Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insor- gente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 2 aprile 2024. A.b In data 5 aprile 2024, egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 18 aprile 2024, l’interessato ha avuto il colloquio Dublino. La relativa decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) è stata revocata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità infe- riore) con decisione del 13 dicembre 2024, con contestuale ripresa della procedura nazionale. A.d Con medesima decisione del 13 dicembre 2024, la SEM ha attribuito il richiedente al Canton B._______. A.e In data 21 gennaio 2025, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. A.f Con progetto di decisione del 27 gennaio 2025, la SEM ha prospettato all’interessato una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo. A.g Con parere del 28 gennaio 2025, il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di deci- sione negativa della SEM del 27 gennaio 2025. B. B.a Con decisione del 29 gennaio 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell’esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato.
D-828/2025 Pagina 3 C. C.a In data 6 febbraio 2025 (timbro postale: 7 febbraio 2025; data d’entrata: 10 febbraio 2025), l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto, in via princi- pale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Mediante decisione incidentale del 3 aprile 2025, questo Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto le domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 14 aprile 2025, di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 14 aprile 2025, il ricorrente ha corrisposto il richie- sto anticipo delle presumibili spese processuali.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle
D-828/2025 Pagina 4 argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuri- diche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento ogget- tivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono- scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di es- sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una perse- cuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in
D-828/2025 Pagina 5 prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.1 Sentito sui motivi d’asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricor- rente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, la Somalia, a causa della discriminazione che avrebbe subito sin dall’infanzia. In particolare, ha raccontato che sarebbe stato discriminato da chiunque lo conoscesse, compresi i genitori ed i fratelli maggiori, in seguito al fatto che avrebbe insultato la religione. Ha indicato che avrebbe lasciato i genitori divorziati già da piccolo, che sarebbe cresciuto da solo, che non avrebbe frequentato la scuola e che si sarebbe arrangiato a sopravvivere. Ha inoltre raccontato che sarebbe stato arrestato diverse volte sin da piccolo e che durante i periodi d’incarcerazione avrebbe subito violenze sessuali. Ha inoltre narrato di un episodio in cui sarebbe stato legato e picchiato da delle persone che lo avrebbero aspettato all’uscita del carcere. Ha infine indicato che in caso di rientro in Somalia ricomincerebbero le discriminazioni nei suoi confronti.
E. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto del ricor- rente sarebbe inverosimile in quanto le dichiarazioni del medesimo sareb- bero contraddittorie, assurde, vaghe, incoerenti e prive di dettagli. Segna- tamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni in merito alle incarcera- zioni, quali la durata, il numero degli arresti, il motivo d’incarcerazione, l’età che avrebbe avuto o gli anni in cui sarebbe stato arrestato, gli abusi che avrebbe subito durante i periodi d’incarcerazione, nonché le modalità del suo rilascio o della sua evasione, sarebbero contraddittorie, incoerenti e vaghe. Inoltre, le risposte in riferimento alla situazione personale, quali l’in- capacità che avrebbe avuto d’indicare il proprio clan di appartenenza, non- ché le affermazioni in merito ai propri fratelli, sarebbero confuse, vaghe, incoerenti e contraddittorie. Anche le allegazioni in merito alla situazione famigliare, quali la creazione di (...) nuclei famigliari con (...) donne e un totale di (...) figli, sarebbero in contraddizione con le affermazioni relative alle presunte incarcerazioni che avrebbe subito. L’autorità inferiore ha rite- nuto che il filmato in cui il ricorrente verrebbe bendato e circondato da al- cuni uomini sarebbe inadeguato in quanto nei dialoghi non sarebbe fatto alcun riferimento a questioni religiose, l’atteggiamento di tutte le persone coinvolte sembrerebbe rilassato e giocoso, e, infine, non sarebbe chiaro chi avrebbe ripreso il video, né come ne sarebbe entrato in possesso il ricorrente, ciò che, secondo la SEM, creerebbe dubbi sulla provenienza e sull’autenticità del menzionato filmato quale mezzo di prova. Quanto al pa- rere trasmesso dalla rappresentante legale il 28 gennaio 2025, l’autorità
D-828/2025 Pagina 6 inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe elementi atti a giusti- ficare una modifica del progetto di decisione negativo del 27 gennaio 2025. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni del richiedente risultereb- bero complessivamente inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi.
E. 5.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha sostanzialmente fatto valere i mede- simi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all’autorità inferiore, segnata- mente che sarebbe stato discriminato ed incarcerato a causa del fatto che avrebbe insultato la religione, nonché che avrebbe subito abusi sessuali in carcere ed ha asserito che le sue dichiarazioni sarebbero coerenti e quindi verosimili. Nel proprio gravame, il ricorrente ha altresì aggiunto nuovi fatti ed elementi, ossia che apparterrebbe al clan (...), che sin dall’infanzia avrebbe assistito a violenze, ingiustizie e abusi sia da parte dell’autorità sia da parte di gruppi armati, che sarebbe stato perseguitato per le sue opinioni politiche, nel senso che avrebbe criticato il governo e il suo operato, che la sua famiglia avrebbe tentato di proteggerlo ma il suo clan sarebbe stato troppo debole per difenderlo, che sarebbe stato cercato da dei uomini ar- mati e sarebbe riuscito a fuggire appena in tempo, che lo Stato non lo pro- teggerebbe e che quindi per questo motivo avrebbe deciso di espatriare, nonché che il suo viaggio sarebbe stato lungo e difficile e avrebbe subito violenze e abusi anche durante il suo cammino. Ha altresì giustificato la mancanza di dettagli nel proprio racconto con il fatto che avrebbe vissuto esperienze traumatiche che lo avrebbero segnato nel corpo e nella mente, che gli avrebbero causato difficoltà di memoria, difficoltà nella capacità di rievocare con precisione ogni dettaglio, una percezione del tempo confusa, nonché che parlare di tali episodi sarebbe per lui doloroso e gli provoche- rebbe angoscia. L’insorgente ha chiesto sia tenuto conto dello stress post- traumatico che avrebbe sviluppato e della sua difficoltà di esprimersi che sarebbe da attribuire alla sua analfabetizzazione. Il ricorrente ha sostenuto che le sue dichiarazioni sarebbero verosimili e pertanto ha chiesto il rico- noscimento della qualità di rifugiato.
E. 6.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente – così come già rilevato dalla SEM – non può essere ritenuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano contradditorie, con- trarie alla logica, vaghe, incoerenti e prive di dettagli, dando l’impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto gli episodi narrati.
E. 6.2 Questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente quanto alle pre- sunte incarcerazioni è contraddittorio, incoerente e vago e pertanto
D-828/2025 Pagina 7 inverosimile. Egli infatti si è contraddetto in merito a quante volte sarebbe stato arrestato (cfr. atto SEM 46/13, D58-D60 e D114), non è stato in grado di indicare né l’anno o l’età che avrebbe avuto quando sarebbe stato arre- stato né la durata delle incarcerazioni (cfr. atto SEM 46/13, D53, D60, D62, D64 e D114) e le sue risposte sono vaghe anche sul motivo d’incarcera- zione (cfr. atto SEM 46/13, D65-D69). La storia dell’insorgente non con- vince altresì per incoerenza e contraddizione nelle sue affermazioni se- condo cui, da un lato, sarebbe stato arrestato da piccolo e sarebbe uscito dal carcere quando era grande e/o nel 2022 (cfr. atto SEM 46/13, D53, D60, D61, D63 e D64) e, dall’altro lato, avrebbe già creato (...) nuclei fami- gliari con (...) donne e un totale di (...) figli (cfr. atto SEM 46/13, D96-D108). Vaghezza e contraddizioni vi sono anche in merito agli abusi sessuali che avrebbe subito durante i periodi d’incarcerazione (cfr. atto SEM 46/13, D117 e D119-D121), in merito al luogo in cui li avrebbe subiti (se all’interno o all’esterno del carcere; cfr. atto SEM 46/13, D117, D119 e D120), nonché in merito a chi avrebbe abusato di lui (cfr. atto SEM 46/13, D92, D115, D116 e D119). Infine, non sono chiare le modalità del suo rilascio o della sua evasione dal carcere avendo egli dapprima dichiarato di avere scontato la pena, di essere stato scarcerato e che vi erano persone ad attenderlo fuori dal carcere (cfr. atto SEM 46/13, D59, D63 e D77) e, in seguito, di essere fuggito prima di scontare la condanna (cfr. atto SEM 46/13, D114). Le risposte del ricorrente si rilevano confuse, vaghe, incoerenti e contrad- dittorie anche in riferimento alla sua situazione personale. Le affermazioni in merito ai propri fratelli sono invero contrastanti in quanto ha inizialmente dichiarato di avere molti fratelli e sorelle, ma di non conoscerli e di avere saputo della loro esistenza dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM 46/13, D30 e D32), tuttavia menzionando solo una sorella (cfr. atto SEM 46/13, D33 e D48). In seguito, ha però indicato che i suoi fratelli sarebbero figli dei suoi stessi genitori (cfr. atto SEM 46/13, D47), che sarebbero maggiori di lui e l’avrebbero discriminato (cfr. atto SEM 46/13, D47-D49), smentendo chia- ramente quanto affermato in precedenza. Infine, non ha saputo indicare il proprio clan di appartenenza (cfr. atto SEM 46/13, D52). Per quanto concerne l’unico mezzo di prova prodotto, il ricorrente ha so- stenuto che nel filmato lui insulterebbe la religione e chiederebbe di essere lasciato in pace, ma verrebbe poi circondato, bendato e picchiato da alcuni uomini (cfr. atto SEM 46/13, D73 e D85-D87) e che questo video dimostre- rebbe i motivi per cui avrebbe lasciato il suo Paese d’origine (cfr. atto SEM 46/13, D45). Tuttavia – e a prescindere dall’autenticità del menzionato mezzo di prova –, nel video in questione i dialoghi non fanno alcun riferi- mento a questioni religiose e l’atteggiamento di tutte le persone coinvolte
D-828/2025 Pagina 8 appare rilassato e giocoso. Questo Tribunale rileva inoltre che non è chiaro chi avrebbe ripreso il video (cfr. atto SEM 46/13, D76 e D82), né come ne sarebbe entrato in possesso il ricorrente. Risulta infatti quantomeno cu- rioso che l’insorgente si definisca analfabeta (cfr. atto SEM 46/13, D83), ma che sia tuttavia riuscito a creare un profilo C._______ da solo e che tramite questo profilo avrebbe trovato per caso un video che lo riguarde- rebbe (cfr. atto SEM 46/13, D78-D81 e D84). Pertanto, come già rilevato dalla SEM, il filmato è inadeguato e non è atto a comprovare le allegazioni del ricorrente.
E. 6.3 Quanto ai nuovi fatti ed elementi fatti valere in sede ricorsuale, questo Tribunale osserva innanzitutto che il ricorrente non ha spiegato perché non ha potuto o saputo raccontare tali episodi già durante l’audizione sui motivi d’asilo esperita dalla SEM il 21 gennaio 2025. Si rileva inoltre la natura generica di tali argomenti e che il ricorrente si contraddice più volte sia nel proprio ricorso, sia con quanto già affermato durante la menzionata audi- zione. In particolare, il ricorrente ha, da un lato, affermato che apparterrebbe al clan (...) (cfr. pag. 2 del ricorso) e, dall’altro lato, che siccome si sarebbe separato già durante l’infanzia dalla sua famiglia non avrebbe potuto ap- profondire la conoscenza dell’appartenenza clanica (cfr. pag. 3 del ricorso e atto SEM 46/13, D24, D25, D52 e D53), contraddicendosi chiaramente. Ha altresì asserito che sin dall’infanzia avrebbe assistito a violenze, ingiu- stizie e abusi sia da parte dell’autorità sia da parte di gruppi armati e che sarebbe stato perseguitato per le sue opinioni politiche, nel senso che avrebbe criticato il governo e il suo operato (cfr. pag. 2 del ricorso). A pre- scindere dalla genericità di tali allegazioni e dal fatto che il ricorrente non ha in alcun modo reso (almeno) verosimili tali avvenimenti, in seguito nell’atto di ricorso stesso l’insorgente si contraddice sostenendo che sa- rebbe stato incarcerato per delle sue opinioni ritenute offensive nei con- fronti della religione (cfr. pag. 3 del ricorso), così come aveva già sostenuto, seppur in maniera estremamente vaga e succinta, durante l’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM 46/13, D65-D69). Sempre in sede ricorsuale, ha inoltre indicato che la sua famiglia avrebbe tentato di proteggerlo, ma il suo clan sarebbe stato troppo debole per di- fenderlo, che sarebbe stato cercato da dei uomini armati e sarebbe riuscito a fuggire appena in tempo, che lo Stato non lo proteggerebbe (cfr. pag. 2 del ricorso), per poi sostenere invece che sarebbe stato rinnegato e discri- minato dalla sua stessa famiglia (cfr. pag. 3 del ricorso e atto SEM 46/13,
D-828/2025 Pagina 9 D37, D49 e D57), smentendo quindi quanto poc’anzi indicato e senza né spiegare perché non avrebbe raccontato tale episodio già durante l’audi- zione sui motivi d’asilo, né rendere (almeno) verosimile di avere mai chie- sto aiuto allo Stato. Infine, nel gravame, ha altresì genericamente giustificato la mancanza di dettagli nel proprio racconto con il fatto che avrebbe vissuto esperienze traumatiche che lo avrebbero segnato nel corpo e nella mente, che gli avrebbero causato difficoltà di memoria, difficoltà nella capacità di rievo- care con precisione ogni dettaglio, una percezione del tempo confusa, non- ché che parlare di tali episodi sarebbe per lui doloroso e gli provocherebbe angoscia. L’insorgente ha quindi chiesto sia tenuto conto dello stress post- traumatico che avrebbe sviluppato e della sua difficoltà di esprimersi che sarebbe da attribuire alla sua analfabetizzazione. Al riguardo, questo Tri- bunale osserva che non risulta alcun indizio concreto agli atti per cui il ri- corrente in sede di audizione sui motivi d’asilo del 21 gennaio 2025 si sa- rebbe trovato in uno stato mentale o fisico alterato. Si rileva invero che, durante la menzionata audizione, l’insorgente ha indicato di non avere nes- sun problema di salute e di stare bene (cfr. atto SEM 46/13, D4-D9), che non sono stati indicati momenti emotivamente difficili, che anzi il ricorrente ha dichiarato di non avere vergogna di parlare degli abusi che avrebbe subito (cfr. atto SEM 46/13, D118) e che la sua rappresentante legale non ha mai sollecitato pause supplementari. Infine, questo Tribunale osserva che le domande poste al ricorrente durante la già menzionata audizione sui motivi d’asilo erano semplici e basilari e per rispondere non sono ne- cessarie conoscenze scolastiche di cui il ricorrente pretende di fare difetto.
E. 6.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
E. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 7.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
D-828/2025 Pagina 10
E. 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che sarebbero inverosi- mili anche le indicazioni fornite dal ricorrente in merito alla sua provenienza e ha ritenuto presumibile che l’insorgente cercherebbe di nascondere o mascherare la sua identità e provenienza e che quindi il ricorrente avrebbe gravemente violato il suo obbligo di collaborare ai sensi dell’art. 8 LAsi. Secondo l’autorità inferiore, il comportamento dell’insorgente impedirebbe di verificare adeguatamente l’ammissibilità, l’esigibilità e la possibilità dell’esecuzione dell'allontanamento, ma che ciò non ostacolerebbe l’ese- cuzione dell’allontanamento.
E. 8.3 In sede di ricorso, l’insorgente ha indicato che nel suo Paese d’origine avrebbe subito una pressione psichica insopportabile, che sarebbe ricer- cato per quanto dichiarato sul Presidente e per tutto ciò che avrebbe subito prima di espatriare, nonché che la situazione attuale del suo Paese d’ori- gine e la sua condizione personale, segnatamente il fatto che il gruppo terroristico D._______ avrebbe una certa capacità operativa e lui farebbe parte di un clan minoritario sfavorito, non renderebbero ragionevolmente esigibile il ritorno in Somalia e ha chiesto, in via subordinata, la conces- sione dell’ammissione provvisoria.
E. 8.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Somalia.
E. 9.1 Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi, il richiedente è tenuto a decli- nare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di viaggio e d’iden- tità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente d’identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimi- glianza giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed
D-828/2025 Pagina 11 informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GI- CRA] 2005 n. 8 consid. 3; sentenza del TAF D-2147/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6).
E. 9.2 Secondo constante giurisprudenza, il richiedente l’asilo deve soppor- tare le conseguenze della mancata collaborazione (quanto all’inverosimi- glianza della sua identità) e occorre presumere che non vi siano elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12 ed E-5677/2017 del 17 otto- bre 2017 consid. 8.3.2).
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Con- venzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de- gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.
E. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, l’esecuzione dell’al- lontanamento verso il Somaliland non è da considerarsi generalmente ine- sigibile (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF E-335/2025 del 27 febbraio 2025 consid. 9.3 con rif. cit.).
E. 10.2.3 A tal proposito, questo Tribunale osserva che il ricorrente è un gio- vane uomo (classe […]) e ha dichiarato che fin dall’infanzia è cresciuto da
D-828/2025 Pagina 12 solo e ha lavorato nei (…) ([…], in qualità di […], nonché quale […]) “arran- giandosi” e riuscendo a mangiare e a sopravvivere (cfr. atto SEM 46/13, D28, D29, D34 e D97). Ha inoltre dichiarato di avere (...) mogli e un totale di (...) figli (cfr. atto SEM 46/13, D96-D108). Infine, ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 46/13, D4-D9). Per quanto attiene alle allegazioni ricorsuali, il Tribunale osserva che il ri- corrente non ha in alcun modo sostanziato, circostanziato o documentato le stesse e non è pertanto credibile (cfr. supra consid. 6.3). Inoltre, questo Tribunale non comprende per quale motivo il ricorrente, nel proprio gra- vame, riporti della situazione in cui il gruppo armato D._______ sarebbe presente nella parte (…) e (…) della Somalia, nonché nella regione di E._______, allorquando egli ha asserito di provenire da F._______ (cfr. atto SEM 46/13, D10), città ben distante dalle regioni menzionate dal ricorrente e situata nella regione del Somaliland. Del resto, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3), il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni manifestamente inverosimili poiché contraddittorie in merito alla sua provenienza, all’appartenenza clanica ed alla rete sociale rispettivamente al proprio vissuto in patria. Così facendo, egli ha violato il suo obbligo di collaborare ed ha posto l'autorità inferiore nell'impossibilità di esaminare ulteriormente eventuali ostacoli all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. la sentenza del TAF D-7472/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.3.3.2). Si può ad ogni modo partire dal presupposto, e a prescindere dalla que- stione di sapere se da solo o con l’aiuto di terzi, che il ricorrente è già stato in grado di provvedere al proprio sostentamento e non vi sono ragioni per credere che egli non sia in misura di farlo nuovamente in seguito al suo rientro in patria. Inoltre, e nuovamente a prescindere dalla questione di sa- pere se la creazione di (...) nuclei famigliari sia verosimile o meno, questo Tribunale ritiene che seppure il ricorrente abbia altresì dichiarato che non avrebbe più contatti con le mogli da quando sarebbe espatriato, nella pre- sente fattispecie non emergono indizi per cui l’insorgente non potrebbe ri- prendere i rapporti con le sue famiglie (cfr. atto SEM 46/13, D96-D114). Pertanto, conto tenuto di tutto quanto precede e alla luce della giurispru- denza già richiamata al consid. 9 della presente sentenza, l’insorgente deve sopportare le conseguenze della mancata collaborazione ed è legit- timo presumere che non vi siano elementi ostativi all’esecuzione dell’allon- tanamento.
D-828/2025 Pagina 13
E. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione im- pugnata confermata.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di me- desimo importo versato dall’insorgente in data 14 aprile 2025.
E. 13 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-828/2025 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 14 aprile 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-828/2025 Sentenza del 2 maggio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Kaspar Gerber; cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), Somalia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 gennaio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 2 aprile 2024. A.b In data 5 aprile 2024, egli ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 18 aprile 2024, l'interessato ha avuto il colloquio Dublino. La relativa decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) è stata revocata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) con decisione del 13 dicembre 2024, con contestuale ripresa della procedura nazionale. A.d Con medesima decisione del 13 dicembre 2024, la SEM ha attribuito il richiedente al Canton B._______. A.e In data 21 gennaio 2025, la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi. A.f Con progetto di decisione del 27 gennaio 2025, la SEM ha prospettato all'interessato una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo. A.g Con parere del 28 gennaio 2025, il richiedente ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione negativa della SEM del 27 gennaio 2025. B. B.a Con decisione del 29 gennaio 2025, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e dallo spazio Schengen del richiedente e incaricato il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. B.b Nella medesima data, la Protezione giuridica della Regione (...) ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato. C. C.a In data 6 febbraio 2025 (timbro postale: 7 febbraio 2025; data d'entrata: 10 febbraio 2025), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Mediante decisione incidentale del 3 aprile 2025, questo Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, respinto le domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e chiesto al ricorrente il versamento, entro il 14 aprile 2025, di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. C.c Con versamento del 14 aprile 2025, il ricorrente ha corrisposto il richiesto anticipo delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 4.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 cpv. 1 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 Sentito sui motivi d'asilo, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, la Somalia, a causa della discriminazione che avrebbe subito sin dall'infanzia. In particolare, ha raccontato che sarebbe stato discriminato da chiunque lo conoscesse, compresi i genitori ed i fratelli maggiori, in seguito al fatto che avrebbe insultato la religione. Ha indicato che avrebbe lasciato i genitori divorziati già da piccolo, che sarebbe cresciuto da solo, che non avrebbe frequentato la scuola e che si sarebbe arrangiato a sopravvivere. Ha inoltre raccontato che sarebbe stato arrestato diverse volte sin da piccolo e che durante i periodi d'incarcerazione avrebbe subito violenze sessuali. Ha inoltre narrato di un episodio in cui sarebbe stato legato e picchiato da delle persone che lo avrebbero aspettato all'uscita del carcere. Ha infine indicato che in caso di rientro in Somalia ricomincerebbero le discriminazioni nei suoi confronti. 5.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il racconto del ricorrente sarebbe inverosimile in quanto le dichiarazioni del medesimo sarebbero contraddittorie, assurde, vaghe, incoerenti e prive di dettagli. Segnatamente, la SEM ha osservato che le dichiarazioni in merito alle incarcerazioni, quali la durata, il numero degli arresti, il motivo d'incarcerazione, l'età che avrebbe avuto o gli anni in cui sarebbe stato arrestato, gli abusi che avrebbe subito durante i periodi d'incarcerazione, nonché le modalità del suo rilascio o della sua evasione, sarebbero contraddittorie, incoerenti e vaghe. Inoltre, le risposte in riferimento alla situazione personale, quali l'incapacità che avrebbe avuto d'indicare il proprio clan di appartenenza, nonché le affermazioni in merito ai propri fratelli, sarebbero confuse, vaghe, incoerenti e contraddittorie. Anche le allegazioni in merito alla situazione famigliare, quali la creazione di (...) nuclei famigliari con (...) donne e un totale di (...) figli, sarebbero in contraddizione con le affermazioni relative alle presunte incarcerazioni che avrebbe subito. L'autorità inferiore ha ritenuto che il filmato in cui il ricorrente verrebbe bendato e circondato da alcuni uomini sarebbe inadeguato in quanto nei dialoghi non sarebbe fatto alcun riferimento a questioni religiose, l'atteggiamento di tutte le persone coinvolte sembrerebbe rilassato e giocoso, e, infine, non sarebbe chiaro chi avrebbe ripreso il video, né come ne sarebbe entrato in possesso il ricorrente, ciò che, secondo la SEM, creerebbe dubbi sulla provenienza e sull'autenticità del menzionato filmato quale mezzo di prova. Quanto al parere trasmesso dalla rappresentante legale il 28 gennaio 2025, l'autorità inferiore ha osservato che lo stesso non conterrebbe elementi atti a giustificare una modifica del progetto di decisione negativo del 27 gennaio 2025. La SEM ha quindi concluso che le dichiarazioni del richiedente risulterebbero complessivamente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha sostanzialmente fatto valere i medesimi fatti ed argomenti già esposti dinanzi all'autorità inferiore, segnatamente che sarebbe stato discriminato ed incarcerato a causa del fatto che avrebbe insultato la religione, nonché che avrebbe subito abusi sessuali in carcere ed ha asserito che le sue dichiarazioni sarebbero coerenti e quindi verosimili. Nel proprio gravame, il ricorrente ha altresì aggiunto nuovi fatti ed elementi, ossia che apparterrebbe al clan (...), che sin dall'infanzia avrebbe assistito a violenze, ingiustizie e abusi sia da parte dell'autorità sia da parte di gruppi armati, che sarebbe stato perseguitato per le sue opinioni politiche, nel senso che avrebbe criticato il governo e il suo operato, che la sua famiglia avrebbe tentato di proteggerlo ma il suo clan sarebbe stato troppo debole per difenderlo, che sarebbe stato cercato da dei uomini armati e sarebbe riuscito a fuggire appena in tempo, che lo Stato non lo proteggerebbe e che quindi per questo motivo avrebbe deciso di espatriare, nonché che il suo viaggio sarebbe stato lungo e difficile e avrebbe subito violenze e abusi anche durante il suo cammino. Ha altresì giustificato la mancanza di dettagli nel proprio racconto con il fatto che avrebbe vissuto esperienze traumatiche che lo avrebbero segnato nel corpo e nella mente, che gli avrebbero causato difficoltà di memoria, difficoltà nella capacità di rievocare con precisione ogni dettaglio, una percezione del tempo confusa, nonché che parlare di tali episodi sarebbe per lui doloroso e gli provocherebbe angoscia. L'insorgente ha chiesto sia tenuto conto dello stress post-traumatico che avrebbe sviluppato e della sua difficoltà di esprimersi che sarebbe da attribuire alla sua analfabetizzazione. Il ricorrente ha sostenuto che le sue dichiarazioni sarebbero verosimili e pertanto ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente - così come già rilevato dalla SEM - non può essere ritenuto verosimile. Infatti, le dichiarazioni del ricorrente non sono sufficientemente concrete, dettagliate e circostanziate, ma anzi risultano contradditorie, contrarie alla logica, vaghe, incoerenti e prive di dettagli, dando l'impressione che il ricorrente non abbia realmente vissuto gli episodi narrati. 6.2 Questo Tribunale osserva che il racconto del ricorrente quanto alle presunte incarcerazioni è contraddittorio, incoerente e vago e pertanto inverosimile. Egli infatti si è contraddetto in merito a quante volte sarebbe stato arrestato (cfr. atto SEM 46/13, D58-D60 e D114), non è stato in grado di indicare né l'anno o l'età che avrebbe avuto quando sarebbe stato arrestato né la durata delle incarcerazioni (cfr. atto SEM 46/13, D53, D60, D62, D64 e D114) e le sue risposte sono vaghe anche sul motivo d'incarcerazione (cfr. atto SEM 46/13, D65-D69). La storia dell'insorgente non convince altresì per incoerenza e contraddizione nelle sue affermazioni secondo cui, da un lato, sarebbe stato arrestato da piccolo e sarebbe uscito dal carcere quando era grande e/o nel 2022 (cfr. atto SEM 46/13, D53, D60, D61, D63 e D64) e, dall'altro lato, avrebbe già creato (...) nuclei famigliari con (...) donne e un totale di (...) figli (cfr. atto SEM 46/13, D96-D108). Vaghezza e contraddizioni vi sono anche in merito agli abusi sessuali che avrebbe subito durante i periodi d'incarcerazione (cfr. atto SEM 46/13, D117 e D119-D121), in merito al luogo in cui li avrebbe subiti (se all'interno o all'esterno del carcere; cfr. atto SEM 46/13, D117, D119 e D120), nonché in merito a chi avrebbe abusato di lui (cfr. atto SEM 46/13, D92, D115, D116 e D119). Infine, non sono chiare le modalità del suo rilascio o della sua evasione dal carcere avendo egli dapprima dichiarato di avere scontato la pena, di essere stato scarcerato e che vi erano persone ad attenderlo fuori dal carcere (cfr. atto SEM 46/13, D59, D63 e D77) e, in seguito, di essere fuggito prima di scontare la condanna (cfr. atto SEM 46/13, D114). Le risposte del ricorrente si rilevano confuse, vaghe, incoerenti e contraddittorie anche in riferimento alla sua situazione personale. Le affermazioni in merito ai propri fratelli sono invero contrastanti in quanto ha inizialmente dichiarato di avere molti fratelli e sorelle, ma di non conoscerli e di avere saputo della loro esistenza dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM 46/13, D30 e D32), tuttavia menzionando solo una sorella (cfr. atto SEM 46/13, D33 e D48). In seguito, ha però indicato che i suoi fratelli sarebbero figli dei suoi stessi genitori (cfr. atto SEM 46/13, D47), che sarebbero maggiori di lui e l'avrebbero discriminato (cfr. atto SEM 46/13, D47-D49), smentendo chiaramente quanto affermato in precedenza. Infine, non ha saputo indicare il proprio clan di appartenenza (cfr. atto SEM 46/13, D52). Per quanto concerne l'unico mezzo di prova prodotto, il ricorrente ha sostenuto che nel filmato lui insulterebbe la religione e chiederebbe di essere lasciato in pace, ma verrebbe poi circondato, bendato e picchiato da alcuni uomini (cfr. atto SEM 46/13, D73 e D85-D87) e che questo video dimostrerebbe i motivi per cui avrebbe lasciato il suo Paese d'origine (cfr. atto SEM 46/13, D45). Tuttavia - e a prescindere dall'autenticità del menzionato mezzo di prova -, nel video in questione i dialoghi non fanno alcun riferimento a questioni religiose e l'atteggiamento di tutte le persone coinvolte appare rilassato e giocoso. Questo Tribunale rileva inoltre che non è chiaro chi avrebbe ripreso il video (cfr. atto SEM 46/13, D76 e D82), né come ne sarebbe entrato in possesso il ricorrente. Risulta infatti quantomeno curioso che l'insorgente si definisca analfabeta (cfr. atto SEM 46/13, D83), ma che sia tuttavia riuscito a creare un profilo C._______ da solo e che tramite questo profilo avrebbe trovato per caso un video che lo riguarderebbe (cfr. atto SEM 46/13, D78-D81 e D84). Pertanto, come già rilevato dalla SEM, il filmato è inadeguato e non è atto a comprovare le allegazioni del ricorrente. 6.3 Quanto ai nuovi fatti ed elementi fatti valere in sede ricorsuale, questo Tribunale osserva innanzitutto che il ricorrente non ha spiegato perché non ha potuto o saputo raccontare tali episodi già durante l'audizione sui motivi d'asilo esperita dalla SEM il 21 gennaio 2025. Si rileva inoltre la natura generica di tali argomenti e che il ricorrente si contraddice più volte sia nel proprio ricorso, sia con quanto già affermato durante la menzionata audizione. In particolare, il ricorrente ha, da un lato, affermato che apparterrebbe al clan (...) (cfr. pag. 2 del ricorso) e, dall'altro lato, che siccome si sarebbe separato già durante l'infanzia dalla sua famiglia non avrebbe potuto approfondire la conoscenza dell'appartenenza clanica (cfr. pag. 3 del ricorso e atto SEM 46/13, D24, D25, D52 e D53), contraddicendosi chiaramente. Ha altresì asserito che sin dall'infanzia avrebbe assistito a violenze, ingiustizie e abusi sia da parte dell'autorità sia da parte di gruppi armati e che sarebbe stato perseguitato per le sue opinioni politiche, nel senso che avrebbe criticato il governo e il suo operato (cfr. pag. 2 del ricorso). A prescindere dalla genericità di tali allegazioni e dal fatto che il ricorrente non ha in alcun modo reso (almeno) verosimili tali avvenimenti, in seguito nell'atto di ricorso stesso l'insorgente si contraddice sostenendo che sarebbe stato incarcerato per delle sue opinioni ritenute offensive nei confronti della religione (cfr. pag. 3 del ricorso), così come aveva già sostenuto, seppur in maniera estremamente vaga e succinta, durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 46/13, D65-D69). Sempre in sede ricorsuale, ha inoltre indicato che la sua famiglia avrebbe tentato di proteggerlo, ma il suo clan sarebbe stato troppo debole per difenderlo, che sarebbe stato cercato da dei uomini armati e sarebbe riuscito a fuggire appena in tempo, che lo Stato non lo proteggerebbe (cfr. pag. 2 del ricorso), per poi sostenere invece che sarebbe stato rinnegato e discriminato dalla sua stessa famiglia (cfr. pag. 3 del ricorso e atto SEM 46/13, D37, D49 e D57), smentendo quindi quanto poc'anzi indicato e senza né spiegare perché non avrebbe raccontato tale episodio già durante l'audizione sui motivi d'asilo, né rendere (almeno) verosimile di avere mai chiesto aiuto allo Stato. Infine, nel gravame, ha altresì genericamente giustificato la mancanza di dettagli nel proprio racconto con il fatto che avrebbe vissuto esperienze traumatiche che lo avrebbero segnato nel corpo e nella mente, che gli avrebbero causato difficoltà di memoria, difficoltà nella capacità di rievocare con precisione ogni dettaglio, una percezione del tempo confusa, nonché che parlare di tali episodi sarebbe per lui doloroso e gli provocherebbe angoscia. L'insorgente ha quindi chiesto sia tenuto conto dello stress post-traumatico che avrebbe sviluppato e della sua difficoltà di esprimersi che sarebbe da attribuire alla sua analfabetizzazione. Al riguardo, questo Tribunale osserva che non risulta alcun indizio concreto agli atti per cui il ricorrente in sede di audizione sui motivi d'asilo del 21 gennaio 2025 si sarebbe trovato in uno stato mentale o fisico alterato. Si rileva invero che, durante la menzionata audizione, l'insorgente ha indicato di non avere nessun problema di salute e di stare bene (cfr. atto SEM 46/13, D4-D9), che non sono stati indicati momenti emotivamente difficili, che anzi il ricorrente ha dichiarato di non avere vergogna di parlare degli abusi che avrebbe subito (cfr. atto SEM 46/13, D118) e che la sua rappresentante legale non ha mai sollecitato pause supplementari. Infine, questo Tribunale osserva che le domande poste al ricorrente durante la già menzionata audizione sui motivi d'asilo erano semplici e basilari e per rispondere non sono necessarie conoscenze scolastiche di cui il ricorrente pretende di fare difetto. 6.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che sarebbero inverosimili anche le indicazioni fornite dal ricorrente in merito alla sua provenienza e ha ritenuto presumibile che l'insorgente cercherebbe di nascondere o mascherare la sua identità e provenienza e che quindi il ricorrente avrebbe gravemente violato il suo obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 8 LAsi. Secondo l'autorità inferiore, il comportamento dell'insorgente impedirebbe di verificare adeguatamente l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ma che ciò non ostacolerebbe l'esecuzione dell'allontanamento. 8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha indicato che nel suo Paese d'origine avrebbe subito una pressione psichica insopportabile, che sarebbe ricercato per quanto dichiarato sul Presidente e per tutto ciò che avrebbe subito prima di espatriare, nonché che la situazione attuale del suo Paese d'origine e la sua condizione personale, segnatamente il fatto che il gruppo terroristico D._______ avrebbe una certa capacità operativa e lui farebbe parte di un clan minoritario sfavorito, non renderebbero ragionevolmente esigibile il ritorno in Somalia e ha chiesto, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. 8.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Somalia. 9. 9.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi, il richiedente è tenuto a declinare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente d'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3; sentenza del TAF D-2147/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6). 9.2 Secondo constante giurisprudenza, il richiedente l'asilo deve sopportare le conseguenze della mancata collaborazione (quanto all'inverosimiglianza della sua identità) e occorre presumere che non vi siano elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12 ed E-5677/2017 del 17 ottobre 2017 consid. 8.3.2). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento verso il Somaliland non è da considerarsi generalmente inesigibile (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF E-335/2025 del 27 febbraio 2025 consid. 9.3 con rif. cit.). 10.2.3 A tal proposito, questo Tribunale osserva che il ricorrente è un giovane uomo (classe [...]) e ha dichiarato che fin dall'infanzia è cresciuto da solo e ha lavorato nei (...) ([...], in qualità di [...], nonché quale [...]) "arrangiandosi" e riuscendo a mangiare e a sopravvivere (cfr. atto SEM 46/13, D28, D29, D34 e D97). Ha inoltre dichiarato di avere (...) mogli e un totale di (...) figli (cfr. atto SEM 46/13, D96-D108). Infine, ha dichiarato di non avere problemi di salute (cfr. atto SEM 46/13, D4-D9). Per quanto attiene alle allegazioni ricorsuali, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha in alcun modo sostanziato, circostanziato o documentato le stesse e non è pertanto credibile (cfr. supra consid. 6.3). Inoltre, questo Tribunale non comprende per quale motivo il ricorrente, nel proprio gravame, riporti della situazione in cui il gruppo armato D._______ sarebbe presente nella parte (...) e (...) della Somalia, nonché nella regione di E._______, allorquando egli ha asserito di provenire da F._______ (cfr. atto SEM 46/13, D10), città ben distante dalle regioni menzionate dal ricorrente e situata nella regione del Somaliland. Del resto, come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3), il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni manifestamente inverosimili poiché contraddittorie in merito alla sua provenienza, all'appartenenza clanica ed alla rete sociale rispettivamente al proprio vissuto in patria. Così facendo, egli ha violato il suo obbligo di collaborare ed ha posto l'autorità inferiore nell'impossibilità di esaminare ulteriormente eventuali ostacoli all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. la sentenza del TAF D-7472/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.3.3.2). Si può ad ogni modo partire dal presupposto, e a prescindere dalla questione di sapere se da solo o con l'aiuto di terzi, che il ricorrente è già stato in grado di provvedere al proprio sostentamento e non vi sono ragioni per credere che egli non sia in misura di farlo nuovamente in seguito al suo rientro in patria. Inoltre, e nuovamente a prescindere dalla questione di sapere se la creazione di (...) nuclei famigliari sia verosimile o meno, questo Tribunale ritiene che seppure il ricorrente abbia altresì dichiarato che non avrebbe più contatti con le mogli da quando sarebbe espatriato, nella presente fattispecie non emergono indizi per cui l'insorgente non potrebbe riprendere i rapporti con le sue famiglie (cfr. atto SEM 46/13, D96-D114). Pertanto, conto tenuto di tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza già richiamata al consid. 9 della presente sentenza, l'insorgente deve sopportare le conseguenze della mancata collaborazione ed è legittimo presumere che non vi siano elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 14 aprile 2025.
13. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 14 aprile 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: