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D-3369/2017

D-3369/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-22 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 gennaio 2015. A.b Nel corso dell'audizione sulle generalità svoltasi il 15 gennaio 2015, egli ha asserito di aver risieduto in Etiopia, paese d'origine del padre, dal 1998 al 2005, anno nel quale si sarebbe recato in Sudan assieme ad una famiglia di vicini di casa. In Etiopia questi si sarebbe trasferito con il padre nel 1998, a seguito del decesso della madre avvenuto nel 1997 e dell'impossibilità per quest'ultimo, che non disponeva della nazionalità eritrea, di portare avanti da solo l'attività commerciale di famiglia in tale paese. Il padre, nel frattempo ammalatosi, sarebbe stato all'origine anche del suo rientro in Etiopia del 2013; rientro che non sarebbe invece stato relazionato con problematiche d'altro genere aventi avuto luogo in Sudan. Il suo soggiorno sarebbe però stato relativamente breve. Nel gennaio del 2014, pochi mesi prima del decesso del genitore, l'interessato avrebbe infatti lasciato nuovamente l'Etiopia per recarsi in Europa alla ricerca di un futuro migliore e di possibilità di impiego (cfr. atto A3, pag. 3 e seg.). A.c Con scritto del 28 aprile 2015, il richiedente asilo ha trasmesso alla SEM una fotocopia del certificato di battesimo eritreo (cfr. atto A16). Il 15 luglio 2015 egli ha richiesto la modifica della dicitura menzionata sul suo permesso per stranieri, da Etiopia in Eritrea (cfr. atto A17). A.d Sentito sui motivi d'asilo il 6 giugno 2016, l'insorgente ha innanzitutto ribadito la sua cittadinanza eritrea, sostenendo tra le altre cose di non aver mai dichiarato che il padre sarebbe stato etiope. In tale contesto egli ha asserito che il genitore avrebbe abbandonato il servizio militare eritreo nel 1996 a causa di alcuni problemi mentali. Nonostante avesse voluto sottoporsi a dei trattamenti, la morte della madre nel 1997 glielo avrebbe impedito. Per di più, il genitore sarebbe stato in apprensione in quanto ricercato ed avrebbe anche ricevuto una non meglio precisata lettera. A causa di ciò, questi si sarebbe visto nell'impossibilità di proseguire la propria vita in Eritrea decidendosi per l'espatrio con il figlio qui ricorrente, avvenuto nel 1998. In Etiopia l'insorgente avrebbe vissuto con la nonna. Quando questa avrebbe lasciato l'abitazione che affittava per recarsi in un monastero, il richiedente asilo si sarebbe ritrovato privo di possibilità di sostentarsi e anche in una situazione di privazione dei diritti in quanto profugo eritreo. Recatosi in Sudan all'età di tredici anni con altri tre ragazzi a seguito di dette problematiche, egli avrebbe fatto rientro in Etiopia nel luglio del 2013 dopo essere stato stuprato da dei poliziotti corrotti. Pochi mesi dopo, ossia nel gennaio nel 2014, egli avrebbe lasciato definitivamente tale paese (cfr. atto A21, pag. 2 e seg.). A.e Il 21 giugno 2016, la SEM ha richiesto all'ambasciata Svizzera di Addis Abeba alcuni accertamenti in merito all'interessato ed alla sua famiglia. Il relativo riscontro è stato trasmesso all'autorità di prima istanza il 27 marzo 2017 dalla succitata autorità diplomatica. A.f Il 13 aprile al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito al riguardo. Le osservazioni di quest'ultimo sono pervenute all'autorità di prima istanza il 27 aprile 2017. B. Con decisione del 18 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 13 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 giungo 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova valutazione in merito al riconoscimento dello statuto di rifugiato e dell'asilo e, subordinatamente, alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente egli ha presentato una richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con ordinanza del 1° febbraio 2018, ha esentato l'insorgente dal versamento dell'anticipo spese invitando nel contempo la SEM a presentare una risposta al gravame. E. Il 15 febbraio 2018 l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le proprie considerazioni al riguardo. F. Il 20 marzo 2018 il ricorrente ha inoltrato, previa facoltà concessagli dal Tribunale, la propria replica, ribadendo, tra le altre cose, la volontà di prendere conoscenza del rapporto d'ambasciata citato nella decisione impugnata. G. Chiamata ad esprimersi in duplica, l'autorità di prime cure ha inoltrato le proprie osservazioni il 24 aprile 2018, ribadendo tra le altre cose il diniego di accedere agli atti relativi alla domanda d'ambasciata. H. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2018 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente una copia parzialmente anonimizzata della domanda d'ambasciata e del contestuale rapporto. I. L'insorgente si è quindi espresso al riguardo con ulteriore presa di posizione del 28 dicembre 2018. J. Lo scambio scritti si è concluso con le osservazioni della SEM del 4 febbraio 2019, trasmesse poi per conoscenza al ricorrente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Il ricorrente censura anzitutto la mancata trasmissione, da parte dell'autorità di prima istanza, di informazioni specifiche sull'indagine svolta dall'ambasciata, già richieste in corso di procedura. Egli comprende che il relativo rapporto possa contenere informazioni per le quali un interesse pubblico preminente imponga il mantenimento del segreto ma ritiene quantomeno che sia possibile oscurare la parti particolarmente sensibili.

E. 3.2 La SEM nell'ambito della procedura di prima istanza si è limitata a trasmettere all'insorgente una sintesi del contenuto di detto rapporto di ambasciata. Anche nel corso del successivo scambio scritti svoltosi nel corso della presente procedura ricorsuale, l'autorità intimata non ha ritenuto opportuno concedere la compulsazione integrale degli atti relativi a detta misura istruttoria.

E. 3.3 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

E. 3.4 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli artt. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3c; sentenza del Tribunale E-5723/2017 del 9 aprile 2018 consid. 3.4). Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA).

E. 3.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).

E. 3.6 In specie, la mancata trasmissione, da parte dell'autorità di prima istanza, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'ambasciata, è effettivamente costitutiva di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Conto tenuto del fatto che non si tratta di atti interni, non vi è infatti modo di identificare l'esistenza di un interesse pubblico o privato importante tale da esigere un diniego di consultazione integrale. In primo luogo il ricorrente poteva a giusto titolo pretendere che il catalogo dei quesiti posti dalla SEM gli venisse sottoposto dal momento che si trattava semplicemente della fattispecie da lui illustrata in corso di procedura (cfr. sentenza E-5723/2017 consid. 3.4.1). Per quanto riguarda invece la risposta trasmessa dall'autorità diplomatica la questione è più complessa. Di principio, rapporti di tale genere possono infatti giustificare l'applicazione degli art. 27 e 28 PA, allorquando vi siano degli interessi al mantenimento del segreto in relazione all'identità dei referenti delle autorità consolari ed al metodo di quest'ultime (cfr. sentenza E-5723/2017 consid. 3.4.2; GICRA 1994 n. 1 consid. 4c). Va tuttavia ammesso che nel presente caso, conto tenuto dell'assenza di informazioni particolarmente sensibili nel documento in questione, un diritto di consultazione - quantomeno limitato da una parziale anonimizzazione - era giustificato dalle circostanze. Il diniego ai sensi dell'art. 27 PA deve infatti rispettare il principio della proporzionalità, di modo che vi sia in ogni caso da optare per la limitazione più lieve possibile (cfr. Stephan Brunner, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed 2019, n. 6 ad art. 27 PA). Oltracciò, v'è altresì da constatare che l'autorità inferiore ha comunicato al richiedente asilo in maniera imprecisa il contenuto essenziale del mezzo di prova di cui ha negato la consultazione (art. 28 PA). Dal rapporto del referente dell'ambasciata Svizzera non si evince infatti con certezza se i genitori dell'insorgente vivano tuttora in Etiopia o meno. Con il termine "occupant of the house" lo scritto fa infatti riferimento ad una persona di sesso femminile (cfr. pt. 2: [...] "known to her") e non ad entrambi i genitori. L'allusione alla "casa dei genitori" non è del resto decisiva dal momento che non implica necessariamente che questi vi risiedessero effetivamente a quel momento.

E. 3.7 Posta dunque la violazione del diritto di essere sentito, la stessa dovrebbe di principio condurre all'annullamento della decisione impugnata. Ciò nonostante, alla luce della trasmissione, da parte del Tribunale, del succitato rapporto di ambasciata e della relativa domanda, parzialmente anonimizzati (cfr. supra consid. J), nonché della contestuale facoltà di esprimersi concessa al ricorrente, tale violazione è da considerarsi sanata e si può in specie prescindere da un rinvio degli atti all'autorità inferiore (cfr. supra consid. 3.5).

E. 4.1 Quanto al merito della questione, occorre rammentare che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha innanzitutto considerato inverosimile la cittadinanza eritrea dell'insorgente. Questi, a mente della SEM, non avrebbe apportato alcun elemento concreto a sostegno di tale tesi. Nel corso dell'audizione sulle generalità, egli avrebbe invero asserito di essersi dichiarato cittadino eritreo unicamente per l'amore nei confronti della madre. Quest'ultima sarebbe invero stata eritrea a differenza del padre, cittadino etiope. Sempre in tale sede, il ricorrente avrebbe anche addotto di non disporre di documenti etiopi in quanto sarebbe stata minorenne e non avrebbe avuto tempo per procurarseli, aggiungendo anche che pensava che se lo avesse voluto avrebbe potuto ottenerli. Su tali presupposti, la SEM ha ritenuto l'insorgente cittadino etiope, cosa di cui quest'ultimo avrebbe preso atto senza obiettare. In seguito l'insorgente avrebbe però contestato il fatto di essere considerato etiope dichiarandosi eritreo e ritrattando anche la cittadinanza del padre. Parimenti, egli avrebbe affermato di non disporre di un permesso per soggiornare in Etiopia, cosa che lo avrebbe condotto a lasciare detto paese a seguito del ritiro di sua nonna in un monastero. In tale contesto, l'insorgente avrebbe presentato anche una fotocopia del suo certificato di battesimo, che, secondo l'autorità di prima istanza, non proverebbe tuttavia in alcun modo la sua cittadinanza. Su tali presupposti la SEM ha quindi ritenuto cittadino etiope l'insorgente come già stabilito nell'audizione sulle generalità. Conseguentemente, anche le sue affermazioni a proposito del trasferimento in Sudan a causa dell'impossibilità a risiedere in Etiopia non sarebbero verosimili. D'altro canto, le allegazioni a proposito del decesso dei genitori e del probabile espatrio della compagna e del figlio sarebbero smentite dalle risultanze della domanda d'ambasciata allestita dalla SEM, dal momento che il referente della rappresentanza Svizzera di Addis Abeba avrebbe rintracciato i genitori dell'insorgente all'indirizzo da lui segnalato congiuntamente ad un fratello mai menzionato. In ultima analisi, l'autorità di prima istanza ha constatato l'irrilevanza in materia d'asilo delle situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali.

E. 5.2 Con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM. Egli si sarebbe infatti dichiarato eritreo al momento della compilazione dell'atto di registrazione della domanda (che avrebbe oltretutto riempito in tigrino) ribadendo detta cittadinanza durante tutto l'arco della procedura e rivolgendosi anche per iscritto alla SEM all'indomani dell'audizione sulla persona spiegando che la sola ad essere di cittadinanza etiope sarebbe stata la nonna paterna. Del resto, l'autorità di prime cure non avrebbe addotto alcun elemento a sostegno della supposta cittadinanza etiope del ricorrente, attribuendo un peso decisivo ai pochi minuti d'audizione sulle generalità verbalizzati alle pagine due e tre. Al contrario, non sarebbe stato dato valore né alle affermazioni dell'insorgente né alle sue risposte alle domande postegli a proposito dell'Eritrea né tantomeno alla copia del certificato di battesimo depositata agli atti. Queste circostanze, unitamente alla lingua madre dell'insorgente (tigrino) ed alla sua nascita in Eritrea, avrebbero invece meritato una maggior considerazione. Visto il rilievo determinante della cittadinanza dell'insorgente rispetto alla procedura d'asilo, la SEM avrebbe dovuto approfondire ulteriormente la questione.

E. 5.3 Nella propria risposta l'autorità intimata ha innanzitutto ribadito che il ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento a sostegno della propria cittadinanza. Inoltre, secondo la legge sulla nazionalità etiope, ogni persona con almeno un genitore etiope avrebbe diritto alla cittadinanza. Del resto, il certificato di battesimo non sarebbe un documento d'identità e non attesterebbe pertanto la nazionalità dell'insorgente.

E. 5.4 In sede di replica l'insorgente ribadisce di aver sempre dichiarato che entrambi i genitori sarebbero stati eritrei, fatto salvo un breve passaggio relativo all'audizione sulle generalità, poi corretto in un secondo momento. Più avanti, dopo aver ricevuto in consultazione i documenti relativi alla domanda d'ambasciata fatta allestire dalla SEM, egli ha altresì rilevato che tra il contenuto degli stessi e gli atti di causa non parrebbero emergere con certezza le divergenze evocate nella decisione impugnata. In primo luogo non sembrerebbe che all'indirizzo in questione siano effettivamente stati indentificati i genitori dell'insorgente. La persona indicata come il fratello da uno o più vicini così come la donna ivi residente avrebbero peraltro negato di conoscere il richiedente asilo. Allo stesso modo, diversi aspetti delle risposte fornite dal referente non sarebbero sufficientemente dettagliate. Risulterebbe pertanto difficile desumere da detto riscontro se il ricorrente abbia o meno effettivamente fornito indicazioni fuorvianti.

E. 5.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità di prima istanza ha osservato come il fatto che le persone identificate come famigliari dell'insorgente abbiano negato di conoscerlo non significherebbe che non fossero a tutti gli effetti suoi parenti. Parrebbe altresì singolare che l'interessato sia stato riconosciuto con certezza dai vicini di casa, risultando invece estraneo a delle persone risiedenti nello stesso luogo. A mente dell'autorità intimata, sarebbe piuttosto verosimile che queste persone abbiano negato di conoscerlo per giungere in soccorso della sua causa, consapevoli che l'ammissione del legame di parentela avrebbe potuto nuocere all'esito della sua domanda d'asilo.

E. 6.1 Per il Tribunale, si tratta dunque anzitutto di determinare se il ricorrente abbia o meno reso verosimile l'asserita cittadinanza eritrea.

E. 6.2 Ora, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n° 8 consid. 3). Va altresì rammentato, che il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed 2019, n. 8 ad art. 12 PA) che in materia d'asilo impone alle parti di declinare le proprie generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

E. 6.3 Ebbene, nella presente disamina l'insorgente non è stato in misura di produrre alcun documento di identità a sostegno della sua tesi. Il certificato di battesimo, già di per sé poco concludente in quanto proposto in copia, senza l'usuale fotografia e privo delle firme dei responsabili dell'autorità religiosa, non rientra infatti in detta categoria. A ciò si aggiunge il fatto che le allegazioni da lui rese a riguardo dell'origine dei suoi genitori si sono rivelate palesemente contrastanti. Egli inizialmente ha infatti asserito che suo padre sarebbe stato etiope (cfr. atto A3, pag. 3). Detta affermazione non può certo essere stata il frutto di una svista, dal momento che è di lì a poco anche stata contestualizzata rispettivamente al fatto che il padre, non essendo eritreo, non avrebbe potuto rimanere in quel paese dopo il decesso della madre (cfr. atto A3, pag. 8). Inoltre, differentemente da quanto asserito nel corso della procedura ricorsuale, egli non ha affatto rettificato detta affermazione, se non nell'ambito della successiva audizione sui motivi d'asilo, svoltasi a distanza di circa un anno e mezzo. È infatti in tale contesto che egli ha dichiarato che entrambi i genitori sarebbero stati eritrei (cfr. atto A21, pag. 2 e seg.) dopo aver ribadito già in precedenza e a più riprese il suo desiderio di essere considerato eritreo (cfr. atti A16 e A17). È dunque su tali presupposti che l'autorità di prima istanza, in ossequio al proprio onere di dissipare i dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (sulla concretizzazione del principio inquisitorio nell'ambito degli accertamenti della cittadinanza si vedano sentenze del Tribunale E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2 e D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5), ha allestito una domanda d'ambasciata all'attenzione delle autorità diplomatiche svizzere di Addis Abeba. Sennonché, le risultanze di tale misura istruttoria hanno rivelato un quadro ancor più sconnesso rispetto alla versione fornita dall'insorgente. Ad C._______, luogo nel quale egli ha dichiarato di aver risieduto in un'abitazione affitto con la nonna unicamente sino al momento del ritiro di quest'ultima in convento (cfr. atto A21, pag. 5-6), il referente dell'ambasciata Svizzera ha infatti rintracciato quella che secondo i residenti della zona, risultava essere la casa dei suoi genitori. Al momento dell'indagine tale abitazione sarebbe stata occupata da una persona di sesso femminile che si sarebbe però rifiutata di riconoscerlo. Sarebbe inoltre stata presente una persona di sesso maschile che i vicini hanno indicato essere il fratello dell'insorgente. Ora, va rammentato che le verifiche svolte dalle rappresentanze elvetiche rispettano i criteri di professionalità, discrezione e affidabilità, tanto che il Tribunale vi concede, di norma, una vera e propria rilevanza decisionale, fatti salvi i casi nei quali vi siano indizi concreti e seri per discostarsene. Del resto, con riferimento al caso in esame, non si può certo credere, che i residenti della cittadina in questione abbiano volutamente indicato quali famigliari dell'insorgente delle persone errate o ancora, che il referente dell'ambasciata svizzera abbia fornito un rapporto non corrispondete alla realtà dei fatti. In entrambi i casi mal si comprenderebbe invero a quale scopo potesse essere teso tale agire. In questo senso, non risulta decisivo il fatto che gli occupanti dell'abitazione si siano rifiutati di riconoscere il ricorrente. A quel momento, questi avrebbero infatti potuto essere al corrente del fatto che l'ammissione di un legame di parentela avrebbe potuto nuocere all'esito della sua domanda.

E. 6.4 D'altro canto, la tesi ricorsuale secondo la quale la SEM non avrebbe fornito elementi sufficienti in favore della cittadinanza etiope dell'insorgente non può essere seguita. Differentemente dai casi di inganno sull'identità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso incombe all'autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), è infatti onere del richiedente asilo rendere verosimile la sua cittadinanza (cfr. supra consid. 6.2). In casu, all'autorità di prima istanza restavano in buona sostanza due possibilità. Considerare impossibile la determinazione della nazionalità sulla base di una violazione dell'obbligo di collaborare o valutare i motivi d'asilo qualificando come etiope l'insorgente sulla base di una serie di indizi residui quali la socializzazione e la presenza ad C._______ di alcune persone designate dagli abitanti del luogo come i famigliari del ricorrente (cfr. per maggiori sviluppi sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017 consid. 5 e 8).

E. 6.5 La SEM, optando per la seconda variante ha effettuato una scelta incensurabile. Conto tenuto delle palesi incongruenze riscontrate nella versione dell'insorgente, quanto appare più probabile è infatti che almeno uno dei suoi genitori disponga della nazionalità etiope. Ora, va rammentato che ai sensi della legge etiope sulla cittadinanza, è sufficiente che uno solo degli ascendenti possieda la nazionalità per trasmettere tale prerogativa ai discendenti (cfr. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, consultato il 18 febbraio 2019 su https://www.refworld.org/docid/409100414.html ). Pertanto, quand'anche la madre sia effettivamente stata d'origine eritrea, tale circostanza non escluderebbe ad essa sola che l'insorgente - il quale anche alla luce delle risultanze della domanda d'ambasciata e delle sue stesse dichiarazioni è molto verosimile sia stato preponderatemene socializzato in Etiopia - possa essere cittadino etiope. Non di meno, anche le argomentazioni ricorsuali secondo le quali la lingua madre dell'insorgente sarebbe indizio della sua cittadinanza eritrea non paiono condivisibili stante il fatto che il tigrino è la lingua più parlata non solo in Eritrea ma anche nella regione etiope del Tigrè, luogo dove egli ha dichiarato di essere stato scolarizzato (cfr. atto A3, pag. 5). D'altro canto, la spiegazione più logica per il cambiamento repentino di versione quanto all'origine del padre risiede nella possibilità che questi, dopo essere entrato in contatto con altri richiedenti asilo, abbia tentato di prevalersi della più favorevole giurisprudenza applicabile alle persone provenienti dall'Eritrea. In un primo momento, il ricorrente stesso non ha infatti escluso tali ipotesi, affermando di non aver richiesto documenti di identità etiopi in quanto giovane e privo di tempo, ma di aver probabilmente avuto la possibilità di farlo in virtù della nazionalità del padre (cfr. atto A3, pag. 3). È invece solo successivamente che egli ha categoricamente ostracizzato ogni legame con detta cittadinanza, probabilmente dopo aver compreso che una tale risultanza non avrebbe giovato alla sua causa.

E. 7 Ammessa l'inverosimiglianza della cittadinanza Eritrea, restano ora da analizzare i motivi d'asilo invocati dall'interessato. A tal proposito, vien da se che le allegazioni riguardanti le problematiche riscontrare in Etiopia a causa della presunta condizione di profugo eritreo risultano a loro volta non verosimili. Per le medesime ragioni, è opportuno scartare per irrilevanza i motivi d'asilo di cui si è avvalso il ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti l'Eritrea (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). Non di meno, anche a riguardo della volontà di costruirsi un futuro migliore, indicata sin da subito quale finalità prima della sua domanda d'asilo, il Tribunale rammenta che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è infatti esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1302/2017 del 18 settembre 2018, consid. 5.2). Detta circostanza risulta dunque a sua volta irrilevante.

E. 8 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 11.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. La valutazione della SEM si sarebbe, a torto, fondata sulla cittadinanza etiope e sull'esistenza di una rete sociale in loco, dedotta dalle risultanze della domanda d'ambasciata. L'opinione dell'autorità intimata non sarebbe però condivisibile ne motivata in modo convincente.

E. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione ancora non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Ma bensì, l'interessato deve provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 12.2 Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.

E. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 13.3 Ora, l'Etiopia non si trova al momento in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5578/2016 del 27 agosto 2018). La situazione personale del ricorrente non permette del resto di ritenere una messa in pericolo concreta. Egli è giovane ed in buona salute, dispone di una formazione di base e di esperienza lavorativa. Altresì, non v'è motivo di scostarsi dalle risultanze della domanda d'ambasciata fatta allestire dalla SEM e secondo la quale l'insorgente disporrebbe di famigliari ad C._______.

E. 14 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 15 La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

E. 16 Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Inoltre, un'indennità per spese ripetibili si giustifica di principio unicamente allorquando il ricorso è ammesso in tutto o in parte (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e 7 TS-TAF). Tuttavia, nei casi in cui in sede ricorsuale viene constatata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prima istanza e la stessa viene sanata dall'autorità di ricorso senza ritrasmissione del fascicolo processuale, è legittimo concedere alla parte soccombente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_254/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 3.2 e 1C_98/2012 del 7 agosto 2012 consid. 9.3) nonché un'adeguata riduzione delle spese processuali (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 7.3 e rif. citati). In specie, conto tenuto della violazione del diritto di essere sentito constatata in infra consid. 3, è dunque opportuno riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili (fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa; cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF) di CHF 500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF) ed accollargli unicamente delle spese processuali ridotte pari a CHF 500.-.

E. 17 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 500.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3369/2017 Sentenza del 22 marzo 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Etiopia, alias A._______, nato il (...), Eritrea, aliasB._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,SOS TICINO, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 maggio 2017 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 gennaio 2015. A.b Nel corso dell'audizione sulle generalità svoltasi il 15 gennaio 2015, egli ha asserito di aver risieduto in Etiopia, paese d'origine del padre, dal 1998 al 2005, anno nel quale si sarebbe recato in Sudan assieme ad una famiglia di vicini di casa. In Etiopia questi si sarebbe trasferito con il padre nel 1998, a seguito del decesso della madre avvenuto nel 1997 e dell'impossibilità per quest'ultimo, che non disponeva della nazionalità eritrea, di portare avanti da solo l'attività commerciale di famiglia in tale paese. Il padre, nel frattempo ammalatosi, sarebbe stato all'origine anche del suo rientro in Etiopia del 2013; rientro che non sarebbe invece stato relazionato con problematiche d'altro genere aventi avuto luogo in Sudan. Il suo soggiorno sarebbe però stato relativamente breve. Nel gennaio del 2014, pochi mesi prima del decesso del genitore, l'interessato avrebbe infatti lasciato nuovamente l'Etiopia per recarsi in Europa alla ricerca di un futuro migliore e di possibilità di impiego (cfr. atto A3, pag. 3 e seg.). A.c Con scritto del 28 aprile 2015, il richiedente asilo ha trasmesso alla SEM una fotocopia del certificato di battesimo eritreo (cfr. atto A16). Il 15 luglio 2015 egli ha richiesto la modifica della dicitura menzionata sul suo permesso per stranieri, da Etiopia in Eritrea (cfr. atto A17). A.d Sentito sui motivi d'asilo il 6 giugno 2016, l'insorgente ha innanzitutto ribadito la sua cittadinanza eritrea, sostenendo tra le altre cose di non aver mai dichiarato che il padre sarebbe stato etiope. In tale contesto egli ha asserito che il genitore avrebbe abbandonato il servizio militare eritreo nel 1996 a causa di alcuni problemi mentali. Nonostante avesse voluto sottoporsi a dei trattamenti, la morte della madre nel 1997 glielo avrebbe impedito. Per di più, il genitore sarebbe stato in apprensione in quanto ricercato ed avrebbe anche ricevuto una non meglio precisata lettera. A causa di ciò, questi si sarebbe visto nell'impossibilità di proseguire la propria vita in Eritrea decidendosi per l'espatrio con il figlio qui ricorrente, avvenuto nel 1998. In Etiopia l'insorgente avrebbe vissuto con la nonna. Quando questa avrebbe lasciato l'abitazione che affittava per recarsi in un monastero, il richiedente asilo si sarebbe ritrovato privo di possibilità di sostentarsi e anche in una situazione di privazione dei diritti in quanto profugo eritreo. Recatosi in Sudan all'età di tredici anni con altri tre ragazzi a seguito di dette problematiche, egli avrebbe fatto rientro in Etiopia nel luglio del 2013 dopo essere stato stuprato da dei poliziotti corrotti. Pochi mesi dopo, ossia nel gennaio nel 2014, egli avrebbe lasciato definitivamente tale paese (cfr. atto A21, pag. 2 e seg.). A.e Il 21 giugno 2016, la SEM ha richiesto all'ambasciata Svizzera di Addis Abeba alcuni accertamenti in merito all'interessato ed alla sua famiglia. Il relativo riscontro è stato trasmesso all'autorità di prima istanza il 27 marzo 2017 dalla succitata autorità diplomatica. A.f Il 13 aprile al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito al riguardo. Le osservazioni di quest'ultimo sono pervenute all'autorità di prima istanza il 27 aprile 2017. B. Con decisione del 18 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 13 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 giungo 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova valutazione in merito al riconoscimento dello statuto di rifugiato e dell'asilo e, subordinatamente, alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente egli ha presentato una richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con ordinanza del 1° febbraio 2018, ha esentato l'insorgente dal versamento dell'anticipo spese invitando nel contempo la SEM a presentare una risposta al gravame. E. Il 15 febbraio 2018 l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le proprie considerazioni al riguardo. F. Il 20 marzo 2018 il ricorrente ha inoltrato, previa facoltà concessagli dal Tribunale, la propria replica, ribadendo, tra le altre cose, la volontà di prendere conoscenza del rapporto d'ambasciata citato nella decisione impugnata. G. Chiamata ad esprimersi in duplica, l'autorità di prime cure ha inoltrato le proprie osservazioni il 24 aprile 2018, ribadendo tra le altre cose il diniego di accedere agli atti relativi alla domanda d'ambasciata. H. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2018 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente una copia parzialmente anonimizzata della domanda d'ambasciata e del contestuale rapporto. I. L'insorgente si è quindi espresso al riguardo con ulteriore presa di posizione del 28 dicembre 2018. J. Lo scambio scritti si è concluso con le osservazioni della SEM del 4 febbraio 2019, trasmesse poi per conoscenza al ricorrente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Il ricorrente censura anzitutto la mancata trasmissione, da parte dell'autorità di prima istanza, di informazioni specifiche sull'indagine svolta dall'ambasciata, già richieste in corso di procedura. Egli comprende che il relativo rapporto possa contenere informazioni per le quali un interesse pubblico preminente imponga il mantenimento del segreto ma ritiene quantomeno che sia possibile oscurare la parti particolarmente sensibili. 3.2 La SEM nell'ambito della procedura di prima istanza si è limitata a trasmettere all'insorgente una sintesi del contenuto di detto rapporto di ambasciata. Anche nel corso del successivo scambio scritti svoltosi nel corso della presente procedura ricorsuale, l'autorità intimata non ha ritenuto opportuno concedere la compulsazione integrale degli atti relativi a detta misura istruttoria. 3.3 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). 3.4 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli artt. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3c; sentenza del Tribunale E-5723/2017 del 9 aprile 2018 consid. 3.4). Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA). 3.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2). 3.6 In specie, la mancata trasmissione, da parte dell'autorità di prima istanza, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'ambasciata, è effettivamente costitutiva di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Conto tenuto del fatto che non si tratta di atti interni, non vi è infatti modo di identificare l'esistenza di un interesse pubblico o privato importante tale da esigere un diniego di consultazione integrale. In primo luogo il ricorrente poteva a giusto titolo pretendere che il catalogo dei quesiti posti dalla SEM gli venisse sottoposto dal momento che si trattava semplicemente della fattispecie da lui illustrata in corso di procedura (cfr. sentenza E-5723/2017 consid. 3.4.1). Per quanto riguarda invece la risposta trasmessa dall'autorità diplomatica la questione è più complessa. Di principio, rapporti di tale genere possono infatti giustificare l'applicazione degli art. 27 e 28 PA, allorquando vi siano degli interessi al mantenimento del segreto in relazione all'identità dei referenti delle autorità consolari ed al metodo di quest'ultime (cfr. sentenza E-5723/2017 consid. 3.4.2; GICRA 1994 n. 1 consid. 4c). Va tuttavia ammesso che nel presente caso, conto tenuto dell'assenza di informazioni particolarmente sensibili nel documento in questione, un diritto di consultazione - quantomeno limitato da una parziale anonimizzazione - era giustificato dalle circostanze. Il diniego ai sensi dell'art. 27 PA deve infatti rispettare il principio della proporzionalità, di modo che vi sia in ogni caso da optare per la limitazione più lieve possibile (cfr. Stephan Brunner, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed 2019, n. 6 ad art. 27 PA). Oltracciò, v'è altresì da constatare che l'autorità inferiore ha comunicato al richiedente asilo in maniera imprecisa il contenuto essenziale del mezzo di prova di cui ha negato la consultazione (art. 28 PA). Dal rapporto del referente dell'ambasciata Svizzera non si evince infatti con certezza se i genitori dell'insorgente vivano tuttora in Etiopia o meno. Con il termine "occupant of the house" lo scritto fa infatti riferimento ad una persona di sesso femminile (cfr. pt. 2: [...] "known to her") e non ad entrambi i genitori. L'allusione alla "casa dei genitori" non è del resto decisiva dal momento che non implica necessariamente che questi vi risiedessero effetivamente a quel momento. 3.7 Posta dunque la violazione del diritto di essere sentito, la stessa dovrebbe di principio condurre all'annullamento della decisione impugnata. Ciò nonostante, alla luce della trasmissione, da parte del Tribunale, del succitato rapporto di ambasciata e della relativa domanda, parzialmente anonimizzati (cfr. supra consid. J), nonché della contestuale facoltà di esprimersi concessa al ricorrente, tale violazione è da considerarsi sanata e si può in specie prescindere da un rinvio degli atti all'autorità inferiore (cfr. supra consid. 3.5). 4. 4.1 Quanto al merito della questione, occorre rammentare che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha innanzitutto considerato inverosimile la cittadinanza eritrea dell'insorgente. Questi, a mente della SEM, non avrebbe apportato alcun elemento concreto a sostegno di tale tesi. Nel corso dell'audizione sulle generalità, egli avrebbe invero asserito di essersi dichiarato cittadino eritreo unicamente per l'amore nei confronti della madre. Quest'ultima sarebbe invero stata eritrea a differenza del padre, cittadino etiope. Sempre in tale sede, il ricorrente avrebbe anche addotto di non disporre di documenti etiopi in quanto sarebbe stata minorenne e non avrebbe avuto tempo per procurarseli, aggiungendo anche che pensava che se lo avesse voluto avrebbe potuto ottenerli. Su tali presupposti, la SEM ha ritenuto l'insorgente cittadino etiope, cosa di cui quest'ultimo avrebbe preso atto senza obiettare. In seguito l'insorgente avrebbe però contestato il fatto di essere considerato etiope dichiarandosi eritreo e ritrattando anche la cittadinanza del padre. Parimenti, egli avrebbe affermato di non disporre di un permesso per soggiornare in Etiopia, cosa che lo avrebbe condotto a lasciare detto paese a seguito del ritiro di sua nonna in un monastero. In tale contesto, l'insorgente avrebbe presentato anche una fotocopia del suo certificato di battesimo, che, secondo l'autorità di prima istanza, non proverebbe tuttavia in alcun modo la sua cittadinanza. Su tali presupposti la SEM ha quindi ritenuto cittadino etiope l'insorgente come già stabilito nell'audizione sulle generalità. Conseguentemente, anche le sue affermazioni a proposito del trasferimento in Sudan a causa dell'impossibilità a risiedere in Etiopia non sarebbero verosimili. D'altro canto, le allegazioni a proposito del decesso dei genitori e del probabile espatrio della compagna e del figlio sarebbero smentite dalle risultanze della domanda d'ambasciata allestita dalla SEM, dal momento che il referente della rappresentanza Svizzera di Addis Abeba avrebbe rintracciato i genitori dell'insorgente all'indirizzo da lui segnalato congiuntamente ad un fratello mai menzionato. In ultima analisi, l'autorità di prima istanza ha constatato l'irrilevanza in materia d'asilo delle situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali. 5.2 Con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM. Egli si sarebbe infatti dichiarato eritreo al momento della compilazione dell'atto di registrazione della domanda (che avrebbe oltretutto riempito in tigrino) ribadendo detta cittadinanza durante tutto l'arco della procedura e rivolgendosi anche per iscritto alla SEM all'indomani dell'audizione sulla persona spiegando che la sola ad essere di cittadinanza etiope sarebbe stata la nonna paterna. Del resto, l'autorità di prime cure non avrebbe addotto alcun elemento a sostegno della supposta cittadinanza etiope del ricorrente, attribuendo un peso decisivo ai pochi minuti d'audizione sulle generalità verbalizzati alle pagine due e tre. Al contrario, non sarebbe stato dato valore né alle affermazioni dell'insorgente né alle sue risposte alle domande postegli a proposito dell'Eritrea né tantomeno alla copia del certificato di battesimo depositata agli atti. Queste circostanze, unitamente alla lingua madre dell'insorgente (tigrino) ed alla sua nascita in Eritrea, avrebbero invece meritato una maggior considerazione. Visto il rilievo determinante della cittadinanza dell'insorgente rispetto alla procedura d'asilo, la SEM avrebbe dovuto approfondire ulteriormente la questione. 5.3 Nella propria risposta l'autorità intimata ha innanzitutto ribadito che il ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento a sostegno della propria cittadinanza. Inoltre, secondo la legge sulla nazionalità etiope, ogni persona con almeno un genitore etiope avrebbe diritto alla cittadinanza. Del resto, il certificato di battesimo non sarebbe un documento d'identità e non attesterebbe pertanto la nazionalità dell'insorgente. 5.4 In sede di replica l'insorgente ribadisce di aver sempre dichiarato che entrambi i genitori sarebbero stati eritrei, fatto salvo un breve passaggio relativo all'audizione sulle generalità, poi corretto in un secondo momento. Più avanti, dopo aver ricevuto in consultazione i documenti relativi alla domanda d'ambasciata fatta allestire dalla SEM, egli ha altresì rilevato che tra il contenuto degli stessi e gli atti di causa non parrebbero emergere con certezza le divergenze evocate nella decisione impugnata. In primo luogo non sembrerebbe che all'indirizzo in questione siano effettivamente stati indentificati i genitori dell'insorgente. La persona indicata come il fratello da uno o più vicini così come la donna ivi residente avrebbero peraltro negato di conoscere il richiedente asilo. Allo stesso modo, diversi aspetti delle risposte fornite dal referente non sarebbero sufficientemente dettagliate. Risulterebbe pertanto difficile desumere da detto riscontro se il ricorrente abbia o meno effettivamente fornito indicazioni fuorvianti. 5.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità di prima istanza ha osservato come il fatto che le persone identificate come famigliari dell'insorgente abbiano negato di conoscerlo non significherebbe che non fossero a tutti gli effetti suoi parenti. Parrebbe altresì singolare che l'interessato sia stato riconosciuto con certezza dai vicini di casa, risultando invece estraneo a delle persone risiedenti nello stesso luogo. A mente dell'autorità intimata, sarebbe piuttosto verosimile che queste persone abbiano negato di conoscerlo per giungere in soccorso della sua causa, consapevoli che l'ammissione del legame di parentela avrebbe potuto nuocere all'esito della sua domanda d'asilo. 6. 6.1 Per il Tribunale, si tratta dunque anzitutto di determinare se il ricorrente abbia o meno reso verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. 6.2 Ora, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n° 8 consid. 3). Va altresì rammentato, che il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed 2019, n. 8 ad art. 12 PA) che in materia d'asilo impone alle parti di declinare le proprie generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi). 6.3 Ebbene, nella presente disamina l'insorgente non è stato in misura di produrre alcun documento di identità a sostegno della sua tesi. Il certificato di battesimo, già di per sé poco concludente in quanto proposto in copia, senza l'usuale fotografia e privo delle firme dei responsabili dell'autorità religiosa, non rientra infatti in detta categoria. A ciò si aggiunge il fatto che le allegazioni da lui rese a riguardo dell'origine dei suoi genitori si sono rivelate palesemente contrastanti. Egli inizialmente ha infatti asserito che suo padre sarebbe stato etiope (cfr. atto A3, pag. 3). Detta affermazione non può certo essere stata il frutto di una svista, dal momento che è di lì a poco anche stata contestualizzata rispettivamente al fatto che il padre, non essendo eritreo, non avrebbe potuto rimanere in quel paese dopo il decesso della madre (cfr. atto A3, pag. 8). Inoltre, differentemente da quanto asserito nel corso della procedura ricorsuale, egli non ha affatto rettificato detta affermazione, se non nell'ambito della successiva audizione sui motivi d'asilo, svoltasi a distanza di circa un anno e mezzo. È infatti in tale contesto che egli ha dichiarato che entrambi i genitori sarebbero stati eritrei (cfr. atto A21, pag. 2 e seg.) dopo aver ribadito già in precedenza e a più riprese il suo desiderio di essere considerato eritreo (cfr. atti A16 e A17). È dunque su tali presupposti che l'autorità di prima istanza, in ossequio al proprio onere di dissipare i dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (sulla concretizzazione del principio inquisitorio nell'ambito degli accertamenti della cittadinanza si vedano sentenze del Tribunale E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2 e D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5), ha allestito una domanda d'ambasciata all'attenzione delle autorità diplomatiche svizzere di Addis Abeba. Sennonché, le risultanze di tale misura istruttoria hanno rivelato un quadro ancor più sconnesso rispetto alla versione fornita dall'insorgente. Ad C._______, luogo nel quale egli ha dichiarato di aver risieduto in un'abitazione affitto con la nonna unicamente sino al momento del ritiro di quest'ultima in convento (cfr. atto A21, pag. 5-6), il referente dell'ambasciata Svizzera ha infatti rintracciato quella che secondo i residenti della zona, risultava essere la casa dei suoi genitori. Al momento dell'indagine tale abitazione sarebbe stata occupata da una persona di sesso femminile che si sarebbe però rifiutata di riconoscerlo. Sarebbe inoltre stata presente una persona di sesso maschile che i vicini hanno indicato essere il fratello dell'insorgente. Ora, va rammentato che le verifiche svolte dalle rappresentanze elvetiche rispettano i criteri di professionalità, discrezione e affidabilità, tanto che il Tribunale vi concede, di norma, una vera e propria rilevanza decisionale, fatti salvi i casi nei quali vi siano indizi concreti e seri per discostarsene. Del resto, con riferimento al caso in esame, non si può certo credere, che i residenti della cittadina in questione abbiano volutamente indicato quali famigliari dell'insorgente delle persone errate o ancora, che il referente dell'ambasciata svizzera abbia fornito un rapporto non corrispondete alla realtà dei fatti. In entrambi i casi mal si comprenderebbe invero a quale scopo potesse essere teso tale agire. In questo senso, non risulta decisivo il fatto che gli occupanti dell'abitazione si siano rifiutati di riconoscere il ricorrente. A quel momento, questi avrebbero infatti potuto essere al corrente del fatto che l'ammissione di un legame di parentela avrebbe potuto nuocere all'esito della sua domanda. 6.4 D'altro canto, la tesi ricorsuale secondo la quale la SEM non avrebbe fornito elementi sufficienti in favore della cittadinanza etiope dell'insorgente non può essere seguita. Differentemente dai casi di inganno sull'identità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso incombe all'autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17 maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), è infatti onere del richiedente asilo rendere verosimile la sua cittadinanza (cfr. supra consid. 6.2). In casu, all'autorità di prima istanza restavano in buona sostanza due possibilità. Considerare impossibile la determinazione della nazionalità sulla base di una violazione dell'obbligo di collaborare o valutare i motivi d'asilo qualificando come etiope l'insorgente sulla base di una serie di indizi residui quali la socializzazione e la presenza ad C._______ di alcune persone designate dagli abitanti del luogo come i famigliari del ricorrente (cfr. per maggiori sviluppi sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017 consid. 5 e 8). 6.5 La SEM, optando per la seconda variante ha effettuato una scelta incensurabile. Conto tenuto delle palesi incongruenze riscontrate nella versione dell'insorgente, quanto appare più probabile è infatti che almeno uno dei suoi genitori disponga della nazionalità etiope. Ora, va rammentato che ai sensi della legge etiope sulla cittadinanza, è sufficiente che uno solo degli ascendenti possieda la nazionalità per trasmettere tale prerogativa ai discendenti (cfr. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, consultato il 18 febbraio 2019 su https://www.refworld.org/docid/409100414.html ). Pertanto, quand'anche la madre sia effettivamente stata d'origine eritrea, tale circostanza non escluderebbe ad essa sola che l'insorgente - il quale anche alla luce delle risultanze della domanda d'ambasciata e delle sue stesse dichiarazioni è molto verosimile sia stato preponderatemene socializzato in Etiopia - possa essere cittadino etiope. Non di meno, anche le argomentazioni ricorsuali secondo le quali la lingua madre dell'insorgente sarebbe indizio della sua cittadinanza eritrea non paiono condivisibili stante il fatto che il tigrino è la lingua più parlata non solo in Eritrea ma anche nella regione etiope del Tigrè, luogo dove egli ha dichiarato di essere stato scolarizzato (cfr. atto A3, pag. 5). D'altro canto, la spiegazione più logica per il cambiamento repentino di versione quanto all'origine del padre risiede nella possibilità che questi, dopo essere entrato in contatto con altri richiedenti asilo, abbia tentato di prevalersi della più favorevole giurisprudenza applicabile alle persone provenienti dall'Eritrea. In un primo momento, il ricorrente stesso non ha infatti escluso tali ipotesi, affermando di non aver richiesto documenti di identità etiopi in quanto giovane e privo di tempo, ma di aver probabilmente avuto la possibilità di farlo in virtù della nazionalità del padre (cfr. atto A3, pag. 3). È invece solo successivamente che egli ha categoricamente ostracizzato ogni legame con detta cittadinanza, probabilmente dopo aver compreso che una tale risultanza non avrebbe giovato alla sua causa. 7. Ammessa l'inverosimiglianza della cittadinanza Eritrea, restano ora da analizzare i motivi d'asilo invocati dall'interessato. A tal proposito, vien da se che le allegazioni riguardanti le problematiche riscontrare in Etiopia a causa della presunta condizione di profugo eritreo risultano a loro volta non verosimili. Per le medesime ragioni, è opportuno scartare per irrilevanza i motivi d'asilo di cui si è avvalso il ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti l'Eritrea (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). Non di meno, anche a riguardo della volontà di costruirsi un futuro migliore, indicata sin da subito quale finalità prima della sua domanda d'asilo, il Tribunale rammenta che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è infatti esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1302/2017 del 18 settembre 2018, consid. 5.2). Detta circostanza risulta dunque a sua volta irrilevante.

8. La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo e della qualità di rifugiato va conseguentemente respinto.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 11.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. La valutazione della SEM si sarebbe, a torto, fondata sulla cittadinanza etiope e sull'esistenza di una rete sociale in loco, dedotta dalle risultanze della domanda d'ambasciata. L'opinione dell'autorità intimata non sarebbe però condivisibile ne motivata in modo convincente. 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione ancora non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Ma bensì, l'interessato deve provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 13.3 Ora, l'Etiopia non si trova al momento in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5578/2016 del 27 agosto 2018). La situazione personale del ricorrente non permette del resto di ritenere una messa in pericolo concreta. Egli è giovane ed in buona salute, dispone di una formazione di base e di esperienza lavorativa. Altresì, non v'è motivo di scostarsi dalle risultanze della domanda d'ambasciata fatta allestire dalla SEM e secondo la quale l'insorgente disporrebbe di famigliari ad C._______.

14. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

15. La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

16. Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Inoltre, un'indennità per spese ripetibili si giustifica di principio unicamente allorquando il ricorso è ammesso in tutto o in parte (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e 7 TS-TAF). Tuttavia, nei casi in cui in sede ricorsuale viene constatata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prima istanza e la stessa viene sanata dall'autorità di ricorso senza ritrasmissione del fascicolo processuale, è legittimo concedere alla parte soccombente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_254/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 3.2 e 1C_98/2012 del 7 agosto 2012 consid. 9.3) nonché un'adeguata riduzione delle spese processuali (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 7.3 e rif. citati). In specie, conto tenuto della violazione del diritto di essere sentito constatata in infra consid. 3, è dunque opportuno riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili (fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa; cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF) di CHF 500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF) ed accollargli unicamente delle spese processuali ridotte pari a CHF 500.-.

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 500.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza.

3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: