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D-5903/2018

D-5903/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-17 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino iraniano, è espatriato ed entrato in Svizzera verso metà dicembre 2016. Dopo esser transitato da Francia, Germania e Islanda, è ritornato in Svizzera il 31 agosto 2017 dove il giorno stesso ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A8). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di avere problemi con la polizia morale iraniana a causa del suo aspetto da satanista. In particolare, tra il 2004 e il 2015 sarebbe stato oggetto di fermi o arresti - di questi ultimi, il più recente daterebbe della fine del 2014 - in una ventina di occasioni, dopo i quali sarebbe stato rilasciato col pagamento di una tangente. Nell'estate del 2015 sarebbe stato condotto a forza da un parrucchiere, affinché gli fossero tagliati i capelli. In un'altra occasione gli sarebbe stato bruciato il braccio in tre punti con una sigaretta, in corrispondenza di un tatuaggio. Nel settembre del 2016, infine, durante una sua assenza la polizia avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento (cfr. atti A8, 7.01 e 7.02; A18, Q57 e 61). C. Con decisione del 13 settembre 2018, notificata al richiedente il giorno successivo, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 15 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 ottobre 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria e, in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti alla SEM perché prenda una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Con decisione incidentale del 12 dicembre 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che ne fosse dimostrata l'indigenza con un'attestazione entro il 27 dicembre 2018. L'interessato ha tempestivamente presentato l'attestazione d'indigenza richiesta (cfr. risultanze processuali). F. Il 20 dicembre 2018, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. G. Il 4 gennaio 2019, l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo, quindi, il respingimento del ricorso. H. Il ricorrente ha presentato la sua replica il 30 gennaio 2019, riconfermandosi nel ricorso. Tale scritto è stato inviato per informazione alla SEM da parte del Tribunale in data 1o febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi-zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha per prima cosa considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente, secondo le quali la polizia avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento e da quel momento lo ricercherebbe. Esse si baserebbero infatti solo su informazioni date e deduzioni fatte da un vicino. Sorprenderebbe inoltre il fatto che i suoi famigliari, pur abitando nell'immobile a fianco, non si sarebbero resi conto di nulla e che la polizia non vi si sarebbe recata, non avendo trovato il ricorrente presso il proprio appartamento ed essendo il suo indirizzo ufficiale presso i genitori. Inconsistenti sarebbero anche la deduzione di essere ricercato, perché sarebbe stato l'unico ad abitare a quel piano, e la supposizione di essere stato denunciato dai vicini. Non proverebbe infine nulla il blocco del suo telefono. La SEM ha inoltre rilevato che il ricorrente non avrebbe fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi. In primo luogo, perché le angherie subite non gli avrebbero impedito di tornare in Iran. In secondo luogo, perché non disporrebbe di un profilo politico tale da rappresentare una minaccia per le autorità del suo paese. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, dalle sue dichiarazioni non emergerebbe infatti nessuna attività politica di rilievo e durante i controlli alle frontiere in occasione di suoi soggiorni all'estero gli sarebbero state poste semplici domande di routine.

E. 4.2 Nel ricorso il ricorrente ribadisce dapprima che l'irruzione nel suo appartamento sarebbe verosimile, considerando il contesto iraniano, il suo profilo personale, le persecuzioni di cui sarebbero oggetto persone con tali profili e i precedenti fermi del ricorrente. In particolare, egli sarebbe credibile nel suo atteggiamento di opposizione verso il regime iraniano e verso il tradizionalismo religioso. Inoltre non avrebbe modo di verificare le informazioni ricevute, in quanto non ne avrebbe avuto conoscenza diretta. I famigliari non si sarebbero accorti di nulla perché il padre sarebbe novantenne, la sorella abiterebbe a B._______, il fratello lavorerebbe fino a tardi e la madre - ipotizza - non sarebbe stata in casa. Egli sarebbe comunque l'unico abitante dell'edificio con un profilo d'interesse per le autorità. La denuncia dei vicini sarebbe infine plausibile, in quanto il padre avrebbe subito il loro biasimo per i comportamenti del figlio. Il ricorrente sostiene inoltre che correrebbe il rischio di subire persecuzioni in quanto apostata e a causa del suo aspetto e del suo comportamento, moralmente non accettabili dalla società iraniana e costituenti un'espressione di dissenso. Il numero di fermi avvenuti in passato ne sarebbe un'indicazione. A maggior ragione considerando i simboli satanici che gli agenti avrebbero osservato nella sua camera, durante l'irruzione.

E. 4.3 Nella risposta e nella replica la SEM e il ricorrente hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni.

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 6.1 La verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente è fondamentalmente ammessa dalla SEM, tranne per quanto riguarda l'irruzione della polizia nel suo appartamento del settembre del 2016. Bisogna quindi esaminare quest'ultimo aspetto, non avendo il Tribunale motivo di dubitare della verosimiglianza delle ulteriori dichiarazioni del ricorrente.

E. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.3 Nella fattispecie si rileva innanzitutto che il ricorrente non ha assistito direttamente all'irruzione, ma riporta esclusivamente ciò che gli è stato riferito da un amico che lavora poco distante (cfr. atto A18, Q75). Né lui né un famigliare o un amico si sono successivamente recati sul posto o hanno contattato la padrona di casa per verificare se effettivamente fosse avvenuta un'irruzione e possono fornire ulteriori informazioni. Inspiegabile risulta inoltre il motivo per cui non si è resa conto di nulla perlomeno la madre del ricorrente, che egli può solo supporre essere stata assente da casa propria, adiacente a quella del ricorrente (cfr. atto A18, Q76). Ancor più inspiegabile è il fatto che la polizia non si sia recata, per trovare il ricorrente dopo averlo infruttuosamente cercato al suo appartamento, presso i suoi genitori, dove tra l'altro era ancora ufficialmente domiciliato. Anche l'affermazione secondo la quale i suoi vicini potrebbero averlo denunciato non serve a rendere verosimile l'irruzione, essendo una semplice supposizione. Nemmeno il fatto che il suo cellulare è bloccato porta a una qualsivoglia conclusione al riguardo. Infine, alla domanda a sapere perché le autorità iraniane si sarebbero interessate al punto da intervenire presso di lui, il ricorrente ammette di non sapere rispondere (cfr. atto A18, Q81). Riassumendo, bisogna ritenere che la verosimiglianza dell'irruzione si basa solo sulla testimonianza di un vicino di casa del ricorrente. Non vi sono altre circostanze oggettive che, direttamente o indirettamente, contribuiscono a rafforzarla. Al contrario invece vi sono forti criticità che minano la verosimiglianza dell'irruzione, quale il motivo che avrebbe avuto la polizia o il perché non si sarebbe recata dai genitori del ricorrente. Ciò detto, nell'ambito di una valutazione d'insieme sono preponderanti gli elementi a sfavore della verosimiglianza dell'allegata irruzione. Bisogna quindi partire dal presupposto che il ricorrente non ha reso verosimile che la polizia iraniana abbia fatto irruzione nel suo appartamento.

E. 7.1 Il prossimo passo è esaminare se in casu il ricorrente è esposto a seri pregiudizi ovvero ha fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 7.3 Su tali presupposti, gli eventi vissuti in patria tra il 2004 e l'estate del 2015 (una ventina di fermi e arresti, taglio forzato dei capelli, bruciature di sigaretta sul braccio) risultano ininfluenti in materia d'asilo. Detti episodi paiono infatti sconnessi e non lasciano trasparire finalità persecutorie concrete da parte dell'apparato statale o di terzi. Fa inoltre difetto il necessario nesso causale temporale e materiale con l'espatrio, essendosi gli eventi in questione svolti almeno 13 mesi prima dell'espatrio ed avendo l'interessato ricondotto la fuga ad altre ragioni (l'irruzione della polizia nel suo appartamento a settembre 2016, risultata inverosimile). Detti avvenimenti nemmeno raggiungono la necessaria intensità, a detta del ricorrente stesso infatti duranti gli arresti non gli accadeva nulla (cfr. atto A8, 7.02). Non si può quindi affermare che il ricorrente sia già stato vittima di persecuzioni.

E. 7.4 Per quanto riguarda l'apostasia dall'Islam, essa è in Iran vietata. Il diritto islamico, infatti, non riconosce la possibilità per un musulmano di abiurare la fede islamica. Secondo il Corano l'apostasia equivale al tradimento della comunità islamica e dev'essere punita con la morte. Il diritto penale iraniano codificato, tuttavia, al momento non conosce l'apostasia quale fattispecie. Il giudice non può quindi basare la pena di morte per un apostata sul diritto penale codificato, ma solo sulla sharia. La sola apostasia non conduce però di principio a una persecuzione individuale da parte dello Stato, fintanto che l'apostata rispetta la posizione di assoluto potere dei musulmani. Una persecuzione da parte dello Stato iraniano entra in considerazione solo quando l'apostasia viene resa nota e contemporaneamente l'apostata compie attività, che vengono viste dal regime come attacco allo stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenza del Tribunale D-6142/2017 del 20 giugno 2018 consid. 7.3.2).

E. 7.5 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza dell'apostasia del ricorrente e se le attività di quest'ultimo vengono viste da esse come un attacco allo stato. Egli è un satanista non praticante e non legato a un particolare movimento, che esprime il proprio satanismo principalmente attraverso l'ascoltare e suonare musica black metal. In effetti, solo due volte e in Inghilterra ha fatto dei rituali, disegnato il pentagramma e acceso delle candele. Ammette anche di non essere molto informato sul tema, di non aver mai letto libri, di non aver mai fatto ricerche né volerne fare. Anzi, nemmeno crede in Satana. Ascoltare e suonare musica black metal è, a detta sua, piuttosto un atto di ribellione contro la religione e il governo (cfr. atti A8, 1.13 e A18, Q36). Il ricorrente si è avvicinato a questa musica, perché subiva pressioni religiose che non riusciva a sopportare (cfr. atti A8, 7.01 e A18, Q54). Secondo il Tribunale, quindi, il ricorrente ha lasciato la sua patria soprattutto perché era insofferente alle severe regole imposte dalla religione islamica e allo stile di vita che doveva seguire e a causa dei problemi che riscontrava con la polizia in caso di trasgressione. La sua attività, oltre all'ascoltare e suonare musica black metal, si è inoltre limitata al decorare di nero e con simboli satanici il proprio appartamento, al ricevere le visite di persone con la stessa passione, al partecipare a concerti di musica black metal con circa fino a 16 persone, al vestirsi da satanista e al portare i capelli lunghi. Al contrario, egli non ha mai fatto dei video su sé stesso o sui concerti a cui partecipava (cfr. atti A8, 7.01 e A18, Q69 e 88). Tutto ciò sta a indicare che il ricorrente non ha oggettivamente esposto la propria apostasia in una maniera tale, per cui le autorità iraniane ne sono ragionevolmente venute a conoscenza. Tanto più che egli non sembra nemmeno essere più apparso pubblicamente dal 2009, quando ha partecipato a delle manifestazioni davanti all'ambasciata iraniana a Londra (cfr. atto A18, Q84 e 95). Egli pare anzi aver tenuto un profilo discreto, visti anche i suoi lunghi soggiorni all'estero (in Inghilterra dal gennaio del 2009 al marzo del 2011 e in Turchia dall'autunno 2011 alla primavera del 2015) dai quali tornava solo per rinnovare il visto (cfr. atto A8, 2.04). A riprova di ciò vi è il fatto che i fermi della polizia sono avvenuti perché il ricorrente consumava alcol o per via dell'abbigliamento, dei tatuaggi o dei capelli (cfr. atti A8, 7.01 e A18, Q61). Dagli atti all'inserto non si evincono elementi che permettano di ritenere che la polizia sia stata a conoscenza del definitivo allontanamento dall'Islam del ricorrente e che abbia proceduto ai fermi a causa di ciò. Inoltre il ricorrente non ha reso verosimile che le autorità iraniane hanno fatto irruzione nel suo appartamento (cfr. supra consid. 6.3), perciò non se ne può dedurre che hanno scoperto i simboli satanici contenuti nello stesso. Ma, anche se le autorità fossero a conoscenza dell'apostasia del ricorrente, non s'intravvede perché egli dovrebbe essere finito nel loro mirino quale nemico dello stato. Infatti, il ricorrente stesso ammette che non diceva a nessuno di essere satanista e non cercava d'imporre il proprio punto di vista (cfr. atto A18, Q83). Prove di una militanza politica contro il regime o di un impegno contro la religione islamica particolarmente esposti non ve ne sono. Non vi è quindi motivo di credere che lo Stato iraniano sia interessato alla persecuzione del ricorrente.

E. 7.6 In Iran il ricorrente non è quindi stato esposto a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi né ha, in caso di ritorno, un fondato timore di essere esposto, con probabilità preponderante, a tali pregiudizi.

E. 8 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.2 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Egli sarebbe infatti giovane, istruito, in buona salute e disporrebbe di una rete famigliare che in passato non gli avrebbe fatto mancare un sostegno finanziario. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli sarebbe infatti esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti, tortura e altri trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU in ragione dell'atteggiamento delle autorità iraniane nei confronti di profili come il suo.

E. 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Iran non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-5026/2019 del 25 novembre 2019 consid. 8.3). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che il timore che le autorità iraniane espongano il ricorrente a seri pregiudizi a causa della sua apostasia è stato ritenuto infondato (cfr. supra consid. 7.5). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 10.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, in Iran attualmente vi sono delle proteste di piazza contro il regime al governo ma non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-5473/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2.1). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ([...] anni), ha conseguito la maturità, frequentato dei corsi preuniversitari e cominciato degli studi in ingegneria del suono. Conosce l'inglese quasi come se fosse la sua lingua madre, avendo soggiornato a Londra dal gennaio del 2009 al marzo del 2011 e avendovi frequentato dei corsi di lingua. In passato ha già lavorato come cameriere, lavapiatti e venditore di vestiti, ha riparato auto d'epoca e fatto lavori annessi. In ogni caso suo padre sta bene finanziariamente e quindi lui, per sua stessa ammissione, non ha bisogno di lavorare. I genitori, la sorella e il fratello vivono a C._______ (l'ultimo domicilio del ricorrente in Iran), così come zii e zie, coi quali però non ha contatti. La situazione personale del ricorrente, conseguentemente, permette di concludere al carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 dicembre 2018, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5903/2018 Sentenza del 17 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Rosario Mastrosimone, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 settembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iraniano, è espatriato ed entrato in Svizzera verso metà dicembre 2016. Dopo esser transitato da Francia, Germania e Islanda, è ritornato in Svizzera il 31 agosto 2017 dove il giorno stesso ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A8). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di avere problemi con la polizia morale iraniana a causa del suo aspetto da satanista. In particolare, tra il 2004 e il 2015 sarebbe stato oggetto di fermi o arresti - di questi ultimi, il più recente daterebbe della fine del 2014 - in una ventina di occasioni, dopo i quali sarebbe stato rilasciato col pagamento di una tangente. Nell'estate del 2015 sarebbe stato condotto a forza da un parrucchiere, affinché gli fossero tagliati i capelli. In un'altra occasione gli sarebbe stato bruciato il braccio in tre punti con una sigaretta, in corrispondenza di un tatuaggio. Nel settembre del 2016, infine, durante una sua assenza la polizia avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento (cfr. atti A8, 7.01 e 7.02; A18, Q57 e 61). C. Con decisione del 13 settembre 2018, notificata al richiedente il giorno successivo, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 15 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 ottobre 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria e, in via ancor più subordinata, il rinvio degli atti alla SEM perché prenda una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. E. Con decisione incidentale del 12 dicembre 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, a condizione che ne fosse dimostrata l'indigenza con un'attestazione entro il 27 dicembre 2018. L'interessato ha tempestivamente presentato l'attestazione d'indigenza richiesta (cfr. risultanze processuali). F. Il 20 dicembre 2018, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. G. Il 4 gennaio 2019, l'autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo, quindi, il respingimento del ricorso. H. Il ricorrente ha presentato la sua replica il 30 gennaio 2019, riconfermandosi nel ricorso. Tale scritto è stato inviato per informazione alla SEM da parte del Tribunale in data 1o febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi-zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha per prima cosa considerato inverosimili le allegazioni del ricorrente, secondo le quali la polizia avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento e da quel momento lo ricercherebbe. Esse si baserebbero infatti solo su informazioni date e deduzioni fatte da un vicino. Sorprenderebbe inoltre il fatto che i suoi famigliari, pur abitando nell'immobile a fianco, non si sarebbero resi conto di nulla e che la polizia non vi si sarebbe recata, non avendo trovato il ricorrente presso il proprio appartamento ed essendo il suo indirizzo ufficiale presso i genitori. Inconsistenti sarebbero anche la deduzione di essere ricercato, perché sarebbe stato l'unico ad abitare a quel piano, e la supposizione di essere stato denunciato dai vicini. Non proverebbe infine nulla il blocco del suo telefono. La SEM ha inoltre rilevato che il ricorrente non avrebbe fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi. In primo luogo, perché le angherie subite non gli avrebbero impedito di tornare in Iran. In secondo luogo, perché non disporrebbe di un profilo politico tale da rappresentare una minaccia per le autorità del suo paese. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, dalle sue dichiarazioni non emergerebbe infatti nessuna attività politica di rilievo e durante i controlli alle frontiere in occasione di suoi soggiorni all'estero gli sarebbero state poste semplici domande di routine. 4.2 Nel ricorso il ricorrente ribadisce dapprima che l'irruzione nel suo appartamento sarebbe verosimile, considerando il contesto iraniano, il suo profilo personale, le persecuzioni di cui sarebbero oggetto persone con tali profili e i precedenti fermi del ricorrente. In particolare, egli sarebbe credibile nel suo atteggiamento di opposizione verso il regime iraniano e verso il tradizionalismo religioso. Inoltre non avrebbe modo di verificare le informazioni ricevute, in quanto non ne avrebbe avuto conoscenza diretta. I famigliari non si sarebbero accorti di nulla perché il padre sarebbe novantenne, la sorella abiterebbe a B._______, il fratello lavorerebbe fino a tardi e la madre - ipotizza - non sarebbe stata in casa. Egli sarebbe comunque l'unico abitante dell'edificio con un profilo d'interesse per le autorità. La denuncia dei vicini sarebbe infine plausibile, in quanto il padre avrebbe subito il loro biasimo per i comportamenti del figlio. Il ricorrente sostiene inoltre che correrebbe il rischio di subire persecuzioni in quanto apostata e a causa del suo aspetto e del suo comportamento, moralmente non accettabili dalla società iraniana e costituenti un'espressione di dissenso. Il numero di fermi avvenuti in passato ne sarebbe un'indicazione. A maggior ragione considerando i simboli satanici che gli agenti avrebbero osservato nella sua camera, durante l'irruzione. 4.3 Nella risposta e nella replica la SEM e il ricorrente hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6. 6.1 La verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente è fondamentalmente ammessa dalla SEM, tranne per quanto riguarda l'irruzione della polizia nel suo appartamento del settembre del 2016. Bisogna quindi esaminare quest'ultimo aspetto, non avendo il Tribunale motivo di dubitare della verosimiglianza delle ulteriori dichiarazioni del ricorrente. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6.3 Nella fattispecie si rileva innanzitutto che il ricorrente non ha assistito direttamente all'irruzione, ma riporta esclusivamente ciò che gli è stato riferito da un amico che lavora poco distante (cfr. atto A18, Q75). Né lui né un famigliare o un amico si sono successivamente recati sul posto o hanno contattato la padrona di casa per verificare se effettivamente fosse avvenuta un'irruzione e possono fornire ulteriori informazioni. Inspiegabile risulta inoltre il motivo per cui non si è resa conto di nulla perlomeno la madre del ricorrente, che egli può solo supporre essere stata assente da casa propria, adiacente a quella del ricorrente (cfr. atto A18, Q76). Ancor più inspiegabile è il fatto che la polizia non si sia recata, per trovare il ricorrente dopo averlo infruttuosamente cercato al suo appartamento, presso i suoi genitori, dove tra l'altro era ancora ufficialmente domiciliato. Anche l'affermazione secondo la quale i suoi vicini potrebbero averlo denunciato non serve a rendere verosimile l'irruzione, essendo una semplice supposizione. Nemmeno il fatto che il suo cellulare è bloccato porta a una qualsivoglia conclusione al riguardo. Infine, alla domanda a sapere perché le autorità iraniane si sarebbero interessate al punto da intervenire presso di lui, il ricorrente ammette di non sapere rispondere (cfr. atto A18, Q81). Riassumendo, bisogna ritenere che la verosimiglianza dell'irruzione si basa solo sulla testimonianza di un vicino di casa del ricorrente. Non vi sono altre circostanze oggettive che, direttamente o indirettamente, contribuiscono a rafforzarla. Al contrario invece vi sono forti criticità che minano la verosimiglianza dell'irruzione, quale il motivo che avrebbe avuto la polizia o il perché non si sarebbe recata dai genitori del ricorrente. Ciò detto, nell'ambito di una valutazione d'insieme sono preponderanti gli elementi a sfavore della verosimiglianza dell'allegata irruzione. Bisogna quindi partire dal presupposto che il ricorrente non ha reso verosimile che la polizia iraniana abbia fatto irruzione nel suo appartamento. 7. 7.1 Il prossimo passo è esaminare se in casu il ricorrente è esposto a seri pregiudizi ovvero ha fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 7.3 Su tali presupposti, gli eventi vissuti in patria tra il 2004 e l'estate del 2015 (una ventina di fermi e arresti, taglio forzato dei capelli, bruciature di sigaretta sul braccio) risultano ininfluenti in materia d'asilo. Detti episodi paiono infatti sconnessi e non lasciano trasparire finalità persecutorie concrete da parte dell'apparato statale o di terzi. Fa inoltre difetto il necessario nesso causale temporale e materiale con l'espatrio, essendosi gli eventi in questione svolti almeno 13 mesi prima dell'espatrio ed avendo l'interessato ricondotto la fuga ad altre ragioni (l'irruzione della polizia nel suo appartamento a settembre 2016, risultata inverosimile). Detti avvenimenti nemmeno raggiungono la necessaria intensità, a detta del ricorrente stesso infatti duranti gli arresti non gli accadeva nulla (cfr. atto A8, 7.02). Non si può quindi affermare che il ricorrente sia già stato vittima di persecuzioni. 7.4 Per quanto riguarda l'apostasia dall'Islam, essa è in Iran vietata. Il diritto islamico, infatti, non riconosce la possibilità per un musulmano di abiurare la fede islamica. Secondo il Corano l'apostasia equivale al tradimento della comunità islamica e dev'essere punita con la morte. Il diritto penale iraniano codificato, tuttavia, al momento non conosce l'apostasia quale fattispecie. Il giudice non può quindi basare la pena di morte per un apostata sul diritto penale codificato, ma solo sulla sharia. La sola apostasia non conduce però di principio a una persecuzione individuale da parte dello Stato, fintanto che l'apostata rispetta la posizione di assoluto potere dei musulmani. Una persecuzione da parte dello Stato iraniano entra in considerazione solo quando l'apostasia viene resa nota e contemporaneamente l'apostata compie attività, che vengono viste dal regime come attacco allo stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenza del Tribunale D-6142/2017 del 20 giugno 2018 consid. 7.3.2). 7.5 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza dell'apostasia del ricorrente e se le attività di quest'ultimo vengono viste da esse come un attacco allo stato. Egli è un satanista non praticante e non legato a un particolare movimento, che esprime il proprio satanismo principalmente attraverso l'ascoltare e suonare musica black metal. In effetti, solo due volte e in Inghilterra ha fatto dei rituali, disegnato il pentagramma e acceso delle candele. Ammette anche di non essere molto informato sul tema, di non aver mai letto libri, di non aver mai fatto ricerche né volerne fare. Anzi, nemmeno crede in Satana. Ascoltare e suonare musica black metal è, a detta sua, piuttosto un atto di ribellione contro la religione e il governo (cfr. atti A8, 1.13 e A18, Q36). Il ricorrente si è avvicinato a questa musica, perché subiva pressioni religiose che non riusciva a sopportare (cfr. atti A8, 7.01 e A18, Q54). Secondo il Tribunale, quindi, il ricorrente ha lasciato la sua patria soprattutto perché era insofferente alle severe regole imposte dalla religione islamica e allo stile di vita che doveva seguire e a causa dei problemi che riscontrava con la polizia in caso di trasgressione. La sua attività, oltre all'ascoltare e suonare musica black metal, si è inoltre limitata al decorare di nero e con simboli satanici il proprio appartamento, al ricevere le visite di persone con la stessa passione, al partecipare a concerti di musica black metal con circa fino a 16 persone, al vestirsi da satanista e al portare i capelli lunghi. Al contrario, egli non ha mai fatto dei video su sé stesso o sui concerti a cui partecipava (cfr. atti A8, 7.01 e A18, Q69 e 88). Tutto ciò sta a indicare che il ricorrente non ha oggettivamente esposto la propria apostasia in una maniera tale, per cui le autorità iraniane ne sono ragionevolmente venute a conoscenza. Tanto più che egli non sembra nemmeno essere più apparso pubblicamente dal 2009, quando ha partecipato a delle manifestazioni davanti all'ambasciata iraniana a Londra (cfr. atto A18, Q84 e 95). Egli pare anzi aver tenuto un profilo discreto, visti anche i suoi lunghi soggiorni all'estero (in Inghilterra dal gennaio del 2009 al marzo del 2011 e in Turchia dall'autunno 2011 alla primavera del 2015) dai quali tornava solo per rinnovare il visto (cfr. atto A8, 2.04). A riprova di ciò vi è il fatto che i fermi della polizia sono avvenuti perché il ricorrente consumava alcol o per via dell'abbigliamento, dei tatuaggi o dei capelli (cfr. atti A8, 7.01 e A18, Q61). Dagli atti all'inserto non si evincono elementi che permettano di ritenere che la polizia sia stata a conoscenza del definitivo allontanamento dall'Islam del ricorrente e che abbia proceduto ai fermi a causa di ciò. Inoltre il ricorrente non ha reso verosimile che le autorità iraniane hanno fatto irruzione nel suo appartamento (cfr. supra consid. 6.3), perciò non se ne può dedurre che hanno scoperto i simboli satanici contenuti nello stesso. Ma, anche se le autorità fossero a conoscenza dell'apostasia del ricorrente, non s'intravvede perché egli dovrebbe essere finito nel loro mirino quale nemico dello stato. Infatti, il ricorrente stesso ammette che non diceva a nessuno di essere satanista e non cercava d'imporre il proprio punto di vista (cfr. atto A18, Q83). Prove di una militanza politica contro il regime o di un impegno contro la religione islamica particolarmente esposti non ve ne sono. Non vi è quindi motivo di credere che lo Stato iraniano sia interessato alla persecuzione del ricorrente. 7.6 In Iran il ricorrente non è quindi stato esposto a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi né ha, in caso di ritorno, un fondato timore di essere esposto, con probabilità preponderante, a tali pregiudizi. 8. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.2 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Egli sarebbe infatti giovane, istruito, in buona salute e disporrebbe di una rete famigliare che in passato non gli avrebbe fatto mancare un sostegno finanziario. Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli sarebbe infatti esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti, tortura e altri trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU in ragione dell'atteggiamento delle autorità iraniane nei confronti di profili come il suo. 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Iran non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-5026/2019 del 25 novembre 2019 consid. 8.3). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che il timore che le autorità iraniane espongano il ricorrente a seri pregiudizi a causa della sua apostasia è stato ritenuto infondato (cfr. supra consid. 7.5). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, in Iran attualmente vi sono delle proteste di piazza contro il regime al governo ma non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-5473/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2.1). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ([...] anni), ha conseguito la maturità, frequentato dei corsi preuniversitari e cominciato degli studi in ingegneria del suono. Conosce l'inglese quasi come se fosse la sua lingua madre, avendo soggiornato a Londra dal gennaio del 2009 al marzo del 2011 e avendovi frequentato dei corsi di lingua. In passato ha già lavorato come cameriere, lavapiatti e venditore di vestiti, ha riparato auto d'epoca e fatto lavori annessi. In ogni caso suo padre sta bene finanziariamente e quindi lui, per sua stessa ammissione, non ha bisogno di lavorare. I genitori, la sorella e il fratello vivono a C._______ (l'ultimo domicilio del ricorrente in Iran), così come zii e zie, coi quali però non ha contatti. La situazione personale del ricorrente, conseguentemente, permette di concludere al carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 dicembre 2018, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: