Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Il richiedente - dichiaratosi cittadino eritreo - sarebbe nato a Golluj, nel distretto omonimo (che secondo le dichiarazioni verbalizzate a seguito dell'audizione sulle generalità viene indicata come Galouja). Secondo le sue stesse indicazioni egli si sarebbe trasferito in una prima occasione dall'allora Etiopia in Sudan con i genitori già nel 1974, a causa della militanza del padre nel Fronte di Liberazione Eritreo, per restarvi sino al 1988. Dopo essere stato scolarizzato in Sudan, all'età di 14 anni egli avrebbe a sua volta aderito al Fronte di Liberazione Eritreo facendo ritorno in patria e dopo l'indipendenza sarebbe stato attivo nelle forze dell'ordine presso Tesseney. Nel 1995 l'interessato sarebbe poi nuovamente espatriato legalmente per recarsi questa volta in Arabia Saudita, ove sarebbe rimasto sino al 2009, facendo però regolarmente ritorno nel paese d'origine. Nel 2009 sarebbe rientrato un'ultima volta in Eritrea per poi espatriare definitivamente in Sudan due giorni dopo. Nel 2014 il richiedente avrebbe poi ottenuto illegalmente un passaporto sudanese, per mezzo del quale e previo pagamento di una certa somma ad un passatore, gli sarebbe stato possibile ottenere un visto per la Libia, dopo aver tentato senza successo di ottenerne uno per la Francia con le stesse generalità. In seguito egli avrebbe raggiunto l'Italia via il mediterraneo, per poi giungere in Svizzera e depositare la propria domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2014 [di seguito: verbale], pagg. 3 e segg.) Nella stessa occasione, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese d'origine per paura di essere reintegrato al servizio militare, in quanto avrebbe ricevuto una convocazione intimantegli di presentarsi al ministero della difesa esattamente due giorni dopo il suo rientro in Eritrea avvenuto nel 2009. Sarebbe stata la persona atta al controllo documenti dell'aeroporto a comunicarglielo (cfr. verbale pag. 13). A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha addotto in sede di prima istanza una fotocopia del proprio passaporto eritreo, una carta d'identità eritrea in originale ed un "certificato di guerrigliero". B. In medesima data, il 1° settembre 2014, l'UFM (ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), preso atto del riscontro dattiloscopico dal quale è risultato che il richiedente sarebbe un cittadino sudanese, ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale occasione l'interessato ha ribadito che avrebbe comprato il passaporto per necessità, al fine di poter lasciare il Sudan, ma di essere cittadino eritreo. C. Con decisione del 14 aprile 2015, notificata il 16 aprile 2015 (cfr. atto A26), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. L'autorità inferiore ha considerato che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità e pertanto, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, non ha svolto un'audizione federale. Invero, a mente dell'autorità di prime cure il richiedente avrebbe dichiarato di essere cittadino eritreo, fornendo delle generalità contrastanti con quelle risultanti dal riscontro dattiloscopico CIS-VIS. Quest'ultimo dimostrerebbe infatti che l'interessato sarebbe in possesso di un passaporto sudanese con tanto di impronte digitali e fotografia, rilasciato dall'Autorità centrale del Sudan. Confrontato alle incongruenze tra le dichiarazioni e il riscontro in possesso della SEM, il richiedente avrebbe continuato a ribadire la propria identità eritrea. Relativamente alle copia del passaporto fornita, la SEM rileva anzitutto come si tratti di semplici fotocopie inadatte a comprovare o supportare le dichiarazioni inerenti alle generalità di una persona. Inoltre, la data di rinnovo asserita non corrisponderebbe con quella di rilascio ed infine, l'interessato non avrebbe saputo riportare i dati anagrafici presenti nel supposto documento. Il certificato di guerrigliero sarebbe invece illeggibile e mal ritagliato allorché la carta d'identità, oltre a risultare degradata, non dovrebbe essere accettata come prova in quanto l'identità ivi riportata non corrisponderebbe con quella asserita dal richiedente. Infine, il richiedente non sarebbe stato nemmeno in misura di indicare la suddivisione amministrativa del luogo di residenza né tantomeno la zoba di riferimento. Da ultimo, nonostante l'interessato abbia asserito essere in possesso del passaporto in originale, non lo avrebbe trasmesso, giustificandosi sulla sola base del fatto che l'ufficio postale non permetteva di spedire documenti in originale. Alla luce di tali considerazioni e considerato che il richiedente non avrebbe espresso alcun timore in merito ad un eventuale rimpatrio in Sudan, egli non sarebbe riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione dalle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. Pertanto la sua domanda d'asilo è stata respinta. La SEM ha poi pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto che l'esecuzione dello stesso fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. In data 13 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2015), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. L'insorgente - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ribadisce anzitutto la propria cittadinanza eritrea, sottolineando ch'egli avrebbe ottenuto un valido e regolare passaporto eritreo a comprova della sua versione. Al momento dell'inoltro del gravame, lo stesso si sarebbe trovato presso un parente. Egli aggiunge inoltre di essere perfettamente a conoscenza delle generalità ivi figuranti contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità di prime cure, dal momento che lo avrebbe utilizzato a più riprese per recarsi in Arabia Saudita. Anche la carta d'identità da lui prodotta tenderebbe a confermare quanto precede. La confusione tra il suo nome e quello ritenuto dalla SEM sarebbe invece da imputare al fatto che il secondo si riferirebbe al nome del nonno. Infine, egli conferma anche in sede ricorsuale che il passaporto sudanese la cui traccia è stata registrata nel sistema CS-VIS sarebbe stato da lui acquistato al solo scopo di lasciare il Sudan. Sulla base di queste considerazioni, il ricorrente chiede che le sue affermazioni circa l'asserita cittadinanza eritrea siano considerate veritiere e non ingannevoli, per il che, tale motivo di rifiuto della qualità di rifugiato andrebbe cassato. Ad ogni modo, il richiedente, in subordine ed alla luce della situazione in Eritrea ed in particolare del rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia da considerarsi ammissibile. Oltracciò, egli si esprime anche in merito alla situazione in Sudan, ritenendo che anche l'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese sia contrario all'art. 5 cpv. 1 LAsi ed all'art. 83 cpv. 3 e 4 LStr. E. Con decisione incidentale del 17 giugno 2015, il Tribunale, non ritenendo sussistere motivi particolari, ha invitato il ricorrente ha versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. A seguito di una richiesta in tal senso, il Tribunale ha poi accordato al ricorrente la possibilità di corrispondere ratealmente suddetto importo. Ciò nonostante, il ricorrente ha saldato l'integralità dell'importo il 1° luglio 2015. F. Con scritto del 10 luglio 2015, l'insorgente ha trasmesso il proprio passaporto eritreo in originale, auspicando che tale mezzo di prova fosse atto a fugare ogni dubbio circa l'asserita cittadinanza. G. La SEM, chiamata a prendere posizione in merito al gravame ed all'ulteriore mezzo di prova, ha poi rilevato, con osservazioni del 13 agosto 2015, anzitutto che l'atto ricorsuale non conterebbe fatti o mezzi di prova nuovi giustificanti una modifica della decisione impugnata ed in secondo luogo, circa il passaporto eritreo, che lo stesso sarebbe facilmente ottenibile, per esempio mediante pagamento. La SEM rileva poi che il fatto di aver presentato un passaporto eritreo non vorrebbe ancora dire che il ricorrente non sia parimenti cittadino sudanese, dotato di doppia nazionalità. H. In sede di replica, l'insorgente sottolinea come non sia vero che tali documenti siano facilmente ottenibili dietro pagamento e come tale argomentazione risulterebbe paradossale, alla luce del fatto che incomberebbe alla SEM di fornire la prova dell'invocata falsità. I. Viste le contrastanti posizioni delle parti, il Tribunale, in data 8 ottobre 2015, ha richiesto al competente servizio preposto (Forensisches Institut Zürich) un rapporto breve circa l'autenticità del passaporto addotto. I risultati di tale analisi, che non ha rilevato alcun indizio di falsificazione, sono poi stati messi a disposizione dell'autorità di prime cure e del ricorrente, con facoltà per entrambi di esprimersi in merito. J. La SEM, esprimendosi in duplica il 18 novembre 2015, ha constatato come tali risultati non avrebbero alcuna portata in quanto la stessa autorità di prima istanza avrebbe già riconosciuto che il documento poteva essere degno di far ritenere l'interessato quale persona di doppia cittadinanza. Considerata quindi l'incontestabile cittadinanza sudanese, tale pase dovrebbe farsi carico della necessità di protezione dalle persecuzioni dell'insorgente. K. Il ricorrente, con scritto del 4 dicembre 2015, si è riconfermato nelle proprie posizione, sottolineando come il servizio preposto abbia confermato l'autenticità del passaporto eritreo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l'allora UFM, fondandosi sull'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audizione federale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla base del fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se l'autorità di prime cure abbia correttamente applicato la procedura prevista all'art. 36 LAsi.
E. 3.2 A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità, nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, essendo il concetto invariato, al fine di determinare la nozione di "inganno sulla propria identità" è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giurisprudenziale in vigore nell'ambito della precedente procedura di non entrata nel merito ai sensi del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze E-5177/2015 consid. 3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dapprima rilevato che è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno circa l'identità (cfr. Ibidem e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La regolamentazione legale prevede a tal proposito che l'autorità possa avvalersi dei risultati dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova, tra i quali figura in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e GICRA 1999 n. 19). La prova è da considerarsi addotta quando l'autorità giudicante, sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente certezza delle circostanze di fatto asserite (qui: dell'esistenza di un inganno sull'identità). Non è invece sufficiente che quest'ultima ritenga una tale fattispecie avveratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4a, e, mutatis mutandis DTF 128 III 271 consid. 2a-b). Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata dall'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e comprende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1).
E. 3.3 Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurisprudenza la sola constatazione dell'esistenza di una diversa identità già registrata da parte dell'autorità non permette di ritenere automaticamente una dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un inganno si presuppone infatti che il richiedente l'asilo abbia occultato la propria identità nell'ambito di una procedura d'asilo dinanzi alle autorità svizzere competenti nella materia e non innanzi ad altre autorità svizzere o straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; Florence Rouilier, in : Amarelle / Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso, la giurisprudenza ha attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di identità allorquando il richiedente si presenta nell'ambito della procedura d'asilo con altre generalità rispetto a quelle fornite in occasione di un'entrata illegale (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può parlare di inganno se l'interessato, al momento dell'audizione sommaria, dichiara di essere già stato in Svizzera avvalendosi di un'altra identità e se tale soggiorno precedente sotto altra identità è di fatto comprovato mediante l'esame dattiloscopico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri, FF 1998 2537). La giurisprudenza ha parimenti precisato che il solo fatto che un richiedente abbia fornito generalità diverse in un altro Stato, prima di domandare l'asilo in Svizzera, non permette di concludere che egli abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre secondo suddetta decisione, in una pari eventualità, il richiedente che già ha utilizzato un'altra identità in un altro Stato non è tenuto ad intraprendere sforzi supplementari per rendere verosimile l'identità attuale in quanto, come detto, è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4d).
E. 3.4 Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non coincida con quella riscontrata dal confronto del risultato dell'esame dattiloscopico con la banca dati CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richiedente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità. In un tale caso, perché l'autorità di prima istanza possa avvalersi della procedura di cui all'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa possa stabilire, conformemente all'onere della prova a lei imputabile, che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non corrisponda a quella reale. Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di fuori della procedura d'asilo e per i motivi più disparati (ad esempio al fine di ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità d'asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e non ingannando quindi le stesse). Del resto, ritenere il contrario equivarrebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora continuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l'artificio anche innanzi alle autorità d'asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni qualvolta si presenti una tale fattispecie l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi casi, la SEM, prima di optare per una rinuncia all'audizione federale ai sensi dell'art. 29 LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che l'identità fornita nella procedura d'asilo sia effettivamente illusoria. Nello svolgere le verifiche che le incombono, l'autorità non potrà inoltre imputare al ricorrente di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe ad un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.
E. 3.5 Nel caso che ci occupa, il ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni, avrebbe effettivamente tentato di ottenere un visto presso l'ambasciata francese di Khartoum legittimandosi mediante un passaporto sudanese acquistato illegalmente proprio in tale ottica (cfr. atto A5, num. 2.05). Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita nel sistema CS-VIS. Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di Chiasso e per tutta la durata della procedura d'asilo, l'interessato ha invece sostenuto di essere un cittadino eritreo (cfr. atto A1) fornendo anche un certo numero di mezzi di prova al riguardo. La SEM non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti optando per l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito sulla base del fatto ch'egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla propria identità. Anche in tale sede, l'interessato ha ribadito la sua cittadinanza eritrea, rendendo inoltre edotta la SEM, che aveva esternato i propri dubbi in proposito, circa la possibilità di far verificare la veridicità della carta d'identità presso il consolato eritreo (cfr. atto A16). La SEM risulta poi aver conferito mandato per una determinazione della provenienza (cfr. atto A18) salvo poi non svolgere l'esame Lingua per ragioni interne. L'autorità di prime cure ha quindi emanato la propria decisione, concludendo che agendo in tal modo, il ricorrente non sarebbe stato in misura di rendere verosimile il proprio bisogno di protezione. Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l'autorità di prime cure abbia ritenuto, a comprova dell'inganno circa l'identità, unicamente il fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d'asilo non siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel sistema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza nonostante l'onere della prova non gli sia imputabile. Per di più, l'autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichiarazioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto sudanese né tantomeno tenuto debitamente conto dei numerosi mezzi di prova adotti.
E. 3.6 Orbene, alla luce delle considerazioni già esposte (cfr. supra consid. 3.2-3.4), un tale modus operandi non può essere tutelato. L'autorità di prima istanza, omettendo di effettuare un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi senza determinare con sufficiente certezza l'esistenza di un inganno sull'identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di essere sentito (art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art. 6 LAsi e 12 PA) (cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio 2016 consid. 3.3 e E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).
E. 4 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 14 aprile 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile un inganno sull'identità compiuto durante la procedura d'asilo e nel caso in cui ciò non sia possibile a procedere ad un audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi.
E. 4.1 Va altresì ritenuto che nel presente caso, alla luce del mezzo di prova in originale depositato in sede ricorsuale e per il quale l'ente preposto non ha rilevato indizi di falsificazione, l'asserita cittadinanza eritrea del ricorrente appare quantomeno verosimile. Considerato quindi il tenore delle prese di posizione inoltrate dall'autorità di prime cure nel corso della procedura ricorsuale, appare già sin d'ora giudizioso raccomandare a quest'ultima che essa - nel caso in cui non sia in misura di dimostrare l'esistenza di un inganno sull'identità - abbia se del caso a tenere debitamente conto della valenza dei mezzi di prova adotti anche nell'ambito della propria analisi di merito.
E. 5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). L'anticipo spese versato il 1° luglio 2015 è conseguentemente restituito al ricorrente.
E. 5.2 Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 6 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 aprile 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.
- L'anticipo spese di CHF 600.- versato il 1° luglio 2015 è restituito al ricorrente.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3074/2015 Sentenza del 17 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sylvie Cossy, Gérald Bovier cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato (...), Sudan, aliasB._______, nato (...), aliasC._______, nato (...), Eritrea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 aprile 2015 / N (...). Fatti: A. Il richiedente - dichiaratosi cittadino eritreo - sarebbe nato a Golluj, nel distretto omonimo (che secondo le dichiarazioni verbalizzate a seguito dell'audizione sulle generalità viene indicata come Galouja). Secondo le sue stesse indicazioni egli si sarebbe trasferito in una prima occasione dall'allora Etiopia in Sudan con i genitori già nel 1974, a causa della militanza del padre nel Fronte di Liberazione Eritreo, per restarvi sino al 1988. Dopo essere stato scolarizzato in Sudan, all'età di 14 anni egli avrebbe a sua volta aderito al Fronte di Liberazione Eritreo facendo ritorno in patria e dopo l'indipendenza sarebbe stato attivo nelle forze dell'ordine presso Tesseney. Nel 1995 l'interessato sarebbe poi nuovamente espatriato legalmente per recarsi questa volta in Arabia Saudita, ove sarebbe rimasto sino al 2009, facendo però regolarmente ritorno nel paese d'origine. Nel 2009 sarebbe rientrato un'ultima volta in Eritrea per poi espatriare definitivamente in Sudan due giorni dopo. Nel 2014 il richiedente avrebbe poi ottenuto illegalmente un passaporto sudanese, per mezzo del quale e previo pagamento di una certa somma ad un passatore, gli sarebbe stato possibile ottenere un visto per la Libia, dopo aver tentato senza successo di ottenerne uno per la Francia con le stesse generalità. In seguito egli avrebbe raggiunto l'Italia via il mediterraneo, per poi giungere in Svizzera e depositare la propria domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2014 [di seguito: verbale], pagg. 3 e segg.) Nella stessa occasione, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese d'origine per paura di essere reintegrato al servizio militare, in quanto avrebbe ricevuto una convocazione intimantegli di presentarsi al ministero della difesa esattamente due giorni dopo il suo rientro in Eritrea avvenuto nel 2009. Sarebbe stata la persona atta al controllo documenti dell'aeroporto a comunicarglielo (cfr. verbale pag. 13). A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha addotto in sede di prima istanza una fotocopia del proprio passaporto eritreo, una carta d'identità eritrea in originale ed un "certificato di guerrigliero". B. In medesima data, il 1° settembre 2014, l'UFM (ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), preso atto del riscontro dattiloscopico dal quale è risultato che il richiedente sarebbe un cittadino sudanese, ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale occasione l'interessato ha ribadito che avrebbe comprato il passaporto per necessità, al fine di poter lasciare il Sudan, ma di essere cittadino eritreo. C. Con decisione del 14 aprile 2015, notificata il 16 aprile 2015 (cfr. atto A26), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. L'autorità inferiore ha considerato che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità e pertanto, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, non ha svolto un'audizione federale. Invero, a mente dell'autorità di prime cure il richiedente avrebbe dichiarato di essere cittadino eritreo, fornendo delle generalità contrastanti con quelle risultanti dal riscontro dattiloscopico CIS-VIS. Quest'ultimo dimostrerebbe infatti che l'interessato sarebbe in possesso di un passaporto sudanese con tanto di impronte digitali e fotografia, rilasciato dall'Autorità centrale del Sudan. Confrontato alle incongruenze tra le dichiarazioni e il riscontro in possesso della SEM, il richiedente avrebbe continuato a ribadire la propria identità eritrea. Relativamente alle copia del passaporto fornita, la SEM rileva anzitutto come si tratti di semplici fotocopie inadatte a comprovare o supportare le dichiarazioni inerenti alle generalità di una persona. Inoltre, la data di rinnovo asserita non corrisponderebbe con quella di rilascio ed infine, l'interessato non avrebbe saputo riportare i dati anagrafici presenti nel supposto documento. Il certificato di guerrigliero sarebbe invece illeggibile e mal ritagliato allorché la carta d'identità, oltre a risultare degradata, non dovrebbe essere accettata come prova in quanto l'identità ivi riportata non corrisponderebbe con quella asserita dal richiedente. Infine, il richiedente non sarebbe stato nemmeno in misura di indicare la suddivisione amministrativa del luogo di residenza né tantomeno la zoba di riferimento. Da ultimo, nonostante l'interessato abbia asserito essere in possesso del passaporto in originale, non lo avrebbe trasmesso, giustificandosi sulla sola base del fatto che l'ufficio postale non permetteva di spedire documenti in originale. Alla luce di tali considerazioni e considerato che il richiedente non avrebbe espresso alcun timore in merito ad un eventuale rimpatrio in Sudan, egli non sarebbe riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione dalle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. Pertanto la sua domanda d'asilo è stata respinta. La SEM ha poi pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto che l'esecuzione dello stesso fosse ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. In data 13 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2015), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. L'insorgente - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ribadisce anzitutto la propria cittadinanza eritrea, sottolineando ch'egli avrebbe ottenuto un valido e regolare passaporto eritreo a comprova della sua versione. Al momento dell'inoltro del gravame, lo stesso si sarebbe trovato presso un parente. Egli aggiunge inoltre di essere perfettamente a conoscenza delle generalità ivi figuranti contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità di prime cure, dal momento che lo avrebbe utilizzato a più riprese per recarsi in Arabia Saudita. Anche la carta d'identità da lui prodotta tenderebbe a confermare quanto precede. La confusione tra il suo nome e quello ritenuto dalla SEM sarebbe invece da imputare al fatto che il secondo si riferirebbe al nome del nonno. Infine, egli conferma anche in sede ricorsuale che il passaporto sudanese la cui traccia è stata registrata nel sistema CS-VIS sarebbe stato da lui acquistato al solo scopo di lasciare il Sudan. Sulla base di queste considerazioni, il ricorrente chiede che le sue affermazioni circa l'asserita cittadinanza eritrea siano considerate veritiere e non ingannevoli, per il che, tale motivo di rifiuto della qualità di rifugiato andrebbe cassato. Ad ogni modo, il richiedente, in subordine ed alla luce della situazione in Eritrea ed in particolare del rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia da considerarsi ammissibile. Oltracciò, egli si esprime anche in merito alla situazione in Sudan, ritenendo che anche l'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese sia contrario all'art. 5 cpv. 1 LAsi ed all'art. 83 cpv. 3 e 4 LStr. E. Con decisione incidentale del 17 giugno 2015, il Tribunale, non ritenendo sussistere motivi particolari, ha invitato il ricorrente ha versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. A seguito di una richiesta in tal senso, il Tribunale ha poi accordato al ricorrente la possibilità di corrispondere ratealmente suddetto importo. Ciò nonostante, il ricorrente ha saldato l'integralità dell'importo il 1° luglio 2015. F. Con scritto del 10 luglio 2015, l'insorgente ha trasmesso il proprio passaporto eritreo in originale, auspicando che tale mezzo di prova fosse atto a fugare ogni dubbio circa l'asserita cittadinanza. G. La SEM, chiamata a prendere posizione in merito al gravame ed all'ulteriore mezzo di prova, ha poi rilevato, con osservazioni del 13 agosto 2015, anzitutto che l'atto ricorsuale non conterebbe fatti o mezzi di prova nuovi giustificanti una modifica della decisione impugnata ed in secondo luogo, circa il passaporto eritreo, che lo stesso sarebbe facilmente ottenibile, per esempio mediante pagamento. La SEM rileva poi che il fatto di aver presentato un passaporto eritreo non vorrebbe ancora dire che il ricorrente non sia parimenti cittadino sudanese, dotato di doppia nazionalità. H. In sede di replica, l'insorgente sottolinea come non sia vero che tali documenti siano facilmente ottenibili dietro pagamento e come tale argomentazione risulterebbe paradossale, alla luce del fatto che incomberebbe alla SEM di fornire la prova dell'invocata falsità. I. Viste le contrastanti posizioni delle parti, il Tribunale, in data 8 ottobre 2015, ha richiesto al competente servizio preposto (Forensisches Institut Zürich) un rapporto breve circa l'autenticità del passaporto addotto. I risultati di tale analisi, che non ha rilevato alcun indizio di falsificazione, sono poi stati messi a disposizione dell'autorità di prime cure e del ricorrente, con facoltà per entrambi di esprimersi in merito. J. La SEM, esprimendosi in duplica il 18 novembre 2015, ha constatato come tali risultati non avrebbero alcuna portata in quanto la stessa autorità di prima istanza avrebbe già riconosciuto che il documento poteva essere degno di far ritenere l'interessato quale persona di doppia cittadinanza. Considerata quindi l'incontestabile cittadinanza sudanese, tale pase dovrebbe farsi carico della necessità di protezione dalle persecuzioni dell'insorgente. K. Il ricorrente, con scritto del 4 dicembre 2015, si è riconfermato nelle proprie posizione, sottolineando come il servizio preposto abbia confermato l'autenticità del passaporto eritreo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l'allora UFM, fondandosi sull'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audizione federale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla base del fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se l'autorità di prime cure abbia correttamente applicato la procedura prevista all'art. 36 LAsi. 3.2 A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità, nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, essendo il concetto invariato, al fine di determinare la nozione di "inganno sulla propria identità" è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giurisprudenziale in vigore nell'ambito della precedente procedura di non entrata nel merito ai sensi del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze E-5177/2015 consid. 3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dapprima rilevato che è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno circa l'identità (cfr. Ibidem e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La regolamentazione legale prevede a tal proposito che l'autorità possa avvalersi dei risultati dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova, tra i quali figura in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e GICRA 1999 n. 19). La prova è da considerarsi addotta quando l'autorità giudicante, sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente certezza delle circostanze di fatto asserite (qui: dell'esistenza di un inganno sull'identità). Non è invece sufficiente che quest'ultima ritenga una tale fattispecie avveratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4a, e, mutatis mutandis DTF 128 III 271 consid. 2a-b). Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata dall'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e comprende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1). 3.3 Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurisprudenza la sola constatazione dell'esistenza di una diversa identità già registrata da parte dell'autorità non permette di ritenere automaticamente una dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un inganno si presuppone infatti che il richiedente l'asilo abbia occultato la propria identità nell'ambito di una procedura d'asilo dinanzi alle autorità svizzere competenti nella materia e non innanzi ad altre autorità svizzere o straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; Florence Rouilier, in : Amarelle / Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso, la giurisprudenza ha attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di identità allorquando il richiedente si presenta nell'ambito della procedura d'asilo con altre generalità rispetto a quelle fornite in occasione di un'entrata illegale (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può parlare di inganno se l'interessato, al momento dell'audizione sommaria, dichiara di essere già stato in Svizzera avvalendosi di un'altra identità e se tale soggiorno precedente sotto altra identità è di fatto comprovato mediante l'esame dattiloscopico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri, FF 1998 2537). La giurisprudenza ha parimenti precisato che il solo fatto che un richiedente abbia fornito generalità diverse in un altro Stato, prima di domandare l'asilo in Svizzera, non permette di concludere che egli abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre secondo suddetta decisione, in una pari eventualità, il richiedente che già ha utilizzato un'altra identità in un altro Stato non è tenuto ad intraprendere sforzi supplementari per rendere verosimile l'identità attuale in quanto, come detto, è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4d). 3.4 Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non coincida con quella riscontrata dal confronto del risultato dell'esame dattiloscopico con la banca dati CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richiedente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità. In un tale caso, perché l'autorità di prima istanza possa avvalersi della procedura di cui all'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa possa stabilire, conformemente all'onere della prova a lei imputabile, che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non corrisponda a quella reale. Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di fuori della procedura d'asilo e per i motivi più disparati (ad esempio al fine di ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità d'asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e non ingannando quindi le stesse). Del resto, ritenere il contrario equivarrebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora continuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l'artificio anche innanzi alle autorità d'asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni qualvolta si presenti una tale fattispecie l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi casi, la SEM, prima di optare per una rinuncia all'audizione federale ai sensi dell'art. 29 LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che l'identità fornita nella procedura d'asilo sia effettivamente illusoria. Nello svolgere le verifiche che le incombono, l'autorità non potrà inoltre imputare al ricorrente di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe ad un'ingiustificata inversione dell'onere della prova. 3.5 Nel caso che ci occupa, il ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni, avrebbe effettivamente tentato di ottenere un visto presso l'ambasciata francese di Khartoum legittimandosi mediante un passaporto sudanese acquistato illegalmente proprio in tale ottica (cfr. atto A5, num. 2.05). Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita nel sistema CS-VIS. Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di Chiasso e per tutta la durata della procedura d'asilo, l'interessato ha invece sostenuto di essere un cittadino eritreo (cfr. atto A1) fornendo anche un certo numero di mezzi di prova al riguardo. La SEM non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti optando per l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito sulla base del fatto ch'egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla propria identità. Anche in tale sede, l'interessato ha ribadito la sua cittadinanza eritrea, rendendo inoltre edotta la SEM, che aveva esternato i propri dubbi in proposito, circa la possibilità di far verificare la veridicità della carta d'identità presso il consolato eritreo (cfr. atto A16). La SEM risulta poi aver conferito mandato per una determinazione della provenienza (cfr. atto A18) salvo poi non svolgere l'esame Lingua per ragioni interne. L'autorità di prime cure ha quindi emanato la propria decisione, concludendo che agendo in tal modo, il ricorrente non sarebbe stato in misura di rendere verosimile il proprio bisogno di protezione. Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l'autorità di prime cure abbia ritenuto, a comprova dell'inganno circa l'identità, unicamente il fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d'asilo non siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel sistema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza nonostante l'onere della prova non gli sia imputabile. Per di più, l'autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichiarazioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto sudanese né tantomeno tenuto debitamente conto dei numerosi mezzi di prova adotti. 3.6 Orbene, alla luce delle considerazioni già esposte (cfr. supra consid. 3.2-3.4), un tale modus operandi non può essere tutelato. L'autorità di prima istanza, omettendo di effettuare un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi senza determinare con sufficiente certezza l'esistenza di un inganno sull'identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di essere sentito (art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art. 6 LAsi e 12 PA) (cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio 2016 consid. 3.3 e E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).
4. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 14 aprile 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile un inganno sull'identità compiuto durante la procedura d'asilo e nel caso in cui ciò non sia possibile a procedere ad un audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi. 4.1 Va altresì ritenuto che nel presente caso, alla luce del mezzo di prova in originale depositato in sede ricorsuale e per il quale l'ente preposto non ha rilevato indizi di falsificazione, l'asserita cittadinanza eritrea del ricorrente appare quantomeno verosimile. Considerato quindi il tenore delle prese di posizione inoltrate dall'autorità di prime cure nel corso della procedura ricorsuale, appare già sin d'ora giudizioso raccomandare a quest'ultima che essa - nel caso in cui non sia in misura di dimostrare l'esistenza di un inganno sull'identità - abbia se del caso a tenere debitamente conto della valenza dei mezzi di prova adotti anche nell'ambito della propria analisi di merito. 5. 5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). L'anticipo spese versato il 1° luglio 2015 è conseguentemente restituito al ricorrente. 5.2 Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
6. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 aprile 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità ripetibili.
3. L'anticipo spese di CHF 600.- versato il 1° luglio 2015 è restituito al ricorrente.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: