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D-2640/2017

D-2640/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-15 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. Il 18 ottobre 2015, l'interessato, cittadino afgano di etnia uzbeca, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo essere giunto illegalmente sul suolo elvetico (cfr. atto A5, pag. 7). B. Con decisione del 5 aprile 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 maggio 2017 il richiedente asilo ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 9 maggio 2017 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. D. In data 3 luglio 2017, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente su riserva della produzione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente prodotta dall'interessato. E. Il 5 aprile 2019 il Tribunale ha retrocesso copia del gravame alla SEM per preavviso. F. Il 24 aprile 2019 la SEM ha presentato la propria risposta, poi trasmessa per conoscenza all'insorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 4 Il ricorso dell'8 maggio 2017 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.

E. 5.1 Nella propria decisione la SEM ha innanzitutto rilevato che il ricorrente avrebbe fatto valere di provenire dal villaggio di B._______, distretto di Faryab, provincia di Mazar-i-Sharif, rispettivamente da C._______, distretto di Qaisar, provincia di Faryab. Ora, ammesso che egli sia effettivamente originario della provincia di Faryab, il ritorno in tale zona dovrebbe essere considerato inesigibile a causa della situazione generale. La SEM ha poi osservato che nella Taskara versata agli atti dall'insorgente il distretto ed il villaggio menzionati dovrebbero essere D._______. L'unico punto fermo concernerebbe quindi la provincia, ossia Faryab. Sarebbe tuttavia noto che la Taskara non deterrebbe alcun valore probatorio. In specie vi sarebbero oltremodo ulteriori indicatori che priverebbero di portata tale documento. L'insorgente avrebbe inoltre reso dichiarazioni fuorvianti, insensate e contraddittorie in merito alla sua età, alla sua stessa biografia, alla sua rete famigliare nucleare ed estesa, circa l'esperienza lavorativa ed i soggiorni in altri luoghi, nonché in riferimento ai suoi motivi d'asilo. Secondo l'autorità di prima istanza, l'interessato avrebbe infatti asserito di aver lasciato l'Afghanistan a 17 anni, cosa del tutto incompatibile con l'età dichiarata al momento dell'entrata in Svizzera. Inoltre, egli non avrebbe reso spiegazioni concludenti dopo essere stato confrontato in merito alla diversa ubicazione territoriale ed amministrativa del suo villaggio. Per giunta, il richiedente asilo avrebbe addotto di essersi nascosto per mesi a Mazar-i-Sharif e a Faryab solo dopo aver esposto i suoi timori nei confronti dei Talebani. Egli avrebbe inizialmente asserito di essere analfabeta e di aver lavorato in patria unicamente come contadino ignorando la data ed il motivo della morte del padre giacché non si sarebbe preoccupato di chiedere informazioni al riguardo. Nel medesimo contesto, l'interessato avrebbe anche affermato che il genitore non avrebbe avuto fratelli o sorelle e che in patria, oltre alla madre, alla sorella ed al fratello, vivrebbe unicamente una zia materna, anch'essa residente a B._______. Sennonché, nella seconda audizione egli avrebbe dichiarato di aver svolto l'attività agricola su di un terreno appartenente ad uno zio paterno con il quale era in società. Egli avrebbe però asserito di aver iniziato tale attività all'età di 11 o 12 anni, ossia susseguentemente al decesso di tale parente. Confrontato in merito si sarebbe corretto affermando di aver collaborato con il figlio dello zio. Avrebbe poi menzionato l'esistenza di altri parenti omessi in precedenza, negando di essere stato confrontato in merito alla famiglia del padre nell'ambito dell'audizione sulle generalità. Non di meno, il richiedente avrebbe anche dichiarato, in contraddizione con quanto asserito in precedenza, di aver appreso le cause del decesso del padre, morto di cancro, dalla madre quando aveva 10 o 11 anni. Da ultimo, la SEM ha rimarcato la discordanza delle sue dichiarazioni circa i soggiorni in Iran. Su tali presupposti, l'autorità di prima istanza non ha ritenuto essere in misura di pronunciarsi in piena cognizione di causa sull'esigibilità del rinvio dell'insorgente, il quale avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare e di dire la verità. Essa ha quantomeno constatato che quest'ultimo sarebbe inequivocabilmente giovane, in buona salute ed avrebbe pure fornito indicazioni in merito ad un'alternativa interna di domicilio a Mazar-i-Sharif.

E. 5.2 Nel proprio gravame l'interessato si oppone a tale conclusione. Egli assume di aver effettivamente fornito un racconto confuso in merito alla suddivisione amministrativa dell'Afghanistan, confondendo provincie e distretti. A suo modo di vedere, sarebbe però innegabile che sulla scorta delle indicazioni fornite in corso di procedura ed indipendentemente da quanto indicato nella Taskara egli risulti originario della Provincia di Faryab. Pertanto, pur considerando la giovane età dell'insorgente e le buone condizioni di salute, l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata in ogni caso non ragionevolmente esigibile.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il quale prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 6.3 In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri (cfr. sentenza del Tribunale D-1973/2017 del 17 ottobre 2018, consid. 11.3). In tale ultima eventualità, qualora l'autorità si convinca che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-1973/2017 consid. 11, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4, E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3).

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione della SEM che respingeva la domanda d'asilo del ricorrente è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico.

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 8.3 Nell'ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017).

E. 8.4 Per quanto concerne la città di Mazar-i-Sharif, la giurisprudenza ha recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale località sia tutt'ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che, non si debba partire dall'assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno verso la stessa. In altre parole, ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli, l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile. Quali circostanze favorevoli vanno intesi gli usuali fattori già vagliati dalla giurisprudenza (segnatamente: solida rete di rapporti sociali, possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), da valutarsi nel loro insieme (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 - 7.3.8).

E. 8.5 Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario di una località sita nella provincia di Faryab. Il Tribunale, conto tenuto dell'insieme degli atti di causa ed in particolare delle asserzioni dell'insorgente, ritiene quantomeno verosimile ch'egli provenga effettivamente dal villaggio di E._______, nel distretto di Qaysar integrante la provincia di Faryab (cfr. per una localizzazione del luogo e del circondario: OCHA, Faryab Province - Reference Map, 05.01.2012, consultabile su https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-faryab-province-reference-map< ). Alla luce della predetta giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Resta dunque da determinare se l'interessato disponga o meno di un'alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStrI, cosa che presuppone l'adempimento delle sopraccitate circostanze favorevoli (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5).

E. 8.6 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essersi intrattenuto perlomeno per un certo periodo di tempo a Mazar-i-Sharif, lavorando in qualità di fruttivendolo e mantenendo persino la sua famiglia grazie a tale attività. In tale contesto egli avrebbe inoltre beneficiato di un alloggio presso il datore di lavoro (cfr. atto A18, D143-D149). L'insorgente è d'altro canto giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute.

E. 8.7 Per il resto, v'è da osservare che l'insorgente ha fornito dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche proprio in merito a degli aspetti centrali della sua biografia e dei suoi soggiorni. Egli ha inoltre inizialmente tralasciato ogni riferimento a Mazar-i-Sharif, menzionando tale luogo solo dopo essere stato questionato in merito a dove si sarebbe nascosto a causa del timore di subire atti pregiudizievoli (rivelatosi inverosimile, questione non contestata in sede ricorsuale). In tale contesto egli ha quindi dapprima ammesso di essere stato "qualche volta" a Mazar-i-Sharif, per poi precisare di avervi lavorato per due o tre mesi e ribadire di lì a poco di aver svolto l'attività di fruttivendolo per tre mesi (cfr. atto A18, pag. 13).

E. 8.8 Non di meno, il racconto del ricorrente è colmo di ulteriori elementi che lasciano presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. In primo luogo e considerato l'oggetto delle disquisizioni in questa sede, occorre rilevare che l'interessato si è contraddetto in modo lampante sulle sue permanenze all'estero. Nell'audizione sulle generalità egli ha infatti dichiarato di aver vissuto nel villaggio natale sino alla definitiva partenza dall'Afghanistan e di essersi trattenuto in Iran complessivamente per venti giorni successivamente all'espatrio, escludendo espressamente di aver dovuto fare ritorno nel paese d'origine (cfr. atto A5, pag. 4-6). Al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, l'insorgente ha però fornito tutt'altra versione dei fatti, raccontando di essere stato una prima volta in Iran per venti giorni, salvo poi venir espulso dalle autorità (cfr. atto A18, D22). In tale contesto egli ha quindi precisato che susseguentemente al rimpatrio si sarebbe intrattenuto per un mese a Faryab per poi dirigersi nuovamente in Iran, ove sarebbe questa volta rimasto per soli dieci giorni prima di recarsi in Europa (cfr. atto A18, D31, D215). Pure interlocutorie sono le sue asserzioni circa i familiari residenti nel paese d'origine. In un primo momento egli ha infatti menzionato unicamente, oltre alla madre, al fratello ed alla sorella, anche l'esistenza di una zia materna a sua volta domiciliata nel medesimo villaggio (cfr. atto A5, pag. 5). Chiamato a rendere conto delle sue attività lavorative nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'insorgente ha però lasciato intendere anche la presenza di uno zio, con il quale egli sarebbe stato in società. Tuttavia, le sue allegazioni in merito al momento in cui egli avrebbe iniziato a lavorare si sono rilevate discrepanti rispetto alla data di decesso di tale presunto parente (cfr. atto A18, pa. 6-7). Confrontato in merito, l'interessato si è quindi corretto asserendo che la persona in società con lui sarebbe stato il figlio dello zio premorto, ossia introducendo un'ulteriore figura precedentemente omessa nel suo narrato (cfr. atto A18, pag. 6-7). D'altro canto, nella medesima circostanza egli ha oltremodo menzionato l'esistenza di diversi ulteriori parenti tralasciati in precedenza, negando poi a torto di essere stato questionato al riguardo nel corso dell'audizione sulle generalità (cfr. atto A18, pag. 7-9). Nelle dichiarazioni dell'insorgente a sostegno dei suoi motivi d'asilo sono inoltre presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili; tali contraddizioni quandanche non strettamente attinenti alla questione dell'esigibilità dell'allontanemento mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessato (cfr. decisione avversata, pag. 3 e seg.).

E. 8.9 Orbene, visto quanto precedere, si può in casu concludere che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo egli ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esisenza dei medesimi. In altri termini, non si può escludere che l'insorgente abbia riseduto a Mazar-i-Sharif per un lasso di tempo più lungo di quanto da lui dichiarato e che disponga di una rete sociale in loco.

E. 8.10 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 3 luglio 2017, non sono riscosse spese.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2640/2017 Sentenza del 15 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 5 aprile 2017. Fatti: A. Il 18 ottobre 2015, l'interessato, cittadino afgano di etnia uzbeca, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo essere giunto illegalmente sul suolo elvetico (cfr. atto A5, pag. 7). B. Con decisione del 5 aprile 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 maggio 2017 il richiedente asilo ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 9 maggio 2017 il Tribunale ha accusato ricezione del gravame. D. In data 3 luglio 2017, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente su riserva della produzione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente prodotta dall'interessato. E. Il 5 aprile 2019 il Tribunale ha retrocesso copia del gravame alla SEM per preavviso. F. Il 24 aprile 2019 la SEM ha presentato la propria risposta, poi trasmessa per conoscenza all'insorgente. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

4. Il ricorso dell'8 maggio 2017 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata. 5. 5.1 Nella propria decisione la SEM ha innanzitutto rilevato che il ricorrente avrebbe fatto valere di provenire dal villaggio di B._______, distretto di Faryab, provincia di Mazar-i-Sharif, rispettivamente da C._______, distretto di Qaisar, provincia di Faryab. Ora, ammesso che egli sia effettivamente originario della provincia di Faryab, il ritorno in tale zona dovrebbe essere considerato inesigibile a causa della situazione generale. La SEM ha poi osservato che nella Taskara versata agli atti dall'insorgente il distretto ed il villaggio menzionati dovrebbero essere D._______. L'unico punto fermo concernerebbe quindi la provincia, ossia Faryab. Sarebbe tuttavia noto che la Taskara non deterrebbe alcun valore probatorio. In specie vi sarebbero oltremodo ulteriori indicatori che priverebbero di portata tale documento. L'insorgente avrebbe inoltre reso dichiarazioni fuorvianti, insensate e contraddittorie in merito alla sua età, alla sua stessa biografia, alla sua rete famigliare nucleare ed estesa, circa l'esperienza lavorativa ed i soggiorni in altri luoghi, nonché in riferimento ai suoi motivi d'asilo. Secondo l'autorità di prima istanza, l'interessato avrebbe infatti asserito di aver lasciato l'Afghanistan a 17 anni, cosa del tutto incompatibile con l'età dichiarata al momento dell'entrata in Svizzera. Inoltre, egli non avrebbe reso spiegazioni concludenti dopo essere stato confrontato in merito alla diversa ubicazione territoriale ed amministrativa del suo villaggio. Per giunta, il richiedente asilo avrebbe addotto di essersi nascosto per mesi a Mazar-i-Sharif e a Faryab solo dopo aver esposto i suoi timori nei confronti dei Talebani. Egli avrebbe inizialmente asserito di essere analfabeta e di aver lavorato in patria unicamente come contadino ignorando la data ed il motivo della morte del padre giacché non si sarebbe preoccupato di chiedere informazioni al riguardo. Nel medesimo contesto, l'interessato avrebbe anche affermato che il genitore non avrebbe avuto fratelli o sorelle e che in patria, oltre alla madre, alla sorella ed al fratello, vivrebbe unicamente una zia materna, anch'essa residente a B._______. Sennonché, nella seconda audizione egli avrebbe dichiarato di aver svolto l'attività agricola su di un terreno appartenente ad uno zio paterno con il quale era in società. Egli avrebbe però asserito di aver iniziato tale attività all'età di 11 o 12 anni, ossia susseguentemente al decesso di tale parente. Confrontato in merito si sarebbe corretto affermando di aver collaborato con il figlio dello zio. Avrebbe poi menzionato l'esistenza di altri parenti omessi in precedenza, negando di essere stato confrontato in merito alla famiglia del padre nell'ambito dell'audizione sulle generalità. Non di meno, il richiedente avrebbe anche dichiarato, in contraddizione con quanto asserito in precedenza, di aver appreso le cause del decesso del padre, morto di cancro, dalla madre quando aveva 10 o 11 anni. Da ultimo, la SEM ha rimarcato la discordanza delle sue dichiarazioni circa i soggiorni in Iran. Su tali presupposti, l'autorità di prima istanza non ha ritenuto essere in misura di pronunciarsi in piena cognizione di causa sull'esigibilità del rinvio dell'insorgente, il quale avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare e di dire la verità. Essa ha quantomeno constatato che quest'ultimo sarebbe inequivocabilmente giovane, in buona salute ed avrebbe pure fornito indicazioni in merito ad un'alternativa interna di domicilio a Mazar-i-Sharif. 5.2 Nel proprio gravame l'interessato si oppone a tale conclusione. Egli assume di aver effettivamente fornito un racconto confuso in merito alla suddivisione amministrativa dell'Afghanistan, confondendo provincie e distretti. A suo modo di vedere, sarebbe però innegabile che sulla scorta delle indicazioni fornite in corso di procedura ed indipendentemente da quanto indicato nella Taskara egli risulti originario della Provincia di Faryab. Pertanto, pur considerando la giovane età dell'insorgente e le buone condizioni di salute, l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata in ogni caso non ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il quale prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 6.3 In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri (cfr. sentenza del Tribunale D-1973/2017 del 17 ottobre 2018, consid. 11.3). In tale ultima eventualità, qualora l'autorità si convinca che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-1973/2017 consid. 11, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4, E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione della SEM che respingeva la domanda d'asilo del ricorrente è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 8.3 Nell'ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan, già critica, è ulteriormente peggiorata nell'ultimo periodo. Sotto il profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali del paese è a tal punto grave da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017). 8.4 Per quanto concerne la città di Mazar-i-Sharif, la giurisprudenza ha recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale località sia tutt'ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che, non si debba partire dall'assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno verso la stessa. In altre parole, ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli, l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif risulti, ora come prima, ragionevolmente esigibile. Quali circostanze favorevoli vanno intesi gli usuali fattori già vagliati dalla giurisprudenza (segnatamente: solida rete di rapporti sociali, possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), da valutarsi nel loro insieme (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 - 7.3.8). 8.5 Nel caso in esame l'interessato si è dichiarato originario di una località sita nella provincia di Faryab. Il Tribunale, conto tenuto dell'insieme degli atti di causa ed in particolare delle asserzioni dell'insorgente, ritiene quantomeno verosimile ch'egli provenga effettivamente dal villaggio di E._______, nel distretto di Qaysar integrante la provincia di Faryab (cfr. per una localizzazione del luogo e del circondario: OCHA, Faryab Province - Reference Map, 05.01.2012, consultabile su https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/infographic/afg-faryab-province-reference-map< ). Alla luce della predetta giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso tale luogo risulta inesigibile. Resta dunque da determinare se l'interessato disponga o meno di un'alternativa di soggiorno interna (Aufenthaltsalternative) in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStrI, cosa che presuppone l'adempimento delle sopraccitate circostanze favorevoli (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5). 8.6 Va a tal proposito rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essersi intrattenuto perlomeno per un certo periodo di tempo a Mazar-i-Sharif, lavorando in qualità di fruttivendolo e mantenendo persino la sua famiglia grazie a tale attività. In tale contesto egli avrebbe inoltre beneficiato di un alloggio presso il datore di lavoro (cfr. atto A18, D143-D149). L'insorgente è d'altro canto giovane ed in buona salute e non ha persone dipendenti a carico. Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute. 8.7 Per il resto, v'è da osservare che l'insorgente ha fornito dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche proprio in merito a degli aspetti centrali della sua biografia e dei suoi soggiorni. Egli ha inoltre inizialmente tralasciato ogni riferimento a Mazar-i-Sharif, menzionando tale luogo solo dopo essere stato questionato in merito a dove si sarebbe nascosto a causa del timore di subire atti pregiudizievoli (rivelatosi inverosimile, questione non contestata in sede ricorsuale). In tale contesto egli ha quindi dapprima ammesso di essere stato "qualche volta" a Mazar-i-Sharif, per poi precisare di avervi lavorato per due o tre mesi e ribadire di lì a poco di aver svolto l'attività di fruttivendolo per tre mesi (cfr. atto A18, pag. 13). 8.8 Non di meno, il racconto del ricorrente è colmo di ulteriori elementi che lasciano presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispondenti alla realtà, le quali, vista la loro entità, non possono spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale. In primo luogo e considerato l'oggetto delle disquisizioni in questa sede, occorre rilevare che l'interessato si è contraddetto in modo lampante sulle sue permanenze all'estero. Nell'audizione sulle generalità egli ha infatti dichiarato di aver vissuto nel villaggio natale sino alla definitiva partenza dall'Afghanistan e di essersi trattenuto in Iran complessivamente per venti giorni successivamente all'espatrio, escludendo espressamente di aver dovuto fare ritorno nel paese d'origine (cfr. atto A5, pag. 4-6). Al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, l'insorgente ha però fornito tutt'altra versione dei fatti, raccontando di essere stato una prima volta in Iran per venti giorni, salvo poi venir espulso dalle autorità (cfr. atto A18, D22). In tale contesto egli ha quindi precisato che susseguentemente al rimpatrio si sarebbe intrattenuto per un mese a Faryab per poi dirigersi nuovamente in Iran, ove sarebbe questa volta rimasto per soli dieci giorni prima di recarsi in Europa (cfr. atto A18, D31, D215). Pure interlocutorie sono le sue asserzioni circa i familiari residenti nel paese d'origine. In un primo momento egli ha infatti menzionato unicamente, oltre alla madre, al fratello ed alla sorella, anche l'esistenza di una zia materna a sua volta domiciliata nel medesimo villaggio (cfr. atto A5, pag. 5). Chiamato a rendere conto delle sue attività lavorative nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'insorgente ha però lasciato intendere anche la presenza di uno zio, con il quale egli sarebbe stato in società. Tuttavia, le sue allegazioni in merito al momento in cui egli avrebbe iniziato a lavorare si sono rilevate discrepanti rispetto alla data di decesso di tale presunto parente (cfr. atto A18, pa. 6-7). Confrontato in merito, l'interessato si è quindi corretto asserendo che la persona in società con lui sarebbe stato il figlio dello zio premorto, ossia introducendo un'ulteriore figura precedentemente omessa nel suo narrato (cfr. atto A18, pag. 6-7). D'altro canto, nella medesima circostanza egli ha oltremodo menzionato l'esistenza di diversi ulteriori parenti tralasciati in precedenza, negando poi a torto di essere stato questionato al riguardo nel corso dell'audizione sulle generalità (cfr. atto A18, pag. 7-9). Nelle dichiarazioni dell'insorgente a sostegno dei suoi motivi d'asilo sono inoltre presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili; tali contraddizioni quandanche non strettamente attinenti alla questione dell'esigibilità dell'allontanemento mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessato (cfr. decisione avversata, pag. 3 e seg.). 8.9 Orbene, visto quanto precedere, si può in casu concludere che il ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Cosi facendo egli ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esisenza dei medesimi. In altri termini, non si può escludere che l'insorgente abbia riseduto a Mazar-i-Sharif per un lasso di tempo più lungo di quanto da lui dichiarato e che disponga di una rete sociale in loco. 8.10 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

9. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e per quanto censurabile non è inopportuna, per il che il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 3 luglio 2017, non sono riscosse spese.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli