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D-859/2020

D-859/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-08 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, occorre rilevare che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 20 gennaio 2020 e non avendo essi contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, che in tal senso, la conclusione tendente alla conferma della concessione dell’ammissione provvisoria è priva d’oggetto, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, A._______ e B._______ hanno riferito di essersi uniti in matrimonio malgrado l’opposizione del padre di quest’ultima, il quale avrebbe voluto maritarla con il nipote; che la coppia avrebbe così incominciato ad essere vittima di telefonate minatorie ricon- ducibili al menzionato genitore, minacce che sarebbero finanche scaturite in un’aggressione fisica ai danni di A._______; che onde sfuggire a tali per- secuzioni, i richiedenti avrebbero quindi effettuato vari spostamenti all’in- terno del Paese, prima di soggiornare due anni in Iran e poi fare ritorno in

D-859/2020 Pagina 5 Afghanistan; che le tensioni con suddetto parente non si sarebbero però attenuate e che, anzi, il suocero di A._______ avrebbe manifestato la vo- lontà di vedersi consegnare la prima figlia della coppia e di voler persino prenderla con la forza per il caso in cui non le fosse stata consegnata, che temendo per la loro incolumità i richiedenti avrebbero quindi deciso di lasciare definitivamente l’Afghanistan, che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le alle- gazioni addotte dai richiedenti; che in particolare, la credibilità dei loro as- serti sarebbe minata da numerose contraddizioni oltre che dal fatto che il loro narrato non sarebbe sufficientemente dettagliato; che oltretutto, la fe- defacenza dei mezzi di prova versati agli atti nel corso del procedimento di prima istanza sarebbe minata da alcune incongruenze, che con la loro impugnativa, gli insorgenti avversano la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che a loro dire, la verosimiglianza e la coe- renza di quanto esposto andrebbe considerato da un punto di vista globale, tenendo conto della loro situazione personale nel Paese di provenienza; che proseguendo nella loro analisi, gli interessati hanno poi contestato − richiamandoli ad uno ad uno − gli indicatori d’inverosimiglianza evidenziati dall’autorità inferiore nella decisione del 20 gennaio 2020; che in buona sostanza, le loro allegazioni soddisferebbero dunque le condizioni di cui all’art. 7 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità

D-859/2020 Pagina 6 di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien- temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre- tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con- siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal- sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte- resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in- fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon- deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri- dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi- nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che orbene, alla stregua di quanto evidenziato dall’autorità inferiore, nel caso in esame anche il Tribunale rileva come le allegazioni degli insorgenti siano pervase da diversi indicatori d’inverosimiglianza, che innanzitutto, le versioni esposte dagli interessati si contraddicono su alcuni aspetti, che a titolo esemplificativo, B._______ ha spiegato che il marito avrebbe saputo sin dall’inizio che l’autore delle telefonate minatorie fosse il suocero del medesimo (cfr. verbale 3, pag. 11, Q78); che dal canto suo, A._______ ha invece sostenuto di aver appreso la summenzionata identità solo al momento in cui si sarebbe rivolto alle autorità di polizia, dato che proprio quest’ultime sarebbero risalite all’identità dell’interlocutore telefonico (cfr. verbale 2, pag. 9, punto 7.02),

D-859/2020 Pagina 7 che ulteriori interrogativi sorgono anche dal fatto che A._______ ha raccontato di non essere mai stato contattato direttamente dal suocero (cfr. verbale 4, pag. 16, Q115); che tuttavia, nell’ambito del rilevamento delle generalità egli ha riferito che dagli accertamenti esperiti dalla polizia la persona che lo chiamava era proprio il suocero (cfr. verbale 2, pag. 9, punto 7.02), che non da ultimo, è a giusto titolo che l’autorità inferiore – alla cui disamina si rinvia onde evitare inutili ripetizioni – ha evidenziato come il contenuto delle minacce allegate sia scarno e privo di dettagli di sorta, tanto più ponendo la mente al fatto che gli insorgenti hanno riferito di essere stati vittime di innumerevoli episodi intimidatori, che infine, le copie delle supposte denunce che gli interessati avrebbero sporto presso la polizia del distretto di G._______, non dissipano minimamente i dubbi menzionati sopra, che al contrario, la fedefacenza di tali documenti appare compromessa; che non è in effetti credibile che due denunce depositate a distanza di diversi mesi, siano state rubricate dalle autorità afgane competenti con dei numeri di riferimento immediatamente successivi (“[…]” e “[…]”); che del resto, la giustificazione addotta in sede ricorsuale – “(…) è chiaro che se avessi voluto falsificare i mezzi di prova non saremmo caduti in un errore così grossolano! Il fatto che i due numeri siano consecutivi può dipendere da diversi fattori. Per esempio possono essere presenti diversi registri a seconda dei reati denunciati, oppure il funzionario della Polizia può aver riempito una pagina che aveva lasciato volontariamente o meno vuota” – appare del tutto pretestuosa, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno delle loro domande d’asilo, non appaiono verosimili, che alla luce del contesto narrativo di cui sopra, né il presunto pericolo incorso da C._______, così come neppure l’asserita integrazione dei talebani da parte del padre e del fratello di B._______ – asserzione che non è sorretta da alcun elemento concreto –, risultano ossequiare i disposti di cui all’art. 7 LAsi, che ad ogni modo, indipendentemente dalla loro effettiva conformità con l’art. 7 LAsi, è d’uopo osservare che le circostanze addotte a motivo delle domande d’asilo in esame siano irrilevanti in materia d’asilo, e come tali

D-859/2020 Pagina 8 non giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che difatti, va rammentato che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilità all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d’origine (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6651/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 5.2 e 5.4), che orbene, le vicissitudini vissute in patria dai ricorrenti non sono state manifestamente dettate da una volontà persecutoria riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche dei ricorrenti, quanto piuttosto ad una diatriba famigliare; che del resto, A._______ stesso ha riferito che “il cugino di mia moglie aveva chiesto la sua mano e aveva anche dei soldi, io invece ero una persona sconosciuta a suo padre, e non avevo soldi, quindi lui era contrario, preferiva dare sua figlia al figlio di suo fratello” (cfr. punto 7.02, pag. 8), che conseguentemente, oltre ad essere inverosimili le allegazioni dei ri- chiedenti sono anche irrilevanti ex art. 3 LAsi, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di me- desimo importo versato il 6 ottobre 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-859/2020 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.− sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 6 ottobre 2021. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.− sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 6 ottobre 2021.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-859/2020 Sentenza dell'8 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e i loro figli C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), Afghanistan, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 20 gennaio 2020 / N (...). Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 29 maggio 2018 (cfr. atto SEM A1/2) e il 13 dicembre 2018 (cfr. atto SEM B5/6), i verbali concernenti i rilevamenti dei dati personali di B._______ e di A._______, avvenuti rispettivamente il 4 giugno 2018 (cfr. atto SEM A9/12 [verbale 1]) e il 20 dicembre 2018 (cfr. atto SEM B11/13 [verbale 2]), i verbali relativi alle audizioni sui motivi d'asilo indette dall'autorità inferiore con B._______, il 26 settembre 2018 (cfr. atto SEM B4/21 [verbale 3]), e con A._______, il 3 dicembre 2019 (cfr. atto SEM A30/23 [verbale 4]), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 20 gennaio 2020, notificata il 21 gennaio 2020 (cfr. atto SEM A37/1), con la quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo degli interessati pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterli provvisoriamente per causa d'inesigibilità, il ricorso del 14 febbraio 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 17 febbraio 2020), per mezzo del quale i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo; in subordine, secondo il senso, gli stessi hanno chiesto la conferma dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; gli interessati hanno poi concluso alla restituzione degli atti alla SEM per un supplemento di istruzione; contestualmente - e con protesta di spese e ripetibili - essi hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, il certificato clinico del 9 gennaio 2019 accluso all'allegato ricorsuale, per il tramite del quale la signora F._______, asserita psicoterapeuta ASP, ha riferito di aver seguito A._______ sull'arco di alcuni mesi in ragione di una sintomatologia acuta da stress post traumatico con evidenti segni di intrusività, insonnia e abbassamento generale dell'umore; l'ulteriore comunicazione contenuta nel referto in parola, ai sensi della quale il percorso sarebbe terminato in virtù del miglioramenti riscontrati, lo scritto del 30 luglio 2021, per mezzo del quale gli insorgenti hanno chiesto aggiornamenti sullo stato del procedimento, la decisione incidentale del Tribunale dell'8 settembre 2021 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo i ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, lo scritto del 24 settembre 2021, con il quale i ricorrenti hanno postulato a titolo principale una riconsiderazione della succitata decisione incidentale alla luce dei recenti sviluppi politici avvenuti in Afghanistan, così come in ragione del fatto che il padre e il fratello di B._______ si sarebbero nel frattempo uniti ufficialmente alla milizia talebana, cosicché le scelte di vita di B._______ verrebbero certamente punite qualora facesse ritorno in Patria; in subordine, essi hanno domandato la concessione della possibilità di rateizzare il pagamento dell'anticipo richiesto dal Tribunale in due soluzioni; in ulteriore subordine, i medesimi hanno chiesto l'attribuzione di un termine di grazia per il versamento dell'importo richiesto, l'ulteriore decisione incidentale del Tribunale del 29 settembre 2021 che respingeva la domanda di riconsiderazione e concedeva un termine di grazia per il pagamento dell'anticipo richiesto, il tempestivo versamento dell'importo richiesto da parte dei ricorrenti (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, occorre rilevare che essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 20 gennaio 2020 e non avendo essi contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, che in tal senso, la conclusione tendente alla conferma della concessione dell'ammissione provvisoria è priva d'oggetto, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, A._______ e B._______ hanno riferito di essersi uniti in matrimonio malgrado l'opposizione del padre di quest'ultima, il quale avrebbe voluto maritarla con il nipote; che la coppia avrebbe così incominciato ad essere vittima di telefonate minatorie riconducibili al menzionato genitore, minacce che sarebbero finanche scaturite in un'aggressione fisica ai danni di A._______; che onde sfuggire a tali persecuzioni, i richiedenti avrebbero quindi effettuato vari spostamenti all'interno del Paese, prima di soggiornare due anni in Iran e poi fare ritorno in Afghanistan; che le tensioni con suddetto parente non si sarebbero però attenuate e che, anzi, il suocero di A._______ avrebbe manifestato la volontà di vedersi consegnare la prima figlia della coppia e di voler persino prenderla con la forza per il caso in cui non le fosse stata consegnata, che temendo per la loro incolumità i richiedenti avrebbero quindi deciso di lasciare definitivamente l'Afghanistan, che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni addotte dai richiedenti; che in particolare, la credibilità dei loro asserti sarebbe minata da numerose contraddizioni oltre che dal fatto che il loro narrato non sarebbe sufficientemente dettagliato; che oltretutto, la fedefacenza dei mezzi di prova versati agli atti nel corso del procedimento di prima istanza sarebbe minata da alcune incongruenze, che con la loro impugnativa, gli insorgenti avversano la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che a loro dire, la verosimiglianza e la coerenza di quanto esposto andrebbe considerato da un punto di vista globale, tenendo conto della loro situazione personale nel Paese di provenienza; che proseguendo nella loro analisi, gli interessati hanno poi contestato richiamandoli ad uno ad uno gli indicatori d'inverosimiglianza evidenziati dall'autorità inferiore nella decisione del 20 gennaio 2020; che in buona sostanza, le loro allegazioni soddisferebbero dunque le condizioni di cui all'art. 7 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che orbene, alla stregua di quanto evidenziato dall'autorità inferiore, nel caso in esame anche il Tribunale rileva come le allegazioni degli insorgenti siano pervase da diversi indicatori d'inverosimiglianza, che innanzitutto, le versioni esposte dagli interessati si contraddicono su alcuni aspetti, che a titolo esemplificativo, B._______ ha spiegato che il marito avrebbe saputo sin dall'inizio che l'autore delle telefonate minatorie fosse il suocero del medesimo (cfr. verbale 3, pag. 11, Q78); che dal canto suo, A._______ ha invece sostenuto di aver appreso la summenzionata identità solo al momento in cui si sarebbe rivolto alle autorità di polizia, dato che proprio quest'ultime sarebbero risalite all'identità dell'interlocutore telefonico (cfr. verbale 2, pag. 9, punto 7.02), che ulteriori interrogativi sorgono anche dal fatto che A._______ ha raccontato di non essere mai stato contattato direttamente dal suocero (cfr. verbale 4, pag. 16, Q115); che tuttavia, nell'ambito del rilevamento delle generalità egli ha riferito che dagli accertamenti esperiti dalla polizia la persona che lo chiamava era proprio il suocero (cfr. verbale 2, pag. 9, punto 7.02), che non da ultimo, è a giusto titolo che l'autorità inferiore - alla cui disamina si rinvia onde evitare inutili ripetizioni - ha evidenziato come il contenuto delle minacce allegate sia scarno e privo di dettagli di sorta, tanto più ponendo la mente al fatto che gli insorgenti hanno riferito di essere stati vittime di innumerevoli episodi intimidatori, che infine, le copie delle supposte denunce che gli interessati avrebbero sporto presso la polizia del distretto di G._______, non dissipano minimamente i dubbi menzionati sopra, che al contrario, la fedefacenza di tali documenti appare compromessa; che non è in effetti credibile che due denunce depositate a distanza di diversi mesi, siano state rubricate dalle autorità afgane competenti con dei numeri di riferimento immediatamente successivi ("[...]" e "[...]"); che del resto, la giustificazione addotta in sede ricorsuale - "(...) è chiaro che se avessi voluto falsificare i mezzi di prova non saremmo caduti in un errore così grossolano! Il fatto che i due numeri siano consecutivi può dipendere da diversi fattori. Per esempio possono essere presenti diversi registri a seconda dei reati denunciati, oppure il funzionario della Polizia può aver riempito una pagina che aveva lasciato volontariamente o meno vuota" - appare del tutto pretestuosa, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno delle loro domande d'asilo, non appaiono verosimili, che alla luce del contesto narrativo di cui sopra, né il presunto pericolo incorso da C._______, così come neppure l'asserita integrazione dei talebani da parte del padre e del fratello di B._______ - asserzione che non è sorretta da alcun elemento concreto -, risultano ossequiare i disposti di cui all'art. 7 LAsi, che ad ogni modo, indipendentemente dalla loro effettiva conformità con l'art. 7 LAsi, è d'uopo osservare che le circostanze addotte a motivo delle domande d'asilo in esame siano irrilevanti in materia d'asilo, e come tali non giustifichino il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che difatti, va rammentato che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilità all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6651/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 5.2 e 5.4), che orbene, le vicissitudini vissute in patria dai ricorrenti non sono state manifestamente dettate da una volontà persecutoria riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche dei ricorrenti, quanto piuttosto ad una diatriba famigliare; che del resto, A._______ stesso ha riferito che "il cugino di mia moglie aveva chiesto la sua mano e aveva anche dei soldi, io invece ero una persona sconosciuta a suo padre, e non avevo soldi, quindi lui era contrario, preferiva dare sua figlia al figlio di suo fratello" (cfr. punto 7.02, pag. 8), che conseguentemente, oltre ad essere inverosimili le allegazioni dei richiedenti sono anche irrilevanti ex art. 3 LAsi, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 6 ottobre 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750. sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 6 ottobre 2021.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: