Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Non vengono assegnate indennità ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non vengono assegnate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4473/2016 Sentenza del 29 novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 giugno 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 12 novembre 2015, i verbali di audizione del 4 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 3 maggio 2016 (cfr. verbale 2), la decisione della SEM del 26 giugno 2016, per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 20 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato), mediante il quale l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova valutazione sul punto di questione dell'asilo; in via ancor più subordinata la sua ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente e secondo il senso di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il nuovo mezzo di prova in lingua straniera inviato dall'insorgente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con scritto del 10 agosto 2016 e la relativa traduzione in Italiano prodotta il 14 settembre 2016 su richiesta del Tribunale, la decisione incidentale del Tribunale del 23 novembre 2016 che accoglieva la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione d'indigenza, poi tempestivamente prodotta, la risposta al ricorso presentata dalla SEM il 7 febbraio 2017, la replica del ricorrente del 29 marzo 2017, le ulteriori osservazioni della SEM del 9 maggio 2017, trasmesse per conoscenza all'insorgente, lo scritto del ricorrente del 23 novembre 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il richiedente asilo, cittadino afgano di etnia Hazara, ha dichiarato di essere nato e cresciuto nel villaggio di B._______ in provincia di Daikundi; che in tale luogo avrebbe frequentato la scuola coranica e lavorato come pastore; che nel 2009 si sarebbe sposato; che dal 2011 ai primi mesi del 2013 egli avrebbe risieduto in Iran, ove avrebbe appreso la professione di saldatore; che una volta tornato in patria, si sarebbe stabilito ad Herat con i famigliari; che nel maggio del 2013, ossia poco dopo il suo ritorno in Afghanistan, il fratello del ricorrente, che avrebbe lavorato come interprete per le forze militari statunitensi, sarebbe stato sequestrato dai Talebani; che il ricorrente non avrebbero più avuto sue notizie; che qualche tempo, e meglio, 3 giorni dopo la fine del ramadan del 2013 (8 luglio - 7 agosto), egli avrebbe a sua volta subito un tentativo di rapimento; che il malintenzionato avrebbe desistito ferendo però l'insorgente ed un suo amico con un'arma da taglio; che un mese e mezzo più tardi l'interessato sarebbe stato rapito assieme al figlio di un lontano parente venendo poi rilasciato dopo il pagamento di un riscatto; che a causa di tutti questi problemi egli avrebbe lasciato il paese nel marzo del 2014; che tuttavia, nell'aprile del 2015 l'interessato sarebbe stato arrestato dalle autorità iraniane e rimpatriato; che pochi mesi dopo, ossia il 20 agosto 2015, non potendo più tollerare di proseguire la sua esistenza nella paura, egli sarebbe espatriato nuovamente senza più fare ritorno nel paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2, pag. 2 e seg.), che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza non ha messo in discussione la veridicità di alcuna delle allegazioni dell'insorgente, che la Segreteria di Stato ha infatti basato la sua decisione sul fatto che tra i fatti menzionati, svoltisi nel 2013, e l'espatrio definitivo del 20 agosto 2015 sarebbe trascorso un lasso di tempo tale da non permettere di riconoscere in specie l'esistenza di un nesso causale, che al contrario, il ricorrente è dell'opinione che il nesso causale tra gli avvenimenti in questione e l'espatrio sia evidente, che il timore di essere perseguitato presuppone effettivamente l'esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che tuttavia, quale data di fuga non può in specie essere ritenuta quella del 20 agosto 2015 bensì dev'essere fatto riferimento al marzo del 2014; che il ricorrente ha infatti asserito di aver lasciato il paese già in tale momento, ossia a meno di un anno di distanza dagli avvenimenti menzionati; che il successivo espatrio del 2015 è infatti stato il risultato della sua espulsione da un paese terzo; espulsione non dipendente dalla sua volontà ed avvenuta oltretutto nell'aprile del 2015, cioè pochi mesi prima dell'abbandono definitivo dell'Afghanistan, che inoltre, quand'anche dallo stato attuale degli atti di causa non sia evidente se il presunto rapimento e l'aggressione subita dal ricorrente siano riconducibili al sequestro del fratello - il cui carattere politico è assodato vista la sua attività in favore delle forze di occupazione statunitensi (cfr. per il timore fondato di una persona al soldo delle International Security Assistance Force la sentenza del Tribunale D-780/2017 del 13 giugno 2018) - non se può escludere con certezza la rilevanza in materia d'asilo sulla sola base del fatto che il ricorrente ignori chi sia stato all'origine di tali atti, che del resto, l'appartenenza del ricorrente all'etnia Hazara impone una certa prudenza nel valutare se i motivi rientrino o meno nella definizione di cui all'art. 3 LAsi, che la decisione della SEM, laddove nega l'asilo al ricorrente ritenendo i motivi addotti non pertinenti, implica dunque una violazione dell'art. 3 LAsi, che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 29 giugno 2016 è annullata; che nutrendo tuttavia il Tribunale dei dubbi in merito alla veridicità della versione esposta dall'insorgente, si necessita in specie una ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure (art. 61 cpv. 1 PA) onde analizzarne la verosimiglianza, se del caso con l'ausilio di ulteriori misure istruttorie, che una volta chiarito tale aspetto, l'autorità è inviata a pronunciare, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, che qualora la SEM dovesse nuovamente respingere la domanda d'asilo e non riconoscere lo statuto di rifugiato al ricorrente, essa avrà premura di valutare la presenza di ostacoli per l'esecuzione dell'allontanamento alla luce dell'attuale giurisprudenza del Tribunale (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale D-5800/2016 [pubblicata come ref.] che fa stato di un generale peggioramento della situazione securitaria nel paese). che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: