Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino afgano di etnia tagika, nato e cresciuto in un vil- laggio della provincia di B._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 16 luglio 2021. A.b Sentito sui motivi d’asilo, l’interessato ha asserito che suo padre, oltre a detenere dei terreni coltivabili, fonte di reddito per la famiglia e per il per- sonale impiegato, faceva parte di un gruppo di Arbaki, anche detto Hezbe C._______, composto da otto persone e di cui era il comandante. II gruppo, con competenze di controllo e di difesa della regione, agiva in tutto il di- stretto di B._______ facendo rapporto al governo, senza rivestire tuttavia alcuna carica ufficiale. Nel medesimo villaggio, non lontano dall’abitazione di famiglia, viveva anche un certo D._______, di etnia pashtoun a capo del gruppo Hezbe E._______. Quando l’interessato aveva circa sette-otto anni, D._______ si è presentato con i suoi uomini di fronte a casa, preten- dendo di appropriarsi dei terreni agricoli di suo padre. Ne è scaturito un alterco in esito al quale il padre del richiedente e il figlio di D._______ sono stati uccisi da un colpo d’arma da fuoco. Gli aggressori hanno quindi requi- sito tutti i documenti riguardanti la proprietà dei terreni, privando così la famiglia della propria fonte di sostentamento e obbligandola a dipendere dal sostegno economico del marito di sua sorella, ucciso poi nel 2021 dai talebani. Dopo la perdita del padre l’interessato ha continuato ancora per quale tempo a frequentare la scuola, dovendo tuttavia interrompere gli studi al nono anno a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche da parte di D._______, dei suoi figli e dei suoi uomini. Nel corso dei due anni e mezzo successivi egli ha quindi dovuto nascondersi in casa, uscendo solo durante le ore notturne. Subita l’ennesima aggressione, in occasione della quale ha asserito di essere stato molestato sessualmente, l’interes- sato ha deciso di espatriare. Egli ha quindi lasciato legalmente il suo Paese nel 2019 ed è giunto in Svizzera il 16 luglio 2021, giorno in cui ha presen- tato la domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] 21, 26). A.c A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato non ha prodotto al- cun documento giustificativo, né ha fornito la propria Tazkara (documento di identità afghano), a suo dire smarrita durante il suo passaggio in Grecia (atto SEM 12 p. 4).
D-5117/2021 Pagina 3 B. La SEM, con decisione del 25 ottobre 2021, ha respinto la domanda d'asilo dell’interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponen- dolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento. C. C.a Con ricorso del 24 novembre 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la summenzionata decisione della SEM chiedendone l’annullamento, la re- stituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allega- zioni e l’emanazione di una nuova decisione. Altresì, ha domandato la con- cessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal paga- mento delle spese di giudizio e del riconoscimento del gratuito patrocinio e, infine, protestato tasse e spese. C.b Con decisione incidentale del 1° dicembre 2021 questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, tra- smesso alla SEM un esemplare del ricorso del 24 novembre 2021 e con- cesso la possibilità di esprimersi in merito. C.c Con risposta del 20 gennaio 2022 l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al ricorso, chiedendone il rigetto. C.d L’insorgente con replica dell’8 febbraio 2022 e ulteriori osservazioni del 29 marzo 2022 e l’autorità inferiore con duplica dell’8 marzo 2022 e osser- vazioni del 17 maggio 2022 hanno confermato le proprie posizioni. C.e Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. D. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
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Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Oggetto litigioso è nell’evenienza concreta la liceità della decisione con cui la SEM ha negato lo statuto di rifugiato e la concessione l’asilo, ritenendo non dimostrata da parte del richiedente l’esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell’art. 3 LAsi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, pp. 291-292).
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E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 5.4 Poiché si possa ammettere l’esistenza di una persecuzione riflessa è necessario che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie tese all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione
D-5117/2021 Pagina 6 delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2).
E. 5.5 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.1 Nella querelata decisione la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’in- teressato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 6.1.1 A mente dell’autorità di prima istanza, le ostilità e i maltrattamenti as- seriti dal ricorrente – pur riprovevoli che siano – non costituiscono delle misure persecutorie concrete basate sui motivi esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi ma si riducono a delle inimicizie personali sfociate in episodi di violenza. A tali episodi di criminalità comune, circoscritti secondo la SEM a livello locale o regionale, l’interessato potrebbe sottrarsi andando ad abitare in un’altra regione del Paese d’origine. Così stando le cose, a fronte dell’irrilevanza di tali atti in materia d’asilo, l’insorgente non può quindi avvalersi della protezione della Svizzera.
E. 6.1.2 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, astenendosi dall’esami- nare la verosimiglianza delle argomentazioni del richiedente, l’autorità di prima istanza gli ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d’asilo.
E. 6.2 Con il gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insor- gente ha contestato tali conclusioni.
E. 6.2.1 Anzitutto, benché egli abbia accennato alla violazione del diritto di essere sentito, in particolare per quanto riguarda la motivazione della de- cisione impugnata, non ha concretamente dato seguito a tale critica addu- cendo le ragioni per cui ritenga sussistere un tale vizio. A ben vedere, dalle censure esposte risulta che il ricorrente contesta piuttosto alla SEM un ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art.
D-5117/2021 Pagina 7 106 cpv. 1 let b LAsi (cfr. memoriale ricorsuale, p. 7, § 6). La pretesa viola- zione del diritto di essere sentito, d’altro canto, non è più stata evocata da quest’ultimo nei successivi memoriali, nei quali – analogamente a quanto fatto nel ricorso – è stato messo piuttosto l’accento sulla rilevanza delle allegazioni in relazione ai motivi d’asilo. Essendo priva di motivazione la censura non può essere e non va esaminata.
E. 6.2.2 Nel proprio gravame e nell’ulteriore scambio di scritti il ricorrente cen- sura il ragionamento che ha condotto l’autorità di prima istanza a negare la rilevanza in materia d’asilo della sua appartenenza etnica, del ruolo avuto dal padre quale membro della milizia Arbaki e del partito Hezbe C._______, nonché del trauma patito a seguito delle ripetute violenze e delle molestie sessuali subite in Patria. La patrocinatrice dell’interessato rileva inoltre come la SEM non abbia affatto preso in considerazione i recenti cambia- menti politici verificatisi in Afghanistan. A seguito dell’instaurazione dell’Emirato islamico da parte dei Talebani, il ricorrente si troverebbe infatti ancor più vulnerabile a rappresaglie e ciò a valere su tutto il territorio del Paese dal momento che il gruppo Hezbe E._______ di cui è membro D._______ è alleato del regime talebano. Essa ravvisa inoltre come da nu- merose fonti internazionali risulterebbe evidente che dall’instaurazione dell’Emirato islamico, le persecuzioni nei confronti degli oppositori dei tale- bani o di gruppi di persone ritenute tali (come ad esempio i tagiki), sareb- bero riprese con più forza, con l’aggravante che le stesse sarebbero ormai perpetrate direttamente da un attore statale.
E. 6.2.3 Il ricorrente chiede quindi il rinvio degli atti alla SEM al fine di esperire un nuovo esame delle sue allegazioni prima di emanare una nuova deci- sione in merito al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla conces- sione dell’asilo.
E. 7.1 Ora, senza approfondire la questione se il racconto del ricorrente con- tenga degli elementi contradditori, rispettivamente degli indicatori d’invero- simiglianza, circostanze non esaminate dalla SEM, occorre concordare con la SEM sul fatto che le violenze e le persecuzioni riferite, non permet- tono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo.
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E. 7.2.1 Nel contesto afgano la giurisprudenza riconosce alcune categorie di persone particolarmente esposte al pericolo di subire persecuzioni (sen- tenze del TAF D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5; D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta invero di coloro che sono consi- derati, a torto o a ragione, vicini al precedente governo o alla coalizione internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-4258/2016 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3.2; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the Inter- national Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 agosto 2018, pag. 39 e segg.), degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, Informa- zione sui Paesi di origine, Afghanistan 12.2017, pag. 27 e seg.), come pure di collaboratori di imprese internazionali od ONG (cfr. sentenza del Tribu- nale D-3402/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 6.3). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano oggettivo e a determinate condi- zioni, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e se- condo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sen- tenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla no- zione cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti; cfr inoltre sen- tenza del TAF D-1907/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 12.1). Dando per assodato un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli, quanto risulta decisivo è però anche in quest'ambito l'esistenza di indizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in ma- teria d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenze del Tribunale D-3999/2020 del 2 settembre 2020 consid. 10.1; D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.4). Per valutare tale aspetto occorre tenere segnatamente in considera- zione l'esistenza di pregresse minacce da parte degli insorti, di un'even- tuale identificazione ad opera di tali gruppi armati, come pure il grado di esposizione pubblica dell'interessato (cfr. sentenze D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3, D-780/2017 consid. 5.7; E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.3).
E. 7.2.2 Dal racconto del ricorrente non risulta che egli abbia mai fatto parte di milizie filo-governative, né che abbia in altro modo avuto un ruolo attivo nell’amministrazione precedente all’instaurazione dell’Emirato islamico da parte dei Talebani. Da questo punto di vista non si ravvedono pertanto po- tenziali motivi di persecuzione da parte dei talebani o da parte di altri mem- bri appartenenti a partiti o gruppi come Hezbe E._______. A ben vedere neppure vi sono indizi che permettano di considerare che l’appartenenza di suo padre al gruppo Hezbe C._______, milizia Arbaki attiva nel distretto di B._______, di cui è stato comandante per dodici anni prima della morte
D-5117/2021 Pagina 9 per mano di D._______ (cfr. atto SEM 21 R50), lo possa mettere in una situazione di vulnerabilità nei confronti dei membri di Hezbe E._______ o dei talebani. Dal racconto del ricorrente, non risulta infatti che il padre abbia avuto un ruolo alcuno nella sconfitta a livello regionale del primo regime talebano, nel 2001, né che abbia avuto particolari motivi di attrito o d’inimi- cizia con il gruppo Hezbe E._______, al di fuori della vertenza riguardante i terreni di cui era proprietario che l’ha contrapposto a D._______. Come rettamente rilevato dall’amministrazione, tale conflitto, pur avendo segnato la vita del richiedente, è legato a motivi prettamente locali e privati. Vi è da un lato la pretesa illegittima sui terreni del padre del ricorrente, morto nel tentativo di difenderne la proprietà, da parte di D._______, vicino di casa della famiglia. Dall’altro vi è il rancore di quest’ultimo per l’uccisione del proprio figlio, sfociata in rappresaglie violente nei confronti del richiedente.
E. 7.2.3 Per quanto invece riguarda l’appartenenza etnica del richiedente, dal racconto di quest’ultimo non emerge effettivamente alcun elemento che permetta di ritenere che le violenze subite fossero legate al fatto di essere tagiko. Tanto più che egli ha riferito che nella zona in cui è cresciuto erano presenti tutte le etnie, fra cui anche quella tagika e pashtoun. Le violenze s’inquadrano piuttosto in un quadro di rancore personale nei confronti suoi e della sua famiglia da parte di D._______ e dei suoi figli. Dal racconto del richiedente non risulta infatti che altri membri del gruppo locale Hezbe E._______ abbiano contribuito a perpetrare tali violenze o abbiano messo in atto altre tipologie di rappresaglie nei confronti dei tagiki della regione (cfr. atti SEM 21 e 26). D’altra parte neppure risulta a questo Tribunale che l’etnia tagika sia oggetto di particolari persecuzioni a livello nazionale da parte dei Talebani. Del resto, secondo la ricostruzione dell’interessato, la morte per mano dei Talebani del marito della sorella – la cui etnia non è nota – non risulta essere frutto di una persecuzione mirata e intenzionale quanto piuttosto il risultato di un malinteso o del fato avverso, non essen- dosi quest’ultimo fermato a un posto di blocco (atto SEM 21 R32).
E. 7.2.4 Ne consegue che tali eventi, che di certo hanno avuto importanti ri- percussioni sulla personalità del richiedente, non assurgono a motivi di asilo, dovendosi inquadrare in un conflitto personale dal quale l’interessato avrebbe potuto sottrarsi trasferendosi altrove all’interno del paese.
E. 7.3.1 Delle persecuzioni di natura sessuale il ricorrente ha parlato per la prima volta in occasione dell’audizione secondo l’art. 29 LAsi del 4 ottobre 2021 (atto SEM 26), ossia la terza volta che è stato sentito personalmente
D-5117/2021 Pagina 10 dalle autorità di migrazione. In tale circostanza, invitato a fare maggiore chiarezza sulle molestie subite, l’interessato ha identificato D._______ quale autore delle stesse, indicando che costui, oltre a percuoterlo soleva “disturbarlo sessualmente”, toccandogli il “sedere” e le “parti basse del corpo” (atto SEM 26 R16, R18). Il ricorrente non ha saputo o potuto fornire più dettagli, riguardo alla natura, alla frequenza e all’entità dei suddetti “di- sturbi sessuali” patiti per mano di D._______ e di altre non meglio precisate persone che talvolta erano in auto con lui (atto SEM 26 R21).
E. 7.3.2 Si rileva che i fatti invocati dall'insorgente, seppur riprovevoli e dolo- rosi, non rientrano nel contesto delle pratiche di abuso sessuale commesse nei confronti di giovani ragazzi e note come "Bacha Bazi". Sebbene proibita dalla legge afghana, questa forma di sfruttamento sessuale dei ragazzi è ancora relativamente diffusa e tollerata dalla popolazione e dalle autorità. Questi abusi coinvolgono di solito giovani adolescenti, generalmente di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, per lo più provenienti da ambienti svantag- giati. Coloro che abusano godono ancora di una certa impunità. Queste pratiche possono avere conseguenze fisiologiche, psicologiche e sociali significative per le vittime (cfr. sentenza del Tribunale E-7611/2016 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3.3 e relativi riferimenti nonché consid. 4.3; confer- mata dalla più recente sentenza E-7216/2018 del 29 aprile 2020 consid. 3.4). Ciò detto, il Tribunale rammenta che secondo giurisprudenza costante l'a- silo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, bensì qualora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In al- tre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di protezione, in relazione alla situazione esistente al momento della deci- sione.
E. 7.3.3 Pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vis- suti prima di lasciare il suo Paese d'origine, con riferimento alle molestie sessuali il ricorrente ha precisato che D._______ agisse in tal modo non perché attratto da una sua peculiarità fisica ma piuttosto per dare sfogo al profondo risentimento che quest’ultimo nutriva nei suoi confronti (atto SEM 26 R27). Oltre a ciò si rileva che il richiedente è nel frattempo diventato maggiorenne. Pertanto, in considerazione della sua età e del suo attuale aspetto fisico, egli non è più in linea di principio suscettibile di essere sot- toposto a tali pratiche. Di conseguenza, sul piano oggettivo, il timore dell'in- sorgente di subire delle persecuzioni non è più fondato, poiché non è ba-
D-5117/2021 Pagina 11 sato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro pros- simo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, non vi sono indizi che permet- tano di ritenere che il ricorrente rischierebbe di essere ritrovato dal suo aggressore in caso di rientro in Afghanistan e di essere nuovamente sotto- posto a tali abusi, tanto più che il richiedente stesso precisa che D._______ perpetrava tali comportamenti verso ragazzi e bambini (atto SEM 26 R28).
E. 7.3.4 In conclusione, quand'anche sul piano soggettivo l'insorgente, in con- siderazione del suo passato, possa temere di essere nuovamente perse- guitato, il timore di una futura persecuzione deve basarsi essenzialmente su un elemento oggettivo. Il solo elemento soggettivo non è infatti suffi- ciente per concludere, nella fattispecie, che tale timore sia fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. per ulteriori esempi E-7216/2018 consid. 3.6 e sentenza del Tribunale E-4640/2017 del 27 dicembre 2017 consid. 3.2.3).
E. 7.4.1 Resta infine da esaminare la critica dell’insorgente, secondo cui la SEM non avrebbe tenuto conto dei cambiamenti politici intervenuti in Af- ghanistan posteriormente alla sua partenza con l’instaurazione dell’Emi- rato islamico da parte dei Talebani.
E. 7.4.2 Chiunque si prevalga dell'esistenza di un rischio di persecuzione nel proprio paese d'origine o di provenienza, riconducibile unicamente all’ab- bandono di tale paese o alla sua condotta dopo la partenza, sta invocando dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Rientrano fra i motivi soggettivi previsti dalla suddetta disposizione, le attività politiche indesiderate in esilio, la partenza illegale dal paese ("Republikflucht") e la presentazione di una domanda di asilo all'estero, se danno luogo a un ri- schio di persecuzione futura (cfr. DTAF 2009/29, considerando 5.1 e riferi- menti). I citati motivi soggettivi – che il legislatore ha chiaramente escluso che possano portare alla concessione dell'asilo, indipendentemente dal fatto che il comportamento del richiedente possa essere definito abusivo o meno (sentenza del TAF E 350/2017 del 3 ottobre 2018, consid. 4.2) – devono essere distinti dai motivi oggettivi posteriori alla fuga che non di- pendono dal comportamento del richiedente (al riguardo si cfr. anche il con- sid. 7.2).
E. 7.4.3 Nel caso concreto il ricorrente si prevale per l’appunto di motivi og- gettivi, vale a dire il cambiamento di regime avvenuto nel proprio Paese,
D-5117/2021 Pagina 12 per giustificare il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi in caso di ritorno in Afghanistan. Orbene, alla luce della situazione d’instabilità seguita alla presa di potere dei Talebani, si giustifica senz’altro concedere, al richiedente, come ha fatto il SEM, l’ammissione provvisoria, in attesa di una maggiore stabilizzazione del Paese. Tuttavia a fronte delle dichiarazioni e della documentazione agli atti e delle informazioni sul Paese di cui dispone questo Tribunale, occorre escludere una situazione aggravata di pericolo per il ricorrente in ragione della presa di potere dei Talebani. Quest’ultimo non risulta infatti avere un profilo particolarmente esposto (non avendo né lui, né i suoi famigliari mili- tato nelle forze armate americane/straniere o governative, né collaborato con quest’ultime, né tantomeno avendo partecipato alla resistenza contro l’instaurazione dell’Emirato) al punto da renderlo un obiettivo di atti di per- secuzione o violenza da parte dei Talebani (si cfr. a contrario sentenza del TAF D-2511/2021 dell’8 febbraio 2022 consid. 8 e riferimenti ivi citati). Nep- pure la sua appartenenza all'etnia tagika permetterebbe di concludere che egli sarebbe esposto con alta probabilità e in un futuro prossimo a misure persecutorie rilevanti. Il timore soggettivo dell'interessato di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in caso di un ritorno in Afghanistan non risulta pertanto fondato da un punto di vista oggettivo.
E. 7.4.4 A fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, al pari dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente elementi oggettivi che, presi isolatamente o nel loro complesso, consentano di ritenere che quest'ultimo sia stato esposto al momento in cui ha lasciato il Paese (cfr. BVGE 2010/9 E. 5.2), o che potrebbe con un’elevata probabilità esserlo in un futuro prossimo, il rischio di persecuzioni individuali o di trattamenti rile- vanti nel contesto dell’art. 3 LAsi, suscettibili di giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato.
E. 8 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. In quanto infondato il ricorso va dunque respinto.
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E. 9.1 Visto che con decisione incidentale del 1° dicembre 2021 il ricorrente è stato messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria ed è tutt’ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a con- trario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente
D-5117/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5117/2021 Sentenza del 20 dicembre 2022 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), William Waeber, Yanick Felley, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afgano di etnia tagika, nato e cresciuto in un villaggio della provincia di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 16 luglio 2021. A.b Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha asserito che suo padre, oltre a detenere dei terreni coltivabili, fonte di reddito per la famiglia e per il personale impiegato, faceva parte di un gruppo di Arbaki, anche detto Hezbe C._______, composto da otto persone e di cui era il comandante. II gruppo, con competenze di controllo e di difesa della regione, agiva in tutto il distretto di B._______ facendo rapporto al governo, senza rivestire tuttavia alcuna carica ufficiale. Nel medesimo villaggio, non lontano dall'abitazione di famiglia, viveva anche un certo D._______, di etnia pashtoun a capo del gruppo Hezbe E._______. Quando l'interessato aveva circa sette-otto anni, D._______ si è presentato con i suoi uomini di fronte a casa, pretendendo di appropriarsi dei terreni agricoli di suo padre. Ne è scaturito un alterco in esito al quale il padre del richiedente e il figlio di D._______ sono stati uccisi da un colpo d'arma da fuoco. Gli aggressori hanno quindi requisito tutti i documenti riguardanti la proprietà dei terreni, privando così la famiglia della propria fonte di sostentamento e obbligandola a dipendere dal sostegno economico del marito di sua sorella, ucciso poi nel 2021 dai talebani. Dopo la perdita del padre l'interessato ha continuato ancora per quale tempo a frequentare la scuola, dovendo tuttavia interrompere gli studi al nono anno a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche da parte di D._______, dei suoi figli e dei suoi uomini. Nel corso dei due anni e mezzo successivi egli ha quindi dovuto nascondersi in casa, uscendo solo durante le ore notturne. Subita l'ennesima aggressione, in occasione della quale ha asserito di essere stato molestato sessualmente, l'interessato ha deciso di espatriare. Egli ha quindi lasciato legalmente il suo Paese nel 2019 ed è giunto in Svizzera il 16 luglio 2021, giorno in cui ha presentato la domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] 21, 26). A.c A suffragio delle proprie affermazioni l'interessato non ha prodotto alcun documento giustificativo, né ha fornito la propria Tazkara (documento di identità afghano), a suo dire smarrita durante il suo passaggio in Grecia (atto SEM 12 p. 4). B. La SEM, con decisione del 25 ottobre 2021, ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. C.a Con ricorso del 24 novembre 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la summenzionata decisione della SEM chiedendone l'annullamento, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e l'emanazione di una nuova decisione. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del riconoscimento del gratuito patrocinio e, infine, protestato tasse e spese. C.b Con decisione incidentale del 1° dicembre 2021 questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso del 24 novembre 2021 e concesso la possibilità di esprimersi in merito. C.c Con risposta del 20 gennaio 2022 l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al ricorso, chiedendone il rigetto. C.d L'insorgente con replica dell'8 febbraio 2022 e ulteriori osservazioni del 29 marzo 2022 e l'autorità inferiore con duplica dell'8 marzo 2022 e osservazioni del 17 maggio 2022 hanno confermato le proprie posizioni. C.e Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. D. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Oggetto litigioso è nell'evenienza concreta la liceità della decisione con cui la SEM ha negato lo statuto di rifugiato e la concessione l'asilo, ritenendo non dimostrata da parte del richiedente l'esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, pp. 291-292). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.4 Poiché si possa ammettere l'esistenza di una persecuzione riflessa è necessario che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). 5.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Nella querelata decisione la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1.1 A mente dell'autorità di prima istanza, le ostilità e i maltrattamenti asseriti dal ricorrente - pur riprovevoli che siano - non costituiscono delle misure persecutorie concrete basate sui motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi ma si riducono a delle inimicizie personali sfociate in episodi di violenza. A tali episodi di criminalità comune, circoscritti secondo la SEM a livello locale o regionale, l'interessato potrebbe sottrarsi andando ad abitare in un'altra regione del Paese d'origine. Così stando le cose, a fronte dell'irrilevanza di tali atti in materia d'asilo, l'insorgente non può quindi avvalersi della protezione della Svizzera. 6.1.2 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, astenendosi dall'esaminare la verosimiglianza delle argomentazioni del richiedente, l'autorità di prima istanza gli ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 6.2 Con il gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato tali conclusioni. 6.2.1 Anzitutto, benché egli abbia accennato alla violazione del diritto di essere sentito, in particolare per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, non ha concretamente dato seguito a tale critica adducendo le ragioni per cui ritenga sussistere un tale vizio. A ben vedere, dalle censure esposte risulta che il ricorrente contesta piuttosto alla SEM un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 let b LAsi (cfr. memoriale ricorsuale, p. 7, § 6). La pretesa violazione del diritto di essere sentito, d'altro canto, non è più stata evocata da quest'ultimo nei successivi memoriali, nei quali - analogamente a quanto fatto nel ricorso - è stato messo piuttosto l'accento sulla rilevanza delle allegazioni in relazione ai motivi d'asilo. Essendo priva di motivazione la censura non può essere e non va esaminata. 6.2.2 Nel proprio gravame e nell'ulteriore scambio di scritti il ricorrente censura il ragionamento che ha condotto l'autorità di prima istanza a negare la rilevanza in materia d'asilo della sua appartenenza etnica, del ruolo avuto dal padre quale membro della milizia Arbaki e del partito Hezbe C._______, nonché del trauma patito a seguito delle ripetute violenze e delle molestie sessuali subite in Patria. La patrocinatrice dell'interessato rileva inoltre come la SEM non abbia affatto preso in considerazione i recenti cambiamenti politici verificatisi in Afghanistan. A seguito dell'instaurazione dell'Emirato islamico da parte dei Talebani, il ricorrente si troverebbe infatti ancor più vulnerabile a rappresaglie e ciò a valere su tutto il territorio del Paese dal momento che il gruppo Hezbe E._______ di cui è membro D._______ è alleato del regime talebano. Essa ravvisa inoltre come da numerose fonti internazionali risulterebbe evidente che dall'instaurazione dell'Emirato islamico, le persecuzioni nei confronti degli oppositori dei talebani o di gruppi di persone ritenute tali (come ad esempio i tagiki), sarebbero riprese con più forza, con l'aggravante che le stesse sarebbero ormai perpetrate direttamente da un attore statale. 6.2.3 Il ricorrente chiede quindi il rinvio degli atti alla SEM al fine di esperire un nuovo esame delle sue allegazioni prima di emanare una nuova decisione in merito al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo. 7. 7.1 Ora, senza approfondire la questione se il racconto del ricorrente contenga degli elementi contradditori, rispettivamente degli indicatori d'inverosimiglianza, circostanze non esaminate dalla SEM, occorre concordare con la SEM sul fatto che le violenze e le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 7.2 7.2.1 Nel contesto afgano la giurisprudenza riconosce alcune categorie di persone particolarmente esposte al pericolo di subire persecuzioni (sentenze del TAF D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5; D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Si tratta invero di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al precedente governo o alla coalizione internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-4258/2016 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3.2; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 agosto 2018, pag. 39 e segg.), degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, Informazione sui Paesi di origine, Afghanistan 12.2017, pag. 27 e seg.), come pure di collaboratori di imprese internazionali od ONG (cfr. sentenza del Tribunale D-3402/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 6.3). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano oggettivo e a determinate condizioni, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti; cfr inoltre sentenza del TAF D-1907/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 12.1). Dando per assodato un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli, quanto risulta decisivo è però anche in quest'ambito l'esistenza di indizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenze del Tribunale D-3999/2020 del 2 settembre 2020 consid. 10.1; D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.4). Per valutare tale aspetto occorre tenere segnatamente in considerazione l'esistenza di pregresse minacce da parte degli insorti, di un'eventuale identificazione ad opera di tali gruppi armati, come pure il grado di esposizione pubblica dell'interessato (cfr. sentenze D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3, D-780/2017 consid. 5.7; E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.3). 7.2.2 Dal racconto del ricorrente non risulta che egli abbia mai fatto parte di milizie filo-governative, né che abbia in altro modo avuto un ruolo attivo nell'amministrazione precedente all'instaurazione dell'Emirato islamico da parte dei Talebani. Da questo punto di vista non si ravvedono pertanto potenziali motivi di persecuzione da parte dei talebani o da parte di altri membri appartenenti a partiti o gruppi come Hezbe E._______. A ben vedere neppure vi sono indizi che permettano di considerare che l'appartenenza di suo padre al gruppo Hezbe C._______, milizia Arbaki attiva nel distretto di B._______, di cui è stato comandante per dodici anni prima della morte per mano di D._______ (cfr. atto SEM 21 R50), lo possa mettere in una situazione di vulnerabilità nei confronti dei membri di Hezbe E._______ o dei talebani. Dal racconto del ricorrente, non risulta infatti che il padre abbia avuto un ruolo alcuno nella sconfitta a livello regionale del primo regime talebano, nel 2001, né che abbia avuto particolari motivi di attrito o d'inimicizia con il gruppo Hezbe E._______, al di fuori della vertenza riguardante i terreni di cui era proprietario che l'ha contrapposto a D._______. Come rettamente rilevato dall'amministrazione, tale conflitto, pur avendo segnato la vita del richiedente, è legato a motivi prettamente locali e privati. Vi è da un lato la pretesa illegittima sui terreni del padre del ricorrente, morto nel tentativo di difenderne la proprietà, da parte di D._______, vicino di casa della famiglia. Dall'altro vi è il rancore di quest'ultimo per l'uccisione del proprio figlio, sfociata in rappresaglie violente nei confronti del richiedente. 7.2.3 Per quanto invece riguarda l'appartenenza etnica del richiedente, dal racconto di quest'ultimo non emerge effettivamente alcun elemento che permetta di ritenere che le violenze subite fossero legate al fatto di essere tagiko. Tanto più che egli ha riferito che nella zona in cui è cresciuto erano presenti tutte le etnie, fra cui anche quella tagika e pashtoun. Le violenze s'inquadrano piuttosto in un quadro di rancore personale nei confronti suoi e della sua famiglia da parte di D._______ e dei suoi figli. Dal racconto del richiedente non risulta infatti che altri membri del gruppo locale Hezbe E._______ abbiano contribuito a perpetrare tali violenze o abbiano messo in atto altre tipologie di rappresaglie nei confronti dei tagiki della regione (cfr. atti SEM 21 e 26). D'altra parte neppure risulta a questo Tribunale che l'etnia tagika sia oggetto di particolari persecuzioni a livello nazionale da parte dei Talebani. Del resto, secondo la ricostruzione dell'interessato, la morte per mano dei Talebani del marito della sorella - la cui etnia non è nota - non risulta essere frutto di una persecuzione mirata e intenzionale quanto piuttosto il risultato di un malinteso o del fato avverso, non essendosi quest'ultimo fermato a un posto di blocco (atto SEM 21 R32). 7.2.4 Ne consegue che tali eventi, che di certo hanno avuto importanti ripercussioni sulla personalità del richiedente, non assurgono a motivi di asilo, dovendosi inquadrare in un conflitto personale dal quale l'interessato avrebbe potuto sottrarsi trasferendosi altrove all'interno del paese. 7.3 7.3.1 Delle persecuzioni di natura sessuale il ricorrente ha parlato per la prima volta in occasione dell'audizione secondo l'art. 29 LAsi del 4 ottobre 2021 (atto SEM 26), ossia la terza volta che è stato sentito personalmente dalle autorità di migrazione. In tale circostanza, invitato a fare maggiore chiarezza sulle molestie subite, l'interessato ha identificato D._______ quale autore delle stesse, indicando che costui, oltre a percuoterlo soleva "disturbarlo sessualmente", toccandogli il "sedere" e le "parti basse del corpo" (atto SEM 26 R16, R18). Il ricorrente non ha saputo o potuto fornire più dettagli, riguardo alla natura, alla frequenza e all'entità dei suddetti "disturbi sessuali" patiti per mano di D._______ e di altre non meglio precisate persone che talvolta erano in auto con lui (atto SEM 26 R21). 7.3.2 Si rileva che i fatti invocati dall'insorgente, seppur riprovevoli e dolorosi, non rientrano nel contesto delle pratiche di abuso sessuale commesse nei confronti di giovani ragazzi e note come "Bacha Bazi". Sebbene proibita dalla legge afghana, questa forma di sfruttamento sessuale dei ragazzi è ancora relativamente diffusa e tollerata dalla popolazione e dalle autorità. Questi abusi coinvolgono di solito giovani adolescenti, generalmente di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, per lo più provenienti da ambienti svantaggiati. Coloro che abusano godono ancora di una certa impunità. Queste pratiche possono avere conseguenze fisiologiche, psicologiche e sociali significative per le vittime (cfr. sentenza del Tribunale E-7611/2016 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3.3 e relativi riferimenti nonché consid. 4.3; confermata dalla più recente sentenza E-7216/2018 del 29 aprile 2020 consid. 3.4). Ciò detto, il Tribunale rammenta che secondo giurisprudenza costante l'asilo non viene concesso come risarcimento per dei pregiudizi subiti, bensì qualora la necessità di ottenere protezione risulti tuttora comprovata. In altre parole, il riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi e, se del caso, la concessione dell'asilo dipende dall'attuale necessità di protezione, in relazione alla situazione esistente al momento della decisione. 7.3.3 Pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vissuti prima di lasciare il suo Paese d'origine, con riferimento alle molestie sessuali il ricorrente ha precisato che D._______ agisse in tal modo non perché attratto da una sua peculiarità fisica ma piuttosto per dare sfogo al profondo risentimento che quest'ultimo nutriva nei suoi confronti (atto SEM 26 R27). Oltre a ciò si rileva che il richiedente è nel frattempo diventato maggiorenne. Pertanto, in considerazione della sua età e del suo attuale aspetto fisico, egli non è più in linea di principio suscettibile di essere sottoposto a tali pratiche. Di conseguenza, sul piano oggettivo, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni non è più fondato, poiché non è basato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, non vi sono indizi che permettano di ritenere che il ricorrente rischierebbe di essere ritrovato dal suo aggressore in caso di rientro in Afghanistan e di essere nuovamente sottoposto a tali abusi, tanto più che il richiedente stesso precisa che D._______ perpetrava tali comportamenti verso ragazzi e bambini (atto SEM 26 R28). 7.3.4 In conclusione, quand'anche sul piano soggettivo l'insorgente, in considerazione del suo passato, possa temere di essere nuovamente perseguitato, il timore di una futura persecuzione deve basarsi essenzialmente su un elemento oggettivo. Il solo elemento soggettivo non è infatti sufficiente per concludere, nella fattispecie, che tale timore sia fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. per ulteriori esempi E-7216/2018 consid. 3.6 e sentenza del Tribunale E-4640/2017 del 27 dicembre 2017 consid. 3.2.3). 7.4 7.4.1 Resta infine da esaminare la critica dell'insorgente, secondo cui la SEM non avrebbe tenuto conto dei cambiamenti politici intervenuti in Afghanistan posteriormente alla sua partenza con l'instaurazione dell'Emirato islamico da parte dei Talebani. 7.4.2 Chiunque si prevalga dell'esistenza di un rischio di persecuzione nel proprio paese d'origine o di provenienza, riconducibile unicamente all'abbandono di tale paese o alla sua condotta dopo la partenza, sta invocando dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Rientrano fra i motivi soggettivi previsti dalla suddetta disposizione, le attività politiche indesiderate in esilio, la partenza illegale dal paese ("Republikflucht") e la presentazione di una domanda di asilo all'estero, se danno luogo a un rischio di persecuzione futura (cfr. DTAF 2009/29, considerando 5.1 e riferimenti). I citati motivi soggettivi - che il legislatore ha chiaramente escluso che possano portare alla concessione dell'asilo, indipendentemente dal fatto che il comportamento del richiedente possa essere definito abusivo o meno (sentenza del TAF E 350/2017 del 3 ottobre 2018, consid. 4.2) - devono essere distinti dai motivi oggettivi posteriori alla fuga che non dipendono dal comportamento del richiedente (al riguardo si cfr. anche il consid. 7.2). 7.4.3 Nel caso concreto il ricorrente si prevale per l'appunto di motivi oggettivi, vale a dire il cambiamento di regime avvenuto nel proprio Paese, per giustificare il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi in caso di ritorno in Afghanistan. Orbene, alla luce della situazione d'instabilità seguita alla presa di potere dei Talebani, si giustifica senz'altro concedere, al richiedente, come ha fatto il SEM, l'ammissione provvisoria, in attesa di una maggiore stabilizzazione del Paese. Tuttavia a fronte delle dichiarazioni e della documentazione agli atti e delle informazioni sul Paese di cui dispone questo Tribunale, occorre escludere una situazione aggravata di pericolo per il ricorrente in ragione della presa di potere dei Talebani. Quest'ultimo non risulta infatti avere un profilo particolarmente esposto (non avendo né lui, né i suoi famigliari militato nelle forze armate americane/straniere o governative, né collaborato con quest'ultime, né tantomeno avendo partecipato alla resistenza contro l'instaurazione dell'Emirato) al punto da renderlo un obiettivo di atti di persecuzione o violenza da parte dei Talebani (si cfr. a contrario sentenza del TAF D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8 e riferimenti ivi citati). Neppure la sua appartenenza all'etnia tagika permetterebbe di concludere che egli sarebbe esposto con alta probabilità e in un futuro prossimo a misure persecutorie rilevanti. Il timore soggettivo dell'interessato di subire in futuro pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in caso di un ritorno in Afghanistan non risulta pertanto fondato da un punto di vista oggettivo. 7.4.4 A fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, al pari dell'autorità inferiore, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente elementi oggettivi che, presi isolatamente o nel loro complesso, consentano di ritenere che quest'ultimo sia stato esposto al momento in cui ha lasciato il Paese (cfr. BVGE 2010/9 E. 5.2), o che potrebbe con un'elevata probabilità esserlo in un futuro prossimo, il rischio di persecuzioni individuali o di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi, suscettibili di giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato.
8. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 9. 9.1 Visto che con decisione incidentale del 1° dicembre 2021 il ricorrente è stato messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria ed è tutt'ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Data di spedizione: