Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara e confessione sciita, è nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di ... (...). Dopo aver lavorato per un certo periodo per il conto delle truppe statunitensi di stanza a C._______, egli avrebbe intrapreso una carriera nelle forze dell'ordine nel suo villaggio natale, lavorando per due anni per la polizia distrettuale di .... Egli è quindi espatriato in Iran dove sarebbe stato arrestato e inviato a combattere in Siria per l'esercito iraniano. Egli sarebbe quindi fuggito e, dopo aver transitato per diversi paesi, giunto in Svizzera illegalmente il 25 novembre del 2015; il medesimo giorno l'interessato depositava una domanda d'asilo presso il centro di registrazione di Altsätten (cfr. atto A7, pag. 2 e segg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa delle minacce di morte in ragione della propria attività lavorativa al servizio degli "americani" e della polizia locale. Per queste ragioni collaborative egli sarebbe visto in Afghanistan come un infedele, a maggior ragione considerato la propria etnia Hazara. Ne discenderebbe quindi un elevato rischio a subire ripercussioni per mano dei Talebani. A riprova di ciò, l'interessato ha asserito che molti suoi colleghi come pure il proprio fratello sarebbero stati uccisi proprio dal gruppo fondamentalista. In concreto egli avrebbe subìto diverse e regolari minacce per telefono e in seguito pure attraverso uno scritto redatto in lingua Pashtun (cfr. atto A14). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha depositato quali mezzi di prova segnatamente la lettera di minacce citata, la tessera di impiego presso la polizia locale, alcune fotografie che lo ritraggono con commilitoni, una fotografia dell'annuncio funebre di suo fratello come pure il ringraziamento alla sua famiglia in occasione delle morte di quest'ultimo (cfr. atto A13). A.d L'interessato si sottoponeva quindi ad una seconda audizione il 21 luglio 2017 (cfr. atto A22) come pure ad un controllo medico il 16 giugno 2017. B. Con decisione del 18 agosto 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 18 settembre 2017 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando il riconoscimento dello statuto di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e in subordine il rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione. Egli ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 novembre 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM. E. L'autorità inferiore, con scritto del 15 novembre 2017, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso. F. Con osservazioni dell'11 dicembre 2017 il ricorrente si è espresso in replica. G. L'11 gennaio 2018 l'autorità intimata ha per lo più confermato le precedenti considerazioni. H. Il 15 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato nuovamente una replica. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 agosto 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo.
E. 5.1 Con la decisione impugnata la SEM ha respinto la domanda di asilo, rilevando in buona sostanza che il ricorrente non avrebbe reso verosimile le proprie allegazioni nella misura in cui sarebbe incorso in contraddizioni su punti essenziali del proprio "racconto". Il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire, nel proprio racconto non vi sarebbero contraddizioni tali da renderlo "interamente inverosimile". In particolare egli ha evidenziato che anche laddove vi sarebbe poca chiarezza ciò sarebbe da ricondurre a "problemi con la memoria" in ragione di un ordigno esploso durante la guerra in Siria, Paese in cui egli ha prestato servizio con l'esercito iraniano. Contestualmente egli ha ammesso che lo scritto presentato per comprovare la minaccia era indirizzato al proprio fratello anch'egli al servizio degli americani e poi della polizia locale, ucciso dai talebani. A suo dire, ciò avrebbe poca importanza poiché, in qualità di membro della polizia locale egli sarebbe stato in modo generale in pericolo nella misura in cui "i talebani prendono di mira coloro che lavorano con gli americani, così come i poliziotti".
E. 5.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.3 Nel caso che qui ci occupa, emerge dagli atti di causa ed in particolare dalle audizioni sostenute del ricorrente, la mancanza di chiarezza in ordine l'arco temporale nel quale egli sarebbe stato minacciato dai talebani. In sostanza durante la prima audizione egli ha riferito di essere stato minacciato in modo regolare durante due anni (cfr. A14, DD 67 e 68), mentre nel corso della seconda deposizione egli ha riferito: "io non ho mai detto che mi hanno minacciato per due anni. Com'è possibile che mi minacciano per due anni e poi non mi fanno niente?" (cfr. A22, D23). In proposito il ricorrente ha giustificato tali incongruenze in ragione di problemi medici che deriverebbero da lesioni subite durante la guerra in Siria dove egli avrebbe prestato servizio. Sennonché ciò sarebbe sconfessato dalla documentazione agli atti: infatti, dal controllo medico effettuato (cfr. A 23/6), è emerso che il ricorrente non soffre di disturbi dell'attenzione e della memoria come pure che da un punto di vista psichiatrico in egli non sia "presente alcun sintomo che giustifichi una diagnosi secondo ICD-10". Ma ve di più: il racconto del ricorrente trova una evidente "incongruenza" nella minaccia avvenuta attraverso il scritto in lingua Pashtun che lo avrebbe convinto a lasciare il proprio Paese. Infatti, per stessa ammissione dell'interessato che conferma le valutazioni operate dalla SEM, egli non sarebbe il destinatario dello scritto; la giustificazione che esso sarebbe stato destinato al fratello, anch'egli al servizio della polizia locale, non soccorre il ricorrente nella propria tesi ricorsuale. L'insorgente ha dato pure prova di superficialità al limite della mala fede presentando quale mezzo di prova questa lettera di minacce da parte dei talebani che, al contrario da quanto egli preteso inizialmente era indirizzata a suo fratello. Ciò non può essere ricondotto ad un errore involontario, ma bensì alla volontà di fuorviare l'autorità decidente su elementi fondamentali, ottenendo quindi una decisione a lui favorevole.
E. 5.4 A fronte di quanto sopra esposto, in particolare alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione da lui fornita. V'è quindi da concludere che il ricorrente non ha adempiuto ai requisiti posti dall'art. 7 LAsi. Ciò detto non occorre approfondire oltre le allegazioni del ricorrente per ammettere che esse, in quanto contradditore e prive di fondamento, siano inverosimili e non permettano di riconoscere la qualità di rifugiato.
E. 6.1 Resta ora da determinare se il solo fatto di essere stato attivo nei servizi di polizia del proprio Paese, permette al ricorrente di avvalersi di una fattispecie rilevante in materia d'asilo e di conseguenza fondare il proprio gravame. In sostanza egli ha rilevato l'esistenza di un fondato timore nel subire persecuzioni nel proprio Paese da parte dei talebani, in ragione dell'attività prestata agli "americani" come pure in seno alla polizia locale; in particolare sarebbe infatti un fatto notorio che i talebani abbiano quale obbiettivo questa categorie di persone. A suo dire ciò permetterebbe di concludere per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Diversamente, l'autorità inferiore ha rilevato che le situazioni sfavorevoli dovute alla guerra ed alla violenza generalizzata in Afghanistan non costituiscono una persecuzione determinate ai sensi di legge per ammettere la domanda, in quanto non indirizzata nei confronti di una persona ben definita. Inoltre, a dire della SEM, la documentazione prodotta dal ricorrente e atta a sostenere l'appartenenza alla polizia locale sarebbe "facilmente" falsificabile.
E. 6.2.1 Orbene la giurisprudenza del TAF ha già riconosciuto, in Afghanistan, l'esistenza di categorie di persone attive nell'apparato di sicurezza statale che in ragione di tale esposizione possono essere esposte ad un rischio maggiore di persecuzione (cfr. sentenze del TAF D-780/2017 del 13 giugno 208 consid. 5.5; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2; TAF D-3394/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 4.6; TAF E-2802/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 5.3.2). A tali categorie appartengono coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicine al governo afgano o alla coalizione internazionale, come pure le persone che sono impregnate di valori occidentali, che non si fondano più nella società afgana (cfr. sentenza del TAF D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3). Inoltre ad oggi non è possibile intravvedere un miglioramento delle condizioni di sicurezza a medio o lungo termine; anzi il Tribunale ha costatato che in Afghanistan si è assistito recentemente ad un peggioramento di tale situazione (cfr. sentenza del TAF D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3).
E. 6.2.2 Ciononostante tale profilo, sebbene oggetto di un rischio accresciuto, non può, ad esso solo, condurre per prassi a ritenere e comprovare l'esistenza di un timore di persecuzione. Con particolare riferimento a coloro che sono stati attivi in seno alla polizia locale, il Tribunale ha già stabilito in diverse occasioni che la sola circostanza di avere prestato servizio in seno alle forze di polizia non può fondare la qualità di rifugiato. Ciò non significa però misconoscere che le forze di polizia afgane sono spesso oggetto di attacchi da parte di gruppi ostili allo stato afgano. In altre parole, per ammettere la qualità di rifugiato è necessario che dagli atti di causa questo pericolo e rischio astratto si concretizzi in capo al ricorrente (cfr. sentenze del TAF D-7906/2015 del 20 settembre 2016 consid. 5.2.3; D-7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid.6.3).
E. 6.3 In concreto, e come sopra esposto (cfr. supra consid. 4.3), il ricorrente non è riuscito a comprovare o perlomeno a rendere verosimile l'esistenza di un rischio e una minaccia concreti nei propri confronti, ciò che deve condurre questo Tribunale a respingere la concretizzazione degli stessi e conseguentemente la richiesta del ricorrente.
E. 7 Ferme queste premesse, al ricorrente non deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato, né venir concesso l'asilo in Svizzera.
E. 8.1 A fronte di quanto sopra esposto, con la decisione qui impugnata l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale, non ha abusato del proprio potere di apprezzamento e nemmeno ha accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); la decisione non risulta nemmeno essere inadeguata (art. 49 PA).
E. 8.2 Visto l'esito della procedura le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Tuttavia il Tribunale ha accolto, con decisione incidentale del 7 novembre 2017, la richiesta di dispensa dal versamento delle spese di giustizia, avendo l'insorgente dimostrato di non disporre dei mezzi necessari con la documentazione allegata, (art. 65 cpv. 1 PA). Al ricorrente, privo di un rappresentate legale in questa procedura, non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).).
E. 8.3 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Pertanto la pronuncia è definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono assegnate ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5296/2017 Sentenza del 29 ottobre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 18 agosto 2017 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara e confessione sciita, è nato e cresciuto nel villaggio di B._______, nel distretto di ... (...). Dopo aver lavorato per un certo periodo per il conto delle truppe statunitensi di stanza a C._______, egli avrebbe intrapreso una carriera nelle forze dell'ordine nel suo villaggio natale, lavorando per due anni per la polizia distrettuale di .... Egli è quindi espatriato in Iran dove sarebbe stato arrestato e inviato a combattere in Siria per l'esercito iraniano. Egli sarebbe quindi fuggito e, dopo aver transitato per diversi paesi, giunto in Svizzera illegalmente il 25 novembre del 2015; il medesimo giorno l'interessato depositava una domanda d'asilo presso il centro di registrazione di Altsätten (cfr. atto A7, pag. 2 e segg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa delle minacce di morte in ragione della propria attività lavorativa al servizio degli "americani" e della polizia locale. Per queste ragioni collaborative egli sarebbe visto in Afghanistan come un infedele, a maggior ragione considerato la propria etnia Hazara. Ne discenderebbe quindi un elevato rischio a subire ripercussioni per mano dei Talebani. A riprova di ciò, l'interessato ha asserito che molti suoi colleghi come pure il proprio fratello sarebbero stati uccisi proprio dal gruppo fondamentalista. In concreto egli avrebbe subìto diverse e regolari minacce per telefono e in seguito pure attraverso uno scritto redatto in lingua Pashtun (cfr. atto A14). A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha depositato quali mezzi di prova segnatamente la lettera di minacce citata, la tessera di impiego presso la polizia locale, alcune fotografie che lo ritraggono con commilitoni, una fotografia dell'annuncio funebre di suo fratello come pure il ringraziamento alla sua famiglia in occasione delle morte di quest'ultimo (cfr. atto A13). A.d L'interessato si sottoponeva quindi ad una seconda audizione il 21 luglio 2017 (cfr. atto A22) come pure ad un controllo medico il 16 giugno 2017. B. Con decisione del 18 agosto 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità di prime cure ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, da cui la contestuale ammissione provvisoria in Svizzera. C. Il 18 settembre 2017 l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando il riconoscimento dello statuto di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e in subordine il rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione. Egli ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, una richiesta volta ad essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 novembre 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo spese, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e dei relativi allegati alla SEM. E. L'autorità inferiore, con scritto del 15 novembre 2017, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso. F. Con osservazioni dell'11 dicembre 2017 il ricorrente si è espresso in replica. G. L'11 gennaio 2018 l'autorità intimata ha per lo più confermato le precedenti considerazioni. H. Il 15 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato nuovamente una replica. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 agosto 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo. 5. 5.1 Con la decisione impugnata la SEM ha respinto la domanda di asilo, rilevando in buona sostanza che il ricorrente non avrebbe reso verosimile le proprie allegazioni nella misura in cui sarebbe incorso in contraddizioni su punti essenziali del proprio "racconto". Il ricorrente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. A suo dire, nel proprio racconto non vi sarebbero contraddizioni tali da renderlo "interamente inverosimile". In particolare egli ha evidenziato che anche laddove vi sarebbe poca chiarezza ciò sarebbe da ricondurre a "problemi con la memoria" in ragione di un ordigno esploso durante la guerra in Siria, Paese in cui egli ha prestato servizio con l'esercito iraniano. Contestualmente egli ha ammesso che lo scritto presentato per comprovare la minaccia era indirizzato al proprio fratello anch'egli al servizio degli americani e poi della polizia locale, ucciso dai talebani. A suo dire, ciò avrebbe poca importanza poiché, in qualità di membro della polizia locale egli sarebbe stato in modo generale in pericolo nella misura in cui "i talebani prendono di mira coloro che lavorano con gli americani, così come i poliziotti". 5.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 Nel caso che qui ci occupa, emerge dagli atti di causa ed in particolare dalle audizioni sostenute del ricorrente, la mancanza di chiarezza in ordine l'arco temporale nel quale egli sarebbe stato minacciato dai talebani. In sostanza durante la prima audizione egli ha riferito di essere stato minacciato in modo regolare durante due anni (cfr. A14, DD 67 e 68), mentre nel corso della seconda deposizione egli ha riferito: "io non ho mai detto che mi hanno minacciato per due anni. Com'è possibile che mi minacciano per due anni e poi non mi fanno niente?" (cfr. A22, D23). In proposito il ricorrente ha giustificato tali incongruenze in ragione di problemi medici che deriverebbero da lesioni subite durante la guerra in Siria dove egli avrebbe prestato servizio. Sennonché ciò sarebbe sconfessato dalla documentazione agli atti: infatti, dal controllo medico effettuato (cfr. A 23/6), è emerso che il ricorrente non soffre di disturbi dell'attenzione e della memoria come pure che da un punto di vista psichiatrico in egli non sia "presente alcun sintomo che giustifichi una diagnosi secondo ICD-10". Ma ve di più: il racconto del ricorrente trova una evidente "incongruenza" nella minaccia avvenuta attraverso il scritto in lingua Pashtun che lo avrebbe convinto a lasciare il proprio Paese. Infatti, per stessa ammissione dell'interessato che conferma le valutazioni operate dalla SEM, egli non sarebbe il destinatario dello scritto; la giustificazione che esso sarebbe stato destinato al fratello, anch'egli al servizio della polizia locale, non soccorre il ricorrente nella propria tesi ricorsuale. L'insorgente ha dato pure prova di superficialità al limite della mala fede presentando quale mezzo di prova questa lettera di minacce da parte dei talebani che, al contrario da quanto egli preteso inizialmente era indirizzata a suo fratello. Ciò non può essere ricondotto ad un errore involontario, ma bensì alla volontà di fuorviare l'autorità decidente su elementi fondamentali, ottenendo quindi una decisione a lui favorevole. 5.4 A fronte di quanto sopra esposto, in particolare alla luce delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova prodotti, il Tribunale ritiene vi siano elementi più che sufficienti per dubitare della veridicità della versione da lui fornita. V'è quindi da concludere che il ricorrente non ha adempiuto ai requisiti posti dall'art. 7 LAsi. Ciò detto non occorre approfondire oltre le allegazioni del ricorrente per ammettere che esse, in quanto contradditore e prive di fondamento, siano inverosimili e non permettano di riconoscere la qualità di rifugiato. 6. 6.1 Resta ora da determinare se il solo fatto di essere stato attivo nei servizi di polizia del proprio Paese, permette al ricorrente di avvalersi di una fattispecie rilevante in materia d'asilo e di conseguenza fondare il proprio gravame. In sostanza egli ha rilevato l'esistenza di un fondato timore nel subire persecuzioni nel proprio Paese da parte dei talebani, in ragione dell'attività prestata agli "americani" come pure in seno alla polizia locale; in particolare sarebbe infatti un fatto notorio che i talebani abbiano quale obbiettivo questa categorie di persone. A suo dire ciò permetterebbe di concludere per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Diversamente, l'autorità inferiore ha rilevato che le situazioni sfavorevoli dovute alla guerra ed alla violenza generalizzata in Afghanistan non costituiscono una persecuzione determinate ai sensi di legge per ammettere la domanda, in quanto non indirizzata nei confronti di una persona ben definita. Inoltre, a dire della SEM, la documentazione prodotta dal ricorrente e atta a sostenere l'appartenenza alla polizia locale sarebbe "facilmente" falsificabile. 6.2 6.2.1 Orbene la giurisprudenza del TAF ha già riconosciuto, in Afghanistan, l'esistenza di categorie di persone attive nell'apparato di sicurezza statale che in ragione di tale esposizione possono essere esposte ad un rischio maggiore di persecuzione (cfr. sentenze del TAF D-780/2017 del 13 giugno 208 consid. 5.5; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2; TAF D-3394/2014 del 26 ottobre 2015 consid. 4.6; TAF E-2802/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 5.3.2). A tali categorie appartengono coloro che sono considerati, a torto o a ragione, vicine al governo afgano o alla coalizione internazionale, come pure le persone che sono impregnate di valori occidentali, che non si fondano più nella società afgana (cfr. sentenza del TAF D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3). Inoltre ad oggi non è possibile intravvedere un miglioramento delle condizioni di sicurezza a medio o lungo termine; anzi il Tribunale ha costatato che in Afghanistan si è assistito recentemente ad un peggioramento di tale situazione (cfr. sentenza del TAF D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3). 6.2.2 Ciononostante tale profilo, sebbene oggetto di un rischio accresciuto, non può, ad esso solo, condurre per prassi a ritenere e comprovare l'esistenza di un timore di persecuzione. Con particolare riferimento a coloro che sono stati attivi in seno alla polizia locale, il Tribunale ha già stabilito in diverse occasioni che la sola circostanza di avere prestato servizio in seno alle forze di polizia non può fondare la qualità di rifugiato. Ciò non significa però misconoscere che le forze di polizia afgane sono spesso oggetto di attacchi da parte di gruppi ostili allo stato afgano. In altre parole, per ammettere la qualità di rifugiato è necessario che dagli atti di causa questo pericolo e rischio astratto si concretizzi in capo al ricorrente (cfr. sentenze del TAF D-7906/2015 del 20 settembre 2016 consid. 5.2.3; D-7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid.6.3). 6.3 In concreto, e come sopra esposto (cfr. supra consid. 4.3), il ricorrente non è riuscito a comprovare o perlomeno a rendere verosimile l'esistenza di un rischio e una minaccia concreti nei propri confronti, ciò che deve condurre questo Tribunale a respingere la concretizzazione degli stessi e conseguentemente la richiesta del ricorrente.
7. Ferme queste premesse, al ricorrente non deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato, né venir concesso l'asilo in Svizzera. 8. 8.1 A fronte di quanto sopra esposto, con la decisione qui impugnata l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale, non ha abusato del proprio potere di apprezzamento e nemmeno ha accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); la decisione non risulta nemmeno essere inadeguata (art. 49 PA). 8.2 Visto l'esito della procedura le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA). Tuttavia il Tribunale ha accolto, con decisione incidentale del 7 novembre 2017, la richiesta di dispensa dal versamento delle spese di giustizia, avendo l'insorgente dimostrato di non disporre dei mezzi necessari con la documentazione allegata, (art. 65 cpv. 1 PA). Al ricorrente, privo di un rappresentate legale in questa procedura, non viene assegnata alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).). 8.3 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Pertanto la pronuncia è definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono assegnate ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla Data di spedizione: