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D-3621/2020

D-3621/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-22 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/3). Il (...), egli ha sottoscritto la relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-10/1). B. Nel corso del verbale d'audizione di rilevamento dei dati personali del (...) gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-11/8; di seguito: verbale 1), il richiedente asilo ha segnatamente narrato di essere di etnia hazara, con ultimo domicilio nel Paese d'origine a B._______, C._______ (D._______), nonché di essere espatriato dall'Afghanistan nel (...) del 2016 verso l'E._______, per poi entrare in F._______ e successivamente, nel (...) 2019, in G._______. C. Sentito in particolare riguardo al suo stato di salute durante il colloquio Dublino del (...) gennaio 2020, egli ha riferito di sentire un po' di dolore al cuore, ma non avrebbe informato della stessa problematica l'infermeria del (...) ove risiede, in quanto il dolore sarebbe nel frattempo diminuito ed in generale godrebbe di buona salute (cfr. atto SEM n. [...]-15/2). Ai fini di accertare la provenienza e l'identità del richiedente, l'autorità di prime cure ha effettuato, in data (...) febbraio 2020, un esame e la presa di fotografie dei tatuaggi e delle cicatrici dell'interessato; mentre che ad un controllo del contenuto del suo telefono portatile quest'ultimo si è opposto (cfr. atti SEM n. [...]-21/1, n. 22/2 e n. 23/2). D. A seguito della chiusura della procedura Dublino (cfr. atto SEM n. [...]-31/1).), il (...) maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-40/12; di seguito: verbale 2), rispettivamente l'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-42/9; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle predette audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato in E._______, e dopo (...) anni trascorsi in quest'ultimo Paese, si sarebbe trasferito con la famiglia in Afghanistan, a D._______, dapprima nella zona di "(...)" ed a partire dal nono mese del 2016 nella zona di "C._______". Egli ha riferito che la madre sarebbe stata impiegata quale (...) per l'(...)"(...)" a partire dal 2013, azienda che avrebbe avuto quale presidente "H._______", al tempo anche sindaco della provincia di I._______, persona molto potente che gestirebbe pure la mafia del Paese. Dopo aver ricevuto delle offerte di lavoro maggiormente allettanti dal profilo finanziario, la madre avrebbe voluto cambiare datore di lavoro, ma avrebbe iniziato a ricevere dei messaggi minacciosi tramite il suo telefono da parte di "J._______", braccio destro del datore di lavoro della stessa nonché direttore generale della (...), rispettivamente da persone dipendenti dello stesso (cfr. verbale 3, D44, pag. 5), perché ella non lasciasse l'azienda. Un giorno, avuto conoscenza di tali messaggi, il padre del richiedente si sarebbe recato presso il posto di lavoro della moglie ed avrebbe denunciato pubblicamente l'agire nei confronti della medesima da parte del datore di lavoro, venendo pure filmato. Nell'(...) mese del 2015, dopo che l'interessato era rientrato a casa da un allenamento di (...) - disciplina sportiva che egli praticava in seno alla (...) dell'Afghanistan -, avrebbe trovato la madre svenuta, i fratelli in lacrime e la casa in disordine, oltreché la porta di casa distrutta. La madre gli avrebbe riferito che il padre sarebbe stato rapito dal suo datore di lavoro che aveva fatto irruzione in casa in loro assenza. Ella avrebbe difatti ricevuto in seguito a tali eventi diversi messaggi e telefonate da parte di persone mandatate dal suo ex datore di lavoro come pure da "J._______", che le avrebbero ingiunto di recarsi da loro con tutta la sua famiglia, se ella desiderava rivedere il marito. In seguito, essi avrebbero cercato di denunciare tali circostanze alle autorità afghane, che però non avrebbero dato loro ascolto, non appena sentivano i nomi importanti delle persone coinvolte. Dopo due giorni, rispettivamente due settimane, dall'irruzione presso il loro domicilio, il richiedente con gli altri membri famigliari si sarebbero trasferiti in una casa nella zona di "C._______" (situata sempre nella [...] di D._______), ove la madre non avrebbe più ricevuto messaggi o chiamate intimidatori, avendo anche provveduto a disattivare i suoi profili nei vari portali mediatici ed il suo numero di telefono, cambiando pure quest'ultimo ed il telefono. Dopo aver venduto il (...) del padre, nel (...) mese del 2016, l'interessato con la madre, il fratello e la sorella avrebbero lasciato il Paese d'origine, per poter vivere in tranquillità e sicurezza. Arrivati al confine tra il K._______ e l'E._______, durante un controllo delle guardie di confine (...), il richiedente sarebbe stato separato dagli altri membri famigliari, i quali avrebbero fatto ritorno a D._______, sempre nella stessa abitazione di "C._______", ove tutt'ora risiederebbero. A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato delle fotocopie del suo passaporto, della sua taskara, di un timbro (cfr. atti SEM n. [...]-15/2, n. 17/1, n. 26/3), nonché di tre fotografie che raffigurerebbero la porta d'entrata di casa sua forzata (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 6 e atto SEM n. [...]-49/-). E. Con decisione del 17 giugno 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-52/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Sempre nella data summenzionata, l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-54/1). G. Il (...), il succitato è stato visitato per riferito dolore intermittente al cuore, con diagnosi di toracalgia muscolo-scheletrica, e la prescrizione di assunzione per sette giorni del farmaco "(...)" (cfr. atto SEM n. [...]-53/2). H. Con ricorso del 16 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo; in primo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; ed in secondo subordine al rinvio degli atti alla SEM per un supplemento istruttorio. Altresì, egli ha presentato istanza d'assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso, egli ha allegato quali ulteriori documenti: copia di un certificato di lavoro del (...) di (...) inerente la madre dell'interessato ed in lingua inglese; copia di un'asserita tessera di partito del padre dell'interessato in lingua straniera; copia di un asserito mandato d'arresto datato (...) inerente l'interessato ed in lingua straniera con annessa una scheda descrittiva di traduzione dello stesso documento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene innanzitutto che le dichiarazioni dell'insorgente siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Questo in quanto, in primo luogo il suo resoconto inerente le circostanze dell'irruzione in casa sua risulterebbe essere vago, stereotipato oltreché incoerente. Inerente tale evento, neppure le fotocopie delle fotografie depositate agli atti, sarebbero di supporto alle sue asserzioni, in quanto le stesse potrebbero raffigurare una qualsiasi porta forzata, in seguito ad un'irruzione qualunque, nonché egli non avrebbe consegnato altre prove fotografiche specifiche circa la sua abitazione, per rendere credibili le stesse. In secondo luogo, neppure la narrazione in relazione alle minacce che avrebbe ricevuto la madre, che sarebbero riconducibili ai suoi datori di lavoro ed alla scomparsa del padre dell'interessato, non sarebbe da considerare plausibile, poiché frutto di mere supposizioni del ricorrente inerente gli autori dei messaggi scritti alla madre. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto le altre allegazioni dell'insorgente relative la sua fuga dall'Afghanistan assieme alla sua famiglia, per poter vivere in sicurezza e tranquillità in seguito alla scomparsa del padre ed alle minacce ricevute dalla madre, come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, egli non avrebbe mai riscontrato alcun problema personale né con le autorità del suo Paese d'origine, né con terze persone. Inoltre, in seguito al loro trasferimento nella zona di "C._______" e sino all'espatrio, lui e la sua famiglia avrebbero potuto vivere a D._______ senza alcuna problematica. Quivi, risiederebbero ancora i suoi famigliari, dopo il tentativo d'espatrio. Seppur limitando i loro spostamenti, essi vi vivrebbero senza alcun problema. Le minacce fumose ricevute dalla madre da parte di ignoti, prima del loro trasferimento a C._______, non costituirebbero quindi un pregiudizio pertinente ai sensi dell'asilo, né sarebbero atte a lasciar presagire la concretizzazione di misure persecutorie nei confronti dell'interessato in Afghanistan.

E. 4.2 Con il suo gravame, il ricorrente osserva dapprima come la verosimiglianza e la coerenza delle sue asserzioni andrebbero considerate globalmente, ovvero tenendo conto nel complesso, della situazione in cui avrebbe vissuto in patria: di costante timore per la sua vita ed incolumità fisica. In seguito, egli contesta alcune considerazioni esposte dall'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei suoi asserti. Riguardo alle dichiarazioni da lui rese circa l'irruzione a casa sua, le stesse sarebbero da ritenere come coerenti fra loro, e pertanto tale circostanza sarebbe dovuta essere valutata a suo favore. Altresì, il motivo per il quale egli non avrebbe ripetuto nuovamente quanto esposto nella prima audizione in merito all'incursione al suo domicilio, sarebbe da ricercare nel fatto che egli non lo ritenesse necessario, in quanto già spiegato in precedenza. Per quanto poi atterrebbe gli individui che avrebbero minacciato la madre, egli lo avrebbe spiegato in modo limpido e sarebbe peraltro palese che si tratti dei dipendenti dell'(...) dove la madre lavorava, anche se i malviventi non avrebbero mai firmato i messaggi inviati. I mezzi di prova da lui prodotti andrebbero vieppiù considerati nel contesto delle sue allegazioni, concorrendo alla dimostrazione della verosimiglianza delle stesse. Infine denota che, anche se egli non fosse stato molto chiaro nelle sue asserzioni, ciò sarebbe imputabile all'avviso tardivo della tenuta dell'audizione ed al fatto che sarebbe stato durante la stessa molto preoccupato per la genitrice, all'epoca malata di Coronavirus (detto anche Covid-19). Proseguendo, l'insorgente ritiene che avrebbe un fondato timore di essere esposto a pericolo di vita se rientrasse in Afghanistan. Invero, il datore di lavoro della madre, sarebbe una persona molto potente e pericolosa. Lo stesso sarebbe pure il vice-presidente del partito sunnita L._______, storicamente in conflitto con il partito sciita, del quale suo padre ne avrebbe fatto parte, nonché il signor H._______ ne sarebbe tutt'ora il presidente e collaborerebbe quotidianamente con il presidente afghano. A mente sua, poiché dopo la morte del padre egli dovrebbe sostituirlo all'interno del partito, il "signor M._______" lo cercherebbe per fargli fare la stessa fine del padre. Tali sue asserzioni sarebbero pure confermate dal mandato d'arresto emesso nei suoi confronti su richiesta del precitato e recuperato dalla madre al loro vecchio indirizzo. Egli ritiene pertanto, che la decisione della SEM si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto dei suoi asserti, che non li abbia analizzati nella loro globalità ed in rapporto con la situazione politica del suo Paese d'origine.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le sue allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni incoerenti, inconsistenti ed illogiche; nonché gli elementi di prova presentati non sono atti a corroborare la credibilità delle stesse.

E. 6.2 A titolo esemplificativo, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, quest'ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni discrepanti sia riguardo i fautori dei messaggi minatori inviati alla madre dell'interessato, che inerente la sequenza temporale tra la presunta scomparsa del padre ed il trasferimento dell'interessato con la famiglia in un'altra zona di D._______, come pure i problemi che avrebbero riscontrato dopo l'irruzione in casa loro. Invero, egli ha dapprima riferito che i messaggi ricevuti inizialmente dalla madre sarebbero stati ascrivibili ad "J._______" (cfr. verbale 2, D20, pag. 4), braccio destro del direttore del (...) per il quale la madre lavorava, di nome H._______ (cfr. verbale 2, D20, pag. 3 seg.). Quando poi, invece, ascrive gli stessi probabilmente a delle persone alle dipendenze di "J._______" (o "M._______", nel ricorso) - il quale avrebbe svolto un ruolo differente da quanto annunciato in precedenza, ovvero il direttore generale della (...) dove lavorava la madre, mentre che H._______ sarebbe stato il presidente della stessa azienda (cfr. verbale 3, D42 segg., pag. 5) - anche se gli stessi non erano firmati, poiché i messaggi sarebbero venuti da numeri appartenenti alla medesima (...) (cfr. verbale 3, D44 segg., pag. 5 seg.). Circa invece lo spazio temporale che sarebbe intercorso tra il supposto rapimento del padre ed il loro trasloco a C._______, nel suo racconto libero il ricorrente ha dapprima sostenuto essere trascorsi soltanto due giorni, poiché erano molto preoccupati ed avevano molta paura, e quindi si sarebbero trasferiti immediatamente, denunciando soltanto successivamente l'evento della sparizione del padre in polizia (cfr. verbale 2, D21, pag. 4). Allorché invece, su quesito puntuale e poco più avanti nella medesima audizione, egli ha narrato che già quando si trovavano a (...) si sarebbero recati due volte per sporgere denuncia riguardo gli avvenimenti successi (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 8 seg.), mentre il trasferimento a C._______, sarebbe avvenuto circa due settimane dopo l'irruzione nella loro abitazione (cfr. verbale 2, D72, pag. 10). Per di più, egli ha dapprima sostenuto che dal giorno dell'irruzione sino al giorno in cui avrebbero lasciato l'Afghanistan, avrebbero ricevuto degli SMS e delle telefonate minacciose, non riscontrando però altre problematiche (cfr. verbale 2, D39 seg., pag. 7); quando invece, senza alcuna spiegazione, egli ha in seguito riferito che avrebbero saputo dopo essersi trasferiti a C._______, che essi sarebbero stati ricercati presso i loro vicini (cfr. verbale 3, D57, pag. 7). Infine, si rileva come la copia del certificato di lavoro della madre, presentato dal ricorrente a supporto delle sue asserzioni con il gravame, più che sostenere il suo racconto, instilla ulteriori maggiori dubbi circa la credibilità dello stesso. Invero, il contenuto del documento risulta in contrasto palese con quanto affermato dall'insorgente, sia riguardo al periodo in cui si sarebbero svolti i fatti determinanti il suo espatrio, che riguardo il movente dei medesimi. In primo luogo, il certificato prodotto è datato (...), periodo successivo all'espatrio del ricorrente asserito essere avvenuto nel (...) del 2016 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5; atto SEM n. [...]-15/2; verbale 2, D8, pag. 2; D21, pag. 4 e D37, pag. 6); allorché invece il ricorrente aveva dichiarato durante le sue audizioni, che la madre non avrebbe più avuto alcun contatto con il suo ex datore di lavoro, né dopo il loro trasferimento a C._______, né da quando ella era ritornata a D._______ (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 10; verbale 3, D57, pag. 7). Altresì, il periodo nel quale la genitrice avrebbe lavorato per (...), sarebbe secondo il documento prodotto nel periodo tra il (...) ed il (...), quando invece gli eventi determinanti l'espatrio del ricorrente e dei suoi famigliari - ovvero la presunta sparizione del padre nonché le minacce e le telefonate intimidatorie ricevute - sarebbero ascrivibili all'(...) mese del 2015, circostanze dopo le quali la madre non avrebbe più lavorato, anzi si sarebbe addirittura trasferita in altra casa e non annunciata per non farsi ritrovare dal suo ex datore di lavoro, evitando gli spostamenti, oltreché tentando l'espatrio (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 3 segg.; verbale 3, D13, pag. 3 e D54 segg., pag. 7).

E. 6.3 Come a ragione poi considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni del ricorrente risultano pure generiche e stereotipate per quanto attiene il racconto dell'irruzione che sarebbe intervenuta presso il domicilio familiare e la sparizione del padre, come pure l'insorgente avrebbe reso un esposto confuso di chi sarebbero gli autori delle minacce rivolte alla madre. Per il resto, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla decisione avversata (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] per rinvio dell'art. 6 LAsi), che risulta in merito a tali punti sufficientemente dettagliata e corretta. Le considerazioni esposte nel gravame dall'insorgente, per la loro genericità ed inconsistenza, non sono atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale circa quanto sopra. In particolare, la spiegazione fornita con il ricorso riguardo il fatto che lui non sarebbe stato particolarmente chiaro nell'esposizione delle sue dichiarazioni poiché sarebbe stato avvisato dell'audizione all'ultimo momento, altresì essendo molto preoccupato per la madre malata all'epoca di Covid-19, risulta prettamente interlocutoria e non fondata su alcun elemento concreto. Invero, interrogato specificatamente riguardo i suoi famigliari, egli non ha mai riferito nel corso delle audizioni che la madre sarebbe stata malata di Coronavirus, malgrado la sentisse anche giornalmente (cfr. verbale 3, D7 seg., pag. 2). Non è inoltre rilevabile alcun indizio nei verbali d'audizione resi, che facciano trapelare uno stato particolarmente ansioso del ricorrente - che peraltro ha dichiarato di sentirsi benissimo nell'audizione del (...) maggio 2020 (cfr. verbale 2, D76, pag. 11) - che possano aver pregiudicato la coerenza o la chiarezza delle sue asserzioni, avendo peraltro egli potuto esporre - anche lungamente e più volte - i suoi motivi d'asilo nel corso degli stessi verbali.

E. 6.4 Sono inoltre rilevabili nelle asserzioni presentate dal ricorrente nel corso di procedura, diverse illogicità che ne minano fortemente la loro credibilità. A titolo d'esempio, appare contrario alla logica dell'agire, che d'un canto l'interessato affermi che dopo la presunta irruzione al loro domicilio, lui con la madre ed i fratelli si sarebbero trasferiti in un luogo non registrato dal governo afghano (cfr. verbale 2, D21, pag. 4), nonché che i suoi famigliari vivrebbero, tutt'ora, nascosti ed in clandestinità (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 10; verbale 3, D46, pag. 6). D'altro canto, alleghi invece che essi si sarebbero recati in polizia per denunciare gli eventi a loro accaduti, anche dopo il loro trasferimento a C._______ (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 8), di fatto smentendo quindi il loro presunto vivere nascosti anche dalle autorità. Poco plausibile sembra inoltre il modus operandi dei presunti autori delle telefonate e delle minacce alla madre, che se veramente avessero voluto incontrare la medesima ed i suoi famigliari dopo la sparizione del padre, avrebbero per lo meno indicato chiaramente il luogo e l'orario di ritrovo agli stessi e non, come sempre affermato dall'interessato nei suoi verbali d'audizione, in una generica e non meglio specificata ubicazione (cfr. verbale 2, D51, pag. 8 e D68, pag. 10; verbale 3, D35, pag. 5). Per di più, se veramente dei malviventi avessero loro voluto portare pregiudizio (cfr. verbale 2, D21, pag. 4; verbale 3, D35, pag. 5 e D46, pag. 6) - in particolare se mandatati dai datori di lavoro della madre, persone potenti ed influenti come asserito dal ricorrente anche nel gravame - non avrebbero atteso che essi andassero da loro, che potessero tranquillamente trasferirsi in altra abitazione e vendere in seguito il (...) appartenente al padre dell'interessato, senza ricercarli fattivamente ed immantinente.

E. 6.5 Infine, appaiono tardive e poco plausibili le allegazioni ricorsuali circa il fatto che l'insorgente sarebbe stato ricercato dal "signor M._______", il quale avrebbe addirittura fatto spiccare nei suoi confronti un mandato d'arresto, per il solo motivo che egli dovrebbe sostituire il padre nel suo ruolo per il partito sciita. Delle stesse asserzioni, non vi è invero alcuna menzione nei verbali d'audizione del ricorrente, il quale ha invece asserito di non aver mai riscontrato in patria alcuna problematica personale con le autorità afghane o con terze persone (cfr. verbale 2, D28 seg., pag. 6), ed ha sempre ricondotto le sue problematiche all'attività esercitata dalla madre, e non invece ad un motivo di tipo politico, come allegato nel gravame. Peraltro, nel ricorso egli non spiega neppure quale sarebbe stata la funzione del padre svolta nel partito sciita - che non viene neanche nominato - da dover interessare a tal punto "M._______", da volerlo arrestare. Inoltre, in relazione alla fotocopia del presunto mandato d'arresto in lingua straniera prodotta dal ricorrente con il gravame, oltreché facilmente falsificabile trattandosi di una mera copia, non appare plausibile che dopo più di (...) anni dall'espatrio del ricorrente, e dagli eventi che avrebbero interessato la sua famiglia, venga emanato un tale ordine di arresto (datato [...]), senza peraltro specificarne i motivi dello stesso. Le dichiarazioni del ricorrente in merito, appaiono pertanto inverosimili ed al limite della temerarietà, in quanto paiono essere state confezionate unicamente ai meri fini di causa, per poter beneficiare di un apprezzamento più favorevole della sua domanda d'asilo.

E. 6.6 Visto quanto precede, le asserzioni rese dal ricorrente in corso di procedura risultano nel loro complesso inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 7 Per quanto attiene la pertinenza in materia d'asilo delle ulteriori allegazioni dell'insorgente, a fronte dell'inverosimiglianza sopra rilevata, si ritiene di poter rinviare integralmente a quanto già motivato compiutamente e dettagliatamente dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6), non essendo peraltro ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che possano mutare tale valutazione. A titolo abbondanziale, si rileva come il Tribunale ha già avuto l'occasione di ritenere che gli hazara non sono un gruppo sociale determinato che adempie alle condizioni di una persecuzione collettiva, la quale sola appartenenza fonderebbe un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze E-1328/2019 del 27 maggio 2020 consid. 4.2 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Il fatto da egli allegato che non avrebbe potuto partecipare ad una competizione in N._______ a causa della sua appartenenza all'etnia hazara (cfr. verbale 3, D37 segg., pag. 5), quandanche fosse ritenuto verosimile, non risulta pacificamente essere stato un pregiudizio serio di particolare intensità tanto da dover essere ritenuto rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2). Stessa argomentazione vale per le sottomissioni delle quali egli sarebbe stato vittima come le altre persone della sua stessa etnia in Afghanistan (cfr. verbale 3, D40, pag. 5), le quali, per la loro genericità, non sono atte a fondare un timore di subire dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi.

E. 8 In definitiva, v'è dunque da tutelare la conclusione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza e l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessato. Per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo, in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.3 In tale contesto si rileva come nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Quest'ultimo è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA, n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Segnatamente, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà, per logica conseguenza, legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

E. 10.4 Nella decisione sindacata, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione in Afghanistan inammissibile ed inesigibile. Segnatamente, egli motiva l'illeceità dell'esecuzione della misura, sostenendo che nel predetto Paese egli non potrebbe farvi ritorno nella dignità e nella sicurezza, nonché rischierebbe di essere sottoposto a dei trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU. Circa l'inesigibilità dell'esecuzione del provvedimento, il ricorrente ritiene che non vi sarebbero dei fattori eccezionalmente favorevoli per un suo ritorno a D._______. Invero, la sua famiglia vivrebbe nascosta, non uscendo quasi mai, e senza poter esercitare alcuna attività lucrativa che possa contribuire al loro sostentamento. Essi vivrebbero unicamente tramite le liberalità elargite dallo zio residente in O._______, le quali però potrebbero cessare in ogni momento.

E. 10.5 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti, non è riuscito a rendere verosimile o a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi sopra enucleati (cfr. consid. 6 e 7), non v'è nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. Le censure ricorsuali, generiche e prive di qualsivoglia ulteriore elemento, non sono atte a mutare tale conclusione. Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso l'Afghanistan, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 10.6.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.6.2 Nell'ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del Paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 consid. 6.2.2 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 che aggiorna l'analisi della situazione in Afghanistan esposta nella DTAF 2011/7). Per quanto concerne la (...) di D._______, la giurisprudenza ha nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 precitata, statuito che sia la situazione securitaria, dovuta alla situazione di incertezza ed ai molti attentati, che la situazione umanitaria, in particolare dovuta all'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono nettamente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Per quanto concerne la rete sociale, essa deve essere in grado di offrire adeguati alloggio, assistenza, così come aiuto per una reintegrazione sociale ed economica (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1).

E. 10.6.3 Nel caso in esame, il ricorrente si è dichiarato originario della (...) di D._______. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta di regola inesigibile. Occorre però verificare se, nel caso specifico, vi siano un insieme di circostanze particolari favorevoli che possano eccezionalmente rendere esigibile l'esecuzione del suo allontanamento, in linea con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 10.6.2). Va a tal proposito rilevato dapprima che il ricorrente è giovane ed in buona salute, non avendo il ricorrente preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti), non avendo segnatamente avuto alcun seguito il problema di toracalgia muscolo-scheletrica, curata con un trattamento della durata di sette giorni, e segnalata con rapporto medico del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-53/2). L'insorgente non ha inoltre persone dipendenti a carico né in Svizzera come neppure nel suo paese d'origine. Inoltre, si può partire dal presupposto che egli abbia vissuto per lungo tempo nella (...), avendo trascorsi i suoi anni di permanenza in Afghanistan, ovvero pari a circa almeno (...) anni (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2), in compagnia per lo meno della sua famiglia nucleare (cfr. verbale 2, D9 segg., pag. 2 seg.). A D._______ avrebbe pure frequentato le scuole sino alla decima classe, disponendo quindi di una buona formazione, come pure sarebbe stato membro quale (...) della (...) dell'Afghanistan, per la quale avrebbe svolto anche varie (...) - anche all'estero - come pure percepito un piccolo salario (cfr. verbale 3, D14 segg., pag. 3 seg.). Nonostante la giovane età dispone pertanto di un sufficiente bagaglio d'esperienza formativa e lavorativa, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che egli possa trovare degli sbocchi lavorativi nella (...) senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale. Per lo meno l'abitazione dove viveva nella zona di (...), risulta poi essere tutt'ora di proprietà della famiglia, essendo che lo stesso ricorrente nel gravame, riferisce che la madre si sarebbe recata presso la loro vecchia abitazione per ritirare la posta ivi presente (cfr. ricorso p.to 3), nonché i suoi famigliari vivrebbero ancora in un'abitazione a C._______ (cfr. verbale 2, D9 segg., pag. 2). Questo, malgrado egli asserisca che a causa delle ristrettezze finanziarie - dovute alla contingenza del Coronavirus - gli stessi si troverebbero costretti a cambiare spesso casa (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute. Senonché, l'insorgente ritiene nel gravame di non disporre di una rete sociale in loco che potrebbe garantirgli il sufficiente sostentamento ed aiuto. Al riguardo, occorre dapprima osservare che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni contraddittorie, incoerenti ed illogiche in merito a degli aspetti centrali circa i suoi motivi d'espatrio (cfr. supra consid. 6), che hanno riguardato anche, ed in modo particolare, entrambi i suoi genitori. Inoltre nelle dichiarazioni dell'insorgente, sono presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, sia inerenti i fatti che sarebbero successi in seguito al suo espatrio - come la malattia della madre o le ricerche effettuate nei suoi confronti da M._______ nel suo Paese d'origine (cfr. supra consid. 6.3 e consid. 6.5) - che, quandanche non risulterebbero strettamente relazionabili alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessato (cfr. supra consid. 10.3). Si può quindi a giusto titolo, concludere in specie che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, egli ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli - nella fattispecie di una rete sociale appropriata - richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo di dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza dei medesimi, ed in presenza - come in casu - di un'istruzione completa dei fatti determinanti. Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie incoerenze relative ai fatti determinanti il suo espatrio, ed in modo particolare legati all'attività lavorativa della madre ed alla conseguente sparizione del padre, siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire come il ricorrente, a parte già quanto sopra rilevato in merito, possa sopperire ai suoi bisogni primari e che possa disporre di una rete sociale sufficiente a D._______. Dalle sue allegazioni, la sua famiglia (madre, sorella e fratello) beneficia tutt'ora di una sistemazione abitativa, come pure di un supporto economico regolare da parte dello zio vivente in O._______ (cfr. verbale 2, D11 segg., pag. 3; verbale 3, D4 segg., pag. 2). Vi sono pure degli indizi concreti indicanti che la famiglia nucleare del ricorrente, non sarebbe così indigente e sola come vorrebbe far credere l'insorgente nelle allegazioni rese in corso di procedura. Invero, essa può tutt'ora contare sul sostegno da parte di altre persone - non si esclude in tal senso neppure che abbiano dei famigliari presenti a D._______ -, malgrado le affermazioni contrarie del ricorrente (cfr. verbale 2, D18, pag. 3), o facendo capo direttamente ai loro guadagni, per mutare l'abitazione in Afghanistan (cfr. verbale 3, D3, pag. 2). Inoltre, stante le affermazioni non veritiere dell'insorgente sia circa le problematiche lavorative avute dalla madre - che dal mezzo di prova prodotto con il gravame appare aver perlomeno lavorato quale (...) almeno sino (...) - sia in relazione con l'irruzione in casa che avrebbe comportato la sparizione del padre, sia quest'ultimo che la madre, potrebbero di fatto esercitare tutt'ora un'attività lucrativa ed avere delle entrate sufficienti per sopperire ai loro bisogni, come in passato (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3; verbale 3, D16, pag. 3). In tal senso, con la formazione e l'esperienza già accumulate dall'insorgente, egli potrà pure contare su questi ultimi per un aiuto nella sua reintegrazione dal profilo lavorativo. Non vi è pertanto modo di dubitare che egli possa essere in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali, facendo eventualmente capo anche ai sostegni della parentela presente all'estero (cfr. verbale 2, D11 e D18, pag. 3), nonché vi sono indizi sufficienti che lascino presagire che egli disponga di una rete sociale in Afghanistan che possa supportarlo anche per la sua reintegrazione.

E. 10.6.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-mento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 10.7 In ultima analisi, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus, non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto di carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-1730/2018 del 14 luglio 2020 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati).

E. 10.8 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3621/2020 Sentenza del 22 luglio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 17 giugno 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/3). Il (...), egli ha sottoscritto la relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-10/1). B. Nel corso del verbale d'audizione di rilevamento dei dati personali del (...) gennaio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-11/8; di seguito: verbale 1), il richiedente asilo ha segnatamente narrato di essere di etnia hazara, con ultimo domicilio nel Paese d'origine a B._______, C._______ (D._______), nonché di essere espatriato dall'Afghanistan nel (...) del 2016 verso l'E._______, per poi entrare in F._______ e successivamente, nel (...) 2019, in G._______. C. Sentito in particolare riguardo al suo stato di salute durante il colloquio Dublino del (...) gennaio 2020, egli ha riferito di sentire un po' di dolore al cuore, ma non avrebbe informato della stessa problematica l'infermeria del (...) ove risiede, in quanto il dolore sarebbe nel frattempo diminuito ed in generale godrebbe di buona salute (cfr. atto SEM n. [...]-15/2). Ai fini di accertare la provenienza e l'identità del richiedente, l'autorità di prime cure ha effettuato, in data (...) febbraio 2020, un esame e la presa di fotografie dei tatuaggi e delle cicatrici dell'interessato; mentre che ad un controllo del contenuto del suo telefono portatile quest'ultimo si è opposto (cfr. atti SEM n. [...]-21/1, n. 22/2 e n. 23/2). D. A seguito della chiusura della procedura Dublino (cfr. atto SEM n. [...]-31/1).), il (...) maggio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-40/12; di seguito: verbale 2), rispettivamente l'(...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-42/9; di seguito: verbale 3), il richiedente è stato questionato segnatamente in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle predette audizioni egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato in E._______, e dopo (...) anni trascorsi in quest'ultimo Paese, si sarebbe trasferito con la famiglia in Afghanistan, a D._______, dapprima nella zona di "(...)" ed a partire dal nono mese del 2016 nella zona di "C._______". Egli ha riferito che la madre sarebbe stata impiegata quale (...) per l'(...)"(...)" a partire dal 2013, azienda che avrebbe avuto quale presidente "H._______", al tempo anche sindaco della provincia di I._______, persona molto potente che gestirebbe pure la mafia del Paese. Dopo aver ricevuto delle offerte di lavoro maggiormente allettanti dal profilo finanziario, la madre avrebbe voluto cambiare datore di lavoro, ma avrebbe iniziato a ricevere dei messaggi minacciosi tramite il suo telefono da parte di "J._______", braccio destro del datore di lavoro della stessa nonché direttore generale della (...), rispettivamente da persone dipendenti dello stesso (cfr. verbale 3, D44, pag. 5), perché ella non lasciasse l'azienda. Un giorno, avuto conoscenza di tali messaggi, il padre del richiedente si sarebbe recato presso il posto di lavoro della moglie ed avrebbe denunciato pubblicamente l'agire nei confronti della medesima da parte del datore di lavoro, venendo pure filmato. Nell'(...) mese del 2015, dopo che l'interessato era rientrato a casa da un allenamento di (...) - disciplina sportiva che egli praticava in seno alla (...) dell'Afghanistan -, avrebbe trovato la madre svenuta, i fratelli in lacrime e la casa in disordine, oltreché la porta di casa distrutta. La madre gli avrebbe riferito che il padre sarebbe stato rapito dal suo datore di lavoro che aveva fatto irruzione in casa in loro assenza. Ella avrebbe difatti ricevuto in seguito a tali eventi diversi messaggi e telefonate da parte di persone mandatate dal suo ex datore di lavoro come pure da "J._______", che le avrebbero ingiunto di recarsi da loro con tutta la sua famiglia, se ella desiderava rivedere il marito. In seguito, essi avrebbero cercato di denunciare tali circostanze alle autorità afghane, che però non avrebbero dato loro ascolto, non appena sentivano i nomi importanti delle persone coinvolte. Dopo due giorni, rispettivamente due settimane, dall'irruzione presso il loro domicilio, il richiedente con gli altri membri famigliari si sarebbero trasferiti in una casa nella zona di "C._______" (situata sempre nella [...] di D._______), ove la madre non avrebbe più ricevuto messaggi o chiamate intimidatori, avendo anche provveduto a disattivare i suoi profili nei vari portali mediatici ed il suo numero di telefono, cambiando pure quest'ultimo ed il telefono. Dopo aver venduto il (...) del padre, nel (...) mese del 2016, l'interessato con la madre, il fratello e la sorella avrebbero lasciato il Paese d'origine, per poter vivere in tranquillità e sicurezza. Arrivati al confine tra il K._______ e l'E._______, durante un controllo delle guardie di confine (...), il richiedente sarebbe stato separato dagli altri membri famigliari, i quali avrebbero fatto ritorno a D._______, sempre nella stessa abitazione di "C._______", ove tutt'ora risiederebbero. A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato delle fotocopie del suo passaporto, della sua taskara, di un timbro (cfr. atti SEM n. [...]-15/2, n. 17/1, n. 26/3), nonché di tre fotografie che raffigurerebbero la porta d'entrata di casa sua forzata (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 6 e atto SEM n. [...]-49/-). E. Con decisione del 17 giugno 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-52/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Sempre nella data summenzionata, l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-54/1). G. Il (...), il succitato è stato visitato per riferito dolore intermittente al cuore, con diagnosi di toracalgia muscolo-scheletrica, e la prescrizione di assunzione per sette giorni del farmaco "(...)" (cfr. atto SEM n. [...]-53/2). H. Con ricorso del 16 luglio 2020 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo; in primo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; ed in secondo subordine al rinvio degli atti alla SEM per un supplemento istruttorio. Altresì, egli ha presentato istanza d'assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali e del relativo anticipo; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso, egli ha allegato quali ulteriori documenti: copia di un certificato di lavoro del (...) di (...) inerente la madre dell'interessato ed in lingua inglese; copia di un'asserita tessera di partito del padre dell'interessato in lingua straniera; copia di un asserito mandato d'arresto datato (...) inerente l'interessato ed in lingua straniera con annessa una scheda descrittiva di traduzione dello stesso documento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene innanzitutto che le dichiarazioni dell'insorgente siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Questo in quanto, in primo luogo il suo resoconto inerente le circostanze dell'irruzione in casa sua risulterebbe essere vago, stereotipato oltreché incoerente. Inerente tale evento, neppure le fotocopie delle fotografie depositate agli atti, sarebbero di supporto alle sue asserzioni, in quanto le stesse potrebbero raffigurare una qualsiasi porta forzata, in seguito ad un'irruzione qualunque, nonché egli non avrebbe consegnato altre prove fotografiche specifiche circa la sua abitazione, per rendere credibili le stesse. In secondo luogo, neppure la narrazione in relazione alle minacce che avrebbe ricevuto la madre, che sarebbero riconducibili ai suoi datori di lavoro ed alla scomparsa del padre dell'interessato, non sarebbe da considerare plausibile, poiché frutto di mere supposizioni del ricorrente inerente gli autori dei messaggi scritti alla madre. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto le altre allegazioni dell'insorgente relative la sua fuga dall'Afghanistan assieme alla sua famiglia, per poter vivere in sicurezza e tranquillità in seguito alla scomparsa del padre ed alle minacce ricevute dalla madre, come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, egli non avrebbe mai riscontrato alcun problema personale né con le autorità del suo Paese d'origine, né con terze persone. Inoltre, in seguito al loro trasferimento nella zona di "C._______" e sino all'espatrio, lui e la sua famiglia avrebbero potuto vivere a D._______ senza alcuna problematica. Quivi, risiederebbero ancora i suoi famigliari, dopo il tentativo d'espatrio. Seppur limitando i loro spostamenti, essi vi vivrebbero senza alcun problema. Le minacce fumose ricevute dalla madre da parte di ignoti, prima del loro trasferimento a C._______, non costituirebbero quindi un pregiudizio pertinente ai sensi dell'asilo, né sarebbero atte a lasciar presagire la concretizzazione di misure persecutorie nei confronti dell'interessato in Afghanistan. 4.2 Con il suo gravame, il ricorrente osserva dapprima come la verosimiglianza e la coerenza delle sue asserzioni andrebbero considerate globalmente, ovvero tenendo conto nel complesso, della situazione in cui avrebbe vissuto in patria: di costante timore per la sua vita ed incolumità fisica. In seguito, egli contesta alcune considerazioni esposte dall'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei suoi asserti. Riguardo alle dichiarazioni da lui rese circa l'irruzione a casa sua, le stesse sarebbero da ritenere come coerenti fra loro, e pertanto tale circostanza sarebbe dovuta essere valutata a suo favore. Altresì, il motivo per il quale egli non avrebbe ripetuto nuovamente quanto esposto nella prima audizione in merito all'incursione al suo domicilio, sarebbe da ricercare nel fatto che egli non lo ritenesse necessario, in quanto già spiegato in precedenza. Per quanto poi atterrebbe gli individui che avrebbero minacciato la madre, egli lo avrebbe spiegato in modo limpido e sarebbe peraltro palese che si tratti dei dipendenti dell'(...) dove la madre lavorava, anche se i malviventi non avrebbero mai firmato i messaggi inviati. I mezzi di prova da lui prodotti andrebbero vieppiù considerati nel contesto delle sue allegazioni, concorrendo alla dimostrazione della verosimiglianza delle stesse. Infine denota che, anche se egli non fosse stato molto chiaro nelle sue asserzioni, ciò sarebbe imputabile all'avviso tardivo della tenuta dell'audizione ed al fatto che sarebbe stato durante la stessa molto preoccupato per la genitrice, all'epoca malata di Coronavirus (detto anche Covid-19). Proseguendo, l'insorgente ritiene che avrebbe un fondato timore di essere esposto a pericolo di vita se rientrasse in Afghanistan. Invero, il datore di lavoro della madre, sarebbe una persona molto potente e pericolosa. Lo stesso sarebbe pure il vice-presidente del partito sunnita L._______, storicamente in conflitto con il partito sciita, del quale suo padre ne avrebbe fatto parte, nonché il signor H._______ ne sarebbe tutt'ora il presidente e collaborerebbe quotidianamente con il presidente afghano. A mente sua, poiché dopo la morte del padre egli dovrebbe sostituirlo all'interno del partito, il "signor M._______" lo cercherebbe per fargli fare la stessa fine del padre. Tali sue asserzioni sarebbero pure confermate dal mandato d'arresto emesso nei suoi confronti su richiesta del precitato e recuperato dalla madre al loro vecchio indirizzo. Egli ritiene pertanto, che la decisione della SEM si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto dei suoi asserti, che non li abbia analizzati nella loro globalità ed in rapporto con la situazione politica del suo Paese d'origine. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Il Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le sue allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni incoerenti, inconsistenti ed illogiche; nonché gli elementi di prova presentati non sono atti a corroborare la credibilità delle stesse. 6.2 A titolo esemplificativo, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, quest'ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni discrepanti sia riguardo i fautori dei messaggi minatori inviati alla madre dell'interessato, che inerente la sequenza temporale tra la presunta scomparsa del padre ed il trasferimento dell'interessato con la famiglia in un'altra zona di D._______, come pure i problemi che avrebbero riscontrato dopo l'irruzione in casa loro. Invero, egli ha dapprima riferito che i messaggi ricevuti inizialmente dalla madre sarebbero stati ascrivibili ad "J._______" (cfr. verbale 2, D20, pag. 4), braccio destro del direttore del (...) per il quale la madre lavorava, di nome H._______ (cfr. verbale 2, D20, pag. 3 seg.). Quando poi, invece, ascrive gli stessi probabilmente a delle persone alle dipendenze di "J._______" (o "M._______", nel ricorso) - il quale avrebbe svolto un ruolo differente da quanto annunciato in precedenza, ovvero il direttore generale della (...) dove lavorava la madre, mentre che H._______ sarebbe stato il presidente della stessa azienda (cfr. verbale 3, D42 segg., pag. 5) - anche se gli stessi non erano firmati, poiché i messaggi sarebbero venuti da numeri appartenenti alla medesima (...) (cfr. verbale 3, D44 segg., pag. 5 seg.). Circa invece lo spazio temporale che sarebbe intercorso tra il supposto rapimento del padre ed il loro trasloco a C._______, nel suo racconto libero il ricorrente ha dapprima sostenuto essere trascorsi soltanto due giorni, poiché erano molto preoccupati ed avevano molta paura, e quindi si sarebbero trasferiti immediatamente, denunciando soltanto successivamente l'evento della sparizione del padre in polizia (cfr. verbale 2, D21, pag. 4). Allorché invece, su quesito puntuale e poco più avanti nella medesima audizione, egli ha narrato che già quando si trovavano a (...) si sarebbero recati due volte per sporgere denuncia riguardo gli avvenimenti successi (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 8 seg.), mentre il trasferimento a C._______, sarebbe avvenuto circa due settimane dopo l'irruzione nella loro abitazione (cfr. verbale 2, D72, pag. 10). Per di più, egli ha dapprima sostenuto che dal giorno dell'irruzione sino al giorno in cui avrebbero lasciato l'Afghanistan, avrebbero ricevuto degli SMS e delle telefonate minacciose, non riscontrando però altre problematiche (cfr. verbale 2, D39 seg., pag. 7); quando invece, senza alcuna spiegazione, egli ha in seguito riferito che avrebbero saputo dopo essersi trasferiti a C._______, che essi sarebbero stati ricercati presso i loro vicini (cfr. verbale 3, D57, pag. 7). Infine, si rileva come la copia del certificato di lavoro della madre, presentato dal ricorrente a supporto delle sue asserzioni con il gravame, più che sostenere il suo racconto, instilla ulteriori maggiori dubbi circa la credibilità dello stesso. Invero, il contenuto del documento risulta in contrasto palese con quanto affermato dall'insorgente, sia riguardo al periodo in cui si sarebbero svolti i fatti determinanti il suo espatrio, che riguardo il movente dei medesimi. In primo luogo, il certificato prodotto è datato (...), periodo successivo all'espatrio del ricorrente asserito essere avvenuto nel (...) del 2016 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5; atto SEM n. [...]-15/2; verbale 2, D8, pag. 2; D21, pag. 4 e D37, pag. 6); allorché invece il ricorrente aveva dichiarato durante le sue audizioni, che la madre non avrebbe più avuto alcun contatto con il suo ex datore di lavoro, né dopo il loro trasferimento a C._______, né da quando ella era ritornata a D._______ (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 10; verbale 3, D57, pag. 7). Altresì, il periodo nel quale la genitrice avrebbe lavorato per (...), sarebbe secondo il documento prodotto nel periodo tra il (...) ed il (...), quando invece gli eventi determinanti l'espatrio del ricorrente e dei suoi famigliari - ovvero la presunta sparizione del padre nonché le minacce e le telefonate intimidatorie ricevute - sarebbero ascrivibili all'(...) mese del 2015, circostanze dopo le quali la madre non avrebbe più lavorato, anzi si sarebbe addirittura trasferita in altra casa e non annunciata per non farsi ritrovare dal suo ex datore di lavoro, evitando gli spostamenti, oltreché tentando l'espatrio (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 3 segg.; verbale 3, D13, pag. 3 e D54 segg., pag. 7). 6.3 Come a ragione poi considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni del ricorrente risultano pure generiche e stereotipate per quanto attiene il racconto dell'irruzione che sarebbe intervenuta presso il domicilio familiare e la sparizione del padre, come pure l'insorgente avrebbe reso un esposto confuso di chi sarebbero gli autori delle minacce rivolte alla madre. Per il resto, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla decisione avversata (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] per rinvio dell'art. 6 LAsi), che risulta in merito a tali punti sufficientemente dettagliata e corretta. Le considerazioni esposte nel gravame dall'insorgente, per la loro genericità ed inconsistenza, non sono atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale circa quanto sopra. In particolare, la spiegazione fornita con il ricorso riguardo il fatto che lui non sarebbe stato particolarmente chiaro nell'esposizione delle sue dichiarazioni poiché sarebbe stato avvisato dell'audizione all'ultimo momento, altresì essendo molto preoccupato per la madre malata all'epoca di Covid-19, risulta prettamente interlocutoria e non fondata su alcun elemento concreto. Invero, interrogato specificatamente riguardo i suoi famigliari, egli non ha mai riferito nel corso delle audizioni che la madre sarebbe stata malata di Coronavirus, malgrado la sentisse anche giornalmente (cfr. verbale 3, D7 seg., pag. 2). Non è inoltre rilevabile alcun indizio nei verbali d'audizione resi, che facciano trapelare uno stato particolarmente ansioso del ricorrente - che peraltro ha dichiarato di sentirsi benissimo nell'audizione del (...) maggio 2020 (cfr. verbale 2, D76, pag. 11) - che possano aver pregiudicato la coerenza o la chiarezza delle sue asserzioni, avendo peraltro egli potuto esporre - anche lungamente e più volte - i suoi motivi d'asilo nel corso degli stessi verbali. 6.4 Sono inoltre rilevabili nelle asserzioni presentate dal ricorrente nel corso di procedura, diverse illogicità che ne minano fortemente la loro credibilità. A titolo d'esempio, appare contrario alla logica dell'agire, che d'un canto l'interessato affermi che dopo la presunta irruzione al loro domicilio, lui con la madre ed i fratelli si sarebbero trasferiti in un luogo non registrato dal governo afghano (cfr. verbale 2, D21, pag. 4), nonché che i suoi famigliari vivrebbero, tutt'ora, nascosti ed in clandestinità (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 10; verbale 3, D46, pag. 6). D'altro canto, alleghi invece che essi si sarebbero recati in polizia per denunciare gli eventi a loro accaduti, anche dopo il loro trasferimento a C._______ (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 8), di fatto smentendo quindi il loro presunto vivere nascosti anche dalle autorità. Poco plausibile sembra inoltre il modus operandi dei presunti autori delle telefonate e delle minacce alla madre, che se veramente avessero voluto incontrare la medesima ed i suoi famigliari dopo la sparizione del padre, avrebbero per lo meno indicato chiaramente il luogo e l'orario di ritrovo agli stessi e non, come sempre affermato dall'interessato nei suoi verbali d'audizione, in una generica e non meglio specificata ubicazione (cfr. verbale 2, D51, pag. 8 e D68, pag. 10; verbale 3, D35, pag. 5). Per di più, se veramente dei malviventi avessero loro voluto portare pregiudizio (cfr. verbale 2, D21, pag. 4; verbale 3, D35, pag. 5 e D46, pag. 6) - in particolare se mandatati dai datori di lavoro della madre, persone potenti ed influenti come asserito dal ricorrente anche nel gravame - non avrebbero atteso che essi andassero da loro, che potessero tranquillamente trasferirsi in altra abitazione e vendere in seguito il (...) appartenente al padre dell'interessato, senza ricercarli fattivamente ed immantinente. 6.5 Infine, appaiono tardive e poco plausibili le allegazioni ricorsuali circa il fatto che l'insorgente sarebbe stato ricercato dal "signor M._______", il quale avrebbe addirittura fatto spiccare nei suoi confronti un mandato d'arresto, per il solo motivo che egli dovrebbe sostituire il padre nel suo ruolo per il partito sciita. Delle stesse asserzioni, non vi è invero alcuna menzione nei verbali d'audizione del ricorrente, il quale ha invece asserito di non aver mai riscontrato in patria alcuna problematica personale con le autorità afghane o con terze persone (cfr. verbale 2, D28 seg., pag. 6), ed ha sempre ricondotto le sue problematiche all'attività esercitata dalla madre, e non invece ad un motivo di tipo politico, come allegato nel gravame. Peraltro, nel ricorso egli non spiega neppure quale sarebbe stata la funzione del padre svolta nel partito sciita - che non viene neanche nominato - da dover interessare a tal punto "M._______", da volerlo arrestare. Inoltre, in relazione alla fotocopia del presunto mandato d'arresto in lingua straniera prodotta dal ricorrente con il gravame, oltreché facilmente falsificabile trattandosi di una mera copia, non appare plausibile che dopo più di (...) anni dall'espatrio del ricorrente, e dagli eventi che avrebbero interessato la sua famiglia, venga emanato un tale ordine di arresto (datato [...]), senza peraltro specificarne i motivi dello stesso. Le dichiarazioni del ricorrente in merito, appaiono pertanto inverosimili ed al limite della temerarietà, in quanto paiono essere state confezionate unicamente ai meri fini di causa, per poter beneficiare di un apprezzamento più favorevole della sua domanda d'asilo. 6.6 Visto quanto precede, le asserzioni rese dal ricorrente in corso di procedura risultano nel loro complesso inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

7. Per quanto attiene la pertinenza in materia d'asilo delle ulteriori allegazioni dell'insorgente, a fronte dell'inverosimiglianza sopra rilevata, si ritiene di poter rinviare integralmente a quanto già motivato compiutamente e dettagliatamente dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/2, pag. 6), non essendo peraltro ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che possano mutare tale valutazione. A titolo abbondanziale, si rileva come il Tribunale ha già avuto l'occasione di ritenere che gli hazara non sono un gruppo sociale determinato che adempie alle condizioni di una persecuzione collettiva, la quale sola appartenenza fonderebbe un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenze E-1328/2019 del 27 maggio 2020 consid. 4.2 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Il fatto da egli allegato che non avrebbe potuto partecipare ad una competizione in N._______ a causa della sua appartenenza all'etnia hazara (cfr. verbale 3, D37 segg., pag. 5), quandanche fosse ritenuto verosimile, non risulta pacificamente essere stato un pregiudizio serio di particolare intensità tanto da dover essere ritenuto rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2). Stessa argomentazione vale per le sottomissioni delle quali egli sarebbe stato vittima come le altre persone della sua stessa etnia in Afghanistan (cfr. verbale 3, D40, pag. 5), le quali, per la loro genericità, non sono atte a fondare un timore di subire dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi.

8. In definitiva, v'è dunque da tutelare la conclusione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza e l'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessato. Per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo, in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 In tale contesto si rileva come nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Quest'ultimo è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA, n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Segnatamente, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà, per logica conseguenza, legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 10.4 Nella decisione sindacata, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione in Afghanistan inammissibile ed inesigibile. Segnatamente, egli motiva l'illeceità dell'esecuzione della misura, sostenendo che nel predetto Paese egli non potrebbe farvi ritorno nella dignità e nella sicurezza, nonché rischierebbe di essere sottoposto a dei trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU. Circa l'inesigibilità dell'esecuzione del provvedimento, il ricorrente ritiene che non vi sarebbero dei fattori eccezionalmente favorevoli per un suo ritorno a D._______. Invero, la sua famiglia vivrebbe nascosta, non uscendo quasi mai, e senza poter esercitare alcuna attività lucrativa che possa contribuire al loro sostentamento. Essi vivrebbero unicamente tramite le liberalità elargite dallo zio residente in O._______, le quali però potrebbero cessare in ogni momento. 10.5 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti, non è riuscito a rendere verosimile o a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi sopra enucleati (cfr. consid. 6 e 7), non v'è nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. Le censure ricorsuali, generiche e prive di qualsivoglia ulteriore elemento, non sono atte a mutare tale conclusione. Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso l'Afghanistan, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.6 10.6.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.6.2 Nell'ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del Paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 consid. 6.2.2 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 che aggiorna l'analisi della situazione in Afghanistan esposta nella DTAF 2011/7). Per quanto concerne la (...) di D._______, la giurisprudenza ha nella sua sentenza di riferimento D-5800/2016 precitata, statuito che sia la situazione securitaria, dovuta alla situazione di incertezza ed ai molti attentati, che la situazione umanitaria, in particolare dovuta all'arrivo di un alto numero di rifugiati interni, si sono nettamente aggravate (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8). Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento va pertanto ritenuta di principio inesigibile anche verso tale luogo, a meno che l'interessato possa avvalersi di un insieme di circostanze personali favorevoli quali la giovane età, l'assenza di prole, le buone condizioni di salute, l'esistenza di una solida rete di rapporti sociali e la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1; si veda anche DTAF 2011/7). Per quanto concerne la rete sociale, essa deve essere in grado di offrire adeguati alloggio, assistenza, così come aiuto per una reintegrazione sociale ed economica (cfr. sentenza del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4.1). 10.6.3 Nel caso in esame, il ricorrente si è dichiarato originario della (...) di D._______. L'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta di regola inesigibile. Occorre però verificare se, nel caso specifico, vi siano un insieme di circostanze particolari favorevoli che possano eccezionalmente rendere esigibile l'esecuzione del suo allontanamento, in linea con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 10.6.2). Va a tal proposito rilevato dapprima che il ricorrente è giovane ed in buona salute, non avendo il ricorrente preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti), non avendo segnatamente avuto alcun seguito il problema di toracalgia muscolo-scheletrica, curata con un trattamento della durata di sette giorni, e segnalata con rapporto medico del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-53/2). L'insorgente non ha inoltre persone dipendenti a carico né in Svizzera come neppure nel suo paese d'origine. Inoltre, si può partire dal presupposto che egli abbia vissuto per lungo tempo nella (...), avendo trascorsi i suoi anni di permanenza in Afghanistan, ovvero pari a circa almeno (...) anni (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2), in compagnia per lo meno della sua famiglia nucleare (cfr. verbale 2, D9 segg., pag. 2 seg.). A D._______ avrebbe pure frequentato le scuole sino alla decima classe, disponendo quindi di una buona formazione, come pure sarebbe stato membro quale (...) della (...) dell'Afghanistan, per la quale avrebbe svolto anche varie (...) - anche all'estero - come pure percepito un piccolo salario (cfr. verbale 3, D14 segg., pag. 3 seg.). Nonostante la giovane età dispone pertanto di un sufficiente bagaglio d'esperienza formativa e lavorativa, per il che non vi sono dubbi quanto al fatto che egli possa trovare degli sbocchi lavorativi nella (...) senza essere posto in una condizione di minaccia esistenziale. Per lo meno l'abitazione dove viveva nella zona di (...), risulta poi essere tutt'ora di proprietà della famiglia, essendo che lo stesso ricorrente nel gravame, riferisce che la madre si sarebbe recata presso la loro vecchia abitazione per ritirare la posta ivi presente (cfr. ricorso p.to 3), nonché i suoi famigliari vivrebbero ancora in un'abitazione a C._______ (cfr. verbale 2, D9 segg., pag. 2). Questo, malgrado egli asserisca che a causa delle ristrettezze finanziarie - dovute alla contingenza del Coronavirus - gli stessi si troverebbero costretti a cambiare spesso casa (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute. Senonché, l'insorgente ritiene nel gravame di non disporre di una rete sociale in loco che potrebbe garantirgli il sufficiente sostentamento ed aiuto. Al riguardo, occorre dapprima osservare che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni contraddittorie, incoerenti ed illogiche in merito a degli aspetti centrali circa i suoi motivi d'espatrio (cfr. supra consid. 6), che hanno riguardato anche, ed in modo particolare, entrambi i suoi genitori. Inoltre nelle dichiarazioni dell'insorgente, sono presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, sia inerenti i fatti che sarebbero successi in seguito al suo espatrio - come la malattia della madre o le ricerche effettuate nei suoi confronti da M._______ nel suo Paese d'origine (cfr. supra consid. 6.3 e consid. 6.5) - che, quandanche non risulterebbero strettamente relazionabili alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessato (cfr. supra consid. 10.3). Si può quindi a giusto titolo, concludere in specie che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, egli ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli - nella fattispecie di una rete sociale appropriata - richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo di dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza dei medesimi, ed in presenza - come in casu - di un'istruzione completa dei fatti determinanti. Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie incoerenze relative ai fatti determinanti il suo espatrio, ed in modo particolare legati all'attività lavorativa della madre ed alla conseguente sparizione del padre, siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire come il ricorrente, a parte già quanto sopra rilevato in merito, possa sopperire ai suoi bisogni primari e che possa disporre di una rete sociale sufficiente a D._______. Dalle sue allegazioni, la sua famiglia (madre, sorella e fratello) beneficia tutt'ora di una sistemazione abitativa, come pure di un supporto economico regolare da parte dello zio vivente in O._______ (cfr. verbale 2, D11 segg., pag. 3; verbale 3, D4 segg., pag. 2). Vi sono pure degli indizi concreti indicanti che la famiglia nucleare del ricorrente, non sarebbe così indigente e sola come vorrebbe far credere l'insorgente nelle allegazioni rese in corso di procedura. Invero, essa può tutt'ora contare sul sostegno da parte di altre persone - non si esclude in tal senso neppure che abbiano dei famigliari presenti a D._______ -, malgrado le affermazioni contrarie del ricorrente (cfr. verbale 2, D18, pag. 3), o facendo capo direttamente ai loro guadagni, per mutare l'abitazione in Afghanistan (cfr. verbale 3, D3, pag. 2). Inoltre, stante le affermazioni non veritiere dell'insorgente sia circa le problematiche lavorative avute dalla madre - che dal mezzo di prova prodotto con il gravame appare aver perlomeno lavorato quale (...) almeno sino (...) - sia in relazione con l'irruzione in casa che avrebbe comportato la sparizione del padre, sia quest'ultimo che la madre, potrebbero di fatto esercitare tutt'ora un'attività lucrativa ed avere delle entrate sufficienti per sopperire ai loro bisogni, come in passato (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3; verbale 3, D16, pag. 3). In tal senso, con la formazione e l'esperienza già accumulate dall'insorgente, egli potrà pure contare su questi ultimi per un aiuto nella sua reintegrazione dal profilo lavorativo. Non vi è pertanto modo di dubitare che egli possa essere in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali, facendo eventualmente capo anche ai sostegni della parentela presente all'estero (cfr. verbale 2, D11 e D18, pag. 3), nonché vi sono indizi sufficienti che lascino presagire che egli disponga di una rete sociale in Afghanistan che possa supportarlo anche per la sua reintegrazione. 10.6.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-mento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 10.7 In ultima analisi, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus, non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto di carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo la sentenza D-1730/2018 del 14 luglio 2020 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). 10.8 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

13. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: