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D-6200/2017

D-6200/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-26 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Gli interessati, cittadini afgani di etnia tagica e confessione sunnita nati e cresciuti nella provincia di Kapisa, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 novembre 2015 congiuntamente al loro figlio E._______. Nel corso dell'audizione sulle generalità i richiedenti asilo, che in Afghanistan avrebbero risieduto in due diversi villaggi, hanno dichiarato di essersi trasferiti in Iran nel 2011, laddove si sarebbero sposati, dirigendosi poi in Europa dopo quattro anni di soggiorno in tale paese (cfr. atto A7, pag. 2 e seg.; atto A8, pag. 2 e seg.). Sentiti sui motivi d'asilo, questi hanno in primo luogo precisato di essersi sposati a Kabul per questioni logistiche, convivendo poi per qualche tempo a F._______ (nei verbali: G._______), villaggio natale di A._______ sito nel distretto di J._______. Proprio quest'ultimo, a partire dall'estate del 2009 sarebbe stato impiegato presso il contractor statunitense KBR, società attiva in seno alla base aerea di Bagram. A causa di ciò, egli avrebbe ricevuto delle minacce telefoniche da degli sconosciuti. Col passare del tempo la situazione sarebbe addivenuta vieppiù tesa finché una notte, delle persone ignote avrebbero gettato una bomba a mano nella casa degli insorgenti. Usciti indenni dell'esplosione, i richiedenti asilo, sarebbero stati aiutati dai vicini di casa, per poi trovare rifugio presso un parente. Sempre a riguardo di tali eventi, A._______ ha precisato di essersi rivolto alle autorità per denunciare le minacce e l'attacco esplosivo e che il giorno seguente tale avvenimento una pattuglia della polizia si sarebbe recata sul posto per effettuare un sopralluogo. Sennonché, pochi giorni dopo, gli interessati avrebbero ricevuto un'ulteriore telefonata minatoria. Pertanto, essi avrebbero deciso di lasciare il paese. A._______ teme in particolare le azioni di gruppi estremisti quali lo "Stato Islamico" o i Talebani (cfr. atto A21, pag. 2 e seg. e A23, pag. 2 e seg.). Il 2 maggio 2017 B._______ ha dato alla luce la figlia Niayesh. B. Con decisione del 29 settembre 2017, notificata il 3 ottobre 2017 (cfr. atto A30) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti asilo, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 2 novembre 2017 gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando la concessione dell'asilo; in subordine la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 20 novembre 2017 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale due scritti in lingua straniera in originale. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 dicembre 2017, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza. Nella medesima occasione ha invitato gli insorgenti a produrre le traduzioni in una lingua ufficiale svizzera dei mezzi di prova annessi allo scritto summenzionato. F. Ossequiati i termini per la trasmissione della documentazione richiesta, il Tribunale ha trasmesso gli allegati ricorsuali alla SEM perché questa presentasse la propria risposta. G. L'autorità inferiore, con scritti del 12 e 20 febbraio 2018, ha quindi inoltrato le proprie considerazioni in merito. H. Lo scambio scritti si è concluso con la replica dei ricorrenti del 20 marzo 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 agosto 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

E. 4.1 L'autorità inferiore ha motivato la decisione avversata principalmente sulla base del fatto che i richiedenti asilo non avrebbero reso verosimile un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM è infatti dell'opinione che gli interessati avrebbero fornito dichiarazioni contraddittorie in merito al loro matrimonio, dichiarando in un primo momento di essersi sposati in Iran ed in seguito a Kabul. Inoltre, B._______ avrebbe dapprima asserito di essere nata e cresciuta a H._______ salvo poi indicare I._______. Da ciò discenderebbe che in assenza di matrimonio, i richiedenti asilo non avrebbero potuto convivere per quasi un mese e mezzo nel paese natale e pertanto nemmeno vissuto la presunta esplosione e le successive minacce telefoniche. Del resto, il certificato di matrimonio prodotto sarebbe in contrasto con quanto asserito, visto che indicherebbe Kabul quale luogo di residenza della sposa. Oltremodo, a mente dell'autorità di prima istanza, la stessa celebrazione del matrimonio a Kabul renderebbe inattendibile i timori del ricorrente, dal momento che se questi fosse effettivamente stato minacciato di morte in tre occasioni, non avrebbe continuato a vivere a F._______. Ancora, le allegazioni di A._______ a proposito delle telefonate minatorie differirebbero in maniera importante, visto che nell'audizione sui fatti egli avrebbe parlato di tre episodi, salvo smentirsi in seguito aggiungendo una quarta telefonata susseguente all'attacco dinamitardo. Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha messo in dubbio anche lo stesso impiego dell'insorgente presso la ditta KBR. Nonostante il ricorrente abbia asserito di aver svolto detta mansione per quasi due anni e mezzo, a mente dell'autorità inferiore questi non sarebbe stato in grado di precisare se il nome del contractor citato fosse una sigla o altro né tantomeno di illustrare una giornata tipo di lavoro (a riguardo della quale egli si sarebbe semplicemente limitato ad addurre di aver riempito dei sacchetti di sabbia e di aver installato delle barriere). L'interessato avrebbe anche descritto in maniera vaga l'interno dell'aeroporto di Bagram, ossia il suo luogo di lavoro. L'autorità di prima istanza ha d'altro canto espresso forti dubbi anche in merito alla veridicità dell'esposto inerente l'esplosione, posto che lo stesso mal si sposerebbe con l'assenza di testimoni al momento dell'accaduto. Inoltre, le dichiarazioni di A._______ a proposito del periodo successivo sarebbero a loro volta contraddittorie, stante il fatto ch'egli avrebbe inizialmente dichiarato di non essere più rientrato al luogo di residenza ed in seguito di essersi recato nuovamente in loco per procurarsi i mezzi di prova poi prodotti nel corso della procedura d'asilo. D'altro canto le rispettive esposizioni dei ricorrenti sarebbero da ritenersi a tal punto stereotipate ed identiche da apparire apprese a memoria. Altresì, l'assenza di conoscenza da parte di B._______ quanto ai problemi del marito apparrebbe insensata, posto che in un primo momento ella si sarebbe trincerata dietro questioni socioculturali affermando di non sapere nulla dell'accaduto, per poi fornire invece dettagli di vario genere dietro sollecito dell'auditore. Allo stesso modo, risulterebbe singolare che la ricorrente non abbia menzionato spontaneamente l'ultima telefonata nonostante la sua presenza in tale frangente. Per di più, i mezzi di prova prodotti non contribuirebbero a rendere verosimili i motivi d'asilo addotti, posto il valore probatorio quasi nullo determinato dalla notoria disponibilità all'acquisto e da alcune inesattezze contenutistiche, quali la menzione della ETELAF e non della KBR a titolo di datrice di lavoro. I timori di A._______ rispetto alle azioni di gruppi fondamentalisti, ha concluso l'autorità inferiore, sarebbero del resto ininfluenti in quanto riconducibili alla situazione di insicurezza generalizzata in essere nel paese d'origine.

E. 4.2 Con ricorso gli insorgenti, dopo aver precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversano la valutazione della SEM. In primis andrebbe tenuto conto del deposito del certificato che confermerebbe la celebrazione del matrimonio dei ricorrenti in Afghanistan. Sempre a tal riguardo, l'autorità di prima istanza non avrebbe del resto sufficientemente considerato le spiegazioni fornite dai ricorrenti, limitandosi a torto a sancire l'insindacabilità della contraddizione sulla scorta della trascrizione dei verbali. Del resto, la spiegazione fornita da entrambi sarebbe stata coerente e le audizioni sulle generalità particolarmente brevi e schematiche, cosa ingenerante un maggior rischio di equivoci e di approssimazione. D'altro canto, le disattenzioni nella fase di rilettura non sarebbero rare né estranee alla procedura d'asilo. Circa l'incongruenza sul luogo d'origine andrebbe pure constatato come la SEM non avrebbe chiesto a B._______ di dove fosse originaria, bensì dove vivessero a quel tempo i suoi genitori. In realtà, l'autorità di prima istanza non avrebbe approfondito se vi fosse una reale differenza di significati tra le località indicate e se i chiarimenti forniti dalla richiedente asilo potessero risultare plausibili. Altresì, per quanto concerne l'assenza di convivenza in Afghanistan, i ricorrenti non avrebbero mai indicato di aver risieduto stabilmente a Kabul e non si spiegherebbero tale menzione nel certificato di matrimonio, forse imputabile alle proprietà immobiliari del padre di B._______ nella capitale. Allo stesso modo, il fatto di essere tornato a F._______ si spiegherebbe sulla base di alcune peculiarità culturali in quanto A._______ avrebbe temuto unicamente per la sua incolumità, escludendo che i persecutori potessero prendersela con la sua famiglia e che l'esposizione a pericolo fosse elevata solo fuori da casa. Per quanto concerne le le minacce telefoniche andrebbe del resto tenuto conto del fatto che l'esplosione avrebbe costituito il fattore chiave, ossia il momento nel quale le stesse si sarebbero concretizzate. Sarebbe dunque probabilmente per questo motivo che A._______ avrebbe inizialmente riferito di soli tre episodi. L'acronimo della KBR non avrebbe oltremodo alcun significato particolare in quanto si tratterebbe semplicemente del frutto di una passata fusione tra due compagnie, tanto che nessuno vi si riferirebbe in esteso. Al contractor in questione sarebbero d'altro canto state appaltate una serie di funzioni perfettamente compatibili con quelle elencate dall'insorgente. Le dichiarazioni dell'interessato a proposito delle attività da lui svolte in favore della compagnia, peraltro supportate dalla descrizione del percorso e dei controlli necessari per recarsi al lavoro, non sarebbero inoltre a tal punto lacunose da inficiare la credibilità del suo resoconto. Egli avrebbe infatti lavorato in qualità di semplice operaio adibito a mansioni semplici e ciò durante un periodo caratterizzato da un certo numero di attacchi di gruppi fondamentalisti nei confronti delle forze NATO stanziate a Baghram. Ora, la descrizione del luogo fornita dal ricorrente fornirebbe un'idea molto chiara del tipo di struttura, del clima di lavoro e del periodo storico. Ancora, a proposito dell'esplosione, non sarebbe chiaro in che modo la SEM abbia riscontrato delle incongruenze nelle allegazioni dell'insorgente. Ove si consideri la struttura classica delle abitazioni e dei quartieri afgani e la natura dell'ordigno, parrebbe invero logico che questi abbia ipotizzato che la bomba a mano fosse stata lanciata e non collocata, e ciò dall'unico punto utile. D'altro canto, la circostanza secondo cui in sede di denuncia egli non abbia potuto menzionare l'identità degli assalitori confermerebbe la sua tesi circa l'assenza di testimoni. Quo all'incongruenza sul ritorno a casa dopo l'esplosione, il richiedente asilo giustifica le sue dichiarazioni adducendo che in un primo momento egli si sarebbe riferito al fatto di non essere tornato ad abitare in tale luogo. Non di meno, annoverare tra gli indizi di inverosimiglianza l'eccessiva coerenza tra quanto dichiarato dai ricorrenti avrebbe dell'incredibile. Da un lato, un apprendimento mnemonico di quanto accaduto andrebbe ben oltre alle capacità umane; dall'altro si constaterebbe facilmente come solo occasionalmente le risposte sarebbero state identiche. Oltremodo, rimproverare a B._______ di non aver acquisito sufficienti informazioni dal marito sarebbe decisamente singolare se rapportato alla supposta identità delle allegazioni. Proprio tale circostanza sarebbe del resto perfettamente plausibile, conto tenuto della realtà afgana. D'altronde, la valutazione della SEM a proposito dei documenti prodotti sarebbe insostenibile. I mezzi di prova dovrebbero infatti essere oggetto di una valutazione attenta ed individualizzata. In altri termini, il fatto che in passato l'autorità di prima istanza sia stata confrontata con documentazione falsificata non permetterebbe di ritenere che ogni documento proveniente dall'Afghanistan debba essere ritenuto d'acchito privo di valore probatorio (cosa che equivarrebbe peraltro a rendere impossibile al richiedente asilo la dimostrazione delle proprie allegazioni). L'indicazione di ETELAF al posto di KBR non sarebbe inoltre decisiva, dal momento che mal si comprenderebbe il motivo per il quale l'insorgente avrebbe dovuto pagare due diversi organismi per farsi rilasciare detti mezzi di prova, senza tuttavia curarsi di utilizzare sempre la stessa denominazione. La spiegazione più semplice sarebbe invero che con la menzione ETELAF ci si sarebbe voluti riferire al fatto che il ricorrente sarebbe stato preso di mira per aver collaborato con le forze straniere.

E. 4.3 In sede di risposta l'autorità di prima istanza si è sostanzialmente limitata a rinviare alle considerazioni esposte nella decisione impugnata. Quo ai mezzi di prova prodotti nel corso della procedura ricorsuale, la SEM ha inoltre osservato che gli stessi sarebbero privi di ogni valore probatorio.

E. 4.4 Nella propria replica gli insorgenti ribadiscono la necessità di considerare i documenti in questione senza preconcetti nell'ambito di una valutazione d'insieme dei motivi d'asilo.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.

E. 5.2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Le dichiarazioni degli insorgenti a proposito delle telefonate minatorie ricevute e del presunto attacco dinamitardo di cui sarebbero stati vittime non convincono il Tribunale. In primo luogo, dagli atti di causa emerge un'indubbia discordanza tra quanto da loro addotto nel corso delle rispettive audizioni sulle generalità e la versione proposta in seguito. Salta in particolare agli occhi il fatto che entrambi, in un primo momento, hanno asserito di essersi sposati in Iran, e più precisamente a Hormozgan (cfr. atto A7, pag. 3 e atto A8, pag. 3). Tale indicazione è inoltre difficilmente imputabile ad una svista, posto che nella medesima occasione B._______, parlando dell'espatrio, si è riferita al partner con l'appellativo di futuro marito (cfr. atto A8, pag. 6). È invece solo nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo che i due hanno fatto menzione di Kabul quale luogo di matrimonio (cfr. atto A21, pag. 4 e atto A23, pag. 4). Purché lo possa sembrare, la questione non è affatto priva di risvolti relativamente ai motivi d'asilo addotti. I ricorrenti hanno infatti collocato il tentativo di attentato in un breve periodo di vita coniugale in Afghanistan susseguente al matrimonio (cfr. atto A21, pag. 5, 11 e atto A23, pag. 4). Ora, facendo fede alla loro prima versione dei fatti, il periodo in questione nemmeno sarebbe esistito. Sempre a tal riguardo, non si può inoltre fare a meno di constatare come l'attestato di matrimonio prodotto a sostegno della seconda versione dei fatti, più che giungere in loro soccorso, fa sorgere ulteriori dubbi in merito a tale aspetto biografico. In tale documento, quale luogo di residenza della sposa, è infatti indicato Kabul, cosa che non corrisponde con il resoconto degli insorgenti (cfr. mezzi di prova incarto SEM). Ciò posto e conto tenuto del fatto che i chiarimenti proposti dai ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza (cfr. decisione impugnata, pag. 3, alla quale è opportuno rinviare) e nello stesso gravame, non possono considerarsi in alcun modo risolutivi, vi è luogo di dubitare quanto alla verosimiglianza degli eventi addotti. A ciò si aggiunge una narrazione a tratti stereotipata e poco dettagliata delle minacce telefoniche sofferte, a riguardo delle quali A._______ si è limitato a riportare grossolanamente il contenuto di una di queste, asserendo poi che le altre sarebbero state simili (cfr. atto A21, pag. 9) e B._______ non ha inizialmente saputo riferire alcunché, cosa che, seppur possa in parte spiegarsi sulla base di considerazioni di ordine socioculturale, è difficilmente conciliabile con i successivi dettagli da lei rivelati a fronte delle richieste dell'autorità di prima istanza (cfr. atto A23, pag. 6, 7, 10, 11, 12). Oltremodo, sempre a tal soggetto, va osservato come A._______, a precisa domanda, abbia in un primo momento quantificato solo tre episodi (cfr. atto A21, pag. 9), salvo poi smentirsi in seguito aggiungendone un quarto (cfr. atto A21, pag. 9). A tal riguardo non giunge inoltre in soccorso dell'insorgente la giustificazione ricorsuale secondo la quale la svista sarebbe da imputare alla centralità dell'attentato rispetto al suo vissuto, avendogli l'autorità richiesto semplicemente di indicare il numero complessivo di telefonate. D'altro canto, l'autorità intimata ha a ragione identificato un ulteriore elemento incongruente nella sua versione dei fatti, posto che quest'ultimo ha dapprima espressamente (ed a più riprese) asserito di non aver fatto più ritorno al domicilio dopo l'attacco dinamitardo (cfr. atto A21, pag. 12, 15) ed in seguito di essere rientrato a F._______ per recuperare i documenti poi versati agli atti nel corso della procedura d'asilo (cfr. atto A21, pag. 15). Vien da se che anche a tal proposito la tesi dell'inavvertenza lascia forti dubbi, vista la chiarezza delle risposte rese in precedenza. Al contrario, ciò che risulta più probabile è che il ricorrente, chiamato a giustificare l'ottenimento di detti mezzi di prova, non abbia tenuto in debita considerazione quanto asserito poc'anzi. A fronte di quanto sopra esposto il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione fornita dagli insorgenti quanto alle minacce subite ed all'attacco esplosivo. Per quanto concerne tali aspetti ci si può dunque esimere dall'analisi degli ulteriori aspetti litigiosi.

E. 6.2 Quanto alla verosimiglianza dell'impiego del ricorrente in favore del contractor statunitense KBR, la fattispecie non può però dirsi altrettanto chiara. Certo, l'esposto di A._______ a proposito delle sue mansioni non è particolarmente ricco di dettagli. Tuttavia, come lo ha rettamente indicato il ricorrente, le considerazioni della SEM a proposito delle scarse conoscenze del significato della sigla in questione risultano a tratti pretestuose e poco fondate. Il fatto che sia stato fatto riferimento al datore di lavoro con l'acronimo ETELAF non è inoltre decisivo dal momento che quest'ultimo corrisponde effettivamente alla declinazione in persiano della coalizione militare in seno alla quale era attiva anche la compagnia privata citata (cfr. il sito ufficiale della National Coalition of Afghanistan [ , Etelaf-e Milli]: http://www.nca.af/ consultato il 28 febbraio 2019). La questione può tuttavia essere lasciata inevasa, dal momento che quandanche si voglia partire dall'assunto che l'insorgente fosse effettivamente stato impiegato da KBR presso la base aerea di Baghram, tale circostanza non risulterebbe ad ogni modo sufficiente per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 6.3 Infatti, nonostante nel contesto afgano vada riconosciuta l'esistenza di categorie di persone maggiormente esposte al rischio di subire atti pregiudizievoli, segnatamente coloro che sono considerate vicine al governo afgano o alla coalizione internazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5 e riferimenti citati; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2), un tale profilo, non può, ad esso solo, condurre per prassi a comprovare l'esistenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo (cfr. sulle nozioni DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), di un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.3). Seppure si possa a giusto titolo considerare che il fatto di aver lavorato per KBR, laddove ammesso, abbia potuto esporre il ricorrente e la moglie ad un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3; EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, dic. 2017, pt. 1.2, pag. 28 e seg.; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 aprile 2016, pag. 34 ss ; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, pag. 2 e 18) e conseguentemente permetta ai ricorrenti di considerarsi soggettivamente a rischio, quanto risulta decisivo è l'esistenza di inizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 consid. 3.4). Or dunque, nel presente caso, in assenza di allegazioni verosimili a proposito dei presunti atti intimidatori subiti (cfr. supra consid. 6), non vi è modo di riscontrare un timore oggettivamente fondato di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in capo ai ricorrenti in quanto difettano indizi concreti in tal senso (cfr. sentenza del tribunale D-7906/2015 del 20 settembre 2016 consid. 5.2.3). L'esposizione di A._______, conto tenuto delle marginali mansioni a lui affidate, non risulta invero particolarmente elevata (cfr. ad esempio la situazioni degli interpreti, categoria che può invece avvalersi di un rischio accresciuto, sentenza del Tribunale D-780/2017 consid. 5.7). Pur non essendo decisivo, va altresì constatato come, a differenza di altri comprensori nelle vicinanze, il distretto di J._______ non paia particolarmente toccato dalle azioni del gruppo fondamentalista denominato "Talebani" (cfr. BBC, Taliban threaten 70% of Afghanistan, consultato il 28 febbraio 2019 su https://www.bbc.com/news/world-asia-42863116 ). In definitiva, non si può dunque ritenere che i ricorrenti, che non sono stati in grado di rendere verosimili gli atti intimidatori addotti, possano avvalersi di un fondato timore di esposizione a pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un ipotetico ritorno in patria.

E. 7 Nel complesso è dunque a ragione che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo agli interessati.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 18 dicembre 2017, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6200/2017 ici Sentenza del 26 marzo 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone, Servizio giuridico SOS, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 29 settembre 2017 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, cittadini afgani di etnia tagica e confessione sunnita nati e cresciuti nella provincia di Kapisa, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 novembre 2015 congiuntamente al loro figlio E._______. Nel corso dell'audizione sulle generalità i richiedenti asilo, che in Afghanistan avrebbero risieduto in due diversi villaggi, hanno dichiarato di essersi trasferiti in Iran nel 2011, laddove si sarebbero sposati, dirigendosi poi in Europa dopo quattro anni di soggiorno in tale paese (cfr. atto A7, pag. 2 e seg.; atto A8, pag. 2 e seg.). Sentiti sui motivi d'asilo, questi hanno in primo luogo precisato di essersi sposati a Kabul per questioni logistiche, convivendo poi per qualche tempo a F._______ (nei verbali: G._______), villaggio natale di A._______ sito nel distretto di J._______. Proprio quest'ultimo, a partire dall'estate del 2009 sarebbe stato impiegato presso il contractor statunitense KBR, società attiva in seno alla base aerea di Bagram. A causa di ciò, egli avrebbe ricevuto delle minacce telefoniche da degli sconosciuti. Col passare del tempo la situazione sarebbe addivenuta vieppiù tesa finché una notte, delle persone ignote avrebbero gettato una bomba a mano nella casa degli insorgenti. Usciti indenni dell'esplosione, i richiedenti asilo, sarebbero stati aiutati dai vicini di casa, per poi trovare rifugio presso un parente. Sempre a riguardo di tali eventi, A._______ ha precisato di essersi rivolto alle autorità per denunciare le minacce e l'attacco esplosivo e che il giorno seguente tale avvenimento una pattuglia della polizia si sarebbe recata sul posto per effettuare un sopralluogo. Sennonché, pochi giorni dopo, gli interessati avrebbero ricevuto un'ulteriore telefonata minatoria. Pertanto, essi avrebbero deciso di lasciare il paese. A._______ teme in particolare le azioni di gruppi estremisti quali lo "Stato Islamico" o i Talebani (cfr. atto A21, pag. 2 e seg. e A23, pag. 2 e seg.). Il 2 maggio 2017 B._______ ha dato alla luce la figlia Niayesh. B. Con decisione del 29 settembre 2017, notificata il 3 ottobre 2017 (cfr. atto A30) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti asilo, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 2 novembre 2017 gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando la concessione dell'asilo; in subordine la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 20 novembre 2017 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale due scritti in lingua straniera in originale. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 dicembre 2017, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza. Nella medesima occasione ha invitato gli insorgenti a produrre le traduzioni in una lingua ufficiale svizzera dei mezzi di prova annessi allo scritto summenzionato. F. Ossequiati i termini per la trasmissione della documentazione richiesta, il Tribunale ha trasmesso gli allegati ricorsuali alla SEM perché questa presentasse la propria risposta. G. L'autorità inferiore, con scritti del 12 e 20 febbraio 2018, ha quindi inoltrato le proprie considerazioni in merito. H. Lo scambio scritti si è concluso con la replica dei ricorrenti del 20 marzo 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 agosto 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. 4. 4.1 L'autorità inferiore ha motivato la decisione avversata principalmente sulla base del fatto che i richiedenti asilo non avrebbero reso verosimile un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM è infatti dell'opinione che gli interessati avrebbero fornito dichiarazioni contraddittorie in merito al loro matrimonio, dichiarando in un primo momento di essersi sposati in Iran ed in seguito a Kabul. Inoltre, B._______ avrebbe dapprima asserito di essere nata e cresciuta a H._______ salvo poi indicare I._______. Da ciò discenderebbe che in assenza di matrimonio, i richiedenti asilo non avrebbero potuto convivere per quasi un mese e mezzo nel paese natale e pertanto nemmeno vissuto la presunta esplosione e le successive minacce telefoniche. Del resto, il certificato di matrimonio prodotto sarebbe in contrasto con quanto asserito, visto che indicherebbe Kabul quale luogo di residenza della sposa. Oltremodo, a mente dell'autorità di prima istanza, la stessa celebrazione del matrimonio a Kabul renderebbe inattendibile i timori del ricorrente, dal momento che se questi fosse effettivamente stato minacciato di morte in tre occasioni, non avrebbe continuato a vivere a F._______. Ancora, le allegazioni di A._______ a proposito delle telefonate minatorie differirebbero in maniera importante, visto che nell'audizione sui fatti egli avrebbe parlato di tre episodi, salvo smentirsi in seguito aggiungendo una quarta telefonata susseguente all'attacco dinamitardo. Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha messo in dubbio anche lo stesso impiego dell'insorgente presso la ditta KBR. Nonostante il ricorrente abbia asserito di aver svolto detta mansione per quasi due anni e mezzo, a mente dell'autorità inferiore questi non sarebbe stato in grado di precisare se il nome del contractor citato fosse una sigla o altro né tantomeno di illustrare una giornata tipo di lavoro (a riguardo della quale egli si sarebbe semplicemente limitato ad addurre di aver riempito dei sacchetti di sabbia e di aver installato delle barriere). L'interessato avrebbe anche descritto in maniera vaga l'interno dell'aeroporto di Bagram, ossia il suo luogo di lavoro. L'autorità di prima istanza ha d'altro canto espresso forti dubbi anche in merito alla veridicità dell'esposto inerente l'esplosione, posto che lo stesso mal si sposerebbe con l'assenza di testimoni al momento dell'accaduto. Inoltre, le dichiarazioni di A._______ a proposito del periodo successivo sarebbero a loro volta contraddittorie, stante il fatto ch'egli avrebbe inizialmente dichiarato di non essere più rientrato al luogo di residenza ed in seguito di essersi recato nuovamente in loco per procurarsi i mezzi di prova poi prodotti nel corso della procedura d'asilo. D'altro canto le rispettive esposizioni dei ricorrenti sarebbero da ritenersi a tal punto stereotipate ed identiche da apparire apprese a memoria. Altresì, l'assenza di conoscenza da parte di B._______ quanto ai problemi del marito apparrebbe insensata, posto che in un primo momento ella si sarebbe trincerata dietro questioni socioculturali affermando di non sapere nulla dell'accaduto, per poi fornire invece dettagli di vario genere dietro sollecito dell'auditore. Allo stesso modo, risulterebbe singolare che la ricorrente non abbia menzionato spontaneamente l'ultima telefonata nonostante la sua presenza in tale frangente. Per di più, i mezzi di prova prodotti non contribuirebbero a rendere verosimili i motivi d'asilo addotti, posto il valore probatorio quasi nullo determinato dalla notoria disponibilità all'acquisto e da alcune inesattezze contenutistiche, quali la menzione della ETELAF e non della KBR a titolo di datrice di lavoro. I timori di A._______ rispetto alle azioni di gruppi fondamentalisti, ha concluso l'autorità inferiore, sarebbero del resto ininfluenti in quanto riconducibili alla situazione di insicurezza generalizzata in essere nel paese d'origine. 4.2 Con ricorso gli insorgenti, dopo aver precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversano la valutazione della SEM. In primis andrebbe tenuto conto del deposito del certificato che confermerebbe la celebrazione del matrimonio dei ricorrenti in Afghanistan. Sempre a tal riguardo, l'autorità di prima istanza non avrebbe del resto sufficientemente considerato le spiegazioni fornite dai ricorrenti, limitandosi a torto a sancire l'insindacabilità della contraddizione sulla scorta della trascrizione dei verbali. Del resto, la spiegazione fornita da entrambi sarebbe stata coerente e le audizioni sulle generalità particolarmente brevi e schematiche, cosa ingenerante un maggior rischio di equivoci e di approssimazione. D'altro canto, le disattenzioni nella fase di rilettura non sarebbero rare né estranee alla procedura d'asilo. Circa l'incongruenza sul luogo d'origine andrebbe pure constatato come la SEM non avrebbe chiesto a B._______ di dove fosse originaria, bensì dove vivessero a quel tempo i suoi genitori. In realtà, l'autorità di prima istanza non avrebbe approfondito se vi fosse una reale differenza di significati tra le località indicate e se i chiarimenti forniti dalla richiedente asilo potessero risultare plausibili. Altresì, per quanto concerne l'assenza di convivenza in Afghanistan, i ricorrenti non avrebbero mai indicato di aver risieduto stabilmente a Kabul e non si spiegherebbero tale menzione nel certificato di matrimonio, forse imputabile alle proprietà immobiliari del padre di B._______ nella capitale. Allo stesso modo, il fatto di essere tornato a F._______ si spiegherebbe sulla base di alcune peculiarità culturali in quanto A._______ avrebbe temuto unicamente per la sua incolumità, escludendo che i persecutori potessero prendersela con la sua famiglia e che l'esposizione a pericolo fosse elevata solo fuori da casa. Per quanto concerne le le minacce telefoniche andrebbe del resto tenuto conto del fatto che l'esplosione avrebbe costituito il fattore chiave, ossia il momento nel quale le stesse si sarebbero concretizzate. Sarebbe dunque probabilmente per questo motivo che A._______ avrebbe inizialmente riferito di soli tre episodi. L'acronimo della KBR non avrebbe oltremodo alcun significato particolare in quanto si tratterebbe semplicemente del frutto di una passata fusione tra due compagnie, tanto che nessuno vi si riferirebbe in esteso. Al contractor in questione sarebbero d'altro canto state appaltate una serie di funzioni perfettamente compatibili con quelle elencate dall'insorgente. Le dichiarazioni dell'interessato a proposito delle attività da lui svolte in favore della compagnia, peraltro supportate dalla descrizione del percorso e dei controlli necessari per recarsi al lavoro, non sarebbero inoltre a tal punto lacunose da inficiare la credibilità del suo resoconto. Egli avrebbe infatti lavorato in qualità di semplice operaio adibito a mansioni semplici e ciò durante un periodo caratterizzato da un certo numero di attacchi di gruppi fondamentalisti nei confronti delle forze NATO stanziate a Baghram. Ora, la descrizione del luogo fornita dal ricorrente fornirebbe un'idea molto chiara del tipo di struttura, del clima di lavoro e del periodo storico. Ancora, a proposito dell'esplosione, non sarebbe chiaro in che modo la SEM abbia riscontrato delle incongruenze nelle allegazioni dell'insorgente. Ove si consideri la struttura classica delle abitazioni e dei quartieri afgani e la natura dell'ordigno, parrebbe invero logico che questi abbia ipotizzato che la bomba a mano fosse stata lanciata e non collocata, e ciò dall'unico punto utile. D'altro canto, la circostanza secondo cui in sede di denuncia egli non abbia potuto menzionare l'identità degli assalitori confermerebbe la sua tesi circa l'assenza di testimoni. Quo all'incongruenza sul ritorno a casa dopo l'esplosione, il richiedente asilo giustifica le sue dichiarazioni adducendo che in un primo momento egli si sarebbe riferito al fatto di non essere tornato ad abitare in tale luogo. Non di meno, annoverare tra gli indizi di inverosimiglianza l'eccessiva coerenza tra quanto dichiarato dai ricorrenti avrebbe dell'incredibile. Da un lato, un apprendimento mnemonico di quanto accaduto andrebbe ben oltre alle capacità umane; dall'altro si constaterebbe facilmente come solo occasionalmente le risposte sarebbero state identiche. Oltremodo, rimproverare a B._______ di non aver acquisito sufficienti informazioni dal marito sarebbe decisamente singolare se rapportato alla supposta identità delle allegazioni. Proprio tale circostanza sarebbe del resto perfettamente plausibile, conto tenuto della realtà afgana. D'altronde, la valutazione della SEM a proposito dei documenti prodotti sarebbe insostenibile. I mezzi di prova dovrebbero infatti essere oggetto di una valutazione attenta ed individualizzata. In altri termini, il fatto che in passato l'autorità di prima istanza sia stata confrontata con documentazione falsificata non permetterebbe di ritenere che ogni documento proveniente dall'Afghanistan debba essere ritenuto d'acchito privo di valore probatorio (cosa che equivarrebbe peraltro a rendere impossibile al richiedente asilo la dimostrazione delle proprie allegazioni). L'indicazione di ETELAF al posto di KBR non sarebbe inoltre decisiva, dal momento che mal si comprenderebbe il motivo per il quale l'insorgente avrebbe dovuto pagare due diversi organismi per farsi rilasciare detti mezzi di prova, senza tuttavia curarsi di utilizzare sempre la stessa denominazione. La spiegazione più semplice sarebbe invero che con la menzione ETELAF ci si sarebbe voluti riferire al fatto che il ricorrente sarebbe stato preso di mira per aver collaborato con le forze straniere. 4.3 In sede di risposta l'autorità di prima istanza si è sostanzialmente limitata a rinviare alle considerazioni esposte nella decisione impugnata. Quo ai mezzi di prova prodotti nel corso della procedura ricorsuale, la SEM ha inoltre osservato che gli stessi sarebbero privi di ogni valore probatorio. 4.4 Nella propria replica gli insorgenti ribadiscono la necessità di considerare i documenti in questione senza preconcetti nell'ambito di una valutazione d'insieme dei motivi d'asilo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. 5.2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Le dichiarazioni degli insorgenti a proposito delle telefonate minatorie ricevute e del presunto attacco dinamitardo di cui sarebbero stati vittime non convincono il Tribunale. In primo luogo, dagli atti di causa emerge un'indubbia discordanza tra quanto da loro addotto nel corso delle rispettive audizioni sulle generalità e la versione proposta in seguito. Salta in particolare agli occhi il fatto che entrambi, in un primo momento, hanno asserito di essersi sposati in Iran, e più precisamente a Hormozgan (cfr. atto A7, pag. 3 e atto A8, pag. 3). Tale indicazione è inoltre difficilmente imputabile ad una svista, posto che nella medesima occasione B._______, parlando dell'espatrio, si è riferita al partner con l'appellativo di futuro marito (cfr. atto A8, pag. 6). È invece solo nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo che i due hanno fatto menzione di Kabul quale luogo di matrimonio (cfr. atto A21, pag. 4 e atto A23, pag. 4). Purché lo possa sembrare, la questione non è affatto priva di risvolti relativamente ai motivi d'asilo addotti. I ricorrenti hanno infatti collocato il tentativo di attentato in un breve periodo di vita coniugale in Afghanistan susseguente al matrimonio (cfr. atto A21, pag. 5, 11 e atto A23, pag. 4). Ora, facendo fede alla loro prima versione dei fatti, il periodo in questione nemmeno sarebbe esistito. Sempre a tal riguardo, non si può inoltre fare a meno di constatare come l'attestato di matrimonio prodotto a sostegno della seconda versione dei fatti, più che giungere in loro soccorso, fa sorgere ulteriori dubbi in merito a tale aspetto biografico. In tale documento, quale luogo di residenza della sposa, è infatti indicato Kabul, cosa che non corrisponde con il resoconto degli insorgenti (cfr. mezzi di prova incarto SEM). Ciò posto e conto tenuto del fatto che i chiarimenti proposti dai ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza (cfr. decisione impugnata, pag. 3, alla quale è opportuno rinviare) e nello stesso gravame, non possono considerarsi in alcun modo risolutivi, vi è luogo di dubitare quanto alla verosimiglianza degli eventi addotti. A ciò si aggiunge una narrazione a tratti stereotipata e poco dettagliata delle minacce telefoniche sofferte, a riguardo delle quali A._______ si è limitato a riportare grossolanamente il contenuto di una di queste, asserendo poi che le altre sarebbero state simili (cfr. atto A21, pag. 9) e B._______ non ha inizialmente saputo riferire alcunché, cosa che, seppur possa in parte spiegarsi sulla base di considerazioni di ordine socioculturale, è difficilmente conciliabile con i successivi dettagli da lei rivelati a fronte delle richieste dell'autorità di prima istanza (cfr. atto A23, pag. 6, 7, 10, 11, 12). Oltremodo, sempre a tal soggetto, va osservato come A._______, a precisa domanda, abbia in un primo momento quantificato solo tre episodi (cfr. atto A21, pag. 9), salvo poi smentirsi in seguito aggiungendone un quarto (cfr. atto A21, pag. 9). A tal riguardo non giunge inoltre in soccorso dell'insorgente la giustificazione ricorsuale secondo la quale la svista sarebbe da imputare alla centralità dell'attentato rispetto al suo vissuto, avendogli l'autorità richiesto semplicemente di indicare il numero complessivo di telefonate. D'altro canto, l'autorità intimata ha a ragione identificato un ulteriore elemento incongruente nella sua versione dei fatti, posto che quest'ultimo ha dapprima espressamente (ed a più riprese) asserito di non aver fatto più ritorno al domicilio dopo l'attacco dinamitardo (cfr. atto A21, pag. 12, 15) ed in seguito di essere rientrato a F._______ per recuperare i documenti poi versati agli atti nel corso della procedura d'asilo (cfr. atto A21, pag. 15). Vien da se che anche a tal proposito la tesi dell'inavvertenza lascia forti dubbi, vista la chiarezza delle risposte rese in precedenza. Al contrario, ciò che risulta più probabile è che il ricorrente, chiamato a giustificare l'ottenimento di detti mezzi di prova, non abbia tenuto in debita considerazione quanto asserito poc'anzi. A fronte di quanto sopra esposto il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione fornita dagli insorgenti quanto alle minacce subite ed all'attacco esplosivo. Per quanto concerne tali aspetti ci si può dunque esimere dall'analisi degli ulteriori aspetti litigiosi. 6.2 Quanto alla verosimiglianza dell'impiego del ricorrente in favore del contractor statunitense KBR, la fattispecie non può però dirsi altrettanto chiara. Certo, l'esposto di A._______ a proposito delle sue mansioni non è particolarmente ricco di dettagli. Tuttavia, come lo ha rettamente indicato il ricorrente, le considerazioni della SEM a proposito delle scarse conoscenze del significato della sigla in questione risultano a tratti pretestuose e poco fondate. Il fatto che sia stato fatto riferimento al datore di lavoro con l'acronimo ETELAF non è inoltre decisivo dal momento che quest'ultimo corrisponde effettivamente alla declinazione in persiano della coalizione militare in seno alla quale era attiva anche la compagnia privata citata (cfr. il sito ufficiale della National Coalition of Afghanistan [ , Etelaf-e Milli]: http://www.nca.af/ consultato il 28 febbraio 2019). La questione può tuttavia essere lasciata inevasa, dal momento che quandanche si voglia partire dall'assunto che l'insorgente fosse effettivamente stato impiegato da KBR presso la base aerea di Baghram, tale circostanza non risulterebbe ad ogni modo sufficiente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6.3 Infatti, nonostante nel contesto afgano vada riconosciuta l'esistenza di categorie di persone maggiormente esposte al rischio di subire atti pregiudizievoli, segnatamente coloro che sono considerate vicine al governo afgano o alla coalizione internazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5 e riferimenti citati; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2), un tale profilo, non può, ad esso solo, condurre per prassi a comprovare l'esistenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo (cfr. sulle nozioni DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), di un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.3). Seppure si possa a giusto titolo considerare che il fatto di aver lavorato per KBR, laddove ammesso, abbia potuto esporre il ricorrente e la moglie ad un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3; EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, dic. 2017, pt. 1.2, pag. 28 e seg.; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 aprile 2016, pag. 34 ss ; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, pag. 2 e 18) e conseguentemente permetta ai ricorrenti di considerarsi soggettivamente a rischio, quanto risulta decisivo è l'esistenza di inizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 consid. 3.4). Or dunque, nel presente caso, in assenza di allegazioni verosimili a proposito dei presunti atti intimidatori subiti (cfr. supra consid. 6), non vi è modo di riscontrare un timore oggettivamente fondato di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in capo ai ricorrenti in quanto difettano indizi concreti in tal senso (cfr. sentenza del tribunale D-7906/2015 del 20 settembre 2016 consid. 5.2.3). L'esposizione di A._______, conto tenuto delle marginali mansioni a lui affidate, non risulta invero particolarmente elevata (cfr. ad esempio la situazioni degli interpreti, categoria che può invece avvalersi di un rischio accresciuto, sentenza del Tribunale D-780/2017 consid. 5.7). Pur non essendo decisivo, va altresì constatato come, a differenza di altri comprensori nelle vicinanze, il distretto di J._______ non paia particolarmente toccato dalle azioni del gruppo fondamentalista denominato "Talebani" (cfr. BBC, Taliban threaten 70% of Afghanistan, consultato il 28 febbraio 2019 su https://www.bbc.com/news/world-asia-42863116 ). In definitiva, non si può dunque ritenere che i ricorrenti, che non sono stati in grado di rendere verosimili gli atti intimidatori addotti, possano avvalersi di un fondato timore di esposizione a pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un ipotetico ritorno in patria.

7. Nel complesso è dunque a ragione che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo agli interessati.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 18 dicembre 2017, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: