Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, per poterlo trasferire in Italia.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 4 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-583/2017 Sentenza del 1° febbraio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), con la moglie D._______, nata il (...), ed il figlio E._______, nato il (...), alias F._______, nato il (...), Eritrea, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 9 gennaio 2017 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ e D._______ hanno presentato in Svizzera il 27 agosto 2016, le audizioni sulle generalità del 16 settembre 2016 nelle quali agli interessati è stato concesso il diritto di essere sentiti circa un'eventuale evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferimento verso l'Italia, la nascita del figlio E._______ in data (...), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 gennaio 2017, notificata il 20 gennaio 2017 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia, il ricorso del 27 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 gennaio 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM mediante il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per nuova decisione, chiedendo contestualmente la concessione dell'effetto sospensivo; hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili, il provvedimento del 30 gennaio 2017 con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 31 gennaio 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, dagli atti risulta che gli insorgenti, prima di entrare in Svizzera si trovavano in Italia (cfr. atto A15/10 pag. 6; atto A16/11 pag. 6; ricorso pag. 2), che il 21 ottobre 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atti A23/7 e A25/7), che il 22 dicembre 2016, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto A28/1), che di conseguenza, la competenza dell'Italia è data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114, ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 (si veda anche recente sentenza della CorteEDU, Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che i ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile, che le stesse sarebbero infatti generiche e prive di concretezza e pertanto non conformi a quanto previsto dalla CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera, che censurando la mancanza dell'ottenimento dall'Italia di garanzie individuali e specifiche, i ricorrenti fanno implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9), che se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge, che l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia - in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 - sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35), che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati riconosciuti dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto A28/1); che inoltre, nella comunicazione di accettazione della richiesta di presa in carico degli interessati, l'Italia ha riportato le generalità precise degli stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che i ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto di G._______ e presentarsi all'«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem), che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui le circolari italiane a cui fa riferimento la SEM sarebbero ormai datate e non conterebbero informazioni attuali circa la concreta disponibilità di posti, il discorso non cambia dal momento che dall'aggiornamento periodico delle liste dei progetti SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre che l'Italia è continuativamente impegnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016 consid. 7.2.1), che invero, ciò sarebbe pure confermato dalla nuova circolare del 12 ottobre 2016 del Ministero dell'Interno Italiano, la quale aggiorna nuovamente la lista dei progetti SPRAR presenti nelle diverse regioni, che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che inoltre, i ricorrenti non hanno né dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese, che ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che inoltre, lo stato di salute di A._______ non costituisce neppure un ostacolo al trasferimento in Italia, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti), che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, che difatti, stando alla lettera ambulatoriale dell'Ospedale Regionale di H._______ del (...) dicembre 2016, risulta che all'interessato è stata diagnosticata una tubercolosi polmonare per la quale è stato sottoposto a un trattamento della durata di sei mesi, ovvero fino a fine febbraio 2017; che egli soffre inoltre di epilessia, nota dall'infanzia, necessitante una terapia antiepilettica; che lo stato generale del ricorrente risulta essere in progressivo miglioramento, che va comunque osservato che l'Italia notoriamente dispone di infrastrutture mediche sufficienti - comprese le strutture mediche per il trattamento della tubercolosi e dell'epilessia - e che in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che a priori dunque, il trasferimento del ricorrente in Italia nonostante le terapie seguite per la tubercolosi e l'epilessia, non è contrario all'art. 3 CEDU, che come poi già rilevato dall'autorità di prime cure nel provvedimento impugnato, A._______ potrà concludere il trattamento in Svizzera oppure essere trasferito al massimo quattro settimane prima della sua fine con i necessari medicamenti per terminare la cura in Italia; che difatti, un accordo è stato firmato nel 2003 - e consolidato dall'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora SEM) nel 2009 - tra le direzioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che, a prescindere dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la tubercolosi devono essere in principio portate a termine in Svizzera (cfr. UFSP, Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel settore dell'asilo del 30 ottobre 2010), che può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine di trasferimento è già stato fissato, per esempio a norma del Regolamento Dublino III, e cade durante la terapia, che in questi casi la SEM predispone il prosieguo del trattamento da parte di un medico nel Paese verso cui è allontanata la persona interessata per assicurarsi che questo sia portato a termine (cfr. ibidem); che in effetti, i rischi di un'interruzione della terapia costituiscono l'emergenza di resistenza e/o della trasmissione della malattia ad altrui, motivo per cui il trattamento deve essere eseguito sotto stretta osservazione e necessita inoltre un regolare monitoraggio clinico e biologico, che nel caso in disamina, il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III ha iniziato a correre il 22 dicembre 2016, momento nel quale è avvenuta l'accettazione da parte delle autorità italiane della richiesta di prendere in carico gli interessati (cfr. atto A28/1), che pertanto, il termine di trasferimento non costituisce un ostacolo a che il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera previsto per fine febbraio 2017, che tuttavia, se la terapia di A._______ dovesse ancora essere in corso al momento in cui cade il termine di trasferimento, sarebbe comunque possibile trasferirlo al più presto quattro settimane prima della fine dello stesso con un certificato medico che attesti che il ricorrente non è contagioso, che il trattamento terminerà ad una data precisa e che alla persona verrà fornita la scorta necessaria di medicamenti, che in una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali competenti per attendere la fine del trattamento dell'interessato, rispettivamente quattro settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento e, a tal fine, sollecitare tempestivamente dal ricorrente le informazioni appropriate per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico e la portata a termine la terapia, che non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica dei ricorrenti, come d'altronde già annunciato nella richiesta di presa in carico del 21 ottobre 2016 (cfr. atto A25/7) e come da richiesta delle autorità di italiane (cfr. atto A27/1), che di conseguenza, lo stato di salute del ricorrente non costituisce un ostacolo al suo trasferimento in Italia, che pertanto, visto quanto sopra, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che infine, la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente per esaminare la domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 30 gennaio 2017 sono revocate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro settimane prima della fine dello stesso, per poterlo trasferire in Italia.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: