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D-424/2015

D-424/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-20 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessata, cittadina afgana di etnia tagica e religione sunnita, è nata nella provincia di Panjshir, per poi trasferirsi dapprima a Kabul e in seguito in un villaggio nel distretto di Qarabagh, nella provincia di Ghazni con il marito, dove lavorava quale insegnante nella locale scuola (cfr. atto A7, pagg. 2-5). Durante questo lasso di tempo ha risieduto per alcuni anni illegalmente in Iran. Ella sarebbe espatriata via Iran e Turchia, giungendo in Svizzera il 29 gennaio 2012 e depositandovi la sua domanda d'asilo il giorno stesso (cfr. atto A7 pagg. 8-9). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lasciato l'Afghanistan a causa delle minacce indirizzate a tutti i dipendenti del governo afgano da parte dei talebani ed in particolare in ragione di quanto avvenuto una sera, allorché quest'ultimi si sarebbero presentati presso l'abitazione dove viveva con i famigliari e la avrebbero colpita alle gambe con un arma da fuoco, causandole una lunga degenza (cfr. atto A26, pag.6-7) B. Il marito, anch'esso cittadino afgano di etnia tagica e religione sunnita, è nato e cresciuto nel distretto di Qarabagh. Egli si è poi trasferito nella capitale allorquando la situazione nelle zone rurali era diventata insostenibile, per poi tornare in seguito nella regione d'origine dove ha a sua volta esercitato la professione di docente elementare. Nel mentre ha anch'egli risieduto per alcuni anni illegalmente in Iran. Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha a sua volta dichiarato di essere espatriato a causa delle minacce e delle insidie subite dai talebani ed in particolare a seguito degli avvenimenti che avrebbero avuto luogo presso la loro abitazione (cfr. atto A30, pagg. 5 e segg.). C. Con decisione del 19 dicembre 2014, notificata agli interessati in data 22 dicembre 2014 (cfr. atto A33), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dello stesso verso l'Afghanistan concedendo pertanto l'ammissione provvisoria ai richiedenti ed ai loro figli. D. Il 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato, e la concessione dell'asilo. Hanno altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria da intendersi quale richiesta di esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. E. A sostegno del gravame, in data 23 gennaio e 27 marzo 2015, i ricorrenti hanno prodotto tre diversi certificati medici riguardanti lo stato di salute psicofisico di A._______. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° aprile 2015, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo a condizione che l'indigenza venisse dimostrata con un'attestazione. In data 10 aprile 2015, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la documentazione a comprova della mancanza di mezzi di sostentamento. G. Con ordinanza del 14 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso e degli ulteriori mezzi di prova addotti, invitandola a inoltrare una risposta entro un termine fissato al 29 aprile 2015. H. L'autorità inferiore, con scritto del 28 aprile 2015, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso, postulando la reiezione e rinviando alla decisione impugnata. Le osservazioni dell'autorità di prime cure sono state poi trasmesse ai ricorrenti per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 dicembre 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni degli interessati circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie e parzialmente tardive. In particolare, l'UFM ha rilevato che le versioni fornite dagli insorgenti divergerebbero su punti essenziali. A._______ avrebbe infatti dichiarato di essere svenuta dopo essere stata colpita allorché il marito avrebbe sostenuto ch'ella era cosciente seppur pallida, impaurita ed in silenzio. Sempre a mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbe inoltre da constatare anche una divergenza quanto alle persone presenti in casa al momento dei fatti. Anche se prese separatamente, le versioni dei ricorrenti presterebbero il fianco a numerose critiche in quanto pregne di contraddizioni interne. A._______ avrebbe infatti fornito dichiarazioni contrastanti circa alcune circostanze riconducibili agli avvenimenti addotti, e meglio, avrebbe dapprima affermato di aver tentato di chiudere la porta contro gli assalitori salvo poi sostenere di averla effettivamente chiusa ed inoltre avrebbe dichiarato di essere tornata a Ghazni dopo la degenza, per poi negare tale evenienza. B._______ si sarebbe invece contraddetto in merito alla durata dell'astensione dal lavoro causata dalla paura di subire atti persecutori da parte dei talebani ed a riguardo della tempistica di abbandono dell'abitazione dopo l'attacco.

E. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei loro motivi d'asilo. In particolare, essi ritengono che non vi sarebbero divergenze insanabili relativamente a quanto da loro dichiarato nelle rispettive audizioni a riguardo dello stato di coscienza di A._______ durante il tragitto verso l'ospedale e che le incongruenze in merito alle persone presenti in casa al momento dei fatti siano da imputare alle diverse accezioni di famigliari intese dagli interessati. Quanto alle contraddizioni presenti nel racconto di A._______, occorrerebbe invece ammettere che l'epiteto "non sono riuscita" non andrebbe ricondotto al tentativo di chiusura della porta ma a quello di mettersi in salvo. Il fatto di aver dichiarato di aver fatto ritorno a Ghazni sarebbe invece da ricondurre ad un momento di confusione della ricorrente o ad un'incomprensione con l'interprete. Infine, seppur il ricorrente non sia in misura di indicare il minuto preciso della partenza né i giorni di astensione dal lavoro susseguenti alle minacce dei Talebani, da quanto dichiarato da B._______ non si potrebbe dedurre l'inverosimiglianza degli avvenimenti addotti. I ricorrenti concludono quindi che, pur non potendo negare l'esistenza di alcune incongruenze di dettaglio, in parte riconducibili ai problemi di memoria di A._______, attestati da certificato medico, la motivazione dell'autorità non sarebbe tale da consentire di sostenere una decisione del tenore di quella impugnata. Essi rilevano inoltre di aver provato per mezzo di documenti incontestabili il loro lavoro di insegnanti e le ferite subite A._______ non lascerebbero dubbi quanto al fatto che le avrebbero sparato.

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.1 Nel caso che ci occupa, il fatto che i ricorrenti siano stati impiegati dal governo afgano come insegnanti non sembra essere stato posto in discussione dall'autorità di prime cure. Tale vicissitudine sembrerebbe anche confermata dalla documentazione presente agli atti e inoltre le dichiarazioni dei ricorrenti in sede di audizioni non paiono contenere contraddizioni sul tema. In ragione di ciò, il Tribunale parte dall'assunto che essi abbiano effettivamente svolto tale attività nel distretto di Quarabagh, a partire dal 2006 e sino al 2010. Ciò detto, appare ora opportuno procedere preliminarmente analizzando la situazione nel luogo d'origine degli insorgenti al momento degli avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l'entità e la congruenza delle allegazioni da loro fornite.

E. 6.2 La provincia di Ghazni è risultata essere molto colpita in tutti in conflitti scoppiati in Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popolazione si venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governative e le varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell'affermazione dei Talebani nella seconda metà degli anni '90, la regione risultò poi tra le più toccate dall'oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani da essi messe in atto, in particolare nei confronti della popolazione femminile. Nonostante un provvisorio miglioramento facente seguito all'intervento della coalizione internazionale nei primi anni 2000, la situazione, sul finire della decade mutò nuovamente in peggio. Per quanto riguarda in particolare il distretto di Qarabagh, fonti indipendenti riportavano, nel 2010-2011, che seppur formalmente integrato nel territorio governativo, i territori abitati dall'etnia Pasthun erano in prevalenza controllati dai Talebani o quantomeno vi era una forte presenza di quest'ultimi. Della cinquantina di scuole presenti sul territorio, solo quelle situate nelle zone abitate dagli Hazara risultavano attive. Nell'area di influenza dei Talebani, gli istituti risultavano invece perlopiù destinati ad altri scopi, quali ad esempio gli studi religiosi, e vietati alle persone di sesso femminile. Come già avvenuto negli anni '90, il controllo da parte dei Talebani veniva esercitato, direttamente o indirettamente, per mezzo della paura e dell'intimidazione. In particolare vi sarebbero state evidenze di sparizioni e omicidi ad opera di quest'ultimi nei confronti di impiegati dell'attuale governo. Intervistati sul tema da una ONG attiva sul territorio, diversi ex dipendenti governativi avrebbero espressamente dichiarato di essersi trasferiti nelle zone urbane in quanto temevano di venire uccisi dai Talebani. Frequenti sarebbero inoltre state le discussioni della popolazione femminile in merito ai tentativi violenti di impedire alle donne di recarsi a scuola e molte giovani avrebbero riportato notizia circa dei casi nei quali i Talebani avrebbero cosparso acido o messo bombe nelle scuole (cfr. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), Legacies of Conflict: Healing Complexes and Moving Forwards in Ghazni Province, 10.2011, http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1126E%20%20Legacies%20of%20Conflict%20-%20Ghazni%20%20CS%202011.pdf >, c- onsultato il 04.10.2016; Radio Free Europe, Western Withdrawal Date Brings Old Debate On Islamic Law Into Focus, 05.09.2010, < http://www.rferl.org/a/Wstern_Wthdrwal_Date_Brings_Old_Deate_On_Islamic_Law_Into_Focus/2148925.html >, consultato il 29.09.2016).

E. 6.3 In specie, i ricorrenti hanno addotto in primo luogo di aver ricevuto notizie quanto al fatto che i Talebani avevano proferito delle minacce nei confronti dei dipendenti del governo presso la locale moschea (cfr. atto A26, pag. 6 e A30, pag. 6). Dal momento che gli insorgenti sarebbero stati al corrente di diversi casi nei quali tali minacce si erano poi concretizzate essi avrebbero quindi deciso di astenersi dal lavoro per un certo lasso di tempo (cfr. Ibidem). Dopo essere stati rassicurati dai rappresentanti delle locali autorità, i ricorrenti sarebbero poi tornati alle proprie mansioni ma alcune settimane dopo alcuni miliziani si sarebbero presentati presso la loro abitazione colpendo A._______ con una arma da fuoco alla gamba dopo che lei aveva tentato di fuggire verso l'interno della casa (cfr. atto A30, pag. 7). B._______, che si trovava in un altro locale, sarebbe quindi accorso senza indugio trovando la moglie distesa nel proprio sangue e la avrebbe poi trasportata poco dopo presso il locale ospedale con l'aiuto dei vicini che possedevano un veicolo (cfr. atto A30, pag. 7 e 9).

E. 6.4 Ora, alla luce di tale situazione nel paese d'origine e considerata l'insindacabilità dell'impiego dei ricorrenti quali docenti, il Tribunale ritiene dapprima che gli avvenimenti da loro adotti possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità. Il racconto fornito non si discosta infatti da altri avvenimenti simili avvenuti nella regione e riguardanti in particolare dipendenti statali e, inoltre, il fatto stesso che la ricorrente sia una donna ed abbia insegnato a delle alunne in una scuola femminile fa pendere l'ago della bilancia a favore di una complessiva verosimiglianza. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situazione nel luogo di provenienza dei ricorrenti, è pertanto da considerarsi soddisfatto.

E. 6.5 Ciò detto, resta ora da esaminare il tenore delle versioni allegate dai ricorrenti al fine di determinare se esse siano sufficientemente sostanziate e coerenti fra loro. In tal senso, i ricorrenti paiono aver fornito molti dettagli in merito agli avvenimenti addotti. A._______, nonostante i problemi di memoria da lei più volte avanzati ed attestati da certificato del servizio psico-sociale F._______ (cfr. risultanze processuali), è stata in misura di descrivere dettagliatamente quanto accaduto quella sera ed in particolare l'agire degli assalitori, il loro numero, le sue reazioni all'irruzione, e anche gli avvenimenti susseguenti (cfr. atto A26, pagg. 6 e segg.). B._______ ha a sua volta ben circostanziato le proprie allegazioni, fornendo un resoconto esaustivo e ricco di particolari, partendo dai presupposti e dalla situazione generale nella regione di provenienza, che peraltro coincidono con quanto il Tribunale ha già avuto modo di ritenere (cfr. a tal proposito atto A30, pagg. 5 e 6 con supra consid. 6.2), e giungendo sino agli avvenimenti di quella sera ed al periodo susseguente (cfr. atto A30, pagg. 7 e segg.). Egli è particolarmente esauriente allorché presenta quanto successo, illustrando con precisione i suoi spostamenti, le persone implicate, la situazione in cui si trovava la moglie e il trasporto in ospedale (cfr. atto A 30, pag. 7) e risponde prontamente alle puntuali domande dell'auditore chiarendo anche gli aspetti secondari della vicenda (cfr. ad esempio atto A30, D47 a proposito del suo agire dopo aver udito gli spari). Da un punto di vista generale, i racconti dei ricorrenti paiono inoltre collimare tra loro e non si discostano in maniera insanabile. Pure internamente, le dichiarazioni dei due non sembrano contenere contraddizioni in punti essenziali. Ciò nonostante, come sostenuto dall'autorità di prima istanza, non si può fare a meno di notare che alcune discrepanze tra e nei racconti sono effettivamente presenti. Le versioni divergono infatti quanto allo stato di coscienza della ricorrente, contengono riferimenti diversi in merito alle persone presenti in casa e sono inoltre evidenziabili alcune contraddizioni interne alle stesse, quali, in particolare, la questione della chiusura della porta, il ritorno a Ghazni ed alcune altre imprecisioni in merito alla durata di astensione dal lavoro ed al momento effettivo di abbandono della loro abitazione dopo gli avvenimenti (per maggiori dettagli e riferimenti ai verbali si veda decisione impugnata). Ora, a mente del Tribunale, tali divergenze possono in parte spiegarsi sulla base dei problemi di memoria della ricorrente e, ad ogni modo, non riguardano questioni a tal punto essenziali da far dubitare nel complesso quanto alla preponderante verosimiglianza delle allegazioni. Di conseguenza, le dichiarazioni dei ricorrenti ossequiano alle condizioni prescritte dall'art. 7 LAsi.

E. 7 Essendo i motivi addotti degli insorgenti verosimili, è ora necessario analizzarne la rilevanza in materia d'asilo.

E. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 7.2.1 Circa l'elemento oggettivo, è opportuno rilevare che, come già esposto in precedenza (cfr. supra consid. 6.2), vi sono evidenze quanto al fatto che i Talebani intervengono con estrema brutalità nei confronti dei dipendenti del governo. Il fatto di essere un insegnante, in particolare in una scuola femminile, che i Talebani non tollerano in alcun modo, pare, viste le testimonianze, aggravare ancor più la situazione. In tal senso, lo stesso alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCR), inserisce i dipendenti del governo afgano tra i gruppi di persone a rischio suscettibili di ottenere la protezione internazionale facendo anche particolare riferimento ai docenti. Questi ultimi sono infatti identificati da tale entità quasi-statale estremista quali oppositori politici che "lavorano contro i Mujahideen" e sono spesso vittima di uccisioni mirate, intimidazioni e rapimenti (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 16 aprile 2016, pagg. 34 e segg.). Ad oggi la situazione non risulta essersi modificata in modo sostanziale. Il distretto confinante di Andar è infatti tuttora definito come "Terra dei Talebani" e diversi i villaggi dello stesso distretto di Qarabagh risultano essere ancora sotto il giogo di quest'ultimi, tanto che il governo centrale ha espresso timori circa il fatto che l'intera aerea rurale della provincia di Ghazni possa cadere sotto il loro controllo. Il modus operandi dei Talebani non risulta inoltre mutato tanto che vi sono recenti evidenze quanto al fatto che questi ultimi abbiano imposto la chiusura di scuole e piazzato posti di blocco nella regione (cfr. European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report - Afghanistan: Security Situation, 01.2016, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-COIAfghanistan_Security_Situation-Z0416001ENN_FV1.pdf >, consultato in data 17.10.2016; Landinfo Afghanistan: Generell sikkerhet og veisikkerhet, 20.11.2015, < http://www.landinfo.no/aset/3254/1/3254_1.pdf >, consultato il 04.10.2016; Afghanistan Analysts Network (AAN), A Bridge for the Taleban? Harakat, a former mujahedin party, leaps back into action, 14.12.2015, < https://www.afghanistan-analysts.org/a-bridge-for-the-taleban-harakat-aformer-mujahedin-party-leaps-back-into-ation/ >, co-nsultato 04.10.2016; Pajhwok, 12 Ghazni districts in danger of falling to Taliban, 16.06.2015, < http://www.pajhwok.com/en/2015/06/16/12-ghazni-districts-danger-falling-taliban, abgerufen am 04.10.2016 >). Alla luce di ciò, si può dunque concludere che i dipendenti del governo afgano ed in particolare coloro che sono stati impiegati come docenti nelle zone rurali dei distretti di Andar e Qarabagh hanno ragione di temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.2.2 Nel caso che ci riguarda, si giunge alla stessa conclusione anche sul piano soggettivo, dal momento che gli episodi addotti dai ricorrenti assumono pacificamente gli estremi di una persecuzione anteriore rilevante in materia d'asilo e che inoltre, anche in assenza di una persecuzione anteriore, è legittimo chiedersi se, alla luce della situazione nel luogo di provenienza, il solo fatto per quest'ultimi di essere ex-impiegati del governo ed in particolare ex-docenti possa esporli maggiormente ad un fondato timore di subire persecuzioni future.

E. 7.3 Sulla scorta di quanto precede vi è da concludere che gli insorgenti hanno il fondato timore di subire seri pregiudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non essendo tuttavia nel caso che ci occupa le persecuzioni imputabili allo stato in quanto tale ma ad un'entità quasi-statale che esercita un potere di fatto e ciò limitatamente ad alcune zone del paese d'origine (cfr. sulla nozione GICRA 2000 n° 2 e GICRA 1997 n° 14), occorre ancora, perché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, che i ricorrenti non possano ottenere una protezione adeguata in un'altra regione dell'Afghanistan.

E. 8.1 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione. Ciò nonostante, la qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecuzione in una parte del Paese, per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione che minacci la sua esistenza (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In tal senso, è necessario che l'alternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch'ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3).

E. 8.2 Nel caso che ci riguarda, l'UFM, con decisione del 19 dicembre 2014, ha posto i ricorrenti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese non sono da considerarsi date.

E. 9 Ne viene pertanto che ai ricorrenti vada riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che giustifichino un'esclusione degli insorgenti dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi i ricorrenti sono pertanto riconosciuti come rifugiati e agli stessi deve essere concesso l'asilo. I figli minorenni, dal canto loro, vanno a loro volta riconosciuti come rifugiati e agli stessi va concesso asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi non essendovi circostanze particolari che si oppongano. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera ai ricorrenti (art. 49 LAsi).

E. 10 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 1° aprile 2015.

E. 11 Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 1° luglio 2014 è annullata.
  2. Ai ricorrenti è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo agli insorgenti ed ai loro figli.
  3. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-424/2015 Sentenza del 20 dicembre 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), Afghanistan, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 19 dicembre 2014 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, cittadina afgana di etnia tagica e religione sunnita, è nata nella provincia di Panjshir, per poi trasferirsi dapprima a Kabul e in seguito in un villaggio nel distretto di Qarabagh, nella provincia di Ghazni con il marito, dove lavorava quale insegnante nella locale scuola (cfr. atto A7, pagg. 2-5). Durante questo lasso di tempo ha risieduto per alcuni anni illegalmente in Iran. Ella sarebbe espatriata via Iran e Turchia, giungendo in Svizzera il 29 gennaio 2012 e depositandovi la sua domanda d'asilo il giorno stesso (cfr. atto A7 pagg. 8-9). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lasciato l'Afghanistan a causa delle minacce indirizzate a tutti i dipendenti del governo afgano da parte dei talebani ed in particolare in ragione di quanto avvenuto una sera, allorché quest'ultimi si sarebbero presentati presso l'abitazione dove viveva con i famigliari e la avrebbero colpita alle gambe con un arma da fuoco, causandole una lunga degenza (cfr. atto A26, pag.6-7) B. Il marito, anch'esso cittadino afgano di etnia tagica e religione sunnita, è nato e cresciuto nel distretto di Qarabagh. Egli si è poi trasferito nella capitale allorquando la situazione nelle zone rurali era diventata insostenibile, per poi tornare in seguito nella regione d'origine dove ha a sua volta esercitato la professione di docente elementare. Nel mentre ha anch'egli risieduto per alcuni anni illegalmente in Iran. Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha a sua volta dichiarato di essere espatriato a causa delle minacce e delle insidie subite dai talebani ed in particolare a seguito degli avvenimenti che avrebbero avuto luogo presso la loro abitazione (cfr. atto A30, pagg. 5 e segg.). C. Con decisione del 19 dicembre 2014, notificata agli interessati in data 22 dicembre 2014 (cfr. atto A33), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dello stesso verso l'Afghanistan concedendo pertanto l'ammissione provvisoria ai richiedenti ed ai loro figli. D. Il 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato, e la concessione dell'asilo. Hanno altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria da intendersi quale richiesta di esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. E. A sostegno del gravame, in data 23 gennaio e 27 marzo 2015, i ricorrenti hanno prodotto tre diversi certificati medici riguardanti lo stato di salute psicofisico di A._______. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° aprile 2015, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo a condizione che l'indigenza venisse dimostrata con un'attestazione. In data 10 aprile 2015, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la documentazione a comprova della mancanza di mezzi di sostentamento. G. Con ordinanza del 14 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso e degli ulteriori mezzi di prova addotti, invitandola a inoltrare una risposta entro un termine fissato al 29 aprile 2015. H. L'autorità inferiore, con scritto del 28 aprile 2015, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso, postulando la reiezione e rinviando alla decisione impugnata. Le osservazioni dell'autorità di prime cure sono state poi trasmesse ai ricorrenti per conoscenza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 dicembre 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni degli interessati circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie e parzialmente tardive. In particolare, l'UFM ha rilevato che le versioni fornite dagli insorgenti divergerebbero su punti essenziali. A._______ avrebbe infatti dichiarato di essere svenuta dopo essere stata colpita allorché il marito avrebbe sostenuto ch'ella era cosciente seppur pallida, impaurita ed in silenzio. Sempre a mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbe inoltre da constatare anche una divergenza quanto alle persone presenti in casa al momento dei fatti. Anche se prese separatamente, le versioni dei ricorrenti presterebbero il fianco a numerose critiche in quanto pregne di contraddizioni interne. A._______ avrebbe infatti fornito dichiarazioni contrastanti circa alcune circostanze riconducibili agli avvenimenti addotti, e meglio, avrebbe dapprima affermato di aver tentato di chiudere la porta contro gli assalitori salvo poi sostenere di averla effettivamente chiusa ed inoltre avrebbe dichiarato di essere tornata a Ghazni dopo la degenza, per poi negare tale evenienza. B._______ si sarebbe invece contraddetto in merito alla durata dell'astensione dal lavoro causata dalla paura di subire atti persecutori da parte dei talebani ed a riguardo della tempistica di abbandono dell'abitazione dopo l'attacco. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei loro motivi d'asilo. In particolare, essi ritengono che non vi sarebbero divergenze insanabili relativamente a quanto da loro dichiarato nelle rispettive audizioni a riguardo dello stato di coscienza di A._______ durante il tragitto verso l'ospedale e che le incongruenze in merito alle persone presenti in casa al momento dei fatti siano da imputare alle diverse accezioni di famigliari intese dagli interessati. Quanto alle contraddizioni presenti nel racconto di A._______, occorrerebbe invece ammettere che l'epiteto "non sono riuscita" non andrebbe ricondotto al tentativo di chiusura della porta ma a quello di mettersi in salvo. Il fatto di aver dichiarato di aver fatto ritorno a Ghazni sarebbe invece da ricondurre ad un momento di confusione della ricorrente o ad un'incomprensione con l'interprete. Infine, seppur il ricorrente non sia in misura di indicare il minuto preciso della partenza né i giorni di astensione dal lavoro susseguenti alle minacce dei Talebani, da quanto dichiarato da B._______ non si potrebbe dedurre l'inverosimiglianza degli avvenimenti addotti. I ricorrenti concludono quindi che, pur non potendo negare l'esistenza di alcune incongruenze di dettaglio, in parte riconducibili ai problemi di memoria di A._______, attestati da certificato medico, la motivazione dell'autorità non sarebbe tale da consentire di sostenere una decisione del tenore di quella impugnata. Essi rilevano inoltre di aver provato per mezzo di documenti incontestabili il loro lavoro di insegnanti e le ferite subite A._______ non lascerebbero dubbi quanto al fatto che le avrebbero sparato.

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, il fatto che i ricorrenti siano stati impiegati dal governo afgano come insegnanti non sembra essere stato posto in discussione dall'autorità di prime cure. Tale vicissitudine sembrerebbe anche confermata dalla documentazione presente agli atti e inoltre le dichiarazioni dei ricorrenti in sede di audizioni non paiono contenere contraddizioni sul tema. In ragione di ciò, il Tribunale parte dall'assunto che essi abbiano effettivamente svolto tale attività nel distretto di Quarabagh, a partire dal 2006 e sino al 2010. Ciò detto, appare ora opportuno procedere preliminarmente analizzando la situazione nel luogo d'origine degli insorgenti al momento degli avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l'entità e la congruenza delle allegazioni da loro fornite. 6.2 La provincia di Ghazni è risultata essere molto colpita in tutti in conflitti scoppiati in Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popolazione si venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governative e le varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell'affermazione dei Talebani nella seconda metà degli anni '90, la regione risultò poi tra le più toccate dall'oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani da essi messe in atto, in particolare nei confronti della popolazione femminile. Nonostante un provvisorio miglioramento facente seguito all'intervento della coalizione internazionale nei primi anni 2000, la situazione, sul finire della decade mutò nuovamente in peggio. Per quanto riguarda in particolare il distretto di Qarabagh, fonti indipendenti riportavano, nel 2010-2011, che seppur formalmente integrato nel territorio governativo, i territori abitati dall'etnia Pasthun erano in prevalenza controllati dai Talebani o quantomeno vi era una forte presenza di quest'ultimi. Della cinquantina di scuole presenti sul territorio, solo quelle situate nelle zone abitate dagli Hazara risultavano attive. Nell'area di influenza dei Talebani, gli istituti risultavano invece perlopiù destinati ad altri scopi, quali ad esempio gli studi religiosi, e vietati alle persone di sesso femminile. Come già avvenuto negli anni '90, il controllo da parte dei Talebani veniva esercitato, direttamente o indirettamente, per mezzo della paura e dell'intimidazione. In particolare vi sarebbero state evidenze di sparizioni e omicidi ad opera di quest'ultimi nei confronti di impiegati dell'attuale governo. Intervistati sul tema da una ONG attiva sul territorio, diversi ex dipendenti governativi avrebbero espressamente dichiarato di essersi trasferiti nelle zone urbane in quanto temevano di venire uccisi dai Talebani. Frequenti sarebbero inoltre state le discussioni della popolazione femminile in merito ai tentativi violenti di impedire alle donne di recarsi a scuola e molte giovani avrebbero riportato notizia circa dei casi nei quali i Talebani avrebbero cosparso acido o messo bombe nelle scuole (cfr. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), Legacies of Conflict: Healing Complexes and Moving Forwards in Ghazni Province, 10.2011, http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1126E%20%20Legacies%20of%20Conflict%20-%20Ghazni%20%20CS%202011.pdf >, c- onsultato il 04.10.2016; Radio Free Europe, Western Withdrawal Date Brings Old Debate On Islamic Law Into Focus, 05.09.2010, , consultato il 29.09.2016). 6.3 In specie, i ricorrenti hanno addotto in primo luogo di aver ricevuto notizie quanto al fatto che i Talebani avevano proferito delle minacce nei confronti dei dipendenti del governo presso la locale moschea (cfr. atto A26, pag. 6 e A30, pag. 6). Dal momento che gli insorgenti sarebbero stati al corrente di diversi casi nei quali tali minacce si erano poi concretizzate essi avrebbero quindi deciso di astenersi dal lavoro per un certo lasso di tempo (cfr. Ibidem). Dopo essere stati rassicurati dai rappresentanti delle locali autorità, i ricorrenti sarebbero poi tornati alle proprie mansioni ma alcune settimane dopo alcuni miliziani si sarebbero presentati presso la loro abitazione colpendo A._______ con una arma da fuoco alla gamba dopo che lei aveva tentato di fuggire verso l'interno della casa (cfr. atto A30, pag. 7). B._______, che si trovava in un altro locale, sarebbe quindi accorso senza indugio trovando la moglie distesa nel proprio sangue e la avrebbe poi trasportata poco dopo presso il locale ospedale con l'aiuto dei vicini che possedevano un veicolo (cfr. atto A30, pag. 7 e 9). 6.4 Ora, alla luce di tale situazione nel paese d'origine e considerata l'insindacabilità dell'impiego dei ricorrenti quali docenti, il Tribunale ritiene dapprima che gli avvenimenti da loro adotti possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità. Il racconto fornito non si discosta infatti da altri avvenimenti simili avvenuti nella regione e riguardanti in particolare dipendenti statali e, inoltre, il fatto stesso che la ricorrente sia una donna ed abbia insegnato a delle alunne in una scuola femminile fa pendere l'ago della bilancia a favore di una complessiva verosimiglianza. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situazione nel luogo di provenienza dei ricorrenti, è pertanto da considerarsi soddisfatto. 6.5 Ciò detto, resta ora da esaminare il tenore delle versioni allegate dai ricorrenti al fine di determinare se esse siano sufficientemente sostanziate e coerenti fra loro. In tal senso, i ricorrenti paiono aver fornito molti dettagli in merito agli avvenimenti addotti. A._______, nonostante i problemi di memoria da lei più volte avanzati ed attestati da certificato del servizio psico-sociale F._______ (cfr. risultanze processuali), è stata in misura di descrivere dettagliatamente quanto accaduto quella sera ed in particolare l'agire degli assalitori, il loro numero, le sue reazioni all'irruzione, e anche gli avvenimenti susseguenti (cfr. atto A26, pagg. 6 e segg.). B._______ ha a sua volta ben circostanziato le proprie allegazioni, fornendo un resoconto esaustivo e ricco di particolari, partendo dai presupposti e dalla situazione generale nella regione di provenienza, che peraltro coincidono con quanto il Tribunale ha già avuto modo di ritenere (cfr. a tal proposito atto A30, pagg. 5 e 6 con supra consid. 6.2), e giungendo sino agli avvenimenti di quella sera ed al periodo susseguente (cfr. atto A30, pagg. 7 e segg.). Egli è particolarmente esauriente allorché presenta quanto successo, illustrando con precisione i suoi spostamenti, le persone implicate, la situazione in cui si trovava la moglie e il trasporto in ospedale (cfr. atto A 30, pag. 7) e risponde prontamente alle puntuali domande dell'auditore chiarendo anche gli aspetti secondari della vicenda (cfr. ad esempio atto A30, D47 a proposito del suo agire dopo aver udito gli spari). Da un punto di vista generale, i racconti dei ricorrenti paiono inoltre collimare tra loro e non si discostano in maniera insanabile. Pure internamente, le dichiarazioni dei due non sembrano contenere contraddizioni in punti essenziali. Ciò nonostante, come sostenuto dall'autorità di prima istanza, non si può fare a meno di notare che alcune discrepanze tra e nei racconti sono effettivamente presenti. Le versioni divergono infatti quanto allo stato di coscienza della ricorrente, contengono riferimenti diversi in merito alle persone presenti in casa e sono inoltre evidenziabili alcune contraddizioni interne alle stesse, quali, in particolare, la questione della chiusura della porta, il ritorno a Ghazni ed alcune altre imprecisioni in merito alla durata di astensione dal lavoro ed al momento effettivo di abbandono della loro abitazione dopo gli avvenimenti (per maggiori dettagli e riferimenti ai verbali si veda decisione impugnata). Ora, a mente del Tribunale, tali divergenze possono in parte spiegarsi sulla base dei problemi di memoria della ricorrente e, ad ogni modo, non riguardano questioni a tal punto essenziali da far dubitare nel complesso quanto alla preponderante verosimiglianza delle allegazioni. Di conseguenza, le dichiarazioni dei ricorrenti ossequiano alle condizioni prescritte dall'art. 7 LAsi.

7. Essendo i motivi addotti degli insorgenti verosimili, è ora necessario analizzarne la rilevanza in materia d'asilo. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 7.2.1 Circa l'elemento oggettivo, è opportuno rilevare che, come già esposto in precedenza (cfr. supra consid. 6.2), vi sono evidenze quanto al fatto che i Talebani intervengono con estrema brutalità nei confronti dei dipendenti del governo. Il fatto di essere un insegnante, in particolare in una scuola femminile, che i Talebani non tollerano in alcun modo, pare, viste le testimonianze, aggravare ancor più la situazione. In tal senso, lo stesso alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCR), inserisce i dipendenti del governo afgano tra i gruppi di persone a rischio suscettibili di ottenere la protezione internazionale facendo anche particolare riferimento ai docenti. Questi ultimi sono infatti identificati da tale entità quasi-statale estremista quali oppositori politici che "lavorano contro i Mujahideen" e sono spesso vittima di uccisioni mirate, intimidazioni e rapimenti (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 16 aprile 2016, pagg. 34 e segg.). Ad oggi la situazione non risulta essersi modificata in modo sostanziale. Il distretto confinante di Andar è infatti tuttora definito come "Terra dei Talebani" e diversi i villaggi dello stesso distretto di Qarabagh risultano essere ancora sotto il giogo di quest'ultimi, tanto che il governo centrale ha espresso timori circa il fatto che l'intera aerea rurale della provincia di Ghazni possa cadere sotto il loro controllo. Il modus operandi dei Talebani non risulta inoltre mutato tanto che vi sono recenti evidenze quanto al fatto che questi ultimi abbiano imposto la chiusura di scuole e piazzato posti di blocco nella regione (cfr. European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report - Afghanistan: Security Situation, 01.2016, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-COIAfghanistan_Security_Situation-Z0416001ENN_FV1.pdf >, consultato in data 17.10.2016; Landinfo Afghanistan: Generell sikkerhet og veisikkerhet, 20.11.2015, , consultato il 04.10.2016; Afghanistan Analysts Network (AAN), A Bridge for the Taleban? Harakat, a former mujahedin party, leaps back into action, 14.12.2015, , co-nsultato 04.10.2016; Pajhwok, 12 Ghazni districts in danger of falling to Taliban, 16.06.2015, ). Alla luce di ciò, si può dunque concludere che i dipendenti del governo afgano ed in particolare coloro che sono stati impiegati come docenti nelle zone rurali dei distretti di Andar e Qarabagh hanno ragione di temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2.2 Nel caso che ci riguarda, si giunge alla stessa conclusione anche sul piano soggettivo, dal momento che gli episodi addotti dai ricorrenti assumono pacificamente gli estremi di una persecuzione anteriore rilevante in materia d'asilo e che inoltre, anche in assenza di una persecuzione anteriore, è legittimo chiedersi se, alla luce della situazione nel luogo di provenienza, il solo fatto per quest'ultimi di essere ex-impiegati del governo ed in particolare ex-docenti possa esporli maggiormente ad un fondato timore di subire persecuzioni future. 7.3 Sulla scorta di quanto precede vi è da concludere che gli insorgenti hanno il fondato timore di subire seri pregiudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non essendo tuttavia nel caso che ci occupa le persecuzioni imputabili allo stato in quanto tale ma ad un'entità quasi-statale che esercita un potere di fatto e ciò limitatamente ad alcune zone del paese d'origine (cfr. sulla nozione GICRA 2000 n° 2 e GICRA 1997 n° 14), occorre ancora, perché lo statuto di rifugiato possa essere riconosciuto, che i ricorrenti non possano ottenere una protezione adeguata in un'altra regione dell'Afghanistan. 8. 8.1 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione. Ciò nonostante, la qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecuzione in una parte del Paese, per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione che minacci la sua esistenza (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8). In tal senso, è necessario che l'alternativa di protezione interna sia realisticamente attuabile e che ci si possa ragionevolmente attendere dalla persona interessata ch'ella vi faccia ricorso. In altre parole, va fatta applicazione della nozione di inesigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2-8.5.3). 8.2 Nel caso che ci riguarda, l'UFM, con decisione del 19 dicembre 2014, ha posto i ricorrenti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese non sono da considerarsi date.

9. Ne viene pertanto che ai ricorrenti vada riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che giustifichino un'esclusione degli insorgenti dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi i ricorrenti sono pertanto riconosciuti come rifugiati e agli stessi deve essere concesso l'asilo. I figli minorenni, dal canto loro, vanno a loro volta riconosciuti come rifugiati e agli stessi va concesso asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi non essendovi circostanze particolari che si oppongano. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera ai ricorrenti (art. 49 LAsi). 10. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 1° aprile 2015.

11. Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 1° luglio 2014 è annullata.

2. Ai ricorrenti è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo agli insorgenti ed ai loro figli.

3. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: