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D-2063/2022

D-2063/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino turco e alevita di etnia curda, celibe, originario di B._______ e da ultimo residente a C._______, è giunto illegalmente in Svizzera il 21 ottobre 2021 ed ha depositato il giorno seguente una domanda d’asilo (cfr. atti della Se- greteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 13/9, 25/10 [di seguito: verbale 1]). A.b L’interessato è stato sentito sui motivi d’asilo nell’audizione del 14 gen- naio 2022 (atto SEM n. 25/10) e nell’audizione integrativa del 4 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 30/15 [di seguito: verbale 2]). A.c Con provvedimento del 9 febbraio 2022 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata, poiché alla luce della complessità del caso era opportuno procedere ad ulteriori accertamenti ed ha asse- gnato il richiedente al Canton D._______ (cfr. atti SEM n. 32/1, 34/2, 35/1, 39/2). B. Con decisione dell’11 aprile 2022, notificata il giorno successivo (cfr. atti SEM n. 47/13, 49/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interes- sato, ritenendo che i motivi addotti non fossero rilevanti ai fini del ricono- scimento della qualità di rifugiato e pronunciato contestualmente il suo al- lontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Con ricorso del 4 maggio 2022 (data di entrata: 5 maggio 2022, cfr. tim- bro di entrata), l’interessato – non più rappresentato – ha impugnato di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e, in via principale il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, mentre in via subordinata l’ammissione provvisoria in ragione dell’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti per completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova valutazione. Ha inoltre chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giusti- zia e del relativo anticipo e protestato tasse e spese. Infine, ha chiesto l’emissione di una decisione separata in caso fosse avvenuta una

D-2063/2022 Pagina 3 comunicazione di dati personali nonché la concessione del diritto alla re- plica (doc. TAF 1 [pag. 1, 3, 5]). C.b Con osservazioni del 3 gennaio 2023 l’insorgente ha prodotto docu- mentazione relativa a nuovi procedimenti giudiziari a suo carico per i reati di insulto al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione ter- roristica commessi a seguito del suo espatrio (doc. TAF 3). C.c Con osservazioni del 14 giugno 2024 il ricorrente ha trasmesso una serie di attestazioni e di certificati delle formazioni e delle attività lavorative eseguite in Svizzera, in Germania e in patria (doc. TAF 4).

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, ad eccezione del consid. 3.

E. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, si rendono superflue ulteriori osservazioni in merito alla richiesta ricorsuale di concessione del diritto alla replica (cfr. doc. TAF 1, pag. 3).

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Anzitutto, quale censura ricorsuale a titolo eventuale (“Evtl.”), peraltro non motivata, il ricorrente ha chiesto l’emissione di una decisione separata in

D-2063/2022 Pagina 4 caso fosse avvenuta una comunicazione dei suoi dati personali (implicita- mente: alle autorità turche). A tal proposito, il Tribunale rileva da una parte l’assenza di qualsivoglia indizio in tal senso negli atti dell’autorità inferiore. D’altra parte, si sottolinea che la comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza è regolamentata dall’art. 97 LAsi. Di conse- guenza, la censura risulta inammissibile (cfr. fra le tante la sentenza del TAF D-5885/2024 del 26 novembre 2024 consid. 1.4).

E. 4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 4.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 4.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'orga- nizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: legge antiterrorismo).

E. 4.3.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati

– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo

D-2063/2022 Pagina 5 futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

E. 4.3.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per or- ganizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. con- sid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona ri- chiedente l'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di com- portare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5).

E. 4.3.4 Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzio- natamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 con- sid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo even- tuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblica- zioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E- 4103/2024 consid. 8.7).

E. 5.1 A sostegno della sua domanda d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha fatto valere di essere espatriato illegalmente in

D-2063/2022 Pagina 6 agosto 2020 siccome oggetto di un processo strumentalizzato dalle auto- rità turche. Per contestualizzare gli eventi che hanno condotto a tali proce- dimenti, egli ha spiegato di aver vissuto tra il 1979 e il 1984 in Germania, dove avrebbe frequentato le scuole elementari. Rientrato in Turchia, si sa- rebbe stabilito nella città di E._______ dove avrebbe svolto le scuole se- condarie e il liceo, mentre il resto della famiglia sarebbe ritornata al villaggio di B._______. Avrebbe poi proseguito gli studi presso l’università di C._______. Nel 1995 il villaggio di B._______ sarebbe stato incendiato dai militari turchi a causa del sostegno alle attività di “guerrilla” del PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Infatti sarebbero diversi i membri della sua famiglia che avrebbero raggiunto la “guerrilla” del PKK, tra cui suo fratello F._______. Dal canto suo, il richiedente si sarebbe limitato, ai tempi del liceo, a soste- nere la “guerrilla” del PKK fornendo appoggio logistico, procurando e con- segnando abiti e medicine, mentre durante l’università avrebbe aderito al movimento intellettuale a sostegno della causa curda Yurtsever. A seguito dell’incendio al villaggio si sarebbe acuita l’inimicizia già esistente con la famiglia G._______, anch’essa curda alevita, poiché quest’ultima avrebbe ritenuto la sua famiglia responsabile della rappresaglia delle autorità tur- che. Secondo l’interessato, oltre ad essere dei collaboratori dei servizi se- greti turchi, alcuni membri della famiglia G._______ sarebbero stati attivi nel traffico di stupefacenti, attività che la sua famiglia avrebbe denunciato almeno una decina di volte alle autorità. Egli ha poi riferito di essersi recato in Germania nel 1997, dove grazie a una borsa di studio avrebbe potuto conseguire il certificato di lingua tede- sca. Nel 1999 avrebbe iniziato a lavorare come insegnante di scuola ele- mentare a Van e nel 2004 sarebbe diventato insegnante di tedesco presso il liceo di C._______. Dal 2007 avrebbe nuovamente vissuto in Germania, lavorando come insegnante per il consolato turco. Durante questo periodo egli avrebbe svolto differenti attività sociali e, un giorno, il presidente di un’associazione legata al partito MHP (Milliyetçi Hareket Partisi; Partito del Movimento Nazionalista) l’avrebbe minacciato indirettamente al tavolino di un bar. Nel 2012 sarebbe quindi rientrato in Turchia e avrebbe ripreso ad inse- gnare presso il liceo di C._______, lavoro che avrebbe proseguito fino al momento del suo espatrio ed avrebbe inoltre iniziato a dare, a titolo gra- tuito, saltuarie lezioni di tedesco alle donne curde. Il 3 luglio 2014, allor- quando l’interessato si sarebbe trovato nella città di E._______ in visita alla madre, il fratello H._______ avrebbe avuto una lite con la famiglia

D-2063/2022 Pagina 7 G._______. Nel pomeriggio, rientrando in campagna con alcuni parenti, il richiedente sarebbe stato aggredito da alcuni membri di tale famiglia armati di mazze e coltelli. Mentre si sarebbe trovato a terra, circondato e per- cosso, nell’intento di difendersi, egli avrebbe estratto dalla tasca un coltel- lino con la lama pieghevole ed avrebbe iniziato a menare fendenti a caso, ferendo tre dei suoi aggressori all’addome. Le ferite riportate avrebbero quindi indotto costoro a smettere di picchiarlo e a fuggire con un taxi di passaggio per recarsi in ospedale dove uno dei tre sarebbe rimasto per una settimana. Il giorno stesso l’insorgente sarebbe stato arrestato e il 4 luglio 2014 sa- rebbe stata ordinata la sua carcerazione con l’accusa di ferimento inten- zionale. Durante la detenzione avrebbe subito delle percosse (colpi sulla nuca e calci) dalle guardie carcerarie in occasione di due spostamenti all’in- terno della prigione. Scarcerato in attesa di giudizio il 29 agosto 2014 l’in- teressato ha dichiarato di non aver mai partecipato a nessuna delle suc- cessive udienze, in quanto sarebbe stato minacciato di morte dalla famiglia G._______. Tali minacce non sarebbero state proferite direttamente da membri di questa famiglia, ma per il tramite di terze persone o facendo sfoggio di bagagliai d’auto pieni d’armi. Egli è stato condannato il 2 marzo 2018 per tentato omicidio e lesioni volontarie, giudizio contro il quale ha fatto appello il 12 aprile 2018. Con sentenza del 10 giugno 2020 la Corte d’appello ha cassato il precedente giudizio, ritenendo che non fosse stato tenuto in debito conto il danno inflitto a tutti e tre i membri della famiglia rivale e rinviato il caso al tribunale di prima istanza con l’invito a rivedere i capi d’imputazione e ad inasprire la pena. Temendo di essere arrestato, egli avrebbe quindi lasciato il Paese benché il suo caso non fosse ancora andato in cassazione. A suo dire il processo sarebbe stato strumentalizzato a causa della sua etnia, della sua appartenenza religiosa e del suo pensiero politico. Infatti, nel 2019 egli avrebbe appreso che dei suoi colleghi di lavoro, poi arrestati per “affiliazione a FETÖ” (Fethullahçı Terör Örgütü; Organizzazione terro- ristica di Fetullah Gülen), avrebbero redatto un rapporto di 30 pagine su di lui poi presentato al direttore dell’ufficio della città di C._______. Essendo stato quest’ultimo a sua volta arrestato le autorità sarebbero quindi venute a conoscenza di tale rapporto e delle sue esternazioni in classe. Inoltre la famiglia G._______ avrebbe continuato a minacciarlo anche dopo il suo espatrio, essendo stato da loro rintracciato mentre si trovava in un centro del PKK in Grecia. Attualmente egli sarebbe anche ricercato dalle autorità turche.

D-2063/2022 Pagina 8 A suffragio delle proprie affermazioni, oltre all’originale della propria carta d’identità turca, l’interessato ha prodotto copia di un attestato di servizio professionale, la richiesta di arresto del giudice dei provvedimenti coercitivi di E._______ del 4 luglio 2014 in merito a quanto occorso il 3 luglio 2014, una decisione del 29 agosto 2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi secondo cui viene decisa la sua liberazione sotto controllo giudiziario, l’atto di accusa dell’11 dicembre 2014, la decisione motivata del 2 marzo 2018 del 1° Tribunale penale di E._______, l’appello al Tribunale regionale d'ap- pello del 23 marzo 2018 del procuratore pubblico, il ricorso del suo avvo- cato del 12 aprile 2018, il verdetto d’appello del 10 giugno 2020, il verbale di udienza del 13 settembre 2021, un verbale del 3 novembre 2021 dal quale risulta che l’interessato è ricercato dalle autorità in seguito ad un or- dine di cattura, nonché una lettera del suo avvocato del 31 gennaio 2022.

E. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’in- teressato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Sulla base della documentazione prodotta, la SEM ha innanzitutto consta- tato che l’interessato sarebbe effettivamente ricercato dalle autorità turche, essendosi reso irreperibile ed avendo violato il divieto d’espatrio. Ha altresì rilevato che non sussisterebbero evidenze che permettano di ritenere che il procedimento penale a suo carico sia motivato da ragioni politiche: il Tri- bunale penale di E._______ avrebbe infatti avuto modo di soppesare i vari elementi a favore e contro ogni coimputato, punendo il ricorrente più seve- ramente rispetto a tutti gli altri per il semplice fatto che sarebbe stato quello che ha usato il coltello che avrebbe ferito tre persone, mettendo in pericolo di vita una di esse. La SEM ha quindi rilevato che nel memoriale d’appello, l’avvocato del ri- chiedente non avrebbe evocato mai la possibilità di un giudizio fondato su ragioni politiche o etniche, ma denunciato errori nella valutazione delle prove, soprattutto per quanto concerne la qualifica dei reati a lui addebitati e l’assoluzione dei membri della famiglia rivale. Di tenore analogo l’appello del procuratore, che avrebbe censurato la mancata condanna dei membri della famiglia G._______ per le lesioni da loro stessi inferte agli altri coim- putati. La SEM ha quindi rilevato che il tenore dell’appello del procuratore contrasterebbe con le dichiarazioni dell’insorgente secondo cui quest’ul- timo avrebbe avuto ragioni politiche e i membri della famiglia G._______ sarebbero protetti dallo Stato. Essendo state riscontrate delle irregolarità da parte del Tribunale d’appello di I._______, il caso sarebbe stato rinviato per nuovo esame al Tribunale penale di prima istanza, che in occasione della prima udienza del 13 settembre 2021 avrebbe emanato nei confronti dell’interessato un mandato di cattura per essere ascoltato e dunque

D-2063/2022 Pagina 9 emettere una nuova sentenza. In definitiva, pur riconoscendo che qualora fossero seguite le considerazioni esposte dal Tribunale d’appello di I._______, al ricorrente potrebbe essere comminata una pena più pesante, la SEM non ha riscontrato alcuna denuncia da parte di quest’ultimo e del suo avvocato di una dimensione politica del procedimento, né ha consta- tato alcun valido indizio in tal senso. L’autorità inferiore ha poi ritenuto non sussistere alcuna evidenza riguardo al fatto che il ricorrente abbia un profilo politico particolarmente inviso alle autorità turche. Da un lato perché la sua carriera professionale principal- mente svolta nell’ambito pubblico, testimonierebbe l’esatto opposto, dall’al- tro poiché, nonostante la pretesa scoperta nel 2019 del presunto rapporto di trenta pagine a suo carico – sulla cui esistenza e sul contenuto del quale permarrebbero seri dubbi – egli avrebbe comunque mantenuto il proprio lavoro come insegnante di liceo fino all’espatrio, mentre gli autori del rap- porto sarebbero stati arrestati. La SEM ha quindi rilevato che lo stesso ri- chiedente avrebbe ammesso di non aver mai avuto problemi per le lezioni di tedesco offerte alle donne curde, né per le attività associative svolte in Germania, con la sola eccezione dell’episodio con il presidente di un’asso- ciazione legata al partito MHP, a seguito del quale egli avrebbe evitato qualsiasi contatto con la suddetta associazione. La SEM ha infine rilevato che l’attivismo giovanile dell’interessato sia come sostegno logistico alla “guerrilla” del PKK che l’adesione a Yurtsever, non gli avrebbero mai ca- gionato problemi rilevanti e durevoli e non sarebbero per altro pubblica- mente note, se non ad alcune persone fidate. La SEM ha quindi esaminato la possibilità di una persecuzione riflessa del ricorrente a causa delle attività svolte dai suoi famigliari, in particolare del fratello F._______, rammentando che a seguito del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, in alcuni singoli casi specifici, quando le autorità turche ricercano delle persone accusate di gravi attività di opposizione, si sarebbero registrate delle molestie e delle minacce ai famigliari di quest’ul- time. Nondimeno, essa ha precisato che un timore fondato di subire una persecuzione rilevante in materia d’asilo sarebbe ammesso solo in pre- senza di condizioni specifiche, vale a dire quando il richiedente ha già su- bito gravi pregiudizi per tale motivo o se le autorità hanno motivo di sospet- tare che egli è in contatto con la persona ricercata o se egli stesso è so- spettato di condurre attività politiche proprie. Non sarebbe invece il caso per famigliari di persone già detenute o che sono state perseguitate in pas- sato, tenendo conto che normalmente le indagini nei confronti di famigliari di politici malvisti non raggiungerebbero un’intensità rilevante in materia d’asilo.

D-2063/2022 Pagina 10 In concreto l’autorità inferiore ha rilevato che al netto di due occasioni in cui l’insorgente sarebbe stato fermato e interrogato in merito a dove si tro- vasse il fratello e di alcune incursioni a casa della madre per cercare il fratello, non vi sarebbero indizi che permettano di ritenere esistere delle ritorsioni o una sistematica persecuzione da parte delle autorità nei suoi confronti o della sua famiglia. Di elementi in tal senso non ne sarebbero neppure emersi a seguito dell’esame dell’incarto riguardante il fratello (N 610 713), nel quale il ricorrente verrebbe per altro menzionato una sola volta allorquando elenca i famigliari in patria. Una persecuzione riflessa a mente della SEM neppure sarebbe ravvisabile nel procedimento penale che lo vede quale principale imputato, insieme al fratello H._______ e al cugino J._______, entrambi imparentati con F._______, dal momento che il primo sarebbe stato assolto per l’episodio del 3 luglio 2014 mentre il se- condo è rimasto in patria in attesa del giudizio, a conferma del fatto che non si tratti di un procedimento di stampo politico. Alla luce di quanto sopra, la SEM ha considerato non sussistere alcun in- dizio suscettibile di dimostrare che la procedura penale sia stata influen- zata da un politmalus e la sua eventuale condanna definitiva non sarebbe legittima e conforme allo Stato di diritto. Essa ha quindi rammentato che nonostante il deterioramento della situazione dei diritti dell’uomo in Turchia, il rischio di essere vittima di maltrattamenti o di torture in caso di arresto o di detenzione sarebbe elevato principalmente in caso di legami reali o sup- posti con il PKK. Non essendo questo il caso dell’interessato e in assenza di ulteriori fattori di rischio, costui sarebbe pertanto confrontato con una probabilità debole di subire tali trattamenti durante un fermo. Tantopiù che le sporadiche vessazioni subite in occasione della detenzione di due mesi non raggiungerebbero la soglia di rilevanza necessaria ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato. La SEM ha infine rilevato che le asserite minacce di morte da parte dei membri della famiglia G._______, a prescindere dalla poca concretezza delle allegazioni del ricorrente al riguardo, non configurerebbero comunque delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché riconducibili all’agire o all’ipotetico agire futuro di terze persone contro le quali egli non avrebbe nemmeno chiesto protezione alle autorità del suo Paese, che a fronte di quanto evocato sopra, si sarebbero senz’altro attivate per proteggerlo da intimidazioni o ritorsioni, o quantomeno potrebbero farlo in futuro.

E. 5.3 Nel suo gravame l'insorgente, richiamando i fatti esposti dinnanzi all’autorità inferiore, senza tuttavia contestare in modo articolato le conclu- sioni a cui essa è giunta riguardo alla pertinenza dei motivi d’asilo, ha

D-2063/2022 Pagina 11 chiesto che fosse riconosciuto l’adempimento delle condizioni per l’otteni- mento dell’asilo e dello statuto di rifugiato. Egli ha ritenuto che la SEM avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione la gravità della sua situazione personale, tenendo conto – oltre alle problematiche già note – dell’apertura di un'inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di propa- ganda terroristica e di offesa al presidente, di cui egli sarebbe venuto a conoscenza soltanto dopo l’emanazione della decisione impugnata. Per tali reati egli sostiene di correre il rischio, in caso di rientro nel Paese, di essere condannato a una pena detentiva da uno a cinque anni. Alla luce di tale circostanza, la decisione dell’autorità inferiore poggerebbe quindi su di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, ra- gione per cui nel caso in cui il Tribunale non avesse sufficienti elementi per pronunciarsi sul suo diritto all’asilo, il caso andrebbe retrocesso all’autorità inferiore per completare l’istruttoria. A sostegno delle proprie allegazioni nel memoriale completivo del 3 gen- naio 2023 l’insorgente ha prodotto nuovi mezzi di prova (con traduzione in tedesco) e meglio: la denuncia al procuratore generale di K._______ del 25 marzo 2022, il rapporto d’indagine del 5-7 giugno 2022, unitamente a copia delle schermate delle pubblicazioni incriminate, le comunicazioni in- tercorse fra il 25 e il 31 luglio 2022 fra la polizia e il procuratore generale di L._______ e il mandato d’arresto ai fini d’interrogatorio del 30 settembre 2022 emanato dalla 1a Sezione Penale del Tribunale di L._______ (doc. TAF 3).

E. 6.1 Ora, senza approfondire la questione della verosimiglianza delle di- chiarazioni del ricorrente, non esaminata nella decisione impugnata, oc- corre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi di violenza e le vi- cende giudiziarie vissute da quest’ultimo prima dell’espatrio non permet- tono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo.

E. 6.2 Come ha giustamente rammentato l’autorità inferiore, non sussiste mo- tivo di persecuzione rilevante ai fini dell’asilo laddove la persecuzione stessa è esercitata nel perseguimento di obbiettivi legittimi per uno Stato di diritto. È rilevante unicamente nella misura in cui la pena comminata sia nettamente più severa rispetto a quella d’altri (malus relativo) o del tutto sproporzionata rispetto al reato commesso (malus assoluto). Nel caso con- creto, per le ragioni addotte dalla SEM, che per evitare ripetizioni vengono interamente riprese da questo Tribunale, occorre considerare assodato che il procedimento penale da cui l’interessato si è sottratto, riguarda reati

D-2063/2022 Pagina 12 di natura comune scaturite dai fatti del 3 luglio 2014 e meglio il tentato omicidio, rispettivamente le lesioni gravi di cui egli è imputato. Da nessuna prospettiva in cui è stato esaminato tale procedimento è stato possibile individuare la presenza di motivazioni in qualche modo rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dalla documentazione versata agli atti quindi, si desume senz’altro la volontà delle autorità turche di perseguire l’insor- gente, ma per un reato comune e senza che sia ravvisabile un politmalus. Invero, va rilevato che nemmeno nel memoriale ricorsuale viene spiegato in cosa esattamente consisterebbe il politmalus nei confronti dell’insor- gente, ma egli si è limitato semplicemente a sostenere in maniera generale che nonostante i procedimenti siano ancora pendenti la famiglia G._______ potrebbe in qualsiasi momento influenzare il Tribunale e far chiudere il caso a suo sfavore.

E. 6.3 Riguardo alle minacce ricevute da membri della famiglia G._______, che a causa degli eventi del 3 luglio 2014 nutrono animosità nei suoi con- fronti, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo ram- mentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novem- bre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite intimidazioni – ammesso che si possano considerare verosimili – non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, ma siano piuttosto riconducibili alle conseguenze di una specifica vertenza pri- vata. Inoltre, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, contro tali minacce l’interessato non ha neppure chiesto l’intervento delle autorità turche che, alla luce della documentazione versata agli atti e contrariamente alle di- chiarazioni dell’interessato, si sarebbero senz’altro attivate e si attivereb- bero in futuro (in caso di domanda) per far cessare tale comportamento intimidatorio e prevenire eventuali ritorsioni, fornendo se del caso la neces- saria protezione al ricorrente.

E. 6.4 Per i motivi evocati dalla SEM, neppure le percosse subite durante i due mesi di detenzione, né le attività di sostegno alla “guerrilla” e l’affilia- zione a movimenti curdi in età giovanile, né tantomeno le attività sociali condotte in Germania, hanno rilevanza in materia d’asilo. Allo stesso modo, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni riflesse a causa delle

D-2063/2022 Pagina 13 attività sovversive condotte in passato dal fratello non è oggettivamente né fondato, né attuale, non essendovi indizi concreti e sufficienti che permet- tano di ritenere che egli sia stato esposto e che possa esserlo in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.5 Seguendo le valide argomentazioni della SEM e i considerandi che pre- cedono, occorre inoltre riconoscere che il ricorrente non presenta un profilo che, in caso di suo ritorno, potrebbe interessare le autorità turche per ra- gioni politiche, religiose, di appartenenza etnica o altro. A tal proposito – al di fuori del suddetto procedimento penale a suo carico – egli non ha mai riferito di avere avuto particolari problemi con esse (né in gioventù, né nel periodo in cui ha soggiornato in Germania, né al suo rientro).

E. 7.1 Resta quindi da esaminare se il ricorrente, a causa delle pubblicazioni sui social media fatte posteriormente al suo espatrio ed evocate per la prima volta in sede di ricorso, corra il rischio di subire in caso di rientro nel suo Paese delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo.

E. 7.2 Orbene come rilevato nella succitata giurisprudenza (cfr. consid. 3.3 supra), il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale presso il mi- nistero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizza- zione terroristica – come appare essere il caso nell’evenienza concreta, in cui è stato emanato un mandato d’arresto per adempiere all’ordine di com- parizione (cfr. doc. TAF 3) – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Tale proce- dura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo.

E. 7.3 L'interessato non ha infatti mai dichiarato di aver svolto un ruolo di spicco o una funzione direttiva all'interno di gruppi di opposizione o di so- stegno a gruppi sovversivi. Come visto le attività che lo avrebbero potuto maggiormente esporre (supporto logistico ai guerriglieri del PKK e affilia- zione al movimento Yurtsever) le ha condotte in gioventù e non sono state per sua stessa ammissione causa di problemi (essendo rimaste per lo più sconosciute). Sebbene egli si ritenesse piuttosto di sinistra, non risulta es- sersi mai affiliato a un partito politico, specie d’opposizione, essendosi li- mitato in Germania a partecipare ad attività sociali senza particolari conno- tazioni politiche e a fornire a titolo gratuito lezioni di tedesco a donne curde in vista del ricongiungimento famigliare. In definitiva, pur essendo noto alle autorità giudiziarie del suo Paese per i reati comuni di cui si è detto sopra,

D-2063/2022 Pagina 14 egli non presenta un profilo particolarmente a rischio, nel senso che non dovrebbe temere con elevata probabilità una persecuzione aggravata da un malus politico e qualora la sua causa fosse rinviata dinanzi a un tribu- nale penale, anziché essere semplicemente assolto (per quanto riguarda le statistiche su tali questioni: cfr. la sentenza di riferimento E-4103/2024 sopra citata, cons. 8.3.2 e 8.4), non dovrebbe essere condannato a una pena detentiva, tanto più che ha essenzialmente condiviso pubblicazioni, di cui non era l'autore, su un social network (cfr. pubblicazioni allegate al rapporto del 5 giugno 2022 [doc. TAF 3]).

E. 7.4 Alla luce di quanto precede e sulla base di un apprezzamento antici- pato delle prove, si giustifica pertanto di rinunciare a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi; cfr. supra consid. 1.3). Non si ritiene infatti che una presa di posizione della SEM riguardo alle nuove allegazioni e alla nuova documentazione prodotta in questa sede, avrebbe permesso di chiarire maggiormente la fattispecie. Ciò posto, va respinta anche la richiesta for- mulata in via subordinata di rinviare gli atti alla SEM per completare l’istrut- toria, dato che la SEM ha accertato in modo completo e corretto i fatti de- terminanti al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

E. 7.5 Per il resto, nonostante nella denuncia del 25 marzo 2022 venisse pure contestato al ricorrente di aver arrecato offesa al Presidente e al proprio Paese attraverso le proprie pubblicazioni via social media, non risulta che le autorità inquirenti abbiano ulteriormente dato seguito a tale pista d’inda- gine, essendosi principalmente concentrate sulla propaganda per le orga- nizzazioni terroristiche. Riguardo a potenziali esternazioni verso il Presi- dente, non viene infatti fatta alcuna menzione né nel mandato d’arresto del 30 settembre 2022, né nel rapporto d’inchiesta di giugno 2022, né infine nelle comunicazioni intercorse fra polizia e magistratura di luglio 2022. Ad ogni modo, quand’anche un’inchiesta per tale reato fosse stata effettiva- mente avviata – e non risulta essere questo il caso – alla luce della giuri- sprudenza citata dagli atti non emergono comunque elementi che permet- tano di ritenere che la stessa potrebbe essere rilevante ai fini dell’asilo (sentenza E-4103/2024 consid. 8.4, 8.5, 8.7), ragione per cui non occorre ulteriormente soffermarsi su tale aspetto.

E. 8 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod- disfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

D-2063/2022 Pagina 15 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci- sione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'al- lontanamento va confermata.

E. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempi- mento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provviso- ria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insor- gente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Con- venzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

D-2063/2022 Pagina 16 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8).

E. 11.2.3 Né C._______, né E._______, per altro, figurano fra le undici pro- vince (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahraman- maras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa) maggiormente colpite dal du- plice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter che il 6 feb- braio 2023 ha colpito alcune zone della Turchia e della Siria e per le quali era stato dichiarato lo stato d’emergenza, nel frattempo revocato (cfr. an- che la sentenza di riferimento E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 10 e 11).

E. 11.2.4 Dall’incarto non emerge neppure che l’interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri. Il ricorrente è un uomo di 53 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, originario della provincia di E._______ dove ha svolto gli studi, ha lavorato dal 1999 nella città di Van e dal 2004 a C._______ dove ha in seguito vis- suto fino all’espatrio (ad eccezione del periodo tra il 2007 e il 2012 passato in Germania). Egli parla turco, tedesco e curdo e capisce un po’ d’inglese ed ha lavorato per anni come insegnante sia in un liceo che per il consolato turco. La sua formazione e l’esperienza professionale maturata – ulterior- mente perfezionate durante la permanenza in Svizzera, come risulta dalle attestazioni e dai certificati di lavoro prodotti in corso di causa (doc. TAF 4)

– permettono di ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze

D-2063/2022 Pagina 17 sufficienti per trovare nuovamente un lavoro, al fine di garantire il suo so- stentamento, come già era stato il caso in passato. Egli ancora dispone di una rete sociale che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre e i fratelli. In assenza di indizi contrari è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, queste persone non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conse- guenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Turchia.

E. 11.2.5 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giuri- sprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Dagli atti all’inserto risulta infatti che costui era affetto da un’ernia discale (sindrome lombo-spondilogena sinistra, disco- patia L5-S1, anomalia transizione lombo-sacrale), per la quale il dott. M._______ aveva prescritto un ciclo di fisioterapia e della quale già in oc- casione della seconda audizione non si lamentava più. Trattandosi di un’affezione di medio-bassa gravità e nella misura in cui fosse ancora attuale, essa potrebbe senz’altro venir trattata in Turchia e non è tale da giustificare la permanenza del ricorrente in Svizzera per mo- tivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera ed eventualmente di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno.

E. 11.2.6 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contra- rio).

E. 11.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo ne- cessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'a- spetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 11.4 Pertanto anche l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.

E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il

D-2063/2022 Pagina 18 diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

E. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto.

E. 13.2 Con scritto del 14 giugno 2024, il ricorrente ha comunicato di iniziare un impiego quale interprete a tempo pieno a partire da settembre 2024 e, pertanto, di non dipendere più dall’aiuto sociale. Tale attività lavorativa è effettivamente registrata nel Sistema d’informazione centrale sulla migra- zione (SIMIC), a partire da giugno 2024. Ciò posto, si può partire dal pre- supposto che l’insorgente, ad oggi, non sia indigente. Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e le spese processuali che seguono la soccombenza vengono poste a carico del ri- corrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2063/2022 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Giulia Marelli Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2063/2022 Sentenza del 14 maggio 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Markus König, Simon Thurnheer, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il 15 febbraio 1972, Turchia, ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino turco e alevita di etnia curda, celibe, originario di B._______ e da ultimo residente a C._______, è giunto illegalmente in Svizzera il 21 ottobre 2021 ed ha depositato il giorno seguente una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 13/9, 25/10 [di seguito: verbale 1]). A.b L'interessato è stato sentito sui motivi d'asilo nell'audizione del 14 gennaio 2022 (atto SEM n. 25/10) e nell'audizione integrativa del 4 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 30/15 [di seguito: verbale 2]). A.c Con provvedimento del 9 febbraio 2022 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata, poiché alla luce della complessità del caso era opportuno procedere ad ulteriori accertamenti ed ha assegnato il richiedente al Canton D._______ (cfr. atti SEM n. 32/1, 34/2, 35/1, 39/2). B. Con decisione dell'11 aprile 2022, notificata il giorno successivo (cfr. atti SEM n. 47/13, 49/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo che i motivi addotti non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Con ricorso del 4 maggio 2022 (data di entrata: 5 maggio 2022, cfr. timbro di entrata), l'interessato - non più rappresentato - ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e, in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata l'ammissione provvisoria in ragione dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti per completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova valutazione. Ha inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e protestato tasse e spese. Infine, ha chiesto l'emissione di una decisione separata in caso fosse avvenuta una comunicazione di dati personali nonché la concessione del diritto alla replica (doc. TAF 1 [pag. 1, 3, 5]). C.b Con osservazioni del 3 gennaio 2023 l'insorgente ha prodotto documentazione relativa a nuovi procedimenti giudiziari a suo carico per i reati di insulto al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica commessi a seguito del suo espatrio (doc. TAF 3). C.c Con osservazioni del 14 giugno 2024 il ricorrente ha trasmesso una serie di attestazioni e di certificati delle formazioni e delle attività lavorative eseguite in Svizzera, in Germania e in patria (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, ad eccezione del consid. 3. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, si rendono superflue ulteriori osservazioni in merito alla richiesta ricorsuale di concessione del diritto alla replica (cfr. doc. TAF 1, pag. 3).

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Anzitutto, quale censura ricorsuale a titolo eventuale ("Evtl."), peraltro non motivata, il ricorrente ha chiesto l'emissione di una decisione separata in caso fosse avvenuta una comunicazione dei suoi dati personali (implicitamente: alle autorità turche). A tal proposito, il Tribunale rileva da una parte l'assenza di qualsivoglia indizio in tal senso negli atti dell'autorità inferiore. D'altra parte, si sottolinea che la comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza è regolamentata dall'art. 97 LAsi. Di conseguenza, la censura risulta inammissibile (cfr. fra le tante la sentenza del TAF D-5885/2024 del 26 novembre 2024 consid. 1.4). 4. 4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 4.3 4.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: legge antiterrorismo). 4.3.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 4.3.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente l'asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). 4.3.4 Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). 5. 5.1 A sostegno della sua domanda d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il richiedente ha fatto valere di essere espatriato illegalmente in agosto 2020 siccome oggetto di un processo strumentalizzato dalle autorità turche. Per contestualizzare gli eventi che hanno condotto a tali procedimenti, egli ha spiegato di aver vissuto tra il 1979 e il 1984 in Germania, dove avrebbe frequentato le scuole elementari. Rientrato in Turchia, si sarebbe stabilito nella città di E._______ dove avrebbe svolto le scuole secondarie e il liceo, mentre il resto della famiglia sarebbe ritornata al villaggio di B._______. Avrebbe poi proseguito gli studi presso l'università di C._______. Nel 1995 il villaggio di B._______ sarebbe stato incendiato dai militari turchi a causa del sostegno alle attività di "guerrilla" del PKK (Partîya Karkerén Kurdîstan; Partito dei Lavoratori del Kurdistan). Infatti sarebbero diversi i membri della sua famiglia che avrebbero raggiunto la "guerrilla" del PKK, tra cui suo fratello F._______. Dal canto suo, il richiedente si sarebbe limitato, ai tempi del liceo, a sostenere la "guerrilla" del PKK fornendo appoggio logistico, procurando e consegnando abiti e medicine, mentre durante l'università avrebbe aderito al movimento intellettuale a sostegno della causa curda Yurtsever. A seguito dell'incendio al villaggio si sarebbe acuita l'inimicizia già esistente con la famiglia G._______, anch'essa curda alevita, poiché quest'ultima avrebbe ritenuto la sua famiglia responsabile della rappresaglia delle autorità turche. Secondo l'interessato, oltre ad essere dei collaboratori dei servizi segreti turchi, alcuni membri della famiglia G._______ sarebbero stati attivi nel traffico di stupefacenti, attività che la sua famiglia avrebbe denunciato almeno una decina di volte alle autorità. Egli ha poi riferito di essersi recato in Germania nel 1997, dove grazie a una borsa di studio avrebbe potuto conseguire il certificato di lingua tedesca. Nel 1999 avrebbe iniziato a lavorare come insegnante di scuola elementare a Van e nel 2004 sarebbe diventato insegnante di tedesco presso il liceo di C._______. Dal 2007 avrebbe nuovamente vissuto in Germania, lavorando come insegnante per il consolato turco. Durante questo periodo egli avrebbe svolto differenti attività sociali e, un giorno, il presidente di un'associazione legata al partito MHP (Milliyetçi Hareket Partisi; Partito del Movimento Nazionalista) l'avrebbe minacciato indirettamente al tavolino di un bar. Nel 2012 sarebbe quindi rientrato in Turchia e avrebbe ripreso ad insegnare presso il liceo di C._______, lavoro che avrebbe proseguito fino al momento del suo espatrio ed avrebbe inoltre iniziato a dare, a titolo gratuito, saltuarie lezioni di tedesco alle donne curde. Il 3 luglio 2014, allorquando l'interessato si sarebbe trovato nella città di E._______ in visita alla madre, il fratello H._______ avrebbe avuto una lite con la famiglia G._______. Nel pomeriggio, rientrando in campagna con alcuni parenti, il richiedente sarebbe stato aggredito da alcuni membri di tale famiglia armati di mazze e coltelli. Mentre si sarebbe trovato a terra, circondato e percosso, nell'intento di difendersi, egli avrebbe estratto dalla tasca un coltellino con la lama pieghevole ed avrebbe iniziato a menare fendenti a caso, ferendo tre dei suoi aggressori all'addome. Le ferite riportate avrebbero quindi indotto costoro a smettere di picchiarlo e a fuggire con un taxi di passaggio per recarsi in ospedale dove uno dei tre sarebbe rimasto per una settimana. Il giorno stesso l'insorgente sarebbe stato arrestato e il 4 luglio 2014 sarebbe stata ordinata la sua carcerazione con l'accusa di ferimento intenzionale. Durante la detenzione avrebbe subito delle percosse (colpi sulla nuca e calci) dalle guardie carcerarie in occasione di due spostamenti all'interno della prigione. Scarcerato in attesa di giudizio il 29 agosto 2014 l'interessato ha dichiarato di non aver mai partecipato a nessuna delle successive udienze, in quanto sarebbe stato minacciato di morte dalla famiglia G._______. Tali minacce non sarebbero state proferite direttamente da membri di questa famiglia, ma per il tramite di terze persone o facendo sfoggio di bagagliai d'auto pieni d'armi. Egli è stato condannato il 2 marzo 2018 per tentato omicidio e lesioni volontarie, giudizio contro il quale ha fatto appello il 12 aprile 2018. Con sentenza del 10 giugno 2020 la Corte d'appello ha cassato il precedente giudizio, ritenendo che non fosse stato tenuto in debito conto il danno inflitto a tutti e tre i membri della famiglia rivale e rinviato il caso al tribunale di prima istanza con l'invito a rivedere i capi d'imputazione e ad inasprire la pena. Temendo di essere arrestato, egli avrebbe quindi lasciato il Paese benché il suo caso non fosse ancora andato in cassazione. A suo dire il processo sarebbe stato strumentalizzato a causa della sua etnia, della sua appartenenza religiosa e del suo pensiero politico. Infatti, nel 2019 egli avrebbe appreso che dei suoi colleghi di lavoro, poi arrestati per "affiliazione a FETÖ" (Fethullahçi Terör Örgütü; Organizzazione terroristica di Fetullah Gülen), avrebbero redatto un rapporto di 30 pagine su di lui poi presentato al direttore dell'ufficio della città di C._______. Essendo stato quest'ultimo a sua volta arrestato le autorità sarebbero quindi venute a conoscenza di tale rapporto e delle sue esternazioni in classe. Inoltre la famiglia G._______ avrebbe continuato a minacciarlo anche dopo il suo espatrio, essendo stato da loro rintracciato mentre si trovava in un centro del PKK in Grecia. Attualmente egli sarebbe anche ricercato dalle autorità turche. A suffragio delle proprie affermazioni, oltre all'originale della propria carta d'identità turca, l'interessato ha prodotto copia di un attestato di servizio professionale, la richiesta di arresto del giudice dei provvedimenti coercitivi di E._______ del 4 luglio 2014 in merito a quanto occorso il 3 luglio 2014, una decisione del 29 agosto 2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi secondo cui viene decisa la sua liberazione sotto controllo giudiziario, l'atto di accusa dell'11 dicembre 2014, la decisione motivata del 2 marzo 2018 del 1° Tribunale penale di E._______, l'appello al Tribunale regionale d'appello del 23 marzo 2018 del procuratore pubblico, il ricorso del suo avvocato del 12 aprile 2018, il verdetto d'appello del 10 giugno 2020, il verbale di udienza del 13 settembre 2021, un verbale del 3 novembre 2021 dal quale risulta che l'interessato è ricercato dalle autorità in seguito ad un ordine di cattura, nonché una lettera del suo avvocato del 31 gennaio 2022. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Sulla base della documentazione prodotta, la SEM ha innanzitutto constatato che l'interessato sarebbe effettivamente ricercato dalle autorità turche, essendosi reso irreperibile ed avendo violato il divieto d'espatrio. Ha altresì rilevato che non sussisterebbero evidenze che permettano di ritenere che il procedimento penale a suo carico sia motivato da ragioni politiche: il Tribunale penale di E._______ avrebbe infatti avuto modo di soppesare i vari elementi a favore e contro ogni coimputato, punendo il ricorrente più severamente rispetto a tutti gli altri per il semplice fatto che sarebbe stato quello che ha usato il coltello che avrebbe ferito tre persone, mettendo in pericolo di vita una di esse. La SEM ha quindi rilevato che nel memoriale d'appello, l'avvocato del richiedente non avrebbe evocato mai la possibilità di un giudizio fondato su ragioni politiche o etniche, ma denunciato errori nella valutazione delle prove, soprattutto per quanto concerne la qualifica dei reati a lui addebitati e l'assoluzione dei membri della famiglia rivale. Di tenore analogo l'appello del procuratore, che avrebbe censurato la mancata condanna dei membri della famiglia G._______ per le lesioni da loro stessi inferte agli altri coimputati. La SEM ha quindi rilevato che il tenore dell'appello del procuratore contrasterebbe con le dichiarazioni dell'insorgente secondo cui quest'ultimo avrebbe avuto ragioni politiche e i membri della famiglia G._______ sarebbero protetti dallo Stato. Essendo state riscontrate delle irregolarità da parte del Tribunale d'appello di I._______, il caso sarebbe stato rinviato per nuovo esame al Tribunale penale di prima istanza, che in occasione della prima udienza del 13 settembre 2021 avrebbe emanato nei confronti dell'interessato un mandato di cattura per essere ascoltato e dunque emettere una nuova sentenza. In definitiva, pur riconoscendo che qualora fossero seguite le considerazioni esposte dal Tribunale d'appello di I._______, al ricorrente potrebbe essere comminata una pena più pesante, la SEM non ha riscontrato alcuna denuncia da parte di quest'ultimo e del suo avvocato di una dimensione politica del procedimento, né ha constatato alcun valido indizio in tal senso. L'autorità inferiore ha poi ritenuto non sussistere alcuna evidenza riguardo al fatto che il ricorrente abbia un profilo politico particolarmente inviso alle autorità turche. Da un lato perché la sua carriera professionale principalmente svolta nell'ambito pubblico, testimonierebbe l'esatto opposto, dall'altro poiché, nonostante la pretesa scoperta nel 2019 del presunto rapporto di trenta pagine a suo carico - sulla cui esistenza e sul contenuto del quale permarrebbero seri dubbi - egli avrebbe comunque mantenuto il proprio lavoro come insegnante di liceo fino all'espatrio, mentre gli autori del rapporto sarebbero stati arrestati. La SEM ha quindi rilevato che lo stesso richiedente avrebbe ammesso di non aver mai avuto problemi per le lezioni di tedesco offerte alle donne curde, né per le attività associative svolte in Germania, con la sola eccezione dell'episodio con il presidente di un'associazione legata al partito MHP, a seguito del quale egli avrebbe evitato qualsiasi contatto con la suddetta associazione. La SEM ha infine rilevato che l'attivismo giovanile dell'interessato sia come sostegno logistico alla "guerrilla" del PKK che l'adesione a Yurtsever, non gli avrebbero mai cagionato problemi rilevanti e durevoli e non sarebbero per altro pubblicamente note, se non ad alcune persone fidate. La SEM ha quindi esaminato la possibilità di una persecuzione riflessa del ricorrente a causa delle attività svolte dai suoi famigliari, in particolare del fratello F._______, rammentando che a seguito del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, in alcuni singoli casi specifici, quando le autorità turche ricercano delle persone accusate di gravi attività di opposizione, si sarebbero registrate delle molestie e delle minacce ai famigliari di quest'ultime. Nondimeno, essa ha precisato che un timore fondato di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo sarebbe ammesso solo in presenza di condizioni specifiche, vale a dire quando il richiedente ha già subito gravi pregiudizi per tale motivo o se le autorità hanno motivo di sospettare che egli è in contatto con la persona ricercata o se egli stesso è sospettato di condurre attività politiche proprie. Non sarebbe invece il caso per famigliari di persone già detenute o che sono state perseguitate in passato, tenendo conto che normalmente le indagini nei confronti di famigliari di politici malvisti non raggiungerebbero un'intensità rilevante in materia d'asilo. In concreto l'autorità inferiore ha rilevato che al netto di due occasioni in cui l'insorgente sarebbe stato fermato e interrogato in merito a dove si trovasse il fratello e di alcune incursioni a casa della madre per cercare il fratello, non vi sarebbero indizi che permettano di ritenere esistere delle ritorsioni o una sistematica persecuzione da parte delle autorità nei suoi confronti o della sua famiglia. Di elementi in tal senso non ne sarebbero neppure emersi a seguito dell'esame dell'incarto riguardante il fratello (N 610 713), nel quale il ricorrente verrebbe per altro menzionato una sola volta allorquando elenca i famigliari in patria. Una persecuzione riflessa a mente della SEM neppure sarebbe ravvisabile nel procedimento penale che lo vede quale principale imputato, insieme al fratello H._______ e al cugino J._______, entrambi imparentati con F._______, dal momento che il primo sarebbe stato assolto per l'episodio del 3 luglio 2014 mentre il secondo è rimasto in patria in attesa del giudizio, a conferma del fatto che non si tratti di un procedimento di stampo politico. Alla luce di quanto sopra, la SEM ha considerato non sussistere alcun indizio suscettibile di dimostrare che la procedura penale sia stata influenzata da un politmalus e la sua eventuale condanna definitiva non sarebbe legittima e conforme allo Stato di diritto. Essa ha quindi rammentato che nonostante il deterioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Turchia, il rischio di essere vittima di maltrattamenti o di torture in caso di arresto o di detenzione sarebbe elevato principalmente in caso di legami reali o supposti con il PKK. Non essendo questo il caso dell'interessato e in assenza di ulteriori fattori di rischio, costui sarebbe pertanto confrontato con una probabilità debole di subire tali trattamenti durante un fermo. Tantopiù che le sporadiche vessazioni subite in occasione della detenzione di due mesi non raggiungerebbero la soglia di rilevanza necessaria ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. La SEM ha infine rilevato che le asserite minacce di morte da parte dei membri della famiglia G._______, a prescindere dalla poca concretezza delle allegazioni del ricorrente al riguardo, non configurerebbero comunque delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché riconducibili all'agire o all'ipotetico agire futuro di terze persone contro le quali egli non avrebbe nemmeno chiesto protezione alle autorità del suo Paese, che a fronte di quanto evocato sopra, si sarebbero senz'altro attivate per proteggerlo da intimidazioni o ritorsioni, o quantomeno potrebbero farlo in futuro. 5.3 Nel suo gravame l'insorgente, richiamando i fatti esposti dinnanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia contestare in modo articolato le conclusioni a cui essa è giunta riguardo alla pertinenza dei motivi d'asilo, ha chiesto che fosse riconosciuto l'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'asilo e dello statuto di rifugiato. Egli ha ritenuto che la SEM avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione la gravità della sua situazione personale, tenendo conto - oltre alle problematiche già note - dell'apertura di un'inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di propaganda terroristica e di offesa al presidente, di cui egli sarebbe venuto a conoscenza soltanto dopo l'emanazione della decisione impugnata. Per tali reati egli sostiene di correre il rischio, in caso di rientro nel Paese, di essere condannato a una pena detentiva da uno a cinque anni. Alla luce di tale circostanza, la decisione dell'autorità inferiore poggerebbe quindi su di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui nel caso in cui il Tribunale non avesse sufficienti elementi per pronunciarsi sul suo diritto all'asilo, il caso andrebbe retrocesso all'autorità inferiore per completare l'istruttoria. A sostegno delle proprie allegazioni nel memoriale completivo del 3 gennaio 2023 l'insorgente ha prodotto nuovi mezzi di prova (con traduzione in tedesco) e meglio: la denuncia al procuratore generale di K._______ del 25 marzo 2022, il rapporto d'indagine del 5-7 giugno 2022, unitamente a copia delle schermate delle pubblicazioni incriminate, le comunicazioni intercorse fra il 25 e il 31 luglio 2022 fra la polizia e il procuratore generale di L._______ e il mandato d'arresto ai fini d'interrogatorio del 30 settembre 2022 emanato dalla 1a Sezione Penale del Tribunale di L._______ (doc. TAF 3). 6. 6.1 Ora, senza approfondire la questione della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, non esaminata nella decisione impugnata, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi di violenza e le vicende giudiziarie vissute da quest'ultimo prima dell'espatrio non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 6.2 Come ha giustamente rammentato l'autorità inferiore, non sussiste motivo di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo laddove la persecuzione stessa è esercitata nel perseguimento di obbiettivi legittimi per uno Stato di diritto. È rilevante unicamente nella misura in cui la pena comminata sia nettamente più severa rispetto a quella d'altri (malus relativo) o del tutto sproporzionata rispetto al reato commesso (malus assoluto). Nel caso concreto, per le ragioni addotte dalla SEM, che per evitare ripetizioni vengono interamente riprese da questo Tribunale, occorre considerare assodato che il procedimento penale da cui l'interessato si è sottratto, riguarda reati di natura comune scaturite dai fatti del 3 luglio 2014 e meglio il tentato omicidio, rispettivamente le lesioni gravi di cui egli è imputato. Da nessuna prospettiva in cui è stato esaminato tale procedimento è stato possibile individuare la presenza di motivazioni in qualche modo rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dalla documentazione versata agli atti quindi, si desume senz'altro la volontà delle autorità turche di perseguire l'insorgente, ma per un reato comune e senza che sia ravvisabile un politmalus. Invero, va rilevato che nemmeno nel memoriale ricorsuale viene spiegato in cosa esattamente consisterebbe il politmalus nei confronti dell'insorgente, ma egli si è limitato semplicemente a sostenere in maniera generale che nonostante i procedimenti siano ancora pendenti la famiglia G._______ potrebbe in qualsiasi momento influenzare il Tribunale e far chiudere il caso a suo sfavore. 6.3 Riguardo alle minacce ricevute da membri della famiglia G._______, che a causa degli eventi del 3 luglio 2014 nutrono animosità nei suoi confronti, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite intimidazioni - ammesso che si possano considerare verosimili - non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, ma siano piuttosto riconducibili alle conseguenze di una specifica vertenza privata. Inoltre, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, contro tali minacce l'interessato non ha neppure chiesto l'intervento delle autorità turche che, alla luce della documentazione versata agli atti e contrariamente alle dichiarazioni dell'interessato, si sarebbero senz'altro attivate e si attiverebbero in futuro (in caso di domanda) per far cessare tale comportamento intimidatorio e prevenire eventuali ritorsioni, fornendo se del caso la necessaria protezione al ricorrente. 6.4 Per i motivi evocati dalla SEM, neppure le percosse subite durante i due mesi di detenzione, né le attività di sostegno alla "guerrilla" e l'affiliazione a movimenti curdi in età giovanile, né tantomeno le attività sociali condotte in Germania, hanno rilevanza in materia d'asilo. Allo stesso modo, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni riflesse a causa delle attività sovversive condotte in passato dal fratello non è oggettivamente né fondato, né attuale, non essendovi indizi concreti e sufficienti che permettano di ritenere che egli sia stato esposto e che possa esserlo in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.5 Seguendo le valide argomentazioni della SEM e i considerandi che precedono, occorre inoltre riconoscere che il ricorrente non presenta un profilo che, in caso di suo ritorno, potrebbe interessare le autorità turche per ragioni politiche, religiose, di appartenenza etnica o altro. A tal proposito - al di fuori del suddetto procedimento penale a suo carico - egli non ha mai riferito di avere avuto particolari problemi con esse (né in gioventù, né nel periodo in cui ha soggiornato in Germania, né al suo rientro). 7. 7.1 Resta quindi da esaminare se il ricorrente, a causa delle pubblicazioni sui social media fatte posteriormente al suo espatrio ed evocate per la prima volta in sede di ricorso, corra il rischio di subire in caso di rientro nel suo Paese delle persecuzioni rilevanti ai fini dell'asilo. 7.2 Orbene come rilevato nella succitata giurisprudenza (cfr. consid. 3.3 supra), il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica - come appare essere il caso nell'evenienza concreta, in cui è stato emanato un mandato d'arresto per adempiere all'ordine di comparizione (cfr. doc. TAF 3) - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d'asilo. 7.3 L'interessato non ha infatti mai dichiarato di aver svolto un ruolo di spicco o una funzione direttiva all'interno di gruppi di opposizione o di sostegno a gruppi sovversivi. Come visto le attività che lo avrebbero potuto maggiormente esporre (supporto logistico ai guerriglieri del PKK e affiliazione al movimento Yurtsever) le ha condotte in gioventù e non sono state per sua stessa ammissione causa di problemi (essendo rimaste per lo più sconosciute). Sebbene egli si ritenesse piuttosto di sinistra, non risulta essersi mai affiliato a un partito politico, specie d'opposizione, essendosi limitato in Germania a partecipare ad attività sociali senza particolari connotazioni politiche e a fornire a titolo gratuito lezioni di tedesco a donne curde in vista del ricongiungimento famigliare. In definitiva, pur essendo noto alle autorità giudiziarie del suo Paese per i reati comuni di cui si è detto sopra, egli non presenta un profilo particolarmente a rischio, nel senso che non dovrebbe temere con elevata probabilità una persecuzione aggravata da un malus politico e qualora la sua causa fosse rinviata dinanzi a un tribunale penale, anziché essere semplicemente assolto (per quanto riguarda le statistiche su tali questioni: cfr. la sentenza di riferimento E-4103/2024 sopra citata, cons. 8.3.2 e 8.4), non dovrebbe essere condannato a una pena detentiva, tanto più che ha essenzialmente condiviso pubblicazioni, di cui non era l'autore, su un social network (cfr. pubblicazioni allegate al rapporto del 5 giugno 2022 [doc. TAF 3]). 7.4 Alla luce di quanto precede e sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, si giustifica pertanto di rinunciare a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi; cfr. supra consid. 1.3). Non si ritiene infatti che una presa di posizione della SEM riguardo alle nuove allegazioni e alla nuova documentazione prodotta in questa sede, avrebbe permesso di chiarire maggiormente la fattispecie. Ciò posto, va respinta anche la richiesta formulata in via subordinata di rinviare gli atti alla SEM per completare l'istruttoria, dato che la SEM ha accertato in modo completo e corretto i fatti determinanti al momento dell'emanazione della decisione impugnata. 7.5 Per il resto, nonostante nella denuncia del 25 marzo 2022 venisse pure contestato al ricorrente di aver arrecato offesa al Presidente e al proprio Paese attraverso le proprie pubblicazioni via social media, non risulta che le autorità inquirenti abbiano ulteriormente dato seguito a tale pista d'indagine, essendosi principalmente concentrate sulla propaganda per le organizzazioni terroristiche. Riguardo a potenziali esternazioni verso il Presidente, non viene infatti fatta alcuna menzione né nel mandato d'arresto del 30 settembre 2022, né nel rapporto d'inchiesta di giugno 2022, né infine nelle comunicazioni intercorse fra polizia e magistratura di luglio 2022. Ad ogni modo, quand'anche un'inchiesta per tale reato fosse stata effettivamente avviata - e non risulta essere questo il caso - alla luce della giurisprudenza citata dagli atti non emergono comunque elementi che permettano di ritenere che la stessa potrebbe essere rilevante ai fini dell'asilo (sentenza E-4103/2024 consid. 8.4, 8.5, 8.7), ragione per cui non occorre ulteriormente soffermarsi su tale aspetto.

8. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). 11.2.3 Né C._______, né E._______, per altro, figurano fra le undici province (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa) maggiormente colpite dal duplice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter che il 6 febbraio 2023 ha colpito alcune zone della Turchia e della Siria e per le quali era stato dichiarato lo stato d'emergenza, nel frattempo revocato (cfr. anche la sentenza di riferimento E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 10 e 11). 11.2.4 Dall'incarto non emerge neppure che l'interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri. Il ricorrente è un uomo di 53 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, originario della provincia di E._______ dove ha svolto gli studi, ha lavorato dal 1999 nella città di Van e dal 2004 a C._______ dove ha in seguito vissuto fino all'espatrio (ad eccezione del periodo tra il 2007 e il 2012 passato in Germania). Egli parla turco, tedesco e curdo e capisce un po' d'inglese ed ha lavorato per anni come insegnante sia in un liceo che per il consolato turco. La sua formazione e l'esperienza professionale maturata - ulteriormente perfezionate durante la permanenza in Svizzera, come risulta dalle attestazioni e dai certificati di lavoro prodotti in corso di causa (doc. TAF 4) - permettono di ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze sufficienti per trovare nuovamente un lavoro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato. Egli ancora dispone di una rete sociale che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre e i fratelli. In assenza di indizi contrari è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro, queste persone non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Turchia. 11.2.5 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Dagli atti all'inserto risulta infatti che costui era affetto da un'ernia discale (sindrome lombo-spondilogena sinistra, discopatia L5-S1, anomalia transizione lombo-sacrale), per la quale il dott. M._______ aveva prescritto un ciclo di fisioterapia e della quale già in occasione della seconda audizione non si lamentava più. Trattandosi di un'affezione di medio-bassa gravità e nella misura in cui fosse ancora attuale, essa potrebbe senz'altro venir trattata in Turchia e non è tale da giustificare la permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera ed eventualmente di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno. 11.2.6 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contrario). 11.3 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 11.4 Pertanto anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede.

12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto. 13. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13.2 Con scritto del 14 giugno 2024, il ricorrente ha comunicato di iniziare un impiego quale interprete a tempo pieno a partire da settembre 2024 e, pertanto, di non dipendere più dall'aiuto sociale. Tale attività lavorativa è effettivamente registrata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), a partire da giugno 2024. Ciò posto, si può partire dal presupposto che l'insorgente, ad oggi, non sia indigente. Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e le spese processuali che seguono la soccombenza vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Luca Rossi Data di spedizione: