Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sostanza e per quanto qui di rilievo, l’interessata 1, madre degli in- teressati minorenni 2 e 3, cittadina iraniana, nata a D._______, sposata nel 2009 con S., nel 2016 avrebbe iniziato ad interessarsi di cristianesimo at- traverso Instagram; che, a Teheran, dove viveva, avrebbe cercato di bat- tezzarsi in una chiesa armena, senza però riuscirci; che nel periodo se- guente ella avrebbe effettuato delle azioni di proselitismo; che avrebbe ten- tato di iscrivere il ricorrente 2 in una scuola armena; che avrebbe inoltre consegnato una Bibbia al marito, che avrebbe conservato presso un arma- dietto al lavoro; che dopo un litigio con il cognato del marito, quest’ultimo avrebbe informato gli Ettelaat dell’interesse al cristianesimo della coppia,
D-338/2022 Pagina 4 che avrebbe anche avuto una chiesa domestica; che gli Ettelaat si sareb- bero recati sul posto di lavoro del marito ed avrebbero scoperto la Bibbia; che la coppia, spaventata dagli avvenimenti avrebbe deciso di espatriare in Turchia nell’ottobre 2017; che una volta in Turchia i coniugi sarebbero venuti a conoscenza che le forze di polizia li avrebbe cercati al loro domi- cilio; che in seguito si sarebbero trasferiti in Grecia; che in tale Paese i rapporto della richiedente 1 con il marito si sarebbero deteriorati, infatti quest’ultimo la picchiava ed era tossicodipendente; che pertanto l’interes- sata 1 avrebbe chiesto ed ottenuto il divorzio tramite l’ambasciata iraniana ad Atene; che per timore dell’ex marito ella sarebbe espatriata, raggiun- gendo la Svizzera; che durante il viaggio ella sarebbe stata vittima di una violenza sessuale, a seguito della quale è nato il ricorrente 3; che in caso di ritorno in Iran ella teme per lo statuto dell’interessato 3, nato al di fuori del matrimonio e per il percorso scolastico dell’interessato 2, visto che mancherebbe una figura paterna; che i ricorrenti hanno prodotto a soste- gno della propria domanda l’originale del shenasnameh degli interessati 1 e 2, l’originale dell’atto di divorzio, screenshot della pagina Instagram dell’interessata 1, un certificato di partecipazione a un evento religioso in Grecia, l’originale del certificato di battesimo in Grecia, che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le alle- gazioni della richiedente 1; che segnatamente, la credibilità dei suoi asserti sia riguardo alla sua attività di proselitismo in Iran, sia circa l’interessa- mento da parte delle autorità di polizia a Teheran per tale attività, sareb- bero troppo vaghe e minate da alcune incongruenze; che la SEM ha invece considerato irrilevante la conversione al cristianesimo e la sua attività sui social network, come pure le violenze che avrebbe esercitato l’ex marito in Grecia e la nascita dell’interessato 3 al di fuori del matrimonio; che infine la SEM ha ordinato l’allontanamento dalla Svizzera, salvo concedere l’am- missione provvisoria per inesigibilità di detta misura, che nella loro impugnativa, gli insorgenti avversano la valutazione conte- nuta nel provvedimento sindacato; che contestando, sostengono che in realtà l’attività missionaria sarebbe stata descritta compiutamente e con molti dettagli; che pertanto le allegazioni in merito sarebbero da conside- rarsi verosimili; che pertanto anche l’interessamento da parte delle autorità iraniane sarebbero da considerarsi verosimile; che ritengono poi che l’atti- vità missionaria e l’interessamento alla religione cristiana sarebbe rilevante ai sensi della LAsi; che inoltre la nuova situazione familiare darebbe adito ad un timore fondato di persecuzione in Iran; che tale aspetto sarebbe stato analizzato solo parzialmente, avendo al SEM valutato solo l’eventuale per- secuzione familiare e non quella statale,
D-338/2022 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi, che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 con- sid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto ad- dotto dagli insorgenti, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dall’interessata 1, risultino essere vaghe, incoerenti e contraddittorie, tanto da minare la credibilità del suo narrato, che per quanto riguarda l’asserita attività di proselitismo a Teheran, a titolo esemplificativo, la ricorrente 1, nonostante le siano state concesse più oc- casioni per concretizzare le proprie allegazioni, non è riuscita a sviluppare un racconto ricco di dettagli (cfr. verbale 2, D43 – D63); che ciò appare ancor più evidente se confrontato con la descrizione delle vicissitudini vis- sute in Grecia, molto più dettagliate (cfr. verbale 1, D18-D40); che invece, per quanto concerne l’asserito interessamento da parte delle autorità ira- niane in relazione al possesso della Bibbia sul posto di lavoro da parte dell’ex marito della ricorrente 1, risulta contrario all’esperienza generale della vita portare, in Iran, un oggetto potenzialmente controverso come una Bibbia sul posto di lavoro; che anche tali episodi sono stati descritti in modo generico (cfr. verbale 2, D64-69); che correttamente in tal senso l’autorità di prime cure ha indicato che le allegazioni circa la visita da parte di due poliziotti presso l’abitazione coniugale, riportata dai vicini, debba venir con- siderata stereotipata e inverosimile; che inoltre, in casi di problematiche
D-338/2022 Pagina 6 simili, in generale, le autorità iraniane aprono una procedura penale nei confronti dei sospetti; che in casu la ricorrente 1 non ha addotto nulla in tal senso, nonostante ella sia ancora entrata in contatto con le autorità ira- niane tramite l’ambasciata ad Atene, al fine di formalizzare il divorzio con il marito (cfr. verbale 1, D24); che in ogni caso i familiari rimasti in Iran avreb- bero informato i ricorrenti dell’apertura di un’eventuale procedura penale nei loro confronti, eventualità non addotta dall’interessata 1; che a con- ferma di ciò, i coniugi sarebbero espatriati dall’Iran legalmente in aereo; che nel proprio allegato ricorsuale i ricorrenti non hanno aggiunto alcun elemento concreto circa i fatti addotti, limitandosi a ribadire quanto già esposto durante le audizioni; che di conseguenza l’attività di proselitismo e il relativo interessamento da parte della polizia iraniana non sono stati resi verosimili dai ricorrenti, che gli altri motivi addotti, la conversione al cristianesimo oltre che la pub- blicazioni su Instagram, vanno invece analizzati dal profilo della rilevanza; che la giurisprudenza del Tribunale ha stabilito che la sola conversione al cristianesimo e la sua pratica non sono di per sé sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione; che infatti, in Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata; che nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condan- nare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma sola- mente alla sharia; che ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano; che piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicem- bre 2017, 60342/16, n. 26-31; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati); che come visto in pre- cedenza la ricorrente non ha reso verosimile un’attività di proselitismo in Iran; che pure la conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, non ap- pare aver suscitato problematiche particolari nel suo circolo familiare (cfr. verbale 2, D74); che inoltre dal suo arrivo in Svizzera la sua fede avrebbe vacillato, tanto da dichiararsi atea alla sua registrazione in Svizzera (cfr. verbale 2, D75-D77); che come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una pro- cedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui so- cial network, nonostante queste sarebbero avvenuto quando ella si trovava ancora in Iran, che di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le
D-338/2022 Pagina 7 condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato, che i problemi coniugali con il marito risultano altresì irrilevanti ai sensi della LAsi; che infatti la ricorrente 1 ha ottenuto il divorzio dallo stesso dalle au- torità iraniane; che in tal senso si rimanda alla motivazione dell’autorità in- feriore nella decisione avversata, che invece, in riferimento al concepimento del figlio (ricorrente 3) al di fuori del matrimonio da parte della ricorrente 1 in un periodo successivo al pro- prio espatrio, nella decisione avversata non viene fatta menzione alcuna circa eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi; che in particolare non è stata effettuata l’analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della ma- dre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analiz- zare le conseguenze di tale concepimento dall’ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giu- dizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l’autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno breve- mente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali ira- niane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni ad- dotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d’asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato
D-338/2022 Pagina 8 compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all’espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento della motivazione e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un’analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l’esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-338/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 A._______, nata il (...),
E. 2 B._______, nato il (...),
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Non sono accordate indennità ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
E. 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati); che come visto in pre- cedenza la ricorrente non ha reso verosimile un’attività di proselitismo in Iran; che pure la conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, non ap- pare aver suscitato problematiche particolari nel suo circolo familiare (cfr. verbale 2, D74); che inoltre dal suo arrivo in Svizzera la sua fede avrebbe vacillato, tanto da dichiararsi atea alla sua registrazione in Svizzera (cfr. verbale 2, D75-D77); che come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una pro- cedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui so- cial network, nonostante queste sarebbero avvenuto quando ella si trovava ancora in Iran, che di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le
D-338/2022 Pagina 7 condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato, che i problemi coniugali con il marito risultano altresì irrilevanti ai sensi della LAsi; che infatti la ricorrente 1 ha ottenuto il divorzio dallo stesso dalle au- torità iraniane; che in tal senso si rimanda alla motivazione dell’autorità in- feriore nella decisione avversata, che invece, in riferimento al concepimento del figlio (ricorrente 3) al di fuori del matrimonio da parte della ricorrente 1 in un periodo successivo al pro- prio espatrio, nella decisione avversata non viene fatta menzione alcuna circa eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi; che in particolare non è stata effettuata l’analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della ma- dre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analiz- zare le conseguenze di tale concepimento dall’ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giu- dizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l’autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno breve- mente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali ira- niane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni ad- dotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d’asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato
D-338/2022 Pagina 8 compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all’espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento della motivazione e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un’analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l’esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-338/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono accordate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nata il (…),
- B._______, nato il (…),
- C._______, nato il (…), Iran, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 22 dicembre 2021 / N (…). D-338/2022 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 18 agosto 2021, il verbale relativo all’audizione ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 LAsi / art. 29 LAsi del 22 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. [{…}]-69/12, di seguito: verbale 1) e la successiva audizione approfondita sui motivi d’asilo ex art. 29 LAsi del 4 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 77/14, di seguito: verbale 2) il passaggio alla procedura ampliata del 10 novembre 2021, la nascita dell’interessato 3 in data 24 novembre 2021, la decisione dell’autorità inferiore del 22 dicembre 2021, notificata il 23 di- cembre 2021 (cfr. atto SEM n. 102/1), con la quale la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la loro domanda d’asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, tut- tavia ammettendoli provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, il ricorso del 24 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali), per mezzo del quale i ricorrente sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la precitata decisione della SEM, chieden- done l’annullamento e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell’asilo; contestualmente, hanno presentato istanza di conces- sione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), D-338/2022 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co- stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sostanza e per quanto qui di rilievo, l’interessata 1, madre degli in- teressati minorenni 2 e 3, cittadina iraniana, nata a D._______, sposata nel 2009 con S., nel 2016 avrebbe iniziato ad interessarsi di cristianesimo at- traverso Instagram; che, a Teheran, dove viveva, avrebbe cercato di bat- tezzarsi in una chiesa armena, senza però riuscirci; che nel periodo se- guente ella avrebbe effettuato delle azioni di proselitismo; che avrebbe ten- tato di iscrivere il ricorrente 2 in una scuola armena; che avrebbe inoltre consegnato una Bibbia al marito, che avrebbe conservato presso un arma- dietto al lavoro; che dopo un litigio con il cognato del marito, quest’ultimo avrebbe informato gli Ettelaat dell’interesse al cristianesimo della coppia, D-338/2022 Pagina 4 che avrebbe anche avuto una chiesa domestica; che gli Ettelaat si sareb- bero recati sul posto di lavoro del marito ed avrebbero scoperto la Bibbia; che la coppia, spaventata dagli avvenimenti avrebbe deciso di espatriare in Turchia nell’ottobre 2017; che una volta in Turchia i coniugi sarebbero venuti a conoscenza che le forze di polizia li avrebbe cercati al loro domi- cilio; che in seguito si sarebbero trasferiti in Grecia; che in tale Paese i rapporto della richiedente 1 con il marito si sarebbero deteriorati, infatti quest’ultimo la picchiava ed era tossicodipendente; che pertanto l’interes- sata 1 avrebbe chiesto ed ottenuto il divorzio tramite l’ambasciata iraniana ad Atene; che per timore dell’ex marito ella sarebbe espatriata, raggiun- gendo la Svizzera; che durante il viaggio ella sarebbe stata vittima di una violenza sessuale, a seguito della quale è nato il ricorrente 3; che in caso di ritorno in Iran ella teme per lo statuto dell’interessato 3, nato al di fuori del matrimonio e per il percorso scolastico dell’interessato 2, visto che mancherebbe una figura paterna; che i ricorrenti hanno prodotto a soste- gno della propria domanda l’originale del shenasnameh degli interessati 1 e 2, l’originale dell’atto di divorzio, screenshot della pagina Instagram dell’interessata 1, un certificato di partecipazione a un evento religioso in Grecia, l’originale del certificato di battesimo in Grecia, che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le alle- gazioni della richiedente 1; che segnatamente, la credibilità dei suoi asserti sia riguardo alla sua attività di proselitismo in Iran, sia circa l’interessa- mento da parte delle autorità di polizia a Teheran per tale attività, sareb- bero troppo vaghe e minate da alcune incongruenze; che la SEM ha invece considerato irrilevante la conversione al cristianesimo e la sua attività sui social network, come pure le violenze che avrebbe esercitato l’ex marito in Grecia e la nascita dell’interessato 3 al di fuori del matrimonio; che infine la SEM ha ordinato l’allontanamento dalla Svizzera, salvo concedere l’am- missione provvisoria per inesigibilità di detta misura, che nella loro impugnativa, gli insorgenti avversano la valutazione conte- nuta nel provvedimento sindacato; che contestando, sostengono che in realtà l’attività missionaria sarebbe stata descritta compiutamente e con molti dettagli; che pertanto le allegazioni in merito sarebbero da conside- rarsi verosimili; che pertanto anche l’interessamento da parte delle autorità iraniane sarebbero da considerarsi verosimile; che ritengono poi che l’atti- vità missionaria e l’interessamento alla religione cristiana sarebbe rilevante ai sensi della LAsi; che inoltre la nuova situazione familiare darebbe adito ad un timore fondato di persecuzione in Iran; che tale aspetto sarebbe stato analizzato solo parzialmente, avendo al SEM valutato solo l’eventuale per- secuzione familiare e non quella statale, D-338/2022 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi, che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 con- sid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto ad- dotto dagli insorgenti, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dall’interessata 1, risultino essere vaghe, incoerenti e contraddittorie, tanto da minare la credibilità del suo narrato, che per quanto riguarda l’asserita attività di proselitismo a Teheran, a titolo esemplificativo, la ricorrente 1, nonostante le siano state concesse più oc- casioni per concretizzare le proprie allegazioni, non è riuscita a sviluppare un racconto ricco di dettagli (cfr. verbale 2, D43 – D63); che ciò appare ancor più evidente se confrontato con la descrizione delle vicissitudini vis- sute in Grecia, molto più dettagliate (cfr. verbale 1, D18-D40); che invece, per quanto concerne l’asserito interessamento da parte delle autorità ira- niane in relazione al possesso della Bibbia sul posto di lavoro da parte dell’ex marito della ricorrente 1, risulta contrario all’esperienza generale della vita portare, in Iran, un oggetto potenzialmente controverso come una Bibbia sul posto di lavoro; che anche tali episodi sono stati descritti in modo generico (cfr. verbale 2, D64-69); che correttamente in tal senso l’autorità di prime cure ha indicato che le allegazioni circa la visita da parte di due poliziotti presso l’abitazione coniugale, riportata dai vicini, debba venir con- siderata stereotipata e inverosimile; che inoltre, in casi di problematiche D-338/2022 Pagina 6 simili, in generale, le autorità iraniane aprono una procedura penale nei confronti dei sospetti; che in casu la ricorrente 1 non ha addotto nulla in tal senso, nonostante ella sia ancora entrata in contatto con le autorità ira- niane tramite l’ambasciata ad Atene, al fine di formalizzare il divorzio con il marito (cfr. verbale 1, D24); che in ogni caso i familiari rimasti in Iran avreb- bero informato i ricorrenti dell’apertura di un’eventuale procedura penale nei loro confronti, eventualità non addotta dall’interessata 1; che a con- ferma di ciò, i coniugi sarebbero espatriati dall’Iran legalmente in aereo; che nel proprio allegato ricorsuale i ricorrenti non hanno aggiunto alcun elemento concreto circa i fatti addotti, limitandosi a ribadire quanto già esposto durante le audizioni; che di conseguenza l’attività di proselitismo e il relativo interessamento da parte della polizia iraniana non sono stati resi verosimili dai ricorrenti, che gli altri motivi addotti, la conversione al cristianesimo oltre che la pub- blicazioni su Instagram, vanno invece analizzati dal profilo della rilevanza; che la giurisprudenza del Tribunale ha stabilito che la sola conversione al cristianesimo e la sua pratica non sono di per sé sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione; che infatti, in Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata; che nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condan- nare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma sola- mente alla sharia; che ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano; che piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicem- bre 2017, 60342/16, n. 26-31; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati); che come visto in pre- cedenza la ricorrente non ha reso verosimile un’attività di proselitismo in Iran; che pure la conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, non ap- pare aver suscitato problematiche particolari nel suo circolo familiare (cfr. verbale 2, D74); che inoltre dal suo arrivo in Svizzera la sua fede avrebbe vacillato, tanto da dichiararsi atea alla sua registrazione in Svizzera (cfr. verbale 2, D75-D77); che come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una pro- cedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui so- cial network, nonostante queste sarebbero avvenuto quando ella si trovava ancora in Iran, che di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le D-338/2022 Pagina 7 condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato, che i problemi coniugali con il marito risultano altresì irrilevanti ai sensi della LAsi; che infatti la ricorrente 1 ha ottenuto il divorzio dallo stesso dalle au- torità iraniane; che in tal senso si rimanda alla motivazione dell’autorità in- feriore nella decisione avversata, che invece, in riferimento al concepimento del figlio (ricorrente 3) al di fuori del matrimonio da parte della ricorrente 1 in un periodo successivo al pro- prio espatrio, nella decisione avversata non viene fatta menzione alcuna circa eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi; che in particolare non è stata effettuata l’analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della ma- dre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analiz- zare le conseguenze di tale concepimento dall’ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giu- dizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l’autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno breve- mente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali ira- niane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni ad- dotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d’asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato D-338/2022 Pagina 8 compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all’espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento della motivazione e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un’analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l’esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) D-338/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
- I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono accordate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-338/2022 Sentenza del 13 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nata il (...),
2. B._______, nato il (...),
3. C._______, nato il (...), Iran, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 22 dicembre 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 18 agosto 2021, il verbale relativo all'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi / art. 29 LAsi del 22 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-69/12, di seguito: verbale 1) e la successiva audizione approfondita sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi del 4 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 77/14, di seguito: verbale 2) il passaggio alla procedura ampliata del 10 novembre 2021, la nascita dell'interessato 3 in data 24 novembre 2021, la decisione dell'autorità inferiore del 22 dicembre 2021, notificata il 23 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 102/1), con la quale la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati ed ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, tuttavia ammettendoli provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso del 24 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali), per mezzo del quale i ricorrente sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la precitata decisione della SEM, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; contestualmente, hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'interessata 1, madre degli interessati minorenni 2 e 3, cittadina iraniana, nata a D._______, sposata nel 2009 con S., nel 2016 avrebbe iniziato ad interessarsi di cristianesimo attraverso Instagram; che, a Teheran, dove viveva, avrebbe cercato di battezzarsi in una chiesa armena, senza però riuscirci; che nel periodo seguente ella avrebbe effettuato delle azioni di proselitismo; che avrebbe tentato di iscrivere il ricorrente 2 in una scuola armena; che avrebbe inoltre consegnato una Bibbia al marito, che avrebbe conservato presso un armadietto al lavoro; che dopo un litigio con il cognato del marito, quest'ultimo avrebbe informato gli Ettelaat dell'interesse al cristianesimo della coppia, che avrebbe anche avuto una chiesa domestica; che gli Ettelaat si sarebbero recati sul posto di lavoro del marito ed avrebbero scoperto la Bibbia; che la coppia, spaventata dagli avvenimenti avrebbe deciso di espatriare in Turchia nell'ottobre 2017; che una volta in Turchia i coniugi sarebbero venuti a conoscenza che le forze di polizia li avrebbe cercati al loro domicilio; che in seguito si sarebbero trasferiti in Grecia; che in tale Paese i rapporto della richiedente 1 con il marito si sarebbero deteriorati, infatti quest'ultimo la picchiava ed era tossicodipendente; che pertanto l'interessata 1 avrebbe chiesto ed ottenuto il divorzio tramite l'ambasciata iraniana ad Atene; che per timore dell'ex marito ella sarebbe espatriata, raggiungendo la Svizzera; che durante il viaggio ella sarebbe stata vittima di una violenza sessuale, a seguito della quale è nato il ricorrente 3; che in caso di ritorno in Iran ella teme per lo statuto dell'interessato 3, nato al di fuori del matrimonio e per il percorso scolastico dell'interessato 2, visto che mancherebbe una figura paterna; che i ricorrenti hanno prodotto a sostegno della propria domanda l'originale del shenasnameh degli interessati 1 e 2, l'originale dell'atto di divorzio, screenshot della pagina Instagram dell'interessata 1, un certificato di partecipazione a un evento religioso in Grecia, l'originale del certificato di battesimo in Grecia, che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni della richiedente 1; che segnatamente, la credibilità dei suoi asserti sia riguardo alla sua attività di proselitismo in Iran, sia circa l'interessamento da parte delle autorità di polizia a Teheran per tale attività, sarebbero troppo vaghe e minate da alcune incongruenze; che la SEM ha invece considerato irrilevante la conversione al cristianesimo e la sua attività sui social network, come pure le violenze che avrebbe esercitato l'ex marito in Grecia e la nascita dell'interessato 3 al di fuori del matrimonio; che infine la SEM ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera, salvo concedere l'ammissione provvisoria per inesigibilità di detta misura, che nella loro impugnativa, gli insorgenti avversano la valutazione contenuta nel provvedimento sindacato; che contestando, sostengono che in realtà l'attività missionaria sarebbe stata descritta compiutamente e con molti dettagli; che pertanto le allegazioni in merito sarebbero da considerarsi verosimili; che pertanto anche l'interessamento da parte delle autorità iraniane sarebbero da considerarsi verosimile; che ritengono poi che l'attività missionaria e l'interessamento alla religione cristiana sarebbe rilevante ai sensi della LAsi; che inoltre la nuova situazione familiare darebbe adito ad un timore fondato di persecuzione in Iran; che tale aspetto sarebbe stato analizzato solo parzialmente, avendo al SEM valutato solo l'eventuale persecuzione familiare e non quella statale, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ed al contrario di quanto addotto dagli insorgenti, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dall'interessata 1, risultino essere vaghe, incoerenti e contraddittorie, tanto da minare la credibilità del suo narrato, che per quanto riguarda l'asserita attività di proselitismo a Teheran, a titolo esemplificativo, la ricorrente 1, nonostante le siano state concesse più occasioni per concretizzare le proprie allegazioni, non è riuscita a sviluppare un racconto ricco di dettagli (cfr. verbale 2, D43 - D63); che ciò appare ancor più evidente se confrontato con la descrizione delle vicissitudini vissute in Grecia, molto più dettagliate (cfr. verbale 1, D18-D40); che invece, per quanto concerne l'asserito interessamento da parte delle autorità iraniane in relazione al possesso della Bibbia sul posto di lavoro da parte dell'ex marito della ricorrente 1, risulta contrario all'esperienza generale della vita portare, in Iran, un oggetto potenzialmente controverso come una Bibbia sul posto di lavoro; che anche tali episodi sono stati descritti in modo generico (cfr. verbale 2, D64-69); che correttamente in tal senso l'autorità di prime cure ha indicato che le allegazioni circa la visita da parte di due poliziotti presso l'abitazione coniugale, riportata dai vicini, debba venir considerata stereotipata e inverosimile; che inoltre, in casi di problematiche simili, in generale, le autorità iraniane aprono una procedura penale nei confronti dei sospetti; che in casu la ricorrente 1 non ha addotto nulla in tal senso, nonostante ella sia ancora entrata in contatto con le autorità iraniane tramite l'ambasciata ad Atene, al fine di formalizzare il divorzio con il marito (cfr. verbale 1, D24); che in ogni caso i familiari rimasti in Iran avrebbero informato i ricorrenti dell'apertura di un'eventuale procedura penale nei loro confronti, eventualità non addotta dall'interessata 1; che a conferma di ciò, i coniugi sarebbero espatriati dall'Iran legalmente in aereo; che nel proprio allegato ricorsuale i ricorrenti non hanno aggiunto alcun elemento concreto circa i fatti addotti, limitandosi a ribadire quanto già esposto durante le audizioni; che di conseguenza l'attività di proselitismo e il relativo interessamento da parte della polizia iraniana non sono stati resi verosimili dai ricorrenti, che gli altri motivi addotti, la conversione al cristianesimo oltre che la pubblicazioni su Instagram, vanno invece analizzati dal profilo della rilevanza; che la giurisprudenza del Tribunale ha stabilito che la sola conversione al cristianesimo e la sua pratica non sono di per sé sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione; che infatti, in Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata; che nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia; che ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano; che piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati); che come visto in precedenza la ricorrente non ha reso verosimile un'attività di proselitismo in Iran; che pure la conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, non appare aver suscitato problematiche particolari nel suo circolo familiare (cfr. verbale 2, D74); che inoltre dal suo arrivo in Svizzera la sua fede avrebbe vacillato, tanto da dichiararsi atea alla sua registrazione in Svizzera (cfr. verbale 2, D75-D77); che come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una procedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui social network, nonostante queste sarebbero avvenuto quando ella si trovava ancora in Iran, che di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che i problemi coniugali con il marito risultano altresì irrilevanti ai sensi della LAsi; che infatti la ricorrente 1 ha ottenuto il divorzio dallo stesso dalle autorità iraniane; che in tal senso si rimanda alla motivazione dell'autorità inferiore nella decisione avversata, che invece, in riferimento al concepimento del figlio (ricorrente 3) al di fuori del matrimonio da parte della ricorrente 1 in un periodo successivo al proprio espatrio, nella decisione avversata non viene fatta menzione alcuna circa eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi; che in particolare non è stata effettuata l'analisi del timore di possibili persecuzioni da parte delle autorità statali iraniane nei confronti della madre e del figlio nato al di fuori del matrimonio, limitandosi la SEM ad analizzare le conseguenze di tale concepimento dall'ottica familiare; che tale aspetto non risulta essere di secondaria importanza, in quanto, nel caso in cui i timori di una persecuzione dovessero essere confermati, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che l'obbligo di motivazione è finalizzato a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere una decisione, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa infatti può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in casu l'autorità di prime cure non ha menzionato nemmeno brevemente la questione relativa ai motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento ad eventuali persecuzioni statali iraniane, che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dai richiedenti a sostegno della loro domanda d'asilo, non appaiono essere verosimili e rilevanti; che tuttavia la SEM non ha analizzato compiutamente le problematiche relative al concepimento del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio in un periodo successivo all'espatrio, che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento della motivazione e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata ad effettuare un'analisi dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, che visto l'esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non sono accordate indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: