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D-6651/2019

D-6651/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino tunisino di etnia araba e confessione islamica (cfr. atto 1055731-12/9 [in seguito: verbale 1]), ha depositato una prima domanda di asilo in Svizzera in data 25 aprile 2018. A.b A seguito della scomparsa del richiedente l'asilo, il 22 maggio 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha stralciato dai ruoli suddetta domanda. A.c Il 5 novembre 2019, dopo un soggiorno nei C._______ e in D._______ - durante i quali egli, come accertato dalle indagini svolte dalla SEM tramite la banca dati «EURODAC», ha depositato nei rispettivi Paesi una domanda d'asilo - A._______, ha presentato una seconda domanda di asilo in Svizzera. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver intrapreso in Tunisia, il commercio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di tale attività, egli avrebbe indebitamente sottratto un ingente quantitativo di droga ai suoi collaboratori; quest'ultimi avrebbero quindi reagito intimando al qui ricorrente di restituire la mercanzia o, alternativamente, di corrisponderne il valore in denaro. Nel frattempo la sostanza sarebbe stata tuttavia sequestrata dalla polizia, così ch'egli si sarebbe trovato impossibilitato a dare seguito alle richieste di restituzione o di pagamento. A._______ avrebbe conseguentemente cominciato ad essere oggetto di minacce di morte da parte dei suoi precedenti fornitori, i quali si sarebbero recati più volte, armati, presso il domicilio dei nonni. Oltracciò, egli avrebbe timore di essere esposto ad una pena detentiva nel Paese di provenienza in ragione delle attività illegali ivi condotte. Per queste ragioni, il ricorrente avrebbe deciso di fuggire dalla Tunisia (cfr. atto 1055731-16/12 [in seguito: verbale 2], pag. 5, D32). C. Con il progetto di decisione, la SEM ha prospettato il respingimento della domanda di asilo, la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 9 dicembre 2019, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione limitandosi a riferire il proprio rammarico in merito alle conclusioni dell'autorità inferiore, chiedendo nel contempo una valutazione dello stato di pericolo per il caso in cui facesse ritorno in Tunisia. E. Con decisione del 2 dicembre 2019, notificata al ricorrente il 10 dicembre 2019 (cfr. atto 1055731-27/1), l'autorità di prima istanza ha confermato le conclusioni enucleate nel succitato progetto, respingendo la domanda d'asilo e pronunciando l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione del medesimo verso la Tunisia. F. In data 16 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione e la concessione dell'asilo. In subordine, l'insorgente ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, con protestate tasse e ripetibili. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le minacce di morte riferite da A._______ non sarebbero fondate sui motivi enumerati esaustivamente all'art. 3 LAsi, essendo le stesse causate esclusivamente dal furto da lui commesso. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che anche il timore di essere arrestato ed incarcerato dalle autorità tunisine non sarebbe in casu rilevante; a mente della medesima, difatti, l'intervento statale nei confronti del ricorrente sarebbe ammissibile in quanto volto a sanzionare un'infrazione di norme penali nel quadro di uno Stato di diritto.

E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente confuta tali conclusioni. Dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, l'insorgente ha ribadito di trovarsi in grave pericolo di vita, censurando altresì l'incapacità delle autorità tunisine nel proteggerlo dalle asserite minacce. Oltre a ciò, a suo dire, lo Stato tunisino non garantirebbe lo svolgimento di un processo equo, per il caso in cui fosse perseguito penalmente in ragione delle sue attività di spaccio.

E. 5 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine.

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.4 Ora, circa le minacce delle quali A._______ sarebbe stato vittima, e a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò detto, appare indubbio che, in specie, le asserite intimidazioni non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Infatti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, esse sono da ricondurre ad un'espressione di criminalità comune e finanche alle conseguenze di una vertenza privata d'ordine economico. D'altro canto, l'insorgente neppure ha confutato tale aspetto con la propria impugnativa, né ha mai asserito che i suoi persecutori lo avessero avvicinato per ragioni che non fossero legate alla restituzione o al pagamento della sostanza stupefacente da lui sottratta. L'esposizione ai pregiudizi descritti non è dunque palesemente fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo.

E. 6 6.1 Per il resto, si rilevi come secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipenda dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro la medesima.

E. 6.2 Ebbene, in casu nemmeno si può ritenere che la Tunisia rifiuterebbe o non sarebbe in grado di offrire all'insorgente adeguata protezione. Al riguardo in effetti, il ricorrente, al di là di generiche allegazioni, non è stato in misura di desumere indizi oggettivi atti a rendere verosimile quanto addotto. Sicché anche tale censura deve essere disattesa dallo scrivente Tribunale.

E. 7 Da ultimo, v'è da constatare che nel caso in esame non permette una diversa conclusione neppure l'allegazione ricorsuale secondo cui A._______ verrebbe sottoposto in Tunisia ad iniquo processo in ragione delle sue attività illegali.

E. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

E. 8 8.1 Anzitutto, nel caso in esame, nulla permette allo stato attuale di determinare che il richiedente sia oggetto di un procedimento penale in Tunisia. In proposito, A._______ si è limitato a descrivere vagamente e succintamente il sequestro operato dalle autorità tunisine, senza invero riferire precisamente dell'asserito procedimento a suo carico. Al contrario, egli ha narrato di non aver avuto contatti fisici con le autorità tunisine (cfr. verbale 2, pag. 5, D35) e di non conoscere l'entità della sua condanna (cfr. verbale 2, pag. 9, D77). Anche quanto addotto in sede ricorsuale non apporta chiarezza alle argomentazioni del ricorrente, giacché egli allega genericamente di temere di essere condannato ad una pena sproporzionata. In questo senso, la censura ricorsuale si riduce ad una mera asserzione di parte, non suffragata da alcun elemento probatorio oggettivo.

E. 8.2 Oltretutto, indipendentemente dallo stato dell'evocata procedura, il Tribunale non ha ragione di scostarsi da quanto ritenuto dall'autorità di prima istanza. Difatti, il procedimento penale al quale A._______ sarebbe sottoposto per spaccio di stupefacenti, non appare rilevante in materia di asilo poiché non vi sono elementi per ritenerlo motivato politicamente; ne consegue che il medesimo, quandanche effettivamente esistente, non costituirebbe un "politmalus" ai sensi della giurisprudenza testé enucleata.

E. 9 In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).

E. 10.3 Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 11 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 11.4 Nel gravame, l'insorgente avversa implicitamente anche tale assunto. A suo dire, il suo ritorno in Tunisia lo esporrebbe ad una pena detentiva in uno stabilimento carcerario non conforme ai disposti delle normative internazionali.

E. 11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inammissibile dell'allontanamento.

E. 12 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, per quanto riguarda l'ulteriore censura ricorsuale (cfr. supra consid. 11.4), questo Tribunale osserva - segnatamente richiamando le suesposte argomentazioni (cfr. supra consid. 8.1) - che il richiedente non ha comprovato, rispettivamente reso verosimile, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Tunisia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura, nonché di altre disposizioni di diritto internazionale.

E. 12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico nonché della LAsi.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 14.2 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 14.3 Nella fattispecie, in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato otto anni di scuola (cfr. verbale 2, pag. 3, D9) ed ha avuto esperienze professionali nel ramo della ristorazione e in ambito edilizio (cfr. verbale 2, pag. 3, D13). Egli dispone inoltre del supporto dei nonni paterni (cfr. verbale 2, pag. 4, D25). Ad esso di aggiunge il fatto che sia i genitori del richiedente, sia il fratello del medesimo, risiedono tutt'oggi in Tunisia (cfr. verbale 2, pag. 4, D25-D26). Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolare problemi in Tunisia. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 14.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 15 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 16 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6651/2019 Sentenza del 7 gennaio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 dicembre 2019 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino tunisino di etnia araba e confessione islamica (cfr. atto 1055731-12/9 [in seguito: verbale 1]), ha depositato una prima domanda di asilo in Svizzera in data 25 aprile 2018. A.b A seguito della scomparsa del richiedente l'asilo, il 22 maggio 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha stralciato dai ruoli suddetta domanda. A.c Il 5 novembre 2019, dopo un soggiorno nei C._______ e in D._______ - durante i quali egli, come accertato dalle indagini svolte dalla SEM tramite la banca dati «EURODAC», ha depositato nei rispettivi Paesi una domanda d'asilo - A._______, ha presentato una seconda domanda di asilo in Svizzera. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver intrapreso in Tunisia, il commercio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di tale attività, egli avrebbe indebitamente sottratto un ingente quantitativo di droga ai suoi collaboratori; quest'ultimi avrebbero quindi reagito intimando al qui ricorrente di restituire la mercanzia o, alternativamente, di corrisponderne il valore in denaro. Nel frattempo la sostanza sarebbe stata tuttavia sequestrata dalla polizia, così ch'egli si sarebbe trovato impossibilitato a dare seguito alle richieste di restituzione o di pagamento. A._______ avrebbe conseguentemente cominciato ad essere oggetto di minacce di morte da parte dei suoi precedenti fornitori, i quali si sarebbero recati più volte, armati, presso il domicilio dei nonni. Oltracciò, egli avrebbe timore di essere esposto ad una pena detentiva nel Paese di provenienza in ragione delle attività illegali ivi condotte. Per queste ragioni, il ricorrente avrebbe deciso di fuggire dalla Tunisia (cfr. atto 1055731-16/12 [in seguito: verbale 2], pag. 5, D32). C. Con il progetto di decisione, la SEM ha prospettato il respingimento della domanda di asilo, la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 9 dicembre 2019, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione limitandosi a riferire il proprio rammarico in merito alle conclusioni dell'autorità inferiore, chiedendo nel contempo una valutazione dello stato di pericolo per il caso in cui facesse ritorno in Tunisia. E. Con decisione del 2 dicembre 2019, notificata al ricorrente il 10 dicembre 2019 (cfr. atto 1055731-27/1), l'autorità di prima istanza ha confermato le conclusioni enucleate nel succitato progetto, respingendo la domanda d'asilo e pronunciando l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione del medesimo verso la Tunisia. F. In data 16 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione e la concessione dell'asilo. In subordine, l'insorgente ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, con protestate tasse e ripetibili. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le minacce di morte riferite da A._______ non sarebbero fondate sui motivi enumerati esaustivamente all'art. 3 LAsi, essendo le stesse causate esclusivamente dal furto da lui commesso. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che anche il timore di essere arrestato ed incarcerato dalle autorità tunisine non sarebbe in casu rilevante; a mente della medesima, difatti, l'intervento statale nei confronti del ricorrente sarebbe ammissibile in quanto volto a sanzionare un'infrazione di norme penali nel quadro di uno Stato di diritto. 4.2 Nel gravame, il ricorrente confuta tali conclusioni. Dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, l'insorgente ha ribadito di trovarsi in grave pericolo di vita, censurando altresì l'incapacità delle autorità tunisine nel proteggerlo dalle asserite minacce. Oltre a ciò, a suo dire, lo Stato tunisino non garantirebbe lo svolgimento di un processo equo, per il caso in cui fosse perseguito penalmente in ragione delle sue attività di spaccio.

5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 Ora, circa le minacce delle quali A._______ sarebbe stato vittima, e a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un timore fondato di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò detto, appare indubbio che, in specie, le asserite intimidazioni non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Infatti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, esse sono da ricondurre ad un'espressione di criminalità comune e finanche alle conseguenze di una vertenza privata d'ordine economico. D'altro canto, l'insorgente neppure ha confutato tale aspetto con la propria impugnativa, né ha mai asserito che i suoi persecutori lo avessero avvicinato per ragioni che non fossero legate alla restituzione o al pagamento della sostanza stupefacente da lui sottratta. L'esposizione ai pregiudizi descritti non è dunque palesemente fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo.

6. 6.1 Per il resto, si rilevi come secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipenda dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro la medesima. 6.2 Ebbene, in casu nemmeno si può ritenere che la Tunisia rifiuterebbe o non sarebbe in grado di offrire all'insorgente adeguata protezione. Al riguardo in effetti, il ricorrente, al di là di generiche allegazioni, non è stato in misura di desumere indizi oggettivi atti a rendere verosimile quanto addotto. Sicché anche tale censura deve essere disattesa dallo scrivente Tribunale.

7. Da ultimo, v'è da constatare che nel caso in esame non permette una diversa conclusione neppure l'allegazione ricorsuale secondo cui A._______ verrebbe sottoposto in Tunisia ad iniquo processo in ragione delle sue attività illegali. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.2 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

8. 8.1 Anzitutto, nel caso in esame, nulla permette allo stato attuale di determinare che il richiedente sia oggetto di un procedimento penale in Tunisia. In proposito, A._______ si è limitato a descrivere vagamente e succintamente il sequestro operato dalle autorità tunisine, senza invero riferire precisamente dell'asserito procedimento a suo carico. Al contrario, egli ha narrato di non aver avuto contatti fisici con le autorità tunisine (cfr. verbale 2, pag. 5, D35) e di non conoscere l'entità della sua condanna (cfr. verbale 2, pag. 9, D77). Anche quanto addotto in sede ricorsuale non apporta chiarezza alle argomentazioni del ricorrente, giacché egli allega genericamente di temere di essere condannato ad una pena sproporzionata. In questo senso, la censura ricorsuale si riduce ad una mera asserzione di parte, non suffragata da alcun elemento probatorio oggettivo. 8.2 Oltretutto, indipendentemente dallo stato dell'evocata procedura, il Tribunale non ha ragione di scostarsi da quanto ritenuto dall'autorità di prima istanza. Difatti, il procedimento penale al quale A._______ sarebbe sottoposto per spaccio di stupefacenti, non appare rilevante in materia di asilo poiché non vi sono elementi per ritenerlo motivato politicamente; ne consegue che il medesimo, quandanche effettivamente esistente, non costituirebbe un "politmalus" ai sensi della giurisprudenza testé enucleata.

9. In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). 10.3 Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 11.4 Nel gravame, l'insorgente avversa implicitamente anche tale assunto. A suo dire, il suo ritorno in Tunisia lo esporrebbe ad una pena detentiva in uno stabilimento carcerario non conforme ai disposti delle normative internazionali. 11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inammissibile dell'allontanamento.

12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, per quanto riguarda l'ulteriore censura ricorsuale (cfr. supra consid. 11.4), questo Tribunale osserva - segnatamente richiamando le suesposte argomentazioni (cfr. supra consid. 8.1) - che il richiedente non ha comprovato, rispettivamente reso verosimile, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Tunisia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura, nonché di altre disposizioni di diritto internazionale. 12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico nonché della LAsi.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.2 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 14.3 Nella fattispecie, in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato otto anni di scuola (cfr. verbale 2, pag. 3, D9) ed ha avuto esperienze professionali nel ramo della ristorazione e in ambito edilizio (cfr. verbale 2, pag. 3, D13). Egli dispone inoltre del supporto dei nonni paterni (cfr. verbale 2, pag. 4, D25). Ad esso di aggiunge il fatto che sia i genitori del richiedente, sia il fratello del medesimo, risiedono tutt'oggi in Tunisia (cfr. verbale 2, pag. 4, D25-D26). Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolare problemi in Tunisia. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 14.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

15. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

16. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: