Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessato, asserito cittadino afghano, di etnia hazara e religione sciita, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2 e n. 10/9, p.to 1.08 segg., pag. 3). B. A seguito d'investigazioni intraprese dall'autorità inferiore, è risultato che il richiedente l'asilo aveva già presentato una prima domanda d'asilo in B._______ il (...), ove il (...) era stata registrata anche la sua entrata illegale (cfr. atti SEM n. 6/1, n. 7/1 e n. 11/2). C. Il (...) febbraio 2020, si è tenuta con il succitato una prima audizione relativa in particolare ai suoi dati personali, alle sue relazioni famigliari ed al suo viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. 10/9; di seguito: verbale 1), mentre che il (...) marzo 2020, all'interessato è stato accordato il diritto di essere sentito concernente la possibile responsabilità della B._______ per il trattamento della sua domanda d'asilo come pure circa il suo stato di salute (colloquio Dublino; cfr. atto SEM n. 17/2). Durante gli stessi, egli ha segnatamente dichiarato, quale ultimo domicilio nel paese d'origine, il villaggio di C._______, nel distretto di D._______, provincia di E._______. Tuttavia, il suo ultimo indirizzo sarebbe stato all'interno di una (...) a F._______. Sarebbe espatriato nel mese di (...) del (...) (secondo il calendario persiano; mese di [...] del [...] secondo il calendario gregoriano), giungendo in Europa alla fine del (...) mese dell'anno (...) o (...), attraverso la B._______. Ha inoltre affermato di essere affetto da scabbia con lesioni sovra-infette, per le quali è già in trattamento medico, come pure di avere dei problemi dentali, i quali sarebbero stati da lui già segnalati. D. A seguito di tali evenienze, l'autorità elvetica competente ha richiesto all'omologa autorità (...), delle informazioni ai sensi dell'art. 34 Regolamento Dublino III, riguardo la procedura del richiedente in B._______ e circa alcune conseguenze di un suo eventuale rinvio nel precitato Paese (cfr. atto SEM n. 19/3, n. 20/1 e n. 21/2). Richiesta che è stata rinnovata dalla Svizzera rispettivamente il (...) (cfr. atti SEM n. 31/1 e n. 32/2) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 37/1 e n. 38/1). E. Nel contempo, con scritto del 17 aprile 2020, la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso alla SEM i seguenti documenti: la copia della tazkira dell'interessato, la copia di un diploma professionale, due documenti relativi la procedura d'asilo in B._______, una "Pink card" (...) (cfr. atto SEM n. 33/8 e busta dei mezzi di prova nel dossier N-Box, mezzi di prova 1 e 2). F. Non avendo ricevuto alcuna risposta alle pregresse richieste d'informazione, l'autorità svizzera incaricata ha inviato, in data (...), una richiesta di ripresa in carico dell'interessato da parte della B._______ (cfr. atti SEM n. 39/5 e n. 40/2). Quest'ultima ha rifiutato la precitata richiesta il (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e n. 42/2). Pertanto la SEM ha informato il richiedente, con scritto del 20 maggio 2020, che la procedura Dublino era conclusa e che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto SEM n. 43/1). G. L'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. 46/11; di seguito: verbale 2) rispettivamente il (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 49/16; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato sentito nell'ambito di due audizioni federali riguardo segnatamente i suoi motivi d'asilo. Durante le medesime egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere espatriato dall'Afghanistan verso l'G. _______, illegalmente, alla fine del (...) mese dell'anno (...) (secondo il calendario persiano; conformemente al calendario gregoriano: il [...] mese dell'anno [...] oppure il [...] mese del [...]; cfr. verbale 2, D14, pag. 3 e D35 seg., pag. 9). Le problematiche che l'avrebbero condotto a lasciare il suo Paese d'origine risalirebbero a dei problemi che avrebbe avuto il padre e che la madre gli avrebbe narrato. Invero, il genitore sarebbe stato un comandante della zona di D._______ al tempo della guerra dell'Afghanistan contro la H._______, e sarebbe stato responsabile della custodia delle armi. Una volta terminata la guerra, il padre si sarebbe dato alla fuga, e delle persone di un gruppo che avrebbero preso parte alle ostilità si sarebbero presentate a casa sua per cercare le armi. Non trovandole, avrebbero aggredito e ferito la madre che si sarebbe in seguito a tale episodio ammalata e dopo qualche tempo sarebbe deceduta. Il padre in seguito si sarebbe risposato ed avrebbe avuto (...) figli, ma a causa delle problematiche pregresse sarebbe nuovamente espatriato dall'Afghanistan. Allorché l'interessato frequentava il (...) o l'(...) anno di scuola, un membro del gruppo con il quale avrebbe avuto i problemi precitati il padre, di nome "I._______" (di seguito: I._______), che abitava nella sua zona, lo avrebbe avvicinato per strada facendolo salire sulla sua vettura. Il primo gli avrebbe proposto di collaborare con tale gruppo svolgendo delle piccole mansioni, in cambio di denaro ed altre prestazioni. L'interessato avrebbe però declinato l'offerta, in particolare affermando di essere ancora giovane, di andare a scuola e di non avere il permesso di lavorare. In un'altra occasione, circa (...) dopo, I._______, lo avrebbe fatto salire sulla sua vettura, in presenza anche di un altro uomo di nome "J._______" della zona di K._______, e sarebbero usciti da D._______. Sarebbero giunti in un luogo dove vi era una moschea, dove avrebbe in particolare visto dei bambini un po' più grandi di lui, armati, che parlavano e si drogavano. Avrebbe trascorso la notte in tale posto e la mattina seguente gli avrebbero chiesto di trasportare delle armi e di metterle dentro al bagagliaio della vettura, come pure di nascondere dello stupefacente negli pneumatici. Durante tali azioni, egli sarebbe stato filmato senza che se ne accorgesse. In seguito si sarebbe recato insieme a I._______ e "J._______" nel distretto di L._______, ivi sostando per un giorno ed una notte prima di rientrare a D._______, ove avrebbero offerto all'interessato dei soldi per il lavoro svolto, ma egli avrebbe rifiutato la proposta, rispondendo che voleva studiare. In un'altra occasione, I._______, avrebbe nuovamente parlato all'interessato, riferendogli che egli ora era obbligato a lavorare per loro in quanto sarebbe divenuto loro socio avendo partecipato ai loro reati, facendogli inoltre vedere i filmati che avevano girato e minacciandolo di consegnarlo allo Stato se non avesse collaborato. Egli d'allora avrebbe realmente temuto, raccontando a casa ciò che gli era accaduto, nonché cercando di recarsi sempre a scuola con altri bambini. Tuttavia, un giorno sul percorso per la scuola, I._______ lo avrebbe nuovamente avvicinato e fatto salire con la forza nella sua vettura, ove si trovava anche "J._______". Gli avrebbero ingiunto di inghiottire una busta di plastica con dentro dei "pezzi bianchi", ma egli si sarebbe rifiutato. Non dando seguito alle loro insistenze, lo avrebbero fatto scendere dalla vettura, picchiato, ed in seguito legato alla vettura con una corda per i piedi e le mani e trascinato così sul selciato. Egli sarebbe svenuto e si sarebbe ritrovato all'ospedale, ove sarebbe rimasto diversi mesi prima di guarire, avendo riportato in particolare delle fratture alle (...) ed ai (...). Successivamente, avendo terminato l'(...) anno scolastico, si sarebbe trasferito a F._______, ove avrebbe frequentato dei corsi, lavorando pure nello stesso periodo. Alla fine dell'anno (...) (secondo il calendario persiano; l'anno [...] secondo il calendario gregoriano) si sarebbe iscritto presso la (...) ("[...]"), che avrebbe frequentato per (...) anni. Poco prima della fine dell'ultimo anno della scuola militare, si sarebbe presentato a lui, durante il giorno preposto per le visite famigliari - spacciandosi per un suo parente - un nipote di I._______. Quest'ultimo, che avrebbe lavorato quale (...), recentemente avrebbe cambiato posto all'interno dei medesimi trasferendosi a F._______. Egli lo avrebbe minacciato che sarebbe stato ucciso non appena fosse uscito dalla scuola, in quanto ora che l'interessato avrebbe terminato quest'ultima, sarebbe divenuto il loro maggior nemico. Lo avrebbe anche minacciato che avrebbero potuto consegnare le sue fotografie ed i suoi dati ai talebani o mandarli anche ai trafficanti d'organi umani che lo avrebbero ucciso. Il richiedente, dopo tale visita, avrebbe denunciato le minacce ricevute ai suoi superiori ed agli insegnanti, che malgrado l'apertura di un fascicolo per il caso, gli avrebbero riferito che non sarebbe riuscito a fare nulla contro di loro, in quanto il nipote di I._______ era una persona importante all'interno dei (...). Temendo per la sua vita e per quella dei suoi fratelli, egli dopo la fine dell'(...), avrebbe pertanto desistito dal recarsi all'università, e si sarebbe dapprima recato a M._______, per in seguito, attraverso il N._______, proseguire per l'G. _______. Ivi avrebbe lavorato illegalmente per circa tre anni, prima di intraprendere il viaggio per l'Europa, sovente venendo pure espulso dalla polizia iraniana. Ma lui, tutte le volte, si sarebbe recato a M._______ e da lì nuovamente sarebbe rientrato in G._______. Egli ha inoltre riferito che, a parte le problematiche legate a I._______, non avrebbe avuto alcun capo famiglia per proteggerlo, e per questo motivo se egli avesse continuato la carriera militare, avrebbero potuto inviarlo nei posti pericolosi, dove ci sarebbero i talebani e le persone di etnia pashtun (cfr. verbale 3, D76, pag. 10). A seguito della sua partenza dal Paese d'origine, avrebbe pure saputo dalla matrigna che ella si sarebbe trasferita con i suoi (...) figli, per paura, presso il padre (di lei; cfr. verbale 3, D105 segg., pag. 13 seg.). Nel corso dell'ultima audizione, l'interessato ha presentato quale ulteriore documento: copia a colori di una fotografia che lo rappresenterebbe insieme ad un gruppo di militari (cfr. verbale 3, D6 segg., pag. 2 e D114, pag. 14; busta dei mezzi di prova nel dossier N-Box, mezzo di prova n. 3). H. L'8 luglio 2020 è stato notificato dalla SEM alla rappresentante legale del richiedente l'asilo il progetto di decisione (cfr. atto SEM n. 52/9). La seconda ha presentato le sue osservazioni nel parere del 9 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 55/3). I. Con decisione del 10 luglio 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 57/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso al richiedente l'asilo l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. J. Per plico raccomandato del 10 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha inoltrato ricorso avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio. Ha altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente ha allegato al gravame, quale nuovo documento, copia della ricevuta di spedizione del mezzo di prova n. 2 (contenuto nella busta dei mezzi di prova di cui al dossier N-Box [...]). K. Con decisione incidentale del 17 agosto 2020, lo scrivente Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente ed ha parimenti invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, prendendo anche segnatamente posizione ai sensi dei considerandi. L. L'autorità di prime cure ha presentato le sue osservazioni di risposta il 21 agosto 2020 ove ha proposto il respingimento del ricorso. M. Per mezzo della replica dell'11 settembre 2020, l'insorgente ha preso posizione in merito alle pregresse osservazioni della SEM, allegando quale ulteriore documentazione: copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) relativo un consulto psichiatrico dell'insorgente, come pure gli originali del suo diploma militare e della sua tazkira (già prodotte precedentemente in copia). N. Il 22 settembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato la sua duplica, ove ha in special modo preso posizione in relazione alla nuova documentazione presentata con la replica dall'insorgente, ritenendo che la prima non avesse alcun influsso sulle valutazioni effettuate dalla SEM nella decisione impugnata in punto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei suoi motivi d'asilo. Ha quindi confermato le conclusioni presenti nella decisione avversata ed ha proposto nuovamente di respingere il gravame. O. Con decisione del 25 settembre 2020 il richiedente è stato attribuito dalla SEM al (...) (cfr. atto SEM n. 70/1). P. Per il tramite della missiva del 14 ottobre 2020, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni di triplica, riconfermandosi nelle sue conclusioni ricorsuali. Q. Il 27 ottobre 2020, l'autorità sindacata ha inviato la sua quadruplica, riconfermandosi essenzialmente nelle sue conclusioni precedenti e nelle considerazioni espresse nella decisione avversata e nei pregressi scritti. Tali osservazioni sono state inviate per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2020, con cui ha anche pronunciato la chiusura dello scambio di scritti (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 10 luglio 2020, e non avendo l'insorgente contestato specificatamente la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità resistente, ha in primo luogo denotato come il lungo periodo di alloggio per il ricorrente presso il Centro federale d'asilo competente, senza aver intrapreso dei passi procedurali concreti, fosse dovuto alla situazione pandemica del Covid-19. Invero, la scelta di applicare alla fattispecie la procedura celere, sarebbe stata giustificata dalla non complessità del caso. Peraltro, il termine di ricorso impartito, sarebbe di 30 giorni. In secondo luogo la SEM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente circa i suoi motivi, la natura e l'origine della persecuzione allegata come pure del suo persecutore inverosimili. Questo in quanto avrebbe reso delle dichiarazioni tardive circa il nome del gruppo di cui alcuni membri sarebbero stati alla base dei pregiudizi da lui narrati, come pure le sue dichiarazioni in merito sia al suo persecutore, che al motivo della presunta persecuzione e di convesso anche circa il suo timore, sarebbero contraddistinte da diverse incongruenze ed illogicità. Ulteriore contraddizione la si rileverebbe anche in merito al momento in cui l'interessato si sarebbe recato a F._______ dopo la dimissione dall'ospedale, come pure circa il fatto di non essere al sicuro da alcuna parte in Afghanistan se non all'interno della scuola militare, allorché tuttavia sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale di D._______ per ben (...) mesi, senza che gli fosse successo nulla. Ulteriore discrepanza la si evincerebbe dalla sua asserzione che i suoi persecutori avrebbero voluto che egli lavorasse per loro altrimenti l'avrebbero ucciso, che non combacerebbe con la realtà dei fatti da lui narrati, ovvero di avere varie volte rifiutato di collaborare per il medesimo gruppo, da ultimo durante l'episodio che l'avrebbe condotto all'ospedale. Inoltre discordanti e vaghe sarebbero pure le sue asserzioni in merito al momento in cui egli avrebbe lasciato l'Afghanistan, affermando dapprima trattarsi di (...) o (...) mesi dopo la visita del nipote di I._______, e successivamente trattarsi di "(...)". L'autorità inferiore si è infine espressa riguardo alle osservazioni presentate con il parere del 9 luglio 2020 dalla rappresentante legale, concludendo che non vi fossero dei fatti o dei mezzi di prova presentati che giustificassero una modifica della decisione impugnata. In particolare, la procedura istruttoria sarebbe stata completa ed il caso in parola non presenterebbe una fattispecie e dei motivi d'asilo particolarmente complessi da giustificare un suo passaggio in procedura ampliata. Inoltre, attinente la richiesta di svolgere una perizia medico-legale per le cicatrici presenti sul corpo dell'interessato, siccome l'origine di queste ultime non potrebbe comunque essere stabilita tramite una tale perizia, la stessa non risulterebbe rilevante per la sua procedura d'asilo. Circa poi la domanda di effettuare una perizia psichiatrica, d'un canto dagli atti all'inserto non risulterebbe alcuna documentazione medica a supporto delle asserite problematiche psichiche, e d'altro canto tali problemi valetudinari, non sarebbero comunque rilevanti per la valutazione della sua qualità di rifugiato, soprattutto poiché l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe stata pronunciata. Le interruzioni segnalate dalla rappresentante legale durante l'esposizione dei motivi d'asilo dell'insorgente durante le sue audizioni, sarebbero state indicate nell'interesse dello svolgimento dell'audizione e dell'istruttoria, e quindi nell'interesse stesso del ricorrente. Peraltro, in un'occasione citata dalla medesima rappresentante legale come inopportuna, sarebbe intervenuta anche lei, ripetendo inoltre quanto detto dianzi dall'auditrice.
E. 4.2 Con il suo gravame, il ricorrente ha preliminarmente sottolineato l'inadeguatezza della trattazione di un caso complesso, come sarebbe quello in parola, nell'ambito della procedura celere invece che in quella ampliata, visti i brevi termini normativi per l'istruzione della domanda d'asilo, scelta dell'autorità inferiore che avrebbe concorso all'apprezzamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, ad una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità di prime cure ex art. 35 PA, ed alla violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Riguardo quest'ultimo punto, nella decisione avversata, l'autorità sindacata avrebbe omesso - violando di convesso il diritto di essere sentito del ricorrente - di apprezzare la pertinenza ex art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) della circostanza accertata che l'insorgente facesse parte dell'(...). Difatti, la sua semplice appartenenza, come indicato già in sede di parere, a quest'ultimo organismo, sarebbe un fattore idoneo a renderlo un individuo inviso ad un gruppo armato antigovernativo, in quanto l'(...) sarebbe supportata dalle forze (...) sotto guida (...). Fonti concordi confermerebbero inoltre il rischio per i membri delle forze armate afghane, di cui anche l'(...) farebbe parte, di essere vittime di attacchi mirati da parte di insorgenti quali talebani o altri gruppi armati. Anche lo scrivente Tribunale condividerebbe tale apprezzamento, espresso nella sentenza D-780/2017 del 13 giugno 2018. Già solo per questi motivi, il provvedimento impugnato andrebbe annullato. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ha ritenuto che la SEM abbia erroneamente apprezzato nel suo giudizio d'inverosimiglianza, alcune sue asserzioni, applicando in modo inesatto gli art. 3 e 7 LAsi. Invero, a differenza di quanto sosterrebbe l'autorità pregressa nella sua decisione, anche esaminando la posizione effettiva di (...) all'interno del panorama politico afghano attuale, parrebbe plausibile che il nipote di un comandante di quest'ultimo gruppo, possa far parte (...). Inoltre, tale circostanza sarebbe di rilevanza particolare nell'ottica dell'esame del fondato timore di persecuzione dell'interessato così come per l'assenza di alternativa di protezione interna. Il fatto poi che a distanza di quasi (...) anni dalla fuga del ricorrente dal suo villaggio d'origine, i suoi persecutori siano riusciti ad individuarlo, rafforzerebbe l'assunto che questi ultimi possano contare su di una rete estesa di informatori e collaboratori all'interno di importanti istituzioni afghane notoriamente corrotte. Il ricorrente ha seguito a sostenere che, malgrado le dichiarazioni da lui rese circa il conflitto che avrebbe opposto il padre del ricorrente e I._______, non risultino essere caratterizzate dalla medesima precisione che in quelle relative alle evenienze che lo riguarderebbero personalmente, ciò sarebbe imputabile proprio all'assenza di conoscenza diretta riguardo a tali eventi. Tale circostanza non parrebbe pertanto sufficiente per concludere circa l'inverosimiglianza della persecuzione di cui egli sarebbe stato vittima in passato da parte di I._______, che invece sarebbe stata caratterizzata da un numero elevato di dettagli. Anche tenendo conto delle percentuali di bambini in Afghanistan che sarebbero oggetto di varie forme di sfruttamento lavorativo, che non verrebbe sufficientemente criminalizzato da parte della legislazione afghana, le allegazioni dell'insorgente circa i tentativi di reclutamento ed il fatto di sangue seguito al suo rifiuto di ingerire degli stupefacenti, sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per la loro linearità, concretezza e plausibilità. Circa poi la supposta tardività della menzione dei persecutori appartenenti al gruppo "(...)", il ricorrente ha osservato che egli non sarebbe mai stato questionato in merito al nominativo del precitato gruppo, ma soltanto circa il nome dei suoi membri. Il fatto che egli lo abbia nominato spontaneamente soltanto nel corso della seconda audizione, sarebbe una circostanza da imputare piuttosto all'elevato numero di dettagli caratterizzanti il suo racconto spontaneo. Quest'ultimo ha inoltre confermato che, per l'unica contraddizione effettivamente contenuta nei suoi verbali d'audizione riguardo all'evenienza di non aver fatto rientro al domicilio prima di recarsi a F._______, la stessa sarebbe ascrivibile ad un'imprecisa traduzione del passaggio o ad un suo refuso, spiegazione che sarebbe convincente, ritenuta la generale plausibilità delle sue allegazioni. Infine l'insorgente ha ribadito l'importanza di eseguire una perizia medico-legale riguardo alle cicatrici presenti sul suo corpo ed alle sue problematiche di salute psichica. L'autorità inferiore, vista la sussistenza di indizi di tortura e la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente in merito al fatto di sangue di cui egli è stato vittima da parte di I._______ a causa del suo rifiuto di partecipare al traffico di stupefacenti, avrebbe dovuto intraprendere ulteriori accertamenti prima di concludere la sua istruttoria.
E. 4.3 Nella sua risposta del 21 agosto 2020 la SEM, rimandando innanzitutto per la valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente alla decisione avversata, ha ritenuto in seguito il profilo del ricorrente come di non particolare rischio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, il solo fatto che il ricorrente abbia frequentato la scuola militare a F._______, non comproverebbe di per sé l'esistenza concreta di un timore fondato di persecuzione rilevante secondo il precitato disposto. In assenza di allegazioni verosimili in merito ai supposti atti persecutori, un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi pertinenti ai sensi dell'asilo non sarebbe dato. Riguardo poi la figura del padre, l'autorità inferiore ha dapprima precisato come il ricorrente non avrebbe mai dichiarato che suo padre sarebbe stato "comandante delle (...)" come erroneamente descritto dal Tribunale nella decisione incidentale del 17 agosto 2020. Tuttavia, anche si ritenesse che il padre del ricorrente possa aver avuto un ruolo parificato a quello di un comandante, proprio le inverosimiglianze palesatesi nella narrazione dell'interessato riguardo alle persecuzioni che egli avrebbe subito a causa dell'inimicizia del padre con I._______, sarebbero indicative della loro inattendibilità e di una mancanza di causalità tra il supposto ruolo ricoperto dal padre e quanto occorso al ricorrente. Peraltro si tratterebbe di allegazioni risalenti ad almeno un trentennio prima e di cui non si avrebbe alcuna traccia concreta. Per quanto attinente poi l'etnia, la religione e la provenienza del ricorrente, quest'ultimo non avrebbe d'un canto mai menzionato tali elementi nel contesto delle persecuzioni da lui asserite e dei motivi d'asilo proposti. D'altro canto, pur non negando che tali elementi possano essere rilevanti in determinati contesti, come ritenuto a ragione dallo stesso Tribunale nella sua sentenza D-3480/2019 del 27 maggio 2020, la SEM ha ritenuto che in specie il profilo del ricorrente e la persecuzione allegata sarebbero ben diversi dalla predetta fattispecie analizzata dal Tribunale. Peraltro persecuzione dovuta al gruppo (...) che la SEM reputa essere inverosimile, per i motivi già esposti nella decisione impugnata.
E. 4.4 Per il tramite della sua replica dell'11 settembre 2020, il ricorrente ha in primo luogo fatto il punto sulla sua situazione valetudinaria dal profilo psicologico e psichiatrico, nonché evidenziato le difficoltà che avrebbe avuto nell'ottenere un appuntamento presso il (...), a causa della mancanza dell'interprete il giorno fissato per i colloqui. Pur accogliendo con soddisfazione il rigoroso esame del suo profilo di rischio da parte della SEM, il richiedente ha tuttavia espresso una mancanza di condivisione in merito alla conclusione a cui sarebbe giunta la precitata autorità. Invero, un fattore che permetterebbe di parificare la sua causa a quella oggetto della sentenza D-3480/2019 del Tribunale si ravviserebbe nel fatto che I._______, a causa del suo ruolo gerarchico, continuerebbe a beneficiare di una completa immunità giudiziaria, e quindi la conclusione dell'accordo tra il (...) e (...) non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere un rischio attuale di persecuzione in capo al ricorrente. Egli disapproverebbe anche le conclusioni della SEM circa l'assenza d'interconnessione tra le sue vicende e quelle del padre - il quale effettivamente sarebbe stato comandante delle (...) - in quanto, come spiegato dall'insorgente, l'origine dei suoi problemi risalirebbe alla fuga di suo padre da D._______. In tal senso, il ricorrente ha espresso la necessità di procedere ad un nuovo giudizio in merito alla valutazione sul punto della verosimiglianza, ed in particolare in relazione ai tentativi di un suo reclutamento nel traffico di stupefacenti e dell'aggressione subita a D._______, considerata la stretta correlazione tra queste vicende e gli eventi antecedenti il suo espatrio.
E. 4.5 Con la sua duplica, l'autorità resistente ha segnatamente osservato come sia i mezzi di prova originali che il certificato medico sarebbero stati consegnati dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale, malgrado fosse a conoscenza del suo obbligo di collaborare. Per di più, egli si sarebbe recato al (...) soltanto a seguito della decisione della SEM. Tuttavia, anche considerando tale certificato medico, la diagnosi ivi indicata non avrebbe alcun influsso sulla decisione d'asilo presa, e non sarebbe né atto a comprovare alcunché di rilevante circa i suoi motivi d'asilo come nemmeno in merito all'esame della verosimiglianza effettuato dall'autorità inferiore. Neppure i mezzi di prova originali introdotti in fase ricorsuale muterebbero le conclusioni esposte nella decisione avversata, visto che le fotocopie degli stessi mezzi di prova si troverebbero già agli atti, nonché la precitata decisione non si baserebbe nemmeno su tale documentazione. La SEM ha infine sottolineato che nei passaggi indicati nei verbali dalla rappresentante legale del ricorrente, non vi sarebbe, al contrario di quanto sostenuto dalla predetta, alcuna menzione di "(...)".
E. 4.6 Nelle sue osservazioni di triplica, il ricorrente ha essenzialmente sostenuto che nel suo comportamento non si ravviserebbe alcuna violazione del suo obbligo di collaborare, in quanto egli non avrebbe potuto trasmettere prima l'originale della sua tazkira e del diploma militare per via della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19. Inoltre la visita medica sarebbe stata effettuata a seguito dell'emanazione della decisione avversata. Ha infine ribadito che l'assenza di valutazione del profilo di rischio nella decisione avversata, costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivare la decisione, rispettivamente del diritto di essere sentito dell'insorgente, da cui si dedurrebbe un'istruttoria inaccurata in relazione alla fattispecie da parte della SEM.
E. 4.7 Per mezzo della sua quadruplica, l'autorità inferiore ha in particolare denotato come la valutazione della rilevanza dei mezzi di prova e quella invece circa il profilo di rischio di un richiedente sarebbero due aspetti differenti, eventualmente valutati entrambi, singolarmente, in una decisione in materia d'asilo. La SEM tuttavia non avrebbe messo in dubbio né l'identità del ricorrente, né che egli abbia frequentato la scuola militare, circostanze di cui ai mezzi di prova prodotti, e pertanto questi ultimi non sarebbero atti a mutare la conclusione esposta nella decisione avversata.
E. 5 Occorre dapprima denotare come le censure formali sollevate dal ricorrente circa l'inadeguatezza della trattazione del presente caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, che avrebbe concorso all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure di una motivazione lacunosa della decisione ai sensi dell'art. 35 PA e di una violazione del suo diritto di essere sentito, vanno trattate d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata.
E. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti incorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155).
E. 5.2 Dal canto suo, una violazione del diritto di essere sentito (garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]) del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza, non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).
E. 5.3 Ora, venendo al caso in parola, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). Alla stessa si può pertanto rinviare senz'altro per ulteriori dettagli. Il Tribunale, condivide con il ricorrente la conclusione secondo la quale la fattispecie sarebbe dovuta essere smistata in ampliata. Questo in quanto, non solo non è stato possibile per l'autorità inferiore rispettare i termini procedurali riguardo alla fase preparatoria, disattendendo sensibilmente al lasso temporale previsto dal legislatore di ventuno giorni e durando di fatto 139 giorni, ma ha anche avuto quale conseguenza che il termine di soggiorno al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) presso il quale era alloggiato il ricorrente di 140 giorni, che avrebbe dovuto includere non solo la procedura celere di otto giorni massimali, anche la durata della procedura ricorsuale, è stato superato. Ciò che va inoltre osservato è che l'audizione tenutasi l'(...) giugno 2020 e rubricata "secondo l'art. 26 cpv. 3 LAsi/Audizione secondo l'art. 29 LAsi", non soltanto è durata 4 ore e 15 minuti, pause escluse, ma durante la maggior parte del tempo sono state affrontate questioni concernenti i motivi d'asilo dell'insorgente (cfr. atto SEM n. 46/11, in particolare dalla D19 segg., pag. 3 segg.). Pertanto non si può partire dall'assunto che si trattasse di un'interrogazione sommaria ai sensi di quanto disposto all'art. 26 cpv. 3 LAsi secondo quanto indicato anche dall'autorità inferiore nella decisione avversata - che peraltro sarebbe stata da svolgere durante la fase preliminare di 21 giorni, termine già oltrepassato nella fattispecie di più di tre mesi - quanto piuttosto di una prima audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3435/2020 del 21 luglio 2020 consid. 6.5, E-1765/2020 del 14 aprile 2020 consid. 6.3.2, E-5624/2019 del 13 novembre 2019 consid. 5.3.1). Questo implica che v'è stato in specie anche l'inosservanza del termine di otto giorni lavorativi per l'emissione delle decisioni nella procedura celere, dato che il provvedimento sindacato è stato notificato a distanza di (...) giorni dopo la prima audizione inerente i motivi d'asilo del ricorrente. Oltreché, ne deriva che l'audizione svoltasi il (...) luglio 2020, durata ben 5 ore e 10 minuti (pausa non compresa) ed il cui verbale contiene (...) pagine relative i motivi d'asilo dell'interessato, sia da classificare quale accertamento supplementare giustificante di principio lo smistamento in procedura ampliata (cfr. sentenza del Tribunale E-4367/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 7). Tale assunto appare peraltro rilevabile dalla stessa conclusione della funzionaria incaricata al termine dell'audizione dell'(...) giugno 2020, allorché osserva che il richiedente l'asilo sarebbe stato successivamente invitato ad un secondo colloquio ove gli "verranno poste ulteriori domande sui motivi della sua domanda d'asilo" (cfr. verbale 2, D44, pag. 10). La tesi dell'autorità inferiore circa il fatto che il lungo periodo d'alloggio al CFA senza aver intrapreso dei passi procedurali concreti, sarebbe da far risalire alla situazione pandemica dovuta al coronavirus, nonché che il caso in oggetto sarebbe stato trattato nel contesto della procedura celere in quanto giustificata dalla non complessità dello stesso, risulta soltanto in parte condivisibile. Se è infatti indubbio come la situazione legata alla pandemia abbia potuto creare dei problemi tecnici e d'organizzazione per l'autorità inferiore con la conseguenza possibile anche di una dilatazione dei tempi istruttori, resta il fatto che in specie è stato necessario interrogare approfonditamente l'interessato due volte sulle motivazioni che l'hanno indotto alla fuga dal suo Paese d'origine. Pertanto, ciò risulta essere indizio di una certa complessità del caso di specie che avrebbe dovuto condurre la SEM a passare il medesimo in ampliata, conclusione che era stata peraltro proposta dalla rappresentante legale dell'insorgente nel proprio parere al progetto di decisione negativa dell'autorità sindacata. In tale contesto si sottolinea inoltre come la non semplicità del caso di specie e l'assenza di una qualsivoglia motivazione nella decisione avversata riguardo all'eventuale profilo di rischio dell'insorgente, così come richiesto nel parere dalla rappresentante legale, abbia condotto il Tribunale a dover svolgere un'istruzione preliminare della causa in particolare su tale punto in questione. Ne deriva che, in merito a quest'ultimo aspetto, la SEM abbia violato il principio inquisitorio, accertando in modo incompleto i fatti determinanti, nonché violando il suo obbligo di motivare compiutamente la propria decisione ex art. 35 cpv. 1 PA, e di convesso quindi anche il diritto di essere sentito del ricorrente.
E. 5.4 Tuttavia, il fatto che l'autorità inferiore non abbia proceduto al passaggio del caso in procedura ampliata, come pure che abbia violato i suoi obblighi ed il diritto di essere sentito dell'interessato come sopra esposto, non conduce questo Tribunale a pronunciare l'annullamento del provvedimento querelato così come richiesto dal ricorrente. Quest'ultimo ha difatti potuto beneficiare del termine di trenta giorni - anche se per il tramite dell'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo - per presentare il suo ricorso, termine corrispondente a quello in procedura ampliata. Si è del resto potuto esprimere ampiamente sia nel suo gravame che nelle prese di posizione successive riguardo segnatamente il profilo di rischio che a mente sua egli adempirebbe e che avrebbe una rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, pure l'autorità resistente si è pronunciata compiutamente su tale aspetto, in particolare nella sua risposta del 21 agosto 2020, così come richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 17 agosto 2020. Relativo tali circostanze, il diritto di essere sentito del ricorrente è stato quindi sanato durante la procedura ricorsuale, e la fattispecie appurata sufficientemente anche in relazione alle medesime. Alla luce di questi elementi, non si ritiene quindi, anche per motivi di celerità e d'economia processuale, di dover annullare il provvedimento impugnato per le irregolarità sopra osservate, che risulterebbe di fatto una mera formalità lesiva degli stessi interessi dell'insorgente ad un'evasione rapida della sua pratica (cfr. supra consid. 5.1 e 5.2).
E. 5.5 Per il resto, non si ritengono invece condivisibili le argomentazioni del ricorrente inerenti la violazione del principio inquisitorio da parte della SEM e di un inaccurato accertamento dei fatti legati alle cicatrici sul corpo e alle problematiche psichiche che egli avrebbe e che a mente sua sarebbero degli indizi di maltrattamenti e/o di torture connessi ai suoi motivi d'asilo. Invero, come rettamente osservato dall'autorità resistente, in specie una perizia medico-legale o altri complementi istruttori su tale punto posto in questione non risultavano né opportuni né necessari come si vedrà anche dappresso a causa dell'inverosimiglianza e dell'irrilevanza degli eventi addotti dall'insorgente (cfr. infra consid. 7 e 8). Del resto, l'origine delle cicatrici stesse come pure dei problemi medici non potrebbe comunque essere determinata con certezza. Peraltro, per le problematiche psichiche e fisiche da lui segnalate, l'insorgente ha potuto beneficiare di colloqui medici (cfr. atti SEM n. 14/3, n. 15/4, n. 16/6, n. 17/2, n. 22/2, n. 23/2, n. 24/1, n. 28/2, n. 29/2, n. 30/2, n. 63/1, n. 66/4, n. 67/2), e le prime, come rettamente osservato nella decisione avversata dall'autorità inferiore ed in seguito con la propria duplica del 22 settembre 2020, non erano state segnalate dal ricorrente al (...) del CFA prima dell'emissione della decisione avversata, ma soltanto successivamente. Durante la procedura istruttoria di prima istanza, il ricorrente aveva difatti unicamente addotto di avere delle problematiche dovute alla scabbia nonché ai denti (cfr. atto SEM n. 17/2) e di soffrire di problemi di memoria. Per questi ultimi si sarebbe rivolto in passato, allorché si trovava in G._______, ad uno psicologo che gli avrebbe prescritto dei medicinali che egli però si sarebbe rifiutato di assumere (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Pertanto, sotto tale profilo, non solo non si ravvisa alcun accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, bensì le stesse problematiche psichiche (con una diagnosi di reazione depressiva prolungata, presentante deflessione timica con prevalente tendenza alla chiusura relazionale, insonnia e ansia fluttuante, con prescrizione di un farmaco; cfr. atti SEM n. 66/4, n. 67/2), appaiono essere ininfluenti per la definizione della presente vertenza.
E. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame devono essere respinte.
E. 6 Nella presente fattispecie, il ricorrente per mezzo della propria rappresentante, si è limitato a presentare delle conclusioni meramente cassatorie riguardo all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti pertinenti da parte dell'autorità inferiore, senza tuttavia proporre alcuna conclusione relativa alla concessione dell'asilo. Tuttavia nel gravame (cfr. p.to 24 segg., pag. 6 segg.), come pure nelle prese di posizione successive del ricorrente, quest'ultimo ha argomentato anche in relazione alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei suoi motivi d'asilo, dimostrando pertanto con tali considerazioni di non voler rinunciare di fatto totalmente agli aspetti materiali d'asilo. Pertanto il Tribunale, esaminerà dappresso anche la verosimiglianza e la rilevanza dei motivi d'asilo allegati dall'insorgente.
E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 7.3 In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).
E. 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pure nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7.5 Ora tornando al caso di specie, il Tribunale rileva dapprima come i contatti che il ricorrente ha narrato aver avuto con I._______ allorché il primo era al suo (...) o (...) anno scolastico, se d'un canto appaiono contenere diversi elementi descrittivi di dettaglio e sufficientemente coerenti tra loro, come denotato rettamente dallo stesso insorgente nel suo gravame, tuttavia sono presenti nelle sue dichiarazioni delle incoerenze e delle allegazioni tardive importanti, che minano fortemente la veridicità di alcuni suoi asserti o insinuano dei dubbi fondati che gli eventi non si siano svolti effettivamente nel modo da lui indicato.
E. 7.5.1 In primo luogo, per quanto il ricorrente abbia descritto presentando diversi elementi plausibili e concreti gli incontri avuti con il suddetto I._______ (indicando ad esempio sia le circostanze in cui i medesimi sarebbero avvenuti, che i dialoghi intercorsi tra loro, o ancora come avrebbe reagito I._______ alle sue risposte di rifiuto di voler lavorare per il gruppo al quale apparteneva o come egli avrebbe evitato in seguito ai primi incontri di rivedere I._______, cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 5 segg.; verbale 3, D26 segg., pag. 4 segg.); tuttavia il Tribunale concorda con la SEM riguardo alla circostanza che l'interessato abbia nominato il gruppo del quale avrebbe pure fatto parte il precitato in qualità di uno dei (...) (cfr. verbale 3, D83 seg., pag. 11), soltanto tardivamente. Invero, malgrado sia stato offerto più volte al ricorrente la possibilità di spiegare a quale gruppo le persone di cui egli parlava avrebbero fatto parte, ponendogli il funzionario incaricato della SEM anche direttamente dei quesiti in merito al loro nominativo (cfr. verbale 2, D22 e D23, pag. 5; verbale 3, D19 segg., pag. 3 seg.), è soltanto in conclusione alla seconda audizione sui motivi d'asilo che il ricorrente ha riferito che I._______ farebbe parte del gruppo "(...)" (cfr. verbale 3, D79 seg., pag. 10). La spiegazione fornita dal ricorrente sia durante la medesima audizione (cfr. verbale 3, D81, pag. 11), che nel suo atto ricorsuale non risulta essere in alcun modo esplicativa della tardività di tali asserti. Egli ha difatti potuto esprimersi nel corso già della prima audizione ampiamente riguardo alle persone che lo avrebbero perseguitato in patria, ma durante la medesima non ha mai nominato tale gruppo, malgrado gli sia pure stato chiesto esplicitamente (cfr. verbale 2, D22 seg., pag. 5), rimanendo sempre molto generico nella descrizione del medesimo (cfr. verbale 2, D21 e D23 pag. 5), anzi dapprima riferendo trattarsi di non meglio precisate "persone" e "nemici" del padre (cfr. verbale 2, D20 seg., pag. 4 seg.). Apparse soltanto nel corso della seconda audizione, e dopo che il ricorrente aveva nuovamente potuto narrare, anche con quesiti puntuali da parte dell'auditore della SEM, di quali persone temerebbe in caso di ritorno nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 3, D18 segg., pag. 3 seg.), i suoi asserti in merito al gruppo di "(...)", peraltro allegazioni generiche e di facile fruizione da parte di chiunque, ed all'appartenenza di I._______ al precitato (cfr. verbale 3, D79 segg., pag. 10 seg.), non appaiono essere in alcun modo credibili. Sempre in relazione al gruppo al quale sarebbe appartenuto I._______, risultano in secondo luogo discrepanti le allegazioni dell'interessato circa le attività dei suoi membri, nonché il timore o meno di essere arrestati per commissione di atti illegali da parte del governo afghano (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 5 e D34, pag. 8; verbale 3, D21 segg., pag. 4, D63 segg., pag. 8 e D75, pag. 10). Poiché il ricorrente non ha in merito addotto alcunché a spiegazione delle stesse, ed onde evitare inutili ridondanze, si rinvia su tale punto e per il resto alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente dettagliata e motivata in merito (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). In terzo luogo, nell'esposizione del ricorrente degli episodi che l'avrebbero visto protagonista con I._______, sono riscontrabili diverse incoerenze. Se invero durante la seconda audizione, egli ha riferito che un tale di nome "J._______" abitante della "zona K._______" sarebbe stato presente soltanto durante l'ultimo incontro avuto con I._______ (cfr. verbale 3, D24, pag. 4), e che egli non avrebbe potuto aggiungere null'altro nei confronti di quest'ultimo avendolo visto soltanto una volta (cfr. verbale 3, D94, pag. 12), a parte come era vestito e le sue caratteristiche molto generiche (cfr. verbale 3, D95 segg., pag. 12). Tuttavia nel corso della prima audizione l'insorgente ha dichiarato che I._______ sarebbe stato in compagnia di J._______ anche allorché il ricorrente sarebbe stato condotto al di fuori del suo villaggio e gli avrebbero in particolare intimato di nascondere degli stupefacenti negli pneumatici della vettura (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 6 seg.). Oltreché contraddirsi sul numero di volte e circostanze nelle quali avrebbe incontrato J._______, v'è inoltre da rimarcare un'ulteriore discrepanza nelle dichiarazioni dell'insorgente, allorché gli è stato posto il quesito circa la persona che si sarebbe trovata nella vettura assieme a I._______ e proveniente dalla zona di K._______ che si sarebbe presentato. Invero, egli ha in modo incoerente ed illogico risposto che la medesima persona sarebbe stata I._______ stesso (cfr. verbale 2, D27 seg., pag. 6). Il ricorrente si è inoltre contraddetto anche riguardo al posto ove si sarebbe recato dopo le dimissioni dall'ospedale, asserendo dapprima di aver stazionato per un periodo a casa, senza uscire dalla stessa abitazione (cfr. verbale 2, D31, pag. 7) ed in un secondo momento invece di essersi recato direttamente a F._______ dopo l'uscita dall'ospedale (cfr. verbale 3, D15, pag. 3; D46 seg., pag. 6 seg. e D86 seg., pag. 11). La giustificazione addotta dal ricorrente nel gravame per spiegare tale importante incoerenza, ovvero che quanto da lui asserito nella prima audizione si tratterebbe di una traduzione scorretta o di un suo refuso, non appare essere in alcun modo convincente. Invero, non soltanto il ricorrente ha sottoscritto il verbale d'audizione, dopo che gli era stato previamente riletto e tradotto, confermandone quindi integralmente il suo contenuto, ma ha anche indicato essersi recato a casa, aggiungendo pure di avervi soggiornato per un periodo e le modalità presso la stessa, ovvero di non poter uscire. Questi ultimi elementi di dettaglio non possono di certo dar luogo a fraintendimenti di sorta dal profilo della traduzione o essere soggetti ad errore nel riportarli da parte del ricorrente. Le evenienze discordanti e tardive sopra enunciate, conducono quindi il Tribunale a ritenere, in modo complessivo, che le persecuzioni allegate dall'insorgente per mano di I._______ prima della sua partenza per F._______ non siano da ritenere in preponderanza verosimili così come da lui narrate.
E. 7.5.2 La conclusione succitata risulta essere rafforzata dalle asserzioni del ricorrente, in parte incoerenti, illogiche e poco plausibili, riguardo al periodo che egli avrebbe trascorso a F._______ ed all'incontro avuto con il nipote di I._______ presso l'(...). Egli ha difatti dapprima asserito che, le "persone con cui avevo già avuto problemi" appena avrebbero saputo che egli aveva fatto la scuola militare, si sarebbero recate a casa della matrigna e l'avrebbero minacciata di ucciderle i figli se il ricorrente non avesse collaborato con loro (cfr. verbale 2, D34, pag. 8). Salvo poi, di quest'ultima visita al domicilio famigliare e della minaccia profferita in tale contesto non esservi però traccia nell'audizione successiva, ove invece la minaccia di venire ucciso se non avesse lavorato per le persone che lo stavano perseguitando sarebbe stata ricondotta dal ricorrente direttamente a lui e rivoltagli dal nipote di I._______ (cfr. verbale 3, D65, pag. 8). Il fatto però che quest'ultimo avrebbe dichiarato che sarebbe stato ucciso se lui non avesse collaborato con loro, non risulta essere un'affermazione combaciante con quanto asserito nel corso della prima audizione, ove il ricorrente ha unicamente sostenuto che il nipote di I._______ lo avrebbe minacciato di morte, in quanto egli avrebbe ora terminato la scuola militare e pertanto sarebbe divenuto il "loro nemico più grande" (cfr. verbale 2, D34, pag. 8). Incongruente e vago appare anche il periodo che sarebbe trascorso dalla visita del figlio del fratello di I._______ sino alla sua partenza dall'Afghanistan, avendo d'un canto il ricorrente asserito trattarsi di "forse (...) o (...) mesi" (cfr. verbale 2, D42, pag. 9), e d'altro canto invece di "forse (...) o più" (cfr. verbale 3, D71, pag. 9). Sempre riguardo a quest'ultimo punto, egli ha inoltre dapprima riferito di essersi iscritto all'università a seguito della fine dell'(...) sostenendo e superando pure l'esame d'ammissione (cfr. verbale 2, D34, pag. 8), allorché invece in seguito ha lasciato intendere che egli avrebbe unicamente terminato l'(...) senza intraprendere alcun passo per andare all'università in quanto intimorito dalle minacce rivoltegli dal nipote di I._______ (cfr. verbale 3, D72, pag. 9). Appare peraltro illogico ed incongruente con le stesse affermazioni del ricorrente riguardo al fatto che il gruppo al quale apparteneva I._______ fossero persone importanti, con relazioni con lo Stato, l'ufficio della sicurezza nazionale e con la polizia, nonché che diversi membri delle loro famiglie lavorassero per lo Stato afghano e quindi difficilmente venissero fermati per le loro azioni illegali (cfr. verbale 2, D21, pag. 5), che essi ritenessero il ricorrente un pericolo per loro soltanto poiché egli aveva adempiuto la scuola militare ed a conoscenza di alcuni eventi di cui egli era stato anche protagonista (cfr. verbale 2, D34, pag. 8; verbale 3, D65, pag. 8 e D75 pag. 10). Peraltro, se effettivamente avessero temuto che l'insorgente potesse rappresentare un pericolo per loro, appare a dir poco privo di logica, che il ricorrente sia stato ricercato e trovato da I._______ soltanto a distanza di più di (...) o (...) anni, e casualmente proprio allorché egli stava ultimando la scuola militare. Ciò poiché dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, se ne desume che potesse essere facilmente trovato dallo stesso, avendo il gruppo al quale apparteneva dei contatti all'interno dei diversi organi statali (cfr. verbale 2, D21, pag. 5), ed essendo il suo stesso nipote un (...) (cfr. verbale 2, D34, pag. 8; verbale 3, D99, pag. 13). Riguardo quest'ultima evenienza poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, la SEM nel provvedimento avversato non ha mai posto in dubbio che negli organi statali afghani possano essere impiegate anche delle persone appartenenti a dei gruppi ostili al governo, ma si è unicamente pronunciata, in relazione al nipote di I._______, riguardo alle diverse incongruenze e vaghezze nelle dichiarazioni dell'insorgente (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg. della decisione avversata). Pertanto, non possono essere seguite le argomentazioni dell'insorgente in tal senso. Inoltre I._______ conosceva bene la famiglia del ricorrente, e quindi sarebbe stato per lui facilmente possibile richiedere od estorcere le informazioni riguardo a quest'ultimo direttamente ai suoi famigliari, senza impiegare svariati anni prima di localizzarlo. Per di più, anche il comportamento tenuto dal ricorrente al suo arrivo a F._______ non appare essere congruo con quello di una persona che teme delle ripercussioni da parte di terzi. Invero egli, prima di iscriversi all'(...), risulta avere svolto diversi lavori, ed aver vissuto a F._______ senza adottare alcun accorgimento particolare sino alla presunta visita del nipote di I._______. (cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 7 segg.; verbale 3, D48 segg., pag. 7 seg.). Neppure il fatto che la matrigna del ricorrente con i di lei figli si sia trasferita in un villaggio vicino presso suo padre (di lei), soccorre in qualche modo il ricorrente nelle sue allegazioni (cfr. verbale 3, D105 segg., pag. 13 seg.). Da quanto asserito in merito dal ricorrente, non è infatti dato a sapere quali motivi effettivi abbiano spinto la stessa a riparare presso la casa paterna, né men che meno risulta che il medesimo sia stato ricercato da chicchessia presso la medesima dopo la sua partenza dall'Afghanistan. Il Tribunale non può fondare però il suo giudizio su delle mere supposizioni e speculazioni, ed in relazione a tali allegazioni non si entrerà pertanto ulteriormente in merito. Infine, neppure le allegate problematiche di memoria da parte del ricorrente (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.), sono atte a scalfire le succitate considerazioni in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo. Invero, le stesse non possono essere assurte a spiegazione delle importanti discrepanze ed illogicità sopra evidenziate.
E. 7.5.3 Alla luce delle considerazioni sopra esplicate, lo scrivente Tribunale ritiene quindi che a ragione la SEM ha considerato complessivamente le allegazioni del ricorrente come inverosimili, sia per quanto successo in relazione ad I._______ prima della sua partenza per F._______, che successivamente in quest'ultima località. Ciò posto, non risulta pertanto necessario esaminare se le asserzioni del ricorrente riguardo alle problematiche che avrebbe avuto il padre nel Paese d'origine siano o meno verosimili, in quanto in ogni caso i problemi da lui addotti con I._______ non risultano essere credibili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Da ultimo si osserva come le prove prodotte dal ricorrente sia dinanzi all'autorità inferiore, come pure in fase ricorsuale, riguardano il suo percorso accademico come pure la sua identità, circostanze che non vengono poste in discussione dal Tribunale come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 8.1), ma che non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità delle asserzioni riguardo i motivi d'asilo del ricorrente, come a giusta ragione ritenuto anche dall'autorità inferiore.
E. 7.6.1 Tenuto conto di tutto quanto precede, v'è quindi luogo di concludere che il ricorrente non ha mai subito personalmente dei pregiudizi determinanti da parte di I._______ né di membri del gruppo a cui quest'ultimo apparteneva prima della sua partenza definitiva dall'Afghanistan. Pertanto, anche il suo timore di subire delle ripercussioni da parte degli stessi, nel caso di un suo rientro in Afghanistan, risulta essere del tutto infondato.
E. 7.6.2 In tali circostanze, resta tuttavia ancora da esaminare se, malgrado l'assenza di una persecuzione passata, come dal ricorrente addotto egli sia tuttavia fondato a temere di subire una persecuzione futura da parte di gruppi ostili al governo, in caso di ritorno nel suo paese d'origine, per il fatto della sua passata appartenenza all'(...).
E. 8.1 In tale contesto, v'è luogo dapprima di rilevare come il Tribunale non metta in dubbio che il ricorrente abbia svolto gli studi allegati presso l'(...) a F._______, viste anche le prove prodotte in merito dal medesimo nel corso di procedura. Evenienza che non viene neppure posta in discussione dalla SEM nel provvedimento sindacato, come del resto pure ribadito dalla medesima autorità nella sua quadruplica (cfr. supra consid. 4.7).
E. 8.2 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha riconosciuto alcune categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4454/2017 del 10 ottobre 2019 consid. 6.2, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.6, D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, E-1775/2016 del 3 dicembre 2018 consid. 6.3 e 6.4, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5, D-4286/2016 del 4 giugno 2018 consid. 6.3 e 7, D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3). Si tratta invero di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettati di essere impregnati da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana, come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Gefährdungsprofile, 30.09.2020, pag. 9-10; EASO, Afghanistan, Anti-Governement Elements [AGEs], 11.08.2020, consulta-bile al sito: < https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08 _EASO_COI_Report_Afghanistan_Anti_Governement_Elements_AGEs.pdf >, consultato da ultimo il 14 gennaio 2021, pag. 22-24; EASO, Country Guidance: Afghanistan, giugno 2019, < https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf >, consultato il 14 gennaio 2021, pag. 49). I membri delle loro famiglie sono pure suscettibili di essere vittime di atti di violenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.5, E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano soggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto rischiano realmente ed in modo mirato di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni (cfr. sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.6 con ulteriore riferimento citato, E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. anche DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Tuttavia, ciò che è decisivo in una fattispecie, non è il punto di vista soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo. In altre parole: l'esistenza d'indizi concreti che lascino presagire l'avvento, in un futuro poco distante e secondo un'elevata probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.7, D-3846/2017 consid. 3.4).
E. 8.3 Ora, nel caso che ci occupa, v'è da constatare che non vi sono degli elementi che permettano di corroborare che la succitata ipotesi sia realizzata in specie. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso del 21 agosto 2020, l'insorgente non dispone di un profilo particolare che lo possa rendere un obiettivo di atti di violenza da parte sia dei Talebani che di altri gruppi ostili al governo come da lui sostenuto. Invero, a parte quanto già sopra ritenuto inattendibile riguardo alle sue dichiarazioni di essere stato oggetto di tentativi di reclutamento e d'atti di violenza e minacce da parte di membri del gruppo di (...) (in casu di I._______ e del di lui nipote), come pure in un episodio che i medesimi avrebbero minacciato la matrigna; egli anche dal momento in cui ha iniziato i suoi studi presso l'(...) a F._______, sino alla sua fine, non è mai stato l'oggetto effettivo di persecuzioni o di ricerche da parte di qualsivoglia gruppo d'opposizione al governo afghano o alle forze internazionali o ancora (...). Ciò anche se sarebbe stato facile per loro localizzarlo, sia a F._______ che precedentemente al suo domicilio. Il ricorrente si è invece potuto dedicare a F._______ liberamente dapprima ai suoi studi e nel contempo a diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, D31, pag. 7 seg.; verbale 3, D48 segg., pag. 7), ed in seguito ai suoi studi militari (cfr. verbale 2, D33 segg., pag. 8 seg.), senza incontrare alcuna difficoltà da parte di gruppi ostili al governo, e questo nell'arco di (...) anni e (...) o (...) anni (cfr. verbale 2, D43, pag. 9). Egli non ha inoltre mai addotto di aver svolto delle azioni militari su suolo afghano, che potrebbero aver reso pubblici i suoi studi all'(...), essendosi dedicato unicamente agli studi militari, senza peraltro ottenere alcun grado militare. Ha vieppiù indicato che durante i predetti studi non si sarebbe più recato nel suo villaggio natale (cfr. verbale 2, D34, pag. 9), ciò che rende ancora meno probabile che egli sia stato individuato da tali gruppi. Altresì egli, dopo aver ottenuto il diploma, avrebbe interrotto i suoi studi militari non proseguendoli all'università, ed espatriando pochi mesi dopo (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 9 seg.). Siffatti elementi, conducono alla conclusione che il profilo del ricorrente non presenti, sul piano oggettivo, alcun motivo di ritenere che egli possa dar luogo, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità a degli atti di persecuzione in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, a causa dei suoi soli studi effettuati presso l'(...) a F._______. Si sottolinea inoltre come tale profilo del ricorrente, si distingua nettamente da quello invece degli insorgenti di cui alle sentenze citate nel gravame (cfr. D-780/2017 del 13 giugno 2018 e D-3480/2019 del 27 maggio 2020), in particolare per la loro particolare esposizione, già pregressa all'espatrio, a causa della funzione da loro esercitata. Pertanto non può essere comparabile alla situazione individuale del ricorrente come invece a torto da lui addotto.
E. 8.4 Neppure il fatto allegato dal ricorrente che il padre fosse stato "comandante della zona D.________" quale (...) (cfr. verbale 2, D19 seg., pag. 4), risulta essere un indizio che rafforzi il profilo di rischio del ricorrente. Invero, anche se tali dichiarazioni fossero ritenute verosimili, l'insorgente non ha mai avuto delle ripercussioni individuali e mirate in relazione al ruolo del padre. In ogni caso, come denotato rettamente dalla SEM nella sua risposta, tali fatti sarebbero comunque riconducibili ad un passato molto remoto, e l'espatrio del ricorrente non avrebbe pertanto con i medesimi più alcuna connessione temporale (cfr. anche supra consid. 7.3). In merito a tale punto in questione, appare inoltre opportuno rammentare che le dichiarazioni che portano su degli elementi essenziali di una domanda d'asilo non possono basarsi unicamente su dei semplici sentito dire, come è il caso di specie per le allegazioni riguardo al padre (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-5949/2020 del 3 dicembre 2020 con ulteriori riferimenti citati). Per il resto, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo rilevante fondante un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-5949/2020, D-3480/2019 consid. 5.6.8, D-541/2019 dell'11 luglio 2019, E-3129/2017 del 30 agosto 2018), come nemmeno la sola confessione sciita o la sua provenienza da una regione controllata dai Talebani, ovvero dalla provincia di E._______, risultano essere dei motivi costituenti un tale timore (cfr. tra le altre la sentenza D-3480/2019 già citata consid. 5.6.8). Motivi del resto dei quali il ricorrente neppure se ne prevale, come osservato rettamente dall'autorità inferiore nella sua risposta del 21 agosto 2020. Il fatto poi che egli sarebbe stato senza un capo famiglia, e che se avesse continuato la carriera militare lo avrebbero potuto per questa circostanza inviare "nei posti dove ci sono i talebani e le persone di etnia pashtun" (cfr. verbale 3, D76, pag. 10), risultano essere delle circostanze irrilevanti. Questo in quanto, da tali asserzioni generiche, non può essere dedotto alcun rischio concreto di persecuzioni future legate a tali evenienze, posto anche come i pregiudizi passati legati alla figura paterna come pure quanto gli sarebbe successo nel contesto (...), sono già state ritenute circostanze irrilevanti rispettivamente inverosimili.
E. 8.5 Pertanto il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi).
E. 9 In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 17 agosto 2020, non sono riscosse spese.
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4004/2020 Sentenza dell'8 aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento; termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 10 luglio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, di etnia hazara e religione sciita, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2 e n. 10/9, p.to 1.08 segg., pag. 3). B. A seguito d'investigazioni intraprese dall'autorità inferiore, è risultato che il richiedente l'asilo aveva già presentato una prima domanda d'asilo in B._______ il (...), ove il (...) era stata registrata anche la sua entrata illegale (cfr. atti SEM n. 6/1, n. 7/1 e n. 11/2). C. Il (...) febbraio 2020, si è tenuta con il succitato una prima audizione relativa in particolare ai suoi dati personali, alle sue relazioni famigliari ed al suo viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. 10/9; di seguito: verbale 1), mentre che il (...) marzo 2020, all'interessato è stato accordato il diritto di essere sentito concernente la possibile responsabilità della B._______ per il trattamento della sua domanda d'asilo come pure circa il suo stato di salute (colloquio Dublino; cfr. atto SEM n. 17/2). Durante gli stessi, egli ha segnatamente dichiarato, quale ultimo domicilio nel paese d'origine, il villaggio di C._______, nel distretto di D._______, provincia di E._______. Tuttavia, il suo ultimo indirizzo sarebbe stato all'interno di una (...) a F._______. Sarebbe espatriato nel mese di (...) del (...) (secondo il calendario persiano; mese di [...] del [...] secondo il calendario gregoriano), giungendo in Europa alla fine del (...) mese dell'anno (...) o (...), attraverso la B._______. Ha inoltre affermato di essere affetto da scabbia con lesioni sovra-infette, per le quali è già in trattamento medico, come pure di avere dei problemi dentali, i quali sarebbero stati da lui già segnalati. D. A seguito di tali evenienze, l'autorità elvetica competente ha richiesto all'omologa autorità (...), delle informazioni ai sensi dell'art. 34 Regolamento Dublino III, riguardo la procedura del richiedente in B._______ e circa alcune conseguenze di un suo eventuale rinvio nel precitato Paese (cfr. atto SEM n. 19/3, n. 20/1 e n. 21/2). Richiesta che è stata rinnovata dalla Svizzera rispettivamente il (...) (cfr. atti SEM n. 31/1 e n. 32/2) ed il (...) (cfr. atto SEM n. 37/1 e n. 38/1). E. Nel contempo, con scritto del 17 aprile 2020, la rappresentante legale dell'interessato ha trasmesso alla SEM i seguenti documenti: la copia della tazkira dell'interessato, la copia di un diploma professionale, due documenti relativi la procedura d'asilo in B._______, una "Pink card" (...) (cfr. atto SEM n. 33/8 e busta dei mezzi di prova nel dossier N-Box, mezzi di prova 1 e 2). F. Non avendo ricevuto alcuna risposta alle pregresse richieste d'informazione, l'autorità svizzera incaricata ha inviato, in data (...), una richiesta di ripresa in carico dell'interessato da parte della B._______ (cfr. atti SEM n. 39/5 e n. 40/2). Quest'ultima ha rifiutato la precitata richiesta il (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e n. 42/2). Pertanto la SEM ha informato il richiedente, con scritto del 20 maggio 2020, che la procedura Dublino era conclusa e che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto SEM n. 43/1). G. L'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. 46/11; di seguito: verbale 2) rispettivamente il (...) luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 49/16; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato sentito nell'ambito di due audizioni federali riguardo segnatamente i suoi motivi d'asilo. Durante le medesime egli ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito di essere espatriato dall'Afghanistan verso l'G. _______, illegalmente, alla fine del (...) mese dell'anno (...) (secondo il calendario persiano; conformemente al calendario gregoriano: il [...] mese dell'anno [...] oppure il [...] mese del [...]; cfr. verbale 2, D14, pag. 3 e D35 seg., pag. 9). Le problematiche che l'avrebbero condotto a lasciare il suo Paese d'origine risalirebbero a dei problemi che avrebbe avuto il padre e che la madre gli avrebbe narrato. Invero, il genitore sarebbe stato un comandante della zona di D._______ al tempo della guerra dell'Afghanistan contro la H._______, e sarebbe stato responsabile della custodia delle armi. Una volta terminata la guerra, il padre si sarebbe dato alla fuga, e delle persone di un gruppo che avrebbero preso parte alle ostilità si sarebbero presentate a casa sua per cercare le armi. Non trovandole, avrebbero aggredito e ferito la madre che si sarebbe in seguito a tale episodio ammalata e dopo qualche tempo sarebbe deceduta. Il padre in seguito si sarebbe risposato ed avrebbe avuto (...) figli, ma a causa delle problematiche pregresse sarebbe nuovamente espatriato dall'Afghanistan. Allorché l'interessato frequentava il (...) o l'(...) anno di scuola, un membro del gruppo con il quale avrebbe avuto i problemi precitati il padre, di nome "I._______" (di seguito: I._______), che abitava nella sua zona, lo avrebbe avvicinato per strada facendolo salire sulla sua vettura. Il primo gli avrebbe proposto di collaborare con tale gruppo svolgendo delle piccole mansioni, in cambio di denaro ed altre prestazioni. L'interessato avrebbe però declinato l'offerta, in particolare affermando di essere ancora giovane, di andare a scuola e di non avere il permesso di lavorare. In un'altra occasione, circa (...) dopo, I._______, lo avrebbe fatto salire sulla sua vettura, in presenza anche di un altro uomo di nome "J._______" della zona di K._______, e sarebbero usciti da D._______. Sarebbero giunti in un luogo dove vi era una moschea, dove avrebbe in particolare visto dei bambini un po' più grandi di lui, armati, che parlavano e si drogavano. Avrebbe trascorso la notte in tale posto e la mattina seguente gli avrebbero chiesto di trasportare delle armi e di metterle dentro al bagagliaio della vettura, come pure di nascondere dello stupefacente negli pneumatici. Durante tali azioni, egli sarebbe stato filmato senza che se ne accorgesse. In seguito si sarebbe recato insieme a I._______ e "J._______" nel distretto di L._______, ivi sostando per un giorno ed una notte prima di rientrare a D._______, ove avrebbero offerto all'interessato dei soldi per il lavoro svolto, ma egli avrebbe rifiutato la proposta, rispondendo che voleva studiare. In un'altra occasione, I._______, avrebbe nuovamente parlato all'interessato, riferendogli che egli ora era obbligato a lavorare per loro in quanto sarebbe divenuto loro socio avendo partecipato ai loro reati, facendogli inoltre vedere i filmati che avevano girato e minacciandolo di consegnarlo allo Stato se non avesse collaborato. Egli d'allora avrebbe realmente temuto, raccontando a casa ciò che gli era accaduto, nonché cercando di recarsi sempre a scuola con altri bambini. Tuttavia, un giorno sul percorso per la scuola, I._______ lo avrebbe nuovamente avvicinato e fatto salire con la forza nella sua vettura, ove si trovava anche "J._______". Gli avrebbero ingiunto di inghiottire una busta di plastica con dentro dei "pezzi bianchi", ma egli si sarebbe rifiutato. Non dando seguito alle loro insistenze, lo avrebbero fatto scendere dalla vettura, picchiato, ed in seguito legato alla vettura con una corda per i piedi e le mani e trascinato così sul selciato. Egli sarebbe svenuto e si sarebbe ritrovato all'ospedale, ove sarebbe rimasto diversi mesi prima di guarire, avendo riportato in particolare delle fratture alle (...) ed ai (...). Successivamente, avendo terminato l'(...) anno scolastico, si sarebbe trasferito a F._______, ove avrebbe frequentato dei corsi, lavorando pure nello stesso periodo. Alla fine dell'anno (...) (secondo il calendario persiano; l'anno [...] secondo il calendario gregoriano) si sarebbe iscritto presso la (...) ("[...]"), che avrebbe frequentato per (...) anni. Poco prima della fine dell'ultimo anno della scuola militare, si sarebbe presentato a lui, durante il giorno preposto per le visite famigliari - spacciandosi per un suo parente - un nipote di I._______. Quest'ultimo, che avrebbe lavorato quale (...), recentemente avrebbe cambiato posto all'interno dei medesimi trasferendosi a F._______. Egli lo avrebbe minacciato che sarebbe stato ucciso non appena fosse uscito dalla scuola, in quanto ora che l'interessato avrebbe terminato quest'ultima, sarebbe divenuto il loro maggior nemico. Lo avrebbe anche minacciato che avrebbero potuto consegnare le sue fotografie ed i suoi dati ai talebani o mandarli anche ai trafficanti d'organi umani che lo avrebbero ucciso. Il richiedente, dopo tale visita, avrebbe denunciato le minacce ricevute ai suoi superiori ed agli insegnanti, che malgrado l'apertura di un fascicolo per il caso, gli avrebbero riferito che non sarebbe riuscito a fare nulla contro di loro, in quanto il nipote di I._______ era una persona importante all'interno dei (...). Temendo per la sua vita e per quella dei suoi fratelli, egli dopo la fine dell'(...), avrebbe pertanto desistito dal recarsi all'università, e si sarebbe dapprima recato a M._______, per in seguito, attraverso il N._______, proseguire per l'G. _______. Ivi avrebbe lavorato illegalmente per circa tre anni, prima di intraprendere il viaggio per l'Europa, sovente venendo pure espulso dalla polizia iraniana. Ma lui, tutte le volte, si sarebbe recato a M._______ e da lì nuovamente sarebbe rientrato in G._______. Egli ha inoltre riferito che, a parte le problematiche legate a I._______, non avrebbe avuto alcun capo famiglia per proteggerlo, e per questo motivo se egli avesse continuato la carriera militare, avrebbero potuto inviarlo nei posti pericolosi, dove ci sarebbero i talebani e le persone di etnia pashtun (cfr. verbale 3, D76, pag. 10). A seguito della sua partenza dal Paese d'origine, avrebbe pure saputo dalla matrigna che ella si sarebbe trasferita con i suoi (...) figli, per paura, presso il padre (di lei; cfr. verbale 3, D105 segg., pag. 13 seg.). Nel corso dell'ultima audizione, l'interessato ha presentato quale ulteriore documento: copia a colori di una fotografia che lo rappresenterebbe insieme ad un gruppo di militari (cfr. verbale 3, D6 segg., pag. 2 e D114, pag. 14; busta dei mezzi di prova nel dossier N-Box, mezzo di prova n. 3). H. L'8 luglio 2020 è stato notificato dalla SEM alla rappresentante legale del richiedente l'asilo il progetto di decisione (cfr. atto SEM n. 52/9). La seconda ha presentato le sue osservazioni nel parere del 9 luglio 2020 (cfr. atto SEM n. 55/3). I. Con decisione del 10 luglio 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 57/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso al richiedente l'asilo l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. J. Per plico raccomandato del 10 agosto 2020 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha inoltrato ricorso avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio. Ha altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente ha allegato al gravame, quale nuovo documento, copia della ricevuta di spedizione del mezzo di prova n. 2 (contenuto nella busta dei mezzi di prova di cui al dossier N-Box [...]). K. Con decisione incidentale del 17 agosto 2020, lo scrivente Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente ed ha parimenti invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, prendendo anche segnatamente posizione ai sensi dei considerandi. L. L'autorità di prime cure ha presentato le sue osservazioni di risposta il 21 agosto 2020 ove ha proposto il respingimento del ricorso. M. Per mezzo della replica dell'11 settembre 2020, l'insorgente ha preso posizione in merito alle pregresse osservazioni della SEM, allegando quale ulteriore documentazione: copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) relativo un consulto psichiatrico dell'insorgente, come pure gli originali del suo diploma militare e della sua tazkira (già prodotte precedentemente in copia). N. Il 22 settembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato la sua duplica, ove ha in special modo preso posizione in relazione alla nuova documentazione presentata con la replica dall'insorgente, ritenendo che la prima non avesse alcun influsso sulle valutazioni effettuate dalla SEM nella decisione impugnata in punto alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei suoi motivi d'asilo. Ha quindi confermato le conclusioni presenti nella decisione avversata ed ha proposto nuovamente di respingere il gravame. O. Con decisione del 25 settembre 2020 il richiedente è stato attribuito dalla SEM al (...) (cfr. atto SEM n. 70/1). P. Per il tramite della missiva del 14 ottobre 2020, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni di triplica, riconfermandosi nelle sue conclusioni ricorsuali. Q. Il 27 ottobre 2020, l'autorità sindacata ha inviato la sua quadruplica, riconfermandosi essenzialmente nelle sue conclusioni precedenti e nelle considerazioni espresse nella decisione avversata e nei pregressi scritti. Tali osservazioni sono state inviate per conoscenza al ricorrente dal Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2020, con cui ha anche pronunciato la chiusura dello scambio di scritti (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 10 luglio 2020, e non avendo l'insorgente contestato specificatamente la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità resistente, ha in primo luogo denotato come il lungo periodo di alloggio per il ricorrente presso il Centro federale d'asilo competente, senza aver intrapreso dei passi procedurali concreti, fosse dovuto alla situazione pandemica del Covid-19. Invero, la scelta di applicare alla fattispecie la procedura celere, sarebbe stata giustificata dalla non complessità del caso. Peraltro, il termine di ricorso impartito, sarebbe di 30 giorni. In secondo luogo la SEM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente circa i suoi motivi, la natura e l'origine della persecuzione allegata come pure del suo persecutore inverosimili. Questo in quanto avrebbe reso delle dichiarazioni tardive circa il nome del gruppo di cui alcuni membri sarebbero stati alla base dei pregiudizi da lui narrati, come pure le sue dichiarazioni in merito sia al suo persecutore, che al motivo della presunta persecuzione e di convesso anche circa il suo timore, sarebbero contraddistinte da diverse incongruenze ed illogicità. Ulteriore contraddizione la si rileverebbe anche in merito al momento in cui l'interessato si sarebbe recato a F._______ dopo la dimissione dall'ospedale, come pure circa il fatto di non essere al sicuro da alcuna parte in Afghanistan se non all'interno della scuola militare, allorché tuttavia sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale di D._______ per ben (...) mesi, senza che gli fosse successo nulla. Ulteriore discrepanza la si evincerebbe dalla sua asserzione che i suoi persecutori avrebbero voluto che egli lavorasse per loro altrimenti l'avrebbero ucciso, che non combacerebbe con la realtà dei fatti da lui narrati, ovvero di avere varie volte rifiutato di collaborare per il medesimo gruppo, da ultimo durante l'episodio che l'avrebbe condotto all'ospedale. Inoltre discordanti e vaghe sarebbero pure le sue asserzioni in merito al momento in cui egli avrebbe lasciato l'Afghanistan, affermando dapprima trattarsi di (...) o (...) mesi dopo la visita del nipote di I._______, e successivamente trattarsi di "(...)". L'autorità inferiore si è infine espressa riguardo alle osservazioni presentate con il parere del 9 luglio 2020 dalla rappresentante legale, concludendo che non vi fossero dei fatti o dei mezzi di prova presentati che giustificassero una modifica della decisione impugnata. In particolare, la procedura istruttoria sarebbe stata completa ed il caso in parola non presenterebbe una fattispecie e dei motivi d'asilo particolarmente complessi da giustificare un suo passaggio in procedura ampliata. Inoltre, attinente la richiesta di svolgere una perizia medico-legale per le cicatrici presenti sul corpo dell'interessato, siccome l'origine di queste ultime non potrebbe comunque essere stabilita tramite una tale perizia, la stessa non risulterebbe rilevante per la sua procedura d'asilo. Circa poi la domanda di effettuare una perizia psichiatrica, d'un canto dagli atti all'inserto non risulterebbe alcuna documentazione medica a supporto delle asserite problematiche psichiche, e d'altro canto tali problemi valetudinari, non sarebbero comunque rilevanti per la valutazione della sua qualità di rifugiato, soprattutto poiché l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe stata pronunciata. Le interruzioni segnalate dalla rappresentante legale durante l'esposizione dei motivi d'asilo dell'insorgente durante le sue audizioni, sarebbero state indicate nell'interesse dello svolgimento dell'audizione e dell'istruttoria, e quindi nell'interesse stesso del ricorrente. Peraltro, in un'occasione citata dalla medesima rappresentante legale come inopportuna, sarebbe intervenuta anche lei, ripetendo inoltre quanto detto dianzi dall'auditrice. 4.2 Con il suo gravame, il ricorrente ha preliminarmente sottolineato l'inadeguatezza della trattazione di un caso complesso, come sarebbe quello in parola, nell'ambito della procedura celere invece che in quella ampliata, visti i brevi termini normativi per l'istruzione della domanda d'asilo, scelta dell'autorità inferiore che avrebbe concorso all'apprezzamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, ad una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità di prime cure ex art. 35 PA, ed alla violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Riguardo quest'ultimo punto, nella decisione avversata, l'autorità sindacata avrebbe omesso - violando di convesso il diritto di essere sentito del ricorrente - di apprezzare la pertinenza ex art. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) della circostanza accertata che l'insorgente facesse parte dell'(...). Difatti, la sua semplice appartenenza, come indicato già in sede di parere, a quest'ultimo organismo, sarebbe un fattore idoneo a renderlo un individuo inviso ad un gruppo armato antigovernativo, in quanto l'(...) sarebbe supportata dalle forze (...) sotto guida (...). Fonti concordi confermerebbero inoltre il rischio per i membri delle forze armate afghane, di cui anche l'(...) farebbe parte, di essere vittime di attacchi mirati da parte di insorgenti quali talebani o altri gruppi armati. Anche lo scrivente Tribunale condividerebbe tale apprezzamento, espresso nella sentenza D-780/2017 del 13 giugno 2018. Già solo per questi motivi, il provvedimento impugnato andrebbe annullato. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ha ritenuto che la SEM abbia erroneamente apprezzato nel suo giudizio d'inverosimiglianza, alcune sue asserzioni, applicando in modo inesatto gli art. 3 e 7 LAsi. Invero, a differenza di quanto sosterrebbe l'autorità pregressa nella sua decisione, anche esaminando la posizione effettiva di (...) all'interno del panorama politico afghano attuale, parrebbe plausibile che il nipote di un comandante di quest'ultimo gruppo, possa far parte (...). Inoltre, tale circostanza sarebbe di rilevanza particolare nell'ottica dell'esame del fondato timore di persecuzione dell'interessato così come per l'assenza di alternativa di protezione interna. Il fatto poi che a distanza di quasi (...) anni dalla fuga del ricorrente dal suo villaggio d'origine, i suoi persecutori siano riusciti ad individuarlo, rafforzerebbe l'assunto che questi ultimi possano contare su di una rete estesa di informatori e collaboratori all'interno di importanti istituzioni afghane notoriamente corrotte. Il ricorrente ha seguito a sostenere che, malgrado le dichiarazioni da lui rese circa il conflitto che avrebbe opposto il padre del ricorrente e I._______, non risultino essere caratterizzate dalla medesima precisione che in quelle relative alle evenienze che lo riguarderebbero personalmente, ciò sarebbe imputabile proprio all'assenza di conoscenza diretta riguardo a tali eventi. Tale circostanza non parrebbe pertanto sufficiente per concludere circa l'inverosimiglianza della persecuzione di cui egli sarebbe stato vittima in passato da parte di I._______, che invece sarebbe stata caratterizzata da un numero elevato di dettagli. Anche tenendo conto delle percentuali di bambini in Afghanistan che sarebbero oggetto di varie forme di sfruttamento lavorativo, che non verrebbe sufficientemente criminalizzato da parte della legislazione afghana, le allegazioni dell'insorgente circa i tentativi di reclutamento ed il fatto di sangue seguito al suo rifiuto di ingerire degli stupefacenti, sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per la loro linearità, concretezza e plausibilità. Circa poi la supposta tardività della menzione dei persecutori appartenenti al gruppo "(...)", il ricorrente ha osservato che egli non sarebbe mai stato questionato in merito al nominativo del precitato gruppo, ma soltanto circa il nome dei suoi membri. Il fatto che egli lo abbia nominato spontaneamente soltanto nel corso della seconda audizione, sarebbe una circostanza da imputare piuttosto all'elevato numero di dettagli caratterizzanti il suo racconto spontaneo. Quest'ultimo ha inoltre confermato che, per l'unica contraddizione effettivamente contenuta nei suoi verbali d'audizione riguardo all'evenienza di non aver fatto rientro al domicilio prima di recarsi a F._______, la stessa sarebbe ascrivibile ad un'imprecisa traduzione del passaggio o ad un suo refuso, spiegazione che sarebbe convincente, ritenuta la generale plausibilità delle sue allegazioni. Infine l'insorgente ha ribadito l'importanza di eseguire una perizia medico-legale riguardo alle cicatrici presenti sul suo corpo ed alle sue problematiche di salute psichica. L'autorità inferiore, vista la sussistenza di indizi di tortura e la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente in merito al fatto di sangue di cui egli è stato vittima da parte di I._______ a causa del suo rifiuto di partecipare al traffico di stupefacenti, avrebbe dovuto intraprendere ulteriori accertamenti prima di concludere la sua istruttoria. 4.3 Nella sua risposta del 21 agosto 2020 la SEM, rimandando innanzitutto per la valutazione della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente alla decisione avversata, ha ritenuto in seguito il profilo del ricorrente come di non particolare rischio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, il solo fatto che il ricorrente abbia frequentato la scuola militare a F._______, non comproverebbe di per sé l'esistenza concreta di un timore fondato di persecuzione rilevante secondo il precitato disposto. In assenza di allegazioni verosimili in merito ai supposti atti persecutori, un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi pertinenti ai sensi dell'asilo non sarebbe dato. Riguardo poi la figura del padre, l'autorità inferiore ha dapprima precisato come il ricorrente non avrebbe mai dichiarato che suo padre sarebbe stato "comandante delle (...)" come erroneamente descritto dal Tribunale nella decisione incidentale del 17 agosto 2020. Tuttavia, anche si ritenesse che il padre del ricorrente possa aver avuto un ruolo parificato a quello di un comandante, proprio le inverosimiglianze palesatesi nella narrazione dell'interessato riguardo alle persecuzioni che egli avrebbe subito a causa dell'inimicizia del padre con I._______, sarebbero indicative della loro inattendibilità e di una mancanza di causalità tra il supposto ruolo ricoperto dal padre e quanto occorso al ricorrente. Peraltro si tratterebbe di allegazioni risalenti ad almeno un trentennio prima e di cui non si avrebbe alcuna traccia concreta. Per quanto attinente poi l'etnia, la religione e la provenienza del ricorrente, quest'ultimo non avrebbe d'un canto mai menzionato tali elementi nel contesto delle persecuzioni da lui asserite e dei motivi d'asilo proposti. D'altro canto, pur non negando che tali elementi possano essere rilevanti in determinati contesti, come ritenuto a ragione dallo stesso Tribunale nella sua sentenza D-3480/2019 del 27 maggio 2020, la SEM ha ritenuto che in specie il profilo del ricorrente e la persecuzione allegata sarebbero ben diversi dalla predetta fattispecie analizzata dal Tribunale. Peraltro persecuzione dovuta al gruppo (...) che la SEM reputa essere inverosimile, per i motivi già esposti nella decisione impugnata. 4.4 Per il tramite della sua replica dell'11 settembre 2020, il ricorrente ha in primo luogo fatto il punto sulla sua situazione valetudinaria dal profilo psicologico e psichiatrico, nonché evidenziato le difficoltà che avrebbe avuto nell'ottenere un appuntamento presso il (...), a causa della mancanza dell'interprete il giorno fissato per i colloqui. Pur accogliendo con soddisfazione il rigoroso esame del suo profilo di rischio da parte della SEM, il richiedente ha tuttavia espresso una mancanza di condivisione in merito alla conclusione a cui sarebbe giunta la precitata autorità. Invero, un fattore che permetterebbe di parificare la sua causa a quella oggetto della sentenza D-3480/2019 del Tribunale si ravviserebbe nel fatto che I._______, a causa del suo ruolo gerarchico, continuerebbe a beneficiare di una completa immunità giudiziaria, e quindi la conclusione dell'accordo tra il (...) e (...) non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere un rischio attuale di persecuzione in capo al ricorrente. Egli disapproverebbe anche le conclusioni della SEM circa l'assenza d'interconnessione tra le sue vicende e quelle del padre - il quale effettivamente sarebbe stato comandante delle (...) - in quanto, come spiegato dall'insorgente, l'origine dei suoi problemi risalirebbe alla fuga di suo padre da D._______. In tal senso, il ricorrente ha espresso la necessità di procedere ad un nuovo giudizio in merito alla valutazione sul punto della verosimiglianza, ed in particolare in relazione ai tentativi di un suo reclutamento nel traffico di stupefacenti e dell'aggressione subita a D._______, considerata la stretta correlazione tra queste vicende e gli eventi antecedenti il suo espatrio. 4.5 Con la sua duplica, l'autorità resistente ha segnatamente osservato come sia i mezzi di prova originali che il certificato medico sarebbero stati consegnati dal ricorrente soltanto in fase ricorsuale, malgrado fosse a conoscenza del suo obbligo di collaborare. Per di più, egli si sarebbe recato al (...) soltanto a seguito della decisione della SEM. Tuttavia, anche considerando tale certificato medico, la diagnosi ivi indicata non avrebbe alcun influsso sulla decisione d'asilo presa, e non sarebbe né atto a comprovare alcunché di rilevante circa i suoi motivi d'asilo come nemmeno in merito all'esame della verosimiglianza effettuato dall'autorità inferiore. Neppure i mezzi di prova originali introdotti in fase ricorsuale muterebbero le conclusioni esposte nella decisione avversata, visto che le fotocopie degli stessi mezzi di prova si troverebbero già agli atti, nonché la precitata decisione non si baserebbe nemmeno su tale documentazione. La SEM ha infine sottolineato che nei passaggi indicati nei verbali dalla rappresentante legale del ricorrente, non vi sarebbe, al contrario di quanto sostenuto dalla predetta, alcuna menzione di "(...)". 4.6 Nelle sue osservazioni di triplica, il ricorrente ha essenzialmente sostenuto che nel suo comportamento non si ravviserebbe alcuna violazione del suo obbligo di collaborare, in quanto egli non avrebbe potuto trasmettere prima l'originale della sua tazkira e del diploma militare per via della situazione dovuta alla pandemia da Covid-19. Inoltre la visita medica sarebbe stata effettuata a seguito dell'emanazione della decisione avversata. Ha infine ribadito che l'assenza di valutazione del profilo di rischio nella decisione avversata, costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivare la decisione, rispettivamente del diritto di essere sentito dell'insorgente, da cui si dedurrebbe un'istruttoria inaccurata in relazione alla fattispecie da parte della SEM. 4.7 Per mezzo della sua quadruplica, l'autorità inferiore ha in particolare denotato come la valutazione della rilevanza dei mezzi di prova e quella invece circa il profilo di rischio di un richiedente sarebbero due aspetti differenti, eventualmente valutati entrambi, singolarmente, in una decisione in materia d'asilo. La SEM tuttavia non avrebbe messo in dubbio né l'identità del ricorrente, né che egli abbia frequentato la scuola militare, circostanze di cui ai mezzi di prova prodotti, e pertanto questi ultimi non sarebbero atti a mutare la conclusione esposta nella decisione avversata.
5. Occorre dapprima denotare come le censure formali sollevate dal ricorrente circa l'inadeguatezza della trattazione del presente caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, che avrebbe concorso all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure di una motivazione lacunosa della decisione ai sensi dell'art. 35 PA e di una violazione del suo diritto di essere sentito, vanno trattate d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti incorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rif. citati; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155). 5.2 Dal canto suo, una violazione del diritto di essere sentito (garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]) del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza, non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). 5.3 Ora, venendo al caso in parola, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). Alla stessa si può pertanto rinviare senz'altro per ulteriori dettagli. Il Tribunale, condivide con il ricorrente la conclusione secondo la quale la fattispecie sarebbe dovuta essere smistata in ampliata. Questo in quanto, non solo non è stato possibile per l'autorità inferiore rispettare i termini procedurali riguardo alla fase preparatoria, disattendendo sensibilmente al lasso temporale previsto dal legislatore di ventuno giorni e durando di fatto 139 giorni, ma ha anche avuto quale conseguenza che il termine di soggiorno al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) presso il quale era alloggiato il ricorrente di 140 giorni, che avrebbe dovuto includere non solo la procedura celere di otto giorni massimali, anche la durata della procedura ricorsuale, è stato superato. Ciò che va inoltre osservato è che l'audizione tenutasi l'(...) giugno 2020 e rubricata "secondo l'art. 26 cpv. 3 LAsi/Audizione secondo l'art. 29 LAsi", non soltanto è durata 4 ore e 15 minuti, pause escluse, ma durante la maggior parte del tempo sono state affrontate questioni concernenti i motivi d'asilo dell'insorgente (cfr. atto SEM n. 46/11, in particolare dalla D19 segg., pag. 3 segg.). Pertanto non si può partire dall'assunto che si trattasse di un'interrogazione sommaria ai sensi di quanto disposto all'art. 26 cpv. 3 LAsi secondo quanto indicato anche dall'autorità inferiore nella decisione avversata - che peraltro sarebbe stata da svolgere durante la fase preliminare di 21 giorni, termine già oltrepassato nella fattispecie di più di tre mesi - quanto piuttosto di una prima audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3435/2020 del 21 luglio 2020 consid. 6.5, E-1765/2020 del 14 aprile 2020 consid. 6.3.2, E-5624/2019 del 13 novembre 2019 consid. 5.3.1). Questo implica che v'è stato in specie anche l'inosservanza del termine di otto giorni lavorativi per l'emissione delle decisioni nella procedura celere, dato che il provvedimento sindacato è stato notificato a distanza di (...) giorni dopo la prima audizione inerente i motivi d'asilo del ricorrente. Oltreché, ne deriva che l'audizione svoltasi il (...) luglio 2020, durata ben 5 ore e 10 minuti (pausa non compresa) ed il cui verbale contiene (...) pagine relative i motivi d'asilo dell'interessato, sia da classificare quale accertamento supplementare giustificante di principio lo smistamento in procedura ampliata (cfr. sentenza del Tribunale E-4367/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 7). Tale assunto appare peraltro rilevabile dalla stessa conclusione della funzionaria incaricata al termine dell'audizione dell'(...) giugno 2020, allorché osserva che il richiedente l'asilo sarebbe stato successivamente invitato ad un secondo colloquio ove gli "verranno poste ulteriori domande sui motivi della sua domanda d'asilo" (cfr. verbale 2, D44, pag. 10). La tesi dell'autorità inferiore circa il fatto che il lungo periodo d'alloggio al CFA senza aver intrapreso dei passi procedurali concreti, sarebbe da far risalire alla situazione pandemica dovuta al coronavirus, nonché che il caso in oggetto sarebbe stato trattato nel contesto della procedura celere in quanto giustificata dalla non complessità dello stesso, risulta soltanto in parte condivisibile. Se è infatti indubbio come la situazione legata alla pandemia abbia potuto creare dei problemi tecnici e d'organizzazione per l'autorità inferiore con la conseguenza possibile anche di una dilatazione dei tempi istruttori, resta il fatto che in specie è stato necessario interrogare approfonditamente l'interessato due volte sulle motivazioni che l'hanno indotto alla fuga dal suo Paese d'origine. Pertanto, ciò risulta essere indizio di una certa complessità del caso di specie che avrebbe dovuto condurre la SEM a passare il medesimo in ampliata, conclusione che era stata peraltro proposta dalla rappresentante legale dell'insorgente nel proprio parere al progetto di decisione negativa dell'autorità sindacata. In tale contesto si sottolinea inoltre come la non semplicità del caso di specie e l'assenza di una qualsivoglia motivazione nella decisione avversata riguardo all'eventuale profilo di rischio dell'insorgente, così come richiesto nel parere dalla rappresentante legale, abbia condotto il Tribunale a dover svolgere un'istruzione preliminare della causa in particolare su tale punto in questione. Ne deriva che, in merito a quest'ultimo aspetto, la SEM abbia violato il principio inquisitorio, accertando in modo incompleto i fatti determinanti, nonché violando il suo obbligo di motivare compiutamente la propria decisione ex art. 35 cpv. 1 PA, e di convesso quindi anche il diritto di essere sentito del ricorrente. 5.4 Tuttavia, il fatto che l'autorità inferiore non abbia proceduto al passaggio del caso in procedura ampliata, come pure che abbia violato i suoi obblighi ed il diritto di essere sentito dell'interessato come sopra esposto, non conduce questo Tribunale a pronunciare l'annullamento del provvedimento querelato così come richiesto dal ricorrente. Quest'ultimo ha difatti potuto beneficiare del termine di trenta giorni - anche se per il tramite dell'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo - per presentare il suo ricorso, termine corrispondente a quello in procedura ampliata. Si è del resto potuto esprimere ampiamente sia nel suo gravame che nelle prese di posizione successive riguardo segnatamente il profilo di rischio che a mente sua egli adempirebbe e che avrebbe una rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, pure l'autorità resistente si è pronunciata compiutamente su tale aspetto, in particolare nella sua risposta del 21 agosto 2020, così come richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 17 agosto 2020. Relativo tali circostanze, il diritto di essere sentito del ricorrente è stato quindi sanato durante la procedura ricorsuale, e la fattispecie appurata sufficientemente anche in relazione alle medesime. Alla luce di questi elementi, non si ritiene quindi, anche per motivi di celerità e d'economia processuale, di dover annullare il provvedimento impugnato per le irregolarità sopra osservate, che risulterebbe di fatto una mera formalità lesiva degli stessi interessi dell'insorgente ad un'evasione rapida della sua pratica (cfr. supra consid. 5.1 e 5.2). 5.5 Per il resto, non si ritengono invece condivisibili le argomentazioni del ricorrente inerenti la violazione del principio inquisitorio da parte della SEM e di un inaccurato accertamento dei fatti legati alle cicatrici sul corpo e alle problematiche psichiche che egli avrebbe e che a mente sua sarebbero degli indizi di maltrattamenti e/o di torture connessi ai suoi motivi d'asilo. Invero, come rettamente osservato dall'autorità resistente, in specie una perizia medico-legale o altri complementi istruttori su tale punto posto in questione non risultavano né opportuni né necessari come si vedrà anche dappresso a causa dell'inverosimiglianza e dell'irrilevanza degli eventi addotti dall'insorgente (cfr. infra consid. 7 e 8). Del resto, l'origine delle cicatrici stesse come pure dei problemi medici non potrebbe comunque essere determinata con certezza. Peraltro, per le problematiche psichiche e fisiche da lui segnalate, l'insorgente ha potuto beneficiare di colloqui medici (cfr. atti SEM n. 14/3, n. 15/4, n. 16/6, n. 17/2, n. 22/2, n. 23/2, n. 24/1, n. 28/2, n. 29/2, n. 30/2, n. 63/1, n. 66/4, n. 67/2), e le prime, come rettamente osservato nella decisione avversata dall'autorità inferiore ed in seguito con la propria duplica del 22 settembre 2020, non erano state segnalate dal ricorrente al (...) del CFA prima dell'emissione della decisione avversata, ma soltanto successivamente. Durante la procedura istruttoria di prima istanza, il ricorrente aveva difatti unicamente addotto di avere delle problematiche dovute alla scabbia nonché ai denti (cfr. atto SEM n. 17/2) e di soffrire di problemi di memoria. Per questi ultimi si sarebbe rivolto in passato, allorché si trovava in G._______, ad uno psicologo che gli avrebbe prescritto dei medicinali che egli però si sarebbe rifiutato di assumere (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Pertanto, sotto tale profilo, non solo non si ravvisa alcun accertamento inesatto e/o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, bensì le stesse problematiche psichiche (con una diagnosi di reazione depressiva prolungata, presentante deflessione timica con prevalente tendenza alla chiusura relazionale, insonnia e ansia fluttuante, con prescrizione di un farmaco; cfr. atti SEM n. 66/4, n. 67/2), appaiono essere ininfluenti per la definizione della presente vertenza. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame devono essere respinte.
6. Nella presente fattispecie, il ricorrente per mezzo della propria rappresentante, si è limitato a presentare delle conclusioni meramente cassatorie riguardo all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti pertinenti da parte dell'autorità inferiore, senza tuttavia proporre alcuna conclusione relativa alla concessione dell'asilo. Tuttavia nel gravame (cfr. p.to 24 segg., pag. 6 segg.), come pure nelle prese di posizione successive del ricorrente, quest'ultimo ha argomentato anche in relazione alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei suoi motivi d'asilo, dimostrando pertanto con tali considerazioni di non voler rinunciare di fatto totalmente agli aspetti materiali d'asilo. Pertanto il Tribunale, esaminerà dappresso anche la verosimiglianza e la rilevanza dei motivi d'asilo allegati dall'insorgente. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 In tale contesto, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pure nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7.5 Ora tornando al caso di specie, il Tribunale rileva dapprima come i contatti che il ricorrente ha narrato aver avuto con I._______ allorché il primo era al suo (...) o (...) anno scolastico, se d'un canto appaiono contenere diversi elementi descrittivi di dettaglio e sufficientemente coerenti tra loro, come denotato rettamente dallo stesso insorgente nel suo gravame, tuttavia sono presenti nelle sue dichiarazioni delle incoerenze e delle allegazioni tardive importanti, che minano fortemente la veridicità di alcuni suoi asserti o insinuano dei dubbi fondati che gli eventi non si siano svolti effettivamente nel modo da lui indicato. 7.5.1 In primo luogo, per quanto il ricorrente abbia descritto presentando diversi elementi plausibili e concreti gli incontri avuti con il suddetto I._______ (indicando ad esempio sia le circostanze in cui i medesimi sarebbero avvenuti, che i dialoghi intercorsi tra loro, o ancora come avrebbe reagito I._______ alle sue risposte di rifiuto di voler lavorare per il gruppo al quale apparteneva o come egli avrebbe evitato in seguito ai primi incontri di rivedere I._______, cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 5 segg.; verbale 3, D26 segg., pag. 4 segg.); tuttavia il Tribunale concorda con la SEM riguardo alla circostanza che l'interessato abbia nominato il gruppo del quale avrebbe pure fatto parte il precitato in qualità di uno dei (...) (cfr. verbale 3, D83 seg., pag. 11), soltanto tardivamente. Invero, malgrado sia stato offerto più volte al ricorrente la possibilità di spiegare a quale gruppo le persone di cui egli parlava avrebbero fatto parte, ponendogli il funzionario incaricato della SEM anche direttamente dei quesiti in merito al loro nominativo (cfr. verbale 2, D22 e D23, pag. 5; verbale 3, D19 segg., pag. 3 seg.), è soltanto in conclusione alla seconda audizione sui motivi d'asilo che il ricorrente ha riferito che I._______ farebbe parte del gruppo "(...)" (cfr. verbale 3, D79 seg., pag. 10). La spiegazione fornita dal ricorrente sia durante la medesima audizione (cfr. verbale 3, D81, pag. 11), che nel suo atto ricorsuale non risulta essere in alcun modo esplicativa della tardività di tali asserti. Egli ha difatti potuto esprimersi nel corso già della prima audizione ampiamente riguardo alle persone che lo avrebbero perseguitato in patria, ma durante la medesima non ha mai nominato tale gruppo, malgrado gli sia pure stato chiesto esplicitamente (cfr. verbale 2, D22 seg., pag. 5), rimanendo sempre molto generico nella descrizione del medesimo (cfr. verbale 2, D21 e D23 pag. 5), anzi dapprima riferendo trattarsi di non meglio precisate "persone" e "nemici" del padre (cfr. verbale 2, D20 seg., pag. 4 seg.). Apparse soltanto nel corso della seconda audizione, e dopo che il ricorrente aveva nuovamente potuto narrare, anche con quesiti puntuali da parte dell'auditore della SEM, di quali persone temerebbe in caso di ritorno nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 3, D18 segg., pag. 3 seg.), i suoi asserti in merito al gruppo di "(...)", peraltro allegazioni generiche e di facile fruizione da parte di chiunque, ed all'appartenenza di I._______ al precitato (cfr. verbale 3, D79 segg., pag. 10 seg.), non appaiono essere in alcun modo credibili. Sempre in relazione al gruppo al quale sarebbe appartenuto I._______, risultano in secondo luogo discrepanti le allegazioni dell'interessato circa le attività dei suoi membri, nonché il timore o meno di essere arrestati per commissione di atti illegali da parte del governo afghano (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 5 e D34, pag. 8; verbale 3, D21 segg., pag. 4, D63 segg., pag. 8 e D75, pag. 10). Poiché il ricorrente non ha in merito addotto alcunché a spiegazione delle stesse, ed onde evitare inutili ridondanze, si rinvia su tale punto e per il resto alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente dettagliata e motivata in merito (cfr. p.to II, pag. 5 seg.). In terzo luogo, nell'esposizione del ricorrente degli episodi che l'avrebbero visto protagonista con I._______, sono riscontrabili diverse incoerenze. Se invero durante la seconda audizione, egli ha riferito che un tale di nome "J._______" abitante della "zona K._______" sarebbe stato presente soltanto durante l'ultimo incontro avuto con I._______ (cfr. verbale 3, D24, pag. 4), e che egli non avrebbe potuto aggiungere null'altro nei confronti di quest'ultimo avendolo visto soltanto una volta (cfr. verbale 3, D94, pag. 12), a parte come era vestito e le sue caratteristiche molto generiche (cfr. verbale 3, D95 segg., pag. 12). Tuttavia nel corso della prima audizione l'insorgente ha dichiarato che I._______ sarebbe stato in compagnia di J._______ anche allorché il ricorrente sarebbe stato condotto al di fuori del suo villaggio e gli avrebbero in particolare intimato di nascondere degli stupefacenti negli pneumatici della vettura (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 6 seg.). Oltreché contraddirsi sul numero di volte e circostanze nelle quali avrebbe incontrato J._______, v'è inoltre da rimarcare un'ulteriore discrepanza nelle dichiarazioni dell'insorgente, allorché gli è stato posto il quesito circa la persona che si sarebbe trovata nella vettura assieme a I._______ e proveniente dalla zona di K._______ che si sarebbe presentato. Invero, egli ha in modo incoerente ed illogico risposto che la medesima persona sarebbe stata I._______ stesso (cfr. verbale 2, D27 seg., pag. 6). Il ricorrente si è inoltre contraddetto anche riguardo al posto ove si sarebbe recato dopo le dimissioni dall'ospedale, asserendo dapprima di aver stazionato per un periodo a casa, senza uscire dalla stessa abitazione (cfr. verbale 2, D31, pag. 7) ed in un secondo momento invece di essersi recato direttamente a F._______ dopo l'uscita dall'ospedale (cfr. verbale 3, D15, pag. 3; D46 seg., pag. 6 seg. e D86 seg., pag. 11). La giustificazione addotta dal ricorrente nel gravame per spiegare tale importante incoerenza, ovvero che quanto da lui asserito nella prima audizione si tratterebbe di una traduzione scorretta o di un suo refuso, non appare essere in alcun modo convincente. Invero, non soltanto il ricorrente ha sottoscritto il verbale d'audizione, dopo che gli era stato previamente riletto e tradotto, confermandone quindi integralmente il suo contenuto, ma ha anche indicato essersi recato a casa, aggiungendo pure di avervi soggiornato per un periodo e le modalità presso la stessa, ovvero di non poter uscire. Questi ultimi elementi di dettaglio non possono di certo dar luogo a fraintendimenti di sorta dal profilo della traduzione o essere soggetti ad errore nel riportarli da parte del ricorrente. Le evenienze discordanti e tardive sopra enunciate, conducono quindi il Tribunale a ritenere, in modo complessivo, che le persecuzioni allegate dall'insorgente per mano di I._______ prima della sua partenza per F._______ non siano da ritenere in preponderanza verosimili così come da lui narrate. 7.5.2 La conclusione succitata risulta essere rafforzata dalle asserzioni del ricorrente, in parte incoerenti, illogiche e poco plausibili, riguardo al periodo che egli avrebbe trascorso a F._______ ed all'incontro avuto con il nipote di I._______ presso l'(...). Egli ha difatti dapprima asserito che, le "persone con cui avevo già avuto problemi" appena avrebbero saputo che egli aveva fatto la scuola militare, si sarebbero recate a casa della matrigna e l'avrebbero minacciata di ucciderle i figli se il ricorrente non avesse collaborato con loro (cfr. verbale 2, D34, pag. 8). Salvo poi, di quest'ultima visita al domicilio famigliare e della minaccia profferita in tale contesto non esservi però traccia nell'audizione successiva, ove invece la minaccia di venire ucciso se non avesse lavorato per le persone che lo stavano perseguitando sarebbe stata ricondotta dal ricorrente direttamente a lui e rivoltagli dal nipote di I._______ (cfr. verbale 3, D65, pag. 8). Il fatto però che quest'ultimo avrebbe dichiarato che sarebbe stato ucciso se lui non avesse collaborato con loro, non risulta essere un'affermazione combaciante con quanto asserito nel corso della prima audizione, ove il ricorrente ha unicamente sostenuto che il nipote di I._______ lo avrebbe minacciato di morte, in quanto egli avrebbe ora terminato la scuola militare e pertanto sarebbe divenuto il "loro nemico più grande" (cfr. verbale 2, D34, pag. 8). Incongruente e vago appare anche il periodo che sarebbe trascorso dalla visita del figlio del fratello di I._______ sino alla sua partenza dall'Afghanistan, avendo d'un canto il ricorrente asserito trattarsi di "forse (...) o (...) mesi" (cfr. verbale 2, D42, pag. 9), e d'altro canto invece di "forse (...) o più" (cfr. verbale 3, D71, pag. 9). Sempre riguardo a quest'ultimo punto, egli ha inoltre dapprima riferito di essersi iscritto all'università a seguito della fine dell'(...) sostenendo e superando pure l'esame d'ammissione (cfr. verbale 2, D34, pag. 8), allorché invece in seguito ha lasciato intendere che egli avrebbe unicamente terminato l'(...) senza intraprendere alcun passo per andare all'università in quanto intimorito dalle minacce rivoltegli dal nipote di I._______ (cfr. verbale 3, D72, pag. 9). Appare peraltro illogico ed incongruente con le stesse affermazioni del ricorrente riguardo al fatto che il gruppo al quale apparteneva I._______ fossero persone importanti, con relazioni con lo Stato, l'ufficio della sicurezza nazionale e con la polizia, nonché che diversi membri delle loro famiglie lavorassero per lo Stato afghano e quindi difficilmente venissero fermati per le loro azioni illegali (cfr. verbale 2, D21, pag. 5), che essi ritenessero il ricorrente un pericolo per loro soltanto poiché egli aveva adempiuto la scuola militare ed a conoscenza di alcuni eventi di cui egli era stato anche protagonista (cfr. verbale 2, D34, pag. 8; verbale 3, D65, pag. 8 e D75 pag. 10). Peraltro, se effettivamente avessero temuto che l'insorgente potesse rappresentare un pericolo per loro, appare a dir poco privo di logica, che il ricorrente sia stato ricercato e trovato da I._______ soltanto a distanza di più di (...) o (...) anni, e casualmente proprio allorché egli stava ultimando la scuola militare. Ciò poiché dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, se ne desume che potesse essere facilmente trovato dallo stesso, avendo il gruppo al quale apparteneva dei contatti all'interno dei diversi organi statali (cfr. verbale 2, D21, pag. 5), ed essendo il suo stesso nipote un (...) (cfr. verbale 2, D34, pag. 8; verbale 3, D99, pag. 13). Riguardo quest'ultima evenienza poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, la SEM nel provvedimento avversato non ha mai posto in dubbio che negli organi statali afghani possano essere impiegate anche delle persone appartenenti a dei gruppi ostili al governo, ma si è unicamente pronunciata, in relazione al nipote di I._______, riguardo alle diverse incongruenze e vaghezze nelle dichiarazioni dell'insorgente (cfr. p.to II/2, pag. 5 seg. della decisione avversata). Pertanto, non possono essere seguite le argomentazioni dell'insorgente in tal senso. Inoltre I._______ conosceva bene la famiglia del ricorrente, e quindi sarebbe stato per lui facilmente possibile richiedere od estorcere le informazioni riguardo a quest'ultimo direttamente ai suoi famigliari, senza impiegare svariati anni prima di localizzarlo. Per di più, anche il comportamento tenuto dal ricorrente al suo arrivo a F._______ non appare essere congruo con quello di una persona che teme delle ripercussioni da parte di terzi. Invero egli, prima di iscriversi all'(...), risulta avere svolto diversi lavori, ed aver vissuto a F._______ senza adottare alcun accorgimento particolare sino alla presunta visita del nipote di I._______. (cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 7 segg.; verbale 3, D48 segg., pag. 7 seg.). Neppure il fatto che la matrigna del ricorrente con i di lei figli si sia trasferita in un villaggio vicino presso suo padre (di lei), soccorre in qualche modo il ricorrente nelle sue allegazioni (cfr. verbale 3, D105 segg., pag. 13 seg.). Da quanto asserito in merito dal ricorrente, non è infatti dato a sapere quali motivi effettivi abbiano spinto la stessa a riparare presso la casa paterna, né men che meno risulta che il medesimo sia stato ricercato da chicchessia presso la medesima dopo la sua partenza dall'Afghanistan. Il Tribunale non può fondare però il suo giudizio su delle mere supposizioni e speculazioni, ed in relazione a tali allegazioni non si entrerà pertanto ulteriormente in merito. Infine, neppure le allegate problematiche di memoria da parte del ricorrente (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.), sono atte a scalfire le succitate considerazioni in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo. Invero, le stesse non possono essere assurte a spiegazione delle importanti discrepanze ed illogicità sopra evidenziate. 7.5.3 Alla luce delle considerazioni sopra esplicate, lo scrivente Tribunale ritiene quindi che a ragione la SEM ha considerato complessivamente le allegazioni del ricorrente come inverosimili, sia per quanto successo in relazione ad I._______ prima della sua partenza per F._______, che successivamente in quest'ultima località. Ciò posto, non risulta pertanto necessario esaminare se le asserzioni del ricorrente riguardo alle problematiche che avrebbe avuto il padre nel Paese d'origine siano o meno verosimili, in quanto in ogni caso i problemi da lui addotti con I._______ non risultano essere credibili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Da ultimo si osserva come le prove prodotte dal ricorrente sia dinanzi all'autorità inferiore, come pure in fase ricorsuale, riguardano il suo percorso accademico come pure la sua identità, circostanze che non vengono poste in discussione dal Tribunale come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 8.1), ma che non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità delle asserzioni riguardo i motivi d'asilo del ricorrente, come a giusta ragione ritenuto anche dall'autorità inferiore. 7.6 7.6.1 Tenuto conto di tutto quanto precede, v'è quindi luogo di concludere che il ricorrente non ha mai subito personalmente dei pregiudizi determinanti da parte di I._______ né di membri del gruppo a cui quest'ultimo apparteneva prima della sua partenza definitiva dall'Afghanistan. Pertanto, anche il suo timore di subire delle ripercussioni da parte degli stessi, nel caso di un suo rientro in Afghanistan, risulta essere del tutto infondato. 7.6.2 In tali circostanze, resta tuttavia ancora da esaminare se, malgrado l'assenza di una persecuzione passata, come dal ricorrente addotto egli sia tuttavia fondato a temere di subire una persecuzione futura da parte di gruppi ostili al governo, in caso di ritorno nel suo paese d'origine, per il fatto della sua passata appartenenza all'(...). 8. 8.1 In tale contesto, v'è luogo dapprima di rilevare come il Tribunale non metta in dubbio che il ricorrente abbia svolto gli studi allegati presso l'(...) a F._______, viste anche le prove prodotte in merito dal medesimo nel corso di procedura. Evenienza che non viene neppure posta in discussione dalla SEM nel provvedimento sindacato, come del resto pure ribadito dalla medesima autorità nella sua quadruplica (cfr. supra consid. 4.7). 8.2 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha riconosciuto alcune categorie di persone particolarmente esposte al rischio di subire persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale E-4454/2017 del 10 ottobre 2019 consid. 6.2, D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.6, D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, E-1775/2016 del 3 dicembre 2018 consid. 6.3 e 6.4, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5, D-4286/2016 del 4 giugno 2018 consid. 6.3 e 7, D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3). Si tratta invero di coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicini al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettati di essere impregnati da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana, come pure degli stessi membri delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Gefährdungsprofile, 30.09.2020, pag. 9-10; EASO, Afghanistan, Anti-Governement Elements [AGEs], 11.08.2020, consulta-bile al sito: , consultato da ultimo il 14 gennaio 2021, pag. 22-24; EASO, Country Guidance: Afghanistan, giugno 2019, , consultato il 14 gennaio 2021, pag. 49). I membri delle loro famiglie sono pure suscettibili di essere vittime di atti di violenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.5, E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2). Queste categorie di persone possono prevalersi, sul piano soggettivo, di un fondato timore di essere esposte, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto rischiano realmente ed in modo mirato di essere vittime d'intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni (cfr. sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.6 con ulteriore riferimento citato, E-4942/2016 del 3 luglio 2018 consid. 4.2; sulla nozione cfr. anche DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Tuttavia, ciò che è decisivo in una fattispecie, non è il punto di vista soggettivo del timore di persecuzione, bensì l'elemento oggettivo. In altre parole: l'esistenza d'indizi concreti che lascino presagire l'avvento, in un futuro poco distante e secondo un'elevata probabilità, di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D-3480/2019 consid. 5.6.7, D-3846/2017 consid. 3.4). 8.3 Ora, nel caso che ci occupa, v'è da constatare che non vi sono degli elementi che permettano di corroborare che la succitata ipotesi sia realizzata in specie. Invero, come a ragione osservato dalla SEM nella sua risposta al ricorso del 21 agosto 2020, l'insorgente non dispone di un profilo particolare che lo possa rendere un obiettivo di atti di violenza da parte sia dei Talebani che di altri gruppi ostili al governo come da lui sostenuto. Invero, a parte quanto già sopra ritenuto inattendibile riguardo alle sue dichiarazioni di essere stato oggetto di tentativi di reclutamento e d'atti di violenza e minacce da parte di membri del gruppo di (...) (in casu di I._______ e del di lui nipote), come pure in un episodio che i medesimi avrebbero minacciato la matrigna; egli anche dal momento in cui ha iniziato i suoi studi presso l'(...) a F._______, sino alla sua fine, non è mai stato l'oggetto effettivo di persecuzioni o di ricerche da parte di qualsivoglia gruppo d'opposizione al governo afghano o alle forze internazionali o ancora (...). Ciò anche se sarebbe stato facile per loro localizzarlo, sia a F._______ che precedentemente al suo domicilio. Il ricorrente si è invece potuto dedicare a F._______ liberamente dapprima ai suoi studi e nel contempo a diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, D31, pag. 7 seg.; verbale 3, D48 segg., pag. 7), ed in seguito ai suoi studi militari (cfr. verbale 2, D33 segg., pag. 8 seg.), senza incontrare alcuna difficoltà da parte di gruppi ostili al governo, e questo nell'arco di (...) anni e (...) o (...) anni (cfr. verbale 2, D43, pag. 9). Egli non ha inoltre mai addotto di aver svolto delle azioni militari su suolo afghano, che potrebbero aver reso pubblici i suoi studi all'(...), essendosi dedicato unicamente agli studi militari, senza peraltro ottenere alcun grado militare. Ha vieppiù indicato che durante i predetti studi non si sarebbe più recato nel suo villaggio natale (cfr. verbale 2, D34, pag. 9), ciò che rende ancora meno probabile che egli sia stato individuato da tali gruppi. Altresì egli, dopo aver ottenuto il diploma, avrebbe interrotto i suoi studi militari non proseguendoli all'università, ed espatriando pochi mesi dopo (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 9 seg.). Siffatti elementi, conducono alla conclusione che il profilo del ricorrente non presenti, sul piano oggettivo, alcun motivo di ritenere che egli possa dar luogo, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità a degli atti di persecuzione in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, a causa dei suoi soli studi effettuati presso l'(...) a F._______. Si sottolinea inoltre come tale profilo del ricorrente, si distingua nettamente da quello invece degli insorgenti di cui alle sentenze citate nel gravame (cfr. D-780/2017 del 13 giugno 2018 e D-3480/2019 del 27 maggio 2020), in particolare per la loro particolare esposizione, già pregressa all'espatrio, a causa della funzione da loro esercitata. Pertanto non può essere comparabile alla situazione individuale del ricorrente come invece a torto da lui addotto. 8.4 Neppure il fatto allegato dal ricorrente che il padre fosse stato "comandante della zona D.________" quale (...) (cfr. verbale 2, D19 seg., pag. 4), risulta essere un indizio che rafforzi il profilo di rischio del ricorrente. Invero, anche se tali dichiarazioni fossero ritenute verosimili, l'insorgente non ha mai avuto delle ripercussioni individuali e mirate in relazione al ruolo del padre. In ogni caso, come denotato rettamente dalla SEM nella sua risposta, tali fatti sarebbero comunque riconducibili ad un passato molto remoto, e l'espatrio del ricorrente non avrebbe pertanto con i medesimi più alcuna connessione temporale (cfr. anche supra consid. 7.3). In merito a tale punto in questione, appare inoltre opportuno rammentare che le dichiarazioni che portano su degli elementi essenziali di una domanda d'asilo non possono basarsi unicamente su dei semplici sentito dire, come è il caso di specie per le allegazioni riguardo al padre (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-5949/2020 del 3 dicembre 2020 con ulteriori riferimenti citati). Per il resto, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo rilevante fondante un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-5949/2020, D-3480/2019 consid. 5.6.8, D-541/2019 dell'11 luglio 2019, E-3129/2017 del 30 agosto 2018), come nemmeno la sola confessione sciita o la sua provenienza da una regione controllata dai Talebani, ovvero dalla provincia di E._______, risultano essere dei motivi costituenti un tale timore (cfr. tra le altre la sentenza D-3480/2019 già citata consid. 5.6.8). Motivi del resto dei quali il ricorrente neppure se ne prevale, come osservato rettamente dall'autorità inferiore nella sua risposta del 21 agosto 2020. Il fatto poi che egli sarebbe stato senza un capo famiglia, e che se avesse continuato la carriera militare lo avrebbero potuto per questa circostanza inviare "nei posti dove ci sono i talebani e le persone di etnia pashtun" (cfr. verbale 3, D76, pag. 10), risultano essere delle circostanze irrilevanti. Questo in quanto, da tali asserzioni generiche, non può essere dedotto alcun rischio concreto di persecuzioni future legate a tali evenienze, posto anche come i pregiudizi passati legati alla figura paterna come pure quanto gli sarebbe successo nel contesto (...), sono già state ritenute circostanze irrilevanti rispettivamente inverosimili. 8.5 Pertanto il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi).
9. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 17 agosto 2020, non sono riscosse spese.
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: