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D-7284/2018

D-7284/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-03 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Il (...) agosto 2016 A._______ e B._______, asseriti cittadini eritrei di etnia tigrina, con ultimo domicilio a D._______, E._______, nel quartiere F._______, sposatisi consuetudinariamente ad inizio (...), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1; atto A15, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A16, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4). B. B.a Nel corso dell'audizione sulle generalità del (...) settembre 2016, la richiedente ha riferito di essere espatriata nel gennaio del 2014 (cfr. atto A15, p.to 2.01, pag. 4), rispettivamente nel marzo del 2015, verso l'G._______ (cfr. atto A15, p.to 5.01, pag. 5). A fondamento della sua domanda d'asilo, ella ha addotto quali motivi, di aver lasciato il suo Paese d'origine a seguito del marito che sarebbe stato astretto a svolgere il servizio militare, nonché per migliorare le sue condizioni economiche. Ha altresì segnatamente dichiarato di non avere avuto alcun problema con le autorità eritree né con terze persone, nonché di stare bene di salute e di essere incinta (cfr. atto A15, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). B.b Dal canto suo, durante l'audizione sulle generalità tenutasi il (...) settembre 2016, l'interessato ha asserito che, dopo aver interrotto l'(...) anno scolastico, avrebbe lavorato quale (...) in un (...) per circa (...) anni. In seguito, avrebbe adempiuto il servizio militare per sette mesi sino alla fine del 2007. Nel (...) del 2013 avrebbe ricevuto una convocazione scritta dove gli ingiungevano di presentarsi, in data imprecisata, presso l'amministrazione del suo comune ad D._______, ovvero il H._______. Egli non avrebbe dato seguito a tale comunicazione. Nel (...) del 2014, quando egli si sarebbe recato al H._______ per segnalare il cambiamento di indirizzo e per chiedere un coupon familiare, le autorità lo avrebbero unicamente informato che egli avrebbe dovuto svolgere il servizio militare, senza però che lo fermassero o che subisse qualsivoglia pressione in tal senso (cfr. atto A16, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 6 seg.). Egli ha inoltre dichiarato, di essere espatriato dal suo Paese d'origine, anche per motivi economici (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 7). A sostegno delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno prodotto:

- il Certificato del controllo abitanti intestato a I._______, rilasciato il (...) (cfr. atto A54);

- diversa documentazione (...) inerente lo stato di salute degli interessati (cfr. risultanze processuali). C. In data (...), la richiedente ha dato alla luce il figlio C._______ (cfr. atto A20; Comunicato di nascita del [...] e Estratto dell'atto di nascita del [...] del [...] di J._______ agli atti processuali). D. Con decisione del 9 gennaio 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando altresì il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l'K._______, e l'esecuzione del medesimo provvedimento. E. Gli interessati con ricorso del 27 gennaio 2017 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), si sono aggravati contro la succitata decisione. I medesimi hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Contestualmente hanno chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. F. Con sentenza D-583/2017 del 1° febbraio 2017, il Tribunale ha respinto il gravame, altresì statuendo che le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovevano attendere la fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, prima di poterlo trasferire in K._______. Altresì il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e posto queste ultime, per un importo di CHF 600.-, a carico dei ricorrenti. G. A seguito della scadenza del termine entro il quale il trasferimento dei richiedenti verso l'K._______ doveva essere eseguito, con decisione del 5 settembre 2017, la SEM ha annullato la propria decisione del 9 gennaio 2017 e statuito che la procedura d'asilo nazionale fosse ripresa e completata in Svizzera in applicazione dell'art. 29 seg. del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013). H. H.a Durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) agosto 2018, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che egli sarebbe stato catturato durante una retata ed avrebbe eseguito l'addestramento militare. A causa di problemi di salute, dovuti all'epilessia che sarebbe esordita già nell'infanzia, alla fine di tale periodo, egli sarebbe stato esonerato dal servizio militare tramite un relativo certificato (prodotto agli atti in copia dal ricorrente; cfr. atto A57). In seguito egli sarebbe tornato presso il suo domicilio ed avrebbe lavorato sino al 2013, tranne per un breve periodo trascorso in carcere nel 2009. Invero, nel mese (...) del 2009, l'interessato ha addotto di essere stato nuovamente catturato durante una retata ed incarcerato per (...) nella prigione di L._______. Lo avrebbero rilasciato, senza condizioni particolari, grazie al certificato di esonero dal servizio militare ricevuto precedentemente. Nel mese (...) del 2013 egli sarebbe stato avvicinato in strada da una sua vicina di casa che lavorava per il H._______, che gli avrebbe ingiunto di presentarsi al H._______ del quartiere di F._______ ad D._______ il prima possibile, in quanto avrebbe dovuto adempiere l'addestramento per far parte dell'esercito. Malgrado il richiedente avesse risposto che si sarebbe presentato, non si sarebbe ivi recato, continuando a vivere presso il proprio domicilio e lavorando, anche se avrebbe prestato particolare attenzione e spesso non sarebbe rimasto in casa. Nel mese (...) del 2014 si sarebbe recato presso il H._______ per richiedere la modifica della residenza della moglie, e gli impiegati presenti gli avrebbero risposto che egli doveva armarsi e fare l'addestramento nell'ambito dell'esercito popolare, malgrado i suoi problemi di salute, in quanto obbligatorio. Prima di espatriare nel dicembre del 2014, non avrebbe avuto altri contatti con le autorità eritree, ed avrebbe trascorso le sue giornate presso amici o parenti, mentre che durante la notte sarebbe rientrato al suo domicilio familiare. Dalla moglie e dai famigliari rimasti in Eritrea dopo la sua partenza non avrebbe appreso alcuna conseguenza o problematica in relazione a tali avvicendamenti. Sarebbe soltanto venuto a conoscenza, subito dopo il suo espatrio, di un amico che come lui avrebbe ricevuto un certificato di esonero, il quale sarebbe stato richiamato per svolgere il servizio militare, e si troverebbe ora a M._______ per espletarlo. A parte per le problematiche addotte, egli sarebbe espatriato in quanto, a causa del certificato di esonero dal militare, non avrebbe più potuto lavorare né uscire dalla sua regione (N._______). In caso di rientro nel suo Paese d'origine, l'interessato teme di essere incarcerato (cfr. atto A58, D4 segg., pag. 2 segg.). H.b Sentita nell'ambito dell'audizione sui motivi del (...) agosto 2018, B._______ ha in particolare riferito di essere espatriata nel mese due del 2015, in quanto voleva raggiungere il marito e poiché sarebbe stata discriminata da parte del suo ex marito e da sconosciuti a causa della sua patologia, che segnatamente le provocava una (...), che non l'avrebbero voluta avvicinare. Ella riferisce inoltre di non avere mai avuto delle problematiche personali con le autorità eritree, neppure dopo l'espatrio del marito. Tuttavia, avrebbe tentato dapprima di lasciare l'Eritrea legalmente, chiedendo un permesso per recarsi in O._______ o in P._______, ma le sarebbe stato negato, in quanto le sarebbe stato risposto dall'autorità che per lasciare il Paese d'origine, visto che non aveva adempiuto il servizio militare, avrebbe dovuto compiere (...), oppure avere un figlio (cfr. atto A59, D16, pag. 3 e D58 segg., pag. 7 segg.). La richiedente ha consegnato, quale ulteriore documento a supporto della sua domanda d'asilo, una copia del certificato di nascita di Q._______, datato (...) (cfr. atto A54). I. In data 24 agosto 2018 l'autorità inferiore ha chiesto agli insorgenti, in applicazione dell'art. 8 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), di produrre dei rapporti medici attestanti del loro stato di salute, entro il 13 settembre 2018. Questi ultimi sono pervenuti tempestivamente alla SEM rispettivamente in data 5 settembre 2018 quello per B._______ (cfr. atto A63) e l'11 settembre 2018 quello per A._______ (cfr. atto A62). J. Con decisione del 27 novembre 2018, notificata il 30 novembre 2018 (cfr. atto A74), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento degli stessi concedendo loro l'ammissione provvisoria, per attuale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A mente della SEM i motivi di fuga allegati dai richiedenti non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. In primo luogo il servizio nazionale eritreo e le misure che verrebbero inflitte in tale ambito in caso di violazione degli ordini ricevuti, sarebbero differenti da quelle nel contesto della milizia popolare. In particolare, nel contesto del servizio della milizia popolare, le sanzioni non raggiungerebbero un livello d'intensità elevato come nell'ambito del servizio militare o nazionale, ed una violazione degli ordini nel contesto dell'esercito popolare non è in genere considerato un comportamento anti-governativo. Pertanto, perché delle conseguenze nell'ambito dell'esercito popolare abbiano una rilevanza in materia d'asilo, devono essere concretamente motivate. Nella disamina in oggetto, il solo timore per l'interessato di subire delle sanzioni per non aver risposto ad una convocazione dell'esercito popolare, non sarebbe sufficiente per essere pertinente ai sensi dell'asilo. In secondo luogo, le discriminazioni che la richiedente avrebbe subito a causa della sua (...), non adempirebbero le condizioni di cui all'art. 3 LAsi, in quanto le sue dichiarazioni in merito non conterrebbero un motivo che possa essere messo in relazione con quest'ultima disposizione. Infine, neppure i motivi economici allegati dall'insorgente, costituirebbero delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. K. Con ricorso del 21 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali) inoltrato al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione della SEM, gli insorgenti hanno postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato con la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, essi hanno chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestate spese e ripetibili. Nel gravame i ricorrenti avversano dapprima la conclusione della SEM in merito all'esercito popolare. Invero essi ritengono che quest'ultimo, anche in considerazione dell'ampia documentazione in tal senso, sarebbe analogo al servizio militare, sia per quanto attiene le sanzioni applicate dalle autorità eritree nei casi di diserzione, che per le modalità in cui verrebbe svolto il servizio nella milizia popolare. Come per il servizio militare, in particolare, non vi sarebbe alcuna indicazione temporale per il termine d'esecuzione dello stesso, come inoltre le attività di guardia nell'ambito dell'esercito popolare non sarebbero retribuite. Quest'ultimo elemento, porrebbe gli insorgenti in un grave rischio esistenziale, dovessero essere rinviati in Eritrea. In seguito i ricorrenti espongono che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza coordinata del Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018, a fronte anche della giurisprudenza della CorteEDU in materia, il servizio nazionale eritreo violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU nonché l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). Invero, Il ricorrente, in caso di un suo ritorno in Eritrea, potrebbe essere molto probabilmente arrestato all'(...) di D._______, esposto ad una detenzione in condizioni inumane ed inviato immediatamente al servizio nazionale. Il rischio per l'insorgente di essere esposto a tali sanzioni e trattamenti inumani e degradanti, nonché essere soggetto a schiavitù e lavori forzati, implicherebbe l'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento, e pertanto dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato. Infine, anche le conclusioni esposte dalla SEM nella decisione impugnata in merito alle dichiarazioni della ricorrente non sarebbero condivisibili. Ella quale donna affetta da una malattia che sarebbe oggetto di disprezzo sociale, quale moglie di un disertore nonché in considerazione della tenera età del figlio C._______, dovrebbe esserle riconosciuta la qualità di rifugiato, in quanto tali fattori di vulnerabilità sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Al ricorso gli insorgenti hanno allegato un articolo intitolato: "People's Army" tratto dal sito internet GlobalSecurity.org. L. Per mezzo della decisione incidentale del 30 gennaio 2019, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti, di riservarsi la possibilità di mettere in dubbio la verosimiglianza delle dichiarazioni degli insorgenti circa la convocazione ricevuta da A._______ nel 2013 per svolgere un addestramento militare, come pure di aver ricevuto un'ingiunzione per presentarsi a svolgere l'addestramento militare per far parte dell'esercito popolare quale guardia, quando egli si sarebbe recato al H._______ del suo quartiere nel 2014. Invero, le allegazioni dell'interessato in merito sarebbero state contraddittorie, nonché contrarie alle informazioni a disposizione del Tribunale in merito ad una convocazione nell'ambito del servizio militare. In tal senso, il Tribunale ha dato la possibilità ai ricorrenti di prendere posizione circa la riserva postulata, entro il termine del 14 febbraio 2019. Ha inoltre statuito che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria, verrà deciso in prosieguo di procedura. M. Con scritto del 13 febbraio 2019, A._______ ha preso posizione in merito alla decisione incidentale del 30 gennaio 2019 del Tribunale, confermando di non avere ricevuto alcuna convocazione scritta. Come già riferito nel memoriale ricorsuale, egli si sarebbe recato al H._______ nel 2014 per richiedere una tessera alimentare - che non gli sarebbe fra l'altro stata concessa - ed in tale contesto gli avrebbero riferito che doveva svolgere il servizio militare. Nel 2013 invece vi sarebbe stato l'incontro con la persona che lavorava al H._______, che lo avrebbe informato di presentarsi a quest'ultimo per recarsi a svolgere il suddetto servizio di leva. Egli conclude allegando che probabilmente, in merito alla convocazione scritta, vi sia stato un equivoco e confermando la versione esposta nello scritto. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (di seguito: vLAsi) ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 5 In premessa il Tribunale rileva che, per quanto riguarda le contestazioni esposte nel gravame dagli insorgenti circa l'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento in quanto il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in Eritrea, temerebbe di essere arrestato ed incarcerato (cfr. anche atto A58, D109, pag. 14) in condizioni inumane e degradanti e coscritto al servizio nazionale in violazione degli art. 3 e 4 CEDU nonché dell'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), le stesse risultano irricevibili. Invero, essendo che le condizioni dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), sono alternative, ed avendo la SEM, in specie, già pronunciato l'ammissione provvisoria (art. 44 ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, non risulta necessario procedere con l'esame delle ulteriori condizioni poste da tale disposizione. Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

E. 6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7.1 In specie la questione a sapere se la diserzione nella milizia popolare, come è il caso della diserzione o renitenza nel servizio nazionale eritreo, comporta una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo (in tal senso, cfr. sentenza del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 - 4.4), può rimanere aperta, in quanto il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato richiamato al servizio militare, rispettivamente di entrare a far parte della milizia popolare (cfr. dappresso consid. 7.2). In tal senso, il Tribunale valuta le dichiarazioni rese dall'insorgente in merito alle convocazioni ricevute diversamente rispetto alle motivazioni espresse nella decisione impugnata, ovvero dal profilo della verosimiglianza e non della rilevanza, operando pertanto una sostituzione dei motivi. A tal proposito si ricorda che il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi esposti dall'autorità inferiore né da quelli del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l'esito di una decisione impugnata, ma adottando un'altra motivazione, concretizzando così il principio "iura novit curia". Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. Auer/Müller/Schindler, Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con riferimenti citati; nello stesso senso: sentenza del Tribunale E-771/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 4.3.2). Nella presente disamina i ricorrenti sono stati resi edotti dal Tribunale della possibilità di una sostituzione dei motivi e gli è stata offerta per questo l'opportunità di essere sentiti (cfr. supra lett. L). Poiché il dispositivo della sentenza impugnata non ne risulta comunque modificato, tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio "iura novit curia" ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull'impugnativa dell'istanza che statuisce, confermi il risultato corretto - ma con una motivazione erronea - con altre considerazioni giuridiche rispetto all'istanza precedente.

E. 7.2 In primo luogo, il ricorrente ha dichiarato durante le audizioni che sia ad inizio dell'anno 2013 che ad inizio dell'anno 2014 egli sarebbe stato convocato dapprima nuovamente per il servizio militare, ed in seguito per svolgere un addestramento militare al cui termine avrebbe dovuto unirsi all'esercito popolare.

E. 7.2.1 Riguardo al richiamo per adempiere il servizio militare, l'insorgente nell'ambito della prima audizione sulle generalità, ha riferito dapprima aver ricevuto una comunicazione scritta nel (...) del 2013, dove vi sarebbe stato scritto che egli avrebbe dovuto presentarsi alle autorità militari, ovvero al H._______ di D._______, senza alcuna precisazione temporale (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6). Durante l'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha invece fornito una versione di tale comunicazione completamente discrepante, riferendo che una vicina di casa, che lavorava al H._______ sarebbe venuta di persona a comunicargli che egli doveva presentarsi il prima possibile al H._______ per ottemperare all'addestramento per entrare in seguito a far parte dell'esercito (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11). Tali asserzioni risultano talmente contraddittorie ed inconciliabili che le motivazioni fornite in merito dal ricorrente in corso di procedura - peraltro parzialmente pure incoerenti - non risultano in alcun modo convincenti. Invero, egli, interrogato nel corso della seconda audizione in merito, ha sostenuto che potesse trattarsi di un errore dovuto ad uno sbaglio suo oppure dell'auditore incaricato, e che lui sarebbe stato male quel giorno, non accorgendosi inoltre dell'errore durante la sottoscrizione del verbale (cfr. atto A58, D104 seg., pag. 13). Nello scritto del 13 febbraio 2019, ha altresì confermato che probabilmente l'asserzione di aver ricevuto una convocazione scritta, potesse essere ascrivibile ad un equivoco. Queste spiegazioni non convincono però il Tribunale, in quanto non solo durante l'audizione sulle generalità egli non ha sollevato in alcun momento di non essere in grado di sostenere l'audizione per motivi di salute, allegando unicamente di essere in cura per una (...) (cfr. atto A16, p.to 8.02, pag. 7), ma pure il verbale d'audizione gli è stato ritradotto alla fine dell'audizione e l'insorgente ne ha confermato l'esattezza sottoscrivendo lo stesso. Il medesimo ha inoltre precisato nelle sue stesse dichiarazioni, non soltanto di aver ricevuto una convocazione scritta per rientrare nel servizio di leva, ma anche quali elementi la stessa contenesse.

E. 7.2.2 In seguito, le allegazioni del ricorrente risultano in parte contrarie alla logica dell'agire. D'un canto, pare poco verosimile che il ricorrente, essendo da sue stesse allegazioni stato esonerato dal servizio militare per motivi di salute (cfr. atto A58, D4 segg., pag. 2 seg.; atto A57), sia stato richiamato, all'età di (...) anni, per adempierlo. Inoltre pare poco logico - anche con le informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Landinfo, Country of Origin Information Centre, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016 < https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service. pdf >, consultato da ultimo il 2 aprile 2019; Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National Service, 23 marzo 2015; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: National service and illegal exit, luglio 2018, < https://www.refworld.org/docid/5b4f28fb7.html >, pag. 13 seg., consultato il 2 aprile 2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, < https://www.state.gov/documents/organization/289205.pdf >, pag. 23, consultato il 2 aprile 2019) - che se l'insorgente fosse veramente stato richiamato nel 2013 per adempiere il servizio militare, rispettivamente avesse ricevuto l'ingiunzione nel 2014 di presentarsi per l'addestramento, per in seguito far parte della milizia popolare, le autorità non gli avrebbero indicato alcuna data precisa per presentarsi, né lo avrebbero ricercato in alcun modo sino al suo espatrio, avvenuto nel dicembre del 2014 (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A58, D61, pag. 7; D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11 segg.). D'altro canto, appare pure poco logico che il ricorrente, dopo aver ricevuto la prima convocazione nel 2013, come a maggior ragione la seconda nel 2014, non sia immediatamente espatriato, temendo di essere coscritto al servizio militare o alla milizia popolare. Egli ha invece continuato a rientrare per lo meno tutte le sere presso il proprio domicilio, recandosi a lavorare sino al 2013 sempre nello stesso posto - tra l'altro trattandosi di un'attività governativa (cfr. atto A58, D88, pag. 11) quindi facilmente reperibile - prestando soltanto molta attenzione (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11), o recandosi da una (...) (cfr. atto A58, D94 segg., pag. 12) o ancora dai (...) o da amici (cfr. atto A58, D101, pag. 12) durante il giorno. Inoltre, l'interessato si è presentato spontaneamente al H._______ nel 2014, per il cambiamento d'indirizzo della moglie ed il rilascio di buoni alimentari, ciò che risulta per lo meno un comportamento incoerente con il rischio di dover subire una sanzione o di essere preso in tale evenienza per essere coscritto al servizio militare, successivamente al ricevimento di una convocazione per l'arruolamento al servizio militare a cui non si è dato seguito.

E. 7.2.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni dell'insorgente inerenti i contatti intercorsi nel 2013 e nel 2014 tra il medesimo e le autorità eritree, in vista del suo arruolamento, non ossequino i criteri di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano iscriversi in un contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e dell'illogicità del comportamento tenuto dalle autorità eritree e dall'insorgente dopo aver ricevuto le presunte convocazioni, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera.

E. 8 Proseguendo nell'analisi, circa il timore del ricorrente di essere astretto al servizio nazionale o alla milizia popolare ai sensi dell'art. 3 LAsi, visto già tutto quanto sopra concluso (consid. 7), in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree finalizzato al suo arruolamento, come pure alla sua età anagrafica attuale di (...) anni, nonché il suo esonero dal servizio nazionale per motivi di salute già nel 2007 (cfr. atto A16, p.to 1.17.04, pag. 4; atto A57; atto A58, D4 segg., pag. 2 seg. e D67 segg., pag. 8 segg.), v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi della predetta disposizione. Inoltre, quandanche lo stesso, a titolo meramente ipotetico, venisse astretto, in futuro e nel suo paese d'origine, al servizio di leva o alla milizia popolare, tale circostanza non risulta essere di per sé un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ad esempio in tal senso: sentenze del Tribunale D-5950/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 8.2.4.1 e D-1302/2017 del 18 settembre 2018 consid. 4.2).

E. 9.1 Circa il motivo addotto dalla ricorrente in merito alla discriminazione di cui lei sarebbe stata oggetto nel suo Paese d'origine da parte dell'ex marito e di terze persone a causa delle manifestazioni sulla (...) della patologia di cui è affetta, a ragione l'autorità inferiore ha negato la loro rilevanza in materia d'asilo nella decisione impugnata. Le problematiche riscontrate non risultano invero avere alcuna relazione con i motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi e non risultano pertanto pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 5.3, D-2960/2017 del 27 giugno 2017).

E. 9.2 Allo stesso modo le allegazioni esposte dagli interessati solamente nel ricorso circa lo statuto di moglie di un presunto disertore come pure la tenera età del figlio C._______, (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4) non risultano, per i motivi già sopra addotti, rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Parimenti le dichiarazioni dei ricorrenti in merito a voler migliorare le loro condizioni di vita (cfr. atto A15, p.to 7.01, pag. atto A16, p.to 7.01, pag. 7) nonché di difficoltà di reperimento di un'attività lavorativa per l'insorgente (cfr. atto A58, D69, pag. 9) sono ascrivibili a problematiche prettamente finanziarie, che rientrano nelle conseguenze indirette della precaria situazione economica in loco, e non adempiono quindi le condizioni della norma precitata per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 10 Infine, alla luce degli elementi summenzionati, il solo presunto espatrio illegale degli insorgenti, vista la mancanza di circostanze supplementari ed elementi all'inserto che lascino presupporre che gli stessi siano malvisti dalle autorità eritree, rispettivamente di un aggravamento del loro profilo che possa condurli a temere delle persecuzioni rilevanti in caso di un ritorno nel loro Paese d'origine - segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine - non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato agli interessati (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).

E. 11 Visto tutto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o per lo meno a rendere verosimile, d'un canto la renitenza del ricorrente dal servizio militare, rispettivamente dall'arruolamento nella milizia popolare, e d'altro canto il timore di essere esposti ad una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 rispettivamente dell'art. 54 LAsi per gli ulteriori motivi d'asilo addotti.

E. 12 In conclusione, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto.

E. 13 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

E. 14 Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso, per quanto ricevibile, va pertanto respinto.

E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dagli insorgenti, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, va conseguentemente accolta.

E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7284/2018 Sentenza del 3 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e il figlio C._______, nato il (...), Eritrea, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 27 novembre 2018 / N (...). Fatti: A. Il (...) agosto 2016 A._______ e B._______, asseriti cittadini eritrei di etnia tigrina, con ultimo domicilio a D._______, E._______, nel quartiere F._______, sposatisi consuetudinariamente ad inizio (...), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1; atto A15, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto A16, p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4). B. B.a Nel corso dell'audizione sulle generalità del (...) settembre 2016, la richiedente ha riferito di essere espatriata nel gennaio del 2014 (cfr. atto A15, p.to 2.01, pag. 4), rispettivamente nel marzo del 2015, verso l'G._______ (cfr. atto A15, p.to 5.01, pag. 5). A fondamento della sua domanda d'asilo, ella ha addotto quali motivi, di aver lasciato il suo Paese d'origine a seguito del marito che sarebbe stato astretto a svolgere il servizio militare, nonché per migliorare le sue condizioni economiche. Ha altresì segnatamente dichiarato di non avere avuto alcun problema con le autorità eritree né con terze persone, nonché di stare bene di salute e di essere incinta (cfr. atto A15, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.). B.b Dal canto suo, durante l'audizione sulle generalità tenutasi il (...) settembre 2016, l'interessato ha asserito che, dopo aver interrotto l'(...) anno scolastico, avrebbe lavorato quale (...) in un (...) per circa (...) anni. In seguito, avrebbe adempiuto il servizio militare per sette mesi sino alla fine del 2007. Nel (...) del 2013 avrebbe ricevuto una convocazione scritta dove gli ingiungevano di presentarsi, in data imprecisata, presso l'amministrazione del suo comune ad D._______, ovvero il H._______. Egli non avrebbe dato seguito a tale comunicazione. Nel (...) del 2014, quando egli si sarebbe recato al H._______ per segnalare il cambiamento di indirizzo e per chiedere un coupon familiare, le autorità lo avrebbero unicamente informato che egli avrebbe dovuto svolgere il servizio militare, senza però che lo fermassero o che subisse qualsivoglia pressione in tal senso (cfr. atto A16, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 6 seg.). Egli ha inoltre dichiarato, di essere espatriato dal suo Paese d'origine, anche per motivi economici (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 7). A sostegno delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno prodotto:

- il Certificato del controllo abitanti intestato a I._______, rilasciato il (...) (cfr. atto A54);

- diversa documentazione (...) inerente lo stato di salute degli interessati (cfr. risultanze processuali). C. In data (...), la richiedente ha dato alla luce il figlio C._______ (cfr. atto A20; Comunicato di nascita del [...] e Estratto dell'atto di nascita del [...] del [...] di J._______ agli atti processuali). D. Con decisione del 9 gennaio 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando altresì il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l'K._______, e l'esecuzione del medesimo provvedimento. E. Gli interessati con ricorso del 27 gennaio 2017 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), si sono aggravati contro la succitata decisione. I medesimi hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Contestualmente hanno chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. F. Con sentenza D-583/2017 del 1° febbraio 2017, il Tribunale ha respinto il gravame, altresì statuendo che le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovevano attendere la fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, prima di poterlo trasferire in K._______. Altresì il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e posto queste ultime, per un importo di CHF 600.-, a carico dei ricorrenti. G. A seguito della scadenza del termine entro il quale il trasferimento dei richiedenti verso l'K._______ doveva essere eseguito, con decisione del 5 settembre 2017, la SEM ha annullato la propria decisione del 9 gennaio 2017 e statuito che la procedura d'asilo nazionale fosse ripresa e completata in Svizzera in applicazione dell'art. 29 seg. del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013). H. H.a Durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) agosto 2018, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che egli sarebbe stato catturato durante una retata ed avrebbe eseguito l'addestramento militare. A causa di problemi di salute, dovuti all'epilessia che sarebbe esordita già nell'infanzia, alla fine di tale periodo, egli sarebbe stato esonerato dal servizio militare tramite un relativo certificato (prodotto agli atti in copia dal ricorrente; cfr. atto A57). In seguito egli sarebbe tornato presso il suo domicilio ed avrebbe lavorato sino al 2013, tranne per un breve periodo trascorso in carcere nel 2009. Invero, nel mese (...) del 2009, l'interessato ha addotto di essere stato nuovamente catturato durante una retata ed incarcerato per (...) nella prigione di L._______. Lo avrebbero rilasciato, senza condizioni particolari, grazie al certificato di esonero dal servizio militare ricevuto precedentemente. Nel mese (...) del 2013 egli sarebbe stato avvicinato in strada da una sua vicina di casa che lavorava per il H._______, che gli avrebbe ingiunto di presentarsi al H._______ del quartiere di F._______ ad D._______ il prima possibile, in quanto avrebbe dovuto adempiere l'addestramento per far parte dell'esercito. Malgrado il richiedente avesse risposto che si sarebbe presentato, non si sarebbe ivi recato, continuando a vivere presso il proprio domicilio e lavorando, anche se avrebbe prestato particolare attenzione e spesso non sarebbe rimasto in casa. Nel mese (...) del 2014 si sarebbe recato presso il H._______ per richiedere la modifica della residenza della moglie, e gli impiegati presenti gli avrebbero risposto che egli doveva armarsi e fare l'addestramento nell'ambito dell'esercito popolare, malgrado i suoi problemi di salute, in quanto obbligatorio. Prima di espatriare nel dicembre del 2014, non avrebbe avuto altri contatti con le autorità eritree, ed avrebbe trascorso le sue giornate presso amici o parenti, mentre che durante la notte sarebbe rientrato al suo domicilio familiare. Dalla moglie e dai famigliari rimasti in Eritrea dopo la sua partenza non avrebbe appreso alcuna conseguenza o problematica in relazione a tali avvicendamenti. Sarebbe soltanto venuto a conoscenza, subito dopo il suo espatrio, di un amico che come lui avrebbe ricevuto un certificato di esonero, il quale sarebbe stato richiamato per svolgere il servizio militare, e si troverebbe ora a M._______ per espletarlo. A parte per le problematiche addotte, egli sarebbe espatriato in quanto, a causa del certificato di esonero dal militare, non avrebbe più potuto lavorare né uscire dalla sua regione (N._______). In caso di rientro nel suo Paese d'origine, l'interessato teme di essere incarcerato (cfr. atto A58, D4 segg., pag. 2 segg.). H.b Sentita nell'ambito dell'audizione sui motivi del (...) agosto 2018, B._______ ha in particolare riferito di essere espatriata nel mese due del 2015, in quanto voleva raggiungere il marito e poiché sarebbe stata discriminata da parte del suo ex marito e da sconosciuti a causa della sua patologia, che segnatamente le provocava una (...), che non l'avrebbero voluta avvicinare. Ella riferisce inoltre di non avere mai avuto delle problematiche personali con le autorità eritree, neppure dopo l'espatrio del marito. Tuttavia, avrebbe tentato dapprima di lasciare l'Eritrea legalmente, chiedendo un permesso per recarsi in O._______ o in P._______, ma le sarebbe stato negato, in quanto le sarebbe stato risposto dall'autorità che per lasciare il Paese d'origine, visto che non aveva adempiuto il servizio militare, avrebbe dovuto compiere (...), oppure avere un figlio (cfr. atto A59, D16, pag. 3 e D58 segg., pag. 7 segg.). La richiedente ha consegnato, quale ulteriore documento a supporto della sua domanda d'asilo, una copia del certificato di nascita di Q._______, datato (...) (cfr. atto A54). I. In data 24 agosto 2018 l'autorità inferiore ha chiesto agli insorgenti, in applicazione dell'art. 8 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), di produrre dei rapporti medici attestanti del loro stato di salute, entro il 13 settembre 2018. Questi ultimi sono pervenuti tempestivamente alla SEM rispettivamente in data 5 settembre 2018 quello per B._______ (cfr. atto A63) e l'11 settembre 2018 quello per A._______ (cfr. atto A62). J. Con decisione del 27 novembre 2018, notificata il 30 novembre 2018 (cfr. atto A74), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto le loro domande d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento degli stessi concedendo loro l'ammissione provvisoria, per attuale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A mente della SEM i motivi di fuga allegati dai richiedenti non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. In primo luogo il servizio nazionale eritreo e le misure che verrebbero inflitte in tale ambito in caso di violazione degli ordini ricevuti, sarebbero differenti da quelle nel contesto della milizia popolare. In particolare, nel contesto del servizio della milizia popolare, le sanzioni non raggiungerebbero un livello d'intensità elevato come nell'ambito del servizio militare o nazionale, ed una violazione degli ordini nel contesto dell'esercito popolare non è in genere considerato un comportamento anti-governativo. Pertanto, perché delle conseguenze nell'ambito dell'esercito popolare abbiano una rilevanza in materia d'asilo, devono essere concretamente motivate. Nella disamina in oggetto, il solo timore per l'interessato di subire delle sanzioni per non aver risposto ad una convocazione dell'esercito popolare, non sarebbe sufficiente per essere pertinente ai sensi dell'asilo. In secondo luogo, le discriminazioni che la richiedente avrebbe subito a causa della sua (...), non adempirebbero le condizioni di cui all'art. 3 LAsi, in quanto le sue dichiarazioni in merito non conterrebbero un motivo che possa essere messo in relazione con quest'ultima disposizione. Infine, neppure i motivi economici allegati dall'insorgente, costituirebbero delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. K. Con ricorso del 21 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali) inoltrato al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione della SEM, gli insorgenti hanno postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato con la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, essi hanno chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestate spese e ripetibili. Nel gravame i ricorrenti avversano dapprima la conclusione della SEM in merito all'esercito popolare. Invero essi ritengono che quest'ultimo, anche in considerazione dell'ampia documentazione in tal senso, sarebbe analogo al servizio militare, sia per quanto attiene le sanzioni applicate dalle autorità eritree nei casi di diserzione, che per le modalità in cui verrebbe svolto il servizio nella milizia popolare. Come per il servizio militare, in particolare, non vi sarebbe alcuna indicazione temporale per il termine d'esecuzione dello stesso, come inoltre le attività di guardia nell'ambito dell'esercito popolare non sarebbero retribuite. Quest'ultimo elemento, porrebbe gli insorgenti in un grave rischio esistenziale, dovessero essere rinviati in Eritrea. In seguito i ricorrenti espongono che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza coordinata del Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018, a fronte anche della giurisprudenza della CorteEDU in materia, il servizio nazionale eritreo violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU nonché l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). Invero, Il ricorrente, in caso di un suo ritorno in Eritrea, potrebbe essere molto probabilmente arrestato all'(...) di D._______, esposto ad una detenzione in condizioni inumane ed inviato immediatamente al servizio nazionale. Il rischio per l'insorgente di essere esposto a tali sanzioni e trattamenti inumani e degradanti, nonché essere soggetto a schiavitù e lavori forzati, implicherebbe l'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento, e pertanto dovrebbe essere riconosciuto quale rifugiato. Infine, anche le conclusioni esposte dalla SEM nella decisione impugnata in merito alle dichiarazioni della ricorrente non sarebbero condivisibili. Ella quale donna affetta da una malattia che sarebbe oggetto di disprezzo sociale, quale moglie di un disertore nonché in considerazione della tenera età del figlio C._______, dovrebbe esserle riconosciuta la qualità di rifugiato, in quanto tali fattori di vulnerabilità sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Al ricorso gli insorgenti hanno allegato un articolo intitolato: "People's Army" tratto dal sito internet GlobalSecurity.org. L. Per mezzo della decisione incidentale del 30 gennaio 2019, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti, di riservarsi la possibilità di mettere in dubbio la verosimiglianza delle dichiarazioni degli insorgenti circa la convocazione ricevuta da A._______ nel 2013 per svolgere un addestramento militare, come pure di aver ricevuto un'ingiunzione per presentarsi a svolgere l'addestramento militare per far parte dell'esercito popolare quale guardia, quando egli si sarebbe recato al H._______ del suo quartiere nel 2014. Invero, le allegazioni dell'interessato in merito sarebbero state contraddittorie, nonché contrarie alle informazioni a disposizione del Tribunale in merito ad una convocazione nell'ambito del servizio militare. In tal senso, il Tribunale ha dato la possibilità ai ricorrenti di prendere posizione circa la riserva postulata, entro il termine del 14 febbraio 2019. Ha inoltre statuito che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria, verrà deciso in prosieguo di procedura. M. Con scritto del 13 febbraio 2019, A._______ ha preso posizione in merito alla decisione incidentale del 30 gennaio 2019 del Tribunale, confermando di non avere ricevuto alcuna convocazione scritta. Come già riferito nel memoriale ricorsuale, egli si sarebbe recato al H._______ nel 2014 per richiedere una tessera alimentare - che non gli sarebbe fra l'altro stata concessa - ed in tale contesto gli avrebbero riferito che doveva svolgere il servizio militare. Nel 2013 invece vi sarebbe stato l'incontro con la persona che lavorava al H._______, che lo avrebbe informato di presentarsi a quest'ultimo per recarsi a svolgere il suddetto servizio di leva. Egli conclude allegando che probabilmente, in merito alla convocazione scritta, vi sia stato un equivoco e confermando la versione esposta nello scritto. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (di seguito: vLAsi) ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, gli insorgenti, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

5. In premessa il Tribunale rileva che, per quanto riguarda le contestazioni esposte nel gravame dagli insorgenti circa l'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento in quanto il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in Eritrea, temerebbe di essere arrestato ed incarcerato (cfr. anche atto A58, D109, pag. 14) in condizioni inumane e degradanti e coscritto al servizio nazionale in violazione degli art. 3 e 4 CEDU nonché dell'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), le stesse risultano irricevibili. Invero, essendo che le condizioni dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), sono alternative, ed avendo la SEM, in specie, già pronunciato l'ammissione provvisoria (art. 44 ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, non risulta necessario procedere con l'esame delle ulteriori condizioni poste da tale disposizione. Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 6. 6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 In specie la questione a sapere se la diserzione nella milizia popolare, come è il caso della diserzione o renitenza nel servizio nazionale eritreo, comporta una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo (in tal senso, cfr. sentenza del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 - 4.4), può rimanere aperta, in quanto il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato richiamato al servizio militare, rispettivamente di entrare a far parte della milizia popolare (cfr. dappresso consid. 7.2). In tal senso, il Tribunale valuta le dichiarazioni rese dall'insorgente in merito alle convocazioni ricevute diversamente rispetto alle motivazioni espresse nella decisione impugnata, ovvero dal profilo della verosimiglianza e non della rilevanza, operando pertanto una sostituzione dei motivi. A tal proposito si ricorda che il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi esposti dall'autorità inferiore né da quelli del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l'esito di una decisione impugnata, ma adottando un'altra motivazione, concretizzando così il principio "iura novit curia". Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. Auer/Müller/Schindler, Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con riferimenti citati; nello stesso senso: sentenza del Tribunale E-771/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 4.3.2). Nella presente disamina i ricorrenti sono stati resi edotti dal Tribunale della possibilità di una sostituzione dei motivi e gli è stata offerta per questo l'opportunità di essere sentiti (cfr. supra lett. L). Poiché il dispositivo della sentenza impugnata non ne risulta comunque modificato, tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio "iura novit curia" ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull'impugnativa dell'istanza che statuisce, confermi il risultato corretto - ma con una motivazione erronea - con altre considerazioni giuridiche rispetto all'istanza precedente. 7.2 In primo luogo, il ricorrente ha dichiarato durante le audizioni che sia ad inizio dell'anno 2013 che ad inizio dell'anno 2014 egli sarebbe stato convocato dapprima nuovamente per il servizio militare, ed in seguito per svolgere un addestramento militare al cui termine avrebbe dovuto unirsi all'esercito popolare. 7.2.1 Riguardo al richiamo per adempiere il servizio militare, l'insorgente nell'ambito della prima audizione sulle generalità, ha riferito dapprima aver ricevuto una comunicazione scritta nel (...) del 2013, dove vi sarebbe stato scritto che egli avrebbe dovuto presentarsi alle autorità militari, ovvero al H._______ di D._______, senza alcuna precisazione temporale (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6). Durante l'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha invece fornito una versione di tale comunicazione completamente discrepante, riferendo che una vicina di casa, che lavorava al H._______ sarebbe venuta di persona a comunicargli che egli doveva presentarsi il prima possibile al H._______ per ottemperare all'addestramento per entrare in seguito a far parte dell'esercito (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11). Tali asserzioni risultano talmente contraddittorie ed inconciliabili che le motivazioni fornite in merito dal ricorrente in corso di procedura - peraltro parzialmente pure incoerenti - non risultano in alcun modo convincenti. Invero, egli, interrogato nel corso della seconda audizione in merito, ha sostenuto che potesse trattarsi di un errore dovuto ad uno sbaglio suo oppure dell'auditore incaricato, e che lui sarebbe stato male quel giorno, non accorgendosi inoltre dell'errore durante la sottoscrizione del verbale (cfr. atto A58, D104 seg., pag. 13). Nello scritto del 13 febbraio 2019, ha altresì confermato che probabilmente l'asserzione di aver ricevuto una convocazione scritta, potesse essere ascrivibile ad un equivoco. Queste spiegazioni non convincono però il Tribunale, in quanto non solo durante l'audizione sulle generalità egli non ha sollevato in alcun momento di non essere in grado di sostenere l'audizione per motivi di salute, allegando unicamente di essere in cura per una (...) (cfr. atto A16, p.to 8.02, pag. 7), ma pure il verbale d'audizione gli è stato ritradotto alla fine dell'audizione e l'insorgente ne ha confermato l'esattezza sottoscrivendo lo stesso. Il medesimo ha inoltre precisato nelle sue stesse dichiarazioni, non soltanto di aver ricevuto una convocazione scritta per rientrare nel servizio di leva, ma anche quali elementi la stessa contenesse. 7.2.2 In seguito, le allegazioni del ricorrente risultano in parte contrarie alla logica dell'agire. D'un canto, pare poco verosimile che il ricorrente, essendo da sue stesse allegazioni stato esonerato dal servizio militare per motivi di salute (cfr. atto A58, D4 segg., pag. 2 seg.; atto A57), sia stato richiamato, all'età di (...) anni, per adempierlo. Inoltre pare poco logico - anche con le informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Landinfo, Country of Origin Information Centre, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016 , consultato da ultimo il 2 aprile 2019; Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National Service, 23 marzo 2015; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: National service and illegal exit, luglio 2018, , pag. 13 seg., consultato il 2 aprile 2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, , pag. 23, consultato il 2 aprile 2019) - che se l'insorgente fosse veramente stato richiamato nel 2013 per adempiere il servizio militare, rispettivamente avesse ricevuto l'ingiunzione nel 2014 di presentarsi per l'addestramento, per in seguito far parte della milizia popolare, le autorità non gli avrebbero indicato alcuna data precisa per presentarsi, né lo avrebbero ricercato in alcun modo sino al suo espatrio, avvenuto nel dicembre del 2014 (cfr. atto A16, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A58, D61, pag. 7; D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11 segg.). D'altro canto, appare pure poco logico che il ricorrente, dopo aver ricevuto la prima convocazione nel 2013, come a maggior ragione la seconda nel 2014, non sia immediatamente espatriato, temendo di essere coscritto al servizio militare o alla milizia popolare. Egli ha invece continuato a rientrare per lo meno tutte le sere presso il proprio domicilio, recandosi a lavorare sino al 2013 sempre nello stesso posto - tra l'altro trattandosi di un'attività governativa (cfr. atto A58, D88, pag. 11) quindi facilmente reperibile - prestando soltanto molta attenzione (cfr. atto A58, D67, pag. 9 e D84 segg., pag. 11), o recandosi da una (...) (cfr. atto A58, D94 segg., pag. 12) o ancora dai (...) o da amici (cfr. atto A58, D101, pag. 12) durante il giorno. Inoltre, l'interessato si è presentato spontaneamente al H._______ nel 2014, per il cambiamento d'indirizzo della moglie ed il rilascio di buoni alimentari, ciò che risulta per lo meno un comportamento incoerente con il rischio di dover subire una sanzione o di essere preso in tale evenienza per essere coscritto al servizio militare, successivamente al ricevimento di una convocazione per l'arruolamento al servizio militare a cui non si è dato seguito. 7.2.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni dell'insorgente inerenti i contatti intercorsi nel 2013 e nel 2014 tra il medesimo e le autorità eritree, in vista del suo arruolamento, non ossequino i criteri di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano iscriversi in un contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e dell'illogicità del comportamento tenuto dalle autorità eritree e dall'insorgente dopo aver ricevuto le presunte convocazioni, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera.

8. Proseguendo nell'analisi, circa il timore del ricorrente di essere astretto al servizio nazionale o alla milizia popolare ai sensi dell'art. 3 LAsi, visto già tutto quanto sopra concluso (consid. 7), in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree finalizzato al suo arruolamento, come pure alla sua età anagrafica attuale di (...) anni, nonché il suo esonero dal servizio nazionale per motivi di salute già nel 2007 (cfr. atto A16, p.to 1.17.04, pag. 4; atto A57; atto A58, D4 segg., pag. 2 seg. e D67 segg., pag. 8 segg.), v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi della predetta disposizione. Inoltre, quandanche lo stesso, a titolo meramente ipotetico, venisse astretto, in futuro e nel suo paese d'origine, al servizio di leva o alla milizia popolare, tale circostanza non risulta essere di per sé un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ad esempio in tal senso: sentenze del Tribunale D-5950/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 8.2.4.1 e D-1302/2017 del 18 settembre 2018 consid. 4.2). 9. 9.1 Circa il motivo addotto dalla ricorrente in merito alla discriminazione di cui lei sarebbe stata oggetto nel suo Paese d'origine da parte dell'ex marito e di terze persone a causa delle manifestazioni sulla (...) della patologia di cui è affetta, a ragione l'autorità inferiore ha negato la loro rilevanza in materia d'asilo nella decisione impugnata. Le problematiche riscontrate non risultano invero avere alcuna relazione con i motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi e non risultano pertanto pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 5.3, D-2960/2017 del 27 giugno 2017). 9.2 Allo stesso modo le allegazioni esposte dagli interessati solamente nel ricorso circa lo statuto di moglie di un presunto disertore come pure la tenera età del figlio C._______, (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 4) non risultano, per i motivi già sopra addotti, rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Parimenti le dichiarazioni dei ricorrenti in merito a voler migliorare le loro condizioni di vita (cfr. atto A15, p.to 7.01, pag. atto A16, p.to 7.01, pag. 7) nonché di difficoltà di reperimento di un'attività lavorativa per l'insorgente (cfr. atto A58, D69, pag. 9) sono ascrivibili a problematiche prettamente finanziarie, che rientrano nelle conseguenze indirette della precaria situazione economica in loco, e non adempiono quindi le condizioni della norma precitata per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

10. Infine, alla luce degli elementi summenzionati, il solo presunto espatrio illegale degli insorgenti, vista la mancanza di circostanze supplementari ed elementi all'inserto che lascino presupporre che gli stessi siano malvisti dalle autorità eritree, rispettivamente di un aggravamento del loro profilo che possa condurli a temere delle persecuzioni rilevanti in caso di un ritorno nel loro Paese d'origine - segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine - non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato agli interessati (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).

11. Visto tutto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o per lo meno a rendere verosimile, d'un canto la renitenza del ricorrente dal servizio militare, rispettivamente dall'arruolamento nella milizia popolare, e d'altro canto il timore di essere esposti ad una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 rispettivamente dell'art. 54 LAsi per gli ulteriori motivi d'asilo addotti.

12. In conclusione, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto.

13. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

14. Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso, per quanto ricevibile, va pertanto respinto.

15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non potendosi considerare l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dagli insorgenti, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, va conseguentemente accolta.

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: