Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. A.a Con decisione del 7 novembre 2019, la Segreteria di Stato della mi- grazione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d’asilo presentata il 23 settembre 2019 dai coniugi B._______ e A._______, citta- dini iraniani (di seguito: interessati, insorgenti, ricorrenti) e pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso. A.b Con sentenza D-6090/2019 del 5 maggio 2020, il Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) ha respinto il ricorso del 18 novembre 2019 e interamente confermato la suddetta decisione. A.c Sulle motivazioni alla base dei due provvedimenti si ritornerà, laddove necessario, nei considerandi in diritto. B. B.a Con scritto del 29 luglio 2021 gli interessati, hanno depositato una nuova domanda d'asilo, prevalendosi di fatti e mezzi di prova inediti, non addotti nella precedente procedura d'asilo (cfr. atto SEM 720 261 1/8). B.b Sulla base di un esame sommario della domanda multipla la SEM ha ritenuto opportuno sospendere l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. atto SEM 3/2). B.c Con scritto del 10 agosto 2021, la SEM ha chiesto di trasmettere infor- mazioni dettagliate e precise riguardo a tutte le attività a sfondo politico svolte da B._______ in Svizzera e menzionate nella domanda (cfr. atto SEM 4/3). Richiesta a cui i ricorrenti hanno dato seguito con lo scritto del 17 settembre 2021, producendo ulteriori documenti a suffragio delle proprie asserzioni (cfr. atto SEM 8/62). B.d Con decisione del 23 novembre 2021, notificata il 25 novembre 2021 (cfr. atto SEM 11/1), la SEM, dopo aver qualificato la richiesta quale do- manda multipla, l’ha respinta, fissando ai richiedenti un nuovo termine di partenza (cfr. atto SEM 9/11).
D-5562/2021 Pagina 3 C. C.a Contro la suddetta decisione il 22 dicembre 2021, gli interessati hanno presentato ricorso dinnanzi al Tribunale, chiedendone l’annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato, in via subordinata il rinvio degli atti alla SEM per completare l’istruttoria del caso, in via ancor più subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera. A supporto delle pro- prie conclusioni essi hanno prodotto ulteriori mezzi di prova. Gli insorgenti hanno quindi chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 28 settembre 2023 il giudice dell’istru- zione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale (doc. TAF 3). C.c Con risposta del 20 ottobre 2023, l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 6). C.d Nel termine impartito con ordinanza del 25 ottobre 2023 (doc. TAF 7), gli interessati non hanno preso posizione sulla risposta. C.e Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 6 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e de- gli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il de- posito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con- sid. 5.4).
E. 3.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende ad- durre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordi- naria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova reli- gione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con po- tenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr.
D-5562/2021 Pagina 5 DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esempli- ficativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D- 3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4).
E. 3.2 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, san- cendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal pas- saggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 con- sid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in mate- ria d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che ri- chiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gen- naio 2018 consid. 4.1.3).
E. 3.3 Alla luce di quanto precede nonché delle considerazioni articolate dal Tribunale nella sentenza D-6090/2019 del 5 maggio 2020, alla quale si rin- via, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla, aspetto peraltro pacifico nel caso in esame.
E. 4 4.1.1 A sostegno della nuova domanda d’asilo del 29 luglio 2021 gli interessati hanno addotto che B._______ avrebbe aderito all’associazione C._______ a partire dal mese di giugno 2020, di cui sarebbe diventato membro attivo, svolgendo ruoli di organizzatore, manager e redattore della rivista D._______. Nell’arco dell’anno intercorrente fra l’adesione e il deposito della domanda multipla, egli avrebbe scritto all’incirca otto articoli, reperibili sul sito dell’associazione all’indirizzo https://deutsch.D._______.org semplicemente inserendo il suo nominativo. Oltre a ciò egli avrebbe aperto un canale Telegram dove si esprime in maniera critica verso il regime iraniano e parteciperebbe a riunioni online fra membri dell’associazione che poi verrebbero rese pubbliche su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=slLI-nWSR9A). A causa delle suddette attività, gli interessati hanno fondato timore di subire, in caso di rientro in Patria, delle persecuzioni da parte delle autorità iraniane. Essi reputano di costituire dei profili particolarmente a rischio, essendo politicamente attivi ed essendo stati prima della partenza dall’Iran ripetutamente a contatto con Ettela’at (ossia il servizio segreto iraniano).
D-5562/2021 Pagina 6 Essi si troverebbero perciò maggiormente esposti all’attenzione delle autorità iraniane, che sarebbero già al corrente delle attività svolte in Svizzera da B._______. Infatti il padre di quest’ultimo sarebbe stato contattato in diverse occasioni, da ultimo il 4 giugno 2021, dalle autorità iraniane che gli avrebbero intimato di raccomandare al figlio di non fare nulla all’estero e che gli avrebbero ritirato il passaporto. Essi hanno quindi chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiati. Invitato dall’autorità inferiore a fare maggiore chiarezza riguardo alle attività svolte per l’associazione C._______, in particolare riguardo al suo ruolo di organizzatore e manager (cfr. atto SEM 4/3), B._______ ha spiegato di oc- cuparsi di raccogliere informazioni provenienti dall’Iran al fine di redigere periodicamente dei rapporti e di rappresentare la sede svizzera della stessa, ruolo che a suo modo di vedere giustifica la qualifica di “manager”. A dimostrazione di tali asserti egli ha prodotto una dichiarazione dei re- sponsabili dell’associazione dalla quale si evince il ruolo all’interno dell’or- ganizzazione, nonché una serie di altri documenti di cui si dirà, per quanto necessario più avanti. Egli ha infine spiegato la tipologia di contenuti pub- blicati sul canale Telegram, nonché sul canale youtube (cfr. atto SEM 8/62).
E. 4.2 Nella decisione impugnata, riallacciandosi a quanto già emerso nella procedura ordinaria, la SEM ha rilevato che gli interessati, prima dell’espa- trio, non erano degli oppositori al regime, non erano politicamente attivi, non avevano mai manifestato alcun dissenso nei confronti dell’Islam e non avevano tenuto alcun proposito volto a sovvertire l’ordine sociale presente nel paese. Al contrario essi provengono da una famiglia ben integrata, an- che a livello economico, che non può essere considerata d’opposizione. L’autorità inferiore ha quindi osservato che, nonostante fosse stato esplici- tamente richiesto, i ricorrenti non hanno saputo sostanziare in modo pre- ciso, concreto e dettagliato la natura e il tenore delle attività politiche d’op- posizione che B._______ dichiara di esercitare in Svizzera. D’altro canto, la documentazione prodotta, in parte di compiacenza secondo la SEM, contiene delle incongruenze e non permette di oggettivare maggiormente un impegno politico suscettibile di attirare l’attenzione delle autorità ira- niane. Gli interessati non hanno pertanto reso verosimile né che B._______ abbia un ruolo particolarmente di rilievo in seno all’associazione C._______, né che le autorità iraniane siano a conoscenza delle sue atti- vità e per questo intendano perseguirlo. Da ultimo l’autorità inferiore ha ritenuto esigibile l’esecuzione dell’allontanamento degli interessati verso l’Iran, rimandando alle ragioni già esposte nella decisione del 7 novembre 2019 e nella sentenza del TAF del 5 maggio 2020.
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E. 4.3 In sede di ricorso, gli insorgenti si sono avvalsi di un accertamento ine- satto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM. Essi contestano la valutazione eccessivamente severa riguardo alla verosimi- glianza delle loro allegazioni, che non tiene debitamente conto dei mezzi di prova messi a disposizione. I ricorrenti hanno infatti fornito l’indirizzo del canale Telegram di B._______, l’indirizzo del canale youtube al quale egli partecipa, nonché gli articoli pubblicati da quest’ultimo sulla rivista D._______ – di cui hanno prodotto in sede di ricorso alcune edizioni in copia cartacea – dai quali si possono evincere delle posizioni anche molto critiche rispetto alle attività del regime iraniano. I ricorrenti hanno inoltre prodotto la dichiarazione dell’associazione C._______ che attesta l’impe- gno di B._______ in seno alla stessa. Il fatto che il contenuto della dichia- razione non sia del tutto convergente con le dichiarazioni dei ricorrenti non dovrebbe, a loro dire, essere percepita come una contraddizione tale da rendere inverosimili le loro allegazioni. Tantopiù che le stesse risultano av- valorate dai rapporti che B._______ inoltrerebbe all’associazione riguardo a notizie sullo stato dei diritti umani in Iran, prodotti insieme ad uno scritto di quest’ultimo in cui sintetizza le sue attività quotidiane per la suddetta organizzazione. Pur ammettendo che B._______ non riveste un ruolo di leader in seno alla suddetta associazione, i ricorrenti ritengono innegabile che quest’ultimo abbia un profilo particolare, che va oltre il quadro di un’op- posizione di massa; essi ritengono quindi altamente verosimile che egli sia noto alle autorità iraniane per le attività politiche svolte in Svizzera. A dimo- strazione di tale asserto il fatto che il padre è ancora stato recentemente contattato dalle autorità a proposito del figlio, del fatto che l’associazione C._______ è nota al regime iraniano e alcuni suoi esponenti sono stati ar- restati in occasione di un rientro in Iran. Dal momento che il nome e il volto di B._______ appare sul sito internet della suddetta associazione, è quindi di meridiana evidenza che il timore dei ricorrenti di incorrere in future per- secuzioni sia fondato e concreto.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifu- giato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2).
E. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o- rigine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
D-5562/2021 Pagina 8 l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vit- tima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripe- tute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento og- gettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un es- sere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'e- stero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
E. 5.3 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita ille- gale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'a- silo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 con giurisprudenza ivi citata, e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale di- sposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richie- dente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 mag- gio 2020 consid. 4.2).
E. 6 Ora, poste tali debite premesse, in specie v'è da rilevare che la nuova do- manda d'asilo oggetto del presente procedimento si fonda esclusivamente sulle attività politiche esercitate in Svizzera da B._______, posteriori all'e- spatrio suo e della moglie dall'Iran. Ne consegue che in applicazione dell'art. 54 LAsi, i motivi addotti a soste- gno della domanda d'asilo in rassegna, non possono condurre alla conces- sione dell'asilo in Svizzera.
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E. 7 Occorre quindi esaminare se l'interessato e la moglie possono vedersi ri- conoscere la qualità di rifugiati – all'esclusione della concessione dell'asilo (cfr. supra consid. 4.3 e 6) – per gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), ossia in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. 4.1).
E. 7.1 Al riguardo, è utile rilevare che i servizi segreti iraniani sono notoria- mente in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini ira- niani residenti all'estero. Tuttavia, di norma, le attenzioni delle autorità si concentrano su individui con un profilo particolare, che occupano posizioni di primo piano o si impegnano in attività che esulano dal quadro abituale dell'opposizione di massa, e costituiscono una seria e concreta minaccia per il regime (cfr. sentenza del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento]; DTAF 2009/28 con- sid. 7.4.3). A titolo esemplificativo, non costituisce una simile minaccia un richiedente non conosciuto come oppositore politico prima dell’espatrio, che ha svolto in Svizzera alcune attività, rispettivamente ha assunto delle responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione senza però distin- guersi per una posizione di leadership nell'ambito delle manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato per nome dalla stampa e non ha generato un'attività che oltrepassava quella di molti dei suoi compatrioti critici nei confronti del regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Allo stesso modo, la semplice redazione o pubblicazione di articoli concer- nenti avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi essi siano, non per- mettono, a sé stanti, di ammettere un profilo suscettibile di iscriversi nella giurisprudenza di cui sopra (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E- 3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Oltretutto, va evidenziato che le autorità iraniane non solo sono consape- voli del fatto che alcuni dei loro cittadini all'estero danno prova di impegni politici per mero opportunismo ed onde evitare di essere rimpatriati in Iran, ma sono anche in grado di distinguerli dagli individui che sono invece sin- ceramente coinvolti in un reale processo di opposizione (cfr. fra le nume- rose, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28). Non è pertanto l'esposizione del richiedente, intesa come la sua riconoscibilità, ad essere decisiva affinché si possa considerare ch'egli costituisca una minaccia al regime; piuttosto occorrerà ponderare un insieme di criteri quali il tenore del suo coinvolgi- mento, l'impatto della sua personalità, del discorso da lui veicolato e del
D-5562/2021 Pagina 10 modo in cui viene recepito dalla popolazione (cfr. DTAF 2009/29). Il Tribu- nale ha peraltro avuto modo di rilevare che non tutte le persone che agi- scono come attivisti sui social network ed identificabili come tali, sono ne- cessariamente esposte ad un rischio per il caso in cui facessero ritorno in Iran, ponendo ancora una volta l'accento sul carattere qualitativo di siffatto attivismo (cfr. sentenze E-3657/2020 del 9 settembre 2021 e E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4).
E. 7.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto sottolineare che B._______, come pure la moglie, non si sono mai esposti politicamente prima dell’espatrio dall’Iran. Tale circostanza era già stata rilevata da questo Tri- bunale in occasione della prima domanda d’asilo (cfr. sentenza del TAF D- 6090/2019 del 5 maggio 2020 consid. 6.2) e non è stata rimessa in discus- sione in questa sede. Al momento dell’arrivo in Svizzera e nel corso dell’intera procedura ordina- ria, essi non hanno manifestato dissenso nei confronti dell’Islam né addotto propositi volti a sovvertire l’ordine sociale in essere nel loro paese d’origine, nel quale le rispettive famiglie risultavano essere del resto ben integrate, quantomeno a livello economico (cfr. sentenza del TAF D-6090/2019 del 5 maggio 2020 consid. 6.2). B._______ parrebbe aver iniziato ad interessarsi alla politica e a manife- stare il proprio dissenso verso il regime iraniano soltanto dopo la conferma da parte di questo Tribunale del rifiuto della prima domanda d’asilo per sé e per la moglie (sentenza citata del 5 maggio 2020). Tale circostanza, a ben vedere, trova conferma anche negli atti di causa dell’attuale e della precedente procedura, dai quali non emerge alcuna attività o presa di po- sizione di stampo politico prima di giugno 2020. A mente della SEM le tem- pistiche che hanno portato l’interessato a profilarsi quale oppositore del regime iraniano, denotano un costrutto opportunistico dettato dai bisogni di causa e meglio dal rigetto della prima domanda d’asilo. Questo Tribunale, concorda con l’autorità inferiore nel ritenere tale tempistica quantomeno sospetta. Nondimeno occorre esaminare se le attività politiche condotte a partire da giugno 2020, rappresentino effettivamente una minaccia per le autorità iraniane, ai sensi della giurisprudenza citata e permettano al ricor- rente e alla moglie di prevalersi di un profilo particolare potenzialmente soggetto a persecuzioni future.
E. 7.3 A tale scopo occorre quindi esaminare la plausibilità delle allegazioni alla
D-5562/2021 Pagina 11 luce dei mezzi di prova che i ricorrenti hanno presentato a supporto delle stesse.
E. 7.3.1 In primo luogo, si rileva che nonostante il ruolo di “manager e orga- nizzatore” che i ricorrenti sostengono che B._______ abbia svolto e conti- nui a svolgere in seno all’associazione C._______, dal sito internet della stessa (https://deutsch.D._______.org) non risulta che costui sia membro del direttorio o abbia effettivamente una funzione di rappresentante per la sede svizzera. Nella versione in lingua tedesca, sotto la rubrica “unsere Kollegen” dove sono indicate le persone incaricate del management dell’organizzazione, non figura il nome dell’insorgente. È utile precisare che nonostante il suddetto sito web sia visionabile in farsi, inglese e tede- sco, le pagine nelle tre lingue non sono del tutto corrispondenti. Nella ver- sione farsi, esiste una rubrica “contatti” (ارتباط با ما) dove appaiono una lunga serie di numeri telefonici con i rispettivi indirizzi email ([…]@D._______.org) di persone che, occorre presumere, sono membri attivi che svolgono delle funzioni di rappresentanza dell’organizzazione. Un’altra lista di nomi, numeri e indirizzi email figura sotto le rubriche “com- mittees” e “representations”, esistenti in tutte e tre le lingue. In nessuna delle rubriche citate figura o viene richiamato in alcun modo il nome dei ricorrenti. Nella versione inglese, sotto la rubrica “getting to know us” sono pubblicati una serie di documenti, fra cui un organigramma dell’associa- zione, nei quali non è tuttavia dato sapere se compaia il nome di B._______, essendo tutti redatti in lingua farsi. Ad ogni buon conto, qualora i ricorrenti avessero ritenuto tali documenti rilevanti ai fini di causa, avreb- bero dovuto indicarlo nel proprio gravame, producendo se del caso una traduzione degli stessi. Così non è stato fatto e non si può certo pretendere dall’autorità giudicante, che non dispone delle competenze linguistiche ne- cessarie, di procedere ad atti istruttori per determinarsi sulla rilevanza di tale documento che neppure rientra fra quelli menzionati dal ricorrente. Va ricordato che i ricorrenti hanno un maggiore dovere di cooperazione nel contesto di una domanda multipla, che deriva già dal fatto che la domanda deve essere giustificata in modo tale che l'autorità sia in linea di principio in grado di decidere su di essa senza ulteriori misure di istruzione. Nel caso in questione, si osserva che con scritto del 10 agosto 2021 la SEM ha dato ai ricorrenti la possibilità di dettagliare le attività a sfondo politico (cfr. con- sid. B.c) richiamando la loro attenzione sul fatto che le prove devono es- sere presentate in una lingua ufficiale svizzera, con riferimento al loro do- vere di cooperazione. Nonostante il preteso attivismo all’interno dell’associazione, da una ricerca sommaria sotto le varie rubriche nelle tre lingue, non è stato possibile
D-5562/2021 Pagina 12 trovare neppure una fotografia di B._______. Inserendo il suo nome nel motore di ricerca, nella versione inglese e farsi appare un unico rimando a una conferenza online (su Zoom) avvenuta il 10 gennaio 2021, in cui l’in- teressato parrebbe essersi diffuso sulla giornata internazionale dei diritti dell’uomo (https://english.D._______.org/?p=8197; https://D._______.org/?s=[…]). Facendo la medesima ricerca nella ver- sione tedesca, appaiono più risultati sempre relativi a quattro conferenze online svoltesi tra gennaio e luglio 2021 in cui B._______ è intervenuto come amministratore della discussione o come relatore riguardo agli ob- biettivi dell’agenda 2030 dell’UNESCO a confronto con la costituzione della Repubblica islamica dell’Iran. Quelli appena elencati parrebbero essere gli unici elementi di contatto, re- peribili sul sito web, fra l’associazione C._______ e il ricorrente. Il che ap- pare un po’ poco per dimostrare che quest’ultimo abbia effettivamente svolto un ruolo di rilievo o quantomeno attivo in seno ad essa.
E. 7.3.2 Nello scritto del 17 settembre 2021 (cfr. atto SEM 8/62) come pure nel gravame del 22 dicembre 2021, il ricorrente ha descritto in modo alquanto generico e privo di elementi verificabili la propria attività. Egli si è infatti limitato ad affermare che raccoglierebbe informazioni provenienti dall’Iran che inoltrerebbe quotidianamente all’associazione e sulla base delle quali redigerebbe dei rapporti periodici. Tale descrizione appare piuttosto vaga e priva di consistenza – nonostante un’esplicita richiesta in tal senso da parte della SEM (cfr. atto SEM 4/3) – e non permette di contestualizzare maggiormente il suo ruolo e, in definitiva, di capire cosa egli concretamente faccia per l’associazione. Gli insorgenti hanno quindi prodotto la dichiarazione dell’associazione C._______ del 12 agosto 2021, nella quale si attesta che da novembre 2020 B._______ è un membro molto attivo in particolare nel comitato per la “Difesa dei diritti dei giovani e degli studenti”. Riguardo a tale documento si rileva, come già fatto dalla SEM, che vi è una contraddizione fra la data di affiliazione attestata dalla dichiarazione e quella dichiarata dagli insorgenti, che per altro non avevano mai accennato, neppur di sfuggita, che B._______ fosse un membro “molto attivo” del suddetto comitato. I ricorrenti minimizzano tali incongruenze nel loro gravame, spiegando che la data da loro indicata, giugno 2020, corrisponde a quella della pubblicazione del primo articolo sulla rivista D._______ e quindi al momento a partire dal quale egli ha cominciato ad interessarsi alle attività politiche, mentre la C._______ considera il momento in cui quest’ultimo è diventato a tutti gli effetti una sorta d’impiegato della stessa. La spiegazione, pur non fugando ogni dubbio, potrebbe finanche essere plausibile, sennonché, come già indicato in
D-5562/2021 Pagina 13 precedenza, del ricorrente non vi è traccia alcuna nel sito dell’associazione, circostanza alquanto singolare considerato che secondo la dichiarazione quest’ultimo prenderebbe parte “attivamente, regolarmente e in qualità di responsabile alle manifestazioni e agli incontri” dell’associazione. Ancora più strano, se non addirittura indicatore d’inverosimiglianza, il fatto che sotto la rubrica destinata al comitato “Difesa dei diritti dei giovani e degli studenti”, a cui il ricorrente è stato accostato quale membro “molto attivo”, figura il nome e i recapiti di tutti i membri, ma non il suo (https://koodak.D._______.org/?page_id=7). Occorre pertanto considerare tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezionato per i bisogni di causa (cfr. sentenze del TAF D-4977/2020 del 26 ottobre 2022 consid. 4.3. in fine; E- 2748/2020 del 21 settembre 2022 consid. 6.7; E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.7).
E. 7.3.3 Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere uno dei redattori della rivi- sta D._______, sulla quale avrebbe pubblicato otto articoli relativi a varie tematiche (contributo sugli omicidi di alcune figure politiche e sociali critiche nei confronti della Repubblica islamica negli anni ‘70; “Uno sguardo alle elezioni presidenziali del giugno 2009”; “Giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte”; “Esecuzione di prigionieri politici per ordine di Kho- meini”; “Giornata Mondiale dei Diritti Umani”; “Il diritto dei bambini all'istru- zione”; “Segnalazione e analisi delle carenze in materia di diritti umani maggio 1400”; contributo del 24 agosto 2021 relativo a scontri, moti di pro- testa e rivolte studentesche), le cui copie redatte in farsi e tradotte in ita- liano sono state allegate allo scritto del 17 settembre 2021. A dimostrazione della bontà di tale asserto – messo in discussione dalla SEM nella deci- sione impugnata – i ricorrenti hanno prodotto quattro numeri originali della suddetta rivista, con delle sottolineature al loro interno. Rilevando che tali riviste sono interamente redatte in farsi e rammentando che non incombe a questo Tribunale disporre particolari misure volte ad accertarne la perti- nenza (cfr. consid. 7.3.1), non resta che constatare che non vi è modo di capire se B._______ sia l’autore di tali contributi, se le parti sottolineate lo riguardino, né tantomeno in che modo questo potrebbe avvalorare mag- giormente la tesi dei ricorrenti. Quand’anche fosse possibile attribuire la paternità di tali articoli al ricor- rente, è bene precisare che parte degli stessi riguarda fatti accaduti oltre 20 anni fa, mentre il resto, pur essendo più recenti, affronta in maniera generica tematiche relative ai diritti umani, senza che siano esposte o sve- late particolari violazioni perpetrate dalle autorità iraniane, non preceden- temente note al grande pubblico. Non si vede pertanto come gli stessi
D-5562/2021 Pagina 14 possano contribuire ad elevare B._______ allo stato di oppositore politico di particolare rilievo e che costituisce una seria minaccia per il regime ira- niano.
E. 7.3.4 Per quanto concerne gli ulteriori mezzi di prova prodotti, questo Tri- bunale concorda con la SEM nel ritenere le email inviate all’interprete dal rappresentante legale degli insorgenti sprovviste di valore probatorio. Non è infatti possibile determinare con sicurezza chi sia l’autore di tali brevi rap- porti riguardanti l’attuale situazione in Iran, se le informazioni in esse con- tenute siano state effettivamente pubblicate e se del caso quando e dove. Per le condivisibili ragioni esposte nella decisione impugnata, neppure l’at- testazione del 12 agosto 2021 del signor E._______ – la cui identità per altro neppure è verificabile e che sembra manifestamente confezionata per compiacenza – permette di sostanziare maggiormente la tesi dei ricorrenti. Riguardo al canale Telegram, occorre constatare che non è possibile de- terminare chi sia il detentore o l’amministratore dello stesso e il creatore dei contenuti ivi pubblicati. Sul profilo indicato dai ricorrenti non si trova infatti alcuna foto di B._______, né mai compare il suo nome. La titolarità e la gestione del canale Telegram, sul quale i primi contributi sono stati pubblicati a partire da novembre 2019, non è inoltre compatibile con quanto asserito dal ricorrente riguardo all’inizio delle sue attività politiche (giugno 2020). Infine, considerato che il suddetto canale conta 58 persone iscritte ed è inattivo dal 26 agosto 2022, non parrebbe essere un mezzo di comu- nicazione di ampiezza tale da attirare l’attenzione ed impensierire le auto- rità iraniane. Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge anche per quanto con- cerne le pubblicazioni sul canale youtube D._______ Iran, che conta 953 iscritti. I tre link indicati dai ricorrenti rimandano a una conferenza in live streaming di oltre 9 ore – alla quale non è dato sapere il momento in cui il ricorrente partecipi – pubblicato il 6 dicembre 2020, a una conferenza tra- smessa in live streaming il 12 dicembre 2021 – nella quale il ricorrente interviene con una bandiera dell’associazione C._______ alle spalle al punto 1:41:34 – e infine a una riunione dell’associazione trasmessa in live streaming il 18 luglio 2021 – alla quale non è dato sapere il momento in cui il ricorrente partecipi. D'altro canto, va osservato come tali video non par- rebbero aver suscitato particolare interesse, atteso che i tre interventi, al momento della redazione della presente sentenza (18 marzo 2024), pote- vano vantare rispettivamente 497 (https://www.you- tube.com/watch?v=s1LI-nWSR9A), 104 (https://www.you- tube.com/watch?v=QqcYF-RdYh8) e 121
D-5562/2021 Pagina 15 (https://www.youtube.com/watch?v=oX_Idu6sNOI) visualizzazioni ed al- cuni sporadici commenti.
E. 7.4 In definitiva, il Tribunale non ritiene che l’impegno politico in esilio di B._______ superi in modo significativo quello di molti suoi compatrioti, né a livello qualitativo – per tipologia di attività svolta e intensità della critica al regime – né a livello quantitativo – per l’ampiezza della cerchia di persone raggiunte e coinvolte dai messaggi di quest’ultimo. Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità iraniane come un serio oppositore del regime e quindi come una minaccia per il sistema po- litico iraniano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Questo vale anche considerando l'intensificazione della repressione in Iran dall'entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini.
E. 7.5 Pertanto, la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato, per sé e per la moglie, per motivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Se respinge a domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re- lativa alle questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). La pronuncia dell'allontanamento va pertanto confermata.
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
D-5562/2021 Pagina 16 In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ra- gioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza genera- lizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rim- patrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona met- tendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
E. 8.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragione- volmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dei ricor- renti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame gli insorgenti avversano anche tale assunto.
E. 8.4 Ora, siccome i ricorrenti sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto
D-5562/2021 Pagina 17 l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 8.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che i ricor- renti possano subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 8.6.1 Quanto all’esigibilità dell’allontanamento in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1).
E. 8.6.2 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti im- plicherebbe una loro messa in pericolo concreta. Riguardo alla loro situazione personale, va evidenziato, come già fatto nella sentenza D-6090/2019 (consid. 12.5), che essi sono giovani (35 anni A._______, a breve 37 B._______) e laureati (in architettura lei, in industria tessile e in ingegneria industriale lui). A._______ prima dell’espatrio lavo- rava come architetta, nell’agenzia pubblicitaria della madre e insegnava architettura. Il marito invece era attivo nella fabbrica di tessuti di famiglia. Perlomeno nelle ditte dei genitori i ricorrenti potranno quindi ricominciare a lavorare, una volta tornati in patria. I famigliari (genitori, fratelli, zii), con cui i ricorrenti sono in buoni rapporti, si trovano ancora in Iran. Nessun ele- mento agli atti permette di sostanziare l’allegazione del ricorrente secondo il quale suo padre avrebbe subito visite e minacce da parte delle autorità iraniane. D’altro canto nessun indizio induce a dubitare che le famiglie dei ricorrenti siano in un qualche modo oggetto di persecuzione in Iran e che la loro situazione sia degradata al punto da forzarli ad espatriare. Questo Tribunale aveva avuto modo di constatare, a suo tempo, che gli interessati in Iran possiedono una casa e un’automobile – circostanza che non è stata smentita in questa sede. La situazione personale dei ricorrenti, pertanto, consente di ritenere esigibile l’esecuzione dell’allontanamento. Infine, i ricorrenti non avevano preteso in occasione della prima domanda d’asilo, né tantomeno lo fanno nel presente gravame, di soffrire di problemi
D-5562/2021 Pagina 18 di salute gravi al punto da giustificare un’ammissione provvisoria. In as- senza d’indizi contrari occorre pertanto presumere che non vi siano stati peggioramenti dello stato valetudinario. Per il resto, i ricorrenti hanno contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del loro allon- tanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti.
E. 8.6.3 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
E. 9 In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA e non essendoci indizi di un cambiamento significativo nella sua situazione finanziaria, non sono riscosse le spese processuali.
E. 11 La presente decisione non concerne delle persone contro le quali è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab- bandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-5562/2021 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Luca Rossi
Data di spedizione:
D-5562/2021 Pagina 20 Comunicazione a: – rappresentante delle ricorrenti (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) – SEM, per l'incarto N 720 261 (in copia) – Sezione della popolazione del cantone Ticino (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5562/2021 Sentenza del 3 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Esther Marti, Walter Lang, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nata il (...) 1988, B._______, nato il (...) 1987, Iran, entrambi patrocinati dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Consultorio Giuridico, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame); decisione della SEM del 23 novembre 2021 / N(...). Fatti: A. A.a Con decisione del 7 novembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo presentata il 23 settembre 2019 dai coniugi B._______ e A._______, cittadini iraniani (di seguito: interessati, insorgenti, ricorrenti) e pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso. A.b Con sentenza D-6090/2019 del 5 maggio 2020, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) ha respinto il ricorso del 18 novembre 2019 e interamente confermato la suddetta decisione. A.c Sulle motivazioni alla base dei due provvedimenti si ritornerà, laddove necessario, nei considerandi in diritto. B. B.a Con scritto del 29 luglio 2021 gli interessati, hanno depositato una nuova domanda d'asilo, prevalendosi di fatti e mezzi di prova inediti, non addotti nella precedente procedura d'asilo (cfr. atto SEM 720 261 1/8). B.b Sulla base di un esame sommario della domanda multipla la SEM ha ritenuto opportuno sospendere l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM 3/2). B.c Con scritto del 10 agosto 2021, la SEM ha chiesto di trasmettere informazioni dettagliate e precise riguardo a tutte le attività a sfondo politico svolte da B._______ in Svizzera e menzionate nella domanda (cfr. atto SEM 4/3). Richiesta a cui i ricorrenti hanno dato seguito con lo scritto del 17 settembre 2021, producendo ulteriori documenti a suffragio delle proprie asserzioni (cfr. atto SEM 8/62). B.d Con decisione del 23 novembre 2021, notificata il 25 novembre 2021 (cfr. atto SEM 11/1), la SEM, dopo aver qualificato la richiesta quale domanda multipla, l'ha respinta, fissando ai richiedenti un nuovo termine di partenza (cfr. atto SEM 9/11). C. C.a Contro la suddetta decisione il 22 dicembre 2021, gli interessati hanno presentato ricorso dinnanzi al Tribunale, chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato, in via subordinata il rinvio degli atti alla SEM per completare l'istruttoria del caso, in via ancor più subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. A supporto delle proprie conclusioni essi hanno prodotto ulteriori mezzi di prova. Gli insorgenti hanno quindi chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1). C.b Con decisione incidentale del 28 settembre 2023 il giudice dell'istruzione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale (doc. TAF 3). C.c Con risposta del 20 ottobre 2023, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 6). C.d Nel termine impartito con ordinanza del 25 ottobre 2023 (doc. TAF 7), gli interessati non hanno preso posizione sulla risposta. C.e Ulteriori fatti ed argomenti addotti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 6 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 Preliminarmente, giova rammentare che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). 3.2 La LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 3.3 Alla luce di quanto precede nonché delle considerazioni articolate dal Tribunale nella sentenza D-6090/2019 del 5 maggio 2020, alla quale si rinvia, è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla, aspetto peraltro pacifico nel caso in esame. 4. 4.1.1 A sostegno della nuova domanda d'asilo del 29 luglio 2021 gli interessati hanno addotto che B._______ avrebbe aderito all'associazione C._______ a partire dal mese di giugno 2020, di cui sarebbe diventato membro attivo, svolgendo ruoli di organizzatore, manager e redattore della rivista D._______. Nell'arco dell'anno intercorrente fra l'adesione e il deposito della domanda multipla, egli avrebbe scritto all'incirca otto articoli, reperibili sul sito dell'associazione all'indirizzo https://deutsch.D._______.org semplicemente inserendo il suo nominativo. Oltre a ciò egli avrebbe aperto un canale Telegram dove si esprime in maniera critica verso il regime iraniano e parteciperebbe a riunioni online fra membri dell'associazione che poi verrebbero rese pubbliche su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=slLI-nWSR9A). A causa delle suddette attività, gli interessati hanno fondato timore di subire, in caso di rientro in Patria, delle persecuzioni da parte delle autorità iraniane. Essi reputano di costituire dei profili particolarmente a rischio, essendo politicamente attivi ed essendo stati prima della partenza dall'Iran ripetutamente a contatto con Ettela'at (ossia il servizio segreto iraniano). Essi si troverebbero perciò maggiormente esposti all'attenzione delle autorità iraniane, che sarebbero già al corrente delle attività svolte in Svizzera da B._______. Infatti il padre di quest'ultimo sarebbe stato contattato in diverse occasioni, da ultimo il 4 giugno 2021, dalle autorità iraniane che gli avrebbero intimato di raccomandare al figlio di non fare nulla all'estero e che gli avrebbero ritirato il passaporto. Essi hanno quindi chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiati. Invitato dall'autorità inferiore a fare maggiore chiarezza riguardo alle attività svolte per l'associazione C._______, in particolare riguardo al suo ruolo di organizzatore e manager (cfr. atto SEM 4/3), B._______ ha spiegato di occuparsi di raccogliere informazioni provenienti dall'Iran al fine di redigere periodicamente dei rapporti e di rappresentare la sede svizzera della stessa, ruolo che a suo modo di vedere giustifica la qualifica di "manager". A dimostrazione di tali asserti egli ha prodotto una dichiarazione dei responsabili dell'associazione dalla quale si evince il ruolo all'interno dell'organizzazione, nonché una serie di altri documenti di cui si dirà, per quanto necessario più avanti. Egli ha infine spiegato la tipologia di contenuti pubblicati sul canale Telegram, nonché sul canale youtube (cfr. atto SEM 8/62). 4.2 Nella decisione impugnata, riallacciandosi a quanto già emerso nella procedura ordinaria, la SEM ha rilevato che gli interessati, prima dell'espatrio, non erano degli oppositori al regime, non erano politicamente attivi, non avevano mai manifestato alcun dissenso nei confronti dell'Islam e non avevano tenuto alcun proposito volto a sovvertire l'ordine sociale presente nel paese. Al contrario essi provengono da una famiglia ben integrata, anche a livello economico, che non può essere considerata d'opposizione. L'autorità inferiore ha quindi osservato che, nonostante fosse stato esplicitamente richiesto, i ricorrenti non hanno saputo sostanziare in modo preciso, concreto e dettagliato la natura e il tenore delle attività politiche d'opposizione che B._______ dichiara di esercitare in Svizzera. D'altro canto, la documentazione prodotta, in parte di compiacenza secondo la SEM, contiene delle incongruenze e non permette di oggettivare maggiormente un impegno politico suscettibile di attirare l'attenzione delle autorità iraniane. Gli interessati non hanno pertanto reso verosimile né che B._______ abbia un ruolo particolarmente di rilievo in seno all'associazione C._______, né che le autorità iraniane siano a conoscenza delle sue attività e per questo intendano perseguirlo. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso l'Iran, rimandando alle ragioni già esposte nella decisione del 7 novembre 2019 e nella sentenza del TAF del 5 maggio 2020. 4.3 In sede di ricorso, gli insorgenti si sono avvalsi di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM. Essi contestano la valutazione eccessivamente severa riguardo alla verosimiglianza delle loro allegazioni, che non tiene debitamente conto dei mezzi di prova messi a disposizione. I ricorrenti hanno infatti fornito l'indirizzo del canale Telegram di B._______, l'indirizzo del canale youtube al quale egli partecipa, nonché gli articoli pubblicati da quest'ultimo sulla rivista D._______ - di cui hanno prodotto in sede di ricorso alcune edizioni in copia cartacea - dai quali si possono evincere delle posizioni anche molto critiche rispetto alle attività del regime iraniano. I ricorrenti hanno inoltre prodotto la dichiarazione dell'associazione C._______ che attesta l'impegno di B._______ in seno alla stessa. Il fatto che il contenuto della dichiarazione non sia del tutto convergente con le dichiarazioni dei ricorrenti non dovrebbe, a loro dire, essere percepita come una contraddizione tale da rendere inverosimili le loro allegazioni. Tantopiù che le stesse risultano avvalorate dai rapporti che B._______ inoltrerebbe all'associazione riguardo a notizie sullo stato dei diritti umani in Iran, prodotti insieme ad uno scritto di quest'ultimo in cui sintetizza le sue attività quotidiane per la suddetta organizzazione. Pur ammettendo che B._______ non riveste un ruolo di leader in seno alla suddetta associazione, i ricorrenti ritengono innegabile che quest'ultimo abbia un profilo particolare, che va oltre il quadro di un'opposizione di massa; essi ritengono quindi altamente verosimile che egli sia noto alle autorità iraniane per le attività politiche svolte in Svizzera. A dimostrazione di tale asserto il fatto che il padre è ancora stato recentemente contattato dalle autorità a proposito del figlio, del fatto che l'associazione C._______ è nota al regime iraniano e alcuni suoi esponenti sono stati arrestati in occasione di un rientro in Iran. Dal momento che il nome e il volto di B._______ appare sul sito internet della suddetta associazione, è quindi di meridiana evidenza che il timore dei ricorrenti di incorrere in future persecuzioni sia fondato e concreto. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 5.3 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 con giurisprudenza ivi citata, e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2).
6. Ora, poste tali debite premesse, in specie v'è da rilevare che la nuova domanda d'asilo oggetto del presente procedimento si fonda esclusivamente sulle attività politiche esercitate in Svizzera da B._______, posteriori all'espatrio suo e della moglie dall'Iran. Ne consegue che in applicazione dell'art. 54 LAsi, i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo in rassegna, non possono condurre alla concessione dell'asilo in Svizzera. 7. Occorre quindi esaminare se l'interessato e la moglie possono vedersi riconoscere la qualità di rifugiati - all'esclusione della concessione dell'asilo (cfr. supra consid. 4.3 e 6) - per gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), ossia in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. 4.1). 7.1 Al riguardo, è utile rilevare che i servizi segreti iraniani sono notoriamente in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, di norma, le attenzioni delle autorità si concentrano su individui con un profilo particolare, che occupano posizioni di primo piano o si impegnano in attività che esulano dal quadro abituale dell'opposizione di massa, e costituiscono una seria e concreta minaccia per il regime (cfr. sentenza del Tribunale D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento]; DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). A titolo esemplificativo, non costituisce una simile minaccia un richiedente non conosciuto come oppositore politico prima dell'espatrio, che ha svolto in Svizzera alcune attività, rispettivamente ha assunto delle responsabilità, in seno ad un movimento d'opposizione senza però distinguersi per una posizione di leadership nell'ambito delle manifestazioni alle quali ha partecipato, non è stato menzionato per nome dalla stampa e non ha generato un'attività che oltrepassava quella di molti dei suoi compatrioti critici nei confronti del regime iraniano (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). Allo stesso modo, la semplice redazione o pubblicazione di articoli concernenti avvenimenti politici in Iran, per quanto numerosi essi siano, non permettono, a sé stanti, di ammettere un profilo suscettibile di iscriversi nella giurisprudenza di cui sopra (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-1465/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 6.5). Oltretutto, va evidenziato che le autorità iraniane non solo sono consapevoli del fatto che alcuni dei loro cittadini all'estero danno prova di impegni politici per mero opportunismo ed onde evitare di essere rimpatriati in Iran, ma sono anche in grado di distinguerli dagli individui che sono invece sinceramente coinvolti in un reale processo di opposizione (cfr. fra le numerose, sentenze del Tribunale E-3657/2020 del 9 settembre 2021 consid. 3.4.1; E-2470/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.4.1; D-2368/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.4; DTAF 2009/28). Non è pertanto l'esposizione del richiedente, intesa come la sua riconoscibilità, ad essere decisiva affinché si possa considerare ch'egli costituisca una minaccia al regime; piuttosto occorrerà ponderare un insieme di criteri quali il tenore del suo coinvolgimento, l'impatto della sua personalità, del discorso da lui veicolato e del modo in cui viene recepito dalla popolazione (cfr. DTAF 2009/29). Il Tribunale ha peraltro avuto modo di rilevare che non tutte le persone che agiscono come attivisti sui social network ed identificabili come tali, sono necessariamente esposte ad un rischio per il caso in cui facessero ritorno in Iran, ponendo ancora una volta l'accento sul carattere qualitativo di siffatto attivismo (cfr. sentenze E-3657/2020 del 9 settembre 2021 e E-3473/2017 del 18 febbraio 2020 consid. 6.4). 7.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto sottolineare che B._______, come pure la moglie, non si sono mai esposti politicamente prima dell'espatrio dall'Iran. Tale circostanza era già stata rilevata da questo Tribunale in occasione della prima domanda d'asilo (cfr. sentenza del TAF D-6090/2019 del 5 maggio 2020 consid. 6.2) e non è stata rimessa in discussione in questa sede. Al momento dell'arrivo in Svizzera e nel corso dell'intera procedura ordinaria, essi non hanno manifestato dissenso nei confronti dell'Islam né addotto propositi volti a sovvertire l'ordine sociale in essere nel loro paese d'origine, nel quale le rispettive famiglie risultavano essere del resto ben integrate, quantomeno a livello economico (cfr. sentenza del TAF D-6090/2019 del 5 maggio 2020 consid. 6.2). B._______ parrebbe aver iniziato ad interessarsi alla politica e a manifestare il proprio dissenso verso il regime iraniano soltanto dopo la conferma da parte di questo Tribunale del rifiuto della prima domanda d'asilo per sé e per la moglie (sentenza citata del 5 maggio 2020). Tale circostanza, a ben vedere, trova conferma anche negli atti di causa dell'attuale e della precedente procedura, dai quali non emerge alcuna attività o presa di posizione di stampo politico prima di giugno 2020. A mente della SEM le tempistiche che hanno portato l'interessato a profilarsi quale oppositore del regime iraniano, denotano un costrutto opportunistico dettato dai bisogni di causa e meglio dal rigetto della prima domanda d'asilo. Questo Tribunale, concorda con l'autorità inferiore nel ritenere tale tempistica quantomeno sospetta. Nondimeno occorre esaminare se le attività politiche condotte a partire da giugno 2020, rappresentino effettivamente una minaccia per le autorità iraniane, ai sensi della giurisprudenza citata e permettano al ricorrente e alla moglie di prevalersi di un profilo particolare potenzialmente soggetto a persecuzioni future. 7.3 A tale scopo occorre quindi esaminare la plausibilità delle allegazioni alla luce dei mezzi di prova che i ricorrenti hanno presentato a supporto delle stesse. 7.3.1 In primo luogo, si rileva che nonostante il ruolo di "manager e organizzatore" che i ricorrenti sostengono che B._______ abbia svolto e continui a svolgere in seno all'associazione C._______, dal sito internet della stessa (https://deutsch.D._______.org) non risulta che costui sia membro del direttorio o abbia effettivamente una funzione di rappresentante per la sede svizzera. Nella versione in lingua tedesca, sotto la rubrica "unsere Kollegen" dove sono indicate le persone incaricate del management dell'organizzazione, non figura il nome dell'insorgente. È utile precisare che nonostante il suddetto sito web sia visionabile in farsi, inglese e tedesco, le pagine nelle tre lingue non sono del tutto corrispondenti. Nella versione farsi, esiste una rubrica "contatti" ( ) dove appaiono una lunga serie di numeri telefonici con i rispettivi indirizzi email ([...]@D._______.org) di persone che, occorre presumere, sono membri attivi che svolgono delle funzioni di rappresentanza dell'organizzazione. Un'altra lista di nomi, numeri e indirizzi email figura sotto le rubriche "committees" e "representations", esistenti in tutte e tre le lingue. In nessuna delle rubriche citate figura o viene richiamato in alcun modo il nome dei ricorrenti. Nella versione inglese, sotto la rubrica "getting to know us" sono pubblicati una serie di documenti, fra cui un organigramma dell'associazione, nei quali non è tuttavia dato sapere se compaia il nome di B._______, essendo tutti redatti in lingua farsi. Ad ogni buon conto, qualora i ricorrenti avessero ritenuto tali documenti rilevanti ai fini di causa, avrebbero dovuto indicarlo nel proprio gravame, producendo se del caso una traduzione degli stessi. Così non è stato fatto e non si può certo pretendere dall'autorità giudicante, che non dispone delle competenze linguistiche necessarie, di procedere ad atti istruttori per determinarsi sulla rilevanza di tale documento che neppure rientra fra quelli menzionati dal ricorrente. Va ricordato che i ricorrenti hanno un maggiore dovere di cooperazione nel contesto di una domanda multipla, che deriva già dal fatto che la domanda deve essere giustificata in modo tale che l'autorità sia in linea di principio in grado di decidere su di essa senza ulteriori misure di istruzione. Nel caso in questione, si osserva che con scritto del 10 agosto 2021 la SEM ha dato ai ricorrenti la possibilità di dettagliare le attività a sfondo politico (cfr. consid. B.c) richiamando la loro attenzione sul fatto che le prove devono essere presentate in una lingua ufficiale svizzera, con riferimento al loro dovere di cooperazione. Nonostante il preteso attivismo all'interno dell'associazione, da una ricerca sommaria sotto le varie rubriche nelle tre lingue, non è stato possibile trovare neppure una fotografia di B._______. Inserendo il suo nome nel motore di ricerca, nella versione inglese e farsi appare un unico rimando a una conferenza online (su Zoom) avvenuta il 10 gennaio 2021, in cui l'interessato parrebbe essersi diffuso sulla giornata internazionale dei diritti dell'uomo (https://english.D._______.org/?p=8197; https://D._______.org/?s=[...]). Facendo la medesima ricerca nella versione tedesca, appaiono più risultati sempre relativi a quattro conferenze online svoltesi tra gennaio e luglio 2021 in cui B._______ è intervenuto come amministratore della discussione o come relatore riguardo agli obbiettivi dell'agenda 2030 dell'UNESCO a confronto con la costituzione della Repubblica islamica dell'Iran. Quelli appena elencati parrebbero essere gli unici elementi di contatto, reperibili sul sito web, fra l'associazione C._______ e il ricorrente. Il che appare un po' poco per dimostrare che quest'ultimo abbia effettivamente svolto un ruolo di rilievo o quantomeno attivo in seno ad essa. 7.3.2 Nello scritto del 17 settembre 2021 (cfr. atto SEM 8/62) come pure nel gravame del 22 dicembre 2021, il ricorrente ha descritto in modo alquanto generico e privo di elementi verificabili la propria attività. Egli si è infatti limitato ad affermare che raccoglierebbe informazioni provenienti dall'Iran che inoltrerebbe quotidianamente all'associazione e sulla base delle quali redigerebbe dei rapporti periodici. Tale descrizione appare piuttosto vaga e priva di consistenza - nonostante un'esplicita richiesta in tal senso da parte della SEM (cfr. atto SEM 4/3) - e non permette di contestualizzare maggiormente il suo ruolo e, in definitiva, di capire cosa egli concretamente faccia per l'associazione. Gli insorgenti hanno quindi prodotto la dichiarazione dell'associazione C._______ del 12 agosto 2021, nella quale si attesta che da novembre 2020 B._______ è un membro molto attivo in particolare nel comitato per la "Difesa dei diritti dei giovani e degli studenti". Riguardo a tale documento si rileva, come già fatto dalla SEM, che vi è una contraddizione fra la data di affiliazione attestata dalla dichiarazione e quella dichiarata dagli insorgenti, che per altro non avevano mai accennato, neppur di sfuggita, che B._______ fosse un membro "molto attivo" del suddetto comitato. I ricorrenti minimizzano tali incongruenze nel loro gravame, spiegando che la data da loro indicata, giugno 2020, corrisponde a quella della pubblicazione del primo articolo sulla rivista D._______ e quindi al momento a partire dal quale egli ha cominciato ad interessarsi alle attività politiche, mentre la C._______ considera il momento in cui quest'ultimo è diventato a tutti gli effetti una sorta d'impiegato della stessa. La spiegazione, pur non fugando ogni dubbio, potrebbe finanche essere plausibile, sennonché, come già indicato in precedenza, del ricorrente non vi è traccia alcuna nel sito dell'associazione, circostanza alquanto singolare considerato che secondo la dichiarazione quest'ultimo prenderebbe parte "attivamente, regolarmente e in qualità di responsabile alle manifestazioni e agli incontri" dell'associazione. Ancora più strano, se non addirittura indicatore d'inverosimiglianza, il fatto che sotto la rubrica destinata al comitato "Difesa dei diritti dei giovani e degli studenti", a cui il ricorrente è stato accostato quale membro "molto attivo", figura il nome e i recapiti di tutti i membri, ma non il suo (https://koodak.D._______.org/?page_id=7). Occorre pertanto considerare tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezionato per i bisogni di causa (cfr. sentenze del TAF D-4977/2020 del 26 ottobre 2022 consid. 4.3. in fine; E-2748/2020 del 21 settembre 2022 consid. 6.7; E-2330/2020 del 20 settembre 2022 consid. 3.7). 7.3.3 Il ricorrente ha inoltre sostenuto di essere uno dei redattori della rivista D._______, sulla quale avrebbe pubblicato otto articoli relativi a varie tematiche (contributo sugli omicidi di alcune figure politiche e sociali critiche nei confronti della Repubblica islamica negli anni '70; "Uno sguardo alle elezioni presidenziali del giugno 2009"; "Giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte"; "Esecuzione di prigionieri politici per ordine di Khomeini"; "Giornata Mondiale dei Diritti Umani"; "Il diritto dei bambini all'istruzione"; "Segnalazione e analisi delle carenze in materia di diritti umani maggio 1400"; contributo del 24 agosto 2021 relativo a scontri, moti di protesta e rivolte studentesche), le cui copie redatte in farsi e tradotte in italiano sono state allegate allo scritto del 17 settembre 2021. A dimostrazione della bontà di tale asserto - messo in discussione dalla SEM nella decisione impugnata - i ricorrenti hanno prodotto quattro numeri originali della suddetta rivista, con delle sottolineature al loro interno. Rilevando che tali riviste sono interamente redatte in farsi e rammentando che non incombe a questo Tribunale disporre particolari misure volte ad accertarne la pertinenza (cfr. consid. 7.3.1), non resta che constatare che non vi è modo di capire se B._______ sia l'autore di tali contributi, se le parti sottolineate lo riguardino, né tantomeno in che modo questo potrebbe avvalorare maggiormente la tesi dei ricorrenti. Quand'anche fosse possibile attribuire la paternità di tali articoli al ricorrente, è bene precisare che parte degli stessi riguarda fatti accaduti oltre 20 anni fa, mentre il resto, pur essendo più recenti, affronta in maniera generica tematiche relative ai diritti umani, senza che siano esposte o svelate particolari violazioni perpetrate dalle autorità iraniane, non precedentemente note al grande pubblico. Non si vede pertanto come gli stessi possano contribuire ad elevare B._______ allo stato di oppositore politico di particolare rilievo e che costituisce una seria minaccia per il regime iraniano. 7.3.4 Per quanto concerne gli ulteriori mezzi di prova prodotti, questo Tribunale concorda con la SEM nel ritenere le email inviate all'interprete dal rappresentante legale degli insorgenti sprovviste di valore probatorio. Non è infatti possibile determinare con sicurezza chi sia l'autore di tali brevi rapporti riguardanti l'attuale situazione in Iran, se le informazioni in esse contenute siano state effettivamente pubblicate e se del caso quando e dove. Per le condivisibili ragioni esposte nella decisione impugnata, neppure l'attestazione del 12 agosto 2021 del signor E._______ - la cui identità per altro neppure è verificabile e che sembra manifestamente confezionata per compiacenza - permette di sostanziare maggiormente la tesi dei ricorrenti. Riguardo al canale Telegram, occorre constatare che non è possibile determinare chi sia il detentore o l'amministratore dello stesso e il creatore dei contenuti ivi pubblicati. Sul profilo indicato dai ricorrenti non si trova infatti alcuna foto di B._______, né mai compare il suo nome. La titolarità e la gestione del canale Telegram, sul quale i primi contributi sono stati pubblicati a partire da novembre 2019, non è inoltre compatibile con quanto asserito dal ricorrente riguardo all'inizio delle sue attività politiche (giugno 2020). Infine, considerato che il suddetto canale conta 58 persone iscritte ed è inattivo dal 26 agosto 2022, non parrebbe essere un mezzo di comunicazione di ampiezza tale da attirare l'attenzione ed impensierire le autorità iraniane. Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge anche per quanto concerne le pubblicazioni sul canale youtube D._______ Iran, che conta 953 iscritti. I tre link indicati dai ricorrenti rimandano a una conferenza in live streaming di oltre 9 ore - alla quale non è dato sapere il momento in cui il ricorrente partecipi - pubblicato il 6 dicembre 2020, a una conferenza trasmessa in live streaming il 12 dicembre 2021 - nella quale il ricorrente interviene con una bandiera dell'associazione C._______ alle spalle al punto 1:41:34 - e infine a una riunione dell'associazione trasmessa in live streaming il 18 luglio 2021 - alla quale non è dato sapere il momento in cui il ricorrente partecipi. D'altro canto, va osservato come tali video non parrebbero aver suscitato particolare interesse, atteso che i tre interventi, al momento della redazione della presente sentenza (18 marzo 2024), potevano vantare rispettivamente 497 (https://www.youtube.com/watch?v=s1LI-nWSR9A), 104 (https://www.youtube.com/watch?v=QqcYF-RdYh8) e 121 (https://www.youtube.com/watch?v=oX_Idu6sNOI) visualizzazioni ed alcuni sporadici commenti. 7.4 In definitiva, il Tribunale non ritiene che l'impegno politico in esilio di B._______ superi in modo significativo quello di molti suoi compatrioti, né a livello qualitativo - per tipologia di attività svolta e intensità della critica al regime - né a livello quantitativo - per l'ampiezza della cerchia di persone raggiunte e coinvolte dai messaggi di quest'ultimo. Di conseguenza, non vi è motivo di ritenere che egli sia percepito dalle autorità iraniane come un serio oppositore del regime e quindi come una minaccia per il sistema politico iraniano (cfr. sentenze E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.5 e 7.7). Questo vale anche considerando l'intensificazione della repressione in Iran dall'entrata in carica di Ebrahim Raisi e soprattutto dopo le massicce proteste di piazza seguite alla morte di Mahsa Amini. 7.5 Pertanto, la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato, per sé e per la moglie, per motivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Se respinge a domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa alle questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). La pronuncia dell'allontanamento va pertanto confermata. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 8.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame gli insorgenti avversano anche tale assunto. 8.4 Ora, siccome i ricorrenti sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 8.5 Gli atti non contengono inoltre alcun indizio serio e convincente che renda verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un probabile rischio che i ricorrenti possano subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI). 8.6 8.6.1 Quanto all'esigibilità dell'allontanamento in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del TAF E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1; D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2; D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1). 8.6.2 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. Riguardo alla loro situazione personale, va evidenziato, come già fatto nella sentenza D-6090/2019 (consid. 12.5), che essi sono giovani (35 anni A._______, a breve 37 B._______) e laureati (in architettura lei, in industria tessile e in ingegneria industriale lui). A._______ prima dell'espatrio lavorava come architetta, nell'agenzia pubblicitaria della madre e insegnava architettura. Il marito invece era attivo nella fabbrica di tessuti di famiglia. Perlomeno nelle ditte dei genitori i ricorrenti potranno quindi ricominciare a lavorare, una volta tornati in patria. I famigliari (genitori, fratelli, zii), con cui i ricorrenti sono in buoni rapporti, si trovano ancora in Iran. Nessun elemento agli atti permette di sostanziare l'allegazione del ricorrente secondo il quale suo padre avrebbe subito visite e minacce da parte delle autorità iraniane. D'altro canto nessun indizio induce a dubitare che le famiglie dei ricorrenti siano in un qualche modo oggetto di persecuzione in Iran e che la loro situazione sia degradata al punto da forzarli ad espatriare. Questo Tribunale aveva avuto modo di constatare, a suo tempo, che gli interessati in Iran possiedono una casa e un'automobile - circostanza che non è stata smentita in questa sede. La situazione personale dei ricorrenti, pertanto, consente di ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Infine, i ricorrenti non avevano preteso in occasione della prima domanda d'asilo, né tantomeno lo fanno nel presente gravame, di soffrire di problemi di salute gravi al punto da giustificare un'ammissione provvisoria. In assenza d'indizi contrari occorre pertanto presumere che non vi siano stati peggioramenti dello stato valetudinario. Per il resto, i ricorrenti hanno contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti. 8.6.3 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
9. In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA e non essendoci indizi di un cambiamento significativo nella sua situazione finanziaria, non sono riscosse le spese processuali.
11. La presente decisione non concerne delle persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante delle ricorrenti (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- SEM, per l'incarto N 720 261 (in copia)
- Sezione della popolazione del cantone Ticino (in copia)