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D-3000/2017

D-3000/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-17 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara, nato a C._______ (D._______), nella provincia di E._______, Distretto F._______, ha ivi vissuto fino all'autunno del 2015, periodo durante il quale ha lasciato il Paese espatriando in G._______ e proseguendo in seguito in direzione dell'Europa. L'11 novembre 2015 è entrato illegalmente in Svizzera e il successivo 13 novembre ha presentato la propria domanda d'asilo (cfr. A7/10 [in seguito: verbale 1], pag. 5, punto. 5 e seg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa di più minacce.Anzitutto, egli ha riferito di un nucleo familiare profondamente turbato da un conflitto territoriale con una persona di nome H._______ di medesima etnia - il quale sarebbe sfociato nell'omicidio del padre del ricorrente (cfr. A29/17 [in seguito: verbale 2], pag. 4, D25 e seg.). Oltretutto, nell'ambito di tale vertenza, il richiedente asilo e la di lui madre sarebbero stati oggetti di intimidazioni da parte del menzionato individuo. Di conseguenza, i due avrebbero deciso di trasferirsi in un'altra abitazione, di proprietà del nonno del ricorrente, situata nella stessa area. Madre e figlio avrebbero omesso di denunciare l'omicidio e le minacce alle preposte autorità adducendo l'inutilità di tale procedere; a mente del ricorrente, infatti, H._______ sarebbe un personaggio di spicco con particolare influenza politica nella regione (cfr. verbale 2, pag. 4, D39 e seg.). Ad ogni modo, l'interessato, concorde con la madre, avrebbe però deciso di rivolgersi agli anziani del villaggio, i quali avrebbero condannato H._______ al versamento di un'indennità patrimoniale. Quest'ultima sarebbe stata tuttavia rifiutata dai denuncianti (cfr. verbale 2, pag. 8, D86 e seg.). Oltre a ciò, il richiedente l'asilo ha spiegato che la decisione di espatrio sarebbe stata dettata da un'ulteriore problematica (cfr. verbale 2, pag. 4, D95 e seg.). Lavorando quale inserviente presso la locale moschea, egli era l'unica persona presente nell'edificio nel momento in cui un incendio accidentale si è propagato, distruggendolo. Temendo gravi ritorsioni da parte della società locale, egli avrebbe di conseguenza immediatamente lasciato il villaggio, abbandonando definitivamente il Paese (cfr. verbale 2, pag. 12, D128 e D130). Da ultimo, l'insorgente ha pure accennato ad un timore di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli per il caso in cui dovesse fare ritorno in Patria. Egli ha sostenuto in effetti, che il suo passato da studente lo farebbe rientrare in una categoria di individui a rischio di persecuzioni da parte dei Talebani (cfr. verbale 2, pag.14, D146). B. Con decisione del 28 aprile 2017, notificata all'interessato il 3 maggio 2017 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo ammettendolo tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Con ricorso del 26 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2017), A._______ è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo l'accoglimento dell'impugnativa e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso alla SEM copia del ricorso. E.Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, la SEM, con osservazioni del 16 ottobre 2017, ha confermato le proprie conclusioni. F.Il ricorrente si è nuovamente pronunciato al riguardo con replica del 2 novembre 2017. Il Tribunale, con ordinanza del 14 novembre 2017 ne ha trasmesso una copia all'autorità inferiore, attribuendole la possibilità di esprimersi entro il 29 novembre 2017. G.La SEM ha fatto uso di detta facoltà, esprimendosi tempestivamente con una duplica in data 24 novembre 2017. Il 7 dicembre 2017, il Tribunale ha trasmesso copia di quest'ultimo memoriale a A._______, assegnandogli un termine sino al 22 dicembre 2017 per esprimersi al riguardo. H.Con triplica del 20 dicembre 2017 il ricorrente ha ulteriormente preso posizione nella procedura. I.Infine, sia la SEM - in data 17 gennaio 2018 - così come il richiedente l'asilo - in data 2 marzo 2018 - hanno inoltrato, la propria comparsa scritta conclusiva. J.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, giacché dalla decisione avversata, risulta che le considerazioni della SEM non vertono sulla verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente a supporto della sua domanda d'asilo (cfr. art. 7 LAsi), il Tribunale limiterà il suo esame alla questione della portata di quanto asserito in punto alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi).

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 5 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Anzitutto, l'autorità inferiore ha ritenuto irrilevante in materia d'asilo l'allegazione relativa al conflitto territoriale scaturito fra la famiglia di A._______ e H._______. Esso sarebbe un litigio privato circoscritto a tale vertenza e riconducibile ad un atto di criminalità comune o organizzata. Conseguentemente, a mente della SEM, A._______ avrebbe potuto trovare tutela presso il sistema giudiziario del proprio Paese d'origine (cfr. decisione del 28 aprile 2017, pag. 4, par. 2). Egli avrebbe invece rinunciato alla protezione statale adducendone l'inutilità, senza tuttavia curarsi di produrre specifiche prove afferenti tali dichiarazioni. Del resto, aggiunge l'autorità inferiore, il litigio apparirebbe essere stato risolto tramite risoluzione consensuale, poiché il ricorrente si sarebbe rivolto agli anziani del villaggio, i quali avrebbero condannato H._______ ad un risarcimento patrimoniale. L'asserito aggressore, da parte sua avrebbe anch'egli dato seguito a quanto deciso, recandosi presso il domicilio dell'insorgente con del bestiame. Nel prosieguo della decisione impugnata, l'autorità di prima istanza, ha ponderato le dichiarazioni relative all'incendio involontario della moschea. Al riguardo, essa ha precisato che quanto narrato da A._______ si ridurrebbe a mere congetture e ipotesi non suffragate da prove. In questo senso, a mente dell'autorità inferiore, malgrado egli abbia ancorato la fuga dall'Afghanistan al timore di essere punito per quanto accaduto al tempio religioso, il ricorrente non avrebbe fatto nulla per chiarire le conseguenze del rogo, finanche disinteressandosi della questione poiché avrebbe omesso di accertare le reazioni nel villaggio e gli addebiti a lui attribuiti. Egli non sarebbe quindi in grado di dimostrare quanto asserito. Del resto, aggiunge la SEM, la madre del richiedente sarebbe tuttora residente in Afghanistan, senza che questa abbia subito nel frattempo atti di ritorsione riconducibili a quanto rimproverato al figlio. Oltretutto, la medesima non avrebbe comunicato all'insorgente un contesto a lui ostile originatosi con l'episodio in esame. Ne discenderebbe che anche tale motivo d'asilo andrebbe disatteso giacché non fonderebbe l'esistenza di una situazione forzosa alla quale A._______ avrebbe potuto sottrarsi unicamente con la fuga all'estero. Ad ogni modo, l'insieme delle allegazioni sin qui enucleate (cfr. supra consid. 5.2 e 5.3) sarebbe legato a terze persone appartenenti alla stessa etnia e religione dell'insorgente, oltre che riguardanti questioni circoscritte e delimitate. Le ragioni alla base della domanda di asilo, non concernerebbero quindi misure dello Stato che, per la loro caratteristica e intensità, renderebbero impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nel suo Paese d'origine. Secondo la SEM, quindi, il richiedente l'asilo avrebbe potuto, nell'ambito delle motivazioni esposte, trovare tutela presso il sistema giuridico afgano (cfr. decisione del 28 aprile 2017, pag. 4 e 5). Da ultimo, la SEM ha evidenziato che anche le dichiarazioni del ricorrente, secondo cui rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli a motivo del suo passato da studente, non ossequierebbero i disposti dell'art. 3 LAsi. Secondo l'autorità in parola, detta evenienza rientrerebbe in una situazione di guerra e di violenza generalizzata, senza che questo contesto sfavorevole manifesti tuttavia una volontà di persecuzione di una persona in particolare per uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. In conclusione, l'autorità inferiore ha quindi ritenuto che le dichiarazioni di A._______ non ossequierebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi.

E. 6 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente ha contestato tali conclusioni. In primo luogo, in merito al litigio immobiliare, l'insorgente ha confutato le valutazioni della SEM, osservando che le minacce a lui indirizzate, si sarebbero protratte fino a quindici giorni prima dell'espatrio. Egli avrebbe inoltre fatto capo alla protezione agli anziani del villaggio senza nondimeno ottenere giustizia (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, punto 5, par. 4). Tali motivazioni giustificherebbero l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il quale egli censurerebbe implicitamente l'impossibilità di ottenere la protezione dalle autorità afgane (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, par. 6). A._______ ha altresì avversato quanto ritenuto dalla SEM circa l'incendio della moschea. Egli avrebbe avuto motivo logico di reputarsi in pericolo e quindi di scappare dall'Afghanistan; difatti, la distruzione di un edificio religioso - a suo dire, addebitabile alla sua persona - costituirebbe una valida giustificazione ai timori di persecuzioni future, tanto più se iscritta in un contesto tradizionalista e finanche fondamentalista come quello vigente nel Paese di provenienza, la cui Legge islamica non terrebbe conto dell'assenza di intenzionalità di quanto accaduto (cfr. memoriale ricorsuale pag. 5, par. 2). Invero, il pericolo di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli, proverrebbe tanto quanto dalle autorità statali, così come dalla popolazione locale. Del resto, aggiunge il ricorrente, il fatto di essere già stato preso di mira da H._______ nell'ambito della disputa territoriale, aumenterebbe il suo profilo di rischio giacché lo stesso malvivente potrebbe approfittare delle precarie condizioni del ricorrente per ucciderlo senza dover temere alcun tipo di conseguenze. Vieppiù, la circostanza secondo cui la madre del ricorrente non abbia riferito al medesimo il ricevimento di minacce a causa dell'incendio, non assumerebbe un rilievo importante. Secondo le argomentazioni ricorsuali, da un lato ella avrebbe potuto decidere di non parlarne al figlio per non dare ulteriore motivo di angoscia, dall'altro la comunità non avrebbe necessariamente avuto un interesse - e persino le capacità - nel rintracciare un genitore solo e anziano per dei fatti imputabili a uno dei figli.

E. 7 Nel suo atto responsivo, la SEM ha proposto la reiezione del ricorso, confermandosi nelle conclusioni del provvedimento impugnato. Per quanto riguarda la vertenza territoriale, l'autorità inferiore ha ribadito che questa sarebbe stata risolta grazie all'intercessione degli anziani del villaggio, al cui giudizio entrambe le parti avrebbero fatto volontariamente capo. D'altro canto, l'autorità in parola ha osservato che questo tipo di giustizia informale sarebbe molto frequente e parallelo al sistema giudiziario formale. In tal senso, l'eventuale insoddisfazione dell'interessato circa la pronuncia non potrebbe essere, secondo la SEM, invocata quale motivo di persecuzione. A ciò si aggiungerebbe il fatto che siccome le minacce e le pressioni indirizzate a A._______ proverrebbero da una persona di medesima etnia, egli non potrebbe neppure sollevare una persecuzione per motivi etnici. Neppure le dichiarazioni circa la distruzione accidentale della moschea permetterebbero di giungere a diversa conclusione. Dalle risultanze processuali apparirebbe palese l'assenza di testimoni e inoltre, confrontato ripetute domande, A._______ non avrebbe nemmeno riferito di un contesto a lui ostile istituitosi nel villaggio d'origine dopo il suo espatrio. La SEM ha altresì messo in dubbio il fatto che l'insorgente possa in casu essere accusato di blasfemia, giacché il suo impiego presso il luogo di culto denoterebbe al contrario la sua grande devozione. Parimenti ininfluente, sarebbe l'argomentazione secondo cui H._______ sarebbe libero di uccidere il richiedente, siccome quest'ipotesi nemmeno sarebbe stata evocata dal ricorrente in sede di audizione.

E. 8 Con la replica del 2 novembre 2017, il ricorrente ha anzitutto sottolineato, circa la contesa immobiliare, che egli avrebbe chiesto asilo non perché insoddisfatto della decisione proposta dagli anziani del villaggio - benché la reputi del tutto inadeguata (cfr. memoriale di replica, pag. 1) - bensì a motivo delle conseguenze cagionate proprio dal rifiuto opposto a tale risoluzione, ossia le intimidazioni subite sino a quindici giorni prima della fuga dall'Afghanistan. Oltretutto, egli apparterrebbe ad un'etnia minoritaria, circostanza tutt'altro che secondaria poiché vista la condizione generale degli hazara in Afghanistan, egli si sarebbe ritrovato impossibilitato ad ottenere una protezione effettiva dalle autorità statali. In tal senso, a suo dire, qualora fosse appartenuto ad un'etnia maggioritaria egli avrebbe potuto beneficiare di una maggiore protezione (cfr. memoriale di replica, pag. 2). Non andrebbe nemmeno disatteso il motivo d'asilo legato all'incendio della moschea. Ribadendo quanto già addotto nelle pregresse comparse scritte, l'insorgente ha osservato che la sua partenza dall'Afghanistan avrebbe rafforzato i sospetti nei suoi confronti. Inoltre, la circostanza che egli potesse essere considerato prima dell'incendio, come un fedele molto rispettoso e devoto, sarebbe per certi versi un'aggravante dal momento che potrebbe essere incolpato anche per il solo fatto di non aver protetto la moschea.

E. 9 In data 24 novembre 2017, la SEM ha presentato la sua duplica, riconfermandosi nelle considerazioni presenti della decisione avversata e chiedendo nuovamente il respingimento del gravame. La menzionata autorità ha tenuto ad evidenziare nuovamente la risoluzione della disputa territoriale per via consuetudinaria, sottolineando altresì il carattere circoscritto della vertenza, dal momento che le minacce lamentate da A._______ sarebbero proseguite unicamente in ragione del fatto che egli avrebbe continuato a recarsi sui campi disputati. In questo senso, gli autori delle minacce e dell'omicidio del padre del ricorrente, non si sarebbero mai presentati presso l'abitazione del nonno in cui A._______ si era trasferito. Anche rispetto alla distruzione della moschea, la SEM si è in buona sostanza riconfermata in quanto esposto nei precedenti scritti, osservando l'assenza di circostanze concrete a giustificazione dei timori addotti dal richiedente l'asilo. A detta della SEM, non avendo egli riferito né di un contesto a lui ostile nel suo Paese d'origine, né di testimoni che abbiano assistito all'evento, non vi sarebbero elementi concreti a sostegno di un timore fondato di persecuzioni future nei suoi confronti. Le asserzioni del ricorrente circa l'imputabilità di quanto accaduto sarebbero pertanto meramente ipotetiche. Per gli stessi motivi, enucleando quanto già in precedenza espresso (cfr. supra consid. 7) anche il timore di essere accusato di blasfemia si ridurrebbe ad un'asserzione di parte non suffragata da elementi probatori oggettivi. Da ultimo, anche l'eventualità per cui H._______ potrebbe approfittare delle accuse mosse nei confronti di A._______ per ucciderlo senza curarsi delle conseguenze, viene considerata dalla SEM quale semplice congettura, peraltro nemmeno invocata in sede di audizione. Su tali presupposti, l'autorità inferiore ha proposto il respingimento dell'impugnativa.

E. 10 In sede di triplica, il ricorrente ha dal canto suo essenzialmente riproposto le allegazioni e le motivazioni già evocate nei precedenti memoriali. Anzitutto egli ha osservato che nell'ambito del conflitto con H._______, la decisione di domandare l'intercessione degli anziani del villaggio, non sarebbe decisiva. Ad ogni modo, alla luce delle conseguenze cagionate dal litigio, l'indennizzo decretato dai medesimi sarebbe stato inadeguato e quindi a giusto titolo respinto, tanto più che la controparte non vi avrebbe dato seguito nella sua integralità. Vieppiù, l'intera problematica avrebbe dovuto essere ponderata dall'autorità di prima istanza tenendo conto delle peculiarità socio-culturali del territorio, nonché della situazione di violenza generalizzata che caratterizzerebbe la regione. Le persecuzioni di H._______ nei confronti del richiedente l'asilo, seppure non originate da motivazioni etniche, proverrebbero da un uomo di potere, le cui azioni rimarrebbero impunite quando commesse nei confronti di una minoranza etnica come quella degli hazara, determinando quindi l'impossibilità per A._______ di accedere ad una protezione effettiva. Allo stesso modo, le conclusioni formulate in merito all'incendio della moschea meriterebbero diversa valutazione rispetto a quanto avvenuto nella sindacata decisione; infatti, pur riconoscendo di non essere in grado di fornire dettagli quanto alle conseguenze di detto avvenimento nel suo villaggio, l'insorgente ha ribadito che tale aspetto non dovrebbe essere considerato decisivo. Da ultimo, egli riconosce che la formulata connessione tra l'incendio e un rischio rafforzato di esposizione a pericolo da parte di H._______ sarebbe un'ipotesi elaborata in sede di discussione dell'impugnativa, aggiungendo nondimeno che questa sarebbe a suo dire credibile considerate le circostanze della fattispecie concreta.

E. 11 L'autorità inferiore ha inoltrato la sua quadruplica del 17 gennaio 2018, ove anche alla luce delle nuove osservazioni del ricorrente, ha ribadito la sua posizione espressa precedentemente circa il respingimento dell'impugnativa.

E. 12 Con ulteriori osservazioni del 2 marzo 2019, il richiedente ha ribadito il buon fondamento delle proprie allegazioni, volte al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo.

E. 13 13.1 Ora, in concreto, a prescindere dal fatto di sapere se A._______ possa o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione con le problematiche esposte, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6). Ciò detto, appare indubbio che le vicissitudini intercorse con H._______ non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Le azioni di tale soggetto nei confronti della famiglia del ricorrente nonché dello stesso A._______, quandanche effettivamente compiute, parrebbero dettate da semplici ragioni di ordine economico e di avidità, irrilevanti in materia d'asilo, piuttosto che da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. L'insorgente medesimo ha d'altro canto ricondotto le stesse a un litigio di origine economica (cfr. triplica del 20 dicembre 2017, pag. 2). Come rettamente osservato dalla SEM, non è possibile dedurre una volontà persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi nemmeno dall'estrazione etnica dell'interessato, giacché vittima e persecutore sono entrambi di etnia hazara. Pertanto la questione è effettivamente priva di pertinenza e non giustifica, ad essa sola, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell'asilo.

E. 13.2 Tali considerazioni possono parimenti essere espresse per quanto riguarda l'ulteriore motivo d'asilo; difatti, le ipotetiche rappresaglie da parte della comunità locale a seguito del rogo della moschea, non sarebbero motivate da una delle ragioni riconducibili ai disposti della norma di legge testé citata (cfr. supra consid. 13.1). In altri termini, dagli atti non emergono indizi, né del resto è stato addotto dall'insorgente, che l'evocato rischio di esposizione a seri pregiudizi - sia da parte di terzi che dallo Stato afgano - sia da ricondurre a ragioni ex art. 3 cpv. 1 LAsi. Al contrario, nelle sue numerose comparse scritte, A._______ ha ricondotto i suoi timori alla violazione della Legge islamica o del potere consuetudinario (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, punto 5; replica del 2 novembre 2017, pag. 2).

E. 13.3 Ne discende che già per ciò solo, sia le supposte persecuzioni cagionate da H._______, così come l'allegata esposizione a seri pregiudizi a seguito della distruzione della moschea, sono irrilevanti in materia d'asilo.

E. 14 14.1 È ora necessario determinare se un eventuale procedimento penale con conseguente condanna, in ragione dell'asserito incendio della moschea - il quale realizzerebbe a mente dell'insorgente una violazione dell'ordinamento giuridico afgano, rispettivamente della Legge islamica - sia rilevante in materia d'asilo.

E. 14.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 14.3 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

E. 15 Nel caso che ci occupa, nulla permette allo stato attuale di determinare che il richiedente sia, o rischi di essere, oggetto di un procedimento penale in Afghanistan. In tal senso, l'argomentazione secondo cui egli sarebbe ritenuto responsabile dell'avvenimento solamente perché presente nell'edificio al momento del divampamento del rogo oltreché all'essere fuggito dal Paese immediatamente in seguito, non appare invero condivisibile. A._______ stesso ha ammesso, come giustamente osservato dall'autorità di prima istanza, che la madre non ha mai riferito di un contesto a lui ostile nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 12, D133-D135). A ciò, si aggiunga che egli non è neppure stato in grado di versare agli atti prove a sostegno del fatto che gli sarebbe stata imputata la responsabilità della distruzione del tempio religioso. Anche le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non permettono diversa valutazione, giacché non chiarendo l'effettiva situazione in Patria, queste si riducono a mere asserzioni di parte.

E. 16 In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità di prima istanza, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato in modo inesatto del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Conseguentemente, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3000/2017 Sentenza del 17 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Ticino, Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 28 aprile 2017. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia Hazara, nato a C._______ (D._______), nella provincia di E._______, Distretto F._______, ha ivi vissuto fino all'autunno del 2015, periodo durante il quale ha lasciato il Paese espatriando in G._______ e proseguendo in seguito in direzione dell'Europa. L'11 novembre 2015 è entrato illegalmente in Svizzera e il successivo 13 novembre ha presentato la propria domanda d'asilo (cfr. A7/10 [in seguito: verbale 1], pag. 5, punto. 5 e seg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa di più minacce.Anzitutto, egli ha riferito di un nucleo familiare profondamente turbato da un conflitto territoriale con una persona di nome H._______ di medesima etnia - il quale sarebbe sfociato nell'omicidio del padre del ricorrente (cfr. A29/17 [in seguito: verbale 2], pag. 4, D25 e seg.). Oltretutto, nell'ambito di tale vertenza, il richiedente asilo e la di lui madre sarebbero stati oggetti di intimidazioni da parte del menzionato individuo. Di conseguenza, i due avrebbero deciso di trasferirsi in un'altra abitazione, di proprietà del nonno del ricorrente, situata nella stessa area. Madre e figlio avrebbero omesso di denunciare l'omicidio e le minacce alle preposte autorità adducendo l'inutilità di tale procedere; a mente del ricorrente, infatti, H._______ sarebbe un personaggio di spicco con particolare influenza politica nella regione (cfr. verbale 2, pag. 4, D39 e seg.). Ad ogni modo, l'interessato, concorde con la madre, avrebbe però deciso di rivolgersi agli anziani del villaggio, i quali avrebbero condannato H._______ al versamento di un'indennità patrimoniale. Quest'ultima sarebbe stata tuttavia rifiutata dai denuncianti (cfr. verbale 2, pag. 8, D86 e seg.). Oltre a ciò, il richiedente l'asilo ha spiegato che la decisione di espatrio sarebbe stata dettata da un'ulteriore problematica (cfr. verbale 2, pag. 4, D95 e seg.). Lavorando quale inserviente presso la locale moschea, egli era l'unica persona presente nell'edificio nel momento in cui un incendio accidentale si è propagato, distruggendolo. Temendo gravi ritorsioni da parte della società locale, egli avrebbe di conseguenza immediatamente lasciato il villaggio, abbandonando definitivamente il Paese (cfr. verbale 2, pag. 12, D128 e D130). Da ultimo, l'insorgente ha pure accennato ad un timore di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli per il caso in cui dovesse fare ritorno in Patria. Egli ha sostenuto in effetti, che il suo passato da studente lo farebbe rientrare in una categoria di individui a rischio di persecuzioni da parte dei Talebani (cfr. verbale 2, pag.14, D146). B. Con decisione del 28 aprile 2017, notificata all'interessato il 3 maggio 2017 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo ammettendolo tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Con ricorso del 26 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2017), A._______ è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo l'accoglimento dell'impugnativa e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso alla SEM copia del ricorso. E.Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, la SEM, con osservazioni del 16 ottobre 2017, ha confermato le proprie conclusioni. F.Il ricorrente si è nuovamente pronunciato al riguardo con replica del 2 novembre 2017. Il Tribunale, con ordinanza del 14 novembre 2017 ne ha trasmesso una copia all'autorità inferiore, attribuendole la possibilità di esprimersi entro il 29 novembre 2017. G.La SEM ha fatto uso di detta facoltà, esprimendosi tempestivamente con una duplica in data 24 novembre 2017. Il 7 dicembre 2017, il Tribunale ha trasmesso copia di quest'ultimo memoriale a A._______, assegnandogli un termine sino al 22 dicembre 2017 per esprimersi al riguardo. H.Con triplica del 20 dicembre 2017 il ricorrente ha ulteriormente preso posizione nella procedura. I.Infine, sia la SEM - in data 17 gennaio 2018 - così come il richiedente l'asilo - in data 2 marzo 2018 - hanno inoltrato, la propria comparsa scritta conclusiva. J.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, giacché dalla decisione avversata, risulta che le considerazioni della SEM non vertono sulla verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente a supporto della sua domanda d'asilo (cfr. art. 7 LAsi), il Tribunale limiterà il suo esame alla questione della portata di quanto asserito in punto alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo dal profilo della rilevanza (art. 3 LAsi).

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell'interessato circa i motivi di asilo sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Anzitutto, l'autorità inferiore ha ritenuto irrilevante in materia d'asilo l'allegazione relativa al conflitto territoriale scaturito fra la famiglia di A._______ e H._______. Esso sarebbe un litigio privato circoscritto a tale vertenza e riconducibile ad un atto di criminalità comune o organizzata. Conseguentemente, a mente della SEM, A._______ avrebbe potuto trovare tutela presso il sistema giudiziario del proprio Paese d'origine (cfr. decisione del 28 aprile 2017, pag. 4, par. 2). Egli avrebbe invece rinunciato alla protezione statale adducendone l'inutilità, senza tuttavia curarsi di produrre specifiche prove afferenti tali dichiarazioni. Del resto, aggiunge l'autorità inferiore, il litigio apparirebbe essere stato risolto tramite risoluzione consensuale, poiché il ricorrente si sarebbe rivolto agli anziani del villaggio, i quali avrebbero condannato H._______ ad un risarcimento patrimoniale. L'asserito aggressore, da parte sua avrebbe anch'egli dato seguito a quanto deciso, recandosi presso il domicilio dell'insorgente con del bestiame. Nel prosieguo della decisione impugnata, l'autorità di prima istanza, ha ponderato le dichiarazioni relative all'incendio involontario della moschea. Al riguardo, essa ha precisato che quanto narrato da A._______ si ridurrebbe a mere congetture e ipotesi non suffragate da prove. In questo senso, a mente dell'autorità inferiore, malgrado egli abbia ancorato la fuga dall'Afghanistan al timore di essere punito per quanto accaduto al tempio religioso, il ricorrente non avrebbe fatto nulla per chiarire le conseguenze del rogo, finanche disinteressandosi della questione poiché avrebbe omesso di accertare le reazioni nel villaggio e gli addebiti a lui attribuiti. Egli non sarebbe quindi in grado di dimostrare quanto asserito. Del resto, aggiunge la SEM, la madre del richiedente sarebbe tuttora residente in Afghanistan, senza che questa abbia subito nel frattempo atti di ritorsione riconducibili a quanto rimproverato al figlio. Oltretutto, la medesima non avrebbe comunicato all'insorgente un contesto a lui ostile originatosi con l'episodio in esame. Ne discenderebbe che anche tale motivo d'asilo andrebbe disatteso giacché non fonderebbe l'esistenza di una situazione forzosa alla quale A._______ avrebbe potuto sottrarsi unicamente con la fuga all'estero. Ad ogni modo, l'insieme delle allegazioni sin qui enucleate (cfr. supra consid. 5.2 e 5.3) sarebbe legato a terze persone appartenenti alla stessa etnia e religione dell'insorgente, oltre che riguardanti questioni circoscritte e delimitate. Le ragioni alla base della domanda di asilo, non concernerebbero quindi misure dello Stato che, per la loro caratteristica e intensità, renderebbero impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nel suo Paese d'origine. Secondo la SEM, quindi, il richiedente l'asilo avrebbe potuto, nell'ambito delle motivazioni esposte, trovare tutela presso il sistema giuridico afgano (cfr. decisione del 28 aprile 2017, pag. 4 e 5). Da ultimo, la SEM ha evidenziato che anche le dichiarazioni del ricorrente, secondo cui rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli a motivo del suo passato da studente, non ossequierebbero i disposti dell'art. 3 LAsi. Secondo l'autorità in parola, detta evenienza rientrerebbe in una situazione di guerra e di violenza generalizzata, senza che questo contesto sfavorevole manifesti tuttavia una volontà di persecuzione di una persona in particolare per uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. In conclusione, l'autorità inferiore ha quindi ritenuto che le dichiarazioni di A._______ non ossequierebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi.

6. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente ha contestato tali conclusioni. In primo luogo, in merito al litigio immobiliare, l'insorgente ha confutato le valutazioni della SEM, osservando che le minacce a lui indirizzate, si sarebbero protratte fino a quindici giorni prima dell'espatrio. Egli avrebbe inoltre fatto capo alla protezione agli anziani del villaggio senza nondimeno ottenere giustizia (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, punto 5, par. 4). Tali motivazioni giustificherebbero l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il quale egli censurerebbe implicitamente l'impossibilità di ottenere la protezione dalle autorità afgane (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, par. 6). A._______ ha altresì avversato quanto ritenuto dalla SEM circa l'incendio della moschea. Egli avrebbe avuto motivo logico di reputarsi in pericolo e quindi di scappare dall'Afghanistan; difatti, la distruzione di un edificio religioso - a suo dire, addebitabile alla sua persona - costituirebbe una valida giustificazione ai timori di persecuzioni future, tanto più se iscritta in un contesto tradizionalista e finanche fondamentalista come quello vigente nel Paese di provenienza, la cui Legge islamica non terrebbe conto dell'assenza di intenzionalità di quanto accaduto (cfr. memoriale ricorsuale pag. 5, par. 2). Invero, il pericolo di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli, proverrebbe tanto quanto dalle autorità statali, così come dalla popolazione locale. Del resto, aggiunge il ricorrente, il fatto di essere già stato preso di mira da H._______ nell'ambito della disputa territoriale, aumenterebbe il suo profilo di rischio giacché lo stesso malvivente potrebbe approfittare delle precarie condizioni del ricorrente per ucciderlo senza dover temere alcun tipo di conseguenze. Vieppiù, la circostanza secondo cui la madre del ricorrente non abbia riferito al medesimo il ricevimento di minacce a causa dell'incendio, non assumerebbe un rilievo importante. Secondo le argomentazioni ricorsuali, da un lato ella avrebbe potuto decidere di non parlarne al figlio per non dare ulteriore motivo di angoscia, dall'altro la comunità non avrebbe necessariamente avuto un interesse - e persino le capacità - nel rintracciare un genitore solo e anziano per dei fatti imputabili a uno dei figli.

7. Nel suo atto responsivo, la SEM ha proposto la reiezione del ricorso, confermandosi nelle conclusioni del provvedimento impugnato. Per quanto riguarda la vertenza territoriale, l'autorità inferiore ha ribadito che questa sarebbe stata risolta grazie all'intercessione degli anziani del villaggio, al cui giudizio entrambe le parti avrebbero fatto volontariamente capo. D'altro canto, l'autorità in parola ha osservato che questo tipo di giustizia informale sarebbe molto frequente e parallelo al sistema giudiziario formale. In tal senso, l'eventuale insoddisfazione dell'interessato circa la pronuncia non potrebbe essere, secondo la SEM, invocata quale motivo di persecuzione. A ciò si aggiungerebbe il fatto che siccome le minacce e le pressioni indirizzate a A._______ proverrebbero da una persona di medesima etnia, egli non potrebbe neppure sollevare una persecuzione per motivi etnici. Neppure le dichiarazioni circa la distruzione accidentale della moschea permetterebbero di giungere a diversa conclusione. Dalle risultanze processuali apparirebbe palese l'assenza di testimoni e inoltre, confrontato ripetute domande, A._______ non avrebbe nemmeno riferito di un contesto a lui ostile istituitosi nel villaggio d'origine dopo il suo espatrio. La SEM ha altresì messo in dubbio il fatto che l'insorgente possa in casu essere accusato di blasfemia, giacché il suo impiego presso il luogo di culto denoterebbe al contrario la sua grande devozione. Parimenti ininfluente, sarebbe l'argomentazione secondo cui H._______ sarebbe libero di uccidere il richiedente, siccome quest'ipotesi nemmeno sarebbe stata evocata dal ricorrente in sede di audizione.

8. Con la replica del 2 novembre 2017, il ricorrente ha anzitutto sottolineato, circa la contesa immobiliare, che egli avrebbe chiesto asilo non perché insoddisfatto della decisione proposta dagli anziani del villaggio - benché la reputi del tutto inadeguata (cfr. memoriale di replica, pag. 1) - bensì a motivo delle conseguenze cagionate proprio dal rifiuto opposto a tale risoluzione, ossia le intimidazioni subite sino a quindici giorni prima della fuga dall'Afghanistan. Oltretutto, egli apparterrebbe ad un'etnia minoritaria, circostanza tutt'altro che secondaria poiché vista la condizione generale degli hazara in Afghanistan, egli si sarebbe ritrovato impossibilitato ad ottenere una protezione effettiva dalle autorità statali. In tal senso, a suo dire, qualora fosse appartenuto ad un'etnia maggioritaria egli avrebbe potuto beneficiare di una maggiore protezione (cfr. memoriale di replica, pag. 2). Non andrebbe nemmeno disatteso il motivo d'asilo legato all'incendio della moschea. Ribadendo quanto già addotto nelle pregresse comparse scritte, l'insorgente ha osservato che la sua partenza dall'Afghanistan avrebbe rafforzato i sospetti nei suoi confronti. Inoltre, la circostanza che egli potesse essere considerato prima dell'incendio, come un fedele molto rispettoso e devoto, sarebbe per certi versi un'aggravante dal momento che potrebbe essere incolpato anche per il solo fatto di non aver protetto la moschea.

9. In data 24 novembre 2017, la SEM ha presentato la sua duplica, riconfermandosi nelle considerazioni presenti della decisione avversata e chiedendo nuovamente il respingimento del gravame. La menzionata autorità ha tenuto ad evidenziare nuovamente la risoluzione della disputa territoriale per via consuetudinaria, sottolineando altresì il carattere circoscritto della vertenza, dal momento che le minacce lamentate da A._______ sarebbero proseguite unicamente in ragione del fatto che egli avrebbe continuato a recarsi sui campi disputati. In questo senso, gli autori delle minacce e dell'omicidio del padre del ricorrente, non si sarebbero mai presentati presso l'abitazione del nonno in cui A._______ si era trasferito. Anche rispetto alla distruzione della moschea, la SEM si è in buona sostanza riconfermata in quanto esposto nei precedenti scritti, osservando l'assenza di circostanze concrete a giustificazione dei timori addotti dal richiedente l'asilo. A detta della SEM, non avendo egli riferito né di un contesto a lui ostile nel suo Paese d'origine, né di testimoni che abbiano assistito all'evento, non vi sarebbero elementi concreti a sostegno di un timore fondato di persecuzioni future nei suoi confronti. Le asserzioni del ricorrente circa l'imputabilità di quanto accaduto sarebbero pertanto meramente ipotetiche. Per gli stessi motivi, enucleando quanto già in precedenza espresso (cfr. supra consid. 7) anche il timore di essere accusato di blasfemia si ridurrebbe ad un'asserzione di parte non suffragata da elementi probatori oggettivi. Da ultimo, anche l'eventualità per cui H._______ potrebbe approfittare delle accuse mosse nei confronti di A._______ per ucciderlo senza curarsi delle conseguenze, viene considerata dalla SEM quale semplice congettura, peraltro nemmeno invocata in sede di audizione. Su tali presupposti, l'autorità inferiore ha proposto il respingimento dell'impugnativa.

10. In sede di triplica, il ricorrente ha dal canto suo essenzialmente riproposto le allegazioni e le motivazioni già evocate nei precedenti memoriali. Anzitutto egli ha osservato che nell'ambito del conflitto con H._______, la decisione di domandare l'intercessione degli anziani del villaggio, non sarebbe decisiva. Ad ogni modo, alla luce delle conseguenze cagionate dal litigio, l'indennizzo decretato dai medesimi sarebbe stato inadeguato e quindi a giusto titolo respinto, tanto più che la controparte non vi avrebbe dato seguito nella sua integralità. Vieppiù, l'intera problematica avrebbe dovuto essere ponderata dall'autorità di prima istanza tenendo conto delle peculiarità socio-culturali del territorio, nonché della situazione di violenza generalizzata che caratterizzerebbe la regione. Le persecuzioni di H._______ nei confronti del richiedente l'asilo, seppure non originate da motivazioni etniche, proverrebbero da un uomo di potere, le cui azioni rimarrebbero impunite quando commesse nei confronti di una minoranza etnica come quella degli hazara, determinando quindi l'impossibilità per A._______ di accedere ad una protezione effettiva. Allo stesso modo, le conclusioni formulate in merito all'incendio della moschea meriterebbero diversa valutazione rispetto a quanto avvenuto nella sindacata decisione; infatti, pur riconoscendo di non essere in grado di fornire dettagli quanto alle conseguenze di detto avvenimento nel suo villaggio, l'insorgente ha ribadito che tale aspetto non dovrebbe essere considerato decisivo. Da ultimo, egli riconosce che la formulata connessione tra l'incendio e un rischio rafforzato di esposizione a pericolo da parte di H._______ sarebbe un'ipotesi elaborata in sede di discussione dell'impugnativa, aggiungendo nondimeno che questa sarebbe a suo dire credibile considerate le circostanze della fattispecie concreta.

11. L'autorità inferiore ha inoltrato la sua quadruplica del 17 gennaio 2018, ove anche alla luce delle nuove osservazioni del ricorrente, ha ribadito la sua posizione espressa precedentemente circa il respingimento dell'impugnativa.

12. Con ulteriori osservazioni del 2 marzo 2019, il richiedente ha ribadito il buon fondamento delle proprie allegazioni, volte al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo.

13. 13.1 Ora, in concreto, a prescindere dal fatto di sapere se A._______ possa o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione con le problematiche esposte, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6). Ciò detto, appare indubbio che le vicissitudini intercorse con H._______ non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Le azioni di tale soggetto nei confronti della famiglia del ricorrente nonché dello stesso A._______, quandanche effettivamente compiute, parrebbero dettate da semplici ragioni di ordine economico e di avidità, irrilevanti in materia d'asilo, piuttosto che da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. L'insorgente medesimo ha d'altro canto ricondotto le stesse a un litigio di origine economica (cfr. triplica del 20 dicembre 2017, pag. 2). Come rettamente osservato dalla SEM, non è possibile dedurre una volontà persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi nemmeno dall'estrazione etnica dell'interessato, giacché vittima e persecutore sono entrambi di etnia hazara. Pertanto la questione è effettivamente priva di pertinenza e non giustifica, ad essa sola, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione dell'asilo. 13.2 Tali considerazioni possono parimenti essere espresse per quanto riguarda l'ulteriore motivo d'asilo; difatti, le ipotetiche rappresaglie da parte della comunità locale a seguito del rogo della moschea, non sarebbero motivate da una delle ragioni riconducibili ai disposti della norma di legge testé citata (cfr. supra consid. 13.1). In altri termini, dagli atti non emergono indizi, né del resto è stato addotto dall'insorgente, che l'evocato rischio di esposizione a seri pregiudizi - sia da parte di terzi che dallo Stato afgano - sia da ricondurre a ragioni ex art. 3 cpv. 1 LAsi. Al contrario, nelle sue numerose comparse scritte, A._______ ha ricondotto i suoi timori alla violazione della Legge islamica o del potere consuetudinario (cfr. ricorso del 26 maggio 2017, pag. 4, punto 5; replica del 2 novembre 2017, pag. 2). 13.3 Ne discende che già per ciò solo, sia le supposte persecuzioni cagionate da H._______, così come l'allegata esposizione a seri pregiudizi a seguito della distruzione della moschea, sono irrilevanti in materia d'asilo.

14. 14.1 È ora necessario determinare se un eventuale procedimento penale con conseguente condanna, in ragione dell'asserito incendio della moschea - il quale realizzerebbe a mente dell'insorgente una violazione dell'ordinamento giuridico afgano, rispettivamente della Legge islamica - sia rilevante in materia d'asilo. 14.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 14.3 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

15. Nel caso che ci occupa, nulla permette allo stato attuale di determinare che il richiedente sia, o rischi di essere, oggetto di un procedimento penale in Afghanistan. In tal senso, l'argomentazione secondo cui egli sarebbe ritenuto responsabile dell'avvenimento solamente perché presente nell'edificio al momento del divampamento del rogo oltreché all'essere fuggito dal Paese immediatamente in seguito, non appare invero condivisibile. A._______ stesso ha ammesso, come giustamente osservato dall'autorità di prima istanza, che la madre non ha mai riferito di un contesto a lui ostile nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 12, D133-D135). A ciò, si aggiunga che egli non è neppure stato in grado di versare agli atti prove a sostegno del fatto che gli sarebbe stata imputata la responsabilità della distruzione del tempio religioso. Anche le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non permettono diversa valutazione, giacché non chiarendo l'effettiva situazione in Patria, queste si riducono a mere asserzioni di parte.

16. In virtù di quanto sopra esposto, l'autorità di prima istanza, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato in modo inesatto del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Conseguentemente, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: