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D-3821/2018

D-3821/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-13 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2014 (cfr. atto A1/1). B. Nel corso dell'audizione sul rilevamento delle generalità del (...) ottobre 2014 (cfr. atto A4/13; di seguito: verbale 1), la richiedente asilo ha segnatamente dichiarato di essere cittadina eritrea e di avere avuto quale ultimo recapito, la città di B._______, nella regione C._______, in Etiopia, paese ove sarebbe nata e vi avrebbe abitato sino al suo espatrio avvenuto nell'anno 2013. Ella ha riferito inizialmente di non essersi recata a scuola in Etiopia, in quanto il padre, (...) e nato ad D._______, sarebbe stato eritreo e di etnia tigrina, mentre la madre etiope, originaria di E._______. In seguito ha invece narrato di avere frequentato cinque anni di scuola serale primaria a B._______, mentre che durante il giorno avrebbe lavorato, in quanto la madre sarebbe deceduta quando lei aveva (...) anni. In seguito alla violenza carnale che avrebbe subito, e dal quale sarebbe nato il figlio F._______, il (...), avrebbe interrotto gli studi ed avrebbe lavorato per due anni quale (...) a B._______. Ha inoltre asserito che il padre sarebbe deceduto quando lei avrebbe avuto (...) o (...) anni, ed in precedenza sarebbe stato espulso dall'Etiopia verso l'G._______ dalle autorità etiopi, (...). In Etiopia, oltreché il figlio succitato, che vivrebbe con la zia della madre, avrebbe pure a E._______ due sorelle e tre fratelli. Infine ha rilevato che nel predetto Paese, avrebbe vissuto legalmente con un permesso di soggiorno, valido per due anni, dal compimento dei (...) anni d'età; in precedenza vi avrebbe invece vissuto illegalmente. Non disporrebbe invece di alcun passaporto o carta d'identità eritrei (cfr. verbale 1, pag. 2 segg.). C. Il (...) novembre 2014, presso il (...) ove sarebbe stata alloggiata l'interessata all'epoca, la stessa avrebbe subito una violenza carnale da parte di (...), accadimento per il quale sarebbe stata aperta una procedura penale contro il colpevole da parte del (...) (cfr. atti A9/2, A10/1, A11/4). D. A seguito della ricezione della risposta negativa da parte dell'H._______ (cfr. atto A13/1), la Segreteria di Stato della migrazione, con scritto del 31 marzo 2015 ha informato la richiedente che la procedura Dublino era terminata e che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto A16/2). E. In data (...) giugno 2016, l'interessata è stata interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A26/18; di seguito: verbale 2). Nel corso dello stesso, e per quanto qui di rilievo, la richiedente ha nuovamente ribadito di identificarsi quale cittadina eritrea, viste le origini eritree del padre, nonché che in Etiopia avrebbe disposto quale unico documento di un permesso di soggiorno valido per due anni. Ha inoltre aggiunto che prima di partorire il figlio, avrebbe lavorato quale (...) presso diverse famiglie, mentre che in seguito alla nascita del figlio avrebbe svolto l'attività di (...). Per quest'ultima attività, dato che non disponeva del rispettivo permesso, avrebbe subito diversi soprusi da parte di poliziotti etiopi, che le avrebbero rovesciato a terra la (...) che (...), nonché imprigionata. Ha inoltre riferito di non sapere dove si trovino i fratelli e le sorelle (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 segg.). F. Con decisione del 28 giugno 2016, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. G. Il 21 giugno 2017 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza di cui ai ruoli D-4667/2016, ha accolto il ricorso del 2 agosto 2016 - regolarizzato il 22 agosto 2016 - interposto dall'interessata avverso la decisione succitata, limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. In tal senso ha annullato i punti 8 (recte 4) e 9 (recte 5) della decisione impugnata, ed ha ritrasmesso gli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, ha respinto il ricorso. Nella sentenza succitata, il Tribunale ha in primo luogo ritenuto che la ricorrente non sarebbe stata in misura di rendere verosimile la sua nazionalità eritrea, pur non negando la possibile origine eritrea del padre e la percezione in re alla sua provenienza da parte della medesima (cfr. consid. 5 della sentenza precitata). Ha quindi concluso in merito, che ella debba essere ritenuta di cittadinanza etiope, acquisita al momento della nascita. In secondo luogo, tenuto conto di quanto precedentemente esposto e che la socializzazione della ricorrente sarebbe avvenuta in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto dover analizzare i motivi d'asilo relativamente a tale paese, ad esclusione invece dei motivi addotti dalla ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti l'G._______, per irrilevanza degli stessi (cfr. consid. 5.6-6.1 della sentenza citata). Per quanto concerne i motivi addotti dall'insorgente circa l'agire delle autorità etiopi nei suoi confronti, la medesima non sarebbe stata in grado di rendere verosimile di temere di essere esposta a trattamenti contrari all'art. 3 LAsi (RS 142.31) in caso di un suo ritorno in Etiopia (cfr. consid. 6.2). Inoltre, relativamente alla sua volontà di costruirsi un futuro migliore, la stessa risulta irrilevante in materia d'asilo, in quanto non rientrante nella definizione di persecuzione ad opera di terze persone come disposto dalla disposizione precitata (cfr. consid. 6.3). Infine tra l'allegata violenza sessuale subita nel suo Paese di provenienza dalla ricorrente ed il suo espatrio dal medesimo, difetterebbe il necessario nesso causale temporale, in quanto l'avvenimento citato sarebbe avvenuto più di tre anni prima l'espatrio (cfr. consid. 6.4). Alla luce di tali evenienze, il Tribunale ha concluso, in merito al punto in questione dell'asilo, che l'autorità inferiore avrebbe negato a giusto titolo la qualità di rifugiato alla ricorrente, e che il ricorso andava conseguentemente respinto (cfr. consid. 6.5). Anche circa la pronuncia dell'allontanamento della ricorrente, la decisione impugnata è stata confermata (cfr. consid. 7 della sentenza succitata). Da ultimo, l'autorità ricorsuale ha esaminato la questione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, censurando il procedere della SEM in merito (cfr. consid. 8 della sentenza suddetta). Invero, in primo luogo essendo che la ricorrente può essere considerata alla stregua di una cittadina etiope, non entrerebbero in considerazione anche eventuali paesi terzi di provenienza, come motivato nella decisione avversata, e pertanto l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione l'Etiopia e non un "paese ipotetico" nell'esame circa gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, il Tribunale non ha neppure ravvisato l'esistenza dei presupposti per concludere che la richiedente avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare, rendendo impossibile l'analisi degli ostacoli predetti. Sarebbe difatti concepibile che la ricorrente abbia effettivamente creduto nella propria cittadinanza eritrea, sia poiché è notorio che lo statuto delle persone di origine mista residenti in Etiopia possa risultare poco chiaro anche per gli stessi interessati (in particolare per coloro scarsamente scolarizzati come nel caso di specie), sia poiché la ricorrente - ritenendo rispondente al vero il suo racconto circa la provenienza eritrea del padre - poteva aver inteso l'accezione di cittadinanza quale origine etnica. Inoltre, risulterebbe risaputo che le persone di origine mista, quandanche considerate etiopi, debbano far fronte a possibili problematiche nel caso in cui la loro discendenza eritrea sia nota. Non si potrebbe pertanto escludere che la ricorrente sia stata effettivamente marginalizzata a causa dell'origine del padre, contribuendo a rafforzare in lei la percezione di essere un'estranea in terra natia (cfr. consid. 8.3). Il Tribunale ha quindi concluso che la SEM, a torto, ha omesso di esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso l'Etiopia, accogliendo il ricorso limitatamente a tale aspetto e rinviato gli atti di causa alla SEM perché si pronunci nuovamente su tale punto in questione, alla luce delle giurisprudenza in vigore (cfr. DTAF 2011/25) e tenendo in debita considerazione l'origine eritrea del padre, in quanto potrebbe costituire un ulteriore elemento di rischio, nonché vagliando la questione medica sollevata dall'interessata nel gravame (cfr. consid. 9). H. A seguito della sentenza del Tribunale D-4667/2016, la SEM ha ripreso la procedura istruttoria, formulando, in data 25 luglio 2017 una serie di quesiti all'indirizzo dell'(...) in Etiopia (cfr. atto A47/5). I. Il (...) maggio 2018, la richiedente asilo è stata sentita in un'ulteriore audizione a complemento ed aggiornamento delle precedenti, segnatamente circa il suo stato di salute e la sua situazione personale riguardo al paese d'origine. In proposito, ha riferito che il suo stato valetudinario sarebbe a posto, e che la cura per la tubercolosi sarebbe terminata già un anno prima. In Etiopia avrebbe ancora contatti frequenti con la zia materna, presso la quale avrebbe lasciato il figlio, e che l'avrebbe sempre aiutata a partire dai (...) anni di quest'ultimo, nonché con una cugina. In tale Paese vivrebbero a B._______ anche altre zie (...), con le quali avrebbe però perso ogni contatto dalla morte di sua madre, nonché i fratelli e sorelle, che però non avrebbe più né visto né sentito a partire da quando lei avrebbe lasciato E._______ alla volta di B._______. In seguito avrebbe saputo dai vicini di casa di E._______, che i suoi fratelli e sorelle si sarebbero trasferiti altrove, senza però avere ulteriori informazioni in merito agli stessi (cfr. atto A58/12 [di seguito: verbale 3], D12 segg., pag. 3 segg.). Nel corso dell'audizione ella ha inoltre riferito che in Etiopia avrebbe detenuto un documento, valido per due anni, che le sarebbe stato necessario per spostarsi all'interno del paese, come il certificato rilasciato dall'(...) il (...) - e valido sino al (...) - che ha depositato agli atti (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2 seg.; cfr. anche verbale 1, p.to 1.06, pag. 3). J. La richiesta d'(...) summenzionata (cfr. litt. H) è stata reiterata dalla SEM il 6 dicembre 2017 (cfr. atto A50/4). K. Con decisione del 28 maggio 2018, notificata il 30 maggio 2018 (cfr. atto A65/1) la SEM ha disposto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che, siccome l'insorgente non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, il principio di non respingimento ex art. 5 LAsi non troverebbe applicazione in specie. Non sussisterebbero inoltre indizi per ritenere che, in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, ella rischierebbe di essere esposta concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure esigibile, in quanto in Etiopia non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale modifica entrati in vigore il 1° gennaio 2019 [RS 142.20]). Dagli atti non emergerebbe inoltre alcun motivo individuale ostativo all'esigibilità del provvedimento. Riguardo quest'ultimo punto, ella avrebbe rilasciato delle dichiarazioni talmente contraddittorie e vaghe, sia circa i suoi famigliari presenti in Etiopia, che in merito al legame che avrebbe avuto con la persona che si occuperebbe tutt'ora del figlio, nonché riguardo alle attività professionali che avrebbe esercitato nel predetto Stato, e circa le sue condizioni finanziarie ed abitative che avrebbe avuto nello stesso, tanto da ritenerle del tutto inverosimili. Di conseguenza, risulterebbe anche impossibile conoscere quale sia il suo reale vissuto nel paese d'origine e valutarne eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Tale situazione sarebbe dettata dall'assenza totale di collaborazione dimostrata dalla richiedente e dalla reiterata violazione da parte sua dell'obbligo di dire la verità secondo la LAsi. La ricorrente dovrebbe pertanto subire le conseguenze della sua mancata collaborazione. Per quanto attiene la sua situazione medica, visto il buono stato di salute allegato, non vi sarebbe un ostacolo ostativo all'esecuzione della misura neppure sotto tale profilo. L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata, sarebbe infine pure possibile. L. In data 13 giugno 2017 (recte: 2018), l'(...) di I._______ ha risposto a quanto richiesto dalla SEM (cfr. atto A70/4). M. Con ricorso del 2 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha avversato la succitata decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, che la decisione della SEM venga annullata, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria alla ricorrente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in via subordinata, che gli atti siano trasmessi alla SEM per una nuova valutazione dell'esistenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente l'insorgente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nel gravame, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, la ricorrente avversa la valutazione della SEM circa l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso l'Etiopia, in quanto sussisterebbero degli elementi ostativi all'esecuzione della misura stessa. Invero, per quanto il vissuto della ricorrente possa apparire vago, lo stesso non sarebbe imputabile ad una violazione grave del suo obbligo di collaborare e di dire la verità come assurto dalla SEM, bensì dalla fragilità della personalità della ricorrente, che la condurrebbe a rendere delle dichiarazioni che potrebbero apparire confuse. Tale conclusione sarebbe supportata anche da quanto annotato nell'allegato all'audizione del (...) giugno 2016 da parte della rappresentante legale dell'opera assistenziale presente. L'insorgente ritiene tuttavia che lei abbia fornito in corso di procedura alcune circostanze chiare, con cui l'autorità di prime cure avrebbe potuto compiere un'adeguata valutazione circa l'esistenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. D'un canto, si ravviserebbe che l'interessata non disporrebbe nel paese d'origine di una rete familiare atta a garantirle un reinserimento, in quanto i genitori sarebbero deceduti, mentre che con i fratelli avrebbe perso ogni contatto. Le contraddizioni indicate dalla SEM in capo ai fratelli, sarebbero in realtà da interpretare quali elementi di precisazione. D'altro canto, l'autorità inferiore non avrebbe valutato, come disposto dal Tribunale nella sentenza D-4667/2016, i rischi ai quali la ricorrente potrebbe essere confrontata nel caso in cui ella fosse rinviata verso l'Etiopia, in relazione all'origine eritrea del padre, dato che i soggetti di origine mista, sarebbero spesso oggetto di discriminazioni al punto tale che molte persone tacerebbero la loro origine per timore di subire delle conseguenze. Infine, una società patriarcale come quella etiope, renderebbe ancora più rischiosa l'esistenza della ricorrente, in quanto donna sola con un figlio "illegittimo". N. Per il tramite della decisione incidentale del 17 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ed ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che venisse dimostrata con un'attestazione d'indigenza, entro il 3 settembre 2018, oppure nel medesimo termine, a versare un anticipo spese di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. L'interessata ha tempestivamente presentato l'attestazione d'indigenza richiesta (cfr. risultanze processuali). O. Il 27 settembre 2018, la Segreteria di Stato ha trasmesso la sua risposta al gravame. Nella medesima l'autorità inferiore ha in particolare sottolineato che le asserzioni della ricorrente in corso di procedura sarebbero state talmente imprecise e vaghe da rendere difficoltose persino le misure istruttorie intraprese dalla SEM per chiarire il suo vissuto in Etiopia. Poiché queste ultime non avrebbero confermato alcuna delle affermazioni della ricorrente, ciò sarebbe un ulteriore indizio d'inverosimiglianza delle stesse. A medesima conclusione si addiverrebbe per quanto concerne l'identità e le origini del padre dell'insorgente, in quanto il medesimo non sarebbe persona nota nei luoghi in cui l'interessata avrebbe sostenuto di essere vissuta. Quanto alla contestazione mossa dalla ricorrente in ordine al fatto che la SEM non si sarebbe espressa nella decisione impugnata sulle origini del padre, tale allegazione andrebbe letta in concomitanza con le numerose dichiarazioni contraddittorie rese sulle sue origini, come dimostrerebbero anche i risultati delle misure istruttorie supplementari intraprese dall'autorità inferiore, e non si comprenderebbe in tal senso perché debba essere ritenuta verosimile. Tuttavia, anche qualora le origini eritree del padre fossero ritenute verosimili, l'autorità inferiore ha espresso che a mente sua non vi sarebbe un rischio di discriminazione della ricorrente che potrebbe rendere inammissibile o inesigibile il rimpatrio. Le misure istruttorie intraprese avrebbero infatti confermato che il padre della ricorrente non è persona nota nel luogo in cui la stessa riferisce di aver vissuto. Di più, l'insorgente avrebbe vissuto tutta la sua vita in Etiopia, con la madre etiope, ed in assenza del padre. Non vi sarebbe pertanto alcun indizio che indichi che la ricorrente, anche qualora avrebbe effettivamente delle origini eritree, possa riscontrare delle difficoltà da parte delle autorità o terze persone. La ricorrente dovrebbe infine per lo meno tentare di ottenere dei documenti etiopi. Al contrario, ella avrebbe reso delle dichiarazioni contraddittorie in merito ai documenti ottenuti in Etiopia, e non vi sarebbe alcun elemento concreto che lasci presupporre che la ricorrente sarebbe esposta a dei rischi, e che non potrebbe, qualora tentasse, vedere la sua cittadinanza etiope riconosciuta e godere quindi anche dei diritti afferenti. La SEM ha quindi concluso, rinviando per il resto ai considerandi della decisione avversata, confermandoli, e chiedendo il respingimento del ricorso. P. L'atto responsivo è stato inviato per conoscenza dal Tribunale alla ricorrente in data 3 ottobre 2018, con la possibilità di presentare una replica. Questa è stata trasmessa tempestivamente dall'insorgente il 18 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). Nella stessa, l'interessata si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni presentate con il gravame. La replica è stata inviata per conoscenza alla SEM dal Tribunale il 19 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, ella è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale tiene conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, basandosi in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2009/51 consid. 5.4; DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 con riferimenti citati).

E. 4.1 Preliminarmente, dal profilo formale, il Tribunale rileva come per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3).

E. 4.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", previsto espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n°38).

E. 4.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame inerente l'esecuzione del rinvio, nel quale il Tribunale beneficia di un pieno potere cognitivo (cfr. a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3403/2015 e D-3540/2018 del 28 maggio 2019 consid. 4.2.2 e supra consid. 2).

E. 4.4 Nel caso specifico, il Tribunale rileva come, nella presente sentenza, non si terrà conto per la motivazione di quanto risposto dall'(...) di I._______ alla SEM (cfr. atto A70/4), come pure quanto contenuto in merito nell'atto responsivo dell'autorità inferiore, in quanto alla ricorrente non è stato dato accesso a tale documento in alcun modo durante la procedura, essendo tra l'altro successivo alla decisione querelata, e non essendovi nessuna menzione in merito nella precitata. Pertanto, non essendo qualificabile quale mezzo di prova nella presente procedura ricorsuale, un'eventuale violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente non si pone (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-6964/2017 del 12 settembre 2019 consid. 2 con riferimenti ivi citati, E-2545/2017 del 12 giugno 2019 consid. 2.3, D-3403/2015 e D-3540/2018 succitata consid. 4.2.1).

E. 4.5.1 Nel suo gravame, la ricorrente censura che la SEM non abbia rispettato le motivazioni esposte nella sentenza del 21 giugno 2017, in cui il Tribunale aveva invitato l'autorità inferiore a tenere in debita considerazione l'origine eritrea del padre dell'insorgente, in quanto avrebbe potuto costituire un ulteriore elemento di rischio per il suo rinvio in Etiopia.

E. 4.5.2 Ora, se dapprima risulta censurabile il modo di procedere della SEM, che avrebbe per lo meno dovuto esporre le sue motivazioni in merito all'origine del padre della ricorrente già nella decisione impugnata, così come richiesto dal Tribunale nella sentenza precitata (cfr. consid. 8.3 e consid. 9 della sentenza), tuttavia la predetta autorità osserva che su tale questione l'interessata - come d'altronde pure l'autorità resistente nel suo atto responsivo - si è potuta esprimere compiutamente in fase ricorsuale. Ella ha inoltre potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione dell'autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa. In merito all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, il Tribunale beneficia vieppiù di un pieno potere cognitivo in materia (cfr. anche supra consid. 4.3) Ne discende che il Tribunale non ritiene di dover annullare la decisione dell'autorità di prime cure per accertamento incompleto dei fatti determinanti, in quanto la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, risulta in ogni caso essere stata sanata nella procedura ricorsuale.

E. 4.5.3 Pertanto, la censura formale è respinta.

E. 5 Sul piano materiale, si constata come la decisione querelata ed il ricorso del 2 luglio 2018 vertono unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la decisione del 28 giugno 2016 della SEM, confermata su tale punto dalla sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017, è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà dappresso il proprio esame, unicamente sul punto in questione relativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 6.3 Come già supra rilevato (cfr. consid. 4.2) nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Quest'ultimo è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 6.4 In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2), oppure riguardo al suo statuto (cfr. sentenza del Tribunale D-6083/2016 del 28 settembre 2018 consid. 9.8). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Come correttamente indicato dall'autorità resistente nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione del 28 giugno 2016 della SEM che respingeva la domanda d'asilo della ricorrente è cresciuta in giudicato (cfr. anche supra consid. 5), quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento. In siffatte circostanze, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Anche tenuto conto della modifica della situazione in Etiopia (esposta di seguito al consid. 8.3), non sono ravvisabili degli elementi sufficienti per ritenere che la ricorrente sarebbe esposta ad un pericolo serio e concreto ai sensi dell'art. 3 CEDU, nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo, vigente attualmente in Etiopia, non appare contraria all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 10.4.2 e 10.4.3). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia è, sotto l'aspetto dell'ammissibilità, pacifico.

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 8.3.1 Secondo costante giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, è ritenuto, in generale, come ragionevolmente esigibile. Invero il paese precitato non è esposto a guerra, guerra civile o violenza generalizzata, per le quali si debba partire dal presupposto che la popolazione civile in generale sia esposta concretamente a pericolo (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3).

E. 8.3.2 Nella sua sentenza DTAF 2011/25 il Tribunale ha adempiuto un esame generale della situazione circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia, e si è in particolare espresso in merito alla situazione socio-economica delle donne sole nel predetto Stato. Ha in particolare ritenuto che, per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale, le condizioni di vita in ogni aspetto (salario, sicurezza alimentare, salute, formazione, disponibilità di alloggi) risultano essere precarie. Le stesse sono estremamente difficili per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può esserne minacciata. Per costruire un'esistenza sicura nel Paese, risultano necessari sufficienti risorse finanziarie, buone competenze lavorative, così come di una rete familiare e sociale intatta (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.4). Proseguendo nell'esame, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socio-economico. Devono pertanto sussistere delle circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate dalla società, anche in quella cittadina, in quanto non sposate e viventi da sole. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti, e le donne sole non vengono ben viste dal vicinato, in quanto ritenute sospette, visto che la norma culturale prevede che le donne non coniugate vivano nel cerchio familiare. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Inoltre, se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40% ed il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa quale indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne risultano spesso costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche, ed in tali attività esse sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza, compresa quella sessuale. Il Tribunale ha infine concluso che l'Etiopia, negli ultimi anni, ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro rispetto agli altri centri urbani etiopi ed alle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.5-8.6).

E. 8.3.3 Anche se la situazione politica in Etiopia, in particolare dalla nomina del nuovo Primo Ministro nell'aprile 2018 - grazie in particolare ad una serie di riforme che hanno condotto il paese ad una più grande stabilità - e dalla dichiarazione di pace sottoscritta con l'G._______ il 9 luglio 2018, si è modificata positivamente, tuttavia le condizioni di vita in Etiopia permangono tutt'ora relativamente precarie. Occorrerà pertanto come in precedenza esaminare se, nel caso concreto, il richiedente asilo potrà contare nel suo paese d'origine dei mezzi finanziari sufficienti, delle competenze professionali ed una rete sociale in applicazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/25 consid. 8.4, che gli permettano in particolare di sopperire alle sue necessità vitali (cfr. sentenza del Tribunale D-6630/2018 del 6 maggio 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.1 - 7.3 e consid. 12.4 ed a titolo esemplificativo anche la sentenza del Tribunale E-4667/2018 consid. 8.2, consid. 10.5.1-10.5.2). Per quanto concerne la situazione delle donne sole, occorrerà pure, come prima, esaminare se i fattori favorevoli per l'esecuzione dell'allontanamento di una donna sola - ovvero una rete sociale appropriata, una buona scolarizzazione, esperienza lavorativa, una vita nella città e delle risorse finanziarie - come presentato nella DTAF 2011/25, risultano essere adempiuti (cfr. a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-6361/2019 del 21 gennaio 2020, D-1107/2015 del 16 febbraio 2018 consid. 9.4.3-9.4.5).

E. 8.4 Nel caso di specie, v'è in primo luogo da osservare che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche in merito a degli aspetti centrali della sua biografia e riguardo alla rete sociale che avrebbe nel suo paese d'origine, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. Invero, se dapprima ella ha riferito non aver avuto alcun problema con le autorità etiopi, né con terze persone (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), e di aver lavorato quale (...) a B._______ fino a due anni prima l'audizione sulle generalità e circa un anno prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4), in seguito ha tuttavia modificato in maniera importante tali asserti. Nel corso della seconda audizione ha difatti riferito che prima di espatriare, sarebbe stata ospitata da una famiglia, siccome indigente (cfr. verbale 2, D36, pag. 5), per poi invece mutare sorprendentemente tale affermazione nella medesima audizione, riferendo che prima di espatriare ella avrebbe vissuto da sola con il figlio in un appartamento che prendeva in affitto, nell'ultimo pagando (...), e che si manteneva da sola (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 10; cfr. anche verbale 3, D34 segg., pag. 5). Rispetto all'attività lavorativa ed a quanto detto nel corso della prima audizione, ha inoltre aggiunto, in antitesi a quanto riferito nel corso della prima audizione, che prima di partorire il figlio avrebbe lavorato quale (...) presso alcune famiglie, ed in seguito invece avrebbe esercitato l'attività di (...), ove avrebbe subito diversi soprusi da parte delle autorità eritree a causa del fatto che lei non avrebbe avuto l'autorizzazione per (...), che avrebbero condotto pure al suo arresto da una a tre volte (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.; verbale 3, D36 segg., pag. 5). Non di meno, anche in relazione alla rete familiare e sociale presente nel paese d'origine, le sue affermazioni risultano fortemente discrepanti, tanto da lasciare presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, per avere un apprezzamento del suo caso maggiormente a suo favore. In primo luogo ella ha riferito che oltreché il figlio nato il (...) vivente nella città di B._______, nonché una prozia materna presso la quale alloggerebbe suo figlio, vivrebbero a E._______ le sue due sorelle e tre fratelli, tutti maggiori d'età (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 6). Nel corso dell'audizione successiva, parlando invece della persona alla quale avrebbe lasciato il figlio, ha riferito essere una conoscenza della madre, che lei avrebbe conosciuto in tempi recenti e la quale si sarebbe interessata alla stessa, ed in tempi brevi avrebbe lasciato il figlio presso di lei prima di espatriare (cfr. verbale 2, D124 segg., pag. 12 seg.). Durante la medesima audizione, la ricorrente ha inoltre insistito, anche se non specificamente interpellata in merito, che lei avrebbe fratelli e sorelle in Etiopia, ma che durante la prima audizione avrebbe riferito che non sapeva dove fossero, ciò a mente sua per provare che le sue dichiarazioni non sarebbero state mutate in corso di procedura (cfr. verbale 2, D50 seg., pag. 6). Tuttavia, il fatto che lei non sapesse dove fossero non risulta corrispondente alle asserzioni rilasciate in precedenza, quando questionata in merito, aveva riferito che i medesimi vivrebbero a E._______. Tali precedenti asserzioni, stridono inoltre in modo lampante con quanto dichiarato dall'insorgente nel corso dell'audizione complementare del (...) maggio 2018, allorché ha fornito una versione completamente diversa della relazione vigente tra lei e la persona alla quale avrebbe lasciato il figlio. Ha invero affermato che la stessa, alla quale si riferisce come "zia", non l'avrebbe conosciuta in tempi recenti come affermato nella precedente audizione, bensì già in tenera età, in quanto si sarebbe spesso recata con la madre in visita della precitata, come pure la medesima presso di loro. Inoltre, quando avrebbe abbandonato E._______, si sarebbe recata dalla zia a B._______, nonché quest'ultima l'avrebbe aiutata quando lei si sarebbe trovata in difficoltà (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 4 segg.). In riferimento ai fratelli e sorelle presenti in Etiopia, ha d'un canto riferito non sapere dove gli stessi si troverebbero, in quanto avrebbe perso ogni contatto con i medesimi dal momento che lei si sarebbe recata a B._______ (cfr. verbale 3, D46 e D52 segg., pag. 6 seg., D68 seg., pag. 7), e d'altro canto che avrebbe scoperto tramite i vicini di casa di E._______, e prima del suo espatrio, che i fratelli si sarebbero trasferiti altrove nonché che i medesimi avrebbero saputo che lei avrebbe avuto un figlio (cfr. verbale 3, D70 segg., pag. 7 seg.). Non solo quindi lei già al momento della prima audizione sapeva che i suoi fratelli non avrebbero più abitato a E._______, come invece dichiarato, bensì avrebbe pure ricevuto delle informazioni in merito agli stessi. Appaiono inoltre quantomeno illogiche le modalità con le quali ella riferisce di essersi separata dai fratelli nel contesto e nella situazione nella quale si trovava all'epoca. Invero, ella ha narrato in merito che, dopo la morte della madre, senza più alcun supporto finanziario, ella avrebbe preso la decisione di recarsi da sola a B._______, poiché lì vivevano le sue zie e si trattava di una città, abbandonando ogni contatto con la sua famiglia nucleare d'origine. Tale procedere, nel contesto etiope, di una giovane ragazza di (...) anni, che decide di lasciare i fratelli autonomamente e senza avere più alcun contatto con i medesimi, non appare essere in alcun modo plausibile. Rispetto alle precedenti audizioni, la ricorrente ha inoltre nominato quali ulteriori familiari: una cugina, con la quale sarebbe in contatto, d'un canto che si troverebbe in J._______ (cfr. verbale 3, D19, pag. 4), e d'altro canto dando invece ad intendere che sarebbe rientrata in Etiopia (cfr. verbale 3, D17, pag. 3); nonché altre zie presenti a B._______, con le quali avrebbe perso ogni contatto dalla morte della madre (cfr. verbale 3, D47 segg., pag. 6). Le contraddizioni sopra indicate, risultano essere talmente divergenti, che le motivazioni fornite in corso di procedura dalla ricorrente, questionata specificamente in merito (cfr. verbale 3, D81 segg., pag. 8 seg.), non sono atte in alcun modo a modificare tale conclusione. Nelle dichiarazioni dell'insorgente a sostegno dei suoi motivi d'asilo, sono inoltre presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, già esaminati nella precedente procedura (cfr. sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017 consid. 6.2). Tali contraddizioni, quandanche non strettamente attinenti alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessata.

E. 8.5 Visto quanto precede, si può quindi concludere in specie che la ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, ella ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli - nella fattispecie di una rete sociale appropriata - richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo di dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza dei medesimi, ed in presenza - come in casu - di un'istruzione completa dei fatti determinanti.

E. 8.6 Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la presenza di una rete sociale e di un sostegno economico in Etiopia. La ricorrente è stata infatti in grado (pur essendo ai tempi minorenne) di trovare un lavoro dapprima in qualità di (...) ed in seguito quale (...), di sostentare sé ed il figlio che in seguito è nato, nonché di pagare un appartamento. Inoltre, come sopra osservato, risulta quantomeno dubbio che ella abbia perso ogni contatto con i fratelli e le sorelle, come pure con la parentela presente in Etiopia. Non vi è peraltro motivo di dubitare che ella potrà, in caso di bisogno e come già fatto in passato, essere supportata dalla zia presente nel Paese d'origine, presso la quale si trova alloggiato il figlio, che dispone di un appartamento e di entrate sufficienti, o grazie alla cugina con la quale risulta essere in contatto. Un ulteriore elemento a favore della possibilità di reinserimento in Etiopia, risulta inoltre dal fatto che la medesima in Svizzera ha potuto esercitare delle attività lavorative (cfr. risultanze processuali). Non vi è pertanto motivo di dubitare che ella, anche se donna sola con un figlio e con allegati precedenti d'abusi sessuali, possa essere in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali, in un contesto cittadino, e facendo eventualmente capo ai sostegni presenti nel Paese d'origine. Di particolare rilievo appaiono segnatamente l'indipendenza precedente all'espatrio rispetto alla sua famiglia nucleare dimostrata dalla ricorrente, la presenza di una rete sociale presente in Etiopia, rispettivamente a B._______, nonché le varie esperienze lavorative avute sia nel suo Paese d'origine che in Svizzera.

E. 8.7 Per il resto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto a supporto della tesi che una sua eventuale origine eritrea potrebbe esporla ad un pregiudizio per la sua integrità fisica o psichica, conto tenuto dello stato attuale della situazione presente in Etiopia, ed in particolare nella regione C._______ dalla quale ella proviene (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-6870/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 9.7). Per quanto non si possano escludere totalmente delle discriminazioni di persone con origini eritree, anche con difficoltà segnalate nell'ottenimento della cittadinanza etiope e dei documenti attestanti la stessa, quali dei termini di diversi anni ed interrogatori da parte degli uffici della migrazione, anche per persone di origine mista (cfr. Manby Bronwen, Citizenship in Africa: The Law of Belonging, 2018, pag. 265; Refugees International [RI], Ethiopia-Eritrea: Stalemate Takes Toll on Eritreans and Ethiopians of Eritrean Origin, del 30 maggio 2008, https://www.refworld.org/docid/48453d7d2.html, consultato il 30.01.2020), tuttavia non vi sono al momento attuale degli elementi tali da ritenere che delle discriminazioni siano effettuate in maniera generale e sistematica dalle autorità etiopi o da terze persone nei confronti di persone d'origine eritrea viventi in Etiopia, da rappresentare una persecuzione collettiva. Inoltre, la richiedente è nata e cresciuta nel predetto Paese, vivendo sino all'età di (...) anni con la madre etiope e senza la presenza del padre di origini eritree; non ha alcuna conoscenza o legame con l'Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 6.01, pag. 8 e p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D148 segg., pag. 14), né dispone di alcun documento certificante la sua cittadinanza eritrea (cfr. verbale 1, p.to 4.02 seg., pag. 6). Ella non ha riscontrato particolari problematiche né con le autorità etiopi, né con terzi lungo il corso di tutta la sua vita trascorsa in Etiopia - essendo in particolare che i suoi motivi d'asilo sono stati ritenuti inverosimili ed irrilevanti nella sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 (cfr. consid. 6.2 - 6.5) - potendo segnatamente lavorare e trovare un'abitazione, anche dopo il decesso della madre. Pertanto, anche l'origine eritrea da parte del padre della ricorrente, non risulta essere un elemento particolarmente sfavorevole e tale da rappresentare un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 8.8 Da ultimo, agli occhi del Tribunale non appaiono esserci ulteriori elementi che renderebbero inesigibile l'esecuzione di quest'ultimo provvedimento, essendo in particolare, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non emergere particolari problemi di salute della ricorrente, da necessitare una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti).

E. 8.9 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 9.1 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.2 L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Riassumendo, in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, in quanto ha ritenuto la stessa come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, la concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dalla ricorrente nel gravame, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 11 Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 17 agosto 2018, non sono riscosse spese.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3821/2018 Sentenza del 13 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 28 maggio 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessata, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2014 (cfr. atto A1/1). B. Nel corso dell'audizione sul rilevamento delle generalità del (...) ottobre 2014 (cfr. atto A4/13; di seguito: verbale 1), la richiedente asilo ha segnatamente dichiarato di essere cittadina eritrea e di avere avuto quale ultimo recapito, la città di B._______, nella regione C._______, in Etiopia, paese ove sarebbe nata e vi avrebbe abitato sino al suo espatrio avvenuto nell'anno 2013. Ella ha riferito inizialmente di non essersi recata a scuola in Etiopia, in quanto il padre, (...) e nato ad D._______, sarebbe stato eritreo e di etnia tigrina, mentre la madre etiope, originaria di E._______. In seguito ha invece narrato di avere frequentato cinque anni di scuola serale primaria a B._______, mentre che durante il giorno avrebbe lavorato, in quanto la madre sarebbe deceduta quando lei aveva (...) anni. In seguito alla violenza carnale che avrebbe subito, e dal quale sarebbe nato il figlio F._______, il (...), avrebbe interrotto gli studi ed avrebbe lavorato per due anni quale (...) a B._______. Ha inoltre asserito che il padre sarebbe deceduto quando lei avrebbe avuto (...) o (...) anni, ed in precedenza sarebbe stato espulso dall'Etiopia verso l'G._______ dalle autorità etiopi, (...). In Etiopia, oltreché il figlio succitato, che vivrebbe con la zia della madre, avrebbe pure a E._______ due sorelle e tre fratelli. Infine ha rilevato che nel predetto Paese, avrebbe vissuto legalmente con un permesso di soggiorno, valido per due anni, dal compimento dei (...) anni d'età; in precedenza vi avrebbe invece vissuto illegalmente. Non disporrebbe invece di alcun passaporto o carta d'identità eritrei (cfr. verbale 1, pag. 2 segg.). C. Il (...) novembre 2014, presso il (...) ove sarebbe stata alloggiata l'interessata all'epoca, la stessa avrebbe subito una violenza carnale da parte di (...), accadimento per il quale sarebbe stata aperta una procedura penale contro il colpevole da parte del (...) (cfr. atti A9/2, A10/1, A11/4). D. A seguito della ricezione della risposta negativa da parte dell'H._______ (cfr. atto A13/1), la Segreteria di Stato della migrazione, con scritto del 31 marzo 2015 ha informato la richiedente che la procedura Dublino era terminata e che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto A16/2). E. In data (...) giugno 2016, l'interessata è stata interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A26/18; di seguito: verbale 2). Nel corso dello stesso, e per quanto qui di rilievo, la richiedente ha nuovamente ribadito di identificarsi quale cittadina eritrea, viste le origini eritree del padre, nonché che in Etiopia avrebbe disposto quale unico documento di un permesso di soggiorno valido per due anni. Ha inoltre aggiunto che prima di partorire il figlio, avrebbe lavorato quale (...) presso diverse famiglie, mentre che in seguito alla nascita del figlio avrebbe svolto l'attività di (...). Per quest'ultima attività, dato che non disponeva del rispettivo permesso, avrebbe subito diversi soprusi da parte di poliziotti etiopi, che le avrebbero rovesciato a terra la (...) che (...), nonché imprigionata. Ha inoltre riferito di non sapere dove si trovino i fratelli e le sorelle (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 segg.). F. Con decisione del 28 giugno 2016, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. G. Il 21 giugno 2017 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza di cui ai ruoli D-4667/2016, ha accolto il ricorso del 2 agosto 2016 - regolarizzato il 22 agosto 2016 - interposto dall'interessata avverso la decisione succitata, limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. In tal senso ha annullato i punti 8 (recte 4) e 9 (recte 5) della decisione impugnata, ed ha ritrasmesso gli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, ha respinto il ricorso. Nella sentenza succitata, il Tribunale ha in primo luogo ritenuto che la ricorrente non sarebbe stata in misura di rendere verosimile la sua nazionalità eritrea, pur non negando la possibile origine eritrea del padre e la percezione in re alla sua provenienza da parte della medesima (cfr. consid. 5 della sentenza precitata). Ha quindi concluso in merito, che ella debba essere ritenuta di cittadinanza etiope, acquisita al momento della nascita. In secondo luogo, tenuto conto di quanto precedentemente esposto e che la socializzazione della ricorrente sarebbe avvenuta in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto dover analizzare i motivi d'asilo relativamente a tale paese, ad esclusione invece dei motivi addotti dalla ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti l'G._______, per irrilevanza degli stessi (cfr. consid. 5.6-6.1 della sentenza citata). Per quanto concerne i motivi addotti dall'insorgente circa l'agire delle autorità etiopi nei suoi confronti, la medesima non sarebbe stata in grado di rendere verosimile di temere di essere esposta a trattamenti contrari all'art. 3 LAsi (RS 142.31) in caso di un suo ritorno in Etiopia (cfr. consid. 6.2). Inoltre, relativamente alla sua volontà di costruirsi un futuro migliore, la stessa risulta irrilevante in materia d'asilo, in quanto non rientrante nella definizione di persecuzione ad opera di terze persone come disposto dalla disposizione precitata (cfr. consid. 6.3). Infine tra l'allegata violenza sessuale subita nel suo Paese di provenienza dalla ricorrente ed il suo espatrio dal medesimo, difetterebbe il necessario nesso causale temporale, in quanto l'avvenimento citato sarebbe avvenuto più di tre anni prima l'espatrio (cfr. consid. 6.4). Alla luce di tali evenienze, il Tribunale ha concluso, in merito al punto in questione dell'asilo, che l'autorità inferiore avrebbe negato a giusto titolo la qualità di rifugiato alla ricorrente, e che il ricorso andava conseguentemente respinto (cfr. consid. 6.5). Anche circa la pronuncia dell'allontanamento della ricorrente, la decisione impugnata è stata confermata (cfr. consid. 7 della sentenza succitata). Da ultimo, l'autorità ricorsuale ha esaminato la questione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, censurando il procedere della SEM in merito (cfr. consid. 8 della sentenza suddetta). Invero, in primo luogo essendo che la ricorrente può essere considerata alla stregua di una cittadina etiope, non entrerebbero in considerazione anche eventuali paesi terzi di provenienza, come motivato nella decisione avversata, e pertanto l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione l'Etiopia e non un "paese ipotetico" nell'esame circa gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In secondo luogo, il Tribunale non ha neppure ravvisato l'esistenza dei presupposti per concludere che la richiedente avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare, rendendo impossibile l'analisi degli ostacoli predetti. Sarebbe difatti concepibile che la ricorrente abbia effettivamente creduto nella propria cittadinanza eritrea, sia poiché è notorio che lo statuto delle persone di origine mista residenti in Etiopia possa risultare poco chiaro anche per gli stessi interessati (in particolare per coloro scarsamente scolarizzati come nel caso di specie), sia poiché la ricorrente - ritenendo rispondente al vero il suo racconto circa la provenienza eritrea del padre - poteva aver inteso l'accezione di cittadinanza quale origine etnica. Inoltre, risulterebbe risaputo che le persone di origine mista, quandanche considerate etiopi, debbano far fronte a possibili problematiche nel caso in cui la loro discendenza eritrea sia nota. Non si potrebbe pertanto escludere che la ricorrente sia stata effettivamente marginalizzata a causa dell'origine del padre, contribuendo a rafforzare in lei la percezione di essere un'estranea in terra natia (cfr. consid. 8.3). Il Tribunale ha quindi concluso che la SEM, a torto, ha omesso di esaminare gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso l'Etiopia, accogliendo il ricorso limitatamente a tale aspetto e rinviato gli atti di causa alla SEM perché si pronunci nuovamente su tale punto in questione, alla luce delle giurisprudenza in vigore (cfr. DTAF 2011/25) e tenendo in debita considerazione l'origine eritrea del padre, in quanto potrebbe costituire un ulteriore elemento di rischio, nonché vagliando la questione medica sollevata dall'interessata nel gravame (cfr. consid. 9). H. A seguito della sentenza del Tribunale D-4667/2016, la SEM ha ripreso la procedura istruttoria, formulando, in data 25 luglio 2017 una serie di quesiti all'indirizzo dell'(...) in Etiopia (cfr. atto A47/5). I. Il (...) maggio 2018, la richiedente asilo è stata sentita in un'ulteriore audizione a complemento ed aggiornamento delle precedenti, segnatamente circa il suo stato di salute e la sua situazione personale riguardo al paese d'origine. In proposito, ha riferito che il suo stato valetudinario sarebbe a posto, e che la cura per la tubercolosi sarebbe terminata già un anno prima. In Etiopia avrebbe ancora contatti frequenti con la zia materna, presso la quale avrebbe lasciato il figlio, e che l'avrebbe sempre aiutata a partire dai (...) anni di quest'ultimo, nonché con una cugina. In tale Paese vivrebbero a B._______ anche altre zie (...), con le quali avrebbe però perso ogni contatto dalla morte di sua madre, nonché i fratelli e sorelle, che però non avrebbe più né visto né sentito a partire da quando lei avrebbe lasciato E._______ alla volta di B._______. In seguito avrebbe saputo dai vicini di casa di E._______, che i suoi fratelli e sorelle si sarebbero trasferiti altrove, senza però avere ulteriori informazioni in merito agli stessi (cfr. atto A58/12 [di seguito: verbale 3], D12 segg., pag. 3 segg.). Nel corso dell'audizione ella ha inoltre riferito che in Etiopia avrebbe detenuto un documento, valido per due anni, che le sarebbe stato necessario per spostarsi all'interno del paese, come il certificato rilasciato dall'(...) il (...) - e valido sino al (...) - che ha depositato agli atti (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2 seg.; cfr. anche verbale 1, p.to 1.06, pag. 3). J. La richiesta d'(...) summenzionata (cfr. litt. H) è stata reiterata dalla SEM il 6 dicembre 2017 (cfr. atto A50/4). K. Con decisione del 28 maggio 2018, notificata il 30 maggio 2018 (cfr. atto A65/1) la SEM ha disposto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che, siccome l'insorgente non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, il principio di non respingimento ex art. 5 LAsi non troverebbe applicazione in specie. Non sussisterebbero inoltre indizi per ritenere che, in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, ella rischierebbe di essere esposta concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure esigibile, in quanto in Etiopia non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale modifica entrati in vigore il 1° gennaio 2019 [RS 142.20]). Dagli atti non emergerebbe inoltre alcun motivo individuale ostativo all'esigibilità del provvedimento. Riguardo quest'ultimo punto, ella avrebbe rilasciato delle dichiarazioni talmente contraddittorie e vaghe, sia circa i suoi famigliari presenti in Etiopia, che in merito al legame che avrebbe avuto con la persona che si occuperebbe tutt'ora del figlio, nonché riguardo alle attività professionali che avrebbe esercitato nel predetto Stato, e circa le sue condizioni finanziarie ed abitative che avrebbe avuto nello stesso, tanto da ritenerle del tutto inverosimili. Di conseguenza, risulterebbe anche impossibile conoscere quale sia il suo reale vissuto nel paese d'origine e valutarne eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Tale situazione sarebbe dettata dall'assenza totale di collaborazione dimostrata dalla richiedente e dalla reiterata violazione da parte sua dell'obbligo di dire la verità secondo la LAsi. La ricorrente dovrebbe pertanto subire le conseguenze della sua mancata collaborazione. Per quanto attiene la sua situazione medica, visto il buono stato di salute allegato, non vi sarebbe un ostacolo ostativo all'esecuzione della misura neppure sotto tale profilo. L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata, sarebbe infine pure possibile. L. In data 13 giugno 2017 (recte: 2018), l'(...) di I._______ ha risposto a quanto richiesto dalla SEM (cfr. atto A70/4). M. Con ricorso del 2 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha avversato la succitata decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, che la decisione della SEM venga annullata, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria alla ricorrente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in via subordinata, che gli atti siano trasmessi alla SEM per una nuova valutazione dell'esistenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente l'insorgente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nel gravame, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, la ricorrente avversa la valutazione della SEM circa l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso l'Etiopia, in quanto sussisterebbero degli elementi ostativi all'esecuzione della misura stessa. Invero, per quanto il vissuto della ricorrente possa apparire vago, lo stesso non sarebbe imputabile ad una violazione grave del suo obbligo di collaborare e di dire la verità come assurto dalla SEM, bensì dalla fragilità della personalità della ricorrente, che la condurrebbe a rendere delle dichiarazioni che potrebbero apparire confuse. Tale conclusione sarebbe supportata anche da quanto annotato nell'allegato all'audizione del (...) giugno 2016 da parte della rappresentante legale dell'opera assistenziale presente. L'insorgente ritiene tuttavia che lei abbia fornito in corso di procedura alcune circostanze chiare, con cui l'autorità di prime cure avrebbe potuto compiere un'adeguata valutazione circa l'esistenza di motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. D'un canto, si ravviserebbe che l'interessata non disporrebbe nel paese d'origine di una rete familiare atta a garantirle un reinserimento, in quanto i genitori sarebbero deceduti, mentre che con i fratelli avrebbe perso ogni contatto. Le contraddizioni indicate dalla SEM in capo ai fratelli, sarebbero in realtà da interpretare quali elementi di precisazione. D'altro canto, l'autorità inferiore non avrebbe valutato, come disposto dal Tribunale nella sentenza D-4667/2016, i rischi ai quali la ricorrente potrebbe essere confrontata nel caso in cui ella fosse rinviata verso l'Etiopia, in relazione all'origine eritrea del padre, dato che i soggetti di origine mista, sarebbero spesso oggetto di discriminazioni al punto tale che molte persone tacerebbero la loro origine per timore di subire delle conseguenze. Infine, una società patriarcale come quella etiope, renderebbe ancora più rischiosa l'esistenza della ricorrente, in quanto donna sola con un figlio "illegittimo". N. Per il tramite della decisione incidentale del 17 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ed ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che venisse dimostrata con un'attestazione d'indigenza, entro il 3 settembre 2018, oppure nel medesimo termine, a versare un anticipo spese di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. L'interessata ha tempestivamente presentato l'attestazione d'indigenza richiesta (cfr. risultanze processuali). O. Il 27 settembre 2018, la Segreteria di Stato ha trasmesso la sua risposta al gravame. Nella medesima l'autorità inferiore ha in particolare sottolineato che le asserzioni della ricorrente in corso di procedura sarebbero state talmente imprecise e vaghe da rendere difficoltose persino le misure istruttorie intraprese dalla SEM per chiarire il suo vissuto in Etiopia. Poiché queste ultime non avrebbero confermato alcuna delle affermazioni della ricorrente, ciò sarebbe un ulteriore indizio d'inverosimiglianza delle stesse. A medesima conclusione si addiverrebbe per quanto concerne l'identità e le origini del padre dell'insorgente, in quanto il medesimo non sarebbe persona nota nei luoghi in cui l'interessata avrebbe sostenuto di essere vissuta. Quanto alla contestazione mossa dalla ricorrente in ordine al fatto che la SEM non si sarebbe espressa nella decisione impugnata sulle origini del padre, tale allegazione andrebbe letta in concomitanza con le numerose dichiarazioni contraddittorie rese sulle sue origini, come dimostrerebbero anche i risultati delle misure istruttorie supplementari intraprese dall'autorità inferiore, e non si comprenderebbe in tal senso perché debba essere ritenuta verosimile. Tuttavia, anche qualora le origini eritree del padre fossero ritenute verosimili, l'autorità inferiore ha espresso che a mente sua non vi sarebbe un rischio di discriminazione della ricorrente che potrebbe rendere inammissibile o inesigibile il rimpatrio. Le misure istruttorie intraprese avrebbero infatti confermato che il padre della ricorrente non è persona nota nel luogo in cui la stessa riferisce di aver vissuto. Di più, l'insorgente avrebbe vissuto tutta la sua vita in Etiopia, con la madre etiope, ed in assenza del padre. Non vi sarebbe pertanto alcun indizio che indichi che la ricorrente, anche qualora avrebbe effettivamente delle origini eritree, possa riscontrare delle difficoltà da parte delle autorità o terze persone. La ricorrente dovrebbe infine per lo meno tentare di ottenere dei documenti etiopi. Al contrario, ella avrebbe reso delle dichiarazioni contraddittorie in merito ai documenti ottenuti in Etiopia, e non vi sarebbe alcun elemento concreto che lasci presupporre che la ricorrente sarebbe esposta a dei rischi, e che non potrebbe, qualora tentasse, vedere la sua cittadinanza etiope riconosciuta e godere quindi anche dei diritti afferenti. La SEM ha quindi concluso, rinviando per il resto ai considerandi della decisione avversata, confermandoli, e chiedendo il respingimento del ricorso. P. L'atto responsivo è stato inviato per conoscenza dal Tribunale alla ricorrente in data 3 ottobre 2018, con la possibilità di presentare una replica. Questa è stata trasmessa tempestivamente dall'insorgente il 18 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). Nella stessa, l'interessata si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni presentate con il gravame. La replica è stata inviata per conoscenza alla SEM dal Tribunale il 19 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, ella è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale tiene conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, basandosi in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2009/51 consid. 5.4; DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 con riferimenti citati). 4. 4.1 Preliminarmente, dal profilo formale, il Tribunale rileva come per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3). 4.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto "obbligo di motivazione", previsto espressamente anche all'art. 35 PA. Al diritto della parte d'esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente legato anche l'obbligo per l'autorità decidente di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l'autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n°38). 4.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame inerente l'esecuzione del rinvio, nel quale il Tribunale beneficia di un pieno potere cognitivo (cfr. a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3403/2015 e D-3540/2018 del 28 maggio 2019 consid. 4.2.2 e supra consid. 2). 4.4 Nel caso specifico, il Tribunale rileva come, nella presente sentenza, non si terrà conto per la motivazione di quanto risposto dall'(...) di I._______ alla SEM (cfr. atto A70/4), come pure quanto contenuto in merito nell'atto responsivo dell'autorità inferiore, in quanto alla ricorrente non è stato dato accesso a tale documento in alcun modo durante la procedura, essendo tra l'altro successivo alla decisione querelata, e non essendovi nessuna menzione in merito nella precitata. Pertanto, non essendo qualificabile quale mezzo di prova nella presente procedura ricorsuale, un'eventuale violazione del diritto di essere sentita dell'insorgente non si pone (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-6964/2017 del 12 settembre 2019 consid. 2 con riferimenti ivi citati, E-2545/2017 del 12 giugno 2019 consid. 2.3, D-3403/2015 e D-3540/2018 succitata consid. 4.2.1). 4.5 4.5.1 Nel suo gravame, la ricorrente censura che la SEM non abbia rispettato le motivazioni esposte nella sentenza del 21 giugno 2017, in cui il Tribunale aveva invitato l'autorità inferiore a tenere in debita considerazione l'origine eritrea del padre dell'insorgente, in quanto avrebbe potuto costituire un ulteriore elemento di rischio per il suo rinvio in Etiopia. 4.5.2 Ora, se dapprima risulta censurabile il modo di procedere della SEM, che avrebbe per lo meno dovuto esporre le sue motivazioni in merito all'origine del padre della ricorrente già nella decisione impugnata, così come richiesto dal Tribunale nella sentenza precitata (cfr. consid. 8.3 e consid. 9 della sentenza), tuttavia la predetta autorità osserva che su tale questione l'interessata - come d'altronde pure l'autorità resistente nel suo atto responsivo - si è potuta esprimere compiutamente in fase ricorsuale. Ella ha inoltre potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione dell'autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa. In merito all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, il Tribunale beneficia vieppiù di un pieno potere cognitivo in materia (cfr. anche supra consid. 4.3) Ne discende che il Tribunale non ritiene di dover annullare la decisione dell'autorità di prime cure per accertamento incompleto dei fatti determinanti, in quanto la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, risulta in ogni caso essere stata sanata nella procedura ricorsuale. 4.5.3 Pertanto, la censura formale è respinta.

5. Sul piano materiale, si constata come la decisione querelata ed il ricorso del 2 luglio 2018 vertono unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la decisione del 28 giugno 2016 della SEM, confermata su tale punto dalla sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017, è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà dappresso il proprio esame, unicamente sul punto in questione relativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6.3 Come già supra rilevato (cfr. consid. 4.2) nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Quest'ultimo è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 6.4 In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2), oppure riguardo al suo statuto (cfr. sentenza del Tribunale D-6083/2016 del 28 settembre 2018 consid. 9.8). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Come correttamente indicato dall'autorità resistente nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione del 28 giugno 2016 della SEM che respingeva la domanda d'asilo della ricorrente è cresciuta in giudicato (cfr. anche supra consid. 5), quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento. In siffatte circostanze, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Anche tenuto conto della modifica della situazione in Etiopia (esposta di seguito al consid. 8.3), non sono ravvisabili degli elementi sufficienti per ritenere che la ricorrente sarebbe esposta ad un pericolo serio e concreto ai sensi dell'art. 3 CEDU, nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo, vigente attualmente in Etiopia, non appare contraria all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 10.4.2 e 10.4.3). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia è, sotto l'aspetto dell'ammissibilità, pacifico. 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 8.3 8.3.1 Secondo costante giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, è ritenuto, in generale, come ragionevolmente esigibile. Invero il paese precitato non è esposto a guerra, guerra civile o violenza generalizzata, per le quali si debba partire dal presupposto che la popolazione civile in generale sia esposta concretamente a pericolo (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3). 8.3.2 Nella sua sentenza DTAF 2011/25 il Tribunale ha adempiuto un esame generale della situazione circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia, e si è in particolare espresso in merito alla situazione socio-economica delle donne sole nel predetto Stato. Ha in particolare ritenuto che, per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale, le condizioni di vita in ogni aspetto (salario, sicurezza alimentare, salute, formazione, disponibilità di alloggi) risultano essere precarie. Le stesse sono estremamente difficili per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può esserne minacciata. Per costruire un'esistenza sicura nel Paese, risultano necessari sufficienti risorse finanziarie, buone competenze lavorative, così come di una rete familiare e sociale intatta (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.4). Proseguendo nell'esame, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socio-economico. Devono pertanto sussistere delle circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate dalla società, anche in quella cittadina, in quanto non sposate e viventi da sole. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti, e le donne sole non vengono ben viste dal vicinato, in quanto ritenute sospette, visto che la norma culturale prevede che le donne non coniugate vivano nel cerchio familiare. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Inoltre, se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40% ed il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa quale indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne risultano spesso costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche, ed in tali attività esse sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza, compresa quella sessuale. Il Tribunale ha infine concluso che l'Etiopia, negli ultimi anni, ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro rispetto agli altri centri urbani etiopi ed alle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.5-8.6). 8.3.3 Anche se la situazione politica in Etiopia, in particolare dalla nomina del nuovo Primo Ministro nell'aprile 2018 - grazie in particolare ad una serie di riforme che hanno condotto il paese ad una più grande stabilità - e dalla dichiarazione di pace sottoscritta con l'G._______ il 9 luglio 2018, si è modificata positivamente, tuttavia le condizioni di vita in Etiopia permangono tutt'ora relativamente precarie. Occorrerà pertanto come in precedenza esaminare se, nel caso concreto, il richiedente asilo potrà contare nel suo paese d'origine dei mezzi finanziari sufficienti, delle competenze professionali ed una rete sociale in applicazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/25 consid. 8.4, che gli permettano in particolare di sopperire alle sue necessità vitali (cfr. sentenza del Tribunale D-6630/2018 del 6 maggio 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.1 - 7.3 e consid. 12.4 ed a titolo esemplificativo anche la sentenza del Tribunale E-4667/2018 consid. 8.2, consid. 10.5.1-10.5.2). Per quanto concerne la situazione delle donne sole, occorrerà pure, come prima, esaminare se i fattori favorevoli per l'esecuzione dell'allontanamento di una donna sola - ovvero una rete sociale appropriata, una buona scolarizzazione, esperienza lavorativa, una vita nella città e delle risorse finanziarie - come presentato nella DTAF 2011/25, risultano essere adempiuti (cfr. a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-6361/2019 del 21 gennaio 2020, D-1107/2015 del 16 febbraio 2018 consid. 9.4.3-9.4.5). 8.4 Nel caso di specie, v'è in primo luogo da osservare che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche in merito a degli aspetti centrali della sua biografia e riguardo alla rete sociale che avrebbe nel suo paese d'origine, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. Invero, se dapprima ella ha riferito non aver avuto alcun problema con le autorità etiopi, né con terze persone (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), e di aver lavorato quale (...) a B._______ fino a due anni prima l'audizione sulle generalità e circa un anno prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4), in seguito ha tuttavia modificato in maniera importante tali asserti. Nel corso della seconda audizione ha difatti riferito che prima di espatriare, sarebbe stata ospitata da una famiglia, siccome indigente (cfr. verbale 2, D36, pag. 5), per poi invece mutare sorprendentemente tale affermazione nella medesima audizione, riferendo che prima di espatriare ella avrebbe vissuto da sola con il figlio in un appartamento che prendeva in affitto, nell'ultimo pagando (...), e che si manteneva da sola (cfr. verbale 2, D95 segg., pag. 10; cfr. anche verbale 3, D34 segg., pag. 5). Rispetto all'attività lavorativa ed a quanto detto nel corso della prima audizione, ha inoltre aggiunto, in antitesi a quanto riferito nel corso della prima audizione, che prima di partorire il figlio avrebbe lavorato quale (...) presso alcune famiglie, ed in seguito invece avrebbe esercitato l'attività di (...), ove avrebbe subito diversi soprusi da parte delle autorità eritree a causa del fatto che lei non avrebbe avuto l'autorizzazione per (...), che avrebbero condotto pure al suo arresto da una a tre volte (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6 segg.; verbale 3, D36 segg., pag. 5). Non di meno, anche in relazione alla rete familiare e sociale presente nel paese d'origine, le sue affermazioni risultano fortemente discrepanti, tanto da lasciare presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, per avere un apprezzamento del suo caso maggiormente a suo favore. In primo luogo ella ha riferito che oltreché il figlio nato il (...) vivente nella città di B._______, nonché una prozia materna presso la quale alloggerebbe suo figlio, vivrebbero a E._______ le sue due sorelle e tre fratelli, tutti maggiori d'età (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 6). Nel corso dell'audizione successiva, parlando invece della persona alla quale avrebbe lasciato il figlio, ha riferito essere una conoscenza della madre, che lei avrebbe conosciuto in tempi recenti e la quale si sarebbe interessata alla stessa, ed in tempi brevi avrebbe lasciato il figlio presso di lei prima di espatriare (cfr. verbale 2, D124 segg., pag. 12 seg.). Durante la medesima audizione, la ricorrente ha inoltre insistito, anche se non specificamente interpellata in merito, che lei avrebbe fratelli e sorelle in Etiopia, ma che durante la prima audizione avrebbe riferito che non sapeva dove fossero, ciò a mente sua per provare che le sue dichiarazioni non sarebbero state mutate in corso di procedura (cfr. verbale 2, D50 seg., pag. 6). Tuttavia, il fatto che lei non sapesse dove fossero non risulta corrispondente alle asserzioni rilasciate in precedenza, quando questionata in merito, aveva riferito che i medesimi vivrebbero a E._______. Tali precedenti asserzioni, stridono inoltre in modo lampante con quanto dichiarato dall'insorgente nel corso dell'audizione complementare del (...) maggio 2018, allorché ha fornito una versione completamente diversa della relazione vigente tra lei e la persona alla quale avrebbe lasciato il figlio. Ha invero affermato che la stessa, alla quale si riferisce come "zia", non l'avrebbe conosciuta in tempi recenti come affermato nella precedente audizione, bensì già in tenera età, in quanto si sarebbe spesso recata con la madre in visita della precitata, come pure la medesima presso di loro. Inoltre, quando avrebbe abbandonato E._______, si sarebbe recata dalla zia a B._______, nonché quest'ultima l'avrebbe aiutata quando lei si sarebbe trovata in difficoltà (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 4 segg.). In riferimento ai fratelli e sorelle presenti in Etiopia, ha d'un canto riferito non sapere dove gli stessi si troverebbero, in quanto avrebbe perso ogni contatto con i medesimi dal momento che lei si sarebbe recata a B._______ (cfr. verbale 3, D46 e D52 segg., pag. 6 seg., D68 seg., pag. 7), e d'altro canto che avrebbe scoperto tramite i vicini di casa di E._______, e prima del suo espatrio, che i fratelli si sarebbero trasferiti altrove nonché che i medesimi avrebbero saputo che lei avrebbe avuto un figlio (cfr. verbale 3, D70 segg., pag. 7 seg.). Non solo quindi lei già al momento della prima audizione sapeva che i suoi fratelli non avrebbero più abitato a E._______, come invece dichiarato, bensì avrebbe pure ricevuto delle informazioni in merito agli stessi. Appaiono inoltre quantomeno illogiche le modalità con le quali ella riferisce di essersi separata dai fratelli nel contesto e nella situazione nella quale si trovava all'epoca. Invero, ella ha narrato in merito che, dopo la morte della madre, senza più alcun supporto finanziario, ella avrebbe preso la decisione di recarsi da sola a B._______, poiché lì vivevano le sue zie e si trattava di una città, abbandonando ogni contatto con la sua famiglia nucleare d'origine. Tale procedere, nel contesto etiope, di una giovane ragazza di (...) anni, che decide di lasciare i fratelli autonomamente e senza avere più alcun contatto con i medesimi, non appare essere in alcun modo plausibile. Rispetto alle precedenti audizioni, la ricorrente ha inoltre nominato quali ulteriori familiari: una cugina, con la quale sarebbe in contatto, d'un canto che si troverebbe in J._______ (cfr. verbale 3, D19, pag. 4), e d'altro canto dando invece ad intendere che sarebbe rientrata in Etiopia (cfr. verbale 3, D17, pag. 3); nonché altre zie presenti a B._______, con le quali avrebbe perso ogni contatto dalla morte della madre (cfr. verbale 3, D47 segg., pag. 6). Le contraddizioni sopra indicate, risultano essere talmente divergenti, che le motivazioni fornite in corso di procedura dalla ricorrente, questionata specificamente in merito (cfr. verbale 3, D81 segg., pag. 8 seg.), non sono atte in alcun modo a modificare tale conclusione. Nelle dichiarazioni dell'insorgente a sostegno dei suoi motivi d'asilo, sono inoltre presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, già esaminati nella precedente procedura (cfr. sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017 consid. 6.2). Tali contraddizioni, quandanche non strettamente attinenti alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessata. 8.5 Visto quanto precede, si può quindi concludere in specie che la ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, ella ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli - nella fattispecie di una rete sociale appropriata - richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo di dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza dei medesimi, ed in presenza - come in casu - di un'istruzione completa dei fatti determinanti. 8.6 Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la presenza di una rete sociale e di un sostegno economico in Etiopia. La ricorrente è stata infatti in grado (pur essendo ai tempi minorenne) di trovare un lavoro dapprima in qualità di (...) ed in seguito quale (...), di sostentare sé ed il figlio che in seguito è nato, nonché di pagare un appartamento. Inoltre, come sopra osservato, risulta quantomeno dubbio che ella abbia perso ogni contatto con i fratelli e le sorelle, come pure con la parentela presente in Etiopia. Non vi è peraltro motivo di dubitare che ella potrà, in caso di bisogno e come già fatto in passato, essere supportata dalla zia presente nel Paese d'origine, presso la quale si trova alloggiato il figlio, che dispone di un appartamento e di entrate sufficienti, o grazie alla cugina con la quale risulta essere in contatto. Un ulteriore elemento a favore della possibilità di reinserimento in Etiopia, risulta inoltre dal fatto che la medesima in Svizzera ha potuto esercitare delle attività lavorative (cfr. risultanze processuali). Non vi è pertanto motivo di dubitare che ella, anche se donna sola con un figlio e con allegati precedenti d'abusi sessuali, possa essere in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali, in un contesto cittadino, e facendo eventualmente capo ai sostegni presenti nel Paese d'origine. Di particolare rilievo appaiono segnatamente l'indipendenza precedente all'espatrio rispetto alla sua famiglia nucleare dimostrata dalla ricorrente, la presenza di una rete sociale presente in Etiopia, rispettivamente a B._______, nonché le varie esperienze lavorative avute sia nel suo Paese d'origine che in Svizzera. 8.7 Per il resto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto a supporto della tesi che una sua eventuale origine eritrea potrebbe esporla ad un pregiudizio per la sua integrità fisica o psichica, conto tenuto dello stato attuale della situazione presente in Etiopia, ed in particolare nella regione C._______ dalla quale ella proviene (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-6870/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 9.7). Per quanto non si possano escludere totalmente delle discriminazioni di persone con origini eritree, anche con difficoltà segnalate nell'ottenimento della cittadinanza etiope e dei documenti attestanti la stessa, quali dei termini di diversi anni ed interrogatori da parte degli uffici della migrazione, anche per persone di origine mista (cfr. Manby Bronwen, Citizenship in Africa: The Law of Belonging, 2018, pag. 265; Refugees International [RI], Ethiopia-Eritrea: Stalemate Takes Toll on Eritreans and Ethiopians of Eritrean Origin, del 30 maggio 2008, https://www.refworld.org/docid/48453d7d2.html, consultato il 30.01.2020), tuttavia non vi sono al momento attuale degli elementi tali da ritenere che delle discriminazioni siano effettuate in maniera generale e sistematica dalle autorità etiopi o da terze persone nei confronti di persone d'origine eritrea viventi in Etiopia, da rappresentare una persecuzione collettiva. Inoltre, la richiedente è nata e cresciuta nel predetto Paese, vivendo sino all'età di (...) anni con la madre etiope e senza la presenza del padre di origini eritree; non ha alcuna conoscenza o legame con l'Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 6.01, pag. 8 e p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D148 segg., pag. 14), né dispone di alcun documento certificante la sua cittadinanza eritrea (cfr. verbale 1, p.to 4.02 seg., pag. 6). Ella non ha riscontrato particolari problematiche né con le autorità etiopi, né con terzi lungo il corso di tutta la sua vita trascorsa in Etiopia - essendo in particolare che i suoi motivi d'asilo sono stati ritenuti inverosimili ed irrilevanti nella sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 (cfr. consid. 6.2 - 6.5) - potendo segnatamente lavorare e trovare un'abitazione, anche dopo il decesso della madre. Pertanto, anche l'origine eritrea da parte del padre della ricorrente, non risulta essere un elemento particolarmente sfavorevole e tale da rappresentare un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 8.8 Da ultimo, agli occhi del Tribunale non appaiono esserci ulteriori elementi che renderebbero inesigibile l'esecuzione di quest'ultimo provvedimento, essendo in particolare, da un esame d'ufficio degli atti di causa, non emergere particolari problemi di salute della ricorrente, da necessitare una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). 8.9 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). 9.2 L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

10. Riassumendo, in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, in quanto ha ritenuto la stessa come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, la concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dalla ricorrente nel gravame, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

11. Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 17 agosto 2018, non sono riscosse spese.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari