Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente 1), cittadina senegalese priva di documenti di identità, ha riferito di aver lasciato il pro- prio Paese nel febbraio 2014, insieme al marito, D._______, cittadino se- negalese, nato il (…) 1980. Dopo aver attraversato e soggiornato in alcuni Paesi del nord Africa, è giunta in Italia il 15 aprile 2017, dove ha ricevuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, siccome incinta di B._______, nata poi a E._______ il (…) 2017. In Italia essa ha pure depo- sitato il 4 maggio 2017 una domanda d’asilo, sulla quale non risulta che le autorità italiane si siano ancora espresse a titolo definitivo. Nel dicembre 2018, avrebbe brevemente soggiornato con la figlia in Germania prima di recarsi a F._______, in Svezia, dove ha depositato una domanda d’asilo, rapidamente respinta dalle autorità migratorie svedesi. A fine dicembre 2018 sarebbe quindi rientrata in Italia, vivendo per alcuni mesi a G._______ da degli amici. In febbraio 2019 essa avrebbe visto per l’ultima volta a G._______ suo marito, prima che abbandonasse lei e la figlia. Il 19 marzo 2019 è giunta in Svizzera con la figlia, depositando il giorno stesso una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di se- guito: “SEM”] n. 19/7, 20/2, 24/2, 25/7, 40/31). A.b Il 3 aprile 2019 è stata notificata la decisione di non entrata nel merito (NEM) in virtù dell'art. 31 a cpv. 1 lett. b LAsi ed è stato pronunciato l’allon- tanamento della richiedente e della figlia verso l'Italia (cfr. atto SEM n. 29/15). Con sentenza D-1689/2019 del 15 aprile 2019 il Tribunale Amministrativo Federale (di seguito: TAF) ha annullato la suddetta decisione alla luce della particolarità e della vulnerabilità del caso di specie, riguardante una madre sola, in stato di gravidanza, con una bambina in tenera età, con trascorsi di maltrattamenti e violenze sessuali subiti in Libia e in Italia (cfr. atto SEM
n. 21/1), che avrebbe perso una figlia, gravemente malata e gettata in mare dai passatori durante la traversata dalla Libia all’Italia e che necessiterebbe di un sostegno psicologico e psichiatrico (cfr. atto SEM n. 36/22, 37/14). In data 16 agosto 2019 la SEM ha deciso di applicare la clausola di sovra- nità, rinunciando a proseguire la procedura Dublino e pertanto di trattare in Svizzera la domanda d’asilo delle interessate (cfr. atto SEM n. 56/1).
D-5115/2021 Pagina 3 Il 28 settembre 2019 è nata in Svizzera la figlia C._______ (cfr. atto SEM
n. 63/2). A.c Sentita sui motivi d’asilo, nell’audizione del 29 gennaio e del 3 marzo 2020 (cfr. atti SEM n. 65/19 [in seguito: verbale 1], 103/11 [in seguito: ver- bale 2]) l’interessata ha dichiarato di essere nata e cresciuta a H._______, insieme alla sua famiglia composta da sua madre, I._______, suo fratello, le sue due sorelle e suo padre, J._______, che lavorava come poliziotto e garantiva loro un discreto tenore di vita. Durante l’infanzia essa non avrebbe mai avuto problemi, almeno fino alla morte del padre, avvenuta sul finire del 2000, allorquando essa aveva circa 16-17 anni. Tra i 18 e i 22 anni l’interessata avrebbe intrapreso una formazione di contabile e di agente commerciale, ma non avendo trovato lavoro in tale ramo, avrebbe accompagnato la madre al mercato a vendere delle cose. Durante questa attività essa avrebbe conosciuto il suo primo marito, K._______, che lavo- rava anch’egli al mercato come venditore. Dall’unione con quest’ultimo sa- rebbero nati il (…) 2007 la figlia L._______ e il (…) 2009 il figlio M._______. Pochi mesi dopo, tra il 2009 e il 2010, il marito sarebbe morto per causa di malattia. Trascorso il periodo di lutto, dovendo abbandonare la dimora co- niugale, l’interessata avrebbe deciso di ricongiungersi, con i due figli, alla propria famiglia che nel frattempo, per ragioni economiche, si era trasferita a N._______. In questa cittadina, di cui erano originari i genitori, suo padre aveva costruito un appartamento per la sua famiglia ristretta all’interno della vecchia casa di famiglia. Poco dopo essersi installata a N._______, nel 2010, la madre della richiedente sarebbe morta di crepacuore a causa degli scontri e delle difficoltà nel rapportarsi con i fratelli del padre e con le loro famiglie, di mentalità tradizionalista, che abitavano nella medesima casa. L’interessata ha sostenuto che suo padre era sempre stato contrario alla pratica delle mutilazioni genitali sulle ragazze, a differenza del resto dei famigliari residenti a N._______. Agli occhi di costoro, la sua famiglia ristretta sarebbe quindi stata una maledizione, circostanza che avrebbe reso molto difficile per lei e per le sorelle la vita lì. Nel 2011 l’interessata avrebbe conosciuto il suo secondo marito, D._______, un falegname di N._______ che aveva un atelier a H._______, dove pernottava durante la settimana. Essa si sarebbe dunque trasferita presso la casa di famiglia del marito a N._______, dove coabitava con la famiglia di quest’ultimo. In un primo momento si sarebbero trasferite con lei anche le due sorelle, che tuttavia, a causa dei continui conflitti con la famiglia del marito, avrebbero deciso di rientrate nella casa paterna. Siccome la famiglia del secondo ma- rito non voleva accogliere i figli del primo matrimonio, i ragazzi sarebbero stati affidati ai genitori del primo marito, a H._______, dove avrebbero vis- suto fino alla morte della loro nonna, Q._______, nel 2018, momento in cui
D-5115/2021 Pagina 4 per decisione dell’autorità sarebbero stati affidati all’orfanotrofio di R._______, gestito dalle suore. Il 2 dicembre 2012 l’interessata avrebbe dato alla luce la prima figlia con il suo secondo marito, P._______. Quando la figlia aveva un anno e due mesi, la suocera, S._______, l’avrebbe por- tata, a sua insaputa e contro la sua volontà, ad essere infibulata. Al rientro a casa della suocera con la figlia, piangente e dolorante, vi sarebbe stata dapprima una forte discussione e in seguito la richiedente sarebbe stata rinchiusa in una stanza per impedirle di portare la bambina in ospedale. Con la complicità della cognata essa sarebbe comunque riuscita a scap- pare per denunciare la suocera per aver infibulato sua figlia. Dei poliziotti si sarebbero quindi recati a casa della suocera per informarla della denun- cia che qualcuno aveva sporto nei suoi confronti, ponendole domande e convocandola presso gli uffici di polizia. Dopo la visita della polizia, quest’ultima avrebbe informato il capo del villaggio, che avrebbe mandato a chiamare l’interessata. Suo marito, che nel frattempo era tornato a casa, l’avrebbe accompagnata all’incontro con il capo del villaggio che dopo averli accusati di violare le tradizioni li avrebbe fatti punire e rinchiudere in una stanza. L’indomani sarebbero stati liberati con l’avviso che se fossero rimasti nel villaggio sarebbero stati uccisi. Il marito avrebbe quindi venduto tutto il suo materiale da lavoro ed insieme all’interessata e alla figlia si sa- rebbero allontanati dalla casa famigliare, lasciando il Senegal a febbraio 2014, recandosi dapprima in Mali e poi in Algeria, dove speravano di poter curare meglio la figlia che nel frattempo aveva contratto un’infezione. Giunti a Borge, in Algeria, la figlia sarebbe stata visitata e curata, tuttavia il suo stato di salute sarebbe nuovamente peggiorato nel 2016, per le conse- guenze della mutilazione genitale. Siccome anche in Algeria la mutilazione genitale è un reato, i medici avrebbero fatto capire loro che se alla bambina fosse capitato qualcosa essi sarebbero stati considerati gli autori della mu- tilazione e sarebbero andati in prigione. Per cercare di salvare la figlia, che necessitava di essere operata essi avrebbero quindi deciso di andare in Italia, passando attraverso la Libia, dove essi sarebbero stati imprigionati. Durante il soggiorno nella prigione l’interessata avrebbe subito ripetute vio- lenze sessuali e lo stato di salute della figlia, in assenza delle medicine, sarebbe peggiorato. La piccola, gravemente malata avrebbe poi trovato la morte durante la traversata del Mediterraneo, gettata in mare dallo scafista che la riteneva un fastidio. Alcuni mesi dopo l’arrivo in Italia, l’interessata ha partorito la seconda figlia avuta con il secondo marito, B._______. In Italia la relazione con il marito sarebbe divenuta vieppiù complicata: a causa delle precarie condizioni economiche quest’ultimo avrebbe infatti proposto di mandare la figlia in Senegal presso la sua famiglia in attesa di un miglioramento della situazione. Essendo contraria a quest’idea ed es- sendo nuovamente incinta, l’interessata avrebbe quindi deciso di venire in
D-5115/2021 Pagina 5 Svizzera e chiedere asilo. Da quando è in Svizzera avrebbe pochissimi contatti con suo marito e non prevede un futuro insieme a lui. In Svizzera lei ha anche sofferto di problemi psicologici per i quali si è sottoposta a dei consulti psichiatrici. In caso di rientro in Senegal essa teme di subire nuo- vamente delle minacce e delle violenze come al momento della partenza e soprattutto teme che anche le sue due figlie siano sottoposte a delle muti- lazioni genitali come la prima. Oltretutto essa afferma di non avere più al- cuna rete famigliare ciò che neppure le permetterebbe di inserirsi in un’altra località del Paese. A sostegno della domanda d’asilo, l’interessata non ha prodotto alcun do- cumento d’identità. Come mezzi di prova, oltre a quelli già versati agli atti nel quadro della procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 40/31), l’interessata ha prodotto in copia il certificato del secondo matrimonio (atto SEM n. 78/1), il certificato del 16 novembre 2020 d’iscrizione dei suoi figli alla scuola “O._______”, l’atto di nascita di sua figlia P._______ rilasciato l’8 gennaio 2021, la foto di suo padre e altre informazioni su di lui (cfr. atti SEM 98/11), il “Module d’enrolement” ottenuto il 30 settembre 2018 al consolato di G._______ (cfr. atto SEM n. 102/1), il certificato di nascita della signora I._______, omonima di sua madre e una conferma da parte dell’ospedale dell’avvenuta nascita della figlia P._______ (di bassa qualità, solo in parte leggibili [cfr. atti SEM n.120/9, 128/1 e 129/1]), di un certificato di nascita della madre I._______ (solo in parte leggibile [cfr. atti SEM n.126/7]) e di un rapporto medico del 19 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 130/7). A.d Con decisione del 12 marzo 2020 la SEM ha decretato l’assegnazione alla procedura ampliata e con provvedimento dell’11 febbraio 2021 è stata confermata la ripartizione della richiedente e delle figlie al Canton Lucerna, dov’è tutt’ora residente (cfr. atti SEM n. 63/2, 74/1, 75/1). A.e Dando seguito alla richiesta d’informazioni della SEM la Rappresen- tanza svizzera in Senegal ha trasmesso il suo rapporto il 10 agosto 2020 (cfr. atti SEM n. 83/6, 88/2, 89/2). I risultati del rapporto d'ambasciata sono stati comunicati alle richiedenti il 23 dicembre 2020 con invito a prendere posizione (cfr. atto SEM n. 93/2). A seguito della risposta del 25 gennaio 2021, delle nuove informazioni emerse e dei nuovi mezzi di prova allegati (cfr. atto SEM n. 98/11), la SEM ha formulato una nuova domanda d’inda- gine all’Ambasciata di Dakar (cfr. atto SEM n. 105/4). I risultati del rapporto d’ambasciata del 19 aprile 2021, completati il 3 maggio 2021, sono stati sottoposti alle interessate il 25 maggio 2021 con la facoltà di esprimersi (cfr. atti SEM n. 106/12, 112/4 e 116/4). Con scritto dell’11 giugno 2021
D-5115/2021 Pagina 6 esse hanno formulato le loro osservazioni in merito, confutando i risultati e ribadendo la totalità delle allegazioni precedenti (cfr. atto SEM n.120/9). B. Con decisione del 25 ottobre 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atti SEM n. 132/11, 133/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo delle inte- ressate, ritenendo che le dichiarazioni rilevanti in materia d’asilo non sod- disfacessero le condizioni di verosimiglianza per il riconoscimento della qualità di rifugiate, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Con ricorso del 24 novembre 2021 (data di entrata: 25 novembre 2021, cfr. timbro di entrata), A._______, B._______, C._______ (insieme, di se- guito: insorgenti, ricorrenti, interessate) hanno impugnato dinanzi al TAF la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e, in via principale, il rinvio degli atti alla SEM per un chiarimento completo dei fatti e per salvaguar- dare il diritto al contraddittorio, in via subordinata, il riconoscimento della qualità di rifugiate e la concessione dell’asilo, in via ulteriormente subordi- nata l’ammissione provvisoria in Svizzera. Ai fini processuali, la conces- sione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale dell’8 marzo 2022, il giudice dell’istruzione ha stabilito che il procedimento si sarebbe svolto in italiano. Ha inoltre ac- colto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, nominando la MLaw Eliane Schmid quale patrocinatrice d’ufficio (doc. TAF 3). C.c Con risposta del 29 aprile 2022, l’autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure dell’insorgente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 6). C.d Con replica del 31 maggio 2022 (con allegato un nuovo mezzo di prova [doc. TAF 10]), con duplica del 23 giugno 2022 (doc. TAF 12) e con le suc- cessive osservazioni del 27 luglio 2022 (con allegato un nuovo mezzo di prova [doc. TAF 14]) del 12 agosto 2022 (doc. TAF 16) le parti si sono so- stanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 10, 12). Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto, qualora rilevanti.
D-5115/2021 Pagina 7 C.e Con osservazioni del 2 settembre 2022 le ricorrenti hanno postulato la presa a carico di un accertamento medico volto a valutare il loro stato di salute psichiatrico (doc. TAF 18), richiesta declinata dalla SEM con scritto del 19 settembre 2022 (doc. TAF 20). C.f Con osservazioni del 19 gennaio 2023 e del 24 novembre 2023 le ri- correnti hanno fornito un aggiornamento dello stato di salute, producendo dei referti medici aggiornati (doc. TAF 23, 24). Con osservazioni del 10 gennaio 2024 la SEM si è riconfermata nella propria posizione (doc. TAF 26). C.g Con scritto del 28 febbraio 2024 la MLaw Eliane Schmid ha chiesto al Tribunale di essere sollevata dall'incarico di patrocinatrice d'ufficio ed ha richiesto la nomina della MLaw Natalie Marrer, quale nuova patrocinatrice d'ufficio. Unitamente al suddetto scritto è stata allegata la procura del 28 febbraio 2024 rilasciata in favore della nuova rappresentante (doc. TAF 29). C.h Con decisione incidentale del 5 marzo 2024 è stata comunicata la nuova composizione del collegio giudicante ed è stata nominata la MLaw Natalie Marrer, quale nuova patrocinatrice d'ufficio per il prosieguo della procedura (doc. TAF 30).
Erwägungen (66 Absätze)
E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni delle interessate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall’art.
E. 3.2 Nel gravame così come nei memoriali successivi, le insorgenti si avval- gono essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo in merito all’esistenza d’irregola- rità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare nel prossimo considerando (consid. 4). Nel merito, esse criticano il fatto che sebbene la SEM abbia ritenuto verosimili le dichiarazioni della ricorrente 1 su alcuni aspetti, essa abbia poi preso una decisione sull’inverosimiglianza fondan- dosi esclusivamente sui risultati dell’ambasciata. Esse criticano tuttavia la completezza dei rapporti d’ambasciata che pur fornendo delucidazioni – comunque contestate – riguardo alla cerchia famigliare della ricorrente 1, restano silenti riguardo agli aspetti maggiormente rilevanti ai fini dell’asilo,
D-5115/2021 Pagina 10 come le mutilazioni subite dalla figlia P._______. Esse ritengono infatti che quand’anche permanessero dei dubbi riguardo alla data di nascita di quest’ultima, nonostante le spiegazioni da esse fornite al riguardo, ancora non significa che non sussistano i motivi di fuga addotti. Non è infatti ragio- nevole trarre la conclusione, da una minima differenza temporale fra quanto attestato dal certificato di nascita e quanto dichiarato dalla ricor- rente 1, che il suo intero racconto sia inverosimile. Esse contestano inoltre le conclusioni tratte dalla SEM in relazione al fatto che i persecutori della ricorrente 1 non siano stati trovati né a N._______ N1._______ né a N._______ N2._______. A loro modo di vedere ciò si spiega con il fatto che la famiglia del secondo marito, godendo di protezione da parte della comu- nità del villaggio, ha potuto celarsi agli investigatori mandati dall’amba- sciata. Tale circostanza anziché screditare le allegazioni della ricorrente 1, confermerebbe quanto da lei dichiarato in merito alla necessità di allonta- narsi dal villaggio temendo per la propria incolumità e quella dei suoi figli. Timore palesatosi nuovamente allorquando essa avrebbe ricevuto telefo- nate minatorie dal Senegal da chi, disturbato dalle indagini dell’amba- sciata, le intimava di fare in modo che gli “estranei” smettessero di fare domande. Esse contestano parimenti che la tempistica con cui è stato co- municato il trasferimento dei figli rimasti in Senegal in un’altra scuola, sia ritenuto dalla SEM un elemento d’inverosimiglianza, in quanto la decisione del cambio di sede è stata presa dalla sorella della ricorrente 1, senza che questa al momento dell’audizione ne fosse a conoscenza. Ritenendo le proprie allegazioni coerenti e convincenti, le insorgenti attirano poi l’atten- zione sul fatto che le mutilazioni genitali femminili risultano essere poco diffuse in Senegal per il semplice fatto che il numero di casi non denunciati alle autorità sarebbe molto elevato e le possibilità di ottenere informazioni affidabili riguardo al fenomeno sono scarse o nulle. Per tale motivo, una minaccia concreta e reale nei confronti della ricorrente 1 e delle due figlie permane in caso di rientro in Senegal, a maggior ragione considerato che nonostante la denuncia sporta dopo la mutilazione subita dalla figlia P._______, la polizia non ha fatto nulla per tutelare la ricorrente 1, che per- tanto non può affatto contare sulla protezione da parte delle autorità sene- galesi. Le insorgenti hanno contestato altresì l’esecuzione dell’allontana- mento, ritenendo la misura inammissibile e non ragionevolmente esigibile. Il rinvio le esporrebbe infatti a delle serie minacce per la propria libertà per- sonale e per la propria integrità fisica poiché si troverebbero costrette a scegliere se tornare a N._______ dalla propria famiglia violenta, retrograda e intenzionata a mutilare le due figlie piccole o vivere altrove nell’indigenza, senza alcuna rete famigliare e sociale di sostegno. Alternative che esse ritengono contrarie all’art. 3 della della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Un ritorno nel proprio Paese
D-5115/2021 Pagina 11 pregiudicherebbe inoltre il percorso terapeutico iniziato in Svizzera dalla ricorrente 1 – non essendovi in Senegal delle strutture adeguate – met- tendo a rischio il suo stato di salute. 4. 4.1 Le ricorrenti censurano innanzitutto, di non avere contezza del metodo utilizzato nelle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Senegal e per- tanto di non potersi esprimere in modo esaustivo e con piena cognizione di causa riguardo alle contraddizioni che sarebbero state riscontrate nei rapporti d'ambasciata che, nonostante le molteplici richieste, non sareb- bero stati loro trasmessi neppure in maniera anonimizzata. 4.1.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione. Esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento proces- suale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, do- cumenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con rif. cit.).
D-5115/2021 Pagina 12 4.1.2 In specie, occorre dapprima osservare che la mancata trasmissione, da parte dell'autorità inferiore, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'Ambasciata svizzera in Senegal – più volte richiesta dalle ricor- renti nel corso della procedura di prima istanza – non è costitutiva di una violazione del loro diritto di essere sentite. Difatti, dall'esame dei documenti in questione, il Tribunale è d'avviso che, viste le informazioni particolar- mente sensibili contenute negli stessi e l'interesse pubblico preponderante a mantenere segreti sia l'identità dei referenti che il metodo utilizzato dalle autorità consolari per reperire le informazioni del caso, un diritto di consul- tazione dei medesimi rapporti, non era giustificato dalle circostanze. Inol- tre, appare che i punti essenziali dei rapporti d'Ambasciata siano stati co- municati per iscritto alle ricorrenti in forma riassuntiva (cfr. atti SEM n. 93/2, 116/4), dando loro la possibilità di essere sentite specificatamente in merito agli stessi, possibilità di cui esse hanno fatto largo uso (cfr. atti SEM 98/11, 99/5, 120/9, 121/3, 122/3, 126/7, 127/4). Non risulta, per altro, che nella motivazione della decisione impugnata la SEM abbia fatto uso di elementi dei quali le insorgenti non avrebbero avuto conoscenza e in merito ai quali non sia stato dato loro la possibilità di esprimersi. 4.1.3 Su tali presupposti, nessuna violazione del diritto di essere sentite delle ricorrenti può essere rimproverata all'autorità inferiore (cfr. a tal pro- posito anche la sentenza del Tribunale E-1195/2019 del 25 marzo 2021 consid. 2.3). 4.2 Le ricorrenti censurano inoltre alla SEM di essere venuta meno al pro- prio dovere d’istruire il caso, non avendo quest’ultima svolto alcun accer- tamento serio, completo e concludente riguardo ai motivi d’asilo evocati dalla ricorrente e non trattati nei rapporti d’ambasciata. In particolare in re- lazione alla questione della nascita, delle mutilazioni e delle circostanze in cui è morta la piccola P._______ che avrebbero potuto essere confermate dal padre di quest’ultima, nonché marito della ricorrente 1, persona nota alla SEM e facilmente reperibile nel nord Italia. 4.2.1 Nelle procedure d'asilo — così come nelle altre procedure di natura amministrativa — si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'auto- rità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e com- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la docu- mentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giu- ridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di
D-5115/2021 Pagina 13 terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un ac- certamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Qualora in sede ricorsuale vengano identi- ficate delle carenze in tal senso, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D- 1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). Il principio inquisitorio non è inoltre illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung- sverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Fatti che non sono rile- vanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgi- mento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accerta- mento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del
E. 4.1 Le ricorrenti censurano innanzitutto, di non avere contezza del metodo utilizzato nelle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Senegal e pertanto di non potersi esprimere in modo esaustivo e con piena cognizione di causa riguardo alle contraddizioni che sarebbero state riscontrate nei rapporti d'ambasciata che, nonostante le molteplici richieste, non sarebbero stati loro trasmessi neppure in maniera anonimizzata.
E. 4.1.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione. Esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con rif. cit.).
E. 4.1.2 In specie, occorre dapprima osservare che la mancata trasmissione, da parte dell'autorità inferiore, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'Ambasciata svizzera in Senegal - più volte richiesta dalle ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza - non è costitutiva di una violazione del loro diritto di essere sentite. Difatti, dall'esame dei documenti in questione, il Tribunale è d'avviso che, viste le informazioni particolarmente sensibili contenute negli stessi e l'interesse pubblico preponderante a mantenere segreti sia l'identità dei referenti che il metodo utilizzato dalle autorità consolari per reperire le informazioni del caso, un diritto di consultazione dei medesimi rapporti, non era giustificato dalle circostanze. Inoltre, appare che i punti essenziali dei rapporti d'Ambasciata siano stati comunicati per iscritto alle ricorrenti in forma riassuntiva (cfr. atti SEM n. 93/2, 116/4), dando loro la possibilità di essere sentite specificatamente in merito agli stessi, possibilità di cui esse hanno fatto largo uso (cfr. atti SEM 98/11, 99/5, 120/9, 121/3, 122/3, 126/7, 127/4). Non risulta, per altro, che nella motivazione della decisione impugnata la SEM abbia fatto uso di elementi dei quali le insorgenti non avrebbero avuto conoscenza e in merito ai quali non sia stato dato loro la possibilità di esprimersi.
E. 4.1.3 Su tali presupposti, nessuna violazione del diritto di essere sentite delle ricorrenti può essere rimproverata all'autorità inferiore (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1195/2019 del 25 marzo 2021 consid. 2.3).
E. 4.2 Le ricorrenti censurano inoltre alla SEM di essere venuta meno al proprio dovere d'istruire il caso, non avendo quest'ultima svolto alcun accertamento serio, completo e concludente riguardo ai motivi d'asilo evocati dalla ricorrente e non trattati nei rapporti d'ambasciata. In particolare in relazione alla questione della nascita, delle mutilazioni e delle circostanze in cui è morta la piccola P._______ che avrebbero potuto essere confermate dal padre di quest'ultima, nonché marito della ricorrente 1, persona nota alla SEM e facilmente reperibile nel nord Italia.
E. 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). Il principio inquisitorio non è inoltre illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4).
E. 4.2.2 Nel caso concreto, al fine di verificare i rapporti di parentela, le circostanze descritte e i motivi d'asilo addotti, la SEM ha disposto l'esecuzione di indagini in loco da parte della rappresentanza svizzera in Senegal. Sebbene i risultati di tali indagini non abbiano fatto luce su tutte le vicende narrate dalla ricorrente 1 e su tutte le persone citate, i numerosi elementi d'inverosimiglianza che ne sono scaturiti hanno indotto la SEM a dubitare che quanto narrato aderisse effettivamente alla realtà dei fatti. Per quanto concerne la nascita, la mutilazione e la morte della figlia P._______, questo Tribunale osserva che le indicazioni di cui disponeva la SEM fossero alquanto contradditorie e scarne: vi è anzitutto un certificato di nascita che attesta una data di nascita che non concorda con quella riferita dalla ricorrente 1 (e che contrariamente all'opinione delle ricorrenti non è una differenza di poco conto considerata l'età della bambina), vi è in seguito un'indicazione dell'età in cui la bimba avrebbe subito la mutilazione (un anno e due mesi) che non può concordare con quella della partenza dal Senegal (febbraio 2014), vi è infine l'impossibilità di trovare una traccia qualsiasi della denuncia che la ricorrente 1 avrebbe sporto dopo la mutilazione della figlia. Il che sorprende, considerato che in Senegal la mutilazione genitale femminile, dalle informazioni a disposizione di questa Corte, risulta essere una pratica poco diffusa e penalmente perseguibile. Né durante le audizioni, né successivamente le ricorrenti hanno fornito delle indicazioni più precise e concrete riguardo al posto di polizia in cui sarebbe stata sporta la denuncia, l'identità dei poliziotti con cui essa aveva parlato, o ancora dell'amico poliziotto del padre che sosteneva di non poter fare nulla per proteggerli dalla famiglia del secondo marito e dal capovillaggio. Pur non essendo un mezzo di prova del tutto affidabile, la dichiarazione scritta di una sorella (accompagnata dal documento d'identità) o della cognata che avrebbe aiutato la ricorrente 1 a fuggire dalla camera in cui era stata rinchiusa dai famigliari del marito, avrebbe potuto fornire qualche minimo elemento in più a suffragio di quanto da lei allegato. La rappresentante delle insorgenti non apporta tuttavia né queste né alcun altro elemento di maggiore rilevanza a suffragio della propria tesi, ma per contro, si aspetta che la SEM e questo Tribunale mettano in atto delle misure istruttorie volte a verificare un'ipotesi non del tutto attendibile, alla luce degli svariati elementi di inverosimiglianza emersi durante l'istruttoria (e su cui si ritornerà nel dettaglio nell'esame di merito). Richiesta che, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, si ritiene corretto che la SEM abbia respinto. A mente di questo Tribunale non risulta infatti che l'invito a sentire il marito della ricorrente 1 avrebbe potuto fornire alcun'indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio - parere per altro condiviso anche da quest'ultima (cfr. verbale 2, D14). Al riguardo si concorda con la SEM nel ritenere che D._______ non sia la persona adatta per confermare la verosimiglianza delle allegazioni della moglie: visto il suo coinvolgimento personale e diretto nei fatti narrati, risulta infatti difficile credere che costui potrebbe esprimersi con considerazioni oggettive.
E. 4.3.1 Riassumendo, non v'è motivo di annullare i provvedimenti avversati e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dalle ricorrenti nel gravame.
E. 4.3.2 La conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti, deve essere pertanto respinta.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6 Nell'evenienza concreta, per il tribunale si tratta innanzitutto di valutare la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1, non soltanto rispetto ai motivi d'asilo invocati, ma pure riguardo alla sua identità, alle sue relazioni famigliari e al contesto in cui essa viveva e da cui essa è dovuta fuggita, in modo da poter apprezzare, in maniera globale, il suo racconto.
E. 6.1 Passando in rassegna gli eventi narrati nelle varie audizioni, è possibile riscontrare in più punti delle indicazioni confuse, discordanti o non del tutto credibili.
E. 6.1.1 I primi dubbi, infatti, sorgono già per quel che concerne l'ultimo domicilio in Senegal della ricorrente 1. Essa ha riferito di essersi trasferita dopo la morte del primo marito a N._______, dove avrebbe vissuto anche dopo aver conosciuto e sposato il secondo marito - pur dovendo allontanare i due figli di primo letto - e fino al momento dell'espatrio nel febbraio 2014 (cfr. verbale 1, D43-46). In occasione del rilevamento dei dati personali del 27 marzo 2019, tuttavia, essa aveva segnalato un indirizzo a H._______, nel quartiere di T._______, come ultimo domicilio e luogo di residenza nel paese d'origine (cfr. atto SEM 19/7, D2.01-2.02, cfr. anche atto SEM n. 1/2). Si tratta dello stesso quartiere dove essa ha riferito, in occasione dell'audizione del 3 marzo 2020, di essere nata e di aver vissuto con la sua famiglia prima della morte del padre (cfr. verbale 2, D43-46) e dove continuerebbe ad abitare la sorella più piccola, U._______ (cfr. verbale 1, D25; verbale 2, D40). A H._______ era inoltre nato ed abitava il suo primo marito, K._______ (cfr. verbale 1, D74-76) nonché i genitori di lui (cfr. verbale 2, D84-86). Sempre a H._______ sono nati e cresciuti e tutt'ora abitano i suoi due figli, L._______ e M._______, avuti da questa prima relazione (cfr. verbale 1, D22, D36-42). Giova altresì precisare che in occasione del rilevamento dei dati, H._______ era stato indicato anche come luogo di nascita e di domicilio del suo secondo marito, D._______ con il quale, sempre a H._______ si era sposata il 24 novembre 2011 (cfr. atto SEM 19/7, D1.14), indicazioni che corrispondono a quelle contenute nella copia del certificato di matrimonio prodotta dall'interessata, dal quale emerge inoltre che entrambi erano domiciliati a T._______ al momento delle nozze (atto SEM n. 78/1). Quest'ultimo, falegname di professione, aveva un atelier proprio a H._______ dove di norma lavorava (cfr. verbale 1, D45). Invitata a indicare da quale località ha lasciato il Senegal, essa ha risposto (apparentemente di getto) "da H._______ sono partita", per poi correggersi immediatamente precisando di essere partita da N._______ e da lì essersi recata a H._______ per prendere il mezzo che l'avrebbe portata via (cfr. verbale 1, D47).
E. 6.1.2 Riguardo agli eventi di N._______, dove la ricorrente 1 si sarebbe trasferita in un non meglio precisato periodo fra il 2009 e il 2010 (cfr. verbale 1, D23, D44, D63), le indicazioni fornite sono estremamente vaghe e contradditorie, prive di elementi che permettono di percepire un concreto e reale vissuto da parte dell'interessata e ad ogni domanda volta ad acquisire maggiori dettagli essa ha fornito risposte evasive. Non è innanzitutto chiara la tempistica del suo trasferimento: in un primo momento essa ha indicato di essersi trasferita sei mesi dopo la morte del primo marito, avvenuta all'incirca nove mesi dopo la nascita di M._______ (... 2009), ossia all'incirca in marzo 2010 (cfr. verbale 1, D22-23); in un secondo momento essa ha asserito di essersi trasferita già nel 2009 (cfr. verbale 1, D44); poi di nuovo nel 2010 (cfr. verbale 1, D63 ab inizio). Nella seconda audizione essa parrebbe lasciar intendere che il trasferimento a N._______, presso la famiglia materna, fosse avvenuto in un non meglio precisato momento dopo la morte del padre, avvenuta sul finire del 2000 (cfr. verbale 2, D71), inseguito precisa nuovamente di essersi trasferita nel 2009, dopo la morte del primo marito (cfr. verbale 2, D94). Risulta inoltre confusa la spiegazione su dove esattamente essa abbia vissuto. Nella prima audizione essa ha riferito di aver raggiunto la madre e le due sorelle, che erano tornate ad abitare nell'appartamento che il padre aveva fatto costruire sopra la casa della famiglia paterna (verbale 1, D22, D44, D63) nella quale vivevano i due fratelli e le due sorelle del padre con le rispettive famiglie (cfr. verbale 1, D51, D63), prima di trasferirsi presso la famiglia del secondo marito. Essendo stato difficile convivere con questi parenti paterni - per via delle loro idee retrograde, delle continue vessazioni e dell'attitudine nei loro confronti che aveva portato nel 2010 alla morte della madre - essa aveva pensato che sposandosi avrebbe potuto vivere meglio, idea rafforzata dalla sorella minore che le avrebbe detto "se ti sposi, potrebbe andare bene anche per noi, potremmo venire a vivere con te" (cfr. verbale 1, D63, D91). Nella seconda audizione, per contro, essa ha riferito di parenti materni di cui in precedenza non era stata fatta menzione (cfr. verbale 2, D63-64) e della casa della famiglia materna dove lei, la madre e le sorelle si sarebbero trasferite dopo essersene andate dalla casa della famiglia paterna a causa dei problemi già menzionati e dove avrebbero vissuto fino alla morte della madre (cfr. verbale 2, D65-71). Contraddicendo quanto detto in precedenza, essa ha poi sostenuto di non aver mai vissuto nella casa paterna, ma di aver raggiunto la madre nella casa della famiglia materna, dopo la morte del primo marito ("non sono andata dalla famiglia di mio padre, ma dalla famiglia di mia madre"); in questa nuova versione dei fatti, le sorelle, che inizialmente stavano dalla famiglia paterna, avrebbero raggiunto lei e la madre solo in un secondo tempo (cfr. verbale 2, D93). Invitata a fare maggiore chiarezza riguardo alle incongruenze con le dichiarazioni rilasciate nella prima audizione, essa ha affermato lapidariamente: "non avete capito quello che ho detto"; asserendo che la madre fosse morta nella casa della famiglia materna e non quella paterna, dopo un anno e non dopo pochi mesi dal suo arrivo (cfr. verbale 1, D63 e verbale 2, D94-96). Oltre alle svariate contraddizioni appena evocate, il racconto relativo alla permanenza a N._______ da parte della ricorrente 1 e delle sorelle appare piuttosto contrario alla logica dell'agire: non si capisce infatti perché quest'ultime, maggiorenni all'epoca dei fatti, dopo l'esperienza negativa vissuta a casa del secondo marito, avrebbero dovuto tornare a vivere nella casa della famiglia paterna (o materna, se si tiene conto quanto indicato nella seconda audizione), dove apparentemente stavano così male, piuttosto che ritornare direttamente a H._______, come poi fatto da U._______, o lasciare il paese, come poi fatto da V._______ (cfr. verbale 1, D25-27). Neppure appare logica la permanenza della ricorrente 1 a casa della famiglia del secondo marito a N._______, ritenuto il brutto rapporto con la madre di quest'ultimo e considerato che quest'ultimo aveva il proprio atelier H._______, dove viveva nel corso della settimana. Molto più ragionevole sarebbe infatti stato un ricongiungimento con il marito nella città dove era nata, cresciuta, dove si erano sposati e soprattutto dove non erano così forti le asserite pratiche tradizionali che minacciavano la figlia. Pratiche a cui il marito avendo scelto di patteggiare per lei e non per la madre, non risulta fosse particolarmente attaccato (cfr. verbale 1, D63 in fine). Non da ultimo, a H._______ essa avrebbe potuto ricongiungersi con i figli di primo letto, affidati alla nonna paterna nel 2011, dato che la famiglia del secondo marito non li voleva.
E. 6.1.3 Appare inoltre poco plausibile che la ricorrente 1 e il marito, che dopo gli eventi di N._______ dovevano occuparsi di una figlia gravemente mutilata, abbiano deciso di espatriare immediatamente, affrontando un lungo e difficile viaggio attraverso il Mali e l'Algeria, senza prima far curare la bambina in un ospedale senegalese, in luoghi più urbani come H._______ o Dakar.
E. 6.1.4 Le indicazioni della ricorrente 1 sono altresì confuse e poco lineari per quanto concerne il fratello minore. Inizialmente essa ha riferito che dopo la morte del padre - dunque nel 2000 stando alle sue stesse dichiarazioni - egli era stato mandato una struttura di nome "(...)" ad imparare il Corano, facendo regolare visita a lei e alla madre (cfr. verbale 1, D32-34). Dopo la sua partenza anche il fratello avrebbe lasciato il Senegal, poiché "non c'era più nessuno lì" (cfr. verbale 1, D35). In seguito essa ha asserito che "lui era già andato via prima di me dal Senegal, io sono stata l'ultima ad andare via dal Senegal" (cfr. verbale 2, D37). Confrontata con l'incongruenza rispetto a quanto dichiarato nel primo verbale, essa si è corretta dicendo che lui era andato via di casa per andare nella scuola a studiare religione e che a lasciare il paese fosse stata prima lei (cfr. verbale 2, D91), contraddicendosi tuttavia nuovamente nel sostenere che il fratello fosse andato via di casa dopo la morte della madre (cfr. verbale 2, D92). Ora, sebbene la storia del fratello non sia rilevante ai fini dei motivi d'asilo delle insorgenti, le incongruenze appena evocate, su circostanze piuttosto banali come queste, costituiscono un ulteriore elemento d'inverosimiglianza nelle allegazioni della ricorrente 1.
E. 6.1.5 Non convince infine l'intenzione maturata in Italia dal secondo marito - che avrebbe compromesso il rapporto con la ricorrente 1 e l'avrebbe indotta a venire in Svizzera - di rimandare la figlia in Senegal dalla propria famiglia. Appare poco plausibile e coerente con lo svolgimento dei fatti descritti che il marito dopo aver sostenuto la moglie, voltato le spalle alla propria famiglia, colpevole della mutilazione della figlia, liquidato la propria attività e lasciato il Paese, per incamminarsi in un difficile e doloroso viaggio attraverso il nord Africa e una vita di precariato in Europa, decida di rimandare la figlia in Patria, proprio dalla famiglia da cui erano fuggiti.
E. 6.1.6 In sintesi, alla luce di quanto evocato riguardo agli eventi che hanno preceduto l'espatrio, sembrerebbe che la ricorrente fosse particolarmente legata a H._______, dove essa ha riferito di aver trascorso un'infanzia spensierata (cfr. verbale 1, D22), dove parrebbero essersi svolti gli eventi personali di maggior rilievo e dove ha abitato o abita ogni persona che per lei abbia contato. Non è pertanto comprensibile il motivo per cui, dopo gli eventi di N._______ essa non sia tornata insieme al marito e alla figlia proprio a H._______, in un luogo con una mentalità più urbana e aperta, non legata alle tradizioni da cui stavano fuggendo, in cui entrambi erano nati ed avevano vissuto, dove avevano una minima rete sociale e dove tutto sommato la famiglia avrebbe avuto di che mantenersi, grazie all'atelier di D._______, vivendo nell'abitazione dove egli abitava durante la settimana (cfr. verbale 1, D45, D63). Tantopiù che il capovillaggio di N._______ gli aveva intimato di lasciare il villaggio, non il Paese (cfr. verbale D63, D102). A fronte di quanto precede, l'asserto secondo cui essi abbiano dovuto espatriare poiché non avevano altro posto dove stare (cfr. verbale 1, D97), poiché in Senegal non sarebbe possibile installarsi in un "nuovo posto" senza che qualcuno li introducesse e li aiutasse a integrarsi (cfr. verbale 1, D98) non è semplicemente plausibile. Neppure l'asserita paura di "stare vicino" ai propri persecutori (cfr. verbale 1, D98), in assenza di elementi più concreti (non essendo stato riferito di minacce o di tentativi di contatto dopo la loro partenza) e considerato che la sorella minore a H._______ ci era tornata a vivere, appare molto più verosimile.
E. 6.2 Le circostanze appena evocate sono già di per sé bastanti per sollevare dei concreti dubbi circa l'attendibilità delle allegazioni della ricorrente. A mente di questo Tribunale è pertanto a giusto titolo che la SEM ha commissionato all'Ambasciata svizzera in Senegal l'esecuzione di indagini riguardo alle persone menzionate, ai luoghi e ad alcune vicende narrate, allo scopo di determinarsi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1.
E. 6.3.1 Dal rapporto d'ambasciata del 10 agosto 2020, riassunto dalla SEM con scritto del 23 dicembre 2020 (cfr. atti SEM n. 88/2, 93/2), è emerso che:
- ai servizi di polizia di H._______ non era noto alcun ufficiale di polizia di nome J._______ deceduto a H._______ e che la sola persona con questo nome da essi conosciuto, era ancora viva e prestava servizio presso il commissariato di W._______ dopo aver servito a H._______ come commissario;
- ai notabili e ai delegati del capovillaggio di N._______ N1._______ non era nota alcuna persona di nome S._______ né il marito X._______;
- la chiesa di R._______, quartiere di H._______, non ha mai gestito un orfanotrofio mentre la signora Y._______ respinge categoricamente di aver mai gestito un orfanotrofio né a H._______, né altrove, benché essa diriga una scuola materna a R._______.
E. 6.3.2 Facendo valere il proprio diritto di essere sentite con scritto del 25 gennaio 2021 le ricorrenti hanno ipotizzato che la mancanza di riscontri riguardanti J._______ presso la polizia era probabilmente dovuto al troppo tempo trascorso dal suo decesso, invitando la SEM ha svolgere ulteriori accertamenti sulla base delle nuove informazioni fornite, segnatamente la data di nascita, il numero di matricola, gli anni in cui ha prestato servizio. Allo stesso modo esse hanno invitato a svolgere ulteriori accertamenti riguardo ai famigliari del secondo marito, spiegando di non sapere se costoro vivessero ancora a N._______ N1._______, dove stavano all'epoca dei fatti, o se forse si fossero trasferiti a N._______ N2._______, dove talvolta soggiornava D._______. Esse hanno ad ogni modo tenuto a precisare che la gente non avrebbe risposto a delle domande di sconosciuti. Infine, per quanto riguarda il luogo in cui era stato sostenuto fossero collocati i figli di primo letto, le ricorrenti hanno precisato che essi erano stati ospitati da una donna anziana che viveva vicino alla chiesa in questione. I bambini tuttavia non si trovavano più nel luogo indicato nelle audizioni poiché la donna si era ammalata e non era più in grado di occuparsene. Dato che si trattava di una chiesa cattolica e la ricorrente 1 e la sua famiglia erano musulmani, i bambini non potevano più essere ospitati lì, ragione per cui da aprile 2020 erano stati internati in un'altra struttura scolastica a H._______, come attesta il certificato d'iscrizione l'istituto "O._______". Le ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato di nascita della figlia P._______, rilasciato l'8 gennaio 2021 dallo Stato civile della città di H._______ (cfr. atto SEM n. 98/11). Invitata a fornire ulteriori dettagli, con scritto del 18 febbraio 2021 le ricorrenti hanno riferito che i bambini si trovano nel suddetto centro sette giorni su sette, senza possibilità di andare altrove nel fine settimana. Il costo del centro è di circa 150 franchi al mese, che la ricorrente 1 versa alla sorella, che lavora come domestica a H._______, che poi si occupa di pagare l'istituto. Riguardo al certificato di nascita di P._______, in ossequio al loro obbligo di collaborazione, le ricorrenti hanno sostenuto di aver incaricato D._______ di procurarselo, non sapendo tuttavia indicare presso quale ufficio e a che indirizzo. Esse hanno infine spiegato che N._______ è suddivisa per gruppi etnici, che la sua famiglia era N1._______, mentre quella del secondo marito è N2._______, ragione per cui occorre cercarla nel giusto quartiere di N._______ (cfr. atto SEM n. 99/5).
E. 6.4.1 Dal rapporto d'ambasciata del 19 aprile 2021, completato il 3 maggio 2021 e riassunto dalla SEM con scritto del 25 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 106/12, 112/4, 116/4), è emerso che:
- Entrambi i genitori della ricorrente 1, J._______, poliziotto in pensione e I._______, sono vivi ed abitano all'indirizzo da lei indicato e dove anch'essa ha affermato di aver vissuto in gioventù: T._______, (...), H._______. La persona di fiducia dell'ambasciata è stata accompagnata il 2 aprile 2021 al suddetto indirizzo, dove le era stato detto che avrebbe trovato le suddette persone. Infatti ha potuto intrattenersi con la madre dell'interessata che ha confermato diverse informazioni che la ricorrente 1 aveva fornito alla SEM in occasione delle due audizioni: l'identità del marito J._______, che avendo più mogli, di cui una a Dakar, è solo saltuariamente a casa (ma che era stato a farle visita appena due giorni prima) e l'identità delle due sorelle, U._______ e V._______ e il fatto che quest'ultima avesse vissuto per un periodo in Mauritania, prima di tornare a vivere lì, nella casa di famiglia. Mentre avveniva questa conversazione all'interno della stanza di I._______, degli altri membri della famiglia hanno preso a chiamarla con insistenza dall'esterno, fino a che uno di loro è entrato chiedendole di seguirlo. In sua assenza la persona di fiducia dell'ambasciata ha chiesto a uno dei bambini presenti come si chiamasse la persona raffigurata nella foto appesa in camera e gli è stato che si trattava di sua nonna I._______. Al rientro nella stanza, quest'ultima ha rettificato interamente quanto detto precedentemente, affermando di aver fatto confusione e che J._______ in verità era deceduto e che lei era solo un'omonima della sig.ra I._______, anche lei deceduta.
- K._______, primo marito della ricorrente 1, così come sua madre Q._______, risultano essere vivi e continuano a risiedere all'indirizzo indicato. Dalle indagini svolte, non è nota nessun'altra persona di nome Q._______ morta nel 2018 a H._______. In occasione dell'incontro del 2 aprile 2021, Q._______ ha confermato alla persona di fiducia dell'ambasciata di essersi presa a carico per un certo periodo dei figli della ricorrente 1 all'età di 4-5 anni prima che questi fossero separati. Da allora del figlio maschio è stato preso a carico dal padre ed è stato iscritto a una scuola religiosa (che tuttavia non corrisponde a quella indicata dalla ricorrente 1). Il 10 aprile 2021 la persona di fiducia dell'ambasciata ha incontrato K._______ che ha confermato di essere nato il (...) 1983 (stesso anno riferito dalla ricorrente 1).
- È stata confermata l'iscrizione presso il gruppo scolastico "O._______" dei due figli della ricorrente 1 e in occasione della visita del 2 aprile 2021 presso gli uffici del direttore dell'istituto è stato riferito che talvolta i bambini vanno a visitare la nonna I._______, nata (...) e la zia U._______ che si era occupata della loro iscrizione. Insieme al direttore la persona di fiducia dell'ambasciata ha potuto vedere e parlare con la figlia, L._______, ma non con il fratello al quale il direttore non ha più fatto accenno. Sebbene quest'ultimo fosse stato identificato nel documento d'iscrizione alla scuola come M._______, nel certificato di nascita trasmesso dal direttore alcuni giorni dopo, figura come M._______ (cfr. atto SEM 113/1), nome che corrisponde a quello del figlio dall'ex marito K._______.
- Non vi è alcuna traccia della denuncia nei confronti di S._______ per pratica di mutilazione genitale condotta sulla nipote P._______. Le indagini condotte l'8 aprile 2021 presso il commissariato di polizia di Z._______, così come nel commissariato centrale di Z._______ e nella gendarmeria di N._______ e di Z._______, non hanno dato alcun esito positivo.
- Presso il villaggio di N._______ N2._______ è noto un solo X._______, morto quattro anni prima, che tuttavia non aveva né un figlio chiamato D._______, né una moglie chiamata S._______. Nessuno con questo nome è conosciuto dai notabili del villaggio, che hanno tenuto a precisare alla persona di fiducia dell'ambasciata durante l'incontro dell'8 aprile 2021 che in nessuno dei villaggi N2._______ è tradizione praticare la mutilazione genetica sulle fanciulle e che in ogni caso, se una tale pratica fosse stata eseguita, essi ne sarebbero venuti certamente a conoscenza.
E. 6.4.2 Nelle osservazioni dell'11 giugno 2021 le insorgenti hanno sostanzialmente fatto valere che non è possibile dare valore alle indicazioni di terze persone tantopiù se non si ha certezza della loro identità, dato che nessuna risulta essersi identificata mediante un documento. Esse hanno quindi sostenuto che la signora identificata dalla persona di fiducia dell'ambasciata come la madre della ricorrente 1 sarebbe probabilmente un'omonima di sua madre, conoscente della famiglia, che viveva nello stesso quartiere e che avrebbe finto di essere lei pensando di poter ottenere dei vantaggi. A dimostrazione di tale asserto esse hanno prodotto la fotocopia del certificato di nascita di questa signora. Secondo le ricorrenti non è possibile prendere posizione sull'assenza di riscontri anche a N._______ N2._______ della famiglia del secondo marito, poiché non è noto quali fonti siano state usate e quali sforzi siano stati effettivamente fatti per trovarli. Verosimilmente le persone in oggetto, ovvero i persecutori della ricorrente 1, non avrebbero interesse a essere reperiti e per questo sarebbe difficile trovarli. Esse hanno quindi contestato che la donna incontrata dalla persona di fiducia dell'ambasciata fosse effettivamente Q._______, non essendoci modo di accertarlo; tantopiù che il figlio di quest'ultima, K._______, avrebbe un figlio che ha frequentato una scuola diversa da quella del figlio della ricorrente 1. Riguardo a quest'ultimo le ricorrenti affermano che il nome corretto, registrato ufficialmente, è effettivamente quello riportato sul certificato di nascita. Tuttavia, la ricorrente 1 lo chiama sempre M._______, in memoria di suo nonno. Per il resto le informazioni fornite dalla ricorrente 1 sono identiche a quelle riportate nel certificato di nascita. Esse pertanto contestano di aver falsificato l'identità del figlio, così come di aver violato il proprio dovere di cooperazione. Riguardo alla denuncia nei confronti di S._______, le insorgenti ritengono che il mancato ritrovamento della stessa ancora non dimostra che non sia stata concretamente fatta dalla ricorrente 1, tantopiù che esse non hanno modo di sapere presso quale commissariato si sia rivolta la persona di fiducia dell'ambasciata. Quanto alla bassa incidenza di mutilazioni genitali fra la popolazione N2._______, esse ritengono che ciò si spieghi soltanto con il fatto che tali pratiche vengono svolte in clandestinità e non vengono successivamente denunciate. Invitate infine a spiegare il motivo per cui il certificato di nascita di P._______ riporta una data differente da quella dichiarata dalla ricorrente 1, esse hanno spiegato che la registrazione è quella della notifica della nascita, avvenuta soltanto sei mesi più tardi, visto che il padre della bimba era lontano per lavoro al momento della nascita e non quella della nascita stessa. A dimostrazione che quanto indicato nelle audizioni corrisponde al vero, le ricorrenti hanno quindi prodotto una conferma da parte dell'ospedale in cui è avvenuto il parto (cfr. atto SEM n. 120/9).
E. 6.5.1 Orbene, il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare dell'attendibilità dei risultati dei rapporti dell'Ambasciata svizzera a Dakar, in quanto le osservazioni e le conclusioni in essi contenute sono fondate su degli elementi concreti e circostanziati, al contrario di quanto allegato dalle insorgenti. La persona di fiducia dell'ambasciata ha riferito di aver svolto le proprie indagini in diverse località e presso le persone indicate nel documento d'incarico fornito dall'Ambasciata svizzera. Essa ha quindi consultato i responsabili dei quartieri o i capi villaggio che svolgono un ruolo importante in Senegal per l'identificazione e la localizzazione degli abitanti dei quartieri di H._______ e Z._______, di N._______ N2._______ e di N._______ N1._______. Le ricerche sono state effettuate anche presso il Centre d'Etat Civil Principal di H._______, la polizia e la gendarmeria di Z._______. Il Ministro degli Affari Esteri è stato altresì contattato in merito alla possibile morte della figlia della richiedente 1 in Libia. Le indagini sono state inoltre condotte con la debita attenzione facendo in modo di non divulgare informazioni sulla ricorrente 1 alle persone interrogate e nei luoghi in cui quest'ultima afferma di aver avuto dei problemi in Senegal. Tali rapporti sono pertanto degli strumenti idonei per valutare la verosimiglianza delle allegazioni delle ricorrenti.
E. 6.5.2 Occorre riconoscere che gli elementi emersi dalle indagini dell'ambasciata minano ancor più la credibilità del racconto delle insorgenti e ciò su svariati punti (oltre a quelli già evocati al considerando 6.1).
E. 6.5.2.1 Al pari della SEM si ritiene alquanto improbabile che nel medesimo quartiere di H._______ in cui ha vissuto la famiglia della ricorrente 1 vivesse una donna omonima di sua madre, che fosse talmente in confidenza con quest'ultima da avere delle informazioni accurata sui rispettivi membri della sua famiglia. Risulta inoltre alquanto improbabile, se davvero la madre fosse morta nel 2010, che tale persona avesse informazioni riguardo ad eventi accaduti posteriormente a tale data. Va inoltre rilevato che la persona di fiducia dell'ambasciata è stata indirizzata verso la casa della madre della ricorrente 1 da una persona ben informata dei fatti. Le circostanze in cui l'incontro è avvenuto - in particolare la conferma di alcune informazioni subito ritrattate dopo essere stata richiamata all'ordine da alcuni parenti fuori dalla porta - sono inoltre indizi piuttosto consistenti a favore del fatto che questa donna fosse effettivamente la madre della ricorrente 1.
E. 6.5.2.2 Si concorda inoltre con la SEM sul fatto che la persona emersa dai rapporti d'ambasciata come il padre della ricorrente 1, non è soltanto un suo omonimo. È infatti stato trovato un poliziotto in pensione che porta il nome e il cognome del padre della ricorrente 1, che visita regolarmente una signora che porta lo stesso nome e cognome della madre della ricorrente 1, che abita all'indirizzo indicato da quest'ultima come ultimo luogo di soggiorno dei suoi genitori a H._______ e che è poligamo. I tratti in comune sono troppi, per poter prendere in considerazione la tesi di una coincidenza o di un'omonimia.
E. 6.5.2.3 Le ricorrenti non possono essere seguite quando affermano che non si può dare valore alle dichiarazioni di terze persone la cui identità non è stata neppure verificata. Da un lato, ciò appare al limite del pretestuoso, considerato che la stessa ricorrente 1 non si è identificata mediante un documento di identità valido. Dall'altro, essa stessa ha ammesso che la persona di fiducia dell'ambasciata sia entrata in contattato alcune persone a lei note, come ad esempio la sorella minore e il direttore dell'istituto "O._______" (si cfr. osservazioni dell'11 giugno 2021 [atto SEM 120/9]). Ritenuto che la persona di fiducia dell'ambasciata si è fondata sulle informazioni e i nominativi forniti dall'interessata per rintracciare i famigliari e le persone che potessero fornire indicazioni utili, pare quindi plausibile che oltre alla sorella e al direttore, un contatto vi sia stato anche con altre di queste persone. Ammettere che solo le persone che hanno confermato le allegazioni delle ricorrenti siano state contattate, appare un po' una forzatura.
E. 6.5.2.4 Un po' troppo comoda risulta pure la tesi secondo cui i persecutori della ricorrente 1 non sarebbero stati trovati in quanto si nascondono e sono protetti. Tale tesi, si rammenta, era stata esposta dopo che anche le ricerche condotte a N._______ N2._______ - così come quelle a N._______ N1._______, che era il luogo di domicilio inizialmente indicato in entrambe le audizioni dalla ricorrente 1 - sono risultate infruttuose. Al riguardo, si rileva che la persona di fiducia dell'ambasciata ha chiarito di essersi mossa con cautela, chiedendo a persone ben informate dei fatti se queste persone le generalità erano state fornite dalla ricorrente 1, avessero mai vissuto a N._______ N1._______ e N._______ N2._______. In entrambi i casi, non vi è stato alcun riscontro, così come neppure è risultato essere noto il secondo marito della ricorrente 1. Giova rilevare che dal certificato di matrimonio, quest'ultimo risulta essere nato e domiciliato a H._______, circostanza che induce a chiedersi se il mancato riscontro a N._______ sia da ricondurre non tanto al preteso comportamento schivo e prudente dei suoi genitori, quanto piuttosto al fatto che anch'essi risiedono a H._______. Sia quel che sia, un elemento centrale alla base dei motivi d'asilo addotti, ossia l'esistenza dei persecutori della ricorrente 1 nel villaggio di N._______ in cui ancora sussisterebbe una mentalità retrograda e ancorata a vecchie tradizioni, non risulta essere stato appurato, nonostante le approfondite ricerche effettuate in loco.
E. 6.5.2.5 Poco convincenti sono infine le giustificazioni relative al nome del figlio che sul certificato di nascita (M._______) differisce rispetto a quello dichiarato dalla ricorrente (M._______), che neppure è del tutto uguale rispetto a quello figurante sulla conferma d'iscrizione all'istituto "O._______" (M._______). Ora, a ben vedere tutta la vicenda legata ai figli di primo letto, appare piuttosto opaca. In un primo momento la ricorrente 1 aveva indicato che, dopo la pretesa morte della nonna nel 2018, essi fossero stati collocati dalle autorità in un orfanotrofio gestito da una chiesa di H._______ e diretto da Y._______; struttura alla quale essa continuava a mandare regolarmente un compenso per il vitto/alloggio e per evitare che essi finissero in affidamento (cfr. verbale 1, D40-41). Dopo il primo rapporto d'ambasciata, dal quale è emerso che la chiesa di H._______ non gestisce un orfanotrofio e che Y._______ dirigeva una scuola dell'infanzia, le ricorrenti hanno sostenuto che i bimbi fossero stati affidati a una donna anziana che se n'è occupata fino ad aprile 2020 momento in cui essi sono stati iscritti dalla sorella U._______ presso l'istituto "O._______". Tale versione non convince del tutto, considerato che quando a marzo 2020 la ricorrente 1 è stata sentita nell'ambito della seconda audizione non ne ha fatto alcuna menzione, ma anzi continuava a sostenere che i figli stessero in un orfanotrofio della chiesa di H._______ di cui lei pagava la retta. Pare strano che se vi fossero difficoltà a tenere i due bambini presso la chiesa di H._______, in ragione della loro confessione, la ricorrente 1 non ne fosse già a conoscenza al momento dell'audizione, come pare strano che la sorella non le abbia detto nulla riguardo all'imminente trasferimento. Le ricorrenti hanno poi sostenuto che i bambini fossero in internato presso l'istituto "O._______" sette giorni su sette, tuttavia quando la persona di fiducia dell'ambasciata ha parlato con il direttore del suddetto istituto, così come con la bambina L._______ è emerso che con una certa regolarità nel fine settimana quest'ultima si recava in visita dalla zia U._______ o dalla nonna materna, I._______, la cui esistenza in vita è così stata un'altra volta confermata.
E. 6.5.3 In esito alle indagini condotte, appare quindi altamente verosimile che la ricorrente abbia fornito delle informazioni inesatte riguardo ai membri della sua famiglia, dal momento che i suoi genitori sono ancora in vita e quantomeno la madre tutt'ora residente a H._______, così come in vita risultano essere anche il primo marito, K._______ e la madre di quest'ultimo, Q._______, che tutt'ora vive all'indirizzo indicato di H._______. Inesatte risultano pure essere le informazioni relative ai figli rimasti in Senegal e incerta l'identità di chi se ne fa carico. Dei seri dubbi permangono inoltre sull'esistenza dei persecutori della ricorrente 1, di cui non è stata trovata alcuna traccia né a N._______ N1._______, né a N._______ N2._______, così come dell'esistenza di una denuncia sporta dalla ricorrente 1 contro la suocera. Tale circostanza, oltre a minare seriamente la credibilità delle allegazioni delle interessate, configura altresì una violazione dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti alla base della sua domanda d'asilo e un ostacolo al lavoro della SEM.
E. 6.6 In aggiunta a quanto appena esposto, non si può non convenire con la SEM che un ulteriore elemento di inverosimiglianza risulta dal certificato di nascita della figlia P._______ prodotto dalle stesse interessate. Dal mezzo di prova emerge inequivocabilmente una data di nascita differente rispetto a quella in precedenza dichiarata dalla ricorrente 1 e alla quale essa si è attenuta anche nel seguito versando agli atti un certificato dell'ospedale di H._______ dove sarebbe nata P._______ (allegato all'atto SEM n. 120/9, successivamente ritrasmesso unitamente all'atto SEM n. 127/4). Tale certificato, tuttavia, non permette di dimostrare alcunché, da un lato perché essendo prodotto in copia non è possibile accertarne l'attendibilità, dall'altro perché è talmente sfocato da non permettere la lettura di buona parte del contenuto, fra cui la data di nascita iscritta, il timbro e la firma dell'estensore del documento e la data in cui è stato allestito. Neppure convince la spiegazione fornita dalle ricorrenti una volta confrontate con tale incongruenza, poiché non conforme alla legislazione senegalese in materia di atti dello stato civile. Secondo l'art. 51 del Code de la famille sénégalais (cfr. https://justice.sec.gouv.sn/wp-content/uploads/2021/01/CODE-DE-LA-FAMILLE.pdf), infatti, la nascita deve essere dichiarata all'ufficio di stato civile entro un mese (par. 1) e la dichiarazione può emanare sia dal padre che dalla madre (par. 2); se costoro non fanno la dichiarazione, sono tenuti a farla in loro vece i capi villaggio o i delegati di quartiere (par, 3); nel caso non si proceda alla registrazione entro il suddetto termine, sull'atto di nascita deve essere menzionata la dicitura "dichiarazione tardiva" (par. 4). Pertanto, in caso di assenza del marito, la ricorrente 1 era legittimata a annunciare la figlia allo stato civile, in caso di sua omissione tale compito sarebbe toccato a una delle persone menzionate sopra e qualora tale annuncio non fosse stato fatto nel termine perentorio, il certificato avrebbe dovuto menzionarlo. Menzione che nel caso concreto non sussiste. La conseguenza di tale incongruenza non è così irrilevante, come lasciano intendere le ricorrenti nel loro gravame, poiché la data di nascita determina il momento in cui la bambina ha subito le mutilazioni genitali, che la madre aveva dichiarato essere avvenute allorquando essa aveva un anno e due mesi (cfr. verbale 1, D63). Tale momento è rilevante perché coincide (con alcuni giorni di scarto) con quello in cui la ricorrente 1 ha lasciato il Senegal. Essa aveva indicato di essere espatriata a febbraio 2014, che effettivamente coincide è un anno e due mesi dopo la data di nascita dichiarata (... 2012). Se però si considera la data iscritta nel certificato di nascita (... 2013), questo sposterebbe il momento dell'insorgere dei motivi d'asilo e dell'espatrio ad agosto 2014. In qualsiasi modo la si veda, le allegazioni rilasciate sono imprecise e lasciano adito a dei dubbi sulla loro attendibilità.
E. 6.7 In sintesi, dall'attenta analisi di tutta la documentazione presente all'incarto, il Tribunale ritiene al pari della SEM che non soltanto le ricorrenti abbiano reso delle allegazioni inverosimili circa l'identità della ricorrente 1 del suo vissuto e delle sue relazioni famigliari, ma che abbiano tentato di trarre in inganno le autorità competenti in materia d'asilo. Di conseguenza, anche la credibilità personale delle insorgenti ne risulta fortemente minata, ciò che ha degli effetti negativi pure sulla valutazione della verosimiglianza dei loro asserti, sia in merito ai motivi d'asilo fatti da loro valere che riguardo agli ostacoli all'esecuzione del loro allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-768/2019 del 1° marzo 2022 consid. 6.2.1). Ne discende che le insorgenti non sono riuscite a provare o per lo meno a rendere verosimile il racconto della ricorrente 1 - in particolare gli eventi che hanno preceduto l'espatrio - malgrado l'onere della prova che a loro incombeva in materia.
E. 7 LAsi. La SEM ha maturato tale convinzione, dopo aver fatto svolgere all’ambasciata svizzera in Senegal delle indagini volte a verificare l’atten- dibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente 1 durante le due audi- zioni sui motivi d’asilo. Dal primo rapporto d’ambasciata sono emerse delle incongruenze riguardo alla morte del padre, all’esistenza dei persecutori della ricorrente 1 e dell’orfanotrofio in cui sarebbero stati collocati i figli di primo letto. Circostanze su cui quest’ultima ha preso posizione in modo articolato, inducendo la SEM a richiedere ulteriori accertamenti. Dalla se- conda indagine dell’ambasciata, sono emersi ulteriori elementi contrastanti con quanto allegato in precedenza. Innanzitutto che entrambi i genitori della ricorrente 1 sarebbero vivi. In secondo luogo che neppure le ulteriori ricerche hanno permesso di trovare traccia dei famigliari del secondo ma- rito e della denuncia sporta dall’interessata per le mutilazioni genitali per- petrate sulla figlia. Infine, quanto dichiarato sui figli di primo letto non par- rebbe essere del tutto aderente alla realtà, compresa la morte del loro pa- dre, K._______, anch’egli trovato ancora in vita. La presa di posizione delle ricorrenti in sede di esercizio del diritto di essere sentite, non ha apportato né elementi concreti, né mezzi di prova atti a smentire le emergenze delle indagini in loco. La SEM è pertanto giunta alla conclusione che la versione dei fatti presentati dalla ricorrente 1 molto verosimilmente non coincida con la realtà dei fatti nel suo luogo d’origine. È stata inoltre constatata una con- traddizione su un aspetto centrale riguardante i motivi d’asilo, ossia la data
D-5115/2021 Pagina 9 di nascita e l’età in cui la figlia P._______ avrebbe subito le mutilazioni ge- nitali da parte della suocera. Secondo quanto dichiarato nelle audizioni la bambina sarebbe nata il (…) 2012, mentre nel certificato di nascita prodotto dalla stessa ricorrente 1, figura invece come data di nascita il (…) 2013. Alla luce di tale certificato verrebbe quindi confutata l’affermazione se- condo cui la bambina sarebbe stata infibulata quando aveva un anno e due mesi (… 2014). La motivazione addotta per giustificare tale discrepanza – ossia che la seconda data corrisponde a quella dell’iscrizione nei registri civili fatta dal padre in un secondo tempo, essendo in precedenza assente
– non ha convinto la SEM in quanto la legislazione senegalese è molto precisa e restrittiva riguardo alle informazioni che devono essere contenute nei certificati di nascita. Quest’ulteriore elemento d’inverosimiglianza ha confermato i forti dubbi già riscontrati durante le indagini svolte in Senegal e durante le audizioni riguardo all’intero racconto della ricorrente 1. A fronte di quanto precede, la SEM ha ritenuto poco credibili anche le dichiarazioni riguardo alle pretese minacce che la ricorrente 1 avrebbe ricevuto a causa delle indagini della SEM, poiché verrebbe a cadere la loro ragione d’es- sere. Appurata l’inverosimiglianza delle dichiarazioni delle insorgenti, la SEM si è quindi astenuta dall’esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d’asilo, facendo oltretutto notare che il Senegal è considerato un “Safe Country” ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e che nell’evenienza con- creta non sussistono indizi sufficienti per confutare tale presunzione. Da ultimo l’autorità inferiore ha pronunciato l’allontanamento dalla Sviz- zera, ritenendo che, dal punto di vista personale e valetudinario, tenuto conto delle possibilità di trattamento presenti nelle immediate vicinanze di H._______, l’esecuzione del rinvio nel Paese d’origine fosse possibile, am- missibile e ragionevolmente esigibile.
E. 7.1 Alla luce di quanto precede, le allegazioni non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi ragione per cui è a giusto titolo che l’autorità inferiore non ha esaminato quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.2 A titolo abbondanziale, e per buona pace delle ricorrenti, si rileva altresì che, anche se le loro allegazioni venissero ritenute verosimili, non sareb- bero comunque rilevanti ai sensi dell'asilo.
E. 7.2.1 Riguardo alle vicende accadute a N._______ e che hanno indotto la ricorrente 1 ad abbandonare il Paese, a prescindere dal fatto di sapere se essa possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite vessazioni e alle minacce ricevute dagli zii paterni e materni, nonché dalla famiglia del secondo marito e dal capovillaggio di N._______, che per motivi diversi nutrono animosità nei confronti della ricorrente 1 non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Pur essendo legate alla mancata osservanza della pratica della mutilazione genitale – “tradizione” che a dire delle ricorrenti è molto radicata nel villaggio di N._______, ma che secondo i dati raccolti dalla SEM ha un’incidenza estremamente esigua fra la popolazione N2._______ (tra lo 0 e il 2%) ed è per altro scoraggiata e perseguita dalle autorità locali
– le suddette minacce sono da ricondurre alle conseguenze di una ver- tenza privata nel quadro di una diatriba famigliare, ma neppure risultano
D-5115/2021 Pagina 30 più attuali, dal momento che la ricorrente 1, dopo l’espatrio nel 2014 ha asserito di non aver avuto più alcun contatto con la famiglia paterna, quella materna e neppure con quella del secondo marito, senza che da ciò gli derivassero particolari problemi. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi semmai inquadrare in un conflitto personale e famigliare dal quale l’interessata avrebbe potuto sottrarsi – come ha effettivamente fatto – trasferendosi altrove all’interno del Paese.
E. 7.2.2 Pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vis- suti dalla ricorrente 1 nel corso del viaggio che l’ha condotta fino in Svizzera
– con particolare riferimento alle violenze sessuali subite in Libia e in Italia
– essi non risultano essere pertinenti in materia d’asilo. Tali fatti si sono infatti svolti dopo la partenza della ricorrente 1 dal Senegal e non sono connessi in alcun modo al suo Paese d’origine.
E. 7.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit.,
n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano ap- plicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4).
D-5115/2021 Pagina 14 4.2.2 Nel caso concreto, al fine di verificare i rapporti di parentela, le circo- stanze descritte e i motivi d’asilo addotti, la SEM ha disposto l’esecuzione di indagini in loco da parte della rappresentanza svizzera in Senegal. Seb- bene i risultati di tali indagini non abbiano fatto luce su tutte le vicende nar- rate dalla ricorrente 1 e su tutte le persone citate, i numerosi elementi d’in- verosimiglianza che ne sono scaturiti hanno indotto la SEM a dubitare che quanto narrato aderisse effettivamente alla realtà dei fatti. Per quanto con- cerne la nascita, la mutilazione e la morte della figlia P._______, questo Tribunale osserva che le indicazioni di cui disponeva la SEM fossero al- quanto contradditorie e scarne: vi è anzitutto un certificato di nascita che attesta una data di nascita che non concorda con quella riferita dalla ricor- rente 1 (e che contrariamente all’opinione delle ricorrenti non è una diffe- renza di poco conto considerata l’età della bambina), vi è in seguito un’in- dicazione dell’età in cui la bimba avrebbe subito la mutilazione (un anno e due mesi) che non può concordare con quella della partenza dal Senegal (febbraio 2014), vi è infine l’impossibilità di trovare una traccia qualsiasi della denuncia che la ricorrente 1 avrebbe sporto dopo la mutilazione della figlia. Il che sorprende, considerato che in Senegal la mutilazione genitale femminile, dalle informazioni a disposizione di questa Corte, risulta essere una pratica poco diffusa e penalmente perseguibile. Né durante le audi- zioni, né successivamente le ricorrenti hanno fornito delle indicazioni più precise e concrete riguardo al posto di polizia in cui sarebbe stata sporta la denuncia, l’identità dei poliziotti con cui essa aveva parlato, o ancora dell’amico poliziotto del padre che sosteneva di non poter fare nulla per proteggerli dalla famiglia del secondo marito e dal capovillaggio. Pur non essendo un mezzo di prova del tutto affidabile, la dichiarazione scritta di una sorella (accompagnata dal documento d’identità) o della cognata che avrebbe aiutato la ricorrente 1 a fuggire dalla camera in cui era stata rin- chiusa dai famigliari del marito, avrebbe potuto fornire qualche minimo ele- mento in più a suffragio di quanto da lei allegato. La rappresentante delle insorgenti non apporta tuttavia né queste né alcun altro elemento di mag- giore rilevanza a suffragio della propria tesi, ma per contro, si aspetta che la SEM e questo Tribunale mettano in atto delle misure istruttorie volte a verificare un’ipotesi non del tutto attendibile, alla luce degli svariati elementi di inverosimiglianza emersi durante l’istruttoria (e su cui si ritornerà nel det- taglio nell’esame di merito). Richiesta che, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, si ritiene corretto che la SEM abbia respinto. A mente di questo Tribunale non risulta infatti che l’invito a sentire il marito della ricorrente 1 avrebbe potuto fornire alcun’indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio – parere per altro condiviso anche da quest’ultima (cfr. verbale 2, D14). Al riguardo si concorda con la SEM nel ritenere che D._______ non sia la persona adatta per confermare la verosimiglianza
D-5115/2021 Pagina 15 delle allegazioni della moglie: visto il suo coinvolgimento personale e di- retto nei fatti narrati, risulta infatti difficile credere che costui potrebbe espri- mersi con considerazioni oggettive. 4.3 4.3.1 Riassumendo, non v'è motivo di annullare i provvedimenti avversati e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dalle ricorrenti nel gravame. 4.3.2 La conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti, deve essere pertanto respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente
D-5115/2021 Pagina 16 stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre- duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. Nell’evenienza concreta, per il tribunale si tratta innanzitutto di valutare la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1, non soltanto rispetto ai motivi d’asilo invocati, ma pure riguardo alla sua identità, alle sue relazioni famigliari e al contesto in cui essa viveva e da cui essa è dovuta fuggita, in modo da poter apprezzare, in maniera globale, il suo racconto. 6.1 Passando in rassegna gli eventi narrati nelle varie audizioni, è possibile riscontrare in più punti delle indicazioni confuse, discordanti o non del tutto credibili. 6.1.1 I primi dubbi, infatti, sorgono già per quel che concerne l’ultimo domi- cilio in Senegal della ricorrente 1. Essa ha riferito di essersi trasferita dopo la morte del primo marito a N._______, dove avrebbe vissuto anche dopo aver conosciuto e sposato il secondo marito – pur dovendo allontanare i due figli di primo letto – e fino al momento dell’espatrio nel febbraio 2014 (cfr. verbale 1, D43-46). In occasione del rilevamento dei dati personali del 27 marzo 2019, tuttavia, essa aveva segnalato un indirizzo a H._______, nel quartiere di T._______, come ultimo domicilio e luogo di residenza nel paese d’origine (cfr. atto SEM 19/7, D2.01-2.02, cfr. anche atto SEM n. 1/2). Si tratta dello stesso quartiere dove essa ha riferito, in occasione dell’audi- zione del 3 marzo 2020, di essere nata e di aver vissuto con la sua famiglia prima della morte del padre (cfr. verbale 2, D43-46) e dove continuerebbe ad abitare la sorella più piccola, U._______ (cfr. verbale 1, D25; verbale 2,
D-5115/2021 Pagina 17 D40). A H._______ era inoltre nato ed abitava il suo primo marito, K._______ (cfr. verbale 1, D74-76) nonché i genitori di lui (cfr. verbale 2, D84-86). Sempre a H._______ sono nati e cresciuti e tutt’ora abitano i suoi due figli, L._______ e M._______, avuti da questa prima relazione (cfr. ver- bale 1, D22, D36-42). Giova altresì precisare che in occasione del rileva- mento dei dati, H._______ era stato indicato anche come luogo di nascita e di domicilio del suo secondo marito, D._______ con il quale, sempre a H._______ si era sposata il 24 novembre 2011 (cfr. atto SEM 19/7, D1.14), indicazioni che corrispondono a quelle contenute nella copia del certificato di matrimonio prodotta dall’interessata, dal quale emerge inoltre che en- trambi erano domiciliati a T._______ al momento delle nozze (atto SEM n. 78/1). Quest’ultimo, falegname di professione, aveva un atelier proprio a H._______ dove di norma lavorava (cfr. verbale 1, D45). Invitata a indicare da quale località ha lasciato il Senegal, essa ha risposto (apparentemente di getto) “da H._______ sono partita”, per poi correggersi immediatamente precisando di essere partita da N._______ e da lì essersi recata a H._______ per prendere il mezzo che l’avrebbe portata via (cfr. verbale 1, D47). 6.1.2 Riguardo agli eventi di N._______, dove la ricorrente 1 si sarebbe trasferita in un non meglio precisato periodo fra il 2009 e il 2010 (cfr. ver- bale 1, D23, D44, D63), le indicazioni fornite sono estremamente vaghe e contradditorie, prive di elementi che permettono di percepire un concreto e reale vissuto da parte dell’interessata e ad ogni domanda volta ad acquisire maggiori dettagli essa ha fornito risposte evasive. Non è innanzitutto chiara la tempistica del suo trasferimento: in un primo momento essa ha indicato di essersi trasferita sei mesi dopo la morte del primo marito, avvenuta all’incirca nove mesi dopo la nascita di M._______ (… 2009), ossia all’incirca in marzo 2010 (cfr. verbale 1, D22-23); in un secondo momento essa ha asserito di essersi trasferita già nel 2009 (cfr. verbale 1, D44); poi di nuovo nel 2010 (cfr. verbale 1, D63 ab inizio). Nella seconda audizione essa parrebbe lasciar intendere che il trasferimento a N._______, presso la famiglia materna, fosse avvenuto in un non meglio precisato momento dopo la morte del padre, avvenuta sul finire del 2000 (cfr. verbale 2, D71), inseguito precisa nuovamente di essersi trasferita nel 2009, dopo la morte del primo marito (cfr. verbale 2, D94). Risulta inoltre confusa la spiegazione su dove esattamente essa abbia vis- suto. Nella prima audizione essa ha riferito di aver raggiunto la madre e le due sorelle, che erano tornate ad abitare nell’appartamento che il padre aveva fatto costruire sopra la casa della famiglia paterna (verbale 1, D22,
D-5115/2021 Pagina 18 D44, D63) nella quale vivevano i due fratelli e le due sorelle del padre con le rispettive famiglie (cfr. verbale 1, D51, D63), prima di trasferirsi presso la famiglia del secondo marito. Essendo stato difficile convivere con questi parenti paterni – per via delle loro idee retrograde, delle continue vessa- zioni e dell’attitudine nei loro confronti che aveva portato nel 2010 alla morte della madre – essa aveva pensato che sposandosi avrebbe potuto vivere meglio, idea rafforzata dalla sorella minore che le avrebbe detto “se ti sposi, potrebbe andare bene anche per noi, potremmo venire a vivere con te” (cfr. verbale 1, D63, D91). Nella seconda audizione, per contro, essa ha riferito di parenti materni di cui in precedenza non era stata fatta menzione (cfr. verbale 2, D63-64) e della casa della famiglia materna dove lei, la madre e le sorelle si sarebbero trasferite dopo essersene andate dalla casa della famiglia paterna a causa dei problemi già menzionati e dove avrebbero vissuto fino alla morte della madre (cfr. verbale 2, D65-71). Contraddicendo quanto detto in precedenza, essa ha poi sostenuto di non aver mai vissuto nella casa paterna, ma di aver raggiunto la madre nella casa della famiglia materna, dopo la morte del primo marito (“non sono andata dalla famiglia di mio padre, ma dalla famiglia di mia madre”); in questa nuova versione dei fatti, le sorelle, che inizialmente stavano dalla famiglia paterna, avrebbero raggiunto lei e la madre solo in un secondo tempo (cfr. verbale 2, D93). Invitata a fare maggiore chiarezza riguardo alle incongruenze con le dichiarazioni rilasciate nella prima audizione, essa ha affermato lapidariamente: “non avete capito quello che ho detto”; asse- rendo che la madre fosse morta nella casa della famiglia materna e non quella paterna, dopo un anno e non dopo pochi mesi dal suo arrivo (cfr. verbale 1, D63 e verbale 2, D94-96). Oltre alle svariate contraddizioni appena evocate, il racconto relativo alla permanenza a N._______ da parte della ricorrente 1 e delle sorelle appare piuttosto contrario alla logica dell’agire: non si capisce infatti perché quest’ultime, maggiorenni all’epoca dei fatti, dopo l’esperienza negativa vissuta a casa del secondo marito, avrebbero dovuto tornare a vivere nella casa della famiglia paterna (o materna, se si tiene conto quanto indicato nella seconda audizione), dove apparentemente stavano così male, piut- tosto che ritornare direttamente a H._______, come poi fatto da U._______, o lasciare il paese, come poi fatto da V._______ (cfr. verbale 1, D25-27). Neppure appare logica la permanenza della ricorrente 1 a casa della famiglia del secondo marito a N._______, ritenuto il brutto rapporto con la madre di quest’ultimo e considerato che quest’ultimo aveva il proprio atelier H._______, dove viveva nel corso della settimana. Molto più ragio- nevole sarebbe infatti stato un ricongiungimento con il marito nella città dove era nata, cresciuta, dove si erano sposati e soprattutto dove non
D-5115/2021 Pagina 19 erano così forti le asserite pratiche tradizionali che minacciavano la figlia. Pratiche a cui il marito avendo scelto di patteggiare per lei e non per la madre, non risulta fosse particolarmente attaccato (cfr. verbale 1, D63 in fine). Non da ultimo, a H._______ essa avrebbe potuto ricongiungersi con i figli di primo letto, affidati alla nonna paterna nel 2011, dato che la famiglia del secondo marito non li voleva. 6.1.3 Appare inoltre poco plausibile che la ricorrente 1 e il marito, che dopo gli eventi di N._______ dovevano occuparsi di una figlia gravemente muti- lata, abbiano deciso di espatriare immediatamente, affrontando un lungo e difficile viaggio attraverso il Mali e l’Algeria, senza prima far curare la bam- bina in un ospedale senegalese, in luoghi più urbani come H._______ o Dakar. 6.1.4 Le indicazioni della ricorrente 1 sono altresì confuse e poco lineari per quanto concerne il fratello minore. Inizialmente essa ha riferito che dopo la morte del padre – dunque nel 2000 stando alle sue stesse dichia- razioni – egli era stato mandato una struttura di nome “(…)” ad imparare il Corano, facendo regolare visita a lei e alla madre (cfr. verbale 1, D32-34). Dopo la sua partenza anche il fratello avrebbe lasciato il Senegal, poiché “non c’era più nessuno lì” (cfr. verbale 1, D35). In seguito essa ha asserito che “lui era già andato via prima di me dal Senegal, io sono stata l’ultima ad andare via dal Senegal” (cfr. verbale 2, D37). Confrontata con l’incon- gruenza rispetto a quanto dichiarato nel primo verbale, essa si è corretta dicendo che lui era andato via di casa per andare nella scuola a studiare religione e che a lasciare il paese fosse stata prima lei (cfr. verbale 2, D91), contraddicendosi tuttavia nuovamente nel sostenere che il fratello fosse andato via di casa dopo la morte della madre (cfr. verbale 2, D92). Ora, sebbene la storia del fratello non sia rilevante ai fini dei motivi d’asilo delle insorgenti, le incongruenze appena evocate, su circostanze piuttosto ba- nali come queste, costituiscono un ulteriore elemento d’inverosimiglianza nelle allegazioni della ricorrente 1. 6.1.5 Non convince infine l’intenzione maturata in Italia dal secondo marito
– che avrebbe compromesso il rapporto con la ricorrente 1 e l’avrebbe in- dotta a venire in Svizzera – di rimandare la figlia in Senegal dalla propria famiglia. Appare poco plausibile e coerente con lo svolgimento dei fatti de- scritti che il marito dopo aver sostenuto la moglie, voltato le spalle alla pro- pria famiglia, colpevole della mutilazione della figlia, liquidato la propria at- tività e lasciato il Paese, per incamminarsi in un difficile e doloroso viaggio attraverso il nord Africa e una vita di precariato in Europa, decida di riman- dare la figlia in Patria, proprio dalla famiglia da cui erano fuggiti.
D-5115/2021 Pagina 20 6.1.6 In sintesi, alla luce di quanto evocato riguardo agli eventi che hanno preceduto l’espatrio, sembrerebbe che la ricorrente fosse particolarmente legata a H._______, dove essa ha riferito di aver trascorso un’infanzia spensierata (cfr. verbale 1, D22), dove parrebbero essersi svolti gli eventi personali di maggior rilievo e dove ha abitato o abita ogni persona che per lei abbia contato. Non è pertanto comprensibile il motivo per cui, dopo gli eventi di N._______ essa non sia tornata insieme al marito e alla figlia pro- prio a H._______, in un luogo con una mentalità più urbana e aperta, non legata alle tradizioni da cui stavano fuggendo, in cui entrambi erano nati ed avevano vissuto, dove avevano una minima rete sociale e dove tutto som- mato la famiglia avrebbe avuto di che mantenersi, grazie all’atelier di D._______, vivendo nell’abitazione dove egli abitava durante la settimana (cfr. verbale 1, D45, D63). Tantopiù che il capovillaggio di N._______ gli aveva intimato di lasciare il villaggio, non il Paese (cfr. verbale D63, D102). A fronte di quanto precede, l’asserto secondo cui essi abbiano dovuto espatriare poiché non avevano altro posto dove stare (cfr. verbale 1, D97), poiché in Senegal non sarebbe possibile installarsi in un “nuovo posto” senza che qualcuno li introducesse e li aiutasse a integrarsi (cfr. verbale 1, D98) non è semplicemente plausibile. Neppure l’asserita paura di “stare vicino” ai propri persecutori (cfr. verbale 1, D98), in assenza di elementi più concreti (non essendo stato riferito di minacce o di tentativi di contatto dopo la loro partenza) e considerato che la sorella minore a H._______ ci era tornata a vivere, appare molto più verosimile. 6.2 Le circostanze appena evocate sono già di per sé bastanti per sollevare dei concreti dubbi circa l’attendibilità delle allegazioni della ricorrente. A mente di questo Tribunale è pertanto a giusto titolo che la SEM ha com- missionato all’Ambasciata svizzera in Senegal l’esecuzione di indagini ri- guardo alle persone menzionate, ai luoghi e ad alcune vicende narrate, allo scopo di determinarsi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricor- rente 1. 6.3 6.3.1 Dal rapporto d’ambasciata del 10 agosto 2020, riassunto dalla SEM con scritto del 23 dicembre 2020 (cfr. atti SEM n. 88/2, 93/2), è emerso che: - ai servizi di polizia di H._______ non era noto alcun ufficiale di polizia di nome J._______ deceduto a H._______ e che la sola persona con questo nome da essi conosciuto, era ancora viva e prestava servizio presso il commissariato di W._______ dopo aver servito a H._______ come commissario;
D-5115/2021 Pagina 21 - ai notabili e ai delegati del capovillaggio di N._______ N1._______ non era nota alcuna persona di nome S._______ né il marito X._______; - la chiesa di R._______, quartiere di H._______, non ha mai gestito un orfanotrofio mentre la signora Y._______ respinge categoricamente di aver mai gestito un orfanotrofio né a H._______, né altrove, benché essa diriga una scuola materna a R._______. 6.3.2 Facendo valere il proprio diritto di essere sentite con scritto del 25 gennaio 2021 le ricorrenti hanno ipotizzato che la mancanza di riscontri riguardanti J._______ presso la polizia era probabilmente dovuto al troppo tempo trascorso dal suo decesso, invitando la SEM ha svolgere ulteriori accertamenti sulla base delle nuove informazioni fornite, segnatamente la data di nascita, il numero di matricola, gli anni in cui ha prestato servizio. Allo stesso modo esse hanno invitato a svolgere ulteriori accertamenti ri- guardo ai famigliari del secondo marito, spiegando di non sapere se co- storo vivessero ancora a N._______ N1._______, dove stavano all’epoca dei fatti, o se forse si fossero trasferiti a N._______ N2._______, dove tal- volta soggiornava D._______. Esse hanno ad ogni modo tenuto a preci- sare che la gente non avrebbe risposto a delle domande di sconosciuti. Infine, per quanto riguarda il luogo in cui era stato sostenuto fossero collo- cati i figli di primo letto, le ricorrenti hanno precisato che essi erano stati ospitati da una donna anziana che viveva vicino alla chiesa in questione. I bambini tuttavia non si trovavano più nel luogo indicato nelle audizioni poi- ché la donna si era ammalata e non era più in grado di occuparsene. Dato che si trattava di una chiesa cattolica e la ricorrente 1 e la sua famiglia erano musulmani, i bambini non potevano più essere ospitati lì, ragione per cui da aprile 2020 erano stati internati in un’altra struttura scolastica a H._______, come attesta il certificato d’iscrizione l’istituto “O._______”. Le ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato di nascita della figlia P._______, rilasciato l’8 gennaio 2021 dallo Stato civile della città di H._______ (cfr. atto SEM n. 98/11). Invitata a fornire ulteriori dettagli, con scritto del 18 febbraio 2021 le ricor- renti hanno riferito che i bambini si trovano nel suddetto centro sette giorni su sette, senza possibilità di andare altrove nel fine settimana. Il costo del centro è di circa 150 franchi al mese, che la ricorrente 1 versa alla sorella, che lavora come domestica a H._______, che poi si occupa di pagare l'i- stituto. Riguardo al certificato di nascita di P._______, in ossequio al loro obbligo di collaborazione, le ricorrenti hanno sostenuto di aver incaricato D._______ di procurarselo, non sapendo tuttavia indicare presso quale uf- ficio e a che indirizzo. Esse hanno infine spiegato che N._______ è suddi- visa per gruppi etnici, che la sua famiglia era N1._______, mentre quella
D-5115/2021 Pagina 22 del secondo marito è N2._______, ragione per cui occorre cercarla nel giu- sto quartiere di N._______ (cfr. atto SEM n. 99/5). 6.4 6.4.1 Dal rapporto d’ambasciata del 19 aprile 2021, completato il 3 maggio 2021 e riassunto dalla SEM con scritto del 25 maggio 2021 (cfr. atti SEM
n. 106/12, 112/4, 116/4), è emerso che: - Entrambi i genitori della ricorrente 1, J._______, poliziotto in pensione e I._______, sono vivi ed abitano all’indirizzo da lei indicato e dove anch’essa ha affermato di aver vissuto in gioventù: T._______, (…), H._______. La persona di fiducia dell’ambasciata è stata accompa- gnata il 2 aprile 2021 al suddetto indirizzo, dove le era stato detto che avrebbe trovato le suddette persone. Infatti ha potuto intrattenersi con la madre dell’interessata che ha confermato diverse informazioni che la ricorrente 1 aveva fornito alla SEM in occasione delle due audizioni: l’identità del marito J._______, che avendo più mogli, di cui una a Da- kar, è solo saltuariamente a casa (ma che era stato a farle visita appena due giorni prima) e l’identità delle due sorelle, U._______ e V._______ e il fatto che quest’ultima avesse vissuto per un periodo in Mauritania, prima di tornare a vivere lì, nella casa di famiglia. Mentre avveniva que- sta conversazione all’interno della stanza di I._______, degli altri mem- bri della famiglia hanno preso a chiamarla con insistenza dall’esterno, fino a che uno di loro è entrato chiedendole di seguirlo. In sua assenza la persona di fiducia dell’ambasciata ha chiesto a uno dei bambini pre- senti come si chiamasse la persona raffigurata nella foto appesa in ca- mera e gli è stato che si trattava di sua nonna I._______. Al rientro nella stanza, quest’ultima ha rettificato interamente quanto detto preceden- temente, affermando di aver fatto confusione e che J._______ in verità era deceduto e che lei era solo un’omonima della sig.ra I._______, an- che lei deceduta. - K._______, primo marito della ricorrente 1, così come sua madre Q._______, risultano essere vivi e continuano a risiedere all’indirizzo indicato. Dalle indagini svolte, non è nota nessun’altra persona di nome Q._______ morta nel 2018 a H._______. In occasione dell’incontro del 2 aprile 2021, Q._______ ha confermato alla persona di fiducia dell’am- basciata di essersi presa a carico per un certo periodo dei figli della ricorrente 1 all’età di 4-5 anni prima che questi fossero separati. Da allora del figlio maschio è stato preso a carico dal padre ed è stato iscritto a una scuola religiosa (che tuttavia non corrisponde a quella indicata dalla ricorrente 1). Il 10 aprile 2021 la persona di fiducia
D-5115/2021 Pagina 23 dell’ambasciata ha incontrato K._______ che ha confermato di essere nato il (…) 1983 (stesso anno riferito dalla ricorrente 1). - È stata confermata l’iscrizione presso il gruppo scolastico “O._______” dei due figli della ricorrente 1 e in occasione della visita del 2 aprile 2021 presso gli uffici del direttore dell’istituto è stato riferito che talvolta i bambini vanno a visitare la nonna I._______, nata (…) e la zia U._______ che si era occupata della loro iscrizione. Insieme al direttore la persona di fiducia dell’ambasciata ha potuto vedere e parlare con la figlia, L._______, ma non con il fratello al quale il direttore non ha più fatto accenno. Sebbene quest’ultimo fosse stato identificato nel docu- mento d’iscrizione alla scuola come M._______, nel certificato di na- scita trasmesso dal direttore alcuni giorni dopo, figura come M._______ (cfr. atto SEM 113/1), nome che corrisponde a quello del figlio dall’ex marito K._______. - Non vi è alcuna traccia della denuncia nei confronti di S._______ per pratica di mutilazione genitale condotta sulla nipote P._______. Le in- dagini condotte l’8 aprile 2021 presso il commissariato di polizia di Z._______, così come nel commissariato centrale di Z._______ e nella gendarmeria di N._______ e di Z._______, non hanno dato alcun esito positivo. - Presso il villaggio di N._______ N2._______ è noto un solo X._______, morto quattro anni prima, che tuttavia non aveva né un figlio chiamato D._______, né una moglie chiamata S._______. Nessuno con questo nome è conosciuto dai notabili del villaggio, che hanno tenuto a preci- sare alla persona di fiducia dell’ambasciata durante l’incontro dell’8 aprile 2021 che in nessuno dei villaggi N2._______ è tradizione prati- care la mutilazione genetica sulle fanciulle e che in ogni caso, se una tale pratica fosse stata eseguita, essi ne sarebbero venuti certamente a conoscenza. 6.4.2 Nelle osservazioni dell’11 giugno 2021 le insorgenti hanno sostan- zialmente fatto valere che non è possibile dare valore alle indicazioni di terze persone tantopiù se non si ha certezza della loro identità, dato che nessuna risulta essersi identificata mediante un documento. Esse hanno quindi sostenuto che la signora identificata dalla persona di fiducia dell’am- basciata come la madre della ricorrente 1 sarebbe probabilmente un’omo- nima di sua madre, conoscente della famiglia, che viveva nello stesso quar- tiere e che avrebbe finto di essere lei pensando di poter ottenere dei van- taggi. A dimostrazione di tale asserto esse hanno prodotto la fotocopia del certificato di nascita di questa signora. Secondo le ricorrenti non è possibile prendere posizione sull’assenza di riscontri anche a N._______ N2._______ della famiglia del secondo marito, poiché non è noto quali fonti
D-5115/2021 Pagina 24 siano state usate e quali sforzi siano stati effettivamente fatti per trovarli. Verosimilmente le persone in oggetto, ovvero i persecutori della ricorrente 1, non avrebbero interesse a essere reperiti e per questo sarebbe difficile trovarli. Esse hanno quindi contestato che la donna incontrata dalla per- sona di fiducia dell’ambasciata fosse effettivamente Q._______, non es- sendoci modo di accertarlo; tantopiù che il figlio di quest’ultima, K._______, avrebbe un figlio che ha frequentato una scuola diversa da quella del figlio della ricorrente 1. Riguardo a quest’ultimo le ricorrenti affermano che il nome corretto, registrato ufficialmente, è effettivamente quello riportato sul certificato di nascita. Tuttavia, la ricorrente 1 lo chiama sempre M._______, in memoria di suo nonno. Per il resto le informazioni fornite dalla ricorrente 1 sono identiche a quelle riportate nel certificato di nascita. Esse pertanto contestano di aver falsificato l’identità del figlio, così come di aver violato il proprio dovere di cooperazione. Riguardo alla denuncia nei confronti di S._______, le insorgenti ritengono che il mancato ritrovamento della stessa ancora non dimostra che non sia stata concretamente fatta dalla ricorrente 1, tantopiù che esse non hanno modo di sapere presso quale commissariato si sia rivolta la persona di fiducia dell’ambasciata. Quanto alla bassa incidenza di mutilazioni genitali fra la popolazione N2._______, esse ritengono che ciò si spieghi soltanto con il fatto che tali pratiche ven- gono svolte in clandestinità e non vengono successivamente denunciate. Invitate infine a spiegare il motivo per cui il certificato di nascita di P._______ riporta una data differente da quella dichiarata dalla ricorrente 1, esse hanno spiegato che la registrazione è quella della notifica della nascita, avvenuta soltanto sei mesi più tardi, visto che il padre della bimba era lontano per lavoro al momento della nascita e non quella della nascita stessa. A dimostrazione che quanto indicato nelle audizioni corrisponde al vero, le ricorrenti hanno quindi prodotto una conferma da parte dell’ospe- dale in cui è avvenuto il parto (cfr. atto SEM n. 120/9). 6.5 6.5.1 Orbene, il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare dell’attendibilità dei risultati dei rapporti dell'Ambasciata svizzera a Dakar, in quanto le osservazioni e le conclusioni in essi conte- nute sono fondate su degli elementi concreti e circostanziati, al contrario di quanto allegato dalle insorgenti. La persona di fiducia dell’ambasciata ha riferito di aver svolto le proprie indagini in diverse località e presso le per- sone indicate nel documento d’incarico fornito dall'Ambasciata svizzera. Essa ha quindi consultato i responsabili dei quartieri o i capi villaggio che svolgono un ruolo importante in Senegal per l'identificazione e la localizza- zione degli abitanti dei quartieri di H._______ e Z._______, di N._______
D-5115/2021 Pagina 25 N2._______ e di N._______ N1._______. Le ricerche sono state effettuate anche presso il Centre d'Etat Civil Principal di H._______, la polizia e la gendarmeria di Z._______. Il Ministro degli Affari Esteri è stato altresì con- tattato in merito alla possibile morte della figlia della richiedente 1 in Libia. Le indagini sono state inoltre condotte con la debita attenzione facendo in modo di non divulgare informazioni sulla ricorrente 1 alle persone interro- gate e nei luoghi in cui quest’ultima afferma di aver avuto dei problemi in Senegal. Tali rapporti sono pertanto degli strumenti idonei per valutare la verosimiglianza delle allegazioni delle ricorrenti. 6.5.2 Occorre riconoscere che gli elementi emersi dalle indagini dell’amba- sciata minano ancor più la credibilità del racconto delle insorgenti e ciò su svariati punti (oltre a quelli già evocati al considerando 6.1). 6.5.2.1 Al pari della SEM si ritiene alquanto improbabile che nel medesimo quartiere di H._______ in cui ha vissuto la famiglia della ricorrente 1 vi- vesse una donna omonima di sua madre, che fosse talmente in confidenza con quest’ultima da avere delle informazioni accurata sui rispettivi membri della sua famiglia. Risulta inoltre alquanto improbabile, se davvero la ma- dre fosse morta nel 2010, che tale persona avesse informazioni riguardo ad eventi accaduti posteriormente a tale data. Va inoltre rilevato che la per- sona di fiducia dell’ambasciata è stata indirizzata verso la casa della madre della ricorrente 1 da una persona ben informata dei fatti. Le circostanze in cui l’incontro è avvenuto – in particolare la conferma di alcune informazioni subito ritrattate dopo essere stata richiamata all’ordine da alcuni parenti fuori dalla porta – sono inoltre indizi piuttosto consistenti a favore del fatto che questa donna fosse effettivamente la madre della ricorrente 1. 6.5.2.2 Si concorda inoltre con la SEM sul fatto che la persona emersa dai rapporti d’ambasciata come il padre della ricorrente 1, non è soltanto un suo omonimo. È infatti stato trovato un poliziotto in pensione che porta il nome e il cognome del padre della ricorrente 1, che visita regolarmente una signora che porta lo stesso nome e cognome della madre della ricor- rente 1, che abita all'indirizzo indicato da quest’ultima come ultimo luogo di soggiorno dei suoi genitori a H._______ e che è poligamo. I tratti in comune sono troppi, per poter prendere in considerazione la tesi di una coincidenza o di un’omonimia. 6.5.2.3 Le ricorrenti non possono essere seguite quando affermano che non si può dare valore alle dichiarazioni di terze persone la cui identità non è stata neppure verificata. Da un lato, ciò appare al limite del pretestuoso, considerato che la stessa ricorrente 1 non si è identificata mediante un
D-5115/2021 Pagina 26 documento di identità valido. Dall’altro, essa stessa ha ammesso che la persona di fiducia dell’ambasciata sia entrata in contattato alcune persone a lei note, come ad esempio la sorella minore e il direttore dell’istituto “O._______” (si cfr. osservazioni dell’11 giugno 2021 [atto SEM 120/9]). Ritenuto che la persona di fiducia dell’ambasciata si è fondata sulle infor- mazioni e i nominativi forniti dall’interessata per rintracciare i famigliari e le persone che potessero fornire indicazioni utili, pare quindi plausibile che oltre alla sorella e al direttore, un contatto vi sia stato anche con altre di queste persone. Ammettere che solo le persone che hanno confermato le allegazioni delle ricorrenti siano state contattate, appare un po’ una forza- tura. 6.5.2.4 Un po’ troppo comoda risulta pure la tesi secondo cui i persecutori della ricorrente 1 non sarebbero stati trovati in quanto si nascondono e sono protetti. Tale tesi, si rammenta, era stata esposta dopo che anche le ricerche condotte a N._______ N2._______ – così come quelle a N._______ N1._______, che era il luogo di domicilio inizialmente indicato in entrambe le audizioni dalla ricorrente 1 – sono risultate infruttuose. Al riguardo, si rileva che la persona di fiducia dell’ambasciata ha chiarito di essersi mossa con cautela, chiedendo a persone ben informate dei fatti se queste persone le generalità erano state fornite dalla ricorrente 1, avessero mai vissuto a N._______ N1._______ e N._______ N2._______. In en- trambi i casi, non vi è stato alcun riscontro, così come neppure è risultato essere noto il secondo marito della ricorrente 1. Giova rilevare che dal cer- tificato di matrimonio, quest’ultimo risulta essere nato e domiciliato a H._______, circostanza che induce a chiedersi se il mancato riscontro a N._______ sia da ricondurre non tanto al preteso comportamento schivo e prudente dei suoi genitori, quanto piuttosto al fatto che anch’essi risiedono a H._______. Sia quel che sia, un elemento centrale alla base dei motivi d’asilo addotti, ossia l’esistenza dei persecutori della ricorrente 1 nel villag- gio di N._______ in cui ancora sussisterebbe una mentalità retrograda e ancorata a vecchie tradizioni, non risulta essere stato appurato, nonostante le approfondite ricerche effettuate in loco. 6.5.2.5 Poco convincenti sono infine le giustificazioni relative al nome del figlio che sul certificato di nascita (M._______) differisce rispetto a quello dichiarato dalla ricorrente (M._______), che neppure è del tutto uguale ri- spetto a quello figurante sulla conferma d’iscrizione all’istituto “O._______” (M._______). Ora, a ben vedere tutta la vicenda legata ai figli di primo letto, appare piuttosto opaca. In un primo momento la ricorrente 1 aveva indicato che, dopo la pretesa morte della nonna nel 2018, essi fossero stati collocati dalle autorità in un orfanotrofio gestito da una chiesa di H._______ e diretto
D-5115/2021 Pagina 27 da Y._______; struttura alla quale essa continuava a mandare regolar- mente un compenso per il vitto/alloggio e per evitare che essi finissero in affidamento (cfr. verbale 1, D40-41). Dopo il primo rapporto d’ambasciata, dal quale è emerso che la chiesa di H._______ non gestisce un orfanotrofio e che Y._______ dirigeva una scuola dell’infanzia, le ricorrenti hanno so- stenuto che i bimbi fossero stati affidati a una donna anziana che se n’è occupata fino ad aprile 2020 momento in cui essi sono stati iscritti dalla sorella U._______ presso l’istituto “O._______”. Tale versione non con- vince del tutto, considerato che quando a marzo 2020 la ricorrente 1 è stata sentita nell’ambito della seconda audizione non ne ha fatto alcuna men- zione, ma anzi continuava a sostenere che i figli stessero in un orfanotrofio della chiesa di H._______ di cui lei pagava la retta. Pare strano che se vi fossero difficoltà a tenere i due bambini presso la chiesa di H._______, in ragione della loro confessione, la ricorrente 1 non ne fosse già a cono- scenza al momento dell’audizione, come pare strano che la sorella non le abbia detto nulla riguardo all’imminente trasferimento. Le ricorrenti hanno poi sostenuto che i bambini fossero in internato presso l’istituto “O._______” sette giorni su sette, tuttavia quando la persona di fiducia dell’ambasciata ha parlato con il direttore del suddetto istituto, così come con la bambina L._______ è emerso che con una certa regolarità nel fine settimana quest’ultima si recava in visita dalla zia U._______ o dalla nonna materna, I._______, la cui esistenza in vita è così stata un’altra volta con- fermata. 6.5.3 In esito alle indagini condotte, appare quindi altamente verosimile che la ricorrente abbia fornito delle informazioni inesatte riguardo ai mem- bri della sua famiglia, dal momento che i suoi genitori sono ancora in vita e quantomeno la madre tutt’ora residente a H._______, così come in vita risultano essere anche il primo marito, K._______ e la madre di quest’ul- timo, Q._______, che tutt’ora vive all’indirizzo indicato di H._______. Ine- satte risultano pure essere le informazioni relative ai figli rimasti in Senegal e incerta l’identità di chi se ne fa carico. Dei seri dubbi permangono inoltre sull’esistenza dei persecutori della ricorrente 1, di cui non è stata trovata alcuna traccia né a N._______ N1._______, né a N._______ N2._______, così come dell’esistenza di una denuncia sporta dalla ricorrente 1 contro la suocera. Tale circostanza, oltre a minare seriamente la credibilità delle al- legazioni delle interessate, configura altresì una violazione dell’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti alla base della sua domanda d’asilo e un ostacolo al lavoro della SEM. 6.6 In aggiunta a quanto appena esposto, non si può non convenire con la SEM che un ulteriore elemento di inverosimiglianza risulta dal certificato di
D-5115/2021 Pagina 28 nascita della figlia P._______ prodotto dalle stesse interessate. Dal mezzo di prova emerge inequivocabilmente una data di nascita differente rispetto a quella in precedenza dichiarata dalla ricorrente 1 e alla quale essa si è attenuta anche nel seguito versando agli atti un certificato dell’ospedale di H._______ dove sarebbe nata P._______ (allegato all’atto SEM n. 120/9, successivamente ritrasmesso unitamente all’atto SEM n. 127/4). Tale cer- tificato, tuttavia, non permette di dimostrare alcunché, da un lato perché essendo prodotto in copia non è possibile accertarne l’attendibilità, dall’al- tro perché è talmente sfocato da non permettere la lettura di buona parte del contenuto, fra cui la data di nascita iscritta, il timbro e la firma dell’esten- sore del documento e la data in cui è stato allestito. Neppure convince la spiegazione fornita dalle ricorrenti una volta confrontate con tale incon- gruenza, poiché non conforme alla legislazione senegalese in materia di atti dello stato civile. Secondo l’art. 51 del Code de la famille sénégalais (cfr. https://justice.sec.gouv.sn/wp-content/uploads/2021/01/CODE-DE- LA-FAMILLE.pdf), infatti, la nascita deve essere dichiarata all’ufficio di stato civile entro un mese (par. 1) e la dichiarazione può emanare sia dal padre che dalla madre (par. 2); se costoro non fanno la dichiarazione, sono tenuti a farla in loro vece i capi villaggio o i delegati di quartiere (par, 3); nel caso non si proceda alla registrazione entro il suddetto termine, sull’atto di na- scita deve essere menzionata la dicitura “dichiarazione tardiva” (par. 4). Pertanto, in caso di assenza del marito, la ricorrente 1 era legittimata a annunciare la figlia allo stato civile, in caso di sua omissione tale compito sarebbe toccato a una delle persone menzionate sopra e qualora tale an- nuncio non fosse stato fatto nel termine perentorio, il certificato avrebbe dovuto menzionarlo. Menzione che nel caso concreto non sussiste. La conseguenza di tale incongruenza non è così irrilevante, come lasciano intendere le ricorrenti nel loro gravame, poiché la data di nascita determina il momento in cui la bambina ha subito le mutilazioni genitali, che la madre aveva dichiarato essere avvenute allorquando essa aveva un anno e due mesi (cfr. verbale 1, D63). Tale momento è rilevante perché coincide (con alcuni giorni di scarto) con quello in cui la ricorrente 1 ha lasciato il Senegal. Essa aveva indicato di essere espatriata a febbraio 2014, che effettiva- mente coincide è un anno e due mesi dopo la data di nascita dichiarata (… 2012). Se però si considera la data iscritta nel certificato di nascita (… 2013), questo sposterebbe il momento dell’insorgere dei motivi d’asilo e dell’espatrio ad agosto 2014. In qualsiasi modo la si veda, le allegazioni rilasciate sono imprecise e lasciano adito a dei dubbi sulla loro attendibilità. 6.7 In sintesi, dall'attenta analisi di tutta la documentazione presente all'in- carto, il Tribunale ritiene al pari della SEM che non soltanto le ricorrenti
D-5115/2021 Pagina 29 abbiano reso delle allegazioni inverosimili circa l'identità della ricorrente 1 del suo vissuto e delle sue relazioni famigliari, ma che abbiano tentato di trarre in inganno le autorità competenti in materia d'asilo. Di conseguenza, anche la credibilità personale delle insorgenti ne risulta fortemente minata, ciò che ha degli effetti negativi pure sulla valutazione della verosimiglianza dei loro asserti, sia in merito ai motivi d'asilo fatti da loro valere che riguardo agli ostacoli all'esecuzione del loro allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-768/2019 del 1° marzo 2022 consid. 6.2.1). Ne discende che le insorgenti non sono riuscite a provare o per lo meno a rendere verosimile il racconto della ricorrente 1 – in particolare gli eventi che hanno preceduto l’espatrio – malgrado l'onere della prova che a loro incombeva in materia. 7.
E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
D-5115/2021 Pagina 31 prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento delle insor- genti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame le ricorrenti avversano anche tale assunto.
E. 10.1 Ora, siccome le ricorrenti sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 10.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non
D-5115/2021 Pagina 32 trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Senegal è dun- que ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Le interessate neppure possono fon- darsi, come tentano di fare, sull’art. 2 della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108), dal momento che si tratta di una norma programmatica all’attenzione del legislatore nazionale. Ciò posto, le interessate non hanno affatto dimostrato che il loro rimpatrio le esporrebbe a gravi forme di discri- minazione o di violenza a causa della loro condizione femminile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di pro- venienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in se- guito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali
D-5115/2021 Pagina 33 da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se le in- sorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'e- secuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vi- gente attualmente in Senegal, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro.
E. 10.3.2 Innanzitutto si osserva che il Senegal è stato designato come Stato di origine sicura (cfr. lista “Safe Countries” ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata.
E. 10.3.3 La ricorrente 1, d’altro canto, neppure può prevalersi di motivi osta- tivi individuali.
E. 10.3.3.1 È una donna di 40 anni, nata e cresciuta a H._______ dove risulta abbia vissuto da ultimo prima di espatriare (cfr. atto SEM n. 19/7, D1.07, D2). Essa ha affermato di aver svolto una formazione come contabile e di agente commerciale fra i 18 e i 22 anni, formazione che le ha permesso di lavorare per un certo periodo dopo il 2011 come rappresentante di un’agen- zia di microcredito (cfr. verbale 1, D22, D54) ed oltre al wolof, lingua madre, parla anche francese e un po’ d’italiano (cfr. atto SEM n. 19/7, D1.17). In patria essa ha affermato di avere ancora due figli di primo letto di 17 e 15 anni, oltre che la sorella più piccola. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dall’ambasciata svizzera la sua rete famigliare sarebbe ancora più estesa, vivendo ancora a H._______ la madre, il padre, la sorella più grande rientrata dalla Mauritania, il primo marito e la madre del primo ma- rito. È quindi prevedibile che essa torni ad abitare a H._______, dove di- spone di una rete famigliare e sociale e dove potrebbe trovare i presupposti positivi per un reinserimento, conto tenuto dello sforzo che è lecito atten- dersi da lei per superare le difficoltà iniziali di trovare un alloggio e un lavoro che garantisca a lei e alle figlie un livello di vita minimo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 10.3.3.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Sviz- zera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4
D-5115/2021 Pagina 34 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospe- daliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richie- dente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Sviz- zera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. In- vece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Dagli atti di causa emerge che in un primo momento la ricorrente 1 non avesse voluto seguire alcuna terapia di supporto psicologico dopo che le era stato diagnosticato uno stato post-traumatico (cfr. atto SEM n. 50/2). Nel rapporto psichiatrico del 6 agosto 2019, consecutivo alla prima visita specialistica, alla ricorrente 1 è stata diagnosticata una sindrome depres- siva ricorrente, con episodio attuale di media gravità (ICD-F33.1), per la quale la dott.ssa AA._______ ha prescritto un trattamento farmacologico limitato in ragione dello stato di gravidanza; è stato inoltre sottolineato che il rientro nel proprio paese avrebbe potuto cagionare un peggioramento dello stato clinico (cfr. atto SEM n. 53/3, 57/6). Nel rapporto psichiatrico del 19 febbraio 2021, il dott. BB._______ e la psicologa CC._______, hanno posto la diagnosi di disturbo post traumatico da stress (ICD-F43.1) prescri- vendo un regolare trattamento psicoterapeutico focalizzato alla stabilizza- zione della paziente con adeguamento dei farmaci precedentemente pre- scritti (cfr. atto SEM n. 130/7). Nei rapporti psichiatrici del 19 gennaio 2023 e del 21 novembre 2023, la dott.ssa DD._______ ha delineato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F43.1) e un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-F32.2) per i quali ha prescritto un trattamento farmacologico e la continuazione del supporto psicoterapeutico grazie al quale la ricorrente 1 dispone di risorse e capacità di recupero nonostante l'enorme stress psicosociale (cfr. allegati al doc. TAF 23 e 24). Non essen- dovi agli atti nuovi referti attestanti una differente situazione valetudinaria, si può pertanto presumere che il suo stato mentale non sia peggiorato nel frattempo. Tenuto conto di quanto precede, da un esame accurato degli atti medici all'incarto, le affezioni di cui soffre attualmente la ricorrente 1, pur non
D-5115/2021 Pagina 35 volendole in alcun modo minimizzare, non paiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 con- sid. 8.1-8.3), di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Senegal, rispetti- vamente non si rileva dagli atti di causa che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti uni- camente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicem- bre 2017, pp. 7). Va notato, che il trattamento psicoterapeutico di cui la ricorrente 1 ha beneficiato in Svizzera potrebbe, se necessario, essere pro- seguito in Senegal, che rispetto ad altri Paesi africani dispone di un sistema sanitario relativamente ben sviluppato in particolare nelle grandi città. Seb- bene il trattamento delle malattie mentali abbia una priorità inferiore rispetto a quello delle malattie infettive (in particolare tubercolosi, malaria, febbre gialla e AIDS) e solo una piccola parte del budget statale per la sanità venga spesa per l'assistenza alla salute mentale, ciò è in gran parte dovuto al fatto che, anche nelle città, i malati mentali e i loro parenti di solito pre- feriscono rivolgersi ai guaritori tradizionali piuttosto che a medici specialisti formati in senso occidentale. Nondimeno, come rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, è possibile curare le malattie mentali nella capitale Dakar, dove si trovano l'“Hôpital psychiatrique de Thiaroye” e la “Clinique Moussa Diop” presso il “Centre Hospitalier Universitaire de Fann” che di- spongono di reparti psichiatrici ospedalieri; sempre nella capitale è inoltre possibile sottoporsi a trattamenti psicologici ambulatoriali o psichiatrici pri- vati (cfr. sentenza del TAF D-4518/206 del 31 ottobre 2008 consid. 6.3.2). Più vicino all’ultimo domicilio della ricorrente, a H._______, è possibile se- guire dei trattamenti presso il EE._______. La maggior parte dei farmaci per il trattamento delle malattie mentali è inoltre disponibile anche in Sene- gal (cfr. sentenza del TAF D-4518/206 del 31 ottobre 2008 consid. 6.3.2). A tal proposito, se non ne beneficia ancora essa potrà, non appena arrivata in Senegal, richiedere di aderire alla Couverture maladie universelle (CMU) per una somma relativamente modesta, garantendo la copertura di qual- siasi trattamento di cui possa avere bisogno (cfr. sentenza D-7524/2015 del 22 novembre 2017, considerando 8.3). Con la dovuta preparazione, insieme al proprio psicoterapeuta (cfr. sentenza della CorteEDU, A.S. con- tro Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, §34 e rif. cit.; sentenza del Tribunale E-4360/2023 precitata consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.), l'in- sorgente potrà affrontare il ritorno in Patria, dove disporrà delle cure ne- cessarie ed adeguate, senza che la sua salute si degradi a tal punto da risultare ostativa ad un suo rinvio ai sensi della giurisprudenza topica sum- menzionata. Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro essa avrebbe
D-5115/2021 Pagina 36 l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui fa attualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione.
E. 10.3.4.1 Pure per quanto concerne le ricorrenti 2 e 3, ossia B._______ e C._______, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontana- mento. Non vi sono indizi agli atti che permettano di ritenere che le due bambine non godano di buona salute generale, tantomeno le ricorrenti hanno mai sostenuto che queste fossero affette da patologie tali da sor- passare la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succi- tata (cfr. supra consid. 10.4.2.2).
E. 10.3.4.2 Infine, l'esecuzione del loro allontanamento non risulta essere in- compatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fan- ciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di sog- giorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giusti- zia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in consi- derazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esi- gibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Esse verranno allontanate insieme alla madre, loro figura di riferimento centrale per l'edu- cazione e la cura, nonché sotto il profilo affettivo e ritroveranno al loro ri- torno in patria anche una rete famigliare relativamente intatta che potrà essere di supporto alla ricorrente 1 nella loro presa in carico e che potrà favorire il loro reinserimento (cfr. consid. 10.4.2.1). Inoltre, vista la loro età infantile, rispettivamente di 7 e 4 anni d'età e nonostante una permanenza relativamente lunga in Svizzera, che ha permesso alla ricorrente 2 di ini- ziare a frequentare la scuola primaria e alla ricorrente 3 la scuola dell’in- fanzia, esse risultano essere ancora largamente dipendenti dalla madre e prevalentemente impregnate dalla sua cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontana- mento delle ricorrenti 2 e 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il loro sviluppo ed equilibrio. In tal senso neppure l’opinione esposta dalla dott.ssa DD._______ nel referto psichia- trico del 17 gennaio 2023 (prodotto in sede ricorsuale come allegato al doc. TAF 23), secondo la quale le bambine parlerebbero fluentemente lo sviz- zero-tedesco ed avrebbero intessuto amicizie e legami con altri bambini del luogo, è un elemento sufficiente per ammettere l’esistenza di una mar- cata integrazione.
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E. 10.3.5 Per il resto, le interessate non hanno fornito nuove indicazioni con- crete riguardo alla loro integrazione in Svizzera. Inoltre, la questione se un richiedente asilo definitivamente respinto possa chiedere di rimanere in Svizzera sulla base della sua integrazione è di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri competenti (art. 14 della Legge sull'asilo).
E. 10.3.6 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti è pertanto da ritenere come ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.4 Ne consegue che anche l'esecuzione dell'allontanamento va confer- mata.
E. 11 Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto fede- rale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accer- tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata con- fermata.
E. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico delle insorgenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tut- tavia avendo il giudice dell'istruzione accolto l’8 marzo 2022 l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria delle ricorrenti e non risulta dagli atti un cambiamento della loro situazione finanziaria, esse sono dispensate dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12.2.1 Con decisione incidentale dell’8 marzo 2022 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato la MLaw Eliane Schmid quale patrocinatrice d'ufficio, poi sostituita con decisione del 5 marzo 2024 dalla MLaw Natalie Marrer.
E. 12.2.2 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patroci- natore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i fr. 200.- ed i fr. 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, la patrocinatrice delle ricorrenti non ha inoltrato una nota particolareggiata unica, ma ha allegato una distinta delle ore eseguite
D-5115/2021 Pagina 38 per ogni memoriale. Essa ha dichiarato di aver investito in totale 16 ore di lavoro per i memoriali di ricorso (del 24 novembre 2021), replica (del 31 maggio 2022), triplica (del 27 giugno 2022) e di osservazioni (del 2 settem- bre 2022). La nota d'onorario, alla tariffa oraria di fr. 220.-, corrisponde dun- que a fr. 3'520.- (IVA esclusa), importo che alla luce del lavoro svolto ap- pare corretto. Non è stata fatta alcuna richiesta per disborsi. Per le brevi osservazioni successive (del 23 dicembre 2022, 19 gennaio 2023, 24 no- vembre 2023, 28 febbraio 2024) in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalle due patrocinatrici delle ri- correnti si riconosce un’ulteriore ora di lavoro a fr. 220.- (IVA esclusa). Alla luce di quanto precede, il Tribunale riconosce un’indennità per patrocinio pari a fr. 3'740.-. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-5115/2021 Pagina 39 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice delle ricorrenti un'inden- nità di complessivi fr. 3'740.- a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5115/2021 Sentenza del 10 gennaio 2025 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), William Waeber, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nata il (...) 1984, B._______, nata il (...) 2017, C._______, nata il (...) 2019, Senegal, tutte patrocinate dall'avv. MLaw Natalie Marrer, Caritas Schweiz, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessata, richiedente, ricorrente 1), cittadina senegalese priva di documenti di identità, ha riferito di aver lasciato il proprio Paese nel febbraio 2014, insieme al marito, D._______, cittadino senegalese, nato il (...) 1980. Dopo aver attraversato e soggiornato in alcuni Paesi del nord Africa, è giunta in Italia il 15 aprile 2017, dove ha ricevuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, siccome incinta di B._______, nata poi a E._______ il (...) 2017. In Italia essa ha pure depositato il 4 maggio 2017 una domanda d'asilo, sulla quale non risulta che le autorità italiane si siano ancora espresse a titolo definitivo. Nel dicembre 2018, avrebbe brevemente soggiornato con la figlia in Germania prima di recarsi a F._______, in Svezia, dove ha depositato una domanda d'asilo, rapidamente respinta dalle autorità migratorie svedesi. A fine dicembre 2018 sarebbe quindi rientrata in Italia, vivendo per alcuni mesi a G._______ da degli amici. In febbraio 2019 essa avrebbe visto per l'ultima volta a G._______ suo marito, prima che abbandonasse lei e la figlia. Il 19 marzo 2019 è giunta in Svizzera con la figlia, depositando il giorno stesso una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: "SEM"] n. 19/7, 20/2, 24/2, 25/7, 40/31). A.b Il 3 aprile 2019 è stata notificata la decisione di non entrata nel merito (NEM) in virtù dell'art. 31 a cpv. 1 lett. b LAsi ed è stato pronunciato l'allontanamento della richiedente e della figlia verso l'Italia (cfr. atto SEM n. 29/15). Con sentenza D-1689/2019 del 15 aprile 2019 il Tribunale Amministrativo Federale (di seguito: TAF) ha annullato la suddetta decisione alla luce della particolarità e della vulnerabilità del caso di specie, riguardante una madre sola, in stato di gravidanza, con una bambina in tenera età, con trascorsi di maltrattamenti e violenze sessuali subiti in Libia e in Italia (cfr. atto SEM n. 21/1), che avrebbe perso una figlia, gravemente malata e gettata in mare dai passatori durante la traversata dalla Libia all'Italia e che necessiterebbe di un sostegno psicologico e psichiatrico (cfr. atto SEM n. 36/22, 37/14). In data 16 agosto 2019 la SEM ha deciso di applicare la clausola di sovranità, rinunciando a proseguire la procedura Dublino e pertanto di trattare in Svizzera la domanda d'asilo delle interessate (cfr. atto SEM n. 56/1). Il 28 settembre 2019 è nata in Svizzera la figlia C._______ (cfr. atto SEM n. 63/2). A.c Sentita sui motivi d'asilo, nell'audizione del 29 gennaio e del 3 marzo 2020 (cfr. atti SEM n. 65/19 [in seguito: verbale 1], 103/11 [in seguito: verbale 2]) l'interessata ha dichiarato di essere nata e cresciuta a H._______, insieme alla sua famiglia composta da sua madre, I._______, suo fratello, le sue due sorelle e suo padre, J._______, che lavorava come poliziotto e garantiva loro un discreto tenore di vita. Durante l'infanzia essa non avrebbe mai avuto problemi, almeno fino alla morte del padre, avvenuta sul finire del 2000, allorquando essa aveva circa 16-17 anni. Tra i 18 e i 22 anni l'interessata avrebbe intrapreso una formazione di contabile e di agente commerciale, ma non avendo trovato lavoro in tale ramo, avrebbe accompagnato la madre al mercato a vendere delle cose. Durante questa attività essa avrebbe conosciuto il suo primo marito, K._______, che lavorava anch'egli al mercato come venditore. Dall'unione con quest'ultimo sarebbero nati il (...) 2007 la figlia L._______ e il (...) 2009 il figlio M._______. Pochi mesi dopo, tra il 2009 e il 2010, il marito sarebbe morto per causa di malattia. Trascorso il periodo di lutto, dovendo abbandonare la dimora coniugale, l'interessata avrebbe deciso di ricongiungersi, con i due figli, alla propria famiglia che nel frattempo, per ragioni economiche, si era trasferita a N._______. In questa cittadina, di cui erano originari i genitori, suo padre aveva costruito un appartamento per la sua famiglia ristretta all'interno della vecchia casa di famiglia. Poco dopo essersi installata a N._______, nel 2010, la madre della richiedente sarebbe morta di crepacuore a causa degli scontri e delle difficoltà nel rapportarsi con i fratelli del padre e con le loro famiglie, di mentalità tradizionalista, che abitavano nella medesima casa. L'interessata ha sostenuto che suo padre era sempre stato contrario alla pratica delle mutilazioni genitali sulle ragazze, a differenza del resto dei famigliari residenti a N._______. Agli occhi di costoro, la sua famiglia ristretta sarebbe quindi stata una maledizione, circostanza che avrebbe reso molto difficile per lei e per le sorelle la vita lì. Nel 2011 l'interessata avrebbe conosciuto il suo secondo marito, D._______, un falegname di N._______ che aveva un atelier a H._______, dove pernottava durante la settimana. Essa si sarebbe dunque trasferita presso la casa di famiglia del marito a N._______, dove coabitava con la famiglia di quest'ultimo. In un primo momento si sarebbero trasferite con lei anche le due sorelle, che tuttavia, a causa dei continui conflitti con la famiglia del marito, avrebbero deciso di rientrate nella casa paterna. Siccome la famiglia del secondo marito non voleva accogliere i figli del primo matrimonio, i ragazzi sarebbero stati affidati ai genitori del primo marito, a H._______, dove avrebbero vissuto fino alla morte della loro nonna, Q._______, nel 2018, momento in cui per decisione dell'autorità sarebbero stati affidati all'orfanotrofio di R._______, gestito dalle suore. Il 2 dicembre 2012 l'interessata avrebbe dato alla luce la prima figlia con il suo secondo marito, P._______. Quando la figlia aveva un anno e due mesi, la suocera, S._______, l'avrebbe portata, a sua insaputa e contro la sua volontà, ad essere infibulata. Al rientro a casa della suocera con la figlia, piangente e dolorante, vi sarebbe stata dapprima una forte discussione e in seguito la richiedente sarebbe stata rinchiusa in una stanza per impedirle di portare la bambina in ospedale. Con la complicità della cognata essa sarebbe comunque riuscita a scappare per denunciare la suocera per aver infibulato sua figlia. Dei poliziotti si sarebbero quindi recati a casa della suocera per informarla della denuncia che qualcuno aveva sporto nei suoi confronti, ponendole domande e convocandola presso gli uffici di polizia. Dopo la visita della polizia, quest'ultima avrebbe informato il capo del villaggio, che avrebbe mandato a chiamare l'interessata. Suo marito, che nel frattempo era tornato a casa, l'avrebbe accompagnata all'incontro con il capo del villaggio che dopo averli accusati di violare le tradizioni li avrebbe fatti punire e rinchiudere in una stanza. L'indomani sarebbero stati liberati con l'avviso che se fossero rimasti nel villaggio sarebbero stati uccisi. Il marito avrebbe quindi venduto tutto il suo materiale da lavoro ed insieme all'interessata e alla figlia si sarebbero allontanati dalla casa famigliare, lasciando il Senegal a febbraio 2014, recandosi dapprima in Mali e poi in Algeria, dove speravano di poter curare meglio la figlia che nel frattempo aveva contratto un'infezione. Giunti a Borge, in Algeria, la figlia sarebbe stata visitata e curata, tuttavia il suo stato di salute sarebbe nuovamente peggiorato nel 2016, per le conseguenze della mutilazione genitale. Siccome anche in Algeria la mutilazione genitale è un reato, i medici avrebbero fatto capire loro che se alla bambina fosse capitato qualcosa essi sarebbero stati considerati gli autori della mutilazione e sarebbero andati in prigione. Per cercare di salvare la figlia, che necessitava di essere operata essi avrebbero quindi deciso di andare in Italia, passando attraverso la Libia, dove essi sarebbero stati imprigionati. Durante il soggiorno nella prigione l'interessata avrebbe subito ripetute violenze sessuali e lo stato di salute della figlia, in assenza delle medicine, sarebbe peggiorato. La piccola, gravemente malata avrebbe poi trovato la morte durante la traversata del Mediterraneo, gettata in mare dallo scafista che la riteneva un fastidio. Alcuni mesi dopo l'arrivo in Italia, l'interessata ha partorito la seconda figlia avuta con il secondo marito, B._______. In Italia la relazione con il marito sarebbe divenuta vieppiù complicata: a causa delle precarie condizioni economiche quest'ultimo avrebbe infatti proposto di mandare la figlia in Senegal presso la sua famiglia in attesa di un miglioramento della situazione. Essendo contraria a quest'idea ed essendo nuovamente incinta, l'interessata avrebbe quindi deciso di venire in Svizzera e chiedere asilo. Da quando è in Svizzera avrebbe pochissimi contatti con suo marito e non prevede un futuro insieme a lui. In Svizzera lei ha anche sofferto di problemi psicologici per i quali si è sottoposta a dei consulti psichiatrici. In caso di rientro in Senegal essa teme di subire nuovamente delle minacce e delle violenze come al momento della partenza e soprattutto teme che anche le sue due figlie siano sottoposte a delle mutilazioni genitali come la prima. Oltretutto essa afferma di non avere più alcuna rete famigliare ciò che neppure le permetterebbe di inserirsi in un'altra località del Paese. A sostegno della domanda d'asilo, l'interessata non ha prodotto alcun documento d'identità. Come mezzi di prova, oltre a quelli già versati agli atti nel quadro della procedura Dublino (cfr. atti SEM n. 40/31), l'interessata ha prodotto in copia il certificato del secondo matrimonio (atto SEM n. 78/1), il certificato del 16 novembre 2020 d'iscrizione dei suoi figli alla scuola "O._______", l'atto di nascita di sua figlia P._______ rilasciato l'8 gennaio 2021, la foto di suo padre e altre informazioni su di lui (cfr. atti SEM 98/11), il "Module d'enrolement" ottenuto il 30 settembre 2018 al consolato di G._______ (cfr. atto SEM n. 102/1), il certificato di nascita della signora I._______, omonima di sua madre e una conferma da parte dell'ospedale dell'avvenuta nascita della figlia P._______ (di bassa qualità, solo in parte leggibili [cfr. atti SEM n.120/9, 128/1 e 129/1]), di un certificato di nascita della madre I._______ (solo in parte leggibile [cfr. atti SEM n.126/7]) e di un rapporto medico del 19 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 130/7). A.d Con decisione del 12 marzo 2020 la SEM ha decretato l'assegnazione alla procedura ampliata e con provvedimento dell'11 febbraio 2021 è stata confermata la ripartizione della richiedente e delle figlie al Canton Lucerna, dov'è tutt'ora residente (cfr. atti SEM n. 63/2, 74/1, 75/1). A.e Dando seguito alla richiesta d'informazioni della SEM la Rappresentanza svizzera in Senegal ha trasmesso il suo rapporto il 10 agosto 2020 (cfr. atti SEM n. 83/6, 88/2, 89/2). I risultati del rapporto d'ambasciata sono stati comunicati alle richiedenti il 23 dicembre 2020 con invito a prendere posizione (cfr. atto SEM n. 93/2). A seguito della risposta del 25 gennaio 2021, delle nuove informazioni emerse e dei nuovi mezzi di prova allegati (cfr. atto SEM n. 98/11), la SEM ha formulato una nuova domanda d'indagine all'Ambasciata di Dakar (cfr. atto SEM n. 105/4). I risultati del rapporto d'ambasciata del 19 aprile 2021, completati il 3 maggio 2021, sono stati sottoposti alle interessate il 25 maggio 2021 con la facoltà di esprimersi (cfr. atti SEM n. 106/12, 112/4 e 116/4). Con scritto dell'11 giugno 2021 esse hanno formulato le loro osservazioni in merito, confutando i risultati e ribadendo la totalità delle allegazioni precedenti (cfr. atto SEM n.120/9). B. Con decisione del 25 ottobre 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atti SEM n. 132/11, 133/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo delle interessate, ritenendo che le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo non soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza per il riconoscimento della qualità di rifugiate, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Con ricorso del 24 novembre 2021 (data di entrata: 25 novembre 2021, cfr. timbro di entrata), A._______, B._______, C._______ (insieme, di seguito: insorgenti, ricorrenti, interessate) hanno impugnato dinanzi al TAF la suddetta decisione chiedendone l'annullamento e, in via principale, il rinvio degli atti alla SEM per un chiarimento completo dei fatti e per salvaguardare il diritto al contraddittorio, in via subordinata, il riconoscimento della qualità di rifugiate e la concessione dell'asilo, in via ulteriormente subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. Ai fini processuali, la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale dell'8 marzo 2022, il giudice dell'istruzione ha stabilito che il procedimento si sarebbe svolto in italiano. Ha inoltre accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure di gratuito patrocinio, nominando la MLaw Eliane Schmid quale patrocinatrice d'ufficio (doc. TAF 3). C.c Con risposta del 29 aprile 2022, l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure dell'insorgente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 6). C.d Con replica del 31 maggio 2022 (con allegato un nuovo mezzo di prova [doc. TAF 10]), con duplica del 23 giugno 2022 (doc. TAF 12) e con le successive osservazioni del 27 luglio 2022 (con allegato un nuovo mezzo di prova [doc. TAF 14]) del 12 agosto 2022 (doc. TAF 16) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 10, 12). Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto, qualora rilevanti. C.e Con osservazioni del 2 settembre 2022 le ricorrenti hanno postulato la presa a carico di un accertamento medico volto a valutare il loro stato di salute psichiatrico (doc. TAF 18), richiesta declinata dalla SEM con scritto del 19 settembre 2022 (doc. TAF 20). C.f Con osservazioni del 19 gennaio 2023 e del 24 novembre 2023 le ricorrenti hanno fornito un aggiornamento dello stato di salute, producendo dei referti medici aggiornati (doc. TAF 23, 24). Con osservazioni del 10 gennaio 2024 la SEM si è riconfermata nella propria posizione (doc. TAF 26). C.g Con scritto del 28 febbraio 2024 la MLaw Eliane Schmid ha chiesto al Tribunale di essere sollevata dall'incarico di patrocinatrice d'ufficio ed ha richiesto la nomina della MLaw Natalie Marrer, quale nuova patrocinatrice d'ufficio. Unitamente al suddetto scritto è stata allegata la procura del 28 febbraio 2024 rilasciata in favore della nuova rappresentante (doc. TAF 29). C.h Con decisione incidentale del 5 marzo 2024 è stata comunicata la nuova composizione del collegio giudicante ed è stata nominata la MLaw Natalie Marrer, quale nuova patrocinatrice d'ufficio per il prosieguo della procedura (doc. TAF 30). Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni delle interessate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. La SEM ha maturato tale convinzione, dopo aver fatto svolgere all'ambasciata svizzera in Senegal delle indagini volte a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente 1 durante le due audizioni sui motivi d'asilo. Dal primo rapporto d'ambasciata sono emerse delle incongruenze riguardo alla morte del padre, all'esistenza dei persecutori della ricorrente 1 e dell'orfanotrofio in cui sarebbero stati collocati i figli di primo letto. Circostanze su cui quest'ultima ha preso posizione in modo articolato, inducendo la SEM a richiedere ulteriori accertamenti. Dalla seconda indagine dell'ambasciata, sono emersi ulteriori elementi contrastanti con quanto allegato in precedenza. Innanzitutto che entrambi i genitori della ricorrente 1 sarebbero vivi. In secondo luogo che neppure le ulteriori ricerche hanno permesso di trovare traccia dei famigliari del secondo marito e della denuncia sporta dall'interessata per le mutilazioni genitali perpetrate sulla figlia. Infine, quanto dichiarato sui figli di primo letto non parrebbe essere del tutto aderente alla realtà, compresa la morte del loro padre, K._______, anch'egli trovato ancora in vita. La presa di posizione delle ricorrenti in sede di esercizio del diritto di essere sentite, non ha apportato né elementi concreti, né mezzi di prova atti a smentire le emergenze delle indagini in loco. La SEM è pertanto giunta alla conclusione che la versione dei fatti presentati dalla ricorrente 1 molto verosimilmente non coincida con la realtà dei fatti nel suo luogo d'origine. È stata inoltre constatata una contraddizione su un aspetto centrale riguardante i motivi d'asilo, ossia la data di nascita e l'età in cui la figlia P._______ avrebbe subito le mutilazioni genitali da parte della suocera. Secondo quanto dichiarato nelle audizioni la bambina sarebbe nata il (...) 2012, mentre nel certificato di nascita prodotto dalla stessa ricorrente 1, figura invece come data di nascita il (...) 2013. Alla luce di tale certificato verrebbe quindi confutata l'affermazione secondo cui la bambina sarebbe stata infibulata quando aveva un anno e due mesi (... 2014). La motivazione addotta per giustificare tale discrepanza - ossia che la seconda data corrisponde a quella dell'iscrizione nei registri civili fatta dal padre in un secondo tempo, essendo in precedenza assente - non ha convinto la SEM in quanto la legislazione senegalese è molto precisa e restrittiva riguardo alle informazioni che devono essere contenute nei certificati di nascita. Quest'ulteriore elemento d'inverosimiglianza ha confermato i forti dubbi già riscontrati durante le indagini svolte in Senegal e durante le audizioni riguardo all'intero racconto della ricorrente 1. A fronte di quanto precede, la SEM ha ritenuto poco credibili anche le dichiarazioni riguardo alle pretese minacce che la ricorrente 1 avrebbe ricevuto a causa delle indagini della SEM, poiché verrebbe a cadere la loro ragione d'essere. Appurata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni delle insorgenti, la SEM si è quindi astenuta dall'esaminare se i fatti addotti fossero rilevanti in materia d'asilo, facendo oltretutto notare che il Senegal è considerato un "Safe Country" ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e che nell'evenienza concreta non sussistono indizi sufficienti per confutare tale presunzione. Da ultimo l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo che, dal punto di vista personale e valetudinario, tenuto conto delle possibilità di trattamento presenti nelle immediate vicinanze di H._______, l'esecuzione del rinvio nel Paese d'origine fosse possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel gravame così come nei memoriali successivi, le insorgenti si avvalgono essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo in merito all'esistenza d'irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare nel prossimo considerando (consid. 4). Nel merito, esse criticano il fatto che sebbene la SEM abbia ritenuto verosimili le dichiarazioni della ricorrente 1 su alcuni aspetti, essa abbia poi preso una decisione sull'inverosimiglianza fondandosi esclusivamente sui risultati dell'ambasciata. Esse criticano tuttavia la completezza dei rapporti d'ambasciata che pur fornendo delucidazioni - comunque contestate - riguardo alla cerchia famigliare della ricorrente 1, restano silenti riguardo agli aspetti maggiormente rilevanti ai fini dell'asilo, come le mutilazioni subite dalla figlia P._______. Esse ritengono infatti che quand'anche permanessero dei dubbi riguardo alla data di nascita di quest'ultima, nonostante le spiegazioni da esse fornite al riguardo, ancora non significa che non sussistano i motivi di fuga addotti. Non è infatti ragionevole trarre la conclusione, da una minima differenza temporale fra quanto attestato dal certificato di nascita e quanto dichiarato dalla ricorrente 1, che il suo intero racconto sia inverosimile. Esse contestano inoltre le conclusioni tratte dalla SEM in relazione al fatto che i persecutori della ricorrente 1 non siano stati trovati né a N._______ N1._______ né a N._______ N2._______. A loro modo di vedere ciò si spiega con il fatto che la famiglia del secondo marito, godendo di protezione da parte della comunità del villaggio, ha potuto celarsi agli investigatori mandati dall'ambasciata. Tale circostanza anziché screditare le allegazioni della ricorrente 1, confermerebbe quanto da lei dichiarato in merito alla necessità di allontanarsi dal villaggio temendo per la propria incolumità e quella dei suoi figli. Timore palesatosi nuovamente allorquando essa avrebbe ricevuto telefonate minatorie dal Senegal da chi, disturbato dalle indagini dell'ambasciata, le intimava di fare in modo che gli "estranei" smettessero di fare domande. Esse contestano parimenti che la tempistica con cui è stato comunicato il trasferimento dei figli rimasti in Senegal in un'altra scuola, sia ritenuto dalla SEM un elemento d'inverosimiglianza, in quanto la decisione del cambio di sede è stata presa dalla sorella della ricorrente 1, senza che questa al momento dell'audizione ne fosse a conoscenza. Ritenendo le proprie allegazioni coerenti e convincenti, le insorgenti attirano poi l'attenzione sul fatto che le mutilazioni genitali femminili risultano essere poco diffuse in Senegal per il semplice fatto che il numero di casi non denunciati alle autorità sarebbe molto elevato e le possibilità di ottenere informazioni affidabili riguardo al fenomeno sono scarse o nulle. Per tale motivo, una minaccia concreta e reale nei confronti della ricorrente 1 e delle due figlie permane in caso di rientro in Senegal, a maggior ragione considerato che nonostante la denuncia sporta dopo la mutilazione subita dalla figlia P._______, la polizia non ha fatto nulla per tutelare la ricorrente 1, che pertanto non può affatto contare sulla protezione da parte delle autorità senegalesi. Le insorgenti hanno contestato altresì l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendo la misura inammissibile e non ragionevolmente esigibile. Il rinvio le esporrebbe infatti a delle serie minacce per la propria libertà personale e per la propria integrità fisica poiché si troverebbero costrette a scegliere se tornare a N._______ dalla propria famiglia violenta, retrograda e intenzionata a mutilare le due figlie piccole o vivere altrove nell'indigenza, senza alcuna rete famigliare e sociale di sostegno. Alternative che esse ritengono contrarie all'art. 3 della della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Un ritorno nel proprio Paese pregiudicherebbe inoltre il percorso terapeutico iniziato in Svizzera dalla ricorrente 1 - non essendovi in Senegal delle strutture adeguate - mettendo a rischio il suo stato di salute. 4. 4.1 Le ricorrenti censurano innanzitutto, di non avere contezza del metodo utilizzato nelle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Senegal e pertanto di non potersi esprimere in modo esaustivo e con piena cognizione di causa riguardo alle contraddizioni che sarebbero state riscontrate nei rapporti d'ambasciata che, nonostante le molteplici richieste, non sarebbero stati loro trasmessi neppure in maniera anonimizzata. 4.1.1 Il diritto di essere sentito fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione. Esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. L'art. 26 cpv. 1 PA, che ne concretizza parte delle prerogative nell'ordinamento processuale, prevede la facoltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. Non rientrano in questo decalogo gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2-4.3). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d'ambasciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qualificati quali atti interni. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità, gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendole la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3369/2017 del 22 marzo 2019 consid. 3.4 con rif. cit.). 4.1.2 In specie, occorre dapprima osservare che la mancata trasmissione, da parte dell'autorità inferiore, della documentazione relativa all'indagine svolta dall'Ambasciata svizzera in Senegal - più volte richiesta dalle ricorrenti nel corso della procedura di prima istanza - non è costitutiva di una violazione del loro diritto di essere sentite. Difatti, dall'esame dei documenti in questione, il Tribunale è d'avviso che, viste le informazioni particolarmente sensibili contenute negli stessi e l'interesse pubblico preponderante a mantenere segreti sia l'identità dei referenti che il metodo utilizzato dalle autorità consolari per reperire le informazioni del caso, un diritto di consultazione dei medesimi rapporti, non era giustificato dalle circostanze. Inoltre, appare che i punti essenziali dei rapporti d'Ambasciata siano stati comunicati per iscritto alle ricorrenti in forma riassuntiva (cfr. atti SEM n. 93/2, 116/4), dando loro la possibilità di essere sentite specificatamente in merito agli stessi, possibilità di cui esse hanno fatto largo uso (cfr. atti SEM 98/11, 99/5, 120/9, 121/3, 122/3, 126/7, 127/4). Non risulta, per altro, che nella motivazione della decisione impugnata la SEM abbia fatto uso di elementi dei quali le insorgenti non avrebbero avuto conoscenza e in merito ai quali non sia stato dato loro la possibilità di esprimersi. 4.1.3 Su tali presupposti, nessuna violazione del diritto di essere sentite delle ricorrenti può essere rimproverata all'autorità inferiore (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale E-1195/2019 del 25 marzo 2021 consid. 2.3). 4.2 Le ricorrenti censurano inoltre alla SEM di essere venuta meno al proprio dovere d'istruire il caso, non avendo quest'ultima svolto alcun accertamento serio, completo e concludente riguardo ai motivi d'asilo evocati dalla ricorrente e non trattati nei rapporti d'ambasciata. In particolare in relazione alla questione della nascita, delle mutilazioni e delle circostanze in cui è morta la piccola P._______ che avrebbero potuto essere confermate dal padre di quest'ultima, nonché marito della ricorrente 1, persona nota alla SEM e facilmente reperibile nel nord Italia. 4.2.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-1059/2023 del 7 giugno 2023 consid. 4.4; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191, sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). Il principio inquisitorio non è inoltre illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4). 4.2.2 Nel caso concreto, al fine di verificare i rapporti di parentela, le circostanze descritte e i motivi d'asilo addotti, la SEM ha disposto l'esecuzione di indagini in loco da parte della rappresentanza svizzera in Senegal. Sebbene i risultati di tali indagini non abbiano fatto luce su tutte le vicende narrate dalla ricorrente 1 e su tutte le persone citate, i numerosi elementi d'inverosimiglianza che ne sono scaturiti hanno indotto la SEM a dubitare che quanto narrato aderisse effettivamente alla realtà dei fatti. Per quanto concerne la nascita, la mutilazione e la morte della figlia P._______, questo Tribunale osserva che le indicazioni di cui disponeva la SEM fossero alquanto contradditorie e scarne: vi è anzitutto un certificato di nascita che attesta una data di nascita che non concorda con quella riferita dalla ricorrente 1 (e che contrariamente all'opinione delle ricorrenti non è una differenza di poco conto considerata l'età della bambina), vi è in seguito un'indicazione dell'età in cui la bimba avrebbe subito la mutilazione (un anno e due mesi) che non può concordare con quella della partenza dal Senegal (febbraio 2014), vi è infine l'impossibilità di trovare una traccia qualsiasi della denuncia che la ricorrente 1 avrebbe sporto dopo la mutilazione della figlia. Il che sorprende, considerato che in Senegal la mutilazione genitale femminile, dalle informazioni a disposizione di questa Corte, risulta essere una pratica poco diffusa e penalmente perseguibile. Né durante le audizioni, né successivamente le ricorrenti hanno fornito delle indicazioni più precise e concrete riguardo al posto di polizia in cui sarebbe stata sporta la denuncia, l'identità dei poliziotti con cui essa aveva parlato, o ancora dell'amico poliziotto del padre che sosteneva di non poter fare nulla per proteggerli dalla famiglia del secondo marito e dal capovillaggio. Pur non essendo un mezzo di prova del tutto affidabile, la dichiarazione scritta di una sorella (accompagnata dal documento d'identità) o della cognata che avrebbe aiutato la ricorrente 1 a fuggire dalla camera in cui era stata rinchiusa dai famigliari del marito, avrebbe potuto fornire qualche minimo elemento in più a suffragio di quanto da lei allegato. La rappresentante delle insorgenti non apporta tuttavia né queste né alcun altro elemento di maggiore rilevanza a suffragio della propria tesi, ma per contro, si aspetta che la SEM e questo Tribunale mettano in atto delle misure istruttorie volte a verificare un'ipotesi non del tutto attendibile, alla luce degli svariati elementi di inverosimiglianza emersi durante l'istruttoria (e su cui si ritornerà nel dettaglio nell'esame di merito). Richiesta che, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, si ritiene corretto che la SEM abbia respinto. A mente di questo Tribunale non risulta infatti che l'invito a sentire il marito della ricorrente 1 avrebbe potuto fornire alcun'indicazione utile e rilevante ai fini del presente giudizio - parere per altro condiviso anche da quest'ultima (cfr. verbale 2, D14). Al riguardo si concorda con la SEM nel ritenere che D._______ non sia la persona adatta per confermare la verosimiglianza delle allegazioni della moglie: visto il suo coinvolgimento personale e diretto nei fatti narrati, risulta infatti difficile credere che costui potrebbe esprimersi con considerazioni oggettive. 4.3 4.3.1 Riassumendo, non v'è motivo di annullare i provvedimenti avversati e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dalle ricorrenti nel gravame. 4.3.2 La conclusione formulata in via principale di rinvio degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti, deve essere pertanto respinta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. Nell'evenienza concreta, per il tribunale si tratta innanzitutto di valutare la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1, non soltanto rispetto ai motivi d'asilo invocati, ma pure riguardo alla sua identità, alle sue relazioni famigliari e al contesto in cui essa viveva e da cui essa è dovuta fuggita, in modo da poter apprezzare, in maniera globale, il suo racconto. 6.1 Passando in rassegna gli eventi narrati nelle varie audizioni, è possibile riscontrare in più punti delle indicazioni confuse, discordanti o non del tutto credibili. 6.1.1 I primi dubbi, infatti, sorgono già per quel che concerne l'ultimo domicilio in Senegal della ricorrente 1. Essa ha riferito di essersi trasferita dopo la morte del primo marito a N._______, dove avrebbe vissuto anche dopo aver conosciuto e sposato il secondo marito - pur dovendo allontanare i due figli di primo letto - e fino al momento dell'espatrio nel febbraio 2014 (cfr. verbale 1, D43-46). In occasione del rilevamento dei dati personali del 27 marzo 2019, tuttavia, essa aveva segnalato un indirizzo a H._______, nel quartiere di T._______, come ultimo domicilio e luogo di residenza nel paese d'origine (cfr. atto SEM 19/7, D2.01-2.02, cfr. anche atto SEM n. 1/2). Si tratta dello stesso quartiere dove essa ha riferito, in occasione dell'audizione del 3 marzo 2020, di essere nata e di aver vissuto con la sua famiglia prima della morte del padre (cfr. verbale 2, D43-46) e dove continuerebbe ad abitare la sorella più piccola, U._______ (cfr. verbale 1, D25; verbale 2, D40). A H._______ era inoltre nato ed abitava il suo primo marito, K._______ (cfr. verbale 1, D74-76) nonché i genitori di lui (cfr. verbale 2, D84-86). Sempre a H._______ sono nati e cresciuti e tutt'ora abitano i suoi due figli, L._______ e M._______, avuti da questa prima relazione (cfr. verbale 1, D22, D36-42). Giova altresì precisare che in occasione del rilevamento dei dati, H._______ era stato indicato anche come luogo di nascita e di domicilio del suo secondo marito, D._______ con il quale, sempre a H._______ si era sposata il 24 novembre 2011 (cfr. atto SEM 19/7, D1.14), indicazioni che corrispondono a quelle contenute nella copia del certificato di matrimonio prodotta dall'interessata, dal quale emerge inoltre che entrambi erano domiciliati a T._______ al momento delle nozze (atto SEM n. 78/1). Quest'ultimo, falegname di professione, aveva un atelier proprio a H._______ dove di norma lavorava (cfr. verbale 1, D45). Invitata a indicare da quale località ha lasciato il Senegal, essa ha risposto (apparentemente di getto) "da H._______ sono partita", per poi correggersi immediatamente precisando di essere partita da N._______ e da lì essersi recata a H._______ per prendere il mezzo che l'avrebbe portata via (cfr. verbale 1, D47). 6.1.2 Riguardo agli eventi di N._______, dove la ricorrente 1 si sarebbe trasferita in un non meglio precisato periodo fra il 2009 e il 2010 (cfr. verbale 1, D23, D44, D63), le indicazioni fornite sono estremamente vaghe e contradditorie, prive di elementi che permettono di percepire un concreto e reale vissuto da parte dell'interessata e ad ogni domanda volta ad acquisire maggiori dettagli essa ha fornito risposte evasive. Non è innanzitutto chiara la tempistica del suo trasferimento: in un primo momento essa ha indicato di essersi trasferita sei mesi dopo la morte del primo marito, avvenuta all'incirca nove mesi dopo la nascita di M._______ (... 2009), ossia all'incirca in marzo 2010 (cfr. verbale 1, D22-23); in un secondo momento essa ha asserito di essersi trasferita già nel 2009 (cfr. verbale 1, D44); poi di nuovo nel 2010 (cfr. verbale 1, D63 ab inizio). Nella seconda audizione essa parrebbe lasciar intendere che il trasferimento a N._______, presso la famiglia materna, fosse avvenuto in un non meglio precisato momento dopo la morte del padre, avvenuta sul finire del 2000 (cfr. verbale 2, D71), inseguito precisa nuovamente di essersi trasferita nel 2009, dopo la morte del primo marito (cfr. verbale 2, D94). Risulta inoltre confusa la spiegazione su dove esattamente essa abbia vissuto. Nella prima audizione essa ha riferito di aver raggiunto la madre e le due sorelle, che erano tornate ad abitare nell'appartamento che il padre aveva fatto costruire sopra la casa della famiglia paterna (verbale 1, D22, D44, D63) nella quale vivevano i due fratelli e le due sorelle del padre con le rispettive famiglie (cfr. verbale 1, D51, D63), prima di trasferirsi presso la famiglia del secondo marito. Essendo stato difficile convivere con questi parenti paterni - per via delle loro idee retrograde, delle continue vessazioni e dell'attitudine nei loro confronti che aveva portato nel 2010 alla morte della madre - essa aveva pensato che sposandosi avrebbe potuto vivere meglio, idea rafforzata dalla sorella minore che le avrebbe detto "se ti sposi, potrebbe andare bene anche per noi, potremmo venire a vivere con te" (cfr. verbale 1, D63, D91). Nella seconda audizione, per contro, essa ha riferito di parenti materni di cui in precedenza non era stata fatta menzione (cfr. verbale 2, D63-64) e della casa della famiglia materna dove lei, la madre e le sorelle si sarebbero trasferite dopo essersene andate dalla casa della famiglia paterna a causa dei problemi già menzionati e dove avrebbero vissuto fino alla morte della madre (cfr. verbale 2, D65-71). Contraddicendo quanto detto in precedenza, essa ha poi sostenuto di non aver mai vissuto nella casa paterna, ma di aver raggiunto la madre nella casa della famiglia materna, dopo la morte del primo marito ("non sono andata dalla famiglia di mio padre, ma dalla famiglia di mia madre"); in questa nuova versione dei fatti, le sorelle, che inizialmente stavano dalla famiglia paterna, avrebbero raggiunto lei e la madre solo in un secondo tempo (cfr. verbale 2, D93). Invitata a fare maggiore chiarezza riguardo alle incongruenze con le dichiarazioni rilasciate nella prima audizione, essa ha affermato lapidariamente: "non avete capito quello che ho detto"; asserendo che la madre fosse morta nella casa della famiglia materna e non quella paterna, dopo un anno e non dopo pochi mesi dal suo arrivo (cfr. verbale 1, D63 e verbale 2, D94-96). Oltre alle svariate contraddizioni appena evocate, il racconto relativo alla permanenza a N._______ da parte della ricorrente 1 e delle sorelle appare piuttosto contrario alla logica dell'agire: non si capisce infatti perché quest'ultime, maggiorenni all'epoca dei fatti, dopo l'esperienza negativa vissuta a casa del secondo marito, avrebbero dovuto tornare a vivere nella casa della famiglia paterna (o materna, se si tiene conto quanto indicato nella seconda audizione), dove apparentemente stavano così male, piuttosto che ritornare direttamente a H._______, come poi fatto da U._______, o lasciare il paese, come poi fatto da V._______ (cfr. verbale 1, D25-27). Neppure appare logica la permanenza della ricorrente 1 a casa della famiglia del secondo marito a N._______, ritenuto il brutto rapporto con la madre di quest'ultimo e considerato che quest'ultimo aveva il proprio atelier H._______, dove viveva nel corso della settimana. Molto più ragionevole sarebbe infatti stato un ricongiungimento con il marito nella città dove era nata, cresciuta, dove si erano sposati e soprattutto dove non erano così forti le asserite pratiche tradizionali che minacciavano la figlia. Pratiche a cui il marito avendo scelto di patteggiare per lei e non per la madre, non risulta fosse particolarmente attaccato (cfr. verbale 1, D63 in fine). Non da ultimo, a H._______ essa avrebbe potuto ricongiungersi con i figli di primo letto, affidati alla nonna paterna nel 2011, dato che la famiglia del secondo marito non li voleva. 6.1.3 Appare inoltre poco plausibile che la ricorrente 1 e il marito, che dopo gli eventi di N._______ dovevano occuparsi di una figlia gravemente mutilata, abbiano deciso di espatriare immediatamente, affrontando un lungo e difficile viaggio attraverso il Mali e l'Algeria, senza prima far curare la bambina in un ospedale senegalese, in luoghi più urbani come H._______ o Dakar. 6.1.4 Le indicazioni della ricorrente 1 sono altresì confuse e poco lineari per quanto concerne il fratello minore. Inizialmente essa ha riferito che dopo la morte del padre - dunque nel 2000 stando alle sue stesse dichiarazioni - egli era stato mandato una struttura di nome "(...)" ad imparare il Corano, facendo regolare visita a lei e alla madre (cfr. verbale 1, D32-34). Dopo la sua partenza anche il fratello avrebbe lasciato il Senegal, poiché "non c'era più nessuno lì" (cfr. verbale 1, D35). In seguito essa ha asserito che "lui era già andato via prima di me dal Senegal, io sono stata l'ultima ad andare via dal Senegal" (cfr. verbale 2, D37). Confrontata con l'incongruenza rispetto a quanto dichiarato nel primo verbale, essa si è corretta dicendo che lui era andato via di casa per andare nella scuola a studiare religione e che a lasciare il paese fosse stata prima lei (cfr. verbale 2, D91), contraddicendosi tuttavia nuovamente nel sostenere che il fratello fosse andato via di casa dopo la morte della madre (cfr. verbale 2, D92). Ora, sebbene la storia del fratello non sia rilevante ai fini dei motivi d'asilo delle insorgenti, le incongruenze appena evocate, su circostanze piuttosto banali come queste, costituiscono un ulteriore elemento d'inverosimiglianza nelle allegazioni della ricorrente 1. 6.1.5 Non convince infine l'intenzione maturata in Italia dal secondo marito - che avrebbe compromesso il rapporto con la ricorrente 1 e l'avrebbe indotta a venire in Svizzera - di rimandare la figlia in Senegal dalla propria famiglia. Appare poco plausibile e coerente con lo svolgimento dei fatti descritti che il marito dopo aver sostenuto la moglie, voltato le spalle alla propria famiglia, colpevole della mutilazione della figlia, liquidato la propria attività e lasciato il Paese, per incamminarsi in un difficile e doloroso viaggio attraverso il nord Africa e una vita di precariato in Europa, decida di rimandare la figlia in Patria, proprio dalla famiglia da cui erano fuggiti. 6.1.6 In sintesi, alla luce di quanto evocato riguardo agli eventi che hanno preceduto l'espatrio, sembrerebbe che la ricorrente fosse particolarmente legata a H._______, dove essa ha riferito di aver trascorso un'infanzia spensierata (cfr. verbale 1, D22), dove parrebbero essersi svolti gli eventi personali di maggior rilievo e dove ha abitato o abita ogni persona che per lei abbia contato. Non è pertanto comprensibile il motivo per cui, dopo gli eventi di N._______ essa non sia tornata insieme al marito e alla figlia proprio a H._______, in un luogo con una mentalità più urbana e aperta, non legata alle tradizioni da cui stavano fuggendo, in cui entrambi erano nati ed avevano vissuto, dove avevano una minima rete sociale e dove tutto sommato la famiglia avrebbe avuto di che mantenersi, grazie all'atelier di D._______, vivendo nell'abitazione dove egli abitava durante la settimana (cfr. verbale 1, D45, D63). Tantopiù che il capovillaggio di N._______ gli aveva intimato di lasciare il villaggio, non il Paese (cfr. verbale D63, D102). A fronte di quanto precede, l'asserto secondo cui essi abbiano dovuto espatriare poiché non avevano altro posto dove stare (cfr. verbale 1, D97), poiché in Senegal non sarebbe possibile installarsi in un "nuovo posto" senza che qualcuno li introducesse e li aiutasse a integrarsi (cfr. verbale 1, D98) non è semplicemente plausibile. Neppure l'asserita paura di "stare vicino" ai propri persecutori (cfr. verbale 1, D98), in assenza di elementi più concreti (non essendo stato riferito di minacce o di tentativi di contatto dopo la loro partenza) e considerato che la sorella minore a H._______ ci era tornata a vivere, appare molto più verosimile. 6.2 Le circostanze appena evocate sono già di per sé bastanti per sollevare dei concreti dubbi circa l'attendibilità delle allegazioni della ricorrente. A mente di questo Tribunale è pertanto a giusto titolo che la SEM ha commissionato all'Ambasciata svizzera in Senegal l'esecuzione di indagini riguardo alle persone menzionate, ai luoghi e ad alcune vicende narrate, allo scopo di determinarsi sulla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente 1. 6.3 6.3.1 Dal rapporto d'ambasciata del 10 agosto 2020, riassunto dalla SEM con scritto del 23 dicembre 2020 (cfr. atti SEM n. 88/2, 93/2), è emerso che:
- ai servizi di polizia di H._______ non era noto alcun ufficiale di polizia di nome J._______ deceduto a H._______ e che la sola persona con questo nome da essi conosciuto, era ancora viva e prestava servizio presso il commissariato di W._______ dopo aver servito a H._______ come commissario;
- ai notabili e ai delegati del capovillaggio di N._______ N1._______ non era nota alcuna persona di nome S._______ né il marito X._______;
- la chiesa di R._______, quartiere di H._______, non ha mai gestito un orfanotrofio mentre la signora Y._______ respinge categoricamente di aver mai gestito un orfanotrofio né a H._______, né altrove, benché essa diriga una scuola materna a R._______. 6.3.2 Facendo valere il proprio diritto di essere sentite con scritto del 25 gennaio 2021 le ricorrenti hanno ipotizzato che la mancanza di riscontri riguardanti J._______ presso la polizia era probabilmente dovuto al troppo tempo trascorso dal suo decesso, invitando la SEM ha svolgere ulteriori accertamenti sulla base delle nuove informazioni fornite, segnatamente la data di nascita, il numero di matricola, gli anni in cui ha prestato servizio. Allo stesso modo esse hanno invitato a svolgere ulteriori accertamenti riguardo ai famigliari del secondo marito, spiegando di non sapere se costoro vivessero ancora a N._______ N1._______, dove stavano all'epoca dei fatti, o se forse si fossero trasferiti a N._______ N2._______, dove talvolta soggiornava D._______. Esse hanno ad ogni modo tenuto a precisare che la gente non avrebbe risposto a delle domande di sconosciuti. Infine, per quanto riguarda il luogo in cui era stato sostenuto fossero collocati i figli di primo letto, le ricorrenti hanno precisato che essi erano stati ospitati da una donna anziana che viveva vicino alla chiesa in questione. I bambini tuttavia non si trovavano più nel luogo indicato nelle audizioni poiché la donna si era ammalata e non era più in grado di occuparsene. Dato che si trattava di una chiesa cattolica e la ricorrente 1 e la sua famiglia erano musulmani, i bambini non potevano più essere ospitati lì, ragione per cui da aprile 2020 erano stati internati in un'altra struttura scolastica a H._______, come attesta il certificato d'iscrizione l'istituto "O._______". Le ricorrenti hanno inoltre prodotto il certificato di nascita della figlia P._______, rilasciato l'8 gennaio 2021 dallo Stato civile della città di H._______ (cfr. atto SEM n. 98/11). Invitata a fornire ulteriori dettagli, con scritto del 18 febbraio 2021 le ricorrenti hanno riferito che i bambini si trovano nel suddetto centro sette giorni su sette, senza possibilità di andare altrove nel fine settimana. Il costo del centro è di circa 150 franchi al mese, che la ricorrente 1 versa alla sorella, che lavora come domestica a H._______, che poi si occupa di pagare l'istituto. Riguardo al certificato di nascita di P._______, in ossequio al loro obbligo di collaborazione, le ricorrenti hanno sostenuto di aver incaricato D._______ di procurarselo, non sapendo tuttavia indicare presso quale ufficio e a che indirizzo. Esse hanno infine spiegato che N._______ è suddivisa per gruppi etnici, che la sua famiglia era N1._______, mentre quella del secondo marito è N2._______, ragione per cui occorre cercarla nel giusto quartiere di N._______ (cfr. atto SEM n. 99/5). 6.4 6.4.1 Dal rapporto d'ambasciata del 19 aprile 2021, completato il 3 maggio 2021 e riassunto dalla SEM con scritto del 25 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 106/12, 112/4, 116/4), è emerso che:
- Entrambi i genitori della ricorrente 1, J._______, poliziotto in pensione e I._______, sono vivi ed abitano all'indirizzo da lei indicato e dove anch'essa ha affermato di aver vissuto in gioventù: T._______, (...), H._______. La persona di fiducia dell'ambasciata è stata accompagnata il 2 aprile 2021 al suddetto indirizzo, dove le era stato detto che avrebbe trovato le suddette persone. Infatti ha potuto intrattenersi con la madre dell'interessata che ha confermato diverse informazioni che la ricorrente 1 aveva fornito alla SEM in occasione delle due audizioni: l'identità del marito J._______, che avendo più mogli, di cui una a Dakar, è solo saltuariamente a casa (ma che era stato a farle visita appena due giorni prima) e l'identità delle due sorelle, U._______ e V._______ e il fatto che quest'ultima avesse vissuto per un periodo in Mauritania, prima di tornare a vivere lì, nella casa di famiglia. Mentre avveniva questa conversazione all'interno della stanza di I._______, degli altri membri della famiglia hanno preso a chiamarla con insistenza dall'esterno, fino a che uno di loro è entrato chiedendole di seguirlo. In sua assenza la persona di fiducia dell'ambasciata ha chiesto a uno dei bambini presenti come si chiamasse la persona raffigurata nella foto appesa in camera e gli è stato che si trattava di sua nonna I._______. Al rientro nella stanza, quest'ultima ha rettificato interamente quanto detto precedentemente, affermando di aver fatto confusione e che J._______ in verità era deceduto e che lei era solo un'omonima della sig.ra I._______, anche lei deceduta.
- K._______, primo marito della ricorrente 1, così come sua madre Q._______, risultano essere vivi e continuano a risiedere all'indirizzo indicato. Dalle indagini svolte, non è nota nessun'altra persona di nome Q._______ morta nel 2018 a H._______. In occasione dell'incontro del 2 aprile 2021, Q._______ ha confermato alla persona di fiducia dell'ambasciata di essersi presa a carico per un certo periodo dei figli della ricorrente 1 all'età di 4-5 anni prima che questi fossero separati. Da allora del figlio maschio è stato preso a carico dal padre ed è stato iscritto a una scuola religiosa (che tuttavia non corrisponde a quella indicata dalla ricorrente 1). Il 10 aprile 2021 la persona di fiducia dell'ambasciata ha incontrato K._______ che ha confermato di essere nato il (...) 1983 (stesso anno riferito dalla ricorrente 1).
- È stata confermata l'iscrizione presso il gruppo scolastico "O._______" dei due figli della ricorrente 1 e in occasione della visita del 2 aprile 2021 presso gli uffici del direttore dell'istituto è stato riferito che talvolta i bambini vanno a visitare la nonna I._______, nata (...) e la zia U._______ che si era occupata della loro iscrizione. Insieme al direttore la persona di fiducia dell'ambasciata ha potuto vedere e parlare con la figlia, L._______, ma non con il fratello al quale il direttore non ha più fatto accenno. Sebbene quest'ultimo fosse stato identificato nel documento d'iscrizione alla scuola come M._______, nel certificato di nascita trasmesso dal direttore alcuni giorni dopo, figura come M._______ (cfr. atto SEM 113/1), nome che corrisponde a quello del figlio dall'ex marito K._______.
- Non vi è alcuna traccia della denuncia nei confronti di S._______ per pratica di mutilazione genitale condotta sulla nipote P._______. Le indagini condotte l'8 aprile 2021 presso il commissariato di polizia di Z._______, così come nel commissariato centrale di Z._______ e nella gendarmeria di N._______ e di Z._______, non hanno dato alcun esito positivo.
- Presso il villaggio di N._______ N2._______ è noto un solo X._______, morto quattro anni prima, che tuttavia non aveva né un figlio chiamato D._______, né una moglie chiamata S._______. Nessuno con questo nome è conosciuto dai notabili del villaggio, che hanno tenuto a precisare alla persona di fiducia dell'ambasciata durante l'incontro dell'8 aprile 2021 che in nessuno dei villaggi N2._______ è tradizione praticare la mutilazione genetica sulle fanciulle e che in ogni caso, se una tale pratica fosse stata eseguita, essi ne sarebbero venuti certamente a conoscenza. 6.4.2 Nelle osservazioni dell'11 giugno 2021 le insorgenti hanno sostanzialmente fatto valere che non è possibile dare valore alle indicazioni di terze persone tantopiù se non si ha certezza della loro identità, dato che nessuna risulta essersi identificata mediante un documento. Esse hanno quindi sostenuto che la signora identificata dalla persona di fiducia dell'ambasciata come la madre della ricorrente 1 sarebbe probabilmente un'omonima di sua madre, conoscente della famiglia, che viveva nello stesso quartiere e che avrebbe finto di essere lei pensando di poter ottenere dei vantaggi. A dimostrazione di tale asserto esse hanno prodotto la fotocopia del certificato di nascita di questa signora. Secondo le ricorrenti non è possibile prendere posizione sull'assenza di riscontri anche a N._______ N2._______ della famiglia del secondo marito, poiché non è noto quali fonti siano state usate e quali sforzi siano stati effettivamente fatti per trovarli. Verosimilmente le persone in oggetto, ovvero i persecutori della ricorrente 1, non avrebbero interesse a essere reperiti e per questo sarebbe difficile trovarli. Esse hanno quindi contestato che la donna incontrata dalla persona di fiducia dell'ambasciata fosse effettivamente Q._______, non essendoci modo di accertarlo; tantopiù che il figlio di quest'ultima, K._______, avrebbe un figlio che ha frequentato una scuola diversa da quella del figlio della ricorrente 1. Riguardo a quest'ultimo le ricorrenti affermano che il nome corretto, registrato ufficialmente, è effettivamente quello riportato sul certificato di nascita. Tuttavia, la ricorrente 1 lo chiama sempre M._______, in memoria di suo nonno. Per il resto le informazioni fornite dalla ricorrente 1 sono identiche a quelle riportate nel certificato di nascita. Esse pertanto contestano di aver falsificato l'identità del figlio, così come di aver violato il proprio dovere di cooperazione. Riguardo alla denuncia nei confronti di S._______, le insorgenti ritengono che il mancato ritrovamento della stessa ancora non dimostra che non sia stata concretamente fatta dalla ricorrente 1, tantopiù che esse non hanno modo di sapere presso quale commissariato si sia rivolta la persona di fiducia dell'ambasciata. Quanto alla bassa incidenza di mutilazioni genitali fra la popolazione N2._______, esse ritengono che ciò si spieghi soltanto con il fatto che tali pratiche vengono svolte in clandestinità e non vengono successivamente denunciate. Invitate infine a spiegare il motivo per cui il certificato di nascita di P._______ riporta una data differente da quella dichiarata dalla ricorrente 1, esse hanno spiegato che la registrazione è quella della notifica della nascita, avvenuta soltanto sei mesi più tardi, visto che il padre della bimba era lontano per lavoro al momento della nascita e non quella della nascita stessa. A dimostrazione che quanto indicato nelle audizioni corrisponde al vero, le ricorrenti hanno quindi prodotto una conferma da parte dell'ospedale in cui è avvenuto il parto (cfr. atto SEM n. 120/9). 6.5 6.5.1 Orbene, il Tribunale non ritiene vi siano degli indizi preponderanti che facciano dubitare dell'attendibilità dei risultati dei rapporti dell'Ambasciata svizzera a Dakar, in quanto le osservazioni e le conclusioni in essi contenute sono fondate su degli elementi concreti e circostanziati, al contrario di quanto allegato dalle insorgenti. La persona di fiducia dell'ambasciata ha riferito di aver svolto le proprie indagini in diverse località e presso le persone indicate nel documento d'incarico fornito dall'Ambasciata svizzera. Essa ha quindi consultato i responsabili dei quartieri o i capi villaggio che svolgono un ruolo importante in Senegal per l'identificazione e la localizzazione degli abitanti dei quartieri di H._______ e Z._______, di N._______ N2._______ e di N._______ N1._______. Le ricerche sono state effettuate anche presso il Centre d'Etat Civil Principal di H._______, la polizia e la gendarmeria di Z._______. Il Ministro degli Affari Esteri è stato altresì contattato in merito alla possibile morte della figlia della richiedente 1 in Libia. Le indagini sono state inoltre condotte con la debita attenzione facendo in modo di non divulgare informazioni sulla ricorrente 1 alle persone interrogate e nei luoghi in cui quest'ultima afferma di aver avuto dei problemi in Senegal. Tali rapporti sono pertanto degli strumenti idonei per valutare la verosimiglianza delle allegazioni delle ricorrenti. 6.5.2 Occorre riconoscere che gli elementi emersi dalle indagini dell'ambasciata minano ancor più la credibilità del racconto delle insorgenti e ciò su svariati punti (oltre a quelli già evocati al considerando 6.1). 6.5.2.1 Al pari della SEM si ritiene alquanto improbabile che nel medesimo quartiere di H._______ in cui ha vissuto la famiglia della ricorrente 1 vivesse una donna omonima di sua madre, che fosse talmente in confidenza con quest'ultima da avere delle informazioni accurata sui rispettivi membri della sua famiglia. Risulta inoltre alquanto improbabile, se davvero la madre fosse morta nel 2010, che tale persona avesse informazioni riguardo ad eventi accaduti posteriormente a tale data. Va inoltre rilevato che la persona di fiducia dell'ambasciata è stata indirizzata verso la casa della madre della ricorrente 1 da una persona ben informata dei fatti. Le circostanze in cui l'incontro è avvenuto - in particolare la conferma di alcune informazioni subito ritrattate dopo essere stata richiamata all'ordine da alcuni parenti fuori dalla porta - sono inoltre indizi piuttosto consistenti a favore del fatto che questa donna fosse effettivamente la madre della ricorrente 1. 6.5.2.2 Si concorda inoltre con la SEM sul fatto che la persona emersa dai rapporti d'ambasciata come il padre della ricorrente 1, non è soltanto un suo omonimo. È infatti stato trovato un poliziotto in pensione che porta il nome e il cognome del padre della ricorrente 1, che visita regolarmente una signora che porta lo stesso nome e cognome della madre della ricorrente 1, che abita all'indirizzo indicato da quest'ultima come ultimo luogo di soggiorno dei suoi genitori a H._______ e che è poligamo. I tratti in comune sono troppi, per poter prendere in considerazione la tesi di una coincidenza o di un'omonimia. 6.5.2.3 Le ricorrenti non possono essere seguite quando affermano che non si può dare valore alle dichiarazioni di terze persone la cui identità non è stata neppure verificata. Da un lato, ciò appare al limite del pretestuoso, considerato che la stessa ricorrente 1 non si è identificata mediante un documento di identità valido. Dall'altro, essa stessa ha ammesso che la persona di fiducia dell'ambasciata sia entrata in contattato alcune persone a lei note, come ad esempio la sorella minore e il direttore dell'istituto "O._______" (si cfr. osservazioni dell'11 giugno 2021 [atto SEM 120/9]). Ritenuto che la persona di fiducia dell'ambasciata si è fondata sulle informazioni e i nominativi forniti dall'interessata per rintracciare i famigliari e le persone che potessero fornire indicazioni utili, pare quindi plausibile che oltre alla sorella e al direttore, un contatto vi sia stato anche con altre di queste persone. Ammettere che solo le persone che hanno confermato le allegazioni delle ricorrenti siano state contattate, appare un po' una forzatura. 6.5.2.4 Un po' troppo comoda risulta pure la tesi secondo cui i persecutori della ricorrente 1 non sarebbero stati trovati in quanto si nascondono e sono protetti. Tale tesi, si rammenta, era stata esposta dopo che anche le ricerche condotte a N._______ N2._______ - così come quelle a N._______ N1._______, che era il luogo di domicilio inizialmente indicato in entrambe le audizioni dalla ricorrente 1 - sono risultate infruttuose. Al riguardo, si rileva che la persona di fiducia dell'ambasciata ha chiarito di essersi mossa con cautela, chiedendo a persone ben informate dei fatti se queste persone le generalità erano state fornite dalla ricorrente 1, avessero mai vissuto a N._______ N1._______ e N._______ N2._______. In entrambi i casi, non vi è stato alcun riscontro, così come neppure è risultato essere noto il secondo marito della ricorrente 1. Giova rilevare che dal certificato di matrimonio, quest'ultimo risulta essere nato e domiciliato a H._______, circostanza che induce a chiedersi se il mancato riscontro a N._______ sia da ricondurre non tanto al preteso comportamento schivo e prudente dei suoi genitori, quanto piuttosto al fatto che anch'essi risiedono a H._______. Sia quel che sia, un elemento centrale alla base dei motivi d'asilo addotti, ossia l'esistenza dei persecutori della ricorrente 1 nel villaggio di N._______ in cui ancora sussisterebbe una mentalità retrograda e ancorata a vecchie tradizioni, non risulta essere stato appurato, nonostante le approfondite ricerche effettuate in loco. 6.5.2.5 Poco convincenti sono infine le giustificazioni relative al nome del figlio che sul certificato di nascita (M._______) differisce rispetto a quello dichiarato dalla ricorrente (M._______), che neppure è del tutto uguale rispetto a quello figurante sulla conferma d'iscrizione all'istituto "O._______" (M._______). Ora, a ben vedere tutta la vicenda legata ai figli di primo letto, appare piuttosto opaca. In un primo momento la ricorrente 1 aveva indicato che, dopo la pretesa morte della nonna nel 2018, essi fossero stati collocati dalle autorità in un orfanotrofio gestito da una chiesa di H._______ e diretto da Y._______; struttura alla quale essa continuava a mandare regolarmente un compenso per il vitto/alloggio e per evitare che essi finissero in affidamento (cfr. verbale 1, D40-41). Dopo il primo rapporto d'ambasciata, dal quale è emerso che la chiesa di H._______ non gestisce un orfanotrofio e che Y._______ dirigeva una scuola dell'infanzia, le ricorrenti hanno sostenuto che i bimbi fossero stati affidati a una donna anziana che se n'è occupata fino ad aprile 2020 momento in cui essi sono stati iscritti dalla sorella U._______ presso l'istituto "O._______". Tale versione non convince del tutto, considerato che quando a marzo 2020 la ricorrente 1 è stata sentita nell'ambito della seconda audizione non ne ha fatto alcuna menzione, ma anzi continuava a sostenere che i figli stessero in un orfanotrofio della chiesa di H._______ di cui lei pagava la retta. Pare strano che se vi fossero difficoltà a tenere i due bambini presso la chiesa di H._______, in ragione della loro confessione, la ricorrente 1 non ne fosse già a conoscenza al momento dell'audizione, come pare strano che la sorella non le abbia detto nulla riguardo all'imminente trasferimento. Le ricorrenti hanno poi sostenuto che i bambini fossero in internato presso l'istituto "O._______" sette giorni su sette, tuttavia quando la persona di fiducia dell'ambasciata ha parlato con il direttore del suddetto istituto, così come con la bambina L._______ è emerso che con una certa regolarità nel fine settimana quest'ultima si recava in visita dalla zia U._______ o dalla nonna materna, I._______, la cui esistenza in vita è così stata un'altra volta confermata. 6.5.3 In esito alle indagini condotte, appare quindi altamente verosimile che la ricorrente abbia fornito delle informazioni inesatte riguardo ai membri della sua famiglia, dal momento che i suoi genitori sono ancora in vita e quantomeno la madre tutt'ora residente a H._______, così come in vita risultano essere anche il primo marito, K._______ e la madre di quest'ultimo, Q._______, che tutt'ora vive all'indirizzo indicato di H._______. Inesatte risultano pure essere le informazioni relative ai figli rimasti in Senegal e incerta l'identità di chi se ne fa carico. Dei seri dubbi permangono inoltre sull'esistenza dei persecutori della ricorrente 1, di cui non è stata trovata alcuna traccia né a N._______ N1._______, né a N._______ N2._______, così come dell'esistenza di una denuncia sporta dalla ricorrente 1 contro la suocera. Tale circostanza, oltre a minare seriamente la credibilità delle allegazioni delle interessate, configura altresì una violazione dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti alla base della sua domanda d'asilo e un ostacolo al lavoro della SEM. 6.6 In aggiunta a quanto appena esposto, non si può non convenire con la SEM che un ulteriore elemento di inverosimiglianza risulta dal certificato di nascita della figlia P._______ prodotto dalle stesse interessate. Dal mezzo di prova emerge inequivocabilmente una data di nascita differente rispetto a quella in precedenza dichiarata dalla ricorrente 1 e alla quale essa si è attenuta anche nel seguito versando agli atti un certificato dell'ospedale di H._______ dove sarebbe nata P._______ (allegato all'atto SEM n. 120/9, successivamente ritrasmesso unitamente all'atto SEM n. 127/4). Tale certificato, tuttavia, non permette di dimostrare alcunché, da un lato perché essendo prodotto in copia non è possibile accertarne l'attendibilità, dall'altro perché è talmente sfocato da non permettere la lettura di buona parte del contenuto, fra cui la data di nascita iscritta, il timbro e la firma dell'estensore del documento e la data in cui è stato allestito. Neppure convince la spiegazione fornita dalle ricorrenti una volta confrontate con tale incongruenza, poiché non conforme alla legislazione senegalese in materia di atti dello stato civile. Secondo l'art. 51 del Code de la famille sénégalais (cfr. https://justice.sec.gouv.sn/wp-content/uploads/2021/01/CODE-DE-LA-FAMILLE.pdf), infatti, la nascita deve essere dichiarata all'ufficio di stato civile entro un mese (par. 1) e la dichiarazione può emanare sia dal padre che dalla madre (par. 2); se costoro non fanno la dichiarazione, sono tenuti a farla in loro vece i capi villaggio o i delegati di quartiere (par, 3); nel caso non si proceda alla registrazione entro il suddetto termine, sull'atto di nascita deve essere menzionata la dicitura "dichiarazione tardiva" (par. 4). Pertanto, in caso di assenza del marito, la ricorrente 1 era legittimata a annunciare la figlia allo stato civile, in caso di sua omissione tale compito sarebbe toccato a una delle persone menzionate sopra e qualora tale annuncio non fosse stato fatto nel termine perentorio, il certificato avrebbe dovuto menzionarlo. Menzione che nel caso concreto non sussiste. La conseguenza di tale incongruenza non è così irrilevante, come lasciano intendere le ricorrenti nel loro gravame, poiché la data di nascita determina il momento in cui la bambina ha subito le mutilazioni genitali, che la madre aveva dichiarato essere avvenute allorquando essa aveva un anno e due mesi (cfr. verbale 1, D63). Tale momento è rilevante perché coincide (con alcuni giorni di scarto) con quello in cui la ricorrente 1 ha lasciato il Senegal. Essa aveva indicato di essere espatriata a febbraio 2014, che effettivamente coincide è un anno e due mesi dopo la data di nascita dichiarata (... 2012). Se però si considera la data iscritta nel certificato di nascita (... 2013), questo sposterebbe il momento dell'insorgere dei motivi d'asilo e dell'espatrio ad agosto 2014. In qualsiasi modo la si veda, le allegazioni rilasciate sono imprecise e lasciano adito a dei dubbi sulla loro attendibilità. 6.7 In sintesi, dall'attenta analisi di tutta la documentazione presente all'incarto, il Tribunale ritiene al pari della SEM che non soltanto le ricorrenti abbiano reso delle allegazioni inverosimili circa l'identità della ricorrente 1 del suo vissuto e delle sue relazioni famigliari, ma che abbiano tentato di trarre in inganno le autorità competenti in materia d'asilo. Di conseguenza, anche la credibilità personale delle insorgenti ne risulta fortemente minata, ciò che ha degli effetti negativi pure sulla valutazione della verosimiglianza dei loro asserti, sia in merito ai motivi d'asilo fatti da loro valere che riguardo agli ostacoli all'esecuzione del loro allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-768/2019 del 1° marzo 2022 consid. 6.2.1). Ne discende che le insorgenti non sono riuscite a provare o per lo meno a rendere verosimile il racconto della ricorrente 1 - in particolare gli eventi che hanno preceduto l'espatrio - malgrado l'onere della prova che a loro incombeva in materia. 7. 7.1 Alla luce di quanto precede, le allegazioni non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi ragione per cui è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha esaminato quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 A titolo abbondanziale, e per buona pace delle ricorrenti, si rileva altresì che, anche se le loro allegazioni venissero ritenute verosimili, non sarebbero comunque rilevanti ai sensi dell'asilo. 7.2.1 Riguardo alle vicende accadute a N._______ e che hanno indotto la ricorrente 1 ad abbandonare il Paese, a prescindere dal fatto di sapere se essa possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che le asserite vessazioni e alle minacce ricevute dagli zii paterni e materni, nonché dalla famiglia del secondo marito e dal capovillaggio di N._______, che per motivi diversi nutrono animosità nei confronti della ricorrente 1 non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Pur essendo legate alla mancata osservanza della pratica della mutilazione genitale - "tradizione" che a dire delle ricorrenti è molto radicata nel villaggio di N._______, ma che secondo i dati raccolti dalla SEM ha un'incidenza estremamente esigua fra la popolazione N2._______ (tra lo 0 e il 2%) ed è per altro scoraggiata e perseguita dalle autorità locali - le suddette minacce sono da ricondurre alle conseguenze di una vertenza privata nel quadro di una diatriba famigliare, ma neppure risultano più attuali, dal momento che la ricorrente 1, dopo l'espatrio nel 2014 ha asserito di non aver avuto più alcun contatto con la famiglia paterna, quella materna e neppure con quella del secondo marito, senza che da ciò gli derivassero particolari problemi. Ne consegue che tali eventi, non assurgono a motivi rilevanti in materia di asilo, dovendosi semmai inquadrare in un conflitto personale e famigliare dal quale l'interessata avrebbe potuto sottrarsi - come ha effettivamente fatto - trasferendosi altrove all'interno del Paese. 7.2.2 Pur non volendo in alcun modo minimizzare gli eventi traumatici vis-suti dalla ricorrente 1 nel corso del viaggio che l'ha condotta fino in Svizzera - con particolare riferimento alle violenze sessuali subite in Libia e in Italia - essi non risultano essere pertinenti in materia d'asilo. Tali fatti si sono infatti svolti dopo la partenza della ricorrente 1 dal Senegal e non sono connessi in alcun modo al suo Paese d'origine. 7.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame le ricorrenti avversano anche tale assunto. 10. 10.1 Ora, siccome le ricorrenti sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 10.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Senegal è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Le interessate neppure possono fondarsi, come tentano di fare, sull'art. 2 della Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (RS 0.108), dal momento che si tratta di una norma programmatica all'attenzione del legislatore nazionale. Ciò posto, le interessate non hanno affatto dimostrato che il loro rimpatrio le esporrebbe a gravi forme di discriminazione o di violenza a causa della loro condizione femminile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.3 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se le insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Senegal, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. 10.3.2 Innanzitutto si osserva che il Senegal è stato designato come Stato di origine sicura (cfr. lista "Safe Countries" ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. 10.3.3 La ricorrente 1, d'altro canto, neppure può prevalersi di motivi ostativi individuali. 10.3.3.1 È una donna di 40 anni, nata e cresciuta a H._______ dove risulta abbia vissuto da ultimo prima di espatriare (cfr. atto SEM n. 19/7, D1.07, D2). Essa ha affermato di aver svolto una formazione come contabile e di agente commerciale fra i 18 e i 22 anni, formazione che le ha permesso di lavorare per un certo periodo dopo il 2011 come rappresentante di un'agenzia di microcredito (cfr. verbale 1, D22, D54) ed oltre al wolof, lingua madre, parla anche francese e un po' d'italiano (cfr. atto SEM n. 19/7, D1.17). In patria essa ha affermato di avere ancora due figli di primo letto di 17 e 15 anni, oltre che la sorella più piccola. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dall'ambasciata svizzera la sua rete famigliare sarebbe ancora più estesa, vivendo ancora a H._______ la madre, il padre, la sorella più grande rientrata dalla Mauritania, il primo marito e la madre del primo marito. È quindi prevedibile che essa torni ad abitare a H._______, dove dispone di una rete famigliare e sociale e dove potrebbe trovare i presupposti positivi per un reinserimento, conto tenuto dello sforzo che è lecito attendersi da lei per superare le difficoltà iniziali di trovare un alloggio e un lavoro che garantisca a lei e alle figlie un livello di vita minimo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.3.3.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Dagli atti di causa emerge che in un primo momento la ricorrente 1 non avesse voluto seguire alcuna terapia di supporto psicologico dopo che le era stato diagnosticato uno stato post-traumatico (cfr. atto SEM n. 50/2). Nel rapporto psichiatrico del 6 agosto 2019, consecutivo alla prima visita specialistica, alla ricorrente 1 è stata diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità (ICD-F33.1), per la quale la dott.ssa AA._______ ha prescritto un trattamento farmacologico limitato in ragione dello stato di gravidanza; è stato inoltre sottolineato che il rientro nel proprio paese avrebbe potuto cagionare un peggioramento dello stato clinico (cfr. atto SEM n. 53/3, 57/6). Nel rapporto psichiatrico del 19 febbraio 2021, il dott. BB._______ e la psicologa CC._______, hanno posto la diagnosi di disturbo post traumatico da stress (ICD-F43.1) prescrivendo un regolare trattamento psicoterapeutico focalizzato alla stabilizzazione della paziente con adeguamento dei farmaci precedentemente prescritti (cfr. atto SEM n. 130/7). Nei rapporti psichiatrici del 19 gennaio 2023 e del 21 novembre 2023, la dott.ssa DD._______ ha delineato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10 F43.1) e un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-F32.2) per i quali ha prescritto un trattamento farmacologico e la continuazione del supporto psicoterapeutico grazie al quale la ricorrente 1 dispone di risorse e capacità di recupero nonostante l'enorme stress psicosociale (cfr. allegati al doc. TAF 23 e 24). Non essendovi agli atti nuovi referti attestanti una differente situazione valetudinaria, si può pertanto presumere che il suo stato mentale non sia peggiorato nel frattempo. Tenuto conto di quanto precede, da un esame accurato degli atti medici all'incarto, le affezioni di cui soffre attualmente la ricorrente 1, pur non volendole in alcun modo minimizzare, non paiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Senegal, rispettivamente non si rileva dagli atti di causa che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Va notato, che il trattamento psicoterapeutico di cui la ricorrente 1 ha beneficiato in Svizzera potrebbe, se necessario, essere proseguito in Senegal, che rispetto ad altri Paesi africani dispone di un sistema sanitario relativamente ben sviluppato in particolare nelle grandi città. Sebbene il trattamento delle malattie mentali abbia una priorità inferiore rispetto a quello delle malattie infettive (in particolare tubercolosi, malaria, febbre gialla e AIDS) e solo una piccola parte del budget statale per la sanità venga spesa per l'assistenza alla salute mentale, ciò è in gran parte dovuto al fatto che, anche nelle città, i malati mentali e i loro parenti di solito preferiscono rivolgersi ai guaritori tradizionali piuttosto che a medici specialisti formati in senso occidentale. Nondimeno, come rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, è possibile curare le malattie mentali nella capitale Dakar, dove si trovano l'"Hôpital psychiatrique de Thiaroye" e la "Clinique Moussa Diop" presso il "Centre Hospitalier Universitaire de Fann" che dispongono di reparti psichiatrici ospedalieri; sempre nella capitale è inoltre possibile sottoporsi a trattamenti psicologici ambulatoriali o psichiatrici privati (cfr. sentenza del TAF D-4518/206 del 31 ottobre 2008 consid. 6.3.2). Più vicino all'ultimo domicilio della ricorrente, a H._______, è possibile seguire dei trattamenti presso il EE._______. La maggior parte dei farmaci per il trattamento delle malattie mentali è inoltre disponibile anche in Senegal (cfr. sentenza del TAF D-4518/206 del 31 ottobre 2008 consid. 6.3.2). A tal proposito, se non ne beneficia ancora essa potrà, non appena arrivata in Senegal, richiedere di aderire alla Couverture maladie universelle (CMU) per una somma relativamente modesta, garantendo la copertura di qualsiasi trattamento di cui possa avere bisogno (cfr. sentenza D-7524/2015 del 22 novembre 2017, considerando 8.3). Con la dovuta preparazione, insieme al proprio psicoterapeuta (cfr. sentenza della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, §34 e rif. cit.; sentenza del Tribunale E-4360/2023 precitata consid. 10.3.2 con ulteriore rif. cit.), l'insorgente potrà affrontare il ritorno in Patria, dove disporrà delle cure necessarie ed adeguate, senza che la sua salute si degradi a tal punto da risultare ostativa ad un suo rinvio ai sensi della giurisprudenza topica summenzionata. Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro essa avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui fa attualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. 10.3.4 10.3.4.1 Pure per quanto concerne le ricorrenti 2 e 3, ossia B._______ e C._______, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Non vi sono indizi agli atti che permettano di ritenere che le due bambine non godano di buona salute generale, tantomeno le ricorrenti hanno mai sostenuto che queste fossero affette da patologie tali da sorpassare la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 10.4.2.2). 10.3.4.2 Infine, l'esecuzione del loro allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Esse verranno allontanate insieme alla madre, loro figura di riferimento centrale per l'educazione e la cura, nonché sotto il profilo affettivo e ritroveranno al loro ritorno in patria anche una rete famigliare relativamente intatta che potrà essere di supporto alla ricorrente 1 nella loro presa in carico e che potrà favorire il loro reinserimento (cfr. consid. 10.4.2.1). Inoltre, vista la loro età infantile, rispettivamente di 7 e 4 anni d'età e nonostante una permanenza relativamente lunga in Svizzera, che ha permesso alla ricorrente 2 di iniziare a frequentare la scuola primaria e alla ricorrente 3 la scuola dell'infanzia, esse risultano essere ancora largamente dipendenti dalla madre e prevalentemente impregnate dalla sua cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontanamento delle ricorrenti 2 e 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il loro sviluppo ed equilibrio. In tal senso neppure l'opinione esposta dalla dott.ssa DD._______ nel referto psichiatrico del 17 gennaio 2023 (prodotto in sede ricorsuale come allegato al doc. TAF 23), secondo la quale le bambine parlerebbero fluentemente lo svizzero-tedesco ed avrebbero intessuto amicizie e legami con altri bambini del luogo, è un elemento sufficiente per ammettere l'esistenza di una marcata integrazione. 10.3.5 Per il resto, le interessate non hanno fornito nuove indicazioni concrete riguardo alla loro integrazione in Svizzera. Inoltre, la questione se un richiedente asilo definitivamente respinto possa chiedere di rimanere in Svizzera sulla base della sua integrazione è di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri competenti (art. 14 della Legge sull'asilo). 10.3.6 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti è pertanto da ritenere come ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.4 Ne consegue che anche l'esecuzione dell'allontanamento va confermata.
11. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico delle insorgenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia avendo il giudice dell'istruzione accolto l'8 marzo 2022 l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria delle ricorrenti e non risulta dagli atti un cambiamento della loro situazione finanziaria, esse sono dispensate dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 12.2 12.2.1 Con decisione incidentale dell'8 marzo 2022 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato la MLaw Eliane Schmid quale patrocinatrice d'ufficio, poi sostituita con decisione del 5 marzo 2024 dalla MLaw Natalie Marrer. 12.2.2 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i fr. 200.- ed i fr. 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, la patrocinatrice delle ricorrenti non ha inoltrato una nota particolareggiata unica, ma ha allegato una distinta delle ore eseguite per ogni memoriale. Essa ha dichiarato di aver investito in totale 16 ore di lavoro per i memoriali di ricorso (del 24 novembre 2021), replica (del 31 maggio 2022), triplica (del 27 giugno 2022) e di osservazioni (del 2 settembre 2022). La nota d'onorario, alla tariffa oraria di fr. 220.-, corrisponde dunque a fr. 3'520.- (IVA esclusa), importo che alla luce del lavoro svolto appare corretto. Non è stata fatta alcuna richiesta per disborsi. Per le brevi osservazioni successive (del 23 dicembre 2022, 19 gennaio 2023, 24 novembre 2023, 28 febbraio 2024) in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalle due patrocinatrici delle ricorrenti si riconosce un'ulteriore ora di lavoro a fr. 220.- (IVA esclusa). Alla luce di quanto precede, il Tribunale riconosce un'indennità per patrocinio pari a fr. 3'740.-. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice delle ricorrenti un'indennità di complessivi fr. 3'740.- a titolo di spese di patrocinio.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: