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D-1463/2019

D-1463/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino afghano di etnia tagica con ultimo domicilio a (...), in provincia di Baghlan, ha lasciato il proprio paese d'origine all'inizio del 2015 recandosi dapprima in Pakistan ed in seguito in Iran. Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo presso il 19 gennaio del 2017 (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver avuto dei problemi con dei parenti a causa di alcuni terreni lasciatigli in eredità. Questi, pur non essendo riusciti a fargli del male direttamente, avrebbero già assassinato il padre e minaccerebbero ora lui ed il fratello di ulteriori atti pregiudizievoli. Per le medesime ragioni, l'interessato avrebbe denunciato le persone in questione alle autorità per ben sette volte. Le forze di sicurezza avrebbero quindi cercato di arrestarle, salvo desistere a seguito della loro fuga. Dal canto suo, il richiedente asilo avrebbe avuto gli ultimi contatti con queste persone all'età di diciotto anni. Successivamente egli avrebbe fatto domanda per integrare l'esercito afgano. Dopo essersi recato a Mazar-i Sharif per svolgere l'addestramento, l'interessato sarebbe stato assegnato alle truppe di soccorso. Proprio a causa delle sue mansioni nell'esercito, l'insorgente avrebbe però temuto di finire nel mirino dei Talebani, decidendosi quindi per l'espatrio (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 9 marzo 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 aprile 2017 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il quale, con sentenza del 17 gennaio 2019, ha annullato il provvedimento in parola restituendo gli atti all'autorità di prima istanza per complemento istruttorio. D. Il 20 febbraio 2019 la SEM ha quindi emesso un nuovo provvedimento giungendo al medesimo esito di cui sub lett. B (data di notifica: 21 febbraio 2019; cfr. atto A47). E. Con atto del 25 marzo 2019 (timbro postale), il richiedente l'asilo ha impugnato anche tale decisione. In via principale ne ha chiesto l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime istanza per una nuova valutazione. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto protestando spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto é legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza non ha rimesso in discussione l'incorporazione dell'insorgente nelle forze militari del suo Paese d'origine. Essa ha nondimeno rilevato che il profilo dell'insorgente non sarebbe tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Il ricorrente avrebbe invero svolto l'attività di soldato limitatamente ad un'unica provincia senza essere stato mai identificato, minacciato o attaccato dai Talebani o da altri gruppi. Sarebbe stato attivo principalmente come sanitario senza avere contatti con la coalizione. Le allegazioni a proposito del fatto di essere stato preso di mira dai Talebani si sarebbero inoltre rivelate inverosimili. Le vicissitudini con i parenti a causa dei terreni poi, non sarebbero pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. In primo luogo, l'interessato avrebbe fatto effettivamente capo alla protezione del suo Stato, le cui autorità si sarebbero messe a disposizione nell'ottica di assicurare alla giustizia i predetti. Inoltre, tali eventi difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio, essendosi gli ultimi contatti con tali persone prodotti diverso tempo addietro.

E. 5.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Egli si sofferma innanzitutto sulla pretesa inverosimiglianza relativa all'episodio dell'imboscata da parte dei Talebani. Nel resoconto da lui fornito non sarebbe riscontrabile alcuna contraddizione. Nel corso della seconda audizione egli avrebbe infatti risposto ad un diverso quesito, in correlazione con quanto esposto poc'anzi a proposito del modus operandi del gruppo fondamentalista nel controllo delle persone. D'altra parte, la risposta fornita dall'insorgente alla questione a sapere se egli fosse o meno stato personalmente controllato si sarebbe rivelata poco chiara e ciò nonostante la SEM non avrebbe approfondito tale aspetto nemmeno dopo il rinvio degli atti da parte del Tribunale. Il ricorrente apparterrebbe alla categoria di persone particolarmente esposte al rischio di persecuzione in virtù della sua incorporazione nelle forze militari afgane, aspetto, quest'ultimo, ritenuto verosimile nel provvedimento impugnato. Occorrerebbe dunque concludere che le dichiarazioni dell'insorgente siano verosimili nel loro insieme e che la decisione impugnata sia stata resa in base ad un accertamento errato ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.3 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7.1 Ora, partendo dal presupposto che l'incorporazione nelle forze di sicurezza afgane non è stata rimessa in discussione dall'autorità inferiore, occorre innanzitutto chiedersi il ricorrente sia o meno esposto ad un rischio di subire pregiudizi rilevanti in materia d'asilo nell'eventualità di un rientro in patria.

E. 7.2 Nel contesto afgano la giurisprudenza riconosce alcune categorie di persone particolarmente esposte al pericolo di subire persecuzioni (cfr. sentenze del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5; D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2) come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. sentenza del Tribunale D-1907/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 12.1). Dando per assodato un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli, quanto risulta decisivo è però anche in quest'ambito l'esistenza di inizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenze del Tribunale D-3999/2020 del 2 settembre 2020 consid. 10.1; D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.4). Per valutare tale aspetto, occorre tenere segnatamente in considerazione l'esistenza di pregresse minacce da parte degli insorti, di un'eventuale identificazione ad opera di tali gruppi armati, come pure il grado di esposizione pubblica dell'interessato (cfr. sentenze D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3, D-780/2017 consid. 5.7; E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.3

E. 7.3 Alla luce della valutazione di cui al provvedimento avversato e delle censure proposte nel memoriale ricorsuale, va a questo punto determinato se il ricorrente abbia o meno avuto contatti diretti con i Talebani prima di lasciare il proprio Paese d'origine. Nel corso dell'audizione sulle generalità questi ha invero menzionato il fatto che tale gruppo armato avrebbe "tentato di prenderlo qualche volta", precisando dipoi che si sarebbe trattato di un solo episodio nel corso del quale, lui ed altri commilitoni, sarebbero stati circondati per poi riuscire a fuggire (cfr. atto A9, pag. 11-13). Sennonché, nella successiva e più dettagliata audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente si è limitato a contestualizzare da un punto di vista generale il modo di agire dei Talebani nei confronti di coloro che sono sospettati di appartenere alle forze di sicurezza, precisando che in caso di dubbio verrebbero rilevate le impronte digitali e, ad incorporazione confermata, si rischierebbe la decapitazione. Poco dopo, egli ha pure espressamente escluso con una formulazione chiara di essere stato personalmente oggetto di episodi di tale genere (cfr. atto A15, pag. 7). Così, mal si comprende innanzitutto quali aspetti avrebbero dovuto essere istruiti maggiormente, rispettivamente correttamente, dalla SEM. Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in presenza di indicazioni contrarie da parte del richiedente, ipotetiche persecuzioni pregresse. Inoltre, posta la manifesta contraddittorietà tra quanto asserito nel rilevamento delle generalità ed il successivo resoconto fornito nel contesto di un'audizione più approfondita, si può partire dall'assunto che l'episodio inizialmente addotto non abbia avuto luogo, rispettivamente che le dichiarazioni in tal senso non ossequino ai criteri di verosimiglianza.

E. 7.4 Poste queste premesse, si necessita quindi di determinare se la sola incorporazione nelle forze di sicurezza sia in concreto tale da giustificare un fondato timore di persecuzioni. Ora, dagli atti di causa non risulta che l'insorgente sia stato identificato dagli insorti quale appartenente all'esercito regolare. Il ricorrente ha peraltro precisato di aver svolto la sua attività principalmente quale sanitario nella provincia di Jowzjan, rifornendo di tanto in tanto altri luoghi. Egli non ha dipoi ottenuto un grado militare di spessore né ha affermato di aver collaborato direttamente con le forze di occupazione straniere. Pertanto, la sua esposizione non è oggettivamente tale da comportare un rischio di persecuzione intrinseco e indipendente dall'individuazione. Per quanto egli appartenga ad una categoria sensibile, la valutazione dell'autorità inferiore quanto all'insussistenza di un timore di subire persecuzione causato dalla pregressa attività professionale non presta così il fianco a critiche.

E. 7.5 Da ultimo, per quanto concerne le problematiche derivanti dalla faida famigliare che avrebbe portato all'uccisione del padre dell'insorgente e che quest'ultimo ha pure adotto quale motivo a sostegno della sua domanda, occorre constatare come i fatti in questione risalgano a diversi anni addietro, difettando pertanto del necessario nesso causale con l'espatrio. Per stessa ammissione del ricorrente, gli ultimi contatti con gli aggressori, che non gli avrebbero peraltro causato problematiche rilevanti (cfr. atto A15, pag. 9) si sarebbero svolti due anni prima del suo espatrio (cfr. atto A15, pag. 8). Da quanto affermato in corso di procedura, si deduce peraltro implicitamente che le tempistiche dell'espatrio fossero piuttosto da ricondurre alle preoccupazioni derivanti da ipotetiche azioni dei Talebani.

E. 8 La SEM ha quindi a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.3 Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente la mancata realizzazione di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 11.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo nel contesto di un'alternativa di domicilio interna andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato adempirebbe infatti alle circostanze personali favorevoli prescritte dalla giurisprudenza.

E. 11.2 In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, una sua installazione nella capitale risulterebbe inesigibile. Nonostante la presenza di alcuni zii, non si potrebbe infatti ritenere che il ricorrente disponga di una solida rete sociale o che possa procacciarsi il minimo esistenziale.

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Dal punto di vista umanitario, la situazione nelle aree rurali è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria che quella umanitaria, in particolare a seguito dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono sensibilmente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8).

E. 12.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento verso Kabul va di principio ritenuta inesigibile, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali particolarmente favorevoli in forza delle quali vi sia eccezionalmente da concludere per l'esigibilità (giovane età; dell'assenza di prole; buone condizioni di salute; esistenza di una solida rete di rapporti sociali; possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco; cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Ciò vale, mutatis mutandis, anche laddove il soggiorno nella capitale sia da valutarsi quale alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative; cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 e sentenza del Tribunale D-1461/2016 del 14 marzo 2018 consid. 11.3). In una tale costellazione occorre nondimeno mostrarsi particolarmente cauti quo all'adempimento delle precitate condizioni rispetto ad una persona che non ha mai realmente risieduto nella capitale (cfr. sentenza del Tribunale D-3223/2018 del 6 ottobre 2020 consid. 14.6).

E. 12.5 Nel caso in narrativa, l'insorgente proviene dalla provincia di Baghlan. Il suo allontanamento verso tale luogo risulta pertanto inesigibile. Per quanto riguarda l'esistenza di un'alternativa di domicilio a Kabul, occorre constatare come alcune delle circostanze sopracitate risultino incontestabilmente adempiute. Non di meno, viste le particolarità del caso di specie, la questione va approcciata con particolare prudenza. Sebbene il ricorrente abbia effettivamente riferito di essersi reso nella capitale per circa un mese e mezzo col fratello onde svolgere una determinata attività lucrativa (cfr. atto A9, pag. 17 e atto A15, pag. 9), sulla base degli atti di causa non si può partire dall'assunto che egli abbia effettivamente risieduto a Kabul. L'insorgente ha peraltro precisato di non essere più in contatto con il fratello e che nell'ultima occasione in cui lo avrebbe sentito, questi si trovava a (...). Le visite presso i parenti, per quanto regolari, non possono dipoi essere assimilate a residenza (cfr. sentenza D-3223/2018 consid. 14.6). A questo proposito, la SEM ha a giusto titolo messo in risalto le affermazioni dell'insorgente a proposito del fatto che diversi suoi zii si sarebbero installati nella capitale. Non di meno, egli ha pure lasciato intendere che questi risiederebbero in una singola stanza e che ad un certo punto della sua vita, già allorquando il ricorrente si trovava presso tali famigliari a Baghlan, avrebbe percepito di doversene andare in quanto "abbastanza grande" (cfr. atto A15, pag. 5). In assenza di ulteriori accertamenti quo all'effettiva possibilità di accoglienza da parte di tali persone, non si può dunque concludere che i fattori particolarmente favorevoli ai sensi della giurisprudenza topica siano in concreto adempiuti. Nel complesso, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che alla luce della specificità della fattispecie in esame, l'impatto di un allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan sarebbe a tal punto grave da porlo in una situazione di minaccia esistenziale.

E. 13 Posto quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria. A tal riguardo è opportuno osservare che la SEM è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 14.1 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore parzialmente soccombente (art. 63 cpv. 2 PA).

E. 14.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili, le quali hanno preminenza rispetto all'onorario d'ufficio, devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata e conto tenuto della parziale soccombenza l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 20 febbraio 2019 sono annullati. Per il resto è il ricorso è respinto.
  2. L'esecuzione dell'allontanamento non è al momento ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare il soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria ed a verificare periodicamente se le condizioni per il suo mantenimento siano soddisfatte.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 350.- quale indennità per spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1463/2019 Sentenza del 13 agosto 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Consultorio giuridico di SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 febbraio 2019 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino afghano di etnia tagica con ultimo domicilio a (...), in provincia di Baghlan, ha lasciato il proprio paese d'origine all'inizio del 2015 recandosi dapprima in Pakistan ed in seguito in Iran. Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo presso il 19 gennaio del 2017 (cfr. atto A10, pag. 2 e seg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver avuto dei problemi con dei parenti a causa di alcuni terreni lasciatigli in eredità. Questi, pur non essendo riusciti a fargli del male direttamente, avrebbero già assassinato il padre e minaccerebbero ora lui ed il fratello di ulteriori atti pregiudizievoli. Per le medesime ragioni, l'interessato avrebbe denunciato le persone in questione alle autorità per ben sette volte. Le forze di sicurezza avrebbero quindi cercato di arrestarle, salvo desistere a seguito della loro fuga. Dal canto suo, il richiedente asilo avrebbe avuto gli ultimi contatti con queste persone all'età di diciotto anni. Successivamente egli avrebbe fatto domanda per integrare l'esercito afgano. Dopo essersi recato a Mazar-i Sharif per svolgere l'addestramento, l'interessato sarebbe stato assegnato alle truppe di soccorso. Proprio a causa delle sue mansioni nell'esercito, l'insorgente avrebbe però temuto di finire nel mirino dei Talebani, decidendosi quindi per l'espatrio (cfr. atto A15, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 9 marzo 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 aprile 2017 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il quale, con sentenza del 17 gennaio 2019, ha annullato il provvedimento in parola restituendo gli atti all'autorità di prima istanza per complemento istruttorio. D. Il 20 febbraio 2019 la SEM ha quindi emesso un nuovo provvedimento giungendo al medesimo esito di cui sub lett. B (data di notifica: 21 febbraio 2019; cfr. atto A47). E. Con atto del 25 marzo 2019 (timbro postale), il richiedente l'asilo ha impugnato anche tale decisione. In via principale ne ha chiesto l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime istanza per una nuova valutazione. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto protestando spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto é legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza non ha rimesso in discussione l'incorporazione dell'insorgente nelle forze militari del suo Paese d'origine. Essa ha nondimeno rilevato che il profilo dell'insorgente non sarebbe tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Il ricorrente avrebbe invero svolto l'attività di soldato limitatamente ad un'unica provincia senza essere stato mai identificato, minacciato o attaccato dai Talebani o da altri gruppi. Sarebbe stato attivo principalmente come sanitario senza avere contatti con la coalizione. Le allegazioni a proposito del fatto di essere stato preso di mira dai Talebani si sarebbero inoltre rivelate inverosimili. Le vicissitudini con i parenti a causa dei terreni poi, non sarebbero pertinenti ai fini della concessione dell'asilo. In primo luogo, l'interessato avrebbe fatto effettivamente capo alla protezione del suo Stato, le cui autorità si sarebbero messe a disposizione nell'ottica di assicurare alla giustizia i predetti. Inoltre, tali eventi difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio, essendosi gli ultimi contatti con tali persone prodotti diverso tempo addietro. 5.2. Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Egli si sofferma innanzitutto sulla pretesa inverosimiglianza relativa all'episodio dell'imboscata da parte dei Talebani. Nel resoconto da lui fornito non sarebbe riscontrabile alcuna contraddizione. Nel corso della seconda audizione egli avrebbe infatti risposto ad un diverso quesito, in correlazione con quanto esposto poc'anzi a proposito del modus operandi del gruppo fondamentalista nel controllo delle persone. D'altra parte, la risposta fornita dall'insorgente alla questione a sapere se egli fosse o meno stato personalmente controllato si sarebbe rivelata poco chiara e ciò nonostante la SEM non avrebbe approfondito tale aspetto nemmeno dopo il rinvio degli atti da parte del Tribunale. Il ricorrente apparterrebbe alla categoria di persone particolarmente esposte al rischio di persecuzione in virtù della sua incorporazione nelle forze militari afgane, aspetto, quest'ultimo, ritenuto verosimile nel provvedimento impugnato. Occorrerebbe dunque concludere che le dichiarazioni dell'insorgente siano verosimili nel loro insieme e che la decisione impugnata sia stata resa in base ad un accertamento errato ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 6. 6.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.3. Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 6.4. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1. Ora, partendo dal presupposto che l'incorporazione nelle forze di sicurezza afgane non è stata rimessa in discussione dall'autorità inferiore, occorre innanzitutto chiedersi il ricorrente sia o meno esposto ad un rischio di subire pregiudizi rilevanti in materia d'asilo nell'eventualità di un rientro in patria. 7.2. Nel contesto afgano la giurisprudenza riconosce alcune categorie di persone particolarmente esposte al pericolo di subire persecuzioni (cfr. sentenze del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5; D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2) come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. sentenza del Tribunale D-1907/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 12.1). Dando per assodato un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli, quanto risulta decisivo è però anche in quest'ambito l'esistenza di inizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenze del Tribunale D-3999/2020 del 2 settembre 2020 consid. 10.1; D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.4). Per valutare tale aspetto, occorre tenere segnatamente in considerazione l'esistenza di pregresse minacce da parte degli insorti, di un'eventuale identificazione ad opera di tali gruppi armati, come pure il grado di esposizione pubblica dell'interessato (cfr. sentenze D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3, D-780/2017 consid. 5.7; E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.3 7.3. Alla luce della valutazione di cui al provvedimento avversato e delle censure proposte nel memoriale ricorsuale, va a questo punto determinato se il ricorrente abbia o meno avuto contatti diretti con i Talebani prima di lasciare il proprio Paese d'origine. Nel corso dell'audizione sulle generalità questi ha invero menzionato il fatto che tale gruppo armato avrebbe "tentato di prenderlo qualche volta", precisando dipoi che si sarebbe trattato di un solo episodio nel corso del quale, lui ed altri commilitoni, sarebbero stati circondati per poi riuscire a fuggire (cfr. atto A9, pag. 11-13). Sennonché, nella successiva e più dettagliata audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente si è limitato a contestualizzare da un punto di vista generale il modo di agire dei Talebani nei confronti di coloro che sono sospettati di appartenere alle forze di sicurezza, precisando che in caso di dubbio verrebbero rilevate le impronte digitali e, ad incorporazione confermata, si rischierebbe la decapitazione. Poco dopo, egli ha pure espressamente escluso con una formulazione chiara di essere stato personalmente oggetto di episodi di tale genere (cfr. atto A15, pag. 7). Così, mal si comprende innanzitutto quali aspetti avrebbero dovuto essere istruiti maggiormente, rispettivamente correttamente, dalla SEM. Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in presenza di indicazioni contrarie da parte del richiedente, ipotetiche persecuzioni pregresse. Inoltre, posta la manifesta contraddittorietà tra quanto asserito nel rilevamento delle generalità ed il successivo resoconto fornito nel contesto di un'audizione più approfondita, si può partire dall'assunto che l'episodio inizialmente addotto non abbia avuto luogo, rispettivamente che le dichiarazioni in tal senso non ossequino ai criteri di verosimiglianza. 7.4. Poste queste premesse, si necessita quindi di determinare se la sola incorporazione nelle forze di sicurezza sia in concreto tale da giustificare un fondato timore di persecuzioni. Ora, dagli atti di causa non risulta che l'insorgente sia stato identificato dagli insorti quale appartenente all'esercito regolare. Il ricorrente ha peraltro precisato di aver svolto la sua attività principalmente quale sanitario nella provincia di Jowzjan, rifornendo di tanto in tanto altri luoghi. Egli non ha dipoi ottenuto un grado militare di spessore né ha affermato di aver collaborato direttamente con le forze di occupazione straniere. Pertanto, la sua esposizione non è oggettivamente tale da comportare un rischio di persecuzione intrinseco e indipendente dall'individuazione. Per quanto egli appartenga ad una categoria sensibile, la valutazione dell'autorità inferiore quanto all'insussistenza di un timore di subire persecuzione causato dalla pregressa attività professionale non presta così il fianco a critiche. 7.5. Da ultimo, per quanto concerne le problematiche derivanti dalla faida famigliare che avrebbe portato all'uccisione del padre dell'insorgente e che quest'ultimo ha pure adotto quale motivo a sostegno della sua domanda, occorre constatare come i fatti in questione risalgano a diversi anni addietro, difettando pertanto del necessario nesso causale con l'espatrio. Per stessa ammissione del ricorrente, gli ultimi contatti con gli aggressori, che non gli avrebbero peraltro causato problematiche rilevanti (cfr. atto A15, pag. 9) si sarebbero svolti due anni prima del suo espatrio (cfr. atto A15, pag. 8). Da quanto affermato in corso di procedura, si deduce peraltro implicitamente che le tempistiche dell'espatrio fossero piuttosto da ricondurre alle preoccupazioni derivanti da ipotetiche azioni dei Talebani.

8. La SEM ha quindi a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3. Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente la mancata realizzazione di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 11. 11.1. Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto adempiuti i presupposti di legge per rinvio del ricorrente a Kabul. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo nel contesto di un'alternativa di domicilio interna andrebbe considerata ragionevolmente esigibile. L'interessato adempirebbe infatti alle circostanze personali favorevoli prescritte dalla giurisprudenza. 11.2. In sede ricorsuale, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire, una sua installazione nella capitale risulterebbe inesigibile. Nonostante la presenza di alcuni zii, non si potrebbe infatti ritenere che il ricorrente disponga di una solida rete sociale o che possa procacciarsi il minimo esistenziale. 12. 12.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Dal punto di vista umanitario, la situazione nelle aree rurali è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria che quella umanitaria, in particolare a seguito dell'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono sensibilmente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). 12.4. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento verso Kabul va di principio ritenuta inesigibile, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali particolarmente favorevoli in forza delle quali vi sia eccezionalmente da concludere per l'esigibilità (giovane età; dell'assenza di prole; buone condizioni di salute; esistenza di una solida rete di rapporti sociali; possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco; cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Ciò vale, mutatis mutandis, anche laddove il soggiorno nella capitale sia da valutarsi quale alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative; cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 e sentenza del Tribunale D-1461/2016 del 14 marzo 2018 consid. 11.3). In una tale costellazione occorre nondimeno mostrarsi particolarmente cauti quo all'adempimento delle precitate condizioni rispetto ad una persona che non ha mai realmente risieduto nella capitale (cfr. sentenza del Tribunale D-3223/2018 del 6 ottobre 2020 consid. 14.6). 12.5. Nel caso in narrativa, l'insorgente proviene dalla provincia di Baghlan. Il suo allontanamento verso tale luogo risulta pertanto inesigibile. Per quanto riguarda l'esistenza di un'alternativa di domicilio a Kabul, occorre constatare come alcune delle circostanze sopracitate risultino incontestabilmente adempiute. Non di meno, viste le particolarità del caso di specie, la questione va approcciata con particolare prudenza. Sebbene il ricorrente abbia effettivamente riferito di essersi reso nella capitale per circa un mese e mezzo col fratello onde svolgere una determinata attività lucrativa (cfr. atto A9, pag. 17 e atto A15, pag. 9), sulla base degli atti di causa non si può partire dall'assunto che egli abbia effettivamente risieduto a Kabul. L'insorgente ha peraltro precisato di non essere più in contatto con il fratello e che nell'ultima occasione in cui lo avrebbe sentito, questi si trovava a (...). Le visite presso i parenti, per quanto regolari, non possono dipoi essere assimilate a residenza (cfr. sentenza D-3223/2018 consid. 14.6). A questo proposito, la SEM ha a giusto titolo messo in risalto le affermazioni dell'insorgente a proposito del fatto che diversi suoi zii si sarebbero installati nella capitale. Non di meno, egli ha pure lasciato intendere che questi risiederebbero in una singola stanza e che ad un certo punto della sua vita, già allorquando il ricorrente si trovava presso tali famigliari a Baghlan, avrebbe percepito di doversene andare in quanto "abbastanza grande" (cfr. atto A15, pag. 5). In assenza di ulteriori accertamenti quo all'effettiva possibilità di accoglienza da parte di tali persone, non si può dunque concludere che i fattori particolarmente favorevoli ai sensi della giurisprudenza topica siano in concreto adempiuti. Nel complesso, il Tribunale giunge quindi alla conclusione che alla luce della specificità della fattispecie in esame, l'impatto di un allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan sarebbe a tal punto grave da porlo in una situazione di minaccia esistenziale.

13. Posto quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria. A tal riguardo è opportuno osservare che la SEM è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStrI). 14. 14.1. Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore parzialmente soccombente (art. 63 cpv. 2 PA). 14.2. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili, le quali hanno preminenza rispetto all'onorario d'ufficio, devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata e conto tenuto della parziale soccombenza l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 20 febbraio 2019 sono annullati. Per il resto è il ricorso è respinto.

2. L'esecuzione dell'allontanamento non è al momento ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare il soggiorno del ricorrente conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria ed a verificare periodicamente se le condizioni per il suo mantenimento siano soddisfatte.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 350.- quale indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: