opencaselaw.ch

D-2694/2021

D-2694/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-20 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, la moglie B._______ e la figlia C._______ (di seguito: in- teressati, richiedenti, ricorrenti, insorgenti), cittadini siriani, sono giunti le- galmente in Svizzera il 26 settembre 2019 in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti, alloggiando a casa della figlia primogenita D._______ e del marito di quest’ultima a E._______. Il 17 ottobre 2019 essi hanno deposi- tato domanda per ottenere l’asilo in Svizzera (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1054372-35/10, 1054372- 37/10 und 1058603-14/10). A.b Gli interessati sono stati sentiti sui motivi d’asilo tra il 9 e l’11 dicembre 2019. A.b.a A._______, originario di F._______ ha indicato di aver vissuto per trent’anni negli Emirati Arabi Uniti. Egli avrebbe avuto per la prima volta dei problemi nel 2014, allorquando entrando in Siria atterrando da G._______ all’aeroporto di H._______, sarebbe stato fermato al controllo passaporti ed informato del fatto che la Sicurezza aeronautica siriana lo stesse cer- cando – benché non fosse noto il motivo – e che pertanto egli avrebbe dovuto recarsi immediatamente presso i loro uffici a I._______. Grazie all’intermediazione di J._______, un cugino della moglie e al pagamento di un’importante somma di denaro, A._______ sarebbe riuscito a risolvere la situazione presso l’ufficio di sicurezza di K._______, dove avrebbe garan- tito durante l’interrogatorio di non aver mai parlato male delle autorità si- riane. In tale occasione gli sarebbe stato consigliato di non più fare uso dell’aereo per rientrare nel paese in futuro, ma di attraversare il confine via terra dal Libano. Nel 2016, 2017 e 2018, grazie a un foglietto allegato al suo libretto militare (una sorta di lasciapassare da mostrare alle autorità) e all’intercessione dei cugini della moglie, la famiglia avrebbe potuto entrare in Siria e trascorrervi le vacanze senza incontrare nessuna difficoltà o pro- blema. Nel 2019 gli interessati avrebbero deciso di lasciare definitivamente G._______ e di fare ritorno in Siria per permettere alla figlia C._______ di frequentare l’università. A tale scopo era previsto che in agosto 2019 i ri- chiedenti si sarebbero recati per una ventina di giorni in Siria per svolgere le pratiche d’iscrizione all’Università di L._______ e poi sarebbero tornati ad G._______ per prendere un volo di andata e ritorno già prenotato per la Svizzera (che aveva rilasciato il visto d’entrata) al fine di assistere alle nozze della figlia D._______ con un cittadino svizzero. Il 14 agosto 2019, come d’abitudine, i richiedenti avrebbero preso il volo per M._______ e da

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 3 lì proseguito in macchina per il valico di N._______. Al momento del con- trollo dei passaporti, tuttavia, il funzionario della dogana avrebbe cambiato espressione vedendo quello di A._______ e dopo avergli sequestrato il cel- lulare avrebbe iniziato a fargli delle domande. Lo avrebbe poi indirizzato verso un altro palazzo dove due persone lo avrebbero interrogato ed infor- mato che era ricercato dalla Sicurezza aeronautica di I._______ – senza tuttavia indicare il perché – e che la sua situazione non era per niente facile. Gli avrebbero quindi spiegato che il suo lasciapassare non aveva alcun valore e che chi lo aveva fatto entrare in Siria negli anni passati lo avrebbe fatto in modo illegale senza registrare il suo ingresso. Per coprirlo nel corso dei venti giorni che aveva intenzione di trascorrere in Siria, gli avrebbero chiesto di pagare 10 milioni di lire siriane lasciandogli alcuni giorni per ra- dunare la somma. Nel corso della settimana successiva egli si sarebbe nascosto in casa della famiglia della moglie a K._______, fino al momento in cui i due funzionari sarebbero venuti a ritirare parte dell’importo, accon- tentandosi di cinque milioni di lire siriane e della promessa di ricevere il pagamento del saldo in futuro. Gli avrebbero quindi riconsegnato il passa- porto che gli era stato sequestrato. Sentendosi nuovamente sereno, egli avrebbe quindi deciso di affittare una macchina, mettendosi d’accordo con un signore di un’agenzia immobiliare, senza ispezionare il veicolo offerto. Egli avrebbe firmato un contratto per il noleggio così come un foglio in bianco, dove era previsto che il proprietario, O._______, in caso di danno o malfunzionamento della macchina era legittimato a fargli causa. Da su- bito l’auto avrebbe mostrato dei segnali di malfunzionamento – minimizzati dal proprietario e ignorati dall’interessato – e il giorno seguente, dopo mez- zora circa che con la moglie, la figlia, la suocera e la nipote erano partiti per fare un giro essa si sarebbe fermata. Al telefono il proprietario dell’auto avrebbe detto che probabilmente mancava benzina, considerato che la spia era rotta e in effetti dopo il rabbocco di carburante la macchina sa- rebbe ripartita, per poi fermarsi nuovamente nel viaggio di rientro. Insieme ad O._______ e a suo figlio, incontrati lungo la strada, avrebbe riportato la macchina in officina e avrebbe chiesto che gliene venisse fornita una nuova, poiché aveva ancora alcuni giorni di vacanza. O._______ gli avrebbe garantito una nuova auto per la sera stessa, che tuttavia non è mai arrivata neppure nei giorni seguenti. Dopo alcuni giorni, chiamando O._______ per chiedere spiegazioni, quest’ultimo gli avrebbe detto che lo riteneva responsabile del danno causato alla prima auto stimato dall’offi- cina a 750'000.- lire siriane. Né sarebbe nato un acceso diverbio e A._______ avrebbe proferito degli insulti nei confronti di O._______, della sua famiglia e dell’intero Paese, facendolo infuriare. Senza successo P._______, il cognato dell’interessato, avrebbe poi tentato di risolvere la situazione recandosi a parlare da O._______: quest’ultimo ormai non ne

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 4 faceva più una questione di soldi, ma aveva la ferma intenzione di fargli pagare le offese rivolte a lui, alla sua famiglia e al Paese. Avendo appreso come quest’ultimo fosse il suocero di una persona molto potente, a capo di diecimila ronde e a fronte dei problemi già riscontrati all’entrata in Siria, A._______ avrebbe quindi deciso di lasciare definitivamente il Paese. Si sarebbe quindi fatto accompagnare al suo villaggio Q._______, per salu- tare suo padre, prima di raggiungere sua moglie e sua figlia a L._______, dove si erano recate alcuni giorni prima per procedere all’iscrizione all’uni- versità. Giunto a L._______, avrebbe raccontato alla moglie l’accaduto e le avrebbe comunicato di non volersi più stabilire in Siria, essendo le loro vite ormai in pericolo. La mattina seguente la famiglia sarebbe tornata a K._______ per recuperare i propri effetti personali, ed avrebbe lasciato la Siria dal valico di R._______, così come era stato detto di fare dai funzio- nari che avevano “coperto” il suo ultimo soggiorno. Rientrati negli Emirati Arabi Uniti, gli interessati avrebbero venduto l’auto di famiglia e altri beni e prima di imbarcarsi per E._______, dove sono giunti il 26 settembre 2019; avrebbero inoltre spedito il resto dei loro beni dalla figlia D._______ in Sviz- zera anziché in Siria, dove non avrebbero più voluto fare ritorno, temendo per la propria vita. In caso di rientro in Patria A._______ ritiene che vi sia un concreto rischio di venire arrestato, pur non sapendo esattamente dire con quale imputazione né da chi sarebbe esattamente ricercato. Egli non avrebbe infatti mai commesso alcun crimine, né sarebbe mai stato politica- mente attivo. Sospetta tuttavia che qualcuno, non sapendo indicare chi, potrebbe aver riferito alle autorità delle esternazioni che egli avrebbe fatto contro il regime e la situazione vigente in Siria allorquando era ubriaco e chiacchierava con gli amici (cfr. atto SEM n. 1054372-50/19 [di seguito: verbale 1]). A.b.b Nella propria audizione B._______, originaria di I._______, ha rife- rito di aver vissuto all’incirca 18 anni ad G._______ e di aver fatto domanda d’asilo non per motivi propri, ma piuttosto riguardanti suo marito. Essa ha fornito alcune precisazioni riguardo ai primi problemi che il marito avrebbe avuto in Siria nel 2014 e di come sarebbe stato possibile risolverli tempo- raneamente grazie all’intervento di alcuni membri della sua famiglia. L’in- teressata ha quindi spiegato che dal 2005 sarebbe la sola fonte di reddito della famiglia e che per pagare nel 2019 la somma di quasi 5 milioni di lire siriane che era stata richiesta per coprire la permanenza del marito in Siria nel corso della loro vacanza, avrebbe dovuto attingere ai propri risparmi. Essa ha chiarito che non le era stato possibile versare l’intera somma ini- zialmente richiesta dai funzionari di 10 milioni in quanto quello stesso anno avrebbe dovuto contribuire con i genitori al pagamento di una considere- vole somma per liberare il fratello P._______, trattenuto dalla Sicurezza

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 5 aeronautica per dei piccoli problemi. Riguardo ai motivi per cui il marito sarebbe ricercato in Siria, B._______ ha riferito di aver svolto delle ricerche di nascosto e di aver appurato che quest’ultimo è accusato di vilipendio, a causa delle opinioni e delle contestazioni riguardo alla situazione del Paese che era solito esternare quando beveva in compagnia degli amici e della famiglia. Le autorità siriane sarebbero venute a conoscenza di tali esterna- zioni grazie a suo fratello P._______, che dal 2013 nutrirebbe del risenti- mento nei confronti di A._______ a causa di una disputa famigliare riguar- dante la sparizione di alcuni braccialetti d’oro. Essa ha quindi dichiarato che in caso di rientro in Siria teme per suo marito, che venga arrestato e che magari sparisca definitivamente (cfr. atto SEM n. 1054372-54/17 [di seguito: verbale 2]). A.b.c Nell’audizione dell’11 dicembre 2019 C._______ ha indicato di es- sere nata ad L._______, ma di aver sempre vissuto negli Emirati Arabi Uniti, dove ha finito le scuole superiori. Essa ha precisato che in Siria tor- nava con i genitori durante le vacanze scolastiche dapprima a L._______, in seguito, dopo i disordini in zone più sicure come K._______. L’ultima volta tra il 14 agosto e il 6 settembre 2019. Riguardo ai motivi d’asilo, anch’essa, ha riferito che questi riguardano innanzitutto suo padre, il quale avrebbe avuto dei problemi con della gente in Siria. Per quanto le era dato sapere, non essendo stata messa direttamente al corrente dai genitori, si sarebbe trattato di problemi in relazione all’ingresso nel Paese e al noleg- gio di un’auto malfunzionante. Pur avendo ottenuto l’ammissione alla fa- coltà di ingegneria civile dell’università di L._______, essa desidera vivere insieme ai genitori e alla sorella in Svizzera, anche perché negli Emirati Arabi Uniti essa non si sentiva benvoluta né particolarmente integrata. Essa ha infine riferito di temere per la propria incolumità in caso di ritorno in Siria a causa della situazione d’instabilità vigente un po’ in tutto il Paese e per la condizione precaria delle donne (cfr. atti SEM relativi a C._______

n. 1058603-21/7 [di seguito verbale 3]). A.b.d A suffragio delle proprie affermazioni gli interessati hanno prodotto in originale i loro passaporti e le loro carte di identità, il loro permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti, l’estratto del registro civile, il certificato di matrimonio e il libretto militare di A._______ con il foglio dei Servizi di sicurezza. In copia sono stati prodotti il libretto di famiglia, il permesso B della figlia D._______, della documentazione medica. A.c Con provvedimento del 18 dicembre 2019 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato i richiedenti al Canton Svitto (cfr. atto SEM n. 1054372-65/2).

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 6 A.d Con scritto del 2 aprile 2020 il nuovo rappresentante degli interessati ha chiesto di trasmettere gli atti in consultazione e di voler procedere all’emanazione di decisioni distinte per ogni richiedente (cfr. atto SEM n. 1054372-77/1). B. B.a Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il 2 giugno 2021, la SEM ha respinto la domanda d'asilo di A._______ e pronunciato il suo allonta- namento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 1054372-81/11, 86/1). B.b Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il 2 giugno 2021, la SEM ha parimenti respinto la domanda d'asilo di B._______ e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendola tuttavia al beneficio dell'ammis- sione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 1054372-84/11, 87/1). B.c Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il 2 giugno 2021, la SEM ha quindi respinto la domanda d'asilo di C._______ ponendola ugualmente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 1058603-40/7, 42/1). C. C.a Il 7 giugno 2021 gli interessati, rappresentati dall’avv. Michael Steiner, sono insorti con tre distinti gravami dinanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale o il TAF) chiedendo a titolo pregiudiziale la trasmissione dell’incarto della SEM e la concessione di un termine supple- mentare per presentare dei complementi ai ricorsi. Materialmente gli insor- genti hanno chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e in via prin- cipale la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completare l’istrutto- ria, riesaminare le allegazioni ed emanare una nuova decisione, in via su- bordinata il riconoscimento della loro qualità di rifugiati e l’ammissione al beneficio dell’asilo, in via ulteriormente subordinata il loro riconoscimento come rifugiati. Altresì, essi hanno domandato la concessione dell'assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Hanno infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Con scritti del 2 luglio 2021, i ricorrenti hanno presentato dei memoriali completivi ai loro gravami rubricati rispettivamente con i numeri di causa

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 7 D-2694/2021, rispettivamente D-2667/2021 e D-2665/2021, allegando nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 9 settembre 2021, il giudice dell’istru- zione ha decretato la congiunzione delle tre procedure, presentando le stesse una fattispecie di simile natura e ponendo quesiti simili. Avendo con- statato che ai ricorrenti era stato concesso il 9 giugno 2021 l’accesso agli atti da parte della SEM (cfr. atti SEM n. 1054372-93/1, 1058603-46/1) e che quest’ultimi avevano potuto presentare dei memoriali completivi il 2 luglio 2021, ha quindi respinto la richiesta di concessione di un termine adeguato per la visione degli atti di causa e l’inoltro di un complemento al gravame. Ha infine accolto la domanda di assistenza giudiziaria dei ricor- renti, esonerandoli dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 4). C.c Con risposta del 11 ottobre 2021, l’autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure degli insorgenti e ai mezzi di prova prodotti, chie- dendo il rigetto del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate (doc. TAF 9). C.d Con replica del 17 dicembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto di avere accesso all'analisi interna compiuta dalla SEM sull'allegato 5 citata nella risposta dell'11 ottobre 2021 ed una proroga del termine per completare il memoriale di replica (doc. TAF 11). C.e Dando seguito all’ordine impartito con decisione incidentale del 22 di- cembre 2021 (doc. TAF 12), la SEM ha prodotto il 3 gennaio 2022 il docu- mento “Complemento al rapporto sulla verifica dell’identità dell’8 ottobre 2021” di cui all’atto SEM n. 1054372-127/1 (doc. TAF 13), che è stato tra- smesso ai ricorrenti. Il Tribunale ha quindi staccato loro un termine per completare la replica (doc. TAF 14). Con complemento alla replica del 31 gennaio 2022 e con duplica del 16 febbraio 2022, così come nelle rispettive osservazioni del 21 marzo 2022 e dell’11 maggio 2022, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 15, 17, 19, 21). C.f Con scritto del 27 agosto 2024 i ricorrenti hanno trasmesso ulteriori mezzi probatori che dovrebbero attestare che le autorità siriane sarebbero ancora attualmente intenzionate a perseguitarli e in merito ai quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 23).

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 8

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Oggetto del litigio, in questa sede, è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo dei ricor- renti. Ritenuta l'ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera per inesi- gibilità dell’esecuzione dell'allontanamento e non avendo i medesimi

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 9 contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, non si entrerà pertanto nel merito su questo aspetto.

E. 4.1 Nelle decisioni impugnate, la SEM ha messo in dubbio l’attendibilità delle allegazioni A._______ relative ai problemi che quest’ultimo avrebbe avuto in Siria a partire dal 2014. Essa ha infatti ritenuto contrario alla logica dell’agire il fatto che dopo l’insorgere nel 2014 di problemi, a suo dire molto seri, egli avesse deciso di continuare a tornare in Siria a trascorrere le va- canze anche negli anni seguenti, limitandosi a non entrare nel paese in aereo, come unica misura di precauzione. Ancora più illogico, a mente della SEM, il fatto che pur avendo saputo della caduta in disgrazia del cugino J._______, che aveva garantito loro l’accesso indisturbato in Siria, nel 2019 egli avrebbe deciso di affidarsi alla sorte entrando nel Paese con l’in- tento di iscrivere la figlia all’università e di stabilirvisi a titolo definitivo con tutta la propria famiglia. Parimenti irragionevole è stata poi ritenuta la leg- gerezza con cui il richiedente, dopo aver incontrato delle gravi problemati- che all’ingresso ed aver pagato una consistente tangente, avrebbe deciso di noleggiare un’auto per potersi godere le vacanze, fidandosi semplice- mente della corruzione. L’autorità inferiore ha quindi rilevato delle incon- gruenze nel racconto dell’interessato laddove riferisce dei motivi per cui egli avrebbe dei problemi con il governo siriano, oltre che delle dichiara- zioni vaghe e inconsistenti riguardo ai presunti persecutori. Inizialmente egli aveva infatti riferito di non sapere né da chi fosse ricercato, né per quale motivo e che se lo avesse saputo avrebbe cercato di capire come risolverlo. Nel seguito dell’audizione ha sostenuto di essere ricercato dalla Sicurezza aeronautica, senza sapere tuttavia quale reparto esattamente lo starebbe cercando ed ipotizzato che l’accanimento dei suoi presunti per- secutori potrebbe essere riconducibile a delle esternazioni fatte da ubriaco sulla situazione in Siria, che qualcuno avrebbe potuto riportare. Invitato a fornire chiarimenti, egli non ha saputo precisare quale fosse il tenore delle esternazioni, limitandosi a dire che nel corso dell’intera vacanza era sem- pre talmente ubriaco da non potersene ricordare e di non ritenersi respon- sabile di quanto detto. Al riguardo la SEM ha osservato che se l’interessato non poteva proprio ricordare quanto aveva detto, allora poteva soltanto li- mitarsi a supporre che fossero proprio tali dichiarazioni, di cui non ricordava il contenuto, a causargli problemi. Ha inoltre ritenuto contradditorie le affer- mazioni del ricorrente, laddove, in un primo momento, ha sostenuto che se avesse saputo quale fosse il motivo per cui era ricercato avrebbe cercato di risolverlo, mentre nel seguito ha asserito di aver continuato ad ogni visita in Siria a porsi in stato di ubriachezza perdendo il controllo di quanto di- ceva, nonostante avesse il sospetto che proprio questo fosse il motivo della

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 10 sua persecuzione. Nel complesso la SEM ha ritenuto le dichiarazioni in merito alla presunta persecuzione da parte dei servizi segreti siriani nei confronti dell’interessato in gran parte palesemente illogiche a tratti con- tradditorie e non sufficientemente sostanziate. Neppure le dichiarazioni rese dalla moglie, riguardo all’origine e ai motivi dei problemi di A._______ hanno permesso di sostanziare maggiormente le sue asserzioni. Pure sotto il profilo della rilevanza, la SEM ha rilevato che perdere la pa- zienza nel quadro di una disputa riguardante il noleggio di una macchina e insultare il proprietario in tutti i modi possibili, temendone in seguito le ri- percussioni, in ragione del fatto che quest’ultimo ha legami con persone potenti, non permette di concludere che vi fosse o che sussista in un pros- simo futuro, un fondato timore di subire delle misure di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tantopiù che neppure risulta che l’interessato si sia minimamente adoperato per risolvere il litigio con la suddetta persona, ad esempio chiedendo aiuto alla famiglia della moglie, anch’essa con degli importanti agganci. Ritenuta l’inverosimiglianza e l’irrilevanza dei motivi d’asilo invocati da A._______, la SEM non ha ritenuto necessario valutare l’eventuale timore di persecuzione riflessa nei confronti di B._______ e della figlia C._______ a causa delle problematiche riferite dal marito rispettivamente dal padre. Tantopiù che entrambe non hanno riferito di aver avuto problemi in Siria e pertanto la SEM ha ritenuto le loro dichiarazioni non suscettibili di soddi- sfare le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi.

E. 4.2 In sede ricorsuale e nei memoriali completivi, gli insorgenti si avvalgono essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo in merito all’esistenza di una serie d’irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare nel prossimo considerando (consid. 5). Concretamente essi considerano che le rispettive allegazioni, in particolare quelle di A._______, siano comples- sivamente come pure nei singoli eventi addotti coerenti e convincenti, oltre che ricche di dettagli e di riflessioni interiori e processi di pensiero che per- mettono di comprendere perché essi si sono comportati in un determinato modo. Gli eventi addotti sono per altro perfettamente plausibili con la realtà politica e sociale siriana e con la diffusa pratica della corruzione delle au- torità statali. Grazie alla loro religione alauita e all’intercessione di alcuni membri della famiglia della moglie, essi hanno avuto l’opportunità di avvi- cinarsi ai servizi segreti siriani e di comprare la loro protezione in modo da poter entrare ed uscire in sicurezza dal Paese, nonostante A._______

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 11 fosse stato preso di mira per aver espresso opinioni critiche verso il regime siriano. Il cambio di potere ai vertici, ha tolto agli interessati la protezione di cui hanno beneficiato per alcuni anni, lasciandoli indifesi. Oltre a ciò, il diverbio avuto a seguito del noleggio dell’auto, ha attirato nuovamente l’at- tenzione su A._______, che a causa delle esternazioni critiche avverso il governo e la situazione nel Paese, è di nuovo oggetto di persecuzione po- litica da parte del regime siriano, circostanza questa, non sufficientemente approfondita dalla SEM, nonostante le dichiarazioni rilasciate al riguardo da B._______. A dimostrazione di tale asserto, senz’altro pertinente ai fini dell’asilo, essi hanno quindi prodotto un avviso di ricerca del 31 maggio 2021 indirizzato dal Comando di Polizia del Governatorato di L._______ al Procuratore generale di L._______. Gli insorgenti affermano che tale do- cumento è emerso dalle ricerche fatte presso le autorità siriane, per il tra- mite dell’avvocato siriano S._______, al fine di appurare se A._______ fosse ancora ricercato a seguito dell’amnistia generale decretata nel mag- gio 2021 da Bashar Al Assad. Essi ritengono inoltre che qualora lo statuto di rifugiato dovesse essere negato al momento dell’arrivo in Svizzera, esso dovrebbe essere riconosciuto al momento attuale, poiché il deposito della domanda d’asilo e la partenza dalla Siria li esporrebbe a un sicuro rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese. I ricorrenti contestano infine alla SEM di non aver permesso a A._______ di parlare dei problemi avuti dalla famiglia negli Emirati Arabi Uniti e di non aver minimamente conside- rato che a causa della loro religione alauita essi lì erano considerati come degli apostati, ragione per cui essi non avrebbero comunque alcuna possi- bilità di ritornare in questo Paese. Sulle specifiche censure si tornerà nel dettaglio nei considerandi che seguono.

E. 5 Nel proprio gravame i ricorrenti propongono una serie di doglianze formali che, se accolte, sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni, previa definizione del quadro giuridico di riferimento.

E. 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamen- tale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe- derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA).

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 12 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di es- sere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di proce- dura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore pro- batorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sotto- stanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato so- lamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere ado- perati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia co- municato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA).

E. 5.1.2 Nelle procedure d'asilo — così come nelle altre procedure di natura amministrativa — si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'auto- rità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e com- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un ac- certamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Qualora in sede ricorsuale vengano identi- ficate delle carenze in tal senso, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D- 1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 13 gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). Il principio inquisitorio non è inoltre illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung- sverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Fatti che non sono rile- vanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgi- mento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accerta- mento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del

E. 5.2.1 Innanzitutto i ricorrenti si lamentano di una violazione del diritto di essere sentiti in riferimento alla possibilità di visionare gli atti dell’incarto e di determinarsi con cognizione di causa nell’ambito del ricorso.

E. 5.2.2 Tale censura a mente di questo Tribunale appare alquanto prete- stuosa e va respinta. Non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano potuto eser- citare il proprio diritto alla consultazione degli atti: l’incarto SEM è stato in- fatti trasmesso al precedente patrocinatore il 5 maggio 2021 (cfr. atto SEM 1054372-79/1), prima dell’emanazione della decisione impugnata e all’at- tuale rappresentante legale il 9 giugno 2021 (cfr. atti SEM 1054372-93/1), ciò che gli ha permesso di presentare tempestivamente dei complementi ai rispettivi ricorsi con i memoriali del 2 luglio 2021. Tutte le informazioni utili ai fini di causa, erano quindi a disposizione dei ricorrenti, tantopiù che le prove rilevanti ai fini processuali, sono state debitamente elencate nella decisione impugnata.

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 14

E. 5.3.1 I ricorrenti lamentano poi una violazione del loro diritto di essere sen- tito non avendo la SEM né approfondito, né tenuto conto del fatto che essi sono alauiti e che appartengono quindi alla stessa religione di chi governa in Siria (ricorso marito art. 8-12, ricorso moglie e figlia art. 8). Tale circo- stanza renderebbe ancora più gravi le offese proferite da A._______ nei confronti del regime e andrebbe ad incidere fortemente sulla possibilità della famiglia di installarsi nelle regioni sunnite. In tal senso i ricorrenti par- rebbero piuttosto contestare alla SEM una violazione del principio inquisi- torio.

E. 5.3.2 In Siria, gli alauiti sono la principale minoranza che conta tra i 5 e i sei milioni di individui, pari a circa il 15% della popolazione. Pur essendo presenti in tutte le principali città siriane, essi si concentrano soprattutto nelle montagne lungo la costa del mar Mediterraneo, di cui Laodicea e K._______ sono le città principali e nelle piane attorno a F._______ e L._______ (cfr. https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikatio- nen/Factsheets/ 230511_SYR_Factsheet_FR_web_01.pdf; https://www.refworld.org/refe- rence/countryrep/fraofpra/2016/fr/116955; consultati il 16 settembre 2024). Orbene, come rettamente rilevato dalla SEM nella risposta di causa (doc. TAF 9), i ricorrenti non hanno mai menzionato di aver avuto dei problemi in Siria a causa della loro religione, né tantomeno di averne tratto particolari benefici. Il trattamento di favore, di cui A._______ avrebbe beneficiato nel 2014 e negli anni seguenti, sarebbe piuttosto da ricondurre agli agganci e all’influenza della famiglia della moglie nonché alla corruzione di cui egli ha fatto ampio uso, piuttosto che all’appartenenza della sua famiglia al culto alauita (cfr. verbale 1, D9-10; verbale 2, D12-15). Contrariamente a quanto asserito nel gravame, il fatto che i ricorrenti siano alauiti, non implica un’au- tomatica vicinanza tra loro e il regime siriano per il solo fatto che alcuni dei suoi membri appartengono alla stessa minoranza religiosa. A suffragio del preteso rapporto speciale che li unirebbe al governo, i ricorrenti non appor- tano per altro alcun elemento concreto, circostanziato e verificabile. Per quanto riguarda la pretesa persecuzione di cui essi sarebbero oggetto in Siria in quanto alauiti, vi è infatti unicamente l’asserzione di B._______, che in modo alquanto generico sostiene che un alauita che si dissocia dall’operato del presidente, criticandolo, commette un crimine doppio (cfr. verbale 2, D39). Quanto riferito da A._______, in merito ai suoi sospetti circa il motivo per cui è ricercato, non mette infatti in relazione il suo essere alauita con le sue non meglio precisate esternazioni da ubriaco. A ben ve- dere gli unici problemi che gli insorgenti riferiscono di aver subito a causa

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 15 della loro religione, sarebbero avvenuti negli Emirati Arabi Uniti. Episodi di discriminazione a causa dei quali essi avrebbero deciso nel 2019 di fare rientro a titolo definitivo in Siria, dove già disponevano di diverse proprietà immobiliari e dove avevano intenzione di iscrivere la figlia all’università (cfr. verbale 1, D10, D19-23, D43-46, D72). Come rilevato dalla SEM in corso di audizione, tali problemi riscontrati in un Paese terzo, non sono tuttavia rilevanti per valutare il rischio di persecuzione in patria di cui si avvalgono i ricorrenti. In definitiva, agli interessati è stata senz’altro concessa la fa- coltà di esprimersi liberamente riguardo alla loro appartenenza alla mino- ranza alauita e non si vede perciò come possa essere leso il loro diritto di essere sentiti. A fronte di dichiarazioni vaghe e poco circostanziate su tale aspetto, l’autorità inferiore non aveva oggettivamente alcun motivo per ap- profondire ulteriormente la tematica. Non vi è infatti alcun elemento agli atti che induca a credere che tale aspetto possa aver influito sulla loro deci- sione di espatriare, né che possa incrementare in modo notevole e rile- vante il loro rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese. È pertanto a giusto titolo che la SEM non ha considerato la religione dei ricorrenti quale ulteriore motivo d’asilo o come elemento aggravante nel quadro dei motivi addotti.

E. 5.4.1 Nel prosieguo della sua impugnativa, il patrocinatore dei ricorrenti ad- duce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio.

E. 5.4.2 Egli critica in primo luogo il fatto che, a seguito dell’assegnazione del caso alla procedura ampliata, la SEM non abbia esperito alcun ulteriore accertamento (cfr. ricorso marito art. 16, ricorso moglie art. 13). Sebbene non sia contestata in sé l’assegnazione alla procedura ampliata in data 18 dicembre 2019, egli ritiene che tale decisione denota l’intenzione della SEM di chiarire ulteriormente la fattispecie, cosa che poi non ha fatto contravvenendo ai propri doveri istruttori. Ritiene inoltre che sarebbe arbitrario da parte della SEM assegnare il caso alla procedura ampliata senza indicare i criteri e i motivi di tale decisione. Ora, la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale è possibile rinviare per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del

E. 5.4.3 Il rappresentante dei ricorrenti lamenta poi un’eccessiva durata delle audizioni, a suo dire durate più di otto ore e che la SEM avrebbe dovuto accorciarle, fissando una seconda udienza di complemento (cfr. ricorso marito art. 17, ricorso moglie art. 13). Al riguardo egli parrebbe volersi rife- rire alle circolari della SEM – secondo cui la durata di un’audizione non dovrebbe superare le quattro ore – che tuttavia, come ha già avuto modo di spiegare questo Tribunale non hanno carattere vincolante (cfr. sentenza del TAF D-4648/2012 del 27 agosto 2013 consid. 6.1.1). In concreto, dal verbale dell’audizione del 9 dicembre 2019 non traspare alcun indizio se- condo cui A._______, con il protrarsi della stessa, non sia più stato in grado di partecipare in modo attento o abbia maturato altre difficoltà; al contrario, al termine dell’audizione il richiedente parrebbe volersi diffondersi in modo ancora più dettagliato su alcuni aspetti del proprio racconto (cfr. verbale 1, D71-75). Seppur lunga tale audizione è stata intervallata da molteplici e regolari pause (di 35min, 10min, 1h50min, 25min e 15min) di modo che il tempo “attivo” delle audizioni, rilettura compresa, risulta essere pari a 5h15min di cui 1h10min dedicata alla rilettura del verbale. Lo stesso dicasi dell’audizione del 10 dicembre 2019 di B._______, che sebbene iniziata alle ore 8.55 e terminata alle 16.30 è stata intervallata da lunghe pause ed è durata anch’essa complessivamente 5h15min di cui 1h20min destinati alla rilettura del verbale. Durante questo periodo, la ricorrente non ha mai dato segno di perdita di lucidità o di non riuscire ad andare oltre nella pro- pria deposizione. A fronte di quanto precede, la critica dei ricorrenti non può trovare accoglimento.

E. 5.4.4 Secondo i ricorrenti la SEM avrebbe infine violato il suo dovere inqui- sitorio non traducendo le prove presentate o non fissando una scadenza per la presentazione delle traduzioni (ricorso marito art. 18, ricorso moglie art. 14). Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richie- dere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; Patrica Egli, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n.

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 17 29 ad art. 33a) Orbene, nell’evenienza concreta si osserva che i ricorrenti non soltanto non hanno in alcun modo articolato la propria censura, ma neppure hanno indicato un particolare mezzo probatorio che, prodotto in procedura di prima istanza, non sarebbe stato tradotto dalla SEM. Questo Tribunale non ravvede pertanto come possa palesarsi in relazione a tale circostanza una violazione del principio inquisitorio.

E. 5.5 Riassumendo, non v'è motivo di annullare i provvedimenti avversati e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dai ri- correnti nei rispettivi gravami. La conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all’autorità in- feriore per ulteriori accertamenti, deve essere pertanto respinta, in quanto dagli atti non emerge alcun indizio concreto di violazione degli obblighi pro- cedurali. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o- rigine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi- zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 18 è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 19 7. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che alcune delle allegazioni dei ricorrenti non sono sufficientemente motivate, difet- tando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contrarie alla logica dell’agire e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti. 7.1 Riassumendo per sommi capi le dichiarazioni dei ricorrenti, emerge che nel 2014 A._______ è stato confrontato con dei problemi all’ingresso in Siria, dove la famiglia voleva trascorrere le vacanze. Problema apparente- mente risolto grazie all’influenza della famiglia della moglie e alla corru- zione. In un primo momento l’interessato ha sostenuto di non aver avuto minimamente idea di quale fosse la ragione per cui le autorità lo stessero cercando, ma che se lo avesse saputo avrebbe fatto di tutto per risolvere la questione. In un secondo tempo ha riferito di avere il sospetto che fosse per via delle esternazioni (di cui non ricorda il contenuto) che era solito fare quando era ubriaco (anche se non ricorda in compagnia di chi), stato in cui egli si poneva nel corso dell’intero periodo di vacanza, ogni volta che an- dava in Siria. B._______, dal canto suo, completando le dichiarazioni del marito, ha asserito che il delatore delle suddette esternazioni fosse suo fratello P._______, che dal 2013 nutriva risentimento nei confronti di A._______; è quindi per tale ragione che essa ritiene che nel 2014 quest’ul- timo fosse ricercato dalle autorità siriane (cfr. verbale 2, D18). Nel 2014, la famiglia sarebbe quindi riuscita a superare la problematica grazie all’aiuto di alcuni famigliari, che B._______ negli anni seguenti aveva preso l’abitu- dine di chiamare, prima di recarsi in Siria, per sapere se c’erano pericoli (cfr. verbale 1, D10-12, D48-50; verbale 2, D12-14). Nel 2019, nonostante fossero venuti a sapere che J._______, grazie al quale erano potuti entrare senza problemi nel Paese, fosse caduto in disgrazia (cfr. verbale 1, D12, D51-55; verbale 2, D12), essi non soltanto hanno deciso di trascorrere le vacanze in Siria, “affidandosi alla sorte”, ma pure di trasferirsi a titolo defi- nitivo iscrivendo la figlia all’università. 7.2 Oltre alle motivazioni già esposte dalla SEM e alle quali si rinvia inte- gralmente, riguardo al carattere illogico della scelta di continuare a viag- giare in Siria dopo il 2014 e di trasferirsi nel 2019, vi sono tutta una serie di ulteriori elementi d’inverosimiglianza negli eventi narrati da A._______. Oc- corre innanzitutto constatare che le dichiarazioni relative ai due interroga- tori da parte dalle autorità siriane all’entrata nel Paese, nel 2014 e nel 2019, sono piuttosto vaghe e stereotipate nelle modalità e nel contenuto delle conversazioni avute con gli agenti e prive di dettagli utili a capire quale fosse la ragione del fermo e la gravità della situazione. Sebbene il

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 20 ricorrente affermi che in occasione dell’interrogatorio del 2014 fosse scioc- cato dalla convocazione che gli era stata consegnata e che in occasione del secondo interrogatorio nel 2019 fosse scoppiato a piangere dallo spa- vento (cfr. verbale 1, D10), resta tuttavia oscuro il motivo per cui in tale circostanza il ricorrente fosse stato mosso da cotanto sgomento, dal mo- mento che neppure sapeva quale branca della Sicurezza aeronautica lo stesse cercando (cfr. verbale 1, D65-66), di cosa fosse accusato e cosa concretamente rischiasse. A tal proposito, non è verosimile che, all’entrata in Siria nel 2014, né in aeroporto dove sarebbe stato fermato, né presso l’ufficio della Sicurezza aeronautica di K._______ dove si sarebbe recato alcuni giorni dopo, nes- suno gli abbia comunicato, o quantomeno accennato, di quale reato fosse accusato. Se davvero i due funzionari dell’aeroporto non avessero saputo il motivo per cui egli fosse ricercato, non si vede per quale ragione essi avrebbero dovuto perdere tempo ad interrogarlo, anziché limitarsi a conse- gnargli il foglio con la convocazione presso l’ufficio della Sicurezza aero- nautica di I._______. Allo stesso modo appare poco plausibile che il re- sponsabile dell’ufficio di Sicurezza aeronautica di K._______, con il quale il ricorrente sostiene di aver avuto una “chiacchierata amichevole”, non fosse a conoscenza del motivo per cui l’ufficio di I._______ lo stesse cer- cando e non glielo abbia riferito. Ancor meno plausibile, a fronte della somma pagata e del clima amichevole instauratosi con il suddetto respon- sabile, il fatto che l’interessato se ne sia completamente disinteressato e non gli abbia chiesto alcuna informazione al riguardo. I ricorrenti sono concordi nell’affermare che, una volta ricevuta la convoca- zione dell’ufficio della Sicurezza aeronautica di I._______ l’unica soluzione che hanno trovato per trarsi d’impaccio – nonostante B._______ sostenga di avere un fratello avvocato e uno giudice – è stata quella di contattare J._______, che nel 2014 godeva ancora di grande potere. Grazie all’inter- cessione di quest’ultimo, infatti, la problematica si sarebbe risolta presso la sede della Sicurezza aeronautica di K._______. È quindi lecito presumere che J._______ fosse a conoscenza delle imputazioni pendenti sul capo di A._______, foss’anche solo per poter negoziare l’ammontare della tan- gente e un accordo con i funzionari coinvolti. Appare quindi alquanto sin- golare il fatto che i ricorrenti abbiano deciso di prevalersi della corruzione, pagando 3.5 milioni di lire siriane (anziché i 5 milioni inizialmente richiesti), senza neppure sapere che cosa stessero comprando con tale somma e senza chiedere nulla a J._______.

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 21 7.3 Non è inoltre credibile la tesi di A._______, che sostiene di non ricor- dare nulla di quanto dicesse quando era ubriaco, cosa che a suo dire suc- cedeva tutte le sere e nel corso di tutte le vacanze, ma di sospettare di aver detto qualcosa di compromettente e percepito dalle autorità siriane come sovversivo. A suffragio di tale sospetto egli non fornisce alcun elemento concreto, come ad esempio un amico o un famigliare che gli abbia fatto notare di aver esagerato con le esternazioni la sera precedente, o la per- cezione di un certo risentimento o di disagio per le opinioni espresse da parte di una delle persone presenti, o il sospetto fondato di un possibile delatore o ancora la ricezione di una qualche forma di monito da parte delle autorità siriane. Giova rammentare che l’insorgente stesso ha riferito che nel 2014 gli sarebbe stato chiesto dal responsabile dell’ufficio di Sicurezza aeronautica di K._______ se negli Emirati Arabi Uniti avesse “spettegolato contro il governo siriano” (cfr. verbale 1, D10). Ora, se egli sapeva che tale questione poteva cagionargli dei problemi, appare alquanto illogico da parte sua – che a inizio audizione sosteneva che avrebbe fatto di tutto per porre rimedio alla propria problematica, se solo ne avesse saputo l’origine

– continuare a porsi volutamente e ripetutamente in stato di forte ebrezza, sapendo che questo gli avrebbe “sciolto la lingua”. Al pari della SEM, que- sto Tribunale considera le dichiarazioni di A._______ riguardo ai motivi per cui era ricercato vaghe e inconsistenti, fondate su supposizioni per nulla sostanziate e attestanti un comportamento non soltanto contrario alla lo- gica dell’agire, ma finanche alle più banali regole di buon senso. Neppure le informazioni fornite da B._______ permettono di avvalorare maggior- mente tali supposizioni. Quest’ultima avrebbe appreso che il marito era ac- cusato di vilipendio per aver espresso dei commenti offensivi nei confronti del regime e della situazione in Siria, prontamente denunciati dal fratello P._______ alle autorità. Appare tuttavia poco plausibile che, pur dispo- nendo di tale informazione dal 2015, essa non l’abbia mai condivisa con il marito (cfr. verbale 2, D18, D32-33), quantomeno per proteggerlo e farlo tacere nelle sue serate a forte tenore alcolico e alla luce di quanto gli era stato detto nel 2014 a K._______ (cfr. verbale 1, D10). A maggior ragione considerato che, nonostante l’esistenza di tale problematica, essi avreb- bero continuato a recarsi in vacanza in Siria nel corso degli anni seguenti. Ancor meno plausibile, è che essa abbia continuato a celare tale segreto anche dopo aver appreso di non poter più contare sul sostegno di J._______, allorquando la famiglia si sarebbe approntata a trasferirsi defi- nitivamente in Siria per iniziare una nuova vita ed iscrivere la figlia all’uni- versità. Sebbene i racconti dei ricorrenti siano per lo più concordanti, attorno alla figura di P._______ emergono alcune incongruenze. Secondo A._______,

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 22 P._______ è intervenuto in suo aiuto, cercando di ricomporre la controver- sia scaturita nel 2019 fra l’interessato e il proprietario dell’auto noleggiata (cfr. verbale 1, D15). Dal racconto del ricorrente parrebbe esserci una certa confidenza fra lui e P._______, che oltre al tentativo di riappacificare gli animi, lo avrebbe anche consigliato di scappare per evitare che la nuova problematica si sommasse a quella già riscontrata all’entrata nel paese (cfr. verbale 1, D56). P._______ avrebbe dato tale consiglio poiché era stato lui stesso arrestato e trattenuto per 45 giorni dalla Sicurezza aeronautica, a causa della mancata restituzione di un prestito. Su tale punto concorda pure la dichiarazione di B._______ che situa tale arresto in un non meglio precisato periodo del 2019 e riferisce di aver versato una somma di denaro per permettere al fratello di uscire dal carcere (cfr. verbale 2, D14, D18). Le dichiarazioni non concordano invece sul rapporto esistente fra i due e quanto riferito rispetto all’animosità di P._______ nei confronti di A._______, non parrebbe combaciare con la premura dimostrata dal primo in occasione del diverbio del secondo con il proprietario dell’auto. A rendere ancora meno chiara la situazione, vi sono poi le dichiarazioni rilasciate dalla figlia C._______, secondo la quale nel 2019, allorquando soggiorna- vano a K._______, lo zio P._______ era ancora in carcere e che quando andava a casa sua erano presente solo la moglie e le sue tre figlie (cfr. verbale 3, D30-35). 7.4 Quand’anche si volesse dare credito alla tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui A._______ è ricercato per vilipendio, non vi è nessun elemento agli atti che permette di sostanziare maggiormente tale asserto. Come ret- tamente rilevato dalla SEM, è poco plausibile che nonostante il ricorrente sostenga di essere ricercato dalla Sicurezza aeronautica almeno dal 2014, nessun mandato d’arresto, né alcun atto ufficiale sia stato emanato nei suoi confronti. Gli insorgenti d’altro canto neppure hanno mai fatto accenno al benché minimo interessamento nei loro confronti da parte di agenti di tale agenzia o di altri inquirenti, ad esempio mediante visite o richieste di infor- mazioni sul loro conto presso amici o parenti in Siria. Soltanto in sede di ricorso sarebbe emerso, in modo alquanto provvidenziale, un documento a sostegno della tesi secondo cui esisterebbe una procedura giudiziaria nei confronti di A._______. Si tratta dell’avviso di ricerca del 31 maggio 2021 indirizzato dal Comando di Polizia del Governatorato di L._______ al Pro- curatore generale di L._______, che il ricorrente avrebbe ottenuto grazie a un’indagine svolta dall’avocato siriano S._______ e che ha trasmesso al Tribunale affermando di non conoscere l’esatto contesto delle accuse che gli sono mosse. Sull’attendibilità di tale documento occorre tuttavia espri- mere alcune riserve, per le ragioni che seguono.

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 23 In primo luogo, l’analisi del mezzo di prova svolta dalla SEM ha permesso di accertare che il documento è un originale, nel senso che non è una fo- tocopia. Ciò si desume dal fatto che il “timbro apposto sul documento è effettivamente un timbro ad umido (non una copia), e che la firma è una firma apposta con uno strumento scritturante ad inchiostro grasso (tipo penna a sfera)” (cfr. allegato al doc. TAF 13). L’analisi tuttavia non permette di desumere che tale documento sia autentico, come lascia intendere nei propri memoriali l’avvocato dei ricorrenti. Occorre infatti sempre tenere pre- sente che l’uso di documenti ufficiali falsificati ottenuti grazie alla corruzione è una prassi corrente in Siria (Ministerie van Buitenlandse Zaken [Nieder- lande], Country of origin information report Syria, 05.2022, https://www.go- vernment.nl/binaries/government/documenten/reports/2022/05/31/coun- try-of-origin-information-report-syria-of-may-2022/Country+of+origin+in- formation+report+Syria.pdf; consultato il 7 giugno 2024). Al riguardo nel 2020 è stato riferito di un aumento della falsificazione di documenti, com- presi i timbri dell'amministrazione militare e del dipartimento di investiga- zione criminale, che vengono poi utilizzati per gli estratti del casellario giu- diziario (articolo intitolato “Donne che vendono oro e francobolli falsi per falsificare i certificati di scuola superiore e universitari” apparso su Al-Baath Media il 9 luglio 2020; https://newspaper.albaathmedia.sy/2020/07/09/). Sulla piattaforma di social media Facebook si possono trovare diverse of- ferte per il rilascio di documenti ufficiali come un estratto del casellario giu- diziario (https://www.facebook.com/syrianlegalofficesyrian/; consultato il 7 giugno 2024). Un utente chiamato “Khoja Expert for Syrian and Turkish Legal Advice Istanbul/Gaziantep” afferma di essere in grado di ottenere documenti autentici e dichiara esplicitamente che non si tratta di documenti contraffatti (pubblicazione del 4 dicembre 2017, https:// www.facebook.com/647608178627794/posts/1508625739192696/). Un altro utente chiamato “Syrian Lawyer and Legal Office” a sua volta offre estratti del casellario giudiziale autenticati volti a dimostrare che la persona che lo ha richiesto è ricercata per il servizio militare siriano (pubblicazione dell’11 agosto 2021, https://www.facebook.com/syrianlegalofficesy- rian/photos/1534491510341410). Sempre nel 2020, SANA ha riferito dell'arresto di cinque persone che avevano falsificato documenti ufficiali, compresi i casellari giudiziari (https://sana.sy/?p=1150604; consultato il 6 giugno 2024). A fronte di quanto precede, al fine di l’attendibilità e la rilevanza del mezzo probatorio prodotto, occorre pertanto esaminarne il contenuto. Innanzitutto, come rettamente rilevato dalla SEM, appare alquanto singolare il fatto che i ricorrenti siano entrati in possesso di tale documento in originale, consi- derato che lo stesso era indirizzato al procuratore di L._______ e non figura

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 24 nessun altro destinatario a cui questo avviso avrebbe dovuto essere notifi- cato. È lecito presumere che se un procedimento fosse stato avviato nei confronti di A._______, l’avv. S._______ sarebbe riuscito a procurarsi l’in- tero incarto riguardante tale inchiesta e non solo un avviso. In secondo luogo tale documento non fa alcuna menzione riguardo al reato di vilipen- dio per cui il ricorrente sostiene di essere perseguitato dalla Sicurezza ae- reonautica. Al contrario fa riferimento a non meglio precisati crimini infor- matici senza nessuna specifica menzione alle circostanze del reato, né tantomeno a una normativa che il presunto comportamento avrebbe vio- lato. Ora, il ricorrente che nel 2021 aveva quasi sessant’anni ed aveva la- vorato nell’ambito dell’edilizia quando viveva negli Emirati Arabi Uniti, in nessun momento dell’audizione ha mai lontanamente menzionato di es- sere particolarmente avvezzo all’uso del computer, o di condurre attività sovversive o di propaganda di alcun genere a mezzo informatico. In defini- tiva, a fronte di quanto appena esposto e delle ulteriori considerazioni, in- teramente condivisibili, che la SEM ha espresso al riguardo, questo Tribu- nale ritiene che sussistano dei dubbi più che concreti riguardo all’autenti- cità del mezzo di prova e non ritiene necessario attardarsi ulteriormente ad esaminarne l’attendibilità e la valenza. A fronte degli elementi d’inverosimiglianza appena citati, neppure i mezzi di prova prodotti il 27 agosto 2024, relativi al rifiuto di autorizzare la vendita del terreno appartenente ai ricorrenti (cfr. doc. TAF 23), permettono di dare maggiore credito alle allegazioni dei ricorrenti. 7.5 Il racconto degli insorgenti non convince neppure del tutto laddove so- stengono di aver repentinamente lasciato la Siria, per non più farvi ritorno, a causa del diverbio telefonico che A._______ avrebbe avuto con O._______ in relazione all’auto presa a noleggio. A mente di questo Tribu- nale appare tuttavia alquanto inverosimile che una decisione così drastica sia stata presa senza neppure tentare una ricomposizione della faida che ne era scaturita. Sebbene O._______ conoscesse della gente potente e pericolosa, i ricorrenti hanno riferito che pure la famiglia di B._______ avesse una certa influenza. Essa aveva infatti un fratello avvocato e uno giudice, che quantomeno dal punto di vista legale avrebbero potuto fornire loro un certo supporto. Dopo aver pagato ingenti somme di denaro (3.5 rispettivamente 5 milioni di lire siriane) per corrompere i funzionari e per- mettere alla famiglia di entrare nel Paese, appare illogico che essi non ab- biano nuovamente messo mano al portafoglio per trarsi d’impaccio da una situazione che tutto sommato sarebbe costata loro meno cara delle prece- denti (750'000.- lire siriane). Quand’anche la frattura fosse stata davvero insanabile, appare più naturale cercare un altro posto dove stare, lontano

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 25 da O._______, piuttosto che lasciare completamente il Paese. Tantopiù che, dalle dichiarazioni della moglie, parrebbe che essa fosse oltremodo felice di mettere fine all’espatrio e tornare ad abitare in Patria, vicino alla propria famiglia, dopo una vita di duro lavoro all’estero (cfr. verbale 2, D21). Anche il marito parrebbe aver desiderato fortemente rientrare nel Paese, al fine di garantire alla figlia un futuro migliore (cfr. verbale 1, D43). In Siria gli insorgenti parrebbe avessero pianificato di ritirarsi per la pensione ed avessero in corso dei progetti immobiliari sia per scopo abitativo che da mettere a reddito; essi avevano pure iscritto con successo la figlia minore all’università di L._______ (verbale 1, D72; verbale 2, D15, D18, D21). Al fine di perseguire tale obbiettivo nel 2019 la famiglia avrebbe pure deciso di assumersi il rischio di “affidarsi alla sorte” ed entrare nel Paese senza più il sostegno di J._______ (cfr. verbale 1, D43, D51). Risulta pertanto difficile credere che essi avrebbero rinunciato a tutto ciò, rendendo vani tutti i sacrifici descritti, per colpa di un litigio privato che non hanno neppure tentato di risolvere. 7.6 A titolo abbondanziale, un ulteriore elemento che induce a dubitare dell’attendibilità del racconto di A._______ è legato alla decisione di ab- bandonare gli Emirati Arabi Uniti. Sebbene quanto accaduto ad G._______ non sia rilevante ai fini dei motivi d’asilo – contrariamente all’opinione del rappresentante dei ricorrenti (cfr. osservazioni del 2 luglio 2021, art. 52 p. 4 [doc. TAF 3]) – i racconti degli interessati su questa circostanza presen- tano svariate contraddizioni e costituiscono pertanto degli ulteriori elementi d’inverosimiglianza. Al contrario di quanto detto inizialmente in sede di au- dizione – in occasione della quale aveva spiegato di aver maturato la deci- sione di lasciare G._______ per trasferirsi in Siria, a causa dell’episodio di tentata aggressione nei confronti della figlia D._______, nel frattempo emi- grata in Svizzera (cfr. verbale 1, D9-10) – dinnanzi a questo Tribunale egli ha sostenuto in modo apodittico di aver dovuto abbandonare il Paese, uni- tamente alla propria famiglia, a causa delle discriminazioni e delle perse- cuzioni subite in quanto alauiti (cfr. doc. TAF 1 e 3). Ora, sebbene il ricor- rente avesse sostenuto di aver subito delle discriminazioni e perciò deciso di abbandonare il proprio lavoro e di cambiare città, tali fatti risalgono al 2003-2005 (cfr. verbale 1, D21-25), dunque all’incirca quindici anni prima dell’espatrio definitivo dagli Emirati Arabi Uniti. Tale notevole lasso di tempo non permette di ritenere che se una discriminazione nei confronti degli in- sorgenti avesse effettivamente avuto luogo, fosse tale da rendere intolle- rabile la loro vita nel Paese. Su tale aspetto d’altro canto, la moglie par- rebbe fornire una versione completamente opposta laddove vanta di es- sere arrivata prima nei concorsi pubblici per gli insegnanti e riferisce di es- sere stata talmente benvoluta, in quanto grande lavoratrice, che la preside

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 26 della scuola per cui lavorava avrebbe rifiutato di accettare le sue dimissioni quando lei ha comunicato la sua intenzione di trasferirsi in Siria (cfr. verbale 2, D20). Quanto alle dichiarazioni della figlia C._______, parrebbero riferire di una mancanza di amicizie da contestualizzare in un eventuale e transi- torio disagio giovanile piuttosto che in una discriminazione legata alla pro- pria appartenenza religiosa (cfr. verbale 3, D18). D’altro canto, neppure in relazione alla presunta aggressione alla figlia D._______ sono stati appor- tati elementi concreti a supporto del fatto che essa avesse connotazioni religiose o persecutorie nei confronti della loro famiglia. In definitiva, per quanto irrilevante ai fini dell’asilo, non è possibile riconoscere l’esistenza di una persecuzione nei loro confronti negli Emirati Arabi Uniti. 7.7 In definitiva, questo Tribunale concorda con l’autorità inferiore nel rite- nere che i ricorrenti non siano stati in grado di rendere verosimile che le autorità siriane starebbero cercando A._______. Le loro allegazioni su que- sto aspetto come pure degli eventi che lo avrebbero indotto ad espatriare, non risultano infatti sufficientemente motivate. Su più punti essenziali le dichiarazioni appaiono poco concrete, dettagliate e circostanziate, di modo che gli eventi addotti non pare siano stati effettivamente e personalmente vissuti. In buona sostanza, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo s'esauriscono in generiche, imprecise e a tratti contradditorie affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, benché esse poggino su di un substrato fattuale coerente e condiviso da tutti e tre i ricorrenti. 8. 8.1 Per quanto concerne le ulteriori allegazioni dei ricorrenti, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi narrati, non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo. 8.2 Riguardo all’asserita pericolosità della cerchia famigliare di O._______, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fon- dato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 con- sid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che alla base del litigio avuto con O._______ e della pretesa inconciliabilità della vertenza, non sussista una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Eventuali rap- presaglie – di cui per altro i ricorrenti neppure si avvalgono – consecutive

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 27 alle offese proferite al telefono contro il suddetto individuo sono da ricon- durre alle conseguenze di una vertenza privata. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi sem- mai inquadrare in un conflitto personale dal quale l’interessato avrebbe po- tuto sottrarsi trasferendosi altrove all’interno del Paese. 8.3 Così stando le cose e non avendo fatto valere dei motivi d’asilo propri, è pertanto a giusto titolo che la SEM non ha ritenuto che C._______ e B._______ potessero essere oggetto di una persecuzione riflessa. Su tale aspetto, per altro neppure contestato, non ci si attarderà ulteriormente. 9.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che alcune delle allegazioni dei ricorrenti non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contrarie alla logica dell'agire e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti.

E. 7.1 Riassumendo per sommi capi le dichiarazioni dei ricorrenti, emerge che nel 2014 A._______ è stato confrontato con dei problemi all'ingresso in Siria, dove la famiglia voleva trascorrere le vacanze. Problema apparentemente risolto grazie all'influenza della famiglia della moglie e alla corruzione. In un primo momento l'interessato ha sostenuto di non aver avuto minimamente idea di quale fosse la ragione per cui le autorità lo stessero cercando, ma che se lo avesse saputo avrebbe fatto di tutto per risolvere la questione. In un secondo tempo ha riferito di avere il sospetto che fosse per via delle esternazioni (di cui non ricorda il contenuto) che era solito fare quando era ubriaco (anche se non ricorda in compagnia di chi), stato in cui egli si poneva nel corso dell'intero periodo di vacanza, ogni volta che andava in Siria. B._______, dal canto suo, completando le dichiarazioni del marito, ha asserito che il delatore delle suddette esternazioni fosse suo fratello P._______, che dal 2013 nutriva risentimento nei confronti di A._______; è quindi per tale ragione che essa ritiene che nel 2014 quest'ultimo fosse ricercato dalle autorità siriane (cfr. verbale 2, D18). Nel 2014, la famiglia sarebbe quindi riuscita a superare la problematica grazie all'aiuto di alcuni famigliari, che B._______ negli anni seguenti aveva preso l'abitudine di chiamare, prima di recarsi in Siria, per sapere se c'erano pericoli (cfr. verbale 1, D10-12, D48-50; verbale 2, D12-14). Nel 2019, nonostante fossero venuti a sapere che J._______, grazie al quale erano potuti entrare senza problemi nel Paese, fosse caduto in disgrazia (cfr. verbale 1, D12, D51-55; verbale 2, D12), essi non soltanto hanno deciso di trascorrere le vacanze in Siria, "affidandosi alla sorte", ma pure di trasferirsi a titolo definitivo iscrivendo la figlia all'università.

E. 7.2 Oltre alle motivazioni già esposte dalla SEM e alle quali si rinvia integralmente, riguardo al carattere illogico della scelta di continuare a viaggiare in Siria dopo il 2014 e di trasferirsi nel 2019, vi sono tutta una serie di ulteriori elementi d'inverosimiglianza negli eventi narrati da A._______. Occorre innanzitutto constatare che le dichiarazioni relative ai due interrogatori da parte dalle autorità siriane all'entrata nel Paese, nel 2014 e nel 2019, sono piuttosto vaghe e stereotipate nelle modalità e nel contenuto delle conversazioni avute con gli agenti e prive di dettagli utili a capire quale fosse la ragione del fermo e la gravità della situazione. Sebbene il ricorrente affermi che in occasione dell'interrogatorio del 2014 fosse scioccato dalla convocazione che gli era stata consegnata e che in occasione del secondo interrogatorio nel 2019 fosse scoppiato a piangere dallo spavento (cfr. verbale 1, D10), resta tuttavia oscuro il motivo per cui in tale circostanza il ricorrente fosse stato mosso da cotanto sgomento, dal momento che neppure sapeva quale branca della Sicurezza aeronautica lo stesse cercando (cfr. verbale 1, D65-66), di cosa fosse accusato e cosa concretamente rischiasse. A tal proposito, non è verosimile che, all'entrata in Siria nel 2014, né in aeroporto dove sarebbe stato fermato, né presso l'ufficio della Sicurezza aeronautica di K._______ dove si sarebbe recato alcuni giorni dopo, nessuno gli abbia comunicato, o quantomeno accennato, di quale reato fosse accusato. Se davvero i due funzionari dell'aeroporto non avessero saputo il motivo per cui egli fosse ricercato, non si vede per quale ragione essi avrebbero dovuto perdere tempo ad interrogarlo, anziché limitarsi a consegnargli il foglio con la convocazione presso l'ufficio della Sicurezza aeronautica di I._______. Allo stesso modo appare poco plausibile che il responsabile dell'ufficio di Sicurezza aeronautica di K._______, con il quale il ricorrente sostiene di aver avuto una "chiacchierata amichevole", non fosse a conoscenza del motivo per cui l'ufficio di I._______ lo stesse cercando e non glielo abbia riferito. Ancor meno plausibile, a fronte della somma pagata e del clima amichevole instauratosi con il suddetto responsabile, il fatto che l'interessato se ne sia completamente disinteressato e non gli abbia chiesto alcuna informazione al riguardo. I ricorrenti sono concordi nell'affermare che, una volta ricevuta la convocazione dell'ufficio della Sicurezza aeronautica di I._______ l'unica soluzione che hanno trovato per trarsi d'impaccio - nonostante B._______ sostenga di avere un fratello avvocato e uno giudice - è stata quella di contattare J._______, che nel 2014 godeva ancora di grande potere. Grazie all'intercessione di quest'ultimo, infatti, la problematica si sarebbe risolta presso la sede della Sicurezza aeronautica di K._______. È quindi lecito presumere che J._______ fosse a conoscenza delle imputazioni pendenti sul capo di A._______, foss'anche solo per poter negoziare l'ammontare della tangente e un accordo con i funzionari coinvolti. Appare quindi alquanto singolare il fatto che i ricorrenti abbiano deciso di prevalersi della corruzione, pagando 3.5 milioni di lire siriane (anziché i 5 milioni inizialmente richiesti), senza neppure sapere che cosa stessero comprando con tale somma e senza chiedere nulla a J._______.

E. 7.3 Non è inoltre credibile la tesi di A._______, che sostiene di non ricordare nulla di quanto dicesse quando era ubriaco, cosa che a suo dire succedeva tutte le sere e nel corso di tutte le vacanze, ma di sospettare di aver detto qualcosa di compromettente e percepito dalle autorità siriane come sovversivo. A suffragio di tale sospetto egli non fornisce alcun elemento concreto, come ad esempio un amico o un famigliare che gli abbia fatto notare di aver esagerato con le esternazioni la sera precedente, o la percezione di un certo risentimento o di disagio per le opinioni espresse da parte di una delle persone presenti, o il sospetto fondato di un possibile delatore o ancora la ricezione di una qualche forma di monito da parte delle autorità siriane. Giova rammentare che l'insorgente stesso ha riferito che nel 2014 gli sarebbe stato chiesto dal responsabile dell'ufficio di Sicurezza aeronautica di K._______ se negli Emirati Arabi Uniti avesse "spettegolato contro il governo siriano" (cfr. verbale 1, D10). Ora, se egli sapeva che tale questione poteva cagionargli dei problemi, appare alquanto illogico da parte sua - che a inizio audizione sosteneva che avrebbe fatto di tutto per porre rimedio alla propria problematica, se solo ne avesse saputo l'origine - continuare a porsi volutamente e ripetutamente in stato di forte ebrezza, sapendo che questo gli avrebbe "sciolto la lingua". Al pari della SEM, questo Tribunale considera le dichiarazioni di A._______ riguardo ai motivi per cui era ricercato vaghe e inconsistenti, fondate su supposizioni per nulla sostanziate e attestanti un comportamento non soltanto contrario alla logica dell'agire, ma finanche alle più banali regole di buon senso. Neppure le informazioni fornite da B._______ permettono di avvalorare maggiormente tali supposizioni. Quest'ultima avrebbe appreso che il marito era accusato di vilipendio per aver espresso dei commenti offensivi nei confronti del regime e della situazione in Siria, prontamente denunciati dal fratello P._______ alle autorità. Appare tuttavia poco plausibile che, pur disponendo di tale informazione dal 2015, essa non l'abbia mai condivisa con il marito (cfr. verbale 2, D18, D32-33), quantomeno per proteggerlo e farlo tacere nelle sue serate a forte tenore alcolico e alla luce di quanto gli era stato detto nel 2014 a K._______ (cfr. verbale 1, D10). A maggior ragione considerato che, nonostante l'esistenza di tale problematica, essi avrebbero continuato a recarsi in vacanza in Siria nel corso degli anni seguenti. Ancor meno plausibile, è che essa abbia continuato a celare tale segreto anche dopo aver appreso di non poter più contare sul sostegno di J._______, allorquando la famiglia si sarebbe approntata a trasferirsi definitivamente in Siria per iniziare una nuova vita ed iscrivere la figlia all'università. Sebbene i racconti dei ricorrenti siano per lo più concordanti, attorno alla figura di P._______ emergono alcune incongruenze. Secondo A._______, P._______ è intervenuto in suo aiuto, cercando di ricomporre la controversia scaturita nel 2019 fra l'interessato e il proprietario dell'auto noleggiata (cfr. verbale 1, D15). Dal racconto del ricorrente parrebbe esserci una certa confidenza fra lui e P._______, che oltre al tentativo di riappacificare gli animi, lo avrebbe anche consigliato di scappare per evitare che la nuova problematica si sommasse a quella già riscontrata all'entrata nel paese (cfr. verbale 1, D56). P._______ avrebbe dato tale consiglio poiché era stato lui stesso arrestato e trattenuto per 45 giorni dalla Sicurezza aeronautica, a causa della mancata restituzione di un prestito. Su tale punto concorda pure la dichiarazione di B._______ che situa tale arresto in un non meglio precisato periodo del 2019 e riferisce di aver versato una somma di denaro per permettere al fratello di uscire dal carcere (cfr. verbale 2, D14, D18). Le dichiarazioni non concordano invece sul rapporto esistente fra i due e quanto riferito rispetto all'animosità di P._______ nei confronti di A._______, non parrebbe combaciare con la premura dimostrata dal primo in occasione del diverbio del secondo con il proprietario dell'auto. A rendere ancora meno chiara la situazione, vi sono poi le dichiarazioni rilasciate dalla figlia C._______, secondo la quale nel 2019, allorquando soggiornavano a K._______, lo zio P._______ era ancora in carcere e che quando andava a casa sua erano presente solo la moglie e le sue tre figlie (cfr. verbale 3, D30-35).

E. 7.4 Quand'anche si volesse dare credito alla tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui A._______ è ricercato per vilipendio, non vi è nessun elemento agli atti che permette di sostanziare maggiormente tale asserto. Come rettamente rilevato dalla SEM, è poco plausibile che nonostante il ricorrente sostenga di essere ricercato dalla Sicurezza aeronautica almeno dal 2014, nessun mandato d'arresto, né alcun atto ufficiale sia stato emanato nei suoi confronti. Gli insorgenti d'altro canto neppure hanno mai fatto accenno al benché minimo interessamento nei loro confronti da parte di agenti di tale agenzia o di altri inquirenti, ad esempio mediante visite o richieste di informazioni sul loro conto presso amici o parenti in Siria. Soltanto in sede di ricorso sarebbe emerso, in modo alquanto provvidenziale, un documento a sostegno della tesi secondo cui esisterebbe una procedura giudiziaria nei confronti di A._______. Si tratta dell'avviso di ricerca del 31 maggio 2021 indirizzato dal Comando di Polizia del Governatorato di L._______ al Procuratore generale di L._______, che il ricorrente avrebbe ottenuto grazie a un'indagine svolta dall'avocato siriano S._______ e che ha trasmesso al Tribunale affermando di non conoscere l'esatto contesto delle accuse che gli sono mosse. Sull'attendibilità di tale documento occorre tuttavia esprimere alcune riserve, per le ragioni che seguono. In primo luogo, l'analisi del mezzo di prova svolta dalla SEM ha permesso di accertare che il documento è un originale, nel senso che non è una fotocopia. Ciò si desume dal fatto che il "timbro apposto sul documento è effettivamente un timbro ad umido (non una copia), e che la firma è una firma apposta con uno strumento scritturante ad inchiostro grasso (tipo penna a sfera)" (cfr. allegato al doc. TAF 13). L'analisi tuttavia non permette di desumere che tale documento sia autentico, come lascia intendere nei propri memoriali l'avvocato dei ricorrenti. Occorre infatti sempre tenere presente che l'uso di documenti ufficiali falsificati ottenuti grazie alla corruzione è una prassi corrente in Siria (Ministerie van Buitenlandse Zaken [Niederlande], Country of origin information report Syria, 05.2022, https://www.government.nl/binaries/government/documenten/reports/2022/05/31/country-of-origin-information-report-syria-of-may-2022/Country+of+origin+information+report+Syria.pdf; consultato il 7 giugno 2024). Al riguardo nel 2020 è stato riferito di un aumento della falsificazione di documenti, compresi i timbri dell'amministrazione militare e del dipartimento di investigazione criminale, che vengono poi utilizzati per gli estratti del casellario giudiziario (articolo intitolato "Donne che vendono oro e francobolli falsi per falsificare i certificati di scuola superiore e universitari" apparso su Al-Baath Media il 9 luglio 2020; https://newspaper.albaathmedia.sy/2020/07/09/). Sulla piattaforma di social media Facebook si possono trovare diverse offerte per il rilascio di documenti ufficiali come un estratto del casellario giudiziario (https://www.facebook.com/syrianlegalofficesyrian/; consultato il 7 giugno 2024). Un utente chiamato "Khoja Expert for Syrian and Turkish Legal Advice Istanbul/Gaziantep" afferma di essere in grado di ottenere documenti autentici e dichiara esplicitamente che non si tratta di documenti contraffatti (pubblicazione del 4 dicembre 2017, https://www.facebook.com/647608178627794/posts/1508625739192696/). Un altro utente chiamato "Syrian Lawyer and Legal Office" a sua volta offre estratti del casellario giudiziale autenticati volti a dimostrare che la persona che lo ha richiesto è ricercata per il servizio militare siriano (pubblicazione dell'11 agosto 2021, https://www.facebook.com/syrianlegalofficesyrian/photos/1534491510341410). Sempre nel 2020, SANA ha riferito dell'arresto di cinque persone che avevano falsificato documenti ufficiali, compresi i casellari giudiziari (https://sana.sy/?p=1150604; consultato il 6 giugno 2024). A fronte di quanto precede, al fine di l'attendibilità e la rilevanza del mezzo probatorio prodotto, occorre pertanto esaminarne il contenuto. Innanzitutto, come rettamente rilevato dalla SEM, appare alquanto singolare il fatto che i ricorrenti siano entrati in possesso di tale documento in originale, considerato che lo stesso era indirizzato al procuratore di L._______ e non figura nessun altro destinatario a cui questo avviso avrebbe dovuto essere notificato. È lecito presumere che se un procedimento fosse stato avviato nei confronti di A._______, l'avv. S._______ sarebbe riuscito a procurarsi l'intero incarto riguardante tale inchiesta e non solo un avviso. In secondo luogo tale documento non fa alcuna menzione riguardo al reato di vilipendio per cui il ricorrente sostiene di essere perseguitato dalla Sicurezza aereonautica. Al contrario fa riferimento a non meglio precisati crimini informatici senza nessuna specifica menzione alle circostanze del reato, né tantomeno a una normativa che il presunto comportamento avrebbe violato. Ora, il ricorrente che nel 2021 aveva quasi sessant'anni ed aveva lavorato nell'ambito dell'edilizia quando viveva negli Emirati Arabi Uniti, in nessun momento dell'audizione ha mai lontanamente menzionato di essere particolarmente avvezzo all'uso del computer, o di condurre attività sovversive o di propaganda di alcun genere a mezzo informatico. In definitiva, a fronte di quanto appena esposto e delle ulteriori considerazioni, interamente condivisibili, che la SEM ha espresso al riguardo, questo Tribunale ritiene che sussistano dei dubbi più che concreti riguardo all'autenticità del mezzo di prova e non ritiene necessario attardarsi ulteriormente ad esaminarne l'attendibilità e la valenza. A fronte degli elementi d'inverosimiglianza appena citati, neppure i mezzi di prova prodotti il 27 agosto 2024, relativi al rifiuto di autorizzare la vendita del terreno appartenente ai ricorrenti (cfr. doc. TAF 23), permettono di dare maggiore credito alle allegazioni dei ricorrenti.

E. 7.5 Il racconto degli insorgenti non convince neppure del tutto laddove sostengono di aver repentinamente lasciato la Siria, per non più farvi ritorno, a causa del diverbio telefonico che A._______ avrebbe avuto con O._______ in relazione all'auto presa a noleggio. A mente di questo Tribunale appare tuttavia alquanto inverosimile che una decisione così drastica sia stata presa senza neppure tentare una ricomposizione della faida che ne era scaturita. Sebbene O._______ conoscesse della gente potente e pericolosa, i ricorrenti hanno riferito che pure la famiglia di B._______ avesse una certa influenza. Essa aveva infatti un fratello avvocato e uno giudice, che quantomeno dal punto di vista legale avrebbero potuto fornire loro un certo supporto. Dopo aver pagato ingenti somme di denaro (3.5 rispettivamente 5 milioni di lire siriane) per corrompere i funzionari e permettere alla famiglia di entrare nel Paese, appare illogico che essi non abbiano nuovamente messo mano al portafoglio per trarsi d'impaccio da una situazione che tutto sommato sarebbe costata loro meno cara delle precedenti (750'000.- lire siriane). Quand'anche la frattura fosse stata davvero insanabile, appare più naturale cercare un altro posto dove stare, lontano da O._______, piuttosto che lasciare completamente il Paese. Tantopiù che, dalle dichiarazioni della moglie, parrebbe che essa fosse oltremodo felice di mettere fine all'espatrio e tornare ad abitare in Patria, vicino alla propria famiglia, dopo una vita di duro lavoro all'estero (cfr. verbale 2, D21). Anche il marito parrebbe aver desiderato fortemente rientrare nel Paese, al fine di garantire alla figlia un futuro migliore (cfr. verbale 1, D43). In Siria gli insorgenti parrebbe avessero pianificato di ritirarsi per la pensione ed avessero in corso dei progetti immobiliari sia per scopo abitativo che da mettere a reddito; essi avevano pure iscritto con successo la figlia minore all'università di L._______ (verbale 1, D72; verbale 2, D15, D18, D21). Al fine di perseguire tale obbiettivo nel 2019 la famiglia avrebbe pure deciso di assumersi il rischio di "affidarsi alla sorte" ed entrare nel Paese senza più il sostegno di J._______ (cfr. verbale 1, D43, D51). Risulta pertanto difficile credere che essi avrebbero rinunciato a tutto ciò, rendendo vani tutti i sacrifici descritti, per colpa di un litigio privato che non hanno neppure tentato di risolvere.

E. 7.6 A titolo abbondanziale, un ulteriore elemento che induce a dubitare dell'attendibilità del racconto di A._______ è legato alla decisione di abbandonare gli Emirati Arabi Uniti. Sebbene quanto accaduto ad G._______ non sia rilevante ai fini dei motivi d'asilo - contrariamente all'opinione del rappresentante dei ricorrenti (cfr. osservazioni del 2 luglio 2021, art. 52 p. 4 [doc. TAF 3]) - i racconti degli interessati su questa circostanza presentano svariate contraddizioni e costituiscono pertanto degli ulteriori elementi d'inverosimiglianza. Al contrario di quanto detto inizialmente in sede di audizione - in occasione della quale aveva spiegato di aver maturato la decisione di lasciare G._______ per trasferirsi in Siria, a causa dell'episodio di tentata aggressione nei confronti della figlia D._______, nel frattempo emigrata in Svizzera (cfr. verbale 1, D9-10) - dinnanzi a questo Tribunale egli ha sostenuto in modo apodittico di aver dovuto abbandonare il Paese, unitamente alla propria famiglia, a causa delle discriminazioni e delle persecuzioni subite in quanto alauiti (cfr. doc. TAF 1 e 3). Ora, sebbene il ricorrente avesse sostenuto di aver subito delle discriminazioni e perciò deciso di abbandonare il proprio lavoro e di cambiare città, tali fatti risalgono al 2003-2005 (cfr. verbale 1, D21-25), dunque all'incirca quindici anni prima dell'espatrio definitivo dagli Emirati Arabi Uniti. Tale notevole lasso di tempo non permette di ritenere che se una discriminazione nei confronti degli insorgenti avesse effettivamente avuto luogo, fosse tale da rendere intollerabile la loro vita nel Paese. Su tale aspetto d'altro canto, la moglie parrebbe fornire una versione completamente opposta laddove vanta di essere arrivata prima nei concorsi pubblici per gli insegnanti e riferisce di essere stata talmente benvoluta, in quanto grande lavoratrice, che la preside della scuola per cui lavorava avrebbe rifiutato di accettare le sue dimissioni quando lei ha comunicato la sua intenzione di trasferirsi in Siria (cfr. verbale 2, D20). Quanto alle dichiarazioni della figlia C._______, parrebbero riferire di una mancanza di amicizie da contestualizzare in un eventuale e transitorio disagio giovanile piuttosto che in una discriminazione legata alla propria appartenenza religiosa (cfr. verbale 3, D18). D'altro canto, neppure in relazione alla presunta aggressione alla figlia D._______ sono stati apportati elementi concreti a supporto del fatto che essa avesse connotazioni religiose o persecutorie nei confronti della loro famiglia. In definitiva, per quanto irrilevante ai fini dell'asilo, non è possibile riconoscere l'esistenza di una persecuzione nei loro confronti negli Emirati Arabi Uniti.

E. 7.7 In definitiva, questo Tribunale concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che i ricorrenti non siano stati in grado di rendere verosimile che le autorità siriane starebbero cercando A._______. Le loro allegazioni su questo aspetto come pure degli eventi che lo avrebbero indotto ad espatriare, non risultano infatti sufficientemente motivate. Su più punti essenziali le dichiarazioni appaiono poco concrete, dettagliate e circostanziate, di modo che gli eventi addotti non pare siano stati effettivamente e personalmente vissuti. In buona sostanza, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo s'esauriscono in generiche, imprecise e a tratti contradditorie affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, benché esse poggino su di un substrato fattuale coerente e condiviso da tutti e tre i ricorrenti.

E. 8.1 Per quanto concerne le ulteriori allegazioni dei ricorrenti, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi narrati, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo.

E. 8.2 Riguardo all'asserita pericolosità della cerchia famigliare di O._______, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che alla base del litigio avuto con O._______ e della pretesa inconciliabilità della vertenza, non sussista una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Eventuali rappresaglie - di cui per altro i ricorrenti neppure si avvalgono - consecutive alle offese proferite al telefono contro il suddetto individuo sono da ricondurre alle conseguenze di una vertenza privata. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi semmai inquadrare in un conflitto personale dal quale l'interessato avrebbe potuto sottrarsi trasferendosi altrove all'interno del Paese.

E. 8.3 Così stando le cose e non avendo fatto valere dei motivi d'asilo propri, è pertanto a giusto titolo che la SEM non ha ritenuto che C._______ e B._______ potessero essere oggetto di una persecuzione riflessa. Su tale aspetto, per altro neppure contestato, non ci si attarderà ulteriormente.

E. 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit.,

n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano ap- plicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4).

E. 9.1 Resta infine da esaminare se i ricorrenti possano vedersi riconoscere la qualità di rifugiati, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei mo- tivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui essi si sono prevalsi in sede ricor- suale, in ragione del deposito della domanda d’asilo in Svizzera. In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 9.2 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda d'asilo all'estero fanno pre- sumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora do- vesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'as- senza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un in- terrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro par- tenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3).

E. 9.3 Per questi motivi, non è possibile individuare alcuna persecuzione, an- che in relazione a possibili motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 10. Alla luce di quanto esposto sopra, è pertanto a giusto titolo che la SEM ha

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 28 negato ai ricorrenti il riconoscimento dello statuto di rifugiati e la conces- sione dell’asilo. Il loro ricorso non merita dunque tutela e le decisioni impu- gnate, che non violano il diritto federale né sono costitutive di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, vanno confermate. Di conseguenza i ricorsi del 7 giugno 2021 vanno respinti. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con de- cisione incidentale del 9 settembre 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese proces- suali. 11.2 Non si assegnano ripetibili.

E. 10 Alla luce di quanto esposto sopra, è pertanto a giusto titolo che la SEM ha negato ai ricorrenti il riconoscimento dello statuto di rifugiati e la concessione dell'asilo. Il loro ricorso non merita dunque tutela e le decisioni impugnate, che non violano il diritto federale né sono costitutive di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, vanno confermate. Di conseguenza i ricorsi del 7 giugno 2021 vanno respinti.

E. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 9 settembre 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 11.2 Non si assegnano ripetibili.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2694/2021, D-2665/2021, D-2667/2021 Sentenza del 20 settembre 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. Michael Steiner, Hirschengraben 10, Postfach, 3001 Bern, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 31 maggio 2021. Fatti: A. A.a A._______, la moglie B._______ e la figlia C._______ (di seguito: interessati, richiedenti, ricorrenti, insorgenti), cittadini siriani, sono giunti legalmente in Svizzera il 26 settembre 2019 in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti, alloggiando a casa della figlia primogenita D._______ e del marito di quest'ultima a E._______. Il 17 ottobre 2019 essi hanno depositato domanda per ottenere l'asilo in Svizzera (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1054372-35/10, 1054372-37/10 und 1058603-14/10). A.b Gli interessati sono stati sentiti sui motivi d'asilo tra il 9 e l'11 dicembre 2019. A.b.a A._______, originario di F._______ ha indicato di aver vissuto per trent'anni negli Emirati Arabi Uniti. Egli avrebbe avuto per la prima volta dei problemi nel 2014, allorquando entrando in Siria atterrando da G._______ all'aeroporto di H._______, sarebbe stato fermato al controllo passaporti ed informato del fatto che la Sicurezza aeronautica siriana lo stesse cercando - benché non fosse noto il motivo - e che pertanto egli avrebbe dovuto recarsi immediatamente presso i loro uffici a I._______. Grazie all'intermediazione di J._______, un cugino della moglie e al pagamento di un'importante somma di denaro, A._______ sarebbe riuscito a risolvere la situazione presso l'ufficio di sicurezza di K._______, dove avrebbe garantito durante l'interrogatorio di non aver mai parlato male delle autorità siriane. In tale occasione gli sarebbe stato consigliato di non più fare uso dell'aereo per rientrare nel paese in futuro, ma di attraversare il confine via terra dal Libano. Nel 2016, 2017 e 2018, grazie a un foglietto allegato al suo libretto militare (una sorta di lasciapassare da mostrare alle autorità) e all'intercessione dei cugini della moglie, la famiglia avrebbe potuto entrare in Siria e trascorrervi le vacanze senza incontrare nessuna difficoltà o problema. Nel 2019 gli interessati avrebbero deciso di lasciare definitivamente G._______ e di fare ritorno in Siria per permettere alla figlia C._______ di frequentare l'università. A tale scopo era previsto che in agosto 2019 i richiedenti si sarebbero recati per una ventina di giorni in Siria per svolgere le pratiche d'iscrizione all'Università di L._______ e poi sarebbero tornati ad G._______ per prendere un volo di andata e ritorno già prenotato per la Svizzera (che aveva rilasciato il visto d'entrata) al fine di assistere alle nozze della figlia D._______ con un cittadino svizzero. Il 14 agosto 2019, come d'abitudine, i richiedenti avrebbero preso il volo per M._______ e da lì proseguito in macchina per il valico di N._______. Al momento del controllo dei passaporti, tuttavia, il funzionario della dogana avrebbe cambiato espressione vedendo quello di A._______ e dopo avergli sequestrato il cellulare avrebbe iniziato a fargli delle domande. Lo avrebbe poi indirizzato verso un altro palazzo dove due persone lo avrebbero interrogato ed informato che era ricercato dalla Sicurezza aeronautica di I._______ - senza tuttavia indicare il perché - e che la sua situazione non era per niente facile. Gli avrebbero quindi spiegato che il suo lasciapassare non aveva alcun valore e che chi lo aveva fatto entrare in Siria negli anni passati lo avrebbe fatto in modo illegale senza registrare il suo ingresso. Per coprirlo nel corso dei venti giorni che aveva intenzione di trascorrere in Siria, gli avrebbero chiesto di pagare 10 milioni di lire siriane lasciandogli alcuni giorni per radunare la somma. Nel corso della settimana successiva egli si sarebbe nascosto in casa della famiglia della moglie a K._______, fino al momento in cui i due funzionari sarebbero venuti a ritirare parte dell'importo, accontentandosi di cinque milioni di lire siriane e della promessa di ricevere il pagamento del saldo in futuro. Gli avrebbero quindi riconsegnato il passaporto che gli era stato sequestrato. Sentendosi nuovamente sereno, egli avrebbe quindi deciso di affittare una macchina, mettendosi d'accordo con un signore di un'agenzia immobiliare, senza ispezionare il veicolo offerto. Egli avrebbe firmato un contratto per il noleggio così come un foglio in bianco, dove era previsto che il proprietario, O._______, in caso di danno o malfunzionamento della macchina era legittimato a fargli causa. Da subito l'auto avrebbe mostrato dei segnali di malfunzionamento - minimizzati dal proprietario e ignorati dall'interessato - e il giorno seguente, dopo mezzora circa che con la moglie, la figlia, la suocera e la nipote erano partiti per fare un giro essa si sarebbe fermata. Al telefono il proprietario dell'auto avrebbe detto che probabilmente mancava benzina, considerato che la spia era rotta e in effetti dopo il rabbocco di carburante la macchina sarebbe ripartita, per poi fermarsi nuovamente nel viaggio di rientro. Insieme ad O._______ e a suo figlio, incontrati lungo la strada, avrebbe riportato la macchina in officina e avrebbe chiesto che gliene venisse fornita una nuova, poiché aveva ancora alcuni giorni di vacanza. O._______ gli avrebbe garantito una nuova auto per la sera stessa, che tuttavia non è mai arrivata neppure nei giorni seguenti. Dopo alcuni giorni, chiamando O._______ per chiedere spiegazioni, quest'ultimo gli avrebbe detto che lo riteneva responsabile del danno causato alla prima auto stimato dall'officina a 750'000.- lire siriane. Né sarebbe nato un acceso diverbio e A._______ avrebbe proferito degli insulti nei confronti di O._______, della sua famiglia e dell'intero Paese, facendolo infuriare. Senza successo P._______, il cognato dell'interessato, avrebbe poi tentato di risolvere la situazione recandosi a parlare da O._______: quest'ultimo ormai non ne faceva più una questione di soldi, ma aveva la ferma intenzione di fargli pagare le offese rivolte a lui, alla sua famiglia e al Paese. Avendo appreso come quest'ultimo fosse il suocero di una persona molto potente, a capo di diecimila ronde e a fronte dei problemi già riscontrati all'entrata in Siria, A._______ avrebbe quindi deciso di lasciare definitivamente il Paese. Si sarebbe quindi fatto accompagnare al suo villaggio Q._______, per salutare suo padre, prima di raggiungere sua moglie e sua figlia a L._______, dove si erano recate alcuni giorni prima per procedere all'iscrizione all'università. Giunto a L._______, avrebbe raccontato alla moglie l'accaduto e le avrebbe comunicato di non volersi più stabilire in Siria, essendo le loro vite ormai in pericolo. La mattina seguente la famiglia sarebbe tornata a K._______ per recuperare i propri effetti personali, ed avrebbe lasciato la Siria dal valico di R._______, così come era stato detto di fare dai funzionari che avevano "coperto" il suo ultimo soggiorno. Rientrati negli Emirati Arabi Uniti, gli interessati avrebbero venduto l'auto di famiglia e altri beni e prima di imbarcarsi per E._______, dove sono giunti il 26 settembre 2019; avrebbero inoltre spedito il resto dei loro beni dalla figlia D._______ in Svizzera anziché in Siria, dove non avrebbero più voluto fare ritorno, temendo per la propria vita. In caso di rientro in Patria A._______ ritiene che vi sia un concreto rischio di venire arrestato, pur non sapendo esattamente dire con quale imputazione né da chi sarebbe esattamente ricercato. Egli non avrebbe infatti mai commesso alcun crimine, né sarebbe mai stato politicamente attivo. Sospetta tuttavia che qualcuno, non sapendo indicare chi, potrebbe aver riferito alle autorità delle esternazioni che egli avrebbe fatto contro il regime e la situazione vigente in Siria allorquando era ubriaco e chiacchierava con gli amici (cfr. atto SEM n. 1054372-50/19 [di seguito: verbale 1]). A.b.b Nella propria audizione B._______, originaria di I._______, ha riferito di aver vissuto all'incirca 18 anni ad G._______ e di aver fatto domanda d'asilo non per motivi propri, ma piuttosto riguardanti suo marito. Essa ha fornito alcune precisazioni riguardo ai primi problemi che il marito avrebbe avuto in Siria nel 2014 e di come sarebbe stato possibile risolverli temporaneamente grazie all'intervento di alcuni membri della sua famiglia. L'interessata ha quindi spiegato che dal 2005 sarebbe la sola fonte di reddito della famiglia e che per pagare nel 2019 la somma di quasi 5 milioni di lire siriane che era stata richiesta per coprire la permanenza del marito in Siria nel corso della loro vacanza, avrebbe dovuto attingere ai propri risparmi. Essa ha chiarito che non le era stato possibile versare l'intera somma inizialmente richiesta dai funzionari di 10 milioni in quanto quello stesso anno avrebbe dovuto contribuire con i genitori al pagamento di una considerevole somma per liberare il fratello P._______, trattenuto dalla Sicurezza aeronautica per dei piccoli problemi. Riguardo ai motivi per cui il marito sarebbe ricercato in Siria, B._______ ha riferito di aver svolto delle ricerche di nascosto e di aver appurato che quest'ultimo è accusato di vilipendio, a causa delle opinioni e delle contestazioni riguardo alla situazione del Paese che era solito esternare quando beveva in compagnia degli amici e della famiglia. Le autorità siriane sarebbero venute a conoscenza di tali esternazioni grazie a suo fratello P._______, che dal 2013 nutrirebbe del risentimento nei confronti di A._______ a causa di una disputa famigliare riguardante la sparizione di alcuni braccialetti d'oro. Essa ha quindi dichiarato che in caso di rientro in Siria teme per suo marito, che venga arrestato e che magari sparisca definitivamente (cfr. atto SEM n. 1054372-54/17 [di seguito: verbale 2]). A.b.c Nell'audizione dell'11 dicembre 2019 C._______ ha indicato di essere nata ad L._______, ma di aver sempre vissuto negli Emirati Arabi Uniti, dove ha finito le scuole superiori. Essa ha precisato che in Siria tornava con i genitori durante le vacanze scolastiche dapprima a L._______, in seguito, dopo i disordini in zone più sicure come K._______. L'ultima volta tra il 14 agosto e il 6 settembre 2019. Riguardo ai motivi d'asilo, anch'essa, ha riferito che questi riguardano innanzitutto suo padre, il quale avrebbe avuto dei problemi con della gente in Siria. Per quanto le era dato sapere, non essendo stata messa direttamente al corrente dai genitori, si sarebbe trattato di problemi in relazione all'ingresso nel Paese e al noleggio di un'auto malfunzionante. Pur avendo ottenuto l'ammissione alla facoltà di ingegneria civile dell'università di L._______, essa desidera vivere insieme ai genitori e alla sorella in Svizzera, anche perché negli Emirati Arabi Uniti essa non si sentiva benvoluta né particolarmente integrata. Essa ha infine riferito di temere per la propria incolumità in caso di ritorno in Siria a causa della situazione d'instabilità vigente un po' in tutto il Paese e per la condizione precaria delle donne (cfr. atti SEM relativi a C._______ n. 1058603-21/7 [di seguito verbale 3]). A.b.d A suffragio delle proprie affermazioni gli interessati hanno prodotto in originale i loro passaporti e le loro carte di identità, il loro permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti, l'estratto del registro civile, il certificato di matrimonio e il libretto militare di A._______ con il foglio dei Servizi di sicurezza. In copia sono stati prodotti il libretto di famiglia, il permesso B della figlia D._______, della documentazione medica. A.c Con provvedimento del 18 dicembre 2019 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato i richiedenti al Canton Svitto (cfr. atto SEM n. 1054372-65/2). A.d Con scritto del 2 aprile 2020 il nuovo rappresentante degli interessati ha chiesto di trasmettere gli atti in consultazione e di voler procedere all'emanazione di decisioni distinte per ogni richiedente (cfr. atto SEM n. 1054372-77/1). B. B.a Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il 2 giugno 2021, la SEM ha respinto la domanda d'asilo di A._______ e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 1054372-81/11, 86/1). B.b Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il 2 giugno 2021, la SEM ha parimenti respinto la domanda d'asilo di B._______ e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendola tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 1054372-84/11, 87/1). B.c Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il 2 giugno 2021, la SEM ha quindi respinto la domanda d'asilo di C._______ ponendola ugualmente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 1058603-40/7, 42/1). C. C.a Il 7 giugno 2021 gli interessati, rappresentati dall'avv. Michael Steiner, sono insorti con tre distinti gravami dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) chiedendo a titolo pregiudiziale la trasmissione dell'incarto della SEM e la concessione di un termine supplementare per presentare dei complementi ai ricorsi. Materialmente gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento delle decisioni impugnate e in via principale la restituzione degli atti all'autorità inferiore per completare l'istruttoria, riesaminare le allegazioni ed emanare una nuova decisione, in via subordinata il riconoscimento della loro qualità di rifugiati e l'ammissione al beneficio dell'asilo, in via ulteriormente subordinata il loro riconoscimento come rifugiati. Altresì, essi hanno domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Hanno infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). Con scritti del 2 luglio 2021, i ricorrenti hanno presentato dei memoriali completivi ai loro gravami rubricati rispettivamente con i numeri di causa D-2694/2021, rispettivamente D-2667/2021 e D-2665/2021, allegando nuovi mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 9 settembre 2021, il giudice dell'istruzione ha decretato la congiunzione delle tre procedure, presentando le stesse una fattispecie di simile natura e ponendo quesiti simili. Avendo constatato che ai ricorrenti era stato concesso il 9 giugno 2021 l'accesso agli atti da parte della SEM (cfr. atti SEM n. 1054372-93/1, 1058603-46/1) e che quest'ultimi avevano potuto presentare dei memoriali completivi il 2 luglio 2021, ha quindi respinto la richiesta di concessione di un termine adeguato per la visione degli atti di causa e l'inoltro di un complemento al gravame. Ha infine accolto la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti, esonerandoli dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 4). C.c Con risposta del 11 ottobre 2021, l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure degli insorgenti e ai mezzi di prova prodotti, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate (doc. TAF 9). C.d Con replica del 17 dicembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto di avere accesso all'analisi interna compiuta dalla SEM sull'allegato 5 citata nella risposta dell'11 ottobre 2021 ed una proroga del termine per completare il memoriale di replica (doc. TAF 11). C.e Dando seguito all'ordine impartito con decisione incidentale del 22 dicembre 2021 (doc. TAF 12), la SEM ha prodotto il 3 gennaio 2022 il documento "Complemento al rapporto sulla verifica dell'identità dell'8 ottobre 2021" di cui all'atto SEM n. 1054372-127/1 (doc. TAF 13), che è stato trasmesso ai ricorrenti. Il Tribunale ha quindi staccato loro un termine per completare la replica (doc. TAF 14). Con complemento alla replica del 31 gennaio 2022 e con duplica del 16 febbraio 2022, così come nelle rispettive osservazioni del 21 marzo 2022 e dell'11 maggio 2022, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 15, 17, 19, 21). C.f Con scritto del 27 agosto 2024 i ricorrenti hanno trasmesso ulteriori mezzi probatori che dovrebbero attestare che le autorità siriane sarebbero ancora attualmente intenzionate a perseguitarli e in merito ai quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 23). Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Oggetto del litigio, in questa sede, è unicamente il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della domanda d'asilo dei ricorrenti. Ritenuta l'ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo i medesimi contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, non si entrerà pertanto nel merito su questo aspetto. 4. 4.1 Nelle decisioni impugnate, la SEM ha messo in dubbio l'attendibilità delle allegazioni A._______ relative ai problemi che quest'ultimo avrebbe avuto in Siria a partire dal 2014. Essa ha infatti ritenuto contrario alla logica dell'agire il fatto che dopo l'insorgere nel 2014 di problemi, a suo dire molto seri, egli avesse deciso di continuare a tornare in Siria a trascorrere le vacanze anche negli anni seguenti, limitandosi a non entrare nel paese in aereo, come unica misura di precauzione. Ancora più illogico, a mente della SEM, il fatto che pur avendo saputo della caduta in disgrazia del cugino J._______, che aveva garantito loro l'accesso indisturbato in Siria, nel 2019 egli avrebbe deciso di affidarsi alla sorte entrando nel Paese con l'intento di iscrivere la figlia all'università e di stabilirvisi a titolo definitivo con tutta la propria famiglia. Parimenti irragionevole è stata poi ritenuta la leggerezza con cui il richiedente, dopo aver incontrato delle gravi problematiche all'ingresso ed aver pagato una consistente tangente, avrebbe deciso di noleggiare un'auto per potersi godere le vacanze, fidandosi semplicemente della corruzione. L'autorità inferiore ha quindi rilevato delle incongruenze nel racconto dell'interessato laddove riferisce dei motivi per cui egli avrebbe dei problemi con il governo siriano, oltre che delle dichiarazioni vaghe e inconsistenti riguardo ai presunti persecutori. Inizialmente egli aveva infatti riferito di non sapere né da chi fosse ricercato, né per quale motivo e che se lo avesse saputo avrebbe cercato di capire come risolverlo. Nel seguito dell'audizione ha sostenuto di essere ricercato dalla Sicurezza aeronautica, senza sapere tuttavia quale reparto esattamente lo starebbe cercando ed ipotizzato che l'accanimento dei suoi presunti persecutori potrebbe essere riconducibile a delle esternazioni fatte da ubriaco sulla situazione in Siria, che qualcuno avrebbe potuto riportare. Invitato a fornire chiarimenti, egli non ha saputo precisare quale fosse il tenore delle esternazioni, limitandosi a dire che nel corso dell'intera vacanza era sempre talmente ubriaco da non potersene ricordare e di non ritenersi responsabile di quanto detto. Al riguardo la SEM ha osservato che se l'interessato non poteva proprio ricordare quanto aveva detto, allora poteva soltanto limitarsi a supporre che fossero proprio tali dichiarazioni, di cui non ricordava il contenuto, a causargli problemi. Ha inoltre ritenuto contradditorie le affermazioni del ricorrente, laddove, in un primo momento, ha sostenuto che se avesse saputo quale fosse il motivo per cui era ricercato avrebbe cercato di risolverlo, mentre nel seguito ha asserito di aver continuato ad ogni visita in Siria a porsi in stato di ubriachezza perdendo il controllo di quanto diceva, nonostante avesse il sospetto che proprio questo fosse il motivo della sua persecuzione. Nel complesso la SEM ha ritenuto le dichiarazioni in merito alla presunta persecuzione da parte dei servizi segreti siriani nei confronti dell'interessato in gran parte palesemente illogiche a tratti contradditorie e non sufficientemente sostanziate. Neppure le dichiarazioni rese dalla moglie, riguardo all'origine e ai motivi dei problemi di A._______ hanno permesso di sostanziare maggiormente le sue asserzioni. Pure sotto il profilo della rilevanza, la SEM ha rilevato che perdere la pazienza nel quadro di una disputa riguardante il noleggio di una macchina e insultare il proprietario in tutti i modi possibili, temendone in seguito le ripercussioni, in ragione del fatto che quest'ultimo ha legami con persone potenti, non permette di concludere che vi fosse o che sussista in un prossimo futuro, un fondato timore di subire delle misure di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tantopiù che neppure risulta che l'interessato si sia minimamente adoperato per risolvere il litigio con la suddetta persona, ad esempio chiedendo aiuto alla famiglia della moglie, anch'essa con degli importanti agganci. Ritenuta l'inverosimiglianza e l'irrilevanza dei motivi d'asilo invocati da A._______, la SEM non ha ritenuto necessario valutare l'eventuale timore di persecuzione riflessa nei confronti di B._______ e della figlia C._______ a causa delle problematiche riferite dal marito rispettivamente dal padre. Tantopiù che entrambe non hanno riferito di aver avuto problemi in Siria e pertanto la SEM ha ritenuto le loro dichiarazioni non suscettibili di soddisfare le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 4.2 In sede ricorsuale e nei memoriali completivi, gli insorgenti si avvalgono essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo in merito all'esistenza di una serie d'irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare nel prossimo considerando (consid. 5). Concretamente essi considerano che le rispettive allegazioni, in particolare quelle di A._______, siano complessivamente come pure nei singoli eventi addotti coerenti e convincenti, oltre che ricche di dettagli e di riflessioni interiori e processi di pensiero che permettono di comprendere perché essi si sono comportati in un determinato modo. Gli eventi addotti sono per altro perfettamente plausibili con la realtà politica e sociale siriana e con la diffusa pratica della corruzione delle autorità statali. Grazie alla loro religione alauita e all'intercessione di alcuni membri della famiglia della moglie, essi hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi ai servizi segreti siriani e di comprare la loro protezione in modo da poter entrare ed uscire in sicurezza dal Paese, nonostante A._______ fosse stato preso di mira per aver espresso opinioni critiche verso il regime siriano. Il cambio di potere ai vertici, ha tolto agli interessati la protezione di cui hanno beneficiato per alcuni anni, lasciandoli indifesi. Oltre a ciò, il diverbio avuto a seguito del noleggio dell'auto, ha attirato nuovamente l'attenzione su A._______, che a causa delle esternazioni critiche avverso il governo e la situazione nel Paese, è di nuovo oggetto di persecuzione politica da parte del regime siriano, circostanza questa, non sufficientemente approfondita dalla SEM, nonostante le dichiarazioni rilasciate al riguardo da B._______. A dimostrazione di tale asserto, senz'altro pertinente ai fini dell'asilo, essi hanno quindi prodotto un avviso di ricerca del 31 maggio 2021 indirizzato dal Comando di Polizia del Governatorato di L._______ al Procuratore generale di L._______. Gli insorgenti affermano che tale documento è emerso dalle ricerche fatte presso le autorità siriane, per il tramite dell'avvocato siriano S._______, al fine di appurare se A._______ fosse ancora ricercato a seguito dell'amnistia generale decretata nel maggio 2021 da Bashar Al Assad. Essi ritengono inoltre che qualora lo statuto di rifugiato dovesse essere negato al momento dell'arrivo in Svizzera, esso dovrebbe essere riconosciuto al momento attuale, poiché il deposito della domanda d'asilo e la partenza dalla Siria li esporrebbe a un sicuro rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese. I ricorrenti contestano infine alla SEM di non aver permesso a A._______ di parlare dei problemi avuti dalla famiglia negli Emirati Arabi Uniti e di non aver minimamente considerato che a causa della loro religione alauita essi lì erano considerati come degli apostati, ragione per cui essi non avrebbero comunque alcuna possibilità di ritornare in questo Paese. Sulle specifiche censure si tornerà nel dettaglio nei considerandi che seguono. 5. Nel proprio gravame i ricorrenti propongono una serie di doglianze formali che, se accolte, sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni, previa definizione del quadro giuridico di riferimento. 5.1 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA). 5.1.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). Il principio inquisitorio non è inoltre illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4). 5.2 5.2.1 Innanzitutto i ricorrenti si lamentano di una violazione del diritto di essere sentiti in riferimento alla possibilità di visionare gli atti dell'incarto e di determinarsi con cognizione di causa nell'ambito del ricorso. 5.2.2 Tale censura a mente di questo Tribunale appare alquanto pretestuosa e va respinta. Non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano potuto esercitare il proprio diritto alla consultazione degli atti: l'incarto SEM è stato infatti trasmesso al precedente patrocinatore il 5 maggio 2021 (cfr. atto SEM 1054372-79/1), prima dell'emanazione della decisione impugnata e all'attuale rappresentante legale il 9 giugno 2021 (cfr. atti SEM 1054372-93/1), ciò che gli ha permesso di presentare tempestivamente dei complementi ai rispettivi ricorsi con i memoriali del 2 luglio 2021. Tutte le informazioni utili ai fini di causa, erano quindi a disposizione dei ricorrenti, tantopiù che le prove rilevanti ai fini processuali, sono state debitamente elencate nella decisione impugnata. 5.3 5.3.1 I ricorrenti lamentano poi una violazione del loro diritto di essere sentito non avendo la SEM né approfondito, né tenuto conto del fatto che essi sono alauiti e che appartengono quindi alla stessa religione di chi governa in Siria (ricorso marito art. 8-12, ricorso moglie e figlia art. 8). Tale circostanza renderebbe ancora più gravi le offese proferite da A._______ nei confronti del regime e andrebbe ad incidere fortemente sulla possibilità della famiglia di installarsi nelle regioni sunnite. In tal senso i ricorrenti parrebbero piuttosto contestare alla SEM una violazione del principio inquisitorio. 5.3.2 In Siria, gli alauiti sono la principale minoranza che conta tra i 5 e i sei milioni di individui, pari a circa il 15% della popolazione. Pur essendo presenti in tutte le principali città siriane, essi si concentrano soprattutto nelle montagne lungo la costa del mar Mediterraneo, di cui Laodicea e K._______ sono le città principali e nelle piane attorno a F._______ e L._______ (cfr. https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Factsheets/230511_SYR_Factsheet_FR_web_01.pdf; https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2016/fr/116955; consultati il 16 settembre 2024). Orbene, come rettamente rilevato dalla SEM nella risposta di causa (doc. TAF 9), i ricorrenti non hanno mai menzionato di aver avuto dei problemi in Siria a causa della loro religione, né tantomeno di averne tratto particolari benefici. Il trattamento di favore, di cui A._______ avrebbe beneficiato nel 2014 e negli anni seguenti, sarebbe piuttosto da ricondurre agli agganci e all'influenza della famiglia della moglie nonché alla corruzione di cui egli ha fatto ampio uso, piuttosto che all'appartenenza della sua famiglia al culto alauita (cfr. verbale 1, D9-10; verbale 2, D12-15). Contrariamente a quanto asserito nel gravame, il fatto che i ricorrenti siano alauiti, non implica un'automatica vicinanza tra loro e il regime siriano per il solo fatto che alcuni dei suoi membri appartengono alla stessa minoranza religiosa. A suffragio del preteso rapporto speciale che li unirebbe al governo, i ricorrenti non apportano per altro alcun elemento concreto, circostanziato e verificabile. Per quanto riguarda la pretesa persecuzione di cui essi sarebbero oggetto in Siria in quanto alauiti, vi è infatti unicamente l'asserzione di B._______, che in modo alquanto generico sostiene che un alauita che si dissocia dall'operato del presidente, criticandolo, commette un crimine doppio (cfr. verbale 2, D39). Quanto riferito da A._______, in merito ai suoi sospetti circa il motivo per cui è ricercato, non mette infatti in relazione il suo essere alauita con le sue non meglio precisate esternazioni da ubriaco. A ben vedere gli unici problemi che gli insorgenti riferiscono di aver subito a causa della loro religione, sarebbero avvenuti negli Emirati Arabi Uniti. Episodi di discriminazione a causa dei quali essi avrebbero deciso nel 2019 di fare rientro a titolo definitivo in Siria, dove già disponevano di diverse proprietà immobiliari e dove avevano intenzione di iscrivere la figlia all'università (cfr. verbale 1, D10, D19-23, D43-46, D72). Come rilevato dalla SEM in corso di audizione, tali problemi riscontrati in un Paese terzo, non sono tuttavia rilevanti per valutare il rischio di persecuzione in patria di cui si avvalgono i ricorrenti. In definitiva, agli interessati è stata senz'altro concessa la facoltà di esprimersi liberamente riguardo alla loro appartenenza alla minoranza alauita e non si vede perciò come possa essere leso il loro diritto di essere sentiti. A fronte di dichiarazioni vaghe e poco circostanziate su tale aspetto, l'autorità inferiore non aveva oggettivamente alcun motivo per approfondire ulteriormente la tematica. Non vi è infatti alcun elemento agli atti che induca a credere che tale aspetto possa aver influito sulla loro decisione di espatriare, né che possa incrementare in modo notevole e rilevante il loro rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese. È pertanto a giusto titolo che la SEM non ha considerato la religione dei ricorrenti quale ulteriore motivo d'asilo o come elemento aggravante nel quadro dei motivi addotti. 5.4 5.4.1 Nel prosieguo della sua impugnativa, il patrocinatore dei ricorrenti adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio. 5.4.2 Egli critica in primo luogo il fatto che, a seguito dell'assegnazione del caso alla procedura ampliata, la SEM non abbia esperito alcun ulteriore accertamento (cfr. ricorso marito art. 16, ricorso moglie art. 13). Sebbene non sia contestata in sé l'assegnazione alla procedura ampliata in data 18 dicembre 2019, egli ritiene che tale decisione denota l'intenzione della SEM di chiarire ulteriormente la fattispecie, cosa che poi non ha fatto contravvenendo ai propri doveri istruttori. Ritiene inoltre che sarebbe arbitrario da parte della SEM assegnare il caso alla procedura ampliata senza indicare i criteri e i motivi di tale decisione. Ora, la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale è possibile rinviare per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). È bene in ogni caso rammentare, che il passaggio in procedura ampliata si basa generalmente su una valutazione interna di vari criteri e spetta alla SEM: una ragione potrebbe essere data, ad esempio, dalla constatazione dell'impossibilità di concludere l'esame del caso nelle tempistiche più stringenti imposte dalla procedura celere, così come della carenza di spazio all'interno dei CFA. Nel caso concreto, già soltanto per la complessità del caso la critica dei ricorrenti è mal riposta. Del resto, con la sola eccezione della questione della religione alauita, essi neppure indicano concretamente quale accertamento ancora mancherebbe all'appello. 5.4.3 Il rappresentante dei ricorrenti lamenta poi un'eccessiva durata delle audizioni, a suo dire durate più di otto ore e che la SEM avrebbe dovuto accorciarle, fissando una seconda udienza di complemento (cfr. ricorso marito art. 17, ricorso moglie art. 13). Al riguardo egli parrebbe volersi riferire alle circolari della SEM - secondo cui la durata di un'audizione non dovrebbe superare le quattro ore - che tuttavia, come ha già avuto modo di spiegare questo Tribunale non hanno carattere vincolante (cfr. sentenza del TAF D-4648/2012 del 27 agosto 2013 consid. 6.1.1). In concreto, dal verbale dell'audizione del 9 dicembre 2019 non traspare alcun indizio secondo cui A._______, con il protrarsi della stessa, non sia più stato in grado di partecipare in modo attento o abbia maturato altre difficoltà; al contrario, al termine dell'audizione il richiedente parrebbe volersi diffondersi in modo ancora più dettagliato su alcuni aspetti del proprio racconto (cfr. verbale 1, D71-75). Seppur lunga tale audizione è stata intervallata da molteplici e regolari pause (di 35min, 10min, 1h50min, 25min e 15min) di modo che il tempo "attivo" delle audizioni, rilettura compresa, risulta essere pari a 5h15min di cui 1h10min dedicata alla rilettura del verbale. Lo stesso dicasi dell'audizione del 10 dicembre 2019 di B._______, che sebbene iniziata alle ore 8.55 e terminata alle 16.30 è stata intervallata da lunghe pause ed è durata anch'essa complessivamente 5h15min di cui 1h20min destinati alla rilettura del verbale. Durante questo periodo, la ricorrente non ha mai dato segno di perdita di lucidità o di non riuscire ad andare oltre nella propria deposizione. A fronte di quanto precede, la critica dei ricorrenti non può trovare accoglimento. 5.4.4 Secondo i ricorrenti la SEM avrebbe infine violato il suo dovere inquisitorio non traducendo le prove presentate o non fissando una scadenza per la presentazione delle traduzioni (ricorso marito art. 18, ricorso moglie art. 14). Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; Patrica Egli, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 29 ad art. 33a) Orbene, nell'evenienza concreta si osserva che i ricorrenti non soltanto non hanno in alcun modo articolato la propria censura, ma neppure hanno indicato un particolare mezzo probatorio che, prodotto in procedura di prima istanza, non sarebbe stato tradotto dalla SEM. Questo Tribunale non ravvede pertanto come possa palesarsi in relazione a tale circostanza una violazione del principio inquisitorio. 5.5 Riassumendo, non v'è motivo di annullare i provvedimenti avversati e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dai ricorrenti nei rispettivi gravami. La conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti, deve essere pertanto respinta, in quanto dagli atti non emerge alcun indizio concreto di violazione degli obblighi procedurali. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

7. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che alcune delle allegazioni dei ricorrenti non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contrarie alla logica dell'agire e poco plausibili su altri e non essendo per altro supportate da mezzi di prova affidabili e concludenti. 7.1 Riassumendo per sommi capi le dichiarazioni dei ricorrenti, emerge che nel 2014 A._______ è stato confrontato con dei problemi all'ingresso in Siria, dove la famiglia voleva trascorrere le vacanze. Problema apparentemente risolto grazie all'influenza della famiglia della moglie e alla corruzione. In un primo momento l'interessato ha sostenuto di non aver avuto minimamente idea di quale fosse la ragione per cui le autorità lo stessero cercando, ma che se lo avesse saputo avrebbe fatto di tutto per risolvere la questione. In un secondo tempo ha riferito di avere il sospetto che fosse per via delle esternazioni (di cui non ricorda il contenuto) che era solito fare quando era ubriaco (anche se non ricorda in compagnia di chi), stato in cui egli si poneva nel corso dell'intero periodo di vacanza, ogni volta che andava in Siria. B._______, dal canto suo, completando le dichiarazioni del marito, ha asserito che il delatore delle suddette esternazioni fosse suo fratello P._______, che dal 2013 nutriva risentimento nei confronti di A._______; è quindi per tale ragione che essa ritiene che nel 2014 quest'ultimo fosse ricercato dalle autorità siriane (cfr. verbale 2, D18). Nel 2014, la famiglia sarebbe quindi riuscita a superare la problematica grazie all'aiuto di alcuni famigliari, che B._______ negli anni seguenti aveva preso l'abitudine di chiamare, prima di recarsi in Siria, per sapere se c'erano pericoli (cfr. verbale 1, D10-12, D48-50; verbale 2, D12-14). Nel 2019, nonostante fossero venuti a sapere che J._______, grazie al quale erano potuti entrare senza problemi nel Paese, fosse caduto in disgrazia (cfr. verbale 1, D12, D51-55; verbale 2, D12), essi non soltanto hanno deciso di trascorrere le vacanze in Siria, "affidandosi alla sorte", ma pure di trasferirsi a titolo definitivo iscrivendo la figlia all'università. 7.2 Oltre alle motivazioni già esposte dalla SEM e alle quali si rinvia integralmente, riguardo al carattere illogico della scelta di continuare a viaggiare in Siria dopo il 2014 e di trasferirsi nel 2019, vi sono tutta una serie di ulteriori elementi d'inverosimiglianza negli eventi narrati da A._______. Occorre innanzitutto constatare che le dichiarazioni relative ai due interrogatori da parte dalle autorità siriane all'entrata nel Paese, nel 2014 e nel 2019, sono piuttosto vaghe e stereotipate nelle modalità e nel contenuto delle conversazioni avute con gli agenti e prive di dettagli utili a capire quale fosse la ragione del fermo e la gravità della situazione. Sebbene il ricorrente affermi che in occasione dell'interrogatorio del 2014 fosse scioccato dalla convocazione che gli era stata consegnata e che in occasione del secondo interrogatorio nel 2019 fosse scoppiato a piangere dallo spavento (cfr. verbale 1, D10), resta tuttavia oscuro il motivo per cui in tale circostanza il ricorrente fosse stato mosso da cotanto sgomento, dal momento che neppure sapeva quale branca della Sicurezza aeronautica lo stesse cercando (cfr. verbale 1, D65-66), di cosa fosse accusato e cosa concretamente rischiasse. A tal proposito, non è verosimile che, all'entrata in Siria nel 2014, né in aeroporto dove sarebbe stato fermato, né presso l'ufficio della Sicurezza aeronautica di K._______ dove si sarebbe recato alcuni giorni dopo, nessuno gli abbia comunicato, o quantomeno accennato, di quale reato fosse accusato. Se davvero i due funzionari dell'aeroporto non avessero saputo il motivo per cui egli fosse ricercato, non si vede per quale ragione essi avrebbero dovuto perdere tempo ad interrogarlo, anziché limitarsi a consegnargli il foglio con la convocazione presso l'ufficio della Sicurezza aeronautica di I._______. Allo stesso modo appare poco plausibile che il responsabile dell'ufficio di Sicurezza aeronautica di K._______, con il quale il ricorrente sostiene di aver avuto una "chiacchierata amichevole", non fosse a conoscenza del motivo per cui l'ufficio di I._______ lo stesse cercando e non glielo abbia riferito. Ancor meno plausibile, a fronte della somma pagata e del clima amichevole instauratosi con il suddetto responsabile, il fatto che l'interessato se ne sia completamente disinteressato e non gli abbia chiesto alcuna informazione al riguardo. I ricorrenti sono concordi nell'affermare che, una volta ricevuta la convocazione dell'ufficio della Sicurezza aeronautica di I._______ l'unica soluzione che hanno trovato per trarsi d'impaccio - nonostante B._______ sostenga di avere un fratello avvocato e uno giudice - è stata quella di contattare J._______, che nel 2014 godeva ancora di grande potere. Grazie all'intercessione di quest'ultimo, infatti, la problematica si sarebbe risolta presso la sede della Sicurezza aeronautica di K._______. È quindi lecito presumere che J._______ fosse a conoscenza delle imputazioni pendenti sul capo di A._______, foss'anche solo per poter negoziare l'ammontare della tangente e un accordo con i funzionari coinvolti. Appare quindi alquanto singolare il fatto che i ricorrenti abbiano deciso di prevalersi della corruzione, pagando 3.5 milioni di lire siriane (anziché i 5 milioni inizialmente richiesti), senza neppure sapere che cosa stessero comprando con tale somma e senza chiedere nulla a J._______. 7.3 Non è inoltre credibile la tesi di A._______, che sostiene di non ricordare nulla di quanto dicesse quando era ubriaco, cosa che a suo dire succedeva tutte le sere e nel corso di tutte le vacanze, ma di sospettare di aver detto qualcosa di compromettente e percepito dalle autorità siriane come sovversivo. A suffragio di tale sospetto egli non fornisce alcun elemento concreto, come ad esempio un amico o un famigliare che gli abbia fatto notare di aver esagerato con le esternazioni la sera precedente, o la percezione di un certo risentimento o di disagio per le opinioni espresse da parte di una delle persone presenti, o il sospetto fondato di un possibile delatore o ancora la ricezione di una qualche forma di monito da parte delle autorità siriane. Giova rammentare che l'insorgente stesso ha riferito che nel 2014 gli sarebbe stato chiesto dal responsabile dell'ufficio di Sicurezza aeronautica di K._______ se negli Emirati Arabi Uniti avesse "spettegolato contro il governo siriano" (cfr. verbale 1, D10). Ora, se egli sapeva che tale questione poteva cagionargli dei problemi, appare alquanto illogico da parte sua - che a inizio audizione sosteneva che avrebbe fatto di tutto per porre rimedio alla propria problematica, se solo ne avesse saputo l'origine - continuare a porsi volutamente e ripetutamente in stato di forte ebrezza, sapendo che questo gli avrebbe "sciolto la lingua". Al pari della SEM, questo Tribunale considera le dichiarazioni di A._______ riguardo ai motivi per cui era ricercato vaghe e inconsistenti, fondate su supposizioni per nulla sostanziate e attestanti un comportamento non soltanto contrario alla logica dell'agire, ma finanche alle più banali regole di buon senso. Neppure le informazioni fornite da B._______ permettono di avvalorare maggiormente tali supposizioni. Quest'ultima avrebbe appreso che il marito era accusato di vilipendio per aver espresso dei commenti offensivi nei confronti del regime e della situazione in Siria, prontamente denunciati dal fratello P._______ alle autorità. Appare tuttavia poco plausibile che, pur disponendo di tale informazione dal 2015, essa non l'abbia mai condivisa con il marito (cfr. verbale 2, D18, D32-33), quantomeno per proteggerlo e farlo tacere nelle sue serate a forte tenore alcolico e alla luce di quanto gli era stato detto nel 2014 a K._______ (cfr. verbale 1, D10). A maggior ragione considerato che, nonostante l'esistenza di tale problematica, essi avrebbero continuato a recarsi in vacanza in Siria nel corso degli anni seguenti. Ancor meno plausibile, è che essa abbia continuato a celare tale segreto anche dopo aver appreso di non poter più contare sul sostegno di J._______, allorquando la famiglia si sarebbe approntata a trasferirsi definitivamente in Siria per iniziare una nuova vita ed iscrivere la figlia all'università. Sebbene i racconti dei ricorrenti siano per lo più concordanti, attorno alla figura di P._______ emergono alcune incongruenze. Secondo A._______, P._______ è intervenuto in suo aiuto, cercando di ricomporre la controversia scaturita nel 2019 fra l'interessato e il proprietario dell'auto noleggiata (cfr. verbale 1, D15). Dal racconto del ricorrente parrebbe esserci una certa confidenza fra lui e P._______, che oltre al tentativo di riappacificare gli animi, lo avrebbe anche consigliato di scappare per evitare che la nuova problematica si sommasse a quella già riscontrata all'entrata nel paese (cfr. verbale 1, D56). P._______ avrebbe dato tale consiglio poiché era stato lui stesso arrestato e trattenuto per 45 giorni dalla Sicurezza aeronautica, a causa della mancata restituzione di un prestito. Su tale punto concorda pure la dichiarazione di B._______ che situa tale arresto in un non meglio precisato periodo del 2019 e riferisce di aver versato una somma di denaro per permettere al fratello di uscire dal carcere (cfr. verbale 2, D14, D18). Le dichiarazioni non concordano invece sul rapporto esistente fra i due e quanto riferito rispetto all'animosità di P._______ nei confronti di A._______, non parrebbe combaciare con la premura dimostrata dal primo in occasione del diverbio del secondo con il proprietario dell'auto. A rendere ancora meno chiara la situazione, vi sono poi le dichiarazioni rilasciate dalla figlia C._______, secondo la quale nel 2019, allorquando soggiornavano a K._______, lo zio P._______ era ancora in carcere e che quando andava a casa sua erano presente solo la moglie e le sue tre figlie (cfr. verbale 3, D30-35). 7.4 Quand'anche si volesse dare credito alla tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui A._______ è ricercato per vilipendio, non vi è nessun elemento agli atti che permette di sostanziare maggiormente tale asserto. Come rettamente rilevato dalla SEM, è poco plausibile che nonostante il ricorrente sostenga di essere ricercato dalla Sicurezza aeronautica almeno dal 2014, nessun mandato d'arresto, né alcun atto ufficiale sia stato emanato nei suoi confronti. Gli insorgenti d'altro canto neppure hanno mai fatto accenno al benché minimo interessamento nei loro confronti da parte di agenti di tale agenzia o di altri inquirenti, ad esempio mediante visite o richieste di informazioni sul loro conto presso amici o parenti in Siria. Soltanto in sede di ricorso sarebbe emerso, in modo alquanto provvidenziale, un documento a sostegno della tesi secondo cui esisterebbe una procedura giudiziaria nei confronti di A._______. Si tratta dell'avviso di ricerca del 31 maggio 2021 indirizzato dal Comando di Polizia del Governatorato di L._______ al Procuratore generale di L._______, che il ricorrente avrebbe ottenuto grazie a un'indagine svolta dall'avocato siriano S._______ e che ha trasmesso al Tribunale affermando di non conoscere l'esatto contesto delle accuse che gli sono mosse. Sull'attendibilità di tale documento occorre tuttavia esprimere alcune riserve, per le ragioni che seguono. In primo luogo, l'analisi del mezzo di prova svolta dalla SEM ha permesso di accertare che il documento è un originale, nel senso che non è una fotocopia. Ciò si desume dal fatto che il "timbro apposto sul documento è effettivamente un timbro ad umido (non una copia), e che la firma è una firma apposta con uno strumento scritturante ad inchiostro grasso (tipo penna a sfera)" (cfr. allegato al doc. TAF 13). L'analisi tuttavia non permette di desumere che tale documento sia autentico, come lascia intendere nei propri memoriali l'avvocato dei ricorrenti. Occorre infatti sempre tenere presente che l'uso di documenti ufficiali falsificati ottenuti grazie alla corruzione è una prassi corrente in Siria (Ministerie van Buitenlandse Zaken [Niederlande], Country of origin information report Syria, 05.2022, https://www.government.nl/binaries/government/documenten/reports/2022/05/31/country-of-origin-information-report-syria-of-may-2022/Country+of+origin+information+report+Syria.pdf; consultato il 7 giugno 2024). Al riguardo nel 2020 è stato riferito di un aumento della falsificazione di documenti, compresi i timbri dell'amministrazione militare e del dipartimento di investigazione criminale, che vengono poi utilizzati per gli estratti del casellario giudiziario (articolo intitolato "Donne che vendono oro e francobolli falsi per falsificare i certificati di scuola superiore e universitari" apparso su Al-Baath Media il 9 luglio 2020; https://newspaper.albaathmedia.sy/2020/07/09/). Sulla piattaforma di social media Facebook si possono trovare diverse offerte per il rilascio di documenti ufficiali come un estratto del casellario giudiziario (https://www.facebook.com/syrianlegalofficesyrian/; consultato il 7 giugno 2024). Un utente chiamato "Khoja Expert for Syrian and Turkish Legal Advice Istanbul/Gaziantep" afferma di essere in grado di ottenere documenti autentici e dichiara esplicitamente che non si tratta di documenti contraffatti (pubblicazione del 4 dicembre 2017, https://www.facebook.com/647608178627794/posts/1508625739192696/). Un altro utente chiamato "Syrian Lawyer and Legal Office" a sua volta offre estratti del casellario giudiziale autenticati volti a dimostrare che la persona che lo ha richiesto è ricercata per il servizio militare siriano (pubblicazione dell'11 agosto 2021, https://www.facebook.com/syrianlegalofficesyrian/photos/1534491510341410). Sempre nel 2020, SANA ha riferito dell'arresto di cinque persone che avevano falsificato documenti ufficiali, compresi i casellari giudiziari (https://sana.sy/?p=1150604; consultato il 6 giugno 2024). A fronte di quanto precede, al fine di l'attendibilità e la rilevanza del mezzo probatorio prodotto, occorre pertanto esaminarne il contenuto. Innanzitutto, come rettamente rilevato dalla SEM, appare alquanto singolare il fatto che i ricorrenti siano entrati in possesso di tale documento in originale, considerato che lo stesso era indirizzato al procuratore di L._______ e non figura nessun altro destinatario a cui questo avviso avrebbe dovuto essere notificato. È lecito presumere che se un procedimento fosse stato avviato nei confronti di A._______, l'avv. S._______ sarebbe riuscito a procurarsi l'intero incarto riguardante tale inchiesta e non solo un avviso. In secondo luogo tale documento non fa alcuna menzione riguardo al reato di vilipendio per cui il ricorrente sostiene di essere perseguitato dalla Sicurezza aereonautica. Al contrario fa riferimento a non meglio precisati crimini informatici senza nessuna specifica menzione alle circostanze del reato, né tantomeno a una normativa che il presunto comportamento avrebbe violato. Ora, il ricorrente che nel 2021 aveva quasi sessant'anni ed aveva lavorato nell'ambito dell'edilizia quando viveva negli Emirati Arabi Uniti, in nessun momento dell'audizione ha mai lontanamente menzionato di essere particolarmente avvezzo all'uso del computer, o di condurre attività sovversive o di propaganda di alcun genere a mezzo informatico. In definitiva, a fronte di quanto appena esposto e delle ulteriori considerazioni, interamente condivisibili, che la SEM ha espresso al riguardo, questo Tribunale ritiene che sussistano dei dubbi più che concreti riguardo all'autenticità del mezzo di prova e non ritiene necessario attardarsi ulteriormente ad esaminarne l'attendibilità e la valenza. A fronte degli elementi d'inverosimiglianza appena citati, neppure i mezzi di prova prodotti il 27 agosto 2024, relativi al rifiuto di autorizzare la vendita del terreno appartenente ai ricorrenti (cfr. doc. TAF 23), permettono di dare maggiore credito alle allegazioni dei ricorrenti. 7.5 Il racconto degli insorgenti non convince neppure del tutto laddove sostengono di aver repentinamente lasciato la Siria, per non più farvi ritorno, a causa del diverbio telefonico che A._______ avrebbe avuto con O._______ in relazione all'auto presa a noleggio. A mente di questo Tribunale appare tuttavia alquanto inverosimile che una decisione così drastica sia stata presa senza neppure tentare una ricomposizione della faida che ne era scaturita. Sebbene O._______ conoscesse della gente potente e pericolosa, i ricorrenti hanno riferito che pure la famiglia di B._______ avesse una certa influenza. Essa aveva infatti un fratello avvocato e uno giudice, che quantomeno dal punto di vista legale avrebbero potuto fornire loro un certo supporto. Dopo aver pagato ingenti somme di denaro (3.5 rispettivamente 5 milioni di lire siriane) per corrompere i funzionari e permettere alla famiglia di entrare nel Paese, appare illogico che essi non abbiano nuovamente messo mano al portafoglio per trarsi d'impaccio da una situazione che tutto sommato sarebbe costata loro meno cara delle precedenti (750'000.- lire siriane). Quand'anche la frattura fosse stata davvero insanabile, appare più naturale cercare un altro posto dove stare, lontano da O._______, piuttosto che lasciare completamente il Paese. Tantopiù che, dalle dichiarazioni della moglie, parrebbe che essa fosse oltremodo felice di mettere fine all'espatrio e tornare ad abitare in Patria, vicino alla propria famiglia, dopo una vita di duro lavoro all'estero (cfr. verbale 2, D21). Anche il marito parrebbe aver desiderato fortemente rientrare nel Paese, al fine di garantire alla figlia un futuro migliore (cfr. verbale 1, D43). In Siria gli insorgenti parrebbe avessero pianificato di ritirarsi per la pensione ed avessero in corso dei progetti immobiliari sia per scopo abitativo che da mettere a reddito; essi avevano pure iscritto con successo la figlia minore all'università di L._______ (verbale 1, D72; verbale 2, D15, D18, D21). Al fine di perseguire tale obbiettivo nel 2019 la famiglia avrebbe pure deciso di assumersi il rischio di "affidarsi alla sorte" ed entrare nel Paese senza più il sostegno di J._______ (cfr. verbale 1, D43, D51). Risulta pertanto difficile credere che essi avrebbero rinunciato a tutto ciò, rendendo vani tutti i sacrifici descritti, per colpa di un litigio privato che non hanno neppure tentato di risolvere. 7.6 A titolo abbondanziale, un ulteriore elemento che induce a dubitare dell'attendibilità del racconto di A._______ è legato alla decisione di abbandonare gli Emirati Arabi Uniti. Sebbene quanto accaduto ad G._______ non sia rilevante ai fini dei motivi d'asilo - contrariamente all'opinione del rappresentante dei ricorrenti (cfr. osservazioni del 2 luglio 2021, art. 52 p. 4 [doc. TAF 3]) - i racconti degli interessati su questa circostanza presentano svariate contraddizioni e costituiscono pertanto degli ulteriori elementi d'inverosimiglianza. Al contrario di quanto detto inizialmente in sede di audizione - in occasione della quale aveva spiegato di aver maturato la decisione di lasciare G._______ per trasferirsi in Siria, a causa dell'episodio di tentata aggressione nei confronti della figlia D._______, nel frattempo emigrata in Svizzera (cfr. verbale 1, D9-10) - dinnanzi a questo Tribunale egli ha sostenuto in modo apodittico di aver dovuto abbandonare il Paese, unitamente alla propria famiglia, a causa delle discriminazioni e delle persecuzioni subite in quanto alauiti (cfr. doc. TAF 1 e 3). Ora, sebbene il ricorrente avesse sostenuto di aver subito delle discriminazioni e perciò deciso di abbandonare il proprio lavoro e di cambiare città, tali fatti risalgono al 2003-2005 (cfr. verbale 1, D21-25), dunque all'incirca quindici anni prima dell'espatrio definitivo dagli Emirati Arabi Uniti. Tale notevole lasso di tempo non permette di ritenere che se una discriminazione nei confronti degli insorgenti avesse effettivamente avuto luogo, fosse tale da rendere intollerabile la loro vita nel Paese. Su tale aspetto d'altro canto, la moglie parrebbe fornire una versione completamente opposta laddove vanta di essere arrivata prima nei concorsi pubblici per gli insegnanti e riferisce di essere stata talmente benvoluta, in quanto grande lavoratrice, che la preside della scuola per cui lavorava avrebbe rifiutato di accettare le sue dimissioni quando lei ha comunicato la sua intenzione di trasferirsi in Siria (cfr. verbale 2, D20). Quanto alle dichiarazioni della figlia C._______, parrebbero riferire di una mancanza di amicizie da contestualizzare in un eventuale e transitorio disagio giovanile piuttosto che in una discriminazione legata alla propria appartenenza religiosa (cfr. verbale 3, D18). D'altro canto, neppure in relazione alla presunta aggressione alla figlia D._______ sono stati apportati elementi concreti a supporto del fatto che essa avesse connotazioni religiose o persecutorie nei confronti della loro famiglia. In definitiva, per quanto irrilevante ai fini dell'asilo, non è possibile riconoscere l'esistenza di una persecuzione nei loro confronti negli Emirati Arabi Uniti. 7.7 In definitiva, questo Tribunale concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che i ricorrenti non siano stati in grado di rendere verosimile che le autorità siriane starebbero cercando A._______. Le loro allegazioni su questo aspetto come pure degli eventi che lo avrebbero indotto ad espatriare, non risultano infatti sufficientemente motivate. Su più punti essenziali le dichiarazioni appaiono poco concrete, dettagliate e circostanziate, di modo che gli eventi addotti non pare siano stati effettivamente e personalmente vissuti. In buona sostanza, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo s'esauriscono in generiche, imprecise e a tratti contradditorie affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, benché esse poggino su di un substrato fattuale coerente e condiviso da tutti e tre i ricorrenti. 8. 8.1 Per quanto concerne le ulteriori allegazioni dei ricorrenti, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi narrati, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 8.2 Riguardo all'asserita pericolosità della cerchia famigliare di O._______, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che alla base del litigio avuto con O._______ e della pretesa inconciliabilità della vertenza, non sussista una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Eventuali rappresaglie - di cui per altro i ricorrenti neppure si avvalgono - consecutive alle offese proferite al telefono contro il suddetto individuo sono da ricondurre alle conseguenze di una vertenza privata. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi semmai inquadrare in un conflitto personale dal quale l'interessato avrebbe potuto sottrarsi trasferendosi altrove all'interno del Paese. 8.3 Così stando le cose e non avendo fatto valere dei motivi d'asilo propri, è pertanto a giusto titolo che la SEM non ha ritenuto che C._______ e B._______ potessero essere oggetto di una persecuzione riflessa. Su tale aspetto, per altro neppure contestato, non ci si attarderà ulteriormente. 9. 9.1 Resta infine da esaminare se i ricorrenti possano vedersi riconoscere la qualità di rifugiati, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui essi si sono prevalsi in sede ricorsuale, in ragione del deposito della domanda d'asilo in Svizzera. In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 9.2 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda d'asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3). 9.3 Per questi motivi, non è possibile individuare alcuna persecuzione, anche in relazione a possibili motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

10. Alla luce di quanto esposto sopra, è pertanto a giusto titolo che la SEM ha negato ai ricorrenti il riconoscimento dello statuto di rifugiati e la concessione dell'asilo. Il loro ricorso non merita dunque tutela e le decisioni impugnate, che non violano il diritto federale né sono costitutive di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, vanno confermate. Di conseguenza i ricorsi del 7 giugno 2021 vanno respinti. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 9 settembre 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 11.2 Non si assegnano ripetibili.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: