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D-3999/2020

D-3999/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-02 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afghano di etnia hazara e confessione sciita, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 dopo aver lasciato l'Afghanistan nel mese di (...) o di (...) del 2018 (cfr. atto [...]-11/10 [di seguito: verbale 1], pag. 5, punto 5.01). B. B.a Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato impiegato a partire dal 2015 sino al suo espatrio dall'Afghanistan, dall'ONG "(...)" presso la sede di D._______ (cfr. atto [...]-33/11 [verbale 2], pag. 4, D22). Nel mese di (...) del 2018, la corriera sulla quale viaggiava in direzione di Kabul, sarebbe stata bloccata da un gruppo di talebani, i quali avrebbero perquisito i passeggeri, rinvenendo così la tessera di identificazione rilasciata al richiedente dalla "(...)". Insospettiti dalle scritte in lingua inglese, i fondamentalisti avrebbero così scoperto la collaborazione fra il ricorrente e l'ONG. Accusandolo di essere un infedele, questi avrebbero quindi sequestrato il richiedente, imprigionandolo in un edificio abbandonato ed inferendogli percosse sull'arco di diversi giorni, cagionandogli tra l'altro una paralisi facciale della quale soffrirebbe tutt'oggi. Sennonché, il quarto giorno A._______ avrebbe sostenuto di odiare gli stranieri e di non aver smarrito la propria fede religiosa, cosa che avrebbe dimostrato recitando versi coranici. Persuasi, gli estremisti avrebbero quindi deciso di liberarlo, a condizione tuttavia ch'egli accettasse di posizionare un ordigno esplosivo presso la sede della menzionata ONG. Previa accettazione, l'interessato sarebbe dunque stato ricondotto a D._______, ove gli sarebbe stata affidata una sacca contenente la bomba, con istruzione di contattare telefonicamente i talebani una volta depositata nell'edificio dell'organizzazione, così che questi avrebbero potuto farla detonare. Recatosi presso il dormitorio, egli avrebbe quindi lasciato l'esplosivo nella sua camera, per poi dirigersi immediatamente da un amico, a E._______, al quale avrebbe confessato l'accaduto. Su consiglio del medesimo, i due avrebbero fatto ritorno presso il dormitorio mossi dall'intento di recuperare e portare l'ordigno nelle montagne prima di farlo brillare telefonando agli estremisti. Nondimeno, giunti in loco, i due avrebbero constatato la presenza, intorno al dormitorio, di un cordone di polizia, nel frattempo intervenuta a seguito del ritrovamento della sacca. Temendo le ritorsioni delle autorità, egli sarebbe quindi fuggito il giorno medesimo dall'Afghanistan (cfr. verbale 2, pag. 6 a 9, D42). B.b Onde avvalorare la sua versione dei fatti, il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza, oltre alla fotocopia della sua Taskara, il Diploma in Business Administration, il badge impiegato nonché i contratti di lavoro sottoscritti con la "(...)", il certificato di matrimonio e la pagella dell'università (cfr. risultanze processuali). C. Con decisione del 10 luglio 2020, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto [...]-46/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. D.a In data 10 agosto 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 agosto 2020) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo. Sussidiariamente, egli ha postulato il rinvio degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. In via ancora più subordinata ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. L'insorgente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D.b A sostegno della propria impugnativa, il ricorrente ha prodotto un estratto del rapporto del luglio 2020 redatto dall'European Asylum Support Office [EASO] e denominato: Country of Origin Information Report «Afghanistan: Criminal law, customary justice and informal dispute resolution». E. Con missiva del 12 agosto 2020 (data d'entrata: 13 agosto 2020), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un atto medico F2 di data 11 agosto 2020, con il quale sarebbe stata fra l'altro disposta una risonanza magnetica in data 21 agosto 2020. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 4.1 Nella prima parte della sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, le allegazioni dell'interessato circa il sequestro avvenuto nel 2018, oltreché degli eventi da esso derivati. 4.1.1 Anzitutto, la descrizione dell'atteggiamento assunto dai talebani così come pure dei dialoghi che sarebbero intercorsi con essi, sarebbe altamente stereotipata. Parimenti, la rappresentazione del luogo di prigionia, a mente della SEM ripetitiva e stereotipata, non soddisferebbe i disposti di tale norma di legge. A ciò si aggiungerebbe il fatto che le indicazioni temporali articolate dal ricorrente nel suo esposto, sarebbero state descritte conto tenuto dell'emotività del momento con troppa precisione, lasciando così trasparire indizi suggerenti un racconto costruito. Del resto, dubbi quanto all'assenza di un reale coinvolgimento personale, emergerebbero anche dalla struttura della narrazione dell'interessato, il quale avrebbe riportato i fatti suddividendoli per giorni. Vieppiù, l'esposto dell'insorgente sarebbe succinto e vago anche per quanto riguarda la descrizione dei quattro giorni passati in prigionia. 4.1.2 Oltretutto, le affermazioni dell'interessato sarebbero gravate da numerose contraddizioni. Difatti, egli avrebbe dapprima raccontato di essere stato oggetto di violenze il secondo giorno, mentre il terzo giorno avrebbe cercato di convincere i talebani della sua fede religiosa. Tale versione dei fatti sarebbe però stata da lui modificata poco dopo, riferendo che entrambe le evenienze si sarebbero svolte il secondo giorno di prigionia. Perdipiù, da un raffronto delle dichiarazioni rilasciate durante le rispettive audizioni sui motivi d'asilo, si evincerebbero ulteriori incongruenze. Il ricorrente avrebbe in effetti inizialmente riferito di essersi accorto delle autorità di polizia intervenute presso la sede dell'ONG, mentre si avvicinava alla sua stanza, e di aver preso la decisione di espatriare proprio temendo la reazione delle autorità statali. Nondimeno, egli avrebbe sostanzialmente modificato tale esposto nell'ambito dell'ultima audizione, sostenendo di aver constatato l'intervento delle forze dell'ordine dal veicolo del proprio amico senza che si addentrasse nel dormitorio - e di aver deciso di fuggire dal Paese prima ancora di sapere dell'intervento delle autorità. 4.1.3 Infine, parte delle allegazioni del ricorrente presterebbero il fianco a critiche dacché illogiche. Mal si comprenderebbe, in particolare, il motivo per cui egli avrebbe atteso il terzo giorno per professare la propria fede religiosa e nel contempo, attesa la nota efferatezza dei talebani, per quale ragione questa semplice asserzione sia stata sufficiente a fare desistere i suoi sequestratori, che gli avrebbero pure affidato un esplosivo. Dappoi, la SEM ha ritenuto poco credibile il fatto che i fondamentalisti abbiano potuto dedurre la collaborazione lavorativa fra l'interessato e l'ONG "(...)" dal contenuto del badge d'identificazione, il quale riporterebbe semplicemente le generalità dell'impiegato e il nome dell'impresa. In aggiunta, l'esposto circa lo svolgimento dei fatti susseguente alla sua liberazione sarebbe, a mente dell'autorità inferiore, incoerente. In questo senso, egli avrebbe dichiarato di temere che l'esplosivo trasportato attraverso il mercato sarebbe stato fatto detonare dai talebani; nondimeno egli avrebbe pure affermato che questi avrebbero atteso la sua telefonata prima di azionare a distanza l'ordigno. Confrontato su tale punto, la giustificazione addotta dal ricorrente non avrebbe apportato maggiore chiarezza. Egli avrebbe riferito di avere avuto paura di lasciare la borsa contenente la bomba nel mercato poiché non ricevendo sue notizie i talebani avrebbero potuto comunque azionare il dispositivo causando numerose vittime. Questionato dagli auditori in merito al motivo per il quale egli avrebbe dovuto lasciare la sacca nel bazar, A._______ avrebbe ritrattato quanto precedentemente esposto, affermando ch'egli avrebbe ad ogni modo dovuto attraversare il mercato, lasciando altresì intendere che il suo timore era legato al fatto che i fondamentalisti potessero far detonare l'ordigno mentre transitava, piuttosto che al fatto di lasciare la bomba nella fiera. Oltremodo, alla luce dell'esposta preoccupazione di provocare morti innocenti, mal si comprenderebbe per quale ragione il richiedente avrebbe comunque depositato la sacca presso la sede della "(...)". Confrontato in merito, A._______ avrebbe affermato che i talebani non avrebbero comunque fatto esplodere l'ordigno prima di aver ricevuto la sua telefonata, ciò che smentirebbe, secondo la SEM, quanto da lui precedentemente narrato. Da ultimo, il piano secondo il quale l'insorgente avrebbe portato l'esplosivo nelle montagne prima di telefonare ai talebani, mancherebbe di logicità e buon senso, giacché quest'ultimi si sarebbero accorti, presto o tardi, dell'inganno. Orbene, la giustificazione fornita al riguardo dall'interessato non sarebbe convincente; quest'ultimo si sarebbe limitato, infatti, a dichiarare che i suoi persecutori non sarebbero stati presenti nel momento in cui si sarebbero accorti dell'imbroglio ed aggiungendo di avere comunque deciso già allora di espatriare. 4.1.4 Su tali presupposti, anche l'allegazione circa il supposto fermo di quarantott'ore subito dalla sorella del richiedente ad opera delle autorità afgane sarebbe da ritenersi inverosimile. 4.1.5 La SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimili gli eventi esposti. Tale valutazione non sarebbe d'altro canto rimessa in discussione dai mezzi di prova prodotti dal richiedente l'asilo, essendo questi suscettibili di comprovare, se del caso, il suo percorso formativo e la collaborazione con la menzionata ONG, senza però avvalorare le supposte persecuzioni.

E. 4.2 Nel prosieguo dell'analisi di cui alla decisione impugnata, la SEM ha esaminato l'esistenza di un timore fondato in relazione con il rapporto lavorativo fra A._______ e l'ONG "(...)". Ebbene, a mente dell'autorità inferiore, non sarebbe possibile desumere da questa collaborazione l'esistenza di un rischio di persecuzioni future secondo i disposti dell'art. 3 LAsi. Il ricorrente, posta l'inverosimiglianza di quanto occorso nel 2018, non avrebbe infatti lamentato atti persecutori dall'inizio dell'attività lavorativa, né avrebbe rivestito, in seno alla medesima organizzazione, un ruolo tale da renderlo noto pubblicamente.

E. 4.3 In ultimo, l'autorità inferiore si è chinata sul parere espresso al progetto di decisione, osservando che le argomentazioni enucleate nel progetto di decisione sarebbero frutto di una valutazione d'insieme, e ribadendo per il resto le motivazioni espresse con la bozza di decisione negativa. L'autorità in parola ha poi considerato che suddetto parere non contenesse fattispecie o mezzi di prova atti a modificare la conclusione. Conseguentemente, l'autorità intimata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.

E. 5 5.1 Con la propria impugnativa, l'interessato, dopo aver rammentato i fatti esposti in corso di procedura, ha in una prima parte della sua impugnativa avversato le valutazioni d'inverosimiglianza enucleate dalla SEM. 5.1.1 Dapprima, egli ha osservato - richiamando abbondantemente quanto già addotto con il parere alla bozza di decisione - che la condizione di stress cagionata dagli atti persecutori descritti, sarebbe stata considerata dalla SEM unicamente per rimproverargli l'eccessiva precisione nel riferire di alcuni passaggi del suo esposto, facendone tuttavia astrazione quando chiamata a soppesare punti più incerti e vaghi. 5.1.2 In aggiunta, con il suddetto parere sarebbero stati confutati numerosi punti d'inverosimiglianza senza che l'autorità inferiore si pronunciasse, con la decisione sindacata, sulle censure addotte. In tal senso, l'asserzione secondo la quale i talebani avrebbero dedotto dalla tessera d'identificazione della "(...)" la collaborazione del richiedente con un'organizzazione straniera, non sarebbe inverosimile, ritenuto che sul badge in parola sarebbero riportate informazioni unicamente in lingua inglese, ivi compreso l'indirizzo web dell'ONG caratterizzato dal dominio ".eu". Oltretutto, il narrato concernente quanto accaduto posteriormente alla liberazione dell'interessato e alla consegna dell'ordigno esplosivo, non darebbe adito a critiche poiché logico e dettagliato. Invero, le spiegazioni di A._______ andrebbero intese nel senso che pur essendosi egli ritrovato in circostanze difficili, una volta liberato non si sarebbe dato alla macchia, abbandonando la bomba, siccome preoccupato delle possibili vittime nel caso in cui i talebani avessero deciso di farla detonare in assenza di sue notizie. Al contrario, lasciando l'esplosivo presso il dormitorio per poi recarsi a E._______ in cerca di aiuto, avrebbe permesso al ricorrente di guadagnare sufficiente tempo per elaborare una soluzione. L'insorgente del resto, avendo indicato ai talebani le otto di mattina quale orario d'inizio dell'attività lavorativa, ed essendo egli stato liberato alle 7:30 circa, disponeva di un certo margine temporale prima che i talebani potessero aspettarsi una sua telefonata. Perdipiù, le contraddizioni scandagliate dalla SEM a proposito degli avvenimenti accaduti al ritorno da E._______ (cfr. supra consid. 4.1.2), sarebbero riconducibili ad adattamenti della traduzione, oltreché da una libera interpretazione da parte dell'autorità medesima la quale avrebbe erroneamente rimproverato all'interessato di aver inizialmente riferito di essersi addentrato nel dormitorio per recuperare l'esplosivo - di alcune affermazioni del richiedente. 5.1.3 Non da ultimo, l'insorgente ha osservato che diversamente da quanto lasciato intendere dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che gli sia stato affidato l'incarico di piazzare un congegno pirotecnico non sarebbe da considerarsi - alla luce delle insidie di tale compito - una ricompensa. 5.1.4 Vieppiù, il piano consistente nel trasferire la sacca fra le montagne, non mancherebbe di logica. Il richiedente avrebbe infatti spiegato, con emotività e precisione, che i talebani non sarebbero stati presenti al momento della detonazione e non sarebbero quindi stati in grado di impedire la sua fuga, alla quale avrebbe egli peraltro pensato prima ancora del ritorno presso il dormitorio. 5.1.5 Infine, la verosimiglianza delle allegazioni sarebbe oltremodo comprovata dall'asserito fermo della sorella del richiedente, come avrebbe d'altro canto più volte ribadito in sede di audizioni.

E. 5.4 Altresì, con il gravame viene confutata l'analisi dell'autorità inferiore sul punto dell'irrilevanza ex art. 3 LAsi, del rapporto lavorativo fra l'ONG "(...)" e il ricorrente. A mente di quest'ultimo, le circostanze esposte lo avrebbero posto del mirino dei fondamentalisti, esponendolo ad un rischio di persecuzioni future, tanto più che essi, oltre ad essere a conoscenza delle sue generalità, disporrebbero di un'elevata attività di intelligence atta a rintracciarlo.

E. 5.5 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, all'insorgente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-so include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 7 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 8 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega-la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 9 Ora, a mente di questo Tribunale, il resoconto fornito dal ricorrente è effettivamente pervaso da elementi incongruenti e non è sufficientemente sostanziato, mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione. In primo luogo, è d'uopo rilevare come le allegazioni di A._______ risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, la descrizione di alcuni passaggi del racconto risulta alquanto scarna e finanche confusionale. È in particolare il caso per quanto concerne l'incapacità del ricorrente di indicare la precisa data d'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 5.01) sebbene questo sia intervenuto per sua stessa ammissione il giorno della sua liberazione (cfr. verbale 2, pag. 6 a 9, D42 e verbale 3, pag. 10, D87-D88). Orbene, questa carenza appare tanto più ingiustificata a fronte dell'importanza di tale data, così come della minuziosità con la quale l'insorgente ha scandito cronologicamente il proprio racconto, separando i diversi giorni di prigionia ed indicando i tempi dettati dai vari spostamenti effettuati prima e dopo il sequestro. D'altra parte, nel caso in esame gli indicatori di inverosimiglianza non si esauriscono nelle considerazioni a margine. Non va difatti disatteso che anche la descrizione del luogo di prigionia nonché delle sevizie ivi impostegli risulta essere insussistente, senza che ciò possa essere giustificato dallo stress del momento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, paragrafo 1). Malgrado quattro giorni di prigionia e ripetuti maltrattamenti, egli ha figurato in modo superficiale il locale nel quale sarebbe stato rinchiuso, limitandosi a riferire di essere stato portato in una casa in rovina fatta di terra, con il pavimento umido e una finestra sul soffitto (cfr. verbale 3, pag. 6, D50). Parimenti, quo alle persecuzioni fisiche subite in tale contesto, egli ha semplicemente asserito di essere stato picchiato numerose volte sino a perdere ripetutamente i sensi (cfr. verbale 2, pag. 7, D42 e verbale 3, pag. 6, D52 e segg.). Da ultimo, nel suo esposto si denotano pure aspetti contraddittori; l'insorgente ha in un primo momento ricondotto la decisione di fuggire dall'Afghanistan ad un consiglio datogli da un amico nel constatare il dispiegamento di forze di polizia (cfr. verbale 2, pag. 8, D42). Egli ha però modificato tale versione dei fatti nel corso dell'ultima audizione, affermando di essersi già risoluto ad espatriare nel momento in cui avrebbe scelto di portare la sacca nelle montagne (cfr. verbale 3, pag. 11, D91 e D92). Inoltre - senza essere determinante nel caso in rassegna - nell'ambito della visita medica del 4 giugno 2020, il ricorrente parrebbe aver riferito che la paralisi facciale del quale sarebbe affetto, sarebbe stata cagionata dall'aver dormito su di un pavimento bagnato e freddo, anziché dalle ripetute percosse dei talebani (cfr. atto [...]-34/2). Ebbene, viene da sé che quanto precede è sufficiente a minare la veridicità della versione proposta dall'insorgente, tanto più se considerato che dagli atti all'inserto non emergono elementi suscettibili di comprovare che le autorità afgane siano attivamente alla ricerca del ricorrente, bloccando peraltro i suoi conti bancari (cfr. verbale 2, pag. 8, D42) oltre ché interpellando la sorella (cfr. verbale 2, pag. 9, D45 e verbale 3, pag. 11, D93). Partendo da tali assunti, non vi è modo di sposare le tesi e le relativizzazioni addotte contestualmente al ricorso. Le allegazioni, nel complesso, erano e permangono inattendibili, e ciò indipendentemente dagli ulteriori, contestati, elementi d'inverosimiglianza, i quali possono in specie rimanere inevasi.

E. 10 D'altro canto, rettamente la SEM ha ritenuto che in casu, la sola collaborazione lavorativa fra il richiedente e la "(...)" non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 10.1 Infatti, va osservato che nonostante nel contesto afgano vada riconosciuta l'esistenza di categorie di persone maggiormente esposte al rischio di subire atti pregiudizievoli, segnatamente coloro che sono considerate vicine al governo afgano o alla coalizione internazionale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5433/2019 del 6 novembre 2019 consid. 9.1, D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5 e riferimenti citati; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2), un tale profilo, non può, ad esso solo, condurre per prassi a comprovare l'esistenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo (cfr. sulle nozioni DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), di un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.3). Seppure si possa a giusto titolo considerare che il fatto di aver lavorato per l'ONG in parola, laddove ammesso, abbia potuto esporre il ricorrente ad un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3; EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict », dic. 2017, pt. 1.2, pag. 28 e seg.; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 aprile 2016, pag. 34 ss; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, pag. 2 e 18) e conseguentemente permetta all'insorgente di considerarsi soggettivamente a rischio, quanto risulta decisivo è l'esistenza di inizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenza del Tribunale D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3).

E. 10.2 Orbene, nel presente caso, in assenza di allegazioni verosimili a proposito dei presunti atti persecutori (cfr. supra consid. 9), non vi è modo di riscontrare un timore oggettivamente fondato di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in capo al ricorrente, in quanto difettano indizi concreti in tal senso (cfr. sentenza del tribunale D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3). L'esposizione di A._______, conto tenuto del fatto che in tutta evidenza egli non occupasse una funzione dirigenziale, non risulta invero particolarmente elevata (cfr. ad esempio le situazioni degli interpreti, categoria che può invece avvalersi di un rischio accresciuto, sentenza del Tribunale D-780/2017 consid. 5.7). Pur non essendo decisivo, va altresì constatato come, a differenza di altri comprensori, le regioni di Kabul e di D._______ non paiano essere controllate dal gruppo fondamentalista denominato "talebani" (cfr. European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report - Afghanistan: Security situation, June 2019, https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports , consultato in data 24 agosto 2020). In definitiva, non si può dunque ritenere che il ricorrente, che non è in grado di rendere verosimili le persecuzioni addotte, possa avvalersi di un fondato timore di esposizione a pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un ipotetico ritorno in patria.

E. 11 Pertanto, le allegazioni dell'insorgente sono in parte inverosimili ed in parte irrilevanti in materia d'asilo. Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 13 13.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 13.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 13.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 13.4 Con l'impugnativa, il ricorrente avversa anche tale assunto. Anzitutto, in ragione degli avvenimenti addotti, egli temerebbe per la propria vita per il caso in cui facesse ritorno in Afghanistan. Sicché, l'allontanamento verso il Paese di provenienza sarebbe da considerarsi inammissibile.

E. 14 14.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 14.2 Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In tali circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).

E. 14.3 Ne consegue pertanto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 15 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 15.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 15.3 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria, dovuta alla situazione di incertezza ed ai molti attentati, che la situazione umanitaria, in particolare dovuta all'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono nettamente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Per quanto concerne la rete sociale, essa deve essere in grado di offrire adeguato alloggio, assistenza così come aiuto per una reintegrazione sociale ed economica (cfr. sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 12.3).

E. 15.3.1 Nel caso in esame l'interessato ha dichiarato di aver vissuto a Kabul dall'età di cinque anni fino all'inizio dell'università, continuando a recarvisi regolarmente sino all'intervenuto espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01; verbale 3, pag. 2, D9 a D13). Ebbene, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta di regola inesigibile. Occorre però verificare se in casu vi siano un insieme di circostanze particolari favorevoli che possano eccezionalmente rendere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in linea con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 15.3). Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane, ha lungamente risieduto nella capitale conducendo un'esistenza priva di difficoltà economiche, posta anche la proprietà di immobili ereditati dal nonno (cfr. verbale 2, pag. 4, D26). Egli dispone inoltre di una formazione accademica ottenuta presso l'università di D._______ (cfr. verbale 2, pag. 3, D17), città in cui avrebbe anche lavorato presso l'ONG "(...)" per diversi anni. È quindi indubbio che il ricorrente sia una persona estremamente istruita rispetto agli standard afgani e nonostante la giovane età dispone di un'importante esperienza lavorativa e di indubbie capacità socio-culturali, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale. Pertanto, parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risulta incontestabilmente adempiuta.

E. 15.3.2 Sennonché, l'insorgente contesta l'esigibilità di un suo allontanamento verso Kabul sulla base del fatto che non disporrebbe di alcuna rete sociale in loco, atteso che la moglie risiederebbe in Iran e che la sorella sarebbe stata oggetto di un fermo di quarantott'ore ad opera delle autorità afgane. Orbene, è doveroso constatare che dalle dichiarazioni fornite durante le audizioni federali, risulta che a Kabul vivano la sorella, il cognato, come pure diversi fratelli e sorelle della moglie, con i quali ha dichiarato di intrattenere buoni rapporti in Afghanistan (cfr. verbale 3, pag. 2, D9 e segg.). Vieppiù, il cognato così come pure i fratelli della moglie del richiedente, esercitano un'attività lucrativa, senza che siano date ad intendere eventuali difficoltà economiche (cfr. verbale 3, pag. 3, D15-D18). Pertanto, sono identificabili nelle dichiarazioni del ricorrente, a differenza di quanto affermato in sede ricorsuale, sufficienti indizi che lascino dedurre la presenza di una dimora come pure di un sostegno economico e famigliare presente nella capitale, luogo di ultimo domicilio del ricorrente prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01), adeguati e sufficienti ai sensi della giurisprudenza succitata.

E. 15.3.3 Infine, quo al suo stato valetudinario, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Invero, nemmeno la lieve paralisi facciale dalla quale egli è afflitto giustifica una diversa ponderazione. Del resto, dai numerosi referti medici agli atti, si evince che l'insorgente non segue attualmente alcun trattamento specifico, né parrebbero essere urgentemente necessari ulteriori consulti medici (cfr. atto [...]-18/3 del 28 febbraio 2020, atto [...]-19/2 dell'11 marzo 2020, atto [...]-34/2 del 5 giugno 2020, atto [...]-49/2 dell'11 agosto 2020, atto [...]-50/3 del 14 agosto 2020). Ad ogni modo, il Tribunale reputa giudizioso rammentare che al ricorrente la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.

E. 15.3.4 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente l'asilo risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 15.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 16 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 17 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 18 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3999/2020 Sentenza del 2 settembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Mia Fuchs, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 10 luglio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di etnia hazara e confessione sciita, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 dopo aver lasciato l'Afghanistan nel mese di (...) o di (...) del 2018 (cfr. atto [...]-11/10 [di seguito: verbale 1], pag. 5, punto 5.01). B. B.a Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato impiegato a partire dal 2015 sino al suo espatrio dall'Afghanistan, dall'ONG "(...)" presso la sede di D._______ (cfr. atto [...]-33/11 [verbale 2], pag. 4, D22). Nel mese di (...) del 2018, la corriera sulla quale viaggiava in direzione di Kabul, sarebbe stata bloccata da un gruppo di talebani, i quali avrebbero perquisito i passeggeri, rinvenendo così la tessera di identificazione rilasciata al richiedente dalla "(...)". Insospettiti dalle scritte in lingua inglese, i fondamentalisti avrebbero così scoperto la collaborazione fra il ricorrente e l'ONG. Accusandolo di essere un infedele, questi avrebbero quindi sequestrato il richiedente, imprigionandolo in un edificio abbandonato ed inferendogli percosse sull'arco di diversi giorni, cagionandogli tra l'altro una paralisi facciale della quale soffrirebbe tutt'oggi. Sennonché, il quarto giorno A._______ avrebbe sostenuto di odiare gli stranieri e di non aver smarrito la propria fede religiosa, cosa che avrebbe dimostrato recitando versi coranici. Persuasi, gli estremisti avrebbero quindi deciso di liberarlo, a condizione tuttavia ch'egli accettasse di posizionare un ordigno esplosivo presso la sede della menzionata ONG. Previa accettazione, l'interessato sarebbe dunque stato ricondotto a D._______, ove gli sarebbe stata affidata una sacca contenente la bomba, con istruzione di contattare telefonicamente i talebani una volta depositata nell'edificio dell'organizzazione, così che questi avrebbero potuto farla detonare. Recatosi presso il dormitorio, egli avrebbe quindi lasciato l'esplosivo nella sua camera, per poi dirigersi immediatamente da un amico, a E._______, al quale avrebbe confessato l'accaduto. Su consiglio del medesimo, i due avrebbero fatto ritorno presso il dormitorio mossi dall'intento di recuperare e portare l'ordigno nelle montagne prima di farlo brillare telefonando agli estremisti. Nondimeno, giunti in loco, i due avrebbero constatato la presenza, intorno al dormitorio, di un cordone di polizia, nel frattempo intervenuta a seguito del ritrovamento della sacca. Temendo le ritorsioni delle autorità, egli sarebbe quindi fuggito il giorno medesimo dall'Afghanistan (cfr. verbale 2, pag. 6 a 9, D42). B.b Onde avvalorare la sua versione dei fatti, il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza, oltre alla fotocopia della sua Taskara, il Diploma in Business Administration, il badge impiegato nonché i contratti di lavoro sottoscritti con la "(...)", il certificato di matrimonio e la pagella dell'università (cfr. risultanze processuali). C. Con decisione del 10 luglio 2020, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto [...]-46/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. D.a In data 10 agosto 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 agosto 2020) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo. Sussidiariamente, egli ha postulato il rinvio degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. In via ancora più subordinata ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. L'insorgente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D.b A sostegno della propria impugnativa, il ricorrente ha prodotto un estratto del rapporto del luglio 2020 redatto dall'European Asylum Support Office [EASO] e denominato: Country of Origin Information Report «Afghanistan: Criminal law, customary justice and informal dispute resolution». E. Con missiva del 12 agosto 2020 (data d'entrata: 13 agosto 2020), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un atto medico F2 di data 11 agosto 2020, con il quale sarebbe stata fra l'altro disposta una risonanza magnetica in data 21 agosto 2020. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

4. 4.1 Nella prima parte della sua decisione, la SEM ha dapprima ritenuto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, le allegazioni dell'interessato circa il sequestro avvenuto nel 2018, oltreché degli eventi da esso derivati. 4.1.1 Anzitutto, la descrizione dell'atteggiamento assunto dai talebani così come pure dei dialoghi che sarebbero intercorsi con essi, sarebbe altamente stereotipata. Parimenti, la rappresentazione del luogo di prigionia, a mente della SEM ripetitiva e stereotipata, non soddisferebbe i disposti di tale norma di legge. A ciò si aggiungerebbe il fatto che le indicazioni temporali articolate dal ricorrente nel suo esposto, sarebbero state descritte conto tenuto dell'emotività del momento con troppa precisione, lasciando così trasparire indizi suggerenti un racconto costruito. Del resto, dubbi quanto all'assenza di un reale coinvolgimento personale, emergerebbero anche dalla struttura della narrazione dell'interessato, il quale avrebbe riportato i fatti suddividendoli per giorni. Vieppiù, l'esposto dell'insorgente sarebbe succinto e vago anche per quanto riguarda la descrizione dei quattro giorni passati in prigionia. 4.1.2 Oltretutto, le affermazioni dell'interessato sarebbero gravate da numerose contraddizioni. Difatti, egli avrebbe dapprima raccontato di essere stato oggetto di violenze il secondo giorno, mentre il terzo giorno avrebbe cercato di convincere i talebani della sua fede religiosa. Tale versione dei fatti sarebbe però stata da lui modificata poco dopo, riferendo che entrambe le evenienze si sarebbero svolte il secondo giorno di prigionia. Perdipiù, da un raffronto delle dichiarazioni rilasciate durante le rispettive audizioni sui motivi d'asilo, si evincerebbero ulteriori incongruenze. Il ricorrente avrebbe in effetti inizialmente riferito di essersi accorto delle autorità di polizia intervenute presso la sede dell'ONG, mentre si avvicinava alla sua stanza, e di aver preso la decisione di espatriare proprio temendo la reazione delle autorità statali. Nondimeno, egli avrebbe sostanzialmente modificato tale esposto nell'ambito dell'ultima audizione, sostenendo di aver constatato l'intervento delle forze dell'ordine dal veicolo del proprio amico senza che si addentrasse nel dormitorio - e di aver deciso di fuggire dal Paese prima ancora di sapere dell'intervento delle autorità. 4.1.3 Infine, parte delle allegazioni del ricorrente presterebbero il fianco a critiche dacché illogiche. Mal si comprenderebbe, in particolare, il motivo per cui egli avrebbe atteso il terzo giorno per professare la propria fede religiosa e nel contempo, attesa la nota efferatezza dei talebani, per quale ragione questa semplice asserzione sia stata sufficiente a fare desistere i suoi sequestratori, che gli avrebbero pure affidato un esplosivo. Dappoi, la SEM ha ritenuto poco credibile il fatto che i fondamentalisti abbiano potuto dedurre la collaborazione lavorativa fra l'interessato e l'ONG "(...)" dal contenuto del badge d'identificazione, il quale riporterebbe semplicemente le generalità dell'impiegato e il nome dell'impresa. In aggiunta, l'esposto circa lo svolgimento dei fatti susseguente alla sua liberazione sarebbe, a mente dell'autorità inferiore, incoerente. In questo senso, egli avrebbe dichiarato di temere che l'esplosivo trasportato attraverso il mercato sarebbe stato fatto detonare dai talebani; nondimeno egli avrebbe pure affermato che questi avrebbero atteso la sua telefonata prima di azionare a distanza l'ordigno. Confrontato su tale punto, la giustificazione addotta dal ricorrente non avrebbe apportato maggiore chiarezza. Egli avrebbe riferito di avere avuto paura di lasciare la borsa contenente la bomba nel mercato poiché non ricevendo sue notizie i talebani avrebbero potuto comunque azionare il dispositivo causando numerose vittime. Questionato dagli auditori in merito al motivo per il quale egli avrebbe dovuto lasciare la sacca nel bazar, A._______ avrebbe ritrattato quanto precedentemente esposto, affermando ch'egli avrebbe ad ogni modo dovuto attraversare il mercato, lasciando altresì intendere che il suo timore era legato al fatto che i fondamentalisti potessero far detonare l'ordigno mentre transitava, piuttosto che al fatto di lasciare la bomba nella fiera. Oltremodo, alla luce dell'esposta preoccupazione di provocare morti innocenti, mal si comprenderebbe per quale ragione il richiedente avrebbe comunque depositato la sacca presso la sede della "(...)". Confrontato in merito, A._______ avrebbe affermato che i talebani non avrebbero comunque fatto esplodere l'ordigno prima di aver ricevuto la sua telefonata, ciò che smentirebbe, secondo la SEM, quanto da lui precedentemente narrato. Da ultimo, il piano secondo il quale l'insorgente avrebbe portato l'esplosivo nelle montagne prima di telefonare ai talebani, mancherebbe di logicità e buon senso, giacché quest'ultimi si sarebbero accorti, presto o tardi, dell'inganno. Orbene, la giustificazione fornita al riguardo dall'interessato non sarebbe convincente; quest'ultimo si sarebbe limitato, infatti, a dichiarare che i suoi persecutori non sarebbero stati presenti nel momento in cui si sarebbero accorti dell'imbroglio ed aggiungendo di avere comunque deciso già allora di espatriare. 4.1.4 Su tali presupposti, anche l'allegazione circa il supposto fermo di quarantott'ore subito dalla sorella del richiedente ad opera delle autorità afgane sarebbe da ritenersi inverosimile. 4.1.5 La SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimili gli eventi esposti. Tale valutazione non sarebbe d'altro canto rimessa in discussione dai mezzi di prova prodotti dal richiedente l'asilo, essendo questi suscettibili di comprovare, se del caso, il suo percorso formativo e la collaborazione con la menzionata ONG, senza però avvalorare le supposte persecuzioni. 4.2 Nel prosieguo dell'analisi di cui alla decisione impugnata, la SEM ha esaminato l'esistenza di un timore fondato in relazione con il rapporto lavorativo fra A._______ e l'ONG "(...)". Ebbene, a mente dell'autorità inferiore, non sarebbe possibile desumere da questa collaborazione l'esistenza di un rischio di persecuzioni future secondo i disposti dell'art. 3 LAsi. Il ricorrente, posta l'inverosimiglianza di quanto occorso nel 2018, non avrebbe infatti lamentato atti persecutori dall'inizio dell'attività lavorativa, né avrebbe rivestito, in seno alla medesima organizzazione, un ruolo tale da renderlo noto pubblicamente. 4.3 In ultimo, l'autorità inferiore si è chinata sul parere espresso al progetto di decisione, osservando che le argomentazioni enucleate nel progetto di decisione sarebbero frutto di una valutazione d'insieme, e ribadendo per il resto le motivazioni espresse con la bozza di decisione negativa. L'autorità in parola ha poi considerato che suddetto parere non contenesse fattispecie o mezzi di prova atti a modificare la conclusione. Conseguentemente, l'autorità intimata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.

5. 5.1 Con la propria impugnativa, l'interessato, dopo aver rammentato i fatti esposti in corso di procedura, ha in una prima parte della sua impugnativa avversato le valutazioni d'inverosimiglianza enucleate dalla SEM. 5.1.1 Dapprima, egli ha osservato - richiamando abbondantemente quanto già addotto con il parere alla bozza di decisione - che la condizione di stress cagionata dagli atti persecutori descritti, sarebbe stata considerata dalla SEM unicamente per rimproverargli l'eccessiva precisione nel riferire di alcuni passaggi del suo esposto, facendone tuttavia astrazione quando chiamata a soppesare punti più incerti e vaghi. 5.1.2 In aggiunta, con il suddetto parere sarebbero stati confutati numerosi punti d'inverosimiglianza senza che l'autorità inferiore si pronunciasse, con la decisione sindacata, sulle censure addotte. In tal senso, l'asserzione secondo la quale i talebani avrebbero dedotto dalla tessera d'identificazione della "(...)" la collaborazione del richiedente con un'organizzazione straniera, non sarebbe inverosimile, ritenuto che sul badge in parola sarebbero riportate informazioni unicamente in lingua inglese, ivi compreso l'indirizzo web dell'ONG caratterizzato dal dominio ".eu". Oltretutto, il narrato concernente quanto accaduto posteriormente alla liberazione dell'interessato e alla consegna dell'ordigno esplosivo, non darebbe adito a critiche poiché logico e dettagliato. Invero, le spiegazioni di A._______ andrebbero intese nel senso che pur essendosi egli ritrovato in circostanze difficili, una volta liberato non si sarebbe dato alla macchia, abbandonando la bomba, siccome preoccupato delle possibili vittime nel caso in cui i talebani avessero deciso di farla detonare in assenza di sue notizie. Al contrario, lasciando l'esplosivo presso il dormitorio per poi recarsi a E._______ in cerca di aiuto, avrebbe permesso al ricorrente di guadagnare sufficiente tempo per elaborare una soluzione. L'insorgente del resto, avendo indicato ai talebani le otto di mattina quale orario d'inizio dell'attività lavorativa, ed essendo egli stato liberato alle 7:30 circa, disponeva di un certo margine temporale prima che i talebani potessero aspettarsi una sua telefonata. Perdipiù, le contraddizioni scandagliate dalla SEM a proposito degli avvenimenti accaduti al ritorno da E._______ (cfr. supra consid. 4.1.2), sarebbero riconducibili ad adattamenti della traduzione, oltreché da una libera interpretazione da parte dell'autorità medesima la quale avrebbe erroneamente rimproverato all'interessato di aver inizialmente riferito di essersi addentrato nel dormitorio per recuperare l'esplosivo - di alcune affermazioni del richiedente. 5.1.3 Non da ultimo, l'insorgente ha osservato che diversamente da quanto lasciato intendere dalla SEM nella decisione avversata, il fatto che gli sia stato affidato l'incarico di piazzare un congegno pirotecnico non sarebbe da considerarsi - alla luce delle insidie di tale compito - una ricompensa. 5.1.4 Vieppiù, il piano consistente nel trasferire la sacca fra le montagne, non mancherebbe di logica. Il richiedente avrebbe infatti spiegato, con emotività e precisione, che i talebani non sarebbero stati presenti al momento della detonazione e non sarebbero quindi stati in grado di impedire la sua fuga, alla quale avrebbe egli peraltro pensato prima ancora del ritorno presso il dormitorio. 5.1.5 Infine, la verosimiglianza delle allegazioni sarebbe oltremodo comprovata dall'asserito fermo della sorella del richiedente, come avrebbe d'altro canto più volte ribadito in sede di audizioni. 5.4 Altresì, con il gravame viene confutata l'analisi dell'autorità inferiore sul punto dell'irrilevanza ex art. 3 LAsi, del rapporto lavorativo fra l'ONG "(...)" e il ricorrente. A mente di quest'ultimo, le circostanze esposte lo avrebbero posto del mirino dei fondamentalisti, esponendolo ad un rischio di persecuzioni future, tanto più che essi, oltre ad essere a conoscenza delle sue generalità, disporrebbero di un'elevata attività di intelligence atta a rintracciarlo. 5.5 In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, all'insorgente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-so include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

7. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

8. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega-la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

9. Ora, a mente di questo Tribunale, il resoconto fornito dal ricorrente è effettivamente pervaso da elementi incongruenti e non è sufficientemente sostanziato, mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione. In primo luogo, è d'uopo rilevare come le allegazioni di A._______ risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, la descrizione di alcuni passaggi del racconto risulta alquanto scarna e finanche confusionale. È in particolare il caso per quanto concerne l'incapacità del ricorrente di indicare la precisa data d'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 5.01) sebbene questo sia intervenuto per sua stessa ammissione il giorno della sua liberazione (cfr. verbale 2, pag. 6 a 9, D42 e verbale 3, pag. 10, D87-D88). Orbene, questa carenza appare tanto più ingiustificata a fronte dell'importanza di tale data, così come della minuziosità con la quale l'insorgente ha scandito cronologicamente il proprio racconto, separando i diversi giorni di prigionia ed indicando i tempi dettati dai vari spostamenti effettuati prima e dopo il sequestro. D'altra parte, nel caso in esame gli indicatori di inverosimiglianza non si esauriscono nelle considerazioni a margine. Non va difatti disatteso che anche la descrizione del luogo di prigionia nonché delle sevizie ivi impostegli risulta essere insussistente, senza che ciò possa essere giustificato dallo stress del momento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, paragrafo 1). Malgrado quattro giorni di prigionia e ripetuti maltrattamenti, egli ha figurato in modo superficiale il locale nel quale sarebbe stato rinchiuso, limitandosi a riferire di essere stato portato in una casa in rovina fatta di terra, con il pavimento umido e una finestra sul soffitto (cfr. verbale 3, pag. 6, D50). Parimenti, quo alle persecuzioni fisiche subite in tale contesto, egli ha semplicemente asserito di essere stato picchiato numerose volte sino a perdere ripetutamente i sensi (cfr. verbale 2, pag. 7, D42 e verbale 3, pag. 6, D52 e segg.). Da ultimo, nel suo esposto si denotano pure aspetti contraddittori; l'insorgente ha in un primo momento ricondotto la decisione di fuggire dall'Afghanistan ad un consiglio datogli da un amico nel constatare il dispiegamento di forze di polizia (cfr. verbale 2, pag. 8, D42). Egli ha però modificato tale versione dei fatti nel corso dell'ultima audizione, affermando di essersi già risoluto ad espatriare nel momento in cui avrebbe scelto di portare la sacca nelle montagne (cfr. verbale 3, pag. 11, D91 e D92). Inoltre - senza essere determinante nel caso in rassegna - nell'ambito della visita medica del 4 giugno 2020, il ricorrente parrebbe aver riferito che la paralisi facciale del quale sarebbe affetto, sarebbe stata cagionata dall'aver dormito su di un pavimento bagnato e freddo, anziché dalle ripetute percosse dei talebani (cfr. atto [...]-34/2). Ebbene, viene da sé che quanto precede è sufficiente a minare la veridicità della versione proposta dall'insorgente, tanto più se considerato che dagli atti all'inserto non emergono elementi suscettibili di comprovare che le autorità afgane siano attivamente alla ricerca del ricorrente, bloccando peraltro i suoi conti bancari (cfr. verbale 2, pag. 8, D42) oltre ché interpellando la sorella (cfr. verbale 2, pag. 9, D45 e verbale 3, pag. 11, D93). Partendo da tali assunti, non vi è modo di sposare le tesi e le relativizzazioni addotte contestualmente al ricorso. Le allegazioni, nel complesso, erano e permangono inattendibili, e ciò indipendentemente dagli ulteriori, contestati, elementi d'inverosimiglianza, i quali possono in specie rimanere inevasi.

10. D'altro canto, rettamente la SEM ha ritenuto che in casu, la sola collaborazione lavorativa fra il richiedente e la "(...)" non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato. 10.1 Infatti, va osservato che nonostante nel contesto afgano vada riconosciuta l'esistenza di categorie di persone maggiormente esposte al rischio di subire atti pregiudizievoli, segnatamente coloro che sono considerate vicine al governo afgano o alla coalizione internazionale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5433/2019 del 6 novembre 2019 consid. 9.1, D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5 e riferimenti citati; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2), un tale profilo, non può, ad esso solo, condurre per prassi a comprovare l'esistenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo (cfr. sulle nozioni DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), di un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.3). Seppure si possa a giusto titolo considerare che il fatto di aver lavorato per l'ONG in parola, laddove ammesso, abbia potuto esporre il ricorrente ad un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3; EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict », dic. 2017, pt. 1.2, pag. 28 e seg.; UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 aprile 2016, pag. 34 ss; US Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, pag. 2 e 18) e conseguentemente permetta all'insorgente di considerarsi soggettivamente a rischio, quanto risulta decisivo è l'esistenza di inizi concreti che lascino presagire l'avvento di persecuzioni determinanti in materia d'asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenza del Tribunale D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3). 10.2 Orbene, nel presente caso, in assenza di allegazioni verosimili a proposito dei presunti atti persecutori (cfr. supra consid. 9), non vi è modo di riscontrare un timore oggettivamente fondato di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in capo al ricorrente, in quanto difettano indizi concreti in tal senso (cfr. sentenza del tribunale D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3). L'esposizione di A._______, conto tenuto del fatto che in tutta evidenza egli non occupasse una funzione dirigenziale, non risulta invero particolarmente elevata (cfr. ad esempio le situazioni degli interpreti, categoria che può invece avvalersi di un rischio accresciuto, sentenza del Tribunale D-780/2017 consid. 5.7). Pur non essendo decisivo, va altresì constatato come, a differenza di altri comprensori, le regioni di Kabul e di D._______ non paiano essere controllate dal gruppo fondamentalista denominato "talebani" (cfr. European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report - Afghanistan: Security situation, June 2019, https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports , consultato in data 24 agosto 2020). In definitiva, non si può dunque ritenere che il ricorrente, che non è in grado di rendere verosimili le persecuzioni addotte, possa avvalersi di un fondato timore di esposizione a pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un ipotetico ritorno in patria.

11. Pertanto, le allegazioni dell'insorgente sono in parte inverosimili ed in parte irrilevanti in materia d'asilo. Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

13. 13.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 13.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 13.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 13.4 Con l'impugnativa, il ricorrente avversa anche tale assunto. Anzitutto, in ragione degli avvenimenti addotti, egli temerebbe per la propria vita per il caso in cui facesse ritorno in Afghanistan. Sicché, l'allontanamento verso il Paese di provenienza sarebbe da considerarsi inammissibile.

14. 14.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 14.2 Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Afghanistan è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In tali circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 14.3 Ne consegue pertanto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrl in relazione con l'art. 44 LAsi.

15. 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 15.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 15.3 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, in particolare consid. 7.6). Anche nella capitale sia la situazione securitaria, dovuta alla situazione di incertezza ed ai molti attentati, che la situazione umanitaria, in particolare dovuta all'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono nettamente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Per quanto concerne la rete sociale, essa deve essere in grado di offrire adeguato alloggio, assistenza così come aiuto per una reintegrazione sociale ed economica (cfr. sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 12.3). 15.3.1 Nel caso in esame l'interessato ha dichiarato di aver vissuto a Kabul dall'età di cinque anni fino all'inizio dell'università, continuando a recarvisi regolarmente sino all'intervenuto espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01; verbale 3, pag. 2, D9 a D13). Ebbene, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta di regola inesigibile. Occorre però verificare se in casu vi siano un insieme di circostanze particolari favorevoli che possano eccezionalmente rendere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in linea con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 15.3). Va a tal proposito rilevato che il ricorrente è giovane, ha lungamente risieduto nella capitale conducendo un'esistenza priva di difficoltà economiche, posta anche la proprietà di immobili ereditati dal nonno (cfr. verbale 2, pag. 4, D26). Egli dispone inoltre di una formazione accademica ottenuta presso l'università di D._______ (cfr. verbale 2, pag. 3, D17), città in cui avrebbe anche lavorato presso l'ONG "(...)" per diversi anni. È quindi indubbio che il ricorrente sia una persona estremamente istruita rispetto agli standard afgani e nonostante la giovane età dispone di un'importante esperienza lavorativa e di indubbie capacità socio-culturali, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale. Pertanto, parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risulta incontestabilmente adempiuta. 15.3.2 Sennonché, l'insorgente contesta l'esigibilità di un suo allontanamento verso Kabul sulla base del fatto che non disporrebbe di alcuna rete sociale in loco, atteso che la moglie risiederebbe in Iran e che la sorella sarebbe stata oggetto di un fermo di quarantott'ore ad opera delle autorità afgane. Orbene, è doveroso constatare che dalle dichiarazioni fornite durante le audizioni federali, risulta che a Kabul vivano la sorella, il cognato, come pure diversi fratelli e sorelle della moglie, con i quali ha dichiarato di intrattenere buoni rapporti in Afghanistan (cfr. verbale 3, pag. 2, D9 e segg.). Vieppiù, il cognato così come pure i fratelli della moglie del richiedente, esercitano un'attività lucrativa, senza che siano date ad intendere eventuali difficoltà economiche (cfr. verbale 3, pag. 3, D15-D18). Pertanto, sono identificabili nelle dichiarazioni del ricorrente, a differenza di quanto affermato in sede ricorsuale, sufficienti indizi che lascino dedurre la presenza di una dimora come pure di un sostegno economico e famigliare presente nella capitale, luogo di ultimo domicilio del ricorrente prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01), adeguati e sufficienti ai sensi della giurisprudenza succitata. 15.3.3 Infine, quo al suo stato valetudinario, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Invero, nemmeno la lieve paralisi facciale dalla quale egli è afflitto giustifica una diversa ponderazione. Del resto, dai numerosi referti medici agli atti, si evince che l'insorgente non segue attualmente alcun trattamento specifico, né parrebbero essere urgentemente necessari ulteriori consulti medici (cfr. atto [...]-18/3 del 28 febbraio 2020, atto [...]-19/2 dell'11 marzo 2020, atto [...]-34/2 del 5 giugno 2020, atto [...]-49/2 dell'11 agosto 2020, atto [...]-50/3 del 14 agosto 2020). Ad ogni modo, il Tribunale reputa giudizioso rammentare che al ricorrente la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 15.3.4 Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente l'asilo risulta pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 15.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

16. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

17. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

18. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere in questa sede la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: