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D-4997/2017

D-4997/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino somalo, è nato in Etiopia dove ha vissuto fino all'età di tre anni. In seguito, si è trasferito con la madre ad Hargeysa nel Somaliland (Somalia) dove ha vissuto fino al suo espatrio il 25 settembre 2015. Il 14 dicembre 2015 è entrato in Svizzera ed il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione dell'8 gennaio 2016 [di seguito: verbale 1]). B. Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di essere espatriato dopo essere stato ingiustamente arrestato e condannato alla pena capitale per l'omicidio di una persona. Tale condanna sarebbe da ricondurre alla sua appartenenza ad un clan minoritario (cfr. verbale d'audizione del 9 giugno 2017 [di seguito; verbale 2], D45 segg. e verbale dell'audizione complementare del 19 luglio 2017 [di seguito: verbale 3]). A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha inoltrato:

- la copia di una sentenza di condanna di morte del "Republic of Somaliland, Higher Court" del 18 marzo 2015,

- la copia di un documento che certifica un arresto subito del "Somaliland Police Force, Qudha'adher Police Station" del 3 ottobre 2014. C. Con decisione del 4 agosto 2017, notificata al ricorrente il 7 agosto 2017 (cfr. atto A29/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 4 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 settembre 2017), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova decisione; e, in secondo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi parte dei motivi d'asilo del richiedente. In particolare, l'autorità ha considerato che l'arresto e la condanna sarebbero stati esposti tardivamente. Il richiedente invero non ne avrebbe fatta menzione nel corso dell'audizione sulle generalità. Dappoi, le allegazioni del richiedente sarebbero state ritenute divergenti poiché contraddittorie in merito al tempo trascorso tra il tentativo di accoltellamento e la sparatoria. Pure incongruenti, sarebbero le allegazioni concernenti le relazioni famigliari dell'interessato e la sua appartenenza clanica. In seguito, la SEM ha ritenuto che i mezzi di prova forniti dal richiedente non sarebbero atti a comprovare i suoi motivi d'asilo poiché sarebbero delle semplici fotocopie e poiché le allegazioni in merito al loro ottenimento non sarebbero attendibili. Infine, i problemi con il patrigno sarebbero inverosimili poiché sarebbero stati fatti valere soltanto nel corso dell'audizione sulle generalità quale unico motivo d'asilo mentre nel corso dell'audizione sui motivi non sarebbero stati neppure menzionati. Per il resto, la situazione di indigenza economica è stata considerata dalla SEM non rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente rileva anzitutto un vizio di procedura per quanto riguarda la mancata assegnazione di una persona di fiducia, essendo egli stato minorenne all'arrivo in Svizzera. Egli conoscerebbe il suo anno di nascita, ma non la data esatta. In seguito, l'interessato contesta l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Segnatamente, egli giustifica la tardività nella menzione della condanna di morte con il fatto che nell'audizione sulle generalità non sarebbe riuscito ad esporla, ma avrebbe capito che ne avrebbe potuto parlare in seguito. L'interprete gli avrebbe infatti detto che avrebbe potuto raccontare tutto in un secondo momento. Per quanto concerne le incongruenze, l'insorgente ammette di essersi a volte confuso, ma nella valutazione andrebbe pure tenuto conto della quantità di dettagli forniti. In seguito, il ricorrente non comprenderebbe il motivo per il quale la SEM non avrebbe considerato veritiere le sue allegazioni in merito all'assenza di rete familiare, di un alloggio e di prospettive lavorative in patria. Infine, per quanto concerne i mezzi di prova forniti, l'interessato non ritiene corretto che agli stessi non sia attribuito alcun rilievo soltanto per il fatto che non siano degli originali. In conclusione, da una valutazione complessiva, le sue allegazioni andrebbero ritenute verosimili.

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6 Preliminarmente, è d'uopo esaminare la censura del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato minorenne al momento dell'arrivo in Svizzera ed avrebbe dunque avuto diritto alla nomina di una persona di fiducia. In sede ricorsuale egli dichiara di essere infatti a conoscenza del suo anno di nascita (il 1998), ma non del giorno e del mese. Orbene, il Tribunale rileva che l'interessato al momento del deposito della domanda d'asilo ha compilato lui stesso il foglio dei dati personali ed inserito la data del (...) (cfr. atto A1/1). In seguito, la SEM ha comunque fatto effettuare un esame radiologico al fine di stimare l'età ossea della mano del richiedente, dal quale è risultata un'età ossea di 19 anni o più (cfr. atto A8/2). In sede d'audizione sulle generalità poi l'autorità inferiore ha mantenuto la data del (...) e l'interessato non l'ha contestata, ma ne ha bensì confermato la correttezza sottoscrivendo il verbale (cfr. verbale 1). Altresì, si rileva a titolo abbondanziale che quand'anche si volesse considerare corretto soltanto l'anno di nascita del ricorrente, al momento dell'audizione sui motivi d'asilo del 9 giugno 2017 egli era comunque già maggiorenne, per il che la SEM non aveva più alcun obbligo di nominargli una persona di fiducia. Di conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.

E. 7 Passando ora all'analisi dei motivi d'asilo, lo scrivente Tribunale ritiene nella fattispecie che parte delle allegazioni rese dal ricorrente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 7.1 Innanzitutto, le dichiarazioni dell''insorgente risultano contraddittorie su punti essenziali. In particolare, egli ha fornito motivi completamente diversi sulle circostanze che l'avrebbero portato all'espatrio. Invero, nel corso della prima audizione il ricorrente ha asserito di essere espatriato unicamente per motivi economici, per crearsi una vita ed un futuro migliori. Alle domande precise del funzionario se ci fossero altri motivi o se avesse mai avuto problemi con le autorità o terze persone in Patria egli ha risposto negativamente (cfr. verbale 1, pag. 7-8). Tuttavia, nel corso dell'audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha menzionato tutt'altri motivi, ovvero il fatto di essere stato accusato - a torto - di aver ucciso una persona in quanto appartenente ad un clan minoritario e di essere stato condannato per questo motivo alla fucilazione (cfr. verbale 2, D52, D62-D63). Pur essendo vero che, da un lato, le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato, dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti - come nella fattispecie - vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3; sentenze del TAF D-3114/2018 del 28 giugno 2019 consid. 5.1 e D-7078/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 6.1.1). Inoltre, la spiegazione fornita dall'interessato - ovvero che gli sarebbe stato detto che avrebbe potuto esporre gli altri motivi nel corso di una seguente audizione e che non ricordava la domanda relativa ai problemi con le autorità (cfr. verbale 2, D98-D99) - non giustifica una siffatta omissione, avendo egli sottoscritto la correttezza del verbale sulle generalità. In seguito, oltre alla tardività, le allegazioni inerenti all'arresto, al procedimento penale ed alla condanna sono incongruenti su punti essenziali. Segnatamente, il ricorrente si è contraddetto sul tempo trascorso tra l'aggressione nella quale sarebbe stato ferito con il coltello e l'episodio nel quale i medesimi aggressori avrebbero tentato di ucciderlo sparandogli ed uccidendo però un altro uomo. Invero, inizialmente egli avrebbe asserito che la sparatoria sarebbe avvenuta il giorno seguente l'aggressione (cfr. verbale 2, D50), mentre in seguito avrebbe indicato che sarebbero trascorsi meno di due mesi ed all'incirca 28 giorni tra un episodio e l'altro (cfr. verbale 2, D93-D94). Non meno contraddittore risultano pure le allegazioni in merito alle udienze. L'insorgente ha dichiarato di essere stato portato in Tribunale il 10 marzo 2015 la prima volta oppure l'ultima volta (cfr. verbale 2, D50, D83). Il racconto del ricorrente circa l'identità della persona uccisa risulta pure discordante. Da una parte egli ha affermato di essere stato condannato per aver ucciso la persona che è stata per sbaglio colpita al suo posto (cfr. verbale 2, D50, D62), mentre dall'altra egli ha dichiarato che i morti sarebbero stati due e che egli non avrebbe assistito all'uccisione della persona per la quale è stato condannato (cfr. verbale 2, D66-D71).

E. 7.2 Altresì, i mezzi di prova forniti a sostegno delle sue allegazioni, segnatamente la copia di una sentenza di condanna di morte del "Republic of Somaliland, Higher Court" del 18 marzo 2015 e la copia di un documento del "Somaliland Police Force, Qudha'adher Police Station" del 3 ottobre 2014 che certificherebbe un arresto subito non sono atti a comprovare un'eventuale persecuzione. Invero, al di là del fatto che siano stati forniti soltanto in copia, risultano esservi importanti indizi di falsificazione. In particolare, il documento dell'arresto stato rilasciato dalla polizia del Somaliland, riporta uno stemma nell'intestazione che non corrisponde alla "Somaliland Police Force", ma bensì alla Somali Police Force, le forze di polizia della Somalia (cfr. Somaliland Standard, Somaliland: Police officer stoned to death, two others injured near Burao, 17.06.2019, < https://somalilandstandard.com/somaliland-police-officer-stoned-to-death-two-others-injured-near-burao/ >, consultato il 08.11.2019; Somaliland, Human Rights Centre calls on Somaliland government to stop indefinite imprisonment without a judicial process, 27.08.2019, < https://www.somaliland.com/news/somaliland/human-rights-centre-calls-on-somaliland-government-to-stop-indefinite-imprisonment-without-a-judicial-process/ >, consultato il 08.11.2019; UN Police (UNPOL), Towards a Federated Police System in Somalia, undatiert, < https://issat.dcaf.ch/fre/download/131042/2680352/Federated%20Police%20System_revised.pdf >, consultato il 08.11.2019). Il Somaliland costituisce uno stato di fatto non riconosciuto che dispone di una propria amministrazione e valuta, di proprie forze di sicurezza e polizia (Scott Pegg (Indiana University-Purdue University Indianapolis) / Michael Walls (University College London) / Washington Post, Somaliland votes next week. Its biggest challenges come after the election, 10.11.2017, < https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/11/10/somalilands-presidential-elections-take-place-oct-13-after-many-delays/?utm_term=.8a2edbddb394 >, consultato il 08.11.2019). In seguito, per quanto riguarda la sentenza di condanna della corte suprema somala, il Tribunale rileva anzitutto che non risulta per nulla chiaro il motivo per il quale il ricorrente sia stato giudicato direttamente dall'organo giudiziario più alto del Somaliland invece di essere giudicato in prima istanza da una corte regionale (Regional Court) e poi da una corte di appello regionale in seconda istanza (Regional Appeal Court), come previsto dall'organizzazione giudiziaria del Somaliland. Invero la Corte Suprema risulta essere competente per trattare ricorsi contro le corti di appello, questioni giurisdizionali tra i tribunali, cause amministrative relative alle decisioni finali degli enti pubblici, reclami relativi a risultati presidenziali e parlamentari delle elezioni generali e per rivedere le proprie decisioni (cfr. The Somaliland Supreme [& Constitutional] Court, < http://www.somalilandlaw.com/somaliland_supreme_court.html ; Somaliland Judicial System - Overview, http://www.somalilandlaw.com/somaliland_judicial_system.html#SLCourtsHeading >, entrambi consultati il 08.11.2019). Un altro indizio che fa sorgere dei sospetti quanto all'originalità del documento risulta essere il nome della corte suprema riportato in lingua inglese sulla sentenza, ovvero Higher Court. Orbene, pare quantomeno dubbio che l'insegna sull'edificio del tribunale riporti "Supreme Court" mentre sulle sentenze venga indicato "Higher Court" (cfr. SOMALILAND OO SOO GUNAANADAY DACWADA SADEX QOYS OO ISKU HAYSTAY ILMO YAR KANA SOO JEEDA LAASCAANOOD, 18.02.2017, < https://www.laascaanood.com/daawo-maxkamada-sare-ee-somaliland-oo-soo-gunaanaday-dacwada-sadex-qoys-oo-isku-haystay-ilmo-yar-kana-soo-jeeda-laascaanood/ >, consultato il 08.11.2019).

E. 7.3 Infine, non giova neppure alla credibilità generale del ricorrente il fatto che egli abbia pure fornito dichiarazioni fortemente contraddittorie in merito alla sua appartenenza clanica ed in merito alle sue relazioni famigliari. Egli ha inizialmente dichiarato di appartenere alla famiglia clanica dei Darood (cfr. verbale 1, pag. 3), salvo poi dichiarare di appartenere ai Reer Dalal Guuled (cfr. verbale 3, D24 e D36). In seguito, egli ha pure riferito dei cognomi completamenti diversi per la madre e lo zio, affermando una volta C._______ (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D39) e una volta D._______ o E._______ (cfr. verbale 3, D48 e D67). Altresì, il ricorrente ha fornito dichiarazioni incongruenti circa i contatti con i famigliari in Patria. L'interessato ha infatti in un primo tempo dichiarato di avere avuto contatti soltanto con la madre e nessun altro famigliare, mentre in seguito ha allegato aver avuto contatti anche con lo zio (cfr. verbale 2, D12; verbale 3, D57).

E. 7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, la versione dei fatti resa dal ricorrente non potrebbe essere considerata nel complesso in preponderanza veritiera.

E. 8 Per il resto, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le motivazioni economiche avanzate dall'insorgente, non adempiono manifestamente alle condizioni dell'art. 3 LAsi e non sono dunque rilevanti in materia d'asilo.

E. 9 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 10.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. L'esecuzione dell'allontanamento andrebbe ritenuta perlomeno non ragionevolmente esigibile. Egli rischierebbe infatti di ritrovarsi senza alloggio, senza lavoro e senza una rete sociale di sostegno.

E. 11 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 12 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 13 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il suo Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Altresì, nemmeno la situazione dei diritti umani in Somaliland permette di ritenere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 14 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 14.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 14.2 Il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso il nord della Somalia ed in particolare verso il Somaliland ed il Puntland, a determinate condizioni può essere considerata ragionevolmente esigibile. È tuttavia necessario che la persona in questione possegga degli stretti legami con una delle menzionate regioni e possa provvedere al proprio sostentamento o contare sul sostegno effettivo di un clan; la sola appartenenza a uno dei clan principali insediati nella regione non è sufficiente (cfr. GICRA 2006 n. 2 consid. 7).

E. 14.3 Nel caso in esame l'interessato ha dichiarato di aver vissuto dall'età di tre anni all'espatrio ad Hargeysa nel Somaliland (cfr. verbale 1, pag. 4), di aver lavorato come posatore di piastrelle per due anni e più (cfr. verbale 2, D54-D56) e di aver affittato una camera per dormire (cfr. verbale 2, D67). Come tuttavia già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 6.3), il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni manifestamente inverosimili poiché contraddittorie in merito alla sua appartenenza clanica ed in merito alla rete sociale in Patria. Così facendo, egli ha violato il suo obbligo di collaborare ed ha posto l'autorità inferiore nell'impossibilità di determinare se egli disponga o meno di una rete sociale ad Hargeysa e se possa contare sul sostegno di un clan. Non può infatti essere compito dell'autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza di fattori favorevoli. Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la presenza di un sostegno economico nel Somaliland. Il ricorrente è infatti già stato in grado (pur essendo ai tempi minorenne) di trovare un lavoro, di sostentarsi e di affittare una stanza dove dormire senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Non vi è pertanto motivo di dubitare quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occasione, conto tenuto della precedente esperienza maturata.

E. 14.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 15 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 16 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

E. 18 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4997/2017 Sentenza del 10 gennaio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Somalia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 agosto 2017. Fatti: A. L'interessato, cittadino somalo, è nato in Etiopia dove ha vissuto fino all'età di tre anni. In seguito, si è trasferito con la madre ad Hargeysa nel Somaliland (Somalia) dove ha vissuto fino al suo espatrio il 25 settembre 2015. Il 14 dicembre 2015 è entrato in Svizzera ed il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione dell'8 gennaio 2016 [di seguito: verbale 1]). B. Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di essere espatriato dopo essere stato ingiustamente arrestato e condannato alla pena capitale per l'omicidio di una persona. Tale condanna sarebbe da ricondurre alla sua appartenenza ad un clan minoritario (cfr. verbale d'audizione del 9 giugno 2017 [di seguito; verbale 2], D45 segg. e verbale dell'audizione complementare del 19 luglio 2017 [di seguito: verbale 3]). A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha inoltrato:

- la copia di una sentenza di condanna di morte del "Republic of Somaliland, Higher Court" del 18 marzo 2015,

- la copia di un documento che certifica un arresto subito del "Somaliland Police Force, Qudha'adher Police Station" del 3 ottobre 2014. C. Con decisione del 4 agosto 2017, notificata al ricorrente il 7 agosto 2017 (cfr. atto A29/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 4 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 settembre 2017), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova decisione; e, in secondo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi parte dei motivi d'asilo del richiedente. In particolare, l'autorità ha considerato che l'arresto e la condanna sarebbero stati esposti tardivamente. Il richiedente invero non ne avrebbe fatta menzione nel corso dell'audizione sulle generalità. Dappoi, le allegazioni del richiedente sarebbero state ritenute divergenti poiché contraddittorie in merito al tempo trascorso tra il tentativo di accoltellamento e la sparatoria. Pure incongruenti, sarebbero le allegazioni concernenti le relazioni famigliari dell'interessato e la sua appartenenza clanica. In seguito, la SEM ha ritenuto che i mezzi di prova forniti dal richiedente non sarebbero atti a comprovare i suoi motivi d'asilo poiché sarebbero delle semplici fotocopie e poiché le allegazioni in merito al loro ottenimento non sarebbero attendibili. Infine, i problemi con il patrigno sarebbero inverosimili poiché sarebbero stati fatti valere soltanto nel corso dell'audizione sulle generalità quale unico motivo d'asilo mentre nel corso dell'audizione sui motivi non sarebbero stati neppure menzionati. Per il resto, la situazione di indigenza economica è stata considerata dalla SEM non rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Nel gravame, l'insorgente rileva anzitutto un vizio di procedura per quanto riguarda la mancata assegnazione di una persona di fiducia, essendo egli stato minorenne all'arrivo in Svizzera. Egli conoscerebbe il suo anno di nascita, ma non la data esatta. In seguito, l'interessato contesta l'inverosimiglianza delle sue allegazioni. Segnatamente, egli giustifica la tardività nella menzione della condanna di morte con il fatto che nell'audizione sulle generalità non sarebbe riuscito ad esporla, ma avrebbe capito che ne avrebbe potuto parlare in seguito. L'interprete gli avrebbe infatti detto che avrebbe potuto raccontare tutto in un secondo momento. Per quanto concerne le incongruenze, l'insorgente ammette di essersi a volte confuso, ma nella valutazione andrebbe pure tenuto conto della quantità di dettagli forniti. In seguito, il ricorrente non comprenderebbe il motivo per il quale la SEM non avrebbe considerato veritiere le sue allegazioni in merito all'assenza di rete familiare, di un alloggio e di prospettive lavorative in patria. Infine, per quanto concerne i mezzi di prova forniti, l'interessato non ritiene corretto che agli stessi non sia attribuito alcun rilievo soltanto per il fatto che non siano degli originali. In conclusione, da una valutazione complessiva, le sue allegazioni andrebbero ritenute verosimili.

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

6. Preliminarmente, è d'uopo esaminare la censura del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato minorenne al momento dell'arrivo in Svizzera ed avrebbe dunque avuto diritto alla nomina di una persona di fiducia. In sede ricorsuale egli dichiara di essere infatti a conoscenza del suo anno di nascita (il 1998), ma non del giorno e del mese. Orbene, il Tribunale rileva che l'interessato al momento del deposito della domanda d'asilo ha compilato lui stesso il foglio dei dati personali ed inserito la data del (...) (cfr. atto A1/1). In seguito, la SEM ha comunque fatto effettuare un esame radiologico al fine di stimare l'età ossea della mano del richiedente, dal quale è risultata un'età ossea di 19 anni o più (cfr. atto A8/2). In sede d'audizione sulle generalità poi l'autorità inferiore ha mantenuto la data del (...) e l'interessato non l'ha contestata, ma ne ha bensì confermato la correttezza sottoscrivendo il verbale (cfr. verbale 1). Altresì, si rileva a titolo abbondanziale che quand'anche si volesse considerare corretto soltanto l'anno di nascita del ricorrente, al momento dell'audizione sui motivi d'asilo del 9 giugno 2017 egli era comunque già maggiorenne, per il che la SEM non aveva più alcun obbligo di nominargli una persona di fiducia. Di conseguenza, la censura ricorsuale va respinta.

7. Passando ora all'analisi dei motivi d'asilo, lo scrivente Tribunale ritiene nella fattispecie che parte delle allegazioni rese dal ricorrente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 7.1 Innanzitutto, le dichiarazioni dell''insorgente risultano contraddittorie su punti essenziali. In particolare, egli ha fornito motivi completamente diversi sulle circostanze che l'avrebbero portato all'espatrio. Invero, nel corso della prima audizione il ricorrente ha asserito di essere espatriato unicamente per motivi economici, per crearsi una vita ed un futuro migliori. Alle domande precise del funzionario se ci fossero altri motivi o se avesse mai avuto problemi con le autorità o terze persone in Patria egli ha risposto negativamente (cfr. verbale 1, pag. 7-8). Tuttavia, nel corso dell'audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha menzionato tutt'altri motivi, ovvero il fatto di essere stato accusato - a torto - di aver ucciso una persona in quanto appartenente ad un clan minoritario e di essere stato condannato per questo motivo alla fucilazione (cfr. verbale 2, D52, D62-D63). Pur essendo vero che, da un lato, le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato, dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti - come nella fattispecie - vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3; sentenze del TAF D-3114/2018 del 28 giugno 2019 consid. 5.1 e D-7078/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 6.1.1). Inoltre, la spiegazione fornita dall'interessato - ovvero che gli sarebbe stato detto che avrebbe potuto esporre gli altri motivi nel corso di una seguente audizione e che non ricordava la domanda relativa ai problemi con le autorità (cfr. verbale 2, D98-D99) - non giustifica una siffatta omissione, avendo egli sottoscritto la correttezza del verbale sulle generalità. In seguito, oltre alla tardività, le allegazioni inerenti all'arresto, al procedimento penale ed alla condanna sono incongruenti su punti essenziali. Segnatamente, il ricorrente si è contraddetto sul tempo trascorso tra l'aggressione nella quale sarebbe stato ferito con il coltello e l'episodio nel quale i medesimi aggressori avrebbero tentato di ucciderlo sparandogli ed uccidendo però un altro uomo. Invero, inizialmente egli avrebbe asserito che la sparatoria sarebbe avvenuta il giorno seguente l'aggressione (cfr. verbale 2, D50), mentre in seguito avrebbe indicato che sarebbero trascorsi meno di due mesi ed all'incirca 28 giorni tra un episodio e l'altro (cfr. verbale 2, D93-D94). Non meno contraddittore risultano pure le allegazioni in merito alle udienze. L'insorgente ha dichiarato di essere stato portato in Tribunale il 10 marzo 2015 la prima volta oppure l'ultima volta (cfr. verbale 2, D50, D83). Il racconto del ricorrente circa l'identità della persona uccisa risulta pure discordante. Da una parte egli ha affermato di essere stato condannato per aver ucciso la persona che è stata per sbaglio colpita al suo posto (cfr. verbale 2, D50, D62), mentre dall'altra egli ha dichiarato che i morti sarebbero stati due e che egli non avrebbe assistito all'uccisione della persona per la quale è stato condannato (cfr. verbale 2, D66-D71). 7.2 Altresì, i mezzi di prova forniti a sostegno delle sue allegazioni, segnatamente la copia di una sentenza di condanna di morte del "Republic of Somaliland, Higher Court" del 18 marzo 2015 e la copia di un documento del "Somaliland Police Force, Qudha'adher Police Station" del 3 ottobre 2014 che certificherebbe un arresto subito non sono atti a comprovare un'eventuale persecuzione. Invero, al di là del fatto che siano stati forniti soltanto in copia, risultano esservi importanti indizi di falsificazione. In particolare, il documento dell'arresto stato rilasciato dalla polizia del Somaliland, riporta uno stemma nell'intestazione che non corrisponde alla "Somaliland Police Force", ma bensì alla Somali Police Force, le forze di polizia della Somalia (cfr. Somaliland Standard, Somaliland: Police officer stoned to death, two others injured near Burao, 17.06.2019, , consultato il 08.11.2019; Somaliland, Human Rights Centre calls on Somaliland government to stop indefinite imprisonment without a judicial process, 27.08.2019, , consultato il 08.11.2019; UN Police (UNPOL), Towards a Federated Police System in Somalia, undatiert, , consultato il 08.11.2019). Il Somaliland costituisce uno stato di fatto non riconosciuto che dispone di una propria amministrazione e valuta, di proprie forze di sicurezza e polizia (Scott Pegg (Indiana University-Purdue University Indianapolis) / Michael Walls (University College London) / Washington Post, Somaliland votes next week. Its biggest challenges come after the election, 10.11.2017, , consultato il 08.11.2019). In seguito, per quanto riguarda la sentenza di condanna della corte suprema somala, il Tribunale rileva anzitutto che non risulta per nulla chiaro il motivo per il quale il ricorrente sia stato giudicato direttamente dall'organo giudiziario più alto del Somaliland invece di essere giudicato in prima istanza da una corte regionale (Regional Court) e poi da una corte di appello regionale in seconda istanza (Regional Appeal Court), come previsto dall'organizzazione giudiziaria del Somaliland. Invero la Corte Suprema risulta essere competente per trattare ricorsi contro le corti di appello, questioni giurisdizionali tra i tribunali, cause amministrative relative alle decisioni finali degli enti pubblici, reclami relativi a risultati presidenziali e parlamentari delle elezioni generali e per rivedere le proprie decisioni (cfr. The Somaliland Supreme [& Constitutional] Court, , entrambi consultati il 08.11.2019). Un altro indizio che fa sorgere dei sospetti quanto all'originalità del documento risulta essere il nome della corte suprema riportato in lingua inglese sulla sentenza, ovvero Higher Court. Orbene, pare quantomeno dubbio che l'insegna sull'edificio del tribunale riporti "Supreme Court" mentre sulle sentenze venga indicato "Higher Court" (cfr. SOMALILAND OO SOO GUNAANADAY DACWADA SADEX QOYS OO ISKU HAYSTAY ILMO YAR KANA SOO JEEDA LAASCAANOOD, 18.02.2017, , consultato il 08.11.2019). 7.3 Infine, non giova neppure alla credibilità generale del ricorrente il fatto che egli abbia pure fornito dichiarazioni fortemente contraddittorie in merito alla sua appartenenza clanica ed in merito alle sue relazioni famigliari. Egli ha inizialmente dichiarato di appartenere alla famiglia clanica dei Darood (cfr. verbale 1, pag. 3), salvo poi dichiarare di appartenere ai Reer Dalal Guuled (cfr. verbale 3, D24 e D36). In seguito, egli ha pure riferito dei cognomi completamenti diversi per la madre e lo zio, affermando una volta C._______ (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D39) e una volta D._______ o E._______ (cfr. verbale 3, D48 e D67). Altresì, il ricorrente ha fornito dichiarazioni incongruenti circa i contatti con i famigliari in Patria. L'interessato ha infatti in un primo tempo dichiarato di avere avuto contatti soltanto con la madre e nessun altro famigliare, mentre in seguito ha allegato aver avuto contatti anche con lo zio (cfr. verbale 2, D12; verbale 3, D57). 7.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, la versione dei fatti resa dal ricorrente non potrebbe essere considerata nel complesso in preponderanza veritiera.

8. Per il resto, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le motivazioni economiche avanzate dall'insorgente, non adempiono manifestamente alle condizioni dell'art. 3 LAsi e non sono dunque rilevanti in materia d'asilo.

9. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. L'esecuzione dell'allontanamento andrebbe ritenuta perlomeno non ragionevolmente esigibile. Egli rischierebbe infatti di ritrovarsi senza alloggio, senza lavoro e senza una rete sociale di sostegno.

11. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

12. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

13. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il suo Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Altresì, nemmeno la situazione dei diritti umani in Somaliland permette di ritenere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

14. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 14.2 Il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso il nord della Somalia ed in particolare verso il Somaliland ed il Puntland, a determinate condizioni può essere considerata ragionevolmente esigibile. È tuttavia necessario che la persona in questione possegga degli stretti legami con una delle menzionate regioni e possa provvedere al proprio sostentamento o contare sul sostegno effettivo di un clan; la sola appartenenza a uno dei clan principali insediati nella regione non è sufficiente (cfr. GICRA 2006 n. 2 consid. 7). 14.3 Nel caso in esame l'interessato ha dichiarato di aver vissuto dall'età di tre anni all'espatrio ad Hargeysa nel Somaliland (cfr. verbale 1, pag. 4), di aver lavorato come posatore di piastrelle per due anni e più (cfr. verbale 2, D54-D56) e di aver affittato una camera per dormire (cfr. verbale 2, D67). Come tuttavia già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 6.3), il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni manifestamente inverosimili poiché contraddittorie in merito alla sua appartenenza clanica ed in merito alla rete sociale in Patria. Così facendo, egli ha violato il suo obbligo di collaborare ed ha posto l'autorità inferiore nell'impossibilità di determinare se egli disponga o meno di una rete sociale ad Hargeysa e se possa contare sul sostegno di un clan. Non può infatti essere compito dell'autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza di fattori favorevoli. Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la presenza di un sostegno economico nel Somaliland. Il ricorrente è infatti già stato in grado (pur essendo ai tempi minorenne) di trovare un lavoro, di sostentarsi e di affittare una stanza dove dormire senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Non vi è pertanto motivo di dubitare quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occasione, conto tenuto della precedente esperienza maturata. 14.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

15. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

16. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

18. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: