Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Le interessate, cittadine iraniane di etnia persiana, hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) agosto 2020. B. B.a A._______ è stata sentita nel corso del rilevamento dei dati personali avvenuto il 24 agosto 2020 (cfr. atto SEM […]-16/10 [di seguito: verbale 1]). A tale colloquio hanno fatto seguito – conclusi gli accertamenti esperiti dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nell’ambito della procedura Dublino – due audizioni indette rispettivamente il 9 novem- bre 2020 ex art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto SEM 40/12 [di seguito: verbale 2]) e il 25 novembre 2020 ex art. 29 LAsi (cfr. atto SEM 50/15 [di seguito: ver- bale 3]), B.b In sostanza e per quanto è qui di rilievo, nel corso delle audizioni A.________ ha ricondotto il suo espatrio e quello della figlia, a persecuzioni perpetrate per mano delle autorità iraniane. Ella ha segnatamente riferito che, dopo essersi unita in matrimonio con tale C._______ – funzionario dei servizi segreti iraniani e in seguito anche padre di B._______ avrebbe sco- perto che, a suo tempo, costui avrebbe sottratto allo Stato un’ingente somma di denaro destinata all’acquisto di materiale bellico. Ciò avrebbe posto i coniugi nel collimatore delle autorità, le quali avrebbero da un lato incominciato ad esercitare pressioni affinché A._______ non potesse lavo- rare, e dall’altro avrebbero avviato un’attività di sorveglianza nei loro con- fronti. Essendo la situazione divenuta insopportabile, l’interessata avrebbe divorziato dal marito, procedere che non sarebbe tuttavia stato sufficiente a distogliere l’interesse che lo Stato iraniano nutriva nei confronti di madre e figlia. In questo senso, secondo quanto affermato da A._______, non meglio precisati individui avrebbero iniziato a recarsi presso l’istituto scola- stico frequentato da B._______ con l’intenzione – dietro preteso di voler effettuare una videochiamata con il padre (cfr. verbale 2, pag. 6, D30), nel frattempo risposatosi con la segretaria e fuggito in Europa – di seque- strarla. Malgrado la figlia abbia sempre scampato il pericolo, episodi del genere si sarebbero susseguiti nel tempo, tanto da convincere la madre ad iscriverla presso una scuola privata. A ciò si aggiunge il fatto che, A._______ stessa sarebbe stata vittima di continue pressioni, venendo ri- petutamente pedinata da un’automobile. Così, ella avrebbe maturato l’idea di fuggire dal Paese.
D-6503/2020 Pagina 3 Sennonché, confrontata con l’impossibilità di ottenere un passaporto per la figlia – necessario all’espatrio – A._______ avrebbe deciso di interpellare il proprio pedinatore chiedendogli aiuto. Quest’ultimo, dopo aver usato vio- lenza su di lei, avrebbe quindi procurato la documentazione necessaria, permettendo di fatto l’espatrio delle interessate. Benché stabilitesi in Turchia, la vigilanza esercitata dall’intelligence ira- niana non sarebbe tuttavia cessata. Madre e figlia avrebbero quindi la- sciato anche tale Paese e si sarebbero recate in Grecia, dove le due si sarebbero per di più convertite al cristianesimo. Durante il soggiorno nella Repubblica ellenica, A._______ avrebbe però ricevuto sul cellulare un messaggio di testo (SMS) il quale, una volta aperto, ne avrebbe attivato la geolocalizzazione. Temendo quindi di essere rintracciate, le richiedenti avrebbero raggiunto la Svizzera. B.c Onde avvalorare la propria versione dei fatti, le interessate hanno ver- sato agli atti dell’autorità inferiore una documentazione così composta:
– copia del libretto di famiglia (MdP 1);
– la traduzione in lingua turca delle rispettive carte d’identità (MdP 2 e 3);
– la traduzione in lingua turca del certificato di studio di B._______ (MdP 4);
– copia del certificato di divorzio (MdP 5);
– copia del certificato di affidamento parentale (MdP 6);
– delle schermate estratte dal servizio di messaggistica istantanea “Telegram” (MdP 7);
– copia del libretto di famiglia (MdP 8);
– copia del tesserino lavorativo di A._______ (MdP 9);
– copia di una richiesta formulata da B._______ all’attenzione del Mi- nistero della giustizia in Iran (MdP 10);
– copia di uno scritto di un Tribunale iraniano all’attenzione delle auto- rità olandesi (MdP 11);
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– copia di un timbro applicato su un passaporto (MdP 12);
– copia di un uno scritto del Ministero del lavoro e degli affari sociali in Iran (MdP 13);
– copia di un documento del Ministero della giustizia iraniano atte- stante il rilascio del passaporto a B._______, con contestuale rico- noscimento al diritto di lasciare il Paese legalmente (MdP 14);
– uno scritto redatto a mano (MdP 15). C. Con il progetto di decisione, la SEM ha prospettato il respingimento della domanda d’asilo, la pronuncia dell’allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso verso l’Iran siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 3 dicembre 2020, le interessate, per il tramite del loro patrocinatore, hanno inoltrato alla SEM un parere in merito al progetto di decisione nega- tivo. E. In medesima data, l’autorità inferiore ha assunto agli atti l’atto medico F2 del 30 novembre 2020 concernente A._______, il quale è andato ad ag- giungersi ai numerosi atti medici sin lì già rubricati (cfr. atti SEM 22/2, 25/2, 31/2, 32/2, 36/2, 43/2, 46/2, 47/2 e 49/2). F. Con decisione del 4 dicembre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM 49/1), la SEM ha confermato quanto precedentemente paventato re- spingendo la domanda d’asilo e pronunciando nel contempo l’allontana- mento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l’esecuzione del provvedi- mento stesso siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 23 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 24 dicem- bre 2020) le richiedenti sono insorte avverso la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale) chiedendo, in via principale, l’accoglimento del gravame, l’annulla- mento della decisione e la concessione dell’asilo in Svizzera. Le medesime hanno inoltre concluso alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio nell’ambito
D-6503/2020 Pagina 5 di una procedura ampliata. In subordine, hanno domandato di essere am- messe provvisoriamente. Da ultimo, esse hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. A sostegno del gravame, le interessate hanno segnatamente prodotto gli originali di mezzi di prova già versati agli atti in copia, oltre ad alcune scher- mate estratte da “Telegram” e già acquisite agli atti dell’autorità inferiore. H. Con lo scritto del 15 marzo 2021 le insorgenti hanno trasmesso al Tribunale documentazione aggiuntiva, composta dalle copie dei certificati di batte- simo conseguiti dalle ricorrenti in Grecia, e dalla copia di uno scritto che attesterebbe la frequentazione in Svizzera della Chiesa persiana cristiana da parte delle interessate. I. Con decisione incidentale dell’8 giugno 2021, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalle insorgenti, invitandole a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese pro- cessuali, entro il termine del 21 giugno 2021, con la comminatoria d’inam- missibilità del ricorso nel caso d’inosservanza del predetto termine. L’anticipo richiesto è stato corrisposto tempestivamente il 17 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali). J. In data 18 giugno 2021, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un me- moriale integrativo per mezzo del quale – oltre a ribadire sostanzialmente le argomentazioni già esposte nel corso del procedimento di prima istanza
– le ricorrenti lamentano delle condizioni di salute precarie, come atteste- rebbe la documentazione medica ivi acclusa (cfr. certificati del 2 marzo 2021 concernente B._______ e del 16 giugno 2021 relativo a A._______), e nel contempo attirano l’attenzione del Tribunale sul fatto che le dichiara- zioni espresse da B._______ comproverebbero la verosimiglianza dei mo- tivi addotti a fondamento della domanda d’asilo. K. Per il tramite del loro patrocinatore, il 23 settembre 2021 le richiedenti hanno chiesto al Tribunale chiarimenti in merito allo stato del procedimento.
D-6503/2020 Pagina 6 L. Il 1° ottobre 2021, le interessate hanno rimesso al Tribunale ulteriore do- cumentazione medica, nella quale figurano tre certificati, rispettivamente del 29 marzo 2021, del 2 giugno 2021 e del 27 agosto 2021, tutti concer- nenti A._______. M. Per mezzo di uno scritto del 15 dicembre 2021, le interessate hanno ver- sato agli atti un referto del 10 dicembre 2021, ai sensi del quale A._______ si sarebbe sottoposta ad una procedura medica perché afflitta da calcoli renali. N. In ultimo, il 28 dicembre 2021 le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un’aggiuntiva attestazione medica del 4 novembre 2021 circa una proce- dura medica alla quale si sarebbe sottoposta A._______ in ragione di cal- coli renali, nonché il rapporto di uscita confezionato dai medici curanti in relazione alla sua degenza ospedaliera intercorsa fra il 10 dicembre 2021 e il 12 dicembre 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa.
D-6503/2020 Pagina 7 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA cpv. 1) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d’asilo allegati dalle ricorrenti. L’intero narrato di A._______ sarebbe difatti caratterizzato da punti privi di coe- renza e da spiegazioni inconsistenti. In tal senso, risulterebbe insoddisfa- cente sia la descrizione del ruolo assunto dall’ex-coniuge in seno ai servizi segreti iraniani, che quella degli individui che avrebbero perseguitato le ri- correnti. A ciò si aggiungerebbe il fatto che dagli atti all’inserto non emer- gerebbero elementi concreti a sostegno dell’allegazione secondo la quale le persone che pedinavano B._______ fossero effettivamente funzionari del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Et- tela’at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA [di seguito: Ettela’at]. D’altro canto, tale asserzione riposerebbe esclusivamente su quanto riferito a A._______ dalla preside dell’istituto scolastico, atteso che gli individui in parola non si sarebbero mai identificati come funzionari statali né avrebbero agito di con- seguenza. Invero, ha rilevato ancora la SEM, se quest’ultimi avessero real- mente integrato Ettela’at e avessero effettivamente voluto sequestrare B._______ – come lascerebbero intendere le numerose visite alla scuola
– non si sarebbero lasciati fermare dall’opposizione interposta dalla pre- side. Il racconto di A._______ sarebbe vieppiù contraddistinto da illogicità. In primo luogo, le modalità con cui sarebbe stata approcciata dai servizi se- greti – ovverosia pedinata da un’automobile che faceva segnali con i fari abbaglianti – risulterebbe bizzarro. Parimenti, sorprenderebbe il fatto che
D-6503/2020 Pagina 8 la richiedente abbia minacciato il suo inseguitore di rivolgersi alle autorità e, ancor più, che tale agire l’abbia effettivamente dissuaso dall’importu- narla. D’altro canto, il fatto di non essere mai stata interrogata dalle autorità sconfesserebbe il professato timore di essere stata posta nel mirino dalle autorità. Ad ogni modo, siffatte persecuzioni non troverebbero un filo logico nel con- testo del narrato relativo all’ex marito. A._______ avrebbe inizialmente so- stenuto che le prevaricazioni fossero da ascrivere ai sospetti nutriti dalle autorità in merito ad una sua complicità nell’appropriarsi del denaro, ciò che – a mente della SEM – sarebbe incoerente, ritenuto che l’interessata non sarebbe mai stata interrogata (cfr. supra). Oltretutto, l’interessata avrebbe in seguito modificato la sua versione dei fatti, affermando che il comportamento di Ettela’at sarebbe stato da ricondurre alla volontà di eser- citare una pressione indiretta sull’ex-marito. Ebbene, quest’ultima versione si ridurrebbe ad una mera supposizione, così come del resto la convinzione che le autorità dubitassero della veridicità del divorzio fra A._______ e l’ex- marito, atteso che sia la fuga di quest’ultimo con la segretaria, che l’ufficia- lizzazione della separazione fossero notori e facilmente riscontrabili. Co- munque, le schermate delle conversazioni avvenute sull’applicazione “Te- legram” renderebbero conto unicamente della situazione dell’ex coniuge, senza nulla attestare delle minacce rivolte alle ricorrenti. Da ultimo, l’autorità di prima istanza ha reputato incoerenti le dinamiche che avrebbero permesso alle richiedenti di procurarsi i documenti neces- sari all’espatrio. Innanzitutto, non risulterebbe credibile che le richiedenti si siano rivolte proprio alla persona dalla quale sarebbero provenute le mi- nacce. Al tempo stesso, mal si spiegherebbe perché tale figura, pur mossa dall’intento di giungere al marito, abbia procurato i documenti necessari all’espatrio. Infine, dagli atti all’inserto non sarebbero desumibili indizi con- creti a comprova dell’asserzione secondo la quale le richiedenti sarebbero state vittime di persecuzioni anche una volta lasciato l’Iran, né tantomeno che queste siano avvenute per mano di Ettela’at. Concludendo la sua disamina, l’autorità inferiore ha ritenuto irrilevanti in materia d’asilo sia la violenza sessuale subita da A._______, così come pure la conversione al cristianismo da parte delle interessate.
E. 4.2 Con il gravame, le insorgenti avversano la decisione impugnata su nu- merosi aspetti.
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E. 4.2.1 In primo luogo, le ricorrenti lamentano il mancato smistamento del caso nella procedura ampliata. Pur ammettendo che i termini di cui all’art. 26 cpv. 1 LAsi abbiano carattere ordinatorio, le medesime sottoli- neano che l’audizione sui motivi d’asilo sostenuta da A._______ sarebbe stata indetta il 9 novembre 2020, ossia a 83 giorni di distanza dal deposito della domanda d’asilo. Oltretutto, a quest’audizione – durante la quale la richiedente si sarebbe espressa con un racconto spontaneo di sei pagine
– avrebbe fatto seguito una seconda audizione, ciò che per analogia della sentenza del Tribunale D-759/2020 parrebbe già di per sé costituire un ac- certamento supplementare giustificante il passaggio nella procedura am- pliata. In definitiva, apparirebbe dunque manifesto che la SEM si sia sco- stata dallo spirito e dalle disposizioni reggenti la procedura celere.
E. 4.2.2 Nel prosieguo dell’impugnativa, le insorgenti avversano puntual- mente la valutazione dell’autorità inferiore quo all’inverosimiglianza del rac- conto esposto da A._______. Innanzitutto, quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza delle attività del marito solamente dopo il divorzio, cosicché non vi sarebbe modo di rimproverarle dichiarazioni vaghe o confuse al ri- guardo. Le interessate confutano poi la pretesa illogicità del narrato; se- condo il senso, a loro dire quanto riferito nel corso delle audizioni sarebbe necessariamente legato alle vicende dell’ex-marito, ritenuto che A._______ non avrebbe dal canto suo esercitato attività di rilievo tali da attirare l’attenzione dei servizi segreti iraniani. In specie, neppure sarebbe dibattibile l’effettiva appartenenza ad Ettela’at da parte di coloro che avrebbero perseguitato le richiedenti, posto che, come affermato nel corso delle audizioni e ribadito nel parere del 3 dicem- bre 2020, tali individui si sarebbero identificati per mezzo di un tesserino. Le modalità con le quali essi avrebbero avvicinato le richiedenti non dareb- bero poi adito a dubbi, atteso che l’intenzione sarebbe stata quella di ser- virsi di B._______ per effettuare una videochiamata con il padre e convin- cerlo a restituire il maltolto. Oltretutto, aggiungono le interessate, un inter- rogatorio di A._______ sarebbe stato inutile dal momento che il misfatto compiuto da C._______ risaliva ad un periodo temporale precedente all’in- treccio della loro relazione. Inoltre, benché il divorzio fra C._______ e A._______ fosse divenuto ufficiale, i funzionari iraniani avevano motivo di perseguitare le richiedenti, ritenuto che fosse il solo modo rimasto per eser- citare pressioni su C._______. Secondo le interessate, nemmeno vi sarebbero illogicità nel fatto ch’esse abbiano domandato aiuto ad uno dei loro pedinatori, considerato che quest’ultimo avrebbe avuto un debole per A._______. D’altro canto, dopo
D-6503/2020 Pagina 10 aver usato violenza su di lei, egli sarebbe riuscito a procurare il passaporto a B._______, ciò che comproverebbe il suo inserimento nei meccanismi del regime e, quindi, la sua appartenenza all’intelligence iraniana. Peraltro, agli occhi delle ricorrenti la valutazione della SEM apparirebbe ampiamente riduttiva rispetto a quanto emerso dalle audizioni e dai mezzi di prova prodotti, considerato altresì che esprimendosi in merito al parere del 3 dicembre 2020 l’autorità inferiore non avrebbe valutato gli ulteriori elementi problematici sollecitati nella presa di posizione, i quali sarebbero rimasti senza riscontro. In ultimo, le insorgenti ritengono che in ragione della loro conversione al cristianesimo, aspetto che andrebbe esaminato quale motivo soggettivo in- sorto dopo la fuga (54 LAsi), un ritorno in Iran le esporrebbe ad un pericolo per la loro incolumità ex art. 3 LAsi.
E. 5 Preliminarmente, il Tribunale ritiene giudizioso pronunciarsi in merito alla censura relativa al mancato smistamento del caso in rassegna nella pro- cedura ampliata.
E. 5.1 L’obiettivo principale del riassetto del settore posto in essere con l’en- trata in vigore, il 1° marzo 2019, della modifica della LAsi del 25 settembre 2015, è quello di accelerare e di evadere in modo più efficiente le proce- dure d’asilo (cfr. FF 2014 6917). Per quanto concerne i casi trattati mate- rialmente in Svizzera, sono state previste due distinte tipologie: la proce- dura celere e quella ampliata. La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell’eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; BRUNNER ARTHUR, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l’asilo soggior- nano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell’autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l’asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il li- mite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigo-
D-6503/2020 Pagina 11 roso. Dopo il deposito della domanda d’asilo inizia la cosiddetta fase pre- paratoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell’audi- zione sui motivi (FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le gene- ralità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e foto- grafie. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad ac- certare l’età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l’interessato sulla sua identità, sull’itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l’accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni. Nel rispetto di questo limite massimo, il decorso effettivo dipende dalle esigenze del singolo caso; nei casi semplici può anche essere di solo qualche giorno (FF 2014 6917, 6938).
E. 5.2 Successivamente si entra nella fase cadenzata, nel corso della quale la domanda d’asilo è esaminata approfonditamente secondo la struttura prevista a livello legislativo (art. 20c dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.311]). L’accertamento dei fatti giuri- dicamente determinanti, la concessione dei diritti alle parti, nonché la pre- parazione e la notificazione della decisione di prima istanza, seguono un preciso piano temporale predeterminato. In tale fase si svolge l’audizione sui motivi d’asilo (art. art. 20c lett. b OAsi). Se da quest’ultima risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura ce- lere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d’asilo è smistata in ampliata e il richiedente attribuito ad un Can- tone (art. 26d LAsi e art. 20c let. d OAsi 1). Il termine accertamenti supple- mentari secondo le intenzioni del legislatore comprende le indagini che non possono essere effettuate in breve tempo. Vi rientrano per esempio gli ac- certamenti presso rappresentanze svizzere all’estero, la richiesta di ulte- riori documenti probatori nel paese di provenienza o, eventualmente, una nuova audizione (FF 2014 6917, 6997). Nel caso in cui non venga effet- tuato un passaggio in ampliata, le decisioni emesse nella procedura celere devono invece essere notificate entro 8 giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria (art. 37 cpv. 2 LAsi). Si tratta di un termine ordina- torio la cui inosservanza non pregiudica di principio e ad essa sola la vali- dità della decisione di prima istanza ma che nemmeno può essere oltre- passato a discrezione dell’autorità inferiore. Un superamento di qualche giorno può essere considerato ammissibile in presenza di valide ragioni e se è prevedibile che il provvedimento venga emesso durante il soggiorno al CFA. Al contrario, se dopo l’audizione sui motivi d’asilo v’è da partire
D-6503/2020 Pagina 12 dall’assunto che la decisione non potrà realisticamente essere presa entro
E. 5.3 Nella precitata sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, questo Tribunale ha precisato che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM in forza ai criteri esposti sopra (consid. 7-8). Così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d’asilo venga trattata secondo un determi- nato tipo di procedura, l’assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a Cost. e 13 CEDU (in combinato disposto con l’art. 3 CEDU) alla luce del breve temine di 7 giorni lavorativi per pre- sentare un’impugnativa previsto nella procedura celere (consid. 9). In una pari eventualità, se il Tribunale constata una violazione del diritto per via dell’impossibilità ad impugnare compiutamente la decisione, si giustifica l’annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all’autorità infe- riore per il trattamento in procedura ampliata. Questo perché l’obbiettivo di accelerare il procedimento in un contesto equo e nel rispetto delle prero- gative di uno stato di diritto posto dal legislatore può essere garantito solo se l’autorità di prima istanza svolge con attenzione la cernita delle proce- dure previste dalla legge (consid. 10).
E. 5.4 Nel caso che ci occupa, la domanda d’asilo è stata depositata il 18 agosto 2020 mentre la decisione impugnata è stata emessa il 4 dicembre 2020, ovverosia a distanza di 108 giorni. In compenso, come giustamente evidenziato dalle ricorrenti, il lasso di tempo previsto dal legislatore per lo svolgimento della procedura celere, composto dai ventuno giorni di proce- dura preliminare e dagli 8 giorni lavorativi per l’emissione della decisione, è stato disatteso. Nondimeno, il Tribunale ritiene doveroso rilevare che in casu siffatta fase procedurale è stata parzialmente frenata dalle verifiche esperite dalla SEM nell’ambito della procedura Dublino, dal versamento agli atti di numerosi mezzi probatori posteriormente all’audizione del 9 novembre 2020, oltre- ché dalle numerose visite mediche sostenute dalle interessate. A ciò si ag- giunge il fatto che – come enucleato dappresso – da un punto di vista ma- teriale la problematica in esame appare sufficientemente liquida per essere evasa nel contesto di una procedura celere. Perdipiù, è d’uopo rammentare che in forza all’art. 10 dell’Ordinanza Covid-19 asilo, il termine di ricorso avverso le decisioni emesse nella procedura celere è stato provvisoria- mente portato a 30 giorni (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7) e risulta equiva-
D-6503/2020 Pagina 13 lente a quanto previsto nella procedura ampliata. Sicché, in concreto, il ri- corrente non ha avuto a subire alcun pregiudizio né tantomeno un vulnus del suo diritto ad un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la vertenza si apparenta solo in parte alla giurisprudenza topica e alla sentenza richia- mata con l’impugnativa, di modo che non si giustificano le medesime giu- stificazioni. La doglianza va così respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
D-6503/2020 Pagina 14 appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pure nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti). 7. In riscontro a quando precede, è tuttavia opinione del Tribunale che il rac- conto addotto in merito alle traversie intercorse con Ettela’at, sia effettiva- mente contraddistinto da diversi indicatori di inverosimiglianza. 7.1 In primo luogo, non si spiega come sia possibile che ai servizi segreti iraniani − che eppure avrebbero nutrito un grande interesse nei confronti delle richiedenti, come testimoniato dalle numerose visite a scuola e le an- nose persecuzioni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8) − sia stato impedito di avvicinare B._______. Difatti, indipendentemente dal fatto che il loro in- tento fosse quello di sequestrarla o di obbligarla a fare una videochiamata con il padre, appare del tutto illogico ch’essi abbiano dovuto desistere dai loro intenti perché confrontati con la sola resistenza di una preside scola- stica, ancorché avvalsasi del fatto ch’essi non fossero muniti di un ordine scritto (cfr. verbale 2, pag. 7, D32). Sul punto, nulla muta l’asserita amicizia fra la preside e A._______, la quale non può ad essa solo giustificare il successo della prima nel contrastare le intenzioni di autorità statali così determinate. 7.2 Vieppiù, anche l’asserito comportamento delle autorità appare quanto- meno singolare. Benché le richiedenti riferiscano di essere le uniche per- sone sulle quali fosse possibile esercitare pressioni atte a far leva su C._______ (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7), i funzionari statali si sareb- bero perlopiù limitati a pedinamenti e misure di sorveglianza. In tal senso,
D-6503/2020 Pagina 15 è a ragione che l’autorità inferiore ha evidenziato le proprie perplessità quanto al fatto che quest’ultimi non abbiano mai interrogato le richiedenti, tanto più che per ammissione stessa di A._______, ella sarebbe finanche stata posta nel mirino delle autorità perché sospettata di complicità con il marito (cfr. verbale 2, pag. 8, D32). Su tale presupposto, la giustificazione eccepita con il gravame, ai sensi della quale “un interrogatorio sarebbe stato del tutto inutile, dal momento che i fatti riguardanti il marito si erano svolti prima che la richiedente conoscesse il signor C._______” (cfr. me- moriale ricorsuale, pag. 6), non può essere condivisa dallo scrivente. Di conseguenza, l’indolenza delle autorità iraniane è da interpretare quale ul- teriore indizio circa l’inverosimiglianza del racconto di A._______. 7.3 Invero, alla luce delle considerazioni che precedono, anche la credibi- lità del legame fra gli individui all’origine delle supposte persecuzioni e lo Stato iraniano appare compromessa. Del resto, giova sottolineare che gli autori delle persecuzioni non si sono mai presentati alle richiedenti come membri dell’intelligence. Così, l’appartenenza ad Ettela’at risulta esclusiva- mente riconducibile a quanto riferito dalla preside alle richiedenti – peraltro testimonianza indiretta (cfr. verbale 2, pag. 7, D32) che si riduce ad una dichiarazione di parte – e alle congetture di A._______, la quale a preciso quesito ha risposto “Queste sono le persone che vogliono ottenere agevo- lazioni con lo Stato e stanno collaborando con lo Stato per trovare mio ma- rito” (cfr. verbale 3, pag. 9, D60) e “Sicuramente sono i colleghi di mio ma- rito, che per poter ottenere una posizione più alta nel luogo di lavoro, stanno cercando mio marito e so che una persona che segue con un’auto con la targa statale, dimostra che è una persona che ha autorità” (cfr. ver- bale 3, pag. 9, D62). 7.4 Per sovrabbondanza, è giudizioso evidenziare che le versioni fattuali presentate appaiono parzialmente difformi. Nell’esporre i motivi d’asilo, A._______ è infatti stata chiara quanto al fatto che l’ex-marito fosse ricer- cato perché appropriatosi indebitamente di un’importante somma di denaro affidatagli dallo Stato (cfr. verbale 2, pag. 5, D30). Con l’impugnativa e il memoriale integrativo del 18 giugno 2021, viene invece suggerito – attin- gendo presumibilmente ad alcune risposte formulate durante la seconda audizione (cfr. verbale 3, pag. 12, D85) − ch’egli fosse ricercato anche per- ché palesatosi quale oppositore al regime iraniano (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 7 e memoriale integrativo pag. 2), arrivando persino a ventilare, in modo del tutto infondato, l’ipotesi che il denaro sottratto potesse servire a finanziare attività sovversive (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8 lett. e; me- moriale integrativo pag. 2, punto 2 lett. e).
D-6503/2020 Pagina 16 7.5 Non da ultimo, i mezzi di prova versati agli atti dalle ricorrenti non per- mettono una diversa valutazione rispetto a quanto enucleato sopra. In par- ticolare, dalle schermate del gruppo Telegram emerge un’avversione nei confronti di C._______, senza che sia tuttavia possibile concludere all’esi- stenza di una minaccia nei confronti delle interessate. Anzi, a ben vedere, benché certamente non determinante in casu, il fatto che gli iscritti al ca- nale rimproverino a C._______ di essersi disinteressato della moglie e della figlia, lascerebbe piuttosto intendere che questi fossero a conoscenza dell’estraneità delle interessate alla faccenda. Diversamente da quanto preteso con il memoriale del 18 giugno 2021, nep- pure i certificati medici versati agli atti permettono una diversa valutazione, nella misura in cui quanto riferito da B._______ al personale sanitario non giustifica né rimedia agli aspetti inverosimili analizzati nei considerandi che precedono. 7.6 In sunto, ne discende che già solo alla luce degli indicatori d’inverosi- miglianza enumerati, ed indipendentemente dalle ulteriori motivazioni enu- cleate dalla SEM e confutate dalle insorgenti, le dichiarazioni di A._______ non adempiono le condizioni di cui all’art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine.
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pure nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7 In riscontro a quando precede, è tuttavia opinione del Tribunale che il racconto addotto in merito alle traversie intercorse con Ettela'at, sia effettivamente contraddistinto da diversi indicatori di inverosimiglianza.
E. 7.1 In primo luogo, non si spiega come sia possibile che ai servizi segreti iraniani che eppure avrebbero nutrito un grande interesse nei confronti delle richiedenti, come testimoniato dalle numerose visite a scuola e le annose persecuzioni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8) sia stato impedito di avvicinare B._______. Difatti, indipendentemente dal fatto che il loro intento fosse quello di sequestrarla o di obbligarla a fare una videochiamata con il padre, appare del tutto illogico ch'essi abbiano dovuto desistere dai loro intenti perché confrontati con la sola resistenza di una preside scolastica, ancorché avvalsasi del fatto ch'essi non fossero muniti di un ordine scritto (cfr. verbale 2, pag. 7, D32). Sul punto, nulla muta l'asserita amicizia fra la preside e A._______, la quale non può ad essa solo giustificare il successo della prima nel contrastare le intenzioni di autorità statali così determinate.
E. 7.2 Vieppiù, anche l'asserito comportamento delle autorità appare quantomeno singolare. Benché le richiedenti riferiscano di essere le uniche persone sulle quali fosse possibile esercitare pressioni atte a far leva su C._______ (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7), i funzionari statali si sarebbero perlopiù limitati a pedinamenti e misure di sorveglianza. In tal senso, è a ragione che l'autorità inferiore ha evidenziato le proprie perplessità quanto al fatto che quest'ultimi non abbiano mai interrogato le richiedenti, tanto più che per ammissione stessa di A._______, ella sarebbe finanche stata posta nel mirino delle autorità perché sospettata di complicità con il marito (cfr. verbale 2, pag. 8, D32). Su tale presupposto, la giustificazione eccepita con il gravame, ai sensi della quale "un interrogatorio sarebbe stato del tutto inutile, dal momento che i fatti riguardanti il marito si erano svolti prima che la richiedente conoscesse il signor C._______" (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6), non può essere condivisa dallo scrivente. Di conseguenza, l'indolenza delle autorità iraniane è da interpretare quale ulteriore indizio circa l'inverosimiglianza del racconto di A._______.
E. 7.3 Invero, alla luce delle considerazioni che precedono, anche la credibilità del legame fra gli individui all'origine delle supposte persecuzioni e lo Stato iraniano appare compromessa. Del resto, giova sottolineare che gli autori delle persecuzioni non si sono mai presentati alle richiedenti come membri dell'intelligence. Così, l'appartenenza ad Ettela'at risulta esclusivamente riconducibile a quanto riferito dalla preside alle richiedenti - peraltro testimonianza indiretta (cfr. verbale 2, pag. 7, D32) che si riduce ad una dichiarazione di parte - e alle congetture di A._______, la quale a preciso quesito ha risposto "Queste sono le persone che vogliono ottenere agevolazioni con lo Stato e stanno collaborando con lo Stato per trovare mio marito" (cfr. verbale 3, pag. 9, D60) e "Sicuramente sono i colleghi di mio marito, che per poter ottenere una posizione più alta nel luogo di lavoro, stanno cercando mio marito e so che una persona che segue con un'auto con la targa statale, dimostra che è una persona che ha autorità" (cfr. verbale 3, pag. 9, D62).
E. 7.4 Per sovrabbondanza, è giudizioso evidenziare che le versioni fattuali presentate appaiono parzialmente difformi. Nell'esporre i motivi d'asilo, A._______ è infatti stata chiara quanto al fatto che l'ex-marito fosse ricercato perché appropriatosi indebitamente di un'importante somma di denaro affidatagli dallo Stato (cfr. verbale 2, pag. 5, D30). Con l'impugnativa e il memoriale integrativo del 18 giugno 2021, viene invece suggerito - attingendo presumibilmente ad alcune risposte formulate durante la seconda audizione (cfr. verbale 3, pag. 12, D85) ch'egli fosse ricercato anche perché palesatosi quale oppositore al regime iraniano (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7 e memoriale integrativo pag. 2), arrivando persino a ventilare, in modo del tutto infondato, l'ipotesi che il denaro sottratto potesse servire a finanziare attività sovversive (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8 lett. e; memoriale integrativo pag. 2, punto 2 lett. e).
E. 7.5 Non da ultimo, i mezzi di prova versati agli atti dalle ricorrenti non permettono una diversa valutazione rispetto a quanto enucleato sopra. In particolare, dalle schermate del gruppo Telegram emerge un'avversione nei confronti di C._______, senza che sia tuttavia possibile concludere all'esistenza di una minaccia nei confronti delle interessate. Anzi, a ben vedere, benché certamente non determinante in casu, il fatto che gli iscritti al canale rimproverino a C._______ di essersi disinteressato della moglie e della figlia, lascerebbe piuttosto intendere che questi fossero a conoscenza dell'estraneità delle interessate alla faccenda. Diversamente da quanto preteso con il memoriale del 18 giugno 2021, neppure i certificati medici versati agli atti permettono una diversa valutazione, nella misura in cui quanto riferito da B._______ al personale sanitario non giustifica né rimedia agli aspetti inverosimili analizzati nei considerandi che precedono.
E. 7.6 In sunto, ne discende che già solo alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, ed indipendentemente dalle ulteriori motivazioni enucleate dalla SEM e confutate dalle insorgenti, le dichiarazioni di A._______ non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Proseguendo nell’analisi, occorre ora determinare se è a ragione che l’au- torità inferiore ha rilevato che né il preteso stupro, così come neppure la conversione delle richiedenti al cristianesimo giustificassero in casu il rico- noscimento dello statuto di rifugiato.
E. 8.1 Ora, la violenza carnale della quale A._______ si è professata vittima, per quanto deplorevole, si relaziona ad un atto di criminalità comune rite- nuto che l’interessata stessa l’ha legata all’ottenimento dei documenti ne- cessari all’espatrio piuttosto che ad uno dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Ne consegue che, quandanche verosimile, essa risulta in specie irrilevante in materia d’asilo.
E. 8.2 Venendo poi alla conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, v’è da dirimere se questa sia, ad essa sola, atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato alle interessate, ad esclusione della concessione dell’asilo (cfr. art. 54 LAsi).
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E. 8.2.1 In Iran, l’apostasia dall’Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, pu- nendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l’apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle au- torità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4 e D-6142/2019 del 20 giugno 2018 consid. 7.3.2, con riferimenti ivi citati).
E. 8.2.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono ve- nute a conoscenza della conversione delle richiedenti e se le loro, even- tuali, attività siano intese come un attacco allo Stato. Orbene, ciò non risulta essere il caso nella fattispecie concreta. Dalle ta- vole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione delle interessate al cristianesimo. D’altra parte, le interessate non hanno mai sostenuto di aver espletato azioni di proselitismo, avendo A._______ stessa ammesso “Cerco di mettere in pratica tutto quello che imparo dalla Bibbia, soprattutto aiuto le persone quando sono nel bisogno. Di solito, tramite la Bibbia, cerco di aiutare le persone e non posso dire che sto facendo Ia propaganda, ma solo Ii guido con la Bibbia” (cfr. verbale 3, pag. 12, D83). Su tali nitidi presupposti, l’argomentazione proposta con l’impugnativa, se- condo cui “Affermare che ciò costituisca una pratica molto moderata e fi- nanche estremamente limitata della sua fede cristiana costituisce un’inter- pretazione del tutto opinabile” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10) risulta pretestuosa.
E. 8.2.3 Pertanto, nel caso in rassegna v’è da ammettere che la conversione religiosa delle ricorrenti non abbia conferito loro un profilo che, in caso di ritorno in Iran, potrebbe attirare l’attenzione delle autorità statali e tradursi in un comportamento rilevante secondo i dettami dell’art. 3 LAsi.
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E. 8.3 Essendo irrilevanti ex art. 3 LAsi, è quindi a giusto titolo che la SEM ha potuto esimersi dall’esaminare la verosimiglianza delle allegazioni di A._______ in merito all’asserito stupro e alla pretesa conversione religiosa.
E. 9 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non sod- disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontana- mento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammis- sibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 10.2 Nel gravame le insorgenti avversano anche tale assunto.
E. 11 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). La pronuncia dell'allontanamento va dunque confermata.
E. 12 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
D-6503/2020 Pagina 19 prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta- colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta- namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
E. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 13.2 Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite a dimo- strare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per le ricorrenti di essere esposte, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
E. 13.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una
D-6503/2020 Pagina 20 violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
E. 13.4 Come lo si vedrà sub. infra consid. 14.4.3, lo stato valetudinario delle insorgenti non risulta ostativo all’esecuzione dell’allontanamento da un punto di vista dell’esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi dappresso esposti, nemmeno si può ritenere che il loro respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale.
E. 13.5 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'e- secuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 14.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
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E. 14.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3 e relativi riferimenti).
E. 14.4 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se le insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro.
E. 14.4.1 Orbene, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 14.4.2 Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, va evidenziato che sono entrambi giovani. A._______ dispone di una buona formazione e ha edificato un’esperienza professionale variegata. Dal canto suo, B._______ ha sempre seguito un percorso scolastico, venendo finanche iscritta ad un istituto privato. Nel Paese di provenienza risiedono poi la madre, la sorella e un fratello di A._______, con i quali le richiedenti sarebbero in buoni rap- porti. In particolare, A._______ ha riferito di un’ottima relazione con la ma- dre, la quale avrebbe persino accettato la sua conversione al cristianesimo (cfr. verbale 3, pag. 12, D81), e di una buona relazione con la sorella, tanto da affidarle un immobile di proprietà al momento dell’espatrio (cfr. verbale
D-6503/2020 Pagina 22 2, pag. 10, D35). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che le due si rintegreranno senza particolari problemi nel Paese d'origine.
E. 14.4.3 Infine, le interessate non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). Con l’attestato medico del 16 giugno 2021, sono stati diagnosticati a A._______ un disturbo dell’adattamento con sintomi ansiosi e depressivi (F43.22) e un disturbo somatoforme non meglio specificato (F45.9). Per siffatte patologie, all’interessata è stata prescritta una terapia medicamen- tosa a base di Escitalopram 10mg, Relaxane e Redormin 500mg, mentre per i sintomi somatici ingenerati dai succitati disturbi è stata disposta una cura a base di Temesta 1mg, Iberogast Tinktur., Zoldoform 10mg, Ecofe- nac Lipogel 1%, Paracetamolo 1000mg e Paspertin 10mg. Più recente- mente (cfr. certificato medico-psichiatrico del 27 agosto 2021), alla richie- dente in parola sono stati diagnosticati un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e un episodio depressivo di media gravità (F32.1), per le quali le è stata attribuita una terapia farmacologica a base di Escitalopram 10mg, Remeron, Relaxane, Redormin 250mg e Zoldorm 10mg. Infine, il 3 novembre 2021 e il 10 dicembre 2021 A._______ si è sottoposta ad un’ure- trocistoscopia poiché afflitta da calcoli renali. Nel referto redatto a seguito di quest’ultimo intervento, i medici curanti hanno indicato quale procedere: “Der Blasenkatheter kann ab dem ersten postoperativen Tag bei fehlenden Infektzeichen entfernt werden. Der Pigtailkatheter soIIte in 5-7 Tagen in unserer ambulanten Sprechstunde entfernt werden. Zudem ist eine sono- grafische Kontrolle mit Besprechung der Steinanalyse und Metaphylaxe in 6 Wochen zu planen", mentre con il rapporto d’uscita confezionato a se- guito della dimissione dal nosocomio, gli stessi hanno segnatamente rile- vato che “Der peri- und postinterventioneIle Verlauf gestalteten sich prob- lemlos” stabilendo altresì quale procedere: “Der Pigtailkatheter wird am 20.12.21 in unserer ambulanten Sprechstunde entfernt werden. Zudem ist eine sonografische Kontrolle mit Besprechung der Steinanalyse und Meta- phylaxe am Dienstag 01. Februar 2022 um 15:30 Uhr in der Sprechstunde von Dr. Baumeister geplant". Per quanto concerne B._______, è stata invece formulata una diagnosi provvisoria di disturbo post-traumatico da stress (F43.1), per la quale sono previsti maggiori approfondimenti. Ebbene, nel caso in esame non v’è motivo di ritenere che le problematiche descritte non potranno eventualmente continuare ad essere trattate in Iran,
D-6503/2020 Pagina 23 Paese nel quale sono disponibili sufficienti strutture sanitarie, anche in am- bito psichiatrico, così come la maggior parte dei farmaci (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3531/2019 del 21 settembre 2021 consid. 9.3.4, con riferimenti ivi citati; D-119/2020 del 28 aprile 2021 consid. 11.6). Per queste stesse ragioni, gli ulteriori disturbi fisici riscontrati dalle ricorrenti nel corso del procedimento di prima istanza – come ad esempio le problema- tiche odontoiatriche patite da A._______ o la supposta carenza di ferro ri- scontrata da B._______ – non permettono diversa ponderazione.
E. 14.5 Così, in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allonta- namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 15 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Difatti, usando della necessaria diligenza, le richiedenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 16 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de- cisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 17 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 18 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato dalle insorgenti il 17 giugno 2021.
E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
D-6503/2020 Pagina 24 una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6503/2020 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 17 giugno 2021. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6503/2020 Sentenza del 14 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Iran, entrambe patrocinate dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 dicembre 2020 / N (...). Fatti: A. Le interessate, cittadine iraniane di etnia persiana, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2020. B. B.a A._______ è stata sentita nel corso del rilevamento dei dati personali avvenuto il 24 agosto 2020 (cfr. atto SEM [...]-16/10 [di seguito: verbale 1]). A tale colloquio hanno fatto seguito - conclusi gli accertamenti esperiti dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nell'ambito della procedura Dublino - due audizioni indette rispettivamente il 9 novembre 2020 ex art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto SEM 40/12 [di seguito: verbale 2]) e il 25 novembre 2020 ex art. 29 LAsi (cfr. atto SEM 50/15 [di seguito: verbale 3]), B.b In sostanza e per quanto è qui di rilievo, nel corso delle audizioni A.________ ha ricondotto il suo espatrio e quello della figlia, a persecuzioni perpetrate per mano delle autorità iraniane. Ella ha segnatamente riferito che, dopo essersi unita in matrimonio con tale C._______ - funzionario dei servizi segreti iraniani e in seguito anche padre di B._______ avrebbe scoperto che, a suo tempo, costui avrebbe sottratto allo Stato un'ingente somma di denaro destinata all'acquisto di materiale bellico. Ciò avrebbe posto i coniugi nel collimatore delle autorità, le quali avrebbero da un lato incominciato ad esercitare pressioni affinché A._______ non potesse lavorare, e dall'altro avrebbero avviato un'attività di sorveglianza nei loro confronti. Essendo la situazione divenuta insopportabile, l'interessata avrebbe divorziato dal marito, procedere che non sarebbe tuttavia stato sufficiente a distogliere l'interesse che lo Stato iraniano nutriva nei confronti di madre e figlia. In questo senso, secondo quanto affermato da A._______, non meglio precisati individui avrebbero iniziato a recarsi presso l'istituto scolastico frequentato da B._______ con l'intenzione - dietro preteso di voler effettuare una videochiamata con il padre (cfr. verbale 2, pag. 6, D30), nel frattempo risposatosi con la segretaria e fuggito in Europa - di sequestrarla. Malgrado la figlia abbia sempre scampato il pericolo, episodi del genere si sarebbero susseguiti nel tempo, tanto da convincere la madre ad iscriverla presso una scuola privata. A ciò si aggiunge il fatto che, A._______ stessa sarebbe stata vittima di continue pressioni, venendo ripetutamente pedinata da un'automobile. Così, ella avrebbe maturato l'idea di fuggire dal Paese. Sennonché, confrontata con l'impossibilità di ottenere un passaporto per la figlia - necessario all'espatrio - A._______ avrebbe deciso di interpellare il proprio pedinatore chiedendogli aiuto. Quest'ultimo, dopo aver usato violenza su di lei, avrebbe quindi procurato la documentazione necessaria, permettendo di fatto l'espatrio delle interessate. Benché stabilitesi in Turchia, la vigilanza esercitata dall'intelligence iraniana non sarebbe tuttavia cessata. Madre e figlia avrebbero quindi lasciato anche tale Paese e si sarebbero recate in Grecia, dove le due si sarebbero per di più convertite al cristianesimo. Durante il soggiorno nella Repubblica ellenica, A._______ avrebbe però ricevuto sul cellulare un messaggio di testo (SMS) il quale, una volta aperto, ne avrebbe attivato la geolocalizzazione. Temendo quindi di essere rintracciate, le richiedenti avrebbero raggiunto la Svizzera. B.c Onde avvalorare la propria versione dei fatti, le interessate hanno versato agli atti dell'autorità inferiore una documentazione così composta:
- copia del libretto di famiglia (MdP 1);
- la traduzione in lingua turca delle rispettive carte d'identità (MdP 2 e 3);
- la traduzione in lingua turca del certificato di studio di B._______ (MdP 4);
- copia del certificato di divorzio (MdP 5);
- copia del certificato di affidamento parentale (MdP 6);
- delle schermate estratte dal servizio di messaggistica istantanea "Telegram" (MdP 7);
- copia del libretto di famiglia (MdP 8);
- copia del tesserino lavorativo di A._______ (MdP 9);
- copia di una richiesta formulata da B._______ all'attenzione del Ministero della giustizia in Iran (MdP 10);
- copia di uno scritto di un Tribunale iraniano all'attenzione delle autorità olandesi (MdP 11);
- copia di un timbro applicato su un passaporto (MdP 12);
- copia di un uno scritto del Ministero del lavoro e degli affari sociali in Iran (MdP 13);
- copia di un documento del Ministero della giustizia iraniano attestante il rilascio del passaporto a B._______, con contestuale riconoscimento al diritto di lasciare il Paese legalmente (MdP 14);
- uno scritto redatto a mano (MdP 15). C. Con il progetto di decisione, la SEM ha prospettato il respingimento della domanda d'asilo, la pronuncia dell'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso l'Iran siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 3 dicembre 2020, le interessate, per il tramite del loro patrocinatore, hanno inoltrato alla SEM un parere in merito al progetto di decisione negativo. E. In medesima data, l'autorità inferiore ha assunto agli atti l'atto medico F2 del 30 novembre 2020 concernente A._______, il quale è andato ad aggiungersi ai numerosi atti medici sin lì già rubricati (cfr. atti SEM 22/2, 25/2, 31/2, 32/2, 36/2, 43/2, 46/2, 47/2 e 49/2). F. Con decisione del 4 dicembre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM 49/1), la SEM ha confermato quanto precedentemente paventato respingendo la domanda d'asilo e pronunciando nel contempo l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 23 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 24 dicembre 2020) le richiedenti sono insorte avverso la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione e la concessione dell'asilo in Svizzera. Le medesime hanno inoltre concluso alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio nell'ambito di una procedura ampliata. In subordine, hanno domandato di essere ammesse provvisoriamente. Da ultimo, esse hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. A sostegno del gravame, le interessate hanno segnatamente prodotto gli originali di mezzi di prova già versati agli atti in copia, oltre ad alcune schermate estratte da "Telegram" e già acquisite agli atti dell'autorità inferiore. H. Con lo scritto del 15 marzo 2021 le insorgenti hanno trasmesso al Tribunale documentazione aggiuntiva, composta dalle copie dei certificati di battesimo conseguiti dalle ricorrenti in Grecia, e dalla copia di uno scritto che attesterebbe la frequentazione in Svizzera della Chiesa persiana cristiana da parte delle interessate. I. Con decisione incidentale dell'8 giugno 2021, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalle insorgenti, invitandole a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il termine del 21 giugno 2021, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso nel caso d'inosservanza del predetto termine. L'anticipo richiesto è stato corrisposto tempestivamente il 17 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali). J. In data 18 giugno 2021, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un memoriale integrativo per mezzo del quale - oltre a ribadire sostanzialmente le argomentazioni già esposte nel corso del procedimento di prima istanza - le ricorrenti lamentano delle condizioni di salute precarie, come attesterebbe la documentazione medica ivi acclusa (cfr. certificati del 2 marzo 2021 concernente B._______ e del 16 giugno 2021 relativo a A._______), e nel contempo attirano l'attenzione del Tribunale sul fatto che le dichiarazioni espresse da B._______ comproverebbero la verosimiglianza dei motivi addotti a fondamento della domanda d'asilo. K. Per il tramite del loro patrocinatore, il 23 settembre 2021 le richiedenti hanno chiesto al Tribunale chiarimenti in merito allo stato del procedimento. L. Il 1° ottobre 2021, le interessate hanno rimesso al Tribunale ulteriore documentazione medica, nella quale figurano tre certificati, rispettivamente del 29 marzo 2021, del 2 giugno 2021 e del 27 agosto 2021, tutti concernenti A._______. M. Per mezzo di uno scritto del 15 dicembre 2021, le interessate hanno versato agli atti un referto del 10 dicembre 2021, ai sensi del quale A._______ si sarebbe sottoposta ad una procedura medica perché afflitta da calcoli renali. N. In ultimo, il 28 dicembre 2021 le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un'aggiuntiva attestazione medica del 4 novembre 2021 circa una procedura medica alla quale si sarebbe sottoposta A._______ in ragione di calcoli renali, nonché il rapporto di uscita confezionato dai medici curanti in relazione alla sua degenza ospedaliera intercorsa fra il 10 dicembre 2021 e il 12 dicembre 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA cpv. 1) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto inverosimili ex art. 7 LAsi i motivi d'asilo allegati dalle ricorrenti. L'intero narrato di A._______ sarebbe difatti caratterizzato da punti privi di coerenza e da spiegazioni inconsistenti. In tal senso, risulterebbe insoddisfacente sia la descrizione del ruolo assunto dall'ex-coniuge in seno ai servizi segreti iraniani, che quella degli individui che avrebbero perseguitato le ricorrenti. A ciò si aggiungerebbe il fatto che dagli atti all'inserto non emergerebbero elementi concreti a sostegno dell'allegazione secondo la quale le persone che pedinavano B._______ fossero effettivamente funzionari del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA [di seguito: Ettela'at]. D'altro canto, tale asserzione riposerebbe esclusivamente su quanto riferito a A._______ dalla preside dell'istituto scolastico, atteso che gli individui in parola non si sarebbero mai identificati come funzionari statali né avrebbero agito di conseguenza. Invero, ha rilevato ancora la SEM, se quest'ultimi avessero realmente integrato Ettela'at e avessero effettivamente voluto sequestrare B._______ - come lascerebbero intendere le numerose visite alla scuola - non si sarebbero lasciati fermare dall'opposizione interposta dalla preside. Il racconto di A._______ sarebbe vieppiù contraddistinto da illogicità. In primo luogo, le modalità con cui sarebbe stata approcciata dai servizi segreti - ovverosia pedinata da un'automobile che faceva segnali con i fari abbaglianti - risulterebbe bizzarro. Parimenti, sorprenderebbe il fatto che la richiedente abbia minacciato il suo inseguitore di rivolgersi alle autorità e, ancor più, che tale agire l'abbia effettivamente dissuaso dall'importunarla. D'altro canto, il fatto di non essere mai stata interrogata dalle autorità sconfesserebbe il professato timore di essere stata posta nel mirino dalle autorità. Ad ogni modo, siffatte persecuzioni non troverebbero un filo logico nel contesto del narrato relativo all'ex marito. A._______ avrebbe inizialmente sostenuto che le prevaricazioni fossero da ascrivere ai sospetti nutriti dalle autorità in merito ad una sua complicità nell'appropriarsi del denaro, ciò che - a mente della SEM - sarebbe incoerente, ritenuto che l'interessata non sarebbe mai stata interrogata (cfr. supra). Oltretutto, l'interessata avrebbe in seguito modificato la sua versione dei fatti, affermando che il comportamento di Ettela'at sarebbe stato da ricondurre alla volontà di esercitare una pressione indiretta sull'ex-marito. Ebbene, quest'ultima versione si ridurrebbe ad una mera supposizione, così come del resto la convinzione che le autorità dubitassero della veridicità del divorzio fra A._______ e l'ex-marito, atteso che sia la fuga di quest'ultimo con la segretaria, che l'ufficializzazione della separazione fossero notori e facilmente riscontrabili. Comunque, le schermate delle conversazioni avvenute sull'applicazione "Telegram" renderebbero conto unicamente della situazione dell'ex coniuge, senza nulla attestare delle minacce rivolte alle ricorrenti. Da ultimo, l'autorità di prima istanza ha reputato incoerenti le dinamiche che avrebbero permesso alle richiedenti di procurarsi i documenti necessari all'espatrio. Innanzitutto, non risulterebbe credibile che le richiedenti si siano rivolte proprio alla persona dalla quale sarebbero provenute le minacce. Al tempo stesso, mal si spiegherebbe perché tale figura, pur mossa dall'intento di giungere al marito, abbia procurato i documenti necessari all'espatrio. Infine, dagli atti all'inserto non sarebbero desumibili indizi concreti a comprova dell'asserzione secondo la quale le richiedenti sarebbero state vittime di persecuzioni anche una volta lasciato l'Iran, né tantomeno che queste siano avvenute per mano di Ettela'at. Concludendo la sua disamina, l'autorità inferiore ha ritenuto irrilevanti in materia d'asilo sia la violenza sessuale subita da A._______, così come pure la conversione al cristianismo da parte delle interessate. 4.2 Con il gravame, le insorgenti avversano la decisione impugnata su numerosi aspetti. 4.2.1 In primo luogo, le ricorrenti lamentano il mancato smistamento del caso nella procedura ampliata. Pur ammettendo che i termini di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi abbiano carattere ordinatorio, le medesime sottolineano che l'audizione sui motivi d'asilo sostenuta da A._______ sarebbe stata indetta il 9 novembre 2020, ossia a 83 giorni di distanza dal deposito della domanda d'asilo. Oltretutto, a quest'audizione - durante la quale la richiedente si sarebbe espressa con un racconto spontaneo di sei pagine - avrebbe fatto seguito una seconda audizione, ciò che per analogia della sentenza del Tribunale D-759/2020 parrebbe già di per sé costituire un accertamento supplementare giustificante il passaggio nella procedura ampliata. In definitiva, apparirebbe dunque manifesto che la SEM si sia scostata dallo spirito e dalle disposizioni reggenti la procedura celere. 4.2.2 Nel prosieguo dell'impugnativa, le insorgenti avversano puntualmente la valutazione dell'autorità inferiore quo all'inverosimiglianza del racconto esposto da A._______. Innanzitutto, quest'ultima sarebbe venuta a conoscenza delle attività del marito solamente dopo il divorzio, cosicché non vi sarebbe modo di rimproverarle dichiarazioni vaghe o confuse al riguardo. Le interessate confutano poi la pretesa illogicità del narrato; secondo il senso, a loro dire quanto riferito nel corso delle audizioni sarebbe necessariamente legato alle vicende dell'ex-marito, ritenuto che A._______ non avrebbe dal canto suo esercitato attività di rilievo tali da attirare l'attenzione dei servizi segreti iraniani. In specie, neppure sarebbe dibattibile l'effettiva appartenenza ad Ettela'at da parte di coloro che avrebbero perseguitato le richiedenti, posto che, come affermato nel corso delle audizioni e ribadito nel parere del 3 dicembre 2020, tali individui si sarebbero identificati per mezzo di un tesserino. Le modalità con le quali essi avrebbero avvicinato le richiedenti non darebbero poi adito a dubbi, atteso che l'intenzione sarebbe stata quella di servirsi di B._______ per effettuare una videochiamata con il padre e convincerlo a restituire il maltolto. Oltretutto, aggiungono le interessate, un interrogatorio di A._______ sarebbe stato inutile dal momento che il misfatto compiuto da C._______ risaliva ad un periodo temporale precedente all'intreccio della loro relazione. Inoltre, benché il divorzio fra C._______ e A._______ fosse divenuto ufficiale, i funzionari iraniani avevano motivo di perseguitare le richiedenti, ritenuto che fosse il solo modo rimasto per esercitare pressioni su C._______. Secondo le interessate, nemmeno vi sarebbero illogicità nel fatto ch'esse abbiano domandato aiuto ad uno dei loro pedinatori, considerato che quest'ultimo avrebbe avuto un debole per A._______. D'altro canto, dopo aver usato violenza su di lei, egli sarebbe riuscito a procurare il passaporto a B._______, ciò che comproverebbe il suo inserimento nei meccanismi del regime e, quindi, la sua appartenenza all'intelligence iraniana. Peraltro, agli occhi delle ricorrenti la valutazione della SEM apparirebbe ampiamente riduttiva rispetto a quanto emerso dalle audizioni e dai mezzi di prova prodotti, considerato altresì che esprimendosi in merito al parere del 3 dicembre 2020 l'autorità inferiore non avrebbe valutato gli ulteriori elementi problematici sollecitati nella presa di posizione, i quali sarebbero rimasti senza riscontro. In ultimo, le insorgenti ritengono che in ragione della loro conversione al cristianesimo, aspetto che andrebbe esaminato quale motivo soggettivo insorto dopo la fuga (54 LAsi), un ritorno in Iran le esporrebbe ad un pericolo per la loro incolumità ex art. 3 LAsi.
5. Preliminarmente, il Tribunale ritiene giudizioso pronunciarsi in merito alla censura relativa al mancato smistamento del caso in rassegna nella procedura ampliata. 5.1 L'obiettivo principale del riassetto del settore posto in essere con l'entrata in vigore, il 1° marzo 2019, della modifica della LAsi del 25 settembre 2015, è quello di accelerare e di evadere in modo più efficiente le procedure d'asilo (cfr. FF 2014 6917). Per quanto concerne i casi trattati materialmente in Svizzera, sono state previste due distinte tipologie: la procedura celere e quella ampliata. La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l'asilo soggiornano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell'autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l'asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il limite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigoroso. Dopo il deposito della domanda d'asilo inizia la cosiddetta fase preparatoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell'audizione sui motivi (FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l'interessato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l'accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni. Nel rispetto di questo limite massimo, il decorso effettivo dipende dalle esigenze del singolo caso; nei casi semplici può anche essere di solo qualche giorno (FF 2014 6917, 6938). 5.2 Successivamente si entra nella fase cadenzata, nel corso della quale la domanda d'asilo è esaminata approfonditamente secondo la struttura prevista a livello legislativo (art. 20c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.311]). L'accertamento dei fatti giuridicamente determinanti, la concessione dei diritti alle parti, nonché la preparazione e la notificazione della decisione di prima istanza, seguono un preciso piano temporale predeterminato. In tale fase si svolge l'audizione sui motivi d'asilo (art. art. 20c lett. b OAsi). Se da quest'ultima risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è smistata in ampliata e il richiedente attribuito ad un Cantone (art. 26d LAsi e art. 20c let. d OAsi 1). Il termine accertamenti supplementari secondo le intenzioni del legislatore comprende le indagini che non possono essere effettuate in breve tempo. Vi rientrano per esempio gli accertamenti presso rappresentanze svizzere all'estero, la richiesta di ulteriori documenti probatori nel paese di provenienza o, eventualmente, una nuova audizione (FF 2014 6917, 6997). Nel caso in cui non venga effettuato un passaggio in ampliata, le decisioni emesse nella procedura celere devono invece essere notificate entro 8 giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria (art. 37 cpv. 2 LAsi). Si tratta di un termine ordinatorio la cui inosservanza non pregiudica di principio e ad essa sola la validità della decisione di prima istanza ma che nemmeno può essere oltrepassato a discrezione dell'autorità inferiore. Un superamento di qualche giorno può essere considerato ammissibile in presenza di valide ragioni e se è prevedibile che il provvedimento venga emesso durante il soggiorno al CFA. Al contrario, se dopo l'audizione sui motivi d'asilo v'è da partire dall'assunto che la decisione non potrà realisticamente essere presa entro 8 giorni lavorativi, occorrerà smistare il caso in procedura ampliata (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 8.6 e rif. citati). 5.3 Nella precitata sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, questo Tribunale ha precisato che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM in forza ai criteri esposti sopra (consid. 7-8). Così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d'asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura, l'assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a Cost. e 13 CEDU (in combinato disposto con l'art. 3 CEDU) alla luce del breve temine di 7 giorni lavorativi per presentare un'impugnativa previsto nella procedura celere (consid. 9). In una pari eventualità, se il Tribunale constata una violazione del diritto per via dell'impossibilità ad impugnare compiutamente la decisione, si giustifica l'annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per il trattamento in procedura ampliata. Questo perché l'obbiettivo di accelerare il procedimento in un contesto equo e nel rispetto delle prerogative di uno stato di diritto posto dal legislatore può essere garantito solo se l'autorità di prima istanza svolge con attenzione la cernita delle procedure previste dalla legge (consid. 10). 5.4 Nel caso che ci occupa, la domanda d'asilo è stata depositata il 18 agosto 2020 mentre la decisione impugnata è stata emessa il 4 dicembre 2020, ovverosia a distanza di 108 giorni. In compenso, come giustamente evidenziato dalle ricorrenti, il lasso di tempo previsto dal legislatore per lo svolgimento della procedura celere, composto dai ventuno giorni di procedura preliminare e dagli 8 giorni lavorativi per l'emissione della decisione, è stato disatteso. Nondimeno, il Tribunale ritiene doveroso rilevare che in casu siffatta fase procedurale è stata parzialmente frenata dalle verifiche esperite dalla SEM nell'ambito della procedura Dublino, dal versamento agli atti di numerosi mezzi probatori posteriormente all'audizione del 9 novembre 2020, oltreché dalle numerose visite mediche sostenute dalle interessate. A ciò si aggiunge il fatto che - come enucleato dappresso - da un punto di vista materiale la problematica in esame appare sufficientemente liquida per essere evasa nel contesto di una procedura celere. Perdipiù, è d'uopo rammentare che in forza all'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo, il termine di ricorso avverso le decisioni emesse nella procedura celere è stato provvisoriamente portato a 30 giorni (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7) e risulta equivalente a quanto previsto nella procedura ampliata. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha avuto a subire alcun pregiudizio né tantomeno un vulnus del suo diritto ad un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la vertenza si apparenta solo in parte alla giurisprudenza topica e alla sentenza richiamata con l'impugnativa, di modo che non si giustificano le medesime giustificazioni. La doglianza va così respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pure nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7. In riscontro a quando precede, è tuttavia opinione del Tribunale che il racconto addotto in merito alle traversie intercorse con Ettela'at, sia effettivamente contraddistinto da diversi indicatori di inverosimiglianza. 7.1 In primo luogo, non si spiega come sia possibile che ai servizi segreti iraniani che eppure avrebbero nutrito un grande interesse nei confronti delle richiedenti, come testimoniato dalle numerose visite a scuola e le annose persecuzioni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8) sia stato impedito di avvicinare B._______. Difatti, indipendentemente dal fatto che il loro intento fosse quello di sequestrarla o di obbligarla a fare una videochiamata con il padre, appare del tutto illogico ch'essi abbiano dovuto desistere dai loro intenti perché confrontati con la sola resistenza di una preside scolastica, ancorché avvalsasi del fatto ch'essi non fossero muniti di un ordine scritto (cfr. verbale 2, pag. 7, D32). Sul punto, nulla muta l'asserita amicizia fra la preside e A._______, la quale non può ad essa solo giustificare il successo della prima nel contrastare le intenzioni di autorità statali così determinate. 7.2 Vieppiù, anche l'asserito comportamento delle autorità appare quantomeno singolare. Benché le richiedenti riferiscano di essere le uniche persone sulle quali fosse possibile esercitare pressioni atte a far leva su C._______ (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7), i funzionari statali si sarebbero perlopiù limitati a pedinamenti e misure di sorveglianza. In tal senso, è a ragione che l'autorità inferiore ha evidenziato le proprie perplessità quanto al fatto che quest'ultimi non abbiano mai interrogato le richiedenti, tanto più che per ammissione stessa di A._______, ella sarebbe finanche stata posta nel mirino delle autorità perché sospettata di complicità con il marito (cfr. verbale 2, pag. 8, D32). Su tale presupposto, la giustificazione eccepita con il gravame, ai sensi della quale "un interrogatorio sarebbe stato del tutto inutile, dal momento che i fatti riguardanti il marito si erano svolti prima che la richiedente conoscesse il signor C._______" (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6), non può essere condivisa dallo scrivente. Di conseguenza, l'indolenza delle autorità iraniane è da interpretare quale ulteriore indizio circa l'inverosimiglianza del racconto di A._______. 7.3 Invero, alla luce delle considerazioni che precedono, anche la credibilità del legame fra gli individui all'origine delle supposte persecuzioni e lo Stato iraniano appare compromessa. Del resto, giova sottolineare che gli autori delle persecuzioni non si sono mai presentati alle richiedenti come membri dell'intelligence. Così, l'appartenenza ad Ettela'at risulta esclusivamente riconducibile a quanto riferito dalla preside alle richiedenti - peraltro testimonianza indiretta (cfr. verbale 2, pag. 7, D32) che si riduce ad una dichiarazione di parte - e alle congetture di A._______, la quale a preciso quesito ha risposto "Queste sono le persone che vogliono ottenere agevolazioni con lo Stato e stanno collaborando con lo Stato per trovare mio marito" (cfr. verbale 3, pag. 9, D60) e "Sicuramente sono i colleghi di mio marito, che per poter ottenere una posizione più alta nel luogo di lavoro, stanno cercando mio marito e so che una persona che segue con un'auto con la targa statale, dimostra che è una persona che ha autorità" (cfr. verbale 3, pag. 9, D62). 7.4 Per sovrabbondanza, è giudizioso evidenziare che le versioni fattuali presentate appaiono parzialmente difformi. Nell'esporre i motivi d'asilo, A._______ è infatti stata chiara quanto al fatto che l'ex-marito fosse ricercato perché appropriatosi indebitamente di un'importante somma di denaro affidatagli dallo Stato (cfr. verbale 2, pag. 5, D30). Con l'impugnativa e il memoriale integrativo del 18 giugno 2021, viene invece suggerito - attingendo presumibilmente ad alcune risposte formulate durante la seconda audizione (cfr. verbale 3, pag. 12, D85) ch'egli fosse ricercato anche perché palesatosi quale oppositore al regime iraniano (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7 e memoriale integrativo pag. 2), arrivando persino a ventilare, in modo del tutto infondato, l'ipotesi che il denaro sottratto potesse servire a finanziare attività sovversive (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8 lett. e; memoriale integrativo pag. 2, punto 2 lett. e). 7.5 Non da ultimo, i mezzi di prova versati agli atti dalle ricorrenti non permettono una diversa valutazione rispetto a quanto enucleato sopra. In particolare, dalle schermate del gruppo Telegram emerge un'avversione nei confronti di C._______, senza che sia tuttavia possibile concludere all'esistenza di una minaccia nei confronti delle interessate. Anzi, a ben vedere, benché certamente non determinante in casu, il fatto che gli iscritti al canale rimproverino a C._______ di essersi disinteressato della moglie e della figlia, lascerebbe piuttosto intendere che questi fossero a conoscenza dell'estraneità delle interessate alla faccenda. Diversamente da quanto preteso con il memoriale del 18 giugno 2021, neppure i certificati medici versati agli atti permettono una diversa valutazione, nella misura in cui quanto riferito da B._______ al personale sanitario non giustifica né rimedia agli aspetti inverosimili analizzati nei considerandi che precedono. 7.6 In sunto, ne discende che già solo alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, ed indipendentemente dalle ulteriori motivazioni enucleate dalla SEM e confutate dalle insorgenti, le dichiarazioni di A._______ non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi. Su tale punto, il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Proseguendo nell'analisi, occorre ora determinare se è a ragione che l'autorità inferiore ha rilevato che né il preteso stupro, così come neppure la conversione delle richiedenti al cristianesimo giustificassero in casu il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 8.1 Ora, la violenza carnale della quale A._______ si è professata vittima, per quanto deplorevole, si relaziona ad un atto di criminalità comune ritenuto che l'interessata stessa l'ha legata all'ottenimento dei documenti necessari all'espatrio piuttosto che ad uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Ne consegue che, quandanche verosimile, essa risulta in specie irrilevante in materia d'asilo. 8.2 Venendo poi alla conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, v'è da dirimere se questa sia, ad essa sola, atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato alle interessate, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi). 8.2.1 In Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata. Il diritto islamico non riconosce infatti la facoltà per un musulmano di abiurare la fede islamica. Vieppiù, il Corano equipara tale agire ad un tradimento della comunità islamica, punendolo con la morte. Nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma solamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4 e D-6142/2019 del 20 giugno 2018 consid. 7.3.2, con riferimenti ivi citati). 8.2.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza della conversione delle richiedenti e se le loro, eventuali, attività siano intese come un attacco allo Stato. Orbene, ciò non risulta essere il caso nella fattispecie concreta. Dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione delle interessate al cristianesimo. D'altra parte, le interessate non hanno mai sostenuto di aver espletato azioni di proselitismo, avendo A._______ stessa ammesso "Cerco di mettere in pratica tutto quello che imparo dalla Bibbia, soprattutto aiuto le persone quando sono nel bisogno. Di solito, tramite la Bibbia, cerco di aiutare le persone e non posso dire che sto facendo Ia propaganda, ma solo Ii guido con la Bibbia" (cfr. verbale 3, pag. 12, D83). Su tali nitidi presupposti, l'argomentazione proposta con l'impugnativa, secondo cui "Affermare che ciò costituisca una pratica molto moderata e finanche estremamente limitata della sua fede cristiana costituisce un'interpretazione del tutto opinabile" (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10) risulta pretestuosa. 8.2.3 Pertanto, nel caso in rassegna v'è da ammettere che la conversione religiosa delle ricorrenti non abbia conferito loro un profilo che, in caso di ritorno in Iran, potrebbe attirare l'attenzione delle autorità statali e tradursi in un comportamento rilevante secondo i dettami dell'art. 3 LAsi. 8.3 Essendo irrilevanti ex art. 3 LAsi, è quindi a giusto titolo che la SEM ha potuto esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni di A._______ in merito all'asserito stupro e alla pretesa conversione religiosa.
9. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Nel gravame le insorgenti avversano anche tale assunto.
11. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). La pronuncia dell'allontanamento va dunque confermata.
12. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 13.2 Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per le ricorrenti di essere esposte, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 13.3 Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 13.4 Come lo si vedrà sub. infra consid. 14.4.3, lo stato valetudinario delle insorgenti non risulta ostativo all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi dappresso esposti, nemmeno si può ritenere che il loro respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale. 13.5 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 14.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 14.4 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se le insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. 14.4.1 Orbene, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 14.4.2 Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, va evidenziato che sono entrambi giovani. A._______ dispone di una buona formazione e ha edificato un'esperienza professionale variegata. Dal canto suo, B._______ ha sempre seguito un percorso scolastico, venendo finanche iscritta ad un istituto privato. Nel Paese di provenienza risiedono poi la madre, la sorella e un fratello di A._______, con i quali le richiedenti sarebbero in buoni rapporti. In particolare, A._______ ha riferito di un'ottima relazione con la madre, la quale avrebbe persino accettato la sua conversione al cristianesimo (cfr. verbale 3, pag. 12, D81), e di una buona relazione con la sorella, tanto da affidarle un immobile di proprietà al momento dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 10, D35). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che le due si rintegreranno senza particolari problemi nel Paese d'origine. 14.4.3 Infine, le interessate non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). Con l'attestato medico del 16 giugno 2021, sono stati diagnosticati a A._______ un disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi e depressivi (F43.22) e un disturbo somatoforme non meglio specificato (F45.9). Per siffatte patologie, all'interessata è stata prescritta una terapia medicamentosa a base di Escitalopram 10mg, Relaxane e Redormin 500mg, mentre per i sintomi somatici ingenerati dai succitati disturbi è stata disposta una cura a base di Temesta 1mg, Iberogast Tinktur., Zoldoform 10mg, Ecofenac Lipogel 1%, Paracetamolo 1000mg e Paspertin 10mg. Più recentemente (cfr. certificato medico-psichiatrico del 27 agosto 2021), alla richiedente in parola sono stati diagnosticati un disturbo post-traumatico da stress (F43.1) e un episodio depressivo di media gravità (F32.1), per le quali le è stata attribuita una terapia farmacologica a base di Escitalopram 10mg, Remeron, Relaxane, Redormin 250mg e Zoldorm 10mg. Infine, il 3 novembre 2021 e il 10 dicembre 2021 A._______ si è sottoposta ad un'uretrocistoscopia poiché afflitta da calcoli renali. Nel referto redatto a seguito di quest'ultimo intervento, i medici curanti hanno indicato quale procedere: "Der Blasenkatheter kann ab dem ersten postoperativen Tag bei fehlenden Infektzeichen entfernt werden. Der Pigtailkatheter soIIte in 5-7 Tagen in unserer ambulanten Sprechstunde entfernt werden. Zudem ist eine sonografische Kontrolle mit Besprechung der Steinanalyse und Metaphylaxe in 6 Wochen zu planen", mentre con il rapporto d'uscita confezionato a seguito della dimissione dal nosocomio, gli stessi hanno segnatamente rilevato che "Der peri- und postinterventioneIle Verlauf gestalteten sich problemlos" stabilendo altresì quale procedere: "Der Pigtailkatheter wird am 20.12.21 in unserer ambulanten Sprechstunde entfernt werden. Zudem ist eine sonografische Kontrolle mit Besprechung der Steinanalyse und Metaphylaxe am Dienstag 01. Februar 2022 um 15:30 Uhr in der Sprechstunde von Dr. Baumeister geplant". Per quanto concerne B._______, è stata invece formulata una diagnosi provvisoria di disturbo post-traumatico da stress (F43.1), per la quale sono previsti maggiori approfondimenti. Ebbene, nel caso in esame non v'è motivo di ritenere che le problematiche descritte non potranno eventualmente continuare ad essere trattate in Iran, Paese nel quale sono disponibili sufficienti strutture sanitarie, anche in ambito psichiatrico, così come la maggior parte dei farmaci (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3531/2019 del 21 settembre 2021 consid. 9.3.4, con riferimenti ivi citati; D-119/2020 del 28 aprile 2021 consid. 11.6). Per queste stesse ragioni, gli ulteriori disturbi fisici riscontrati dalle ricorrenti nel corso del procedimento di prima istanza - come ad esempio le problematiche odontoiatriche patite da A._______ o la supposta carenza di ferro riscontrata da B._______ - non permettono diversa ponderazione. 14.5 Così, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
15. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Difatti, usando della necessaria diligenza, le richiedenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
16. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
17. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato dalle insorgenti il 17 giugno 2021.
19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 17 giugno 2021.
3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: