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D-3180/2021

D-3180/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-28 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano, con ultimo domicilio nel Paese d'origine nel villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2021 (cfr. atti SEM n. [{...}]-3/3; 12/10, p.to 1.07, pag. 3 e n. 18/12, D7 segg., pag. 2). B. Dalle successive indagini svolte dalla SEM il (...) maggio 2021, è risultato che il medesimo aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in E._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 8/1, 9/1 e 13/2). C. L'(...) maggio 2021, l'interessato ha sostenuto un colloquio relativo il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10; di seguito: verbale 1), rispettivamente il (...) maggio 2021 un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 15/2) e da ultimo un'audizione riguardante i suoi motivi d'asilo in data (...) giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 18/12; di seguito: verbale 2). Nell'ambito degli stessi egli ha sostanzialmente, e per quanto qui di rilievo, asserito che, a partire dal (...), diversi villaggi limitrofi avrebbero subito gli attacchi di talebani nonché che anche la gente del suo villaggio sarebbe stata infastidita dai kuchi - sostenuti dai talebani - con segnatamente minacce e percosse ai bambini, nonché con depredazioni ai danni degli abitanti della zona, in quanto i medesimi volevano impossessarsi delle loro terre e scacciarli dai loro villaggi. Per questo motivo, lui insieme ad altre (...) persone del villaggio, nel (...) del (...), avrebbero costituito un gruppo di autodifesa per respingere i kuchi durante le loro incursioni notturne. Durante la notte del giorno (...) del mese (...) dell'anno (...), un gruppo armato formato da (...) kuchi, avrebbero ucciso una (...) di pecore nel loro villaggio, di cui (...) appartenenti alla sua famiglia, con l'intento di costringere gli abitanti del villaggio ad andarsene. Egli, assieme al gruppo di autodifesa, si sarebbe recato nella zona, nascondendosi e mettendosi al riparo, senza avvicinarsi ai kuchi, sparando unicamente dei colpi. In seguito non si sarebbero svolti altri attacchi da parte di questi ultimi. Lui avrebbe appreso però, da altri compaesani, che nel (...) del (...), allorché questi ultimi stavano rincasando da una festa di matrimonio, sarebbero stati fermati dai talebani. I predetti avrebbero trattenuto unicamente (...) membri appartenenti al gruppo di difesa popolare, lasciando invece ripartire gli altri compaesani, e dei primi non si avrebbe più avuto alcuna novella. Temendo di poter subire la stessa sorte, in quanto riterrebbe che i kuchi abbiano fornito delle informazioni sul conto dei membri del gruppo di autodifesa ai talebani, il richiedente insieme alla sua famiglia - formata dalla madre e dai suoi fratelli e sorelle - avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) del (...), recandosi in F._______. Ivi vi avrebbe soggiornato illegalmente con la famiglia sino al (...), giorno in cui sarebbe partito alla volta dell'Europa, giungendo dapprima in E._______, ed in seguito in Svizzera il (...) maggio 2021. Dopo la sua partenza dall'Afghanistan, non avrebbe più avuto notizie riguardo il suo villaggio, né contatti con abitanti del medesimo. Quali ulteriori motivi che si opporrebbero ad un suo rientro in Afghanistan, l'interessato ha indicato che per le persone di etnia hazara non vi sarebbe alcuna sicurezza, non potrebbero studiare né viaggiare tranquillamente da una provincia all'altra del Paese. Dovunque si recherebbero, subirebbero infatti tentativi di sequestro e uccisioni (cfr. verbale 2, D101, pag. 11). D. Il 9 giugno 2021 l'interessato ha presentato, per il tramite della sua rappresentante legale, le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. 23/3) al progetto di decisione della SEM dell'8 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 22/7). E. Con decisione del 10 giugno 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 26/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato ex art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha respinto parimenti la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso al medesimo l'ammissione provvisoria, in quanto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. F. Per il tramite del plico raccomandato del 9 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed un nuovo esame delle sue allegazioni. Ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: copia di una fotografia raffigurante un presunto accampamento di kuchi situato nei pressi del villaggio del ricorrente (cfr. documento rubricato dal ricorrente sub doc. 3); copia di una fotografia che rappresenterebbe le abitazioni distrutte del villaggio del ricorrente da parte dei kuchi a seguito dell'attacco del (...) (cfr. l'allegato registrato dall'insorgente sub doc. 4); nonché copia di uno scritto in lingua straniera, che sarebbe stato redatto dal capo del villaggio del ricorrente a nome di quest'ultimo circa l'episodio in cui sarebbero stati sequestrati i (...) membri del gruppo di autodifesa, e validato dalle firme di (...) anziani del villaggio, con la relativa scheda descrittiva di traduzione del suo contenuto (cfr. documento rubricato sub doc. 5). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.1 Nel provvedimento querelato, l'autorità inferiore ha considerato che non vi fosse agli atti alcun elemento che conduca a ritenere che l'insorgente sia esposto ad un serio pregiudizio o abbia un fondato timore di esserlo ai sensi di uno dei motivi espressi all'art. 3 LAsi. Invero, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, la SEM ha dapprima osservato come gli attacchi compiuti dai kuchi nel villaggio del ricorrente, i quali sembrerebbero peraltro circoscritti ad un'unica occasione, avrebbero avuto uno scopo intimidatorio, di saccheggio e devastazione generale per impossessarsi delle terre del villaggio, ma non avrebbero mai avuto alcuna intenzionalità di arrecargli un pregiudizio diretto. Anche la sparizione di (...) membri del gruppo, del quale egli avrebbe fornito un resoconto frammentario ed impreciso, risulterebbe un'evenienza irrilevante dal profilo dell'asilo. Ciò anche considerato che egli stesso avrebbe asserito di non aver riscontrato alcun problema personale e diretto né con i talebani né tantomeno con i kuchi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che il parere dell'insorgente non contenesse fatti o mezzi di prova che giustificassero una modifica delle conclusioni succitate. In particolare, la circostanza che egli facesse parte di un gruppo di difesa, di cui l'unico episodio di qualche rilevanza sarebbe stato quello del (...), per la brevità e sporadicità dell'operato per lo stesso, come pure per la mancanza di contatti visivi, diretti, personali o di qualsiasi tipo, non farebbe di lui un potenziale bersaglio per i talebani, come sostenuto dal ricorrente.

E. 5.2 Nel proprio gravame, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente avversa integralmente le conclusioni della decisione impugnata. In primo luogo, ribadisce come l'attacco del (...) da parte dei kuchi - di cui a supporto delle sue allegazioni produce i doc. 3 e doc. 4 - sarebbe stato soltanto l'ultimo di una lunga serie, altrimenti, difficilmente la decisione degli abitanti del villaggio di acquistare delle armi e di costituire un gruppo di difesa troverebbe giustificazione. In secondo luogo, la brevità dell'operato di tale gruppo, sarebbe da ricondurre all'evenienza che (...) dei membri dello stesso sarebbero stati sequestrati dai talebani, costringendo i membri restanti a lasciare il Paese d'origine. A supporto di tale episodio, egli introduce il resoconto che sarebbe stato redatto dal capo del villaggio e nome del ricorrente e sottoscritto da (...) anziani del villaggio (cfr. sub doc. 5). Il fatto poi che il sequestro non fosse casuale, ma mirato ai membri di tale gruppo, sarebbe confermato dal fatto che gli altri abitanti avrebbero invece potuto rincasare. Inoltre, la breve tempistica in cui si sarebbero svolti i fatti, confermerebbe la sussistenza di un fondato timore per il ricorrente di subire ritorsioni da parte dei talebani a causa della sua appartenenza al gruppo di difesa popolare. A tal proposito l'insorgente cita un caso del Tribunale di G._______ del (...). In terzo luogo, riferendosi anche alla sentenza del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, l'insorgente ritiene che proprio la prontezza della sua fuga avrebbe impedito il concretarsi di contatti diretti con i talebani. L'assenza di persecuzioni da parte dei medesimi prima della sua fuga, non potrebbe quindi essere posta in capo all'insorgente. Sarebbe peraltro risaputo che i talebani avrebbero il controllo della provincia di D._______, che perseguiterebbero, anche sostenendo i kuchi, l'etnia hazara, nonché che l'appartenenza ad una milizia locale esponga l'interessato a persecuzioni da parte dei talebani, come da giurisprudenza referenziata che cita. Alla luce di tali elementi, il ricorrente ritiene che non soltanto i motivi d'asilo addotti lo qualificherebbero quale potenziale vittima di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo da parte dei talebani, bensì il rischio di subirne sarebbe ulteriormente aggravato dalla sua appartenenza all'etnia hazara, nonché ad una milizia di autodifesa. La SEM si sarebbe pertanto erroneamente esentata dall'esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, accertando in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ed interpretando in modo inesatto il diritto federale ed internazionale applicabile, violando così, di convesso, l'art. 106 cpv. 1 lett. a e lett. b LAsi.

E. 6 D'ingresso il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione sindacata del 10 giugno 2021, e non avendo l'insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete.

E. 8.1 Nella presente disamina, il Tribunale ritiene, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, che il ricorrente non abbia dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo siano adempiute. Invero, né dalle dichiarazioni rilasciate in corso di procedura dall'insorgente - la quale verosimiglianza (art. 7 LAsi) può rimanere in specie indecisa - né d'alcun elemento all'inserto, risulterebbe che egli sia stato l'oggetto, in modo mirato, di persecuzioni determinanti in materia d'asilo, per uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi. Le due evenienze che sarebbero sopraggiunte ad un intervallo di circa (...) e poco prima del suo espatrio, non contengono difatti degli elementi concreti e sostanziati per ritenere l'esistenza di una volontà da parte dei talebani, o rispettivamente dei kuchi, di volerlo perseguitare personalmente per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Circa il fatto, evidenziato anche nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso), che il villaggio del ricorrente sarebbe stato attaccato diverse volte da parte dei kuchi, prima dell'ultimo episodio del (...) (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5 seg.; D92, pag. 10); il Tribunale rileva difatti quanto segue. Sebbene il ricorrente riferisca genericamente anche che i kuchi dicessero agli abitanti del villaggio della loro intenzione di "uccidere tutti gli hazara e fare una pulizia etnica" (cfr. verbale 2, D55, pag. 6) e ancora che li avrebbero minacciati asserendo "che volevano eliminare tutta la nostra generazione" (cfr. verbale 2, D56, pag. 7); in concreto egli ha affermato di non avere mai avuto problemi diretti e personali con i kuchi, salvo l'episodio del (...) (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 10). Inoltre, anche dalla descrizione di quest'ultima evenienza e dalle stesse allegazioni dell'insorgente, l'intenzione dei kuchi appare essere esclusivamente, con le minacce e le incursioni nei territori del villaggio dell'insorgente messi a coltivazione o dove si trovavano a pascolare i loro armenti, di obbligare gli abitanti del villaggio a lasciare le loro case, perché essi potessero impadronirsi dei loro terreni (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 6 segg.), e non ad arrecare loro un pregiudizio serio e concreto secondo uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Del resto, anche l'attacco del (...), si sarebbe svolto da parte dei kuchi soltanto con l'uccisione di capi di bestiame, con l'intenzione di obbligarli a lasciare i loro terreni (cfr. verbale 2, D67, D70 e D76, pag. 8; D79 seg., pag. 9), ma in nessun caso vi sono degli indizi per ritenere che i medesimi avessero l'intenzione di sterminarli o arrecare loro un qualsivoglia pregiudizio a causa della loro etnia, come allegato dall'insorgente. Inoltre, le circostanze di quest'unico evento dove il gruppo di autodifesa del villaggio sarebbe stato operativo, non risulta fondare la sussistenza di un timore fondato di subire delle ritorsioni da parte dei talebani, per l'appartenenza dell'insorgente a tale gruppo. Non sono rilevabili difatti nella descrizione fornita dell'attacco dei kuchi da parte del ricorrente nell'audizione federale, degli elementi che porterebbero a ritenere che egli fosse stato riconosciuto dai medesimi e men che meno che gli stessi avrebbero fornito una qualsivoglia informazione sul suo conto ai talebani. L'episodio del (...), si è invero svolto, secondo le stesse asserzioni dell'insorgente in tarda serata, e sia il ricorrente che i membri del gruppo di difesa popolare, si sarebbe mantenuto a distanza e nascosto, e da lì avrebbero cercato di sparare ai kuchi (cfr. verbale 2, D49, pag. 5; D56, pag. 7; D68, pag. 8; D71, pag. 8; D79, pag. 9). Per di più, se effettivamente avessero voluto colpirlo specificatamente, ne avrebbero avuto le possibilità in più frangenti, giacché il medesimo insorgente ha dichiarato di avere incontrato i kuchi di persona più volte (cfr. verbale 2, D78, pag. 9; D81, pag. 9), ma direttamente non avrebbe riscontrato alcuna ulteriore problematica con i medesimi salvo l'episodio sopra circoscritto (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 9), né con i talebani (cfr. verbale 2, D86, pag. 9). Anche la circostanza in cui sarebbero stati sequestrati (...) membri del gruppo di autodifesa da parte dei talebani, non conduce il Tribunale a differente conclusione. La descrizione generica e per sentito dire dell'episodio del (...) da parte dell'insorgente (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 9), non indica difatti, a differenza di quanto ritenuto dall'insorgente sia in corso di audizione federale che nel suo ricorso, che il sequestro di tali membri del gruppo - che può avere delle molteplici cause - sia effettivamente riconducibile alla loro appartenenza al gruppo di autodifesa. In tal senso, anche da tale singola evenienza, il ricorrente non è in grado di provare, o per lo meno di rendere verosimile, dal profilo oggettivo, il sussistere di un timore fondato di subire dei pregiudizi da parte dei kuchi o dei talebani, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, nel caso di un suo rinvio nel Paese d'origine, per la sua partecipazione - peraltro in concreto operativo in un unico episodio - ad un gruppo di difesa popolare. Nel contesto testé considerato, neppure la giurisprudenza citata dall'insorgente nel gravame - che riguarda peraltro delle fattispecie e dei profili degli interessati ben differenti da quello della presente disamina - non conducono il Tribunale ad altro esito rispetto a quanto già sopra considerato.

E. 8.2 In relazione ai mezzi di prova prodotti con il ricorso dall'insorgente, anche gli stessi non sono atti a mutare l'apprezzamento che precede. Per quanto concerne la presunta fotografia di un insediamento di kuchi, prodotta soltanto in copia dall'insorgente (cfr. sub doc. 3), non soltanto non è atta a sostenere che tale accampamento si trovi effettivamente nei pressi del villaggio dell'insorgente in Afghanistan, potendo essere stata scattata dovunque, ma anche non prova in alcun modo gli asserti dell'insorgente in relazione agli eventi che avrebbe vissuto a causa dei kuchi. Neppure la copia della fotografia che rappresenterebbe il suo villaggio (cfr. sub doc. 4), è in grado di rendere maggiormente credibile il timore di subire delle persecuzioni da parte dei kuchi e/o dei talebani da parte dell'insorgente. Invero, a parte che tale stampa potrebbe raffigurare qualsiasi villaggio afghano, non essendoci alcun elemento che lo possa contraddistinguere, a differenza di quanto affermato nel ricorso in proposito a tale mezzo di prova, l'insorgente non ha mai addotto in corso di procedura che delle abitazioni sarebbero state distrutte a causa dell'attacco dei kuchi del (...) (cfr. punto 2, pag. 3 del ricorso). Tale azione, l'ha difatti sempre e soltanto descritta, come diretta al bestiame e non ha mai allegato che fossero state danneggiate, o addirittura distrutte, delle case (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5 segg.). Per quanto concerne infine lo scritto che, secondo la traduzione contenuta nella scheda descrittiva allegata, sarebbe stato redatto a nome del ricorrente dal capo del villaggio del medesimo (cfr. sub doc. 5), il Tribunale osserva quanto segue. Non soltanto tale documento è stato prodotto in sede ricorsuale soltanto sotto forma di copia, di modo che la sua autenticità non può essere verificata, ma anche le evenienze riportate non risultano combaciare in alcun modo con quanto narrato dall'insorgente in corso di audizione. In particolare, nel mezzo di prova si descrive di un evento nel quale un certo "H._______" - quindi già tale nominativo differente da quello dichiarato dall'insorgente in corso di procedura (cfr. verbale 1, p.to 1.02, pag. 2) - sarebbe andato a controllare con altre (...) persone le loro terre ed avrebbero incontrato un gruppo di kuchi per la strada. Ma tale episodio, descritto in termini molto generici e superficiali, risulta essere discrepante con l'evento del (...) narrato dall'insorgente in audizione federale. Inoltre, in riferimento alla sparizione di (...) persone, si riporta che "Da ieri non ci sono state loro notizie", dando ad intendere che la redazione del documento sarebbe avvenuto il giorno seguente al fatto, confezionamento del medesimo che l'insorgente non ha mai addotto in audizione. Inoltre, la data presente nel documento, risulta essere incompleta, e presenta soltanto l'anno in cui sarebbe stato emesso il documento, ovvero il (...) secondo il calendario persiano. Tale anno, convertito nel calendario gregoriano risulta essere equivalente all'anno (...) (cfr. www.iranweb.it/il-calendario-persiano/, consultato il 16 luglio 2021), e quindi redatto in un periodo ben precedente gli eventi ai quali si è riferito il ricorrente in corso di procedura. Infine, appare quanto mai poco credibile, che l'insorgente, il quale aveva dichiarato in audizione di non avere alcun contatto con persone del villaggio a partire dal suo espatrio nel (...) del (...) e di non avere alcuna notizia concernente il medesimo (cfr. verbale 2, D90 seg., pag. 10), improvvisamente - e senza peraltro fornire alcuna spiegazione di come si sarebbe procurato i mezzi di prova prodotti con il ricorso - sia riuscito a produrre con il gravame la documentazione succitata. Visto quanto precede, non si può quindi escludere che si tratti, per quanto concerne il doc. 5, di un documento falso, confezionato ai meri fini della causa.

E. 8.3 Per il resto, la sola appartenenza del ricorrente all'etnia hazara, non costituisce, di per sé solo, un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, le condizioni poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. le sentenze del Tribunale E-832/2021 del 23 aprile 2021, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti citati, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]).

E. 9 Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM poteva quindi esimersi, a ragione, dal procedere ad un esame della verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente e non risulta essere incorsa, alla luce di quanto sopra, in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b), né in una violazione del diritto federale e internazionale applicabile (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), come sollevato nel gravame dall'insorgente. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 12 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3180/2021 Sentenza del 28 luglio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 10 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano, con ultimo domicilio nel Paese d'origine nel villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2021 (cfr. atti SEM n. [{...}]-3/3; 12/10, p.to 1.07, pag. 3 e n. 18/12, D7 segg., pag. 2). B. Dalle successive indagini svolte dalla SEM il (...) maggio 2021, è risultato che il medesimo aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa in E._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 8/1, 9/1 e 13/2). C. L'(...) maggio 2021, l'interessato ha sostenuto un colloquio relativo il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 12/10; di seguito: verbale 1), rispettivamente il (...) maggio 2021 un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 15/2) e da ultimo un'audizione riguardante i suoi motivi d'asilo in data (...) giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 18/12; di seguito: verbale 2). Nell'ambito degli stessi egli ha sostanzialmente, e per quanto qui di rilievo, asserito che, a partire dal (...), diversi villaggi limitrofi avrebbero subito gli attacchi di talebani nonché che anche la gente del suo villaggio sarebbe stata infastidita dai kuchi - sostenuti dai talebani - con segnatamente minacce e percosse ai bambini, nonché con depredazioni ai danni degli abitanti della zona, in quanto i medesimi volevano impossessarsi delle loro terre e scacciarli dai loro villaggi. Per questo motivo, lui insieme ad altre (...) persone del villaggio, nel (...) del (...), avrebbero costituito un gruppo di autodifesa per respingere i kuchi durante le loro incursioni notturne. Durante la notte del giorno (...) del mese (...) dell'anno (...), un gruppo armato formato da (...) kuchi, avrebbero ucciso una (...) di pecore nel loro villaggio, di cui (...) appartenenti alla sua famiglia, con l'intento di costringere gli abitanti del villaggio ad andarsene. Egli, assieme al gruppo di autodifesa, si sarebbe recato nella zona, nascondendosi e mettendosi al riparo, senza avvicinarsi ai kuchi, sparando unicamente dei colpi. In seguito non si sarebbero svolti altri attacchi da parte di questi ultimi. Lui avrebbe appreso però, da altri compaesani, che nel (...) del (...), allorché questi ultimi stavano rincasando da una festa di matrimonio, sarebbero stati fermati dai talebani. I predetti avrebbero trattenuto unicamente (...) membri appartenenti al gruppo di difesa popolare, lasciando invece ripartire gli altri compaesani, e dei primi non si avrebbe più avuto alcuna novella. Temendo di poter subire la stessa sorte, in quanto riterrebbe che i kuchi abbiano fornito delle informazioni sul conto dei membri del gruppo di autodifesa ai talebani, il richiedente insieme alla sua famiglia - formata dalla madre e dai suoi fratelli e sorelle - avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) del (...), recandosi in F._______. Ivi vi avrebbe soggiornato illegalmente con la famiglia sino al (...), giorno in cui sarebbe partito alla volta dell'Europa, giungendo dapprima in E._______, ed in seguito in Svizzera il (...) maggio 2021. Dopo la sua partenza dall'Afghanistan, non avrebbe più avuto notizie riguardo il suo villaggio, né contatti con abitanti del medesimo. Quali ulteriori motivi che si opporrebbero ad un suo rientro in Afghanistan, l'interessato ha indicato che per le persone di etnia hazara non vi sarebbe alcuna sicurezza, non potrebbero studiare né viaggiare tranquillamente da una provincia all'altra del Paese. Dovunque si recherebbero, subirebbero infatti tentativi di sequestro e uccisioni (cfr. verbale 2, D101, pag. 11). D. Il 9 giugno 2021 l'interessato ha presentato, per il tramite della sua rappresentante legale, le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. 23/3) al progetto di decisione della SEM dell'8 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 22/7). E. Con decisione del 10 giugno 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 26/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato ex art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha respinto parimenti la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso al medesimo l'ammissione provvisoria, in quanto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. F. Per il tramite del plico raccomandato del 9 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed un nuovo esame delle sue allegazioni. Ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: copia di una fotografia raffigurante un presunto accampamento di kuchi situato nei pressi del villaggio del ricorrente (cfr. documento rubricato dal ricorrente sub doc. 3); copia di una fotografia che rappresenterebbe le abitazioni distrutte del villaggio del ricorrente da parte dei kuchi a seguito dell'attacco del (...) (cfr. l'allegato registrato dall'insorgente sub doc. 4); nonché copia di uno scritto in lingua straniera, che sarebbe stato redatto dal capo del villaggio del ricorrente a nome di quest'ultimo circa l'episodio in cui sarebbero stati sequestrati i (...) membri del gruppo di autodifesa, e validato dalle firme di (...) anziani del villaggio, con la relativa scheda descrittiva di traduzione del suo contenuto (cfr. documento rubricato sub doc. 5). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nel provvedimento querelato, l'autorità inferiore ha considerato che non vi fosse agli atti alcun elemento che conduca a ritenere che l'insorgente sia esposto ad un serio pregiudizio o abbia un fondato timore di esserlo ai sensi di uno dei motivi espressi all'art. 3 LAsi. Invero, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, la SEM ha dapprima osservato come gli attacchi compiuti dai kuchi nel villaggio del ricorrente, i quali sembrerebbero peraltro circoscritti ad un'unica occasione, avrebbero avuto uno scopo intimidatorio, di saccheggio e devastazione generale per impossessarsi delle terre del villaggio, ma non avrebbero mai avuto alcuna intenzionalità di arrecargli un pregiudizio diretto. Anche la sparizione di (...) membri del gruppo, del quale egli avrebbe fornito un resoconto frammentario ed impreciso, risulterebbe un'evenienza irrilevante dal profilo dell'asilo. Ciò anche considerato che egli stesso avrebbe asserito di non aver riscontrato alcun problema personale e diretto né con i talebani né tantomeno con i kuchi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che il parere dell'insorgente non contenesse fatti o mezzi di prova che giustificassero una modifica delle conclusioni succitate. In particolare, la circostanza che egli facesse parte di un gruppo di difesa, di cui l'unico episodio di qualche rilevanza sarebbe stato quello del (...), per la brevità e sporadicità dell'operato per lo stesso, come pure per la mancanza di contatti visivi, diretti, personali o di qualsiasi tipo, non farebbe di lui un potenziale bersaglio per i talebani, come sostenuto dal ricorrente. 5.2 Nel proprio gravame, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente avversa integralmente le conclusioni della decisione impugnata. In primo luogo, ribadisce come l'attacco del (...) da parte dei kuchi - di cui a supporto delle sue allegazioni produce i doc. 3 e doc. 4 - sarebbe stato soltanto l'ultimo di una lunga serie, altrimenti, difficilmente la decisione degli abitanti del villaggio di acquistare delle armi e di costituire un gruppo di difesa troverebbe giustificazione. In secondo luogo, la brevità dell'operato di tale gruppo, sarebbe da ricondurre all'evenienza che (...) dei membri dello stesso sarebbero stati sequestrati dai talebani, costringendo i membri restanti a lasciare il Paese d'origine. A supporto di tale episodio, egli introduce il resoconto che sarebbe stato redatto dal capo del villaggio e nome del ricorrente e sottoscritto da (...) anziani del villaggio (cfr. sub doc. 5). Il fatto poi che il sequestro non fosse casuale, ma mirato ai membri di tale gruppo, sarebbe confermato dal fatto che gli altri abitanti avrebbero invece potuto rincasare. Inoltre, la breve tempistica in cui si sarebbero svolti i fatti, confermerebbe la sussistenza di un fondato timore per il ricorrente di subire ritorsioni da parte dei talebani a causa della sua appartenenza al gruppo di difesa popolare. A tal proposito l'insorgente cita un caso del Tribunale di G._______ del (...). In terzo luogo, riferendosi anche alla sentenza del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018, l'insorgente ritiene che proprio la prontezza della sua fuga avrebbe impedito il concretarsi di contatti diretti con i talebani. L'assenza di persecuzioni da parte dei medesimi prima della sua fuga, non potrebbe quindi essere posta in capo all'insorgente. Sarebbe peraltro risaputo che i talebani avrebbero il controllo della provincia di D._______, che perseguiterebbero, anche sostenendo i kuchi, l'etnia hazara, nonché che l'appartenenza ad una milizia locale esponga l'interessato a persecuzioni da parte dei talebani, come da giurisprudenza referenziata che cita. Alla luce di tali elementi, il ricorrente ritiene che non soltanto i motivi d'asilo addotti lo qualificherebbero quale potenziale vittima di persecuzioni pertinenti in materia d'asilo da parte dei talebani, bensì il rischio di subirne sarebbe ulteriormente aggravato dalla sua appartenenza all'etnia hazara, nonché ad una milizia di autodifesa. La SEM si sarebbe pertanto erroneamente esentata dall'esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, accertando in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ed interpretando in modo inesatto il diritto federale ed internazionale applicabile, violando così, di convesso, l'art. 106 cpv. 1 lett. a e lett. b LAsi.

6. D'ingresso il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione sindacata del 10 giugno 2021, e non avendo l'insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. 8. 8.1 Nella presente disamina, il Tribunale ritiene, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, che il ricorrente non abbia dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo siano adempiute. Invero, né dalle dichiarazioni rilasciate in corso di procedura dall'insorgente - la quale verosimiglianza (art. 7 LAsi) può rimanere in specie indecisa - né d'alcun elemento all'inserto, risulterebbe che egli sia stato l'oggetto, in modo mirato, di persecuzioni determinanti in materia d'asilo, per uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi. Le due evenienze che sarebbero sopraggiunte ad un intervallo di circa (...) e poco prima del suo espatrio, non contengono difatti degli elementi concreti e sostanziati per ritenere l'esistenza di una volontà da parte dei talebani, o rispettivamente dei kuchi, di volerlo perseguitare personalmente per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Circa il fatto, evidenziato anche nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso), che il villaggio del ricorrente sarebbe stato attaccato diverse volte da parte dei kuchi, prima dell'ultimo episodio del (...) (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5 seg.; D92, pag. 10); il Tribunale rileva difatti quanto segue. Sebbene il ricorrente riferisca genericamente anche che i kuchi dicessero agli abitanti del villaggio della loro intenzione di "uccidere tutti gli hazara e fare una pulizia etnica" (cfr. verbale 2, D55, pag. 6) e ancora che li avrebbero minacciati asserendo "che volevano eliminare tutta la nostra generazione" (cfr. verbale 2, D56, pag. 7); in concreto egli ha affermato di non avere mai avuto problemi diretti e personali con i kuchi, salvo l'episodio del (...) (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 10). Inoltre, anche dalla descrizione di quest'ultima evenienza e dalle stesse allegazioni dell'insorgente, l'intenzione dei kuchi appare essere esclusivamente, con le minacce e le incursioni nei territori del villaggio dell'insorgente messi a coltivazione o dove si trovavano a pascolare i loro armenti, di obbligare gli abitanti del villaggio a lasciare le loro case, perché essi potessero impadronirsi dei loro terreni (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 6 segg.), e non ad arrecare loro un pregiudizio serio e concreto secondo uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Del resto, anche l'attacco del (...), si sarebbe svolto da parte dei kuchi soltanto con l'uccisione di capi di bestiame, con l'intenzione di obbligarli a lasciare i loro terreni (cfr. verbale 2, D67, D70 e D76, pag. 8; D79 seg., pag. 9), ma in nessun caso vi sono degli indizi per ritenere che i medesimi avessero l'intenzione di sterminarli o arrecare loro un qualsivoglia pregiudizio a causa della loro etnia, come allegato dall'insorgente. Inoltre, le circostanze di quest'unico evento dove il gruppo di autodifesa del villaggio sarebbe stato operativo, non risulta fondare la sussistenza di un timore fondato di subire delle ritorsioni da parte dei talebani, per l'appartenenza dell'insorgente a tale gruppo. Non sono rilevabili difatti nella descrizione fornita dell'attacco dei kuchi da parte del ricorrente nell'audizione federale, degli elementi che porterebbero a ritenere che egli fosse stato riconosciuto dai medesimi e men che meno che gli stessi avrebbero fornito una qualsivoglia informazione sul suo conto ai talebani. L'episodio del (...), si è invero svolto, secondo le stesse asserzioni dell'insorgente in tarda serata, e sia il ricorrente che i membri del gruppo di difesa popolare, si sarebbe mantenuto a distanza e nascosto, e da lì avrebbero cercato di sparare ai kuchi (cfr. verbale 2, D49, pag. 5; D56, pag. 7; D68, pag. 8; D71, pag. 8; D79, pag. 9). Per di più, se effettivamente avessero voluto colpirlo specificatamente, ne avrebbero avuto le possibilità in più frangenti, giacché il medesimo insorgente ha dichiarato di avere incontrato i kuchi di persona più volte (cfr. verbale 2, D78, pag. 9; D81, pag. 9), ma direttamente non avrebbe riscontrato alcuna ulteriore problematica con i medesimi salvo l'episodio sopra circoscritto (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 9), né con i talebani (cfr. verbale 2, D86, pag. 9). Anche la circostanza in cui sarebbero stati sequestrati (...) membri del gruppo di autodifesa da parte dei talebani, non conduce il Tribunale a differente conclusione. La descrizione generica e per sentito dire dell'episodio del (...) da parte dell'insorgente (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 9), non indica difatti, a differenza di quanto ritenuto dall'insorgente sia in corso di audizione federale che nel suo ricorso, che il sequestro di tali membri del gruppo - che può avere delle molteplici cause - sia effettivamente riconducibile alla loro appartenenza al gruppo di autodifesa. In tal senso, anche da tale singola evenienza, il ricorrente non è in grado di provare, o per lo meno di rendere verosimile, dal profilo oggettivo, il sussistere di un timore fondato di subire dei pregiudizi da parte dei kuchi o dei talebani, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, nel caso di un suo rinvio nel Paese d'origine, per la sua partecipazione - peraltro in concreto operativo in un unico episodio - ad un gruppo di difesa popolare. Nel contesto testé considerato, neppure la giurisprudenza citata dall'insorgente nel gravame - che riguarda peraltro delle fattispecie e dei profili degli interessati ben differenti da quello della presente disamina - non conducono il Tribunale ad altro esito rispetto a quanto già sopra considerato. 8.2 In relazione ai mezzi di prova prodotti con il ricorso dall'insorgente, anche gli stessi non sono atti a mutare l'apprezzamento che precede. Per quanto concerne la presunta fotografia di un insediamento di kuchi, prodotta soltanto in copia dall'insorgente (cfr. sub doc. 3), non soltanto non è atta a sostenere che tale accampamento si trovi effettivamente nei pressi del villaggio dell'insorgente in Afghanistan, potendo essere stata scattata dovunque, ma anche non prova in alcun modo gli asserti dell'insorgente in relazione agli eventi che avrebbe vissuto a causa dei kuchi. Neppure la copia della fotografia che rappresenterebbe il suo villaggio (cfr. sub doc. 4), è in grado di rendere maggiormente credibile il timore di subire delle persecuzioni da parte dei kuchi e/o dei talebani da parte dell'insorgente. Invero, a parte che tale stampa potrebbe raffigurare qualsiasi villaggio afghano, non essendoci alcun elemento che lo possa contraddistinguere, a differenza di quanto affermato nel ricorso in proposito a tale mezzo di prova, l'insorgente non ha mai addotto in corso di procedura che delle abitazioni sarebbero state distrutte a causa dell'attacco dei kuchi del (...) (cfr. punto 2, pag. 3 del ricorso). Tale azione, l'ha difatti sempre e soltanto descritta, come diretta al bestiame e non ha mai allegato che fossero state danneggiate, o addirittura distrutte, delle case (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5 segg.). Per quanto concerne infine lo scritto che, secondo la traduzione contenuta nella scheda descrittiva allegata, sarebbe stato redatto a nome del ricorrente dal capo del villaggio del medesimo (cfr. sub doc. 5), il Tribunale osserva quanto segue. Non soltanto tale documento è stato prodotto in sede ricorsuale soltanto sotto forma di copia, di modo che la sua autenticità non può essere verificata, ma anche le evenienze riportate non risultano combaciare in alcun modo con quanto narrato dall'insorgente in corso di audizione. In particolare, nel mezzo di prova si descrive di un evento nel quale un certo "H._______" - quindi già tale nominativo differente da quello dichiarato dall'insorgente in corso di procedura (cfr. verbale 1, p.to 1.02, pag. 2) - sarebbe andato a controllare con altre (...) persone le loro terre ed avrebbero incontrato un gruppo di kuchi per la strada. Ma tale episodio, descritto in termini molto generici e superficiali, risulta essere discrepante con l'evento del (...) narrato dall'insorgente in audizione federale. Inoltre, in riferimento alla sparizione di (...) persone, si riporta che "Da ieri non ci sono state loro notizie", dando ad intendere che la redazione del documento sarebbe avvenuto il giorno seguente al fatto, confezionamento del medesimo che l'insorgente non ha mai addotto in audizione. Inoltre, la data presente nel documento, risulta essere incompleta, e presenta soltanto l'anno in cui sarebbe stato emesso il documento, ovvero il (...) secondo il calendario persiano. Tale anno, convertito nel calendario gregoriano risulta essere equivalente all'anno (...) (cfr. www.iranweb.it/il-calendario-persiano/, consultato il 16 luglio 2021), e quindi redatto in un periodo ben precedente gli eventi ai quali si è riferito il ricorrente in corso di procedura. Infine, appare quanto mai poco credibile, che l'insorgente, il quale aveva dichiarato in audizione di non avere alcun contatto con persone del villaggio a partire dal suo espatrio nel (...) del (...) e di non avere alcuna notizia concernente il medesimo (cfr. verbale 2, D90 seg., pag. 10), improvvisamente - e senza peraltro fornire alcuna spiegazione di come si sarebbe procurato i mezzi di prova prodotti con il ricorso - sia riuscito a produrre con il gravame la documentazione succitata. Visto quanto precede, non si può quindi escludere che si tratti, per quanto concerne il doc. 5, di un documento falso, confezionato ai meri fini della causa. 8.3 Per il resto, la sola appartenenza del ricorrente all'etnia hazara, non costituisce, di per sé solo, un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di futura persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, le condizioni poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan, non sono adempiute (cfr. le sentenze del Tribunale E-832/2021 del 23 aprile 2021, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti citati, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]).

9. Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. La SEM poteva quindi esimersi, a ragione, dal procedere ad un esame della verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente e non risulta essere incorsa, alla luce di quanto sopra, in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b), né in una violazione del diritto federale e internazionale applicabile (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), come sollevato nel gravame dall'insorgente. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

12. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: