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D-5053/2019

D-5053/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-07 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, occorre rilevare che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 28 agosto 2019 e non avendo essi contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, che A._______, cittadino afgano di etnia tagica, ha riferito – in sostanza e per quanto qui di rilievo – di aver lavorato in patria per conto di alcune imprese straniere, ciò che lo avrebbe esposto nel tempo ad alcune proble- matiche, che in proposito, egli ha riferito innanzitutto di essere stato posto nel colli- matore da non meglio precisati individui, i quali, rimproverandogli la colla- borazione con gli stranieri e finanche d’essere un infedele (cfr. verbale 1, pag. 9, punto 7.01), avrebbero assaltato la sua abitazione nel settembre del 2011, uccidendo il padre; che in seguito, egli avrebbe incominciato una collaborazione con la “(…)” di Kabul, ente per conto del quale egli avrebbe svolto la mansione di responsabile degli acquisti; che anche quest’occupa- zione l’avrebbe però esposto ad alcune traversie; che in effetti, dopo aver

D-5053/2019 Pagina 5 perso un appalto indetto dall’ente in parola, due imprenditori afgani avreb- bero indirizzato nei suoi confronti lettere e telefonate minatorie volte ad ot- tenere con la forza la sottoscrizione del contratto; che tali intimidazioni sa- rebbero da ultimo sfociate nell’esplosione di colpi di arma da fuoco in dire- zione del veicolo guidato dal richiedente, episodio che l’avrebbe spinto ad espatriare, che dal canto suo, B._______, cittadina afgana di etnia tagica – oltre a confermare la summenzionata aggressione del 2011, nel corso della quale avrebbe trovato la morte il padre del marito – ha riferito, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di maltrattamenti inflittigli dalla matrigna nel corso della sua infanzia, che nella querelata decisione, la SEM ha dapprima considerato inverosimili le allegazioni addotte da A._______; che questi non avrebbe difatti suffi- cientemente sostanziato né il narrato concernente l’attacco subito nel 2018 mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, così come neppure le mi- nacce che avrebbero preceduto siffatto episodio; che del resto, il compor- tamento assunto dai due imprenditori afgani sarebbe contrario alla logica dell’agire, che proseguendo nella sua disamina, e determinandosi in merito all’asse- rita aggressione avvenuta presso il domicilio famigliare di Kabul nel 2011, la SEM ha osservato che dalle dichiarazioni di A._______ non si ravve- drebbe alcun elemento concreto atto a lasciar intendere ch’egli fosse l’obiettivo dei criminali, che infine, l’autorità in parola ha rilevato l’irrilevanza delle motivazioni ad- dotte da B._______, che con la loro impugnativa, gli insorgenti avversano le valutazioni formu- late dalla SEM circa il racconto di A._______; che in buona sostanza, a loro dire quanto allegato da quest’ultimo ossequierebbe le condizioni di verosi- miglianza dettate dall’art. 7 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della

D-5053/2019 Pagina 6 loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien- temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal- sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte- resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in- fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon- deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri- dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi- nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nel caso in rassegna, il Tribunale rileva come la SEM non abbia solle- vato alcun dubbio quanto all’effettivo intreccio di rapporti collaborativi fra il richiedente e le supposte compagnie straniere in Afghanistan; che allo stesso modo, l’autorità resistente non ha evidenziato alcun indicatore d’in- verosimiglianza circa le intimidazioni che sarebbero state rivolte nei con- fronti di A._______ per il solo fatto che collaborasse con gli stranieri,

D-5053/2019 Pagina 7 che orbene, a determinate condizioni, un simile profilo era eventualmente suscettibile di giustificare l’esistenza di un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-3999/2020 del 2 settembre 2020 consid. 10.1 con riferimenti ivi citati); che in altre parole, la questione risultava potenzialmente rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, tanto più ponendo la mente al fatto che l’interessato ha esplicitamente riferito di essere stato al servizio di imprese straniere a loro volta vicine alla coalizione internazio- nale, attività in ragione delle quali gli sarebbe stato rimproverato di essere un infedele (cfr. verbale 1, pag. 9, punto 7.01; verbale 3, pag. 12, Q93- Q95); che del resto, questa versione dei fatti pare trovare riscontro nelle dichiarazioni di B._______ (cfr. verbale 4, pag. 4, Q8), che di conseguenza, esimendosi dal contestarne la verosimiglianza, all’au- torità inferiore incombeva l’onere di analizzare la possibile esistenza di un fondato timore ex art. 3 LAsi riconducibile alle succitate collaborazioni, che su tali presupposti, la SEM ha omesso di esprimersi su parte dei motivi d’asilo addotti da A._______; che v’è dunque da riscontrare una violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti, che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all’autorità giudicante di pren- dere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell’ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, WALDMANN/BICKEL, Praxiskommen- tar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3), che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti, che in riferimento a ciò, si necessita che l’autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua por- tata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 con- sid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola- zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre- scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 con- sid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5),

D-5053/2019 Pagina 8 che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 28 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare se del caso l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione, che l’autorità inferiore è in particolare invitata a chiarire i legami lavorativi che A._______ ha riferito di aver tessuto con supposte imprese straniere; che inoltre, e per il caso in cui ritenesse effettivamente verosimili siffatti legami, la SEM è chiamata a valutarne la rilevanza in materia d’asilo, se- gnatamente esaminando il potenziale rischio di rappresaglie ingenerato dai medesimi; che nel suo esame, l’autorità inferiore è infine tenuta a conside- rare le recenti evoluzioni che nel frattempo hanno interessato l’Afghanistan e che hanno visto l’ascesa al potere dei talebani, che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d’oggetto, che ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non vengono attribuite in- dennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la pronuncia è definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5053/2019 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 28 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono accordate spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 28 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Non sono accordate spese ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5053/2019 X_START Sentenza del 7 aprile 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e i figli C._______, nato l'(...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), F._______, nata il (...), Afghanistan, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 28 agosto 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il (...) maggio 2018 (cfr. atto SEM A2/18), i verbali concernenti il rilevamento dei dati personali di A._______ e di B._______, entrambi avvenuti il 18 maggio 2018 (cfr. atti SEM A18/15 [verbale 1] e A20/12 [verbale 2]), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 agosto 2018 (cfr. atto SEM 34/11), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia, la sentenza D-5099/2018 del 26 settembre 2018, per mezzo della quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha integralmente confermato suddetto provvedimento, lo scritto del 27 febbraio 2019, con il quale la SEM ha comunicato ai richiedenti la trattazione nazionale delle domande d'asilo presentate il 9 maggio 2018, i verbali concernenti le audizioni sui motivi d'asilo di A._______ e di B._______, entrambe tenutesi il 21 giugno 2019 (cfr. atti SEM A42/15 [verbale 3] e A43/10 [verbale 4]), la decisione della SEM del 28 agosto 2019, notificata il 30 agosto 2019 (cfr. atto SEM A47/1), con la quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo degli interessati pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterli provvisoriamente per causa d'inesigibilità, il ricorso del 30 settembre 2019 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 1° ottobre 2019), per mezzo del quale i ricorrenti hanno domandato l'accoglimento dell'impugnativa, l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, i medesimi hanno concluso alla ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di una nuova decisione; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, gli insorgenti hanno chiesto di essere esentati dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, la documentazione acclusa all'allegato ricorsuale, composta dalla copia di una dichiarazione redatta dall'organizzazione denominata "(...)" e dalla copia di una tessera identificativa rilasciata da quest'ultimo ente a A._______, la conferma di ricevimento del ricorso indirizzata il 2 ottobre 2019 ai ricorrenti dal Tribunale, lo scritto del 25 novembre 2019, cui gli insorgenti hanno rimesso al Tribunale gli originali dei documenti precedentemente allegati al ricorso in copia, le missive del 14 dicembre 2020, del 13 settembre 2021 e del 15 dicembre 2021, con le quali gli insorgenti - oltre a produrre un certificato pediatrico del 24 novembre 2021 ed un'attestazione psicologica del 3 dicembre 2021 concernenti E._______ - hanno domandato aggiornamenti sullo stato della procedura, le risposte del 29 dicembre 2020 e del 5 gennaio 2022, con le quali il Tribunale ha dato seguito ai summenzionati scritti, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, occorre rilevare che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 28 agosto 2019 e non avendo essi contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, che A._______, cittadino afgano di etnia tagica, ha riferito - in sostanza e per quanto qui di rilievo - di aver lavorato in patria per conto di alcune imprese straniere, ciò che lo avrebbe esposto nel tempo ad alcune problematiche, che in proposito, egli ha riferito innanzitutto di essere stato posto nel collimatore da non meglio precisati individui, i quali, rimproverandogli la collaborazione con gli stranieri e finanche d'essere un infedele (cfr. verbale 1, pag. 9, punto 7.01), avrebbero assaltato la sua abitazione nel settembre del 2011, uccidendo il padre; che in seguito, egli avrebbe incominciato una collaborazione con la "(...)" di Kabul, ente per conto del quale egli avrebbe svolto la mansione di responsabile degli acquisti; che anche quest'occupazione l'avrebbe però esposto ad alcune traversie; che in effetti, dopo aver perso un appalto indetto dall'ente in parola, due imprenditori afgani avrebbero indirizzato nei suoi confronti lettere e telefonate minatorie volte ad ottenere con la forza la sottoscrizione del contratto; che tali intimidazioni sarebbero da ultimo sfociate nell'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione del veicolo guidato dal richiedente, episodio che l'avrebbe spinto ad espatriare, che dal canto suo, B._______, cittadina afgana di etnia tagica - oltre a confermare la summenzionata aggressione del 2011, nel corso della quale avrebbe trovato la morte il padre del marito - ha riferito, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di maltrattamenti inflittigli dalla matrigna nel corso della sua infanzia, che nella querelata decisione, la SEM ha dapprima considerato inverosimili le allegazioni addotte da A._______; che questi non avrebbe difatti sufficientemente sostanziato né il narrato concernente l'attacco subito nel 2018 mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, così come neppure le minacce che avrebbero preceduto siffatto episodio; che del resto, il comportamento assunto dai due imprenditori afgani sarebbe contrario alla logica dell'agire, che proseguendo nella sua disamina, e determinandosi in merito all'asserita aggressione avvenuta presso il domicilio famigliare di Kabul nel 2011, la SEM ha osservato che dalle dichiarazioni di A._______ non si ravvedrebbe alcun elemento concreto atto a lasciar intendere ch'egli fosse l'obiettivo dei criminali, che infine, l'autorità in parola ha rilevato l'irrilevanza delle motivazioni addotte da B._______, che con la loro impugnativa, gli insorgenti avversano le valutazioni formulate dalla SEM circa il racconto di A._______; che in buona sostanza, a loro dire quanto allegato da quest'ultimo ossequierebbe le condizioni di verosimiglianza dettate dall'art. 7 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nel caso in rassegna, il Tribunale rileva come la SEM non abbia sollevato alcun dubbio quanto all'effettivo intreccio di rapporti collaborativi fra il richiedente e le supposte compagnie straniere in Afghanistan; che allo stesso modo, l'autorità resistente non ha evidenziato alcun indicatore d'inverosimiglianza circa le intimidazioni che sarebbero state rivolte nei confronti di A._______ per il solo fatto che collaborasse con gli stranieri, che orbene, a determinate condizioni, un simile profilo era eventualmente suscettibile di giustificare l'esistenza di un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-3999/2020 del 2 settembre 2020 consid. 10.1 con riferimenti ivi citati); che in altre parole, la questione risultava potenzialmente rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, tanto più ponendo la mente al fatto che l'interessato ha esplicitamente riferito di essere stato al servizio di imprese straniere a loro volta vicine alla coalizione internazionale, attività in ragione delle quali gli sarebbe stato rimproverato di essere un infedele (cfr. verbale 1, pag. 9, punto 7.01; verbale 3, pag. 12, Q93-Q95); che del resto, questa versione dei fatti pare trovare riscontro nelle dichiarazioni di B._______ (cfr. verbale 4, pag. 4, Q8), che di conseguenza, esimendosi dal contestarne la verosimiglianza, all'autorità inferiore incombeva l'onere di analizzare la possibile esistenza di un fondato timore ex art. 3 LAsi riconducibile alle succitate collaborazioni, che su tali presupposti, la SEM ha omesso di esprimersi su parte dei motivi d'asilo addotti da A._______; che v'è dunque da riscontrare una violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti, che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3), che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti, che in riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 28 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare se del caso l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione, che l'autorità inferiore è in particolare invitata a chiarire i legami lavorativi che A._______ ha riferito di aver tessuto con supposte imprese straniere; che inoltre, e per il caso in cui ritenesse effettivamente verosimili siffatti legami, la SEM è chiamata a valutarne la rilevanza in materia d'asilo, segnatamente esaminando il potenziale rischio di rappresaglie ingenerato dai medesimi; che nel suo esame, l'autorità inferiore è infine tenuta a considerare le recenti evoluzioni che nel frattempo hanno interessato l'Afghanistan e che hanno visto l'ascesa al potere dei talebani, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non vengono attribuite indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la pronuncia è definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 28 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono accordate spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: