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D-780/2017

D-780/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-13 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara e confessione sciita, è nato e cresciuto nel villaggio di B._______ nel distretto di Jaghori (Ghazni). Quest'ultimo, dopo aver frequentato undici classi di scuola e successivamente appreso il mestiere di tessitore, sarebbe stato impiegato, dal 2011 al 2014, quale traduttore dalla NATO (per il tramite della missione ISAF; International Security Assistance Force) dapprima nel centro nazionale di istruzione della polizia afghana (National Police Training Center; NPTC) situato nella confinante provincia di Vardak ed in seguito presso lo Special Police Training Center. Dopo aver vissuto per qualche tempo nella cittadina di C._______, nel distretto di Qarabagh, egli sarebbe quindi espatriato illegalmente giungendo in Svizzera nell'estate del 2015 transitando da diversi paesi terzi. Il 29 luglio 2017 egli ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Kreuzlingen (cfr. atto A7, pag. 2 e segg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa dei timori di subire atti pregiudizievoli per via del suo impiego come traduttore. A suo dire, in Afghanistan, coloro che collaborano con le forze NATO sarebbero visti come infedeli, specialmente se di etnia Hazara e come tali rischierebbero di subire ripercussioni segnatamente per mano dei Talebani. A riprova di ciò, l'interessato ha asserito che molti suoi colleghi sarebbero stati uccisi proprio dal gruppo fondamentalista. Avendo inoltre l'interessato adottato uno stile di vita occidentale, segnatamente bevendo alcool, egli avrebbe attirato l'attenzione degli abitanti del luogo e di alcuni membri corrotti dello stesso corpo di polizia. In un'occasione egli sarebbe anche stato insultato per queste stesse ragioni. Per di più, un giorno, un collega del richiedente asilo avrebbe suo malgrado lasciato cadere tra le mani dei Talebani una fotografia che lo ritraeva nell'ambito delle sue mansioni. A partire da quel momento, i rischi per la sua incolumità sarebbero aumentati per il che, egli sarebbe stato estremamente cauto negli spostamenti rimanendo pressoché integralmente presso il centro di addestramento. Dopo il ritiro del contingente ISAF dal paese, il ricorrente, che, a differenza di molti colleghi, non sarebbe riuscito a raggiungere un paese nato nell'ambito di un programma di ricollocamento agevolato per ex collaboratori, avrebbe tentato di installarsi a C._______ facendo affidamento sul fatto di non essere conosciuto. Egli avrebbe finito però per trovarsi ancor più nelle vicinanze delle zone controllate dai Talebani, ovvero maggiormente in pericolo (cfr. atto A15, pag. 2 e segg.). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha versato agli diverse fotografie che lo ritraggono nell'ambito di situazioni di lavoro per il conto dell'ISAF, alcuni certificati di lavoro nonché copia del badge a lui assegnato. B. Con decisione del 9 gennaio 2017, notificata all'interessato l'11 gennaio 2017 (cfr. atto A21), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dello stesso, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 6 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 maggio 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM. E. L'autorità inferiore, con scritto del 23 maggio 2017, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso. F. Con osservazioni dell'8 giugno 2017 il ricorrente si è espresso in replica. G. Il 13 luglio 2017 l'autorità intimata ha confermato le precedenti considerazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 gennaio 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo.

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato che il ricorrente non vanterebbe alcun timore futuro di subire delle persecuzioni nel suo paese d'origine. Invero, dopo aver smesso di lavorare per l'ISAF nel 2014, egli sarebbe rimasto nel paese per ulteriori due o tre mesi. La madre risiederebbe inoltre tuttora in Afghanistan senza subire ripercussioni. Oltracciò, in quasi tre anni di lavoro nessuno sarebbe venuto a cercarlo nonostante il suo impiego fosse di dominio pubblico. Da ultimo, i mezzi di prova prodotti attesterebbero unicamente la collaborazione del ricorrente con le forze NATO senza tuttavia dimostrare alcuna esposizione a pericolo.

E. 4.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire, egli avrebbe invero asserito che una volta cessata l'attività per conto dell'ISAF, si sarebbe trasferito recandosi in un altro villaggio con la madre e non uscendo praticamente più di casa per motivi di sicurezza. Per di più, anche dopo il suo espatrio quest'ultima avrebbe mantenuto un comportamento molto discreto. Inoltre, gli abitanti di B._______ si sarebbero convinti che il ricorrente e la madre avrebbero riparato negli stati uniti come i colleghi interpreti. Ciò detto, nonostante la SEM abbia considerato che nei tre anni precedenti nessuno avrebbe proferito minacce nei suoi confronti, andrebbe quantomeno tenuto debitamente conto del fatto ch'egli avrebbe dichiarato essere stato insultato dalla gente del villaggio. Oltracciò, egli avrebbe anche allegato che nel 2013, durante un tragitto in auto, lui ed alcuni colleghi sarebbero stati attaccati. Per le medesime ragioni, il fatto che dopo l'espatrio egli non avrebbe fatto l'oggetto di ricerche da parte dei Talebani non sarebbe decisivo. Il ricorrente non avrebbe del resto avuto alcun contatto diretto con la madre dopo la sua partenza. Da ultimo, quanto ai mezzi di prova prodotti, sarebbe necessario constatare che la SEM non avrebbe messo in discussione la sua collaborazione con l'ISAF. Ora, risulterebbe che i Talebani interverrebbero con estrema violenza nei confronti dei collaboratori del governo e delle forze estere impegnate in Afghanistan. Il ricorrente, peraltro di etnia hazara, sarebbe pertanto esposto a causa dalla sua prolungata collaborazione con le forze NATO. In tale contesto egli cita quindi le linee guida dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo il cui tenore vi sarebbero da inventariare diversi casi di assassinii di civili afghani che avrebbero collaborato con le forze di sicurezza straniere (in particolare di ex interpreti le cui esecuzioni sarebbero stimate in diverse centinaia). A sostegno del suo gravame, il ricorrente produce un'ulteriore dichiarazione di D._______, ufficiale di collegamento dell'ISAF presso il NPTC, in favore di un suo collega interprete e laddove è tra le altre cose riportato come parte delle numerosissime reclute avrebbero rilasciato informazioni sugli afgani alle dipendenze dell'ISAF presso la popolazione locale così come l'episodio del ritrovamento della fotografia, seppur senza espresso riferimento al nominativo dell'insorgente. Altresì, egli adduce un dossier fotografico riguardante il suo impiego presso il campo di addestramento.

E. 4.3 Nell'ambito della propria risposta al gravame l'autorità intimata si è sostanzialmente limitata a riconfermarsi nella propria posizione. La SEM ha quantomeno rilevato come il solo fatto di aver subito degli insulti non andrebbe considerato quale indice di eventuali persecuzioni da parte dei Talebani. Allo stesso modo, l'attacco subito nell'ambito dello spostamento veicolare non si accomunerebbe con una persecuzione mirata nei suoi confronti. Il solo fatto che il ricorrente sia stato impiegato dalle forze ISAF non sarebbe invero motivo sufficiente per ammettere ch'egli possa divenire presto o tardi un bersaglio dei Talebani. In realtà, il ricorrente non avrebbe allegato alcun elemento concreto a riprova di un interesse concreto del gruppo fondamentalista nei suoi confronti. Questi non avrebbero in effetti mai tentato di agire contro la sua persona durante la sua collaborazione né tantomeno manifestato una tale intenzione. Nemmeno i nuovi mezzi di prova prodotti giustificherebbero una diversa valutazione.

E. 4.4 In sede di replica, il ricorrente ha ribadito la necessità di riconoscere in specie la presenza di un timore fondato, segnatamente sulla base del suo ruolo di collaboratore dell'ISAF, delle informazioni note e verificabili circa gli atti di violenza perpetrati nei confronti di persone con mansioni analoghe nonché delle minacce di cui lui stesso avrebbe già fatto l'oggetto.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 Nel caso in esame l'autorità di prime cure non ha posto in discussione le allegazioni dell'interessato sotto il profilo della verosimiglianza. Lo stesso Tribunale, alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, non ritiene vi siano elementi per dubitare della veridicità della versione da lui fornita. Perché il gravame possa essere evaso, resta ora da determinare se il ricorrente sia effettivamente in misura di avvalersi di una fattispecie rilevante in materia d'asilo.

E. 5.3 A tal riguardo, occorre rammentare come il Tribunale tenga conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 5.4 In relazione a ciò, si noti che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti degli interessati, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della loro appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che li espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, coloro che sono già stati vittima di persecuzione hanno dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di coloro che ne sono l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 5.5 Senza riguardo per la situazione personale dell'insorgente, va inoltre rilevato come nel contesto afghano, per le persone aventi legami con le forze ISAF, vi sia in genere da riconoscere un rischio accresciuto di esposizione ad atti pregiudizievoli. Infatti, secondo diverse fonti, gli afghani che vengono visti con regolarità presso le basi militari ed i centri di addestramento e che lavorano in stretta collaborazione con le forze militari straniere, corrono un pericolo particolarmente elevato di venir presi di mira da gruppi radicali - segnatamente dai Talebani. Per quest'ultimi, i musulmani impiegati da coloro che ritengono siano degli infedeli occupanti abusivamente la loro terra sono infatti visti alla stregua di traditori da punire severamente. Su tali presupposti, i fatti di sangue aventi quali vittime dei collaboratori delle forze ISAF sarebbero moltissimi. Per quanto riguarda più nello specifico gli interpreti impiegati dalla forze militari estere, alcune fonti riferiscono addirittura di migliaia di ferimenti e di diverse centinaia di assassinii ad opera dei Talebani e di altri gruppi fondamentalisti di estrazione pasthun (cfr. sentenza del Tribunale E-117/2016 del 31 ottobre 2017 consid. 7.3 e riferimenti citati; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 16 aprile 2016, pagg. 37 e segg.).

E. 5.6 Per maggiore completezza è inoltre d'uopo rammentare che la provincia di Ghazni è risultata molto colpita da tutti in conflitti che hanno martoriato l'Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popolazione si venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governative e le varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell'affermazione dei Talebani nella seconda metà degli anni '90, la regione risultò poi tra le più toccate dall'oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani da essi messe in atto. Nonostante un provvisorio miglioramento facente seguito all'intervento della coalizione internazionale nei primi anni 2000, la situazione, sul finire della decade mutò nuovamente in peggio. Per quanto riguarda in particolare il distretto di Qarabagh, fonti indipendenti riportavano, nel 2010-2011, che seppur formalmente integrato nel territorio governativo, i territori abitati dall'etnia pasthun erano in prevalenza controllati dai Talebani o quantomeno vi era una forte presenza di quest'ultimi. Come già avvenuto negli anni '90, il controllo da parte di tale gruppo veniva esercitato, direttamente o indirettamente, per mezzo della paura e dell'intimidazione (cfr. sentenza del Tribunale D-424/2015 del 20 dicembre 2016 consid. 6.2 e riferimenti citati).

E. 5.7 Ora, alla luce delle già esposte considerazioni, è indubbio che si possa partire dal presupposto che il ricorrente, in quanto ex-interprete di etnia hazara al soldo dell'ISAF e proveniente da una regione con una forte presenza di gruppi fondamentalisti, pur senza potersi avvalere di persecuzioni anteriori, possa vantare un fondato timore di subire atti pregiudizievoli rilevanti in caso di ritorno in patria. Visti i pregressi riguardanti i colleghi e le succitate evidenze quanto all'agire dei Talebani, non si può invero dubitare che qualsiasi persona ragionevole posta in una situazione comparabile a quella del ricorrente avrebbe avuto giustificate apprensioni relativamente ad un rientro in Afghanistan nelle attuali circostanze sotto il profilo securitario. Sul piano soggettivo siffatto timore è del resto a maggior ragione giustificato dal fatto che le sue mansioni e la sua vicinanza con le forze ISAF fossero ormai di dominio pubblico, segnatamente a seguito dello smarrimento della fotografia che lo ritraeva e della fuga di notizie imputabile alle stesse reclute. Negli stessi termini, da un punto di vista oggettivo, vi sono concreti e sufficienti indizi che fanno apparire, in un futuro prossimo l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi come altamente probabile, segnatamente alla luce del grande numero di eventi di questa natura aventi regolarmente luogo nella regione esaminata. Ciò detto, il rischio di subire atti pregiudizievoli non può essere escluso, come pare volerlo intendere l'autorità intimata, sulla sola base del fatto che il ricorrente non abbia incontrato particolari problematiche nei mesi antecedenti all'espatrio. Egli ha infatti a più riprese asserito aver adottato un comportamento estremamente discreto mei due o tre mesi in questione; comportamento che non può però essergli ragionevolmente imposto in futuro nelle circostanze del caso di specie e che comunque non lo pone efficacemente al riparo dai rischi menzionati. Allo stesso modo, l'argomento secondo il quale non vi sarebbe alcun rischio in ragione del fatto che il ricorrente, durante il periodo di impiego presso l'ISAF, non avrebbe subito ripercussioni è da considerarsi fuorviante. Come si evince dalle sue dichiarazioni, sino alla partenza delle truppe straniere egli sarebbe pressoché sempre rimasto presso il campo di addestramento, ovvero sotto la protezione diretta delle forze NATO.

E. 5.8 Non essendo tuttavia nel caso che ci occupa le persecuzioni imputabili allo stato in quanto tale ma ad un'entità quasi-statale che esercita un potere di fatto limitatamente ad alcune zone del paese d'origine (cfr. sulla nozione GICRA 2000 n° 2 e GICRA 1997 n° 14), occorre ancora, perché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, che il ricorrente non sia in misura di ottenere una protezione adeguata in un'altra regione dell'Afghanistan. Invero, secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione. Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecuzione in una parte del Paese (o abbia il fondato timore di subirla), per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In tal senso, è necessario che l'alternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch'ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3).

E. 5.9 Nel caso che ci riguarda, la SEM, con decisione del 9 gennaio 2017, ha posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese non sono da considerarsi date.

E. 6 Ne viene pertanto che al ricorrente vada riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non risultando inoltre elementi che giustifichino un'esclusione ai sensi dell'art. 53 LAsi, quest'ultimo è parimenti da porre al beneficio dell'asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

E. 7.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 gennaio 2017 è annullata.
  2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 850.- a titolo di spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-780/2017 Sentenza del 13 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 gennaio 2017 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara e confessione sciita, è nato e cresciuto nel villaggio di B._______ nel distretto di Jaghori (Ghazni). Quest'ultimo, dopo aver frequentato undici classi di scuola e successivamente appreso il mestiere di tessitore, sarebbe stato impiegato, dal 2011 al 2014, quale traduttore dalla NATO (per il tramite della missione ISAF; International Security Assistance Force) dapprima nel centro nazionale di istruzione della polizia afghana (National Police Training Center; NPTC) situato nella confinante provincia di Vardak ed in seguito presso lo Special Police Training Center. Dopo aver vissuto per qualche tempo nella cittadina di C._______, nel distretto di Qarabagh, egli sarebbe quindi espatriato illegalmente giungendo in Svizzera nell'estate del 2015 transitando da diversi paesi terzi. Il 29 luglio 2017 egli ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Kreuzlingen (cfr. atto A7, pag. 2 e segg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa dei timori di subire atti pregiudizievoli per via del suo impiego come traduttore. A suo dire, in Afghanistan, coloro che collaborano con le forze NATO sarebbero visti come infedeli, specialmente se di etnia Hazara e come tali rischierebbero di subire ripercussioni segnatamente per mano dei Talebani. A riprova di ciò, l'interessato ha asserito che molti suoi colleghi sarebbero stati uccisi proprio dal gruppo fondamentalista. Avendo inoltre l'interessato adottato uno stile di vita occidentale, segnatamente bevendo alcool, egli avrebbe attirato l'attenzione degli abitanti del luogo e di alcuni membri corrotti dello stesso corpo di polizia. In un'occasione egli sarebbe anche stato insultato per queste stesse ragioni. Per di più, un giorno, un collega del richiedente asilo avrebbe suo malgrado lasciato cadere tra le mani dei Talebani una fotografia che lo ritraeva nell'ambito delle sue mansioni. A partire da quel momento, i rischi per la sua incolumità sarebbero aumentati per il che, egli sarebbe stato estremamente cauto negli spostamenti rimanendo pressoché integralmente presso il centro di addestramento. Dopo il ritiro del contingente ISAF dal paese, il ricorrente, che, a differenza di molti colleghi, non sarebbe riuscito a raggiungere un paese nato nell'ambito di un programma di ricollocamento agevolato per ex collaboratori, avrebbe tentato di installarsi a C._______ facendo affidamento sul fatto di non essere conosciuto. Egli avrebbe finito però per trovarsi ancor più nelle vicinanze delle zone controllate dai Talebani, ovvero maggiormente in pericolo (cfr. atto A15, pag. 2 e segg.). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha versato agli diverse fotografie che lo ritraggono nell'ambito di situazioni di lavoro per il conto dell'ISAF, alcuni certificati di lavoro nonché copia del badge a lui assegnato. B. Con decisione del 9 gennaio 2017, notificata all'interessato l'11 gennaio 2017 (cfr. atto A21), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dello stesso, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 6 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 maggio 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM. E. L'autorità inferiore, con scritto del 23 maggio 2017, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso. F. Con osservazioni dell'8 giugno 2017 il ricorrente si è espresso in replica. G. Il 13 luglio 2017 l'autorità intimata ha confermato le precedenti considerazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 gennaio 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato che il ricorrente non vanterebbe alcun timore futuro di subire delle persecuzioni nel suo paese d'origine. Invero, dopo aver smesso di lavorare per l'ISAF nel 2014, egli sarebbe rimasto nel paese per ulteriori due o tre mesi. La madre risiederebbe inoltre tuttora in Afghanistan senza subire ripercussioni. Oltracciò, in quasi tre anni di lavoro nessuno sarebbe venuto a cercarlo nonostante il suo impiego fosse di dominio pubblico. Da ultimo, i mezzi di prova prodotti attesterebbero unicamente la collaborazione del ricorrente con le forze NATO senza tuttavia dimostrare alcuna esposizione a pericolo. 4.2 Nel proprio gravame il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire, egli avrebbe invero asserito che una volta cessata l'attività per conto dell'ISAF, si sarebbe trasferito recandosi in un altro villaggio con la madre e non uscendo praticamente più di casa per motivi di sicurezza. Per di più, anche dopo il suo espatrio quest'ultima avrebbe mantenuto un comportamento molto discreto. Inoltre, gli abitanti di B._______ si sarebbero convinti che il ricorrente e la madre avrebbero riparato negli stati uniti come i colleghi interpreti. Ciò detto, nonostante la SEM abbia considerato che nei tre anni precedenti nessuno avrebbe proferito minacce nei suoi confronti, andrebbe quantomeno tenuto debitamente conto del fatto ch'egli avrebbe dichiarato essere stato insultato dalla gente del villaggio. Oltracciò, egli avrebbe anche allegato che nel 2013, durante un tragitto in auto, lui ed alcuni colleghi sarebbero stati attaccati. Per le medesime ragioni, il fatto che dopo l'espatrio egli non avrebbe fatto l'oggetto di ricerche da parte dei Talebani non sarebbe decisivo. Il ricorrente non avrebbe del resto avuto alcun contatto diretto con la madre dopo la sua partenza. Da ultimo, quanto ai mezzi di prova prodotti, sarebbe necessario constatare che la SEM non avrebbe messo in discussione la sua collaborazione con l'ISAF. Ora, risulterebbe che i Talebani interverrebbero con estrema violenza nei confronti dei collaboratori del governo e delle forze estere impegnate in Afghanistan. Il ricorrente, peraltro di etnia hazara, sarebbe pertanto esposto a causa dalla sua prolungata collaborazione con le forze NATO. In tale contesto egli cita quindi le linee guida dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo il cui tenore vi sarebbero da inventariare diversi casi di assassinii di civili afghani che avrebbero collaborato con le forze di sicurezza straniere (in particolare di ex interpreti le cui esecuzioni sarebbero stimate in diverse centinaia). A sostegno del suo gravame, il ricorrente produce un'ulteriore dichiarazione di D._______, ufficiale di collegamento dell'ISAF presso il NPTC, in favore di un suo collega interprete e laddove è tra le altre cose riportato come parte delle numerosissime reclute avrebbero rilasciato informazioni sugli afgani alle dipendenze dell'ISAF presso la popolazione locale così come l'episodio del ritrovamento della fotografia, seppur senza espresso riferimento al nominativo dell'insorgente. Altresì, egli adduce un dossier fotografico riguardante il suo impiego presso il campo di addestramento. 4.3 Nell'ambito della propria risposta al gravame l'autorità intimata si è sostanzialmente limitata a riconfermarsi nella propria posizione. La SEM ha quantomeno rilevato come il solo fatto di aver subito degli insulti non andrebbe considerato quale indice di eventuali persecuzioni da parte dei Talebani. Allo stesso modo, l'attacco subito nell'ambito dello spostamento veicolare non si accomunerebbe con una persecuzione mirata nei suoi confronti. Il solo fatto che il ricorrente sia stato impiegato dalle forze ISAF non sarebbe invero motivo sufficiente per ammettere ch'egli possa divenire presto o tardi un bersaglio dei Talebani. In realtà, il ricorrente non avrebbe allegato alcun elemento concreto a riprova di un interesse concreto del gruppo fondamentalista nei suoi confronti. Questi non avrebbero in effetti mai tentato di agire contro la sua persona durante la sua collaborazione né tantomeno manifestato una tale intenzione. Nemmeno i nuovi mezzi di prova prodotti giustificherebbero una diversa valutazione. 4.4 In sede di replica, il ricorrente ha ribadito la necessità di riconoscere in specie la presenza di un timore fondato, segnatamente sulla base del suo ruolo di collaboratore dell'ISAF, delle informazioni note e verificabili circa gli atti di violenza perpetrati nei confronti di persone con mansioni analoghe nonché delle minacce di cui lui stesso avrebbe già fatto l'oggetto. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). 5.2 Nel caso in esame l'autorità di prime cure non ha posto in discussione le allegazioni dell'interessato sotto il profilo della verosimiglianza. Lo stesso Tribunale, alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, non ritiene vi siano elementi per dubitare della veridicità della versione da lui fornita. Perché il gravame possa essere evaso, resta ora da determinare se il ricorrente sia effettivamente in misura di avvalersi di una fattispecie rilevante in materia d'asilo. 5.3 A tal riguardo, occorre rammentare come il Tribunale tenga conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 5.4 In relazione a ciò, si noti che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti degli interessati, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della loro appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che li espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, coloro che sono già stati vittima di persecuzione hanno dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di coloro che ne sono l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.5 Senza riguardo per la situazione personale dell'insorgente, va inoltre rilevato come nel contesto afghano, per le persone aventi legami con le forze ISAF, vi sia in genere da riconoscere un rischio accresciuto di esposizione ad atti pregiudizievoli. Infatti, secondo diverse fonti, gli afghani che vengono visti con regolarità presso le basi militari ed i centri di addestramento e che lavorano in stretta collaborazione con le forze militari straniere, corrono un pericolo particolarmente elevato di venir presi di mira da gruppi radicali - segnatamente dai Talebani. Per quest'ultimi, i musulmani impiegati da coloro che ritengono siano degli infedeli occupanti abusivamente la loro terra sono infatti visti alla stregua di traditori da punire severamente. Su tali presupposti, i fatti di sangue aventi quali vittime dei collaboratori delle forze ISAF sarebbero moltissimi. Per quanto riguarda più nello specifico gli interpreti impiegati dalla forze militari estere, alcune fonti riferiscono addirittura di migliaia di ferimenti e di diverse centinaia di assassinii ad opera dei Talebani e di altri gruppi fondamentalisti di estrazione pasthun (cfr. sentenza del Tribunale E-117/2016 del 31 ottobre 2017 consid. 7.3 e riferimenti citati; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 16 aprile 2016, pagg. 37 e segg.). 5.6 Per maggiore completezza è inoltre d'uopo rammentare che la provincia di Ghazni è risultata molto colpita da tutti in conflitti che hanno martoriato l'Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popolazione si venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governative e le varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell'affermazione dei Talebani nella seconda metà degli anni '90, la regione risultò poi tra le più toccate dall'oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani da essi messe in atto. Nonostante un provvisorio miglioramento facente seguito all'intervento della coalizione internazionale nei primi anni 2000, la situazione, sul finire della decade mutò nuovamente in peggio. Per quanto riguarda in particolare il distretto di Qarabagh, fonti indipendenti riportavano, nel 2010-2011, che seppur formalmente integrato nel territorio governativo, i territori abitati dall'etnia pasthun erano in prevalenza controllati dai Talebani o quantomeno vi era una forte presenza di quest'ultimi. Come già avvenuto negli anni '90, il controllo da parte di tale gruppo veniva esercitato, direttamente o indirettamente, per mezzo della paura e dell'intimidazione (cfr. sentenza del Tribunale D-424/2015 del 20 dicembre 2016 consid. 6.2 e riferimenti citati). 5.7 Ora, alla luce delle già esposte considerazioni, è indubbio che si possa partire dal presupposto che il ricorrente, in quanto ex-interprete di etnia hazara al soldo dell'ISAF e proveniente da una regione con una forte presenza di gruppi fondamentalisti, pur senza potersi avvalere di persecuzioni anteriori, possa vantare un fondato timore di subire atti pregiudizievoli rilevanti in caso di ritorno in patria. Visti i pregressi riguardanti i colleghi e le succitate evidenze quanto all'agire dei Talebani, non si può invero dubitare che qualsiasi persona ragionevole posta in una situazione comparabile a quella del ricorrente avrebbe avuto giustificate apprensioni relativamente ad un rientro in Afghanistan nelle attuali circostanze sotto il profilo securitario. Sul piano soggettivo siffatto timore è del resto a maggior ragione giustificato dal fatto che le sue mansioni e la sua vicinanza con le forze ISAF fossero ormai di dominio pubblico, segnatamente a seguito dello smarrimento della fotografia che lo ritraeva e della fuga di notizie imputabile alle stesse reclute. Negli stessi termini, da un punto di vista oggettivo, vi sono concreti e sufficienti indizi che fanno apparire, in un futuro prossimo l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi come altamente probabile, segnatamente alla luce del grande numero di eventi di questa natura aventi regolarmente luogo nella regione esaminata. Ciò detto, il rischio di subire atti pregiudizievoli non può essere escluso, come pare volerlo intendere l'autorità intimata, sulla sola base del fatto che il ricorrente non abbia incontrato particolari problematiche nei mesi antecedenti all'espatrio. Egli ha infatti a più riprese asserito aver adottato un comportamento estremamente discreto mei due o tre mesi in questione; comportamento che non può però essergli ragionevolmente imposto in futuro nelle circostanze del caso di specie e che comunque non lo pone efficacemente al riparo dai rischi menzionati. Allo stesso modo, l'argomento secondo il quale non vi sarebbe alcun rischio in ragione del fatto che il ricorrente, durante il periodo di impiego presso l'ISAF, non avrebbe subito ripercussioni è da considerarsi fuorviante. Come si evince dalle sue dichiarazioni, sino alla partenza delle truppe straniere egli sarebbe pressoché sempre rimasto presso il campo di addestramento, ovvero sotto la protezione diretta delle forze NATO. 5.8 Non essendo tuttavia nel caso che ci occupa le persecuzioni imputabili allo stato in quanto tale ma ad un'entità quasi-statale che esercita un potere di fatto limitatamente ad alcune zone del paese d'origine (cfr. sulla nozione GICRA 2000 n° 2 e GICRA 1997 n° 14), occorre ancora, perché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, che il ricorrente non sia in misura di ottenere una protezione adeguata in un'altra regione dell'Afghanistan. Invero, secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione. Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecuzione in una parte del Paese (o abbia il fondato timore di subirla), per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In tal senso, è necessario che l'alternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch'ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3). 5.9 Nel caso che ci riguarda, la SEM, con decisione del 9 gennaio 2017, ha posto il ricorrente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese non sono da considerarsi date.

6. Ne viene pertanto che al ricorrente vada riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non risultando inoltre elementi che giustifichino un'esclusione ai sensi dell'art. 53 LAsi, quest'ultimo è parimenti da porre al beneficio dell'asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi). 7. 7.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 gennaio 2017 è annullata.

2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 850.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: