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D-1973/2017

D-1973/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-17 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino libico di etnia Tebu, avrebbe risieduto a Benghazi dalla nascita e sino all'espatrio avvenuto sul finire del mese di ottobre del 2014 con il fratello B._______, oggetto di separata procedura (cfr. dossier N 630624). Il 1° novembre 2014, egli ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A6). A.b A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente asilo ha addotto che nel corso della prima guerra civile in Libia, e meglio, nel maggio del 2011, sarebbe stato sequestrato ed interrogato congiuntamente ad alcuni famigliari dalla Brigata (kati bat) az-Zintan, che lo avrebbe accusato di collaborazione con la Brigata Khamis. Successivamente a tale evento, l'interessato avrebbe avuto diversi problemi, segnatamente con i miliziani islamisti della "Brigata dei martiri del 17 febbraio". In tale contesto, nel corso del 2012, il gruppo armato in questione lo avrebbe sequestrato da scuola e condotto presso il loro campo di addestramento, dove sarebbe stato trattenuto per un giorno prima di venir rilasciato. A causa delle frequenti vicissitudini con tali fazioni, ch'egli riconduce in particolare alle attività della sorella Hawa e del fratello C._______ in seno alle truppe fedeli a Gheddafi, il richiedente asilo avrebbe deciso di lasciare l'università optando per una formazione proffessionale. Inoltre, dopo che la sorella sarebbe scampata ad un tentativo di uccisione, l'interessato medesimo si sarebbe visto nella necessità di imbracciare le armi per proteggere i famigliari dalle azioni di alcune milizie attive nel contesto libico. Sennonché, proprio a causa di questa sua affiliazione, il richiedente asilo - le cui fotografie con addosso delle armi sarebbero state pubblicate su di un noto social network - avrebbe attirato su di sé le attenzioni dei gruppi Jihadisti coalizzatisi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi (segnatamente di "An r al-Shar a" e della stessa "Brigata dei martiri del 17 febbraio") che nell'ottobre del 2014 si sarebbero presentati al suo domicilio con l'intenzione di nuocere a lui ed ai famigliari. Dopo il suo espatrio, un ulteriore fratello del ricorrente, di nome D._______, sarebbe stato accusato di omicidio (cfr. atto A24, pag. 2 e segg., atto A43, pag. 2 e segg.). A.c Il 22 gennaio 2016 il richiedente asilo è stato sottoposto ad una consulenza tecnica sulle conoscenze geografiche, culturali, economiche, politiche e linguistiche (di seguito: esame LINGUA). La perizia dall'incaricato ha confermato in maniera inequivocabile che la socializzazione dell'interessato è avvenuta a Benghazi. A.d Il 16 febbraio 2017 ha avuto luogo un'ulteriore audizione complementare. In tale contesto, l'autorità di prime cure, ha, tra le altre cose, concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alle risultanze dell'esame LINGUA (cfr. atto A52). B. Nel corso della procedura di prima istanza, il ricorrente ha versato agli atti un supporto elettronico ed alcuni documenti in forma cartacea. Nel complesso, il dossier dell'autorità di prime cure è stato integrato dai seguenti mezzi di prova: -immagini raffiguranti diversi documenti in lingua araba, -immagini dell'insorgente in compagnia di altre persone armate,-immagini di un uomo in abiti militari ch'egli ha riferito essere il fratello,-riproduzione di un volantino che raffigurerebbe il fratello,-licenza di condurre libica. C. Con decisione del 7 marzo 2017, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. D. In data 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitato l'autorità di prime cure a presentare una risposta al ricorso. F. Il 18 maggio 2018, l'autorità intimata si è sostanzialmente riconfermata nella propria decisione. La presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente il 29 maggio 2018. G. Con scritto spontaneo del 15 agosto 2018, l'insorgente si è rivolto personalmente alla SEM esprimendo il suo desiderio di integrarsi in Svizzera. In tale circostanza egli ha parimenti puntualizzato alcune questioni attinenti alla sua domanda d'asilo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili i motivi d'asilo addotti dal ricorrente. La SEM ha innanzitutto sottolineato come, nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessato avrebbe dichiarato di non aver mai avuto problemi con chicchessia in patria né di aver preso parte al conflitto in Libia. Sennonché, a mente dell'autorità intimata, nell'ambito dell'audizione sui fatti l'insorgente avrebbe esordito asserendo di non aver raccontato tutto nella precedente occasione, specificando poi di temere di subire atti pregiudizievoli ad opera del gruppo "An r al-Shar a", che lo avrebbe designato come bersaglio. Alla luce di ciò, prosegue l'autorità di prima istanza, tali allegazioni sarebbero palesemente contraddittorie e tardive. Infatti, se il ricorrente fosse realmente stato vittima di un gruppo armato, avrebbe senz'altro esposto i suoi timori anzitempo. Del resto, anche le allegazioni riguardanti la fuga dal domicilio sarebbero divergenti. Nell'arco della prima audizione complementare, l'interessato avrebbe infatti asserito di aver appreso telefonicamente, il 15 ottobre 2014, che dei gruppi armati che si trovavano nel suo quartiere avevano incendiato la sua automobile, di modo che, questi, si sarebbe recato presso la sua abitazione al fine di recuperare i suoi genitori, i fratelli e le sorelle nonché un paio di scarpe. Ciò non collimerebbe tuttavia con quanto da lui dichiarato nell'audizione del 10 giugno 2015, laddove avrebbe asserito di essere tornato a casa il 16, rispettivamente il 17 ottobre 2014, per recuperare unicamente il fucile, i genitori e le sorelle, essendo i fratelli irreperibili al domicilio. Inoltre, dopo essere stato confrontato al riguardo, l'interessato avrebbe meramente addotto di essersi confuso, specificando che i gruppi armati sarebbero arrivati nel quartiere il 15 ottobre 2014 e che i combattimenti sarebbero iniziati il 16 ottobre 2014 alle 02.00 per terminarsi poi alle 10.00. Oltremodo, anche le allegazioni a proposito del possesso di un'arma risulterebbero contraddittorie. Infatti, nel corso della prima audizione complementare il richiedente asilo avrebbe affermato che sarebbe stato il padre a procurarsela allorché in precedenza avrebbe invece asserito di averla ricevuta lui stesso. Per di più, anche le affermazioni riguardanti i gruppi armati con i quali il ricorrente avrebbe avuto problemi sarebbero contrastanti. Durante la prima audizione complementare, il richiedente avrebbe dapprima menzionato l'esistenza di tre gruppi armati, ossia la "Brigata dei martiri del 17 febbraio", la "Brigata az-Zintan" ed "An r al-Shar a". Ebbene, una volta invitato a precisare quali problemi avesse avuto con loro, l'insorgente avrebbe dichiarato di essere stato interrogato per ore dalla "Brigata dei martiri del 17 febbraio" nel 2012, dopodiché di non averci più avuto nulla a che fare. In seguito, l'interessato avrebbe affermato di essere stato trattenuto per cinque giorni dal gruppo "Brigata az-Zintan" nel corso del 2011, mentre "An r al-Shar a" gli avrebbe incendiato l'auto il 15 ottobre 2014, assieme alla "Brigata dei martiri del 17 febbraio", definendoli in tale circostanza come la medesima entità. Su sollecito della SEM, il ricorrente avrebbe quindi spiegato che tali due gruppi erano distinti ma che si sarebbero raggruppati e di aver scoperto ciò solo dopo l'arresto, ovvero diversi anni prima della sua fuga dal Paese. Sennonché, invitato nuovamente a spiegare chi lo cercasse il 15 ottobre 2014, il richiedente avrebbe risposto confusamente dapprima "An r al-Shar a", poi "Brigata dei martiri del 17 febbraio". Raffrontato nuovamente in merito, egli avrebbe tergiversato dichiarando che il fatto che si tratterebbe della medesima entità sarebbe notorio e che pertanto sarebbe stata "An r al-Shar a" a cercarlo il 15 rispettivamente 16 ottobre 2014. Sennonché, durante l'audizione sui fatti, il richiedente avrebbe invece asserito che sarebbe stata la "Brigata dei martiri del 17 febbraio" ad aver tentato di rintracciarlo in tale circostanza. Dipoi, prosegue la SEM, i timori ricorrente confronti della "Brigata dei martiri del 17 febbraio" sarebbero privi di qualsiasi fondamento alla luce del successivo comportamento protratto per anni dal richiedente asilo. Infatti, nel corso dell'audizione sui fatti, l'interessato avrebbe dichiarato di aver smesso di frequentare l'università nel 2012 dopo essere stato prelevato da questo gruppo, specificando altresì di sapere di essere ricercato da costoro a partire dal quel momento. Ciò nonostante egli avrebbe continuato a vivere al medesimo indirizzo. Pertanto, conclude l'autorità di prime cure, se il ricorrente avesse realmente temuto per la sua vita, non avrebbe certo soggiornato a casa sua per anni in piena reperibilità. Raffrontato in merito, il richiedente asilo non sarebbe stato in misura di rendere allegazioni concludenti. Oltracciò, l'interessato avrebbe fornito indicazioni prettamente discordanti in merito al fratello C._______. Durante l'audizione sui fatti egli avrebbe invero dichiarato che durante il mese di Ramadan del 2011 la sua famiglia avrebbe appreso telefonicamente, tramite terzi, della morte di C._______, il quale era stanziato come militare a Misurata. Sennonché, dall'audizione complementare di suo fratello B._______, sarebbe emerso che C._______ lavorava come militare a Tripoli e che la comunicazione del suo decesso sarebbe avvenuta quattro mesi addietro. Raffrontato in merito a tali divergenze, egli avrebbe smentito le sue dichiarazioni asserendo che C._______ vivrebbe a Tripoli e manipolando nel contempo anche il contesto temporale del presunto decesso. Da ultimo, rileva l'autorità di prima istanza, il richiedente asilo avrebbe tentato di dissimulare le sue reali origini. In effetti, durante il fermo delle guardie di confine, egli avrebbe declinato come cittadinanza quella sudanese, la stessa che avrebbe poi scritto di suo pugno nel foglio dei dati personali al momento della sua registrazione al CRP di Chiasso. Solo nel corso dell'audizione sulle generalità egli avrebbe dichiarato di essere cittadino libico. In merito a questa divergenza, l'interessato avrebbe meramente addotto di voler evitare problemi. Esortato a chiarire tale futile risposta, egli avrebbe esitato prima di affermare che i suoi genitori sarebbero sudanesi, precisando poi che entrambi avevano già acquisito la cittadinanza libica prima della sua nascita. Al contrario, durante il colloquio telefonico svolto nell'ambito dell'esame LINGUA a cui è stato sottoposto, il richiedente avrebbe affermato che i suoi genitori sarebbero nati in Chad e che solo il padre avrebbe acquisito la cittadinanza libica. Confrontato in merito, il richiedente asilo avrebbe confermato che i genitori sarebbero entrambi originari del Chad, che sua madre possiederebbe tuttora unicamente la cittadinanza ciadiana e di aver mentito temendo di essere rimpatriato. Ora, conclude l'autorità di prima istanza, una simile argomentazione non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e confermerebbe l'atteggiamento poco collaborativo, giacche, solo dopo la quarta audizione e solo quando costretto dall'evidenza dei fatti, l'interessato avrebbe fornito un'ulteriore versione in merito alle sue origini. Non di meno, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere attendibilmente le circostanze scatenanti la sua ricerca al domicilio da parte di gruppi armati nell'ottobre 2014. Durante l'audizione complementare, allorché invitato numerose volte a descrivere la manifestazione a cui avrebbe partecipato il 15 ottobre 2014, il richiedente avrebbe palesemente evaso la domanda, affermando in modo assai vago, lacunoso e stereotipato di essere uscito dopo aver visto diverse persone che andavano a manifestare ed accontentandosi di addure che in seguito la sua foto sarebbe finita in mano ad "An r al-Shar a". Solo su esortazione, l'insorgente avrebbe finito per aggiungere confusamente che i manifestanti non camminavano ma stavano fermi e che sarebbe stato aperto il fuoco. Del resto, pure le affermazioni esposte nel corso della prima audizione complementare e relative all'accusa di omicidio nei confronti di suo fratello D._______ sarebbero generiche e palesemente artefatte. Difatti, le stesse sarebbero state evocate unicamente nella fase finale dell'audizione. Negli stessi termini, i mezzi di prova addotti non permetterebbero minimamente di dimostrare l'attendibilità dei motivi d'asilo di cui il ricorrente si è avvalso. Le fotografie presentate si limiterebbero ad attestare che, in luoghi e momenti indeterminati, il richiedente era armato in compagnia di altri giovani altrettanto armati, senza tuttavia permettere di definire in quali effettive circostanze tali foto siano state scattate. Quanto alla copia della documentazione relativa al decreto di promozione militare della sorella ed alla scomparsa del fratello, anch'egli militare, il discorso non muterebbe, dal momento che tali mezzi di prova confermerebbero unicamente che l'insorgente, in un determinato periodo, aveva dei famigliari attivi nell'esercito.

E. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell'autorità di prima istanza. A suo dire non vi sarebbero infatti state delle contraddizioni tra quanto da lui affermato e le allegazioni del fratello B._______. Anzitutto, entrambi sarebbero stati sottoposti allo stress degli interrogatori, dai quali dipendeva il loro futuro. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla SEM, il fatto che i due non abbiano fornito delle versioni fotocopia, deporrebbe a favore della veridicità dei loro esposti. Allo stesso modo, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti l'affermazione secondo la quale l'insorgente si sarebbe contraddetto sui motivi a sostegno della sua domanda d'asilo. Questi non avrebbe affatto affermato di aver lavorato come militare per "Haras Al Houdud Al Monshaat" ma bensì di essere stato stipendiato come agente di sicurezza a protezione dei depositi di petrolio. Inoltre, nel corso della prima audizione egli sarebbe stato spaesato ed intimorito e nel corso dell'audizione sulle generalità non avrebbe ritenuto che le questioni riguardanti il fratello D._______ e l'incendio della casa fossero pertinenti per la sua domanda di asilo. In altre parole, non si ravviserebbe in specie nessuna contraddizione, ma soltanto "la completazione" (recte: il completamento) di quanto esposto nel corso del primo colloquio. Inoltre, nella prima audizione il richiedente non sarebbe stato a conoscenza di cosa potesse dire e di cosa sarebbe potuto andare a suo discapito. Per queste ragioni egli si sarebbe limitato a ripetere quanto consigliatogli dai compagni di sventura sul barcone. Essendo inoltre stato alloggiato presso la caserma di Losone sino al 27 gennaio 2015, l'interessato non avrebbe potuto raccogliere prove né connettersi con la famiglia, essendo in misura di documentarsi sui suoi diritti solo successivamente grazie agli assistenti sociali. Pertanto, le considerazioni della SEM circa il fatto che se il richiedente fosse realmente stato bersaglio di gruppi armati, l'avrebbe detto prima, sarebbero illazioni. Non si potrebbe infatti non tener conto del disagio psicologico e della prostrazione fisica in cui questi si sarebbe venuto a trovato e del timore di poter dire qualcosa che l'avrebbe danneggiato. Del resto anche per quanto concerne la fuga dal domicilio, vi sarebbero state delle imprecisioni nella traduzione dell'interprete in quanto il ricorrente avrebbe detto di aver portato via la famiglia, telefonato a suo fratello che era al lavoro all'ospedale ed organizzato un appuntamento con lui per poi partire verso il quartiere di Al-letta. Egli avrebbe inoltre spiegato che era fuori per la strada e sarebbe rientrato in casa per portare via la famiglia solo dopo essere stato avvisato del pericolo. In ragione di ciò, risulterebbe palese che il riferimento del ricorrente al paio di scarpe andrebbe inteso nel senso di aver portato con se il minimo indispensabile. Al contrario, non si potrebbe pretendere che in queste condizioni egli si ricordi esattamente il susseguirsi degli eventi. Per quanto riguarda la designazione dei gruppi armati, andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che il ricorrente non sarebbe un politologo e che le milizie in questione si fonderebbero e si sovrapporrebbero regolarmente. Inoltre, in caso di cattura e arresto, non vi sarebbe modo di intrattenersi con i carcerieri a proposito della loro precisa ideologia e linea politica. Per di più, quanto al fatto che se avesse temuto per la sua vita il ricorrente se ne sarebbe andato da casa ben prima, la SEM non avrebbe debitamente considerato che chiunque rifletterebbe a lungo prima di lasciare la famiglia, gli affetti e la casa, specialmente in assenza di un altro posto dove andare e di mezzi di sostentamento. Da ultimo, anche per quanto concerne la data del decesso del fratello E._______, non vi sarebbe alcuna contraddizione tra quanto esposto dal ricorrente e quanto detto dal fratello B._______, ma un errore di interpretazione dell'interprete. Infatti, anche nel corso della prima audizione, il ricorrente avrebbe inteso che la sua famiglia avrebbe appreso del decesso con quattro mesi di ritardo. Del resto, questo malinteso non avrebbe niente a che vedere con la domanda di asilo. Allo stesso modo, le affermazioni apparentemente contraddittorie in merito alle sue origini sarebbero da ricondurre alle informazioni sbagliate ricevute all'inizio della procedura. Per quanto concerne poi la manifestazione a cui il ricorrente avrebbe partecipato il 15 ottobre 2014, varrebbe la pena ricordare le difficoltà circostanziare in modo preciso una situazione di pericolo. A ciò si aggiungerebbero le difficoltà della traduzione e lo stato di stress dettato dalla procedura stessa. Ad ogni modo, conclude il ricorrente, l'accusa di omicidio pendente in capo al fratello D._______ non sarebbe stata invocata precedentemente in quanto tale fatto non avrebbe alcun legame con la domanda di asilo. Relativamente alle fotografie prodotte, occorrerebbe infine osservare che anche qualora le stesse non siano databili e non dimostrino le persecuzioni addotte, tali circostanze non implicherebbero ancora che le stesse debbano essere considerate a nocumento all'insorgente.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Onde meglio delimitare i motivi d'asilo addotti dall'interessato, si necessitano alcune considerazioni preliminari.

E. 6.2 Circa la situazione in Libia, va rammentato che nel contesto di generale d'instabilità venutosi a creare dopo la caduta della Giamahiria Araba (del cui esercito la Brigata Khamis era una delle unità militari meglio attrezzate e più fedeli) sul territorio libico vi è stato un susseguirsi eterogeneo di attori. Il Consiglio nazionale di transizione, nato in seguito alle sommosse popolari contro il regime e posto formalmente alla guida della Coalizione della Rivoluzione del 17 febbraio 2012, nell'agosto dello stesso anno, ha rimesso i propri poteri al Congresso Nazionale Generale, eletto per scrutinio popolare e con l'iniziale compito di redigere la costituzione. Avendo però vita breve. Già nei primi mesi del 2014, il Congresso Nazionale Generale è infatti stato colpito dai miliziani delle brigate anti islamiste az-Zintan (anche chiamate liwa '). Nel contempo, il generale Khalifa Haftar, impostosi a capo del neocreato "Esercito Nazionale", lanciava un'operazione volta all'eliminazione delle milizie islamiste da Benghazi e dalle istallazioni petrolifere della regione, mettendo nel contempo in scacco il Congresso Nazionale Generale ed incentivando la creazione di un nuovo parlamento, questa volta insediato nell'est del paese (Camera dei rappresentanti libica). Avendo tuttavia parte dei membri del Congresso Nazionale Generale contestato la devoluzione dei poteri, a partire dall'agosto del 2014 ci si è trovati di fronte a due differenti parlamenti, entrambi supportati dai rispettivi governi e da gruppi più o meno eterogenei di miliziani o ex apparati dell'esercito regolare. Da un punto di vista militare, le forze dell'Esercito Nazionale di Haftar, si sono viste opporre un'alleanza di diverse milizie islamiste dell'ovest confluite nella coalizione denominata "Libya Dawn" e rimaste fedeli al Congresso Nazionale Generale. In tale contesto di frammentazione istituzionale, alcuni gruppi di stampo jihadista come "An r al-Shar a" o lo stesso "Stato Islamico" sono riusciti a entrare a loro volta in possesso di alcune enclavi sulle quali esercitare direttamente la propria autorità. A Benghazi, per paura di essere annientata dall'esercito di Haftar, "An r al-Shar a" ha unito i proprio sforzi con altri gruppi armati ed in particolare con la "brigata dei martiri del 17 febbraio" (già da tempo attiva in diverse zone della città), confluendo, nel 2014, nel cosiddetto "Concilio dei rivoluzionari di Benghazi" ("Majlis Shura Thuwar Benghazi"). Sempre in tale contesto, alcuni gruppi militari statali come le Guardie delle frontiere e delle installazioni petrolifere ("H aras al-h udu d al-muns a a t an-naft i ya") sono intervenuti per tentare di mettere in sicurezza le infrastrutture della regione. Haftar, dal canto suo, nel 2015 ha ottenuto il mandato quale ministro della Difesa e Capo di Stato Maggiore dell'esercito regolare dalla Camera dei rappresentanti. L'operazione su Benghazi sembra inoltre essersi risolta in suo favore e la città è stata dichiarata libera da militanti Jihadisti sul finire del 2017 (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2 e rif. citati, British Broadcasting Corporation (BBC), Guide to key Libyan militias, 11.01.2016, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19744533 , consultato il 12.07.2018; BBC Libya eastern commander Haftar declares Benghazi 'liberated', 06.07.2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-40515325 > consultato il 06.07.2018; Xinhua, Libyan army takes over remaining militant stronghold in Benghazi, 29.12.2017, < http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/29/c_136858201.htm , consultato il 12.07.2018; Canale nazionale della Libia, Guardie di frontiera e installazioni petrolifere e obiettivi vitali per proteggere l'Ospedale Generale di Hawari Benghazi < http://www.ltv.ly/article_details.php?article_id=3737 >, consultato il 17.07.2018).

E. 6.3 Quanto alle argomentazione contenute nella decisione impugnata, è anzitutto d'uopo rilevare come in occasione dell'audizione sulle generalità, l'insorgente abbia omesso ogni riferimento a vicissitudini di ordine personale, confermando del resto di non aver mai avuto alcun problema con autorità o terzi nel paese d'origine. Nel corso delle successive audizioni sui motivi d'asilo, egli ha al contrario invocato numerosi fatti che lo avrebbero riguardato direttamente, smentendo dunque le sue precedenti affermazioni. Ora, pur essendo indubbio che tale attitudine lasci forti dubbi quanto all'iniziale volontà di collaborare dell'insorgente, è altresì innegabile che quest'ultimo, sin dall'inizio dell'audizione sui motivi d'asilo, abbia ammesso di aver sottaciuto parte del suo racconto in precedenza. Su tali presupposti, il Tribunale non ritiene opportune le estese considerazioni dell'autorità di prime cure al proposito, che ha elencato punto per punto quanto omesso dal richiedente asilo nell'ambito dell'audizione sulle generalità onde suffragare la tesi dell'inverosimiglianza. L'iniziale premessa del ricorrente, che ha ammesso di aver tralasciato numerosi elementi nell'ambito dell'audizione sulle generalità ed il suo stesso carattere sommario, imponevano infatti una certa relativizzazione delle differenze riscontrabili con le audizioni ulteriori. Nel presente caso la questione non ha tuttavia un influsso decisivo sul risultato dell'impugnativa dal momento che, come si vedrà in seguito, la versione fornita dall'interessato presenta ulteriori aspetti di inverosimiglianza.

E. 7.1 Sono infatti proprio le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui vissute nell'ambito dei presunti contatti con i gruppi militari attivi nelle guerra civile libica a non ossequiare i succitati criteri di verosimiglianza. Infatti, anche volendo tralasciare il fatto che nella prima audizione sommaria l'interessato abbia volutamente omesso di riferire parte della sua storia, le sole allegazioni rese nel corso delle ulteriori audizioni a cui è stato sottoposto lasciano forti dubbi in merito alla veridicità del suo narrato. Se da una parte è infatti evidente, alla luce dei mezzi di prova prodotti, che il richiedente stesso abbia imbracciato le armi sotto una qualche veste nel corso delle recrudescenze svoltesi a Benghazi, dall'altra va altresì constatato come la sua versioni dei fatti risulti confusa ed a tratti contradditoria.

E. 7.2 Innanzitutto, il ricorrente non è stato in misura di fornire dichiarazioni concludenti in merito alle modalità di ottenimento e possessione dell'arma da fuoco con la quale è raffigurato nelle fotografie prodotte in corso di procedura, e ch'egli ha posto a fondamento dei timori di ripercussioni ad opera dei gruppi armati attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi. In occasione dell'audizione del 10 giugno 2015, l'interessato ha infatti asserito di aver ricevuto il fucile in questione da dei giovani che facevano parte dell'esercito (cfr. atto A24, pag. 5). Sennonché, di lì a poco, egli ha al contrario addotto di aver recuperato l'arma a casa sua, dopo essere stato informato dell'imminente avvicinarsi di alcuni membri del gruppo armato "brigata dei martiri del 17 febbraio" (cfr. atto A24, pag. 7), potendosi pertanto la stessa qualificare come quella che in seguito lui definirà essere l'arma di famiglia. Tale versione, peraltro già intrinsecamente incongruente, è del resto incompatibile anche con quanto riportato nella successiva audizione complementare. In tale frangente l'insorgente ha infatti asserito che tale arma non sarebbe mai "uscita da casa" sua né stata utilizzata prima del 15 ottobre 2014, ovvero del giorno del presunto attacco ad opera della "brigata dei martiri del 17 febbraio" (cfr. atto A43, pag. 7) e che sarebbe stato il padre (cieco) a procurarsela (cfr. atto A43, pag. 9). Come se non bastasse poco dopo l'interessato ha invece dichiarato che anche durante il suo inquadramento nelle Guardie delle frontiere e delle installazioni petrolifere - ch'egli ha a più riprese collocato nel 2013 (cfr. atto A24, pag. 5 e A43, pag. 9) - avrebbe fatto uso dell'arma di famiglia (cfr. atto A43, pag. 9). Inoltre, chiamato nuovamente a pronunciarsi a riguardo dell'ottenimento del Kalashnikov, l'insorgente ha fornito una spiegazione ben poco convincente, asserendo che sarebbe stato il padre a pagare per l'arma, on potendosela tuttavia procurare da solo a causa della cecità (cfr. atto A43, pag. 9).

E. 7.3 Allo stesso modo, anche le dichiarazioni dell'insorgente circa la fuga del domicilio a causa del sopraggiungere di miliziani islamisti si concludono in coacervo di resoconti inconciliabili. Nell'audizione sui fatti del 10 giugno 2015, il ricorrente ha infatti asserito che il 17 ottobre 2014 avrebbe appreso telefonicamente che alcuni esponenti del gruppo "brigata dei martiri del 17 febbraio" erano diretti verso la sua abitazione dopo aver visto su di una rete sociale le sue foto nelle quali imbracciava un'arma. In ragione di ciò egli si sarebbe quindi diretto verso l'abitazione per prelevare i famigliari, conscio del fatto che il gruppo in questione "quando si presenta uccide". Giunto al domicilio, egli avrebbe trovato i genitori e le sorelle e preso il Kalashnikov. Nel frattempo, l'insorgente avrebbe chiamato i fratelli, che si trovavano fuori casa, dandogli appuntamento in un preciso punto del quartiere, ove si sarebbe recato di soppiatto con gli altri famigliari prelevati in precedenza grazie all'ausilio dell'automobile del vicino (cfr. atto A24, pag. 7). Al contrario, in occasione dell'audizione complementare del 12 agosto 2016, l'interessato ha asserito che il 15 ottobre 2014, un amico lo avrebbe chiamato per informarlo che i miliziani di "An r al-Shar a" si stavano dirigendo verso il suo quartiere, questa volta per intervenire a sostegno di un vicino loro simpatizzante (cfr. atto A43, pag. 6). Diversamente da quanto addotto in precedenza, egli ha inoltre dichiarato che a casa sua avrebbe recuperato i genitori, i fratelli ed un paio di scarpe, per poi dirigersi all'ospedale a prendere l'ulteriore fratello B._______ (cfr. atto A43, pag. 7). In seguito, ha inoltre espressamente confermato che i fratelli si sarebbero trovati in casa o al limite "fuori a giocare per la strada" (cfr. atto A43, pag. 8), cosa che mal si sposa non solo con le circostanze del caso ma anche con la collocazione oraria dell'evento data pocanzi (cfr. atto A43, pag. 6: "iniziati alle due di notte").

E. 7.4 Ma non finisce qui. Se confrontata con la testimonianza del fratello, la versione dell'interessato risulta infatti su diversi aspetti discorde. Nell'ambito delle audizioni a cui è stato sopposto nel corso della sua procedura d'asilo, il ricorrente ha infatti asserito che l'ulteriore fratello C._______ sarebbe deceduto nel 2011 e ch'egli ed i famigliari (e quindi anche l'insorgente) avrebbero appreso di tale avvenimento lo stesso anno (cfr. atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4). Al contrario, il fratello B._______ ha addotto di essere venuto a conoscenza della morte di C._______ solamente quattro mesi prima del febbraio 2017 (cfr. dossier N 630 624 atto A28, pag. 2). L'insorgente ha inoltre asserito che la notizia gli sarebbe stata comunicata da un collega dello stesso C._______ (cfr. atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4) mentre il fratello ha ricondotto l'annuncio ad uno sconosciuto che avrebbe informato il padre (cfr. atto A28, pag. 3).

E. 7.5 Sui medesimi presupposti, risultano pure dubbiose le allegazioni a proposito delle presunte accuse di omicidio rivolte verso il fratello D._______. Le stesse sono infatti apparse solo sul finire dell'audizione complementare e si caratterizzano per la loro genericità. Nonostante il ricorrente abbia asserito essere rimasto in contatto con i famigliari (cfr. atto A52, pag. 5), egli non è infatti stato in misura di definire i contorni della vicenda né tantomeno le generalità della presunta vittima.

E. 7.6 Alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato sulle vicissitudini avute con i gruppi di miliziani islamisti non ossequi agli usuali criteri di verosimiglianza. Ma non solo. Viste le innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall'insorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito ai motivi d'asilo dell'interessato. Del resto, anche i mezzi di prova prodotti non permettono di provare, come sembra volerlo il ricorrente, una volontà persecutoria nei suoi confronti da parte dei gruppi islamisti attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi. Le fotografie apparse su Facebook sono infatti state pubblicate da un account che nulla sembra avere a che fare con la "brigata dei martiri del 17 febbraio" né con "An r al-Shar a". Il fatto che le stesse sarebbero poi state riprese nella pagina appartenente al gruppo Jihadista è invece una mera allegazione di parte che non è possibile verificare. Allo stesso modo, la fotografia del volantino che a dire dell'insorgente raffigurerebbe il fratello e sarebbe stato affisso in diversi luoghi pubblici di Benghazi è di qualità troppo scarsa per permettente un'identificazione e nulla permette inoltre di valutarne l'eventuale diffusione ne tantomeno gli autori della stessa.

E. 8.1 Per sovrabbondanza, sempre a proposito dell'asserito rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo ad opera di gruppi attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi, occorre rammentare che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene invero interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1).

E. 8.2 Ora, come già detto, si può partire dal presupposto che i miliziani Jihadisti presenti a Benghazi siano stati sconfitti dalle forze di Haftar (cfr. supra consid. 6.2). Lo stesso è del resto stato a sua volta confermato anche dal ricorrente (cfr. atto A52, pag. 11). Ebbene, pur non potendosi il Tribunale al momento esprimere sull'attuale capacità di protezione da parte delle forze dell'Esercito Nazionale e ferma considerata inoltre la volatilità della situazione in loco, v'e ad ogni modo da chiedersi se la minaccia in questione sia ancora da considerarsi attuale. Vista l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, la questione può quantomeno rimanere inevasa.

E. 9 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 11.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità di prime cure ha segnatamente ritenuto che le indicazioni fuorvianti rese in corso di procedura dal ricorrente la avrebbero posta nell'impossibilità di pronunciarsi in piena cognizione di causa sull'esigibilità. Il ricorrente avrebbe invero violato il suo obbligo di collaborare e di dire la verità. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità intimata ha quantomeno rilevato che l'insorgente sarebbe giovane, in ottima salute e che disporrebbe di esperienza lavorativa e formazione. Inoltre, rammenta la SEM, egli avrebbe fornito indicazioni in merito ad un'eventuale alternativa interna di domicilio a Tripoli, dove avrebbe soggiornato brevemente in occasione di alcune visite. Essendo tale informazione stata esternata solo previo confronto con le contraddittorie allegazioni del fratello B._______, vi sarebbe da dubitare anche sulle restanti affermazioni in merito alla rete famigliare. In effetti, prosegue l'autorità intimata, durante la seconda audizione complementare, il ricorrente avrebbe detto di avere uno zio paterno a Benghazi, una zia materna a Agedabia e degli zii paterni a Kufra e Sabha. lnvitato a spiegare se avesse contatti con loro, questi avrebbe risposto negativamente, rettificando nel contempo il tipo di relazione, ovvero affermando che non si tratterebbe di suoi zii, ma bensì di cugini. Confrontato in merito, il richiedente avrebbe quindi asserito di aver inteso la cosa secondo gli usi e costumi libici. Su esplicita domanda in merito all'esistenza di fratelli e sorelle di suo padre in Libia, l'insorgente avrebbe inoltre affermato che questi avrebbe un solo fratello di sangue a Benghazi. Incalzato a rispondere anche su eventuali zie paterne, egli avrebbe poi aggiunto che due sorellastre risiederebbero sempre a Benghazi. Le stesse domande gli sarebbero poi state poste con riferimento alla madre ed il ricorrente avrebbe inizialmente tergiversato adducendo che questa avrebbe una nonna ad Agedabia per poi sostenere ambiguamente che si tratterebbe di una zia di sua madre, qualificandola infine come la persona più vicina a lei e che abiterebbe a Agedabia. La SEM è quindi dell'opinione che il ricorrente abbia volutamente fornito informazioni confuse in merito alla sua rete famigliare. Raffrontato al riguardo, l'interessato avrebbe affermato che la "nonna" rispettivamente la "zia" di sua madre soggiornante ad Agedabia sarebbe la stessa parente citata inizialmente, ossia la sua zia materna e dichiarato inoltre di aver accompagnato lui stesso sua madre in visita da quest'ultima (confutando quindi le precedenti asserzioni secondo cui non fosse mai stato in altri posti fuori Benghazi). Inoltre, solo dopo aver ammesso che suo fratello C._______ avrebbe vissuto a Tripoli sin dal 2007, il ricorrente avrebbe ammesso di essersi recato più volte in tale città, confermando di non avere famigliari in loco. Solo dopo essere stato raffrontato con dichiarazioni di suo fratello B._______ (che avrebbe asserito avere parenti a Tripoli), prosegue l'autorità di prima istanza, il ricorrente avrebbe cercato di rettificare quanto detto in precedenza, attribuendo l'inesattezza della risposta alla SEM. Sennonché egli sarebbe stato totalmente incapace di chiarire il tessuto famigliare presente a Tripoli, affermando vagamente di non sapere se da parte di sua madre vi siano dei parenti, mentre da parte di suo padre avrebbe menzionato lacunosamente l'esistenza di membri della sua tribù, tra cui un certo Osman. In maniera assai lapidaria e stereotipata, avrebbe poi qualificato di parentela il semplice legame tribale. Un simile aggiustamento delle dichiarazioni così come la loro stessa insensatezza, inconsistenza e contraddittorietà, conclude l'autorità di prime cure, si spiegherebbe solamente come un evidente tentativo di depistaggio per evitare di delucidare il suo effettivo trascorso a Tripoli. Oltremodo, apparrebbe del tutto inconcepibile che l'insorgente, pur intrattenendo contatti con i famigliari, non sappia nemmeno come si mantenga attualmente la sua famiglia nucleare. Tutto lascerebbe pertanto presagire che questa possa invece trovarsi in tutt'altra parte della Libia, Tripoli compresa. Pertanto un ritorno del ricorrente nel paese d'origine congiuntamente al fratello B._______ sarebbe esigibile.

E. 11.2.2 Con ricorso, il ricorrente avversa anche tale assunto dell'autorità di prima istanza. In primo luogo, egli contesta di aver mentito a proposito del fatto di non aver mai vissuto a Tripoli. Il ricorrente avrebbe infatti unicamente asserito di avervi svolto brevi soggiorni in albergo o presso conoscenti allorquando il fratello E._______ era ancora in vita e di stanza nella zona. Ebbene, nulla proverebbe che tali persone siano ancora ivi residenti e disponibili ad accoglierle ad oggi il ricorrente ed il fratello, in una situazione già di per sé precaria dal punto di vista della sicurezza. In tal senso, andrebbe altresì tenuto conto del fatto che il concetto di famiglia "africano" sarebbe ben diverso da quello europeo, di modo che sarebbe consono riferirsi ad un'anziana amica con l'appellativo di "zia" o ad un cugino lontano chiamandolo fratello. La tesi circa la possibile presenza della famiglia nucleare a Tripoli apparrebbe poi insensata, dal momento che se fosse davvero stato il caso il ricorrente non avrebbe certo sottaciuto tale circostanza, essendo a quel tempo la stessa capitale zona di guerra. Conto tenuto di quanto precede, un rientro dell'insorgente in tale luogo sarebbe improponibile.

E. 11.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Negli stessi termini, va rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

E. 11.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 11.5.1 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale ha constatato come in Libia attualmente non vi sia alcuna autorità statale che eserciti la propria sovranità e possa garantire la sicurezza dell'integralità del territorio. A causa del perdurare della guerra civile, l'apparatto securitario si trova in una situazione di forte frammentazione. Centinaia di milizie di estrazione eterogenea si contentendono il territorio sulla base di alleanze spesso mutevoli senza che lo stato libico, rispettivamente, le istituzioni riconosciute dalla comunità internazionale, siano nella posizione di controllarle efficacemente (cfr. anche infra consid. 6.2). Le forze di polizia e l'apparato giudiziario sono praticamente inesistenti ed insufficientemente equipaggiate. In diverse parti del paese, si annoverano azioni militari ad opera delle fazioni più disparate, di modo che la situazione sotto il profilo della sicurezza si possa definire imprevedibile e poco chiara. In siffatto contesto, spesso e volentieri sono gli stessi civili a fare le spese delle risultanze nefaste del conflitto, per il quale non si intravede al momento una volontà politica che possa contribuire a porre un freno alle ostilità. Sotto l'aspetto dei diritti umani, la situazione è desolata e di difficile classificazione. A causa di ciò, il Tribunale è giunto alla conclusione che nella maggior parte del territorio libico viga attualmente una situazione di violenza generalizzata, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento verso ampie zone del paese sia da considerarsi inesigibile. Nella mededisa occasione è inoltre stato rilevato come la stessa città di Benghazi non sia stata risparmiata da importanti problematiche securitarie. (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2).

E. 11.5.2 Chiamato in seguito ad esprimersi in concreto circa l'esigibilità dell'esecuzione di un allontanamento verso la - ormai solo de jure - capitale Tripoli, il Tribunale ha riconosciuto che, a causa della precaria, e volatite situazione securitaria, del risachio di recrudescenze violente e di problemi di approvvigionamento, anche l'allontanamento verso Tripoli debba essere considerato di principio inesigibile. In considerazione di ciò, l'esigibilità può essere ammessa solo eccezzionalmente in presenza di particolari circostanze favorevoli. Nel caso in questione, il Tribunale ha preso in considerazione la provenienza del richiedente da tale luogo, la giovane età, il buono stato di salute, la possibilità di sostentarsi e la presenza di un'estesa rete famigliare con disponibilità finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.3)

E. 11.6 In specie l'autorità di prime cure si è sostanzialmente avvalsa di una violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente per concludere quanto all'impossibilità di esaminare con cognizione di causa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 11.7 Ora, seppur tale modus operandi sia di principio concepibile (cfr. infra consid. 10.3), esso non risulta giustificato dalle circostanze del caso in disamina. Nonostante le allegazioni dell'insorgente a proposito delle sue origini si siano rivelate in parte inconsistenti, non si può infatti ritenere che in specie il richiedente asilo, violando il proprio obbligo di collaborare, abbia reso de facto impossibile l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 11.3). Pur essendo innegabile ch'egli abbia un primo momento asserito di essere cittadino sudanese, per poi fornire ulteriori asserzioni discordanti in merito alle origini della sua famiglia (cfr. atto A1 e A6, pag. 3, A52, pag. 3), è altresì pacifico che la documentazione successivamente prodotta in sede di prima istanza abbia posto l'autorità di prime cure nella posizione di poter determinare con una certa attendibilità il suo luogo di provenienza e la sua cittadinanza. Del resto, l'esame LINGUA fatto allestire dalla SEM ha confermato in maniera inequivocabile che la socializzazione dell'interessato è avvenuta a Benghazi. Oltremodo, è altresì opportuno denotare come le incongruenze elencate nella decisione impugnata (ad eccezione dell'iniziale allegazione circa la sua cittadinanza sudanese, ch'egli ha amesso essere un artifizio), che del resto coincidono con quelle riscontrate nella procedura riguardante il fratello, possano in parte spiegarsi sulla base dell'estrazione etnico-tribale del richiedente asilo. I Tebu, chiamati anche Toubou, Tubu o Tibbu, sono infatti una popolazione sahariana di colore presente non solo in Libiia ma anche in Chad, Sudan e Niger (cfr. Le Petit Robert des nomes propres, Paris 2011, pag. 2268). Inoltre, il contesto libico è storicamente marcato dalle identità tribali piuttosto che dall'accezzione di cittadinanza nei termini occidentali. Pertanto, v'è da chiedersi se il solo fatto che il ricorrente abbia dichiarando alternativamente che la sua famiglia sarebbe orginiaria del Sudan o del Chad (esternando anche dubbi in proposito), sia effettivamente costitutivo di un violazione dell'obbligo di collaborare (sulla delimitazione cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 292 e segg.) o la conseguenza di una circostanza solo parzialmente chiara.

E. 11.8 Sia quel che sia, quanto appare in specie disorientante, è l'eccessiva relativizzazione del principio inquisitorio, che, più che giustificata dalle circostanze del caso, sembra asservita alla facoltà di non passare in rivista in modo dettagliato la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Ora, il Tribunale può ben comprendere che l'attitudine tutt'altro che esemplare mostrata dal richiedente asilo in corso di procedura possa aver condotto l'autorità a ritenere impossibile l'analisi oculata dei fattori di rischio in presenza. Tuttavia, come già detto, non sembra che l'autorità intimata abbia tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti. Ci si poteva infatti ragionevolmente aspettare che la SEM, nelle sue valutazioni circa l'esigibilità, si attenesse alle risultanze dell'esame LINGUA vagliando nel contempo i mezzi di prova prodotti e non che né facesse astrazione, giungendo a concludere che "la sua famiglia possa invece trovarsi in tutt'altra parte della Libia, Tripoli compresa".

E. 11.9 In questo stesso senso, il riferimento alla possibile presenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli risulta a sua volta problematico. Come già detto, anche per le persone provenienti da tale città, le condizioni per ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontantamento risultano estremamente restrittive e presuppongono il rispetto di numerosi fattori favorevoli (cfr. infra consid. 8.5). Viene dunque da sè che qualora si voglia prendere in considerazione tale luogo quale alternativa di domicilio (cosa teoricamente legittima seppur al momento non ancora valutata Tribunale nel contesto libico; cfr. sulla questione DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 a propposito della situazione in Afghanistan), si necessiterebbe un esame ancor più approfondito delle circostanze in presenza. Non sembrano invece bastevoli le constatazioni - effettuate principalmente sulla base della contraddittorietà di parte delle asserzioni dell'insorgente e del fratello - quanto alla possibile presenza di parentela ed allo svolgimento di brevi soggiorni in loco, essendo i succitati fattori favorevoli da apprezzarsi cumulativamente.

E. 12 Su tali presuopposti, sul punto di questione dell'esescuzione dell'allontanamento si giustifica in specie l'annullamento della decisione impuganta e la ritrasmissione degli atti alla SEM. uestaQuest'ultima avrà premura emanare una nuova decisione tenendo in debita considerazione le risultanze dell'esame LINGUA, che ha attestato l'avvenuta socializzazione a Benghazi e la succitata giurisprudenza riguardante la situazione securitaria nel paese. Prima di emanare una nuova decisione l'autorità terrà inoltre presente le possibili ragioni della contradditorietà delle asserzioni dell'interessato in merito alla provenienza della sua famiglia. Qualora, l'autorità dovesse quantomento giungere alla conclusione che l'attitudine dell'interessato non permetta di valutare se egli risulti o meno esposto a pericolo nel paese di provenienza, essa avrà la premura di specificarlo nel dettaglio nella nuova decisione, in modo da fornire al richedente i necessari elementi per constestare tale valutazione in sede ricorsuale. Alla luce della più recente giurisprudenza coordinata del Tribunale, la SEM farà ad ogni modo prova di estrema prudenza nella sua valutazione, in particolare circa l'esistenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli. Da ultimo, laddove vi fossero elementi per ritenere in specie la presenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 LStr, vi sarà luogo di fondare la decisione di diniego su tale base legale.

E. 13 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzio-ne dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono tra-smessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento, se necessario dopo il completamento dell'istruttoria.

E. 14.1 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA).

E. 14.2 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta in applicazione dell'art. 110a LAsi. Ora, per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

E. 14.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 7 marzo 2017 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto e la decisione del 7 marzo 2017 è da reputarsi cresciuta in giudicato.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 350.- a titolo di spese di patrocinio.
  5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.- a titolo di indennità ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1973/2017 Sentenza del 17 ottobre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Libia, patrocinato dall'avv. Cristina Clemente, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 marzo 2017 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino libico di etnia Tebu, avrebbe risieduto a Benghazi dalla nascita e sino all'espatrio avvenuto sul finire del mese di ottobre del 2014 con il fratello B._______, oggetto di separata procedura (cfr. dossier N 630624). Il 1° novembre 2014, egli ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A6). A.b A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente asilo ha addotto che nel corso della prima guerra civile in Libia, e meglio, nel maggio del 2011, sarebbe stato sequestrato ed interrogato congiuntamente ad alcuni famigliari dalla Brigata (kati bat) az-Zintan, che lo avrebbe accusato di collaborazione con la Brigata Khamis. Successivamente a tale evento, l'interessato avrebbe avuto diversi problemi, segnatamente con i miliziani islamisti della "Brigata dei martiri del 17 febbraio". In tale contesto, nel corso del 2012, il gruppo armato in questione lo avrebbe sequestrato da scuola e condotto presso il loro campo di addestramento, dove sarebbe stato trattenuto per un giorno prima di venir rilasciato. A causa delle frequenti vicissitudini con tali fazioni, ch'egli riconduce in particolare alle attività della sorella Hawa e del fratello C._______ in seno alle truppe fedeli a Gheddafi, il richiedente asilo avrebbe deciso di lasciare l'università optando per una formazione proffessionale. Inoltre, dopo che la sorella sarebbe scampata ad un tentativo di uccisione, l'interessato medesimo si sarebbe visto nella necessità di imbracciare le armi per proteggere i famigliari dalle azioni di alcune milizie attive nel contesto libico. Sennonché, proprio a causa di questa sua affiliazione, il richiedente asilo - le cui fotografie con addosso delle armi sarebbero state pubblicate su di un noto social network - avrebbe attirato su di sé le attenzioni dei gruppi Jihadisti coalizzatisi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi (segnatamente di "An r al-Shar a" e della stessa "Brigata dei martiri del 17 febbraio") che nell'ottobre del 2014 si sarebbero presentati al suo domicilio con l'intenzione di nuocere a lui ed ai famigliari. Dopo il suo espatrio, un ulteriore fratello del ricorrente, di nome D._______, sarebbe stato accusato di omicidio (cfr. atto A24, pag. 2 e segg., atto A43, pag. 2 e segg.). A.c Il 22 gennaio 2016 il richiedente asilo è stato sottoposto ad una consulenza tecnica sulle conoscenze geografiche, culturali, economiche, politiche e linguistiche (di seguito: esame LINGUA). La perizia dall'incaricato ha confermato in maniera inequivocabile che la socializzazione dell'interessato è avvenuta a Benghazi. A.d Il 16 febbraio 2017 ha avuto luogo un'ulteriore audizione complementare. In tale contesto, l'autorità di prime cure, ha, tra le altre cose, concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alle risultanze dell'esame LINGUA (cfr. atto A52). B. Nel corso della procedura di prima istanza, il ricorrente ha versato agli atti un supporto elettronico ed alcuni documenti in forma cartacea. Nel complesso, il dossier dell'autorità di prime cure è stato integrato dai seguenti mezzi di prova: -immagini raffiguranti diversi documenti in lingua araba, -immagini dell'insorgente in compagnia di altre persone armate,-immagini di un uomo in abiti militari ch'egli ha riferito essere il fratello,-riproduzione di un volantino che raffigurerebbe il fratello,-licenza di condurre libica. C. Con decisione del 7 marzo 2017, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. D. In data 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed invitato l'autorità di prime cure a presentare una risposta al ricorso. F. Il 18 maggio 2018, l'autorità intimata si è sostanzialmente riconfermata nella propria decisione. La presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente il 29 maggio 2018. G. Con scritto spontaneo del 15 agosto 2018, l'insorgente si è rivolto personalmente alla SEM esprimendo il suo desiderio di integrarsi in Svizzera. In tale circostanza egli ha parimenti puntualizzato alcune questioni attinenti alla sua domanda d'asilo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili i motivi d'asilo addotti dal ricorrente. La SEM ha innanzitutto sottolineato come, nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessato avrebbe dichiarato di non aver mai avuto problemi con chicchessia in patria né di aver preso parte al conflitto in Libia. Sennonché, a mente dell'autorità intimata, nell'ambito dell'audizione sui fatti l'insorgente avrebbe esordito asserendo di non aver raccontato tutto nella precedente occasione, specificando poi di temere di subire atti pregiudizievoli ad opera del gruppo "An r al-Shar a", che lo avrebbe designato come bersaglio. Alla luce di ciò, prosegue l'autorità di prima istanza, tali allegazioni sarebbero palesemente contraddittorie e tardive. Infatti, se il ricorrente fosse realmente stato vittima di un gruppo armato, avrebbe senz'altro esposto i suoi timori anzitempo. Del resto, anche le allegazioni riguardanti la fuga dal domicilio sarebbero divergenti. Nell'arco della prima audizione complementare, l'interessato avrebbe infatti asserito di aver appreso telefonicamente, il 15 ottobre 2014, che dei gruppi armati che si trovavano nel suo quartiere avevano incendiato la sua automobile, di modo che, questi, si sarebbe recato presso la sua abitazione al fine di recuperare i suoi genitori, i fratelli e le sorelle nonché un paio di scarpe. Ciò non collimerebbe tuttavia con quanto da lui dichiarato nell'audizione del 10 giugno 2015, laddove avrebbe asserito di essere tornato a casa il 16, rispettivamente il 17 ottobre 2014, per recuperare unicamente il fucile, i genitori e le sorelle, essendo i fratelli irreperibili al domicilio. Inoltre, dopo essere stato confrontato al riguardo, l'interessato avrebbe meramente addotto di essersi confuso, specificando che i gruppi armati sarebbero arrivati nel quartiere il 15 ottobre 2014 e che i combattimenti sarebbero iniziati il 16 ottobre 2014 alle 02.00 per terminarsi poi alle 10.00. Oltremodo, anche le allegazioni a proposito del possesso di un'arma risulterebbero contraddittorie. Infatti, nel corso della prima audizione complementare il richiedente asilo avrebbe affermato che sarebbe stato il padre a procurarsela allorché in precedenza avrebbe invece asserito di averla ricevuta lui stesso. Per di più, anche le affermazioni riguardanti i gruppi armati con i quali il ricorrente avrebbe avuto problemi sarebbero contrastanti. Durante la prima audizione complementare, il richiedente avrebbe dapprima menzionato l'esistenza di tre gruppi armati, ossia la "Brigata dei martiri del 17 febbraio", la "Brigata az-Zintan" ed "An r al-Shar a". Ebbene, una volta invitato a precisare quali problemi avesse avuto con loro, l'insorgente avrebbe dichiarato di essere stato interrogato per ore dalla "Brigata dei martiri del 17 febbraio" nel 2012, dopodiché di non averci più avuto nulla a che fare. In seguito, l'interessato avrebbe affermato di essere stato trattenuto per cinque giorni dal gruppo "Brigata az-Zintan" nel corso del 2011, mentre "An r al-Shar a" gli avrebbe incendiato l'auto il 15 ottobre 2014, assieme alla "Brigata dei martiri del 17 febbraio", definendoli in tale circostanza come la medesima entità. Su sollecito della SEM, il ricorrente avrebbe quindi spiegato che tali due gruppi erano distinti ma che si sarebbero raggruppati e di aver scoperto ciò solo dopo l'arresto, ovvero diversi anni prima della sua fuga dal Paese. Sennonché, invitato nuovamente a spiegare chi lo cercasse il 15 ottobre 2014, il richiedente avrebbe risposto confusamente dapprima "An r al-Shar a", poi "Brigata dei martiri del 17 febbraio". Raffrontato nuovamente in merito, egli avrebbe tergiversato dichiarando che il fatto che si tratterebbe della medesima entità sarebbe notorio e che pertanto sarebbe stata "An r al-Shar a" a cercarlo il 15 rispettivamente 16 ottobre 2014. Sennonché, durante l'audizione sui fatti, il richiedente avrebbe invece asserito che sarebbe stata la "Brigata dei martiri del 17 febbraio" ad aver tentato di rintracciarlo in tale circostanza. Dipoi, prosegue la SEM, i timori ricorrente confronti della "Brigata dei martiri del 17 febbraio" sarebbero privi di qualsiasi fondamento alla luce del successivo comportamento protratto per anni dal richiedente asilo. Infatti, nel corso dell'audizione sui fatti, l'interessato avrebbe dichiarato di aver smesso di frequentare l'università nel 2012 dopo essere stato prelevato da questo gruppo, specificando altresì di sapere di essere ricercato da costoro a partire dal quel momento. Ciò nonostante egli avrebbe continuato a vivere al medesimo indirizzo. Pertanto, conclude l'autorità di prime cure, se il ricorrente avesse realmente temuto per la sua vita, non avrebbe certo soggiornato a casa sua per anni in piena reperibilità. Raffrontato in merito, il richiedente asilo non sarebbe stato in misura di rendere allegazioni concludenti. Oltracciò, l'interessato avrebbe fornito indicazioni prettamente discordanti in merito al fratello C._______. Durante l'audizione sui fatti egli avrebbe invero dichiarato che durante il mese di Ramadan del 2011 la sua famiglia avrebbe appreso telefonicamente, tramite terzi, della morte di C._______, il quale era stanziato come militare a Misurata. Sennonché, dall'audizione complementare di suo fratello B._______, sarebbe emerso che C._______ lavorava come militare a Tripoli e che la comunicazione del suo decesso sarebbe avvenuta quattro mesi addietro. Raffrontato in merito a tali divergenze, egli avrebbe smentito le sue dichiarazioni asserendo che C._______ vivrebbe a Tripoli e manipolando nel contempo anche il contesto temporale del presunto decesso. Da ultimo, rileva l'autorità di prima istanza, il richiedente asilo avrebbe tentato di dissimulare le sue reali origini. In effetti, durante il fermo delle guardie di confine, egli avrebbe declinato come cittadinanza quella sudanese, la stessa che avrebbe poi scritto di suo pugno nel foglio dei dati personali al momento della sua registrazione al CRP di Chiasso. Solo nel corso dell'audizione sulle generalità egli avrebbe dichiarato di essere cittadino libico. In merito a questa divergenza, l'interessato avrebbe meramente addotto di voler evitare problemi. Esortato a chiarire tale futile risposta, egli avrebbe esitato prima di affermare che i suoi genitori sarebbero sudanesi, precisando poi che entrambi avevano già acquisito la cittadinanza libica prima della sua nascita. Al contrario, durante il colloquio telefonico svolto nell'ambito dell'esame LINGUA a cui è stato sottoposto, il richiedente avrebbe affermato che i suoi genitori sarebbero nati in Chad e che solo il padre avrebbe acquisito la cittadinanza libica. Confrontato in merito, il richiedente asilo avrebbe confermato che i genitori sarebbero entrambi originari del Chad, che sua madre possiederebbe tuttora unicamente la cittadinanza ciadiana e di aver mentito temendo di essere rimpatriato. Ora, conclude l'autorità di prima istanza, una simile argomentazione non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e confermerebbe l'atteggiamento poco collaborativo, giacche, solo dopo la quarta audizione e solo quando costretto dall'evidenza dei fatti, l'interessato avrebbe fornito un'ulteriore versione in merito alle sue origini. Non di meno, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere attendibilmente le circostanze scatenanti la sua ricerca al domicilio da parte di gruppi armati nell'ottobre 2014. Durante l'audizione complementare, allorché invitato numerose volte a descrivere la manifestazione a cui avrebbe partecipato il 15 ottobre 2014, il richiedente avrebbe palesemente evaso la domanda, affermando in modo assai vago, lacunoso e stereotipato di essere uscito dopo aver visto diverse persone che andavano a manifestare ed accontentandosi di addure che in seguito la sua foto sarebbe finita in mano ad "An r al-Shar a". Solo su esortazione, l'insorgente avrebbe finito per aggiungere confusamente che i manifestanti non camminavano ma stavano fermi e che sarebbe stato aperto il fuoco. Del resto, pure le affermazioni esposte nel corso della prima audizione complementare e relative all'accusa di omicidio nei confronti di suo fratello D._______ sarebbero generiche e palesemente artefatte. Difatti, le stesse sarebbero state evocate unicamente nella fase finale dell'audizione. Negli stessi termini, i mezzi di prova addotti non permetterebbero minimamente di dimostrare l'attendibilità dei motivi d'asilo di cui il ricorrente si è avvalso. Le fotografie presentate si limiterebbero ad attestare che, in luoghi e momenti indeterminati, il richiedente era armato in compagnia di altri giovani altrettanto armati, senza tuttavia permettere di definire in quali effettive circostanze tali foto siano state scattate. Quanto alla copia della documentazione relativa al decreto di promozione militare della sorella ed alla scomparsa del fratello, anch'egli militare, il discorso non muterebbe, dal momento che tali mezzi di prova confermerebbero unicamente che l'insorgente, in un determinato periodo, aveva dei famigliari attivi nell'esercito. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell'autorità di prima istanza. A suo dire non vi sarebbero infatti state delle contraddizioni tra quanto da lui affermato e le allegazioni del fratello B._______. Anzitutto, entrambi sarebbero stati sottoposti allo stress degli interrogatori, dai quali dipendeva il loro futuro. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla SEM, il fatto che i due non abbiano fornito delle versioni fotocopia, deporrebbe a favore della veridicità dei loro esposti. Allo stesso modo, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti l'affermazione secondo la quale l'insorgente si sarebbe contraddetto sui motivi a sostegno della sua domanda d'asilo. Questi non avrebbe affatto affermato di aver lavorato come militare per "Haras Al Houdud Al Monshaat" ma bensì di essere stato stipendiato come agente di sicurezza a protezione dei depositi di petrolio. Inoltre, nel corso della prima audizione egli sarebbe stato spaesato ed intimorito e nel corso dell'audizione sulle generalità non avrebbe ritenuto che le questioni riguardanti il fratello D._______ e l'incendio della casa fossero pertinenti per la sua domanda di asilo. In altre parole, non si ravviserebbe in specie nessuna contraddizione, ma soltanto "la completazione" (recte: il completamento) di quanto esposto nel corso del primo colloquio. Inoltre, nella prima audizione il richiedente non sarebbe stato a conoscenza di cosa potesse dire e di cosa sarebbe potuto andare a suo discapito. Per queste ragioni egli si sarebbe limitato a ripetere quanto consigliatogli dai compagni di sventura sul barcone. Essendo inoltre stato alloggiato presso la caserma di Losone sino al 27 gennaio 2015, l'interessato non avrebbe potuto raccogliere prove né connettersi con la famiglia, essendo in misura di documentarsi sui suoi diritti solo successivamente grazie agli assistenti sociali. Pertanto, le considerazioni della SEM circa il fatto che se il richiedente fosse realmente stato bersaglio di gruppi armati, l'avrebbe detto prima, sarebbero illazioni. Non si potrebbe infatti non tener conto del disagio psicologico e della prostrazione fisica in cui questi si sarebbe venuto a trovato e del timore di poter dire qualcosa che l'avrebbe danneggiato. Del resto anche per quanto concerne la fuga dal domicilio, vi sarebbero state delle imprecisioni nella traduzione dell'interprete in quanto il ricorrente avrebbe detto di aver portato via la famiglia, telefonato a suo fratello che era al lavoro all'ospedale ed organizzato un appuntamento con lui per poi partire verso il quartiere di Al-letta. Egli avrebbe inoltre spiegato che era fuori per la strada e sarebbe rientrato in casa per portare via la famiglia solo dopo essere stato avvisato del pericolo. In ragione di ciò, risulterebbe palese che il riferimento del ricorrente al paio di scarpe andrebbe inteso nel senso di aver portato con se il minimo indispensabile. Al contrario, non si potrebbe pretendere che in queste condizioni egli si ricordi esattamente il susseguirsi degli eventi. Per quanto riguarda la designazione dei gruppi armati, andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che il ricorrente non sarebbe un politologo e che le milizie in questione si fonderebbero e si sovrapporrebbero regolarmente. Inoltre, in caso di cattura e arresto, non vi sarebbe modo di intrattenersi con i carcerieri a proposito della loro precisa ideologia e linea politica. Per di più, quanto al fatto che se avesse temuto per la sua vita il ricorrente se ne sarebbe andato da casa ben prima, la SEM non avrebbe debitamente considerato che chiunque rifletterebbe a lungo prima di lasciare la famiglia, gli affetti e la casa, specialmente in assenza di un altro posto dove andare e di mezzi di sostentamento. Da ultimo, anche per quanto concerne la data del decesso del fratello E._______, non vi sarebbe alcuna contraddizione tra quanto esposto dal ricorrente e quanto detto dal fratello B._______, ma un errore di interpretazione dell'interprete. Infatti, anche nel corso della prima audizione, il ricorrente avrebbe inteso che la sua famiglia avrebbe appreso del decesso con quattro mesi di ritardo. Del resto, questo malinteso non avrebbe niente a che vedere con la domanda di asilo. Allo stesso modo, le affermazioni apparentemente contraddittorie in merito alle sue origini sarebbero da ricondurre alle informazioni sbagliate ricevute all'inizio della procedura. Per quanto concerne poi la manifestazione a cui il ricorrente avrebbe partecipato il 15 ottobre 2014, varrebbe la pena ricordare le difficoltà circostanziare in modo preciso una situazione di pericolo. A ciò si aggiungerebbero le difficoltà della traduzione e lo stato di stress dettato dalla procedura stessa. Ad ogni modo, conclude il ricorrente, l'accusa di omicidio pendente in capo al fratello D._______ non sarebbe stata invocata precedentemente in quanto tale fatto non avrebbe alcun legame con la domanda di asilo. Relativamente alle fotografie prodotte, occorrerebbe infine osservare che anche qualora le stesse non siano databili e non dimostrino le persecuzioni addotte, tali circostanze non implicherebbero ancora che le stesse debbano essere considerate a nocumento all'insorgente.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Onde meglio delimitare i motivi d'asilo addotti dall'interessato, si necessitano alcune considerazioni preliminari. 6.2 Circa la situazione in Libia, va rammentato che nel contesto di generale d'instabilità venutosi a creare dopo la caduta della Giamahiria Araba (del cui esercito la Brigata Khamis era una delle unità militari meglio attrezzate e più fedeli) sul territorio libico vi è stato un susseguirsi eterogeneo di attori. Il Consiglio nazionale di transizione, nato in seguito alle sommosse popolari contro il regime e posto formalmente alla guida della Coalizione della Rivoluzione del 17 febbraio 2012, nell'agosto dello stesso anno, ha rimesso i propri poteri al Congresso Nazionale Generale, eletto per scrutinio popolare e con l'iniziale compito di redigere la costituzione. Avendo però vita breve. Già nei primi mesi del 2014, il Congresso Nazionale Generale è infatti stato colpito dai miliziani delle brigate anti islamiste az-Zintan (anche chiamate liwa '). Nel contempo, il generale Khalifa Haftar, impostosi a capo del neocreato "Esercito Nazionale", lanciava un'operazione volta all'eliminazione delle milizie islamiste da Benghazi e dalle istallazioni petrolifere della regione, mettendo nel contempo in scacco il Congresso Nazionale Generale ed incentivando la creazione di un nuovo parlamento, questa volta insediato nell'est del paese (Camera dei rappresentanti libica). Avendo tuttavia parte dei membri del Congresso Nazionale Generale contestato la devoluzione dei poteri, a partire dall'agosto del 2014 ci si è trovati di fronte a due differenti parlamenti, entrambi supportati dai rispettivi governi e da gruppi più o meno eterogenei di miliziani o ex apparati dell'esercito regolare. Da un punto di vista militare, le forze dell'Esercito Nazionale di Haftar, si sono viste opporre un'alleanza di diverse milizie islamiste dell'ovest confluite nella coalizione denominata "Libya Dawn" e rimaste fedeli al Congresso Nazionale Generale. In tale contesto di frammentazione istituzionale, alcuni gruppi di stampo jihadista come "An r al-Shar a" o lo stesso "Stato Islamico" sono riusciti a entrare a loro volta in possesso di alcune enclavi sulle quali esercitare direttamente la propria autorità. A Benghazi, per paura di essere annientata dall'esercito di Haftar, "An r al-Shar a" ha unito i proprio sforzi con altri gruppi armati ed in particolare con la "brigata dei martiri del 17 febbraio" (già da tempo attiva in diverse zone della città), confluendo, nel 2014, nel cosiddetto "Concilio dei rivoluzionari di Benghazi" ("Majlis Shura Thuwar Benghazi"). Sempre in tale contesto, alcuni gruppi militari statali come le Guardie delle frontiere e delle installazioni petrolifere ("H aras al-h udu d al-muns a a t an-naft i ya") sono intervenuti per tentare di mettere in sicurezza le infrastrutture della regione. Haftar, dal canto suo, nel 2015 ha ottenuto il mandato quale ministro della Difesa e Capo di Stato Maggiore dell'esercito regolare dalla Camera dei rappresentanti. L'operazione su Benghazi sembra inoltre essersi risolta in suo favore e la città è stata dichiarata libera da militanti Jihadisti sul finire del 2017 (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2 e rif. citati, British Broadcasting Corporation (BBC), Guide to key Libyan militias, 11.01.2016, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19744533 , consultato il 12.07.2018; BBC Libya eastern commander Haftar declares Benghazi 'liberated', 06.07.2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-40515325 > consultato il 06.07.2018; Xinhua, Libyan army takes over remaining militant stronghold in Benghazi, 29.12.2017, , consultato il 17.07.2018). 6.3 Quanto alle argomentazione contenute nella decisione impugnata, è anzitutto d'uopo rilevare come in occasione dell'audizione sulle generalità, l'insorgente abbia omesso ogni riferimento a vicissitudini di ordine personale, confermando del resto di non aver mai avuto alcun problema con autorità o terzi nel paese d'origine. Nel corso delle successive audizioni sui motivi d'asilo, egli ha al contrario invocato numerosi fatti che lo avrebbero riguardato direttamente, smentendo dunque le sue precedenti affermazioni. Ora, pur essendo indubbio che tale attitudine lasci forti dubbi quanto all'iniziale volontà di collaborare dell'insorgente, è altresì innegabile che quest'ultimo, sin dall'inizio dell'audizione sui motivi d'asilo, abbia ammesso di aver sottaciuto parte del suo racconto in precedenza. Su tali presupposti, il Tribunale non ritiene opportune le estese considerazioni dell'autorità di prime cure al proposito, che ha elencato punto per punto quanto omesso dal richiedente asilo nell'ambito dell'audizione sulle generalità onde suffragare la tesi dell'inverosimiglianza. L'iniziale premessa del ricorrente, che ha ammesso di aver tralasciato numerosi elementi nell'ambito dell'audizione sulle generalità ed il suo stesso carattere sommario, imponevano infatti una certa relativizzazione delle differenze riscontrabili con le audizioni ulteriori. Nel presente caso la questione non ha tuttavia un influsso decisivo sul risultato dell'impugnativa dal momento che, come si vedrà in seguito, la versione fornita dall'interessato presenta ulteriori aspetti di inverosimiglianza. 7. 7.1 Sono infatti proprio le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui vissute nell'ambito dei presunti contatti con i gruppi militari attivi nelle guerra civile libica a non ossequiare i succitati criteri di verosimiglianza. Infatti, anche volendo tralasciare il fatto che nella prima audizione sommaria l'interessato abbia volutamente omesso di riferire parte della sua storia, le sole allegazioni rese nel corso delle ulteriori audizioni a cui è stato sottoposto lasciano forti dubbi in merito alla veridicità del suo narrato. Se da una parte è infatti evidente, alla luce dei mezzi di prova prodotti, che il richiedente stesso abbia imbracciato le armi sotto una qualche veste nel corso delle recrudescenze svoltesi a Benghazi, dall'altra va altresì constatato come la sua versioni dei fatti risulti confusa ed a tratti contradditoria. 7.2 Innanzitutto, il ricorrente non è stato in misura di fornire dichiarazioni concludenti in merito alle modalità di ottenimento e possessione dell'arma da fuoco con la quale è raffigurato nelle fotografie prodotte in corso di procedura, e ch'egli ha posto a fondamento dei timori di ripercussioni ad opera dei gruppi armati attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi. In occasione dell'audizione del 10 giugno 2015, l'interessato ha infatti asserito di aver ricevuto il fucile in questione da dei giovani che facevano parte dell'esercito (cfr. atto A24, pag. 5). Sennonché, di lì a poco, egli ha al contrario addotto di aver recuperato l'arma a casa sua, dopo essere stato informato dell'imminente avvicinarsi di alcuni membri del gruppo armato "brigata dei martiri del 17 febbraio" (cfr. atto A24, pag. 7), potendosi pertanto la stessa qualificare come quella che in seguito lui definirà essere l'arma di famiglia. Tale versione, peraltro già intrinsecamente incongruente, è del resto incompatibile anche con quanto riportato nella successiva audizione complementare. In tale frangente l'insorgente ha infatti asserito che tale arma non sarebbe mai "uscita da casa" sua né stata utilizzata prima del 15 ottobre 2014, ovvero del giorno del presunto attacco ad opera della "brigata dei martiri del 17 febbraio" (cfr. atto A43, pag. 7) e che sarebbe stato il padre (cieco) a procurarsela (cfr. atto A43, pag. 9). Come se non bastasse poco dopo l'interessato ha invece dichiarato che anche durante il suo inquadramento nelle Guardie delle frontiere e delle installazioni petrolifere - ch'egli ha a più riprese collocato nel 2013 (cfr. atto A24, pag. 5 e A43, pag. 9) - avrebbe fatto uso dell'arma di famiglia (cfr. atto A43, pag. 9). Inoltre, chiamato nuovamente a pronunciarsi a riguardo dell'ottenimento del Kalashnikov, l'insorgente ha fornito una spiegazione ben poco convincente, asserendo che sarebbe stato il padre a pagare per l'arma, on potendosela tuttavia procurare da solo a causa della cecità (cfr. atto A43, pag. 9). 7.3 Allo stesso modo, anche le dichiarazioni dell'insorgente circa la fuga del domicilio a causa del sopraggiungere di miliziani islamisti si concludono in coacervo di resoconti inconciliabili. Nell'audizione sui fatti del 10 giugno 2015, il ricorrente ha infatti asserito che il 17 ottobre 2014 avrebbe appreso telefonicamente che alcuni esponenti del gruppo "brigata dei martiri del 17 febbraio" erano diretti verso la sua abitazione dopo aver visto su di una rete sociale le sue foto nelle quali imbracciava un'arma. In ragione di ciò egli si sarebbe quindi diretto verso l'abitazione per prelevare i famigliari, conscio del fatto che il gruppo in questione "quando si presenta uccide". Giunto al domicilio, egli avrebbe trovato i genitori e le sorelle e preso il Kalashnikov. Nel frattempo, l'insorgente avrebbe chiamato i fratelli, che si trovavano fuori casa, dandogli appuntamento in un preciso punto del quartiere, ove si sarebbe recato di soppiatto con gli altri famigliari prelevati in precedenza grazie all'ausilio dell'automobile del vicino (cfr. atto A24, pag. 7). Al contrario, in occasione dell'audizione complementare del 12 agosto 2016, l'interessato ha asserito che il 15 ottobre 2014, un amico lo avrebbe chiamato per informarlo che i miliziani di "An r al-Shar a" si stavano dirigendo verso il suo quartiere, questa volta per intervenire a sostegno di un vicino loro simpatizzante (cfr. atto A43, pag. 6). Diversamente da quanto addotto in precedenza, egli ha inoltre dichiarato che a casa sua avrebbe recuperato i genitori, i fratelli ed un paio di scarpe, per poi dirigersi all'ospedale a prendere l'ulteriore fratello B._______ (cfr. atto A43, pag. 7). In seguito, ha inoltre espressamente confermato che i fratelli si sarebbero trovati in casa o al limite "fuori a giocare per la strada" (cfr. atto A43, pag. 8), cosa che mal si sposa non solo con le circostanze del caso ma anche con la collocazione oraria dell'evento data pocanzi (cfr. atto A43, pag. 6: "iniziati alle due di notte"). 7.4 Ma non finisce qui. Se confrontata con la testimonianza del fratello, la versione dell'interessato risulta infatti su diversi aspetti discorde. Nell'ambito delle audizioni a cui è stato sopposto nel corso della sua procedura d'asilo, il ricorrente ha infatti asserito che l'ulteriore fratello C._______ sarebbe deceduto nel 2011 e ch'egli ed i famigliari (e quindi anche l'insorgente) avrebbero appreso di tale avvenimento lo stesso anno (cfr. atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4). Al contrario, il fratello B._______ ha addotto di essere venuto a conoscenza della morte di C._______ solamente quattro mesi prima del febbraio 2017 (cfr. dossier N 630 624 atto A28, pag. 2). L'insorgente ha inoltre asserito che la notizia gli sarebbe stata comunicata da un collega dello stesso C._______ (cfr. atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4) mentre il fratello ha ricondotto l'annuncio ad uno sconosciuto che avrebbe informato il padre (cfr. atto A28, pag. 3). 7.5 Sui medesimi presupposti, risultano pure dubbiose le allegazioni a proposito delle presunte accuse di omicidio rivolte verso il fratello D._______. Le stesse sono infatti apparse solo sul finire dell'audizione complementare e si caratterizzano per la loro genericità. Nonostante il ricorrente abbia asserito essere rimasto in contatto con i famigliari (cfr. atto A52, pag. 5), egli non è infatti stato in misura di definire i contorni della vicenda né tantomeno le generalità della presunta vittima. 7.6 Alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato sulle vicissitudini avute con i gruppi di miliziani islamisti non ossequi agli usuali criteri di verosimiglianza. Ma non solo. Viste le innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall'insorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito ai motivi d'asilo dell'interessato. Del resto, anche i mezzi di prova prodotti non permettono di provare, come sembra volerlo il ricorrente, una volontà persecutoria nei suoi confronti da parte dei gruppi islamisti attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi. Le fotografie apparse su Facebook sono infatti state pubblicate da un account che nulla sembra avere a che fare con la "brigata dei martiri del 17 febbraio" né con "An r al-Shar a". Il fatto che le stesse sarebbero poi state riprese nella pagina appartenente al gruppo Jihadista è invece una mera allegazione di parte che non è possibile verificare. Allo stesso modo, la fotografia del volantino che a dire dell'insorgente raffigurerebbe il fratello e sarebbe stato affisso in diversi luoghi pubblici di Benghazi è di qualità troppo scarsa per permettente un'identificazione e nulla permette inoltre di valutarne l'eventuale diffusione ne tantomeno gli autori della stessa. 8. 8.1 Per sovrabbondanza, sempre a proposito dell'asserito rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo ad opera di gruppi attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi, occorre rammentare che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene invero interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). 8.2 Ora, come già detto, si può partire dal presupposto che i miliziani Jihadisti presenti a Benghazi siano stati sconfitti dalle forze di Haftar (cfr. supra consid. 6.2). Lo stesso è del resto stato a sua volta confermato anche dal ricorrente (cfr. atto A52, pag. 11). Ebbene, pur non potendosi il Tribunale al momento esprimere sull'attuale capacità di protezione da parte delle forze dell'Esercito Nazionale e ferma considerata inoltre la volatilità della situazione in loco, v'e ad ogni modo da chiedersi se la minaccia in questione sia ancora da considerarsi attuale. Vista l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, la questione può quantomeno rimanere inevasa.

9. La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 11.2 11.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità di prime cure ha segnatamente ritenuto che le indicazioni fuorvianti rese in corso di procedura dal ricorrente la avrebbero posta nell'impossibilità di pronunciarsi in piena cognizione di causa sull'esigibilità. Il ricorrente avrebbe invero violato il suo obbligo di collaborare e di dire la verità. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità intimata ha quantomeno rilevato che l'insorgente sarebbe giovane, in ottima salute e che disporrebbe di esperienza lavorativa e formazione. Inoltre, rammenta la SEM, egli avrebbe fornito indicazioni in merito ad un'eventuale alternativa interna di domicilio a Tripoli, dove avrebbe soggiornato brevemente in occasione di alcune visite. Essendo tale informazione stata esternata solo previo confronto con le contraddittorie allegazioni del fratello B._______, vi sarebbe da dubitare anche sulle restanti affermazioni in merito alla rete famigliare. In effetti, prosegue l'autorità intimata, durante la seconda audizione complementare, il ricorrente avrebbe detto di avere uno zio paterno a Benghazi, una zia materna a Agedabia e degli zii paterni a Kufra e Sabha. lnvitato a spiegare se avesse contatti con loro, questi avrebbe risposto negativamente, rettificando nel contempo il tipo di relazione, ovvero affermando che non si tratterebbe di suoi zii, ma bensì di cugini. Confrontato in merito, il richiedente avrebbe quindi asserito di aver inteso la cosa secondo gli usi e costumi libici. Su esplicita domanda in merito all'esistenza di fratelli e sorelle di suo padre in Libia, l'insorgente avrebbe inoltre affermato che questi avrebbe un solo fratello di sangue a Benghazi. Incalzato a rispondere anche su eventuali zie paterne, egli avrebbe poi aggiunto che due sorellastre risiederebbero sempre a Benghazi. Le stesse domande gli sarebbero poi state poste con riferimento alla madre ed il ricorrente avrebbe inizialmente tergiversato adducendo che questa avrebbe una nonna ad Agedabia per poi sostenere ambiguamente che si tratterebbe di una zia di sua madre, qualificandola infine come la persona più vicina a lei e che abiterebbe a Agedabia. La SEM è quindi dell'opinione che il ricorrente abbia volutamente fornito informazioni confuse in merito alla sua rete famigliare. Raffrontato al riguardo, l'interessato avrebbe affermato che la "nonna" rispettivamente la "zia" di sua madre soggiornante ad Agedabia sarebbe la stessa parente citata inizialmente, ossia la sua zia materna e dichiarato inoltre di aver accompagnato lui stesso sua madre in visita da quest'ultima (confutando quindi le precedenti asserzioni secondo cui non fosse mai stato in altri posti fuori Benghazi). Inoltre, solo dopo aver ammesso che suo fratello C._______ avrebbe vissuto a Tripoli sin dal 2007, il ricorrente avrebbe ammesso di essersi recato più volte in tale città, confermando di non avere famigliari in loco. Solo dopo essere stato raffrontato con dichiarazioni di suo fratello B._______ (che avrebbe asserito avere parenti a Tripoli), prosegue l'autorità di prima istanza, il ricorrente avrebbe cercato di rettificare quanto detto in precedenza, attribuendo l'inesattezza della risposta alla SEM. Sennonché egli sarebbe stato totalmente incapace di chiarire il tessuto famigliare presente a Tripoli, affermando vagamente di non sapere se da parte di sua madre vi siano dei parenti, mentre da parte di suo padre avrebbe menzionato lacunosamente l'esistenza di membri della sua tribù, tra cui un certo Osman. In maniera assai lapidaria e stereotipata, avrebbe poi qualificato di parentela il semplice legame tribale. Un simile aggiustamento delle dichiarazioni così come la loro stessa insensatezza, inconsistenza e contraddittorietà, conclude l'autorità di prime cure, si spiegherebbe solamente come un evidente tentativo di depistaggio per evitare di delucidare il suo effettivo trascorso a Tripoli. Oltremodo, apparrebbe del tutto inconcepibile che l'insorgente, pur intrattenendo contatti con i famigliari, non sappia nemmeno come si mantenga attualmente la sua famiglia nucleare. Tutto lascerebbe pertanto presagire che questa possa invece trovarsi in tutt'altra parte della Libia, Tripoli compresa. Pertanto un ritorno del ricorrente nel paese d'origine congiuntamente al fratello B._______ sarebbe esigibile. 11.2.2 Con ricorso, il ricorrente avversa anche tale assunto dell'autorità di prima istanza. In primo luogo, egli contesta di aver mentito a proposito del fatto di non aver mai vissuto a Tripoli. Il ricorrente avrebbe infatti unicamente asserito di avervi svolto brevi soggiorni in albergo o presso conoscenti allorquando il fratello E._______ era ancora in vita e di stanza nella zona. Ebbene, nulla proverebbe che tali persone siano ancora ivi residenti e disponibili ad accoglierle ad oggi il ricorrente ed il fratello, in una situazione già di per sé precaria dal punto di vista della sicurezza. In tal senso, andrebbe altresì tenuto conto del fatto che il concetto di famiglia "africano" sarebbe ben diverso da quello europeo, di modo che sarebbe consono riferirsi ad un'anziana amica con l'appellativo di "zia" o ad un cugino lontano chiamandolo fratello. La tesi circa la possibile presenza della famiglia nucleare a Tripoli apparrebbe poi insensata, dal momento che se fosse davvero stato il caso il ricorrente non avrebbe certo sottaciuto tale circostanza, essendo a quel tempo la stessa capitale zona di guerra. Conto tenuto di quanto precede, un rientro dell'insorgente in tale luogo sarebbe improponibile. 11.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Negli stessi termini, va rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 11.4 11.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.5 11.5.1 Nell'ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale ha constatato come in Libia attualmente non vi sia alcuna autorità statale che eserciti la propria sovranità e possa garantire la sicurezza dell'integralità del territorio. A causa del perdurare della guerra civile, l'apparatto securitario si trova in una situazione di forte frammentazione. Centinaia di milizie di estrazione eterogenea si contentendono il territorio sulla base di alleanze spesso mutevoli senza che lo stato libico, rispettivamente, le istituzioni riconosciute dalla comunità internazionale, siano nella posizione di controllarle efficacemente (cfr. anche infra consid. 6.2). Le forze di polizia e l'apparato giudiziario sono praticamente inesistenti ed insufficientemente equipaggiate. In diverse parti del paese, si annoverano azioni militari ad opera delle fazioni più disparate, di modo che la situazione sotto il profilo della sicurezza si possa definire imprevedibile e poco chiara. In siffatto contesto, spesso e volentieri sono gli stessi civili a fare le spese delle risultanze nefaste del conflitto, per il quale non si intravede al momento una volontà politica che possa contribuire a porre un freno alle ostilità. Sotto l'aspetto dei diritti umani, la situazione è desolata e di difficile classificazione. A causa di ciò, il Tribunale è giunto alla conclusione che nella maggior parte del territorio libico viga attualmente una situazione di violenza generalizzata, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento verso ampie zone del paese sia da considerarsi inesigibile. Nella mededisa occasione è inoltre stato rilevato come la stessa città di Benghazi non sia stata risparmiata da importanti problematiche securitarie. (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2). 11.5.2 Chiamato in seguito ad esprimersi in concreto circa l'esigibilità dell'esecuzione di un allontanamento verso la - ormai solo de jure - capitale Tripoli, il Tribunale ha riconosciuto che, a causa della precaria, e volatite situazione securitaria, del risachio di recrudescenze violente e di problemi di approvvigionamento, anche l'allontanamento verso Tripoli debba essere considerato di principio inesigibile. In considerazione di ciò, l'esigibilità può essere ammessa solo eccezzionalmente in presenza di particolari circostanze favorevoli. Nel caso in questione, il Tribunale ha preso in considerazione la provenienza del richiedente da tale luogo, la giovane età, il buono stato di salute, la possibilità di sostentarsi e la presenza di un'estesa rete famigliare con disponibilità finanziaria (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.3) 11.6 In specie l'autorità di prime cure si è sostanzialmente avvalsa di una violazione dell'obbligo di collaborare da parte del ricorrente per concludere quanto all'impossibilità di esaminare con cognizione di causa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 11.7 Ora, seppur tale modus operandi sia di principio concepibile (cfr. infra consid. 10.3), esso non risulta giustificato dalle circostanze del caso in disamina. Nonostante le allegazioni dell'insorgente a proposito delle sue origini si siano rivelate in parte inconsistenti, non si può infatti ritenere che in specie il richiedente asilo, violando il proprio obbligo di collaborare, abbia reso de facto impossibile l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 11.3). Pur essendo innegabile ch'egli abbia un primo momento asserito di essere cittadino sudanese, per poi fornire ulteriori asserzioni discordanti in merito alle origini della sua famiglia (cfr. atto A1 e A6, pag. 3, A52, pag. 3), è altresì pacifico che la documentazione successivamente prodotta in sede di prima istanza abbia posto l'autorità di prime cure nella posizione di poter determinare con una certa attendibilità il suo luogo di provenienza e la sua cittadinanza. Del resto, l'esame LINGUA fatto allestire dalla SEM ha confermato in maniera inequivocabile che la socializzazione dell'interessato è avvenuta a Benghazi. Oltremodo, è altresì opportuno denotare come le incongruenze elencate nella decisione impugnata (ad eccezione dell'iniziale allegazione circa la sua cittadinanza sudanese, ch'egli ha amesso essere un artifizio), che del resto coincidono con quelle riscontrate nella procedura riguardante il fratello, possano in parte spiegarsi sulla base dell'estrazione etnico-tribale del richiedente asilo. I Tebu, chiamati anche Toubou, Tubu o Tibbu, sono infatti una popolazione sahariana di colore presente non solo in Libiia ma anche in Chad, Sudan e Niger (cfr. Le Petit Robert des nomes propres, Paris 2011, pag. 2268). Inoltre, il contesto libico è storicamente marcato dalle identità tribali piuttosto che dall'accezzione di cittadinanza nei termini occidentali. Pertanto, v'è da chiedersi se il solo fatto che il ricorrente abbia dichiarando alternativamente che la sua famiglia sarebbe orginiaria del Sudan o del Chad (esternando anche dubbi in proposito), sia effettivamente costitutivo di un violazione dell'obbligo di collaborare (sulla delimitazione cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 292 e segg.) o la conseguenza di una circostanza solo parzialmente chiara. 11.8 Sia quel che sia, quanto appare in specie disorientante, è l'eccessiva relativizzazione del principio inquisitorio, che, più che giustificata dalle circostanze del caso, sembra asservita alla facoltà di non passare in rivista in modo dettagliato la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Ora, il Tribunale può ben comprendere che l'attitudine tutt'altro che esemplare mostrata dal richiedente asilo in corso di procedura possa aver condotto l'autorità a ritenere impossibile l'analisi oculata dei fattori di rischio in presenza. Tuttavia, come già detto, non sembra che l'autorità intimata abbia tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti. Ci si poteva infatti ragionevolmente aspettare che la SEM, nelle sue valutazioni circa l'esigibilità, si attenesse alle risultanze dell'esame LINGUA vagliando nel contempo i mezzi di prova prodotti e non che né facesse astrazione, giungendo a concludere che "la sua famiglia possa invece trovarsi in tutt'altra parte della Libia, Tripoli compresa". 11.9 In questo stesso senso, il riferimento alla possibile presenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli risulta a sua volta problematico. Come già detto, anche per le persone provenienti da tale città, le condizioni per ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontantamento risultano estremamente restrittive e presuppongono il rispetto di numerosi fattori favorevoli (cfr. infra consid. 8.5). Viene dunque da sè che qualora si voglia prendere in considerazione tale luogo quale alternativa di domicilio (cosa teoricamente legittima seppur al momento non ancora valutata Tribunale nel contesto libico; cfr. sulla questione DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 a propposito della situazione in Afghanistan), si necessiterebbe un esame ancor più approfondito delle circostanze in presenza. Non sembrano invece bastevoli le constatazioni - effettuate principalmente sulla base della contraddittorietà di parte delle asserzioni dell'insorgente e del fratello - quanto alla possibile presenza di parentela ed allo svolgimento di brevi soggiorni in loco, essendo i succitati fattori favorevoli da apprezzarsi cumulativamente.

12. Su tali presuopposti, sul punto di questione dell'esescuzione dell'allontanamento si giustifica in specie l'annullamento della decisione impuganta e la ritrasmissione degli atti alla SEM. uestaQuest'ultima avrà premura emanare una nuova decisione tenendo in debita considerazione le risultanze dell'esame LINGUA, che ha attestato l'avvenuta socializzazione a Benghazi e la succitata giurisprudenza riguardante la situazione securitaria nel paese. Prima di emanare una nuova decisione l'autorità terrà inoltre presente le possibili ragioni della contradditorietà delle asserzioni dell'interessato in merito alla provenienza della sua famiglia. Qualora, l'autorità dovesse quantomento giungere alla conclusione che l'attitudine dell'interessato non permetta di valutare se egli risulti o meno esposto a pericolo nel paese di provenienza, essa avrà la premura di specificarlo nel dettaglio nella nuova decisione, in modo da fornire al richedente i necessari elementi per constestare tale valutazione in sede ricorsuale. Alla luce della più recente giurisprudenza coordinata del Tribunale, la SEM farà ad ogni modo prova di estrema prudenza nella sua valutazione, in particolare circa l'esistenza di un'alternativa di domicilio a Tripoli. Da ultimo, laddove vi fossero elementi per ritenere in specie la presenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 83 cpv. 7 LStr, vi sarà luogo di fondare la decisione di diniego su tale base legale.

13. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzio-ne dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono tra-smessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento, se necessario dopo il completamento dell'istruttoria. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, non essendo stata l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA). 14.2 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta in applicazione dell'art. 110a LAsi. Ora, per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 350.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). 14.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 7 marzo 2017 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto e la decisione del 7 marzo 2017 è da reputarsi cresciuta in giudicato.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 350.- a titolo di spese di patrocinio.

5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.- a titolo di indennità ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: