Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______ e la figlia C._______, dichiaratesi cittadine eritree, di etnia tigrina e religione ortodossa, sono nate in Sudan dove avrebbero vissuto fino al loro espatrio avvenuto il sesto mese del 2015. Dopo aver attraversato la Libia e l'Italia le interessate sono entrate illegalmente in Svizzera il 5 luglio 2015 ed hanno depositato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2015 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata poiché in Sudan era diventato difficoltoso vivere in quanto eritrea senza documenti. Inoltre il marito sarebbe pure espatriato e non avrebbe voluto che la figlia crescesse senza padre (cfr. verbale d'audizione del 31 gennaio 2017 [di seguito: verbale 2], D15). A sostegno della domanda d'asilo A._______ ha prodotto il certificato di matrimonio in originale rilasciato a Khartoum il (...) dall'(...). B. Con decisione del 9 marzo 2017, notificata l'11 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la domanda d'asilo delle richiedenti, pronunciato contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione del medesimo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. In data 10 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 aprile 2017), le interessate sono insorte contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno concluso all'annullamento del provvedimento impugnato ed alla restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in subordine per una nuova valutazione in merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Esse hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra le suddette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato innanzitutto che la richiedente non avrebbe reso verosimile la cittadinanza eritrea. In particolare, ella non avrebbe presentato alcun documento che potesse comprovare la sua pretesa cittadinanza ed inoltre le sue dichiarazioni risulterebbero vaghe, contraddittorie ed illogiche. Ella avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti in merito al luogo di nascita, mentre non avrebbe saputo dire nulla in merito ai suoi genitori ed alla sua pretesa origine eritrea. Infine, sarebbe illogico che l'interessata, essendo ancora una bambina, si sia preoccupata di ottenere dei documenti di identità invece di chiedere alla signora con cui viveva informazioni in merito ai genitori. Le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e non potrebbe dunque esserle riconosciuta la qualità di rifugiato. Per quanto concerne le difficoltà riscontrate come persona residente clandestinamente in Sudan, la SEM ha considerato che concernerebbero un paese terzo e pertanto non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, la SEM ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento l'autorità di prime cure ha rilevato che la stessa non potrebbe essere impedita a causa di una grave violazione dell'obbligo di collaborare come in questo caso. In tali casi non spetterebbe alle autorità in materia d'asilo vagliare eventuali ostacoli all'allontanamento. Nella fattispecie l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile - alla luce dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni nulla permetterebbe infatti di escludere che la richiedente non possegga una solida e densa rete famigliare e sociale nel suo effettivo Paese di origine - e possibile (e ciò anche qualora il richiedente dissimuli la propria identità o nazionalità).
E. 4.2 Con ricorso, le insorgenti contestano l'inverosimiglianza circa le loro origini eritree e ritengono che la SEM avrebbe semmai potuto e dovuto disporre ulteriori misure d'istruzione. In particolare, la ricorrente ritiene di avere sempre e coerentemente allegato di essere nata e cresciuta in Sudan ed in un solo passaggio dell'audizione federale avrebbe dichiarato di essere nata in Eritrea, per il che le considerazioni dell'autorità inferiore andrebbero dunque relativizzate. Le insorgenti non condividono neppure la valutazione dell'autorità inferiore per quanto concerne l'illogicità del comportamento. La ricorrente non avrebbe infatti eluso domande, né omesso di rispondere. Ella avrebbe inoltre fornito numerosi elementi sul proprio vissuto da cittadina eritrea sprovvista di un valido titolo di soggiorno in Sudan, avrebbe accennato alle pratiche necessarie per gli eritrei che tenterebbero di regolarizzare la propria posizione, così come avrebbe depositato un certificato di matrimonio in originale e svolto le audizioni in tigrino. Di conseguenza, sarebbe plausibile che le pretese lacune nelle allegazioni della ricorrente debbano ricondursi proprio alle peculiarità della sua condizione di esule eritrea in Sudan. In ogni caso, quand'anche le lacune dovessero essere considerate così gravi da porre in serio dubbio la cittadinanza allegata, le ricorrenti ritengono necessario l'adozione di misure d'istruzione complementari. Per i medesimi motivi, le ricorrenti considerano che non potrebbe essere ritenuta una violazione grave dell'obbligo di collaborare. Di conseguenza, essendo la cittadinanza un fattore essenziale e preliminare all'esame della domanda d'asilo e degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, il provvedimento querelato andrebbe annullato.
E. 6 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante, amministrando in tal senso le prove a riguardo e procurandosi la documentazione necessaria alla trattazione del caso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). In particolare, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi, il richiedente è tenuto a declinare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L'autorità è però tenuta ad effettuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del TAF E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del TAF D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5; applicabile anche in casi concernenti l'Eritrea: sentenza del TAF D-3736/2015 del 9 novembre 2015 consid. 5). Perché una violazione dell'obbligo di collaborare possa essere identificata si presuppone tuttavia che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
E. 6.1 È ora necessario determinare se nel caso in disamina possa essere ritenuta una violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'insorgente che rende dunque impossibile la determinazione del suo paese d'origine.
E. 6.1.1 La ricorrente ha asserito di essere cittadina eritrea, di etnia tigrina e di essere nata e cresciuta in Sudan (cfr. verbale 1, pag. 3). All'età di sette anni è rimasta orfana di entrambi i genitori ed ha dunque vissuto con una vicina di casa (cfr. verbale 1, pag. 5). Ella ha inoltre dichiarato di non aver mai vissuto in Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 3 e 8; verbale 2, D85). L'insorgente ha sostenuto entrambe le audizioni in tigrino e dichiarato di avere buone conoscenze della lingua araba (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D70-D71). Pur non avendo fornito documenti d'identità a comprova della sua nazionalità la ricorrente ha consegnato in sede d'audizione sui motivi d'asilo il certificato di matrimonio originale nel quale viene indicata la sua nazionalità eritrea. L'interessata ha oltracciò spiegato di aver tentato di ottenere dei documenti eritrei recandosi a Shagarab, ma non avendo documenti quali il certificato di battesimo oppure documenti d'identità dei genitori, non le hanno rilasciato un documento che le avrebbe permesso di recarsi all'Ambasciata eritrea in Sudan (cfr. verbale 2, D38-D41).
E. 6.1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che non può essere identificabile da parte dell'insorgente una violazione dell'obbligo di collaborare né una dissimulazione della sua vera origine. Ella non ha infatti tentato di ingannare le autorità né ha mai nascosto di non aver vissuto in Eritrea, ma bensì ha subito indicato di essere nata e cresciuta in Sudan e di essere dunque stata socializzata in tale Paese. La SEM non ha contestato la verosimiglianza di tali allegazioni - ed in particolare la socializzazione in Sudan - limitandosi a ritenere che l'interessata non aveva reso verosimile la sua cittadinanza eritrea. L'autorità di prime cure non ha tuttavia effettuato delle istruzioni complementari al fine di determinare la cittadinanza della ricorrente (ad esempio una valutazione delle conoscenze dell'interessata in merito all'Eritrea e/o al Sudan) e nell'analisi non ha tenuto conto neppure del certificato di matrimonio originale fornito dall'interessata (nel quale risulta indicata la sua cittadinanza eritrea), né del fatto che effettivamente in Sudan esista una diaspora eritrea assai numerosa e le peculiarità di tale situazione (cfr. Dan Connell, Refugees, Ransoms and Revolt - An update on Eritrea, Middle East Report, n. 266 [spring 2013], pag. 35). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che l'interessata non sia stata scolarizzata ed abbia perso i genitori all'età di sette anni. Su tali presupposti non si può dunque concludere che in specie la ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare e/o dissimulato la propria identità. Pertanto, omettendo l'autorità di prime cure di determinare la reale cittadinanza dell'interessata per mezzo di ulteriori misure istruttorie, essa ha compiuto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. sulla nozione: DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
E. 7 Alla luce di quanto precede, essendo la questione della nazionalità una questione primordiale per il trattamento della domanda d'asilo, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità di prime cure (art. 61 cpv. 1 PA; DTAF 2009/53 consid. 7.3; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.), la quale è invitata da una parte a determinare la nazionalità della ricorrente - con delle misure d'istruzione complementari - e dall'altra a pronunciarsi nuovamente sui motivi d'asilo allegati dalla ricorrente e sull'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, la domanda d'assistenza giudiziaria è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, difettando una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2147/2017 Sentenza del 28 agosto 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Stato sconosciuto, alias A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Eritrea, con la figlia C._______, nata il (...), Stato sconosciuto, alias C._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Eritrea, entrambe rappresentate dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 marzo 2017 / N (...). Fatti: A. A._______ e la figlia C._______, dichiaratesi cittadine eritree, di etnia tigrina e religione ortodossa, sono nate in Sudan dove avrebbero vissuto fino al loro espatrio avvenuto il sesto mese del 2015. Dopo aver attraversato la Libia e l'Italia le interessate sono entrate illegalmente in Svizzera il 5 luglio 2015 ed hanno depositato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2015 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata poiché in Sudan era diventato difficoltoso vivere in quanto eritrea senza documenti. Inoltre il marito sarebbe pure espatriato e non avrebbe voluto che la figlia crescesse senza padre (cfr. verbale d'audizione del 31 gennaio 2017 [di seguito: verbale 2], D15). A sostegno della domanda d'asilo A._______ ha prodotto il certificato di matrimonio in originale rilasciato a Khartoum il (...) dall'(...). B. Con decisione del 9 marzo 2017, notificata l'11 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la domanda d'asilo delle richiedenti, pronunciato contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione del medesimo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. In data 10 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 aprile 2017), le interessate sono insorte contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno concluso all'annullamento del provvedimento impugnato ed alla restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in subordine per una nuova valutazione in merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Esse hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra le suddette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato innanzitutto che la richiedente non avrebbe reso verosimile la cittadinanza eritrea. In particolare, ella non avrebbe presentato alcun documento che potesse comprovare la sua pretesa cittadinanza ed inoltre le sue dichiarazioni risulterebbero vaghe, contraddittorie ed illogiche. Ella avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti in merito al luogo di nascita, mentre non avrebbe saputo dire nulla in merito ai suoi genitori ed alla sua pretesa origine eritrea. Infine, sarebbe illogico che l'interessata, essendo ancora una bambina, si sia preoccupata di ottenere dei documenti di identità invece di chiedere alla signora con cui viveva informazioni in merito ai genitori. Le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e non potrebbe dunque esserle riconosciuta la qualità di rifugiato. Per quanto concerne le difficoltà riscontrate come persona residente clandestinamente in Sudan, la SEM ha considerato che concernerebbero un paese terzo e pertanto non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, la SEM ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento l'autorità di prime cure ha rilevato che la stessa non potrebbe essere impedita a causa di una grave violazione dell'obbligo di collaborare come in questo caso. In tali casi non spetterebbe alle autorità in materia d'asilo vagliare eventuali ostacoli all'allontanamento. Nella fattispecie l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile - alla luce dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni nulla permetterebbe infatti di escludere che la richiedente non possegga una solida e densa rete famigliare e sociale nel suo effettivo Paese di origine - e possibile (e ciò anche qualora il richiedente dissimuli la propria identità o nazionalità). 4.2 Con ricorso, le insorgenti contestano l'inverosimiglianza circa le loro origini eritree e ritengono che la SEM avrebbe semmai potuto e dovuto disporre ulteriori misure d'istruzione. In particolare, la ricorrente ritiene di avere sempre e coerentemente allegato di essere nata e cresciuta in Sudan ed in un solo passaggio dell'audizione federale avrebbe dichiarato di essere nata in Eritrea, per il che le considerazioni dell'autorità inferiore andrebbero dunque relativizzate. Le insorgenti non condividono neppure la valutazione dell'autorità inferiore per quanto concerne l'illogicità del comportamento. La ricorrente non avrebbe infatti eluso domande, né omesso di rispondere. Ella avrebbe inoltre fornito numerosi elementi sul proprio vissuto da cittadina eritrea sprovvista di un valido titolo di soggiorno in Sudan, avrebbe accennato alle pratiche necessarie per gli eritrei che tenterebbero di regolarizzare la propria posizione, così come avrebbe depositato un certificato di matrimonio in originale e svolto le audizioni in tigrino. Di conseguenza, sarebbe plausibile che le pretese lacune nelle allegazioni della ricorrente debbano ricondursi proprio alle peculiarità della sua condizione di esule eritrea in Sudan. In ogni caso, quand'anche le lacune dovessero essere considerate così gravi da porre in serio dubbio la cittadinanza allegata, le ricorrenti ritengono necessario l'adozione di misure d'istruzione complementari. Per i medesimi motivi, le ricorrenti considerano che non potrebbe essere ritenuta una violazione grave dell'obbligo di collaborare. Di conseguenza, essendo la cittadinanza un fattore essenziale e preliminare all'esame della domanda d'asilo e degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, il provvedimento querelato andrebbe annullato. 5.
6. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante, amministrando in tal senso le prove a riguardo e procurandosi la documentazione necessaria alla trattazione del caso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). In particolare, ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi, il richiedente è tenuto a declinare le proprie generalità ed a consegnare i documenti di viaggio e d'identità. In tale ambito, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L'autorità è però tenuta ad effettuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del TAF E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del TAF D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5; applicabile anche in casi concernenti l'Eritrea: sentenza del TAF D-3736/2015 del 9 novembre 2015 consid. 5). Perché una violazione dell'obbligo di collaborare possa essere identificata si presuppone tuttavia che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze. 6.1 È ora necessario determinare se nel caso in disamina possa essere ritenuta una violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'insorgente che rende dunque impossibile la determinazione del suo paese d'origine. 6.1.1 La ricorrente ha asserito di essere cittadina eritrea, di etnia tigrina e di essere nata e cresciuta in Sudan (cfr. verbale 1, pag. 3). All'età di sette anni è rimasta orfana di entrambi i genitori ed ha dunque vissuto con una vicina di casa (cfr. verbale 1, pag. 5). Ella ha inoltre dichiarato di non aver mai vissuto in Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 3 e 8; verbale 2, D85). L'insorgente ha sostenuto entrambe le audizioni in tigrino e dichiarato di avere buone conoscenze della lingua araba (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D70-D71). Pur non avendo fornito documenti d'identità a comprova della sua nazionalità la ricorrente ha consegnato in sede d'audizione sui motivi d'asilo il certificato di matrimonio originale nel quale viene indicata la sua nazionalità eritrea. L'interessata ha oltracciò spiegato di aver tentato di ottenere dei documenti eritrei recandosi a Shagarab, ma non avendo documenti quali il certificato di battesimo oppure documenti d'identità dei genitori, non le hanno rilasciato un documento che le avrebbe permesso di recarsi all'Ambasciata eritrea in Sudan (cfr. verbale 2, D38-D41). 6.1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che non può essere identificabile da parte dell'insorgente una violazione dell'obbligo di collaborare né una dissimulazione della sua vera origine. Ella non ha infatti tentato di ingannare le autorità né ha mai nascosto di non aver vissuto in Eritrea, ma bensì ha subito indicato di essere nata e cresciuta in Sudan e di essere dunque stata socializzata in tale Paese. La SEM non ha contestato la verosimiglianza di tali allegazioni - ed in particolare la socializzazione in Sudan - limitandosi a ritenere che l'interessata non aveva reso verosimile la sua cittadinanza eritrea. L'autorità di prime cure non ha tuttavia effettuato delle istruzioni complementari al fine di determinare la cittadinanza della ricorrente (ad esempio una valutazione delle conoscenze dell'interessata in merito all'Eritrea e/o al Sudan) e nell'analisi non ha tenuto conto neppure del certificato di matrimonio originale fornito dall'interessata (nel quale risulta indicata la sua cittadinanza eritrea), né del fatto che effettivamente in Sudan esista una diaspora eritrea assai numerosa e le peculiarità di tale situazione (cfr. Dan Connell, Refugees, Ransoms and Revolt - An update on Eritrea, Middle East Report, n. 266 [spring 2013], pag. 35). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che l'interessata non sia stata scolarizzata ed abbia perso i genitori all'età di sette anni. Su tali presupposti non si può dunque concludere che in specie la ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare e/o dissimulato la propria identità. Pertanto, omettendo l'autorità di prime cure di determinare la reale cittadinanza dell'interessata per mezzo di ulteriori misure istruttorie, essa ha compiuto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; cfr. sulla nozione: DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
7. Alla luce di quanto precede, essendo la questione della nazionalità una questione primordiale per il trattamento della domanda d'asilo, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità di prime cure (art. 61 cpv. 1 PA; DTAF 2009/53 consid. 7.3; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.), la quale è invitata da una parte a determinare la nazionalità della ricorrente - con delle misure d'istruzione complementari - e dall'altra a pronunciarsi nuovamente sui motivi d'asilo allegati dalla ricorrente e sull'esecuzione dell'allontanamento. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, la domanda d'assistenza giudiziaria è divenuta senza oggetto. 8.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, difettando una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 marzo 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.- a titolo di spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: