di conseguenza illogico utilizzare proprio tale argomento in un contesto di corruzione degli organi giudiziari come da egli asserito, visto che lo stesso rapinatore avrebbe rischiato un'eventuale condanna per via della sua omosessualità (cfr. atto SEM n. 30/15, D12, D50, D51). Inoltre, visto che stando a quanto riferito dal richiedente, la procedura sarebbe arrivata ad una fase di confronto tra denunciante e denunciato, mal si comprende per quale motivo il ricorrente non abbia prodotto alcun mezzo di prova a sostegno delle sue asserzioni (cfr. atto SEM n. 30/15, D51). Dipoi, stando a quanto indicato dalla madre nella propria lettera prodotta in pendenza di causa, il padre avrebbe denunciato il figlio alla polizia (cfr. atto SEM n. 69/9). Tuttavia, nonostante il tempo trascorso dagli eventi, il ricorrente non ha fornito comprova dell'apertura di una procedura penale nei suoi confronti. Tali dichiarazioni potrebbero pertanto risultare inattendibili. Di conseguenza, visti questi elementi, vi potrebbe essere motivo di dubitare della verosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente. 6.3 Quindi, vista la mancata analisi della verosimiglianza, vi è modo di rilevare che vi è una lacuna nella motivazione della decisione. Tale violazione dell'obbligo di motivazione non può tuttavia essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

7. Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti da 1 a 5 del dispositivo della decisione della SEM del (...) sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad esaminare in maniera approfondita e motivata - se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche - se l'insorgente ha reso verosimili i propri motivi d'asilo. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento.

8. Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

9. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 10. 10.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF). 11. 11.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF). 11.2 Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per le spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. I punti da 1 a 5 del dispositivo della decisione della SEM del 10 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: