Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino afghano di etnia tagica con ultimo domicilio a B._______, in provincia di Baghlan, ha lasciato il proprio paese d'origine all'inizio del 2015 recandosi dapprima in Pakistan ed in seguito in Iran. Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso il 19 gennaio del 2017 (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver avuto dei problemi con dei parenti a causa di alcuni terreni lasciatigli in eredità dal padre. Questi, pur non essendo riusciti a fargli del male direttamente, avrebbero già assassinato il padre e minaccerebbero ora lui ed il fratello di ulteriori atti pregiudizievoli. Per le medesime ragioni, l'interessato avrebbe denunciato le persone in questione alle autorità per ben sette volte. Le forze di sicurezza avrebbero quindi cercato di arrestarle, salvo desistere a seguito della loro fuga. Dal canto suo, il richiedente asilo avrebbe avuto gli ultimi contatti con queste persone all'età di diciotto anni. Successivamente egli avrebbe fatto domanda per integrare l'esercito afgano. Dopo essersi recato a Mazar-i Sharif per svolgere l'addestramento, l'interessato sarebbe stato assegnato alle truppe di soccorso. Proprio a causa delle sue mansioni nell'esercito, l'insorgente avrebbe però temuto di finire nel mirino dei Talebani decidendosi quindi per l'espatrio (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 9 marzo 2017, notificata il giorno medesimo (cfr. atto A19), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 aprile 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione. In via ancor più subordinata di essere ammesse provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 10 maggio 2017, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza di giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata per il tramite di un'attestazione. Il ricorrente ha quindi trasmesso la necessaria documentazione al Tribunale. E. Il 16 giugno 2017 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame, precisata con ulteriori osservazioni del 30 giugno 2017. F. Lo scambio di scritti si è concluso a seguito della replica dell'insorgente del 18 luglio 2017. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 2.2 Nelle procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimile l'esperienza del ricorrente in seno all'esercito afgano. Quest'ultimo avrebbe invero reso allegazioni insufficientemente motivate a proposito dell'addestramento e delle attività da lui svolte in favore delle forze armate. Per di più, le dichiarazioni a proposito delle problematiche avute con i Talebani sarebbero contraddittorie, avendo egli in un primo momento asserito che questi lo avrebbero fermato ed in seguito di non aver mai avuto personalmente problemi con gli stessi. Le vicissitudini con i parenti a causa dei terreni poi, non sarebbero pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. In primo luogo, l'interessato avrebbe fatto effettivamente capo alla protezione del suo Stato, le cui autorità si sarebbero messe a disposizione nell'ottica di assicurare alla giustizia i predetti. Inoltre, tali eventi difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio, essendosi gli ultimi contatti con tali persone prodotti diverso tempo addietro.
E. 3.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire, egli avrebbe addotto sufficienti elementi atti a rendere verosimile la sua incorporazione nelle forze armate. Inoltre, andrebbe tenuto conto del fatto ch'egli non avrebbe beneficiato di una scolarizzazione superiore. A sostegno delle sua allegazioni egli produce quindi la sua tessera militare, un certificato comprovante lo svolgimento di un corso sanitario nonché un carta bancaria (Kabulbank) relativa al conto salario del ministero della difesa. Inoltre, quo ai contatti con i Talebani, nel resoconto dell'insorgente non sarebbe riscontrabile alcuna contraddizione. Nel corso della seconda audizione egli avrebbe infatti risposto ad un diverso quesito, in correlazione con quanto esposto poc'anzi a proposito del modus operandi del gruppo fondamentalista nel controllo delle persone.
E. 3.3 Nelle sue ulteriori prese di posizione, l'autorità intimata si è sostanzialmente limitata a mettere in discussione l'autenticità dei mezzi di prova prodotti rinviando per il resto alle considerazioni esposte nella decisione impugnata.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.1 Ora, è indubbio che il resoconto fornito dall'insorgente a proposito della sua esperienza nell'esercito, come del resto l'insieme delle sue allegazioni, siano esse riferibili a motivi d'asilo o meno, risulti piuttosto stringato e scarno. Non di meno, v'è però da rilevare come i mezzi di prova prodotti a sostegno della sua tesi circa l'incorporazione nelle forze armate siano di principio compatibili con le frammentarie fonti disponibili. L'esercito afgano risulta infatti essersi dotato di fototessere per l'identificazione dei soldati (cfr. Australian Refugee Review Tribunal, RRT Case No. 1215134, 31.01.2013, consultato il 13.12.2018 su < http://www.refworld.org/cases,AUS_RRT,516eaa1e4.html >). L'assenza in tali tessere di indicazioni quanto al gruppo sanguineo, come nel presente caso, non è inoltre decisiva, essendo riscontrabile in buona parte delle stesse (cfr. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Review of the Collection and Procedures for Screening the Blood of Afghanistan National Army Personnel, 03.2018, consultato il 13.12.2018 su < https://www.sigar.mil/pdf/special%20projects/SIGAR-18-33-SP.pdf >). Vi sono altresì evidenze quanto alla consegna di carte bancarie ai dipendenti statali per il versamento dei salari (cfr. CNN, Afghan soldiers desert as Taliban threaten key Helmand capital, 11.04.2016, consultato il 13.12.2018 su < https://edition.cnn.com/2016/04/11/middleeast/afghanistan-helmand-taliban-soldiers/index.html >) ed all'esistenza dell'istituto bancario in questione (cfr. Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee, Report of the public inquiry into the Kabul Bank crisis, 15.11.2012, consultato il 13.12.2018 su < https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2012/ijacmec-kabul-bank-inquiry.pdf >). Il ricorrente aveva inoltre prospettato la trasmissione della fototessera di legittimazione già nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo descrivendone il suo aspetto in modo conforme a quanto poi effettivamente prodotto (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). Nel suo narrato non sono inoltre presenti contraddizioni di sorta relativamente alla sola circostanza della sua incorporazione. Conto tenuto di tutto ciò, da un punto di vista globale non si può dunque escludere che il ricorrente abbia integrato le forze di sicurezza afghane durante la sua permanenza nel paese d'origine.
E. 5.2 Orbene, nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento). In tale constesto, non è chiaro se le forze di sicurezza siano o meno in misura di fornire protezione contro i gruppi di insorti armati attivi nel paese. È inoltre incontestabile che vi siano da riconoscere alcune categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5, D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta invero di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-4258/2016 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3.2; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 agosto 2018, pag. 39 e segg.) come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, Informazione sui Paesi di origine, Afghanistan 12.2017, pag. 27 e seg.). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano oggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha inoltre recentemente avuto modo di giudicare che il solo fatto di svolgere le proprie mansioni in uniforme possa giustificare anche un fondato timore nella sua accezione soggettiva, stanti i rischi di identificazione da parte degli insorti (cfr. sentenza del Tribunale E-1775/2016 del 3 dicembre 2018 consid. 6.3).
E. 5.3 Alla luce della potenziale rilevanza in materia d'asilo della questione, si giustifica dunque una verifica approfondita dei mezzi di prova prodotti ed una nuova analisi delle allegazioni dell'insorgente sotto il profilo della verosimiglianza. È inoltre giudizioso, onde evitare di privare il ricorrente di un istanza di ricorso e conto tenuto della probabile necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l'autorità di prima istanza ad incaricarsene, quandanche parte delle argomentazioni di cui alla decisione della SEM del 9 marzo 2017 risultino condivisibili.
E. 6 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, eventualmente dopo ulteriori misure d'istruzione. L'autorità intimata è invitata a determinare se il ricorrente abbia o meno integrato l'esercito afgano e ciò tenendo in debita considerazione la documentazione da lui prodotta in sede ricorsuale. Nell'affermativa, occorrerà poi valutare se l'insorgente possa o meno avvalersi di un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Qualora l'autorità di prima istanza non dovesse ritenere adempiuti i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, essa esaminerà il punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento sulla base della più recente giurisprudenza coordinata del Tribunale (cfr. già citata sentenza del Tribunale D-5800/2016). Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal dirimere le restanti censure.
E. 7.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).
E. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
E. 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà al ricorrente CHF 850.- a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2112/2017 Sentenza del 17 gennaio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero,ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 marzo 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afghano di etnia tagica con ultimo domicilio a B._______, in provincia di Baghlan, ha lasciato il proprio paese d'origine all'inizio del 2015 recandosi dapprima in Pakistan ed in seguito in Iran. Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso il 19 gennaio del 2017 (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver avuto dei problemi con dei parenti a causa di alcuni terreni lasciatigli in eredità dal padre. Questi, pur non essendo riusciti a fargli del male direttamente, avrebbero già assassinato il padre e minaccerebbero ora lui ed il fratello di ulteriori atti pregiudizievoli. Per le medesime ragioni, l'interessato avrebbe denunciato le persone in questione alle autorità per ben sette volte. Le forze di sicurezza avrebbero quindi cercato di arrestarle, salvo desistere a seguito della loro fuga. Dal canto suo, il richiedente asilo avrebbe avuto gli ultimi contatti con queste persone all'età di diciotto anni. Successivamente egli avrebbe fatto domanda per integrare l'esercito afgano. Dopo essersi recato a Mazar-i Sharif per svolgere l'addestramento, l'interessato sarebbe stato assegnato alle truppe di soccorso. Proprio a causa delle sue mansioni nell'esercito, l'insorgente avrebbe però temuto di finire nel mirino dei Talebani decidendosi quindi per l'espatrio (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 9 marzo 2017, notificata il giorno medesimo (cfr. atto A19), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 aprile 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione. In via ancor più subordinata di essere ammesse provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 10 maggio 2017, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza di giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata per il tramite di un'attestazione. Il ricorrente ha quindi trasmesso la necessaria documentazione al Tribunale. E. Il 16 giugno 2017 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame, precisata con ulteriori osservazioni del 30 giugno 2017. F. Lo scambio di scritti si è concluso a seguito della replica dell'insorgente del 18 luglio 2017. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Nelle procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimile l'esperienza del ricorrente in seno all'esercito afgano. Quest'ultimo avrebbe invero reso allegazioni insufficientemente motivate a proposito dell'addestramento e delle attività da lui svolte in favore delle forze armate. Per di più, le dichiarazioni a proposito delle problematiche avute con i Talebani sarebbero contraddittorie, avendo egli in un primo momento asserito che questi lo avrebbero fermato ed in seguito di non aver mai avuto personalmente problemi con gli stessi. Le vicissitudini con i parenti a causa dei terreni poi, non sarebbero pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. In primo luogo, l'interessato avrebbe fatto effettivamente capo alla protezione del suo Stato, le cui autorità si sarebbero messe a disposizione nell'ottica di assicurare alla giustizia i predetti. Inoltre, tali eventi difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio, essendosi gli ultimi contatti con tali persone prodotti diverso tempo addietro. 3.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire, egli avrebbe addotto sufficienti elementi atti a rendere verosimile la sua incorporazione nelle forze armate. Inoltre, andrebbe tenuto conto del fatto ch'egli non avrebbe beneficiato di una scolarizzazione superiore. A sostegno delle sua allegazioni egli produce quindi la sua tessera militare, un certificato comprovante lo svolgimento di un corso sanitario nonché un carta bancaria (Kabulbank) relativa al conto salario del ministero della difesa. Inoltre, quo ai contatti con i Talebani, nel resoconto dell'insorgente non sarebbe riscontrabile alcuna contraddizione. Nel corso della seconda audizione egli avrebbe infatti risposto ad un diverso quesito, in correlazione con quanto esposto poc'anzi a proposito del modus operandi del gruppo fondamentalista nel controllo delle persone. 3.3 Nelle sue ulteriori prese di posizione, l'autorità intimata si è sostanzialmente limitata a mettere in discussione l'autenticità dei mezzi di prova prodotti rinviando per il resto alle considerazioni esposte nella decisione impugnata. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). 4.3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Ora, è indubbio che il resoconto fornito dall'insorgente a proposito della sua esperienza nell'esercito, come del resto l'insieme delle sue allegazioni, siano esse riferibili a motivi d'asilo o meno, risulti piuttosto stringato e scarno. Non di meno, v'è però da rilevare come i mezzi di prova prodotti a sostegno della sua tesi circa l'incorporazione nelle forze armate siano di principio compatibili con le frammentarie fonti disponibili. L'esercito afgano risulta infatti essersi dotato di fototessere per l'identificazione dei soldati (cfr. Australian Refugee Review Tribunal, RRT Case No. 1215134, 31.01.2013, consultato il 13.12.2018 su ). L'assenza in tali tessere di indicazioni quanto al gruppo sanguineo, come nel presente caso, non è inoltre decisiva, essendo riscontrabile in buona parte delle stesse (cfr. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Review of the Collection and Procedures for Screening the Blood of Afghanistan National Army Personnel, 03.2018, consultato il 13.12.2018 su ). Vi sono altresì evidenze quanto alla consegna di carte bancarie ai dipendenti statali per il versamento dei salari (cfr. CNN, Afghan soldiers desert as Taliban threaten key Helmand capital, 11.04.2016, consultato il 13.12.2018 su ) ed all'esistenza dell'istituto bancario in questione (cfr. Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee, Report of the public inquiry into the Kabul Bank crisis, 15.11.2012, consultato il 13.12.2018 su ). Il ricorrente aveva inoltre prospettato la trasmissione della fototessera di legittimazione già nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo descrivendone il suo aspetto in modo conforme a quanto poi effettivamente prodotto (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). Nel suo narrato non sono inoltre presenti contraddizioni di sorta relativamente alla sola circostanza della sua incorporazione. Conto tenuto di tutto ciò, da un punto di vista globale non si può dunque escludere che il ricorrente abbia integrato le forze di sicurezza afghane durante la sua permanenza nel paese d'origine. 5.2 Orbene, nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento). In tale constesto, non è chiaro se le forze di sicurezza siano o meno in misura di fornire protezione contro i gruppi di insorti armati attivi nel paese. È inoltre incontestabile che vi siano da riconoscere alcune categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5, D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta invero di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-4258/2016 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3.2; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 agosto 2018, pag. 39 e segg.) come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, Informazione sui Paesi di origine, Afghanistan 12.2017, pag. 27 e seg.). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano oggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha inoltre recentemente avuto modo di giudicare che il solo fatto di svolgere le proprie mansioni in uniforme possa giustificare anche un fondato timore nella sua accezione soggettiva, stanti i rischi di identificazione da parte degli insorti (cfr. sentenza del Tribunale E-1775/2016 del 3 dicembre 2018 consid. 6.3). 5.3 Alla luce della potenziale rilevanza in materia d'asilo della questione, si giustifica dunque una verifica approfondita dei mezzi di prova prodotti ed una nuova analisi delle allegazioni dell'insorgente sotto il profilo della verosimiglianza. È inoltre giudizioso, onde evitare di privare il ricorrente di un istanza di ricorso e conto tenuto della probabile necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l'autorità di prima istanza ad incaricarsene, quandanche parte delle argomentazioni di cui alla decisione della SEM del 9 marzo 2017 risultino condivisibili.
6. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, eventualmente dopo ulteriori misure d'istruzione. L'autorità intimata è invitata a determinare se il ricorrente abbia o meno integrato l'esercito afgano e ciò tenendo in debita considerazione la documentazione da lui prodotta in sede ricorsuale. Nell'affermativa, occorrerà poi valutare se l'insorgente possa o meno avvalersi di un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Qualora l'autorità di prima istanza non dovesse ritenere adempiuti i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, essa esaminerà il punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento sulla base della più recente giurisprudenza coordinata del Tribunale (cfr. già citata sentenza del Tribunale D-5800/2016). Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal dirimere le restanti censure. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 850.- a titolo di indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: