Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, dichiaratasi cittadina eritrea di padre eritreo e madre etiope, avrebbe risieduto in Etiopia dalla nascita e sino al suo espatrio sei mai essersi recata nel paese d'origine (cfr. atto A4, pag. 3 e segg.). Più nel dettaglio l'interessata ha addotto che il padre sarebbe stato un militante del Derg di origine eritrea (allora unificata all'Etiopia) e che più tardi, a seguito delle crescenti tensioni tra l'Etiopia e l'ormai indipendente Eritrea, egli sarebbe stato rinviato verso tale paese quando ella aveva quattro o cinque anni, per poi trovarvi la morte. La richiedente sarebbe quindi rimasta in Etiopia con la madre che sarebbe a sua volta deceduta nel 2004. Dopo tale accadimento l'interessata si sarebbe sostentata lavorando come domestica presso alcune famiglie. A 19 anni ella sarebbe stata violentata da uno sconosciuto ed avrebbe poi dato alla luce un figlio ed a seguito di ciò si sarebbe mantenuta commerciando per strada, incontrando anche diversi problemi con le autorità del posto proprio a causa di tale attività (cfr. atto A4, pag. 3 e segg. e atto A26, pag. 2 e segg.). Per il resto, la richiedente ha dichiarato richiedere protezione in quanto non si sarebbe mai potuta recare nel paese d'origine nonché a causa della difficoltà a proseguire la sua precaria esistenza in Etiopia (cfr. atto A26, pag. 4 e segg.). B. Con decisione del 28 giugno 2016, notificata alla richiedente 30 giugno 2016 (cfr. atto A41), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 2 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale constatata l'assenza di firma originale nel gravame, ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso il 16 agosto 2016. Un esemplare del gravame regolarizzato è tempestivamente pervenuto al Tribunale il 22 agosto 2016. E. Con successiva decisione incidentale del 26 settembre 2016, il Tribunale ha quindi accolto l'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria, invitando la ricorrente a produrre un'attestazione circa la sua situazione di indigenza. F. In data 6 ottobre 2016, il lic. iur. Mario Amato si notificava quale patrocinatore della ricorrente, producendo nel contempo l'attestazione richiesta. Il Tribunale invitava quindi l'autorità inferiore a prendere posizione in merito al gravame. G. Con scritto del 4 novembre 2016 la SEM informava il Tribunale quanto alla necessità di effettuare ulteriori atti istruttori vista la questione medica posta in sede ricorsuale. Dopo aver preso conoscenza del certificato medico relativo, l'autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame, facendo altresì presente che la questione medica sarebbe stata valutata una volta emessa la sentenza del Tribunale. H. Chiamata ad esprimersi al riguardo, la ricorrente, con osservazioni del 21 dicembre 2016, si è riconfermata nelle proprie tesi ricorsuali, sottolineando nel contempo che le problematiche mediche andrebbero trattate nel corso procedura di seconda istanza in quanto facendo altrimenti ella verrebbe privata di tutela giurisdizionale. I. Il 1° febbraio 2017 la SEM ha rilevato al proposito che essendo il dovere d'esame degli ostacoli all'allontanamento limitato dalla mancata collaborazione della ricorrente quanto alla determinazione del suo paese di provenienza, non sia in specie possibile valutare la capacità a prodigare le cure necessarie dello stato d'origine. Oltracciò, l'autorità di prime cure fa presente che alla luce della durata indicata, la terapia avrebbe già dovuto essere conclusa. J. Nelle proprie osservazioni del 3 marzo 2017, trasmesse per informazione alla SEM, la ricorrente si è limitata a riconfermarsi nelle proprie tesi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha anzitutto considerato che la richiedente non sia stata in misura di rendere verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. Ella, nonostante si sia definita cittadina eritrea nata da genitori di origine mista avrebbe infatti dichiarato di non essere mai stata in tale paese, non avrebbe fornito alcuno documento a sostegno della sua tesi e non sarebbe nemmeno stata in grado di prodigare ulteriori informazioni su tale paese. Parimenti avrebbe ammesso di non aver nemmeno tentato di ottenere un documento etiope, divagando alle domande della SEM al riguardo, il che attesterebbe una volontà di celare la sua reale identità. La ricorrente non avrebbe infine fornito alcuna informazione in merito al padre né si sarebbe in alcun modo interessata all'eritrea durante il suo soggiorno in Svizzera. Alla luce di tale inverosimiglianza, non si renderebbe necessario analizzare i motivi d'asilo relativi all'Eritrea, che del resto la ricorrente non avrebbe nemmeno esposto. Più avanti, l'autorità di prime cure esamina le dichiarazioni dell'interessata in merito agli avvenimenti intercorsi in Etiopia. Ella rileva a tal proposito come tali allegazioni risultino tardive e contraddittorie. Anzitutto ricorda come la ricorrente abbia affermato in più occasioni di non aver avuto problemi con le autorità etiopi. Solo in seguito e su sollecitazione della SEM ella avrebbe quindi circostanziato in modo confuso alcuni timori relativi all'oppressione dello stato. Inoltre, le sue dichiarazioni circa il suo impiego come domestica rispettivamente sull'attività di ambulante risulterebbero in netto contrasto. Infine, la SEM conclude all'irrilevanza dei restanti motivi addotti e meglio della volontà di cercarsi un futuro migliore altrove e della circostanza riguardante lo subito, quest'ultima ininfluente a causa del notevole lasso di tempo intercorso prima dell'espatrio.
E. 3.2 In sede ricorsuale, la ricorrente ammette di non disporre di alcune elemento atto a provare la sua cittadinanza eritrea. Sottolinea tuttavia come ella non avrebbe avuto nessun motivo di mentire al riguardo e ritiene pertanto necessario che le si debba credere quando afferma che sua padre fosse eritreo. In ragione di ciò l'insorgente teme, in caso di rimpatrio, di essere tenuta a svolgere il servizio militare in Eritrea o addirittura di venire arrestata in quanto renitente. Ella richiama infine le osservazioni della rappresentante dell'opera assistenziale secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto difficoltà a tal punto estese a comprendere quanto le veniva chiesto da giungere a proporre una visita specialistica o psichiatrica.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.1 Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Il richiedente è in particolare tenuto a declinare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. GICRA 2005 n°8 consid. 3).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.3 Si tratta dunque anzitutto di determinare preliminarmente se la ricorrente abbia o meno reso verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. Come ha già avuto modo di rilevare l'autorità di prima istanza, la ricorrente non ha fornito alcun documento a sostegno della sua tesi. Per sua stessa ammissione, ella non possiede inoltre alcuna nozione in merito all'asserito paese d'origine e ha altresì dichiarato di non esservi mai stata. Resta il fatto che rivendica a gran voce la propria cittadinanza eritrea, sostenendo che vista l'origine del padre essa stessa ne avrebbe acquisito la nazionalità.
E. 5.4 A questo punto, occorre osservare che al momento della nascita dell'interessata, l'Eritrea non costituiva ancora uno Stato indipendente, per il che anche coloro che avevano origini risalenti all'attuale Eritrea, risultavano all'epoca cittadini etiopi. Inoltre, dal momento che dagli atti non è possibile dedurre che la ricorrente si sia registrata ufficialmente presso le competenti autorità eritree o che, alternativamente, abbia firmato il referendum del 1993 o posseduto dei documenti d'identità eritrei, se ne può a giusto titolo concludere che quest'ultima - a prescindere dal fatto che il padre abbia effettivamente avuto origini eritree e che sia conseguentemente stato deportato verso tale paese nei tardi anni novanta - abbia difficilmente ottenuto automaticamente la cittadinanza eritrea (cfr. sentenza del Tribunale D-3158/2014 del 24 novembre 2015 consid. 5.1). Dal punto di vista delle autorità etiopi, occorre invece fare riferimento alla legge sulla cittadinanza del 2003 secondo la quale le persone di origine mista hanno diritto al mantenimento della loro cittadinanza etiope. La doppia cittadinanza non è tuttavia ammessa. Da ciò può si può dedurre che le persone di origine mista nate prima della secessione come la ricorrente e che non sono state deportate verso l'eritrea (o che non vi si sono recate al fine di richiedere la cittadinanza o hanno ottenuto in altri modi la cittadinanza eritrea) non abbiano perso la propria cittadinanza etiope e ciò a prescindere dall'eventuale deportazione del genitore eritreo (cfr. Osar, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne, Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 29.01.2013).
E. 5.5 Nel caso che ci occupa, tale evenienza pare del resto anche essere confermata dal racconto dell'interessata. Pur con una certa difficoltà, dalle allegazioni della ricorrente è infatti possibile dedurre che la stessa si sia recata in un'occasione presso il Kebele, il quale le avrebbe rilasciato un documento, che lei ha identificato alternativamente quale permesso di soggiorno per stranieri o quale carta d'identità etiope (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2-4). Ella dichiara che lo stesso avrebbe avuto una validità di due anni, sarebbe stato di colore bianco e della grandezza comparabile a quella di un biglietto da visita. Ora, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, tale descrizione sembra poter avvalorare la tesi sovraesposta in quanto sia sotto l'aspetto dell'autorità emittente che nella caratterizzazione fisica vera e propria rispecchia maggiormente una carta d'identità rilasciata ai cittadini etiopi che un permesso di soggiorno per persone d'origine eritrea in Etiopia.
E. 5.6 Va dunque concluso che non essendo la ricorrente stata in misura di rendere verosimile la sua nazionalità eritrea, ella debba essere considerata alla stregua di una cittadina etiope. Occorre inoltre ribadire che con ciò non si vuole negare la possibile origine eritrea del padre e la percezione dell'insorgente quanto alla sua provenienza ma piuttosto che una tale evenienza non abbia avuto influsso sulla sua cittadinanza etiope acquisita al momento della nascita. Sia quel che sia, conto tenuto di quanto esposto e del fatto che la socializzazione della ricorrente è avvenuta in Etiopia, si reputa ora necessario analizzare i motivi d'asilo addotti relativamente a tale paese.
E. 6.1 Alla luce di quanto precede, appare in primo luogo opportuno scartare per irrilevanza i motivi d'asilo di cui si è avvalsa la ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti l'Eritrea (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90).
E. 6.2 Per il resto, quo alla valutazione dell'autorità di prime cure circa l'inverosimiglianza dei motivi addotti a riguardo dell'agire delle autorità etiopi nei confronti dell'insorgente, occorre in limine constatare come la stessa non risulti contestata nel gravame. Ad ogni modo, il Tribunale si associa all'apprezzamento ritenuto dalla SEM e considera a sua volta che a tal riguardo la ricorrente non abbia reso verosimile di temere di essere esposta a trattamenti contrari all'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Etiopia. Poco comprensibile è in primis il fatto che la ricorrente non abbia nemmeno fatto menzione della questione in occasione dell'audizione sulle generalità ne tantomeno in occasione del racconto spontaneo reso nella successiva audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5). Le dichiarazioni risultano inoltre poco sostanziate tanto che la ricorrente non è nemmeno stata in grado di spiegare autonomamente in che modo lo stato etiope la avrebbe oppressa (cfr. verbale 2, pag. 5) dichiarando solo in seguito di essere stata fermata "una, due, tre" volte (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, il periodo da lei indicato relativamente all'attività di ambulante e pertanto correlato con i soprusi invocati non collima con quanto precedentemente addotto circa il suo impiego come domestica (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2 pag. 9).
E. 6.3 In merito alla volontà di costruirsi un futuro migliore, indicata sin da subito quale finalità prima della sua domanda d'asilo, il Tribunale rammenta che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano come ad esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. Pertanto, occorre concludere alla manifesta irrilevanza in materia d'asilo di tale motivo.
E. 6.4 Resta ora da esaminare se la circostanza allegata dalla richiedente a proposito della violenza carnale subita sia atta a giustificare un riconoscimento della qualità di rifugiato. Va qui premesso che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 4.1). Ora, dal momento che la ricorrente ha addotto di aver subito la violenza sessuale in questione all'età di 19 anni (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9), ovvero nel 2009, ed essendosi il suo espatrio svolto secondo le sue stesse dichiarazioni nel 2013, vi è luogo di constatare come in specie l'avvenimento allegato, quandanche verosimile, difetta del necessario nesso causale e risulta pertanto a sua volta inadatto al riconoscimento della qualità di rifugiato alla ricorrente.
E. 6.5 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e tale analisi deve essere svolta d'ufficio. Tuttavia, come già esposto (cfr. supra consid. 4.1) questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Occorre per l'appunto osservare che l'interessato che non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza - in particolare occultandola - rende de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso un paese ipotetico. Perché una violazione dell'obbligo di collaborare possa essere identificata si presuppone tuttavia che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
E. 8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la ricorrente avrebbe violato grossolanamente l'obbligo di collaborare e che tale violazione avrebbe impedito di esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento posto che andrebbe preso in considerazione un paese africano ipotetico. In sede ricorsuale la ricorrente contesta tale conclusione rilevando come al limite vi sarebbe un dubbio entro un esame riguardante l'Eritrea e uno relativo alla situazione in Etiopia ma non certo la necessità di prendere in considerazione un paese ipotetico.
E. 8.3 Nel caso che ci occupa il Tribunale ha già stabilito che la ricorrente non è stata in misura di rendere verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. Dagli elementi agli atti è tuttavia stato possibile concludere che l'interessata sia da considerarsi alla stregua di una cittadina Etiope (cfr. supra consid. 4.3-4.6). Non entrano invece in computo eventuali paesi terzi di provenienza. Tale schema risolutivo pare essere stato seguito anche dall'autorità di prime cure, che ha esaminato i motivi d'asilo addotti dall'insorgente relativamente all'Etiopia. Sennonché, più avanti, l'autorità si è dispensata dall'esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese sulla base di una presunta violazione dell'obbligo di collaborare. Ora, una tale maniera di procedere non può essere tutelata. In primis, come si è detto, gli elementi agli atti hanno permesso di determinare che conto tenuto dell'inverosimiglianza della cittadinanza eritrea della ricorrente, vi sia da considerare la stessa di nazionalità etiope, quantomeno per esclusione. Già solo per questo motivo, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione l'Etiopia e non un "paese ipotetico" nell'esame circa gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, il Tribunale non intravede nemmeno l'esistenza di presupposti per concludere che la richiedente abbia violato il proprio obbligo di collaborare "rendendo impossibile" una tale analisi. Dal momento che è notorio che lo statuto delle persone di origine mista residenti in Etiopia possa risultare poco chiaro anche per i soggetti stessi (soprattutto se scarsamente scolarizzati come nel caso in esame), è infatti concepibile che la ricorrente abbia effettivamente creduto nella propria cittadinanza eritrea. In tal senso, occorre tenere in debita considerazione la differenza entro la cittadinanza in accezione giuridica e l'origine intesa in senso etnologico. Va a tal proposito rammentato che il racconto circa la provenienza del padre non è stato messo in discussione dall'autorità di prima istanza e sembra poter esser considerato rispondente al vero, per il che, è parimenti immaginabile che per cittadinanza la ricorrente abbia invece inteso origine etnica. Non da ultimo, è risaputo che le persone di origine mista, quandanche considerate etiopi, debbano far fronte a possibili problematiche nel caso in cui la discendenza eritrea sia nota (per maggiori sviluppi si veda Osar, op. cit. pag. 7 e riferimenti citati). Non si può dunque escludere che la ricorrente sia effettivamente stata marginalizzata a causa dell'origine del padre, contribuendo a rafforzare in lei la percezione di essere "straniera" in terra natia. Considerati tutti questi aspetti v'è dunque modo di concludere che l'interessata potesse effettivamente percepirsi eritrea pur disponendo di un diritto di cittadinanza etiope. Ne consegue che la SEM ha, a torto, omesso di esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso l'Etiopia.
E. 9 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Etiopia alla luce della giurisprudenza in vigore (cfr. DTAF 2011/25) e tenendo in debita considerazione l'origine eritrea del padre che potrebbe costituire un ulteriore elemento di rischio. Parimenti verificherà la questione medica sollevata in sede ricorsuale.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura che vede la ricorrente soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 settembre 2016 accolto l'istanza di assistenza giudiziaria, non vengono prelevate spese processuali.
E. 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata e considerato che il patrocinatore dell'insorgente si è legittimato solo in seguito all'inoltro del gravame, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 150.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 8 (recte 4) e 9 (recte 5) della decisione della SEM del 28 giugno 2016 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto è il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 150.- a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4667/2016 Sentenza del 21 giugno 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Stato sconosciuto, alias A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...) Eritrea, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 giugno 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessata, dichiaratasi cittadina eritrea di padre eritreo e madre etiope, avrebbe risieduto in Etiopia dalla nascita e sino al suo espatrio sei mai essersi recata nel paese d'origine (cfr. atto A4, pag. 3 e segg.). Più nel dettaglio l'interessata ha addotto che il padre sarebbe stato un militante del Derg di origine eritrea (allora unificata all'Etiopia) e che più tardi, a seguito delle crescenti tensioni tra l'Etiopia e l'ormai indipendente Eritrea, egli sarebbe stato rinviato verso tale paese quando ella aveva quattro o cinque anni, per poi trovarvi la morte. La richiedente sarebbe quindi rimasta in Etiopia con la madre che sarebbe a sua volta deceduta nel 2004. Dopo tale accadimento l'interessata si sarebbe sostentata lavorando come domestica presso alcune famiglie. A 19 anni ella sarebbe stata violentata da uno sconosciuto ed avrebbe poi dato alla luce un figlio ed a seguito di ciò si sarebbe mantenuta commerciando per strada, incontrando anche diversi problemi con le autorità del posto proprio a causa di tale attività (cfr. atto A4, pag. 3 e segg. e atto A26, pag. 2 e segg.). Per il resto, la richiedente ha dichiarato richiedere protezione in quanto non si sarebbe mai potuta recare nel paese d'origine nonché a causa della difficoltà a proseguire la sua precaria esistenza in Etiopia (cfr. atto A26, pag. 4 e segg.). B. Con decisione del 28 giugno 2016, notificata alla richiedente 30 giugno 2016 (cfr. atto A41), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. C. In data 2 agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale constatata l'assenza di firma originale nel gravame, ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso il 16 agosto 2016. Un esemplare del gravame regolarizzato è tempestivamente pervenuto al Tribunale il 22 agosto 2016. E. Con successiva decisione incidentale del 26 settembre 2016, il Tribunale ha quindi accolto l'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria, invitando la ricorrente a produrre un'attestazione circa la sua situazione di indigenza. F. In data 6 ottobre 2016, il lic. iur. Mario Amato si notificava quale patrocinatore della ricorrente, producendo nel contempo l'attestazione richiesta. Il Tribunale invitava quindi l'autorità inferiore a prendere posizione in merito al gravame. G. Con scritto del 4 novembre 2016 la SEM informava il Tribunale quanto alla necessità di effettuare ulteriori atti istruttori vista la questione medica posta in sede ricorsuale. Dopo aver preso conoscenza del certificato medico relativo, l'autorità di prime cure ha proposto la reiezione del gravame, facendo altresì presente che la questione medica sarebbe stata valutata una volta emessa la sentenza del Tribunale. H. Chiamata ad esprimersi al riguardo, la ricorrente, con osservazioni del 21 dicembre 2016, si è riconfermata nelle proprie tesi ricorsuali, sottolineando nel contempo che le problematiche mediche andrebbero trattate nel corso procedura di seconda istanza in quanto facendo altrimenti ella verrebbe privata di tutela giurisdizionale. I. Il 1° febbraio 2017 la SEM ha rilevato al proposito che essendo il dovere d'esame degli ostacoli all'allontanamento limitato dalla mancata collaborazione della ricorrente quanto alla determinazione del suo paese di provenienza, non sia in specie possibile valutare la capacità a prodigare le cure necessarie dello stato d'origine. Oltracciò, l'autorità di prime cure fa presente che alla luce della durata indicata, la terapia avrebbe già dovuto essere conclusa. J. Nelle proprie osservazioni del 3 marzo 2017, trasmesse per informazione alla SEM, la ricorrente si è limitata a riconfermarsi nelle proprie tesi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha anzitutto considerato che la richiedente non sia stata in misura di rendere verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. Ella, nonostante si sia definita cittadina eritrea nata da genitori di origine mista avrebbe infatti dichiarato di non essere mai stata in tale paese, non avrebbe fornito alcuno documento a sostegno della sua tesi e non sarebbe nemmeno stata in grado di prodigare ulteriori informazioni su tale paese. Parimenti avrebbe ammesso di non aver nemmeno tentato di ottenere un documento etiope, divagando alle domande della SEM al riguardo, il che attesterebbe una volontà di celare la sua reale identità. La ricorrente non avrebbe infine fornito alcuna informazione in merito al padre né si sarebbe in alcun modo interessata all'eritrea durante il suo soggiorno in Svizzera. Alla luce di tale inverosimiglianza, non si renderebbe necessario analizzare i motivi d'asilo relativi all'Eritrea, che del resto la ricorrente non avrebbe nemmeno esposto. Più avanti, l'autorità di prime cure esamina le dichiarazioni dell'interessata in merito agli avvenimenti intercorsi in Etiopia. Ella rileva a tal proposito come tali allegazioni risultino tardive e contraddittorie. Anzitutto ricorda come la ricorrente abbia affermato in più occasioni di non aver avuto problemi con le autorità etiopi. Solo in seguito e su sollecitazione della SEM ella avrebbe quindi circostanziato in modo confuso alcuni timori relativi all'oppressione dello stato. Inoltre, le sue dichiarazioni circa il suo impiego come domestica rispettivamente sull'attività di ambulante risulterebbero in netto contrasto. Infine, la SEM conclude all'irrilevanza dei restanti motivi addotti e meglio della volontà di cercarsi un futuro migliore altrove e della circostanza riguardante lo subito, quest'ultima ininfluente a causa del notevole lasso di tempo intercorso prima dell'espatrio. 3.2 In sede ricorsuale, la ricorrente ammette di non disporre di alcune elemento atto a provare la sua cittadinanza eritrea. Sottolinea tuttavia come ella non avrebbe avuto nessun motivo di mentire al riguardo e ritiene pertanto necessario che le si debba credere quando afferma che sua padre fosse eritreo. In ragione di ciò l'insorgente teme, in caso di rimpatrio, di essere tenuta a svolgere il servizio militare in Eritrea o addirittura di venire arrestata in quanto renitente. Ella richiama infine le osservazioni della rappresentante dell'opera assistenziale secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto difficoltà a tal punto estese a comprendere quanto le veniva chiesto da giungere a proporre una visita specialistica o psichiatrica.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Il richiedente è in particolare tenuto a declinare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. GICRA 2005 n°8 consid. 3). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 Si tratta dunque anzitutto di determinare preliminarmente se la ricorrente abbia o meno reso verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. Come ha già avuto modo di rilevare l'autorità di prima istanza, la ricorrente non ha fornito alcun documento a sostegno della sua tesi. Per sua stessa ammissione, ella non possiede inoltre alcuna nozione in merito all'asserito paese d'origine e ha altresì dichiarato di non esservi mai stata. Resta il fatto che rivendica a gran voce la propria cittadinanza eritrea, sostenendo che vista l'origine del padre essa stessa ne avrebbe acquisito la nazionalità. 5.4 A questo punto, occorre osservare che al momento della nascita dell'interessata, l'Eritrea non costituiva ancora uno Stato indipendente, per il che anche coloro che avevano origini risalenti all'attuale Eritrea, risultavano all'epoca cittadini etiopi. Inoltre, dal momento che dagli atti non è possibile dedurre che la ricorrente si sia registrata ufficialmente presso le competenti autorità eritree o che, alternativamente, abbia firmato il referendum del 1993 o posseduto dei documenti d'identità eritrei, se ne può a giusto titolo concludere che quest'ultima - a prescindere dal fatto che il padre abbia effettivamente avuto origini eritree e che sia conseguentemente stato deportato verso tale paese nei tardi anni novanta - abbia difficilmente ottenuto automaticamente la cittadinanza eritrea (cfr. sentenza del Tribunale D-3158/2014 del 24 novembre 2015 consid. 5.1). Dal punto di vista delle autorità etiopi, occorre invece fare riferimento alla legge sulla cittadinanza del 2003 secondo la quale le persone di origine mista hanno diritto al mantenimento della loro cittadinanza etiope. La doppia cittadinanza non è tuttavia ammessa. Da ciò può si può dedurre che le persone di origine mista nate prima della secessione come la ricorrente e che non sono state deportate verso l'eritrea (o che non vi si sono recate al fine di richiedere la cittadinanza o hanno ottenuto in altri modi la cittadinanza eritrea) non abbiano perso la propria cittadinanza etiope e ciò a prescindere dall'eventuale deportazione del genitore eritreo (cfr. Osar, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne, Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 29.01.2013). 5.5 Nel caso che ci occupa, tale evenienza pare del resto anche essere confermata dal racconto dell'interessata. Pur con una certa difficoltà, dalle allegazioni della ricorrente è infatti possibile dedurre che la stessa si sia recata in un'occasione presso il Kebele, il quale le avrebbe rilasciato un documento, che lei ha identificato alternativamente quale permesso di soggiorno per stranieri o quale carta d'identità etiope (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2-4). Ella dichiara che lo stesso avrebbe avuto una validità di due anni, sarebbe stato di colore bianco e della grandezza comparabile a quella di un biglietto da visita. Ora, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, tale descrizione sembra poter avvalorare la tesi sovraesposta in quanto sia sotto l'aspetto dell'autorità emittente che nella caratterizzazione fisica vera e propria rispecchia maggiormente una carta d'identità rilasciata ai cittadini etiopi che un permesso di soggiorno per persone d'origine eritrea in Etiopia. 5.6 Va dunque concluso che non essendo la ricorrente stata in misura di rendere verosimile la sua nazionalità eritrea, ella debba essere considerata alla stregua di una cittadina etiope. Occorre inoltre ribadire che con ciò non si vuole negare la possibile origine eritrea del padre e la percezione dell'insorgente quanto alla sua provenienza ma piuttosto che una tale evenienza non abbia avuto influsso sulla sua cittadinanza etiope acquisita al momento della nascita. Sia quel che sia, conto tenuto di quanto esposto e del fatto che la socializzazione della ricorrente è avvenuta in Etiopia, si reputa ora necessario analizzare i motivi d'asilo addotti relativamente a tale paese. 6. 6.1 Alla luce di quanto precede, appare in primo luogo opportuno scartare per irrilevanza i motivi d'asilo di cui si è avvalsa la ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti l'Eritrea (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). 6.2 Per il resto, quo alla valutazione dell'autorità di prime cure circa l'inverosimiglianza dei motivi addotti a riguardo dell'agire delle autorità etiopi nei confronti dell'insorgente, occorre in limine constatare come la stessa non risulti contestata nel gravame. Ad ogni modo, il Tribunale si associa all'apprezzamento ritenuto dalla SEM e considera a sua volta che a tal riguardo la ricorrente non abbia reso verosimile di temere di essere esposta a trattamenti contrari all'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Etiopia. Poco comprensibile è in primis il fatto che la ricorrente non abbia nemmeno fatto menzione della questione in occasione dell'audizione sulle generalità ne tantomeno in occasione del racconto spontaneo reso nella successiva audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5). Le dichiarazioni risultano inoltre poco sostanziate tanto che la ricorrente non è nemmeno stata in grado di spiegare autonomamente in che modo lo stato etiope la avrebbe oppressa (cfr. verbale 2, pag. 5) dichiarando solo in seguito di essere stata fermata "una, due, tre" volte (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, il periodo da lei indicato relativamente all'attività di ambulante e pertanto correlato con i soprusi invocati non collima con quanto precedentemente addotto circa il suo impiego come domestica (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2 pag. 9). 6.3 In merito alla volontà di costruirsi un futuro migliore, indicata sin da subito quale finalità prima della sua domanda d'asilo, il Tribunale rammenta che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano come ad esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. Pertanto, occorre concludere alla manifesta irrilevanza in materia d'asilo di tale motivo. 6.4 Resta ora da esaminare se la circostanza allegata dalla richiedente a proposito della violenza carnale subita sia atta a giustificare un riconoscimento della qualità di rifugiato. Va qui premesso che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 4.1). Ora, dal momento che la ricorrente ha addotto di aver subito la violenza sessuale in questione all'età di 19 anni (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 9), ovvero nel 2009, ed essendosi il suo espatrio svolto secondo le sue stesse dichiarazioni nel 2013, vi è luogo di constatare come in specie l'avvenimento allegato, quandanche verosimile, difetta del necessario nesso causale e risulta pertanto a sua volta inadatto al riconoscimento della qualità di rifugiato alla ricorrente. 6.5 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e tale analisi deve essere svolta d'ufficio. Tuttavia, come già esposto (cfr. supra consid. 4.1) questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. Occorre per l'appunto osservare che l'interessato che non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza - in particolare occultandola - rende de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso un paese ipotetico. Perché una violazione dell'obbligo di collaborare possa essere identificata si presuppone tuttavia che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che la ricorrente avrebbe violato grossolanamente l'obbligo di collaborare e che tale violazione avrebbe impedito di esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento posto che andrebbe preso in considerazione un paese africano ipotetico. In sede ricorsuale la ricorrente contesta tale conclusione rilevando come al limite vi sarebbe un dubbio entro un esame riguardante l'Eritrea e uno relativo alla situazione in Etiopia ma non certo la necessità di prendere in considerazione un paese ipotetico. 8.3 Nel caso che ci occupa il Tribunale ha già stabilito che la ricorrente non è stata in misura di rendere verosimile l'asserita cittadinanza eritrea. Dagli elementi agli atti è tuttavia stato possibile concludere che l'interessata sia da considerarsi alla stregua di una cittadina Etiope (cfr. supra consid. 4.3-4.6). Non entrano invece in computo eventuali paesi terzi di provenienza. Tale schema risolutivo pare essere stato seguito anche dall'autorità di prime cure, che ha esaminato i motivi d'asilo addotti dall'insorgente relativamente all'Etiopia. Sennonché, più avanti, l'autorità si è dispensata dall'esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso tale paese sulla base di una presunta violazione dell'obbligo di collaborare. Ora, una tale maniera di procedere non può essere tutelata. In primis, come si è detto, gli elementi agli atti hanno permesso di determinare che conto tenuto dell'inverosimiglianza della cittadinanza eritrea della ricorrente, vi sia da considerare la stessa di nazionalità etiope, quantomeno per esclusione. Già solo per questo motivo, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione l'Etiopia e non un "paese ipotetico" nell'esame circa gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, il Tribunale non intravede nemmeno l'esistenza di presupposti per concludere che la richiedente abbia violato il proprio obbligo di collaborare "rendendo impossibile" una tale analisi. Dal momento che è notorio che lo statuto delle persone di origine mista residenti in Etiopia possa risultare poco chiaro anche per i soggetti stessi (soprattutto se scarsamente scolarizzati come nel caso in esame), è infatti concepibile che la ricorrente abbia effettivamente creduto nella propria cittadinanza eritrea. In tal senso, occorre tenere in debita considerazione la differenza entro la cittadinanza in accezione giuridica e l'origine intesa in senso etnologico. Va a tal proposito rammentato che il racconto circa la provenienza del padre non è stato messo in discussione dall'autorità di prima istanza e sembra poter esser considerato rispondente al vero, per il che, è parimenti immaginabile che per cittadinanza la ricorrente abbia invece inteso origine etnica. Non da ultimo, è risaputo che le persone di origine mista, quandanche considerate etiopi, debbano far fronte a possibili problematiche nel caso in cui la discendenza eritrea sia nota (per maggiori sviluppi si veda Osar, op. cit. pag. 7 e riferimenti citati). Non si può dunque escludere che la ricorrente sia effettivamente stata marginalizzata a causa dell'origine del padre, contribuendo a rafforzare in lei la percezione di essere "straniera" in terra natia. Considerati tutti questi aspetti v'è dunque modo di concludere che l'interessata potesse effettivamente percepirsi eritrea pur disponendo di un diritto di cittadinanza etiope. Ne consegue che la SEM ha, a torto, omesso di esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso l'Etiopia.
9. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Etiopia alla luce della giurisprudenza in vigore (cfr. DTAF 2011/25) e tenendo in debita considerazione l'origine eritrea del padre che potrebbe costituire un ulteriore elemento di rischio. Parimenti verificherà la questione medica sollevata in sede ricorsuale. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura che vede la ricorrente soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 settembre 2016 accolto l'istanza di assistenza giudiziaria, non vengono prelevate spese processuali. 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata e considerato che il patrocinatore dell'insorgente si è legittimato solo in seguito all'inoltro del gravame, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 150.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 8 (recte 4) e 9 (recte 5) della decisione della SEM del 28 giugno 2016 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto è il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 150.- a titolo di indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: