Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato a B._______ nella (...) di C._______. Egli è giunto illegalmente in Svizzera il (...) agosto 2015, depositando una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A3, pag. 2 e segg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato di essere stato espulso da scuola nel 2014 a causa delle frequenti assenze imputabili alle necessità di aiutare la madre nei campi. Dopo aver richiamato tale evenienza, egli ha ricondotto la sua richiesta di protezione proprio alla volontà di poter ricevere un'istruzione. Chiamato ad esprimersi circa l'eventualità di essere chiamato a svolgere il servizio nazionale, egli ha dichiarato di non aver ricevuto personalmente alcuna convocazione, sebbene nel periodo antecedente all'espatrio avrebbe udito voci circa un possibile arruolamento di coloro che avevano interrotto gli studi. L'interessato ha inoltre riportato essere stato fermato in un'occasione nel mezzo della notte allorché era intento a vendere del Kolkal, salvo poi venir rilasciato il mattino seguente poiché minorenne. Da ultimo, il richiedente asilo ha addotto di essere stato cercato dai militari al domicilio dopo l'espatrio (cfr. atto A18, pag. 2 e segg.). B. Con decisione del 27 gennaio 2017, notificata al richiedente in data 30 gennaio 2017 (cfr. atto A22), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 1° marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 marzo 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale egli ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esenzione delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell'interessato. A tal fine, la SEM ha anzitutto rilevato come le allegazioni rese da quest'ultimo rispetto ai contatti avuti con le autorità si sarebbero rivelate contrastanti. Infatti egli avrebbe omesso ogni riferimento alla questione nell'ambito della prima audizione alla quale è stato sottoposto, dichiarando di non essere mai stato imprigionato né tantomeno di aver avuto problemi personali con le autorità. Oltracciò, le modalità con le quali egli avrebbe appreso di essere stato ricercato al domicilio dalle autorità risulterebbero illogiche ed inconsistenti, avendo egli asserito di non averne parlato con il fratello ma solo con la madre, allorché il solo presente in tale occasione sarebbe stato proprio il fratello. Ancora, ha proseguito l'autorità di prima istanza, il richiedente asilo non avrebbe avuto alcun contatto fattivo con le autorità nell'ottica di un arruolamento. Su tali presupposti, egli non potrebbe avvalersi di un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi a causa del suo espatrio illegale dal paese d'origine. Pure irrilevanti risulterebbero le allegazioni dell'interessato a proposito della sua volontà di studiare.
E. 3.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prime cure. Innanzitutto, circa la presunta contraddittorietà delle allegazioni sui contatti con le autorità, egli rammenta il ridotto valore probatorio dell'audizione sulle generalità. Il ricorrente è poi dell'opinione vi sarebbero stati motivi validi per omettere tali informazioni, dal momento che nella prima audizione non gli sarebbero state poste domande dirette al riguardo. Nel corso della successiva audizione, invece, grazie ad un quesito specifico, al ricorrente sarebbe tornato alla mente il fermo del 2014. Nella medesima occasione, egli avrebbe inoltre affermato non si sarebbe trattato di un avvenimento importante, siccome sarebbe stato rilasciato già il mattino seguente. Il fatto sarebbe tuttavia da ritenersi verosimile, stanti le indicazioni fornite in occasione della seconda audizione. Del resto, quo alla visita dei militari al suo domicilio, le sue dichiarazioni sarebbero da considerarsi logiche e consistenti. Nel contesto socioculturale di appartenenza, sarebbe infatti più importante discutere tali questioni con la madre che col fratello minore. Il comportamento del ricorrente rivestirebbe pertanto una certa logica: parla dapprima con la madre, che gli riferisce dell'episodio ed in seguito, quando si intrattiene con il fratello, non sente più la necessità di chiarire gli aspetti di tale vicenda e discute invece di altri ragazzi prelevati via dai militari, argomento che interessa anche quest'ultimo. Ancora, conclude il ricorrente, la questione dell'espatrio illegale andrebbe ritenuta pertinente. In particolare, vi sarebbe da considerare che proprio il fermo del 2014 e la visita dei militari al domicilio lo avrebbero reso inviso alle autorità eritree.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.1 Ora, appare indubbio che nella presente fattispecie, i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo non risultino adempiuti.
E. 5.2 In primo luogo, va constatato che i motivi d'asilo inizialmente addotti dall'interessato, ovvero le difficoltà di ordine socioeconomico e segnatamente la volontà di studiare, non sono pertinenti in materia d'asilo. La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è infatti esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
E. 5.3 Secondariamente, è d'uopo accertare che durante il suo soggiorno nel paese d'origine il ricorrente non risulta essere entrato in contatto con le autorità militari ai fini di un reclutamento. Egli, per sua stessa ammissione, non ha ricevuto alcuna convocazione per il servizio nazionale né tantomeno ha fatto l'oggetto di una retata volta al reclutamento (cfr. atto A18, pag. 9). Del resto, l'insorgente risulta aver interrotto gli studi all'ottava classe. Orbene, in una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il reclutamento per il servizio nazionale avviene di norma nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria, ovvero l'undicesimo (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 12.2 e riferimenti citati). Negli stessi termini, per quanto verosimile, anche il fermo avvenuto nel 2014 - episodio che preso singolarmente non raggiunge un'intensità tale da apparire pertinente in materia d'asilo - non risulta essere stato motivato da una volontà di coscrizione e si è inoltre risolto senza strascichi particolari tanto che il ricorrente stesso lo definisce di poco conto (cfr. atto A18, pag. 9 - 10).
E. 5.4 Non di meno, le sue asserzioni a proposito delle ricerche successive all'espatrio non convincono il Tribunale. Le dichiarazioni al riguardo si esauriscono in mere allegazioni di parte, per certi versi poco logiche e non sono sorrette da alcun mezzo di prova. Innanzitutto, come già segnalato dall'autorità di prima istanza, mal si comprende il motivo per il quale l'insorgente non ne abbia fatto parola con il fratello - nonostante sia stato proprio quest'ultimo a vivere gli eventi in prima persona - disquisendo invece di situazioni riguardanti terzi. Allo stesso modo, l'apparente disinteresse per la questione da parte del ricorrente e la conseguente assenza di dettagli nel suo narrato, mal si sposa con il fatto di aver ricevuto un'informazione fondamentale rispetto ai suoi timori di venir arruolato.
E. 5.5 Riassumendo, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all'arruolamento, v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionato per renitenza. Negli stessi termini, anche l'asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, non risulta pertinente. Sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione avversata merita dunque tutela.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 8.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
E. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata inammissibile. Vari organismi avrebbero infatti segnalato che l'Eritrea sarebbe da considerarsi una paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, condanne extragiudiziarie e torture. Non di meno, nel caso in disamina l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile. Il padre dell'interessato sarebbe infatti deceduto e solo la madre provvederebbe al sostentamento della famiglia grazie ad una (...) ed all'(...). Non sarebbero pertanto date le condizioni per un ritorno nel paese d'origine nella dignità e nella sicurezza.
E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 9.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
E. 9.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento del ricorrente nell'ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati.
E. 9.4 Ciò detto, le censure del ricorrente a proposito della diffusione di atti contrari ai diritti umani in Eritrea non permettono di giungere ad una diversa valutazione, posto ch'egli non ha nemmeno a tal riguardo reso plausibile un rischio personale concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese ad un trattamento proibito. Perché i disposti trovino applicazione, è infatti necessario che l'interessato renda plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).
E. 9.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un rischio imminente di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale.
E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 10.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
E. 10.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane ed in buona salute. Egli dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di esperienza lavorativa come (...) e (...). In patria, pur avendo perso il padre, l'insorgente può vantare su di una solida rete famigliare con la quale intrattiene tuttora buone relazioni. Tra i fattori favorevoli può inoltre essere annoverata la presenza di famigliari all'estero che già hanno contribuito al finanziamento del suo viaggio verso l'Europa. Non di meno, la stessa madre del ricorrente risulta percepire una seppur modesta (...) e dispone di (...) di (...).
E. 10.5 Il rientro dell'interessato nel suo paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
E. 11 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 14.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1302/2017 Sentenza del 18 settembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 gennaio 2017 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato a B._______ nella (...) di C._______. Egli è giunto illegalmente in Svizzera il (...) agosto 2015, depositando una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A3, pag. 2 e segg.). Sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato di essere stato espulso da scuola nel 2014 a causa delle frequenti assenze imputabili alle necessità di aiutare la madre nei campi. Dopo aver richiamato tale evenienza, egli ha ricondotto la sua richiesta di protezione proprio alla volontà di poter ricevere un'istruzione. Chiamato ad esprimersi circa l'eventualità di essere chiamato a svolgere il servizio nazionale, egli ha dichiarato di non aver ricevuto personalmente alcuna convocazione, sebbene nel periodo antecedente all'espatrio avrebbe udito voci circa un possibile arruolamento di coloro che avevano interrotto gli studi. L'interessato ha inoltre riportato essere stato fermato in un'occasione nel mezzo della notte allorché era intento a vendere del Kolkal, salvo poi venir rilasciato il mattino seguente poiché minorenne. Da ultimo, il richiedente asilo ha addotto di essere stato cercato dai militari al domicilio dopo l'espatrio (cfr. atto A18, pag. 2 e segg.). B. Con decisione del 27 gennaio 2017, notificata al richiedente in data 30 gennaio 2017 (cfr. atto A22), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 1° marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 marzo 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale egli ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esenzione delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell'interessato. A tal fine, la SEM ha anzitutto rilevato come le allegazioni rese da quest'ultimo rispetto ai contatti avuti con le autorità si sarebbero rivelate contrastanti. Infatti egli avrebbe omesso ogni riferimento alla questione nell'ambito della prima audizione alla quale è stato sottoposto, dichiarando di non essere mai stato imprigionato né tantomeno di aver avuto problemi personali con le autorità. Oltracciò, le modalità con le quali egli avrebbe appreso di essere stato ricercato al domicilio dalle autorità risulterebbero illogiche ed inconsistenti, avendo egli asserito di non averne parlato con il fratello ma solo con la madre, allorché il solo presente in tale occasione sarebbe stato proprio il fratello. Ancora, ha proseguito l'autorità di prima istanza, il richiedente asilo non avrebbe avuto alcun contatto fattivo con le autorità nell'ottica di un arruolamento. Su tali presupposti, egli non potrebbe avvalersi di un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi a causa del suo espatrio illegale dal paese d'origine. Pure irrilevanti risulterebbero le allegazioni dell'interessato a proposito della sua volontà di studiare. 3.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prime cure. Innanzitutto, circa la presunta contraddittorietà delle allegazioni sui contatti con le autorità, egli rammenta il ridotto valore probatorio dell'audizione sulle generalità. Il ricorrente è poi dell'opinione vi sarebbero stati motivi validi per omettere tali informazioni, dal momento che nella prima audizione non gli sarebbero state poste domande dirette al riguardo. Nel corso della successiva audizione, invece, grazie ad un quesito specifico, al ricorrente sarebbe tornato alla mente il fermo del 2014. Nella medesima occasione, egli avrebbe inoltre affermato non si sarebbe trattato di un avvenimento importante, siccome sarebbe stato rilasciato già il mattino seguente. Il fatto sarebbe tuttavia da ritenersi verosimile, stanti le indicazioni fornite in occasione della seconda audizione. Del resto, quo alla visita dei militari al suo domicilio, le sue dichiarazioni sarebbero da considerarsi logiche e consistenti. Nel contesto socioculturale di appartenenza, sarebbe infatti più importante discutere tali questioni con la madre che col fratello minore. Il comportamento del ricorrente rivestirebbe pertanto una certa logica: parla dapprima con la madre, che gli riferisce dell'episodio ed in seguito, quando si intrattiene con il fratello, non sente più la necessità di chiarire gli aspetti di tale vicenda e discute invece di altri ragazzi prelevati via dai militari, argomento che interessa anche quest'ultimo. Ancora, conclude il ricorrente, la questione dell'espatrio illegale andrebbe ritenuta pertinente. In particolare, vi sarebbe da considerare che proprio il fermo del 2014 e la visita dei militari al domicilio lo avrebbero reso inviso alle autorità eritree. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Ora, appare indubbio che nella presente fattispecie, i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo non risultino adempiuti. 5.2 In primo luogo, va constatato che i motivi d'asilo inizialmente addotti dall'interessato, ovvero le difficoltà di ordine socioeconomico e segnatamente la volontà di studiare, non sono pertinenti in materia d'asilo. La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è infatti esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). 5.3 Secondariamente, è d'uopo accertare che durante il suo soggiorno nel paese d'origine il ricorrente non risulta essere entrato in contatto con le autorità militari ai fini di un reclutamento. Egli, per sua stessa ammissione, non ha ricevuto alcuna convocazione per il servizio nazionale né tantomeno ha fatto l'oggetto di una retata volta al reclutamento (cfr. atto A18, pag. 9). Del resto, l'insorgente risulta aver interrotto gli studi all'ottava classe. Orbene, in una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il reclutamento per il servizio nazionale avviene di norma nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria, ovvero l'undicesimo (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 12.2 e riferimenti citati). Negli stessi termini, per quanto verosimile, anche il fermo avvenuto nel 2014 - episodio che preso singolarmente non raggiunge un'intensità tale da apparire pertinente in materia d'asilo - non risulta essere stato motivato da una volontà di coscrizione e si è inoltre risolto senza strascichi particolari tanto che il ricorrente stesso lo definisce di poco conto (cfr. atto A18, pag. 9 - 10). 5.4 Non di meno, le sue asserzioni a proposito delle ricerche successive all'espatrio non convincono il Tribunale. Le dichiarazioni al riguardo si esauriscono in mere allegazioni di parte, per certi versi poco logiche e non sono sorrette da alcun mezzo di prova. Innanzitutto, come già segnalato dall'autorità di prima istanza, mal si comprende il motivo per il quale l'insorgente non ne abbia fatto parola con il fratello - nonostante sia stato proprio quest'ultimo a vivere gli eventi in prima persona - disquisendo invece di situazioni riguardanti terzi. Allo stesso modo, l'apparente disinteresse per la questione da parte del ricorrente e la conseguente assenza di dettagli nel suo narrato, mal si sposa con il fatto di aver ricevuto un'informazione fondamentale rispetto ai suoi timori di venir arruolato. 5.5 Riassumendo, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all'arruolamento, v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionato per renitenza. Negli stessi termini, anche l'asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, non risulta pertinente. Sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione avversata merita dunque tutela.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata inammissibile. Vari organismi avrebbero infatti segnalato che l'Eritrea sarebbe da considerarsi una paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, condanne extragiudiziarie e torture. Non di meno, nel caso in disamina l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile. Il padre dell'interessato sarebbe infatti deceduto e solo la madre provvederebbe al sostentamento della famiglia grazie ad una (...) ed all'(...). Non sarebbero pertanto date le condizioni per un ritorno nel paese d'origine nella dignità e nella sicurezza. 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 9.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento del ricorrente nell'ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. 9.4 Ciò detto, le censure del ricorrente a proposito della diffusione di atti contrari ai diritti umani in Eritrea non permettono di giungere ad una diversa valutazione, posto ch'egli non ha nemmeno a tal riguardo reso plausibile un rischio personale concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese ad un trattamento proibito. Perché i disposti trovino applicazione, è infatti necessario che l'interessato renda plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 9.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un rischio imminente di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale. 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 10.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane ed in buona salute. Egli dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di esperienza lavorativa come (...) e (...). In patria, pur avendo perso il padre, l'insorgente può vantare su di una solida rete famigliare con la quale intrattiene tuttora buone relazioni. Tra i fattori favorevoli può inoltre essere annoverata la presenza di famigliari all'estero che già hanno contribuito al finanziamento del suo viaggio verso l'Europa. Non di meno, la stessa madre del ricorrente risulta percepire una seppur modesta (...) e dispone di (...) di (...). 10.5 Il rientro dell'interessato nel suo paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 11. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 14.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: