Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, asserita cittadina eritrea di etnia afar e religione musulmana, è nata ad Assab (attuale Eritrea) da padre eritreo e madre etiope. All'età di cinque anni si è trasferita con la madre ad Addis Abeba (Etiopia) ed ha vissuto in Etiopia fino al suo espatrio avvenuto nel 2010. Dal 2010 al (...) marzo 2012 ha soggiornato in Sudan e in data 16 marzo 2012 con i due figli è entrata in Svizzera e depositato la domanda d'asilo in oggetto. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per i problemi avuti dopo l'arresto del marito da parte dei militari. Ella sarebbe stata cercata dagli stessi per rispondere a delle domande e alla fine avrebbe deciso di lasciare l'Etiopia per paura di essere arrestata e espulsa (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di A._______ del 28 marzo 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 11-12; verbale d'audizione sui motivi d'asilo di A._______ del 29 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], D114-D115, pag. 10). Il figlio D._______ ha dichiarato di aver lasciato l'Etiopia per stare con la madre e poiché avrebbe subito delle discriminazioni in Etiopia - soprattutto quando cercava un posto per collocarsi e lavorare come lustrascarpe - a causa della sua origine eritrea (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di D._______ del 28 marzo 2012 [di seguito: verbale 3], pag. 9; verbale d'audizione sui motivi d'asilo di D._______ del 29 gennaio 2014 [di seguito: verbale 4], D63, pag. 6). B. Con decisione del 14 maggio 2014, notificata agli interessati in medesima data (cfr. atto A30/2), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con ricorso del 10 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 giugno 2014), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'UFM. I medesimi hanno chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e una nuova valutazione, in via subordinata hanno postulato la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° luglio 2014, ha respinto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 16 luglio 2014, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 15 luglio 2014 i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Con ordinanza del 22 luglio 2014, il Tribunale ha invitato l'UFM a inoltrare una risposta al ricorso. G. Con scritto del 4 agosto 2014, trasmesso all'UFM con ordinanza del 20 agosto 2014 con invito a esprimersi in merito, i ricorrenti hanno inviato quale nuovo mezzo di prova un documento rilasciato dall'Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council (EIASC) nel quale sarebbe riportata la cittadinanza eritrea della ricorrente. H. Con risposta del 5 agosto 2014, inviata ai ricorrenti per informazione, l'UFM ha confermato la decisione impugnata
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi poiché incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e poiché divergenti su punti essenziali. La richiedente avrebbe affermato di avere ottenuto la cittadinanza eritrea dopo aver dichiarato alle autorità etiopiche di essere la figlia di un uomo di origini di Assad (attuale Eritrea) e di aver ottenuto una carta d'identità etiopica nella quale sarebbero state menzionate le sue origini dell'attuale Eritrea. Oltre al fatto che le affermazioni in relazione all'ottenimento del documento sarebbero contraddittorie - una volta avrebbe indicato di aver ottenuto un documento etiopico con indicate le sue origini eritree, mentre un'altra volta avrebbe indicato aver ottenuto una carta d'identità eritrea da un Kebele in Etiopia - sarebbero anche contrarie alla logica dell'agire poiché non sarebbe possibile ottenere la cittadinanza eritrea da un'autorità etiopica. Inoltre, dal dicembre 2003 con l'entrata in vigore di una nuova legge sulla cittadinanza in Etiopia, sarebbe possibile ottenere tale nazionalità a condizione di avere un parente etiopico e a condizione di non possedere un'altra nazionalità. Ella non si sarebbe mai presentata da qualche autorità di un altro Paese per richiedere la cittadinanza. L'UFM ha dunque respinto la domanda d'asilo dei richiedenti, pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
E. 3.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM i ricorrenti hanno sollevato che l'autorità inferiore avrebbe analizzato le allegazioni della ricorrente in modo approssimativo, come conseguenza talora di sviste nella lettura dei verbali d'audizione, talora di una valutazione incompleta del contesto d'origine. In merito al documento rilasciatole dal Kebele di J._______ (Addis Abeba) non risulterebbe alcuna contraddizione tra le affermazioni, l'insorgente avrebbe infatti sempre dichiarato che si trattava di un documento etiope, rilasciato da un'autorità etiope, dal quale sarebbe emersa la sua cittadinanza eritrea. La ricorrente non avrebbe inoltre mai parlato di una carta d'identità eritrea, pertanto l'autorità inferiore avrebbe commesso una svista nella lettura dei verbali d'audizione. Per quanto attiene alla possibilità di ottenere la nazionalità etiope e l'impossibilità di ottenere la cittadinanza eritrea da un'autorità etiope, la valutazione dell'UFM della legge applicabile sarebbe incompleta. L'art. 3 cpv. 2 della Proclamation on Ethiopian Nationality statuirebbe infatti che la cittadinanza etiope si potrebbe acquisire in presenza di un genitore di nazionalità etiope. Tuttavia, giusta l'art. 20 cpv. 2 di tale legge, ella, nata sul territorio dell'attuale Eritrea da padre eritreo, non sarebbe riconosciuta quale cittadina etiope. Inoltre, l'insorgente avrebbe indicato alla registrazione presso il Kebele di J._______ di essere cittadina eritrea e sarebbe stata registrata come tale, ottenendo un documento di legittimazione, una sorta di carta d'identità per stranieri autorizzante il soggiorno in Etiopia. Pertanto, andrebbero esaminate le norme eventualmente applicabili alla situazione personale della ricorrente e la prassi dell'autorità etiopiche. La registrazione in Etiopia come persona di origine eritree e il rilascio di un documento per stranieri escluderebbe che la ricorrente sia cittadina etiope, inoltre né l'Eritrea, né l'Etiopia avrebbero ratificato la Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia e non sarebbe dunque escluso che la ricorrente possa essere apolide. L'UFM non avrebbe effettuato una valutazione completa e realistica in merito alla cittadinanza della ricorrente e il tenore della motivazione, fondata su una lettura imprecisa dei verbali e su un esame non sufficientemente dettagliato delle normative applicabili, non sarebbe sufficiente per concludere alla cittadinanza etiope della richiedente. Pertanto, trattandosi di un elemento chiave della valutazione della credibilità, la decisione parrebbe meritevole di essere annullata per procedere ad ulteriori approfondimenti. In merito all'arresto del marito, alla mancanza di elementi e alla contraddittorietà delle allegazioni, la ricorrente non avrebbe prestato attenzione ai dettagli sui luoghi dove il marito sarebbe stato ricercato dal fratello non per mancanza d'interesse, bensì poiché il marito lì non era stato trovato e pertanto i luoghi non avevano più importanza. Ella avrebbe inoltre ritenuto probabile che il marito fosse stato espulso dall'Etiopia. Dunque, considerato il contesto, non vi sarebbe nulla di illogico nella reazione della ricorrente. Sarebbe inoltre difficile immaginare che cosa avrebbe potuto fare la medesima per acquisire ulteriori informazioni riguardo al marito. Qualsiasi contatto con le autorità etiopiche sarebbe infatti stato pericoloso. In merito alla contraddizione ritenuta dall'UFM circa il marito, la ricorrente non sarebbe stata espressamente interpellata su cosa avesse appreso riguardo le sorti del marito. Inoltre, l'aver atteso nove anni dopo la scomparsa del marito prima di espatriare e l'essersi recata in Sudan da sola, lasciando i figli dalla loro nonna, non sarebbe affatto illogico. Infatti, al momento dell'arresto del marito ella si trovava presso uno zio dove lavorava nella raccolta del caffè e per paura di essere arrestata non sarebbe tornata ad Addis Abeba. L'aver deciso di condurre i figli dalla madre con l'intenzione di raggiungere da sola la regione di Gonder (Etiopia) sarebbe giustificabile con i timori conseguenti all'arresto del marito e alla sua probabile espulsione dall'Etiopia, così come la necessità di farsi carico del sostentamento dei figli. Così, mentre ella aveva trovato un lavoro nella provincia di Gonder, la di lei madre le accudiva i figli. La lunga attesa prima dell'espatrio sarebbe poi giustificata dalla mancanza di mezzi essendo ella una donna sola con due bambini piccoli. L'attraversamento del confine col Sudan, già difficile di per sé, sarebbe stato ancora più difficile con due bambini, pertanto sarebbe inizialmente partita da sola e una volta trovato un lavoro e un alloggio, alla morte della madre si sarebbe fatta raggiungere dai figli. La contraddizione rilevata dall'autorità inferiore inerente al momento in cui la ricorrente si sarebbe trasferita nella zona di Gimma (Etiopia) - prima o dopo l'arresto del marito - potrebbe essere considerata un equivoco e imputabile ad una traduzione/verbalizzazione approssimativa oppure ad un momento di confusione della ricorrente e sarebbe sproporzionato attribuirle un rilievo eccessivo. La motivazione dell'UFM si risolverebbe per lo più in incongruenze apparenti risultanti da sviste nella lettura dei verbali e sarebbe fondata su una supposta illogicità dell'agire della ricorrente. Tale carenza nella motivazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di essere sentito. Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, esso sarebbe impossibile in quanto l'insorgente non avrebbe comunque modo di procurarsi un documento valido per il rientro. L'allontanamento sarebbe inoltre inammissibile e non ragionevolmente esigibile. Invero, le condizioni di vita degli eritrei in Etiopia sarebbero notoriamente estremamente difficili. La ricorrente, donna sola con due figli minorenni, dopo la morte della madre avrebbe perso l'unico appoggio familiare sul quale avrebbe potuto contare, di conseguenza, non disponendo più di una rete famigliare solida su cui appoggiarsi e non avendo neppure una formazione professionale particolarmente significativa, si troverebbe confrontata a ostacoli insormontabili nel caso di un allontanamento ai sensi della DTAF 2011/25. Al contempo, l'allontanamento sarebbe gravemente pregiudizievole per i due figli, ritenuto l'apprendistato in corso del figlio maggiore.
E. 3.3 Nella risposta al ricorso, nonché nelle successive osservazioni inerenti il nuovo mezzo di prova, l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento ed ha rilevato che l'EIASC sarebbe unicamente un'organizzazione religiosa, non si tratterebbe in nessun modo di un ente statale e pertanto le indicazioni figuranti nel documento rilasciato da tale organizzazione non sarebbero l'espressione di una registrazione ufficiale da parte di un'autorità etiopica. Di conseguenza, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli pienamente.
E. 3.4 Nella replica i ricorrenti hanno osservato che il documento sarebbe riconosciuto dal governo etiope e sarebbe utilizzato come vero e proprio passaporto. Inoltre, secondo il documento allegato della Commissione statunitense sulla libertà religiosa (USCIRF), l'EIASC sarebbe adesso vista come un'istituzione controllata dal governo. Pertanto, benché il mezzo di prova non costituisca un documento d'identità in senso stretto dovrebbe comunque essere considerato nella valutazione del complesso degli elementi pertinenti in favore della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente.
E. 3.5 Nella duplica, l'UFM ha rilevato che l'argomentazione non potrebbe essere seguita, nel documento dell'USCIRF si parlerebbe unicamente del fatto che il governo etiope avrebbe provveduto a manipolare le elezioni per i responsabili dell'EIASC. Da questo non si potrebbe ragionevolmente giungere alla conclusione che l'organizzazione EIASC sia diventata un ente statale rilasciante dei documenti con un valore identico a quelli rilasciati da un organismo statale. Il fatto che il documento sia riconosciuto dal governo etiopico e possa essere utilizzato come vero e proprio passaporto rappresenterebbe una mera affermazione non corroborata da alcun elemento concreto. L'UFM ha dunque nuovamente proposto la reiezione del gravame.
E. 3.6 Con osservazioni successive, i ricorrenti hanno infine osservato che il mezzo di prova dovrebbe essere valutato nel quadro dell'esame della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Vi sarebbe inoltre una lunga tradizione di documenti promananti da autorità religiose ai quali le autorità riconoscerebbero un certo valore probatorio (certificati di battesimo, atti di matrimonio, ecc.). Anche se l'EISAC non è un organo statale, sarebbe comunque un ente sostenuto e controllato dal governo e questo nell'ottica del contenimento dei movimenti fondamentalisti. L'EISAC sarebbe un ente strutturato, dotato di un'organizzazione complessa e tanto autorevole da emettere veri e propri documenti di viaggio utilizzabili per uscire e rientrare dal territorio. Inoltre, l'articolo del 2006 allegato farebbe riferimento alle difficoltà finanziarie dell'EIASC e alla pianificazione dell'emissione di 18'000 documenti di viaggio, il cui gettito derivante dalle tasse di emissione, dovrebbe permettere di continuare a finanziare le attività. Pertanto, la cittadinanza eritrea indicata sul documento emesso dall'EIASC non sarebbe priva di rilievo e confermerebbe quanto sempre sostenuto dall'interessata, ovvero che sarebbe considerata cittadina eritrea. In conclusione, hanno dunque proposto l'accoglimento del ricorso.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2011/50 consid. 3.1.1 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti).
E. 5 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le dichiarazioni dei ricorrenti in merito alla loro asserita cittadinanza eritrea. Inoltre i loro motivi d'asilo sono pure irrilevanti in materia d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. I ricorrenti non hanno invero presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione.
E. 5.1 Innanzitutto, alla luce delle allegazioni contraddittorie, prive di fondamento e superficiali dell'interessata, nonché alla luce dell'assenza di documenti d'identità, non risultano plausibili le asserzioni degli insorgenti secondo cui dispongono della cittadinanza eritrea. In primo luogo, le allegazioni in merito al possesso di documenti sono contraddittorie. Alla domanda precisa se avesse mai ottenuto una cittadinanza, l'insorgente ha risposto a due riprese negativamente, dichiarando di non essersi mai presentata presso delle autorità eritree per ottenere la cittadinanza eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D92, pag. 8), ma di aver unicamente compilato presso il Kebele il modulo per ottenere il documento dicendo di essere eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5). In seguito alla richiesta, ha ricevuto questo documento, che era una carta d'identità o tessera che rilasciava il Kebele nella quale c'era scritto che era eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D91, pag. 8). Dappoi, in merito alle stesso documento ha dichiarato che si trattava di una carta d'identità etiopica, rilasciata dal Kebele di J._______ ad Addis Abeba, di averla rinnovata ogni anno, fino a quando non l'ha persa (cfr. verbale 1, pag. 8). Tale documento indicava il suo nome, cognome, c'era la sua foto, era di colore verde e si chiudeva a metà, tutte le informazioni erano scritte a macchina (cfr. verbale 1, pag. 8). In secondo luogo, va rilevato che al momento della nascita dell'interessata, pur essendo la stessa nata ad Assab (attuale Eritrea), l'Eritrea non costituiva ancora uno Stato indipendente e di conseguenza anche coloro che avevano origini risalenti all'attuale Eritrea, erano all'epoca tutti cittadini etiopi. Inoltre, ritenuto che la ricorrente non si è mai registrata ufficialmente presso le competenti autorità eritree per ottenere la nazionalità eritrea, non ha firmato il referendum del 1993 e non ha mai posseduto dei documenti d'identità rilasciati da un'autorità eritrea, contrariamente a quanto allegato, può essere escluso che la stessa abbia acquisito tale cittadinanza. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003 del 23 dicembre 2003 colui che volontariamente acquisisce un'altra nazionalità è considerato aver volontariamente rinunciato alla nazionalità etiope. Di conseguenza, a contrario, ne risulta che l'insorgente non avendo acquisito la nazionalità eritrea, non ha perso la sua nazionalità etiope che possiede tuttora e di conseguenza l'Etiopia continua a ritenerla cittadina etiope (cfr. Bronwen Manby, Citizenship Law in Africa, A Comparative Study, Open Society Institute, 2a ed. ottobre 2010, pag. 22-23). A titolo abbondanziale, va rilevato che appaiono pure contraddittorie e inverosimili le allegazioni concernenti il padre. Invero, risultano non collimanti le allegazioni circa il decesso del genitore. In un primo momento ha collocato tale episodio nel 1988 (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nel corso della seconda audizione non è stata in grado di rispondere alla domanda (cfr. verbale 2, D83, pag. 7). Ad un'altra ripresa ha dichiarato che il padre era cittadino eritreo (cfr. verbale 2, D84, pag. 7), resa attenta sul fatto che nel 1988, al momento del decesso dichiarato nel corso della prima audizione, l'Eritrea non esisteva ancora, ella ha ratificato le sue allegazioni affermando che era deceduto quando l'indipendenza era già stata sancita e che era venuta a conoscenza del suo decesso unicamente una volta sposata (cfr. verbale 2, D85, pag. 7; D86, pag. 8). Pertanto, vi sono ulteriori fondati dubbi inerenti la nazionalità eritrea del padre e di conseguenza della cittadinanza stessa dell'insorgente. In terzo luogo, per quanto attiene al documento presentato come mezzo di prova in sede ricorsuale, nonché al documento d'identità ottenuto dal Kebele (carta-tessera non eritrea, bensì con scritto che era eritrea), va rilevato che la menzione "eritrea" nel campo "nationality" contenuta in questi documenti, in particolare sul documento dell'EIASC, nel contesto etiope non è intesa come nazionalità o cittadinanza, bensì come etnia (appartenenza etnica). Così in Etiopia, con la caduta del regime dei Derg e l'ascesa al potere dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) nel 1991 fu introdotto un sistema di federalismo etnico ("ethnic federalism") con "nations, nationalities and peoples", per cui questi termini - nel contesto dell'"ethnic federalism" - sono definiti da criteri di lingua e etnia e non sono da comprendere nel senso della cittadinanza (cfr. sentenza del TAF E-5328/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 2.2 e relativi riferimenti). A seguito delle riorganizzazioni delle strutture politiche e amministrative etiopi, dopo il 1991, le autorità dei Kebele rilasciavano delle nuove carte d'identità in cui nella categoria "nationality" veniva registrata l'appartenenza etnica delle persone. In questo senso va compresa anche l'iscrizione "Nationality: Ertitrean" (cfr. ibidem). Pertanto, alla luce di queste considerazioni, essendo l'iscrizione "nationality: Eritrean" intesa come appartenenza etnica e non come nazionalità, non è neppure necessario esprimersi sulla validità del documento dell'EIASC quale documento d'identità. Di conseguenza, visto quanto sopra, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine eritrea della richiedente e conferma su questo punto la decisione dell'autorità inferiore.
E. 5.2 Circa i motivi d'asilo la ricorrente ha dichiarato di essere espatriata a seguito della sua paura di essere presa dalle autorità etiopi e di essere espulsa in Eritrea come sarebbe successo al marito (cfr. verbale 2, D114-D115, pag. 10). In primo luogo, ritenuta l'inverosimiglianza dell'asserita cittadinanza eritrea dell'insorgente, essendo il suo timore di subire delle persecuzioni fondato sulla sua origine eritrea, non è neppure verosimile il suo timore di subire delle persecuzioni future. Ad ogni modo, indipendentemente dalla verosimiglianza o meno della cittadinanza eritrea degli insorgenti, va comunque rilevato che il marito è stato preso ed è scomparso nel 2001 (cfr. verbale 2, D75, pag. 7), mentre l'interessata ha vissuto ancora ben dieci anni in Etiopia prima di espatriare in Sudan nel 2011. Di conseguenza, in tali circostanze, il legame di causalità temporale tra il motivo addotto - che risale a parecchi anni addietro - e l'espatrio non è più dato nella fattispecie. Inoltre, va rilevato che le deportazioni dall'Etiopia verso l'Eritrea hanno preso fine già nel 2002 (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5), ciò che significa che nel 2010 o 2011 - anno in cui ella sarebbe partita per il Sudan - non doveva più temere un'espulsione già da lungo tempo. Per di più, la situazione di stranieri di origini eritree in Etiopia, anche sul piano giuridico, è migliorata considerevolmente e la maggior parte delle limitazioni introdotte nel 1998 per etiopi di origini eritree sono state revocate (cfr. ibidem). Infine, va pure osservato che la richiedente non ha mai avuto personalmente un contatto diretto con le autorità, le stesse l'hanno cercata unicamente tre volte a casa sua, l'ultima volta nel mese della cattura del marito, ossia il mese di agosto 2001 (cfr. verbale 2, D173-D174, pag. 15) e ciò le è stato riferito dal fratello (cfr. verbale 2, D145, pag. 12, D156, pag. 13). Pertanto, oltre ad esserci dei dubbi sulla verosimiglianza di tali avvenimenti (cfr. sentenza del TAF D-7051/2009 consid. 6.2, del 1° maggio 2012), essi non risultano comunque rilevanti, essendo accaduti dieci anni prima dell'espatrio della ricorrente. Di conseguenza, la ricorrente e i figli non hanno un timore fondato di subire delle persecuzioni in caso di ritorno in Etiopia e questo Tribunale ha ragione di credere che gli insorgenti abbiamo lasciato l'Etiopia per altri motivi - ad esempio per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 12; verbale 2, D118, pag. 10) - da quelli addotti.
E. 5.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni degli insorgenti circa i motivi d'asilo non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza, per il che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con rinvio).
E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Etiopia è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Etiopia non conduce attualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Le condizioni testé illustrate, atte a definire il pericolo concreto, sono ridotte qualora l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concerne un fanciullo: l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non è infatti garantito solo dall'assenza del pericolo per il fanciullo di ritrovarsi in una situazione di totale indigenza. L'interesse superiore del fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato e dalla loro situazione personale dall'altro.
E. 7.2.1 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40 e il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in tali attività le donne sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza. Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6).
E. 7.2.2 Nella fattispecie, sebbene la madre della ricorrente sia deceduta, ella dispone comunque ancora di diversi parenti in Etiopia. Invero vi risiedono tre sorellastre e tre fratellastri (cfr. verbale 1, pag. 6). Ad Addis Abeba vive una sorella con la quale ella è sempre rimasta in contatto (cfr. verbale 2, D175-D178, pag. 15), mentre a Gimma abita uno zio da cui ha già vissuto dal 2001 al 2006 quando il marito è stato arrestato e deportato (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D26-D28, pag. 3). Malgrado questo zio sia anziano, ha una famiglia numerosa, ossia cinque figli sposati che vivono nelle vicinanze ed inoltre l'aveva già aiutata in passato proprio nel periodo critico dopo la scomparsa del marito quando la ricorrente si è ritrovata sola con un figlio piccolo e incinta (cfr. verbale 2, D30-D33, pag. 4). Pertanto, in caso di ritorno in Etiopia, la ricorrente potrà contare sull'appoggio della sorella ad Addis Abeba, sullo zio e sui cugini a Gimma per trovare un appartamento, un lavoro e provvedere al sostentamento della sua famiglia. Di conseguenza, la rete sociale di cui la ricorrente dispone in Patria può essere considerata solida. Va pure rilevato che l'interessata dalla scomparsa del marito è stata in grado di provvedere al sostentamento della famiglia per ben dieci anni prima dell'espatrio. Ella dispone inoltre di otto anni di formazione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 4), ha sempre avuto un lavoro ed ha dunque esperienza professionale quale venditrice di ortaggi, nella raccolta del caffè e come domestica in un albergo (cfr. verbale 1, pagg. 4-6). A ciò si aggiunge l'esperienza professionale acquisita dal figlio D._______ in Svizzera che potrà dunque essere sfruttata in Patria. D._______ dispone inoltre di esperienza come lustrascarpe (cfr. verbale 3, pag. 4).
E. 7.2.3 Per ciò che attiene ai figli, lo scrivente Tribunale rileva che D._______ è diventato maggiorenne in (...) del 2015, pertanto non entra più nel campo di applicazione della CDF (art. 1 CDF). Di conseguenza, va analizzata ai sensi della CDF soltanto la situazione della sorella G._______, nata nel 2002 e pertanto ancora minorenne. Nella fattispecie, l'art. 3 CDF non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento poiché India è nata a Gimma e cresciuta ad Addis Abeba, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita (cfr. verbale 2, Q50, pag. 6 e verbale 7, pag. 3). Tenuto conto della durata del soggiorno in Svizzera - di unicamente tre anni - non sussistono gli elementi per concludere che l'allontanamento in Etiopia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, pur ammettendo delle difficoltà iniziali a cui potrebbe dovere far fronte nei primi mesi del proprio rimpatrio, il Tribunale ritiene che l'esperienza scolastica vissuta in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite, potrà essere un vantaggio in vista del suo reinserimento nel suo Paese d'origine. Pertanto il suo allontanamento non viola l'art. 3 CDF.
E. 7.2.4 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Neppure i problemi al fianco sinistro della ricorrente non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non le è stato diagnosticato un problema e le sono stati prescritti unicamente degli antidolorifici (cfr. verbale 2, D180-D185, pagg. 15-16).
E. 7.2.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 15 luglio 2014.
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 15 luglio 2014.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3158/2014 Sentenza del 24 novembre 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, alias B._______, nata il (...), Eritrea, alias C._______, nata il (...), Eritrea, con i figli D._______, nato il (...), Etiopia, alias E._______, nato il (...), Eritrea, alias F._______, nato il (...), Eritrea, e G._______, nata il (...), Etiopia, alias H._______, nata il (...), Eritrea, alias I._______, nata il (...), Eritrea tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 maggio 2014 / N (...). Fatti: A. L'interessata, asserita cittadina eritrea di etnia afar e religione musulmana, è nata ad Assab (attuale Eritrea) da padre eritreo e madre etiope. All'età di cinque anni si è trasferita con la madre ad Addis Abeba (Etiopia) ed ha vissuto in Etiopia fino al suo espatrio avvenuto nel 2010. Dal 2010 al (...) marzo 2012 ha soggiornato in Sudan e in data 16 marzo 2012 con i due figli è entrata in Svizzera e depositato la domanda d'asilo in oggetto. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per i problemi avuti dopo l'arresto del marito da parte dei militari. Ella sarebbe stata cercata dagli stessi per rispondere a delle domande e alla fine avrebbe deciso di lasciare l'Etiopia per paura di essere arrestata e espulsa (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di A._______ del 28 marzo 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 11-12; verbale d'audizione sui motivi d'asilo di A._______ del 29 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], D114-D115, pag. 10). Il figlio D._______ ha dichiarato di aver lasciato l'Etiopia per stare con la madre e poiché avrebbe subito delle discriminazioni in Etiopia - soprattutto quando cercava un posto per collocarsi e lavorare come lustrascarpe - a causa della sua origine eritrea (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di D._______ del 28 marzo 2012 [di seguito: verbale 3], pag. 9; verbale d'audizione sui motivi d'asilo di D._______ del 29 gennaio 2014 [di seguito: verbale 4], D63, pag. 6). B. Con decisione del 14 maggio 2014, notificata agli interessati in medesima data (cfr. atto A30/2), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con ricorso del 10 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 giugno 2014), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'UFM. I medesimi hanno chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e una nuova valutazione, in via subordinata hanno postulato la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° luglio 2014, ha respinto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 16 luglio 2014, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 15 luglio 2014 i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Con ordinanza del 22 luglio 2014, il Tribunale ha invitato l'UFM a inoltrare una risposta al ricorso. G. Con scritto del 4 agosto 2014, trasmesso all'UFM con ordinanza del 20 agosto 2014 con invito a esprimersi in merito, i ricorrenti hanno inviato quale nuovo mezzo di prova un documento rilasciato dall'Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council (EIASC) nel quale sarebbe riportata la cittadinanza eritrea della ricorrente. H. Con risposta del 5 agosto 2014, inviata ai ricorrenti per informazione, l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento, per il che ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli pienamente. I. Con osservazioni del 27 agosto 2014 relative al nuovo mezzo di prova, trasmesse ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito, l'UFM ha nuovamente confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. J. Con replica del 17 settembre 2014, trasmessa all'UFM con invito ad esprimersi in duplica, i ricorrenti si sono espressi in merito alle osservazioni inerenti il mezzo di prova. K. Con duplica del 9 ottobre 2014, trasmessa ai ricorrenti con possibilità di esprimersi, l'UFM ha nuovamente postulato la reiezione del gravame. L. Con scritto del 12 novembre 2014 i ricorrenti hanno nuovamente proposto l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi poiché incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e poiché divergenti su punti essenziali. La richiedente avrebbe affermato di avere ottenuto la cittadinanza eritrea dopo aver dichiarato alle autorità etiopiche di essere la figlia di un uomo di origini di Assad (attuale Eritrea) e di aver ottenuto una carta d'identità etiopica nella quale sarebbero state menzionate le sue origini dell'attuale Eritrea. Oltre al fatto che le affermazioni in relazione all'ottenimento del documento sarebbero contraddittorie - una volta avrebbe indicato di aver ottenuto un documento etiopico con indicate le sue origini eritree, mentre un'altra volta avrebbe indicato aver ottenuto una carta d'identità eritrea da un Kebele in Etiopia - sarebbero anche contrarie alla logica dell'agire poiché non sarebbe possibile ottenere la cittadinanza eritrea da un'autorità etiopica. Inoltre, dal dicembre 2003 con l'entrata in vigore di una nuova legge sulla cittadinanza in Etiopia, sarebbe possibile ottenere tale nazionalità a condizione di avere un parente etiopico e a condizione di non possedere un'altra nazionalità. Ella non si sarebbe mai presentata da qualche autorità di un altro Paese per richiedere la cittadinanza. L'UFM ha dunque respinto la domanda d'asilo dei richiedenti, pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. 3.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM i ricorrenti hanno sollevato che l'autorità inferiore avrebbe analizzato le allegazioni della ricorrente in modo approssimativo, come conseguenza talora di sviste nella lettura dei verbali d'audizione, talora di una valutazione incompleta del contesto d'origine. In merito al documento rilasciatole dal Kebele di J._______ (Addis Abeba) non risulterebbe alcuna contraddizione tra le affermazioni, l'insorgente avrebbe infatti sempre dichiarato che si trattava di un documento etiope, rilasciato da un'autorità etiope, dal quale sarebbe emersa la sua cittadinanza eritrea. La ricorrente non avrebbe inoltre mai parlato di una carta d'identità eritrea, pertanto l'autorità inferiore avrebbe commesso una svista nella lettura dei verbali d'audizione. Per quanto attiene alla possibilità di ottenere la nazionalità etiope e l'impossibilità di ottenere la cittadinanza eritrea da un'autorità etiope, la valutazione dell'UFM della legge applicabile sarebbe incompleta. L'art. 3 cpv. 2 della Proclamation on Ethiopian Nationality statuirebbe infatti che la cittadinanza etiope si potrebbe acquisire in presenza di un genitore di nazionalità etiope. Tuttavia, giusta l'art. 20 cpv. 2 di tale legge, ella, nata sul territorio dell'attuale Eritrea da padre eritreo, non sarebbe riconosciuta quale cittadina etiope. Inoltre, l'insorgente avrebbe indicato alla registrazione presso il Kebele di J._______ di essere cittadina eritrea e sarebbe stata registrata come tale, ottenendo un documento di legittimazione, una sorta di carta d'identità per stranieri autorizzante il soggiorno in Etiopia. Pertanto, andrebbero esaminate le norme eventualmente applicabili alla situazione personale della ricorrente e la prassi dell'autorità etiopiche. La registrazione in Etiopia come persona di origine eritree e il rilascio di un documento per stranieri escluderebbe che la ricorrente sia cittadina etiope, inoltre né l'Eritrea, né l'Etiopia avrebbero ratificato la Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia e non sarebbe dunque escluso che la ricorrente possa essere apolide. L'UFM non avrebbe effettuato una valutazione completa e realistica in merito alla cittadinanza della ricorrente e il tenore della motivazione, fondata su una lettura imprecisa dei verbali e su un esame non sufficientemente dettagliato delle normative applicabili, non sarebbe sufficiente per concludere alla cittadinanza etiope della richiedente. Pertanto, trattandosi di un elemento chiave della valutazione della credibilità, la decisione parrebbe meritevole di essere annullata per procedere ad ulteriori approfondimenti. In merito all'arresto del marito, alla mancanza di elementi e alla contraddittorietà delle allegazioni, la ricorrente non avrebbe prestato attenzione ai dettagli sui luoghi dove il marito sarebbe stato ricercato dal fratello non per mancanza d'interesse, bensì poiché il marito lì non era stato trovato e pertanto i luoghi non avevano più importanza. Ella avrebbe inoltre ritenuto probabile che il marito fosse stato espulso dall'Etiopia. Dunque, considerato il contesto, non vi sarebbe nulla di illogico nella reazione della ricorrente. Sarebbe inoltre difficile immaginare che cosa avrebbe potuto fare la medesima per acquisire ulteriori informazioni riguardo al marito. Qualsiasi contatto con le autorità etiopiche sarebbe infatti stato pericoloso. In merito alla contraddizione ritenuta dall'UFM circa il marito, la ricorrente non sarebbe stata espressamente interpellata su cosa avesse appreso riguardo le sorti del marito. Inoltre, l'aver atteso nove anni dopo la scomparsa del marito prima di espatriare e l'essersi recata in Sudan da sola, lasciando i figli dalla loro nonna, non sarebbe affatto illogico. Infatti, al momento dell'arresto del marito ella si trovava presso uno zio dove lavorava nella raccolta del caffè e per paura di essere arrestata non sarebbe tornata ad Addis Abeba. L'aver deciso di condurre i figli dalla madre con l'intenzione di raggiungere da sola la regione di Gonder (Etiopia) sarebbe giustificabile con i timori conseguenti all'arresto del marito e alla sua probabile espulsione dall'Etiopia, così come la necessità di farsi carico del sostentamento dei figli. Così, mentre ella aveva trovato un lavoro nella provincia di Gonder, la di lei madre le accudiva i figli. La lunga attesa prima dell'espatrio sarebbe poi giustificata dalla mancanza di mezzi essendo ella una donna sola con due bambini piccoli. L'attraversamento del confine col Sudan, già difficile di per sé, sarebbe stato ancora più difficile con due bambini, pertanto sarebbe inizialmente partita da sola e una volta trovato un lavoro e un alloggio, alla morte della madre si sarebbe fatta raggiungere dai figli. La contraddizione rilevata dall'autorità inferiore inerente al momento in cui la ricorrente si sarebbe trasferita nella zona di Gimma (Etiopia) - prima o dopo l'arresto del marito - potrebbe essere considerata un equivoco e imputabile ad una traduzione/verbalizzazione approssimativa oppure ad un momento di confusione della ricorrente e sarebbe sproporzionato attribuirle un rilievo eccessivo. La motivazione dell'UFM si risolverebbe per lo più in incongruenze apparenti risultanti da sviste nella lettura dei verbali e sarebbe fondata su una supposta illogicità dell'agire della ricorrente. Tale carenza nella motivazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di essere sentito. Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, esso sarebbe impossibile in quanto l'insorgente non avrebbe comunque modo di procurarsi un documento valido per il rientro. L'allontanamento sarebbe inoltre inammissibile e non ragionevolmente esigibile. Invero, le condizioni di vita degli eritrei in Etiopia sarebbero notoriamente estremamente difficili. La ricorrente, donna sola con due figli minorenni, dopo la morte della madre avrebbe perso l'unico appoggio familiare sul quale avrebbe potuto contare, di conseguenza, non disponendo più di una rete famigliare solida su cui appoggiarsi e non avendo neppure una formazione professionale particolarmente significativa, si troverebbe confrontata a ostacoli insormontabili nel caso di un allontanamento ai sensi della DTAF 2011/25. Al contempo, l'allontanamento sarebbe gravemente pregiudizievole per i due figli, ritenuto l'apprendistato in corso del figlio maggiore. 3.3 Nella risposta al ricorso, nonché nelle successive osservazioni inerenti il nuovo mezzo di prova, l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento ed ha rilevato che l'EIASC sarebbe unicamente un'organizzazione religiosa, non si tratterebbe in nessun modo di un ente statale e pertanto le indicazioni figuranti nel documento rilasciato da tale organizzazione non sarebbero l'espressione di una registrazione ufficiale da parte di un'autorità etiopica. Di conseguenza, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli pienamente. 3.4 Nella replica i ricorrenti hanno osservato che il documento sarebbe riconosciuto dal governo etiope e sarebbe utilizzato come vero e proprio passaporto. Inoltre, secondo il documento allegato della Commissione statunitense sulla libertà religiosa (USCIRF), l'EIASC sarebbe adesso vista come un'istituzione controllata dal governo. Pertanto, benché il mezzo di prova non costituisca un documento d'identità in senso stretto dovrebbe comunque essere considerato nella valutazione del complesso degli elementi pertinenti in favore della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. 3.5 Nella duplica, l'UFM ha rilevato che l'argomentazione non potrebbe essere seguita, nel documento dell'USCIRF si parlerebbe unicamente del fatto che il governo etiope avrebbe provveduto a manipolare le elezioni per i responsabili dell'EIASC. Da questo non si potrebbe ragionevolmente giungere alla conclusione che l'organizzazione EIASC sia diventata un ente statale rilasciante dei documenti con un valore identico a quelli rilasciati da un organismo statale. Il fatto che il documento sia riconosciuto dal governo etiopico e possa essere utilizzato come vero e proprio passaporto rappresenterebbe una mera affermazione non corroborata da alcun elemento concreto. L'UFM ha dunque nuovamente proposto la reiezione del gravame. 3.6 Con osservazioni successive, i ricorrenti hanno infine osservato che il mezzo di prova dovrebbe essere valutato nel quadro dell'esame della verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente. Vi sarebbe inoltre una lunga tradizione di documenti promananti da autorità religiose ai quali le autorità riconoscerebbero un certo valore probatorio (certificati di battesimo, atti di matrimonio, ecc.). Anche se l'EISAC non è un organo statale, sarebbe comunque un ente sostenuto e controllato dal governo e questo nell'ottica del contenimento dei movimenti fondamentalisti. L'EISAC sarebbe un ente strutturato, dotato di un'organizzazione complessa e tanto autorevole da emettere veri e propri documenti di viaggio utilizzabili per uscire e rientrare dal territorio. Inoltre, l'articolo del 2006 allegato farebbe riferimento alle difficoltà finanziarie dell'EIASC e alla pianificazione dell'emissione di 18'000 documenti di viaggio, il cui gettito derivante dalle tasse di emissione, dovrebbe permettere di continuare a finanziare le attività. Pertanto, la cittadinanza eritrea indicata sul documento emesso dall'EIASC non sarebbe priva di rilievo e confermerebbe quanto sempre sostenuto dall'interessata, ovvero che sarebbe considerata cittadina eritrea. In conclusione, hanno dunque proposto l'accoglimento del ricorso.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2011/50 consid. 3.1.1 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti).
5. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella querelata decisione, non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi le dichiarazioni dei ricorrenti in merito alla loro asserita cittadinanza eritrea. Inoltre i loro motivi d'asilo sono pure irrilevanti in materia d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. I ricorrenti non hanno invero presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione. 5.1 Innanzitutto, alla luce delle allegazioni contraddittorie, prive di fondamento e superficiali dell'interessata, nonché alla luce dell'assenza di documenti d'identità, non risultano plausibili le asserzioni degli insorgenti secondo cui dispongono della cittadinanza eritrea. In primo luogo, le allegazioni in merito al possesso di documenti sono contraddittorie. Alla domanda precisa se avesse mai ottenuto una cittadinanza, l'insorgente ha risposto a due riprese negativamente, dichiarando di non essersi mai presentata presso delle autorità eritree per ottenere la cittadinanza eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D92, pag. 8), ma di aver unicamente compilato presso il Kebele il modulo per ottenere il documento dicendo di essere eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5). In seguito alla richiesta, ha ricevuto questo documento, che era una carta d'identità o tessera che rilasciava il Kebele nella quale c'era scritto che era eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D91, pag. 8). Dappoi, in merito alle stesso documento ha dichiarato che si trattava di una carta d'identità etiopica, rilasciata dal Kebele di J._______ ad Addis Abeba, di averla rinnovata ogni anno, fino a quando non l'ha persa (cfr. verbale 1, pag. 8). Tale documento indicava il suo nome, cognome, c'era la sua foto, era di colore verde e si chiudeva a metà, tutte le informazioni erano scritte a macchina (cfr. verbale 1, pag. 8). In secondo luogo, va rilevato che al momento della nascita dell'interessata, pur essendo la stessa nata ad Assab (attuale Eritrea), l'Eritrea non costituiva ancora uno Stato indipendente e di conseguenza anche coloro che avevano origini risalenti all'attuale Eritrea, erano all'epoca tutti cittadini etiopi. Inoltre, ritenuto che la ricorrente non si è mai registrata ufficialmente presso le competenti autorità eritree per ottenere la nazionalità eritrea, non ha firmato il referendum del 1993 e non ha mai posseduto dei documenti d'identità rilasciati da un'autorità eritrea, contrariamente a quanto allegato, può essere escluso che la stessa abbia acquisito tale cittadinanza. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003 del 23 dicembre 2003 colui che volontariamente acquisisce un'altra nazionalità è considerato aver volontariamente rinunciato alla nazionalità etiope. Di conseguenza, a contrario, ne risulta che l'insorgente non avendo acquisito la nazionalità eritrea, non ha perso la sua nazionalità etiope che possiede tuttora e di conseguenza l'Etiopia continua a ritenerla cittadina etiope (cfr. Bronwen Manby, Citizenship Law in Africa, A Comparative Study, Open Society Institute, 2a ed. ottobre 2010, pag. 22-23). A titolo abbondanziale, va rilevato che appaiono pure contraddittorie e inverosimili le allegazioni concernenti il padre. Invero, risultano non collimanti le allegazioni circa il decesso del genitore. In un primo momento ha collocato tale episodio nel 1988 (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nel corso della seconda audizione non è stata in grado di rispondere alla domanda (cfr. verbale 2, D83, pag. 7). Ad un'altra ripresa ha dichiarato che il padre era cittadino eritreo (cfr. verbale 2, D84, pag. 7), resa attenta sul fatto che nel 1988, al momento del decesso dichiarato nel corso della prima audizione, l'Eritrea non esisteva ancora, ella ha ratificato le sue allegazioni affermando che era deceduto quando l'indipendenza era già stata sancita e che era venuta a conoscenza del suo decesso unicamente una volta sposata (cfr. verbale 2, D85, pag. 7; D86, pag. 8). Pertanto, vi sono ulteriori fondati dubbi inerenti la nazionalità eritrea del padre e di conseguenza della cittadinanza stessa dell'insorgente. In terzo luogo, per quanto attiene al documento presentato come mezzo di prova in sede ricorsuale, nonché al documento d'identità ottenuto dal Kebele (carta-tessera non eritrea, bensì con scritto che era eritrea), va rilevato che la menzione "eritrea" nel campo "nationality" contenuta in questi documenti, in particolare sul documento dell'EIASC, nel contesto etiope non è intesa come nazionalità o cittadinanza, bensì come etnia (appartenenza etnica). Così in Etiopia, con la caduta del regime dei Derg e l'ascesa al potere dell'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) nel 1991 fu introdotto un sistema di federalismo etnico ("ethnic federalism") con "nations, nationalities and peoples", per cui questi termini - nel contesto dell'"ethnic federalism" - sono definiti da criteri di lingua e etnia e non sono da comprendere nel senso della cittadinanza (cfr. sentenza del TAF E-5328/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 2.2 e relativi riferimenti). A seguito delle riorganizzazioni delle strutture politiche e amministrative etiopi, dopo il 1991, le autorità dei Kebele rilasciavano delle nuove carte d'identità in cui nella categoria "nationality" veniva registrata l'appartenenza etnica delle persone. In questo senso va compresa anche l'iscrizione "Nationality: Ertitrean" (cfr. ibidem). Pertanto, alla luce di queste considerazioni, essendo l'iscrizione "nationality: Eritrean" intesa come appartenenza etnica e non come nazionalità, non è neppure necessario esprimersi sulla validità del documento dell'EIASC quale documento d'identità. Di conseguenza, visto quanto sopra, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine eritrea della richiedente e conferma su questo punto la decisione dell'autorità inferiore. 5.2 Circa i motivi d'asilo la ricorrente ha dichiarato di essere espatriata a seguito della sua paura di essere presa dalle autorità etiopi e di essere espulsa in Eritrea come sarebbe successo al marito (cfr. verbale 2, D114-D115, pag. 10). In primo luogo, ritenuta l'inverosimiglianza dell'asserita cittadinanza eritrea dell'insorgente, essendo il suo timore di subire delle persecuzioni fondato sulla sua origine eritrea, non è neppure verosimile il suo timore di subire delle persecuzioni future. Ad ogni modo, indipendentemente dalla verosimiglianza o meno della cittadinanza eritrea degli insorgenti, va comunque rilevato che il marito è stato preso ed è scomparso nel 2001 (cfr. verbale 2, D75, pag. 7), mentre l'interessata ha vissuto ancora ben dieci anni in Etiopia prima di espatriare in Sudan nel 2011. Di conseguenza, in tali circostanze, il legame di causalità temporale tra il motivo addotto - che risale a parecchi anni addietro - e l'espatrio non è più dato nella fattispecie. Inoltre, va rilevato che le deportazioni dall'Etiopia verso l'Eritrea hanno preso fine già nel 2002 (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5), ciò che significa che nel 2010 o 2011 - anno in cui ella sarebbe partita per il Sudan - non doveva più temere un'espulsione già da lungo tempo. Per di più, la situazione di stranieri di origini eritree in Etiopia, anche sul piano giuridico, è migliorata considerevolmente e la maggior parte delle limitazioni introdotte nel 1998 per etiopi di origini eritree sono state revocate (cfr. ibidem). Infine, va pure osservato che la richiedente non ha mai avuto personalmente un contatto diretto con le autorità, le stesse l'hanno cercata unicamente tre volte a casa sua, l'ultima volta nel mese della cattura del marito, ossia il mese di agosto 2001 (cfr. verbale 2, D173-D174, pag. 15) e ciò le è stato riferito dal fratello (cfr. verbale 2, D145, pag. 12, D156, pag. 13). Pertanto, oltre ad esserci dei dubbi sulla verosimiglianza di tali avvenimenti (cfr. sentenza del TAF D-7051/2009 consid. 6.2, del 1° maggio 2012), essi non risultano comunque rilevanti, essendo accaduti dieci anni prima dell'espatrio della ricorrente. Di conseguenza, la ricorrente e i figli non hanno un timore fondato di subire delle persecuzioni in caso di ritorno in Etiopia e questo Tribunale ha ragione di credere che gli insorgenti abbiamo lasciato l'Etiopia per altri motivi - ad esempio per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 12; verbale 2, D118, pag. 10) - da quelli addotti. 5.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni degli insorgenti circa i motivi d'asilo non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza, per il che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con rinvio). 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Etiopia è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Etiopia non conduce attualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Le condizioni testé illustrate, atte a definire il pericolo concreto, sono ridotte qualora l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concerne un fanciullo: l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non è infatti garantito solo dall'assenza del pericolo per il fanciullo di ritrovarsi in una situazione di totale indigenza. L'interesse superiore del fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato e dalla loro situazione personale dall'altro. 7.2.1 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40 e il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in tali attività le donne sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza. Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6). 7.2.2 Nella fattispecie, sebbene la madre della ricorrente sia deceduta, ella dispone comunque ancora di diversi parenti in Etiopia. Invero vi risiedono tre sorellastre e tre fratellastri (cfr. verbale 1, pag. 6). Ad Addis Abeba vive una sorella con la quale ella è sempre rimasta in contatto (cfr. verbale 2, D175-D178, pag. 15), mentre a Gimma abita uno zio da cui ha già vissuto dal 2001 al 2006 quando il marito è stato arrestato e deportato (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D26-D28, pag. 3). Malgrado questo zio sia anziano, ha una famiglia numerosa, ossia cinque figli sposati che vivono nelle vicinanze ed inoltre l'aveva già aiutata in passato proprio nel periodo critico dopo la scomparsa del marito quando la ricorrente si è ritrovata sola con un figlio piccolo e incinta (cfr. verbale 2, D30-D33, pag. 4). Pertanto, in caso di ritorno in Etiopia, la ricorrente potrà contare sull'appoggio della sorella ad Addis Abeba, sullo zio e sui cugini a Gimma per trovare un appartamento, un lavoro e provvedere al sostentamento della sua famiglia. Di conseguenza, la rete sociale di cui la ricorrente dispone in Patria può essere considerata solida. Va pure rilevato che l'interessata dalla scomparsa del marito è stata in grado di provvedere al sostentamento della famiglia per ben dieci anni prima dell'espatrio. Ella dispone inoltre di otto anni di formazione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 4), ha sempre avuto un lavoro ed ha dunque esperienza professionale quale venditrice di ortaggi, nella raccolta del caffè e come domestica in un albergo (cfr. verbale 1, pagg. 4-6). A ciò si aggiunge l'esperienza professionale acquisita dal figlio D._______ in Svizzera che potrà dunque essere sfruttata in Patria. D._______ dispone inoltre di esperienza come lustrascarpe (cfr. verbale 3, pag. 4). 7.2.3 Per ciò che attiene ai figli, lo scrivente Tribunale rileva che D._______ è diventato maggiorenne in (...) del 2015, pertanto non entra più nel campo di applicazione della CDF (art. 1 CDF). Di conseguenza, va analizzata ai sensi della CDF soltanto la situazione della sorella G._______, nata nel 2002 e pertanto ancora minorenne. Nella fattispecie, l'art. 3 CDF non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento poiché India è nata a Gimma e cresciuta ad Addis Abeba, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita (cfr. verbale 2, Q50, pag. 6 e verbale 7, pag. 3). Tenuto conto della durata del soggiorno in Svizzera - di unicamente tre anni - non sussistono gli elementi per concludere che l'allontanamento in Etiopia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, pur ammettendo delle difficoltà iniziali a cui potrebbe dovere far fronte nei primi mesi del proprio rimpatrio, il Tribunale ritiene che l'esperienza scolastica vissuta in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite, potrà essere un vantaggio in vista del suo reinserimento nel suo Paese d'origine. Pertanto il suo allontanamento non viola l'art. 3 CDF. 7.2.4 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Neppure i problemi al fianco sinistro della ricorrente non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non le è stato diagnosticato un problema e le sono stati prescritti unicamente degli antidolorifici (cfr. verbale 2, D180-D185, pagg. 15-16). 7.2.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 15 luglio 2014.
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 15 luglio 2014.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: